ARTICOLO 1
(Finalita')
1. La presente legge disciplina l' esercizio delle attivita'
professionali delle Agenzie di viaggi e turismo di cui all' art. 9 della legge
17 maggio 1983, n. 217, in attuazione al decreto - legge 23 novembre 1991, n.
392.
ARTICOLO 2
(Definizione)
1. Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che svolgono
congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attivita', ivi compresi i compiti
di assistenza e accoglienza ai turisti, secondo quanto precisato dalla
convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla
legge 27 dicembre 1977, n. 1084:
a) produzione, organizzazione e intermediazione di soggiorni,
viaggi e crociere per via terrestre, fluviale, lacuale, marittima e aerea, per
singole persone o per gruppi con o senza vendita diretta al pubblico;
b) sola intermediazione, a forfait o a provvigione, e vendita
diretta al pubblico di soggiorni, viaggi e crociere organizzate da altre
agenzie.
ARTICOLO 3
(Attivita')
1. E' di esclusiva competenza delle agenzie di viaggi e turismo l'
effettuazione dei seguenti servizi e prestazioni:
a) l' organizzazione di soggiorni ed escursioni individuali e
collettive e giri di citta' con ogni mezzo di trasporto;
b) la prenotazione e la vendita di biglietti per conto delle imprese
nazionali ed estere che esercitano attivita' di trasporto;
c) l' assistenza ai clienti, sia mediante l' attivita' di
accoglienza, trasferimento e accompagnamento da e per i porti, aeroporti e
stazioni, sia con orientamento e informazioni anche di tipo geoturistico e
tecnico;
d) la prenotazione di servizi ricettivi, di ristorazione e in
genere turistici, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi,
forniti anche da altri operatori, nazionali ed esteri, e utilizzabili in Italia
e all' estero;
e) la diffusione e la pubblicita' di iniziative turistiche
organizzate anche da altre agenzie di viaggi;
f) la raccolta di adesioni a viaggi, crociere e soggiorni
organizzati anche da altre agenzie di viaggi;
g) l' organizzazione di convegni e congressi.
2. Le agenzie di viaggi e turismo possono altresì svolgere le seguenti attivita' nel rispetto delle
leggi che specificatamente le regolano:
a) l' assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
b) l' inoltro, il ritiro e il deposito di bagaglio per conto e
nell' interesse dei propri clienti;
c) la prenotazione di vetture da noleggio e di altri mezzi di
trasporto individuale o collettivo;
d) il rilascio e il pagamento di assegni turistici o di altri
titoli di credito per viaggiatori, lettere di credito e cambio di valuta;
e) l' emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione,
di polizze a garanzia di infortuni ai viaggiatori e danni alle cose
trasportate;
f) la distribuzione e la vendita di manuali, guide, piantine,
opuscoli illustrativi e informativi e di ogni altra pubblicazione relativa al
turismo;
g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere
e manifestazioni.
ARTICOLO 4
(Richiesta di autorizzazione)
1. L' esercizio delle attivita' di cui agli artt. 2 e 3 e' soggetto
all' autorizzazione regionale.
2. Al fine di favorire una piu' razionale distribuzione sul
territorio regionale dell' attivita' di intermediazione e produzione dei
servizi turistici, la Regione puo' autorizzare:
a) l' apertura di agenzie di viaggi, nel rapporto di una per ogni
10 mila abitanti residenti nel Comune, comprendendo le agenzie gia' autorizzate
e operanti;
b) nei Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti ove non
e' presente alcuna agenzie di viaggi, l' apertura di una sola agenzia a
condizione che sia accertata nel territorio comunale la presenza di adeguate
strutture alberghiere e/ o turistiche che dispongano di almeno 200 posti letto.
3. La domanda diretta a ottenere l' autorizzazione all' apertura e
all' esercizio di un' agenzia di viaggi e turismo deve essere presentata all'
Assessorato regionale al turismo e contenere le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e
cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di societa', del suo legale rappresentante;
b) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e
cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal
richiedente;
c) denominazione dell' agenzia;
d) ubicazione e descrizione dei locali in cui l' agenzia avra'
sede;
e) l' attivita' che l' agenzia intende svolgere e il periodo di
apertura, annuale o stagionale;
f) l' organizzazione e le attrezzature dell' impresa nonche' il
numero di addetti da impiegare nell' azienda (sedi proprie e di rappresentanza
in Italia e all' estero, mandanti eventualmente conferiti all' impresa da
ferrovie, societa' di navigazione marittima e area o da altri vettori
internazionali, mezzi di trasporto di cui dispone, etc);
g) il possesso dei requisiti di onorabilita' e capacita' finanziaria,
di cui all' art. 3 del decreto - legge 23 novembre 1991, n. 392;
h) il possesso dei requisiti di capacita' professionale, di cui
all' art. 8 della presente legge, da parte del titolare, e del direttore
tecnico nel caso in cui il titolare, pur avendone i requisiti, non intenda
prestare con carattere di continuita' ed esclusivita' la propria opera nella
agenzia.
4. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti in
bollo:
a) certificato di cittadinanza italiana del richiedente, o del
rappresentante legale in caso di societa'; qualora l' istante sia persona
fisica o giuridica straniera nulla - osta di cui all' art. 58 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
b) titolo di studio di scuola media superiore;
c) certificato generale del casellario giudiziale del richiedente,
o del rappresentante legale in caso di societa', e del direttore tecnico;
d) certificato di residenza del direttore tecnico in un Comune
della Regione Puglia;
e) la certificazione di cui all' art. 8 della presente legge atta
a dimostrare il possesso della capacita' professionale del titolare e del
direttore tecnico, qualora il titolare non intenda prestare con carattere di
continuita' ed esclusivita' la propria opera nell' agenzia;
f) titolo di proprieta' dei locali in cui avra' sede l' agenzia o
altro titolo idoneo da cui risulti la disponibilita' dei locali medesimi;
g) certificato di vigenza della societa' da cui risulti il
nominativo del legale rappresentante;
h) dichiarazione, con sottoscrizione autenticata, del direttore
tecnico a prestare con carattere di continuita', ed esclusivita' e
professionalita' la propria opera nella agenzia;
i) pianta planimetrica dei locali, dalla quale risulti la piena
indipendenza degli stessi da ogni altro ambiente commerciale, una superficie
minima di mq. 50 e la disponibilita' di adeguati servizi igienico - sanitari;
l) nota descrittiva dell' arredamento;
m) certificato antimafia del titolare, o del rappresentante legale
in caso di societa', nonche' del direttore tecnico.
ARTICOLO 5
(Autorizzazione all' apertura)
1. L' autorizzazione all' apertura e all' esercizio dell' agenzia
di viaggi e turismo e' concessa con decreto del Presidente della Giunta
regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.
2. L' autorizzazione e' subordinata al nulla - osta della
competente autorita' di pubblica sicurezza per quanto attiene all'
accertamento, in capo al richiedente, o al legale rappresentante in caso di
societa', nonche' in capo al direttore tecnico, del possesso dei requisiti di
cui agli artt. 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno
1931 e successive modificazioni.
3. La Regione, in occasione del rilascio dell' autorizzazione,
accertera' l' inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile a quella
proposta gia' operanti sul territorio nazionale.
4. Non potra', in ogni caso, essere adottata dall' agenzia la
denominazione di Comuni o Regioni italiane.
5. Per le persone fisiche o giuridiche straniere l' autorizzazione
e' subordinata al rilascio del nulla - osta dello Stato, ai sensi dell' art. 58
del dpr 616/ 1977.
6. L' autorizzazione all' esercizio delle attivita' di cui all'
art. 2 e' subordinata al pagamento della tassa di concessione regionale in base
alle leggi tributarie regionali vigenti.
7. L' autorizzazione e' valida per un anno e si intende
automaticamente rinnovata mediante il pagamento, nei termini prescritti, della
tassa di cui al comma 6.
8. In caso di cessione dell' agenzia, per atto tra vivi o mortis
causa, la prosecuzione della sua attivita' e' subordinata al rilascio di
autorizzazione regionale in favore del titolare della ditta individuale o del
legale rappresentante della societa', subentrati nella proprieta' dell' agenzia
ceduta, previo accertamento dei requisiti di capacita' professionale.
ARTICOLO 6
(Deposito cauzionale)
1. Prima dell' emissione del decreto del Presidente della Giunta
regionale di autorizzazione all' esercizio, entro e non oltre venti giorni
dalla data di ricevimento dell' apposita comunicazione, l' imprenditore deve
versare all' Amministrazione regionale, a pena di decadenza, una cauzione di
lire 75 milioni, se intende svolgere l' attivita' di cui alla lett a) dell'
art. 2 della presente legge, ovvero di lire 50 milioni se intende svolgere l'
attivita' di cui alla lett b) del medesimo articolo.
2. La cauzione e' versata alla Regione in contanti o in titoli di
rendita pubblica esenti da vincoli, ovvero in titoli al portatore o anche
mediante sottoscrizione di apposita fidejussione bancaria o polizza fidejussoria
assicurativa.
3. L' ammontare della cauzione di cui al comma 1 puo' con
deliberazione della Giunta regionale, essere adeguato all' aumento del costo
della vita rilevato in base all' indice ISTAT dei prezzi al consumo.
4. La cauzione e' vincolata per tutto il periodo di esercizio
dell' agenzia.
5. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell' interessato, e'
concesso dalla Regione non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione
dell' attivita' dell' agenzia.
6. La cauzione puo' essere destinata, con provvedimento della
Giunta regionale, da adottarsi a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale
che riconosca la responsabilita' dell' imprenditore per il mancato esatto
adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, al risarcimento nei
confronti degli stessi, qualora sia insufficiente la copertura della polizza
assicurativa di cui all' art. 7.
7. Il mancato pagamento delle sanzioni di cui all' art. 17,
disposto con atto definitivo, determina il prelievo dal deposito cauzionale
della somma parti all' ammontare della sanzione irrogata.
8. Nei casi previsti dai commi 6 e 7 del presente articolo l'
imprenditore dovra', entro sessanta giorni dalla data di adozione del
provvedimento regionale, reintegrare la cauzione, pena la decadenza dell'
autorizzazione.
ARTICOLO 7
(Garanzia assicurativa)
1. Nel medesimo termine di cui al comma 1 dell' art. 6, l' agenzia
di viaggi e turismo deve stipulare polizza assicurativa a garanzia dell' esatto
adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio
e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, fatte salve le
disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa al
contratto di viaggio.
ARTICOLO 8
(Capacita' professionale - Requisiti)
1. In conformita' di quanto disposto dall' art. 4 del decreto -
legge 23 novembre 1991, n. 392, la prova del possesso delle conoscenze e
attitudini generali, commerciali e professionali, richieste per l'
autorizzazione all' apertura e all' esercizio di agenzia di viaggio e turismo,
in qualita' di titolare e di direttore tecnico, viene fornita da certificazione
comprovante che l' attivita' relativa e' stata prestata:
a) per sei anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con
funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con
mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell' agenzia di viaggi
e turismo:
b) ovvero:
1) per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con
funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o dirigente con funzioni
commerciali responsabile di almeno un reparto dell' agenzia di viaggi e
turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l' attivita' in
oggetto, una precedente formazione professionale di almeno tre anni, comprovata
da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un
organismo professionale competente;
2) per quattro anni consecutivi a titolo di titolare indipendente
con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con
mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell' agenzia di viaggi
e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l' attivita'
in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni, comprovata
da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un
organismo professionale competente;
c) per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con
funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con
funzioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell' agenzia di viaggi
e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver svolto a titolo dipendente
l' attivita' in oggetto presso l' agenzia di viaggi per almeno cinque anni;
d) ovvero:
1) per cinque anni consecutivi a titolo dipendente o salariato
presso un' agenzia di viaggi, qualora il dipendente dimostri di aver ricevuto,
per l' attivita' in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno
tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata
pienamente valida da un organismo professionale competente;
2) per sei anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso
un' agenzia di viaggi, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'
attivita' in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno due
anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata
pienamente valida da un organismo professionale competente;
3) per un anno a titolo dipendente o salariato presso un' agenzia
di viaggi, qualora il richiedente dimostri di aver conseguito diploma specifico
di Scuola superiore di turismo riconosciuto dallo Stato.
2. Nei casi previsti alle lettere a) e c) del comma 1, l'
attivita' non puo' essere stata interrotta da oltre dieci anni alla data della
presentazione della domanda.
3. I certificati attestanti la natura e la durata delle attivita'
previste dal presente articolo, svolte in forma indipendente in Italia, sono
rilasciati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. I certificati attestanti la natura e la durata delle attivita'
previste dal presente articolo, svolte in forma dipendente in Italia, sono
rilasciati dall' Ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli
interessati hanno effettuato l' ultima prestazione di lavoro.
ARTICOLO 9
(Esame di idoneita')
1. Per l' accesso all' attivita' di agenzia di viaggi e turismo la
Regione dovra' accertare comunque che l' imprenditore dimostri, mediante il
superamento di apposito esame di idoneita', di possedere adeguati requisiti
professionali e in particolare:
1) conoscenza dell' amministrazione e organizzazione delle agenzie
di viaggi;
2) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
3) conoscenza di almeno due lingue straniere, di cui almeno una
deve essere l' inglese o il francese.
2. Qualora la persona fisica titolare dell' autorizzazione non
presti con carattere di continuita' ed esclusivita' la propria opera nell'
agenzia, i requisiti di cui al comma 1 dovranno essere posseduti dal direttore
tecnico.
3. Il direttore tecnico deve prestare la propria opera in una sola
impresa, con carattere di continuita' ed esclusivita' e deve risiedere nel
Comune dove ha sede l' impresa di viaggi o in altro Comune della regione
Puglia.
4. L' esame di idoneita' e' sostenuto davanti a un' apposita
Commissione regionale così composta:
a) l' Assessore regionale al turismo, che la presiede;
b) il Presidente della Commissione consiliare permanente competente
o un suo delegato componente la Commissione;
c) il coordinatore del settore turistico della Regione;
d) un rappresentante dell' Associazione nazionale delle agenzie di
viaggi e turismo;
e) un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali
piu' rappresentative in sede nazionale dei lavoratori del turismo e del
commercio;
f) un esperto in geografia.
5. Svolge le funzioni di segretario un funzionario
dell'Assessorato regionale al turismo.
6. La commissione viene nominata con decreto del presidente della
giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della giunta medesima e dura
in carica tre anni.
7. Gli esami si svolgono, di norma, con frequenza annuale.
8. I titolari e i direttori tecnici che siano in possesso dei
requisiti richiesti, di cui agli artt. 8 e 9 della presente legge, sono
iscritti su domanda nell' Albo regionale tenuto e aggiornato presso l'
Assessorato al turismo.
9. I titolari e i direttori tecnici che alla data di entrata in
vigore della presente legge siano gia' in possesso di nomina rilasciata ai
sensi delle precedenti normative vengono iscritti d' ufficio all' Albo
regionale.
ARTICOLO 10
(Chiusura temporanea)
1. Il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea
dell' agenzia per un periodo non superiore a sette giorni ne deve informare,
indicandone la durata, l' Assessore regionale al turismo.
2. L' Assessore regionale al turismo puo' autorizzare, su domanda
del titolare che adduca gravi e comprovati motivi, la chiusura di un' agenzia
per un periodo superiore a sette giorni e inferiore a trenta; e' ammessa una
sola proroga non superiore a trenta giorni.
3. Qualora la chiusura venga effettuata senza l' avviso di cui al
comma 1, o l' autorizzazione di cui al comma 2, ovvero l' agenzia non sia
riaperta decorso il termine della chiusura e della eventuale proroga, la Giunta
regionale delibera la revoca dell' autorizzazione.
ARTICOLO 11
(Mutamenti dell' agenzia)
1. Qualsiasi mutamento nella situazione originaria, in base alla
quale e' stata rilasciata l' autorizzazione di cui all' art. 5 della presente
legge, deve essere autorizzato con deliberazione della Giunta regionale.
2. A tal fine ogni variazione deve essere preventivamente
comunicata all' Assessore regionale al turismo.
3. L' inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 puo'
comportare la sospensione e, in caso di recidiva, la revoca dell'
autorizzazione.
ARTICOLO 12
(Redazione e diffusione dei
programmi)
1. I programmi, gli annunci, i manifesti e altro materiale illustrativo
concernente l' organizzazione di viaggi diffuso dalle agenzie di viaggi e
turismo operanti nel territorio regionale devono essere redatti in modo da
fornire al pubblico un' informazione corretta e completa.
2. Ogni programma avente validita' annuale, concernente viaggi,
crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno ed escursioni,
organizzato da agenzie di viaggi e turismo deve contenere, perche' ne sia
autorizzata la pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma, le seguenti
indicazioni:
a) data di svolgimento del viaggio o della crociera;
b) itinerario;
c) durata;
d) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed
eventuale acconto da versare all' atto dell' iscrizione;
e) quantita' e qualita' dei servizi forniti con particolare
riferimento ai mezzi di trasporto, categoria degli alberghi, numero dei posti,
visite guidate e a tutte le altre prestazioni comprese nel prezzo;
f) termini per le iscrizioni;
g) termini e condizioni per le rinunce e l' ammontare delle
eventuali penalita';
h) condizioni di annullamento del viaggio da parte dell'agenzia di
viaggi e turismo;
u) periodo di validita' e data di prima diffusione del programma;
l) estremi della polizza di garanzia assicurativa di cui all' art.
7;
m) esatta denominazione dell' agenzia organizzatrice.
3. Quando la durata del soggiorno e' espressa in giorno, dal
programma deve risultare esplicitamente anche il numero dei pernottamenti
compresi nel periodo.
4. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma
costituisce l' elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini
di accertamento dell' esatto adempimento.
5. Le agenzie di viaggi e turismo trasmettono all' Assessorato
competente, trenta giorni prima della diffusione, copia delle pubblicazioni dei
programmi aventi validita' annuale.
ARTICOLO 13
(Associazioni senza scopo di
lucro operanti a livello nazionale)
1. Le associazioni senza scopo di lucro costituite da almeno tre
mesi che operano a livello nazionale per finalita' ricreative, culturali, religiose
o sociali sono autorizzate ad esercitare, ai sensi dell' art. 10 della legge 17
maggio 1983, n. 217, le attivita' disciplinate dalla presente legge,
esclusivamente a favore dei propri associati, senza munirsi dell'
autorizzazione di cui all' art. 5.
2. A tal fine dette associazioni devono dimostrare di possedere i
seguenti requisiti:
a) presenza operativa dell' associazione su tutto il territorio
nazionale con organizzazione e succursali in piu' Regioni;
b) assenza di qualsiasi forma di lucro nell' esercizio delle
attivita' desumibili dai bilanci sociali, nonche' di qualsiasi dipendente da
soggetti e organismi esercenti attivita' imprenditoriali;
c) organizzazione e funzionamento secondo criteri di
democraticita';
d) fruizione dei servizi sociali solo da parte degli associati;
e) finalizzazione esclusiva allo sviluppo sociale, morale e
culturale della personalita' degli associati.
3. Le associazioni, per esercitare le attivita' previste dal
presente articolo, devono trasmettere all' Assessorato al turismo della Regione
una documentata relazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma
2 nonche' copie conformi dell' atto costitutivo, dello Statuto e del bilancio
dell' ultimo esercizio.
4. Alle attivita' delle associazioni di cui al presente articolo
si applicano le disposizioni sulle responsabilita' e sugli obblighi previsti
dalla convenzione internazionale relativa i contratti di viaggi (CCV)
ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
5. Le associazioni devono, pertanto, nominare all' uopo un
direttore tecnico abilitato nonche' stipulare polizze assicurative a copertura
delle responsabilita' assunte nei confronti dei propri soci con l'
organizzazione dei viaggi, per l' esatto adempimento dei programma.
ARTICOLO 14
(Gite occasionali)
1. Gli enti, gli istituti scolastici, le associazioni e i
comitati, aventi finalita' politiche, culturali, religiose, sportive,
dopolavoristiche e sociali, riconosciuti ai sensi degli artt 11 e 12 del CC non
rientranti nelle previsioni dell' art. 13, che promuovono, senza scopo di lucro
e unicamente per i propri associati o appartenenti, l' effettuazione di viaggi,
devono avvalersi per l'organizzazione e
la vendita dei viaggi stessi di agenzie di viaggi e turismo autorizzate; tali
organismi possono tuttavia promuovere e pubblicizzare al loro interno, con
divieto assoluto di qualsiasi forma di diffusione al pubblico, i viaggi stessi
raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.
2. Gli organismi di cui al comma 1 possono peraltro organizzare
direttamente senza scopo di lucro ed esclusivamente per i propri associati o
appartenenti, gite occasionali, pellegrinaggi e santuari, luoghi di culto,
monumenti patriottici, militari, ecc. di durata non superiore a tre giorni,
viaggio compreso, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze inerenti ai
loro fini istituzionali.
3. Non e' soggetta alle norme della presente legge
l'organizzazione di viaggi da parte di enti pubblici nell' ambito dello
svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.
ARTICOLO 15
(Biglietterie)
1. Non sono tenuti a munirsi dell' autorizzazione di cui all' art.
4 gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle
ferrovie dello Stato.
ARTICOLO 16
(Uso della denominazione)
1. E' fatto divieto alle imprese che non hanno ottenuto l'
autorizzazione regionale di cui all' art. 4 di utilizzare nella propria
denominazione o ragione sociale le parole << Viaggio >>, <<
Turismo >> e simili, nonche' le loro
corrispondenti in lingue straniere.
ARTICOLO 17
(Sanzioni)
1. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice penale, chiunque
intraprenda e svolga, in forma continuativa o occasionale, le attivita' di
organizzazione e di intermediazione di cui all' art. 2 della presente legge
senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa lire 10 milioni a lire 30 milioni.
2. Quando siano violate le condizioni autorizzative o quando di
trasferisca la sede dell' agenzia senza preventiva autorizzazione regionale o
si svolga l' attivita' fuori dei locali assentiti, si procede alla sospensione
dell' autorizzazione e, in caso di recidiva, alla revoca della stessa.
3. Il titolare che, mediante scritti, stampati o qualsiasi altro
mezzo di comunicazione, anche pubblicitaria, attribuisca alla propria agenzia
una denominazione diversa da quella autorizzata, anche in aggiunta alla
denominazione stessa, incorre nella sanzione amministrativa da lire 1 milione a
lire 4 milioni.
4. La mancata esposizione al pubblico dell' autorizzazione
regionale comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 500 mila a lire 2 milioni.
5. L' applicazione di tariffe superiori a quelle autorizzate
comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3
milioni a lire 5 milioni.
6. La divulgazione di programmi di viaggio non conforme a quanto
stabilito dall' art. 12 e' punita con la sanzione amministrativa da lire 2
milioni a lire 6 milioni.
7. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui alla
presente legge comporta la rivalsa sul deposito cauzionale; il mancato
reintegro del deposito stesso entro il termine di venti giorni dalla data di
comunicazione dell' effettuata rivalsa da luogo alla sospensione
dell'autorizzazione e, in caso di recidiva, alla revoca della stessa.
8. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate,
oltre che dagli organi di polizia di Stato, anche dai dipendenti della Regione,
in servizio presso l' Assessorato al Turismo, designati dall' Assessore al ramo
e muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonche' dai dipendenti
regionali di cui all' art. 7 della legge regionale 9 giugno 1990, n. 65.
9. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dall'
Assessorato regionale al turismo, che puo' avvalersi della collaborazione degli
enti turistici sub - regionali.
ARTICOLO 18
(Reclami)
1. I clienti delle agenzie di viaggi e turismo, che riscontrino
irregolarita' nelle prestazioni pattuite possono presentare, entro trenta
giorni dalla fine del viaggio, documentato reclamo all' Assessore al turismo
della Regione, inviandone contestualmente copia all' agenzia interessata.
2. Il titolare dell' agenzia anche a mezzo del direttore tecnico,
puo' comunicare le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data di
ricezione del reclamo.
ARTICOLO 19
(Norma transitoria)
1. Le agenzie di viaggi e turismo gia' autorizzate ai sensi della
legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52, devono adeguarsi alle disposizioni di
cui ai precedenti artt 6 e 7 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a pena di decadenza dell' autorizzazione in possesso.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
domande di apertura di agenzie di viaggi e turismo presentate ai sensi della
legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52 sono prive di alcun effetto.
3. Sono fatti salvi i diritti dell' ordine cronologico di
presentazione delle precedenti domande ove sussistano tutti i requisiti
richiesti dalla presente legge. Tali domande dovranno essere comunque
ripresentate ai sensi dell' art. 4 della stessa legge.
ARTICOLO 20
(Abrogazione)
1. La legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52 e' abrogata.
Data a Bari, addì
14 giugno 1996