TITOLO
I
Lavori socialmente
utili
ARTICOLO
1
(Disposizioni
generali)
1. La Regione, nel quadro degli
interventi straordinari e urgenti a sostegno dell' occupazione, in armonia con
la vigente legislazione in materia, eroga contributi per l' attuazione di
progetti per lavori socialmente utili, nei quali siano
impiegati:
a) lavoratori privati di
qualsiasi forma di sostegno al reddito;
b) lavoratori iscritti nelle
liste di mobilita';
c) lavoratori disoccupati o in
cerca di prima occupazione iscritti da piu' di due anni nelle liste di
collocamento;
d) gruppi di lavoratori
espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nel contesto di
crisi aziendali, di settore o di area.
2. Costituiscono lavori
socialmente utili quei progetti che hanno per scopo opere e servizi di pubblica
utilita' rivolti in via prioritaria ai settori dei beni culturali, dei servizi e
cura della persona, del risanamento e valorizzazione ambientale, dell'
ammodernamento della pubblica amministrazione e ad altri settori individuati
dalla normativa nazionale, dell' ammodernamento della pubblica amministrazione e
ad altri settori individuati dalla normativa nazionale. I progetti hanno una
durata massima di 12 mesi prorogabile una sola volta per altri 12
mesi.
3. Gli interventi previsti dalla
presente legge sono volti a favorire l' inserimento o reinserimento lavorativo
dei soggetti di cui al comma 1, anche attraverso l' acquisizione di una piu'
elevata qualificazione professionale.
4. L' utilizzazione dei soggetti
di cui al comma 1 non determina l' instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato.
ARTICOLO
2
(Soggetti destinatari dei
contributi)
1. I contributi possono essere
concessi alle Amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che propongano progetti per l' impiego dei
soggetti di cui al comma 1 dell' art. 1 in lavori socialmente
utili.
2. Tali progetti possono essere
proposti da piu' di uno degli enti pubblici indicati al comma 1 che individuano
fra di essi l' ente coordinatore e responsabile.
3. I proponenti possono
affidare, tramite convenzione, la gestione di progetti ad altri soggetti sia
pubblici che privati.
ARTICOLO
3
(Domanda di contributo e criteri
di ammissibilita')
1. Gli enti pubblici che
intendono accedere ai contributi regionali devono presentare, con lettera
raccomandata AR, domanda all' Assessorato regionale alle politiche per l'
occupazione - entro il 30 giugno di ogni anno.*
* termine così modificato dall’art. 44 della
l.r. 16/97
* in deroga al presente comma
vedi l'art. 22 della l.r. 17/99
2. La domanda deve essere
corredata dal progetto predisposto secondo la normativa vigente in materia
contenente i seguenti elementi essenziali:
a) la descrizione analitica
delle finalita' e delle caratteristiche del progetto;
c) il numero e la qualificazione
professionale dei lavoratori che si intendono impiegare, individuati ai sensi e
nel pieno rispetto della vigente normativa;
d) la durata del progetto
espressa in mesi con l' indicazione del numero complessivo delle giornate
lavorative previste;
e) l' ammontare delle risorse
finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto;
f) l' onere finanziario che l'
ente richiedente assume direttamente e, nel caso in cui il progetto sia stato
predisposto da piu' enti, l' onere finanziario direttamente assunto da ciascuno
di essi;
g) le fonti di finanziamento
previste.
3. Nella predisposizione e avvio
dei progetti, gli enti pubblici interessati possono avvalersi dell' Agenzia per
l' impiego della Puglia.
4. Il progetto di cui al comma 2
deve essere accompagnato dalla deliberazione di approvazione della Commissione
regionale per l' impiego e deve rientrare nelle finalita' istituzionali dello o
degli enti richiedenti.
5. Possono essere ammesse a
contributo le domande relative a progetti che prevedono l' impiego, per la
durata minima di sei mesi, di almeno tre unita' lavorative qualora il progetto
sia stato predisposto da un solo ente e di almeno cinque unita' lavorative
qualora il progetto sia stato predisposto con il concorso di piu' enti e che,
inoltre, prevedono un' attivita' formativa volta alla qualificazione
professionale dei soggetti impiegati e all'acquisizione di professionalita'
richieste sul mercato del lavoro.
6. La Giunta regionale, con
proprio provvedimento, stabilisce i punteggi per la formazione della graduatoria
delle domande pervenute tenendo conto delle seguenti
priorita':
a) finalizzazione del progetto
alla ricollocazione dei lavoratori, alla creazione di autoimpiego e
autoimprenditoria anche in forma cooperativa e alla costituzione di societa'
miste;
b) progetti che prevedono
interventi diretti nei settori dei beni culturali, dei servizi e cura della
persona, del risanamento e valorizzazione ambientale, dell' ammodernamento della
pubblica amministrazione;
c) compartecipazione al progetto
di piu' enti;
d) quantita' di risorse proprie
impegnate dall' ente o dagli enti che hanno predisposto il progetto in rapporto
al costo complessivo del progetto medesimo;
e) numero di lavoratori
impiegati nel progetto;
f) progetti che garantiscono
azioni positive per la realizzazione della pari opportunita' uomo -
donna.
ARTICOLO
4
(Modalita' di concessione del
contributo)
1. La Giunta regionale, su
proposta dell' Assessore alle politiche per l' occupazione, entro il 30
settembre di ogni anno delibera, nei limiti dello stanziamento di bilancio, l'
assegnazione dei contributi sulla base della graduatoria formata ai sensi dell'
art. 3.
2. I contributi vengono erogati
in misura pari a lire 400 mila mensili per ogni unita' lavorativa, entro un
massimale di lire 16 milioni per progetto.
3. Gli enti destinatari
comunicano alla Regione - Assessorato alle politiche per l' occupazione -
Settore lavoro e cooperazione - entro trenta giorni dalla data della
deliberazione di assegnazione del contributo, l' avvio del progetto ammesso a
finanziamento e, entro trenta giorni dalla sua completa realizzazione, inviano
alla Regione - Assessorato al
bilancio - ragioneria - il rendiconto e la relazione sull' attivita' svolta per
la verifica della documentazione contabile.
4. Il contributo e'
liquidato:
a) nella misura del 20% al
ricevimento della dichiarazione di avvio del progetto da parte dell' ente
destinatario;
b) nella restante misura dell'
80% a seguito della verifica della documentazione di spesa di cui al comma
3.
ARTICOLO
5
(Revoca del
contributo)
1. La Giunta regionale dispone
la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente gia' erogate
nel caso in cui il progetto presentato non sia stato completamente realizzato o
non siano stati rispettati gli adempimenti prescritti a carico dell' ente
richiedente entro i termini di cui all' art. 4, con particolare riferimento alla
contabilizzazione della spesa.
ARTICOLO
6
(Cumulo)
1. Il cumulo dei contributi
previsti dalla presente legge con altri benefici rivenienti dalla legislazione
nazionale o comunitaria - ove non specificatamente vietato - e' ammesso fino
alla concorrenza del 90% del costo complessivo del progetto
presentato.
ARTICOLO
7
(Assistenza
tecnica)
1. La Regione, nella fase di
attuazione dei progetti ammessi a contributo, puo' affidare all' Agenzia per l'
impiego della Puglia, in regime di convenzione, i seguenti
compiti:
a) assistenza tecnico -
amministrativa ai soggetti attuatori con particolare riguardo al momento
formativo;
b) monitoraggio e valutazione
dell' attivita' svolta;
c) redazione di un rapporto
sull' efficacia di progetti socialmente utili realizzati, soprattutto ai fini
della formazione, riprofessionalizzazione, aggiornamento dei lavoratori
impiegati;
d) diffusa informazione sul
territorio regionale sulle modalita' e sulle opportunita' di costituzione delle
societa' miste e sugli interventi previsti dalla presente
legge.
2. Per tali compiti e' riservato
un finanziamento, non superiore al 5% dello stanziamento disposto con legge di
bilancio per gli interventi di cui alla presente legge.
ARTICOLO
8
(Norma
transitoria)
1. Nella fase di prima
applicazione della presente legge il termine di presentazione delle domande di
contributo e' fissato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge medesima.
TITOLO
II
Interventi a sostegno delle
iniziative di inserimento
lavorativo adottate dalle
societa' miste
ARTICOLO
9
(Destinatari)
Abrogato dall’art. 12 della l.r.
32/99
ARTICOLO
10
(Misura del contributo e
modalita' di liquidazione - Revoche)
Abrogato dall’art. 12 della l.r.
32/99
TITOLO
III
Interventi aggiuntivi a sostegno
di autoimpiego e autoimprenditoria
ARTICOLO
11
(Destinatari)
Abrogato dall’art. 12 della l.r.
32/99
ARTICOLO
12
(Tipologia degli
interventi)
Abrogato dall’art. 12 della l.r.
32/99
ARTICOLO
13
(Presentazione delle domande e
concessione dei contributi)
Abrogato dall’art. 12 della l.r.
23/99
ARTICOLO
14
(Revoca dei
contributi)
Abrogato dal’art. 12 della l.r.
32/99
ARTICOLO
15
(Norma
finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'
applicazione della presente legge per il 1996, definiti in L. 6.500.000.000, si
provvede mediante variazione di bilancio agli stati di previsione di competenza
e cassa cosi' come segue:
Variazione in
aumento:
Cap. di nuova istituzione n.
0952030 per << Interventi in materia di lavori socialmente utili e per
favorire l' occupazione >> competenza L. 6.500.000.000 Cassa L.
6.500.000.000;
Variazione in
diminuzione:
Cap. 1110070 << Fondo
globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione >>
Competenza L. 6.500.000.000 Cassa 6.500.000.000
2. Per gli esercizi successivi
si provvede con legge annuale di bilancio.
3. La Giunta regionale
stabilisce annualmente la quota parte dello stanziamento complessivo, iscritto
in bilancio per il finanziamento della presente legge, da destinare agli
interventi di cui ai Titoli I, II e III e divisi per aree territoriali in base
al numero dei disoccupati.