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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1997
Numero
10
Data
18/03/1997
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. La presente legge, in ottemperanza alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge - quadro per l' assistenza, l' integrazione scolastica sociale e i diritti delle persone handicappate), disciplina le attivita' di prevenzione, riabilitazione e integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap, individuando iniziative specifiche e coordinando gli interventi previsti dalla legislazione regionale vigente.

2. Le metodologie di intervento si ispirano agli obiettivi di prevenzione della emarginazione sociale, limitazione dell' istituzionalizzazione e del ricovero ospedaliero, necessita' di integrare l' intervento sociale con quello sanitario.

TITOLO I

INTERVENTI

Capo I

Attivita' di prevenzione, cura e diagnosi precoce dell' handicap

ARTICOLO 2

(Cura e diagnosi precoce dell' handicap)

1. Le Unita' sanitarie locali (USL), nell' espletamento delle funzioni di assistenza sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, provvedono a effettuare controlli periodici delle gravidanze per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti a carico della madre e del nascituro.

ARTICOLO 3

(Accertamento dell' handicap)

1. Gli accertamenti relativi all' handicap, alle difficolta', alla necessita' dell' intervento assistenziale permanente e alla capacita' complessiva individuale residua del portatore di handicap sono effettuati dalle USL mediante le Commissioni mediche di cui all' art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate da un assistente sociale della USL nonche' da un esperto da individuarsi tra gli psicologi, psichiatri o altri medici specialisti nella patologia di cui e' portatore il soggetto da esaminare, dipendente dalla USL.

ARTICOLO 4

(Attestazione di handicap)

1. L' individuazione del portatore di handicap come alunno a cui assicurare l' esercizio del diritto allo studio, all' istruzione e all' integrazione scolastica e' effettuata da operatori in servizio presso la USL di residenza dell' alunno, secondo quanto previsto dall' art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della repubblica 24 febbraio 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle USL in materia di alunni portatori di handicap) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1994.

2. Gli operatori della USL competente per territorio provvedono, altresì, a redigere la diagnosi funzionale, a cui fa seguito un profilo dinamico - funzionale, finalizzato alla formulazione di un piano educativo individualizzato.

3. Alla definizione del piano educativo individualizzato annuale provvedono, congiuntamente, nelle forme stabilite dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dal dpr 24 febbraio 1994 di cui al precedente comma 1, gli operatori sanitari individuati dalla USL e il personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell' insegnante operatore psico - pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potesta' parentale dell' alunno.

Capo II

Attivita' di cura e riabilitazione

ARTICOLO 5

(Compiti delle USL)

1. Ai sensi dell' art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell' art. 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell' art. 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall' articolo del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonche' delle norme regionali attuative, le USL provvedono, attraverso i servizi distrettuali di cui all' art. 26 della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36, cosi' come organizzativamente e funzionalmente disciplinati dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1098 del 7 e 8 novembre 1989, ad assicurare gli interventi in materia riabilitativa per l' erogazione delle prestazioni sanitarie di cura, di riabilitazione, di integrazione sociale e all' assistenza protesica nei confronti dei portatori di handicap.

2. Le prestazioni di riabilitazione e di assistenza protesica sono erogate dalle USL secondo le indicazioni dell' art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall' art. 2 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Capo III

Inserimento nella scuola, nella formazione professionale e nel lavoro

ARTICOLO 6

(Integrazione scolastica)

1. La regione favorisce lo sviluppo dei servizi finalizzati a garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap per il loro inserimento nelle strutture scolastiche di ogni ordine e grado cosi' come previsti dalla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l' integrazione scolastica degli handicappati) ed emana direttive alle USL e ai comuni allo scopo di rendere efficienti i servizi e di garantire in egual modo il diritto degli utenti nel territorio regionale.

2. Le USL, tenendo conto delle direttive regionali, provvedono in particolare:

a) attraverso i competenti servizi, alla diagnosi funzionale di cui all' art. 4;

b) a garantire le condizioni necessarie all' integrazione dei portatori di handicap in situazione di gravita' nei plessi scolastici;

c) a valorizzare l' esperienza dell' integrazione scolastica di cui alla lettera b) e favorire ogni altra forma di sperimentazione scolastica;

d) a ogni altro intervento di carattere sanitario per la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli alunni handicappati.

3. I Comuni provvedono alle attivita' di assistenza scolastica, ai sensi della legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 << Norme organiche per l' attuazione del diritto allo studio >>.

In particolare gli stessi provvedono:

a) agli adempimenti finalizzati all' abbattimento delle barriere architettoniche che ostacolano la partecipazione alla vita scolastica dei portatori di handicap;

b) ai servizi di accompagnamento e trasporto;

c) alla dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici di carattere collettivo, per l' integrazione scolastica e per le attivita' collegate, comprese le attivita' sportive, nonche', in caso di impossibilita' di assicurare il servizio di accompagnamento e trasporto, all' eventuale attribuzione di assegni di studio o contributi per limitare l' aggravio economico delle famiglie;

d) all' eventuale adeguamento dell' organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, ai sensi dell' art. 13, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) a garantire l' integrazione dei bambini handicappati nelle scuole materne comunali anche con l' ausilio di educatori specializzati per il sostegno e la sperimentazione di nuove metodologie di socializzazione e di apprendimento.

ARTICOLO 7

(Formazione professionale)

1. L' inserimento nelle attivita' di formazione professionale, in relazione alle diverse capacita' ed esigenze del portatore di handicap, attestate dalle USL con la diagnosi funzionale, e' effettuato, ai sensi delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, attraverso:

a) la formazione ordinaria;

b) la formazione speciale;

c) le attivita' di formazione - socializzazione.

2. Le attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono svolte, nell' ambito dei normali corsi realizzati dai Centri di formazione professionale dipendenti da enti pubblici e privati convenzionati e nell' ambito delle iniziative contemplate dal piano annuale di formazione professionale, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Le attivita' di cui alla lettera c) del comma 1 sono realizzate in collaborazione tra enti di formazione professionale, USL e Comuni, secondo criteri adottati dalla Regione nella programmazione triennale e nel piano annuale ai sensi della vigente legislazione.

4. Nel piano annuale di cui al comma 2 vengono altresì fissati i criteri per l' inserimento dei portatori di handicap nelle diverse tipologie formative in relazione a quanto previsto dall' art. 17, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e in coerenza con le previsioni normative statali in materia di elevazione dell' obbligo scolastico.

5. Le figure professionali da utilizzare nel sostegno didattico e formativo devono essere in possesso dei titoli prescritti dalla normativa vigente in materia e devono frequentare i corsi di aggiornamento, riqualificazione e le attivita' di tirocinio organizzate d' intesa con le Universita'.

6. In analogia a quanto previsto dall' art. 15, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche presso i Centri di formazione professionale possono essere costituiti gruppi di studio e di lavoro con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano annuale di formazione professionale.

7. La Regione privilegia e favorisce l' attuazione dei progetti comunitari finalizzati al superamento del divario nelle opportunita' formative.

ARTICOLO 8

(Formazione dei formatori)

1. La Regione, in adempimento, a quanto previsto dall' art. 14, comma 7, e dall' art. 39, comma 2, lett c) e d), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, favorisce le occasioni e le iniziative finalizzate alla formazione e all' aggiornamento degli educatori, dei dirigenti di strutture educative e degli operatori a vario titolo impegnati nelle attivita' di integrazione degli handicappati nella scuola, nella formazione professionale e nella societa'.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione:

a) stipula convenzioni con le Universita' ai sensi e per gli effetti dell' art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e dell' art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche ai fini della formazione e dell' aggiornamento degli operatori della formazione professionale;

b) prevede nei piani di formazione professionale iniziative formative per le figure professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 e al dm Sanita' 10 febbraio 1984 con l' utilizzazione delle strutture universitarie;

c) coordina e attua, d' intesa con le Universita', la Facolta' di scienza dell' educazione e l' Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE), progetti di ricerca e formazione permanente degli operatori impegnati nelle attivita' di sostegno e di integrazione scolastica, professionale e sociale;

d) attua iniziative intese a favorire l' integrazione tra gli operatori sanitari ed educatori ai sensi dell' art. 39, comma 2, lett b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) favorisce la revisione dei percorsi e curricoli formativi sia degli operatori che svolgono prevalentemente mansioni medico - sanitarie, sia degli operatori che svolgono attivita' prevalentemente in ambito psico - sociale.

ARTICOLO 9

(Orientamento)

1. La Regione, anche in attuazione di quanto previsto dall' art. 14, comma 1, lett a), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, garantisce un servizio di orientamento ai fini dell' integrazione nella scuola di ogni ordine e grado, nella formazione professionale e nel mondo del lavoro.

ARTICOLO 10

(Inserimento lavorativo)

1. Ai fini dell' inserimento lavorativo dei portatori di handicap, la Regione garantisce forme di agevolazione e sostegno in attuazione della normativa regionale.

ARTICOLO 11

(Albo regionale)

1. Fino all' approvazione della legge regionale istitutiva dell' Albo previsto dall' art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli enti, le istituzioni, le cooperative sociali, le associazioni e organizzazioni di volontariato che svolgono attivita' idonee a favorire l' inserimento lavorativo dei portatori di handicap sono iscritti, secondo la rispettiva attivita' e natura giuridica, negli albi di cui alle leggi regionali 1 settembre 1993, n. 21 << Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381 " Disciplina delle cooperative sociali" >> e 16 maggio 1994, n. 11 << Norme di attuazione della legge - quadro sul volontariato >>.

2. Per l' iscrizione agli albi di cui al comma 1, sono richiesti, oltre a quelli gia' previsti nelle leggi regionali, i requisiti indicati nell' art. 18, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. La Regione provvede a fornire l' elenco aggiornato delle associazioni di cui al comma 1.

Capo IV

Inserimento e partecipazione

ARTICOLO 12

(Aiuto alla persona, attivita' sociali e centri socio - riabilitativi)

1. Gli interventi in favore delle persone handicappate con difficolta' o problemi di tipo familiare, lavorativo e di inserimento sociale sono esercitati dai Comuni e dalle USL che hanno lo scopo di mantenere, inserire o reinserire i soggetti assistiti nell' ambito delle relazioni familiari, sociali, scolastiche e di lavoro, evitando ogni forma di esclusione.

2. Le attivita' in favore delle persone handicappate, in aggiunta agli altri interventi socio - assistenziali previsti dalla vigente normativa statale e regionale, riguardano:

a) forme di sensibilizzazione sociale e ambientale;

b) sostegno psico - sociale all' handicappato e al nucleo familiare, anche attraverso attivita' specifiche inerenti le relazioni sociali di vita;

c) trasporto dall' abitazione ai servizi e viceversa o, se necessario, accompagnamento e trasporto speciale;

d) interventi a sostegno dell' inserimento nel mondo del lavoro;

e) supporto assistenziale alle attivita' di socializzazione, anche mediante il concorso alle spese per l' acquisto di apparecchiature idonee a consentire un piu' ampio inserimento nella vita sociale;

f) servizio di aiuto personale, svolto da appositi operatori, funzionalmente collegato al sistema dei servizi e in particolare al servizio di assistenza domiciliare; esso si estrinseca in prestazioni finalizzate a soddisfare esigenze personali connesse con la vita di relazione, con la fruibilita' del tempo libero e con particolari interessi professionali e di studio.

3. Le disposizioni per l' affidamento familiare dei minori si applicano, per quanto compatibili, agli affidamenti familiari di maggiorenni handicappati.

4. Le persone handicappate prive, anche temporaneamente, di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria utilizzano, ove sia impossibile ogni altra forma di intervento che eviti l' istituzionalizzazione, i servizi residenziali socio - assistenziali esistenti.

5. L' istituzione di nuovi servizi residenziali e' disciplinata in conformita' alla vigente normativa regionale che regola i servizi per minori e anziani.

6. Per la fruizione dei servizi previsti nei precedenti commi puo' essere richiesta una partecipazione economica in relazione al reddito posseduto dal nucleo familiare.

ARTICOLO 13

(Trasporto pubblico locale)

1. I Comuni e le Province, in qualita' di enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale, provvedono, ai sensi della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 << Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali >>, alla ricognizione periodica delle esigenze di mobilita' dei cittadini portatori di handicap. Accertata l' entita' del fenomeno, predispongono piani di mobilita' per direttrici di traffico nel rispetto delle indicazioni programmatiche fornite dal piano regionale dei trasporti.

2. Le aziende concessionarie di linee interessate dai piani di mobilita' di cui al comma 1 sono tenute, compatibilmente con le esigenze della generalita' dell' utenza, ad adattare i propri programmi d' esercizio alle necessita' dei cittadini handicappati.

ARTICOLO 14

(Contratti di servizio finalizzati alla mobilita')

1. Per l' attuazione operativa dei piani di mobilita' di cui all' art. 13, comma 1, gli enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale possono ricorrere alla stipula di contratti di mobilita' con le aziende operanti nel comparto del trasporto pubblico.

2. I contratti di mobilita' possono essere aperti alla partecipazione delle associazioni di cui all' art. 11 e alla USL territorialmente competente.

3. Il contratto di mobilita', oltre ai requisiti di forma previsti dalla legge, deve obbligatoriamente disciplinare:

a) la qualita' e la quantita' dei servizi resi;

b) le modalita' di produzione del trasporto;

c) i costi a carico degli enti pubblici e delle associazioni contraenti;

d) le tariffe a carico degli utenti.

ARTICOLO 15

(Servizio di accompagnamento)

1. Per migliorare l' utilita' sociale e il gradimento del servizio dedicato ai disabili, i Comuni e le Province possono istituire il servizio di accompagnamento, in vettura sulle direttrici interessate ai piani di mobilita'.

2. Il servizio e' istituito con il contratto di mobilita' che ne prevede oa regolamentazione e puo' essere affidato in regime di convenzione ai soggetti di cui all' art. 11 senza oneri per il vettore.

ARTICOLO 16

(Autorizzazioni comunali per l' esercizio del servizio da noleggio con conducente)

1. I Comuni riservano ad autovetture destinate al trasporto di cittadini handicappati una quota delle autorizzazioni comunali per l' esercizio del noleggio con conducente in servizio sociale. L' iscrizione all' elenco regionale di cui all' art. costituisce preferenza nell' assegnazione della licenza.

ARTICOLO 17

(Barriera architettonica)

1. In materia di barriere architettoniche si applicano le disposizioni nazionali e regionali vigenti.

2. Le USL provvedono affinche' i servizi che erogano specifiche prestazioni di carattere riabilitativo e sanitario connesse agli handicap siano ubicati in locali privi di barriere architettoniche.

3. La Giunta regionale emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una direttiva nella quale vengono indicati i servizi che devono uniformarsi all' obbligo previsto dal comma 2.

4. La Regione redige, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema - tipo del certificato di collaudo da adottarsi da parte dei Comuni per l' eliminazione delle barriere architettoniche.

5. Le attestazioni di abitabilita' e agibilita' sono subordinate al collaudo di cui al comma 4.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO

ARTICOLO 18

(Programma annuale di intervento)

1. Tutti gli interventi mirati all' integrazione sociale, scolastica, lavorativa, all' orientamento e formazione professionale dei cittadini handicappati, nonche' alla prevenzione, cura e riabilitazione dei medesimi da realizzare in ambito regionale devono essere in sintonia con un programma annuale elaborato e approvato dai partecipanti alla Conferenza di cui all' art. 19, comma 1, tenendo conto del fattore umano, delle strutture, delle attrezzature e delle risorse finanziarie disponibili, ancorche' rivenienti da Amministrazioni diverse.

2. In particolare, gli obiettivi programmati devono tener conto:

a) della priorita' degli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravita';

b) degli interventi per la prevenzione.

ARTICOLO 19

(Conferenza di servizi e accordi di programma)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Presidente della Regione, giusta delibera della Giunta regionale, e' indetta apposita Conferenza di servizi cui partecipano la Regione, i Provveditori agli studi della Regione, il Sovrintendente scolastico regionale, il Direttore dell' Ufficio regionale del lavoro, il Direttore dell' Agenzia di cui all' art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il rappresentante regionale dell' ANCI, dell' UPI e dell' UNCEM, nonche' i rappresentanti di altre Amministrazioni pubbliche interessate, al fine di acquisire opportune intese o assensi per assicurare il coordinamento dei mezzi finanziari e delle risorse strumentali in materia di riabilitazione, integrazione sociale nella scuola, nella formazione professionale e nel lavoro dei portatori di handicap, tenendo conto di quanto indicato in materia di dotazione organica nell' art. 23, comma 1.

2. La Conferenza di servizi di cui al comma 1 definisce le modalita' per la stipula di << accordi di programma >> a livello territoriale subregionale fra Provveditorati agli studi, Distretti scolastici, USL, Uffici provinciali del lavoro, Sezioni circoscrizionali per l' impiego, enti locali, per la realizzazione del programma annuale di cui all' art. 18, assicurando prestazioni uniformi nell' ambito del territorio.

3. A firma congiunta dei partecipanti alla Conferenza di cui al comma 1, nell' ambito delle rispettive competenze, possono essere emanate, alle strutture territoriali interessate, direttive e modalita' organizzative in attuazione delle iniziative concordate e per la stipula degli accordi di programma.

4. Possono, altresì, essere concordate dagli stessi sottoscrittori verifiche congiunte sull' attuazione degli interventi oggetto dell' accordo.

ARTICOLO 20

(Comitato di coordinamento interistituzionale)

1. Allo scopo di favorire la realizzazione di quanto forma oggetto delle intese o accordi tra i rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti di cui all' art. 19, e' costituito, presso la Presidenza della regione, un << Comitato di coordinamento interistituzionale >> composto da dirigenti delle Amministrazioni e da rappresentanti degli organismi che sottoscrivono l' accordo e coordinato da un dirigente di grado apicale designato dal Presidente della Regione.

2. Il Comitato, nell' ambito delle proprie funzioni di coordinamento:

a) predispone la bozza di programma annuale di cui all' art. 18;

b) cura l' elaborazione del programma di interventi di cui all' art. 6, comma 2, lett a), della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) presta assistenza tecnica ai fini della predisposizione degli atti della regione e delle altre Amministrazioni che sottoscrivono l' accordo;

d) cura l' elaborazione e la definizione delle iniziative di cui all' art. 39, comma 2, lettere c) e i), della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) predispone l' organizzazione di un sistema di monitoraggio sull' andamento degli interventi e sull' efficienza dei servizi, anche ai fini dell' esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all' art. 7 del dpr 24 febbraio 1994;

f) stimola l' attivita' di cooperazione tra gli organismi periferici dello Stato, la Regione, gli enti locali e le USL, anche sollecitando le Conferenze di servizi di cui all' art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) predispone gli strumenti attuativi per le iniziative di cui all' art. 14, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 in materia di corsi di aggiornamento congiunti del personale impiegato nei piani educativi e di recupero individualizzati;

h) promuove ricerche, indagini, rilevazioni e studi sugli aspetti qualitativi e quantitativi della condizione dei cittadini handicappati in eta' pre - scolare, scolare e post - scolare, al fine di offrire elementi informativi per la programmazione di interventi coordinati;

i) propone la pubblicazione e diffusione dei risultati di volta in volta conseguiti;

l) promuove l' organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde e conferenze allo scopo di acquisire elementi di conoscenza per migliorare qualitativamente gli interventi;

m) cura il rapporto tecnico - scientifico e favorisce i rapporti e gli interscambi con le iniziative e i progetti dell' Unione europea in materia;

n) formula pareri e proposte ai fini del miglioramento dei servizi e dell' individuazione di nuove tipologie di intervento a favore dei soggetti handicappati e delle famiglie;

o) assicura il raccordo con gli enti locali anche ai fini dell' organizzazione dei << servizi di segreteria >> di cui all' art. 40, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

p) elabora un documento annuale sullo stato di attuazione dell' integrazione dei cittadini disabili da inviare ai responsabili delle amministrazioni e/ o organismi interessati;

q) cura il raccordo con le iniziative assunte dalle altre Regioni ai fini di utilizzare le esperienze piu' specificative e di proporre interventi migliorativi;

r) cura i collegamenti con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, con i Ministeri interessati e con altri organismi operanti a livello nazionale;

s) e' struttura di supporto per l' espletamento delle funzioni del Presidente della Regione, in relazione agli articoli 13, 14, 17, 39, 40 e 41 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' in relazione agli adempimenti connessi all' art. 12, comma 4, della legge n. 537 del 1993.

ARTICOLO 21

(Ufficio di segreteria del Comitato)

1. Il Comitato di coordinamento interistituzionale di cui all' art. 20 si avvale di un Ufficio di segreteria, con l' utilizzo di personale all' uopo incaricato dal Presidente della regione, istituito con le modalita' previste dalla legge di organizzazione degli uffici.

ARTICOLO 22

(Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata)

1. E' istituita la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta un regolamento per disciplinare la composizione, il funzionamento, l' organizzazione interna e la durata in carica dei componenti della Consulta.

3. La Consulta deve prevedere le rappresentanze dei portatori di handicap e delle loro famiglie nonche' quelle delle organizzazioni impegnate nell' integrazione sociale e nella tutela dei diritti degli emarginati e dei disabili.

4. La Consulta formula pareri in merito alla redazione del programma annuale di cui all' art. 18 e vigila sull' applicazione della normativa regionale concernente l' handicap, proponendo altresi' provvedimenti necessari a renderla piu' efficace o a soddisfare nuove esigenze.

5. La Consulta formula, inoltre, pareri, per quanto di competenza, sulla normativa regionale in materia di servizi sociali e sanitari e, in particolare, collabora con il Comitato di coordinamento di cui all' art. 20.

6. Alla Consulta regionale spettano altresì i compiti di verifica e controllo, per la materia di competenza, sulla gestione dei servizi sanitari di cui all' art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall' art. 15 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

TITOILO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 23

(Personale ex lege regionale 9 giugno 1987, n. 16)

1. Ai sensi dell' art. 30, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36, i Direttori generali delle USL definiscono le dotazioni organiche tenendo conto, anche, dei carichi di lavoro conseguenti allo svolgimento delle attivita' di riabilitazione e integrazione scolastica gia' realizzate nei decorsi anni sia con il personale di ruolo, sia con il personale utilizzato ai sensi della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, ivi compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato o con convenzione, prevedendo posti di ruolo anche a part - time, per i profili professionali indicati nell' art. 5, comma 5, della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, e per i profili identificati come sanitari dal DM del Ministro della Sanita' 10 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1984, n. 45. Per la copertura dei posti si provvede secondo la disciplina concorsuale del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Per le attivita' riconducibili alla materia dell' assistenza scolastica, nel rispetto dell' autonomia sancita dall' art. 128 Cost e previe intese tra Regione e Comuni interessati, la dotazione organica viene definita dai comuni tenendo conto, anche, della rilevazione dei carichi di lavoro conseguenti allo svolgimento delle attivita' gia' realizzate nei decorsi anni sia con il personale di ruolo, sia con il personale utilizzato ai sensi della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, ivi compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato o con convenzione, prevedendo posti di ruolo anche a part - time, per le qualifiche e profili professionali ricompresi nell' ordinamento degli enti locali.

Per la copertura dei posti si provvede secondo la disciplina concorsuale del personale degli Enti Locali.

3. Sino all' espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti individuati ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, per l' utilizzazione del personale impegnato nei servizi di integrazione scolastica continuano ad applicarsi nel norme della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 e dell' art. 27 della legge regionale di approvazione del bilancio 1995, 27 febbraio 1995, n. 7.

ARTICOLO 24

(Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dall' attuazione della presente legge per le retribuzioni al personale dipendente dalle ASL, si fa fronte con le assegnazioni del fondo sanitario nazionale, mentre per il restante personale si fa fronte con i fondi che ordinariamente saranno stabiliti nel bilancio regionale per il finanziamento della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16.

2. Alle spese derivanti per l' espletamento delle funzioni di cui agli artt. 20 e 22, preventivate in lire 50 milioni annue, si provvede mediante impinguamento dell' apposito capitolo.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

            Data a Bari, addì 18 marzo 1997