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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1998
Numero
10
Data
03/03/1998
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 8.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 marzo 1998, n. 23. Legge abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27, c. 1, lett. b)
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

Legge abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27, c. 1, lett. b)Legge abrogata dalla l.r. 34/2007, art. 27, c. 1, lett. b)

 

ARTICOLO 1

1. Nella legge regionale 14 giugno 1996, n. 8, ovunque ricorra la parola "titolare" questa va sostituita con l'espressione "la persona fisica titolare di autorizzazione".

ARTICOLO 2

1. Modifica il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 8 del 1996

                                                                                                                                   ARTICOLO 3

1.Sopprime la lett. g) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 8 del 1996

2. Aggiunge la lett. h) al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 8 del 1996

ARTICOLO 4

1.Sopprime il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1996

2. Modifica la lett. h) del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1996

3. Modifica il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1996

4. Sopprime la lett. b) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1996

5. Modifica la lett. e) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1996

6. Modifica la  lett. i) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1996

7. Modifica la lett. m) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1996

ARTICOLO 5

1. Modifica il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 8 del 1996 

2. Modifica il  comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 8 del 1996

3. Sopprime il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 8 del 1996 

4. Modifica il  comma 8 dell'art. 5 della legge regionale n. 8 del 1996 

ARTICOLO 6

1. Modifica il comma  5 dell’art. 6 della legge regionale n. 8 del 1996

 

                                                                                          ARTICOLO 7

 

1. Modifica il  comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 8 del 1996

2. Aggiunge il comma 2 all'art.7 della legge regionale n. 8 del 1996

 

                                                                                        ARTICOLO 8

1. Sostituisce l’art. 8 della legge regionale n. 8 del 1996

 

                                                                                       ARTICOLO 9

1. Sostituisce l’art.9 della legge regionale n. 8 del 1996

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Registro regionale dei direttori tecnici, alla cui iscrizione hanno diritto:

a) i direttori tecnici in possesso di attestato di idoneità comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma I dell'art. 8 della legge regionale n. 8 del 1996;

b) i direttori tecnici in possesso di idoneità di cui all'art. 7 della legge regionale Il dicembre 1984, n. 52 o di cui al regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2650;

c) coloro i quali siano in possesso di attestato di idoneità conseguito presso altra regione e provincia autonoma e che comprovino l'iscrizione nel registro della regione di provenienza;

d) i cittadini di tutti gli Stati membri della UE che comprovino il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;

e) i direttori tecnici, cittadini di altri Stati, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.

3. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento le modalità per l'iscrizione nel Registro regionale dei direttori tecnici.

4. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico, che deve svolgere la propria attività di una sola agenzia di viaggio e turismo.

5. Il Direttore tecnico comunica entro cinque giorni all’Assessorato regionale al turismo l’eventuale risoluzione del proprio rapporto di lavoro. La mancata contestuale sostituzione del direttore tecnico, a seguito della cessazione di tale rapporto, comporta il divieto dell’esercizio dell’attività dell’agenzia.

ARTICOLO 10

1. Modifica il comma 3 dell’art. 10 della legge regionale n. 8 del 1996

ARTICOLO 11

1. Modifica il  comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 8 del 1996 

ARTICOLO 12

1. Modifica l’intestazione dell'art. 12 della legge regionale n. 8 del 1996

2. Modifica il  comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 8 del 1996

3. Modifica il  comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 8 del 1996 

4. Modifica il  comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 8 del 1996

5. Inserisce il comma 4 bis dopo il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 8 del 1996 

6.  Sopprime il  comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 8 del 1996

                                                                                            ARTICOLO 13

1. Modifica il  comma 5 dell’art. 13 della legge regionale n. 8 del 1996

ARTICOLO 14

1. Modifica il  comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 8 del 1996 

2. Modifica il  comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 8 del 1996 

3. Modifica il  comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 8 del 1996 

ARTICOLO 15

1. Modifica il  comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 8 del 1996 

2. Modifica il comma  2 dell'art. 17 della legge regionale n. 8 del 1996 

3. Aggiunge il comma 7 bis dopo il comma 7 dell'art. 17 della logge regionale n. 8 del 1996

ARTICOLO 16

1. Modifica il comma  2 dell'art. 18 della legge regionale n. 8 del 1996

2. Modifica il  comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 8 del 1996 

ARTICOLO 17

1. Sopprime il comma 3 dell'art.19 della legge regionale n. 8 del 1996

                                                                               NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 18

1. Il concorso per l'esame di idoneità a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, già bandito prima della data di entrata in vigore della legge regionale n. 8 del 1996, sarà espletato con le procedure e modalità già deliberate dalla Giunta regionale e con la Commissione giudicatrice prevista all'art. 8 della legge regionale 11 dicembre 1984, 52, con l'esclusione da componenti della stessa dell'Assessore regionale al turismo e del Presidente della Commissione consiliare permanente.

2. Funge da Presidente della Commissione il Coordinatore del Settore turismo o suo delegato.

3. Per ogni membro effettivo della Commissione e per il segretario della stessa viene nominato un supplente.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.