Titolo I
Principi generali
ARTICOLO 1
(Oggetto e scopo della legge)
1. La presente legge
regola l' attivita' della Regione Puglia secondo i principi di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Lo scopo e' quello
di accrescere l' efficienza nelle attivita', metodi e procedure secondo criteri
di trasparenza, economicita' e flessibilita' al fine di:
a) contenere la spesa
complessiva per il personale, diretta e indiretta;
b) integrare
gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato;
c) garantire la
migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.
ARTICOLO 2
(Principi in materia di legislazione)
1. La Regione informa
l' azione legislativa ai seguenti principi:
a) distribuzione delle
funzioni secondo criteri di organicita' e complementarieta'; completamento del
disegno di legge autonomistico con la piu' ampia valorizzazione del ruolo degli
enti locali e la regolamentazione dei rapporti con gli stessi;
b) potenziamento del
processo di integrazione comunitaria, mediante previsione e funzionamento di
strutture appropriate;
c) individuazione di un
complesso di regole uniformi e valide sia per i soggetti pubblici sia per i
soggetti privati, non escludendo la liberalizzazione delle attivita' a
contenuto piu' propriamente privatistico;
d) revisione periodica
dell' assetto organizzativo e funzionale;
e) garanzia del diritto
dei cittadini all' informazione e all' accesso agli atti e alle strutture.
2. In coerenza con i
principi di cui al comma 1 la Regione attua un processo continuo e permanente
di riduzione, semplificazione e aggiornamento del proprio sistema normativo per
renderlo piu' accessibile, trasparente e idoneo a garantire una maggiore
chiarezza di rapporti tra cittadini e istituzioni.
ARTICOLO 3
(Principi in materia di amministrazione)
1. Il modello
organizzativo regionale si ispira ai seguenti principi:
a) scelta della
programmazione come metodo di intervento organico nella realta' socio - economica
della Regione;
b) riconoscimento del
ruolo di promozione delle autonomie locali (Comuni, Province), sostegno alle
iniziative di associazione e integrazione tra enti locali per lo sviluppo del
territorio e per la gestione piu' efficiente di servizi, coerente
determinazione degli indirizzi della Regione secondo i principi di
sussidiarieta';
c) partecipazione
effettiva dei cittadini, degli enti e dei gruppi sociali alla formazione di
provvedimenti amministrativi d' interesse generale;
d) distribuzione delle
funzioni secondo criteri di organicita' e complementarieta';
e) snellimento delle
procedure e massima pubblicita' degli atti del procedimento;
f) decentramento delle
funzioni amministrative agli enti locali, attraverso gli istituti dell'
attribuzione delle funzioni, della delega e della sub - delega, previa intesa
con le loro associazioni regionali ovvero, in caso di delega specifica, anche
con l' ente interessato;
g) qualita' dei
servizi, imparzialita' e buon andamento dell' azione amministrativa, nonche'
economicita' ed efficienza della gestione;
h) separazione dell'
attivita' di direzione e di indirizzo politico da quella di gestione
amministrativa.
ARTICOLO 4
(Ripartizione delle competenze)
1. Le funzioni
amministrative e le attivita' di diritto privato che lo Statuto, le leggi
regionali e le altre disposizioni attribuiscono agli organi di direzione
politica sono ripartite, ai sensi del presente e dei successivi articoli, tra
gli stessi e i dirigenti regionali.
2. Gli organi di
direzione politica della Regione, nell' ambito delle rispettive competenze
statutarie e legislative, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e
verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle
direttive generali impartite.
3. Alla dirigenza
regionale spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell' ente,
compresa l' adozione degli atti che impegnano la Regione verso l' esterno,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e
strumentali e di controllo, con responsabilita' della gestione e dei relativi
risultati.
4. Per l' esercizio
delle funzioni di cui al comma 1 agli organi di direzione politica compete,
secondo quanto previsto dallo Statuto:
a) la definizione degli
obiettivi da perseguire e dei programmi da attuare, l' indicazione delle
priorita', l' emanazione delle direttive generali per l' azione amministrativa
e per la gestione, rivolte al conseguimento degli obiettivi prefissati;
b) la verifica, anche
in itinere, della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle
direttive generali impartite secondo quanto previsto dall' art. 19;
c) gli atti a carattere
normativo;
d) gli atti di
programmazione e di pianificazione;
e) la definizione degli
" accordi di programma" ai sensi dell' art. 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142 nonche' degli accordi e intese di programma previsti dalla
normativa in vigore;
f) la formulazione dei
criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi e altri ausili
finanziari, nonche' per la determinazione di tariffe, canoni e rette e per il
rilascio di autorizzazioni, licenze e altri analoghi provvedimenti;
g) gli atti di
controllo sugli enti dipendenti e sugli altri enti e organismi esterni alla
Regione, con esclusione degli atti espressamente demandati dalle leggi
regionali alla competenza dei dirigenti;
h) gli atti concernenti
inchieste e indagini;
i) gli atti di nomina
dei rappresentanti regionali in seno a enti e organismi esterni, nonche' di
nomina o di autorizzazione a dipendenti regionali per incarichi esterni all'
amministrazione nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
j) la costituzione o
soppressione delle strutture di livello dirigenziale e la nomina dei
responsabili di tali strutture nel rispetto della normativa contrattuale
vigente;
k) gli altri atti loro
attribuiti dalla legge regionale.
ARTICOLO 5
(Funzione dirigenziale)
1. Nell' ambito delle
rispettive attribuzioni, definite dalla presente legge e dagli atti
regolamentari e di indirizzo politico, compete ai dirigenti:
a) l' attuazione di
obiettivi, programmi, priorita' e direttive generali fissati dagli organi di
indirizzo politico;
b) la collaborazione ai
suddetti organi attraverso l' articolazione di proposte relative agli atti di
competenza degli stessi, secondo conformi indirizzi ricevuti;
c) la direzione e l'
organizzazione delle strutture operative cui sono preposti, predisponendo
programmi di lavoro;
d) lo svolgimento di
attivita' di elaborazione tecnica, di consulenza, studio e ricerca; lo
svolgimento di attivita' di natura tecnico - professionale; l' esercizio di
funzioni ispettive e di controllo;
e) la gestione
finanziaria e amministrativa delle attivita' loro affidate, con la diretta
emanazione di atti amministrativi definitivi anche a rilevanza esterna e che impegnino
l' amministrazione verso terzi, con l' assunzione dei relativi autonomi poteri
di spesa e delle corrispondenti responsabilita' di impegno e liquidazione, nel
rispetto della normativa vigente in materia di contabilita' e bilancio e
garantendo l' imparzialita' e il buon andamento della amministrazione secondo i
canoni della economicita' della gestione, della efficacia dell' azione
amministrativa e della semplificazione e trasparenza delle procedure;
f) ogni altra attivita'
attribuita dalla legge regionale.
2. Le categorie di
provvedimenti rientranti nelle funzioni e nella responsabilita' dei dirigenti
desunte dal comma 1, sono specificate, per le Aree e i Settori di competenza,
dalla Giunta regionale e dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,
con propri atti deliberativi.
ARTICOLO 6
(Modalita' di esercizio della funzione dirigenziale)
1. I dirigenti, nell'
esercizio delle loro funzioni, devono attenersi alle direttive emanate dagli
organi competenti e assicurare la rigorosa osservanza delle norme
procedimentali previste dalla legislazione vigente.
2. Ferma restando la
responsabilita' penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare
prevista per tutti i dipendenti regionali, i dirigenti sono responsabili, nell'
esercizio delle proprie funzioni, degli atti adottati e del buon andamento,
dell' imparzialita', della legittimita' ed economicita' dell' azione delle
strutture organizzative alle quali sono preposti, nonche' della compatibilita'
finanziaria.
3. per le finalita' di
cui al comma 2, i dirigenti predeterminano con atto formale i criteri
oggettivi, certi e verificabili, in base ai quali deve essere provveduto alla
istruttoria e alla adozione degli atti di competenza, alla individuazione dei
soggetti beneficiari o, comunque, destinatari del provvedimento.
4. I dirigenti
condividono a ogni effetto la responsabilita' delle direttive e degli atti cui
hanno concorso e per i quali non abbiano espresso il loro dissenso. Essi hanno
il diritto e il dovere di esprimere formalmente il loro eventuale dissenso per
ragioni di legittimita'; sono tuttavia tenuti a eseguire le disposizioni che,
nonostante il dissenso espresso, vengono rinnovate per iscritto, salvo che non
comportino atti illeciti.
5. Gli atti adottati
dai dirigenti sono trasmessi in originale alla Segreteria della Giunta
regionale. Gli stessi atti sono resi pubblici mediante l' inserimento in
apposito Albo da istituire presso le rispettive Aree e/ o Settori; l' avvenuta
pubblicazione, comunque, non esonera dall' obbligo della notifica degli atti ai
soggetti interessati. Gli atti adottati dai dirigenti del Consiglio regionale
sono trasmessi in originale all' Ufficio di Presidenza.
6. In caso di omissione
o ritardo nell' esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti che determini
pregiudizio per l' interesse pubblico, la Giunta e l' Ufficio di Presidenza,
secondo le rispettive competenze, hanno facolta', previa diffida, di porre in
essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In
tal caso, la Giunta o l' Ufficio di Presidenza procede all' accertamento delle
relative responsabilita' dirigenziali.
Titolo II
Organizzazione strutturale
ARTICOLO 7
(Articolazione delle strutture organizzative regionali)
1. L' organizzazione
amministrativa regionale, si articola in:
a) strutture permanenti
che attendono a funzioni e attivita' di carattere continuativo, denominato
" Aree",
" Settori" e " Uffici";
b) strutture temporanee
connesse alla realizzazione di specifici progetti che hanno carattere di
unicita' nel quadro delle attivita' regionali o che possono richiedere l'
integrazione tra diverse unita' organizzative, denominate " Strutture di
progetto".
2. L' Area e' la
struttura organizzativa responsabile di attivita' omogenee definite in
relazione agli obiettivi strategici, alle risorse assegnate e ai conseguenti
volumi di spesa. A ogni Area e' preposto un dirigente Coordinatore di Area.
3. Il Settore
rappresenta l' articolazione dell' Area.
Ciascun Settore e'
definito con riferimento a funzioni specifiche, anche a livello periferico, ed
e' dotato delle risorse umane e strumentali necessarie. A ogni Settore e'
preposto un dirigente.
4. L' Ufficio
rappresenta l' articolazione del Settore e/ o dell' Area ed e' definito in
relazione alle specifiche attivita' da svolgere, anche a livello periferico. A
ogni Ufficio e' preposto un dirigente.
5. Nell' ambito delle
strutture di Area e di Settore possono essere costituite posizioni individuali
per lo svolgimento di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, di studio e
ricerca, di livello dirigenziale.
6. Il Presidente della
Giunta regionale si avvale altresi' di un autonomo Gabinetto, il cui
responsabile opera con funzioni di ausiliarieta' per l' esercizio delle sue attivita'
istituzionali e con compiti di raccordo e coordinamento dell' attivita'
complessiva della Regione per la realizzazione degli obiettivi programmatici.
ARTICOLO 8
(Aree di coordinamento)
1. Sono istituite
sedici Aree di coordinamento, di cui quattro relative alle competenze
ausiliarie e strumentali per il funzionamento degli organi istituzionali e
dodici per il ricomprendere le materie di competenza regionale.
2. Le quattro Aree con
funzioni ausiliarie e strumentali per il funzionamento degli organi, di cui al
comma 1, sono articolate come di seguito:
a) Area del Consiglio
regionale (comprendente i seguenti ambiti di operativita'):
Segreteria del
Consiglio
Bilancio e Ragioneria
Personale e
Organizzazione
Amministrazione e
Provveditorato
Affari legislativi e
giuridici
Commissioni consiliari
permanenti
Studi e pianificazione
Documentazione
Comunicazione e Stampa
Gruppi consiliari
Difensore civico
b) Aree della
Presidenza della Giunta regionale, così suddivise:
1. Area delle funzioni
regionali e degli affari legislativi e giuridici (comprendente i seguenti
ambiti di operativita'):
Segreteria della
Presidenza
Affari legislativi e
istituzionali
Legale e Contenzioso
Comunicazione e Stampa
Rapporti con la
Conferenza Stato - Regioni
Trasferimento
competenze statali
Materie delegate agli
enti locali e territoriali
2. Area del
Coordinamento delle Politiche europee (comprendente i seguenti ambiti di
operativita'):
Segreteria della Giunta
Struttura di raccordo e
monitoraggio delle corrispondenti
strutture strumentali
per la gestione, esistenti
presso le restanti Aree
di coordinamento,
competenti per:
Ragioneria
Economato
Contratti e appalti
Gestione delle risorse
umane
Sistemi informativi
Controllo di gestione
3. Nell' ambito di
ciascuna delle Aree di coordinamento di cui al comma 2 possono essere
costituiti non piu' di sette Settori.
4. Il Consiglio
regionale, con apposito regolamento di attuazione, proposto dalla Giunta
regionale, attribuisce alle singole rimanenti dodici Aree di coordinamento le
matrici di competenza della regione.
5. Ogni materia o
gruppo di materie omogenee, in relazione al grado di complessita' e ampiezza
dell' attivita' da svolgere, potra' essere strutturato su uno o piu' Settori,
anche a livello periferico ove necessari, a loro volta articolati in uno o piu'
Uffici in relazione alle esigenze operative. In ogni caso, nelle dodici Aree di
cui al comma 4, non possono essere costituiti piu' di settanta Settori.
6. Con regolamento del
Consiglio regionale si provvede a definire la declaratoria delle Aree di
coordinamento, specificando le attribuzioni dei singoli Settori che
confluiscono in ciascuna Area. Lo stesso regolamento determina il numero degli
Uffici e delle posizioni di studio e ricerca ricompresi in ciascuna Area e/ o
Settore.
7. In fase di prima
applicazione, il regolamento e' approvato entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
ARTICOLO 9
(Principi organizzativi fondamentali)
1. L' amministrazione
regionale e' ordinata mediante appositi regolamenti e/ o atti di organizzazione
generale approvati dal Consiglio regionale.
2. I regolamenti e gli
atti di organizzazione devono definire non solo la struttura degli organismi
interessati, ma anche i principali meccanismi di funzionamento, con particolare
riguardo:
a) al collegamento
delle attivita' mediante adeguati sistemi di comunicazione interna ed esterna;
b) ai sistemi
informativi automatizzati;
c) alle procedure
operative formalizzate;
d) ai sistemi di
programmazione e controllo;
e) ai meccanismi di controllo
di gestione.
3. I regolamenti e gli
atti devono prevedere la flessibilita' nella organizzazione delle strutture e
nella gestione delle risorse umane per assicurare, anche mediante processi di
riconversione professionale e di mobilita' interna ed esterna, risposte
adeguate al mutamento delle esigenze operative.
4. L' individuazione
delle strutture operative deve ispirarsi, di norma, ai seguenti criteri
direttivi:
a) ripartizione delle
competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concerti e intese,
sovrapposizioni e duplicazioni;
b) unificazione dei
compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilita';
c) semplificazione e
riduzione delle fasi dei procedimenti amministrativi.
ARTICOLO 10
(Assegnazione quote di bilancio)
1. In concomitanza con
l' entrata in vigore della legge di bilancio annuale e comunque entro i
successivi sessanta giorni, la Giunta regionale, sentiti i dirigenti
Coordinatori di area, esplicita, con specifico provvedimento, gli obiettivi e i
progetti da attuare con le relative priorita' e gli indirizzi generali.
2. La Giunta regionale,
entro lo stesso termine di cui al comma 1, procede all' assegnazione a ciascuna
Area, o altra struttura assimilabile per autonomia decisionale e operativa, di
una specifica quota di bilancio, individuando i corrispondenti capitoli, e ne
da' comunicazione alle competenti Commissioni consiliari. Analogamente
opera l' Ufficio di Presidenza per il
bilancio del Consiglio regionale.
3. Il provvedimento di
cui al comma 2 individua anche la quota parte degli importi relativi al
funzionamento delle strutture, al costo del personale e all' acquisizione di
beni e servizi necessari per il pieno adempimento dei compiti assegnati.
4. In attesa della
legge di riordino delle procedure della programmazione, del bilancio e della
contabilita' regionale, le assegnazioni di quote di cui ai commi 2 e 3 sono
determinati anche mediante aggregazioni e disaggregazioni dei capitoli di
relativa pertinenza.
ARTICOLO 11
(Gruppi consiliari)
1. Per l' assolvimento
delle funzioni statutarie, ciascun Gruppo consiliare si avvale di un apposito
Ufficio di segreteria del Gruppo. Tale Ufficio opera secondo direttive
impartite dal Presidente del Gruppo.
2. La dotazione
organica di ciascun Gruppo consiliare e le procedure per l' assegnazione del
personale sono disciplinate dagli artt. 3 e 4 della legge regionale 11 gennaio
1994, n. 3, come modificata dalle legge regionale 6 aprile 1994, n. 12.
3. Il personale
assegnato all' Ufficio di segreteria del Gruppo e' distaccato dalle strutture
di appartenenza e rientra obbligatoriamente presso le stesse alla cessazione
dell' incarico.
4. Al responsabile
dell' Ufficio di segreteria del Gruppo, se dirigente, compete il trattamento
economico accessorio determinato ai sensi dell' art. 20.
ARTICOLO 12
(Funzioni del dirigente Coordinatore di Area)
1. Il dirigente
Coordinatore di Area:
a) assicura l'
unitarieta' d' azione dell' Area;
b) formula proposte ai
rispettivi organi titolari dell' indirizzo politico, anche ai fini dell' elaborazione
di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o atti di competenza
degli organi medesimi;
c) emana disposizioni
per l' attuazione degli obiettivi, programmi, priorita' e direttive generali
degli organi di direzione politica e ne verifica l' attuazione d' intesa con i
dirigenti responsabili di ciascun Settore;
d) coadiuva gli organi
di direzione politica e i Settori nella elaborazione delle iniziative
legislative e regolamentari, assicurando il coordinamento con la previgente
normativa di settore;
e) cura la trasmissione
degli atti dei Settori di competenza dell' Area alle strutture centralizzate,
verificando la rispondenza degli stessi atti agli obiettivi, programmi,
priorita' e direttive generali degli organi di direzione politica;
f) esercita i poteri di
spesa per il funzionamento e per le iniziative collegate all' attivita' dell'
Area, entro i limiti delle quote di bilancio assegnate ai sensi dell' art. 10;
g) promuove le
condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la
trasparenza dell' azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti;
h) adotta gli atti di
gestione del personale e stipula per conto dell' Ente i contratti individuali
di lavoro per il personale dalla prima all' ottava qualifica funzionale;
i) propone la
promozione e resistenza alle liti nonche' conciliazioni e transazioni;
j) coordina le
attivita' dei responsabili dei procedimenti individuati con la legge regionale
di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241;
k) favorisce i principi
della partecipazione, riunendo periodicamente lo staff dei dirigenti delle
strutture aggregate dall' Area in apposite conferenze di servizio per l' esame
delle principali problematiche organizzative.
ARTICOLO 13
(Conferenza di servizio di Area)
1. La Conferenza di
servizio di Area verifica di volta in volta la flessibilita' organizzativa dei
Settori piu' funzionale agli indirizzi programmatici assunti dalla struttura di
coordinamento, nonche' l' efficienza delle procedure, il controllo di gestione,
il controllo di efficacia tramite la definizione dei parametri di efficienza ed
efficacia.
2. Alla Conferenza di
servizio partecipano normalmente i dirigenti dei Settori in essa ricompresi;
possono anche essere chiamati a partecipare i dirigenti degli Uffici e i
responsabili di Unita' operative ricompresi nei singoli Settori, ove se ne
ravvisi l' utilita'.
3. La Conferenza puo'
essere integrata per questioni interdisciplinari da dirigenti di Settori
facenti capo ad altre Aree.
ARTICOLO 14
(Funzioni dei dirigenti responsabili di Settore)
1. Il dirigente
responsabile di Settore, nell' ambito delle competenze della rispettiva
struttura, esercita i seguenti compiti:
a) d' intesa con il
coordinatore, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le
elaborazioni tecniche relative agli atti di loro competenza;
b) gestisce i progetti
che gli sono affidati dal dirigente di Area e assume i relativi poteri di spesa
e di amministrazione delle risorse;
c) cura le attivita'
del Settore ed emana gli atti di competenza del Settore, con facolta' di
delegare o autorizzare i dirigenti sottordinati e funzionari direttivi del
Settore per l' emanazione di atti di conoscenza certificativi, istruttori,
meramente esecutivi, a contenuto vincolato; stipula i contratti e le
convenzioni;
d) verifica e controlla
gli adempimenti di competenza del Settore; esercita al riguardo poteri
sostitutivi nei casi motivati di necessita' o di urgenza; fornisce risposta ai
rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;
e) procede alla
verifica periodica del carico di lavoro e della produttivita' del Settore,
previo eventuale esame con le Organizzazioni sindacali ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative e contrattuali;
f) provvede all'
attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel
rispetto dei contratti collettivi;
g) risponde ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e alla richiesta di
pareri agli organi consultivi dell' amministrazione;
h) verifica e controlla
l' attivita' dei funzionari responsabili degli uffici dipendenti dal Settore,
anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
i) d' intesa con il
coordinatore di Area organizza il Settore; in tale ambito, ripartisce il
personale, i mezzi e gli strumenti tra le strutture centrali e periferiche, tra
gli Uffici e le altre strutture operative sottordinate; assegna gli affari da
trattare; assicura l' osservanza delle disposizioni che regolano il rapporto di
lavoro e le pari opportunita'; promuove i procedimenti disciplinari;
j) individua i
responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241; cura l' osservanza delle altre norme del procedimento
amministrativo, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, ivi
compreso il rispetto dei tempi previsti, il rispetto dei diritti dei cittadini,
l' efficacia dell' azione amministrativa.
ARTICOLO 15
(Funzioni del responsabile di Ufficio)
1. Il dirigente
responsabile di Ufficio esercita gli stessi compiti del responsabile di Settore
di cui all' art. 14, nel piu' limitato ambito di competenza della struttura cui
e' preposto.
2. Collabora con il
responsabile della struttura sovraordinata per l' assistenza agli organi di
direzione politica e per la predisposizione delle proposte e degli elaborati
tecnici relativi agli atti di competenza degli organi stessi.
3. Relaziona
periodicamente al dirigente del relativo Settore sulla efficienza, economicita'
e razionalita' delle procedure di organizzazione, anche con riferimento ai carichi
di lavoro, nonche' sul grado di soddisfazione degli utenti.
4. Puo' esercitare
funzioni vicarie del dirigente sovraordinato.
ARTICOLO 16
(Ufficio relazioni con il pubblico e sportelli del
cittadino)
1. L' Ufficio per le
relazioni con il pubblico, struttura organizzativa centrale di comunicazione
articolata sul territorio, ha lo scopo di:
a) dare attuazione al
principio della trasparenza dell' attivita' amministrativa, al diritto di
accesso alla documentazione e a una corretta informazione;
b) rilevare
sistematicamente i bisogni e il livello di soddisfazione dell' utenza per i
servizi erogati e collaborare per adeguare conseguentemente i fattori che ne
determinano la qualita';
c) proporre adeguamenti
e correttivi per favorire l' ammodernamento delle strutture, la semplificazione
dei linguaggi e l' aggiornamento delle modalita' con cui l' amministrazione si
propone all' utenza;
d) collabora, in
raccordo con l' ufficio competente, alle iniziative in materia di comunicazione
di pubblica utilita'.
2. Per le attivita' di
cui al comma 1, gli uffici regionali sono tenuti a garantire la collaborazione
e le informazioni richieste dall' Ufficio per le relazioni con il pubblico,
compreso l' accesso ai documenti amministrativi detenuti dagli uffici stessi.
3. L' Ufficio relazioni
con il pubblico opera sul territorio, anche attraverso collegamento telematico,
avvalendosi di strutture organizzative decentrate denominate " Sportello
del cittadino", cui sono affidati i seguenti compiti:
a) fornire informazioni
in ordine alle competenze degli uffici regionali e ogni altra utile notizia in
ordine al funzionamento complessivo degli uffici regionali;
b) ricevere e
verificare l' ammissibilita' di richieste degli operatori sia pubblici sia
privati diretti alle strutture centrali dell' amministrazione regionale e
inoltrarla agli uffici competenti;
c) provvedere all'
attivita' di ricerca e di analisi finalizzate alla evidenziazione delle
esigenze dell' utenza e delle carenze rilevate nella erogazione dei servizi;
d) provvedere alle
altre attivita' affidate dalla Giunta regionale e dall' Ufficio di Presidenza
del Consiglio.
4. Le strutture
organizzative di cui al presente articolo sono costituite con deliberazione
della Giunta regionale.
La deliberazione
istitutiva dello " Sportello" individua la sede operativa e ne
stabilisce l' organico.
ARTICOLO 17
(Strutture di progetto)
1. La Giunta regionale
puo' deliberare l' istituzione di strutture temporanee, denominate "
Strutture di progetto", per il soddisfacimento di esigenze particolari,
per la realizzazione di particolari programmi e progetti di rilevante entita' e
complessita', per la progettazione e la realizzazione di progetti innovativi o
sperimentali.
Le Strutture di
progetto operano tramite l' impiego coordinato di piu' strutture organizzative,
anche appartenenti a diverse Aree.
2. Per le esigenze
funzionali dell' Area del Consiglio regionale la Giunta delibera, su conforme
proposta dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio, l' istituzione della
Struttura di progetto di cui al comma 1.
3. Gli uffici di cui ai
commi 1 e 2 cessano alla scadenza dei termini predeterminati con l' atto di
costituzione e, comunque, con l' adempimento dei compiti affidati.
4. L' atto istitutivo
delle Strutture di progetto indica la struttura operativa, fra quelle previste
dalla presente legge, alla quale l' ufficio medesimo e' equiparato e/ o
sottordinato.
Titolo III
Disciplina della dirigenza regionale
ARTICOLO 18
(Incarichi dirigenziali)
1. Ciascuno dei
dirigenti e' di norma incaricato, secondo i criteri di cui ai successivi
articoli e in conformita' ai principi fissati dal CCNL dell' area della
dirigenza, dell' esercizio di funzioni inerenti uno dei seguenti diversificati
livelli di responsabilita':
a) dirigente
Coordinatore di Area;
b) dirigente di
Settore;
c) dirigente di
Ufficio.
2. All' interno delle
strutture organizzative così come definite dall' art. 7, possono essere
attribuiti incarichi di direzione di programmi e progetti di verifica,
controllo e vigilanza, di studio, ricerca ed elaborazione.
3. L' incarico di
" Capo Gabinetto" e' equiparato a quello di " dirigente
Coordinatore di Area".
4. I Coordinatori delle
Aree di cui all' art. 8, comma 2, lettere a), b), punto 1 e c) assumono,
rispettivamente, il titolo di " Segretario generale del Consiglio",
" Segretario generale della Presidenza" e " Segretario generale
della Giunta".
ARTICOLO 19
(Conferimento di incarichi dirigenziali)
1. La Giunta regionale,
sentito l' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, formula in via
preventiva i criteri per l' affidamento e la revoca degli incarichi
dirigenziali a personale regionale con qualifica dirigenziale nel rispetto
delle norme contrattuali vigenti.
2. Gli incarichi
dirigenziali sono conferiti, applicando il criterio della rotazione, in base al
possesso dei seguenti requisiti:
a) formazione culturale
adeguata alle funzioni da affidare;
b) professionalita'
acquisita nello svolgimento di attivita' rilevanti agli effetti degli incarichi
da conferire;
c) attitudine ad
assolvere le responsabilita' connesse con le funzioni da attribuire, anche in
relazione ai risultati conseguiti in precedenza.
3. L' incarico di
Coordinatore di Area puo' essere altresì conferito a persone esterne all'
Amministrazione, assunte, ai sensi dell' art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e nei limiti stabiliti dal CCNL dell' area
della dirigenza, con contratto di diritto privato a tempo determinato per un
periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile, di norma, una sola volta. Il
trattamento economico, concordato di volta in volta fra le parti, e' definito
assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza
pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
4. Oltre il termine
naturale di cui al comma 3, l' incarico cessa di diritto dopo sessanta giorni
dalla elezione rispettivamente della nuova Giunta e del Presidente del
Consiglio. Se le funzioni di coordinatore vengono espletate da un dirigente
regionale, lo stesso e' sostituito temporaneamente da altro dirigente e, al
termine dell' incarico, riassume la titolarita' delle funzioni di provenienza.
5. Gli incarichi di
Coordinatore di Area sono conferiti con atti della Giunta regionale o dell'
Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo le rispettive competenze, che
contengono le linee di indirizzo politico generale, l' indicazione delle quote
di bilancio di cui all' art. 10, le risorse umane e strumentali assegnate all'
Area.
6. Gli incarichi di
dirigente di Settore e/ o di Ufficio sono conferiti dalla Giunta regionale. Per
i settori e/ o Uffici del Consiglio, la Giunta conferisce gli incarichi su
proposta dell' Ufficio di Presidenza.
7. Gli incarichi di
direzione di programmi e progetti, di verifica, controllo e vigilanza, di
studio, ricerca ed elaborazione, sono conferiti su proposta del dirigente
sovraordinato, con atti monocratici del dirigente di Area, in relazione alle
direttive generali impartite per ogni Area dagli organi di direzione politica.
8. Il provvedimento di
incarico deve contenere l' indicazione dei compiti che lo caratterizzano, dei
poteri conferiti, delle strutture e dei soggetti di cui si avvale nonche' di
quelle a cui deve rispondere.
9. Gli incarichi di cui
al presente articolo sono conferiti a termine, di norma per un periodo non
superiore a tre anni o per un diverso periodo stabilito in relazione alla
natura dell' incarico e sono rinnovabili.
10. Il rinnovo dell'
incarico e' disposto con provvedimento che contiene la valutazione dei
risultati ottenuti dal dirigente nel periodo concluso in relazione al
conseguimento degli obiettivi e all' attuazione dei programmi, nonche' al
livello di efficienza e di efficacia raggiunta nelle attivita' affidategli.
11. Al fine di
rispondere a specifiche esigenze organizzative e funzionali possono essere
conferiti gli incarichi di cui al presente articolo a personale di qualifica
funzionale equiparabile alla qualifica dirigenziale del ruolo regionale,
proveniente da ruoli di altra pubblica Amministrazione, in posizione di
comando. Tali incarichi non possono superare la quota del cinque per cento
della dotazione organica della qualifica dirigenziale.
ARTICOLO 20
(Trattamento economico della dirigenza)
1. La retribuzione del
personale con qualifica di dirigente e' determinata dai contratti collettivi
per l' area dirigenziale del comparto. Il trattamento economico accessorio,
correlato alla tipologia degli incarichi previsti dall' art. 19, e' determinato
con apposito provvedimento di Giunta regionale.
2. Le posizioni
dirigenziali sono graduate, anche ai fini della retribuzione prevista dal
contratto collettivo nazionale per l' area della dirigenza, in funzione dei
seguenti parametri di riferimento:
a) complessita' operativa
della struttura;
b) dimensione delle
risorse finanziarie, strumentali e umane a disposizione;
c) dimensione e
qualita' dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell' attivita'
della struttura.
3. La graduatoria delle
posizioni e' aggiornata ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti
riguardanti i compiti, la loro complessita', il grado di autonomia, nonche' la
distribuzione delle responsabilita' e l' assegnazione delle risorse.
4. Le valutazioni di
cui ai commi che precedono sono effettuate entro sessanta giorni dalla data di
istituzione delle strutture di cui alla presente legge.
5. Dalla data di
adozione dei provvedimenti di conferimento degli incarichi cessano di essere
corrisposte le indennita' di funzione previste dall' art. 2 della legge
regionale 8 gennaio 1992, n. 1.
6. A decorrere dalla
data di cui al comma 5 e' abrogato l' art. 2 della legge regionale 8 gennaio
1992, n. 1 (Provvedimento provvisorio in materia di indennita' di direzione e
di funzione).
ARTICOLO 21
(Nucleo di valutazione)
1. Ai fini del
miglioramento dell' area amministrativa nonche' per la verifica dei risultati
conseguiti da ciascun dirigente, e' istituito un Nucleo di valutazione con il
compito di considerare e verificare, mediante valutazioni comparative dei costi
e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica
gestione delle risorse finanziarie.
2. Il Nucleo di
valutazione e' composto da tre esperti in tecniche di valutazione e nel
controllo di gestione esterni all' Amministrazione regionale da individuarsi
anche mediante convenzione con ditte o societa' specializzate.
E' nominato con
deliberazione della Giunta regionale, di concerto con l' Ufficio di Presidenza
del Consiglio e rimane in carica per un periodo di tre anni.
3. Il Nucleo ha sede
presso la Presidenza della Giunta, opera in posizione di autonomia rispetto
alle strutture e risponde della propria attivita' esclusivamente agli organi di
direzione politica. Per l' espletamento dei compiti istituzionali del Nucleo
viene assegnato, con decreto del Presidente della Giunta, un apposito
contingente di personale.
4. Entro il 31 gennaio
di ogni anno, ciascun dirigente presenta una relazione sull' attivita' svolta
nell' anno precedente. La relazione e' rimessa al dirigente del Settore
sovraordinato.
5. Nei successivi
trenta giorni, il dirigente Coordinatore di Area trasmette al Nucleo di
valutazione, sulla scorta della documentazione di cui al comma 4, unitamente a
una propria relazione generale sull' andamento, nell' anno precedente, dell'
Area cui e' preposto e delle singole articolazioni organizzative a essa
interne.
Per l' Area del
Consiglio, la relativa documentazione e' trasmessa all' Ufficio di Presidenza
del Consiglio, che provvede al successivo invio alla Giunta regionale.
6. Il Nucleo determina
annualmente, anche su indicazione della Giunta regionale, i parametri di
riferimento del controllo nonche' le modalita' cui devono attenersi i dirigenti
per le relazioni di cui ai commi 4 e 5. Ai fini della verifica, il Nucleo ha
accesso ai documenti amministrativi, puo' richiedere relazioni integrative e
procedere ad audizioni informative anche in contraddittorio. Annualmente il
Nucleo elabora e inoltra un rapporto di gestione al Presidente della Giunta,
che lo illustra al Consiglio regionale in sede di discussione dei documenti di
bilancio.
7. Con regolamento
consiliare, su proposta della Giunta regionale, sono disciplinati:
a) le modalita' di
funzionamento del Nucleo di valutazione;
b) i sistemi di
valutazione;
c) la relazione
interattiva con la struttura di raccordo e monitoraggio istituita nell' Area di
coordinamento della " Giunta regionale" per il controllo di gestione
e le corrispondenti strutture strumentali istituite presso ciascuna Area di
coordinamento.
Titolo IV
Pianta organica
ARTICOLO 22
(Dotazione organica della Regione Puglia)
1. La dotazione
organica delle qualifiche funzionali della Regione Puglia, determinata sulla
base della ricognizione di tutto il personale in servizio e della rilevazione
dei carichi di lavoro, come previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modifiche e dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'
determinata secondo la Tabella " A" allegata alla presente legge,
afferente alle strutture organizzative del Consiglio e della Giunta.
2. La dotazione
organica della qualifica unica dirigenziale viene determinata in n. 500 posti
in conseguenza di una riduzione del dieci per cento rispetto al personale con
qualifica dirigenziale in servizio alla data del 31 agosto 1993. Successivamente
all' adozione degli atti di organizzazione di cui all' art. 8 della presente
legge, viene determinata la dotazione organica definitiva della qualifica
dirigenziale, provvedendo a eventuale ulteriore riduzione conseguente al
riordino delle strutture e alla nuova ripartizione delle competenze.
3. In relazione ai
vincoli di spesa stabiliti dal bilancio pluriennale, l' organo istituzionale
competente provvede all' adeguamento dell' organico globale di cui alla Tabella
" A", con specifico riferimento ai processi di delega o trasferimento
di funzioni, all' evoluzione della domanda di servizi, all' evoluzione
istituzionale nonche' alle conseguenti esigenze organizzative. In ogni caso, l'
aumento o la diminuzione dell' organico devono essere funzionali alle
ristrutturazioni organizzative e conseguenti alle rilevazione dei carichi di
lavoro. Tali operazioni sono effettuate previa informazione alle rappresentanze
sindacali aziendali.
4. Qualora l'
adeguamento dell' organico comporti maggiori oneri finanziari si provvede con
legge di variazione al bilancio.
ARTICOLO 23
(Inquadramento del personale non di ruolo)
1. Entro i limiti della
dotazione organica della Regione, stabilita dalla Tabella " A" di cui
all' art. 22, e previo superamento di prova concorsuale, la Giunta regionale
provvede all' inquadramento nel ruolo unico regionale delle seguenti categorie
di personale non di ruolo gia' retribuite con oneri a carico del bilancio
regionale:
a) n. 164 operai
addetti alle attivita' forestali gia' con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ai sensi della legge regionale 27 maggio 1982, n. 22
(Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato per gli operai impiegati nei lavori forestali da parte della
Regione Puglia);
b) n. 48 operai addetti
alle medesime attivita' forestali che hanno comunque maturato il diritto al
passaggio a tempo indeterminato nel rapporto di lavoro con la Regione;
c) n. 55 operai a tempo
indeterminato addetti ai servizi irrigui di cui all' art. 12, comma 1, della legge
regionale 5 settembre 1994, n. 32, nonche' a sentenze passate in giudicato ed
eseguite con provvedimenti della Giunta regionale;
d) n. 2 unita' di
personale gia' dipendente dalla Regione e riassunto in servizio in esecuzione
di provvedimenti cautelari giurisdizionali;
e) n. 7 unita' di
personale ex legge 1 giugno 1977, n. 285, attualmente in servizio presso la
Regione in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, non ancora
collocati in ruolo ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138.
f)
n. 10 unità di
personale ex lege 1° giugno 1977, n. 285, attualmente in servizio presso la
Regione in esecuzione di provvedimenti
cautelari giurisdizionali, non ancora collocati in ruolo ai sensi della legge
16 maggio 1978, n. 138.
2. Con atto della Giunta
regionale vengono stabiliti i posti messi a concorso per ciascuna qualifica
funzionale, i relativi profili professionali, la composizione delle Commissioni
di concorso nonche' le modalita' e i contenuti delle prove concorsuali.
ARTICOLO 24
(Inquadramento nel ruolo regionale del personale
appartenente alle categorie protette ex legge 2 aprile 1968, n. 482 in servizio
presso la Regione)
1. Nei limiti della
dotazione organica della Regione stabilita dalla Tabella " A" di cui
all' art. 22, il personale appartenente alle categorie protette ex legge 2
aprile 1968, n. 482, di II qualifica funzionale (n. 23) e IV qf (n. 30), in
servizio presso la Regione Puglia da data antecedente al 31 dicembre 1991 per
effetto di decisioni giurisdizionali cautelari, e' inquadrato nel ruolo unico
del personale della Regione Puglia dal primo giorno del mese successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Previo formale
provvedimento di Giunta regionale, il rapporto di lavoro con le unita' di
personale di cui al comma 1, regolato ex art. 14, CCNL/ 95, e' costituito sulla
base della corrispondente qualifica gia' rivestita nel rapporto di lavoro con
la Regione e nel rispetto delle aliquote complessive previste dal comma 1 dell'
art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
3. Successivamente all'
inquadramento del personale di cui al presente articolo, ai fini delle
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 si applicano le
disposizioni previste dal comma 1 dell' art. 36 e dell' art. 42 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
ARTICOLO 25
1. Le procedure di cui
all' art. 90 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, come sostituito dall'
art. 4 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 23, sono definitivamente
concluse e sono fatti salvi gli atti amministrativi esecutivi e la medesima
norma e' abrogata.
ARTICOLO 26
(Dotazione organica degli enti strumentali)
1. Il ruolo dell' Ente
regionale di sviluppo agricolo della Regione Puglia (ERSAP) e' soppresso in
conseguenza di quanto disposto dall' art. 35 della legge regionale 19 giugno
1993, n. 9. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge e' trasferito nel ruolo organico della Regione Puglia con
decorrenza dalla data di soppressione dell' Ente e ricompreso, con la qualifica
funzionale in godimento, nella Tabella " A" di cui all' art. 22. Lo
stesso personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico e
previdenziale acquisiti alla data di trasferimento.
2. Le dotazioni
organiche degli Enti per il diritto agli studi universitari (EDISU) di cui all'
art. 41 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi
universitari) sono provvisoriamente determinate secondo le allegate Tabelle
" B" e " C" afferenti rispettivamente agli EDISU di Bari e
di Lecce.
3. La dotazione
organica del ruolo regionale delle Aziende di promozione turistica (APT) di cui
all' art. 26 della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23 (Riordinamento dell'
amministrazione turistica regionale in attuazione dell' art. 4 della legge 17
maggio 1983, n. 217) e' determinata secondo l' allegata Tabella " D"
afferente complessivamente alle Aziende di Promozione Turistica delle province
di Foggia, Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.
Titolo V
Norme transitorie e finali
ARTICOLO 27
(Norma di perequazione)
1. Ai sensi e per gli
effetti dell' art. 28 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, va
considerato utile il servizio prestato dal 15 aprile 1981 al 31 dicembre 1982
presso gli uffici regionale da parte del personale di cui alle leggi regionali
nn. 12 e 13 del 28 gennaio 1981, cui detta norma non e' stata ancora applicata.
ARTICOLO 28
1. In attesa dell'
emanazione di una legge sull' Avvocatura regionale, al fine di contenere le
spese legali, i dipendenti di VII qualifica funzionale iscritti all' Albo degli
avvocati o procuratori sono abilitati a rappresentare e difendere la Regione.
ARTICOLO 29
(Attivita' informatica)
1. Ai fini del
miglioramento dell' erogazione dei servizi, della trasparenza dell' azione
amministrativa, dell' accesso facilitato alle informazioni a supporto delle
decisioni pubbliche, del contenimento dei costi dell' azione amministrativa, in
sintonia con le previsioni di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, la Regione intende provvedere con proprio personale dipendente alla
progettazione, allo sviluppo e alla gestione dei propri sistemi informativi
automatizzati a integrazione e potenziamento delle attuali attivita'
informatiche per:
a) definire un sistema informatico
aperto e in grado di dialogare con i sistemi informativi dell' Amministrazione
pubblica e dell' Unione europea in modo da consentire l' integrazione e l'
interconnessione dei sistemi locali e remoti;
b) garantire il
rispetto degli standard di elaborazione dati definiti in armonia con le
normative comunitarie;
c) promuovere l'
accesso alle informazioni, nelle modalita' definite dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241, da parte dei cittadini, degli enti locali, delle imprese e dei titolari
di professioni.
ARTICOLO 30
(Istituzione dei profili professionali dell' Area
informatica)
1. Nell' ambito della
dotazione organica di cui alla Tabella " A" della presente legge,
sono istituiti i seguenti profili professionali dell' Area informatica:
a) n. 5 posti del profilo
professionali di " Analista di sistema" della VIII qualifica
funzionale;
b) n. 15 posti del
profilo professionale di " Analista di procedura" della VIII
qualifica funzionale;
c) n. 30 posti del
profilo professionale di " Analista" della VI qualifica funzionale;
d) n. 72 posti del
profilo professionale di " Programmatore" della VI qualifica
funzionale;
e) n. 630 posti del
profilo professionale di " Addetto alla registrazione dei dati" della
V qualifica funzionale.
2. Alla copertura dei
posti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, ai sensi dell' art. 33,
comma 2, della legge regionale 4 maggio 1990, n. 22, si provvede mediante l'
attribuzione del profilo - nell' ambito della qualifica funzionale posseduta -
ai dipendenti di ruolo che svolgono funzioni proprie dei profili dell' Area
informatica individuati nella Tabella 3 allegata alla stessa legge regionale 4
maggio 1990, n. 22.
3. I posti non coperti
per effetto del comma 2 sono attribuiti a personale dipendente appartenente
alla qualifica funzionale immediatamente inferiore in possesso dei requisiti
culturali previsti dalla Tabella 3 allegata alla stessa legge regionale 4
maggio 1990, n. 22, mediante concorso per titoli e colloquio. Qualora risulti
un numero di candidati inferiore al numero dei posti da coprire, al concorso
sono ammessi i dipendenti di ruolo appartenenti alla qualifica immediatamente
inferiore al posto da coprire che abbiano svolto funzioni ricomprese nello
stesso profilo professionale per almeno tre anni, anche con compiti di
responsabilita' di Unita' operativa per la gestione di banche dati.
4. I posti di "
Addetto alla registrazione dati" della qualifica funzionale V di cui alla
lettera e) del comma 1 sono attribuiti ai vincitori del corso - concorso con
colloquio e prova pratica finale riservato a personale dipendente appartenente
alle qualifiche funzionali inferiori in possesso dei requisiti culturali
previsti dalla
Tabella 3 allegata alla
legge regionale 4 maggio 1990, n. 22.
5. Al corso - concorso
di cui al comma 4 sono ammessi un numero di candidati pari al numero dei posti
da attribuire aumentato del venti per cento. In caso di carenza del numero di
candidati necessari, sono ammessi un numero di candidati pari al numero dei
posti da attribuire aumentato del venti per cento. In caso di carenza del
numero di candidati necessari, sono ammessi al corso - concorso i dipendenti
che gia' svolgono funzioni di addetto alla registrazione dati in sistemi
informatici e/ o che abbiano espletato mansioni di dattilografia.
6. La Giunta regionale
adotta gli atti necessari per l' espletamento delle procedure di inquadramento
e per lo svolgimento dei concorsi e/ o corsi - concorsi previsti dal presente
articolo, previo confronto con le Organizzazioni sindacali.
7. Per quanto non
previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia di accesso.
ARTICOLO 31
(Prima istituzione della quinta qualifica funzionale)
1. Nell' ambito della
dotazione organica di cui alla Tabella " A", i posti di quinta
qualifica funzionale sono cosi' suddivisi:
a) n. 170 posti da
destinarsi a profili professionali attinenti a funzioni tecniche e di vigilanza
secondo quanto previsto dall' art. 8 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26
e dell' allegato " A" del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 347;
b) n. 630 posti per il
profilo professionale di " Addetto alla registrazione dei dati" di
cui all' art. 30, comma 1, lettera c).
2. I posti di quinta
qualifica funzionale di cui al comma 1, lettera a), sono attribuiti con le
procedure previste dall' art. 32.
ARTICOLO 32
(Prima copertura delle vacanze di organico)
1. In sede di prima
applicazione della presente legge la Giunta regionale determina il numero dei
posti vacanti del ruolo organico di ciascuna qualifica, cosi' come determinati
dalla Tabella " A" di cui all' art. 22.
Sempre in sede di prima
applicazione della presente legge, entro due anni dalla data della sua entrata
in vigore e comunque per una sola volta e prima della attivazione del processo
di trasferimento di funzioni al sistema delle Autonomie locali, si provvede
alla loro copertura secondo le modalita' di cui al presente articolo, ai sensi
dell' art. 39 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, confermato dalle
successive leggi regionali 13 aprile 1988, n. 13, art. 61 e 5 maggio 1990, n.
22, art. 46, comma 2, in quanto detta norma non e' mai stata applicata dalla
Regione Puglia.
2. I posti risultanti
vacanti in ogni qualifica funzionale, in progressione successiva, a partire dall'
ottava e fino alla terza qualifica funzionale, sono coperti mediante concorsi
interni per titoli ed esami ovvero, per le qualifiche della quinta all' ottava,
mediante corsi - concorso riservati al personale inquadrato nella qualifica
immediatamente inferiore con un' anzianita' di effettivo servizio di almeno tre
anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per la
qualifica funzionale di appartenenza, per i profili amministrativi del quarto
livello, il sesto livello costituisce la qualifica funzionale immediatamente
superiore, ai sensi dell' art. 35, comma 3, della legge regionale 9 maggio
1984, n. 26.
3. Nel computo dei
posti vacanti di cui al comma 1 non sono considerati quelli destinati ai
profili professionali individuati ai sensi degli artt. 23, 24 e 30.
4. Sono esclusi dalla
partecipazione ai concorsi di cui al comma 2 i dipendenti inquadrati nel ruolo
unico regionale per effetto dell' art. 26, comma 1, che avevano effettuato i
concorsi di cui all' art. 39 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 nell'
ente di provenienza.
5. Le norme di cui al
presente articolo potranno essere applicate per il personale degli EDISU di cui
all' articolo 26, comma 2, entro i limiti delle dotazioni organiche di ciascun
ente strumentale definite ai sensi della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12
(Diritto agli studi universitari).
ARTICOLO 33
(Compimento procedura concorsuale)
1. Adempimento di
quanto previsto dal comma 2 dell' art. 36 della legge regionale 9 maggio 1984,
n.26, il contingente della II qualifica dirigenziale viene stabilito in n. 72
posti cosi' come determinati dal bando di concorso indetto con decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 467 del 7 maggio 1987.
Lo stesso concorso e'
portato a compimento, ai sensi dell' art. 25 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. Sino alla data di
entrata in vigore dei regolamenti attuativi della presente legge, le strutture
non assegnate ai vincitori cessati dal servizio attivo sono conferite ai
dirigenti secondo l' ordine di collocazione in graduatoria.
ARTICOLO 34
(Abrogazione e rinvio)
1. Sono abrogate tutte
le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle della
presente legge.
2. In particolare, a
decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti relativi al regolamento di
cui all' art. 8, oltre alle disposizioni individuate dall' art. 20 della
presente legge, sono abrogati:
a) il Titolo II (Uffici
del Consiglio regionale), a eccezione dell' art. 9 della legge regionale 25
marzo 1974, n. 18, cosi' come modificato dall' articolo unico della legge
regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Segreterie particolari del Presidente, dei
Vice Presidenti, dei Segretari e dei Presidenti delle Commissioni consiliari
permanenti e del Comitato per il piano); il Titolo III (Uffici della Giunta
regionale), a eccezione degli artt. 21 e 23 relativi alla disciplina delle
Segreterie particolari del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori;
Il Titolo IV (Uffici degli organi di controllo sugli atti degli enti locali e
Uffici regionali del Contenzioso) e il Titolo V (Principi dell' ordinamento
amministrativo, nonche' gli artt. 39 (Attribuzioni del Coordinatore di
Settore), 40 (Attribuzioni del Coordinatore di Ufficio), 42 (Attribuzioni del
personale della 7 fascia funzionale), 49 (Nomina dei coordinatori), 50 (Accesso
alle fasce funzionali) e 51 (Mansioni) della legge regionale 25 marzo 1974, n.
18;
b) l' art. 11 (Funzioni
di coordinamento) della legge regionale 13 marzo 1980, n. 16;
c) gli artt. 12
(Funzione dirigenziale), 13 (Attribuzioni e compiti dei dirigenti), 14
(Responsabilita' dei dirigenti), 15 (Prima qualifica funzionale dirigenziale),
16 (Seconda qualifica funzionale dirigenziale) e 17 (Funzione di coordinamento)
della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26;
d) gli artt. 39
(Principi generali), 40 (Mobilita' dei dirigenti), 41 (Responsabilita' dei
dirigenti), 42 (Accesso alle qualifiche dirigenziali) e 43 (Contingente della I
qualifica dirigenziale) della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13;
e) l' art. 38
(Responsabilita' per l' esercizio delle funzioni dirigenziali) della legge
regionale 4 maggio 1990, n. 22;
f) la legge regionale
31 dicembre 1991, n. 16 " Adeguamento alle disposizioni di cui al decreto
legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n.
37" (Elevazione limiti di eta' per collocamento a riposo dirigenti della
Regione Puglia).
3. Dalla medesima data
di cui al comma 2 sono altresì soppresse tutte le strutture costituite ai sensi
di legge regionali o altre disposizioni regionali di disciplina settoriale.
ARTICOLO 35
(Norma finanziaria)
1. La spesa necessaria
per la nuova dotazione organica e' di lire 170.534.411.940.
2. Gli oneri finanziari
complessivi necessari per l' applicazione della presente legge dovranno essere
comunque contenuti nei limiti di cui all' art. 1, comma 9, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, ossia della spesa per la retribuzione determinata al 31
agosto 1993, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ammontante al lire
174.935.313.800.
Data a Bari addi' 4 febbraio 1997
Tabella " A"
(Art. 22, comma 1)
Dotazione organica
della Regione Puglia
- Qualifica seconda
posti n. 150
- Qualifica terza posti
n. 700
- Qualifica quarta
posti n. 400
- Qualifica quinta
posti n. 800
- Qualifica sesta posti
n. 1.200
- Qualifica settima
posti n. 1.000
- Qualifica ottava
posti n. 750
- "
Dirigente" posti n. 500
totale posti n. 5.500
Tabella " B"
(Art. 26, comma 2)
Dotazione organica Ente
Diritto agli Studi Universitari di BARI
- Qualifica seconda
posti n. 3
- Qualifica terza posti
n. 25
- Qualifica quarta
posti n. 150
- Qualifica quinta
posti n. -
- Qualifica sesta posti
n. 27
- Qualifica settima
posti n. 17
- Qualifica ottava
posti n. 6
- "
Dirigente" posti n. 1
totale posti n. 229
Tabella " C"
(Art. 26, comma 2)
Dotazione organica Ente
Diritto agli Studi Universitari di LECCE
- Qualifica seconda posti n. 9
- Qualifica terza posti n. 17
- Qualifica quarta posti n. 10
- Qualifica quinta posti n. -
- Qualifica sesta posti n. 10
- Qualifica settima posti n. 4
- Qualifica ottava posti n. 2
- "
Dirigente" posti n. 2
totale posti n. 54
Tabella " D"
(Art. 26, comma 3)
Ruolo unico regionale
- Qualifica seconda posti n. 15
- Qualifica terza posti n. 6
- Qualifica quarta posti n. 32
- Qualifica quinta posti n. 2
- Qualifica sesta posti n. 57
- Qualifica settima posti n. 12
- Qualifica ottava posti n. 14
- "
Dirigente" posti n. 2
Totale posti n. 140