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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1999
Numero
13
Data
25/03/1999
Abrogato
 
Materia
Trasporti
Titolo
Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico di linea.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I

 

TITOLO I

 

FINALITÀ  E DEFINIZIONI

 

Art. 1

(Finalità )

 

1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, disciplina nella Regione Puglia il sistema del trasporto pubblico di interesse regionale e locale con le seguenti finalità:

 

a) realizzare un sistema coordinato e integrato di trasporto pubblico che, con il conferimento agli enti locali delle funzioni e delle risorse ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n.59, garantisca le esigenze collettive di mobilità delle persone e delle merci coordinando la programmazione degli enti locali con quella regionale e nazionale e promuova un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale;

 

b) perseguire la razionalizzazione e l'efficacia della spesa pubblica destinata al settore e il miglioramento della qualità dei servizi tramite il confronto concorrenziale tra gli operatori e il contenimento degli obblighi di servizio pubblico ai sensi dei regolamenti (CEE) nn.1191/69 e 1893/91;

 

c) concorrere alla salvaguardia ambientale mediante il contenimento dei consumi energetici e dei fattori di inquinamento, con particolare riferimento agli agglomerati urbani.

 

 

Art. 2

(Definizioni)

 

1. Nella presente legge si indica con l. 142/1990 la legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni e integrazioni, con d.lgs. 158/1995 il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158, con l. 59/1997 la legge 15 marzo 1997, n.59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n.127 e con d.lgs. 422/1997 il decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422. Gli acronimi utilizzati sono definiti nel corso del testo.

 

2. Sono servizi di trasporto pubblico regionale e locale (TPRL) i servizi di trasporto collettivo di persone e di merci, con esclusione del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti, effettuati con modalità terrestre, marittima, lacuale e aerea, che si svolgono interamente o prevalentemente nel territorio regionale collegando non più di due regioni, con offerta indifferenziata a tariffe prestabilite a utenti anche appartenenti a particolari categorie.  I servizi di TPRL  sono effettuati con modalità ordinarie di linea o con modalità speciali ai sensi dell'articolo 20. Non sono servizi di TPRL i servizi di trasporto collettivo riservati ad utenti prestabiliti risultanti da apposito contratto ed esercitati con veicoli in servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'articolo 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

 

3. Si definisce “linea” l'unità elementare di TPRL individuata:

 

a) dai centri serviti,

 

b) dal percorso,

 

c) dal programma di esercizio,

 

d) dalla finalità della domanda di trasporto prevalentemente soddisfatta.

 

4.  Si definisce “rete” l'insieme di più linee tra loro connesse in uno o più centri, caratterizzate da sostanziale omogeneità della domanda di trasporto verso uno o più poli di attrazione ed effettuate anche tramite integrazione di diversi modi di trasporto.

 

5.  Si definisce “bacino” l'insieme di più reti aventi in comune i poli di attrazione.

 

6.  I servizi di TPRL si distinguono:

 

       1) in relazione al modo del trasporto, in:

 

a) automobilistici, effettuati su strada con veicoli a trazione meccanica;

 

b) tramviari, effettuati con veicoli a guida vincolata su sede fissa  promiscua;

 

c) filoviari, effettuati su strada con veicoli a trazione elettrica ad alimentazione esterna a mezzo linea aerea o altro sistema;

 

d) metropolitani, effettuati con veicoli a guida vincolata su sede fissa    protetta e con frequenti fermate;

 

e) ferroviari, effettuati con veicoli a guida vincolata su sede fissa protetta  con esclusione dei servizi ferroviari di interesse nazionale individuati con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 422/1997;

 

f) marittimi, effettuati con imbarcazioni o navi per cabotaggio nell'ambito regionale, con esclusione dei servizi di collegamento di terminali ferroviari;

 

g) lacuali, effettuati con imbarcazioni o navi nei laghi;

 

h) aerei, effettuati con aeromobili nell'ambito della regione;

 

i) altri, effettuati con modi diversi da quelli elencati ai punti precedenti;

 

       

        2) in relazione alle caratteristiche della domanda di trasporto, in:

 

a) ordinari, per il trasporto di viaggiatori, anche appartenenti a particolari   categorie, per esigenze di mobilità a carattere continuativo;

 

b) stagionali, per trasporto di viaggiatori in determinati periodi dell'anno;

 

c) gran turismo, per trasporto di viaggiatori con veicoli “gran turismo” per prevalenti esigenze di turismo a carattere ricorrente;

 

d) occasionali, per trasporto di viaggiatori con finalità a carattere temporaneo connesse a predeterminati eventi particolari, di durata non superiore a un mese.

 

7. I  servizi automobilistici si distinguono:

 

1) in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui si svolgono e della domanda di mobilità, in:

 

a) urbani, se si svolgono nell'ambito di centri urbani senza soluzione di continuità  abitativa e con frequenti fermate;

 

b) suburbani, se collegano più  aggregati urbani con brevi percorsi e frequenti   fermate;

 

c) interurbani, se collegano più  centri con percorsi senza frequenti fermate;

         

        2) in  relazione all'ambito amministrativo in cui si svolgono, in:

 

a) comunali,  se  collegano  centri  appartenenti  allo  stesso comune, anche con percorsi interessanti, senza fermate, territori di comuni limitrofi;

 

b) provinciali o metropolitani, se collegano centri appartenenti alla stessa provincia o città metropolitana, anche con percorsi interessanti, senza fermate, territori di province o regioni finitime;

 

c)  interprovinciali, se  collegano  centri  appartenenti a più  province, anche con percorsi interessanti, senza fermate, territori di regioni finitime;

 

d) interregionali, se collegano centri appartenenti anche ad una regione finitima, con prevalenza di  percorso nella regione Puglia.

 

TITOLO II

 

COMPETENZE E RISORSE

 

Art. 3

(Ripartizione delle competenze)

 

1. I Comuni  esercitano le funzioni di programmazione e di amministrazione, con esclusione di quelle che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale di cui al comma 3, dei servizi di trasporto pubblico automobilistici, tramviari e filoviari compresi nei propri ambiti territoriali.

 

2. Le Province e, ove istituita, la città metropolitana esercitano le funzioni di programmazione e di amministrazione, con esclusione di quelle che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale di cui al comma 3, dei servizi di trasporto pubblico automobilistici, tramviari, filoviari e lacuali compresi nei propri ambiti territoriali.

 

3.  La Regione esercita le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità esercitati, non attribuiti agli enti locali ai sensi dei commi 1 e 2 e non dichiarati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs.422/1997, nonchè le seguenti funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:

 

 

a)  individuazione degli obiettivi generali di programmazione dei servizi di trasportomediante la redazione  del piano regionale trasporti;

 

b) definizione dei servizi minimi di cui all'articolo 5 e ripartizione delle risorse  sullabase dei criteri di cui all'articolo 4;

 

c) programmazione degli investimenti nel settore del trasporto, tramite gli accordi di programma di cui all'articolo 9 ed i programmi regionali degli investimenti di cui all'articolo 10;

 

d) determinazione delle tariffe minime ai sensi del titolo VI della presente legge;

 

e) definizione dei criteri di aggiudicazione delle gare per l'affidamento dei servizi di TPRL;

 

f) definizione dei compiti degli enti affidanti ai sensi dell'articolo 25;

 

g) definizione dei criteri per la quantificazione degli importi a compensazione dei servizi di trasporto e per la loro revisione annuale;

 

h) definizione dei criteri per la quantificazione degli organici del personale occorrente per l'effettuazione dei servizi di trasporto;

 

i) definizione dei criteri per la riduzione dell'inquinamento derivante dal trasporto nell'ambito delle linee guida e dei principi quadro stabiliti dallo Stato ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs.422/1997;

 

l) concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 105, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

 

m) vigilanza generale sull'esercizio dei servizi di TPRL e monitoraggio degli   indicatori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi stessi;

 

n) esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 26.

 

4. Le Province e la città metropolitana possono delegare le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi di propria competenza agli enti locali intercomunali costituiti ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n.97 e dell'articolo 25 della l.142/1990 e compresi nei propri ambiti territoriali, osservando i principi di cui all'articolo 4, comma 3, della l. 59/1997 ed in particolare quello di sussidiarietà e di adeguatezza.

 

5. La Regione, fatte salve le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, delega agli enti locali le funzioni di programmazione e di amministrazione agli stessi non attribuite ai sensi dei  commi 1 e 2, osservando i principi di cui all'articolo 4, comma 3, della l. 59/1997 e in particolare quello di sussidiarietà e di adeguatezza.  La delega è disposta in favore dell'ente locale nel cui ambito risiede la quota prevalente dei cittadini interessati alla mobilità  soddisfatta dai servizi delegati.

 

Art. 4

(Ripartizione delle risorse)

 

1. A decorrere dall'esercizio 1999 la Regione costituisce annualmente nel proprio bilancio un fondo regionale trasporti  (FRT) destinato all'esercizio e agli investimenti nel settore del TPRL, alimentato dalle risorse trasferite dallo Stato ai sensi del d.lgs. 422/1997 e da risorse proprie.

 

2. Il FRT è  articolato nei seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale:

 

a) interventi per l'esercizio dei servizi automobilistici, tramviari, filoviari e lacuali, finanziato con risorse proprie sulla base degli oneri relativi ai servizi minimi di cui all'articolo 5 e del tasso programmato di inflazione;

 

b) interventi per l'esercizio dei servizi ferroviari e metropolitani, finanziato con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 422/1997, per i servizi di cui agli artt. 8 e 9 del medesimo decreto legislativo;

 

c) interventi per l'esercizio dei servizi marittimi e aerei, finanziato con risorse proprie e con eventuali risorse trasferite dallo Stato per i servizi di cui all'articolo 10 del d.lgs. 422/1997;

 

d) interventi per gli investimenti nel settore dei servizi di cui alla lettera a), finanziato con risorse regionali, statali o comunitarie;

 

e) interventi per gli investimenti nei settori di cui alle lettere b) e c), finanziato con risorse regionali, statali o comunitarie;

 

f) interventi a compensazione degli oneri per il rilascio di agevolazioni o gratuità di viaggio sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale, finanziato con   risorse regionali.

 

3. Il fondo di cui alla lettera a) del comma 2, detratte le risorse per l'esercizio delle funzioni in capo alla Regione, è  ripartito dalla Giunta regionale fra gli enti locali a copertura degli oneri dei servizi minimi di cui all'articolo 5 attribuiti alla competenza di ciascun ente locale ed è  revisionato annualmente con i criteri di cui all'articolo 21. Le risorse regionali sono erogate di norma trimestralmente entro il trimestre a cui si riferiscono o, in caso di esercizio o gestione provvisoria del bilancio regionale, in acconti mensili entro il mese a cui si riferiscono, da conguagliare successivamente all'approvazione del bilancio regionale. Gli enti locali iscrivono annualmente nei propri bilanci somme destinate ai servizi di trasporto pubblico non inferiori alle risorse trasferite dalla Regione.

 

Art. 5

(Servizi minimi)

 

1. La Giunta regionale determina, con le modalità di cui al comma 2, i servizi minimi di TPRL, come definiti all'articolo 16 del d.lgs. 422/1997, con l'obiettivo di realizzare livelli di servizi sufficientemente rapportati alla effettiva domanda di trasporto. In particolare, i servizi minimi di trasporto interurbano non possono comprendere servizi per i quali sia accertata una utilizzazione media inferiore a dieci viaggiatori per corsa se trattasi di servizi automobilistici di linea, trenta viaggiatori per corsa se trattasi di servizi ferroviari.  I servizi minimi di trasporto urbano possono riguardare esclusivamente i Comuni con popolazione superiore a  quindicimila abitanti risultanti dall'ultimo censimento ufficiale, fatti salvi i Comuni minori già  dotati di servizi di trasporto urbano alla data di entrata in vigore della presente legge, e la loro percorrenza annua chilometrica è  rapportata alla loro popolazione nella misura massima che si ottiene elevando al quadrato il numero degli abitanti diviso per cento. La predetta misura è maggiorata del 70 per cento per i Comuni capoluoghi di provincia e di un numero di chilometri pari al numero degli abitanti per gli altri Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti. Le eventuali eccedenze dei servizi urbani esistenti rispetto ai suddetti parametri sono assorbite in un periodo pluriennale stabilito dalla Giunta regionale.

 

2. Per la determinazione dei servizi minimi l'Assessore regionale ai  trasporti elabora una proposta e indice apposita conferenza dei servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, alla  quale sono invitati, con preavviso minimo di trenta giorni tramite lettera raccomandata:

 

a) le Province, i Comuni capoluogo, le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCEM, ai fini          dell'intesa con gli enti locali di cui all'articolo 16,  comma 2,  del d.lgs. 422/1997;

 

b) le associazioni dei consumatori che comunichino all'Assessorato regionale trasporti la loro presenza sul territorio regionale;

 

c) le organizzazioni sindacali confederali e federali del settore del trasporto;

 

d) le associazioni delle imprese di trasporto di persone presenti sul territorio regionale;

 

e) la società' Ferrovie dello Stato.

 

I soggetti invitati fanno pervenire le proprie osservazioni e proposte entro il termine di trenta giorni dalla data della conferenza. Nei successivi novanta giorni la Giunta regionale, tenendo conto delle osservazioni e proposte pervenute per quanto compatibili con gli obiettivi della programmazione regionale e con le disponibilità del bilancio regionale, adotta provvedimento di preliminare determinazione dei servizi minimi di TPRL, che sottopone all'esame della competente Commissione consiliare permanente. La Commissione consiliare esprime il proprio parere entro il termine di quarantacinque giorni dalla formale richiesta. Il parere della Commissione consiliare è  vincolante nel caso che l'intesa con gli enti locali non sia stata raggiunta con le modalità di cui all'articolo 14 bis, comma 2, della l. 241/1990.

Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, la Giunta regionale adotta in ogni caso  il provvedimento di definitiva determinazione dei servizi minimi.

3. La determinazione dei servizi minimi può essere effettuata separatamente per ciascun modo di trasporto e resta in vigore fino a nuova determinazione o modifica, da effettuare con le modalità di cui al comma 2.

 

4. I servizi minimi di TPRL non comprendono i servizi gestiti in economia dai Comuni, i cui oneri  restano a carico dei bilanci comunali.

 

Art. 6

(Servizi aggiuntivi)

 

1. Le Province, i Comuni e le Comunità montane, queste ultime nel caso di esercizio associato di servizi comunali ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n.97, possono istituire, nell'ambito delle proprie competenze, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti ai sensi del precedente articolo 5, con oneri a totale carico dei propri bilanci e previa intesa con la Regione ai fini della compatibilità con gli obiettivi della programmazione regionale.

 

2. L'intesa di cui al  comma 1 è espressa dalla Giunta regionale nel termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di acquisizione della formale richiesta, decorso il quale si prescinde dall'intesa.

 

3. Per l'istituzione di servizi aggiuntivi ai sensi del comma 1 gli enti locali possono utilizzare, oltre alle risorse proprie, quelle attribuite dalla Regione ai sensi dell'articolo 4,  comma 3,  che risultino disponibili dopo l'espletamento delle gare di cui all'articolo 18 per la concessione dei servizi minimi o per ristrutturazioni riduttive dei servizi minimi di competenza, anche con trasformazioni in servizi speciali ai sensi dell'articolo 20.

 

TITOLO III

 

PROGRAMMAZIONE

 

Art. 7

(Piano regionale trasporti)

 

1. Il piano regionale trasporti (PRT) è il documento programmatico generale della Regione rivolto a realizzare sul proprio territorio, in armonia con gli obiettivi del piano nazionale trasporti e degli altri documenti programmatici interregionali, un sistema equilibrato del trasporto delle persone e delle merci in connessione con i  piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico.  Il PRT è aggiornato di norma ogni cinque anni, salvo diverse indicazioni rivenienti dall'Osservatorio per la mobilità  di cui all'articolo 27.

 2. Il PRT è articolato per bacini e per reti nelle varie modalità del trasporto, sia di persone che di merci, e definisce in particolare:

 

a) l'organizzazione generale dei servizi di trasporto e delle relative infrastrutture;

 

b) i criteri di mantenimento, riduzione o soppressione degli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n.1191/69;

 

c) i criteri di individuazione del modo del trasporto pubblico che ottimizzi l'efficienza economica, l'efficacia trasportistica e la salvaguardia ambientale, nel rispetto del principio del minimo costo per la collettività di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n.1191/69;

 

d) i criteri di integrazione modale e tariffaria dei servizi;

 

e) i criteri di individuazione e misurazione degli indicatori di qualità dei servizi;

 

f) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale;

 

g) i criteri per l'eliminazione delle barriere e lo sviluppo della mobilità  dei soggetti disabili;

 

h) il sistema di monitoraggio dei servizi di trasporto.

 

3. L'Assessorato regionale ai trasporti, avvalendosi anche di consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore, predispone la proposta di PRT tenendo conto della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle Province ai sensi dell'articolo 11.

 

4. La proposta di PRT di cui al comma 3 è preventivamente approvata dalla Giunta regionale e quindi trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione. Con uguale procedura sono approvate le varianti al PRT.  La proposta e le approvazioni possono riguardare anche singoli piani settoriali.

 

Art.  8

(Piano triennale dei servizi)

 

1. Il piano triennale dei servizi (PTS), redatto ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 422/1997 e nell'ambito degli obiettivi del PRT, è articolato in piani settoriali e intersettoriali e definisce:

 

a) l'insieme dei servizi istituiti, con indicazione dei servizi minimi di cui all'articolo 5 e degli eventuali servizi aggiuntivi istituiti dagli enti locali ai sensi dell'articolo 6;

 

b) l'organizzazione dei servizi con individuazione delle reti e dei bacini di cui all'articolo 2 e degli enti locali rispettivamente competenti ai sensi dell'articolo 18, comma 6;

 

c) i servizi speciali ai sensi dell'articolo 20;

 

d) le risorse destinate all'esercizio dei servizi minimi e la loro attribuzione agli enti rispettivamente competenti;

 

e) le risorse destinate agli investimenti ai sensi degli artt. 9 e 10;

 

f) le integrazioni modali e tariffarie disposte ai sensi del titolo VI della presente legge.

 

2. Il PTS e le sue varianti sono approvati dalla Giunta regionale, previa conferenza dei servizi indetta con le modalità dell'articolo 5, comma 2, e sentite le competenti Commissioni consiliari, anche con separati provvedimenti riguardanti singoli piani settoriali. Per i servizi automobilistici il PTS è approvato entro il 30 giugno 2000.

 

Art.  9

(Accordi di programma per gli investimenti)

 

1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dal PRT la Regione promuove con gli enti locali, con le imprese di trasporto pubblico e con soggetti di diritto privato accordi di programma per investimenti nel settore della mobilità delle persone e delle merci, che individuano in particolare:

 

a) gli investimenti da realizzare, con priorità per quelli riguardanti l'intermodalità e la salvaguardia dell'ambiente;

 

b) i soggetti coinvolti e i loro compiti;

 

c) le risorse necessarie a carico della Regione e quelle a carico degli altri enti e soggetti privati coinvolti;

 

d) i tempi di realizzazione e il periodo di validità;

 

e) le sanzioni in caso di inadempienze degli enti e dei soggetti privati coinvolti.

 

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono promossi dall'Assessore ai trasporti che indice apposita conferenza dei servizi ai sensi della l. 241/1990 e successive modificazioni. Gli accordi di programma sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente e previa ratifica da parte degli organi collegiali degli enti locali interessati.

 

3. Gli enti locali possono sottoscrivere con le imprese di trasporto pubblico accordi di programma per la realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione della congestione nei centri urbani. Detti accordi possono prevedere, nella fase di realizzazione degli investimenti, il riconoscimento alle imprese di trasporto di compensazioni economiche dei maggiori oneri connessi alla congestione.

 

Art. 10

(Programmi regionali di investimenti con risorse vincolate)

 

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva, su proposta dell'Assessore ai trasporti, programmi regionali di investimenti finanziati con risorse regionali, statali o comunitarie vincolate all'acquisto di veicoli, attrezzature e tecnologie per l'esercizio dei servizi di TPRL, stabilendo criteri e modalità di assegnazione dei contributi  da accordare ai soggetti  gestori. I contributi sono riconosciuti nella misura massima dell'85 per cento del costo riconosciuto ammissibile per gli investimenti, al netto di IVA.

 

2. Sulla base dei programmi di cui al comma 1 la Giunta regionale rilascia alle imprese di  trasporto un preliminare affidamento di contributo fissando un termine non inferiore a sei mesi per la sua validità, decorso il quale può disporre la revoca o il riaffidamento del contributo anche ad altra impresa. L'erogazione dei contributi è disposta, previa dimostrazione degli investimenti effettuati entro il termine di validità, nella misura dell'85 per cento della spesa sostenuta, al netto di IVA, e comunque entro il limite ammissibile.

 

3. Sui beni acquistati con i contributi di cui al comma 1 e destinati ai servizi automobilistici sono stabiliti i seguenti vincoli per la durata di dieci anni a decorrere dalla data di erogazione dei contributi:

 

a) divieto di uso diverso da quello dei servizi di TPRL;

 

b) alienazione subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale, accordabile previa restituzione alla Regione di una quota del prezzo di vendita calcolata nel rapporto fra il contributo regionale e la spesa sostenuta. L'impresa alienante è esonerata dalla restituzione della predetta quota, che si trasferisce a favore dell'impresa acquirente, nel caso in cui quest'ultima eserciti servizi di TPRL in Puglia e assuma a proprio carico i vincoli gravanti sul bene alienato. Il prezzo di vendita Vx viene stabilito con la seguente formula in funzione degli anni x decorsi dalla data di acquisto del bene, sulla base del valore Vo, al momento della alienazione,  del medesimo bene nuovo o di altro equivalente:

Vx = Vo (1 - 0,18x + 0,009x2),  per x  minore di 10 anni ;

 

c) nel caso di perdita accidentale del possesso di beni acquistati con il contributo regionale, non imputabili a calamità naturali, il soggetto beneficiario del contributo deve restituire alla Regione una somma pari alla quota di cui alla lettera b).

 

4. Sui beni acquistati con i contributi di cui al comma 1 e destinati a servizi non automobilistici la Giunta regionale stabilisce vincoli analoghi a quelli del comma 3 rapportati alla durata fisica ed economica dei medesimi beni.

 

 

Art. 11

(Piani provinciali di bacino)

 

1. I piani provinciali di bacino (PPB) definiscono in dettaglio:

 

a) i programmi di esercizio con relativi orari dei servizi minimi di cui all'articolo 5 di competenza provinciale, di quelli aggiuntivi istituiti ai sensi dell'articolo 6 e di quelli speciali autorizzati ai sensi dell'articolo 20;

 

b) le risorse destinate ai servizi di cui alla lettera a);

 

c) le integrazioni modali e tariffarie disposte ai sensi del titolo VI della presente   legge;

 

d) i servizi interurbani per la mobilità  dei soggetti disabili ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 e dell'articolo 13 della legge regionale 18 marzo 1997, n.10.

 

2. I PPB sono preventivamente esaminati in apposita conferenza dei servizi indetta dall'Assessore provinciale ai trasporti con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, e sono approvati dal Consiglio provinciale, previa intesa con la Regione. L'intesa è espressa dalla Giunta regionale sulla base della compatibilità con la programmazione regionale entro il termine massimo di quarantacinque giorni dall'acquisizione della formale richiesta, decorso il quale si prescinde dall'intesa.

 

3. Le varianti del PPB sono approvate dalla Giunta provinciale con le medesime modalità del comma 2.

 

Art. 12

(Piani urbani del traffico)

 

1. I piani urbani del traffico (PUT) sono adottati, ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 285/1992, dai Comuni di cui al decreto del Ministero lavori pubblici 2 gennaio 1996.

 

2. I Comuni di cui al  comma 1 trasmettono preventivamente il PUT da adottare alla Regione e alla Provincia competente che ne verificano la rispondenza alla propria programmazione esprimendo parere non vincolante nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale si prescinde dal parere.

 

3. I PUT definiscono i servizi urbani per la mobilità  dei soggetti disabili ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della l. 104/1992 e dell'articolo 13 della l.r. 10/1997.

 

 

TITOLO IV

 

GESTIONE DEI SERVIZI

 

Art. 13

(Obiettivi generali)

 

1. La Regione persegue, nella organizzazione gestionale dei servizi di TPRL, i seguenti obiettivi:

 

a) introdurre elementi di periodico raffronto concorrenziale tra  i soggetti erogatori dei servizi al fine di conseguire il progressivo superamento degli assetti monopolistici;

 

b) ridurre e, ove risulti possibile in relazione alle caratteristiche dei servizi offerti e alle situazioni del mercato, sopprimere gli obblighi di servizio pubblico e le relative compensazioni ai sensi dei regolamenti (CEE) n.1191/69 e n.1893/91;

 

c) separare istituzionalmente i compiti di programmazione e amministrazione da quelli di produzione dei servizi;

 

d) incentivare le integrazioni modali e tariffarie dei servizi e le forme associative gestionali che migliorino l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi offerti.

 

2. La Regione può partecipare solo con quote minoritarie a società o consorzi per la gestione di servizi di TPRL.

 

Art. 14

(Forme di gestione)

 

1. I servizi di TPRL, ai sensi delle disposizioni degli articoli. 22 e 25 della l. 142/1990 e dell'articolo 18 del d.lgs. 422/1997, sono gestiti nelle seguenti forme:

 

a) in economia direttamente dall'ente locale competente, quando il complesso dei servizi di trasporto risulti di modeste dimensioni, individuabili in un numero di addetti non superiore a venticinque unità ;

 

b) per affidamento diretto degli enti locali competenti a:

1)       aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della l.142/1990 e consorzi costituiti ai sensi dell'articolo  25 o trasformati  ai sensi dell'articolo 60 della medesima l. 142/1990;

2)       società per azioni  o a responsabilità limitata che risultino costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e), della l.142/1990, come modificato e integrato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e dall'articolo 17, comma 58, della l. 127/1997;

 

c) per concessione  da  parte  della  Regione o dell'ente locale competente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera b)  della l.142/1990 e degli artt. 17 e 18 della presente legge;

 

d) per autorizzazione, limitatamente ai servizi speciali di cui all'articolo 20.

 

Art. 15

(Gestioni in economia)

 

1. Le gestioni in economia di cui all'articolo 14, lettera a),  sono disciplinate da regolamenti approvati dagli enti locali competenti che definiscono in particolare:

 

a) i servizi offerti, con indicazione dei programmi di esercizio;

b) le tariffe del trasporto;

c) il materiale rotabile in dotazione;

d) le risorse destinate dall'ente gestore a copertura dei disavanzi e a compensazione di minori entrate per eventuali agevolazioni tariffarie accordate.

 

2. I Comuni dotati di gestioni in economia di servizi di trasporto pubblico con numero di addetti superiore a venticinque unità  dispongono  la  cessazione delle medesime  gestioni  entro il termine del 31 dicembre 2002. A tal fine i predetti Comuni, ove non intendano concedere a terzi, con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18, i  servizi in economia, possono in alternativa affidarli direttamente a società costituite ai sensi dell'articolo 22, lettera e), della l.142/1990 per un periodo non superiore a tre anni, decorso il quale i servizi devono essere riaffidati in concessione con le procedure concorsuali. Decorso il termine del 31 dicembre 2002, cessa ogni intervento contributivo regionale per investimenti in favore delle predette gestioni in economia non ancora trasformate. In ogni caso, i relativi servizi potranno essere considerati nei servizi minimi di cui all'articolo 5 subordinatamente all'acquisizione nel bilancio regionale delle relative risorse già a carico dei bilanci comunali.

 

3. Alle gestioni in economia di cui al comma 2 è fatto divieto di ampliamento dei bacini in cui sono esercitati i servizi alla data di entrata in vigore della presente legge, intendendosi per bacino l'area geografica in cui si svolgono i servizi gestiti in economia.

 

Art. 16

(Gestioni in affidamento diretto)

 

1. Le gestioni in affidamento diretto di cui all'articolo 14, lettera b), devono essere regolate da contratti di servizio stipulati entro il termine del 30 giugno 2000, con i contenuti di cui all'articolo 21, tra gli enti locali affidanti ed i soggetti affidatari.

 

2. Alle gestioni in affidamento diretto è fatto divieto di ampliamento dei bacini in cui sono esercitati i servizi alla data di entrata in vigore della presente legge.  È  vietata  l'istituzione di nuove gestioni in affidamento diretto da parte degli enti locali anche per servizi già esercitati in altre forme. L'inosservanza delle predette disposizioni comporta l'esclusione dai servizi minimi di cui all'articolo 5 dei servizi affidati in ampliamento o con nuove gestioni in affidamento diretto.

 

3. Nel caso in cui le esistenti gestioni in affidamento diretto producano per due anni consecutivi disavanzi di esercizio eccedenti i corrispettivi contrattuali per almeno il 10 per cento, è fatto obbligo agli enti locali competenti di concedere a terzi, previa revisione dei contratti in essere, quote dei servizi già  affidati alle gestioni medesime. Dette quote, individuate in rapporto all'entità complessiva dei servizi affidati sulla base della percentuale di eccedenza dei disavanzi gestionali rispetto ai corrispettivi, sono concesse con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18 e con prescrizione di integrazione tariffaria con i restanti servizi in affidamento. L'inosservanza della predetta disposizione comporta l'esclusione dai servizi minimi di cui all'articolo 5 dei servizi affidati per la quota percentuale come sopra determinata.

 

4.  Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del d.lgs. 422/1997, la Regione e gli enti locali, allo scopo di incentivare il riassetto organizzativo delle gestioni in economia, delle aziende speciali o dei consorzi, possono affidare per un periodo transitorio i servizi già gestiti nelle predette forme direttamente a società per azioni o a cooperative, anche tra i dipendenti, derivanti dalla trasformazione delle predette gestioni in economia, aziende speciali o consorzi.  Il periodo transitorio ha la durata massima di tre anni a decorrere dalla data della trasformazione, che comunque non deve avvenire in data posteriore al 31 dicembre 2000. La medesima disposizione si applica nei confronti delle società già costituite con la partecipazione della Regione e degli enti locali, per le quali il periodo transitorio decorre dal 1° gennaio 2001.  Decorso il periodo transitorio di affidamento diretto, i servizi devono essere affidati in concessione con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18.

 

Art. 17

(Concessioni per la gestione di servizi di trasporto e di infrastrutture ferroviarie)

 

1. La concessione è l'atto amministrativo con il quale l'ente concedente conferisce la propria facoltà di erogare servizi di trasporto pubblico o di gestire infrastrutture ferroviarie ad un soggetto di diritto privato dotato di personalità giuridica, regolandone il rapporto con il contratto di servizio di cui all'articolo 21.

 

2. Le concessioni sono rilasciate dalla Regione o dall'ente locale, secondo le competenze ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 18, comma 6, a soggetti dotati di personalità giuridica in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla vigente normativa e individuati con le procedure concorsuali di cui al citato articolo 18.

 

3. Le concessioni di servizi di TPRL sono:

 

a) provvisorie, quando sussistono necessità  di verifica dell'interesse pubblico del servizio o altre motivazioni connesse all'individuazione delle reti di cui all'articolo 18, comma 6, della durata non superiore ad un anno, revocabili in ogni tempo e prorogabili eccezionalmente per non più  di tre volte;

 

b) definitive, della durata di nove anni, elevabile a quaranta anni per i servizi metropolitani, ferroviari e marittimi di cui all'articolo 2, comma 6, punto 1).

 

4. Le concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale sono rilasciate dalla Regione ai sensi dell'articolo105, lettera h), del  d.lgs. 112/1998 e sono provvisorie o definitive, con durate pari a quelle di cui al comma 3,  lettere a) e b).  

 

Art. 18

(Procedure per il rilascio delle concessioni )

 

1. Le concessioni per la gestione di servizi di TPRL o di infrastrutture ferroviarie sono rilasciate dagli enti competenti a seguito di espletamento di gara pubblica con procedura ristretta  ai sensi dell'articolo 12, lettera b), del d.lgs. 158/1995. Per le concessioni provvisorie è ammessa la procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs.158/1995. Alle gare pubbliche per il rilascio delle concessioni indicate nel presente comma possono partecipare, ai sensi del combinato disposto dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n.157 e 24 luglio 1992, n.358, imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

 

2. L'ente concedente istituisce proprio sistema di qualificazione delle imprese concorrenti, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs.158/1995, stabilendo in particolare i seguenti requisiti:

 

a)   somma dei valori della produzione risultanti dagli ultimi due bilanci, comprensivi delle contribuzioni in conto esercizio, non inferiore all'eventuale importo posto a base di gara o, in assenza, all'ammontare delle retribuzioni annue del personale occorrente per la gestione di servizi di trasporto o di infrastruttura ferroviaria in gara;

 

b) per i servizi di trasporto automobilistico, quantità complessiva dei servizi in gara e di quelli eventualmente già gestiti dal soggetto concorrente non superiore, ai sensi dell'articolo 23,  al 20 per cento dei servizi automobilistici di TPRL della Puglia.

 

3. L'aggiudicazione è fatta con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 24, lettera b), del d.lgs.158/1995, individuata  sulla base di elementi di valutazione prestabiliti dall'ente concedente in apposito capitolato speciale di appalto, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

 

a) economico, per la valutazione, con punteggio decrescente nell'ordine:      

   1) del ribasso sull'importo a base di gara, se previsto a compensazione di   obblighi di servizio pubblico;

   2) dell'offerta di servizi di trasporto aggiuntivi a quelli in gara;

   3) dell'impegno ad effettuare, a richiesta dell'ente concedente nel periodo di durata della concessione, eventuali servizi di trasporto aggiuntivi a quelli in  gara senza maggiori oneri per l'ente concedente;

   4) dell'impegno a sub concedere, ai sensi dell'articolo 19,  quote  di  servizi  ad    eventuali  precedenti  gestori dei servizi in gara;

 

b) qualitativo, per la valutazione, con punteggio decrescente nell'ordine:

 

1) delle eventuali certificazioni di qualità  conseguite per servizi di trasporto pubblico già  esercitati;

2) delle caratteristiche qualitative dei servizi offerti, con particolare riferimento, per aggiudicazione di servizi di trasporto, all'anzianità di costruzione dei veicoli da utilizzare, alle loro eventuali dotazioni per la confortevolezza del viaggio e per il trasporto di disabili;

3) della eventuale dotazione di impianti fissi utili all'esercizio dei servizi in gara;

4) dell'eventuale offerta al pubblico di servizi complementari a quello del trasporto;

5) del sistema di informazione al pubblico dei servizi offerti.

 

Ai fini dell'aggiudicazione, ai sopra individuati aspetti economico e qualitativo sono attribuiti punteggi  complessivamente uguali.  Nel caso che non sia previsto importo a base di gara si prescinde dalla lettera a), punto 1). A parità di punteggio ha titolo preferenziale, nell'ordine:

 

1)    il soggetto che già  gestisce, in tutto o in quota prevalente, il complesso dei servizi in gara;

2)    nel caso di servizi di trasporto ferroviario, il soggetto titolare della concessione per la gestione della   infrastruttura ferroviaria.

 

4. Ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 158/1995 sono da considerare anomale le offerte con ribassi percentuali che superano il limite di anomalia di cui al decreto Ministero dei lavori pubblici del 18 dicembre 1997 nonchè, limitatamente alle gare relative a servizi esistenti con trasferimento del personale addetto, il limite del 10 per cento dell'importo a base di gara.

 

5. L'eventuale importo posto a base di gara per la gestione di servizi di TPRL è quantificato nella misura massima del disavanzo standardizzato riferito alla gestione ottimale dei servizi da affidare, calcolato come differenza tra:

 

a) il costo ottimale di produzione dei servizi calcolato sulla base di parametri standard di rigorosa ed efficiente gestione;

 

b) i ricavi presunti del traffico, assunti non inferiori all'importo ottenuto moltiplicando il costo economico standardizzato per il rapporto tra ricavi e costi stabilito dall'ente affidante ai sensi dell'articolo 21, comma 2, o del maggiore importo valutato sulla base della presumibile domanda di trasporto, comunque non inferiore a prestabiliti livelli minimi del coefficiente di occupazione dei veicoli.

 

I criteri di calcolo dei disavanzi standardizzati dei servizi di TPRL sono stabiliti dalla Giunta regionale per ciascuna modalità del trasporto, sentite le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI, dell'UNCEM, delle organizzazioni sindacali di categoria e delle associazioni delle imprese di trasporto di persone presenti sul territorio regionale. Nelle concessioni di servizi per i quali l'ente concedente individua un rapporto tra ricavi e costi superiore ad uno, l'ente medesimo ha diritto ad una compartecipazione ai ricavi in quota parte prestabilita, esigibile anche in forma anticipata; in tal caso, il criterio di aggiudicazione della gara di cui al comma 3 tiene conto del correlato aspetto economico.

 

6. Le concessioni definitive dei servizi di TPRL sono rilasciate per ciascuna rete, come definita all'articolo 2, comma 4, sulla base delle competenze di cui all'articolo 3.

Nel caso di reti di servizi automobilistici, tramviari o filoviari interessanti territori di più enti locali, l'ente locale concedente viene individuato dalla Giunta regionale, sentiti gli enti interessati, sulla base della prevalenza delle residenze dei cittadini interessati all'offerta di trasporto della rete medesima. Ove non sia rilevabile alcuna prevalenza di interesse, la concessione della rete viene rilasciata dalla Giunta regionale.

 

7. Le reti sono individuate dalla Giunta regionale in sede di approvazione del PTS di cui all'articolo 8 e delle sue varianti, tenendo conto dell'assetto della domanda di trasporto e dei raggruppamenti comunali nei sistemi  locali del lavoro definiti dall'ISTAT. Le reti interessanti servizi ferroviari di competenza regionale comprendono gli eventuali servizi automobilistici sostitutivi e quelli aventi esclusiva finalità  di adduzione di traffico alle stazioni ferroviarie.

8. Nell'ambito della concessione rilasciata per una rete di servizi automobilistici, l'ente competente, in relazione a sopravvenute variazioni della domanda di trasporto, può  disporre, previa conferenza dei servizi a cui partecipano i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, e secondo le modalità previste nel contratto di servizio:

 

a) trasformazioni dei servizi concessi in servizi speciali ai sensi dell'articolo 20;

 

b) modifiche incrementative o riduttive dei programmi di esercizio dei servizi medesimi;

 

c) servizi aggiuntivi che interessino centri e percorsi compresi nella rete e non interferiscano con servizi di altre reti in concessioni.

 

Le istituzioni di nuovi servizi non corrispondenti ai requisiti di cui alle lettere b) e c) sono disposte dagli enti competenti, previa approvazione delle necessarie varianti dei propri piani, con rilascio di nuove concessioni secondo le procedure concorsuali di cui al presente articolo.

 

9. Ogni provvedimento modificativo o istitutivo di servizi di trasporto pubblico deve essere comunicato dall'ente competente alla Regione entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione. L'inosservanza della predetta disposizione comporta le sanzioni di cui all'articolo 33.

 

Art. 19

(Sub concessioni)

 

1. Il soggetto gestore dei servizi di TPRL in concessione o in affidamento diretto può  dare in sub concessione, previa autorizzazione dell'ente concedente o affidante nei cui confronti rimane comunque unico responsabile,  quote di servizi complessivamente non superiori al 20 per cento dei servizi gestiti ad altri soggetti dotati dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla vigente normativa. I soggetti sub concessionari sono individuati dal soggetto sub concedente tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 18, preferendo, a parità di altre condizioni, i precedenti gestori operanti nel bacino interessato. È  ammessa la trattativa privata previa valutazione di almeno tre offerte per compensazioni annue inferiori a 200 milioni di lire, al netto di IVA.

 

2. L'eventuale compensazione è determinata con i criteri di cui all'articolo 18, comma 5.

    Il sub concedente stipula con il sub concessionario apposito contratto di servizio con i contenuti di cui all'articolo 21, per quanto applicabili.

 

3. Il sub concedente ha facoltà di cedere al sub concessionario, anche con contratto di franchising, autobus o impianti di sua proprietà nelle forme più opportune a pattuirsi, fermi restando i vincoli eventualmente gravanti sugli stessi ai sensi della legge regionale 19 marzo 1982, n.13 e dell'articolo 10 della presente legge.

 

4. E’ facoltà dell'ente concedente o affidante procedere alla revisione della compensazione del contratto di servizio con il soggetto sub concedente quando le percorrenze chilometriche dei servizi sub concessi superano il 5 per cento delle percorrenze chilometriche dei servizi concessi o affidati.

 

5. La  sub concessione cessa al cessare per qualsiasi causa della concessione o affidamento diretto, nonchè per inadempienze del sub concessionario ai sensi dell'articolo 22, comma 2, senza riconoscimento di alcun indennizzo. La sub concessione non instaura alcun titolo preferenziale per il rilascio di altre concessioni, sub concessioni o autorizzazioni ai sensi dell'articolo 20.

 

Art. 20

(Autorizzazioni di servizi speciali)

 

1. Sono definiti servizi speciali i servizi automobilistici di trasporto collettivo di persone esercitati con modalità diverse da quelle ordinarie di linea e con tariffe anche difformi da quelle stabilite al titolo VI della presente legge, che abbiano carattere integrativo e non concorrenziale nei confronti dei servizi di linea. Sono servizi speciali:

 

a) i servizi occasionali di cui all'articolo 2, comma 6, punto 2), lettera d);

 

b) i servizi atipici effettuati con autobus di noleggio per il trasporto di particolari categorie di utenti per esigenze di lavoro, di studio, commerciali, di ricreazione o turistiche, su relazioni o in periodi privi di servizi di linea;

 

c) i servizi a chiamata, effettuati su percorsi fissi o variabili con prenotazione da      parte degli utenti per esigenze di trasporto in aree a domanda debole;

 

d) i servizi di taxi collettivo, effettuati su percorsi fissi in ambiente urbano o suburbano;

 

e) i servizi di trasporto collettivo, finalizzati ad utilizzare autoveicoli della categoria M1 ad uso privato per soddisfare modeste esigenze di trasporto a carattere continuativo o periodico.

 

2. I servizi speciali di cui al comma 1 sono autorizzati dall'ente competente ai sensi dell'articolo 4 a  soggetti di diritto privato dotati di personalità  giuridica che ne facciano domanda e siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'esercizio di autoservizi di linea e non di linea, previa conferenza dei servizi alla quale partecipano i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2.

 

3. Per i servizi di trasporto pubblico automobilistico dei quali sia accertata una utilizzazione media inferiore a dieci viaggiatori per corsa, è fatto obbligo all'ente competente di disporne la trasformazione in servizi speciali, stabilendone le modalità di effettuazione.  L'ente competente può delegare al soggetto gestore dei servizi da trasformare la facoltà di rilasciare sub autorizzazione ad altro soggetto. Valgono in tal caso le disposizioni stabilite per le sub concessioni dall'articolo 19.

 

4. Le autorizzazioni di cui al comma 2 hanno durata non superiore a tre anni e sono regolate da contratti di servizio con i contenuti dell'articolo 21, per quanto applicabili.  I contratti di servizio possono prevedere compensazioni a carico del soggetto autorizzante. In tal caso il soggetto autorizzato è individuato con le procedure concorsuali previste per le sub concessioni con preferenza, a parità di altre condizioni e limitatamente alla fase di prima attuazione della durata di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a soggetti titolari di licenze di noleggio o di taxi ai sensi delle disposizioni dell'articolo 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997.

 

5. I servizi speciali occasionali di cui al comma 1, lettera a), sono autorizzati dall'ente competente senza previsione di compensazioni, senza obbligo di conferenza dei servizi nè di stipula del contratto di servizio.

 

6. Ogni provvedimento autorizzativo di servizi speciali deve essere comunicato dall'ente competente alla Regione entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione.  L'inosservanza della predetta disposizione comporta le sanzioni di cui all'articolo 33.

 

 

TITOLO  V

 

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI

 

Art. 21

(Contratti di servizio)

 

1. L'esercizio dei servizi di TPRL per affidamento diretto o per concessione o per autorizzazione, fatta eccezione per i servizi occasionali di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), è subordinato alla preventiva stipula del contratto di servizio che regola sinallagmaticamente i rapporti tra il soggetto affidante ed il soggetto gestore.  I contratti di servizio hanno durata non superiore a tre anni e sono prorogabili fino alla scadenza del provvedimento di affidamento diretto o di concessione.  I contratti sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità  con un anticipo, per i servizi ferroviari, di almeno sette mesi al fine di consentire la definizione degli orari nazionali.  I contratti che prevedono importi a compensazione di oneri per obblighi di servizio pubblico ai sensi dei regolamenti (CEE) n.1191/69 e n.1893/91 devono avere garanzia di copertura nei bilanci annuali e poliennali degli enti affidanti.

 

2. I contratti di servizio devono prevedere il progressivo incremento del rapporto “r’’  tra ricavi del traffico e costi operativi dei servizi fino al raggiungimento, a decorrere dal 1° gennaio 2000, di un valore non inferiore a 0,35 stabilito dall'ente affidante. L'ente affidante, in relazione a particolari caratteristiche dei servizi e della domanda di trasporto, può concedere proroga del suddetto termine sino a non oltre il 1° gennaio 2003 ai soggetti gestori che alla data del 1° gennaio 2000 non abbiano conseguito per il

rapporto”r’’ il valore minimo di 0,35 a condizione che:

 

a) abbiano conseguito nell'ultimo biennio un incremento del rapporto “r’’ non inferiore a 0,04;

 

b) adottino e trasmettano all'ente affidante un piano di risanamento gestionale che consenta il raggiungimento del valore minimo di 0,35 alla data del 1° gennaio 2003.

 

In forza delle predette disposizioni le compensazioni contrattuali non possono annualmente superare l'importo ottenuto moltiplicando il costo ottimale di cui all'articolo 18,  comma 5, lettera a), per il fattore (1 - r).

 

3. Ai fini del calcolo del rapporto “r’’ di cui al comma 2, i costi operativi dei servizi comprendono tutti i costi connessi alla produzione dei servizi offerti , al lordo di IVA, con esclusione di eventuali oneri finanziari rivenienti da passività' pregresse e dei costi di infrastruttura per ammortamenti di impianti di fermata o di interscambio nonchè, per i servizi ad impianti fissi, dei costi di ammortamento, di gestione e di manutenzione degli impianti medesimi.  I ricavi del traffico comprendono, al lordo di IVA:

 

a) i ricavi diretti e indiretti del traffico e quelli connessi ad eventuali servizi complementari a quelli del trasporto;

 

b) le eventuali compensazioni accordate dalla Regione o dagli enti locali per agevolazioni tariffarie disposte ai sensi dell'articolo 32;

 

c) le eventuali compensazioni attribuite con gli accordi di programma sottoscritti dagli enti locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3;

 

d) limitatamente ai servizi ferroviari, le capitalizzazioni per ricostruzioni o grandi riparazioni del materiale rotabile.

 

4. Gli importi a compensazione dei contratti di servizio, compatibilmente con le disponibilità dei bilanci degli enti affidanti e con la disposizione di cui al comma 2, sono soggetti a revisione annuale in misura percentuale individuata con l'applicazione del metodo denominato transfer cap. 

I criteri applicativi del metodo transfer cap sono stabiliti dalla Giunta regionale con l'obiettivo di conseguire livelli ottimali di produttività  delle imprese e incentivare il miglioramento della qualità dei servizi, sentite le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI, dell'UNCEM, delle associazioni delle imprese di trasporto e delle organizzazioni sindacali.  La misura percentuale della revisione annuale non può  comunque superare il tasso programmato di inflazione, salvo eventuale conguaglio nel caso che il tasso effettivo di inflazione si discosti da quello programmato per oltre il 35 per cento.

 

5. I contratti di servizio sono redatti sulla base di uno schema predisposto dalla Giunta regionale con i contenuti di cui all'articolo 19, comma 3, del d.lgs. 422/1997 e definiscono in particolare:

 

a) il periodo di validità, comunque non superiore a tre anni, individuato dalla data di inizio e da quella di scadenza;

 

b) i servizi di trasporto oggetto del contratto, individuati con i programmi di esercizio e relativi orari, nonchè gli eventuali servizi offerti aventi carattere complementare a quello del trasporto;

 

c) le caratteristiche qualitative minime dei servizi offerti, in termini di età', manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, nonchè di rispetto della carta dei servizi;

 

d) le tariffe adottate per il trasporto, le loro variazioni secondo le disposizioni del titolo VI  ed il rapporto tra ricavi e costi stabilito dall'ente affidante ai sensi del comma 2 del presente articolo;

 

e) l'eventuale importo a carico dell'ente affidante, o del soggetto sub affidante ai sensi degli artt. 19 e 20, assunto a base per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico, le modalità della sua erogazione e quelle di revisione annuale ai sensi del comma 4 del presente articolo;

 

f) le modalità di revisione dell'importo di cui alla lett. e) in caso di sub concessioni, trasformazioni in servizi speciali, modifiche incrementative o riduttive dei programmi di esercizio o servizi aggiuntivi ai sensi dell'articolo18, comma 8;

 

g) gli adempimenti obbligatori a carico del gestore nei confronti del soggetto affidante, della clientela e del personale dipendente per il rispetto dei contratti di lavoro e dei livelli occupazionali, nonchè  le garanzie che devono essere prestate dal gestore medesimo, con particolare riferimento alla disponibilità  del fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro del personale dipendente, annualmente rivalutato ai sensi della vigente legislazione;

 

h) le sanzioni in caso di mancata osservanza dei rapporti contrattuali o di mancato rispetto della carta dei servizi;

 

i) le modalità di proroga del contratto fino alla cessazione dell'affidamento per scadenza o revoca o decadenza dell'affidamento medesimo;

 

l) la regolazione dei rapporti alla cessazione dell'affidamento, in particolare per quanto riguarda il trasferimento del personale dipendente e dei veicoli all'eventuale nuovo soggetto subentrante nella gestione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24, fermo restando che nessun indennizzo compete al concessionario o affidatario alla scadenza del provvedimento di affidamento o in caso di decadenza ai sensi dell'articolo 22;

 

m) l'obbligo di rendicontazione delle risultanze gestionali secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;

 

n) il  foro competente per eventuali controversie.

 

6. I contratti riguardanti servizi di trasporto ferroviario devono considerare separatamente le compensazioni attribuite per l'esercizio del trasporto e quelli per la gestione o per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria.

 

7. Gli eventuali disavanzi gestionali delle imprese di trasporto non coperti dalle compensazioni contrattuali restano a carico delle imprese medesime, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera f).

 

8. Per la Regione i contratti di servizio sono sottoscritti dall'Assessore ai trasporti.

 

Art. 22

(Revoca, decadenza, cessione)

 

1. Ogni affidamento diretto o concessione o autorizzazione di servizi rilasciato ai sensi della presente legge dall'ente competente può essere revocato dall'ente medesimo prima della sua scadenza con provvedimento motivato da sopravvenuta accertata carenza di pubblico interesse o da esigenze di riorganizzazione connesse agli obiettivi della programmazione.  In tal caso l'ente competente può  disporre un equo indennizzo in favore del soggetto titolare dell'affidamento revocato pari al valore del capitale dei veicoli utilizzati per i servizi revocati, al netto degli ammortamenti effettuati alla data della revoca e degli eventuali contributi pubblici in conto capitale, e comunque non superiore all'entità delle eventuali compensazioni pattuite per la durata del contratto, detratte quelle già erogate.

 

2. Il soggetto gestore di servizi di trasporto pubblico in affidamento diretto o concessione o autorizzazione incorre nella decadenza quando:

 

a) venga a perdere il requisito di idoneità morale o finanziaria o professionale;

 

b) non inizi il servizio alla data fissata nel contratto o ne dismetta anche in parte l'esercizio senza preventiva autorizzazione dell'ente concedente;

 

c) non ottemperi alle disposizioni dell'ente affidante;

 

d) non osservi gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti di lavoro o clausole contrattuali;

 

e) ceda a terzi, in qualsiasi forma, i servizi affidati o quote parti di essi senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente;

 

f) denunci disavanzi gestionali non coperti dagli eventuali corrispettivi contrattuali per più  di due esercizi consecutivi.

 

La pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate dall'ente affidante al soggetto  gestore ed è  operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.  La decadenza non attribuisce alcun diritto di indennizzo al soggetto dichiarato decaduto.

 

3. I soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni di servizi di trasporto possono cedere ad altro soggetto giuridico il titolo posseduto, entro il periodo della sua validità.  A tal fine il soggetto cedente ed il soggetto cessionario richiedono la preventiva autorizzazione alla cessione all'ente competente che, verificato il possesso da parte del cessionario dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla vigente legislazione, stabilisce modalità e condizioni della cessione. La cessione decorre dalla data della stipulazione del contratto.

 

4. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, di più  soggetti titolari di concessioni o autorizzazioni, si applicano le disposizioni del comma 3.

 

5. Nel caso di improvvisa dismissione di servizi in concessione l'ente concedente, previa nuova verifica della pubblica utilità dei servizi dismessi, può assicurare la continuità degli stessi per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure concorsuali di cui all'articolo 18, comunque non superiore a dodici mesi, mediante contratti temporanei di servizio con altri concessionari di servizi limitrofi.

 

6. I provvedimenti adottati dagli enti locali ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere comunicati alla Regione entro quindici giorni dalla loro adozione.  L'inosservanza della predetta disposizione comporta le sanzioni di cui all'articolo 33.

 

Art. 23

(Norme a garanzia della concorrenza e della trasparenza)

 

1. I provvedimenti di affidamento diretto di concessione o di autorizzazione di servizi di trasporto non instaurano alcun diritto di esclusività o titolo di preferenza per il rilascio di qualsivoglia altro provvedimento relativo agli stessi servizi o ad ulteriori servizi, anche limitrofi.

 

2. Nella gestione dei servizi automobilistici nessun soggetto giuridico, di diritto pubblico o privato, può superare la quota percentuale del 20 per cento dei servizi di trasporto pubblico di linea regionale e locale comunque esercitati sul territorio della regione Puglia.  La quota percentuale è valutata tenendo conto delle eventuali quote partecipative in altri soggetti societari gestori.

 

3. Nell'esercizio dei servizi di TPRL le imprese di trasporto possono assumere traffico locale in tutte le fermate autorizzate dall'ente affidante.  È  vietata l'imposizione, da parte degli enti competenti all'affidamento dei servizi di TPRL, di divieti di traffico locale.

 

4. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni, le commissioni aggiudicatrici delle gare per il rilascio di concessioni o autorizzazioni di servizi di TPRL sono composte esclusivamente da funzionari alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e da eventuali esperti esterni.  Gli enti locali dotati di aziende speciali o che detengono quote partecipative in società o consorzi di gestione di TPRL non possono designare propri funzionari quali componenti delle commissioni aggiudicatrici nelle gare a cui concorrano le predette aziende, società o consorzi.

 

5. Per i servizi ferroviari, in applicazione della direttiva 91/440 (CEE) e della disposizione dell'articolo 19,  comma 5, del d.lgs .422/1997, deve essere garantito alle imprese ferroviarie il diritto di accesso alle reti ferroviarie di interesse regionale e locale.  A tal fine le imprese esercenti servizi ferroviari regionali e locali devono provvedere a separare, anche soltanto sul piano della contabilità, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria da quella dei servizi di trasporto.  La Giunta regionale stabilisce le modalità applicative delle disposizioni statali emanate in attuazione delle direttive 95/18 e 95/19 (CEE), in conformità a quanto disposto per le ferrovie comunitarie dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n.277.

 

6. Le imprese di trasporto hanno l'obbligo di fornire alle associazioni dei consumatori, su loro richiesta, ogni informazione circa le modalità di svolgimento dei servizi e di consentire l'accesso alla documentazione riguardante gli obblighi assunti con i contratti di servizio.

 

7. Le imprese di trasporto che esercitano servizi di TPRL sviluppanti una percorrenza annua superiore a 500 mila chilometri, con qualsiasi modalità, devono adottare propria carta dei servizi sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva del 27 gennaio 1994 del Presidente del Consiglio dei ministri e verificarne periodicamente la corrispondenza con la qualità dei servizi offerti.

 

Art. 24

(Subentro nella gestione dei servizi)

 

1. Quando la gestione di servizi di TPRL è assegnata, per scadenza o revoca o decadenza del provvedimento di affidamento diretto o concessione o autorizzazione, ad un soggetto denominato _entrante"  diverso dal precedente gestore, denominato _uscente",  il personale dipendente dal soggetto uscente e addetto ai servizi riassegnati passa alle dipendenze del soggetto entrante secondo la disciplina dell'articolo 26 del regolamento allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n.148, con obbligo di mantenimento dell'anzianità di servizio e del contratto collettivo nazionale di categoria nonché, per quanto compatibili con l'organizzazione gestionale del soggetto entrante, delle mansioni e dei trattamenti economici integrativi. L'eventuale incompatibilità è verificata tra il soggetto entrante medesimo e le organizzazioni sindacali aziendali.

 

2. È  fatto obbligo al soggetto uscente di trasferire al soggetto entrante il fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro maturato fino al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.  In caso di inadempienza l'ente affidante si avvale della garanzia contrattuale di cui all'articolo 21, comma 5, lettera g).

 

3. Nel caso che il soggetto entrante subentri nella gestione di quote parti dei servizi gestiti dal soggetto uscente, fatte salve diverse pattuizioni, le quote di  personale da trasferire sono individuate distintamente per i settori di amministrazione, movimento e manutenzione, in quote percentuali del personale dipendente calcolate sulla base delle percorrenze chilometriche dei servizi dismessi e di quelli mantenuti dal soggetto uscente.

 

4. Il soggetto uscente ha l'obbligo di alienare al soggetto entrante, che è obbligato all'acquisto, fatte salve diverse disposizioni dell'ente concedente, i beni acquistati con i contributi regionali sugli investimenti e gravati dai vincoli di cui all'articolo 10 della presente legge e all'articolo 14 della l.r. 13/1982 e successive modificazioni, nella quantità necessaria all'effettuazione dei servizi dismessi dal soggetto uscente.  Per l'alienazione dei predetti beni valgono le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3 e 4.  Nel caso che il soggetto uscente intenda alienare anche gli altri beni funzionali all'esercizio dei servizi, il soggetto entrante ha diritto di prelazione per l'acquisto ai prezzi di mercato.

 

 Art. 25

(Compiti degli enti affidanti)

 

1. L'ente competente all'affidamento diretto o concessione o autorizzazione di servizi di  TPRL:

 

a) controlla periodicamente l'erogazione dei servizi di propria competenza, sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, rilevandone il coefficiente di utilizzazione e la rispondenza alla carta dei servizi;

 

b) verifica periodicamente la permanenza dei requisiti di idoneità  morale, tecnica e finanziaria dei soggetti gestori;

 

c) provvede, anche avvalendosi degli uffici del Ministero dei trasporti, Direzione generale della Motorizzazione civile trasporti in concessione (MCTC) ai sensi dell'articolo 12 del d.p.r. 14 gennaio 1972, n.5, al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, dell'idoneità dei percorsi stradali e dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del d.p.r. 11 luglio 1980, n.753 e dell'articolo 4 del d.lgs. 422/1997;

 

d) autorizza, secondo direttive stabilite dalla Giunta regionale, l'immissione e la dismissione di veicoli adibiti ai servizi di linea in affidamento diretto o in concessione, dandone comunicazione all'Assessorato regionale trasporti;

 

e) trasmette all'Assessorato regionale trasporti i dati richiesti per il monitoraggio dei servizi, nelle forme e modalità  stabilite dall'Assessorato medesimo;

 

f) riscuote le tasse di concessione ed i contributi di sorveglianza sulla base della vigente normativa;

 

g) rilascia alle imprese di trasporto pubblico che ne fanno richiesta, nulla osta a distogliere occasionalmente gli autobus dai servizi di linea di propria competenza, nelle quantità  e nei periodi compatibili con le esigenze dei medesimi servizi di linea, secondo direttive stabilite dalla Giunta regionale;

 

h) autorizza il trasporto di viaggiatori in piedi sugli autobus interurbani adibiti ai servizi di linea di propria competenza, nel numero massimo previsto dalla carta di circolazione, secondo direttive stabilite dalla Giunta regionale;

 

i) provvede agli adempimenti previsti dalla vigente legislazione riguardanti il personale dipendente dalle imprese di trasporto e in particolare:

 

   1) determina, su richiesta e proposta dell'impresa di trasporto, ai sensi  dell'articolo 38, del regolamento allegato A al r.d. 148/1931, le trattenute per il risarcimento dei danni arrecati dal personale dipendente di importo superiore a lire 2 milioni, attivabile previo accertamento della responsabilità  secondo criteri stabiliti dal dirigente del Settore trasporti dell'Assessorato regionale ai trasporti;

   2) determina, su richiesta e proposta dell'azienda, l'organico del personale sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

 

2. Nel caso in cui un'impresa di trasporto eserciti promiscuamente servizi di competenza di più  enti, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), sono esercitate dall'ente competente alla quota prevalente dei servizi gestiti calcolata sulla base delle percorrenze chilometriche con criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

 

3. Compete alla Regione:

 

a) provvedere, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte del Ministero dei trasporti, Direzione generale MCTC, all'assenso per l'incarico di direttore o responsabile dell'esercizio ai sensi dell'articolo 90 del d.p.r. 11 luglio 1980, n.753;

 

b) nominare, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento allegato A del r.d. 148/1931 e della sentenza della Corte costituzionale n.449 del 25 marzo 1988, i componenti del Consiglio di disciplina, designandone il Presidente.

 

4. La Regione esercita la vigilanza generale sulla regolarità , qualità  e sicurezza di tutti i servizi di TPRL che si svolgono sul proprio territorio, all'uopo riscuotendo i contributi di sorveglianza nella misura stabilita dalle proprie leggi per tutti i servizi di TPRL. 

 

5. I dipendenti della Regione e degli enti locali che esercitano funzioni di vigilanza e controllo devono essere muniti di apposita tessera di servizio rilasciata dall'ente dal quale dipendono.  Le predette tessere di servizio e quelle rilasciate dal Ministero dei trasporti, Direzione generale MCTC consentono la libera circolazione sui servizi di TPRL per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. Le tessere rilasciate dagli enti locali hanno validità  sui servizi di rispettiva competenza.

 

6. Le imprese esercenti trasporto pubblico hanno l'obbligo di esibire, a richiesta degli incaricati alla vigilanza e controllo di cui al comma 5, ogni documento relativo alla gestione dei servizi.

 

Art. 26

(Poteri sostitutivi)

 

1. In caso di mancato o irregolare esercizio da parte degli enti locali delle funzioni agli stessi conferite dalla presente legge, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, dispone, con propri provvedimenti,  specifici interventi in sostituzione dell'ente locale inadempiente.

 

Art. 27

(Osservatorio per la mobilità )

 

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e di vigilanza dei servizi di TPRL, è  istituito presso l'Assessorato regionale trasporti l'Osservatorio per la mobilità, con i seguenti compiti:

 

a) rilevare la mobilità  regionale e i suoi processi evolutivi;

 

b) individuare e monitorare i parametri di efficienza, efficacia e qualità  dei servizi di TPRL, anche in relazione al loro impatto ambientale;

 

c) rilevare i livelli di produttività  delle imprese di trasporto;

 

d) formulare proposte per l'individuazione delle reti di cui all'articolo 2, comma 4;

 

e) verificare il grado di integrazione modale del sistema del trasporto pubblico;

 

f) verificare l'efficacia degli investimenti effettuati nel settore;

 

g) predisporre un programma operativo per la raccolta e l'elaborazione dei dati mediante appropriati sistemi informatizzati, anche al fine di corrispondere alle richieste del Ministero dei trasporti per l'elaborazione del Conto nazionale trasporti;

 

h) relazionare annualmente all'Assessore regionale ai trasporti, evidenziando i processi evolutivi del settore e formulando ogni proposta utile a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità  del sistema del trasporto;

 

i) curare la pubblicazione e la diffusione dei dati monitorati.

 

2. L'Osservatorio per la mobilità  si avvale di professionalità  esterne specializzate nel settore ed esercita la sua attività  in collaborazione con le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI, dell'UNCEM, delle associazioni delle imprese di trasporto, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni confederali e di categoria.

 

3. I soggetti gestori dei servizi hanno l'obbligo di fornire all'Osservatorio per la mobilità  tutti i dati richiesti nei tempi e con le modalità  stabilite dall'Osservatorio medesimo. L'inosservanza della suddetta disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 33,  fermo restando l'obbligo di ottemperare.

 

TITOLO  VI

 

DISCIPLINA  TARIFFARIA

 

Art. 28

(Principi generali in materia tariffaria)

 

1. La Giunta regionale stabilisce, sentite le rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori  presenti sul territorio, le basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di trasporto pubblico interurbani e i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani con l'obiettivo del raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di promuovere l'integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque modalità  esercitati e in qualunque forma gestiti.

 

2. Le basi tariffarie sono incrementate annualmente applicando il metodo del price cap di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481. I criteri applicativi del metodo del price cap sono stabiliti dalla Giunta regionale assumendo:

 

a) il tasso di variazione medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT nell'anno precedente;

 

b) l'obiettivo della variazione del tasso annuale di produttività  delle imprese di trasporto fino al raggiungimento di prefissati livelli ottimali in un periodo almeno triennale;

 

c) l'incentivazione del miglioramento della qualità  dei servizi.

 

Nel caso che l'applicazione del suddetto metodo comporti su base annua variazioni dei prezzi dei titoli di viaggio inferiori al 5 per cento, le variazioni dei prezzi possono essere applicate su base poliennale.

 

3. I prezzi minimi dei titoli di viaggio dei servizi interurbani sono commisurati alle basi tariffarie chilometriche di cui al comma 1 con i criteri di cui all'articolo 30. I prezzi minimi dei titoli di viaggio dei servizi urbani e suburbani sono commisurati al prezzo del biglietto di corsa semplice di cui al comma 1 con i criteri stabiliti dai Comuni competenti.

 

4. La Giunta regionale può  disporre prezzi più  alti di quelli minimi per i servizi di TPRL interurbano. Analoga facoltà  compete ai Comuni per servizi di propria competenza.

 

5. La Giunta regionale e i Comuni, secondo le competenze di cui al comma 4, possono autorizzare tariffe più  alte alle imprese di trasporto che ne fanno richiesta allo scopo di raggiungere, tenuto conto della elasticità  della domanda, il rapporto contrattualmente stabilito tra ricavi e costi dei servizi. Per il rilascio dell'autorizzazione le imprese di trasporto devono fornire adeguate motivazioni a sostegno della propria richiesta.

 

Art. 29

(Titoli di viaggio)

 

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del viaggio e ad esibirlo al personale dell'impresa esercente o dell'ente di vigilanza o controllo.

 

2. Le imprese di trasporto sono tenute a rilasciare, a richiesta degli utenti, i seguenti titoli di viaggio:

 

a) biglietti di corsa semplice, validi per effettuare una sola corsa;

 

b) abbonamenti settimanali, validi per la settimana di convalida;

 

c) abbonamenti mensili, validi per il mese di convalida;

 

d) abbonamenti settimanali e mensili ridotti, validi per la settimana o mese di convalida, per eventuali servizi utilizzabili per non più  di cinque giorni alla settimana.

 

3. Le imprese di trasporto possono con proprio regolamento limitare la validità  degli abbonamenti settimanali e mensili, ferma restando la validità  temporale per la settimana o il mese di convalida, ad un numero di corse non inferiore rispettivamente a dodici e cinquantadue  corse, ridotte a dieci e quarantadue corse per gli abbonamenti ridotti.

 

4. Le imprese di trasporto possono adottare,  previa autorizzazione della Regione o dei Comuni, secondo le competenze di cui all'articolo 28, altre tipologie dei titoli di viaggio in relazione a particolari esigenze dei servizi gestiti.

 

Art. 30

(Prezzi minimi dei titoli di viaggio)

 

1. I prezzi minimi dei titoli di viaggio per i servizi interurbani di TPRL sono calcolati con le modalità  di cui ai commi 2, 3, e 4 sulla base della lunghezza della relazione del viaggio corrispondente, per i servizi automobilistici, al minor percorso stradale tra i centri serviti indipendentemente dall'effettivo percorso dei servizi medesimi. Le lunghezze sono assunte con riferimento a fasce chilometriche di cinque chilometri fino ai cinquanta chilometri e di dieci chilometri oltre i cinquanta chilometri, assumendo la prima fascia da uno a dieci chilometri. I prezzi sono arrotondati per eccesso e per difetto, alle cinquecento lire o alle mille lire per importi rispettivamente inferiori o superiori a lire 10 mila. I prezzi dei titoli di viaggio sono comprensivi di IVA.

 

2. I prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica stabilita ai sensi dell'articolo 28, comma 1,  per la lunghezza chilometrica massima della fascia in cui è  compresa la lunghezza della relazione. Il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice è  commisurato alla lunghezza di quindici chilometri.

 

3. I prezzi minimi degli abbonamenti settimanali dei sevizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica di cui all'articolo 28, comma 1, per la lunghezza massima della fascia in cui è  compresa la relazione e per il coefficiente dodici, o il coefficiente dieci per gli abbonamenti ridotti, con applicazione dei seguenti sconti progressivi :

 

a) fino   a  10 km: 20%

 

b) da 11 a  20 km: 25%

 

c) da 21 a  30 km:  35%

 

d) da 31 a  40 km: 50%

 

e) da 41 a  50 km: 65%

 

f) oltre 50 km: 80%

 

4. I prezzi minimi degli abbonamenti mensili dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica di cui all'articolo 28, comma 1, per la lunghezza massima della fascia in cui è  compresa la relazione e per il coefficiente cinquanta, o il coefficiente quarantadue per gli abbonamenti ridotti, con applicazione dei seguenti sconti progressivi:

 

a) fino a 10 km: 30%

 

b) da 11 a 20 km: 40%

 

c) da 21 a 30 km: 50%

 

d) da 31 a 40 km: 60%

 

e) 41 a 50 km: 75%

 

f) oltre 50 km: 85%

 

5. I ragazzi di età  inferiore a dieci anni accompagnati da persona adulta sono trasportati gratuitamente.

 

6. Le imprese di trasporto stabiliscono con proprio regolamento, trasmesso all'ente affidante e alla Regione, le modalità  per l'eventuale rilascio di tessere di riconoscimento per  viaggiatori in abbonamento e di titoli di viaggio a bordo con relativo sovraprezzo, per la  prenotazione di posti e per il trasporto di bagagli e animali.

 

7. Le imprese di trasporto sono obbligate a trasmettere alla Regione e ai propri enti affidanti le tabelle dei prezzi e delle distanze dei titoli di viaggio rilasciati per i servizi dalle stesse gestiti, dando tempestiva notizia delle eventuali variazioni intervenute. Le imprese di trasporto sono altresì tenute a dare ampia informazione alla clientela delle tariffe applicate e del regolamento di cui al comma 6. L'inosservanza delle predette disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 33.

 

Art. 31

(Sistema tariffario integrato)

 

1. La Regione promuove l'istituzione di un sistema tariffario integrato che consenta all'utente l'utilizzo di tutti i servizi di TPRL sul proprio territorio con il pagamento di un unico titolo di viaggio, anche con carte multiservizi.

 

2. Per le finalità  di cui al comma 1 la Regione promuove la costituzione, anche con la propria partecipazione, di un centro di gestione del sistema tariffario integrato, in forma societaria o consortile con la partecipazione delle imprese di trasporto e di altri soggetti pubblici o privati.  L'eventuale quota partecipativa regionale non può  superare il 30 per cento.

 

3. Fino alla costituzione del centro di cui al comma 2 la Giunta regionale ha facoltà  di imporre integrazioni tariffarie tra più  imprese di trasporto pubblico con modalità  dalla stessa stabilite e sentite le imprese interessate.

 

4. Per aree a elevata diffusione abitativa la Giunta regionale promuove, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 1, sistemi tariffari diversi da quelli di cui agli articoli 29 e 30 riferiti a parametri temporali e zonali.

 

Art. 32

(Agevolazioni tariffarie)

 

1. È  facoltà della Regione e degli enti locali disporre agevolazioni o gratuità tariffarie in favore di determinate categorie di utenti a condizione che i relativi atti dispositivi provvedano contestualmente a coprire i minori ricavi del traffico derivanti alle imprese di trasporto dalle predette agevolazioni.

 

2. Gli sconti sugli abbonamenti calcolati con i criteri di cui all'articolo 30, commi 3 e 4, hanno carattere di sconti commerciali e non costituiscono agevolazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo.

 

3. Nei limiti della disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2,  lettera f), la Giunta regionale può disporre per il rilascio di documenti di viaggio per la circolazione gratuita sugli autoservizi di trasporto pubblico regionale e locale alle seguenti categorie di cittadini:

 

a) i privi di vista per  cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuale accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto;

 

b) gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima, seconda e terza categoria della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 113 e successive modificazioni e loro eventuale accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto;

 

c) gli invalidi civili e del lavoro ed i portatori di handicap certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore all'80 per cento e loro eventuale accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto.

 

4. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per il rilascio dei documenti di cui al  comma 3 da parte delle imprese esercenti servizi di TPRL sulla base della documentazione prodotta dalle associazioni regionali delle categorie aventi diritto e per le compensazioni dei conseguenti minori ricavi del traffico, nel limite massimo del 2 per mille dei corrispettivi contrattuali e, comunque, nel limite della disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f).

 

 

TITOLO VII

 

SANZIONI

 

Art. 33

(Sanzioni agli enti e imprese di trasporto)

 

1. La mancata osservanza delle disposizioni della presente legge comporta l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a  lire 10 milioni a carico dell'ente o impresa inadempiente.

 

2. L'importo della sanzione amministrativa spetta all'ente competente all'accertamento dell'infrazione, il quale può introitarne l'importo mediante recupero a valere compensativamente sugli eventuali corrispettivi dovuti all'impresa sanzionata.

 

3. La Regione può disporre recuperi di somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali o dalle imprese di trasporto in sede di trasferimenti di risorse ai medesimi enti o imprese.

 

Art. 34

(Sanzioni e indennizzi agli utenti dei servizi)

 

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico che all'atto dei controlli risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio sono tenuti al pagamento, oltre che del biglietto di corsa semplice, anche di una sanzione amministrativa pecuniaria di lire 60 mila, ridotta a lire 30 mila se l'utente estingue l'illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica.  L'importo della predetta sanzione amministrativa compete all'impresa esercente il servizio.

 

2. Il mancato rispetto da parte degli utenti dei servizi delle norme contenute nel regolamento aziendale di vettura comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da lire 100 mila a lire 500 mila, ridotte al 50 per cento se l'utente estingue l'illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica.  L'importo della predetta sanzione amministrativa compete all'esercente il servizio.

 

3. Per l'accertamento e la contestazione degli illeciti di cui ai  commi 1 e 2 le imprese di trasporto abilitano i propri agenti nelle forme di legge.  Qualora il pagamento delle sanzioni non sia effettuato nelle forme di cui ai commi 1 e 2, il direttore dell'impresa di trasporto, pubblica o privata, ricevuto il rapporto dell'agente che ha accertato l'infrazione, è competente, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 gennaio 1981, n.689, ad emettere l'ordinanza-ingiunzione con le procedure di cui al medesimo articolo 18.

4. Nel caso di inadempienza agli obblighi di esercizio rivenienti dai contratti di servizio o dalla carta dei servizi, l'impresa di trasporto inadempiente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni contrattualmente previste, è  tenuta a corrispondere un equo indennizzo agli eventuali utenti che ne abbiano subito danno.  I criteri di indennizzo sono stabiliti dalla Giunta regionale, d'intesa con le rappresentanze dell'UPI, dell'ANCI, dell'UNCEM, delle associazioni delle imprese di trasporto di persone  e delle organizzazioni sindacali.

 

TITOLO VIII

NORME  TRANSITORIE

 

Art.35

(Contratti ponte)

 

1. Le concessioni di servizi di trasporto pubblico in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al riaffidamento in concessione dei servizi medesimi con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18 e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.  La predetta proroga è  subordinata alla condizione che la Regione e gli enti locali stipulino, secondo le rispettive competenze, entro il termine perentorio del 30 giugno 2000, contratti _ponte" di servizio con le compensazioni di cui all'articolo 36 e con scadenza non oltre la data del 31 dicembre 2002.  Per le concessioni rilasciate con scadenza successiva al 31 dicembre 2002, l'ente competente, ferma restando la facoltà  di procedere al riaffidamento entro la predetta data con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18, può  prorogarne la validità  per un periodo comunque non superiore alla scadenza della concessione, previa stipula dei contratti di servizio entro il termine del 30 giugno 2000.  Le domande di concessione avanzate prima dell'entrata in vigore della presente legge e ancora pendenti si intendono  respinte.

 

2. Per i servizi in affidamento diretto gli enti locali stipulano con le proprie aziende speciali o consorzi, entro il termine perentorio del 30 giugno 2000, contratti di servizio “ponte", con le compensazioni di cui al articolo 36, relativi ai servizi in affidamento diretto alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

3. Nel periodo transitorio successivo alla stipula dei contratti _ponte" di cui ai commi 1 e 2 e fino alla determinazione dei servizi minimi di cui all'articolo 5 gli enti competenti possono rilasciare concessioni provvisorie di nuovi servizi, con oneri a proprio carico, con la procedura concorsuale negoziata di cui all'articolo 18, comma 1.  Le eventuali   sub concessioni o trasformazioni in servizi speciali dei servizi in atto e le modifiche intensificative o riduttive dei loro programmi di esercizio sono disposte dagli enti competenti con le modalità  contrattualmente stabilite ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera f).

 

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 e nel medesimo periodo transitorio gli enti  competenti, in relazione a sopravvenute esigenze di trasporto e previa indizione di conferenza dei servizi con le modalità  di cui all'articolo 5, comma 2, possono rilasciare direttamente, ai soggetti concessionari che ne facciano richiesta, nuove concessioni di servizi automobilistici alle seguenti vincolanti condizioni:

 

a) che dalla conferenza dei servizi risulti acclarato l'interesse pubblico dei servizi richiesti e l'assenza di interferenze con altri servizi oggetto di corrispettivi;

 

b) che i servizi richiesti abbiano finalità  di collegamento di centri già  interessati da concessioni regolate da contratto con il soggetto richiedente;

 

c) che l'ente concedente provveda contestualmente ad equivalenti riduzioni delle percorrenze chilometriche dei servizi oggetto di corrispettivi, da conseguire anche su proposta del concessionario richiedente tramite soppressioni o ristrutturazioni riduttive o con trasformazioni in servizi speciali,  comunque senza maggiorazione dell'ammontare delle compensazioni contrattualmente stabilite.

 

5. Nel periodo transitorio di cui al comma 3 la Giunta regionale può  disporre, anche su proposta degli enti locali competenti, la trasformazione in servizi speciali di esistenti servizi di trasporto pubblico automobilistico ai sensi dell'articolo 20, comma 3.

 

6. Per i servizi ferroviari e automobilistici integrativi o sostitutivi di quelli ferroviari in concessione statale alla società  Ferrovie dello Stato o ad altri soggetti, la Regione, dopo il subentro allo Stato in qualità  di ente concedente ai sensi degli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997, ferma restando la facoltà  di procedere entro il termine del 31 dicembre 2002 al riaffidamento dei servizi medesimi con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18, può  disporre la proroga delle concessioni fino alla scadenza delle concessioni statali.  La proroga delle concessioni è  subordinata alla stipula dei contratti _ponte"  con le compensazioni di cui all'articolo 36 a carico del  capitolo di spesa istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b).

 

7. Per i servizi ferroviari automobilistici in gestione commiss"Times New Roman"e governativa affidati per la ristrutturazione alla società   Ferrovie dello Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.662, la Regione, dopo il subentro allo Stato ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 422/1997, provvede, entro il termine del 31 dicembre 2002, al rilascio delle concessioni con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18.  Fino al rilascio delle suddette concessioni la Giunta regionale, previa stipula dei contratti di servizio, può  affidare alla società Ferrovie dello Stato la gestione dei servizi già in gestione commiss"Times New Roman"e governativa, in relazione ai modelli organizzativi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b),  della l. 662/1996.

 

8. Per il servizio elicotteristico di collegamento delle isole Tremiti, la Giunta regionale può  prorogare la scadenza della convenzione di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n.24 sino alla data del 31 dicembre 2002, subordinatamente alla stipula di contratto _ponte"  ai sensi del comma 1 entro la data del 30 giugno 2000, a decorrere dalla quale cessa il regime di sovvenzione. L'importo assunto a base contrattuale, a carico del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), è  commisurato, a parità  di servizi resi, alla sovvenzione erogata per l'esercizio 1999 ed è soggetto a revisione annuale ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 4.

 

9. I contratti _ponte" stipulati dagli enti locali devono essere dagli stessi enti trasmessi, in copia conforme all'originale, all'Assessorato regionale trasporti entro trenta giorni dalla loro stipula. L'inosservanza della predetta disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 33.

 

Art. 36

(Servizi minimi e regime finanziario)

 

1. Fino all'adozione del provvedimento della Giunta regionale di determinazione dei servizi minimi di cui all'articolo 5, si assumono come servizi minimi gli autoservizi ammessi alla contribuzione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, con eventuale esclusione di quelli riconosciuti dalla Giunta medesima non corrispondenti alla domanda di mobilità  di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 422/1997.  La prima attribuzione agli enti locali delle risorse di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), è effettuata  con decorrenza 1° luglio 1999 sulla base:

 

a) delle contribuzioni chilometriche attribuite ai servizi in sede consuntiva  per il 1998, considerando l'incidenza delle percorrenze ausiliarie riconosciute e gli eventuali effetti riduttivi connessi al progressivo incremento del rapporto tra ricavi e costi ai sensi dell'articolo 21, comma 2;

 

b) delle percorrenze  riconosciute in sede consuntiva per il 1998, considerando gli effetti rivenienti da eventuali provvedimenti modificativi delle situazioni concessionali che abbiano conseguito l'ammissione alla contribuzione regionale.  

 

2. Per i servizi automobilistici il regime contributivo di cui alla l.r. 13/1982 e successive modificazioni cessa con l'esercizio 1998.  A decorrere dall'esercizio 1999 e fino alla stipula dei contratti  _ponte" gli interventi finanziari in favore di ciascuna impresa di trasporto pubblico automobilistico sono disposti dalla Regione e, a decorrere dal 1° luglio 1999, dagli enti locali, secondo le competenze di cui all'articolo 3, sulla base delle contribuzioni chilometriche e delle percorrenze di cui al comma 1.  I predetti interventi sono assunti quali importi base dei contratti _ponte" che, a decorrere dalla data della stipula, sono soggetti a revisione annuale con le modalità  di cui all'articolo 21, commi 2 e 4.

 

3. Gli interventi finanziari di cui al comma 2 sono disposti dagli enti competenti, fino alla stipula dei contratti _ponte", in favore delle imprese interessate, in trimestralità  da erogarsi entro il trimestre di competenza previa domanda delle imprese medesime corredata di certificazione delle percorrenze sviluppate dai servizi svolti.

 

4. Nel caso che alla scadenza dei contratti,  entro il periodo di validità  delle concessioni o affidamenti diretti, gli enti competenti non provvedano in tempo utile agli adempimenti di competenza per i rinnovi contrattuali, la Giunta regionale, previa sospensione dei trasferimenti agli enti competenti, dispone direttamente  in favore dei soggetti concessionari o affidatari che assicurano il regolare esercizio dei servizi di trasporto, su domanda degli stessi, interventi finanziari in misura non superiore a quella corrispondente alle compensazioni attribuite alla data di scadenza dei contratti, senza applicazione della revisione annuale.

 

5. È  confermata la disposizione di cui all'articolo 23 della legge regionale 3 giugno 1996, n.6, intendendosi la misura massima del 10 per cento del contributo integrativo riferita all'ammontare degli interventi finanziari relativi ai servizi già  in affidamento precario.  La Giunta regionale ha facoltà di prorogare la predetta disposizione oltre la data del 31 dicembre 2000 e fino alla scadenza dei contratti _ponte", assumendo la misura massima del 5 per cento riferita alle compensazioni contrattuali.

 

6. Per i servizi ferroviari e automobilistici sostitutivi o integrativi di quelli ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997, dopo il subentro della Regione allo Stato in qualità di ente concedente e fino alla determinazione dei servizi minimi di cui all'articolo 5, si assumono come servizi minimi quelli considerati negli accordi di programma di cui ai citati articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997.  Nello stesso periodo transitorio le risorse rispettivamente destinate ai predetti servizi, nell'ambito delle disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), della presente legge, sono quantificate sulla base della misura unitaria chilometrica assunta  per i trasferimenti dallo Stato alla Regione  di cui all'articolo 20 del d.lgs. 422/1997.

 

 

TITOLO  IX

 

ABROGAZIONI

 

Art. 37

(Abrogazioni)

 

1.  Sono abrogati:  la legge regionale 23 giugno 1980, n.79,  le leggi regionali 19 marzo 1982, n.13 e 21 gennaio 1984, n.5, la legge regionale 5 gennaio 1985, n.2, la legge regionale 8 gennaio 1982, n.3 e l'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 1995, n.11, le leggi regionali 23 gennaio 1982, n.5 e 15 dicembre 1992, n.17, le leggi regionali 4 maggio 1985, n.24 e 19 aprile 1995, n.24, la legge regionale 5 maggio 1979, n.29, l'articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 1995, n.37, l'articolo 4 della legge regionale 17 aprile 1990, n.11 e l'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1997, n.22 e il comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, fermi restando gli effetti prodotti da quest'ultima disposizione sulla contribuzione d'esercizio.

 

2. Le disposizioni abrogate di cui al comma 1 restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza.  In particolare, le disposizioni riguardanti gli interventi finanziari di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n.24 e 19 aprile 1995, n.24 restano in vigore fino alla data del 30 giugno 2000 ai sensi dell'articolo 35, comma 8, della presente legge.

 

3. Per i servizi comunali le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 1995, n.999 sono abrogate con l'entrata in vigore della presente legge.

 

4. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 10 aprile 1981, n.151, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge restano abrogate le norme di cui ai Capi I, II, V, VI e VII della legge 28 settembre 1939, n.1822.

         

         

            Data a Bari, addì 25 marzo1999