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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1997
Numero
5
Data
22/01/1997
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

(Oggetto del tributo)

1. Il tributo speciale istituto dall' art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applica ai rifiuti di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, compresi i fanghi palabili:

a) conferiti in discarica;

b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

c) abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

ARTICOLO 2

(Soggetto passivo)

1. Il tributo e' dovuto dal 1 gennaio 1996:

a) dal gestore dell' impresa di stoccaggio definitivo;

b) dal gestore di impianti di incenerimento senza recupero di energia.

2. Il tributo e' altresi' dovuto da chiunque esercita attivita' di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.

3. L' utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva e' tenuto in solido al pagamento del tributo ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla competente struttura regionale prima della constatazione delle violazioni di legge.

ARTICOLO 3

(Base imponibile e determinazione del tributo)

1. La base imponibile del tributo e' costituita dalla quantita' dei rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di cui all' art. 3, comma 28, della legge n. 549 del 1995, alla cui tenuta sono obbligati tutti i gestori di impianti pubblici e privati di discarica di rifiuti.

2. E' fatto obbligo ai gestori di annotare sui registri di cui al comma 1 le quantita' di rifiuti riferite alla tipologia indicata nell' art. 3, commi 29 e 40, della succitata legge.

3. Il tributo e' determinato secondo il disposto dei commi 29, 38 e 39 della legge n. 549 del 1995.

4. Ai fini dell' applicazione del tributo di stoccaggio dei rifiuti in discarica esercitata in forza di ordinanza sindacale ex art. 12 del dpr n. 915 del 1982 equivale allo stoccaggio in discarica autorizzata a norma degli artt. 6 e 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

5. Ove non sia possibile, in sede di accertamento, determinare la data di conferimento in discarica, questa si presume coincidente con la data dell' accertamento medesimo.

6. Nei casi in cui, in sede di accertamento, non risulti possibile rilevare la quantita' e la tipologia dei rifiuti stoccati nell' anno di riferimento, sulla base delle annotazioni sui registri di carico e scarico, il tributo e' commisurato al peso complessivo dei rifiuti presenti in discarica. La quantificazione ponderale e' rimessa a specifico accertamento peritale disposto dalla struttura tributaria competente della Regione con tutti gli oneri a totale carico del gestore dell' impianto. Il medesimo accertamento peritale e' disposto per la quantificazione ponderale dei rifiuti smaltiti in discariche abusive.

7. In tutti i casi di discariche abusive e di discariche non abusive i cui registri, comunque, non consentano l' esatta specificazione per tipologia e qualita', nonche' la corretta certificazione delle quantita' dei rifiuti solidi di cui ai commi 28 e 40 della legge n. 549 del 1995, si applica l' aliquota piu' alta fra le diverse tipologie in aggiunta all' applicazione della disciplina sanzionatoria delle violazioni alla normativa di cui al dpr n. 915 del 1982.

8. L' ammontare del tributo e' fissato con legge regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l' anno successivo.

ARTICOLO 4

(Modalita' di versamento)

1. Il tributo e' versato alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, mediante apposito versamento su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia indicando la causale di versamento.

2. Gli importi dei versamenti sono arrotondati alle mille lire superiori.

3. E' data facolta' alla Giunta regionale di indicare, con apposita deliberazione, eventuali altre modalita' di versamento.

ARTICOLO 5

(Presentazione della dichiarazione)

1. Entro il mese successivo alla scadenza dell' ultimo trimestre di ciascun anno, i soggetti di cui all' art. 2 della presente legge sono tenuti a produrre una dichiarazione in triplice copia contenente i seguenti dati:

a) denominazione e sede della ditta e generalita' del legale rappresentante;

b) ubicazione della discarica o dell' impianto di incenerimento;

c) quantita' complessive dei rifiuti conferiti, distinte per tipologia di rifiuto cosi' come previsto dal comma 29 della legge n. 549 del 1995;

d) indicazione dei versamenti effettuati.

2. La dichiarazione deve essere presentata all' Ufficio finanze della Regione allegando copia dei versamenti effettuati. In caso di spedizione per plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall' ufficio postale accettante.

3. Una delle predette copie e' trasmessa, a cura dell' Ufficio finanze, alla Provincia ove sono ubicati la discarica e l' impianto di incenerimento.

4. Lo schema tipo della dichiarazione contenente le istruzioni per la compilazione e' approvato dalla Giunta regionale.

5. Le dichiarazioni presentate in difformita' allo schema di cui al comma 4 sono da considerarsi nulle.

ARTICOLO 6

(Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie)

1. Le violazioni alla presente legge sono constatate dai soggetti di cui al comma 33 della legge 549 del 1995, oltre che dai funzionari delle strutture regionali di cui all' art. 7 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 65.

2. I soggetti di cui al comma 1 redigono apposito processo verbale che dovra' essere trasmesso, a cura degli uffici dai quali dipendono, al competente Ufficio regionale del contenzioso entro trenta giorni dalla data della sua redazione.

3. La predetta struttura tributaria regionale, constatata la violazione, la contesta al trasgressore con l' invito al pagamento, in unica soluzione, della tassa evasa e della pena pecuniaria.

La contestazione della violazione, con l' invito al pagamento, e' notificata all' interessato a mezzo raccomandata AR.

4. Nel caso in cui dagli atti d' ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l' accertamento e la contestazione sono effettuati dalla struttura regionale di cui al comma 2.

ARTICOLO 7

(Applicazione delle pene pecuniarie)

1. Contro gli atti di contestazione delle violazioni tributarie di cui alla presente legge gli interessati possono estinguere la sanzione tributaria con il versamento di una somma pari al minimo della pena pecuniaria prevista, oltre l' ammontare del tributo evaso, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell' atto. Le somme pagate a tale titolo non possono essere rimborsate.

2. Entro lo stesso termine di trenta giorni di cui al comma 1, gli interessati possono far pervenire all' Ufficio finanze della Regione le proprie controdeduzioni. In caso di mancato pagamento della somma richiesta, il suddetto Ufficio, esaminate le eventuali controdeduzioni prodotte, qualora riconosca fondato l' accertamento emette motivata ordinanza - ingiunzione di pagamento con l' applicazione delle pene pecuniarie entro i limiti stabiliti dalla legge. Tale atto e' a tutti gli effetti definitivo. Se dall' esame delle controdeduzioni il tributo risulta assolto o non dovuto, viene emesso provvedimento di archiviazione, dandone comunicazione all' interessato.

ARTICOLO 8

(Ricorsi)

1. Avverso l' ordinanza - ingiunzione e' ammessa l' impugnazione davanti alle Commissioni tributarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 e al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell' atto che si intende impugnare.

ARTICOLO 9

(Sanzioni)

1. Alle sanzioni previste dalla legge n. 549 del 1995 si aggiungono le seguenti:

a) per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine previsto dal precedente art. 5, si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila. Il ritardo superiore a trenta giorni e' equiparato alla omessa dichiarazione;

b) nel caso in cui i soggetti obbligati neghino l' accesso di cui al comma 33 dell' art. 3 della legge n. 549 del 1995 agli aventi titolo a norma del precedente art. 6 o, comunque, non esibiscano, a richiesta, la necessaria documentazione per i relativi controlli, si applica la sanzione da lire due milioni a lire dodici milioni.

ARTICOLO 10

(Riscossione coattiva - Iscrizione a ruolo)

1. Qualora l' interessato non abbia assolto la propria obbligazione, come stabilito dall' ordinanza d' ingiunzione sia per il contenzioso tributario che amministrativo, si procedera' alla riscossione coattiva, con le maggiorazioni previste, mediante l' iscrizione nei ruoli esattoriali come disciplinato dagli artt. 68 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni.

ARTICOLO 11

(Decadenza e rimborsi)

1. L' accertamento delle violazioni alla presente legge puo' essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e' stata commessa la violazione.

2. Il contribuente puo' chiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal primo giorno di pagamento, con istanza in duplice esemplare da presentare alla competente struttura tributaria regionale. In caso di domanda inoltrata tramite il servizio postale, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall' ufficio postale accettante.

3. La Regione trasmette copia dei rimborsi effettuati alla Provincia nel cui territorio sono ubicate le discariche a giustificazione delle trattenute di cui all' art. 14.

ARTICOLO 12

(Comunicazioni)

1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale in materia comunicano all' Ufficio finanze della Regione le nuove autorizzazioni entro trenta giorni dalla data del rilascio.

2. Sono parimenti comunicate, entro il termine previsto dal comma 1, le modifiche alle autorizzazioni in essere, relativamente ai dati di cui alle lettere a) e b) dell' art. 5 della presente legge.

ARTICOLO 13

(Autorita' competente)

1. L' applicazione delle pene pecuniarie tributarie e delle sanzioni amministrative e' di competenza del dirigente della struttura regionale funzionalmente preposta ai sensi della legge regionale funzionalmente preposta ai sensi della legge regionale 9 giugno 1980, n. 65.

ARTICOLO 14

(Quota in favore delle Province)

1. Una quota pari al dieci per cento del tributo riscosso e' dovuta alla Province ed e' ripartita tra le stesse con deliberazione della Giunta regionale in ragione del gettito accertato riferito alle discariche e agli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna provincia.

2. La suddetta quota viene corrisposta al netto delle somme eventualmente rimborsate ai contribuenti ai sensi dell' art. 11, comma 3.

3. Ai fini dell' attribuzione alle Province della quota di cui al comma 1, e' istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

ARTICOLO 15

(Fondo per la minore produzione dei rifiuti)

1. Per le finalita' di cui all' art. 3, comma 27, della legge statale, e' istituito un apposito fondo costituito dal gettito derivante dall' applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle Province.

2. L' impiego delle risorse affluite al predetto fondo e' disposto con delibera della Giunta regionale.

3. Il Consiglio regionale, con la legge di bilancio, destina almeno il cinquanta per cento delle entrate, al netto delle risorse spettanti alle Province e dell' ammontare del fondo di cui ai commi 1 e 2, per finanziare progetti dei Comuni, presentati in forma singola o associata, di impianti di trattamento aerobico di residui organici selezionati riutilizzabili per la produzione di ammendanti e/ o fertilizzanti cosi' come previsto all' art. 3, comma 5, della legge regionale 18 luglio 1996, n. 13, di raccolta differenziata dei rifiuti di bonifica di siti inquinanti o degradati. I progetti devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio e devono indicare costi e benefici secondo parametri di efficienza ed economicita' delle iniziative, con particolare riferimento ai benefici prevedibili per gli utenti.

4. Con la stessa delibera di cui al comma 2 viene disposta la destinazione della quota parte del fondo, corrispondente al gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta, a investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al tributo.

5. Il fondo e' allocato in apposito capitolo, allo scopo istituito, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, denominato " Fondo per la minore produzione di rifiuti e per le altre finalita' previste dall' art. 3, comma 27, della legge n. 459 del 1995."

ARTICOLO 16

(Norme transitorie e di prima applicazione)

1. Per l' anno 1996 il tributo e' dovuto nella misura minima, ai sensi del comma 38 dell' articolo 3 della legge statale.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, i soggetti di cui all' art. 2, comma 3, sono esenti dalla responsabilita', relativamente alle sanzioni amministrative previste dall'art. 3, comma 32, della legge n. 459 del 1995, qualora gli stessi abbiano provveduto entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia. In assenza di certificazione, il tributo sara' determinato per il quantitativo totale dei rifiuti depositati nella discarica abusiva.

3. La suddetta denuncia e' presentata alla Regione, che provvedera' a inviare tempestivamente copia alla Provincia territorialmente competente.

4. Gli enti competenti al rilascio della autorizzazioni alla gestione di discariche e di impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale in materia comunicano alla struttura regionale di cui all' art. 5, comma 2, le autorizzazioni gia' rilasciate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 17

(Norme finali)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge n. 549 del 1995 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L' applicazioni delle sanzioni amministrative di cui all' art. 9, lett b), decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

            Data a Bari, addi', 22 gennaio 1997