TITOLO I
NORME DI BILANCIO
ARTICOLO 1
(Stato di previsione delle entrate)
1. Lo
stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario
1998, annesso alla presente legge, è approvato in lire 40.206.055.141.260 in
termini di competenza e in lire 52.166.927.902.318 in termini di cassa.
2. Sono
autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il
versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra
entrata spettante nell'esercizio finanziario 1998.
ARTICOLO 2
(Stato di previsione della spesa)
1. Lo
stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario
1998, annesso alla presente legge, è approvato in lire 40.206.055.141.260 in termini
di competenza e in lire 52.166.927.902.318 in termini di cassa.
2. In
conseguenza della mancata definizione nel corso del 1997 del mutuo a
completamente del ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992,
determinato in lire 1.203.303.535.957, è iscritta la somma di lire 403 miliardi
in termini di sola competenza al capitolo 0001010 dello stato di previsione
della spesa per l'esercizio finanziario 1998.
3. Al
finanziamento della somma di cui al comma 2 si provvede, per l'esercizio finanziario
1998, attraverso la contrazione di mutuo a termini dell'art. 20 del decreto
legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n.68 e secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 15 della
presente legge.
ARTICOLO 3
(Impegni e pagamenti delle spese)
1. E’
autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario
1998, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di
previsione di cui all'art. 2, fatto salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi
futuri a norma degli artt. 60 e 61 della legge regionale di contabilità 30
maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.
2. E’
autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario
1998, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di
previsione di cui all'art.2.
ARTICOLO 4
(Modifiche della codifica regionale e interregionale di
bilancio)
1. In considerazione della
recente introduzione del nuovo programma informatico di contabilità e delle
specifiche codifiche introdotte in connessione con i relativi criteri di
classificazione dei capitoli di bilancio per settore di interventi, la
Ragioneria è autorizzata ad apportare d'ufficio ogni necessaria modifica
tecnica alla codifica di riferimento, alla luce anche degli emanandi
provvedimenti di attuazione della legge di organizzazione dell'Amministrazione
regionale.
ARTICOLO 5
(Quadro generale riassuntivo)
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo
del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998, di cui all'allegato n.
1 alla presente legge.
ARTICOLO 6
(Elenco spese obbligatorie)
1. Sono considerate spese
obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilità quelle descritte
nell'elenco allegato n. 2 alla presente legge.
ARTICOLO 7
(Fondo di riserva per spese obbligatorie)
1. Il fondo di riserva per spese
obbligatorie, determinato per l'esercizio finanziario 1998 in lire
3.031.393.962, è iscritto al cap. 1110010 ed è gestito a termini dell'art. 36
della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni
e integrazioni.
ARTICOLO 8
(Fondo di riserva per spese impreviste)
1. Il fondo di riserva per spese
impreviste, determinato per l'esercizio finanziario 1998 in lire 900 milioni è
iscritto al capitolo 1110030 ed è gestito a termini dell'art. 37 della legge di
contabilità regionale n. 17 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 9
(Fondo di riserva di cassa)
1. Il fondo
di riserva di cassa, determinato per l'esercizio finanziario 1998 in lire
267.448.825.966, è iscritto al cap. 1110020 ed è gestito a termini dell'art. 41
della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977.
2. La
Giunta regionale è autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le
procedure di cui al comma 3 dell'art. 41 della legge regionale di contabilità
n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 10
(Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in
corso di adozione)
1. Il
fondo globale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti
legislativi della Regione che si prevede di finanziare nell'anno 1998 è
iscritto al capitolo 1110070 ed è gestito a termini dell'art. 38 della legge di
contabilità regionale.
2. L’allegato n. 3 della presente legge indica l'oggetto e
l'importo degli stanziamenti a carico del fondo per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che la Regione prevede di approvare nel corso
dell’anno 1998.
ARTICOLO 11
(Fondo per residui passivi perenti)
1. Il fondo per il pagamento dei
residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l'esercizio
finanziario 1998 in lire 16 miliardi, è iscritto al cap. 1110045 ed è gestito a
termini dell'art. 71 della legge regionale di contabilità n. 17 del 1977.
ARTICOLO 12
(Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta
regionale)
1. La Giunta regionale è
autorizzata a disporre, con proprio atto, le iscrizioni e le reiscrizioni di
cui al comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive
modificazioni e integrazioni negli stati di previsione della entrata e della
spesa per l'esercizio finanziario 1998.
ARTICOLO 13
(Iscrizione delle economie
da reiscrivere tra i residui di stanziamento)
1. A seguito della avvenuta iscrizione,
in esecuzione dell'art. 9, comma 16, della legge regionale 22 dicembre 1997, n.
22, sui pertinenti capitoli di bilancio dei residui di stanziamento delle
economie a destinazione vincolata provenienti dagli esercizi progressi già
confluite e conservate, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 5 giugno
1997, n. 16, nell'apposito fondo delle economie da reiscrivere di cui al
soppresso capitolo 1110049 della spesa, la Giunta regionale è autorizzata ad
apportare ogni necessaria modifica all'entità delle relative poste di
spesa qualora ciò risulti necessario in dipendenza di successive
rideterminazioni ricognitive originate da minori o maggiori accertamenti di
entrata correlata.
ARTICOLO 14
(Bilancio pluriennale)
1. A norma dell'art. 6 e seguenti
della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni
è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio
1998-2000 nel testo allegato alla presente legge.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PER IL RISANAM[ENTO DELLA SITUAZIONE
DEBITORIA
ARTICOLO 15
(Mutuo a definitivo ripiano del disavanzo di
amministrazione)
1. Al
fine di pervenire al definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione al 31
dicembre 1992 di cui all'art. 2, comma 3, della presente legge, la Regione Puglia,
a termini dell'art. 20 del decreto legge n. 9 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, è autorizzata a contrarre con
Aziende e Istituti di credito ordinario ero con la Cassa depositi e prestiti il
relativo mutuo per un importo massimo di lire 403 miliardi.
2. Le
disponibilità finanziarie provenienti dall'attivazione del mutuo di cui al
comma I sono utilizzate per il ripiano del residuo disavanzo di amministrazione
risultante dal rendiconto generale per l'esercizio 1995 di cui alla legge
regionale 23 dicembre 1997, n. 23, pari a lire 131.830.016.906, per quanto
riferibile alle gestioni 1992 e retro e, per la parte eccedente, per la
regolarizzazione delle carte contabili, limitatamente alla sorte capitale,
derivanti da provvedimenti esecutivi dell'Autorità giudiziaria nonché per il
pagamento dei residui passivi perenti riferibili entrambi a obbligazioni sorte
anteriormente al 31 dicembre 1992. Viene a tal fine istituito apposito capitolo
di bilancio da attivare all'atto della contrazione del mutuo.
3. La
verifica in ordine alla utilizzazione delle predette risorse finanziarie per le
finalità di cui al comma 2 sarà effettuata al termine degli esercizi finanziari
1998 e 1999 mediante apposito atto deliberativo da adottare da parte della
Giunta regionale sulla base di specifiche rilevazioni predisposte dalla
Ragioneria. qualora dovessero risultare eccedenze di risorse non utilizzabili,
si provvede, per pari importo, alla riduzione del mutuo stipulato.
4. Il
mutuo sarà stipulato a un tasso effettivo annuo pari a quello di riferimento
risultante più conveniente tra quelli praticati dagli Istituti e Cassa di cui
al comma 1 e per la durata massima dell'ammortamento di venti anni.
5. A
tal fine è autorizzata l'iscrizione nel bilancio pluriennale 1999-2000, al
capitolo 1122020, della spesa annua del servizio di ammortamento di lire 45
miliardi, comprensiva degli interessi di preammortamento, per il 1999 e di lire
40 miliardi per l'anno 2000.
6. La
Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione del mutuo predetto
con proprio atto deliberativo, nei limiti, alle condizioni e con le modalità
previsti dalla presente legge.
7. Il
pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi del mutuo è
garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione, per
tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei
pagamenti.
8. Gli
oneri di cui al comma 7 troveranno copertura, così come previsto dall'art. 42.
comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante
vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui all'art. 3, comma 12,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per mezzo di apposita
delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del tesoro dal Presidente
della Regione.
9. Le
spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma
dell'art. 56, comma 3, della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 16
(Mutuo relativo al consolidamento dei debiti verso gli
Istituti di credito)
1.
L’annualità di ammortamento da iscrivere al capitolo 1121040 dello stato di
previsione della spesa, derivante dalle operazioni di consolidamento della
esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e indiretti, per
credito; agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su leggi
regionali, viene elevata a lire 225 miliardi al fine di considerare il previsto
consolidamento, da definire, secondo le intese sottoscritte, attraverso
appositi atti convenzionali aggiuntivi, dei debiti nel settore edilizio
maturati nel corso del 1997 per un ammontare di lire 90 miliardi.
2. Per
le finalità di cui al comma 1 e per quelle connesse al debito in edilizia in
maturazione negli anni 1999 e 2000, è iscritta, nel bilancio pluriennale, al
capitolo 1121040, quale rata di ammortamento, la somma di lire 235 miliardi per
l'anno 1999 e di lire 245 miliardi per l'anno 2000.
3. Il
pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi dei mutui è
garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio di previsione, per
tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei
pagamenti.
4. Gli
oneri di cui al comma 3 troveranno copertura, così come previsto dall'art. 42,
comma 6, del decreto legislativo n. 446 del 1997, mediante vincolo sulle
erogazioni di spettanza regionale di cui all'art. 3, comma 12, della legge n.
549 del 1995, da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento
rilasciata al Ministero del tesoro dal Presidente della Regione in applicazione
e secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 6, della medesima legge n. 549 del
1995.
5. Il
predetto vincolo viene esteso, in caso di insufficiente gettito delle erogazioni
relative alla accisa sulla benzina, di cui all'art. 3, comma 12, della legge n.
549 del 1995, alle risorse finanziarie di propria spettanza provenienti dal
fondo di compensazione interregionale di cui al sopracitato art. 42, comma 2,
del decreto legislativo n. 446 del 1997.
6. Le
spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma
dell'art. 36, comma 3, della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 17
(Ricontrattazione tassi di interesse)
1. In
relazione alle operazioni di rimodulazione e ricontrattazione delle condizioni
previste nella intesa convenzionale già sottoscritta di cui all'art. 16, da
definire con gli Istituti di credito interessati, in attuazione dell'art. 17
della legge regionale n. 16 del 1997, si provvederà ad apportare, con apposita
successiva legge di variazione al presente bilancio, le conseguenti
modificazioni negli stanziamenti previsti sugli appositi capitoli di bilancio
concernenti il pagamento delle relative rate di ammortamento.
2. Le
eventuali economie provenienti dalle operazioni di rimodulazione di cui al
comma 1 sono destinate prioritariamente all'incremento del cap. 1110050
concernente il fondo di cofinanziamento dei programmi comunitari di cui
all'art. 32 della legge regionale n. 6 del 1996 eall'art. 31 della presente
legge.
ARTICOLO 18
(Finanziamento oneri per ritardati pagamenti)
1. Al
fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti
vengono iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa 0001315, 0001316 e
0001317 del bilancio di previsione per l'anno 1998 le somme rispettivamente di
lire 3 miliardi quale quota interessi, di lire 1 miliardo 500 milioni quale
quota rivalutazione e di lire I miliardo quali spese procedimentali e legali.
2. La
misura degli interessi di cui al comma 1 è quella stabilita dagli atti
convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione giudiziale.
TITOLO III
NORME SETTORIALI FINALIZZATE AL RISANAMENTO
FINANZIARIO
ARTICOLO 19
(Disposizioni in materia di gestione liquidatoria ex ERSAP)
1. Al
fine di sostenere le operazioni di consolidamento di cui all'art. 2, comma 3,
della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18, relative alle partite debitorie
derivanti dal concorso negli interessi sulle operazioni di credito agrario già
autorizzate, dalle rate di ammortamento su mutui contratti dall'ERSAP, dalle
garanzie fidejussorie concesse a cooperative e società miste qualora
riconoscibili, da debiti diversi e vari connessi ad obbligazioni giuridiche vincolanti,
si provvede a iscrivere in bilancio, al capitolo 0004942, la somma di lire 8
miliardi.
2. Per
il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e al fine di consentire la
definizione dei rapporti obbligatori derivanti dalla gestione liquidatoria ex-ERSAP,
potranno essere utilizzate altresì le disponibilità finanziarie derivanti dai
residui di stanziamento o da eventuali riduzioni per insussistenza di residui
passivi propri accertati sui capitoli 111030, 111040, 111064 e 111075, nonché
dalle economie di bilancio provenienti dall'esercizio 1997 sul capitolo 0004940
"Spese di funzionamento connesse alle attività di sviluppo agricolo e al
soppresso ERSAP (leggi regionali 11 marzo 1988, n. 11 e n. 18 del 1997)".
ARTICOLO 20
(Attività formative
aziendali. Oneri progressi)
1. In considerazione delle
disponibilità finanziarie comunitarie e statali realizzatesi sugli appositi
capitoli di bilancio degli esercizi 1994, 1995 e 1996 connesse alle attività
formative svolte dalle aziende di cui alla legge regionale 28 marzo 1997, n.11,
così come modificata dalla legge regionale 28 marzo 1997, n. 12, nei medesimi
anni e al fine di consentite l'utilizza per far fronte alle relative
obbligazioni insorte, viene prevista la necessaria quota di cofinanziamento
regionale mediante l'iscrizione al capitolo 0961013 del bilancio 1998 della
somma di lire 42 milioni.
ARTICOLO 21
(Operazioni contabili compensativi nel Settore formazione
Professionale - Enti gestori)
1. Al
fine di provvedere, sulla base dei rendiconti prodotti così come riscontrati
dal competente Settore, alla definitiva sistemazione di partite debitorie e
creditorie con gli Enti gestori di formazione professionale relative agli anni
1992, 1993 e 1994, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare appositi
provvedimenti di liquidazione e pagamento di debiti progressi relativi ai
predetti esercizi anche mediante contestuale compensazione totale o parziale
con crediti vantati dalla Regione nei confronti dei medesimi Enti.
2. I pagamenti
dei debiti relativi ai predetti esercizi, da disporsi comunque nei limiti
dell'importo complessivo di lire 20.935.669.274 pari al totale degli impegni a
suo tempo assunti sui capitoli di bilancio 961010, 961012, 961015, 961016 e
962010, possono essere effettuati anche prescindendo dalla destinazione degli
impegni originariamente assunti e dalla letterale riferibilità all'oggetto dei
predetti capitoli.
ARTICOLO 22
(Progetto di revisione organica della legge di contabilità
regionale)
1. Ai fini
della revisione organica della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazioni e integrazioni, viene costituito un apposito gruppo
ristretto di studio di dirigenti regionali all'uopo designati, dalla Giunta
regionale, con il compito di elaborare, entro sei mesi dall'avvio dei lavori,
uno schema di proposta da sottoporre all'esame e approvazione della Commissione
conciliare al bilancio.
2. L’
attività di approfondimento e di studio dovrà in particolare uniformarsi,
tenuto conto anche di quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dalla legge regionale 4 febbraio
1997, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a. ristrutturare
il bilancio per unità previsionale di base;
b. rendere più razionali, significative e trasparenti le
scelte del Governo e del Consiglio regionale sull'acquisizione delle entrate e
sulle ripartizioni delle risorse fra le destinazioni di spesa e, all'interno di
esse, sulla loro destinazione finale, avuto riguardo alla identificazione delle
connesse responsabilità della gestione;
c. nazionalizzare la gestione finanziaria e l'azione
amministrativa, collegando la ripartizione delle risorse per funzioni alla
identificazione dei centri di responsabilità amministrativa e alla disciplina
del procedimento; a tal fine dovranno analiticamente riconsiderarsi gli oggetti
del capitoli di spesa, secondo il contenuto economico, riorganizzando, ove
necessario, la normativa che fa da supporto all’autorizzazione di bilancio,
anche attraverso l'abrogazione di norme desuete o assorbite;
d. individuare in modo certo il responsabile della unità
previsionale e dei relativi procedimenti;
e. introdurre, ai fini della gestione e della
rendicontazione, una contabilità analitica per centri di costo;
f. apportare ogni necessaria modifica alle norme di cui al
titolo XI della legge regionale n. 17 del 1977 "I funzionari
delegati" al fine di meglio corrispondere ai principi di trasparenza,
responsabilità e funzionalità della relativa gestione.
3. In
funzione degli obiettivi di cui al comma 1, lo schema di proposta ivi previsto
dovrà contenere la ristrutturazione del rendiconto generale della Regione
prevedendo la suddivisione, in capitoli delle unità previsionali, in modo da
consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultante di entrata e
di spesa, evidenziando le entrate realizzate e i risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi stabiliti negli strumenti di programmazione regionale
e di bilancio, agli indicatori di efficacia e di efficienza e agli obiettivi
delle principali leggi di spesa, nonché introducendo, per il conto del
patrimonio, un livello di classificazione che fornisca l’individuazione dei
beni della Regione suscettibili di utilizzazione economica.
4. Lo
schema di proposta di cui al presente articolo, presentato da parte del gruppo
di studio a conclusione dei propri lavori, sarà esaminato dalla Commissione
consiliare al bilancio per la definitiva stesura e la conseguente approvazione
da parte del Consiglio regionale.
ARTICOLO 23
(Anticipazioni di pagamento delle ASL)
RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 24
(Enti fieristici regionali - Art. 39 legge regionale 22
giugno 1994, n. 22)
1. Per gli
Enti Derisici regionali a carattere regionale - art. 39 legge regionale 22
giugno 1994, n. 22 - di Foggia e di Francavilla Fontana è iscritta nel bilancio
regionale, al capitolo 0352025, quale contributo per le spese di funzionamento,
la somma di lire 900 milioni come di seguito articolata:
a) per l'Ente
Fiera di Foggia, la somma di lire 800 milioni;
b) per l'Ente
Fiera di Francavilla Fontana, la somma di lire 100 milioni.
2. Il
finanziamento recato dal cap. 0352025 della Parte Spesa è vincolato per importo
pari a lire 900 milioni in termini di competenza e cassa per gli interventi di
cui al comma 1.
ARTICOLO 25
(Contributo straordinario all'Ente autonomo Fiera del
Levante)
RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 26
(Norme integrative legge regionale 17 aprile 1979, n. 22 in
materia di biblioteche)
1. Ai fini della definizione
contabile dei rendiconti presentati dagli Enti gestori delle biblioteche ai
sensi degli artt. 8 e 10 della legge regionale 17 aprile 1979, n. 22 per gli
esercizi finanziari 1985-1986-1987, sono riconosciute ammissibili le spese
regolarmente documentate dagli stessi Enti, nel limite massimo dei contributi
già erogati dalla Regione per gli stessi esercizi finanziari.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI PER I PROGRAMMI DI INTERVENTO
DELLA REGIONE
ARTICOLO 27
(Conservazione e valorizzazione beni immobili)
1. Con
riferimento agli interventi in materia di conservazione e valorizzazione dei
beni immobili di interesse storico-artistico-architettonico e archeologico,
nonché di edilizia monumentale, bibliotecaria e teatrale di cui alla legge
regionale 22 giugno 1979, 37, saranno presi in considerazione in via
prioritaria e nei limitidegli stanziamenti previsti al capitolo 821010 del
bilancio regionale, i progetti o per la cui realizzazione gli enti locali e/o
gli enti proprietari saranno in grado di garantire la copertura finanziaria di
almeno il 15% del costo totale del progetto stesso.
2. RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 28
(Conferimento patrimonio ONPI)
1. In attuazione
delle disposizioni della legge regionale 29 giugno 1992, n. 15 e successive
modificazioni, con decorrenza 1° giugno 1998 sono conferiti ai rispettivi
Comuni il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ONPI e le relative competenze
assistenziali.
2. RINVIATO DAL GOVERNO.
3. RINVIATO DAL GOVERNO.
4. RINVIATO DAL GOVERNO.
ARTICOLO 29
(Osservatorio europeo internazionale delle migrazioni mediterranee)
RINVIATO DAL GOVERNO.
ARTICOLO 30
(Leggi regionali 17 giugno 1983, n. 8 e 17 aprile 1984, n.
17 - Revoca dei contributi)
1. I
contributi assentiti, ai sensi delle leggi regionali 17 giugno l'983, 8 - art.
22 - e 17 aprile 1984, n. 17 - artt. 14 e 15 - in favore delle Amministrazioni
locali che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano
presentato istanza di liquidazione a saldo, nei modi previsti, sono revocati.
2. Ai
fini del recupero delle somme anticipate alle Amministrazioni ai sensi
delle leggi di cui al comma 1, si provvederà in via compensativa in sede di
erogazione delle future risorse regionali da accreditare in favore delle
medesime.
ARTICOLO 31
(Piano regionale di sviluppo)
1. Per
la redazione del Piano regionale di sviluppo previsto dalla legge regionale 4
marzo 1975, n. 24, così come modificata e integrata dalla legge regionale 25
luglio 1979, n. 44, è istituito il capitolo 1083020 con una dotazione
finanziaria pari a lire 500 milioni.
2. La
Giunta regionale si avvale, a tal fine, anche del Comitato tecnico scientifico,
così come previsto dalla norma di cui al comma 1.
3. RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 32
(Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari)
1. Il
fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari di cui al capitolo
1110050, istituito con l'art. 32 della legge regionale n. 6 del 1996,
incrementato della somma di lire 50 miliardi, è gestito e alimentato secondo i
criteri e le modalità di cui al medesimo art. 32, all'uopo utilizzando,
altresì, i residui di stanziamento rivenienti dagli esercizi precedenti
accertati su detto capitolo.
2. Le relative
risorse vengono prioritariamente utilizzate per il cofinanziamento delle spese
relative all'attuazione, in tutto in parco, del piano finanziario Il triennio
relativo alle misure facenti capo al FESR e al FEOGA per le quali è possibile
l'attivazione immediata delle risorse medesime.
ARTICOLO 33
(Azioni promozionali)
RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 34
(Livello organizzativo dell'assistenza primaria)
1. L’assistenza primaria sul
territorio della Regione Puglia, sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio
regionale con deliberazione 1008 dell'8 marzo 1995, e per effetto dell'art. 19,
punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, va
organizzata per Distretti o per Comuni nell'ambito dei Distretti.
ARTICOLO 35
(Disposizioni finanziarie in materia sanitaria)
1. Le disponibilità finanziarie
derivanti dai residui di stanziamento o da eventuali riduzioni per
insussistenza di residui passivi propri accertati sui capitoli finanziati dalle
quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per gli anni 1994 e
precedenti possono essere utilizzate per il finanziamento della maggiore spesa
sanitaria di parte corrente relativa agli anni 1994 e precedenti, con
particolare riguardo alla spesa concernente gli anni 1990 e 1991 a carico del
bilancio regionale.
ARTICOLO 36
(Ripartizione Fondo sanitario regionale)
1. Al fine di consentire alle
Aziende sanitarie e alle Istituzioni sanitarie di poter programmare e
organizzare le attività proprie per l'anno 1998, la ripartizione del Fondo sanitario
regionale e l'individuazione delle quote riservate alle Aziende ospedaliere per
l'anno 1998 di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1994,
n. 38, devono essere effettuate dalla Giunta regionale entro e non oltre il 31
maggio 1998 ed entro i limiti del Fondo sanitario regionale assegnato per il
1997.
ARTICOLO 37
(Assistenza sanitaria dell'IRCCS pubblico - Ospedale
Oncologico di Bari)
RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 38
(Programma degli interventi per l'integrazione scolastica
degli handicappati)
1. Nelle more della concreta
attuazione della legge regionale 18 marzo 1997, 10, con particolare riferimento
al programma annuale di intervento di cui all'art. 18, la validità del piano
triennale di riparto finanziario di cui all'art. 4, comma 2, della legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16, è prorogata di un ulteriore anno. Resta
confermato il principio della proroga delle convenzioni in atto, presso le
AUSL, con il personale addetto al servizio di integrazione scolastica
handicappati.
ARTICOLO 39
(Assistenza ex ONMI ai minori)
1. Lo stanziamento previsto al
capitolo 0781070 è destinato al rimborso della quota a carico della Regione per
l'assistenza ex ONMI ai minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre di cui
all'art. 3 del regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 798 richiesto dalle
Amministrazioni provinciali per le anticipazioni relative agli esercizi
finanziari dal 1990 al 1996.
La Giunta regionale è autorizzata
a disporre i rimborsi alle Amministrazioni provinciali richiedenti ad avvenuta
presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta.
ARTICOLO 40
(Fusione tra le Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza)
1. Al
fine di favorire la fusione tra le Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB), viene riconosciuta, con decreto del Presidente della
Regione, su istanza di parte e sulla base di specifico programma, per ogni
ambito sanitario, una IPAB capofila chiamata a realizzare, attraverso
l'assorbimento di altre IPAB, una rete di servizi alla persona, articolata sul
territorio e diversificata in attività socio-assistenziali di carattere
domiciliare e residenziale.
2. Alle
IPAB riconosciute capofila viene riservato il 50 per cento delle risorse finanziarie
di cui al cap. 784018, da erogare sulla base delle modalità fissate dall'art.
42 della legge regionale n. 6 del 1996.
Il termine di cui all'art. 42, comma 5, della legge
regionale n. 6 del 1996è prorogato al 31 dicembre 1998.
ARTICOLO 41
(Proroga termine art. 30, comma 2, legge regionale 17
giugno 1994, n. 21)
1. Il termine di cui al comma 2
dell'art. 30 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 e successive
modificazioni si intende prorogato al novantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 42
(Progetti di assistenza integrata)
1. Lo stanziamento previsto al
capitolo 784015 è riservato al finanziamento dei progetti di assistenza
integrata agli anziani proposti dai Comuni con popolazione inferiore a
ventimila abitanti non finanziati con i precedenti programmi di intervento.
2. L’eventuale stanziamento non
utilizzato è destinato al finanziamento di progetti proposti dai Comuni con
popolazione superiore a ventimila abitanti.
3. La Giunta regionale, sentita
la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge determina i criteri per la ripartizione
dei fondi e le modalità di accesso ai contributi.
ARTICOLO 43
(Adesione al Consorzio ‘Centro internazionale di alti studi
universitari")
RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 44
(Consorzi di bonifica - Sospensione riscossione tributi)
RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 45
(Controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica)
1. Al fine dell'esercizio del
controllo sugli atti dei Consorzi di Bonifica, di competenza della Giunta
regionale e del Consiglio regionale, in attesa dell'adozione della nuova
normativa regionale in materia di controllo sugli atti degli enti locali e
degli enti regionali, l'attività istruttoria finalizzata al controllo da parte
dei competenti organi è effettuata dagli uffici delle Sezioni del Comitato
regionale di controllo nel cui ambito provinciale hanno sede i Consorzi stessi.
ARTICOLO 46
(Oneri di manutenzione ed esercizio della diga del Locone)
1. La
Regione, rilevate le finalità di pubblico interesse perseguite con la
realizzazione della diga del Locone, alla quale è sotteso anche lo schema
irriguo del Comprensorio di Minervino Alto e, considerato che le funzioni in
materia di irrigazione rientrano nella competenza regionale, concorre nelle
spese di manutenzione ed esercizio della suddetta diga anche per la
salvaguardia delle condizioni socio-economiche del territorio interessato.
2. A
tal fine è stanziata, nello stato di previsione di spesa per l'esercizio
finanziario 1998, la somma di lire 700 milioni con il seguente capitolo di
nuova istituzione:
Cap. n. i. 131022
"Spese per la manutenzione ed esercizio della diga del Locone, da
riconoscere all'Ente gestore".
ARTICOLO 47
(Disposizioni per il Settore dei trasporti)
1.RINVIATO DAL GOVERNO.
2. Il
termine massimo del 28 febbraio 1997 fissato dall'art. 11 della legge regionale
18 dicembre 1996, n. 27, è differito al 30 aprile 1997, data entro la quale
risultano effettivamente cessate tutte le gestioni in affidamento precario con
contestuale concessione a terzi degli esercizi dei relativi autoservizi.
3. Le
partite debitorie delle cessate aziende affidatarie di autoservizi interurbani,
da sistemare dalla Giunta regionale in applicazione dell'art. 3 della legge
regionale 31 ottobre 1995, n. 37, comprendono tutte le obbligazioni facenti
capo alle stesse aziende affidatarie per rapporti negoziali connessi agli
esercizi degli autoservizi interurbani e antecedenti alla data di cessazione,
anche se accertate successivamente. Sono da considerare partite debitorie da
sistemare dalla Giunta regionale anche quelle derivante da provvedimenti
esecutivi emanati dall'Autorità giudiziaria e riferentisi ai rapporti giuridici
insorti nell'esercizio degli autoservizi interurbani prima della data di
cessazione di dette aziende affidatarie. I contenziosi ancora pendenti possono
essere definiti dalla Giunta regionale in via transattiva secondo condizioni e
modalità da stabilire dalla medesima Giunta, sentito il Settore legale e
contenzioso della Regione, nel limite di spesa di lire 2 miliardi.
4. RINVIATO DAL GOVERNO
5. E’
autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'aggiornamento del piano
regionale dei trasporti e per l'elaborazione del piano triennale dei servizi,
di cui all'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con
imputazione al capitolo n. 0552026.
6. Alla
spesa derivante dall'attuazione dei commi 3 e 5 si provvede con gli
stanziamenti iscritti nei capitoli nn. 0552010, 0004950 e 0553022 del bilancio
per l'esercizio finanziario 1998.
7. Il
capitale sociale della Società regionale trasporti - SRT Spa è fissato, in sede
di costituzione, in lire 300 milioni ed è interamente sottoscritto dalla
Regione con onere a carico del capitolo 0552009 del bilancio per l'esercizio
finanziario 1998.
8. Sono
abrogati l'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1993, n. 13, l'art. 3 della
legge regionale 3 aprile 1995, n. 11, l'art. 3 della legge regionale 3 aprile
1995, n. 9.
9. Per
accedere al contributo straordinario di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge
regionale n. 37 del 1995, aggiunto dal comma 6 dell'art. 23 della legge
regionale n. 6 del 1996, i soggetti gestori interessati devono rivolgere
istanza alla Regione entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno
successivo a quello di riferimento.
10. Per
accedere al contributo straordinario di cui al comma 5 dell'art. 23 della legge
regionale n. 6 del 1996, aggiunto dal comma 1 dell'art. 11 della legge
regionale 18 dicembre 1996, n. 27, i soggetti gestori interessati devono
rivolgere istanza alla Regione entro il termine perentorio del 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento.
11. Le
partecipazioni azionarie della Regione Puglia sono sempre minoritarie. I
relativi conferimenti, sia di prima costituzione che di aumento del capitale
sociale, possono essere fatti anche con beni immobili e/o mobili registrati,
con l'osservanza degli artt. 2342 e seguenti del Codice civile.
12. La
composizione delle Commissioni per le gestioni stralcio delle cessate gestioni
di autoservizi interurbani in affidamento regionale, istituite in attuazione
della disposizione di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 37
del 1995, è integrata con la nomina di un funzionario del Settore legale e
contenzioso di livello non inferiore al settimo.
ARTICOLO 48
(Proroga termini tasse
di concessione regionale all'esercizio del commercio su aree pubbliche)
1. Il termine del 3 I gennaio previsto
dall'art. 11, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 533, convertito
dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, è prorogato al trentesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge qualora l'atto di
conversione dell'autorizzazione di cui all'art. 5 della legge regionale 2
maggio 1995, n.30, sia stato adottato dal Comune nel corso dell'anno 1998.
ARTICOLO 49
(Indennità di funzione)
RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 50
(Legge regionale 8 gennaio 1992, n. 1 - Art. 2, comma 1, lett.
a) - Indennità)
RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 51
(Personale inquadrato ai sensi dell'art. 5 della legge
regionale 6 giugno 1989, n. 6)
RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 52
(Inquadramento personale proveniente da Enti o da
Amministrazioni pubbliche)
RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 53
(Sviluppo della rete dei metanodotti per il completamente
della metanizzazione della Regione Puglia)
1. Al
fine di consentire il completamento, nei territori della Regione attualmente
privi del servizio, del Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di
cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni
e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere i relativi
impegni di spesa sul capitolo di nuova istituzione 0635050 "Sviluppo della
rete dei metanodotti per il completamente della metanizzazione della Regione
Puglia (art. 11 della legge n. 784/80)", entro i limiti delle
disponibilità finanziarie affluite sul capitolo di entrata 2032000, all'uopo
istituito, provenienti dalle aliquote di prodotto della coltivazione di
giacimenti di idrocarburi ubicati nel territorio regionale, di cui all'art. 20,
comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
2. Per
la realizzazione delle infrastrutture necessarie al completamento della
metanizzazione, la Regione Puglia attiverà le procedure di cui alla legge
regionale 20 febbraio 1995, n.'4 "Disciplina delle procedure per gli
accordi di programma".
ARTICOLO 54
(Edilizia residenziale)
1. I
Comuni sono delegati a esercitare le funzioni attinenti la verifica dei
requisiti soggettivi dei beneficiari di edilizia agevolata e/o convenzionata,
nonché la verifica del mantenimento degli obblighi di legge, secondo modalità,
fissate in apposito atto di Giunta regionale, che consentano, anche all'Assessorato
regionale competente, lo svolgimento dei rapporti con gli Istituti di credito
convenzionati.
2. Nel
caso in cui il Comune non rilasci la prescritta certificazione entro novanta
giorni dalla data della richiesta, l'Assessorato competente, su richiesta
dell'interessato, si sostituisce all'Amministrazione comunale nel compimento
del relativo atto.
3. Ai
sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 28 gennaio 1994, 85, la Giunta regionale
autorizza le trasformazioni da proprietà indivisa a proprietà divisa delle
cooperative, di cui alla lett. g) dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1992, n.
179, che hanno presentato il piano di cessione entro il 31 dicembre 1994 e che
si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18 della legge n. 179 del 1992.
TITOLO V
CONTABILITÀ REGIONALE E MODIFICAZIONI NORMATIVE
ARTICOLO 55
(Modifiche e integrazioni legge regionale 28 gennaio 1998,
n. 5)
1.
All'art. 1 della legge regionale 28 gen. 1998 n. 5, sono aggiunti i seguenti
commi 2 e 3:
"2. La corresponsione delle predette indennità e
rimborsi spese cessa:
a. alla
data della prima riunione del Consiglio regionale, per i componenti l'Ufficio
di Presidenza;
b. con
il cessare della permanenza nelle rispettive cariche, per i componenti la
Giunta regionale;
c. alla data
della proclamazione dei nuovi eletti, per gli altri Consiglieri regionali.
3. Nel caso di
proclamazione aventi date diverse, si considera come scadenza per i Consiglieri
di cui alla lett. c) del comma 2, la prima data di proclamazione in ordine
cronologico".
2. La lett. d) dell'art. 2 della legge regionale n. 5 del
1998 è così sostituita:
"d. 80/100
ai Segretari del Consiglio regionale, ai Presidenti delle Commissioni
consiliari permanenti e speciali, ai Presidenti dei Gruppi consiliari e ai
Presidenti del Comitato per il piano e della protezione civile".
3.
All'art. 3 della legge regionale n. 5 del 1998 è aggiunto il seguente comma:
"3. La diaria
non è corrisposta anche nei casi di sospensione di diritto dei membri del
Consiglio regionale, prevista dalla legge regionale 12 luglio 1994, n.
25".
4. All'art. 5 della legge regionale n. 5 del
1998 sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:
"6. Il
rimborso delle spese di trasporto non è corrisposto ai Consiglieri regionali
sottoposti dalla Magistratura a misure cautelari, restrittive della libertà
personale, tali da impedire l'effettivo esercizio dalla carica, per l'intero
periodo di impedimento.
7. Il rimborso delle spese di trasporto non
è corrisposto anche nei casi di sospensione di diritto dei membri del Consiglio
regionale, prevista dalla legge regionale n. 25 del 1994".
5. L’art. 10 della
legge regionale n. 5 del 1998 è così sostituito:
"Art.
10
1. L’art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1987, n. 34,
è integrato dal seguente comma:
'I Consiglieri
regionali con almeno sei anni di contribuzione possono effettuare versamenti
volontari in unica soluzione sino alla concorrenza del decimo anno"'.
ARTICOLO 56
(Modifica art. 47 legge regionale 6 marzo 1995, n. 3)
1. Il comma 2 dell'art. 47 della legge
regionale 6 marzo 1995, n. 3 è soppresso.
ARTICOLO 57
(Modifiche legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3)
1.
All'art. 5, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, dopo le
parole "dai commi 2 e 3 dell'art. 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616", sono aggiunte le ulteriori "e
dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383
e successive modificazioni e integrazioni".
2.
All'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1998, dopo l'ultimo comma è aggiunto
il seguente comma 4:
"4. I soggetti attuatori di misura FERS
relativa al secondo triennio 1994-1999, che provvederanno all'apertura dei
cantieri nei termini previsti negli atti deliberativi di ammissione a
finanziamento, possono chiedere, nei successivi centoventi giorni, di
utilizzare le economie conseguenti ai ribassi ottenuti in sede di gara per
interventi di miglioramento del progetto approvato, per estendimenti funzionali
o per interventi della stessa tipologia della misura nell'ambito della quale è
stato finanziato. Il soggetto attuatore dovrà a tal fine contestualmente
presentare progetto definitivo. I soggetti attuatori dovranno procedere al
conseguente appalto nei modi di legge e alla stipula dei relativi contratti
comunque entro e non oltre il 31dicembre 1999, pena la revoca, e
all’erogazione della spesa, all'approvazione degli atti di collaudo e
alla rendicontazione entro e non oltre il 31 dicembre 2001".
ARTICOLO 58
(Tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi)
1. Gli
art. 6 e 7 della legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5 sono così sostituiti:
"Art. 6
1. Le violazioni alla presente legge sono constatate dai
soggetti di cui al comma 33 della legge n. 549 del 1995, oltre che dai
funzionari delle strutture regionali di cui all'art. 7 della legge regionale 9
giugno 1980, n. 65.
2. I soggetti di cui al comma 1 redigono apposito processo
verbale che dovrà essere trasmesso, a cura degli Uffici dai quali dipendono, al
Settore finanze della Regione entro trenta giorni dalla data della sua
redazione.
3. Il Settore finanze provvede alla contestazione della
violazione mediante notifica al trasgressore, a mezzo raccomandata A.R., con
invio al pagamento in unica soluzione del tributo evaso e della sanzione
amministrativa.
4. Nel termine di sessanta giorni dalla notifica, il
trasgressore può definire la controversia con il pagamento di un quarto della
sanzione indicata nell'atto di contestazione.
5. Entro lo stesso termine il trasgressore può produrre
deduzioni difensive al Settore finanze della Regione. In mancanza delle
suddette deduzioni l'atto di contestazione di cui al comma 3 si considera
provvedimento di irrogazione, impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie
entro il termine di sessanta giorni.
6. Nel caso di presentazione di deduzioni difensive non è
ammessa impugnazione immediata e il termine di sessanta
giorni decorre dal provvedimento definitivo di irrogazione, che deve essere
adottato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di presentazione delle
suddette deduzioni.
7. Per tutto quanto non previsto si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e
integrazioni".
2. Sono
abrogati l'art. 41 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 e l'art. 13 della
legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5.
ARTICOLO 59
(Tasse di concessione governative. Decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 473 - art. 8)
1.
L’art. 6 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 65 è abrogato ed è così
sostituito:
"Art.
6
1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario
un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto
stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa
medesima, in ogni caso non inferiore a lire 200 mila.
2. Il pubblico
ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza
che sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione
amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione ed è tenuto al pagamento del tributo
medesimo, salvo regresso".
2. Per
tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo n. 472 del 1997 e successive modificazioni e integrazione.
ARTICOLO 60
(Modifiche legge regionale 31 maggio 1980, n. 54)
RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 61
(Modifica comma I art. 10 legge regionale 30 dicembre 1994,
n. 38)
1. La
lett. c) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38
è sostituita dalla seguente:
"c). una quota non superiore all'1 per cento da
utilizzarsi per consentire attività di ricerca finalizzata nell'ambito delle
Aziende ospedaliere e/o per il finanziamento di progetti-obiettivo e di
interventi particolari di cui all’art. 9, prioritariamente per
l'emergenza-urgenza, controllo di qualità e prevenzione".
ARTICOLO 62
(Modifica legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36 - art. 22
"Dipartimento ospedaliero")
1. L’art. 22 della
legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36 è così modificato:
"Art.
22
1. In applicazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, dell'art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e
dell'art. 2, comma 5, della legge n. 549 del 1995, l'organizzazione interna
degli ospedali deve osservare il modello dipartimentale.
2. Il Direttore generale dell'Unità sanitaria locale, su
proposta del Direttore sanitario, sentito il Consiglio dei sanitari, provvede
alla definizione dei Dipartimenti ospedalieri.
3. Sono finalità del Dipartimento ospedaliero:
a. la gestione integrata degli spazi delle risorse umane e
tecnologiche, anche attraverso la gestione della mobilità interna del
personale, per raggiungere il migliore servizio al costo più contenuto;
b. la sperimentazione e l'adozione di modalità
organizzativi che consentano il raggiungimento dei risultati attesi;
c. il coordinamento e lo sviluppo delle attività comiche,
di ricerca e di studio e sulla qualità delle prestazioni;
d. il miglioramento del livello di umanizzazione delle
strutture interne del Dipartimento con particolare riferimento alla tutela dei
diritti dei cittadini,' alla diffusione delle informazioni agli utenti sull'uso
delle strutture, agli orari di accesso e al confort degli utenti.
4. Il Dipartimento ospedaliero è diretto da uno dei
dirigenti delle Divisioni e dei Servizi interessati, nominato dal Direttore generale, con provvedimento
motivato su proposta del Direttore sanitario. Il responsabile del Dipartimento assicura il raggiungimento
delle finalità di cui al comma 3 e, in particolare, il coordinamento fra le
unità operative che lo compongono e il rispetto del budget.
5. I Dipartimenti vengono individuati nell'ambito
dell'assistenza ospedaliera quale funzione unica dell'Azienda USL di cui
all'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 36 del 1994.
6. La Giunta regionale detta principi sull'organizzazione
dei Dipartimenti mediante l'emanazione di apposite linee- guida, a norma
dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni e integrazioni".
2. L’art. 35 della
legge regionale n. 36 del 1994 è soppresso.
ARTICOLO 63
(Modifica art. 19 legge regionale 5 giugno 1997, n. 16)
1. Il
comma 4 dell'art. 19 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 è così
sostituito:
"4. Le attività di formazione professionale
autonomamente finanziate saranno autorizzate dall'Assessore alla formazione
professionale, sentita la Commissione conciliare competente, con proprio
decreto, a seguito di formale richiesta
avanzata dai proponenti, corredata della documentazione di rito".
2. Le
attività formative inserite nel piano di formazione 1997, autorizzate dallo
Stato con decreto interministeriale che non preveda limiti temporali di
attuazione, finanziate unicamente con fondi comunitari, statali e aziendali,
non sono assoggettate al rispetto delle scadenze dei termini fissati dalla
legge regionale 28 marzo 1997, n. 20.
ARTICOLO 64
(Modifica art. 31 legge regionale 27febbraio 1995, n. 7)
1. Al
termine dell'art. 31 della legge regionale 27 febbraio 1995, 7, il punto è sostituito
con la virgola e sono aggiunte le parole "con decorrenza dalla data di
soppressione dell'Ente".
2. RINVIATO DAL GOVERNO
3. RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 65
(Integrazione art. 23legge regionale 4febbraio 1997, n. 7)
1. RINVIATO DAL GOVERNO
2. Sino
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di inquadramento del personale
addetto alla gestione degli impianti irrigui di cui all'art. 5, comma 2, della
legge regionale n. 15 del 1994, almeno il 50 per cento della dotazione
finanziaria prevista in termini di competenza e di cassa per il cap. 131072
"Trasferimento di fondi al Consorzi di bonifica per le gestioni di
impianti irrigui regionali" è utilizzato per il pagamento delle competenze
sal"Times New Roman"i al suddetto personale.
ARTICOLO 66
(Modifica art. 24 legge regionale n. 7 del 1997)
1.
All'art. 24 della legge regionale n. 7 del 1997, dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente comma 3:
"3. Il
personale di cui al comma 1 può partecipare alle procedure concorsuali previste
dagli artt. 30 e 32 della presente legge".
ARTICOLO 67
(Modifiche art. 27 legge regionale n. 7 del 1997)
RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 68
(Modifiche e integrazioni art. 32legge regionale n. 7 del
1997)
1. L’art. 32 della legge regionale n. 7 è così modificato e
integrato:
a. al termine del comma 3, dopo "30",
sono aggiunte le parole "e comma I dell'art. 26";
b. RINVIATO DAL GOVERNO
c. il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le norme di cui al presente
articolo potranno essere applicate per il personale degli Enti per il diritto
agli studi universitari (EDISU) e
delle Aziende di promozione turistica di cui all'art. 26, commi 2 e 3, che non
ha beneficiato delle stesse disposizioni presso gli enti del precedente
ordinamento entro i limiti delle dotazioni organiche di ciascun ente
strumentale definite rispettivamente dalla legge regionale 5 luglio 1996, 12
(Diritto agli studi universitari) e dalla legge regionale 23 ottobre 1996, n.
23 (Riordinamento amministrazione turistica regionale)".
TITOLO VI
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
REGIONALE 21 NOVEMBRE 1996, N. 25
ARTICOLO 69
(Modifica art. 1 legge regionale 21 novembre 1996, n. 25)
1. Al
comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 21 novembre 1996, n. 25, dopo le
parole, "rimborso allo stesso" sono inserite le parole "e al
donatore".
2. Il
comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 25 del 1996 è sostituito dal
seguente comma:
"2. Le spese di soggiorno sostenute
presso la località del Centro trapianti, o località limitrofe per esigenze
cliniche documentate, qualunque
sia la tipologia residenziale prescelta, sono rimborsate nei limiti della
locale tariffa alberghiera per la categoria a tre stelle o equivalente e
comunque entro un importo non superiore a lire 200 mila giornaliere. Le spese
per i pasti sono rimborsate entro la somma di lire 100 mila giornaliere. Per le
spese di tipo residenziale e per le spese relative ai pasti occorre presentare
la relativa documentazione".
3. Il
comma 4 dell'art. I della legge regionale n. 25 del 1996 è sostituito dal
seguente:
"4. Per i pazienti autorizzati dai
competenti centri regionali di riferimento ai sensi dell'art. 4, punto 5, del
decreto ministeriale 3 novembre 1989 a recarsi presso centri sanitari esteri
che richiedano la corresponsione di anticipi sulle spese relative al trapianto
e agli esami preliminari allo stesso, le Aziende unità sanitarie locali
corrispondono direttamente alla struttura ospedaliera di ricovero l'intera
somma se la stessa incide per più del 10 per cento sul reddito annuo
complessivo del nucleo familiare dell'interessato.
Per i
pazienti il cui reddito complessivo familiare non consente l'anticipazione al
100 per cento sarà garantita una anticipazione pari al 70 per cento della
somma totale preventivata. Le somme
necessarie per l'assolvimento di tali finalità graveranno sul relativo capitolo
di bilancio del Fondo sanitario regionale data la tipologia sanitaria della
spesa".
ARTICOLO 70
(Modifica art. 2
legge regionale n. 25 del 1996)
1. Al
comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 25 del 1996 le parole: "il
Comune di residenza dell'assistito rimborsa" sono sostituite dalle
seguenti: "l'Azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito
rimborsa altresì".
2. Il
comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 25 del 1996 è sostituito dal
seguente:
"2. Il rimborso delle spese previste
dalla presente legge è corrisposto, entro i limiti indicati all'art. 1 e delle
disponibilità finanziarie destinate nel bilancio regionale, ai pazienti il cui
reddito imponibile familiare non è superiore a lire 150 milioni annue".
ARTICOLO 71
(Modifica art. 3 legge regionale n. 25 del 1996)
1. L’art. 3 della
legge regionale n. 25 del 1996 è così sostituito:
"Art. 3
1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente
legge si fa fronte mediante istituzione, a partire dall'esercizio finanziario
1998, di apposito capitolo di bilancio di previsione recante la denominazione
"Trasferimento alle Aziende unità sanitarie locali per il rimborso delle
spese sostenute per interventi di trapianto - legge regionale n. 25 del 1996 e
successive modifiche e integrazioni".
2. La Giunta regionale, in relazione allo stanziamento di
bilancio, assegna le somme occorrenti sulla base di richieste trimestrali con
le quali le Aziende unità sanitarie locali attestano l'ammontare dei rimborsi
liquidati".
ARTICOLO 72
(Integrazione legge regionale n. 25 del 1996 - Art. 4/bis)
1. Alla legge
regionale n. 25 del 1996 è aggiunto il seguente art. 4/bis:
"Art. 4/bis
1. Rientrano nella previsione della presente legge anche le
richieste di rimborso che non abbiano trovato formale definizione nel corso
dell'esercizio finanziario precedente".
ARTICOLO 73
(Integrazione legge regionale n. 25 del 1996 - Art. 4/ter)
1. Alla legge regionale n. 25 del 1996 è aggiunto il
seguente art. 4/ter:
"Art. 4/ter
1. I benefici di cui alla presente legge vanno corrisposti
agli interessati entro trenta giorni dalla data di presentazione della
documentazione richiesta".
ARTICOLO 74
(Integrazione legge regionale n. 25 del 1996 - Art.
4/quater)
1. Alla legge
regionale n. 25 del 1996 è aggiunto il seguente art. 4/quater:
"Art.
4/quater
1. Le Aziende Usl sono autorizzate a erogare un contributo
per le spese di trasporto dei feretri dei donatori e dei feretri dei pazienti
trapiantati in attesa di trapianto deceduti presso i centri di
trapianto. Tale contributo a fronte di spese debitamente documentate, non deve
superare il tetto massimo di lire 6 milioni".
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Data
a Bari, addì 6 Maggio 1998