ARTICOLO 1
1. Le prestazioni di dialisi rese in strutture sanitarie
pubbliche o private a pazienti non ricoverati devono essere considerate a tutti
gli effetti attività in regime ambulatoriale.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.