Legge
abrogata dalla l.r. 13/2008, art. 17, c.4
ARTICOLO 1
(Finalità)
[1. La presente legge detta disposizioni per agevolare
l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità
funzionale degli edifici.
2. Essa si applica:
a. alle nuove costruzioni;
b. agli interventi edilizi di qualsiasi tipo sulle
costruzioni esistenti, comprese le manutenzioni straordinarie ed escluse quelle
ordinarie.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge prevalgono
sui regolamenti e sulle altre norme comunali.]
ARTICOLO 2
(Modalità di calcolo)
[1. I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali
portanti, nonché i tamponamenti orizzontali ed i solai delle nuove costruzioni
di qualsiasi genere soggetti alle norme sul risparmio energetico e,
indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportano spessori
complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a
centimetri venticinque, non sono considerati nei computi per la determinazione
dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i centimetri
trenta e fino ad un massimo di ulteriori centimetri venticinque per gli elementi
verticali e di copertura e di centimetri quindici per quelli orizzontali
intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di
coibentazione termica, acustica o di inerzia termica.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le
altezze massime, per le distanze dai confini, fra gli edifici e dalle strade
fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione
statale.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, con
gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici già costruiti, in
relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli esistenti, compatibilmente con
la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi
di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire
gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle
falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e dei cascinali
di antica formazione.
4. I proprietari e gli altri soggetti aventi titolo alla
presentazione di istanze per il rilascio di autorizzazione o concessione
edilizia o comunque aventi facoltà, nelle altre forme consentite, di eseguire
lavori interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati avvalendosi delle
disposizioni della presente legge, non possono effettuare riduzioni degli
spessori complessivi indicati nei commi precedenti, salvo l'applicazione
integrale delle norme sul computo dei volumi e dei rapporti di copertura e nel
rispetto dei limiti massimi dettati da tali norme.
5. Alle istanze per il rilascio dei provvedimenti
autorizzativi e delle concessioni edilizie di coloro che intendono avvalersi
della presente legge deve essere allegata apposita relazione tecnica, corredata
di calcoli e grafici dimostrativi completi consistenti in sezioni complessive
dell'edificio e particolari costruttivi, in scala adeguata, che costituisce
parte integrante del progetto.]