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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1996
Numero
25
Data
21/11/1996
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

1. Ferma restando la normativa nazionale vigente in materia, l' Azienda unita' sanitaria locale di residenza del cittadino, in attesa di trapianto o che ha gia' subito un trapianto, rimborsa allo stesso le spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per l' effettuazione:

a) degli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;

b) dell' intervento di trapianto;

c) di tutti i controlli successivi, nonche' di quelli per le complicanze derivanti dall' intervento stesso;

d) dell' eventuale espianto.

2. Le spese di soggiorno sostenute presso la localita' sede del Centro trapianti, per esigenze cliniche documentate, sono rimborsate se relative all' utilizzo di strutture alberghiere, nei limiti della tariffa per la categoria a tre stelle; le spese per i pasti, debitamente documentate, sono rimborsate entro la somma di lire 80 mila giornaliere.

3. In caso di utilizzazione di autovettura privata e' corrisposto un rimborso pari a 1/ 5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonche' il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico e' calcolato sulla piu' breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell' assistito e quello dove e' ubicata la struttura sanitaria.

4. Ai pazienti che si sottopongono a trapianto presso Stati esteri comunitari ed extracomunitari, la cui struttura ospedaliera richieda un anticipo delle spese mediche relative al trapianto e agli esami preparatori, le Aziende unita' sanitarie locali di appartenenza corrispondono direttamente alla struttura ospedaliera di ricovero un anticipo fino al 76% della somma totale preventivata.

ARTICOLO 2

1. Il Comune di residenza dell' assistito rimborsa all' accompagnatore unico, necessariamente presente a sostegno del paziente che deve sottoporsi alle prestazioni di cui al comma 1, art. 1, le relative spese di viaggio e soggiorno.

2. Il rimborso delle spese previste al comma 1 e' corrisposto, entro i limiti indicati all' art. 1, ai pazienti il cui reddito imponibile familiare non sia superiore a lire 100 milioni annue.

3. Il rimborso e' corrisposto su richiesta dell' assistito correlata della documentazione relativa alle spese sostenute e della certificazione medica attestante la necessita' dell' accompagnamento.

ARTICOLO 3

1. Alle spese derivanti dall' applicazione della presente legge, rispettivamente per gli interventi di propria competenza, le Aziende unita' sanitarie locali faranno fronte con la quota del Fondo sanitario assegnato, i Comuni con i fondi fuori quota di cui al cap. 0784010 << Fondo globale per i servizi socio - assistenziali (art. 11 lr n. 11/ 90) >> che saranno assegnati dalla Regione su richiesta dei medesimi Comuni, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Per il finanziamento degli interventi di competenza dei Comuni previsti all' art. 2, pari a lire 300 milioni, si provvede per l' anno 1996 con le residue disponibilita' di cui al cap. 0784010 del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1996.

3. Per gli anni successivi si provvedera' con gli stanziamenti che saranno determinati in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.

ARTICOLO 4

1. E' abrogato l' art. 4 della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, così come modificato e integrato dall' art. 3 della legge regionale 4 luglio 1994, n. 23.

            Data a Bari, addì 21 Novembre 1996