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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1996
Numero
12
Data
05/07/1996
Abrogato
 
Materia
Istruzione - Formazione professionale
Titolo
Diritto agli studi universitari.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ۥ-

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

 

ARTICOLO    1

(Principi e finalita')

 

 1.  La presente legge, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione, dei principi previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 e dalle norme statali in materia, disciplina gli interventi attuativi del diritto agli studi universitari diretti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l' uguaglianza dei cittadini nell' accesso all' istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.

 

  2.  La Regione:

 

a) realizza, in sintonia con gli enti indicati nella presente legge, nell' ambito delle proprie competenze, un sistema integrato di interventi che privilegi quelli in servizio rispetto a quelli individuali;

b) favorisce l' inserimento degli studenti nel contesto sociale della comunita' regionale locale;

c) promuove, mediante idonee attivita' di orientamento, uno stretto raccordo tra qualificazione universitaria e mercato del lavoro;

d) concorre con l' Universita', nel rispetto delle relative competenze e autonomie, per il rinnovamento e la qualificazione degli studi superiori, al sostegno, nelle forme compatibili con la presente legge, alla sperimentazione didattica e organizzativa prevista dalla legislazione nazionale.

 

  3.  La Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con le Universita', il Politecnico, le Scuole per il rilascio dei diplomi universitari, gli Istituti superiori di grado universitario, compresi gli Istituti teologici di grado universitario, l' Istituto superiore di educazione fisica e le Accademie di belle arti alla realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge.

 

ARTICOLO    2

(Tipologia degli interventi)

 

 1.  Per l' attuazione delle finalita' di cui all' art. 1, sono previsti i seguenti interventi:

 

  a) erogazione di borse di studio;

  b) servizi abitativi;

  c) servizi di ristorazione;

  d) servizi di informazione e di orientamento agli studi, in collaborazione con le Universita';

  e) servizi e facilitazioni di trasporto;

  f) interventi per le attivita' culturali, ricreative, turistiche e sportive, in collaborazione con l' Universita';

  g) servizi sanitari e di medicina preventiva;

  h) prestiti d' onore;

  i) servizi speciali per studenti portatori di handicaps;

  l) servizio librario;

  m) interventi di informazione e orientamento al lavoro;

  o) interventi a favore di studenti lavoratori;

  p) ogni altra forma di intervento utile per attuare il diritto agli studi universitari.

 

  2.  L' Ente puo' erogare i servizi di cui al comma 1, a esclusione di quelli di cui ai punti a) e g), anche attraverso contratti e convenzioni con altri enti sia pubblici che privati e con cooperative e associazioni studentesche regolarmente costituite e operanti nell' ambito universitario della Regione.

 

ARTICOLO    3

(Destinatari degli interventi)

 

 1. Gli interventi previsti sono rivolti agli studenti, indipendentemente dall' area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio delle Universita', degli Istituti Universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, compresi quelli teologici, l' ISEF e le Accademie di belle arti, aventi sede in Puglia e tutti denominati, in seguito, <<Universita' >>.

 

  2. Gli studenti di nazionalita' straniera, gli apolidi e i rifugiati politici fruiscono dei servizi e delle provvidenze previsti dalla presente legge nei modi e nelle forme stabiliti per gli studenti italiani, quando ricorrono le condizioni di cui all' art. 20 della legge n. 390 del 1991.

 

Titolo II

STRUTTURA OPERATIVA

 

ARTICOLO    4

(Enti regionali per il diritto agli studi universitari)

 

 1.  Sul territorio regionale sono istituiti Enti regionali per il diritto agli studi universitari (EDISU) in ogni citta' sede di Universita'.  Sono pertanto istituiti i seguenti Enti regionali:

 

a) EDISU con sede in Bari per gli studenti iscritti all' Universita' e a ogni altro Istituto di grado universitario avente sede in Bari, compresi quelli teologici;

b) EDISU con sede in Bari per gli studenti iscritti al Politecnico e all' Accademia di belle arti;

c) EDISU con sede in Foggia per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario che si tengono in Foggia, all' Istituto superiore di educazione fisica, all' Accademia di Belle Arti e a ogni altro Istituto di grado universitario, compresi quelli teologici, aventi sede in Foggia;

d) EDISU con sede in Lecce per gli studenti iscritti all' Universita', all' Accademia di Belle Arti e a ogni altro Istituto di grado universitario, compresi quelli teologici, aventi sede in Lecce.

 

  2. Agli interventi in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio decentrati in altre localita' con sede di EDISU provvedera'  l'EDISU competente per l' Universita' da cui i corsi dipendono.

 

  3. Gli EDISU sono enti strumentali della Regione dotati di autonomia funzionale e organizzativa, di personalita' giuridica di diritto pubblico e hanno il compito di realizzare, in collaborazione con Universita', Politecnico, Istituti di grado universitario, Accademia di belle arti, enti e organismi, gli interventi attuativi del diritto agli studi universitari.

 

ARTICOLO    5

(Organi dell' EDISU)

 

 1. Organi dell' EDISU:

 

  a) il Consiglio di amministrazione;

  b) il Presidente;

  c) il Collegio dei revisori dei conti.

 

ARTICOLO    6

(Composizione del Consiglio di amministrazione degli EDISU)

 

 1.  Ciascun Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed e' composto da:

 

a) il Presidente dell' Ente, nominato dal Consiglio regionale d' intesa con le Universita' e il Politecnico.  Per l' EDISU di Foggia l' intesa dovra' avvenire anche con l' ISEF di Foggia;

b) quattro rappresentanti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a uno, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico - amministrativa;  la regione non puo' designare personale universitario quale proprio rappresentante;

c) un funzionario dell' Assessorato regionale alla pubblica istruzione, designato dalla Giunta regionale;

d) tre rappresentanti eletti tra i docenti delle Universita';

e) tre rappresentanti eletti tra gli studenti delle Universita' qualunque sia il quorum dei votanti.  Almeno uno dei rappresentanti degli studenti deve essere studente fuori sede.

 

  2.  Per la nomina dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, in caso di inadempienza del Consiglio regionale si applica il disposto dell' art. 5 della legge regionale 4 marzo 1993 n. 3.

 

  3.  I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni, salvo la componente degli studenti che viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze degli studenti negli organismi di governo degli Atenei.  Tutti i componenti non possono essere eletti per due quinquenni consecutivi.

 

  4.  In caso di dimissioni o, comunque, di vacanza di posto, il nuovo componente nominato dura in carica sino allo scadere del periodo di nomina del componente sostituito.

 

 5.  I componenti espressione dei docenti e degli studenti che vengono meno per qualsiasi causa sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste nell' ultima elezione.

 

ARTICOLO    7

(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

 

 1.  Al Consiglio di amministrazione compete la gestione dell' Ente e, in particolare:

 

a) l' elezione, nella sua prima seduta, del Vice Presidente tra i componenti dello stesso, a maggioranza dei votanti;

b) la nomina del direttore;

c) l' adozione dei piani e dei programmi di attivita' annuali in attuazione del piano regionale;

d) l' adozione del bilancio di previsione e l' approvazione del conto consuntivo;

e) l' adozione della pianta organica del personale strettamente funzionale all' efficienza e produttivita' dell' Ente;

f) l' amministrazione del patrimonio a disposizione dell' Ente;

g) la ratifica dei provvedimenti assunti in via d' urgenza dal Presidente relativamente a materia di competenza consiliare;

h) i regolamenti per l' erogazione dei servizi;

i) le deliberazioni concernenti gli interventi previsti dall' art. 2;

l) i provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed economica del personale dipendente, in conformita' alle norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale e nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro;

m) ogni altra attribuzione di competenza dell' Ente per la quale leggi e regolamenti non prevedano espressa attribuzione ad altro organo.

 

ARTICOLO    8

(Funzionamento del Consiglio di amministrazione dell' EDISU)

 

 1.  Il Consiglio di amministrazione dell' EDISU si riunisce in via ordinaria una volta al mese, e in via straordinaria ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessita' o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

 

 2.  Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con l' intervento della maggioranza dei suoi componenti.

 

 3.  Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti;  in caso di parita' prevale il voto del Presidente.

 

ARTICOLO    9

(Presidente dell' EDISU)

 

 1.  Il Presidente dell' EDISU e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione del Consiglio regionale, d' intesa con le Universita' e dura in carica cinque anni.

 

  2.  Il Presidente:

 

a) la rappresentanza legale dell' Ente;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le decisioni;

c) provvede a dare esecuzione alle direttive impartite dalla Regione;

d) sovraintende alla gestione dell' Ente;

e) adotta provvedimenti d' urgenza in materia di competenza consiliare, da portare a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva all' adozione dell' atto.

 

  3.  In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di quest' ultimo sono esercitate dal Vice Presidente.

  In assenza o impedimento di quest' ultimo, le funzioni sono esercitate dal consigliere piu' anziano di eta'.

 

ARTICOLO   10

(Collegio dei revisori dei conti)

 

 1.  Il Collegio dei revisori dei conti e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa ed e' composto da tre membri scelti fra gli iscritti all' Albo nazionale dei Revisori ufficiali dei conti di cui al regio decreto - legge 24 luglio 1936, n. 1548 e successive modificazioni, durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.

 

  2.  Il collegio elegge tra i suoi membri il Presidente, che dura in carica cinque anni.

 

  3.  Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o ogni volta che lo stesso Presidente ne ravvisi la necessita';  i verbali sono notificati al Consiglio di amministrazione dell' Ente e sono trasmessi alla Giunta regionale per il tramite dell' Assessorato alla pubblica istruzione con le eventuali controdeduzioni del Presidente dell' Ente e/ o del Consiglio di amministrazione, espresse entro i trenta giorni successivi alla notifica.

 

  4.  Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, redige una relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficiente produttivita' ed economicita' della gestione.

 

  5.  Il Collegio dei revisori delibera validamente anche con la presenza di due componenti.

 

  6.  I Revisori dei conti rispondono della verita' delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.  Ove riscontrino gravi irregolarita' nella gestione dell' Ente, ne riferiscono immediatamente alla Regione.

 

  7.  Il Presidente o suo delegato puo' partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, delle cui convocazioni gli deve essere data comunicazione nei medesimi termini e modi previsti per i componenti  l' organo.

 

ARTICOLO   11

(Ineleggibilita' e incompatibilta' degli amministratori)

 

 1. La Regione, ai sensi dell' art. 25 della legge n. 390 del 1991, non puo' designare personale dell' Universita' quale proprio rappresentante nei Consigli di amministrazione degli EDISU.

 

  2.  Non possono far parte del Consiglio di amministrazione  o del Collegio dei Revisori dei conti coloro che percepiscono uno stipendio dall' Ente o da organismi e aziende dipendenti o sovvenzionate dall' Ente stesso, nonche' gli amministratori di tali organismi o aziende.

 

  3.  Le cause di ineleggibilita', se sopravvenute alla nomina a Consigliere dell' Ente, si trasformano in cause di incompatibilita'.

 

  4.  Il Consigliere la cui carica sia divenuta incompatibile deve, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilita', rinunciare alla nuova carica o funzione, senza necessita' di diffida o invito da parte dell'Ente.

 

 5.  In caso di mancata rinuncia alla nuova carica nei termini predetti, decade automaticamente dalla carica di Consigliere  dell'Ente.

 

 6.  La decadenza e' dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

ARTICOLO   12

(Indennita' e compensi agli amministratori)

 

 1.  Al Presidente e al Vice Presidente dell' EDISU e al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennita' di carica pari al 50% di quella spettante rispettivamente al Sindaco, all' Assessore delegato, al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti del Comune sede dell' EDISU.

 

 2. Agli altri componenti del Consiglio di amministrazione spetta un gettone di presenza per ogni seduta, commisurata alla giornata, pari a quello spettante al consigliere del Comune sede dell'EDISU.

 

 3.  A tutti spetta, altresì, l' indennita' di trasporto con uso di mezzo proprio se residente in Comune diverso da quello sede dell' EDISU, su autorizzazione del Presidente e secondo criteri e modalita' in vigore per i dirigenti regionali.

 

 4.  Le indennita' cosi' come determinate dai commi precedenti per il Presidente spettano, altresì, al Commissario nominato ai sensi del comma 3 del successivo art. 38.

 

ARTICOLO   13

(Personale)

 

  1.  Per ciascun EDISU e' istituito apposito ruolo del personale.

 

  2.  Al personale dell' EDISU si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo della Regione Puglia, cosi' come disciplinati dalla normativa regionale.

 

  3.  Le dotazioni organiche degli EDISU e le variazioni delle stesse sono adottate dai rispettivi Consigli di amministrazione e sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale.

 

  4.  Alla copertura dei posti vacanti in organico si provvede  con le modalita' previste dalla legge regionale, nel rispetto delle vigenti norme statali in materia di copertura di posti e di mobilita' del personale.

 

  5.  Le deliberazioni di indizione di concorsi, di nomina di commissioni giudicatrici e di assunzione sono soggette  all'approvazione della Giunta regionale, che decide previa verifica della copertura finanziaria delle spese di retribuzione.

 

ARTICOLO   14

(Direttore dell' EDISU)

 

 1.  All' Ente e' preposto un Direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti di competenza e professionalita'.

 

  2.  L' incarico ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile.

 

  3. Il Direttore e' nominato, d' intesa con la Giunta regionale, fra i dipendenti di qualifica dirigenziale degli EDISU della Regione o degli altri enti strumentali regionali.

 

  4. Il Direttore e' il segretario del Consiglio di amministrazione ed esprime parere obbligatorio sulla legittimita' degli atti deliberativi, dirige il personale e sovraintende in qualita' di responsabile, al buon funzionamento dei servizi e degli uffici.  In particolare:

 

a) guida, coordina e disciplina l' attivita' delle strutture amministrative e operative, per l' attuazione dei programmi;

b) cura, nell' ambito delle norme di legge e regolamenti, la corretta applicazione e lo snellimento delle procedure amministrative;

c) vigila sul funzionamento delle attivita' sia per i profili disciplinari che per gli aspetti connessi alla funzionalita' ed efficienza dei servizi;

d) cura la predisposizione degli atti necessari alla formulazione del bilancio preventivo e del conto consutivo.

 

 5.  Gli atti che comportano impegni di spesa portano le firme congiunte del Direttore e del funzionario preposto alla Ragioneria, che ne rispondono in solido.

 

 6.  Il Consiglio di amministrazione puo' revocare l' incarico di Direttore, d' intesa con la Giunta regionale, per gravi motivi e con provvedimento motivato.

 

ARTICOLO   15

(Mezzi finanziari)

 

 1.  Gli EDISU dispongono dei seguenti mezzi finanziari:

 

a) finanziamento della Regione per il funzionamento generale e per l' attuazione degli interventi e dei servizi di cui all' art. 2 della presente legge;

b) proventi derivanti a compartecipazione a tasse universitarie e tributi regionali per il diritto agli studi universitari istituiti con leggi dello Stato e con leggi regionali;

c) rendite, interessi e frutti dei beni patrimoniali, nonche' entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;

d) donazioni, eredita', legati.

 

ARTICOLO   16

(Tassa regionale annuale per il diritto agli studi universitari)

 

 1.  L' importo della tassa regionale per il diritto agli studi universitari di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 e' fissato con la legge regionale di approvazione del bilancio annuale.

 

  2.  Sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto agli studi universitari gli studenti che si iscrivono ai corsi di studio delle Universita', del Politecnico, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario, funzionanti nella Regione, che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.

 

  3.  Le funzioni relative all' accertamento, alla liquidazione e alle riscossioni della tassa di cui al comma 1 sono delegate agli EDISU a cui, dagli interessati, deve essere corrisposta la tassa in un' unica soluzione all' atto dell'iscrizione.

 

 4.  Le Universita' e gli Istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni previa verifica dell' avvenuto versamento della predetta tassa.

 

  5.  La Regione, tramite i rispettivi EDISU, concede l' esonero dal pagamento della tassa regionale agli studenti beneficiari delle borse di studio, nonche' agli studenti che risultano idonei nelle graduatorie per l' assegnazione di tale beneficio.

 

  6.  I competenti EDISU regionali, accertate le condizioni che danno titolo all' esonero, provvedono al conseguente rimborso della tassa agli studenti e comunicano l' ammontare definitivo del gettito alla Regione, che provvede ai necessari adempimenti contabili di introito del gettito stesso e alla erogazione contestuale agli EDISU delle risorse finanziarie previste in corrispondenza.

 

 7.  Una quota dell' ammontare delle borse di studio e' concessa in servizi ed e' fissata dal piano annuale di cui all' art. 35 della presente legge.

 

 8.  La quota di cui al comma 7 costituisce entrata nel bilancio dell' EDISU e concorre al finanziamento dei costi dei servizi stessi.

 

ARTICOLO   17

(Patrimonio e beni)

 

 1.  I beni immobili e le attrezzature gia' delle ex Opere universitarie e trasferiti alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e ogni altro bene acquisito con il finanziamento regionale sono di proprieta' della Regione e sono messi a disposizione degli EDISU con vincolo di destinazione.

 

  2.  La Regione puo' concedere in comodato agli EDISU altri beni immobili e attrezzature per la migliore realizzazione degli interventi di cui all' art. 2 della presente legge.

  L' utilizzo dei beni immobili delle Universita' e del materiale mobile in esse esistenti gia' concessi in uso alle ex Opere universitarie, nonche' di eventuali ulteriori beni messi a disposizione dall' Universita' o da altri enti per gli scopi previsti dalla presente legge, e' regolato da apposita convenzione, ai sensi dell' art. 21 della legge n. 390 del 1991.

 

  3.  La realizzazione di opere immobiliari, programmate ai sensi del successivo art. 35, compete al Consiglio di amministrazione dell' EDISU, previa autorizzazione della Giunta regionale.

 

  4.  All' EDISU compete l' amministrazione di tutto il patrimonio e la manutenzione ordinaria e straordinaria.

 

ARTICOLO   18

(Bilancio di previsione e conto consuntivo)

 

 1.  Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell' EDISU sono approvati dal Consiglio di amministrazione.

 

  2.  Il bilancio di previsione, formulato in coerenza con il bilancio pluriennale e con il piano regionale di cui all' art. 35 della presente legge, e' approvato entro il 31 ottobre dell' anno precedente.

 

 3.  All' atto dell' entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la Giunta regionale comunica all' EDISU l' ammontare definitivo del contributo ordinario.  Qualora tale ammontare non coincida con quanto indicato nel bilancio dell' Ente, lo stesso, entro trenta giorni, riformula, in relazione alle risorse definitivamente quantificate, il proprio bilancio di previsione.  Comunque, nel caso in cui si vada all' esercizio provvisorio da parte della Regione ovvero in caso di ritardo nell' approvazione del bilancio da parte dell' Ente, la gestione del bilancio dell' EDISU avverra' in dodicesimi delle poste riferite al bilancio dell'esercizio precedente fino all' avvenuta esecutivita' del bilancio riformulato ai sensi del presente comma.

 

  4.  Il conto consuntivo comprende il conto generale del patrimonio, un' analitica rendicontazione, una relazione  sull'andamento gestionale dell' Ente, nonche' la relazione del Collegio dei revisori.  Il conto consuntivo e' approvato dal Consiglio di amministrazione entro il primo trimestre successivo all' esercizio finanziario cui si riferisce ed e' sottoposto, analogamente al bilancio di previsioneai controlli previsti per gli enti strumentali e regionali.

 

  5.  Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, muniti delle relazioni del Collegio dei revisori e approvati dagli organi competenti, dovranno altresì, essere trasmessi ai Settori pubblica istruzione e bilancio della Regione.

 

ARTICOLO   19

(Controllo sugli atti)

 

 1.  Il controllo sugli atti dell' EDISU si esercita sulla base della legge regionale 22 giugno 1994 n. 22 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni.

 

Titolo III

TIPOLOGIA DEI SERVIZI

 

ARTICOLO   20

(Borse di studio)

 

 1.  Le borse di studio sono attribuite mediante concorso agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito familiare sulla base degli indirizzi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all' art. 4 della legge n. 390 del 1991.

 

  2.  L' entita', il numero per ogni Universita' e ogni altra caratteristica delle borse di studio sono stabiliti dalla Regione attraverso il piano regionale di cui all' art. 35 della presente legge, sulla base degli indirizzi stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all' art. 4 della legge n. 390 del 1991.

 

  3.  La Regione promuove periodicamente indagini per la individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di studenti, al fine di perseguire l' obiettivo della copertura delle spese sostenute dagli studenti e definire per questo l' importo delle borse di studio.

 

  4.  Le modalita' di erogazione delle borse di studio sono stabilite dai Consigli di amministrazione degli EDISU.

 

  5.  Le borse di studio sono erogate anche in servizi non monetizzabili.

 

 6.  Gli interventi di cui al presente articolo sono erogati limitatamente a un solo corso di studi e non oltre il primo anno fuori corso.

 

  7.  Per gli studenti del primo anno di corso, l' erogazione della borsa di studio avviene per rate, intese a garantire l' effettiva applicazione agli studi.

 

  8.  I bandi per il conferimento delle borse di studio sono approvati dagli EDISU e devono essere formulati in conformita' delle prescrizioni e delle direttive del piano regionale di cui al successivo art. 35 e devono contenere, fra l' altro, le cause di incompatibilita', di decadenza e di revoca, la documentazione prescritta, i termini e le modalita' di presentazione delle domande. 

 

9.  Detti bandi sono resi pubblici entro il 15 maggio di ogni anno.  Il contenuto dei bandi e' diffuso a cura dell' EDISU presso tutte le Universita', gli Istituti superiori, gli Istituti superiori di teologia, l' ISEF e le Accademie di belle arti della Regione Puglia e presso le Regioni limitrofe.

 

ARTICOLO   21

(Servizi abitativi)

 

 1.  Il servizio abitativo, organizzato al fine di favorire la partecipazione alle attivita' didattiche degli studenti fuori sede, e' costituito da pensionati, residenze, appartamenti, collegi universitari, contributi in conto affitto.

 

  2.  Le strutture abitative devono fornire agli studenti, oltre ai servizi logistici, anche spazi comuni per la lettura, lo studio e la ricreazione nonche' assistenza culturale e formativa mediante biblioteche interne, conferenze, seminari, che sono gestiti in collaborazione con le Universita'  essendo di norma la direzione di tali attivita' riservata al personale docente o ricercatore universitario che la esercita nell' ambito dei compiti istituzionali e dovra' preferibilmente risiedere presso la struttura comunitaria.

 

  3.  Alle strutture abitative si accede per pubblico concorso.

  L' ammissione ai concorsi e la formazione delle graduatorie dei vincitori dovranno basarsi su criteri di merito e di reddito.

 

  4.  A parita' di merito, la posizione in graduatoria sara' determinata con riferimento alle condizioni economiche.

 

  5.  Possono permanere nelle strutture abitative anche studenti iscritti al primo anno fuori corso e, in casi eccezionali, determinati da gravi ragioni di famiglia o di salute o dall' aver partecipato a corsi di livello universitario all'estero, possono permanere anche studenti iscritti al secondo anno fuori corso.

 

  6.  I requisiti di merito e di reddito e le contribuzioni a carico dello studente sono stabiliti dal piano regionale di cui all' art. 35 della presente legge.

 

  7.  Per gli studenti beneficiari anche di borse di studio, la retta e' detratta dalla borsa stessa.

 

 8.  L' EDISU puo' mettere a disposizione, particolarmente nei periodi di sospensione dell' attivita' accademica, le strutture abitative per fini culturali o di turismo sociale e scolastico, anche mediante convenzioni o accordi con organizzazioni studentesche e docenti di altre Universita' italiane e straniere.

 

  9.  Puo' essere altresi' riservata una percentuale di posti alloggio da destinare alla realizzazione di scambi culturali con Universita' italiane e straniere, di norma non superiore al 5% dei posti disponibili, nonche' una percentuale di posti da utilizzare per l' organizzazione del servizio di foresteria a favore del personale docente proveniente da Universita' estere e da studenti fuori sede. 

 

10.  In presenza di convenzione tra Universita' e Ministero della difesa per lo svolgimento del servizio civile, sostitutivo a quello di leva, presso strutture universitarie, una parte dei posti alloggio puo' essere riservata a coloro che prestano tale servizio, limitatamente alla durata dello stesso.

 

ARTICOLO   22

(Edilizia abitativa)

 

 1.  Per sopperire alle esigenze dell' edilizia abitativa universitaria, la Regione, nell' esercizio delle funzioni di cui all' art. 4 della legge 5 agosto 1978 n. 457, predispone interventi pluriennali di edilizia residenziale universitaria previsti all' art. 18 della legge n. 390 del 1981.  La realizzazione delle opere predette puo' essere delegata agli EDISU compatibilmente con quanto dispongono, in merito, le norme statali e regionali sull' edilizia residenziale pubblica.

 

  2.  Possono essere realizzate residente per studenti, d' intesa con il concorso delle Universita', secondo le procedure indicate all' art. 18, comma 4, della legge n. 390 del 1991.

 

ARTICOLO   23

(Servizio mensa)

 

 1.  Sono istituite mense a favore degli studenti destinatari degli interventi, di cui al precedente art. 3.

 

  2.  Il servizio mensa deve essere organizzato in modo che:

 

  a) si realizzi una razionale diffusione delle strutture rispetto alle sedi universitarie e in riferimento alle esigenze e agli orari delle attivita' didattiche a di studio;

  b) risulti flessibile e modulato nella tipologia e nella composizione rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della domanda.

 

  3.  Il servizio mensa e' esteso, a costo reale, agli iscritti ai corsi di specializzazione, di perfezionamento e ai dottorati di ricerca.

 

  4.  Le tariffe e le contribuzioni per usufruire del servizio mensa sono stabiliti nel piano regionale di cui all' art. 35 della presente legge.

 

  5.  Al servizio mensa possono accedere anche gli studenti iscritti ad altre Universita' temporaneamente presenti per motivi di studio, previa autorizzazione dell' EDISU.

 

  6.  Il servizio mensa puo' essere gestito dagli EDISU direttamente o concesso in appalto a persone o societa' private e a cooperative studentesche.

 

  7.  L' EDISU definisce con regolamento le modalita' di vigilanza sul servizio mensa, assicurando forme di controllo da parte degli utenti.

 

ARTICOLO   24

(Servizio di consulenza e orientamento in collaborazione con l' Universita')

 

 1.  Il Servizio informazione e orientamento ha lo scopo di aiutare gli studenti nelle scelte dei percorsi universitari, in relazione alle proprie esigenze sociali ed economiche e alle loro aspirazioni culturali e professionali e alle opportunita' occupazionali.

 

  2.  Il servizio sara' attuato prevedendo la collaborazione delle Universita', dell' Osservatorio regionale del mercato del lavoro, degli organismi scolastici interessati, delle associazioni produttive e sindacali, degli enti nazionali e regionali, delle associazioni, cooperative studentesche e organizzazioni che svolgono di fatto queste attivita'.  All'uopo saranno stipulati speciali accordi di collaborazione con l' Universita' e gli altri enti e organismi.

 

  3.  Il servizio dovra' provvedere inoltre a:

 

a) svolgere azioni di consulenza a favore degli studenti per le tematiche inerenti al loro status;

b) raccogliere ed elaborare dati sul mercato del lavoro e sui profili professionali di diplomati e laureati;

c) fornire informazioni sulle iniziative di Stati esteri e organismi internazionali (borse di studio, bandi di concorso, possibilita' occupazionali anche temporanee) e altre offerte ai giovani, in Italia e all' estero, per completare la loro formazione scientifico - culturale, anche attraverso esperienze particolarmente qualificanti, come la partecipazione a programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

 

ARTICOLO   25

(Facilitazioni di trasporto)

 

 1.  Per favorire la frequenza e la partecipazione alla vita universitaria, l' EDISU concorda con i servizi di pubblico trasporto e in concessione l' uso di mezzi pubblici e le tariffe preferenziali per i destinatari della presente legge qualora non siano gia' previste da norme statali, regionali o locali, fermo restando il principio della contribuzione da parte dello studente.

 

  2.  Realizza ogni altra forma di intervento finalizzata alla facilitazione di trasporto.

 

ARTICOLO   26

(Servizio per gli studenti fuori sede)

 

 1.  Agli studenti fuori sede che non fruiscono di servizi abitativi puo' essere riservata una quota delle residenze, a disposizione dell' EDISU, per la fruizione di servizi di foresteria a prenotazione, per limitati periodi di tempo.

 

  2.  Agli stessi e' inoltre garantita l' utilizzazione diurna di locali di studio.

 

  3.  Gli EDISU, anche d' intesa tra loro, possono organizzare uffici amministrativi decentrati sul territorio, prevedendo anche l' utilizzazione di strutture regionali.

 

ARTICOLO   27

(Interventi per le attivita' culturali, ricreative, turistiche e sportive)

 

 1.  Gli interventi si attuano in collaborazione, con le Universita' ai sensi dell' art. 12, comma 1, lettera d), della legge n. 390 del 1991.

 

 2.  Gli stessi hanno lo scopo di:

 

a) promuovere, sostenere e favorire iniziative culturali, dando la preferenza a quelle gestite da associazioni e organizzazioni studentesche e mettendo a disposizione strutture e mezzi operativi;

b) promuovere scambi culturali, viaggi e soggiorni in Italia e all' estero, con finalita' di studio;

c) favorire l' accesso agli impianti sportivi universitari, promuovendo anche l' organizzazione di corsi di avviamento e perfezionamento nelle varie discipline, nonche' con l' organizzazione di attivita' sportive e agonistiche in gare locali, regionali e nazionali;

d) favorire l' accesso a manifestazioni teatrali, cinematografiche e di notevole interesse culturale.

 

ARTICOLO   28

(Servizio sanitario e di medicina preventiva)

 

 1.  Il servizio sanitario e di medicina preventiva e' svolto secondo le disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e delle relative leggi regionali. 

 

2.  Gli EDISU assumono idonee iniziative integrative a favore degli studenti italiani e stranieri.  A questi ultimi si applica la disposizione di cui all' art. 20 punto 2, della legge n. 390 del 1991.

 

3.  La Regione stipulera' convenzioni con le Universita' per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all' interno delle sedi universitarie.

 

ARTICOLO   29

(Prestiti d' onore)

 

 1.  Possono essere concessi prestiti d' onore a tasso agevolato, secondo le modalita' stabilite dall' art. 16 della legge n. 390 del 1991, attraverso convenzioni con aziende e istituti di credito.

 

  2.  Le convenzioni dovranno prevedere le forme di garanzia a carico dell' Ente nei casi di mancato recupero dei crediti che verranno loro affidati, avendo riguardo al merito e alle condizioni economiche degli aspiranti.

 

  3.  Condizioni e modalita' per il prestito d' onore sono stabilite con il piano regionale di cui all' art. 35 della presente legge.

 

  4.  Il prestito d' onore e' attribuito mediante concorso, nei limiti dei finanziamenti disponibili in bilancio.

 

  5.  Per far fronte a tale prestazione l' Ente istituira' un capitolo nel proprio bilancio denominato << Fondo per la concessione del prestito d' onore >> e su tale capitolo destinera' una quota annuale del proprio bilancio.

 

ARTICOLO   30

(Studenti portatori di handicaps)

 

 1.  Sono previsti interventi, sia individuali che collettivi, rivolti agli studenti portatori di handicaps al fine di favorire il superamento delle difficolta' conseguenti.

 

  2.  Gli interventi riguardano l' eliminazione di barriere architettoniche per facilitare l' accesso ai servizi previsti per il diritto agli studi universitari, l' assegnazione di sussidi didattici speciali, l' organizzazione di appositi servizi di trasporto e di assistenza individuale.  Tali interventi possono essere attuati attraverso l' erogazione diretta dei servizi o sotto forma di concorso finanziario.

 

  3.  Sara' comunque, prevista una riserva di alloggi in favore degli studenti portatori di handicaps.

 

  4.  Per gli interventi di cui al presente articolo, l' EDISU promuove opportuni rapporti di collaborazione con i Comuni di provenienza degli studenti stessi e con enti e associazioni che abbiano tra i loro fini statutari il supporto ai soggetti portatori di handicaps.

 

  5.  Gli interventi di cui al presente articolo saranno finanziati con apposito fondo da inserire nel bilancio degli EDISU, il cui ammontare sara' stabilito annualmente dalla regione, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, in sede di approvazione del piano annuale di cui al successivo art. 35.

 

ARTICOLO   31

(Servizio librario e Centro di documentazione)

 

 1.  E' istituita presso l' EDISU una biblioteca per il prestito di libri di testo universitari, riservata agli studenti bisognosi e meritevoli, secondo modalita' e condizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione dell' EDISU.

 

 2.  L' EDISU concede facilitazione per la stampa e la diffusione, senza scopo di lucro, di dispense e altro materiale didattico, scientifico e informativo prodotto a uso degli studenti universitari.

 

  3.  Possono essere anche istituite emeroteche e videoteche a uso didattico, strutturate in modo tale da consentire, anche a lungo termine, la consultazione di pubblicazioni adottate presso le cattedre universitarie di appartenenza.

 

  4.  I servizi di cui ai commi precedenti possono essere realizzati mediante convenzioni con cooperative studentesche operanti nell' ambito universitario.  I servizi dovranno garantire la pluralita' degli orientamenti culturali.

 

 5.  In collaborazione e coordinamento con le Universita', il servizio editoriale garantisce periodicamente informazioni con la guida dello studente o altre forme di pubblicazioni di informazioni integrative, allo scopo di informare gli studenti sui servizi erogati dagli EDISU e sull' organizzazione della vita e degli studi universitari.

 

  6.  Nell' ambito del servizio editoriale, sia attraverso scambi di informazioni e pubblicazioni fra enti sia acquisendo materiale (normativo e documentario) su Universita' - Politecnico - EDISU, ecc, si costituisce un Centro di documentazione a disposizione degli studenti.  Il Centro potra' essere meccanizzato e collegato ad altri, creati con analoghi scopi di documentazione e di informazione.

 

ARTICOLO   32

(Interventi di supporto economico per attivita' a tempo parziale)

 

 1.  In attuazione dell' art. 13 della legge n. 390 del 1991, l' EDISU puo', in collaborazione con l' Universita', disciplinare forme di collaborazione degli studenti ad attivita' connesse a servizi resi dagli EDISU. 

 

2.  L' assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell' EDISU e di eventuali stanziamenti diretti della Regione a cio' finalizzati.

 

  3.  La scelta degli studenti da adibire alla collaborazione di part - time dovra' avvenire sulla base di graduatorie annuali, dei richiedenti, formulate secondo i criteri di merito e di reddito fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall' art. 4, comma 1, della legge n. 390 del 1991.

 

  4.  La prestazione richiesta allo studente per la collaborazione di cui al comma 3 non configura, in alcun modo, un rapporto di lavoro subordinato e non puo' essere valutata ai fini di pubblici concorsi, ai sensi dell' art. 13, comma 2, della legge n. 390 del 1991.

 

  5.  L' EDISU provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

 

 6.  Le collaborazioni sono disciplinate da regolamenti emanati nel rispetto dei criteri di cui all' art. 13 della legge n. 390 del 1991 e, in particolare, dei seguenti principi:

 

a) le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;

b) non possono essere concesse collaborazioni part - time agli studenti che beneficiano di borse di studio;

c) a parita' di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito piu' disagiate;

d) al termine di ciascun anno il responsabile del servizio cui viene assegnato lo studente redige una relazione sull' utilita' del lavoro e sull' impegno dimostrato in esso.

 

ARTICOLO   33

(Accertamenti per l' ammissione all' utilizzo dei servizi)

 

 1.  Ai fini dell' ammissione ai benefici previsti per l' attuazione del diritto agli studenti universitari, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all' EDISU un' autocertificazione, ai sensi dell' art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati.

 

  2.  Per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni statali.  Gli EDISU, inoltre, possono richiedere a organi e uffici statali preposti l' effettuazione dei controlli e le relative verifiche fiscali.

 

ARTICOLO   34

(Sanzioni ed esclusione dalla fruizione dei servizi)

 

 1.  Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e/ o regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie e dei propri congiunti, al fine di una indebita fruizione di interventi, e' soggetto da parte degli EDISU a sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma doppia di quella percepita e perde il diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva, in ogni caso, l' applicazione delle norme penali previste per i fatti costituenti reato.

 

TITOLO IV

FUNZIONI DELLA REGIONE E DELL' UNIVERSITA'

 

ARTICOLO   35

(Programmazione regionale - Interventi della Regione)

 

 1.  PIANO TRIENNALE

 

  Il Consiglio regionale approva il piano triennale sul diritto agli studi universitari proposto dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza << Regione - Universita' >> di cui all' art. 10 della legge n. 390 del 1991, che dispone:

 

a) l' indicazione degli obiettivi e delle priorita' degli interventi da realizzarsi nel quadro delle scelte programmatorie attinenti lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione del sistema universitario regionale;

b) la determinazione dei finanziamenti per gli investimenti da assegnare agli EDISU in relazione alle loro specifiche richieste di intervento dirette alle costruzioni, all' ampliamento, alla ristrutturazione e all' ammodernamento delle strutture necessarie per il raggiungimento dei fini di cui all' art. 1 della presente legge, ivi compresi gli investimenti previsti nei piani di sviluppo dell' edilizia residenziale universitaria;

c) le modalita' tecniche, procedurali, finanziarie e operative, i requisiti richiesti per l' accesso agli interventi di cui all' art. 20 (Borse di studio) e all' art. 29 (Prestiti d' onore), l' ammontare di essi e i criteri per determinarne il numero, nonche' indicazioni sull' attuazione degli altri interventi disciplinati dalla presente legge;

d) la determinazione delle fasce di reddito e delle tariffe di fruizione dei servizi;

e) i casi e le modalita' di decadenza dall' utilizzazione dei servizi o di parte di essi;

f) i casi e le modalita' di decadenza dall' utilizzazione dei servizi o di parte di essi;

g) eventuali studi, ricerche e ogni altra iniziativa anche diretta della Regione relativa al diritto agli studi universitari.

 

  2.  PIANO ANNUALE

 

  Il Consiglio regionale approva, entro venti giorni dalla data di approvazione del bilancio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere dell' EDISU, il programma degli interventi per il diritto allo studio universitario.

 

  Il piano si conforma agli obiettivi e agli indirizzi della programmazione nazionale e regionale fissa:

 

a) gli obiettivi e le priorita' degli interventi da realizzare;

b) la determinazione dei finanziamenti globali per ciascun EDISU;

c) eventuali aggiornamenti della pianta organica;

d) i bandi - tipo contenenti le prescrizioni e le modalita' di partecipazione ai concorsi per la fruizione dei servizi previsti dalla presente legge.

 

  3.  La Giunta regionale invia annualmente al Presidente del Consiglio regionale, perche' ne sia portata a conoscenza la competente Commissione consiliare permanente, la relazione del Collegio dei revisori degli EDISU, di cui all' art. 10, comma 4, della presente legge, corredata delle proprie osservazioni sulle attivita' degli Enti.

 

ARTICOLO   36

(Conferenza Regione - Universita')

 

 1.  La Conferenza Regione - Universita' ha lo scopo di attuare il coordinamento tra gli interventi della Regione e dell' Universita'.

 

 2.  I componenti della Conferenza in rappresentanza della Regione sono:

 

a) l' Assessore regionale alla pubblica istruzione;

b) i Presidenti degli EDISU;

c) il Coordinatore del Settore regionale della pubblica istruzione;

d) il dirigente dell' Ufficio diritto agli studi universitari, con funzioni di segretario.

 

 3.  I componenti in rappresentanza dell' Universita' sono designati dal Comitato regionale di cui all' art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, garantendo, in ogni caso, la partecipazione di tutte le Universita' aventi sede nella Regione.

 

  4.  La Conferenza e' presieduta dall' Assessore regionale alla pubblica istruzione, che ne convoca le sedute, anche su richiesta della componente universitaria.

 

  5.  La Conferenza esprime parere sul piano di indirizzo triennale per il diritto allo studio universitario, formula proposte sullo sviluppo universitario in Puglia, sui contenuti di singole convenzioni tra Regione e Universita', nell' ambito di comuni iniziative tese allo sviluppo e uso di strutture e servizi sia per l' attivita' accademica e scientifica sia per quella di attuazione del diritto agli studi universitari.

 

ARTICOLO   37

(Iniziative di sviluppo)

 

 1.  Per quanto di propria competenza, la Regione favorisce le iniziative assunte dagli enti locali tendenti allo sviluppo di strutture formative a livello universitario e di strutture di ricerca, per adeguare le esigenze delle Universita' pugliesi ai fabbisogni del territorio in termini culturali e tecnico - professionali nel quadro di sviluppo socio - economico della Regione e nel contesto nazionale ed europeo.

 

ARTICOLO   38

(Vigilanza)

 

 1.  La Giunta regionale esercita la vigilanza sull' amministrazione degli EDISU nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto della Regione Puglia.

 

  2.  Nell' esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente, puo':

 

a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli EDISU;

b) provvedere, previa diffida agli organismi dell' Ente e sentita la competente Commissione consiliare, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di leggi e regolamenti quando gli Amministratori ne rifiutino  ritardino l' adempimento;

c) sciogliere il Consiglio di amministrazione, sulla base di conforme deliberazione della Giunta regionale, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dismissioni della maggioranza dei suoi componenti, per persistente inattivita' o per attivita' tali da compromettere il buon funzionamento dell' Ente. 

 

3.  Il Presidente della Giunta regionale nomina, in caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi e per una sola volta.

 

Titolo V

NORME FINANZIARIE E TRANSITORIE

 

ARTICOLO   39

(Tasse e contributi)

 

 1.  I proventi di natura tributaria previsti da disposizioni di leggi a favore delle ex Opere universitarie e degli EDISU sono trattenuti dagli stessi e costituiscono entrata sia del bilancio dell' EDISU che del bilancio della Regione alla quale devono essere comunicati gli ammontari delle somme riscosse entro e non oltre il termine di ogni esercizio finanziario.

 

  2.  La tassa di cui all' art. 190 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l' abilitazione all' esercizio professionale, e' fissata in lire 150 mila e viene versata direttamente dai singoli contribuenti al Tesoriere di ogni EDISU.

 

ARTICOLO   40

(Norma finanziaria)

 

 1.  Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si fa fronte annualmente mediante la disponibilita' prevista nel bilancio di previsione della Regione sugli appositi capitoli n. 0004910 concernente << Spese per gli interventi per l' attuazione del diritto agli studi universitari >> e n. 0916010 concernente << Interventi per il funzionamento della struttura ISEF di Foggia >>.

 

NORME TRANSITORIE

 

ARTICOLO   41

(Personale)

 

 1.  Il personale regionale in forza agli EDISU, in sede di prima attuazione della presente legge, mantiene il rapporto di servizio con i suddetti Enti e costituisce, nella struttura di fatto, pianta organica provvisoria.  Le nuove piante organiche saranno approvate dal Consiglio regionale su proposta dei Consigli di amministrazione degli EDISU o dei Commissari straordinari, che dovranno deliberare la pianta organica del personale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque dopo l' entrata in vigore della legge di riorganizzazione degli uffici regionali.

 

  2.  Nella formulazione delle nuove piante organiche e delle modalita' e criteri di accesso alle qualifiche e ai posti, si dovra' tener conto di quanto sara' stabilito, per gli enti strumentali, nella legge regionale di riorganizzazione, nonche' delle norme contenute nelle leggi 24 dicembre 1993, n. 537 e 23 dicembre 1994, n. 724 e delle altre vigenti norme statali concernenti il pubblico impiego.

 

ARTICOLO   42

(Interventi per il funzionamento della struttura ISEF di Foggia)

 

 1.  In attesa della riforma degli istituti superiori di educazione fisica, la Regione continua a contribuire al mantenimento della struttura ISEF di Foggia mediante apposito finanziamento, annualmente quantificato con la legge regionale di bilancio sul cap. 0916010 << Interventi per il funzionamento della struttura ISEF di Foggia >>.

 

 2.  Sempre in attesa della riforma degli Istituti superiori di educazione fisica, alla elezione dei rappresentanti dei docenti e degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell' EDISU di Foggia concorreranno anche i docenti incaricati e gli studenti dell' ISEF di Foggia.

 

ARTICOLO   43

(EDISU di Bari e di Foggia)

 

 1.  Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina un Commissario straordinario, da individuarsi fra i dirigenti regionali con specifiche competenze tecnico - amministrative, con il compito di provvedere alla divisione dei beni, del personale, delle risorse finanziarie e a quant' altro occorre per la costituzione dei due EDISU, per l' Universita' e il Politecnico, nonche' per la provvisoria gestione dell' EDISU in corso di sdoppiamento e dei due EDISU una volta costituiti.  Le predette operazioni devono essere concluse non oltre quattro mesi, termine entro il quale dovranno essere effettuate anche le designazioni dei componenti i Consigli di amministrazione da parte degli organismi competenti.

 

ARTICOLO   44

(Abrogazioni)

 

 1.  Sono abrogati l' art. 20 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 42, nonche' le leggi regionali 27 aprile 1984, n. 22, 11 marzo 1988, n. 12 e 11 agosto 1988, n. 20.

 

            Data a Bari, addì 5 luglio 1966