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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1996
Numero
3
Data
23/01/1996
Abrogato
 
Materia
Urbanistica - edilizia pubblica
Titolo
Adeguamento canoni di locazione alloggi edilizia residenziale pubblica (ERP).
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

1. Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di cui all' art. 32 e seguenti della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54, in assenza di nuova determinazione da parte degli enti gestori, in via provvisoria, in attesa della revisione generale del classamento delle unita' immobiliari e della esatta individuazione dei dati relativi ai nuclei familiari e agli alloggi, e' aumentato nella misura del trenta per cento di quello fissato dalla medesima legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54.

2. I canoni di locazione di cui alla presente legge non possono comunque essere superiori a quelli determinati con legge 27 luglio 1978, n. 392, ne' essere inferiori a lire 25 mila.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la delibera della Giunta regionale n. 2316 del 5 giugno 1995 cessa di produrre i suoi effetti; eventuali eccedenze rispetto ai canoni determinati ai sensi del precedente comma 1 corrisposte dagli assegnatari nel periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge sono computate quali anticipazioni sugli aumenti di cui alla presente legge.

4. Eventuali aumenti determinati dagli enti gestori per effetto della delibera CIPE del 13 marzo 1995 non potranno essere superiori a quelli prodotti dalla presente legge.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione determinera' in modo definitivo la misura dei canoni degli alloggi ERP e gli enti gestori procederanno ai conguagli a far data dal 27 novembre 1995.

6. La normativa prevista dall' art. 23 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 e' applicata con abrogazione del comma 3 a tutti coloro che occupano l' alloggio senza

titolo alla data del 30 giugno 1994, sempre che l' occupazione non ha sottratto il godimento dell' alloggio ad assegnatario gia' individuato in graduatoria definitiva pubblicata.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

            Bari, addì 23 gennaio 1996