ARTICOLO 1
(Ambito di applicazione e definizione)
- L’esercizio delle farmacie, gestite sia da privati che da
enti, aperte al pubblico nel territorio della Regione è disciplinato dalle
norme della presente legge, ai fini della determinazione degli orari di
apertura, dei turni di servizio, della chiusura, del riposo, festività e
ferie, nonché della sostituzione temporanea.
2. Il servizio farmaceutico viene
effettuato:
a.
a battenti aperti: quando la farmacia è aperta al pubblico;
b.
a battenti chiusi: quando la farmacia è chiusa, con farmacista di guardia
all'interno. In tal caso i battenti dell'esercizio farmaceutico
devono avere opportune aperture o sportelli, in modo da consentire, oltre
la sicurezza del farmacista, idoneo e facile accesso dei richiedenti la
prestazione, nonché possibilità di colloquio col farmacista;
c. a
chiamata: quando all’esterno della farmacia il farmacista indica il luogo e, se
possibile, anche il recapito telefonico dove può essere prontamente
reperito.
- Si deve intendere per "chiamata" quella formulata dal
cittadino che sia fornito di ricetta dichiarata urgente dal medico.
- La farmacia di turno deve avere un’insegna adeguatamente
illuminata nelle ore notturne, nonché strumenti facilmente azionabili e alla
portata comune di avvertimento e di chiamata del farmacista di guardia. 5. Le
insegne delle farmacie che non sono di turno devono rimanere spente.
- I turni di servizio pomeridiano, notturno, festivo e per ferie
vengono stabiliti nell’ambito dei singoli Comuni o per bacini di utenza.
- Per bacino di utenza si intende l'insieme di più Comuni
distanti tra loro non oltre quindici chilometri. 8. l’organizzazione dei turni
di servizio nell'ambito di un Comune o di un bacino di utenza viene effettuata
dall'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle
farmacie pubbliche e private, e trasmessa alle Aziende Unità sanitarie locali
competenti per territorio per la conseguente approvazione.
ARTICOLO 2
(Orario diurno)
- Nei giorni feriali le farmacie urbane e rurali restano aperte
per non meno di sette ore e mezzo e non più di otto ore al giorno, salvo
quanto disposto per i giorni di riposo infrasettimanali.
- Il servizio diurno viene effettuato in due periodi, suddivisi
da un intervallo per riposo pomeridiano.
ARTICOLO 3
(Turni pomeridiani)
- Durante l'intervallo pomeridiano il servizio farmaceutico è
assicurato:
- nei capoluoghi -di provincia e nei Comuni con popolazione
compresa tra 100 mila e 200 mila abitanti: da due farmacie e, oltre i 200 mila
abitanti, da una ulteriore farmacia ogni 80 mila abitanti frazione superiore
al 50 per cento, a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie; il
servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma
non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla Tariffa Nazionale dei
medicinali
- nei Comuni con popolazione compresa tra 50 mila e 100 mila
abitanti: da almeno una farmacia, a chiamata o a battenti chiusi e per turni
fra tutte le farmacie;
c. nei Comuni o nei bacini di utenza
con popolazione inferiore a 50 mila abitanti: da almeno una farmacia, a chiamata
o a battenti chiusi e per turni fra tutte le farmacie urbane e rurali comprese
nel Comune o nel bacino di utenza;
- nei Comuni con farmacie uniche e rurali che per motivi di
distanza non possono effettuare il turno pomeridiano con altre farmacie
nell’ambito di un bacino di utenza, il servizio viene svolto a chiamata, su
presentazione di ricetta urgente, ad eccezione dei giorni festivi e di riposo
infrasettimanali.
ARTICOLO 4
(Turni festivi)
- Le farmacie urbane e rurali restano chiuse la domenica e le
altre festività infrasettimanali.
- Nei gironi festivi, nei Comuni con più di una farmacia e nei
bacini di utenza, il servizio farmaceutico viene effettuato mediante turni fra
tutte le farmacie in modo da assicurare la disponibilità di almeno una
farmacia ogni 50 mila abitanti o frazione superiore a 25 mila.
- Nei Comuni con farmacie uniche o rurali che per motivi di
distanza non possono effettuare il turno festivo con altre farmacie
nell'ambito di un bacino di utenza, la farmacia unica rimarrà normalmente
chiusa salvo quanto previsto all'art. 7.
- Le farmacie di turno effettuano il servizio durante il normale
orario diurno a battenti aperti e, durante l'intervallo pomeridiano, con le
modalità di cui all'art. 3.
5. L’effettuazione del
turno di servizio festivo non dà luogo a recupero.
ARTICOLO 5
(Riposo settimanale)
- Le farmacie urbane e rurali restano chiuse per riposo
infrasettimanale per mezza giornata o per una giornata intera oltre la
domenica e le altre festività infrasettimanali.
- La chiusura infrasettimanale, che in ogni caso dovrà avere la
stessa durata per tutte le farmacie nell'ambito del singolo Comune, e le
relative modalità di svolgimento del servizio farmaceutico vengono organizzate
per singoli Comuni o per bacini di utenza dagli Ordini provinciali dei
farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, nel
rispetto dei rapporti stabiliti dagli artt. 3 e 4 della presente legge e
trasmesse alle Aziende Unità sanitarie locali competenti per territorio per la
conseguente approvazione.
- L’effettuazione del turno di servizio durante il periodo di
riposo infrasettimanale non dà luogo a recupero.
ARTICOLO 6
(Servizio notturno)
- Per servizio notturno si intende quello espletato dall'orario
di chiusura delle farmacie fino all'orario di riapertura del giorno
successivo.
2. Nelle ore notturne il servizio viene
assicurato:
- nei capoluoghi di provincia e nei Comuni con popolazione
compresa tra 100 mila e 200 mila abitanti: da due farmacie e, oltre i 200 mila
abitanti: da una farmacia ogni 90 mila abitanti o frazione superiore al 50 per
cento, a battenti aperti fino a due ore oltre l'orario normale di chiusura e a
battenti chiusi successivamente. Il servizio svolto, per motivi di sicurezza,
a battenti chiusi fin dall'orario di chiusura serale delle farmacie non dà
luogo a diritti addizionali per le prime due ore;
- nei Comuni con popolazione compresa tra 50 mila e 100 mila
abitanti: da almeno una farmacia, a chiamata o a battenti chiusi e per turni
tra tutte le farmacie;
c. nei Comuni o nei bacini di utenza con
popolazione inferiore a 50 mila abitanti: da almeno una farmacia, a chiamata o a
battenti chiusi e per turni tra tutte le farmacie urbane e rurali comprese nel
Comune o nel bacino di utenza;
- nei Comuni con farmacie uniche e rurali che per motivi di
distanza non possono effettuare il turno notturno con altre farmacie
nell’ambito di un bacino di utenza, il servizio viene svolto a chiamata, su
presentazione di ricetta urgente, ad eccezione dei giorni festivi e di riposo
infrasettimanale.
- In ogni Comune o bacino di utenza il servizio notturno sarà
assicurato in forma continuativa fra gli esercizi che avranno dichiarato la
loro disponibilità. Le modalità di espletamento del servizio notturno di cui
alle lett. a) e b) del comma 2 saranno regolamentate dall'Ordine provinciale
dei farmacisti, sentite le rappresentanze provinciali delle farmacie pubbliche
e private e trasmesse alle Aziende Unità sanitarie locali competenti per
territorio per la conseguente approvazione.
- Nei Comuni con farmacie uniche o rurali che per motivi di
distanza non possono effettuare il turno notturno con altre nell’ambito di un
bacino di utenza, il turno viene svolto a chiamata, su presentazione di
ricetta urgente, ad eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali.
- Per le chiamate notturne, i sindaci dovranno garantire la
sicurezza del farmacista di servizio con modalità da concordare con l'Ordine
provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche
e private.
ARTICOLO 7
(Agevolazioni per le farmacie uniche e rurali)
- Una forma di sussidio a carico dei Comuni interessati dovrà
essere prevista quando, per obiettive e giustificate esigenze rappresentate
dall'Autorità sanitaria locale, si richieda un'assistenza farmaceutica
ininterrotta nei Comuni con farmacie uniche e rurali che per motivi di
distanza non possono effettuare i turni pomeridiani, notturni, festivi e per
ferie con altre farmacie nell’ambito di un bacino di utenza.
ARTICOLO 8
(Chiusura annuale per ferie)
- Tutte le farmacie urbane e rurali restano chiuse per ferie
annuali da un minimo di tre settimane ad un massimo di quattro settimane,
fatti salvi i turni notturni così come disciplinati dall'art. 6.
- La durata del periodo di chiusura e le modalità di svolgimento
del servizio vengono disciplinate, nell'ambito delle singole province, dagli
Ordini dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e
private, e trasmesse alle Aziende Unità sanitarie locali competenti per
territorio per la conseguente approvazione. Al fine di assicurare l'assistenza
farmaceutica dovrà in ogni caso essere garantita l'apertura di almeno il 50%
delle farmacie in pianta organica.
ARTICOLO 9
(Determinazione degli orari di servizio)
- Gli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le
rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, sottopongono
all'approvazione dei Sindaci la proposta degli orari di apertura e di chiusura
delle farmacie.
- I Sindaci fissano con ordinanza gli orari di apertura e di
chiusura delle farmacie in conformità al regio decreto 30 settembre 1938, n.
1706 e alle leggi regionali vigenti in materia.
ARTICOLO 10
(Determinazione dei turni di servizio)
- Gli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le
rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, compilano annualmente, nel
rispetto delle norme fissate dalla presente legge, un prospetto riportante le
farmacie che espletano turni di servizio pomeridiano, notturno, festivo e per
ferie, per singoli Comuni o bacini di utenza, trasmettendoli alle Aziende
Unità sanitarie locali competenti per territorio per gli adempimenti di
competenza.
- Per particolari e/o improvvise esigenze, l'Ordine provinciale
dei farmacisti può apportare ai turni di servizio di cui al comma 1 le
opportune variazioni, che devono essere concordate tempestivamente con le
medesime Aziende Unità sanitarie locali.
- Ogni farmacia deve tenere permanentemente esposto al pubblico,
all'esterno della farmacia, un cartello con l'indicazione dell'orario di
apertura giornaliera e delle farmacie di turno e deve dotarsi di un'insegna
idonea all’individuazione dell'esercizio da parte dell'utente.
ARTICOLO 11
(Sostituzione temporanea del titolare)
- La sostituzione temporanea del titolare difarmacia con altro
farmacista regolarmente iscritto all'Albo, nella conduzione professionale
dell'esercizio, è consentita, oltre che per i casi previsti dalla legge 8
novembre 1991, n.362, anche nei casi in cui il titolare assuma incarichi
pubblici, sindacali, professionali in associazioni o organismi di categoria.
ARTICOLO 12
(Chiusura temporanea dell'esercizio)
- Qualora sia necessario dover chiudere temporaneamente
l'esercizio della farmacia, il titolare è tenuto a darne notizia al Sindaco,
all'Ordine provinciale dei farmacisti e alla Azienda Unità sanitaria locale
competente almeno quindici giorni prima, salvo i casi urgenti e gravi
documentabili per i quali deve darsi tempestiva comunicazione scritta; nel
qual caso è consentita la chiusura per una durata di tre giorni.
ARTICOLO 13
(Norma transitoria)
- L’art.8 avente per oggetto "Chiusura annuale per ferie" avrà
efficacia a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'entrata in.
vigore della presente legge.
ARTICOLO 14
(Disposizioni finali)
- Non sono previsti oneri finanziari rivenienti
dall'applicazione della presente legge.
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