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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1996
Numero
20
Data
05/09/1996
Abrogato
 
Materia
Problemi generali - Affari istituzionali
Titolo
Istituzione di una commissione consiliare d' inchiesta sulla gestione amministrativa e contabile degli IACP di Taranto e di Brindisi.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 11 settembre 1996, n. 96.
Allegati
Nessun allegato

 



ARTICOLO 1

(Istituzione e finalita')

1. E' istituita una Commissione consiliare d' inchiesta sulla gestione amministrativa e contabile degli IACP di Taranto e di Brindisi, al fine di accertare eventuali responsabilita' per inadempienze o violazioni di legge, su tutte le attivita' da essi espletate sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

ARTICOLO 2

(Composizione e insediamento)

1. La Commissione e' composta da cinque Consiglieri regionali.

2. L' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla costituzione e insediamento della Commissione entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

ARTICOLO 3

(Poteri)

1. La Commissione, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha facolta' di richiedere l' intervento del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori regionali, nonche' dei funzionari responsabili di settori e uffici dell' Amministrazione regionale e degli amministratori, sindaci, revisori e responsabili burocratici Comitati tecnici degli IACP di Taranto e di Brindisi.

2. La Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti all' atto della votazione.

 

ARTICOLO 4

(Elezione del Presidente - Validita' delle riunioni)

1. La Commissione, nella sua prima riunione, elegge a scrutinio segreto un Presidente, un Vice Presidente e un segretario. Per la prima votazione e' richiesta la maggioranza assoluta e per la successiva la maggioranza semplice.

2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, assistito dal Segretario.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

4.Comma soppresso dall’art. 1 della l.r. 9/97.

5. L' avviso di convocazione con l' ordine del giorno degli argomenti da trattare e' comunicato ai componenti della Commissione almeno due giorni prima della riunione.

 

ARTICOLO 5

(Consulenza)

1. Per lo svolgimento del suo mandato la Commissione si avvale anche della consulenza di tre esperti in materia di contabilita' e bilanci e di ingegneria civile, anche esterni all' Amministrazione regionale, scelti dalla Commissione nella sua prima riunione, subito dopo l' elezione dei suoi organi.

2. Per la scelta dei componenti del Collegio degli esperti la Commissione si avvale del procedimento e delle norme di cui alla legge 12 agosto 1981, n. 45.

 

ARTICOLO 6

(Termine)

1. La Commissione termina i suoi lavori entro e non oltre quattro mesi dalla sua costituzione.*

            *termine prorogato di mesi quattro dall’art. 1 della l.r. 9/97

2. Al termine della indagine la Commissione redige e approva una relazione finale da trasmettere al Consiglio Regionale.

3. I Commissari dissenzienti possono redigere una o piu' relazioni di minoranza.