ART. 1
(Finalità della
legge)
1. Con la
presente legge la Regione Puglia, recependo il contenuto dell'art. 5 della legge
17 maggio 1983, n. 217, detta norme in materia di classificazione e di
regolamentazione delle strutture ricettive individuate ex artt. 6 e 10 della
medesima legge n. 217 del 1983 e in materia amministrativa e gestionale delle
strutture ad uso pubblico gestite in regime di concessione (stabilimenti
balneari, spiagge attrezzate, darsene).
ART.
2
(Delega alle
Province)
1. Le funzioni amministrative relative alla
classificazione delle strutture ricettive di cui alla presente legge, con
esclusione di quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate alle
Province.
2. Le
Province, nell'esercizio di funzioni delegate, osservano le direttive e gli atti
di programmazione, indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta
regionale.
3. La Giunta
regionale esercita, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto regionale, i poteri di
indirizzo, di coordinamento e di controllo in ordine all'esercizio delle
funzioni amministrative delegate.
4. La Giunta
regionale, in caso di accertato inadempimento o in caso di gravi reiterate
violazioni delle norme regionali di indirizzo, coordinamento e controllo,
propone al Consiglio regionale la revoca della delega, nel rispetto delle
procedure di cui all'art. 2 della legge regionale 24 maggio 1985, n.
41.
TITOLO I
ATTIVITA' RICETTIVA ALBERGHIERA
ART.
3
(Destinatari)
1. Ai fini
della presente legge e con riferimento specifico all'esercizio dell'attività
ricettiva alberghiera, sono individuate le seguenti strutture
organizzate:
a)
alberghi;
b)
motels;
c)
villaggi-albergo;
d)
residenze
turistico-alberghiere;
e)
alberghi
dimora storica - residenza d'epoca;
f)
alberghi
centro benessere.
f bis)
condhotel (1)
(1) Lettera inserita dalla l.r. 22\2020, art.1, comma 1, lett.
a).
ART. 4
(Tipologia)
1. Sono
“alberghi” le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che
forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere,
suites e unità abitative, ubicate in uno o più stabili o in parte di
stabile.
2. Sono
“motels” gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza
delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di
riparazione e di rifornimento carburanti.
3. Sono
“villaggi-albergo” le strutture ricettive che, in un'unica area, forniscono agli
utenti di unità abitative, dislocate in più stabili, servizi
centralizzati.
4. Sono
“residenze turistico-alberghiere” le strutture ricettive aperte al pubblico, a
gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità
abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo
di cucina.
5. Sono
“alberghi dimora storica-residenza d’epoca” le strutture ricettive ubicate in
complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico o di
particolare livello artistico, dotati di mobili o arredi d'epoca idonei ad
un'accoglienza altamente qualificata, con servizi riferiti minimo alla classe a
quattro stelle.
6. Sono
“alberghi centro benessere” le strutture dotate di impianti e attrezzature di
tipo specialistico del soggiorno, finalizzato a cicli di trattamento
terapeutico, dietetico, estetico o di relax, con servizi riferiti minimo alla
classe a tre stelle.
7. E' fatto
divieto di attribuire tipologie diverse da quelle previste dal presente
articolo.
ART. 5
(Ulteriori caratteristiche
delle tipologie)
1. Negli
alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo
di cucina nel limite massimo del 40 per cento della ricettività autorizzata (in
termini di camere e/o suites).
2. Nelle
residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative
senza angolo di cottura nel limite massimo del 40 per cento della ricettività
autorizzata in termini di unità abitative.
3. Le suites
sono composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto e uno
a camera da letto e almeno un bagno privato.
4. Le unità
abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto, con
soggiorno e servizio autonomo di cucina e bagno privato.
ART. 6
(Dipendenze)
1. L'attività
ricettiva può essere svolta oltre che nella sede principale, ove sono di regola
allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di
cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze.
2. Le
dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la
sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad
esse si accede da un diverso ingresso.
3. Rispetto
alla sede principale le dipendenze devono essere ubicate a non più di 100 metri
di distanza in linea d'area o all'interno dell'area delimitata e recintata su
cui insiste la sede principale. Il suddetto limite spaziale è inoperante nei
confronti di dipendenze esistenti o in via di costruzione alla data di entrata
in vigore della presente legge.
4. Le
dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori rispetto alla sede
principale; possono, tuttavia, essere classificate in categoria uguale a quella
della sede principale ove concorrano particolari circostanze di attrezzature, di
ubicazione e arredamento che consentano l'offerta alla clientela del medesimo
trattamento della sede principale.
ART. 7
(Requisiti)
1. I requisiti
minimi delle strutture ricettive ai fini della classificazione
sono:
a)
capacità
ricettiva non inferiore a sette camere o sette unità abitative nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2;
b)
un lavabo con
acqua corrente calda e fredda per ogni camera, ove non sussista bagno
privato;
c)
un locale
bagno completo ogni dieci posti letto non serviti da un locale bagno privato,
con un minimo di un locale bagno completo;
d)
attrezzature
e servizi come da tabelle allegate “C” e “D”;
e)
superficie
minima per la struttura ricettiva alberghiera come da tabella allegata “A”.
2. Le
strutture ricettive alberghiere devono possedere i requisiti standard
qualitativi indicati nelle tabelle allegate “A”, “C”, “D” e quelli
tecnico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti
in materia.
ART. 8
(Denominazione)
1. La
denominazione di ciascuna struttura ricettiva soggetta a classificazione è
approvata dalla Provincia, che deve evitare l'insorgere di omonimie nell'ambito
territoriale di sua competenza.
2. Le
strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge possono mantenere la propria denominazione.
3. In
alternativa alla dizione di "albergo" può essere usata quella di "Hotel";
l'indicazione di "Grand Hotel" spetta solamente agli esercizi classificati con
almeno cinque stelle; la dicitura "Palace Hotel" spetta soltanto agli esercizi
classificati con almeno quattro stelle.
4. In
alternativa all'indicazione "residenza turistico-alberghiera" possono essere
utilizzate le seguenti: Hotel Residence, Albergo residenziale o
Aparthotel.
5. Gli
alberghi di cui all'art. 4, comma 6, assumono, dopo la denominazione della
struttura, quella ulteriore di "casa di bellezza" o
"beauty-farms".
6. In caso di
cessazione di attività, la denominazione di una struttura alberghiera può essere
assunta da un'altra, decorsi due anni dalla cessazione stessa, salvo espressa
autorizzazione del titolare della struttura la cui attività è
cessata.
ART. 9
(Classificazione)
1. Le
strutture alberghiere previste dall'art.3 sono classificate in base ai requisiti
posseduti, come da tabelle “A” – “C” e vengono contrassegnate con cinque,
quattro, tre, due e una stella; le residenze turistico-alberghiere, come da
tabella “D”, vengono contrassegnate con quattro, tre e due stelle; le dimore
storico-residenze d'epoca sono classificate secondo le modalità di cui
all'art.11.
2. Gli
alberghi classificati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva
"Lusso" quando possiedono almeno cinque degli standards tipici degli esercizi di
classe internazionale di cui alla tabella allegata “B”.
3. Per le
strutture ricettive esistenti, classificate nelle categorie quattro, tre e due
stelle, non sussiste l'obbligo di un bagno completo per piano qualora tutte le
stanze siano munite di servizio, fatta salva la presenza di un bagno completo
comune in tutto l'esercizio.
4. Per gli
esercizi classificati ad una stella sussiste l'obbligo della presenza di almeno
un bagno in comune completo per l'intera struttura.
5. La
classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio
della autorizzazione; ha validità per un quinquennio che decorrerà, in fase di
prima applicazione della presente legge, dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello di entrata in vigore della legge stessa.
6. Per le
nuove strutture aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità
dal momento dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio
rimanente.
7. Nel secondo
semestre dell'ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a
variazione di classificazione.
8. E' fatto
obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno e all'interno di ciascuna
struttura ricettiva, il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla
Regione, corrispondente a numero delle stelle assegnate. Gli alberghi
contrassegnati da cinque stelle, denominati "Lusso", devono indicare sul
distintivo di classificazione la lettera "L".
ART. 10
(Procedure per la
classificazione)
1. La
classificazione è effettuata con delibera di Giunta provinciale dalla Provincia
competente per territorio ed è condizione indispensabile per il rilascio della
licenza di esercizio.
2. La domanda
di classificazione è presentata alla Provincia secondo la modulistica già
approvata e predisposta dalla Regione per la denuncia delle attrezzature, nel
rispetto dei parametri fissati dalla presente legge.
3. Qualora,
per qualsiasi causa, le strutture ricettive vengano a possedere i requisiti di
una classificazione diversa da quella attribuita, la Provincia procede in ogni
momento, d'ufficio o su domanda, a una nuova
classificazione.
4. La
classificazione è assegnata sulla base degli elementi denunciati di cui al comma
2 e a seguito di verifica da parte della Provincia, entro sessanta giorni dalla
data di presentazione della domanda di classificazione.
5. In caso di
inerzia della Provincia si intende acquisita la classificazione richiesta dal
proponente.
6. Entro il
mese di giugno dell'ultimo anno di ogni quinquennio, il titolare
dell'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva ripresenta alla
Provincia la domanda di classificazione, con la conferma o la modifica dei dati
in essa relativi. La ripresentazione di tutta la documentazione è obbligatoria
in caso di modifiche strutturali o anche nel caso di sopravvenuti mutamenti di
condizioni o di requisiti tali da comportare una diversa
classificazione.
ART. 11
(Disciplina per la
classificazione a dimora storica-residenza d'epoca)
1. I castelli,
le ville e gli altri complessi immobiliari in possesso dei requisiti di cui
all’art. 4, comma 5, da destinare in tutto o in parte alla ricettività
turistica, devono essere complessi monumentali in ottimo stato di conservazione,
che non abbiano subito interventi lesivi della loro destinazione e i cui
interventi di restauro, consolidamento e conservazione non ne abbiano alterato,
sia all'esterno che all'interno, l'originaria fisionomia architettonica e
strutturale, fermo restando, per i beni soggetti al vincolo monumentale, le
prescrizioni dei competenti organi statali.
2. Alla
classificazione di tali strutture provvede la Provincia competente per
territorio, su domanda degli interessati, previo conforme parere della
Sovrintendenza per i Beni ambientali, architettonici e storici della
Puglia.
3. Le
residenze d'epoca sono assoggettate agli obblighi amministrativi e alle sanzioni
previste per gli alberghi.
ART. 12
(Notifica del provvedimento
di classificazione)
1. Il
provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è adottato dalla
Giunta provinciale ed è notificato all'interessato, al Comune in cui è ubicato
l'esercizio e all'Assessorato regionale al turismo, per la pubblicazione
sull'Annuario nazionale e regionale degli alberghi.
ART. 13
(Pubblicità della
classificazione)
1. Entro
trenta giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti di classificazione o
di riclassificazione, la Provincia
ne trasmette alla Presidenza della Giunta regionale l'elenco relativo per la
pubblicazione sul Bollettino ufficiale Regione Puglia.
TITOLO II
STRUTTURE RICETTIVE
ALL'ARIA APERTA
ART. 14
(Definizione)
1. Ai fini
della presente legge sono individuate le seguenti strutture ricettive all'aria
aperta:
a)
villaggi
turistici;
b)
campeggi.
2. La gestione
dell'attività ricettiva all'aria aperta può essere esercitata
da:
a)
imprese
turistiche di cui all'art.5 della legge n. 217 del 1983;
b)
associazioni
senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali e
sociali.
ART. 15
(Villaggi
turistici)
1. Sono
villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione
unitaria, attrezzate su aree recintate, per la sosta e il soggiorno di turisti,
anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, costituite da unità
abitative fisse, quali appartamenti, bungalows, villette e simili, dotate di
tutti i servizi.
2. Nei
villaggi turistici è possibile riservare apposite aree per ospitare turisti in
transito, provvisti di proprio mezzo di pernottamento autonomo. La ricettività
in dette aree non può superare il 25 per cento di quella complessiva e,
comunque, in conformità con gli
artt. 17 e 18.
ART. 16
(Requisiti tecnici dei
villaggi turistici)
1. Nei
villaggi turistici gli allestimenti per l'ospitalità devono avere le seguenti
caratteristiche tecniche:
a)
area di
superficie netta non superiore a mq. 70;
b)
altezza
minima interna di mt. 2,40;
c)
tutti gli
allestimenti devono essere costituiti da un unico piano, salvo quanto previsto
negli strumenti urbanistici approvati;
d)
la superficie
abitabile, compresa quella dei servizi igienici ed eventuali verande, non deve
essere inferiore a mq. 8 per persona;
e)
ciascun
allestimento non può ospitare più di sei persone;
f)
l'arredamento
minimo deve comprendere, oltre ai letti, al tavolo e alle sedie, anche un
fornello a gas. L'eventuale bombola a gas deve essere collocata
all'esterno;
g)
i parametri
di cui alle lettere b) e d) non si applicano alle strutture esistenti e
autorizzate.
ART. 17
(Campeggi)
1. Sono
campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria,
attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende
o di altri mezzi autonomi di pernottamento e possono assumere la denominazione
aggiuntiva di "Centro Vacanze" qualora siano dotati di rilevanti impianti e
servizi sportivi, di svago e commerciali.
2. Nei
complessi di cui al comma 1 è possibile riservare apposite aree attrezzate con
unità abitative fisse dotate di tutti i servizi per ospitare turisti sprovvisti
di mezzi di pernottamento autonomi. Il numero massimo di unità abitative non
potrà essere superiore a trenta unità per ettaro e, comunque, la ricettività non
potrà superare novanta posti letto per ettaro. Per i campeggi esistenti e
autorizzati, le cui aree sono previste negli strumenti urbanistici, la
realizzazione delle unità di cui al presente comma viene consentita con il
rilascio di concessione edilizia ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980,
n. 56. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree non sono previste
negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità abitative, di cui al
presente comma, viene consentita previa presentazione di apposito piano
particolareggiato, che con delibera del Consiglio comunale costituisce variante
allo strumento urbanistico. Detta variante sarà approvata dalla Giunta regionale
entro novanta giorni dalla data di trasmissione all'Assessorato regionale
competente.
3. Le unità
abitative allestite nei campeggi devono avere i requisiti tecnici di cui
all'art.16 della presente legge.
4. Oltre al 25
per cento della ricettività complessiva consentita in strutture fisse, è altresì
consentita la realizzazione di allestimenti mobili di pernottamento, quali
caravan, case mobili per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento.
Tale ricettività non può superare il 20 per cento di quella consentita. Gli
allestimenti mobili non sono soggetti a concessione o autorizzazione edilizia a
condizione che:
a)
conservino i
meccanismi di rotazione in funzione;
b)
non abbiano
alcun collegamento permanente al terreno; gli allacciamenti alle reti
tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.
Tali mezzi
mobili di pernottamento possono comunque essere liberamente dislocati e variati
di posizione all'interno del complesso ricettivo.
ART. 18
(Requisiti tecnici dei
campeggi)
1. Le piazzole
destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi calcolati mediamente in
quattro persone devono avere, in relazione alla classificazione, una superficie
di mq. 50, 55, 65 e 75, distanti tra di loro non meno di quattro metri e devono
essere delimitate e numerate con apposito contrassegno ben visibile e
corrispondente alla planimetria generale del complesso che deve essere affissa
all'ingresso dello stesso.
2. Nelle aree
terrazzate o di particolare conformazione, nonchè in aree intensamente alberate,
le piazzole possono avere una superficie inferiore a quella prevista dal comma 1
purchè il loro numero complessivo non superi quello che si otterrebbe qualora la
superficie fosse interamente pianeggiante.
3. E'
consentita la suddivisione della piazzola, in due settori, limitatamente al caso
di tenda, con non più di due posti ciascuna, rimanendo, in ogni caso, invariata
la capacità ricettiva totale del complesso.
4. Nei
campeggi classificati con una stella non è consentito l'allestimento di unità
abitative.
ART. 19
(Altre tipologie di
campeggi)
1. Oltre alle
strutture campeggistiche previste dall'art. 17, i campeggi possono, altresì,
distinguersi nelle seguenti tipologie:
a)
campeggi
naturalistici;
b)
campeggi
mobili;
c)
campeggi
liberi ed isolati;
d)
mini-aree di
sosta.
ART. 20
(Campeggi
naturalistici)
1. Nei
territori dei parchi e riserve naturali regionali e nelle adiacenti zone di
protezione possono essere realizzati campeggi naturalistici, a scopo di studio,
su parere favorevole da rilasciarsi nel quadro dei rispettivi piani di riassetto
dalle autorità di gestione, che, a tal fine, devono emanare apposito regolamento
circa i requisiti degli impianti con la prescrizione di eventuali specifiche
clausole di salvaguardia secondo le caratteristiche delle
zone.
2. La
realizzazione di campeggi naturalistici è riservata ai Comuni, i quali possono
affidarne la gestione agli enti turistici territoriali o ad associazioni
naturalistiche riconosciute come persone giuridiche e operanti a livello
nazionale o regionale.
ART. 21
(Campeggi
mobili)
1. Le
associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative,
culturali, religiose o sociali possono usufruire, esclusivamente per i propri
associati, di aree appositamente messe a disposizione dal Comune o da privati,
di periodi di sosta per non più di venti giorni, non prorogabili, purchè forniti
di mezzi autonomi di pernottamento.
2.
L'autorizzazione viene concessa dal Sindaco purchè siano assicurate le
attrezzature indispensabili per garantire il rispetto delle norme
igienico-sanitarie e, comunque, l'osservanza di tutte le altre prescrizioni
contenute nell'autorizzazione del Sindaco.
3. Ai fini
della salvaguardia dei valori naturali e ambientali, il Sindaco, nel rilasciare
l'autorizzazione, deve attenersi a rigorosi criteri di valutazione delle domande
e di contenimento delle presenze che, in nessun caso, devono superare le
cinquanta unità.
4. Qualora
l'attività campeggistica di cui al comma 1 venga effettuata su terreni di
proprietà privata, il responsabile dell'associazione deve informare il Sindaco
del Comune territorialmente competente e munirsi di certificazione, rilasciata
dall'Aazienda unità sanitaria locale, attestante la sussistenza dei requisiti
igienico-sanitari nel rispetto dei parametri previsti dall’art. 27, comma
6.
ART. 22
(Campeggi liberi e
isolati)
1. Il Sindaco,
accertata l'esistenza dei requisiti minimi igienico-sanitari, può consentire ai
singoli turisti in transito il campeggio libero e isolato su apposite aree
comunali demaniali.
2. Al fine di
tutelare e salvaguardare l'ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento
e abusivismo, per gli insediamenti turistici di cui al comma 1, ovvero per
qualsiasi altra struttura non meglio specificata e disciplinata, i Comuni sono
obbligati a individuare apposite "aree di sosta", al di fuori delle quali non
deve essere consentita alcuna altra forma di sosta
campeggistica.
3. Le aree di
cui al comma 2 devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica
recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il numero
massimo di quindici per una capacità ricettiva massima di sessanta persone e con
la scritta: "Area comunale di sosta campeggistica".
4. La sosta
nelle aree di cui al comma 2, che ha la finalità di essere utilizzata come
parcheggio di attesa o di transito, non deve superare i cinque giorni di
permanenza per ogni equipaggio.
5. Ove mai
nelle aree di cui al comma 2 non dovessero sussistere i requisiti minimi di
carattere igienico-sanitario, nonchè di sicurezza e di tutela dell'ambiente, la
sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici
autonomi.
6. E' fatto
obbligo ai Sindaci di emettere, entro il 15 aprile di ogni anno, apposite
ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di
quelle autorizzate.
7. Copia delle
ordinanze di cui al comma 6 deve essere trasmessa all'Assessorato regionale al
turismo e all'Azienda di promozione turistica (APT) competente per
territorio.
8. Nelle aree
di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le tariffe minime e deve provvedere
alla vigilanza.
9. La gestione
delle aree di sosta può essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui
all'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
ART. 23
(Mini-aree di
sosta)
1. Sono
definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di dieci e un
massimo di trenta piazzole che svolgono la propria attività integrata anche con
altre attività extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico,
itinerante, rurale ed escursionistico.
2. Le
mini-aree di sosta possono essere istituite nei Comuni privi di campeggi e
villaggi turistici e devono possedere i requisiti standards minimi previsti per
i campeggi a una stella.
3. Alle
mini-aree di sosta non si applica l'obbligo della superficie complessiva minima
prevista dall'art. 24, comma 5. La capacità ricettiva deve rispettare, comunque,
il rapporto minimo di mq. 35 a persona.
ART. 24
(Aree destinate a villaggi
e campeggi)
1. I complessi
ricettivi all'aria aperta di cui agli artt. 15, 17 e 19 (villaggi e campeggi)
devono essere allestiti in apposite aree inquadrate dal piano urbanistico
comunale che tenga conto della effettiva vocazione turistico-ricettiva della
località in rapporto anche alle esigenze del movimento turistico locale e
generale.
2. Nei Comuni
i cui strumenti urbanistici, all'atto dell'entrata in vigore della presente
legge, non prevedono la destinazione di zone specifiche per gli insediamenti
turistici ricettivi all'aria aperta o la prevedono in quantità insufficiente,
gli insediamenti predetti possono essere autorizzati e realizzati soltanto nel
caso in cui è stata accertata l'effettiva necessità di aumentare la ricettività
turistica già esistente e nel rispetto delle caratteristiche ambientali e
territoriali della zona interessata.
3. Nei casi di
cui al comma 2, l'autorizzazione alla realizzazione di nuovi complessi è
disposta con delibera del Consiglio comunale e la stessa costituisce adozione di
variante allo strumento urbanistico. Detta variante deve essere approvata nel
rispetto della normativa regionale vigente in materia
urbanistica.
4. I complessi
ricettivi all'aria aperta devono essere allestiti in località salubri, a
conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, colonie, caserme, da
valutarsi opportunamente già in sede di istruttoria della domanda di rilascio
della concessione edilizia.
5. Con
l'entrata in vigore della presente legge, le aree destinate all'allestimento di
nuovi impianti ricettivi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell' art.14
devono avere i seguenti requisiti:
a)
una
superficie minima di 10 mila mq.;
b)
una densità
massima di settanta equipaggi e duecentottanta persone per
ettaro.
6. Tutto il
perimetro del complesso ricettivo deve essere recintato con muratura a secco o
con rete metallica di altezza non inferiore a mt. 1,50 e l'ingresso
dell'impianto deve essere munito di cancello e sbarra.
7. Le aree
delle strutture ricettive all'aria aperta non possono essere oggetto di
frazionamento o di concessione del diritto di superficie o di qualsiasi altra
forma di cessione a singoli o associati.
8. La
denominazione dei villaggi e campeggi deve evitare omonimie nell'ambito di uno
stesso territorio provinciale ed è soggetta obbligatoriamente a preventivo
nulla-osta dell'APT competente per territorio.
ART.
25
(Terreno)
1. Il suolo su cui insistono le strutture
ricettive all'aria aperta deve essere sistemato e attrezzato in modo da
favorire lo smaltimento delle acque
meteoriche e consentire un'agevole percorribilità ai veicoli, anche con
traino.
ART. 26
(Norme di tutela
dell'ambiente)
1. L'apertura
e la gestione delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta sono
subordinate alla normativa prevista dagli artt. 117 e 118 del regolamento igiene
e sanità pubblica dei Comuni in attuazione dell’art. 9, comma 2, lettera m),
della legge regionale 20 luglio 1984, n.36 ed eventuali modificazioni e
integrazioni.
2. I complessi
turistici all'aria aperta in ogni caso devono essere dotati
di:
a)
approvvigionamento
idrico di almeno lt. 300 per persona/giorno, di cui lt. 100 potabili.
L'erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi, di pulizia e di ogni
altra utilizzazione che non comporta pericolo per la salute degli utenti deve
essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di
erogazione;
b)
sistema di
trattamento completo delle acque reflue a norma della legge 10 maggio 1976, n.
319 e di quant'altro previsto dal regolamento igiene di cui al comma 1;
c)
sistema
idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo
stoccaggio provvisorio non superiore a 24 ore sufficientemente aerati, nel
rispetto delle norme contenute nella legge 10 settembre 1982, n. 915 e di
quant'altro previsto in materia specifica dal regolamento di cui al comma 1;
d)
gruppi
elettrogeni che alimentino un sistema di illuminazione di sicurezza nei luoghi e
negli spazi comuni, con particolare riguardo agli impianti
tecnologici.
ART. 27
(Servizi
igienico-sanitari)
1. Le
installazioni igienico-sanitarie, prescritte per livello di classificazione,
devono essere costituite da edifici in muratura o altro materiale idoneo a
garantire la durabilità nel tempo e la capacita' di pulizia. I pavimenti e i
rivestimenti devono essere in materiale non assorbente e non poroso. Appositi
chiusini, a pavimento, devono consentire il deflusso delle acque di lavaggio.
Gli apparecchi sanitari devono essere in porcellana fire-clay oppure in acciaio
inox e comunque in materiale non assorbente e di facile e pratica
pulizia.
2. Gli edifici
adibiti a servizi igienici devono essere divisi per sesso e dislocati a
conveniente distanza dalle piazzole e, comunque, non oltre sessanta metri dalle
stesse.
3. Nel caso di
complessi ricettivi all'aria aperta che agiscono, con autorizzazione annuale,
durante il periodo invernale, tutti i locali adibiti a servizi igienici devono
essere riscaldati e deve essere garantita l'erogazione di acqua calda nei
lavatoi e nelle docce.
4.
L'installazione dei servizi igienici è rapportata alla classificazione
richiesta e alla ricettività.
5. Il
fabbisogno dei servizi idroigienici si calcola dividendo la ricettività massima
consentita con il numero dei servizi previsti dalla tabella "E" di
classificazione allegata alla presente legge.
6. Il numero
minimo dei servizi idroigienici non deve essere inferiore
a:
a)
un WC ogni
venti
persone;
b)
un lavabo per
pulizie personali ogni venti persone;
c)
un lavapiedi
ogni cinquanta persone;
d)
una doccia
con acqua fredda ogni cinquanta persone;
e)
una doccia
con acqua calda ogni cinquanta persone;
f)
un lavatoio
per biancheria ogni trenta persone;
g)
un lavello
per stoviglie ogni trenta persone;
h)
un vuotatoio
WC chimico per ogni gruppo di servizi e per ogni quindici
roulottes;
erogazione di acqua calda in almeno il 30 per cento dei servizi
comuni ad esclusione delle docce.
ART. 28
(Impianto
elettrico)
1. L'impianto
elettrico deve essere realizzato con canalizzazioni interrate e nel più rigoroso
rispetto delle norme CEI.
2. L'impianto
elettrico deve essere costituito da:
a)
impianto di
illuminazione con punti luce posti a distanza massima di venti metri l'uno
dall'altro e, comunque, in modo tale da garantire l'agevole fruizione della
viabilità interna, dei servizi igienici e delle zone
comuni;
b)
impianto di
distribuzione di elettricità, negli allestimenti fissi o mobili, con prese di
corrente poste all'interno degli stessi;
c)
prese di
corrente per alimentare le piazzole poste in colonnine dotate di chiusura
ermetica e collocate in modo da
evitare che l'allacciamento comporti l'attraversamento di
strade.
ART. 29
(Dispositivi e mezzi
antincendio)
1. I complessi
devono essere dotati di idonei dispositivi antincendio, secondo le prescrizioni
dettate dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e, comunque, nel rispetto
della normativa vigente.
ART . 30
(Rimessaggio)
1. Durante il
periodo di inattività nelle strutture ricettive all'aria aperta può essere
consentito - in apposito sito - il ricovero e il rimessaggio di roulottes e di
altri servizi di pernottamento purchè individuato ed espressamente indicato
nella licenza di esercizio.
2. Durante
tale periodo è tassativamente vietata la fruizione degli alloggi in
parcheggio.
ART.
31
(Parcheggio auto e
pre-campo)
1. Le auto dei
turisti devono accedere alle aree destinate alle piazzole di soggiorno e agli
allestimenti mobili e semifissi solo per le operazioni di carico e scarico
bagagli. Esse devono sostare, all'interno del complesso, in apposite zone
destinate esclusivamente a parcheggio, possibilmente ombreggiate e munite di
almeno un estintore ogni cinquanta auto. Tali zone devono prevedere tanti posti
macchina quante sono le piazzole di soggiorno e gli allestimenti
abitativi.
2. Al fine di
assicurare una prima necessaria sistemazione ai campeggiatori in arrivo durante
gli orari di riposo previsti dal regolamento interno e in attesa della
sistemazione definitiva nella piazzola assegnata, ogni parco di campeggio deve
destinare a pre-campo una zona di terreno, nelle immediate vicinanze
dell'ingresso. A tal uopo potrà essere utilizzato anche il parcheggio
auto.
ART. 32
(Superamento delle barriere
architettoniche)
1. Al fine di
consentire l'utilizzazione degli impianti alle persone con limitate capacità
motorie e anche agli anziani, nell'ambito di complessi ricettivi all'aria aperta
devono essere evitate le barriere architettoniche nel rispetto della specifica
normativa vigente.
ART. 33
(Pronto
soccorso)
1. Nei
complessi ricettivi all'aria aperta con ricettività superiore a seicento persone
è obbligatorio un locale di
infermeria non inferiore a mq. 16 con un medico convenzionato di pronta
reperibilità, ventiquattro ore su ventiquattro.
2. Nelle
strutture con capacità ricettive al di sotto di seicento unità è obbligatorio un
armadio di pronto soccorso munito di quei presidi che verranno indicati e
verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio di igiene
pubblica della AUSL competente per territorio.
ART. 34
(Assicurazioni rischi)
1. I titolari
dei complessi ricettivi all'aria aperta sono obbligati ad assicurarsi per i
rischi di responsabilità civile nei confronti degli
ospiti.
ART. 35
(Regolamento
interno)
1. E' fatto
obbligo a tutti i gestori dei complessi ricettivi all'aria aperta di esporre in
modo ben visibile il regolamento interno che, oltre agli aspetti di carattere
organizzativo, deve contenere anche le istruzioni e le raccomandazioni in ordine
alla tranquillità del soggiorno, alla sicurezza degli ospiti e alla tutela
dell'ambiente.
2. Il
regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in almeno due lingue estere
scelte tra quelle più diffuse.
3. Il
regolamento interno oltre che all'ingresso del complesso ricettivo dovrà essere
esposto anche in ogni singola unità abitativa e in tutti i servizi destinati ad
uso comune.
ART. 36
(Telefono)
1. Tutti i
complessi ricettivi devono essere muniti di impianto telefonico per uso comune
con almeno una linea esterna.
ART. 37
(Periodi di
apertura)
1. I
complessi ricettivi all'aria aperta
devono osservare un periodo minimo annuo di apertura di centoventi
giorni.
2. Nel caso di
sostanziali modifiche alla struttura e/o un periodo di chiusura superiore a un
anno l'interessato dovrà richiedere nuova autorizzazione
sanitaria.
ART. 38
(Classificazione delle
strutture all'aria aperta)
1. Le
strutture ricettive all'aria aperta di cui all’art. 14, comma 1, lettera a)
(villaggi), vengono classificate in ordine decrescente a quattro, tre e due
stelle.
2. Le
strutture ricettive all'aria aperta di cui all’art. 14, comma 1, lettera b)
(campeggi), vengono classificate in
ordine decrescente con quattro, tre, due e una stella.
3.
L'attribuzione della classe di appartenenza è effettuata sulla base della
domanda inoltrata dall'interessato, con attestazione del possesso dei requisiti
standards minimi previsti dall'allegata tabella "E", dalla Provincia
territorialmente competente.
4. Le
strutture di cui ai commi precedenti autorizzate all'apertura annuale devono
indicare sul distintivo di classificazione la lettera "A"
(Annuale).
5. La
classificazione per le suddette strutture ricettive è condizione indispensabile
per il rilascio della licenza d'esercizio.
6. Sono
confermate per le strutture all'aria aperta le disposizioni della presente legge
contenute negli artt.9 (commi 5-6-7 e 8), 10, 12 e 13 in quanto compatibili con
le peculiarità delle strutture in questione, fermo restando che per i complessi
ricettivi che hanno ottenuto la classificazione questa resta valida fino alla
scadenza. Da tale momento inizia l'adeguamento alle norme della presente
legge.
7. Le
strutture indicate all’art. 19,
comma 1, lettere a), b), c) e d), non sono soggette a
classificazione.
TITOLO III
OSTELLI DELLA
GIOVENTU'
ART. 39
(Definizione e requisiti
tecnici)
1. Sono
ostelli della gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il
pernottamento dei giovani di età non superiore a venticinque
anni.
2. Negli
ostelli della gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi
di base, anche la disponibilità di strutture e di servizi finalizzati
all'appagamento di finalità culturali, di svago, di sport e di
socializzazione.
3. Gli ostelli
della gioventù possono essere
dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi
autogestiti secondo le modalità organizzative nell'ambito e sotto la
responsabilità del titolare dell'autorizzazione.
4. Negli
ostelli della gioventù il soggiorno e il pernottamento degli ospiti deve essere
limitato a non più di sette giorni. In relazione a particolari esigenze
turistiche, culturali o ambientali locali, il Sindaco può ampliare il periodo di
permanenza per la durata di tempo strettamente connessa ai motivi per cui è
stata concessa la proroga.
5. In rapporto
alla classificazione richiesta, gli ostelli della gioventù devono possedere i
requisiti minimi obbligatori previsti dalla tabella "F" allegata alla presente
legge e osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento
delle barriere architettoniche nonchè quelle in materia
igienico-sanitaria.
ART. 40
(Classificazione degli
ostelli della gioventù)
1. Gli ostelli
della gioventù vengono classificati in tre categorie in ordine decrescente
"terza, seconda e prima" in base ai requisiti qualitativi minimi indicati nella
tabella "F" allegata alla presente legge.
2. Sono
confermati per gli ostelli della gioventù le disposizioni della presente
legge contenute negli artt. 9
(commi 5 - 6 - 7 e 8), 10, 12 e 13 in quanto compatibili con le peculiarità
delle strutture in questione, fermo restando che per gli ostelli che hanno
ottenuto la classificazione, questa resta valida fino alla scadenza. Da tale
momento inizia l'adeguamento alle norme della presente
legge.
TITOLO IV
ATTIVITA' RICETTIVA EX ART.
6, COMMA 10, LEGGE N. 217 DEL 1983
ART. 41
(Definizione)
1. L'attività
ricettiva può essere svolta attraverso:
a)
residenze
turistiche o residence;
b)
case e
appartamenti per vacanza.
2. Sono
residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in forma
imprenditoriale e organizzata che forniscono alloggio e servizi in appartamenti
autonomi o unità abitative composte da uno o più vani arredati e dotati di
servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare
unitario.
3. Sono case e
appartamenti per vacanza gli immobili gestiti in forma imprenditoriale, e non
occasionale, per l'affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati,
dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi
immobiliari.
4. Entrambe le
strutture ricettive di cui ai commi precedenti possono essere concesse in
affitto ai turisti nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità
non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette
giorni.
5. Nella
gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza è vietata la somministrazione di cibi e
bevande nonchè l'offerta di servizi centralizzati caratteristici delle aziende
alberghiere.
6. Le
strutture destinate all'attività ricettiva di cui al comma 2 devono possedere i
requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme di
legge e regolamenti vigenti per i locali di civili
abitazioni.
7. L'utilizzo
degli immobili a residenze turistiche e case e appartamenti per vacanza non
comporta modifiche di destinazione d'uso ai fini
urbanistici.
8. I titolari
o i gestori delle imprese organizzate e gestite in forma imprenditoriale di cui
al presente articolo sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro
degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del
1983.
ART. 42
(Requisiti base delle
residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza)
1. Le
residenze turistiche e le case e appartamenti per vacanza devono possedere gli
standards minimi obbligatori previsti dalla tabella "G" allegata alla presente
legge e non sono soggette a classificazione.
TITOLO V
DIRETTIVE IN MATERIA
AMMINISTRATIVA E GESTIONALE
DELL'ATTIVITA'
EXTRALBERGHIERA
ART. 43
(Definizione)
1. Sono
strutture extralberghiere non soggette a classificazione:
a)
le case per
ferie;
b)
gli esercizi
di affittacamere.
ART. 44
(Case per
ferie)
1. Sono case
per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, di persone o
gruppi, gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici,
associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il
conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e
sportive, nonchè da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro
familiari.
ART. 45
(Requisiti tecnici per le
case per ferie)
1. Le case per
ferie devono avere i seguenti requisiti tecnici:
a)
una
superficie minima delle camere, al netto di ogni accessorio, di mq. 8 per le
camere ad un letto e mq. 10 per le camere a due letti, con un incremento di
superficie di mq. 3 per ogni letto in più;
b)
l'altezza
minima dei locali deve rispettare le previsioni del regolamento edilizio urbano
o del regolamento comunale di igiene;
c)
una o più
sale da pranzo con una superficie di mq. 1,20 per ogni
utente;
d)
vano cucina
non inferiore ad una superficie di mq. 0,25 per ogni utente e, comunque, non
inferiore a mq.16, dotata di celle frigorifere e dispense;
e)
gruppi di
servizi, distinti per sesso, composti da un WC ogni sei persone, un lavabo ogni
tre persone e una doccia per ogni sei persone. Nel rapporto degli impianti
idroigienici non si computano le camere dotate di servizi privati. Gli impianti
idroigienici devono essere aerati e illuminati direttamente dall'esterno,
disimpegnati da un ampio antibagno;
f)
locale
guardaroba per la biancheria pulita e per la custodia di effetti personali,
convenientemente aerati;
g)
lavanderia o,
in mancanza, un locale ben
ventilato per la raccolta della biancheria sporca;
h)
locale
per l'assistenza sanitaria,
costituito da un ambulatorio e una infermeria con un letto ogni venticinque
utenti, sistemati in camere da non più di quattro letti e dotate di servizi
propri e distinti per sesso;
i)
locali di
isolamento per eventuali episodi di malattie infettive con annesso separato
servizio per disinfezione, disinfestazione delle biancherie e
suppellettili.
2. Gli
impianti elettrici devono essere conformi a quelli previsti dalle norme
CEI.
3. Le
strutture adibite a case per ferie devono essere dotate di impianto telefonico
per uso comune con almeno una linea esterna.
4. Tutti gli
ambienti devono corrispondere alle prescrizioni delle norme dell'edilizia
residenziale.
ART. 46
(Esercizi di
affittacamere)
1. Sono
esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere,
ubicate in non più di due appartamenti, ammobiliati, in uno stesso stabile, nei
quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari, come la
ristorazione se svolta dal medesimo titolare di esercizio.
2. Ove mai
l'attività di affittacamere venisse svolta in forma complementare all'esercizio
di ristoro, il titolare del medesimo è tenuto ad iscriversi alla sezione
speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della
legge n. 217 del 1983.
ART. 47
(Requisiti minimi per
l'esercizio di affittacamere)
1. I locali
destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche
strutturali e igienico-edilizie previste, per i locali di abitazione, dal
regolamento comunale.
2. Gli
affittacamere devbono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione
familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della
camera:
a)
pulizia dei
locali a ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla
settimana;
b)
cambio della
biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla
settimana;
c)
fornitura di
energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.
3. Nelle
camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare
locali o servizi destinati alla famiglia o ad altro
ospite.
4. Gli alloggi
utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario completo di:
wc, lavabo con acqua corrente, calda e fredda, vasca da bagno o doccia,
specchio.
5. Per le
camere da letto l'arredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o
sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.
6. Qualora i
posti letto siano più di quattro, l'esercizio dovrà essere dotato di doppi
servizi.
TITOLO VI
STRUTTURE AD USO PUBBLICO
GESTITE IN REGIME DI CONCESSIONE
ART. 48
(Definizione)
1. Sono
definiti strutture a uso pubblico in regime di
concessione:
a)
gli
stabilimenti balneari;
b)
le spiagge
attrezzate;
c)
le
darsene e approdi turistici.
2. Sono
stabilimenti balneari le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria,
attrezzate su aree demaniali, recintate, per la sosta di turisti, in
allestimenti minimi costituiti da unità fisse, semifisse, mobili anche
prefabbricate.
3. Sono
spiagge attrezzate le aree demaniali, recintate e sprovviste di allestimenti
fissi o semifissi, dotate di attrezzature minime igienico-sanitarie, gestite
unitariamente e prevalentemente
asservite ai complessi turistici per il soggiorno della propria
utenza.
4. Sono
darsene e approdi turistici le strutture attrezzate per la nautica da diporto in
supporto alla ricettività alberghiera ed extralberghiera e di tutte le altre
attività di interesse turistico.
ART. 49
(Stabilimenti
balneari)
1. Fatte salve
le procedure delle norme vigenti in
materia di concessione demaniale marittimo ad uso turistico, l'apertura
di stabilimenti balneari, sia pubblici che facenti parte di complessi turistici,
deve essere autorizzata dal Sindaco, previo parere del Servizio di igiene
pubblica della AUSL competente per
territorio.
2. Ai fini
della tutela ambientale, il Servizio di igiene pubblica, prima di pronunciarsi
sull'istanza di apertura, deve acquisire preventivamente il parere degli organi
preposti alle relative attività di controllo.
3. In ogni
stabilimento balneare deve essere assicurata una superficie minima di mq. 3 per
singola persona. Si considera come
numero massimo di utenze ammissibili il rapporto tra la superficie dello
stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati ai servizi, bar, luoghi di
ristorazione e quanto altro occorre) e la superficie minima per ogni
utenza.
4. E' fatto
obbligo a tutti i gestori degli stabilimenti balneari di esporre in modo ben
visibile il regolamento interno che disciplina:
a)
le modalità e
le condizioni di fruizione dei servizi;
b)
quali sono i
servizi inclusi nelle tariffe e quelli extra;
c)
le
raccomandazioni in ordine alla tranquillità e alla sicurezza degli ospiti e alla
tutela dell'ambiente.
5. Il
regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in almeno due lingue estere
scelte tra quelle più diffuse.
6. Il
regolamento, oltre all'ingresso della struttura, deve essere esposto anche in
ogni singola cabina e in tutti i servizi di uso comune.
ART. 50
(Requisiti
tecnici)
1. Le
cabine-spogliatoio, in qualsiasi materiale realizzate, devono avere una altezza
massima di mt.2,20 e una superficie minima di mq. 2,50. La pavimentazione deve
essere levigata e facilmente lavabile.
2. Lungo tutto
il lato di accesso alle cabine deve essere realizzato un marciapiede di
larghezza minima di un metro.
3. Ogni
stabilimento balneare deve essere allacciato alla rete idrica-fognante conforme
alle norme previste dalla vigente legislazione statale e regionale o comunque
dotato di strutture igienico-sanitarie regolarmente approvate dalla normativa
vigente.
ART. 51
(Installazioni
igienico-sanitarie)
1. Le
installazioni igienico-sanitarie distinte per sesso devono essere costituite da
un minimo di un WC ogni quindici cabine-spogliatoio. I WC devono essere
provvisti di adeguati spazi antibagno.
ART. 52
(Dotazione delle
cabine-spogliatoio)
1. Le
cabine-spogliatoio devono avere le seguenti dotazioni
minime:
a)
un
sedile;
b)
un
appendiabiti;
c)
uno
specchio;
d)
un cestino
porta rifiuti.
ART. 53
(Tutela
dell'ambiente)
1. Le
operazioni di pulizia delle cabine devono essere effettuate almeno
due volte al giorno.
2. Gli arenili
devono essere mantenuti mediante pulizia quotidiana, con cernitura manuale o
meccanica della sabbia, nonchè con disinfestazione settimanale degli stessi
mediante rimescolamento profondo della sabbia.
3. I servizi
igienici devono essere quotidianamente disinfettati e
disinfestati.
4. La raccolta
dei rifiuti deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere
sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di
coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità
complessiva non inferiore a cento litri per ogni dieci
ombrelloni.
5. Sono fatte
salve, comunque, le norme in materia di igiene e sanità pubblica nonchè quelle
prescritte dalla Capitaneria di Porto.
ART. 54
(Pronto
soccorso)
1. In ogni
stabilimento balneare è obbligatorio l'allestimento di un armadio di pronto
intervento munito di presidi indicati e verificati al momento del rilascio
dell'autorizzazione dal Servizio igiene pubblica dell'AUSL competente per
territorio.
ART. 55
(Darsene e approdi turistici)
1. Le darsene
e gli approdi turistici devono essere approvvigionati di acqua potabile, di
tutti i servizi e devono essere allacciati alla fognatura comunale o ad impianto
munito di sistema di depurazione. Devono essere dotati percentualmente, per ogni
cento imbarcazioni, di:
a)
dieci
docce;
b)
dieci WC
(separati, cinque per
sesso);
c)
venti
lavandini;
d)
dieci
lavapiedi;
e)
dieci lavelli
per stoviglie;
f)
dieci vasche
per bucato;
g)
dieci bidoni
per rifiuti solidi;
h)
dieci
contenitori per olii lubrificanti usati, per residui di carburante e vernici,
per liquami di sentina;
i)
due piazzole
di materiale impermeabile e lavabile, dimensionate alla stazza delle
imbarcazioni, dotate di pozzetto di raccolta con caditoio, ispezionabile,
collegato alla rete fognante, per i lavaggi da effettuarsi con sapone e
detersivi a bassa concentrazione di polifosfati;
j)
armadio di
pronto intervento, munito di presidi indicati e verificati al momento del
rilascio dell'autorizzazione dal Servizio di igiene pubblica della AUSL
competente per territorio.
2. Tutti i
servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e f), devono trovare
sistemazione in fabbricati idonei sotto il profilo igienico-sanitario. Le pareti
interne devono essere piastrellate fino all'altezza di mt. 2 o, comunque,
rivestite con materiale impermeabile di facile lavatura; i pavimenti devono
essere costruiti in gres con pendenza verso uno o più chiusini per lo scolo
dell'acqua di lavaggio, nonchè essere antisdrucciolevoli.
3. E'
obbligatorio il collegamento telefonico per chiamate urgenti (pronto soccorso,
polizia) e un facile accesso ai mezzi impiegati.
4. E' fatto
divieto di svolgere qualunque operazione di rimessaggio, di manutenzione, di
lavaggio che provochi l'immissione in mare di qualunque sostanza inquinante
anche in minima quantità.
5. Le darsene
e gli approdi turistici devono essere dotati di idoneo sistema di illuminazione
che garantisca agevolmente lo svolgimento di operazioni di
attracco.
6. I
progetti per la realizzazione delle
strutture di diporto nautico e la conseguente realizzazione e agibilità devono
essere preventivamente esaminati, per quanto attiene le norme contenute nel
presente articolo e tutte le norme igienico-sanitarie, dal Servizio di igiene
pubblica dell'AUSL territorialmente competente. Per quanto attiene gli aspetti
di tutela ambientale sarà cura del Servizio di igiene pubblica acquisire
preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di
controllo.
7. Sono fatte
salve le prerogative degli altri enti aventi competenza nella
materia.
TITOLO VII
ASSOCIAZIONI
SENZA SCOPO DI LUCRO
ART. 56
(Definizione
dell'attività)
1. Ai sensi
dell'art. 10 della legge n. 217 del
1983, le associazioni che operano a
livello nazionale, senza scopo di lucro, per finalità ricreative, culturali,
religiose e sportive, possono
esercitare attività turistiche ricettive e di diporto nautico, riservate
esclusivamente ai propri associati.
2. Per lo
svolgimento dell'attività sociale, sia a carattere stagionale che annuale,
l'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie e di quelle per la sicurezza sociale.
ART. 57
(Requisiti
tecnici)
1. Gli
impianti per lo svolgimento delle
attività di cui all'art. 56
devono possedere i requisiti tecnici delle tipologie di riferimento (alberghi,
villaggi-campeggi, stabilimenti balneari) disciplinate dalla presente legge e la
ricettività deve essere rapportata agli standards minimi previsti dalle allegate
tabelle di classificazione.
2. Nel caso la
gestione riguardi darsene o impianti nautici, ai fini della vigilanza ogni natante o
altro mezzo marittimo deve evidenziare su ogni imbarcazione, in maniera ben
visibile, il numero corrispondente a quello registrato nell'elenco dei
soci.
3. Gli utenti,
durante la sosta nei complessi, devono essere in possesso della tessera di
appartenenza all'associazione o ente gestore della struttura, con validità in
corso. Tale documento deve essere esibito in occasione di
controlli.
4. E' fatto
obbligo ai gestori di tenere a disposizione degli organi di vigilanza il
registro dei soci.
TITOLO VIII
AUTORIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA
ART. 58
(Norme comuni a tutti i soggetti destinatari della presente
legge)
1. L'apertura
per la gestione di tutte le strutture ricettive disciplinate dalla presente
legge, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n.616, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 19 e 20 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, è subordinata alla
preventiva autorizzazione di esercizio rilasciata dal Sindaco del Comune
competente per territorio.
2. Il servizio
di spiagge attrezzate, di cui all'art. 48, comma 3, è considerato complesso di
attività unitaria dell'intero esercizio e deve essere ricompreso in un'unica
autorizzazione amministrativa.
ART. 59
(Domanda per
l'autorizzazione)
1. La domanda
di autorizzazione, indirizzata al Sindaco del Comune in cui è ubicato
l'esercizio, deve indicare:
a)
le generalità del titolare e, ove persona diversa, del
gestore e del suo eventuale rappresentante;
b)
quando la domanda è presentata da persona giuridica,
occorre l'indicazione dell'ente e della persona che ne ha la rappresentanza
legale, con menzione del mandato;
c)
la denominazione prescelta, che non potrà essere uguale
ad altra già esistente nel territorio comunale;
d)
il periodo di apertura (annuale o stagionale);
e)
il titolo legale di disponibilità dell'esercizio;
f)
la classificazione assegnata, ove prevista;
g)
l'ubicazione della struttura;
h)
gli estremi identificativi della concessione edilizia,
ove prevista.
A
seconda delle strutture ricettive, di cui ai successivi commi, la domanda deve
riportare anche le eventuali altre indicazioni e deve essere corredata della
prevista documentazione.
2. Comparto
alberghiero. I titolari degli esercizi ricettivi alberghieri di cui
all'art.3 della presente legge, alla domanda devono allegare la seguente
documentazione:
a)
copia
autenticata della delibera di classificazione;
b)
copie delle
ricevute dei versamenti delle tasse sulle concessioni, sulla base della vigente
normativa in materia specifica;
c)
relazione
descrittiva della struttura indicante il numero complessivo delle camere, nonchè
quello distinto delle camere ad un letto, a due letti e il numero dei
bagni;
d)
copia del
certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il
commercio di cui all'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
e)
indicazione
anagrafica del direttore d'albergo;
f)
copia della
polizza di assicurazione responsabilità civile e furto.
3. Comparto
complessi ricettivi all'aria aperta di nuova apertura. Per ottenere il
rilascio della licenza di esercizio, i titolari delle strutture ricettive
all'aria aperta (villaggi e campeggi) di cui all’art. 14, comma 1, lettere a) e
b), alla domanda devono allegare la seguente
documentazione:
a)
copia
autenticata della delibera di classificazione;
b)
copia delle
ricevute di versamento delle tasse di concessione a norma della vigente
normativa specifica in materia;
c)
copie delle
polizze di assicurazione per i rischi di incendio, furti e responsabilità civile
nei confronti degli ospiti;
d)
copia
autenticata del certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro
degli esercenti il commercio di cui all'art. 5 della legge n. 217 del
1983;
e)
planimetria
dell'ubicazione dell'impianto rispetto ad altri insediamenti turistici e
residenziali già esistenti di cui all'art. 24, comma 5;
f)
planimetria
dell'ubicazione delle piazzole, progressivamente numerate, delle unità
abitative, con l'indicazione, per ogni unità abitativa, del numero delle camere,
dei letti e dei bagni; delle zone adibite a parcheggio
macchine;
g)
regolamento
interno di funzionamento delle strutture di cui all'art.
35;
h)
certificato di agibilità degli
allestimenti.
4. Comparto
ostelli della gioventù. L'attività di gestione degli ostelli della gioventù
è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione
amministrativa viene rilasciata dal Comune competente per territorio ove è
ubicato l'immobile previa stipula di apposita convenzione che individua e
regola:
a)
i soggetti
che possono utilizzare la struttura;
b)
il tipo dei
servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura e in
relazione alla classificazione posseduta;
c)
la durata
minima della permanenza degli ospiti;
d)
il numero dei
posti letto;
e)
il
regolamento per l'uso della struttura;
f)
il tipo di
gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle
tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato
l'esercizio;
g)
le modalità e
i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono
occupati dall'utenza giovanile;
h)
i periodi di
apertura.
Alla domanda
devono essere allegate le copie delle ricevute dei versamenti delle tasse di
concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia. L'autorizzazione
all'esercizio può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande
limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la
struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei
limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col
Comune.
5. Comparto
attività ricettiva ex art. 6, comma 10, legge n.217 del 1983. L'attività di
gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanze è
soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa da parte del Comune ove sono
ubicati gli immobili. La domanda deve indicare gli estremi del certificato di abitabilità e deve essere corredata di:
a)
relazione
tecnica-illustrativa indicante l'ubicazione e le caratteristiche degli
immobili;
b)
certificato
di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il
commercio previsto dall'art. 5
della legge n. 217 del 1983;
c)
copia delle
ricevute del versamento delle tasse
sulle concessioni a norma della vigente legislazione in
materia.
6. Comparto
case per ferie. L'attività di gestione degli esercizi case per ferie è
soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione
amministrativa viene rilasciata dal Comune competente per territorio ove è
ubicato l'immobile previa stipula di apposita convenzione che individua e
regola:
a)
i soggetti
che possono utilizzare la struttura;
b)
il tipo
dei servizi che si intendono
offrire in rapporto alle finalità della struttura;
c)
la durata
minima della permanenza degli ospiti;
d)
il numero dei
posti letto;
e)
il
regolamento per l'uso della struttura;
f)
il tipo di
gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle
tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato
l'esercizio;
g)
le modalità e
i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono
occupati dall'utenza giovanile;
h)
i periodi di
apertura.
Alla domanda
devono essere allegate le copie delle ricevute dei versamenti delle tasse di
concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia.
L'autorizzazione
all'esercizio può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande
limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la
struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei
limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col
Comune.
7. Comparto
affittacamere. Chi intende esercitare l'attività di affittacamere è soggetto
a preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune ove sono
ubicati gli immobili. Alla domanda per ottenere la licenza di esercizio deve
essere allegata una relazione tecnica illustrativa contenente i seguenti
elementi:
a)
estremi del certificato di
abitabilità;
b)
numero dei
vani destinati alla ospitalità con
l'esatta ubicazione;
c)
numero dei
posti letto;
d)
numero dei
servizi igienici a disposizione degli ospiti;
e)
servizi
accessori offerti;
f)
eventuale
servizio di ristorazione.
Oltre alla
relazione tecnica, alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute
del versamento delle tasse di concessione a norma della vigente legislazione in
materia. Qualora l'attività di affittacamere viene esercitata nei modi previsti
dall'art.46, comma 2, della presente legge, alla domanda il titolare e/o il
gestore deve allegare anche il certificato di iscrizione alla sezione speciale
del registro degli esercenti il commercio previsto dall' art. 5 della legge n. 217 del
1983.
8.
Comparto stabilimenti balneari. Per ottenere l'autorizzazione
amministrativa di esercizio il titolare dello stabilimento balneare deve
inoltrare apposita domanda al Sindaco e deve allegare:
a)
relazione
tecnica illustrativa indicante l'ubicazione e le caratteristiche
dell'impianto;
b)
estremi della
licenza edilizia;
c)
estremi della
concessione demaniale;
d)
certificato
di iscrizione alla sezione speciale degli esercenti previsto dall'art. 5 della
legge n. 217 del 1983;
e)
copia delle
ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione
vigente in materia;
f)
copia della
polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
g)
regolamento
interno di fruibilità dell'impianto di cui
all’art. 49, comma 4.
9. Comparto
darsene. Per ottenere la licenza di esercizio i titolari delle darsene e
approdi turistici, devono inoltrare apposita domanda al Sindaco e devono
allegare:
a)
relazione
tecnica illustrativa indicando l'ubicazione e le caratteristiche
dell'impianto;
b)
estremi
della concessione
demaniale;
c)
certificato
di iscrizione alla sezione speciale
degli esercenti previsto dall'art.5 della legge n. 217 del
1983;
d)
copia delle
ricevute del versamento delle tasse
sulla concessione a norma della legislazione vigente in
materia;
e)
copia della
polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
f)
certificato
di agibilità degli impianti.
10. Comparto
associazioni senza scopo di lucro. Le associazioni e gli enti di cui
all'art. 56 sono soggetti a preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata
dal Sindaco del Comune competente per territorio ove sono ubicate le strutture
ricettive o gli impianti di diporto nautico. Alla domanda per ottenere
l'autorizzazione di esercizio, deve essere allegata:
a)
relazione
tecnica illustrativa dell'impianto;
b)
planimetria
con l'esatta ubicazione delle strutture;
c)
estremi della
concessione demaniale rilasciata dalla Capitaneria di Porto (per l'attività
nautica);
d)
certificato
di agibilità degli impianti e delle strutture;
e)
copia delle
ricevute dei versamenti sulle tasse di concessione;
f)
copia delle
polizze di assicurazione per rischi di incendio, furti e responsabilità civile
nei confronti di terzi;
g)
copia dello
statuto sociale;
h)
elenco dei
soci numerato cronologicamente;
i)
regolamento
interno.
11. Sono fatti salvi
ulteriori documenti richiesti dal regolamento delle Amministrazioni comunali
competenti per territorio e dalle Capitanerie di Porto in materia di demanio
marittimo.
ART. 60
(Rilascio
dell'autorizzazione di esercizio)
1. Fatte salve
le procedure in materia igienico-sanitario, di sicurezza sociale nonchè quelle
previste dal regio decreto 18 giugno 1931, n.773 ed eventuali modificazioni,
l'Amministrazione comunale deve decidere sulla domanda entro e non oltre
sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
2. Trascorso
il termine di cui al comma 1, si applicano le procedure previste per la
semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi previsti
dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990 come sostituito dall'art. 2, comma 10,
della Legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. Copia della
licenza di esercizio deve essere trasmessa dal Comune oltre che all'interessato
anche alla Regione Puglia - Assessorato al turismo, al Prefetto e all'Ente
turistico territoriale e alla Provincia territorialmente competente.
4.
Il
pagamento delle tasse di concessione è annuale anche per gli esercizi con
autorizzazione stagioinale
ART. 61
(Contenuti
dell'autorizzazione)
1.
L'autorizzazione di esercizio deve contenere:
a)
il nominativo
e le generalità complete del titolare e/o gestore
dell'esercizio;
b)
il nominativo
e le generalità complete del suo eventuale rappresentante;
c)
il nominativo
e le generalità complete del
direttore di albergo (ove è previsto);
d)
la
denominazione e l'ubicazione dell'esercizio;
e)
la tipologia
e la classificazione (ove è prevista) dell'esercizio;
f)
la validità
(annuale o stagionale) e l’indicazione del periodo di
apertura;
g)
il numero
complessivo delle camere distinto ad un
letto, a due letti, dei bagni, e dei letti aggiuntivi (alberghi,
affittacamere);
h)
il numero
degli appartamenti, camere e letti (case e appartamenti per
vacanze);
i)
il totale
della ricettività massima consentita;
j)
il totale
delle unità abitative autorizzate (campeggi, villaggi, residenze
turistiche);
k)
il totale
della ricettività nelle unità abitative;
l)
il totale
delle piazzole (campeggi, villaggi);
m)
il totale
della ricettività (campeggi, villaggi);
n)
il totale dei
visitatori occasionali entro e non oltre i limiti consentiti dalle installazioni
igienico-sanitarie (campeggi e villaggi);
o)
il totale
delle cabine-spogliatoio (stabilimenti balneari);
p)
il totale
della ricettività (stabilimenti balneari);
q)
l’eventuale
servizio di spiagge attrezzate di cui all'art. 58, comma
5.
ART. 62
(Rinnovo
autorizzazione)
1.
L'autorizzazione si rinnova automaticamente previo versamento delle tasse
di concessione regionali e comunali, accompagnate da autocertificazione in cui
si attesti che le condizioni strutturali del complesso non hanno subito
variazioni.
ART. 63
(Chiusura temporanea o
definitiva)
1. Il titolare
dell'autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea o definitiva
del complesso turistico deve darne preventivo avviso al Comune, all'Assessorato
regionale al turismo, alla Provincia e all'Ente turistico competenti per
territorio.
ART. 64
(Registrazione notifica
delle persone alloggiate)
1. I titolari
delle strutture ricettive (o gestori) sono tenuti a comunicare settimanalmente
all'APT competente, su apposito modello predisposto dall'ISTAT, il movimento
degli ospiti ai fini delle rilevazioni statistiche.
2. La
comunicazione delle tariffe deve essere riferita soltanto ai prezzi minimi e
massimi dell'alta e bassa stagione
oppure della stagione unica. Detta comunicazione è richiesta ai fini della pubblicazione
sull'annuario regionale e nazionale
sull'azienda ricettiva.
TITOLO IX
CERTIFICAZIONE DI
QUALITA'
ART. 65
(Certificazione di
qualità)
1. Al fine di
qualificare le strutture di cui alla presente legge, la Regione promuove la
certificazione di qualità delle stesse.
2. A tale
scopo, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, adotta un provvedimento specifico di sostegno alla
certificazione.
3. Le aziende
certificate saranno considerate prioritarie nell’erogazione di finanziamenti
pubblici regionali finalizzati alla qualificazione delle strutture, così come
individuate nella presente legge.
TITOLO X
GESTIONE E RESPONSABILITA'
- RECLAMI - VIGILANZA - SANZIONI
ART. 66
(Gestione e
responsabilità)
1.
Responsabile delle strutture di cui alla presente legge è il titolare
dell'autorizzazione all'esercizio (o il gestore).
2. Il titolare
o l'eventuale rappresentante, la cui nomina deve risultare dall'autorizzazione,
è responsabile dell'osservanza della presente legge e risponde in solido del
pagamento delle sanzioni amministrative.
ART. 67
(Reclami)
1. I clienti
delle strutture ricettive ai quali siano stati richiesti prezzi non conformi a
quelli indicati nella prescritta tabella o che riscontrino carenze nella
gestione e nelle strutture possono presentare reclamo entro venti giorni dall'evento
all'Assessorato regionale al turismo.
2. L'Assessore
regionale al turismo promuove tempestivamente le procedure di accertamento del
caso e, se il reclamo risulta fondato, comunica al reclamante, a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, il prezzo che doveva essere richiesto e i
servizi che dovevano essere forniti, dando corso al procedimento relativo
all'applicazione della rispettiva sanzione amministrativa.
3. Se il
reclamo risulta fondato e riguarda l'applicazione di tariffe, il titolare o
gestore, indipendentemente dalla sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare
al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2, e contemporaneamente a comunicare gli estremi
dell' avvenuto pagamento alla Regione.
4. Se il
reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle strutture, fermo
restando quanto previsto al comma 2, l'Assessore regionale al turismo ne dà
comunicazione alle Autorità di Pubblica sicurezza, dei Vigili del fuoco e quelle
sanitarie se eventualmente competenti per l'adozione degli ulteriori
provvedimenti e al Sindaco.
ART. 68
(Accertamento delle
violazioni e funzioni di vigilanza)
1. Le
violazioni alle norme della presente legge sono accertate dagli organi secondo
le vigenti leggi statali e regionali.
2. Per gli
stabilimenti balneari, le darsene e tutte le altre strutture turistiche ad uso
pubblico gestite in regime di concessione demaniale, l'esercizio della vigilanza
e del controllo nonchè sanzionatorio è esercitato anche dalla Capitaneria di
Porto territoriale.
ART. 69
(Procedimento
sanzionatorio)
1. Ai sensi
del comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale 16 ottobre 1991, il regime
sanzionatorio è di competenza della Regione.
2.
L'istruttoria del procedimento sanzionatorio è regolamentato dalle
disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge
regionale 31 marzo 1973, n.8 e successive modifiche e
integrazioni.
3. I proventi
delle sanzioni amministrative
previste dalla presente legge sono devoluti alla Regione.
ART. 70
(Sanzioni amministrative in
materia di classificazione)
1. Ai sensi
dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 217 del 1983, l'inosservanza delle
disposizioni in materia di classificazione disciplinate dalla presente legge è
punita con sanzioni amministrative da lire due milioni a lire venti
milioni.
2. Salva
l'applicazione delle norme previste dal codice penale:
a)
il titolare
di un esercizio alberghiero che attribuisce alla propria struttura una tipologia
diversa da quella prevista dall'art. 4 è passibile di una sanzione
amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni;
b)
il titolare
di una struttura turistica ricettiva che attribuisca alla propria struttura, con
qualsiasi mezzo, una classificazione o denominazione diversa da quella
autorizzata, ovvero una attrezzatura non corrispondente a quella approvata, è
soggetto al pagamento della sanzione da lire quattro milioni a lire dodici
milioni oltre alla sospensione della licenza di esercizio fino a quando non avrà
ottemperato alle previsioni della presente legge;
c)
il titolare
di una struttura ricettiva che non ottemperi alle previsioni di cui all’art. 18,
comma 1 (numerazione delle piazzole), è soggetto al pagamento della sanzione da
lire tre milioni a lire nove milioni;
d)
chiunque
procede al frazionamento delle piazzole mediante vendita o concessione del
diritto (art. 24, comma 7) è soggetto al pagamento di una sanzione da lire
cinque milioni a lire dodici milioni con la revoca immediata della licenza di
esercizio e la perdita e restituzione di eventuali contributi regionali
incentivanti;
e)
è soggetto al
pagamento della sanzione
amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il titolare di
esercizio che omette di esporre il segnale distintivo di classificazione o che
lo esponga in maniera difforme da quanto previsto dall’art. 9, comma
8;
f)
al titolare di esercizio che non fornisce
le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consente di
effettuare gli accertamenti disposti dagli organi competenti, di cui all'art.68,
comma 1, è comminata una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire
venti milioni. In caso di persistente rifiuto, su richiesta dell'Assessore
regionale al turismo, il Sindaco competente per il territorio in cui è ubicata
la struttura dispone la sospensione della licenza di esercizio fino a quando il
titolare non avrà ottemperato all'obbligo.
g)
chiunque
pratica prezzi difformi da quelli comunicati e convalidati è soggetto alla sanzione amministrativa
da lire tre milioni a lire dodici milioni.
ART. 71
(Sanzioni amministrative in
materia di tutela dell'ambiente)
1.
L'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente,
fatti salvi i provvedimenti previsti in materia forestale e di igiene pubblica,
nonchè del codice della strada e del codice penale, è passibile di una sanzione amministrativa
da un minimo di lire tre milioni a un massimo di lire venti
milioni.
2. E' soggetto
a una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni chi
consente l'installazione di tende oltre i limiti di superficie previsti
dall'art.18, comma 3.
3. Salvo i
provvedimenti in materia edilizia, è soggetto alla sanzione amministrativa da
lire due milioni a lire nove milioni chi allestisce insediamenti oltre i limiti
di superficie previsti dall'art. 17, comma 2.
4. E' soggetto
a sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni, con sequestro
delle attrezzature campeggistiche, il responsabile delle organizzazioni che non
ottempera alle previsioni di cui agli artt. 20 e 21 in materia di campeggi
naturalistici e mobili.
5. E' soggetto
alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni, con
sequestro della tenda o roulotte, chi dovesse campeggiare nelle aree non
consentite (art. 22). Nel caso in cui il mezzo di pernottamento fosse
incorporato alla motrice di trasporto, sarà comminata soltanto la sanzione
amministrativa da lire sei milioni a lire dodici milioni.
6. E' soggetto
alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire nove milioni il
proprietario che consente la sosta ai turisti sul proprio appezzamento senza
alcun nulla-osta comunale. Qualora il numero delle persone in sosta superi le
cinque unità, la sanzione viene maggiorata da lire un milione a lire tre milioni
per ogni unità eccedente a cinque. Ove mai il proprietario fosse in grado di
comprovare la propria estraneità alla sosta abusiva dei campeggiatori, la
sanzione viene comminata ai campeggiatori nella stessa
misura.
7. E' soggetto
alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni chi non
ottempera a quanto previsto dall'art. 30 in materia di rimessaggio, con la
sospensione della licenza di esercizio per la durata di quindici giorni da
scomputarsi durante il periodo di funzionamento del
complesso.
8. Il titolare
di esercizio che consente il parcheggio delle macchine o di altri mezzi di trasporto in maniera difforme
da quanto previsto dall'art. 31, comma 1, è soggetto a una sanzione
amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni.
ART. 72
(Sanzioni amministrative in
materia di conduzione gestionale)
1.
L'inosservanza delle disposizioni connesse alla licenza di esercizio,
fatti salvi i provvedimenti previsti dal codice penale nonchè quelli previsti
dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, è punita con una sanzione
amministrativa da un minimo di lire tre milioni a un massimo di lire nove
milioni.
2. Chiunque
gestisce una struttura ricettiva disciplinata dalla presente legge senza la
prescritta autorizzazione comunale è soggetto, in solido con il proprietario
della struttura, qualora fosse persona diversa, a una sanzione amministrativa da
lire cinque milioni a lire dodici milioni, oltre al pagamento da lire
duecentomila a lire novecentomila per ogni persona ospitata durante tutto il
periodo di funzionamento e la immediata chiusura
dell'esercizio.
3. Il
superamento della capacità ricettiva autorizzata comporta la sanzione
amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni oltre al pagamento da lire
centomila a lire trecentomila per ogni persona in esubero e la sospensione per
la durata di tre mesi della licenza di esercizio in caso di
recidiva.
4. La mancata
esposizione al pubblico dell'autorizzazione amministrativa è punita con una
sanzione da lire due milioni a lire sei milioni. Nel caso di recidiva può essere
disposta la sospensione dell'autorizzazione fino a quindici
giorni.
5. La mancata
esposizione in ogni camera del cartello indicante il costo dell'ospitalita' e
del cartello indicante il percorso di emergenza antincendio comporta la sanzione
amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.
6. Chi non
ottempera all’esposizione del regolamento interno prevista dall'art.35, comma 1,
e dall'art. 49, commi 5 e 7, è soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.
7.
L'inosservanza del periodo minimo di apertura, di cui all'art. 37,
comporta una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove
milioni.
8. Il titolare
di esercizio che esercita in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 41,
comma 5, in materia di affitto di case e appartamenti per vacanze è passibile di
una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei
milioni.
9.
L'inosservanza di quanto previsto dall'art. 41, comma 5, in materia di
somministrazione pasti è punita con una sanzione amministrativa da lire tre
milioni a lire dodici milioni oltre alla revoca della licenza di
esercizio.
10. E' passibile di una
sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il titolare di
esercizio che gestisce in maniera difforme da quanto previsto dall’art. 39
(ostelli della gioventù), comma 4 e dall'art. 44 (case per
ferie).
11. E' soggetto alla
sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il responsabile
di esercizio che non ottempera a quanto previsto dall’art. 57, comma 2, in
materia di natanti.
12. Il titolare di
esercizio che consente l'accesso nella propria struttura a persone non in
possesso della tessera associativa di cui all'art. 57, comma 3, è passibile di
una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire sei milioni oltre alla
sospensione della licenza di esercizio per quindici giorni. In caso di recidiva,
oltre alla sanzione amministrativa il Sindaco, competente per il territorio in
cui è ubicata la struttura, procede alla revoca della licenza di
esercizio.
13. E' soggetto alla
sanzione amministrativa da lire due milioni a lire nove milioni il responsabile
di esercizio che non ottempera a quanto previsto dall'art. 57, comma 4, in
ordine alla mancata tenuta del registro dei soci.
14. Il titolare della
struttura che procede alla chiusura temporanea o definitiva del proprio
esercizio senza ottemperare a quanto previsto dall'art. 63 è passibile di una
sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni con la revoca
immediata della licenza di esercizio.
15. Nel caso di carenze di
alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando comunque l'attività del
complesso è ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o
ha dato luogo a irregolarità tecnico-amministrative, il Sindaco, competente per
il territorio in cui è ubicata la struttura, sospende l'autorizzazione
all'esercizio della struttura ricettiva per un periodo non superiore a sei mesi
qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro trenta giorni, alle
prescrizioni previste.
16. L'autorizzazione
all'esercizio della struttura ricettiva è altresì revocata dal
Sindaco:
a)
qualora il
titolare dall'autorizzazione, alla scadenza della sospensione di cui al comma 4,
non abbia ottemperato alle prescrizioni ivi previste;
b)
qualora
vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per il titolare
dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive e in presenza di
rifiuto di accoglienza, illegittimamente discriminante, da parte del
gestore;
c)
nelle ipotesi
previste dall'art.100 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive
modifiche;
d)
in caso di
recidivo comportamento in relazione alle violazioni della presente legge
sanzionate dall' art.70, comma 2, lettere
a) e b).
17. Ogni provvedimento
relativo all'autorizzazione deve essere comunicato alla Provincia e all'APT
competenti per territorio, nonchè all'Assessorato regionale al
turismo.
TITOLO XI
NORME TRANSITORIE
ART. 73
(Adeguamento delle
strutture)
1. Entro il
primo quinquennio di validità di classificazione tutti i soggetti destinatari
della presente legge devono adeguare i requisiti qualitativi standards minimi di
classificazione alla presente normativa, sulla base delle relative allegate
tabelle di riferimento.
2. Per le
strutture preesistenti e per quelle già in costruzione alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono fatte salve le dimensioni minime delle
superfici delle stanze purchè conformi alle norme vigenti in materia edilizia e
igienico-sanitaria previste dai regolamenti comunali.
3. A decorrere
dall'inizio del secondo quinquennio di validità di classificazione disciplinato
dalla presente legge, il nuovo sistema deve essere applicato a regime e i nuovi
standards minimi qualitativi devono essere osservati integralmente su tutto il
territorio regionale.
4. Il mancato
adeguamento, entro i termini previsti dal comma 3, degli standards qualitativi
minimi di classificazione comporta la chiusura dell'esercizio fino
all'adempimento degli obblighi di legge.
ART. 74
(Classificazione)
1. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono
essere inoltrate alla Provincia competente le domande di classificazione secondo
le nuove norme.
ART. 75
(Autorizzazione
amministrativa)
1. Le licenze
preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continueranno
ad essere valide sino alla loro scadenza.
TITOLO XII
ABROGAZIONE - MODIFICHE -
RINVIO
ART. 76
(Abrogazione della
precedente normativa)
1. Con
l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a)
legge
regionale 20 giugno 1979, n.35;
b)
regolamento
regionale 21 luglio 1980, n.1;
c)
legge
regionale 26 giugno 1981, n.37;
d)
art. 4,
lettera a), legge regionale 16 maggio 1985, n.28;
e)
legge
regionale 3 ottobre 1986, n.29;
f)
legge
regionale 24 ottobre 1986, n.33;
g)
legge
regionale 2 agosto 1993, n.12 (art. 2, con esclusione di quanto riportato al
comma 1 alloggi agrituristici; gli artt.3-4-5-6-8-9-10-11-14-15-16; gli artt. da
18 a 31 restano in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi
agrituristici;
h)
art. 5, commi
1 e 2, legge regionale 5 settembre 1994, n. 29;
i)
art. 9, commi
4 e 8, legge regionale 5 settembre 1994, n. 29;
l)
legge regionale 24
maggio 1994, n. 16.
ART. 77
(Rinvio alla normativa
vigente)
1. Per tutto
quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si rinvia alle norme
statali e regionali vigenti in materia.
Data a Bari, addì 11 febbraio1999
Tabella "A"
SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE - DELLE UNITA' ABITATIVE -
SUITES - DELLE JUNIOR SUITES IN ALBERGHI, MOTELS, VILLAGGI - ALBERGO E RESIDENZE
TURISTICO ALBERGHIERE
SUPERFICI MINIME
DELLE CAMERE (esclusi i bagni)
Composizione
(locale unico)
____________________________________________________________________________
1. Camera a un letto
mq 8
2. Camera a due
letti
mq
14
3. Camera a tre
letti
mq
20
4. Camera a
quattro letti
mq
26
SUPERFICI MINIME
DELLE UNITA' ABITATIVE (esclusi i bagni)
Composizione (uno
o più locali)
_____________________________________________________________________________
(1-2-3 stelle)
(4-5 stelle)
1. Unità abitativa
a un letto
mq 10
mq 12
2. Unità abitativa
a due letti
mq 16
mq 18
3. Unità abitativa
a tre letti
mq 22
mq 24
4. Unità abitativa
a quattro letti
mq 28
mq 30
SSUPERIFICI MINIME
DELLE SUITES (esclusi i bagni)
Composizione (due
o più locali)
______________________________________________________________________________
1. Suites a un
letto
mq 13
(mq 8 + 5)
2. Suites a due
letti
mq 19
(mq 14 + 5)
3. Suites a tre
letti
mq 27
(mq 14 + 8 + 5)
4. Suites a
quattro letti
mq 33
(mq 14 + 14 +5)
SUPERIFI [*]
MINIME DELLE JUNIOR SUITES (esclusi i bagni)
Composizione (un
locale)
______________________________________________________________________________
1. Junior suites a
un letto
mq 10
2. Junior suites a due
letti
mq 16
[*] Salve le
deroghe di cui all'articolo 6, comma 8, per quanto concerne il calcolo delle
cubature si fa riferimento alle altezze previste dai P.R.G. Comunali.
Tabella "B"
STANDARDS TIPICI DEGLI ESERCIZI DI CLASSE
INTERNAZIONALE
1. boutique
2. gioielleria e orologeria
3. tabaccheria
4. negozi per oggettistica e souvenirs
5. negozi di lingeria
6. parrucchiere per donna e/o uomo
7. negozi di calzature
8. prodotti tipici locali
9. sala mostre e sfilate
10. sala telecomunicazioni (telex, telefax,
telefono)
11. farmacia
12. servizio interno di baby sitting
13. sala giochi bambini
14. casinò
15. night club
16. palestra
17. solarium
18. estetica
19. bancomat
L'esercizio di
tali attività è disciplinato dalla L. 11 giugno 1974, n. 426, in particolare
all'art. 28.
Tabella "C"
REQUISITI OBBLIGATORI PER ALBERGHI, MOTELS E VILLAGGI -
ALBERGO
1. PRESTAZIONE DI
SERVIZI |
STELLE |
1.01 Servizi di ricevimento e di portineria
informazioni |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.11 Assicurati
24/24 ore da un addetto in via esclusiva
per ciascun servizio |
|
|
|
|
X |
1.12 Assicurati
14/24 ore da un addetto in via esclusiva |
|
|
|
X |
|
1.13 Assicurati
12/24 ore con personale addetto |
|
|
X |
|
|
1.14 Assicurati
12/24 ore |
X |
X |
|
|
|
1.02 Servizio di notte
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.021 Portiere di
notte |
|
|
|
X |
X |
1.022 Addetto disponibile a
chiamata |
X |
X |
X |
|
|
1. PRESTAZIONE DI
SERVIZI |
STELLE |
1.03 Servizio di custodia
valori |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.031
Cassette di sicurezza per tutte le camere/suites/unità
abitative |
|
|
|
|
X |
1.32 In cassaforte
dell'albergo o in cassette di sicurezza
singole, almeno nel 50% delle camere |
|
|
|
X |
|
1.33 In cassaforte
dell'albergo |
|
|
X |
|
|
1.04 Trasporto interno dei
bagagli |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.41 Assicurato
24/24 ore con un addetto in via
esclusiva |
|
|
|
|
X |
1.42 Assicurato
16/24 ore con un addetto |
|
|
|
X |
|
1.43 Assicurato
12/24 ore con un addetto |
|
|
X |
|
|
1.05 Servizio di 1^
colazione |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.051 In sala apposita e/o in
ristorante |
|
|
|
X |
X |
1.052 In sale comuni anche destinate ad
altri usi |
X |
X |
X |
|
|
1.053 Servizio reso nelle camere a
richiesta del cliente |
|
|
X |
X |
X |
1.06
Servizio di bar nel locale ove è ubicato
l'impianto e/o nei locali comuni |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.061 Assicurato 16/24 ore con personale
addetto |
|
|
|
X |
X |
1.062 Assicurato 12/24 ore con personale
addetto |
X |
X |
X |
|
|
1.07 Servizio di bar nelle camere o
unità abitative |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.071 Assicurato 16/24
ore |
|
|
|
X |
X |
1.072 Assicurato 12/24
ore |
|
|
X |
|
|
1.07
Frigo-bar in tutte le camere/suites/unità
abitative |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
X |
X |
1.08
Frigo-bar in tutte le camere/suite/unità
abitative |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
X |
X |
1.09 Divise per il
personale |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
X |
X |
1.10 Lingue estere correttamente
parlate |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.101 Dal gestore o direttore: - due lingue
- una lingua
|
|
|
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
1.102Dal personale di ricevimento
portineria-informazioni: - due lingue
- una lingua |
|
|
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
1.103dal maitre
- una lingua |
|
|
|
X |
X |
1.11 Cambio
biancheria |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.111 Lenzuola e federe ad ogni cambio cliente,
es:
- tutti i giorni
- a giorni alterni
- due volte alla settimana
|
|
|
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
1.112
asciugamani nelle camere e ad ogni cambio
cliente, es:
- tutti i giorni
- a giorni alterni
|
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
1. PRESTAZIONE DI
SERVIZI |
STELLE |
1.12 Accessori dei locali-bagno
privati |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.121 saponetta |
X |
X |
X |
X |
X |
1.122
bagnoschiuma |
|
|
X |
X |
X |
1.123 sciampoo |
|
|
|
|
X |
1.124 un telo da bagno per
persona |
X |
X |
X |
X |
X |
1.125 un asciugamano per
persona |
X |
X |
X |
X |
X |
1.126 una salvietta per
persona |
X |
X |
X |
X |
X |
1.127 riserva di carta
igienica |
X |
X |
X |
X |
X |
1.128 sacchetti
igienici |
X |
X |
X |
X |
X |
1.129 cestino
rifiuti |
X |
X |
X |
X |
X |
1.130
asciugacapelli |
|
|
|
X |
X |
1.131 materiale per pulizia scarpe (in assenza di
apparecchi automatici) |
|
|
X |
X |
X |
Le camere
senza bagno privato devono avere i seguenti
accessori:
- un telo da
bagno per persona
- un
asciugamano per persona |
1.13 Accessori nelle camere o unità
abitative |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.131 documentazione su
albergo |
|
|
X |
X |
X |
1.132 necessario per
scrivere |
|
|
X |
X |
X |
1.133
depliants informativi delle attività di
intrattenimento locali |
|
|
|
X |
X |
1.14 Lavatura e stiratura biancheria
degli ospiti |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.141 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata
entro le ore 9,00 |
|
|
|
|
X |
1.142 resa entro le 24
ore |
|
|
X |
|
|
1.15 Pulizia nelle camere o unità
abitative |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.151 Una volta al giorno, con riassetto
pomeridiano |
|
|
|
X |
X |
1.152 Una volta al
giorno |
X |
X |
X |
|
|
|
|
2.
DOTAZIONE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE |
STELLE |
2.01 Numero del locali-bagno privati
(completi),
espressi in percentuale delle
camere/suites/unità
abitative |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.011 Il
100% |
|
|
|
X |
X |
2.012 Almeno
l'80% |
|
|
X |
|
|
2.013 Almeno il
60% |
|
X |
|
|
|
2.02 Numero dei locali-bagno
(completi) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.021 Uno
ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno
privato, con il minimo di uno per piano |
|
|
X |
|
|
2.022 Uno
ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno
privato, con il minimo di uno per piano |
|
X |
|
|
|
2.023 Uno ogni 10 posti letto non
serviti da locale
bagno privato, con il minimo di uno per
piano |
X |
|
|
|
|
2.03 Chiamata di allarme in tutti i
bagni |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
2.04 Riscaldamento
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.041 In
tutto l'esercizio
(ad
esclusione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva)
|
X |
X |
X |
X |
X |
2.
DOTAZIONE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE |
STELLE |
2.05 Aria condizionata o condizionatore
a finestra |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.051 In
tutto l'esercizio e regolabile dal cliente nelle
camere/suites/unità abitative |
|
|
|
X |
X |
(L'aria
condizionata è obbligatoria solo per gli esercizi posti ad altitudine
inferiore a 300 m.
s.l.m.) |
2.06 Ascensore di servizio o
montacarichi |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
X |
2.07
Ascensore per i clienti (laddove l'esercizio sia
su
più
piani e sia consentito dalle normative
vigenti) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.071 Qualunque sia il numero dei
piani |
|
|
|
X |
X |
2.072 Per gli esercizi con locali oltre
i primi due piani
(escluso il piano terreno) |
|
X |
X |
|
|
2.08 Attrezzature delle
camere/suites/unità abitative |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.081 Letto, tavolino, armadio,
comodino, specchio |
X |
X |
X |
X |
X |
2.082 Lampade o appliques da
comodino |
X |
X |
X |
X |
X |
2.083 Idonea illuminazione per leggere o
scrivere |
|
X |
X |
X |
X |
2.084 Specchio con presa corrente per le
camere senza
bagno |
X |
X |
X |
|
|
2.085 Secondo comodino nelle camere
doppie |
|
X |
X |
X |
X |
2.086 Cestino
rifiuti |
X |
X |
X |
X |
X |
2.087 Sgabello |
|
X |
X |
X |
X |
2.088 Una sedia |
X |
X |
X |
|
|
2.089 Una poltroncina per
letto |
|
|
|
X |
X |
(Il tavolino
e comodino possono essere sostituiti da soluzioni funzionalmente
equivalenti) |
2.09 Televisore
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.091 TV a
colori in tutte le camere/suites/unità
abitative |
|
|
|
X |
X |
2.09 Televisore
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.092 Cavo
TV in tutte le camere e fornitura gratuita
apparecchio su richiesta per almeno il 50% delle
camere
|
|
|
X |
|
|
2.093 ad uso
comune |
X |
X |
X |
|
|
2.094 con antenna satellitare
|
|
|
|
|
X |
2.10
Radio
o filodiffusione nelle camere o unità
abitative, con regolazione autonoma |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
X |
X |
2.11 Chiamata per il personale
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.111 Chiamata telefonica
diretta |
|
|
X |
X |
X |
2.112 Chiamata con telefono o
campanello |
X |
X |
|
|
|
2.12 Telefono nelle camere o unità
abitative
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.121 Abilitato alla chiamata esterna
diretta |
|
|
X |
X |
X |
2.122 Non abilitato alla chiamata
esterna diretta |
X |
X |
X |
|
|
2.
DOTAZIONE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE |
STELLE |
2.13 Linee telefoniche
esterne |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.131 Due linee telefoniche con apparecchio ad uso
Comune |
|
|
|
X |
X |
2.132 Una linea telefonica con apparecchio ad uso
comune |
X |
X |
X |
|
|
2.14 Telex e/o
telefax |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
X |
X |
X |
2.15 Locali di ricevimento e
soggiorno |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.151 Un locale (che può coincidere con la sala
ristorante o il bar) |
X |
|
|
|
|
2.152 Sala/e di superficie complessiva (esclusa
l'eventuale sala ristorante o il bar qualora le somministrazioni vengano
effettuate anche alla clientela di passaggio) non inferiore a mq 4 per
ognuna delle prime 10 camere, mq 1 per ognuna delle ulteriori camere fino
alla ventesima, mq 0,5 per
ogni camera oltre la ventesima |
|
X |
|
|
|
2.153 Come per le 2 stelle maggiorata del
20% |
|
|
X |
|
|
2.154 Come per le 2 stelle maggiorata del
30% |
|
|
|
X |
|
2.155 Come per le 2 stelle maggiorata del
50% |
|
|
|
|
X |
2.16 Servizio ristorante
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.161 In locale apposito negli esercizi che forniscono
il
servizio |
|
|
|
X |
X |
2.17 Bar
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.171 In locale
apposito |
|
|
|
X |
X |
2.172 Banco bar posto in locale
comune |
|
X |
X |
|
|
2.18 Sale
separate |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.181 Sala per riunioni
|
|
|
|
|
X |
2.182 Sala soggiorno e
svago |
|
|
|
X |
X |
2.19 Ingresso protetto da portico o
pensilina |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
(ove
consentito dalle normative vigenti) |
|
|
|
|
X |
|
|
2.20 Ingresso separato per i
bagagli |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
X |
X |
2.21 Locali
di servizio ai piani (con eventuale bagno
comune) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
X |
X |
2.22 Servizio parcheggio
auto |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.221 Servizio parcheggio
custodito |
|
|
|
|
X |
2.222 Servizio parcheggio riservato per almeno il
50%
delle camere |
|
|
|
X |
|
3
SILENZIOSITA' |
STELLE |
3.01
Insonorizzazione di tutte le camere o unità
abitative |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
X |
4 QUALITA' E STATO DI
CONSERVAZIONE
|
STELLE |
4.01 Camere
(dotazione da letto, arredi, tendaggi,
pavimentazione, tappeti, pareti, illuminazione)
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
- eccellente come
nuovo
- buono
-
soddisfacente/decoroso |
|
|
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
X |
X |
|
|
|
4.02 Bagni
(pareti, pavimenti, arredi, sanitari,
rubinetteria)
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
- eccellente come
nuovo
- buono
-
soddisfacente/decoroso |
|
|
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
X |
X |
|
|
|
4.03 Sale
soggiorno ed altri locali comuni (arredi,
pavimentazione, tappeti, pareti, tendaggi,
illuminazione) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
- eccellente come
nuovo
- buono
-
soddisfacente/decoroso |
|
|
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
X |
X |
|
|
|
4.04 Aspetto esterno (facciata, balconi, serramenti e
infissi) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
- eccellente come nuovo
- buono
-
soddisfacente/decoroso |
|
|
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
X |
X |
|
|
|
Tabella "D"
REQUISITI OBBLIGATORI PER RESIDENZE TURISTICO -
ALBERGHIERE
1.
PRESTAZIONI DI SERVIZI
|
STELLE |
1.01
Servizi di ricevimento e di portineria
informazioni |
2 |
3 |
4 |
1.011 Assicurati 16/24 ore con personale
addetto |
|
|
X |
1.012 Assicurati 14/24 ore con personale
addetto |
|
X |
|
1.013 Assicurati 12/24
ore |
X |
|
|
1.02 Servizio di notte
|
2 |
3 |
4 |
1.021
Personale addetto |
|
X |
|
1.022 Addetto disponibile a
chiamata
|
X |
X |
|
1.03 Servizio di custodia valori
|
2 |
3 |
4 |
1.031Cassette di sicurezza nelle unità abitative o
cassaforte nella residenza
turistico-alberghiera |
|
|
X |
1.032 Servizio custodia
valori |
|
X |
|
1.04 Trasporto interno dei
bagagli |
2 |
3 |
4 |
1.041 Assicurato 14/24
ore |
|
|
X |
1.042 Assicurato 8/24
ore |
|
X |
|
1.05 Servizio di 1^
colazione |
2 |
3 |
4 |
1.051 In sala apposita e/o in
ristorante |
|
|
X |
1.052 In sale comuni anche destinate ad
altri usi
|
X |
X |
X |
1.053 A richiesta del cliente anche
nelle unità abitative |
|
X |
X |
1.
PRESTAZIONI DI SERVIZI
|
STELLE |
1.06
Servizio di bar nel locale comune o nelle unità
abitative |
2 |
3 |
4 |
1.061 Assicurato 14/24
ore |
|
|
X |
1.062 Assicurato 12/24
ore |
|
X |
|
1.07 Divise per il
personale |
2 |
3 |
4 |
|
|
X |
X |
1.08 Lingue estere correttamente
parlate |
2 |
3 |
4 |
1.081 Dal
gestore o direttore:
-
due
lingue
-
una
lingua |
|
|
X |
|
X |
|
1.182 Dal
personale di ricevimento portineria-
informazioni:
- due lingue
- una lingua |
|
X |
X |
X |
|
|
1.09 Cambio biancheria
|
2 |
3 |
4 |
1.091
Lenzuola e federe ad ogni cambio cliente, e:
- tutti i giorni
- a giorni alterni
- due volte alla settimana |
|
|
X |
|
X |
|
X |
|
|
1.092
Asciugamani nelle camere e ad ogni cambio
cliente, e:
- tutti i giorni
- almeno tre volte la settimana
|
|
|
X |
X |
X |
|
1.10 Accessori nelle unità
abitative |
2 |
3 |
4 |
1.101documentazione sulla residenza e necessario
per
scrivere |
|
X |
X |
1.11 Lavatura e stiratura biancheria
degli ospiti
|
2 |
3 |
4 |
1.111 resa entro le 24
ore |
|
|
X |
1.12 Pulizia nelle unità
abitative |
2 |
3 |
4 |
1.121 Una volta al
giorno |
X |
X |
X |
2.
DOTAZIONI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE |
STELLE |
2.01 Composizione delle unità
abitative
|
2 |
3 |
4 |
2.011 100%
delle unità con bagni distinti
cucina/soggiorno/pernottamento |
|
|
X |
2.012 Almeno il 50% delle unità con
bagni distinti
cucina/soggiorno/pernottamento |
|
X |
|
2.013 100% delle unità monolocali
attrezzati
cucina/soggiorno/pernottamento |
X |
|
|
2.02 Chiamata di allarme in tutti i
bagni |
2 |
3 |
4 |
|
X |
X |
X |
2.03
Riscaldamento |
2 |
3 |
4 |
2.031 In
tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali
parti comuni |
X |
X |
X |
(l'obbligo
non sussiste per gli esercizi con apertura limitata alla stagione
estiva)
|
2.
DOTAZIONI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE |
STELLE |
2.04 Aria condizionata o condizionatore
a finestra
|
2 |
3 |
4 |
2.041 Regolabile dal
cliente |
|
|
X |
(L'aria
condizionata è obbligatoria solo per gli esercizi posti ad altitudine
inferiore a 300 m.l.m.)
|
2.05 Ascensore di servizio o
montacarichi |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
X |
2.06
Ascensore per i clienti (laddove sia
consentito
dalle normative vigenti) |
2 |
3 |
4 |
2.061 Qualunque sia il numero dei
piani |
|
|
X |
2.062 Per gli esercizi con locali oltre
i primi due piani |
X |
X |
|
(escluso il
piano reception) |
2.07
Televisore |
2 |
3 |
4 |
2.071 TV a colori in tutte le unità
abitative |
|
X |
X |
2.072 TV a colori ad uso
comune |
X |
|
|
2.08
Radio o filodiffusione in tutte le unità abitative,
con regolazione autonoma |
2 |
3 |
4 |
|
|
X |
X |
2.09 Chiamata per il personale
|
2 |
3 |
4 |
2.091 Chiamata telefonica
diretta |
|
X |
X |
2.092 Chiamata con telefono o
campanello |
X |
|
|
2.10 Telefono nelle unità
abitative |
2 |
3 |
4 |
2.101 Abilitato alla chiamata esterna
diretta |
|
X |
X |
2.11 Linee telefoniche
esterne |
2 |
3 |
4 |
2.111 Due linee telefoniche con apparecchio ad uso
comune |
|
|
X |
2.112 Una linea telefonica ad uso
comune |
X |
X |
|
2.12 Telex e/o
telefax |
2 |
3 |
4 |
|
|
X |
X |
2.13 Locali di ricevimento e
soggiorno |
2 |
3 |
4 |
2.131 Una sala per uso comune (che può coincidere con
la sala ristorante o il bar) |
X |
|
|
2.132 Una sala di uso comune di superficie complessiva
(esclusa l'eventuale sala ristorante o il bar qualora le somministrazioni
vengano effettuate anche alla clientela di passaggio) non inferiore a mq 4
per ognuna delle prime 10 unità abitative, mq 1 per ognuna delle ulteriori
unità fino alla ventesima e mq 0,5 per ogni unità oltre la
ventesima |
|
|
X |
2.133 2.133
Come per le 3 stelle maggiorata del 10% |
|
|
X |
2.14 Bar
|
2 |
3 |
4 |
2.141 In locale
apposito |
|
|
X |
2.142 Banco bar posto in locale
comune |
X |
X |
|
2.15
Posto
auto assicurato per ciascuna unità
abitative |
2 |
3 |
4 |
|
|
X |
X |
3.
DOTAZIONI MINIME DELLE UNITA'
ABITATIVE |
STELLE |
3.01 Dotazione per il soggiorno ed il
pernottamento
|
2 |
3 |
4 |
3.011 Letti e coperte pari al
numero delle persone
ospitabili |
X |
X |
X |
3.012 Armadio, cassetti, grucce,
comodini o ripiani,
illuminazione, lampade o appliques |
X |
X |
X |
3.013 Tavolo
per la consumazione dei pasti con sedie
pari al numero dei posti letto |
X |
X |
X |
3.014 Poltrone o divani nel soggiorno
con posti pari al
numero delle persone ospitabili |
|
|
X |
3.015 Poltrone o divano nel
soggiorno |
|
X |
|
3.02
Dotazione per la preparazione dei cibi |
2 |
3 |
4 |
3.21
Cucina con
due fuochi o piastre e relativa
alimentazione |
X |
X |
X |
3.022
Frigorifero |
X |
X |
X |
3.023 Lavello con
scolapiatti |
X |
X |
X |
3.024 Per ciascuna persona
ospitabile:
2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 piatti
piani,
1 piatto fondo, una tazza, 1 tazzina, 2
bicchieri |
X |
X |
X |
3.025 Per ciascuna unità
abitativa
1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1
zuccheriera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1
insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagrumi, 1 bricco
per il latte, 1 apribottiglia-cavatappi, 1
pattumiera con sacchetti di plastica |
X |
X |
X |
3.026 Cucina con 2 fuochi o piastre e
forno (anche a
microonde) |
X |
X |
X |
3.027 Tovaglia, tovagliolini e canovacci
da cucina |
X |
X |
X |
3.03 Dotazioni bagno
|
2 |
3 |
4 |
3.031 Lavandino, doccia o vasca,
water |
X |
X |
X |
3.032
Asciugacapelli |
|
X |
X |
3.033
Scopettino |
X |
X |
X |
3.034 Mensola |
X |
X |
X |
3.035 Specchio e contigua presa per
l'energia elettrica |
X |
X |
X |
3.036 Cestino
rifiuti |
X |
X |
X |
3.037 Sacchetti
igienici |
X |
X |
X |
3.038 Carta igienica con
riserva |
X |
X |
X |
3.039 Telo da bagno per
persona |
X |
X |
X |
3.040 Asciugamano per
persona |
X |
X |
X |
3.041 Salvietta per
persona |
X |
X |
X |
3.042 Saponetta |
X |
X |
X |
3.043
Bagnoschiuma |
|
X |
X |
4 - Dotazione generale delle
unità abitative |
STELLE |
4.01 Impianto di erogazione di acqua
calda e fredda |
2 |
3 |
4 |
|
X |
X |
X |
4.02
Scopa,
paletta, secchio, ramazza, straccio per
pavimento |
2 |
3 |
4 |
|
X |
X |
X |
4 - Dotazione generale delle
unità abitative
|
STELLE |
4.03 Antenna
satellitare |
2 |
3 |
4 |
|
|
X |
X |
5.
ASSISTENZA DI MANUTENZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE E DI RIPARAZIONE E
SOSTITUZIONE DI ARREDI, CORREDI E DOTAZIONI |
STELLE |
6.01 Insonorizzazione di tutte le
camere |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
X |
7.
QUALITA' E STATO DI CONSERVAZIONE |
STELLE |
7.01 Camere
(dotazione da letto, arredi, tendaggi,
pavimentazione, tappeti, pareti, illuminazione)
|
2 |
3 |
4 |
- eccellente
come nuovo |
|
|
X |
-
buono |
|
X |
|
- buono -
soddisfacente/decoroso
|
X |
|
|
7.02 Bagni
(pareti, pavimenti, arredi, sanitari,
rubinetteria) |
2 |
3 |
4 |
- eccellente
come nuovo |
|
|
X |
-
buono |
|
X |
|
-
soddisfacente/decoroso |
X |
|
|
7.03 Sale
soggiorno ed altri locali comuni (arredi,
pavimentazione, tappeti, pareti, tendaggi,
illuminazione)
|
2 |
3 |
4 |
- eccellente
come nuovo |
|
|
X |
-
buono |
|
X |
|
-
soddisfacente/decoroso |
X |
|
|
7.04 Aspetto esterno
|
2 |
3 |
4 |
- eccellente
come nuovo |
|
|
X |
- buono
|
|
X |
|
-
soddisfacente/decoroso |
X |
|
|
Tabella "E"
REQUISITI OBBLIGATORI PER I COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA
APERTA
VILLAGGI - CAMPEGGI
1.
SISTEMAZIONE DELL'AREA STRUTTURE -
INFRASTRUTTURE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
1.01 Viabilità interna: a prova di acqua e
polvere |
X |
X |
X |
X |
1.02 Viabilità pedonale: passaggi pedonale ogni
quattro piazzole
passaggi pedonali ogni due piazzole |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
1.
SISTEMAZIONE DELL'AREA STRUTTURE -
INFRASTRUTTURE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
1.03
Aree libere
per uso comune: Attrezzabili
per
attività sportive e ricreative non inferiore al 5%
dell'intera superficie del complesso
Attrezzabili per attività sportive e ricreative non
inferiore al 10% dell'intera superficie del
complesso |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
1.04
Aree
ombreggiate
non
inferiore al 10% dell'intera superficie del
complesso
non
inferiore al 20% dell'intera superficie del
complesso
non
inferiore al 30% dell'intera superficie del
complesso |
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
X |
1.05
Parcheggio
auto:
Una o più aree di parcheggio a seconda delle
dimensioni o della configurazione del terreno con
un
numero complessivo non inferiore a 60 posti
auto
per ettaro
Una
o più aree di parcheggio coperte o ombreggiate
a
seconda delle dimensioni o della configurazione
del
terreno con un numero complessivo non
inferiore a 60 posti auto per ettaro
(per i
complessi con solo accesso pedonale l'obbligo
non
sussiste) |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
1.06
Superficie di
ogni singola piazzola mq 50
compreso
lo spazio adibito alla viabilità interna
superficie
di ogni singola piazzola mq 55
compreso
lo spazio adibito alla viabilità interna
superficie
di ogni singola piazzola mq 65
compreso
lo spazio adibito alla viabilità interna
superficie
di ogni singola piazzola mq 75
compreso
lo spazio adibito alla viabilità interna |
X |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
X |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1.07
Individuazione piazzole: contrassegnate con
un
numero progressivo |
X |
X |
X |
X |
1.08
Confini delle
piazzole:
:
Evidenziati con segnali sul terreno o con
picchetti
Evidenziati con divisori artificiali
Evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o aiuole
coltivate) |
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
X |
1.09
Sistemazione
delle piazzole: a prova di
acqua e polvere |
X |
X |
X |
X |
2.
IMPIANTO ELETTRICO E DI
ILLUMINAZIONE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
2.01 Impianto principale: da realizzarsi nel rispetto
delle norme CEI con canalizzazione interrate e
con
prese di corrente
poste in colonnine dotate di
chiusura ermetica
|
X |
X |
X |
X |
2.02 Prese di corrente: le piazzole debbono essere
alimentate da prese di corrente poste in colonnine
dotate di chiusura ermetica e collocate in modo da
evitare che l'allacciamento comporti
l'attraversamento delle strade |
X |
X |
X |
X |
2.
IMPIANTO ELETTRICO E DI
ILLUMINAZIONE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
2.03 Illuminazione: l'impianto di illuminazione deve
essere costituito con punti luce posti ad una
distanza massima di 20 metri l'uno dall'altro e,
comunque, deve garantire l'agevole fruizione della
viabilità pedonale interna, dei servizi igienici e
delle zone comuni |
X |
X |
X |
X |
3.
IMPIANTO IDRICO - FOGNARIO |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
3.01 Impianto principale fognario: deve essere
realizzato nel rispetto delle norme previste dal
Regolamento Igiene e sanità pubblica
comunale |
X |
X |
X |
X |
3.02 Approvvigionamento idrico-potabile: deve essere di almeno 300 litri
per persona/giorno di cui almeno un terzo potabile (misure diverse sono
consentite solo se previste da regolamenti
locali) |
X |
X |
X |
X |
3.03 Approvvigionamento idrico non potabile: eventuale erogazione di acqua non
potabile ad uso dei servizi, di pulizia, e di ogni altra utilizzazione che
non comporti pericolo per la salute degli utenti, deve essere segnalata
con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di
erogazione
|
X |
X |
X |
X |
4.
IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
4.01 Dispositivi:
dotazione di idonei dispositivi antincendio,
secondo le prescrizioni dettate dai Comandi
Provinciali dei Vigili del Fuoco |
X |
X |
X |
X |
5.
IMPIANTO TELEFONICO |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
5.01 Postazione:
dotazione impianto telefonico per uso comune con almeno 1
linea
telefonica
Dotazione impianto telefonico per uso comune con
Almeno 1 linea esterna e
cabina |
X |
|
|
|
6.
RACCOLTA RIFIUTI |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
6.01 Rifiuti solidi: La raccolta di rifiuti solidi deve
essere realizzata mediante sacchi di plastica a
perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica
o di ferro zincato, muniti di coperchio che
garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi
di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per
ogni 8 piazzole e distanti tra di loro a non più di 50
metri
|
X |
|
|
|
6.02 La raccolta di rifiuti solidi deve essere
realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi
recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che
garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità
complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 8 piazzole e distanti tra
di loro a non più di 40 metri |
|
X |
X |
|
|
6.
RACCOLTA RIFIUTI |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
6.03 La raccolta di rifiuti solidi deve essere
realizzata
mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da
appositi recipienti di plastica o di ferro zincato,
muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la
tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non
inferiore a 100 litri per ogni 5 piazzole |
|
|
|
X |
7.
SERVIZI |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
7.01 Servizio di ricevimento o
accettazione: apposito
locale ubicato all'ingresso del complesso |
X |
X |
X |
X |
7.02 Servizio guardiania: notturno e
diurno |
X |
X |
X |
X |
7.03
Servizio pulizia: Pulizia
ordinaria delle aree
comuni due volte al giorno
Pulizia ordinaria delle aree comuni due volte al
giorno con addetto diurno permanente |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
7.04 Servizi di pulizia impianti
igienico-sanitari: Da
effettuarsi almeno due volte al giorno
Da effettuarsi almeno due volte al giorno, con
addetto permanente |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
7.05 Servizio smaltimento rifiuti: raccolta e smaltimento rifiuti
solidi e pulizia degli impianti idro-igienici almeno due volte al
giorno |
X |
X |
X |
X |
8.
EROGAZIONE ACQUA POTABILE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
8.01 Impianto uso comune: l'erogazione di acqua
potabile deve essere assicurata mediante
fontanelle
sparse nel complesso
|
X |
X |
X |
X |
8.02 Erogazione acqua potabile: in almeno il 30% nei servizi
comuni ad esclusione delle docce
In almeno il 50% nei servizi comuni ad
esclusione
delle
docce |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
9.
INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
9.01 Impianti di uso comune: gli impianti
igienico-
sanitari, di uso comune con le installazioni di WC,
docce e lavabi debbono essere suddivisi per
sesso |
X |
X |
X |
X |
9.02 Impianti
minimi: |
|
|
|
|
:
n. 1 WC ogni 20
persone |
X |
X |
|
|
n. 1 WC ogni 15
persone
|
|
|
X |
X |
n. 1 lavabo per
pulizie personali ogni 20 persone |
X |
X |
|
|
n. 1 lavabo per
pulizie personali ogni 15 persone |
|
|
X |
X |
n. 1 lavapiedi ogni 50
persone |
X |
|
|
|
n. 1 lavapiedi ogni 40
persone |
|
X |
|
|
n.
1 lavapiedi ogni 30
persone |
|
|
X |
|
n. 1 lavapiedi ogni 20
persone |
|
|
|
X |
n. 1 doccia con acqua
fredda ogni 50 persone |
X |
|
|
|
n. 1 doccia con acqua
fredda ogni 40 persone |
|
X |
|
|
n. 1 doccia con acqua fredda ogni 30
persone
|
|
|
X |
|
n. 1 doccia con acqua
fredda ogni 20 persone
|
|
|
|
X |
n. 1 doccia con acqua
calda ogni 50 persone |
X |
X |
|
|
n. 1 doccia con acqua
calda ogni 40 persone |
|
X |
|
|
9.
INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
9.02 Impianti
minimi
n. 1 doccia con acqua
calda ogni 30 persone |
|
|
X |
|
n. 1
doccia chiusa con acqua calda ogni 40 persone |
|
|
X |
|
n. 1
doccia chiusa con acqua calda ogni 30 persone |
|
|
|
X |
n.
1 lavatoio per biancheria
ogni 30 persone |
X |
|
|
|
n.
1 lavatoio per biancheria
ogni 25 persone |
|
X |
|
|
n.
1 lavatoio per biancheria
ogni 20 persone |
|
|
X |
|
n.
1 lavatoio per biancheria
ogni 15 persone
|
|
|
|
X |
n.
1 lavello per stoviglie ogni
30 persone |
X |
|
|
|
n.
1 lavello per stoviglie ogni
25 persone |
|
X |
|
|
n.
1 lavello per stoviglie ogni
20 persone |
|
|
X |
|
n.
1 lavello per stoviglie ogni
15 persone |
|
|
|
X |
n.
1 vuotatoio WC chimico per
ogni gruppo di
servizi e comunque non inferiore al rapporto di 1
ogni
15 roulottes |
X |
X |
|
|
n.
1 vuotatoio WC chimico per
ogni gruppo di
servizi e comunque non inferiore al rapporto di 1
ogni 10
roulottes
|
|
|
X |
X |
Erogazione
di acqua calda in almeno il 30% nei
servizi
comuni ad esclusione delle docce |
X |
X |
|
|
Erogazione di
acqua calda in almeno il 50% nei
servizi comuni
ad esclusione delle docce |
|
|
X |
X |
10.
ATTREZZATURE DI RISTORI |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
10.01
Bar |
X |
X |
X |
|
10.02 Bar in locale arredato con
tavolini e sedie |
|
|
|
X |
10.03 Tavola calda o ristorante
self-service |
|
|
X |
X |
11.
ATTREZZATURE RICREATIVE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
11.01 Allestimento di almeno una
attrezzatura
ricreativa (parco giochi per bambini, locale
ritrovo, televisione, tennis da tavolo, etc.)
Allestimento di almeno due attrezzature ricreative
o servizi vari (parco giochi per bambini, locale
ritrovo, televisione, tennis da tavolo, etc.)
Allestimento di almeno quattro attrezzature
ricreative e servizi vari (parco giochi per bambini,
locale ritrovo, televisione, tennis da tavolo,
etc.) |
|
X |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
X |
12.
ATTREZZATURE SPORTIVE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
12.01
Allestimento
di almeno due attrezzature
sportive (piscina, tennis, bocce, calcetto,
pallavolo, pallacanestro, pista di pattinaggio,
etc.) |
|
|
|
x |
13.
UNITA' ABITATIVE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
13.01
Dotazione delle unità:
Superficie netta non superiore a 70 mq costituiti
da un unico piano e nel rispetto di quanto
previsto
dall'art. 16 della presente legge |
|
X |
X |
X |
Attrezzature per il soggiorno di un numero
variabile da due a massimo cinque persone
comprese quelle per la preparazione e la
consumazione dei pasti |
|
X |
X |
X |
Installazioni igienico-sanitarie (lavabo, WC e
doccia) |
|
X |
X |
X |
Allacciamento di corrente elettrica con prese di
Corrente poste all'interno delle stesse |
|
X |
X |
X |
Allacciamento alla rete idrico-fognaria |
|
X |
X |
X |
Erogazione di acqua calda e fredda |
|
X |
X |
X |
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER GLI OSTELLI DELLA
GIOVENTU'
DISTINTI PER CATEGORIA
1.
ELEMENTI CARATTERIZZANTI |
STELLE |
1 |
2 |
3
|
1.01
Animazioni |
X |
X |
|
1.02 Soggiorno e pernottamento per non più di 7
giorni,
salvo diversa disponibilità |
X |
X |
X |
1.03 Iniziative di carattere turistico e
socio-culturale |
X |
X |
X |
1.04 Apoliticità ed indiscriminazione razziale,
religiosa, di classe, o altro |
X |
X |
X |
2.
RICEVIMENTO |
STELLE |
1 |
2 |
3
|
2.01 Assicurato 24/24
ore |
X |
|
|
2.02 Orario minimo di ricevimento dalle 7.00 alle
10.00 e dalle 13.00 alle 24.00 |
|
X |
|
2.03 Orario minimo di ricevimento dalle 7.00 alle 10.00
e dalle 17.00 alle 23.00 |
|
|
X |
3.
INFORMAZIONI |
STELLE |
1 |
2 |
3
|
3.01 Personale disponibile per emergenze, aiuto e
consigli, per informazioni turistiche sulla città, per
informazioni sui servizi e sui regolamenti
dell'ostello |
X |
X |
X |
3.02 Personale
multilingue |
X |
X |
X |
3.03 Materiale turistico-informativo a
disposizione |
X |
X |
X |
4.
REQUISITI DELLE CAMERE |
STELLE |
1 |
2 |
3
|
4.01
Camere con
non più di 4 letti serviti da locali-
bagno privati |
X |
|
|
4.02
Camere divise
per sesso con non più di 6 letti servite da locali-bagno
comuni |
X |
|
|
4.
REQUISITI DELLE CAMERE |
STELLE |
1 |
2 |
3
|
4.03
Camere con
non più di 4 letti serviti da locali-
bagno comuni |
X |
X |
|
4.04
Camere divise
per sesso con più letti servite da locali-bagno
comuni |
|
X |
X |
4.05
Superficie
minima di 7 mq a posto letto, anche
sovrapponibile senza aumento di superficie, a
cubatura minima di 9 mc. per persona |
X |
X |
|
4.06
Superficie
minima di 5 mq a posto letto, anche sovrapponibile senza aumento di
superficie, a cubatura minima di 9 mc. per
persona |
|
|
X |
4.07
Una luce per
ogni letto |
X |
|
|
4.08
Adeguata
illuminazione |
X |
X |
X |
4.09
Fornitura
biancheria da letto |
X |
X |
X |
5.
REQUISITI DEI LOCALI BAGNO |
STELLE |
1 |
2 |
3
|
5.01 Acqua
calda |
X |
X |
|
5.02 Sapone e mezzi adeguati per
asciugarsi |
X |
X |
|
5.03 1 lavabo ogni 6 posti letto
[*]
|
X |
X |
X |
5.04 1 WC ogni 10 posti letto [*]
|
X |
X |
X |
5.05 1
doccia ogni 12 posti letto [*] |
X |
X |
X
|
[*] sono
esclusi dal conteggio i posti letto delle camere con locali-bagno
privati
|
6. SALE
COMUNI |
STELLE |
1 |
2 |
3
|
6.01 Sale separate per fumatori, negli ostelli dove
è
consentito fumare |
X |
|
|
6.02 Sale comuni e zone tranquille per gli
ospiti |
X |
X |
X |
7.
SERVIZI |
STELLE |
1 |
2 |
3
|
7.01 Servizio di bar e
ristorazione |
X |
X |
|
7.02 Pulizia delle camere una volta al
giorno |
X |
X |
X |
7.03
Cambio biancheria da letto una
volta la settimana
e, comunque, ad ogni cambio dell'ospite |
X |
X |
X |
7.04
Disponibilità
di prodotti alimentari di base negli
ostelli dotati di autocucina (qualora non vi siano
negozi di alimentari nelle immediate
vicinanze) |
X |
X |
X |
8.
SICUREZZA |
STELLE |
1 |
2 |
3
|
8.01 Obbligo di osservanza delle normative vigenti in
materia di sicurezza e di abbattimento delle
barriere architettoniche |
X |
X |
X |
9.
PULIZIA ED IGIENE |
STELLE |
1 |
2 |
3
|
9.01 Obbligo di osservanza delle normative in materia
igienico-sanitaria |
X |
X |
X |
4.
DOTAZIONE BAGNO |
4.01
Lavandino, doccia o vasca, water |
4.02 Cestino
rifiuti |
4.03
Specchio e contigua presa per energia
elettrica |
4.04
mensola |
4.05
Scopettino |
ED A
RICHIESTA DEL CLIENTE:
4.06
Saponetta |
4.07 Telo da bagno |
4.08 Asciugamano |
4.09 Salvietta |
4.10 Carta igienica con riserva |
4.11 Sacchetti igienici
|
5.
DOTAZIONI GENERALI DELLE UNITA'
ABITATIVE |
5.01 Impianto di erogazione acqua calda
e fredda
|
5.02 Scopa, paletta, secchio, ramazza,
straccio per pavimenti
|
6.
PRESTAZIONI DEI SERVIZI |
6.01 Servizio di ricevimento e
recapito |
6.02 Pulizia delle unità abitative ad
ogni cambio di cliente
|
6.03 Assistenza di manutenzione nelle
unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e
dotazioni
|
6.04 Fornitura e cambio di biancheria a
richiesta
|
6.05 Elenco delle dotazioni dell'unità
abitativa
|
6.06 Elenco dei servizi offerti a
richiesta e dei relativi prezzi.
|
TABELLA G
STANDARDS MINIMI OBBLIGATORI PER LE RESIDENZE TURISTICHE
E PER LE CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE
1. DOTAZIONE
STRUTTURA |
1.01
Riscaldamento
in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni (l'obbligo
non
sussiste per gli esercizi con licenza stagionale
estiva) |
2. DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO ED IL PERNOTTAMENTO
DELLE UNITA'
ABITATIVE |
2.01 letti e coperte pari al numero delle persone
ospitabili |
2.02 Armadio, cassetti, grucce, comodini o
ripiani, illuminazione con lampade o appliques |
2.03 Tavolo per la consumazione dei pasti con
sedie pari al numero dei posti
letto |
3. DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL
CAFFE' |
3.01 Cucina con due fuochi o piastre e relativa
alimentazione |
3.02 Frigorifero |
3.03 lavello
conscolapiatti |
3.04 per ciascuna persona
ospitabile:
2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 piatti
piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza, 1
tazzina |
3. DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL
CAFFE' |
3.05 per ciascuna unità
abitativa:
1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1
zuccheriera, 1 mestolo, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 insalatiera, 1
grattuggia, 1 bricco per il latte, 1 spremiagrumi, 1
apribottiglia-cavatappi, 1 pattumiera con sacchetti di plastica
|
4. DOTAZIONE BAGNO |
4.01 Lavandino, doccia o vasca,
water |
4.02 Cestino rifiuti |
4.03 Specchio e contigua presa per energia
elettrica |
4.04 mensola |
4.05 Scopettino |
ED A RICHIIESTA DEL CLIENTE:
4.06 saponetta |
4.07 Telo da bagno |
4.08 Asciugamano |
4.09 Salvietta |
4.10 Carta igienica con
riserva |
4.11 Sacchetti
igienici |
5. DOTAZIONI GENERALI DELLE UNITA'
ABITATIVE |
5.01 Impianto di erogazione acqua calda e
fredda |
5.02 Scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio
per pavimenti |
6.
PRESTAZIONI DEI SERVIZI |
6.01 Servizio di ricevimento e
recapito |
6.02 Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio
di cliente |
6.03 Assistenza di manutenzione nelle unità abitative e
di riparazione e sostituzione di arredi,
corredi e dotazioni |
6.04 Fornitura e cambio di biancheria a
richiesta |
6.05 6.05 Elenco delle dotazioni dell'unità
abitativa |
6.06 Elenco dei servizi offerti a richiesta e dei
relativi prezzi. |