ARTICOLO 1
(Istituzione e finalita')
1. E' istituita una Commissione consiliare d' inchiesta sulla
gestione amministrativa e contabile degli IACP di Taranto e di Brindisi, al fine
di accertare eventuali responsabilita' per inadempienze o violazioni di legge,
su tutte le attivita' da essi espletate sino alla data di entrata in vigore
della presente legge.
ARTICOLO 2
(Composizione e insediamento)
1. La Commissione e' composta da cinque Consiglieri
regionali.
2. L' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede
alla costituzione e insediamento della Commissione entro il termine di quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 3
(Poteri)
1. La Commissione, per lo svolgimento del mandato di cui alla
presente legge, ha facolta' di richiedere l' intervento del Presidente della
Giunta regionale e degli Assessori regionali, nonche' dei funzionari
responsabili di settori e uffici dell' Amministrazione regionale e degli
amministratori, sindaci, revisori e responsabili burocratici Comitati tecnici
degli IACP di Taranto e di Brindisi.
2. La Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti
all' atto della votazione.
ARTICOLO 4
(Elezione del Presidente - Validita' delle riunioni)
1. La Commissione, nella sua prima riunione, elegge a scrutinio
segreto un Presidente, un Vice Presidente e un segretario. Per la prima
votazione e' richiesta la maggioranza assoluta e per la successiva la
maggioranza semplice.
2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, assistito
dal Segretario.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue
funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
4.Comma soppresso dall’art. 1 della l.r.
9/97.
5. L' avviso di convocazione con l' ordine del giorno degli
argomenti da trattare e' comunicato ai componenti della Commissione almeno due
giorni prima della riunione.
ARTICOLO 5
(Consulenza)
1. Per lo svolgimento del suo mandato la Commissione si avvale
anche della consulenza di tre esperti in materia di contabilita' e bilanci e di
ingegneria civile, anche esterni all' Amministrazione regionale, scelti dalla
Commissione nella sua prima riunione, subito dopo l' elezione dei suoi
organi.
2. Per la scelta dei componenti del Collegio degli esperti la
Commissione si avvale del procedimento e delle norme di cui alla legge 12 agosto
1981, n. 45.
ARTICOLO 6
(Termine)
1. La Commissione termina i suoi lavori entro e non oltre
quattro mesi dalla sua costituzione.*
*termine prorogato di mesi quattro dall’art. 1 della l.r. 9/97
2. Al termine della indagine la Commissione redige e approva
una relazione finale da trasmettere al Consiglio Regionale.
3. I Commissari dissenzienti possono redigere una o piu'
relazioni di minoranza.