ARTICOLO 1
1. Ferma restando la
normativa nazionale vigente in materia, l' Azienda unita' sanitaria locale di
residenza del cittadino, in attesa di trapianto o che ha gia' subito un
trapianto, rimborsa allo stesso le spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno
per l' effettuazione:
a) degli esami
preliminari e per la tipizzazione tissutale;
b) dell' intervento di
trapianto;
c) di tutti i controlli
successivi, nonche' di quelli per le complicanze derivanti dall' intervento
stesso;
d) dell' eventuale
espianto.
2. Le spese di
soggiorno sostenute presso la localita' sede del Centro trapianti, per esigenze
cliniche documentate, sono rimborsate se relative all' utilizzo di strutture
alberghiere, nei limiti della tariffa per la categoria a tre stelle; le spese per
i pasti, debitamente documentate, sono rimborsate entro la somma di lire 80
mila giornaliere.
3. In caso di
utilizzazione di autovettura privata e' corrisposto un rimborso pari a 1/ 5 del
costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso,
nonche' il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi
autostradali. Il rimborso chilometrico e' calcolato sulla piu' breve distanza
viaria possibile tra il luogo di residenza dell' assistito e quello dove e'
ubicata la struttura sanitaria.
4. Ai pazienti che si
sottopongono a trapianto presso Stati esteri comunitari ed extracomunitari, la
cui struttura ospedaliera richieda un anticipo delle spese mediche relative al
trapianto e agli esami preparatori, le Aziende unita' sanitarie locali di
appartenenza corrispondono direttamente alla struttura ospedaliera di ricovero
un anticipo fino al 76% della somma totale preventivata.
ARTICOLO 2
1. Il Comune di
residenza dell' assistito rimborsa all' accompagnatore unico, necessariamente presente
a sostegno del paziente che deve sottoporsi alle prestazioni di cui al comma 1,
art. 1, le relative spese di viaggio e soggiorno.
2. Il rimborso delle
spese previste al comma 1 e' corrisposto, entro i limiti indicati all' art. 1,
ai pazienti il cui reddito imponibile familiare non sia superiore a lire 100
milioni annue.
3. Il rimborso e'
corrisposto su richiesta dell' assistito correlata della documentazione
relativa alle spese sostenute e della certificazione medica attestante la
necessita' dell' accompagnamento.
ARTICOLO 3
1. Alle spese derivanti
dall' applicazione della presente legge, rispettivamente per gli interventi di
propria competenza, le Aziende unita' sanitarie locali faranno fronte con la
quota del Fondo sanitario assegnato, i Comuni con i fondi fuori quota di cui al
cap. 0784010 << Fondo globale per i servizi socio - assistenziali (art.
11 lr n. 11/ 90) >> che saranno assegnati dalla Regione su richiesta dei
medesimi Comuni, con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Per il finanziamento
degli interventi di competenza dei Comuni previsti all' art. 2, pari a lire 300
milioni, si provvede per l' anno 1996 con le residue disponibilita' di cui al
cap. 0784010 del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1996.
3. Per gli anni
successivi si provvedera' con gli stanziamenti che saranno determinati in sede
di approvazione dei rispettivi bilanci.
ARTICOLO 4
1. E' abrogato l' art.
4 della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, così come modificato e integrato
dall' art. 3 della legge regionale 4 luglio 1994, n. 23.
Data a Bari, addì 21 Novembre 1996