Titolo I
PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1
(Principi e finalita')
1. La
presente legge, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione, dei
principi previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 e dalle norme statali in materia,
disciplina gli interventi attuativi del diritto agli studi universitari diretti
a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'
uguaglianza dei cittadini nell' accesso all' istruzione superiore e, in
particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di
raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
2. La
Regione:
a) realizza, in
sintonia con gli enti indicati nella presente legge, nell' ambito delle proprie
competenze, un sistema integrato di interventi che privilegi quelli in servizio
rispetto a quelli individuali;
b) favorisce l'
inserimento degli studenti nel contesto sociale della comunita' regionale
locale;
c) promuove,
mediante idonee attivita' di orientamento, uno stretto raccordo tra
qualificazione universitaria e mercato del lavoro;
d) concorre con
l' Universita', nel rispetto delle relative competenze e autonomie, per il
rinnovamento e la qualificazione degli studi superiori, al sostegno, nelle
forme compatibili con la presente legge, alla sperimentazione didattica e
organizzativa prevista dalla legislazione nazionale.
3. La
Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi
culturali, collabora con le Universita', il Politecnico, le Scuole per il
rilascio dei diplomi universitari, gli Istituti superiori di grado
universitario, compresi gli Istituti teologici di grado universitario, l'
Istituto superiore di educazione fisica e le Accademie di belle arti alla
realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge.
ARTICOLO 2
(Tipologia degli interventi)
1. Per
l' attuazione delle finalita' di cui all' art. 1, sono previsti i seguenti
interventi:
a) erogazione di borse di studio;
b) servizi abitativi;
c) servizi di ristorazione;
d) servizi di informazione e di orientamento
agli studi, in collaborazione con le Universita';
e) servizi e facilitazioni di trasporto;
f) interventi per le attivita' culturali,
ricreative, turistiche e sportive, in collaborazione con l' Universita';
g) servizi sanitari e di medicina preventiva;
h) prestiti d' onore;
i) servizi speciali per studenti portatori di
handicaps;
l) servizio librario;
m) interventi di informazione e orientamento
al lavoro;
o) interventi a favore di studenti
lavoratori;
p) ogni altra forma di intervento utile per
attuare il diritto agli studi universitari.
2. L'
Ente puo' erogare i servizi di cui al comma 1, a esclusione di quelli di cui ai
punti a) e g), anche attraverso contratti e convenzioni con altri enti sia pubblici
che privati e con cooperative e associazioni studentesche regolarmente
costituite e operanti nell' ambito universitario della Regione.
ARTICOLO 3
(Destinatari degli interventi)
1. Gli interventi previsti sono rivolti agli
studenti, indipendentemente dall' area geografica di provenienza, iscritti ai
corsi di studio delle Universita', degli Istituti Universitari e degli Istituti
superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale,
compresi quelli teologici, l' ISEF e le Accademie di belle arti, aventi sede in
Puglia e tutti denominati, in seguito, <<Universita' >>.
2. Gli studenti di nazionalita' straniera,
gli apolidi e i rifugiati politici fruiscono dei servizi e delle provvidenze
previsti dalla presente legge nei modi e nelle forme stabiliti per gli studenti
italiani, quando ricorrono le condizioni di cui all' art. 20 della legge n. 390
del 1991.
Titolo II
STRUTTURA OPERATIVA
ARTICOLO 4
(Enti regionali per il diritto agli studi universitari)
1. Sul
territorio regionale sono istituiti Enti regionali per il diritto agli studi
universitari (EDISU) in ogni citta' sede di Universita'. Sono pertanto istituiti i seguenti Enti
regionali:
a) EDISU con
sede in Bari per gli studenti iscritti all' Universita' e a ogni altro Istituto
di grado universitario avente sede in Bari, compresi quelli teologici;
b) EDISU con
sede in Bari per gli studenti iscritti al Politecnico e all' Accademia di belle
arti;
c) EDISU con
sede in Foggia per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma
universitario che si tengono in Foggia, all' Istituto superiore di educazione
fisica, all' Accademia di Belle Arti e a ogni altro Istituto di grado
universitario, compresi quelli teologici, aventi sede in Foggia;
d) EDISU con sede
in Lecce per gli studenti iscritti all' Universita', all' Accademia di Belle
Arti e a ogni altro Istituto di grado universitario, compresi quelli teologici,
aventi sede in Lecce.
2. Agli interventi in favore degli studenti
iscritti ai corsi di studio decentrati in altre localita' con sede di EDISU
provvedera' l'EDISU competente per l'
Universita' da cui i corsi dipendono.
3. Gli EDISU sono enti strumentali della
Regione dotati di autonomia funzionale e organizzativa, di personalita'
giuridica di diritto pubblico e hanno il compito di realizzare, in
collaborazione con Universita', Politecnico, Istituti di grado universitario,
Accademia di belle arti, enti e organismi, gli interventi attuativi del diritto
agli studi universitari.
ARTICOLO 5
(Organi dell' EDISU)
1. Organi dell' EDISU:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
ARTICOLO 6
(Composizione del Consiglio di amministrazione degli EDISU)
1.
Ciascun Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale ed e' composto da:
a) il Presidente
dell' Ente, nominato dal Consiglio regionale d' intesa con le Universita' e il
Politecnico. Per l' EDISU di Foggia l'
intesa dovra' avvenire anche con l' ISEF di Foggia;
b) quattro
rappresentanti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a uno, scelti
tra persone di comprovata esperienza tecnico - amministrativa; la regione non puo' designare personale
universitario quale proprio rappresentante;
c) un
funzionario dell' Assessorato regionale alla pubblica istruzione, designato
dalla Giunta regionale;
d) tre
rappresentanti eletti tra i docenti delle Universita';
e) tre
rappresentanti eletti tra gli studenti delle Universita' qualunque sia il
quorum dei votanti. Almeno uno dei
rappresentanti degli studenti deve essere studente fuori sede.
2. Per
la nomina dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, in caso di
inadempienza del Consiglio regionale si applica il disposto dell' art. 5 della
legge regionale 4 marzo 1993 n. 3.
3. I
componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni, salvo
la componente degli studenti che viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle
rappresentanze degli studenti negli organismi di governo degli Atenei. Tutti i componenti non possono essere eletti
per due quinquenni consecutivi.
4. In
caso di dimissioni o, comunque, di vacanza di posto, il nuovo componente
nominato dura in carica sino allo scadere del periodo di nomina del componente
sostituito.
5. I
componenti espressione dei docenti e degli studenti che vengono meno per
qualsiasi causa sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste
nell' ultima elezione.
ARTICOLO 7
(Competenze del Consiglio di Amministrazione)
1. Al
Consiglio di amministrazione compete la gestione dell' Ente e, in particolare:
a) l' elezione,
nella sua prima seduta, del Vice Presidente tra i componenti dello stesso, a
maggioranza dei votanti;
b) la nomina del
direttore;
c) l' adozione
dei piani e dei programmi di attivita' annuali in attuazione del piano
regionale;
d) l' adozione
del bilancio di previsione e l' approvazione del conto consuntivo;
e) l' adozione
della pianta organica del personale strettamente funzionale all' efficienza e
produttivita' dell' Ente;
f) l'
amministrazione del patrimonio a disposizione dell' Ente;
g) la ratifica
dei provvedimenti assunti in via d' urgenza dal Presidente relativamente a
materia di competenza consiliare;
h) i regolamenti
per l' erogazione dei servizi;
i) le
deliberazioni concernenti gli interventi previsti dall' art. 2;
l) i
provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed economica del personale
dipendente, in conformita' alle norme sullo stato giuridico ed economico del
personale regionale e nel rispetto del contratto collettivo nazionale di
lavoro;
m) ogni altra
attribuzione di competenza dell' Ente per la quale leggi e regolamenti non
prevedano espressa attribuzione ad altro organo.
ARTICOLO 8
(Funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'
EDISU)
1. Il
Consiglio di amministrazione dell' EDISU si riunisce in via ordinaria una volta
al mese, e in via straordinaria ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessita'
o su richiesta di almeno tre Consiglieri.
2. Le
riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con l' intervento della
maggioranza dei suoi componenti.
3. Le
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del
Presidente.
ARTICOLO 9
(Presidente dell' EDISU)
1. Il
Presidente dell' EDISU e' nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale previa deliberazione del Consiglio regionale, d' intesa con le
Universita' e dura in carica cinque anni.
2. Il
Presidente:
a) la
rappresentanza legale dell' Ente;
b) convoca e
presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le decisioni;
c) provvede a
dare esecuzione alle direttive impartite dalla Regione;
d) sovraintende
alla gestione dell' Ente;
e) adotta
provvedimenti d' urgenza in materia di competenza consiliare, da portare a
ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva all' adozione dell' atto.
3. In
caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di quest' ultimo sono
esercitate dal Vice Presidente.
In assenza o impedimento di quest' ultimo, le
funzioni sono esercitate dal consigliere piu' anziano di eta'.
ARTICOLO 10
(Collegio dei revisori dei conti)
1. Il
Collegio dei revisori dei conti e' costituito con decreto del Presidente della
Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa ed e' composto
da tre membri scelti fra gli iscritti all' Albo nazionale dei Revisori
ufficiali dei conti di cui al regio decreto - legge 24 luglio 1936, n. 1548 e
successive modificazioni, durano in carica cinque anni e possono essere
confermati per una sola volta.
2. Il
collegio elegge tra i suoi membri il Presidente, che dura in carica cinque
anni.
3. Il Collegio
dei revisori dei conti si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una
volta ogni quattro mesi o ogni volta che lo stesso Presidente ne ravvisi la
necessita'; i verbali sono notificati al
Consiglio di amministrazione dell' Ente e sono trasmessi alla Giunta regionale
per il tramite dell' Assessorato alla pubblica istruzione con le eventuali
controdeduzioni del Presidente dell' Ente e/ o del Consiglio di
amministrazione, espresse entro i trenta giorni successivi alla notifica.
4. Il
Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarita'
contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, redige una relazione sul
bilancio preventivo e sul conto consuntivo, esprimendo rilievi e proposte
tendenti a conseguire una migliore efficiente produttivita' ed economicita'
della gestione.
5. Il
Collegio dei revisori delibera validamente anche con la presenza di due
componenti.
6. I
Revisori dei conti rispondono della verita' delle loro attestazioni e adempiono
ai loro doveri con la diligenza del mandatario.
Ove riscontrino gravi irregolarita' nella gestione dell' Ente, ne
riferiscono immediatamente alla Regione.
7. Il
Presidente o suo delegato puo' partecipare, senza diritto di voto, alle
riunioni del Consiglio di amministrazione, delle cui convocazioni gli deve
essere data comunicazione nei medesimi termini e modi previsti per i
componenti l' organo.
ARTICOLO 11
(Ineleggibilita' e incompatibilta' degli amministratori)
1. La Regione, ai sensi dell' art. 25 della
legge n. 390 del 1991, non puo' designare personale dell' Universita' quale
proprio rappresentante nei Consigli di amministrazione degli EDISU.
2. Non
possono far parte del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei Revisori dei conti coloro
che percepiscono uno stipendio dall' Ente o da organismi e aziende dipendenti o
sovvenzionate dall' Ente stesso, nonche' gli amministratori di tali organismi o
aziende.
3. Le
cause di ineleggibilita', se sopravvenute alla nomina a Consigliere dell' Ente,
si trasformano in cause di incompatibilita'.
4. Il
Consigliere la cui carica sia divenuta incompatibile deve, entro quindici
giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilita', rinunciare alla
nuova carica o funzione, senza necessita' di diffida o invito da parte
dell'Ente.
5. In
caso di mancata rinuncia alla nuova carica nei termini predetti, decade
automaticamente dalla carica di Consigliere
dell'Ente.
6. La
decadenza e' dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
ARTICOLO 12
(Indennita' e compensi agli amministratori)
1. Al
Presidente e al Vice Presidente dell' EDISU e al Presidente e ai componenti del
Collegio dei revisori dei conti spetta una indennita' di carica pari al 50% di quella
spettante rispettivamente al Sindaco, all' Assessore delegato, al Presidente e
ai componenti del Collegio dei revisori dei conti del Comune sede dell' EDISU.
2. Agli altri componenti del Consiglio di
amministrazione spetta un gettone di presenza per ogni seduta, commisurata alla
giornata, pari a quello spettante al consigliere del Comune sede dell'EDISU.
3. A
tutti spetta, altresì, l' indennita' di trasporto con uso di mezzo proprio se
residente in Comune diverso da quello sede dell' EDISU, su autorizzazione del
Presidente e secondo criteri e modalita' in vigore per i dirigenti regionali.
4. Le
indennita' cosi' come determinate dai commi precedenti per il Presidente
spettano, altresì, al Commissario nominato ai sensi del comma 3 del successivo
art. 38.
ARTICOLO 13
(Personale)
1. Per
ciascun EDISU e' istituito apposito ruolo del personale.
2. Al
personale dell' EDISU si applica lo stato giuridico e il trattamento economico
del personale di ruolo della Regione Puglia, cosi' come disciplinati dalla
normativa regionale.
3. Le
dotazioni organiche degli EDISU e le variazioni delle stesse sono adottate dai
rispettivi Consigli di amministrazione e sono approvate con deliberazione del
Consiglio regionale.
4.
Alla copertura dei posti vacanti in organico si provvede con le modalita' previste dalla legge
regionale, nel rispetto delle vigenti norme statali in materia di copertura di
posti e di mobilita' del personale.
5. Le
deliberazioni di indizione di concorsi, di nomina di commissioni giudicatrici e
di assunzione sono soggette
all'approvazione della Giunta regionale, che decide previa verifica
della copertura finanziaria delle spese di retribuzione.
ARTICOLO 14
(Direttore dell' EDISU)
1. All'
Ente e' preposto un Direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione sulla
base di comprovati requisiti di competenza e professionalita'.
2. L'
incarico ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile.
3. Il Direttore e' nominato, d' intesa con la
Giunta regionale, fra i dipendenti di qualifica dirigenziale degli EDISU della
Regione o degli altri enti strumentali regionali.
4. Il Direttore e' il segretario del
Consiglio di amministrazione ed esprime parere obbligatorio sulla legittimita'
degli atti deliberativi, dirige il personale e sovraintende in qualita' di
responsabile, al buon funzionamento dei servizi e degli uffici. In particolare:
a) guida,
coordina e disciplina l' attivita' delle strutture amministrative e operative,
per l' attuazione dei programmi;
b) cura, nell'
ambito delle norme di legge e regolamenti, la corretta applicazione e lo
snellimento delle procedure amministrative;
c) vigila sul
funzionamento delle attivita' sia per i profili disciplinari che per gli
aspetti connessi alla funzionalita' ed efficienza dei servizi;
d) cura la
predisposizione degli atti necessari alla formulazione del bilancio preventivo
e del conto consutivo.
5. Gli
atti che comportano impegni di spesa portano le firme congiunte del Direttore e
del funzionario preposto alla Ragioneria, che ne rispondono in solido.
6. Il
Consiglio di amministrazione puo' revocare l' incarico di Direttore, d' intesa
con la Giunta regionale, per gravi motivi e con provvedimento motivato.
ARTICOLO 15
(Mezzi finanziari)
1. Gli
EDISU dispongono dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento
della Regione per il funzionamento generale e per l' attuazione degli
interventi e dei servizi di cui all' art. 2 della presente legge;
b) proventi
derivanti a compartecipazione a tasse universitarie e tributi regionali per il
diritto agli studi universitari istituiti con leggi dello Stato e con leggi
regionali;
c) rendite,
interessi e frutti dei beni patrimoniali, nonche' entrate derivanti dalla
tariffazione dei servizi;
d) donazioni,
eredita', legati.
ARTICOLO 16
(Tassa regionale annuale per il diritto agli studi
universitari)
1. L'
importo della tassa regionale per il diritto agli studi universitari di cui alla
legge 28 dicembre 1995, n. 549 e' fissato con la legge regionale di
approvazione del bilancio annuale.
2.
Sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto agli studi
universitari gli studenti che si iscrivono ai corsi di studio delle Universita',
del Politecnico, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di
grado universitario, funzionanti nella Regione, che rilasciano titoli di studio
aventi valore legale.
3. Le
funzioni relative all' accertamento, alla liquidazione e alle riscossioni della
tassa di cui al comma 1 sono delegate agli EDISU a cui, dagli interessati, deve
essere corrisposta la tassa in un' unica soluzione all' atto dell'iscrizione.
4. Le
Universita' e gli Istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni previa
verifica dell' avvenuto versamento della predetta tassa.
5. La
Regione, tramite i rispettivi EDISU, concede l' esonero dal pagamento della
tassa regionale agli studenti beneficiari delle borse di studio, nonche' agli
studenti che risultano idonei nelle graduatorie per l' assegnazione di tale
beneficio.
6. I
competenti EDISU regionali, accertate le condizioni che danno titolo all'
esonero, provvedono al conseguente rimborso della tassa agli studenti e
comunicano l' ammontare definitivo del gettito alla Regione, che provvede ai
necessari adempimenti contabili di introito del gettito stesso e alla
erogazione contestuale agli EDISU delle risorse finanziarie previste in
corrispondenza.
7. Una
quota dell' ammontare delle borse di studio e' concessa in servizi ed e'
fissata dal piano annuale di cui all' art. 35 della presente legge.
8. La
quota di cui al comma 7 costituisce entrata nel bilancio dell' EDISU e concorre
al finanziamento dei costi dei servizi stessi.
ARTICOLO 17
(Patrimonio e beni)
1. I
beni immobili e le attrezzature gia' delle ex Opere universitarie e trasferiti
alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 e ogni altro bene acquisito con il finanziamento regionale sono di
proprieta' della Regione e sono messi a disposizione degli EDISU con vincolo di
destinazione.
2. La
Regione puo' concedere in comodato agli EDISU altri beni immobili e
attrezzature per la migliore realizzazione degli interventi di cui all' art. 2
della presente legge.
L' utilizzo dei beni immobili delle
Universita' e del materiale mobile in esse esistenti gia' concessi in uso alle
ex Opere universitarie, nonche' di eventuali ulteriori beni messi a
disposizione dall' Universita' o da altri enti per gli scopi previsti dalla
presente legge, e' regolato da apposita convenzione, ai sensi dell' art. 21
della legge n. 390 del 1991.
3. La
realizzazione di opere immobiliari, programmate ai sensi del successivo art.
35, compete al Consiglio di amministrazione dell' EDISU, previa autorizzazione
della Giunta regionale.
4.
All' EDISU compete l' amministrazione di tutto il patrimonio e la
manutenzione ordinaria e straordinaria.
ARTICOLO 18
(Bilancio di previsione e conto consuntivo)
1. Il bilancio
preventivo e il conto consuntivo dell' EDISU sono approvati dal Consiglio di
amministrazione.
2. Il
bilancio di previsione, formulato in coerenza con il bilancio pluriennale e con
il piano regionale di cui all' art. 35 della presente legge, e' approvato entro
il 31 ottobre dell' anno precedente.
3. All'
atto dell' entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la Giunta
regionale comunica all' EDISU l' ammontare definitivo del contributo ordinario. Qualora tale ammontare non coincida con
quanto indicato nel bilancio dell' Ente, lo stesso, entro trenta giorni,
riformula, in relazione alle risorse definitivamente quantificate, il proprio
bilancio di previsione. Comunque, nel
caso in cui si vada all' esercizio provvisorio da parte della Regione ovvero in
caso di ritardo nell' approvazione del bilancio da parte dell' Ente, la
gestione del bilancio dell' EDISU avverra' in dodicesimi delle poste riferite
al bilancio dell'esercizio precedente fino all' avvenuta esecutivita' del
bilancio riformulato ai sensi del presente comma.
4. Il
conto consuntivo comprende il conto generale del patrimonio, un' analitica
rendicontazione, una relazione
sull'andamento gestionale dell' Ente, nonche' la relazione del Collegio
dei revisori. Il conto consuntivo e'
approvato dal Consiglio di amministrazione entro il primo trimestre successivo
all' esercizio finanziario cui si riferisce ed e' sottoposto, analogamente al
bilancio di previsioneai controlli previsti per gli enti strumentali e
regionali.
5. Il
bilancio di previsione ed il conto consuntivo, muniti delle relazioni del
Collegio dei revisori e approvati dagli organi competenti, dovranno altresì,
essere trasmessi ai Settori pubblica istruzione e bilancio della Regione.
ARTICOLO 19
(Controllo sugli atti)
1. Il
controllo sugli atti dell' EDISU si esercita sulla base della legge regionale
22 giugno 1994 n. 22 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni.
Titolo III
TIPOLOGIA DEI SERVIZI
ARTICOLO 20
(Borse di studio)
1. Le
borse di studio sono attribuite mediante concorso agli studenti in possesso dei
requisiti di merito e di reddito familiare sulla base degli indirizzi stabiliti
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all' art. 4 della
legge n. 390 del 1991.
2. L'
entita', il numero per ogni Universita' e ogni altra caratteristica delle borse
di studio sono stabiliti dalla Regione attraverso il piano regionale di cui
all' art. 35 della presente legge, sulla base degli indirizzi stabiliti con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all' art. 4 della
legge n. 390 del 1991.
3. La
Regione promuove periodicamente indagini per la individuazione dei costi di
mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di studenti, al
fine di perseguire l' obiettivo della copertura delle spese sostenute dagli
studenti e definire per questo l' importo delle borse di studio.
4. Le
modalita' di erogazione delle borse di studio sono stabilite dai Consigli di
amministrazione degli EDISU.
5. Le
borse di studio sono erogate anche in servizi non monetizzabili.
6. Gli
interventi di cui al presente articolo sono erogati limitatamente a un solo
corso di studi e non oltre il primo anno fuori corso.
7. Per
gli studenti del primo anno di corso, l' erogazione della borsa di studio
avviene per rate, intese a garantire l' effettiva applicazione agli studi.
8. I
bandi per il conferimento delle borse di studio sono approvati dagli EDISU e
devono essere formulati in conformita' delle prescrizioni e delle direttive del
piano regionale di cui al successivo art. 35 e devono contenere, fra l' altro,
le cause di incompatibilita', di decadenza e di revoca, la documentazione
prescritta, i termini e le modalita' di presentazione delle domande.
9. Detti bandi sono resi pubblici entro il 15
maggio di ogni anno. Il contenuto dei
bandi e' diffuso a cura dell' EDISU presso tutte le Universita', gli Istituti
superiori, gli Istituti superiori di teologia, l' ISEF e le Accademie di belle
arti della Regione Puglia e presso le Regioni limitrofe.
ARTICOLO 21
(Servizi abitativi)
1. Il
servizio abitativo, organizzato al fine di favorire la partecipazione alle
attivita' didattiche degli studenti fuori sede, e' costituito da pensionati,
residenze, appartamenti, collegi universitari, contributi in conto affitto.
2. Le
strutture abitative devono fornire agli studenti, oltre ai servizi logistici,
anche spazi comuni per la lettura, lo studio e la ricreazione nonche'
assistenza culturale e formativa mediante biblioteche interne, conferenze,
seminari, che sono gestiti in collaborazione con le Universita' essendo di norma la direzione di tali
attivita' riservata al personale docente o ricercatore universitario che la
esercita nell' ambito dei compiti istituzionali e dovra' preferibilmente
risiedere presso la struttura comunitaria.
3.
Alle strutture abitative si accede per pubblico concorso.
L' ammissione ai concorsi e la formazione
delle graduatorie dei vincitori dovranno basarsi su criteri di merito e di reddito.
4. A
parita' di merito, la posizione in graduatoria sara' determinata con
riferimento alle condizioni economiche.
5.
Possono permanere nelle strutture abitative anche studenti iscritti al primo
anno fuori corso e, in casi eccezionali, determinati da gravi ragioni di
famiglia o di salute o dall' aver partecipato a corsi di livello universitario
all'estero, possono permanere anche studenti iscritti al secondo anno fuori
corso.
6. I
requisiti di merito e di reddito e le contribuzioni a carico dello studente
sono stabiliti dal piano regionale di cui all' art. 35 della presente legge.
7. Per
gli studenti beneficiari anche di borse di studio, la retta e' detratta dalla
borsa stessa.
8. L'
EDISU puo' mettere a disposizione, particolarmente nei periodi di sospensione
dell' attivita' accademica, le strutture abitative per fini culturali o di
turismo sociale e scolastico, anche mediante convenzioni o accordi con
organizzazioni studentesche e docenti di altre Universita' italiane e
straniere.
9.
Puo' essere altresi' riservata una percentuale di posti alloggio da
destinare alla realizzazione di scambi culturali con Universita' italiane e
straniere, di norma non superiore al 5% dei posti disponibili, nonche' una
percentuale di posti da utilizzare per l' organizzazione del servizio di
foresteria a favore del personale docente proveniente da Universita' estere e
da studenti fuori sede.
10. In presenza di convenzione tra Universita' e
Ministero della difesa per lo svolgimento del servizio civile, sostitutivo a
quello di leva, presso strutture universitarie, una parte dei posti alloggio
puo' essere riservata a coloro che prestano tale servizio, limitatamente alla
durata dello stesso.
ARTICOLO 22
(Edilizia abitativa)
1. Per
sopperire alle esigenze dell' edilizia abitativa universitaria, la Regione,
nell' esercizio delle funzioni di cui all' art. 4 della legge 5 agosto 1978 n.
457, predispone interventi pluriennali di edilizia residenziale universitaria
previsti all' art. 18 della legge n. 390 del 1981. La realizzazione delle opere predette puo'
essere delegata agli EDISU compatibilmente con quanto dispongono, in merito, le
norme statali e regionali sull' edilizia residenziale pubblica.
2.
Possono essere realizzate residente per studenti, d' intesa con il
concorso delle Universita', secondo le procedure indicate all' art. 18, comma
4, della legge n. 390 del 1991.
ARTICOLO 23
(Servizio mensa)
1. Sono
istituite mense a favore degli studenti destinatari degli interventi, di cui al
precedente art. 3.
2. Il
servizio mensa deve essere organizzato in modo che:
a) si realizzi una razionale diffusione delle
strutture rispetto alle sedi universitarie e in riferimento alle esigenze e agli
orari delle attivita' didattiche a di studio;
b) risulti flessibile e modulato nella
tipologia e nella composizione rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze
della domanda.
3. Il servizio
mensa e' esteso, a costo reale, agli iscritti ai corsi di specializzazione, di
perfezionamento e ai dottorati di ricerca.
4. Le
tariffe e le contribuzioni per usufruire del servizio mensa sono stabiliti nel
piano regionale di cui all' art. 35 della presente legge.
5. Al
servizio mensa possono accedere anche gli studenti iscritti ad altre
Universita' temporaneamente presenti per motivi di studio, previa
autorizzazione dell' EDISU.
6. Il
servizio mensa puo' essere gestito dagli EDISU direttamente o concesso in
appalto a persone o societa' private e a cooperative studentesche.
7. L'
EDISU definisce con regolamento le modalita' di vigilanza sul servizio mensa,
assicurando forme di controllo da parte degli utenti.
ARTICOLO 24
(Servizio di consulenza e orientamento in collaborazione
con l' Universita')
1. Il
Servizio informazione e orientamento ha lo scopo di aiutare gli studenti nelle
scelte dei percorsi universitari, in relazione alle proprie esigenze sociali ed
economiche e alle loro aspirazioni culturali e professionali e alle
opportunita' occupazionali.
2. Il
servizio sara' attuato prevedendo la collaborazione delle Universita', dell'
Osservatorio regionale del mercato del lavoro, degli organismi scolastici
interessati, delle associazioni produttive e sindacali, degli enti nazionali e
regionali, delle associazioni, cooperative studentesche e organizzazioni che
svolgono di fatto queste attivita'.
All'uopo saranno stipulati speciali accordi di collaborazione con l'
Universita' e gli altri enti e organismi.
3. Il
servizio dovra' provvedere inoltre a:
a) svolgere
azioni di consulenza a favore degli studenti per le tematiche inerenti al loro
status;
b) raccogliere
ed elaborare dati sul mercato del lavoro e sui profili professionali di
diplomati e laureati;
c) fornire
informazioni sulle iniziative di Stati esteri e organismi internazionali (borse
di studio, bandi di concorso, possibilita' occupazionali anche temporanee) e
altre offerte ai giovani, in Italia e all' estero, per completare la loro
formazione scientifico - culturale, anche attraverso esperienze particolarmente
qualificanti, come la partecipazione a programmi di cooperazione con i Paesi in
via di sviluppo.
ARTICOLO 25
(Facilitazioni di trasporto)
1. Per favorire
la frequenza e la partecipazione alla vita universitaria, l' EDISU concorda con
i servizi di pubblico trasporto e in concessione l' uso di mezzi pubblici e le
tariffe preferenziali per i destinatari della presente legge qualora non siano
gia' previste da norme statali, regionali o locali, fermo restando il principio
della contribuzione da parte dello studente.
2.
Realizza ogni altra forma di intervento finalizzata alla facilitazione
di trasporto.
ARTICOLO 26
(Servizio per gli studenti fuori sede)
1. Agli
studenti fuori sede che non fruiscono di servizi abitativi puo' essere
riservata una quota delle residenze, a disposizione dell' EDISU, per la
fruizione di servizi di foresteria a prenotazione, per limitati periodi di
tempo.
2.
Agli stessi e' inoltre garantita l' utilizzazione diurna di locali di
studio.
3. Gli
EDISU, anche d' intesa tra loro, possono organizzare uffici amministrativi
decentrati sul territorio, prevedendo anche l' utilizzazione di strutture
regionali.
ARTICOLO 27
(Interventi per le attivita' culturali, ricreative,
turistiche e sportive)
1. Gli
interventi si attuano in collaborazione, con le Universita' ai sensi dell' art.
12, comma 1, lettera d), della legge n. 390 del 1991.
2. Gli
stessi hanno lo scopo di:
a) promuovere,
sostenere e favorire iniziative culturali, dando la preferenza a quelle gestite
da associazioni e organizzazioni studentesche e mettendo a disposizione
strutture e mezzi operativi;
b) promuovere
scambi culturali, viaggi e soggiorni in Italia e all' estero, con finalita' di
studio;
c) favorire l'
accesso agli impianti sportivi universitari, promuovendo anche l'
organizzazione di corsi di avviamento e perfezionamento nelle varie discipline,
nonche' con l' organizzazione di attivita' sportive e agonistiche in gare
locali, regionali e nazionali;
d) favorire l'
accesso a manifestazioni teatrali, cinematografiche e di notevole interesse
culturale.
ARTICOLO 28
(Servizio sanitario e di medicina preventiva)
1. Il servizio
sanitario e di medicina preventiva e' svolto secondo le disposizioni della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e delle relative leggi regionali.
2. Gli EDISU assumono idonee iniziative
integrative a favore degli studenti italiani e stranieri. A questi ultimi si applica la disposizione di
cui all' art. 20 punto 2, della legge n. 390 del 1991.
3. La Regione stipulera' convenzioni con le
Universita' per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all' interno
delle sedi universitarie.
ARTICOLO 29
(Prestiti d' onore)
1.
Possono essere concessi prestiti d' onore a tasso agevolato, secondo le
modalita' stabilite dall' art. 16 della legge n. 390 del 1991, attraverso
convenzioni con aziende e istituti di credito.
2. Le
convenzioni dovranno prevedere le forme di garanzia a carico dell' Ente nei
casi di mancato recupero dei crediti che verranno loro affidati, avendo
riguardo al merito e alle condizioni economiche degli aspiranti.
3.
Condizioni e modalita' per il prestito d' onore sono stabilite con il
piano regionale di cui all' art. 35 della presente legge.
4. Il
prestito d' onore e' attribuito mediante concorso, nei limiti dei finanziamenti
disponibili in bilancio.
5. Per
far fronte a tale prestazione l' Ente istituira' un capitolo nel proprio
bilancio denominato << Fondo per la concessione del prestito d' onore
>> e su tale capitolo destinera' una quota annuale del proprio bilancio.
ARTICOLO 30
(Studenti portatori di handicaps)
1. Sono
previsti interventi, sia individuali che collettivi, rivolti agli studenti
portatori di handicaps al fine di favorire il superamento delle difficolta'
conseguenti.
2. Gli
interventi riguardano l' eliminazione di barriere architettoniche per
facilitare l' accesso ai servizi previsti per il diritto agli studi
universitari, l' assegnazione di sussidi didattici speciali, l' organizzazione
di appositi servizi di trasporto e di assistenza individuale. Tali interventi possono essere attuati
attraverso l' erogazione diretta dei servizi o sotto forma di concorso
finanziario.
3.
Sara' comunque, prevista una riserva di alloggi in favore degli studenti
portatori di handicaps.
4. Per
gli interventi di cui al presente articolo, l' EDISU promuove opportuni rapporti
di collaborazione con i Comuni di provenienza degli studenti stessi e con enti
e associazioni che abbiano tra i loro fini statutari il supporto ai soggetti
portatori di handicaps.
5. Gli
interventi di cui al presente articolo saranno finanziati con apposito fondo da
inserire nel bilancio degli EDISU, il cui ammontare sara' stabilito annualmente
dalla regione, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, in sede di
approvazione del piano annuale di cui al successivo art. 35.
ARTICOLO 31
(Servizio librario e Centro di documentazione)
1. E'
istituita presso l' EDISU una biblioteca per il prestito di libri di testo
universitari, riservata agli studenti bisognosi e meritevoli, secondo modalita'
e condizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione dell' EDISU.
2. L'
EDISU concede facilitazione per la stampa e la diffusione, senza scopo di
lucro, di dispense e altro materiale didattico, scientifico e informativo
prodotto a uso degli studenti universitari.
3.
Possono essere anche istituite emeroteche e videoteche a uso didattico,
strutturate in modo tale da consentire, anche a lungo termine, la consultazione
di pubblicazioni adottate presso le cattedre universitarie di appartenenza.
4. I
servizi di cui ai commi precedenti possono essere realizzati mediante
convenzioni con cooperative studentesche operanti nell' ambito
universitario. I servizi dovranno
garantire la pluralita' degli orientamenti culturali.
5. In
collaborazione e coordinamento con le Universita', il servizio editoriale
garantisce periodicamente informazioni con la guida dello studente o altre
forme di pubblicazioni di informazioni integrative, allo scopo di informare gli
studenti sui servizi erogati dagli EDISU e sull' organizzazione della vita e
degli studi universitari.
6.
Nell' ambito del servizio editoriale, sia attraverso scambi di
informazioni e pubblicazioni fra enti sia acquisendo materiale (normativo e
documentario) su Universita' - Politecnico - EDISU, ecc, si costituisce un
Centro di documentazione a disposizione degli studenti. Il Centro potra' essere meccanizzato e
collegato ad altri, creati con analoghi scopi di documentazione e di
informazione.
ARTICOLO 32
(Interventi di supporto economico per attivita' a tempo
parziale)
1. In
attuazione dell' art. 13 della legge n. 390 del 1991, l' EDISU puo', in
collaborazione con l' Universita', disciplinare forme di collaborazione degli
studenti ad attivita' connesse a servizi resi dagli EDISU.
2. L' assegnazione delle predette collaborazioni
avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell' EDISU e di
eventuali stanziamenti diretti della Regione a cio' finalizzati.
3. La
scelta degli studenti da adibire alla collaborazione di part - time dovra' avvenire
sulla base di graduatorie annuali, dei richiedenti, formulate secondo i criteri
di merito e di reddito fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri previsto dall' art. 4, comma 1, della legge n. 390 del 1991.
4. La
prestazione richiesta allo studente per la collaborazione di cui al comma 3 non
configura, in alcun modo, un rapporto di lavoro subordinato e non puo' essere
valutata ai fini di pubblici concorsi, ai sensi dell' art. 13, comma 2, della
legge n. 390 del 1991.
5. L'
EDISU provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
6. Le
collaborazioni sono disciplinate da regolamenti emanati nel rispetto dei
criteri di cui all' art. 13 della legge n. 390 del 1991 e, in particolare, dei
seguenti principi:
a) le prestazioni
dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun
anno accademico;
b) non possono
essere concesse collaborazioni part - time agli studenti che beneficiano di
borse di studio;
c) a parita' di
condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito piu'
disagiate;
d) al termine di
ciascun anno il responsabile del servizio cui viene assegnato lo studente
redige una relazione sull' utilita' del lavoro e sull' impegno dimostrato in
esso.
ARTICOLO 33
(Accertamenti per l' ammissione all' utilizzo dei servizi)
1. Ai
fini dell' ammissione ai benefici previsti per l' attuazione del diritto agli
studenti universitari, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a
produrre all' EDISU un' autocertificazione, ai sensi dell' art. 24 della legge
13 aprile 1977, n. 114, attestante le condizioni economiche proprie e dei
componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari
dei redditi in essa indicati.
2. Per
i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni statali. Gli EDISU, inoltre, possono richiedere a
organi e uffici statali preposti l' effettuazione dei controlli e le relative
verifiche fiscali.
ARTICOLO 34
(Sanzioni ed esclusione dalla fruizione dei servizi)
1.
Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni
statali e/ o regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie e dei
propri congiunti, al fine di una indebita fruizione di interventi, e' soggetto
da parte degli EDISU a sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma doppia di quella percepita e perde il diritto a ottenere altre erogazioni
per la durata del corso degli studi, salva, in ogni caso, l' applicazione delle
norme penali previste per i fatti costituenti reato.
TITOLO IV
FUNZIONI DELLA REGIONE E DELL' UNIVERSITA'
ARTICOLO 35
(Programmazione regionale - Interventi della Regione)
1.
PIANO TRIENNALE
Il Consiglio regionale approva il piano triennale
sul diritto agli studi universitari proposto dalla Giunta regionale, sentita la
Conferenza << Regione - Universita' >> di cui all' art. 10 della
legge n. 390 del 1991, che dispone:
a) l'
indicazione degli obiettivi e delle priorita' degli interventi da realizzarsi
nel quadro delle scelte programmatorie attinenti lo sviluppo, la qualificazione
e la diffusione del sistema universitario regionale;
b) la
determinazione dei finanziamenti per gli investimenti da assegnare agli EDISU
in relazione alle loro specifiche richieste di intervento dirette alle
costruzioni, all' ampliamento, alla ristrutturazione e all' ammodernamento
delle strutture necessarie per il raggiungimento dei fini di cui all' art. 1
della presente legge, ivi compresi gli investimenti previsti nei piani di
sviluppo dell' edilizia residenziale universitaria;
c) le modalita'
tecniche, procedurali, finanziarie e operative, i requisiti richiesti per l'
accesso agli interventi di cui all' art. 20 (Borse di studio) e all' art. 29
(Prestiti d' onore), l' ammontare di essi e i criteri per determinarne il
numero, nonche' indicazioni sull' attuazione degli altri interventi
disciplinati dalla presente legge;
d) la
determinazione delle fasce di reddito e delle tariffe di fruizione dei servizi;
e) i casi e le
modalita' di decadenza dall' utilizzazione dei servizi o di parte di essi;
f) i casi e le
modalita' di decadenza dall' utilizzazione dei servizi o di parte di essi;
g) eventuali
studi, ricerche e ogni altra iniziativa anche diretta della Regione relativa al
diritto agli studi universitari.
2.
PIANO ANNUALE
Il Consiglio regionale approva, entro venti
giorni dalla data di approvazione del bilancio regionale, su proposta della
Giunta regionale, previo parere dell' EDISU, il programma degli interventi per
il diritto allo studio universitario.
Il piano si conforma agli obiettivi e agli
indirizzi della programmazione nazionale e regionale fissa:
a) gli obiettivi
e le priorita' degli interventi da realizzare;
b) la
determinazione dei finanziamenti globali per ciascun EDISU;
c) eventuali
aggiornamenti della pianta organica;
d) i bandi -
tipo contenenti le prescrizioni e le modalita' di partecipazione ai concorsi
per la fruizione dei servizi previsti dalla presente legge.
3. La Giunta
regionale invia annualmente al Presidente del Consiglio regionale, perche' ne
sia portata a conoscenza la competente Commissione consiliare permanente, la
relazione del Collegio dei revisori degli EDISU, di cui all' art. 10, comma 4,
della presente legge, corredata delle proprie osservazioni sulle attivita'
degli Enti.
ARTICOLO 36
(Conferenza Regione - Universita')
1. La
Conferenza Regione - Universita' ha lo scopo di attuare il coordinamento tra
gli interventi della Regione e dell' Universita'.
2. I
componenti della Conferenza in rappresentanza della Regione sono:
a) l' Assessore
regionale alla pubblica istruzione;
b) i Presidenti
degli EDISU;
c) il
Coordinatore del Settore regionale della pubblica istruzione;
d) il dirigente
dell' Ufficio diritto agli studi universitari, con funzioni di segretario.
3. I
componenti in rappresentanza dell' Universita' sono designati dal Comitato
regionale di cui all' art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, garantendo, in
ogni caso, la partecipazione di tutte le Universita' aventi sede nella Regione.
4. La
Conferenza e' presieduta dall' Assessore regionale alla pubblica istruzione,
che ne convoca le sedute, anche su richiesta della componente universitaria.
5. La
Conferenza esprime parere sul piano di indirizzo triennale per il diritto allo
studio universitario, formula proposte sullo sviluppo universitario in Puglia,
sui contenuti di singole convenzioni tra Regione e Universita', nell' ambito di
comuni iniziative tese allo sviluppo e uso di strutture e servizi sia per l'
attivita' accademica e scientifica sia per quella di attuazione del diritto
agli studi universitari.
ARTICOLO 37
(Iniziative di sviluppo)
1. Per
quanto di propria competenza, la Regione favorisce le iniziative assunte dagli
enti locali tendenti allo sviluppo di strutture formative a livello
universitario e di strutture di ricerca, per adeguare le esigenze delle
Universita' pugliesi ai fabbisogni del territorio in termini culturali e
tecnico - professionali nel quadro di sviluppo socio - economico della Regione
e nel contesto nazionale ed europeo.
ARTICOLO 38
(Vigilanza)
1. La
Giunta regionale esercita la vigilanza sull' amministrazione degli EDISU nel
rispetto dei principi sanciti dallo Statuto della Regione Puglia.
2.
Nell' esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell' Assessore competente, puo':
a) disporre
ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli EDISU;
b) provvedere,
previa diffida agli organismi dell' Ente e sentita la competente Commissione
consiliare, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di leggi e
regolamenti quando gli Amministratori ne rifiutino ritardino l' adempimento;
c) sciogliere il
Consiglio di amministrazione, sulla base di conforme deliberazione della Giunta
regionale, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti
inadempienze su atti dovuti, per dismissioni della maggioranza dei suoi
componenti, per persistente inattivita' o per attivita' tali da compromettere
il buon funzionamento dell' Ente.
3. Il Presidente della Giunta regionale nomina,
in caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, un Commissario
straordinario per un periodo non superiore a sei mesi e per una sola volta.
Titolo V
NORME FINANZIARIE E TRANSITORIE
ARTICOLO 39
(Tasse e contributi)
1. I
proventi di natura tributaria previsti da disposizioni di leggi a favore delle
ex Opere universitarie e degli EDISU sono trattenuti dagli stessi e
costituiscono entrata sia del bilancio dell' EDISU che del bilancio della
Regione alla quale devono essere comunicati gli ammontari delle somme riscosse
entro e non oltre il termine di ogni esercizio finanziario.
2. La
tassa di cui all' art. 190 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l' abilitazione all' esercizio
professionale, e' fissata in lire 150 mila e viene versata direttamente dai
singoli contribuenti al Tesoriere di ogni EDISU.
ARTICOLO 40
(Norma finanziaria)
1. Agli
oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si fa fronte annualmente
mediante la disponibilita' prevista nel bilancio di previsione della Regione
sugli appositi capitoli n. 0004910 concernente << Spese per gli
interventi per l' attuazione del diritto agli studi universitari >> e n.
0916010 concernente << Interventi per il funzionamento della struttura
ISEF di Foggia >>.
NORME TRANSITORIE
ARTICOLO 41
(Personale)
1. Il personale
regionale in forza agli EDISU, in sede di prima attuazione della presente
legge, mantiene il rapporto di servizio con i suddetti Enti e costituisce,
nella struttura di fatto, pianta organica provvisoria. Le nuove piante organiche saranno approvate
dal Consiglio regionale su proposta dei Consigli di amministrazione degli EDISU
o dei Commissari straordinari, che dovranno deliberare la pianta organica del
personale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e
comunque dopo l' entrata in vigore della legge di riorganizzazione degli uffici
regionali.
2.
Nella formulazione delle nuove piante organiche e delle modalita' e
criteri di accesso alle qualifiche e ai posti, si dovra' tener conto di quanto
sara' stabilito, per gli enti strumentali, nella legge regionale di
riorganizzazione, nonche' delle norme contenute nelle leggi 24 dicembre 1993,
n. 537 e 23 dicembre 1994, n. 724 e delle altre vigenti norme statali
concernenti il pubblico impiego.
ARTICOLO 42
(Interventi per il funzionamento della struttura ISEF di
Foggia)
1. In
attesa della riforma degli istituti superiori di educazione fisica, la Regione
continua a contribuire al mantenimento della struttura ISEF di Foggia mediante
apposito finanziamento, annualmente quantificato con la legge regionale di
bilancio sul cap. 0916010 << Interventi per il funzionamento della
struttura ISEF di Foggia >>.
2.
Sempre in attesa della riforma degli Istituti superiori di educazione
fisica, alla elezione dei rappresentanti dei docenti e degli studenti nel
Consiglio di amministrazione dell' EDISU di Foggia concorreranno anche i
docenti incaricati e gli studenti dell' ISEF di Foggia.
ARTICOLO 43
(EDISU di Bari e di Foggia)
1.
Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale nomina un Commissario straordinario, da individuarsi fra i
dirigenti regionali con specifiche competenze tecnico - amministrative, con il
compito di provvedere alla divisione dei beni, del personale, delle risorse finanziarie
e a quant' altro occorre per la costituzione dei due EDISU, per l' Universita'
e il Politecnico, nonche' per la provvisoria gestione dell' EDISU in corso di
sdoppiamento e dei due EDISU una volta costituiti. Le predette operazioni devono essere concluse
non oltre quattro mesi, termine entro il quale dovranno essere effettuate anche
le designazioni dei componenti i Consigli di amministrazione da parte degli
organismi competenti.
ARTICOLO 44
(Abrogazioni)
1. Sono
abrogati l' art. 20 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 42, nonche' le
leggi regionali 27 aprile 1984, n. 22, 11 marzo 1988, n. 12 e 11 agosto 1988,
n. 20.
Data a Bari, addì 5 luglio 1966