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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1996
Numero
2
Data
23/01/1996
Abrogato
 
Materia
Programmazione
Titolo
Procedure per l'attuazione del programma operativo plurifondo 1994-1999, parte C (FEOGA).
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 24 gennaio 1996, n. 9. Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 13/2000, art. 57 che ha abrogato la l.r. 3/95
Allegati
Nessun allegato

 



ARTICOLO 1

1. Il punto 5.1 della parte << C >> << Procedure tecnico - amministrative per la concessione dei contributi previsti dal POP - Asse prioritario 4 - (fatta esclusione per le Misure 4.2.6 e 4.4.2) >> e' cosi' modificato:

<< 5.1 - Le domande di contributo corredate di tutta la documentazione di seguito riportata, autenticate nella sottoscrizione, devono essere inviate dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno del Programma Operativo, mediante plico postale raccomandato con avviso di ricevimento, agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura (IPA), competenti per territorio.

Relativamente agli interventi previsti dalle misure 4.1.6, 4.2.1, 4.2.5 e 4.4.3 le domande devono essere inviate all' Assessorato regionale all' agricoltura.

Per quanto concerne gli interventi previsti dalla misura 4.2.3 " Ristrutturazione e valorizzazione del patrimonio rurale", le procedure di attuazione, ivi compresa la presentazione delle domande, sono disciplinate dalla legge regionale di attuazione del POP, programma FERS.

Per gli esercizi finanziari 1995 e 1996, le domande devono essere inviate entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti procedure di attuazione (entro l' 08- 04- 1996). A tal fine fara' fede il timbro e la data dell' Ufficio postale accettante. Di tanto sara' data immediata informativa, mediante pubblicazione, per una settimana di seguito (si' che comprenda due domeniche), su quotidiani a tiratura regionale e nazionale e su network regionali. Il costo della predetta operazione sara' a carico della specifica misura POP.

Per le misure per le quali la delibera n. 3646 dell' 8 agosto 1995 non costituisce avvio delle procedure tecnico - amministrative, di cui alla parte " C" del POP, la data di inizio presentazione della istanze verra' definita con apposito bando pubblico, pubblicato sul BURP >>.

2. La data di domande gia' presentate si intende riferita al quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del POP sul BURP.

3. Il punto 2.1 della parte << C >> << Procedure tecnico - amministrative per la concessione dei contributi previsti dal POP - Asse prioritario 4 - Misura 4.2.6 " Infrastrutture rurali" >> e' così modificato:

<< 2.1 - Tutte le domande di contributo devono essere corredate della documentazione di rito (progetto tecnico esecutivo, redatto secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici; pareri tecnici previsti e prescritti dalle norme predette; nulla osta e concessioni edilizie ove necessari; deliberazione dell' Ente richiedente, con la quale viene approvato il progetto tecnico e viene chiesto il contributo pubblico).

Esse devono essere presentate mediante plico postale raccomandato con avviso di ricevimento, all' Assessorato all' agricoltura - Ufficio bonifica, infrastrutture e irrigazione - dal 1 gennaio al 31 marzo di ciascun anno del Programma Operativo, che ne cureranno l' istruttoria entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricezione.

Per gli esercizi finanziari 1995 e 1996, le domande devono essere inviate entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti procedure di attuazione (data di scadenza: il giorno 08 aprile 1996). A tal fine fara' fede il timbro e la data dell' Ufficio postale accettante) >>.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.