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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1998
Numero
5
Data
28/01/1998
Abrogato
 
Materia
Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari
Titolo
Trattamento indennitario dei consiglieri della Regione Puglia.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

(Indennità dei Consiglieri regionali)

1. Ai Consiglieri regionali è attribuito, a far tempo dalla data di proclamazione e per tutta la durata della carica, il seguente trattamento indennitario:

a) indennità di funzione;

b) diaria a titolo di rimborso spese;

c) rimborso spese di trasporto;

d) indennità e rimborso spese di missione.

ARTICOLO 2

(Indennità di funzione)

1. A titolo di funzione, ai Consiglieri della Regione Puglia viene corrisposta una indennità mensile lorda, per dodici mensilità annuali, pari a una percentuale della indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento nazionale, nella seguente misura:

a) 100/100 al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta;

b) 90/100 al Vice Presidente della Giunta;

c) 85/100 al Vice Presidente del Consiglio e ai membri della Giunta;

d) 75/100 ai Segretari del Consiglio, ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, ai Presidenti dei Gruppi consiliari e ai Presidenti del Comitato per il piano e del Comitato di protezione civile;

e) 70/100 ai Vice Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali e ai Questori;

f) 68/100 ai Segretari delle Commissioni consiliari permanenti e speciali;

g) 65/100 ai Consiglieri.

2. L’indennità mensile lorda di cui al comma 1 viene corrisposta a ogni singolo Consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta.

ARTICOLO 3

(Misura della diaria)

1. Ai Consiglieri regionali è corrisposta una diaria, a titolo di rimborso spese, nella misura del 65% delle indennità corrispondenti spettanti ai membri del Parlamento nazionale.

2. La diaria non è corrisposta ai Consiglieri regionali sottoposti dalla Magistratura a misure cautelari, restrittive della libertà personale, tali da impedire l'effettivo esercizio della carica, per l'intero periodo di impedimento.

ARTICOLO 4

(Detrazioni sulla diaria)

1.  La diaria è diminuita di 1/18 per ogni giornata di assenza alle sedute:

a) del Consiglio regionale;

b) dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

c) della Giunta regionale;

d) delle Commissioni permanenti e speciali;

e) della Giunta per il Regolamento.

2. Nel caso di riunioni del medesimo organo collegiale suddivise in più sedute nell'arco della stessa giornata, ciascun Consigliere dovrà partecipare a tutte le sedute previste.

3. Si considera presente il Consigliere che, facendo parte di più organi collegali abbia partecipato nella giornata ad almeno una riunione degli organi di cui al comma 1 se convocati contemporaneamente, o si trovi in missione.

4. L’Ufficio di Presidenza emana le disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

ARTICOLO 5

(Rimborso per spese di trasporto)

1. Ai Consiglieri regionali è corrisposto un rimborso delle spese di trasporto determinato convenzionalmente sulla base:

a) del costo chilometrico pari a 114 del prezzo medio di un litro di benzina super accertato ogni tre mesi         dall'Ufficio di Presidenza;

b) della percorrenza chilometrica pari al doppio della distanza tra il Comune di residenza e il Comune sede del             Consiglio regionale; tale distanza, arrotondata per eccesso al multiplo di 20, è determinata dall'Ufficio di             Presidenza sulla base del percorso stradale ordinario o autostradale più breve.

2. I Consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio non hanno diritto al rimborso per spese di trasporto.

3. Il rimborso delle spese di trasporto è corrisposto per una presenza media presunta di 18 giornate per ogni mese.

4. Il rimborso delle spese di trasporto è diminuito di 1/18 per ogni giornata di assenza accertata secondo i criteri stabiliti per il rimborso spese di diaria.

5. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio determina le modalità di accertamento delle assenze dei Consiglieri.

ARTICOLO 6

(Trattamento di missione)

1. Al Consigliere regionale inviato in missione fuori dal territorio della Regione Puglia, per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni delle cariche ricoperte, spetta:

a) per le missioni all'estero, una indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello Stato compreso nel gruppo 2) della tab. a) allegata al decreto del Ministro del tesoro del 24 maggio 1990 e successive modificazione

b) per le missioni nel territorio nazionale, una indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale      dello Stato di cui alla lettera a);

c) sia per le missioni all'estero che nel territorio nazionale, il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate, comprese quelle per l'uso del mezzo proprio, secondo le modalità di cui alla lett. a) e all'art. 5, previa contestuale riduzione dell'indennità giornaliera di trasferta da determinarsi dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Al Consigliere regionale, per missioni nel territorio regionale per le quali è autorizzato di diritto, in funzione dell'espletamento del mandato, viene corrisposto un rimborso spese onnicomprensivo pari al 25% dell'indennità di funzione percepita dal Consigliere.

3. Al Consigliere regionale, per attività connesse al mandato, ma non coperte da indennità di missione, espletate nel territorio nazionale o presso le istituzioni dell'Unione europea, viene corrisposto, a titolo di concorso spese, un rimborso massimo annuo pari all'equivalente di undici viaggi aerei andata e ritorno Bari-Roma, calcolato sulla base delle tariffe applicate dalla Compagnia di bandiera, e sulla scorta di una documentata finalità istituzionale dei viaggi stessi. Ai fini della documentazione delle spese sostenute sono considerati validi i recapiti di viaggio anche diversi dal biglietto aereo.

4. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può inoltre stipulare apposite convenzioni con società operanti nel settore dei trasporti e alberghiero, senza alcun onere a carico del Consiglio, allo scopo di dotare ciascun Consigliere regionale di documenti di viaggio e di alloggio a tariffa agevolata. Tali documenti potranno essere utilizzati solo dal Consigliere regionale intestatario.

5. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana le disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

ARTICOLO 7

(Variazioni)

1. Al variare delle indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, con la medesima decorrenza variano proporzionalmente l'indennità di cui all'art. 2 e il rimborso spese di cui all'art. 3.

2. Il rimborso spese di cui all'art. 6, comma 2, varia proporzionalmente al variare degli importi delle indennità di cui all'art. 2.

ARTICOLO 8

(Termini di decorrenza)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a far tempo dalla legislatura in corso.

ARTICOLO 9

(Abrogazioni)

1.   Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 25 febbraio 1972, n. 4;

b) 14 novembre 1972, n. 14;

c) 12 agosto 1977, n. 21 - artt. 1, 2 e 3;

d) 12 agosto 1977, n. 22;

e) 21 luglio 1978, n. 33;

f) 27 ottobre 1981, n. 55;

g) 19 marzo 1984, n. 14 - art. l;

h) 22 agosto 1984, n. 38;

i) 22 agosto 1984, n. 39;

j) 6 maggio 1986, n. 12;

k) 5 settembre 1994, n. 31.

ARTICOLO 10

(Integrazioni)

1. L’art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1978, n.34 è integrato dai seguenti commi:

"Ai Consiglieri regionali con almeno 10 anni di contribuzione che si avvolgono della facoltà di cui al precedente comma 1, è applicato il coefficiente di riduzione 0,9448 a partire dal cinquantacinquesimo anno di età.

I Consiglieri regionali con almeno sei anni di contribuzione, ai fini dell’applicazione del comma precedente, possono effettuare versamenti volontari sino alla concorrenza del decimo anno".

ARTICOLO 11

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziate nello stato di previsione della spesa dei singoli bilanci di competenza e di cassa del Consiglio regionale al Cap. I - "Spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale e assicurazione contro gli infortuni degli stessi".

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

            Data a Bari, addì 28 Gennaio 1998