TITOLO I
NORME
IN MATERIA DI CONTABILITA’ REGIONALE
Art. 1
(Modificazioni e integrazioni legge regionale
30 maggio 1977, n. 17)
1.
All’articolo 44 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole “salvo quanto
disposto dai precedenti articoli”, è aggiunta la seguente espressione: “nonchè
dal successivo articolo 71, comma 6, “;
b) al comma 2, dopo le parole “... e
viceversa”, è aggiunta l’espressione “salvo quanto disposto dal successivo
articolo 71, comma 12”.
2. Al comma 2 dell’articolo 71
della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni,
dopo le parole “... negli stanziamenti di spesa”, è soppressa l’espressione “in
conto capitale e”.
3. Al
comma 3 dell’articolo 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive
modificazioni e integrazioni l’espressione “in conto capitale” è sostituita con
le parole “in annualità”.
4. Il
comma 6 dell’articolo 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni
e integrazioni è così modificato:
“6. A seguito di rimodulazioni di programmi comunitari che hanno
ottenuto l’assenso del Comitato di sorveglianza di cui all’articolo 25 del
regolamento comunitario n. 2082/93 e successive modificazioni e integrazioni,
la Giunta regionale può disporre con proprio atto, su parere della Commissione
consiliare al bilancio, l’assegnazione dei connessi residui di stanziamento a
capitoli diversi rispetto a quelli di originaria imputazione”.
5. Al
comma 8 dell’articolo 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive
modificazioni e integrazioni, dopo l’espressione “I residui delle spese in
conto capitale” sono aggiunte le parole “e in annualità”.
6. Al
comma 9 dell’articolo 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive
modificazioni e integrazioni, dopo le parole “... progetti comunitari o
statali”, è soppressa l’espressione “e a spese in conto capitale o di
investimento e in annualità oggetto di provvedimenti che ne individuano il
vincolo di destinazione”.
7. Al
comma 12 dell’articolo 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive
modificazioni e integrazioni, dopo le parole “... Giunta regionale” è aggiunta
l’espressione “da adottarsi successivamente alla ricognizione di cui agli
articoli 58 e 70 della presente legge. Il suddetto atto deliberativo deve
riportare l’analitica individuazione dei singoli provvedimenti di impegno di
spesa che hanno dato origine ai residui passivi propri di cui si propone la
riduzione o l’eliminazione”.
8. Il
comma 4 dell’articolo 82 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive
modificazioni e integrazioni è abrogato.
9. Al
comma 5 dell’articolo 82 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive
modificazioni e integrazioni, dopo la parola “… irregolarità”, è inserita la parola “contabile”.
Art. 2
(Modificazioni legge regionale 25 gennaio
1977, n. 2)
1. Al
comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 e
successive modificazioni e integrazioni sono soppresse le disposizioni di cui alle
lettere a) e c).
Art. 3
(Fondo per il cofinanziamento dei programmi
comunitari)
1. Al
comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 31, dopo le
parole “... eccedenti rispetto alle spese rendicontate”, sono aggiunte le
parole “nonchè dalle disponibilità finanziarie rivenienti dall’approvazione,
con atto della Giunta regionale, della contabilità finale a chiusura di un
programma comunitario. La Giunta
regionale provvede, con proprio atto, ad apportare le conseguenti variazioni al
bilancio regionale”.
2. In
attuazione della delibera CIPE n. 224 del 3 dicembre 1997, tutte le somme
assegnate alla Regione Puglia per l’attuazione del regolamento comunitario
FEOGA n. 2085/1993 che risultano impegnate alla data del 31 dicembre 1998, per le
quali è accertata dal competente Settore l’insussistenza delle obbligazioni
correlate, alimentano ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 31/1998, così come
modificato dal comma 1 del presente articolo, il fondo per il cofinanziamento
dei programmi comunitari istituito con l’articolo 32 della legge regionale 3
giugno 1996, n. 6 e sono destinate al cofinanziamento nazionale del fondo
FEOGA.
3. I
fondi assegnati alla Regione Puglia a valere sul piano regionale di sviluppo e
specificatamente destinati dal Ministero del tesoro, bilancio e programmazione
economica al cofinanziamento dei programmi operativi comunitari, impegnati alla
data del 31 dicembre 1998, per i quali è accertata dal competente Settore la
insussistenza delle obbligazioni correlate, alimentano il fondo di cui al comma
2.
TITOLO II
NORME SETTORIALI FINALIZZATE AL RISANAMENTO
FINANZIARIO E
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA
Capo I
Disposizioni in materia sanitaria
Art. 4
(Norme procedurali di impegno della spesa in
materia sanitaria)
1. Gli atti
e i provvedimenti dirigenziali e di Giunta regionale, anche di carattere
programmatorio comunque incidenti sul sistema sanitario pugliese, oltre che
indicare gli adempimenti contabili di cui alla legge regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazioni ed integrazioni, devono altresì contenere l’espressa
dichiarazione dei responsabili del procedimento amministrativo che le spese
derivanti dagli stessi atti sono contenute nei limiti del fondo sanitario
regionale e che non producono oneri aggiuntivi rispetto alla quota del fondo in
parola assegnata o da assegnare a ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera.
Art. 5
(Norme procedurali di attuazione della
ristrutturazione della rete ospedaliera)
1.
L’attivazione relativa alle nuove istituzioni previste nel piano di
ristrutturazione della rete ospedaliera può avvenire dietro specifica
autorizzazione della Giunta regionale con atto da sottoporre al parere
vincolante della 1^ Commissione consiliare permanente, su richiesta
dell’Azienda sanitaria con apposita deliberazione del Direttore generale,
corredata di relazione sugli effetti economici, finanziari e patrimoniali di
detta attivazione. In particolare, la relazione deve contenere la
certificazione della copertura economico-finanziaria, nell’ambito del proprio
bilancio, evidenziando il quadro di compatibilità dei provvedimenti di riordino
da attivare con le quote del FSR attribuite in ciascun anno, al netto della
mobilità interregionale.
2. Il
quadro di compatibilità finanziaria deve essere certificato da parte del
Collegio dei revisori dei conti e va accompagnato dall’illustrazione
dell’andamento della spesa riferito, in particolare, a quelle per il personale,
beni e servizi, assistenza farmaceutica e assistenza convenzionale e deve,
altresì, tenere conto dei risultati di amministrazione e gestionali così come
rilevati dai conti consuntivi degli esercizi relativi al biennio precedente
all’esercizio finanziario decorso rispetto all’anno di presentazione della
proposta.
3. La
suddetta copertura finanziaria può essere dimostrata secondo le modalità di cui
ai commi 1 e 2 anche attraverso la realizzazione di disattivazioni e/o
riconversioni di posti letto e servizi nell’ambito della stessa Azienda
sanitaria.
4. In
caso di mancata copertura finanziaria, le richieste, che saranno inoltrate alla
Regione con evidenziazione nella relazione degli effetti economici, finanziari
e patrimoniali, possono essere prese in esame dalla Giunta regionale, con le
modalità previste dai commi 1, 2 e 3, in correlazione a disattivazioni previste
in altre Aziende sanitarie e, comunque, in coincidenza con il piano annuale di
riparto del FSR nell’ambito del quale potranno essere considerate le nuove
attivazioni, in relazione alla disponibilità finanziaria regionale, ai piani
delle prestazioni, ai tetti di spesa e ai limiti di trasferimenti alle Aziende
a carico del FSR. In tale ipotesi il
provvedimento di riparto del FSR deve essere sottoposto al parere vincolante
della 1^ Commissione consiliare permanente per la parte riguardante le su
indicate autorizzazioni.
5. La
Giunta regionale, nell’esame delle richieste e nel rilascio delle
autorizzazioni, adotta il criterio di priorità assoluta per le nuove
istituzioni direttamente correlate all’avvio del sistema dell’emergenza
sanitaria 118 e ai servizi di prevenzione.
6. Nel
procedimento di autorizzazione delle nuove attivazioni deve, comunque, essere
rispettata la disposizione di cui all’articolo 32, comma 7, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, circa l’estensione dell’obbligo del pareggio di bilancio
ai presidi ospedalieri delle Aziende USL.
7.
Tutti gli atti della Regione, delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende
ospedaliere riguardanti l’esecuzione del piano di riordino della rete
ospedaliera, ivi compresi quelli inerenti le strutture sanitarie
transitoriamente accreditate e/o da accreditare a gestione privata, devono
conformarsi agli obiettivi del patto di stabilità interno approvato con
l’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con particolare riferimento
alla riduzione del disavanzo, alla garanzia del corretto impiego delle risorse
e appropriati livelli di utilizzazione dei servizi, al rispetto degli
indicatori e parametri concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi
nonchè al perseguimento del complessivo equilibrio economico nel rispetto dei
livelli di assistenza.
8. I
procedimenti di richiesta di autorizzazione per l’attivazione delle nuove
istituzioni contenute nel piano di riordino della rete ospedaliera possono
essere avviati dai Direttori generali a condizione che sia garantito il
pareggio di bilancio per l’esercizio in corso e che il conto consuntivo
dell’esercizio precedente non presenti disavanzo gestionale e successivamente
all’approvazione, da parte della Regione, degli assetti organizzativi di cui all’articolo
22 della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36 e all’articolo 62 della legge
regionale 6 maggio 1998 n. 14, nonchè secondo le procedure e le direttive
previste dalla delibera di Giunta regionale n. 4268 del 23 dicembre 1998.
9.
Tutte le procedure di attivazione del piano di riordino ospedaliero devono
essere rispettate anche per le proposte gestionali riferibili all’applicazione
dell’articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e le eventuali
proposte gestionali attraverso costituzioni di società miste possono essere
inoltrate alla Giunta regionale successivamente all’approvazione di specifiche
direttive da adottarsi con delibera della Giunta regionale previo parere
vincolante delle Commissioni consiliari 1^ e 3^, che devono esprimersi entro
trenta giorni.
10. Al
fine del raggiungimento dell’equilibrio tra i costi sostenuti per l’assistenza
ospedaliera regionale e la quota percentuale assegnata dal riparto annuale del FSN,
la Giunta regionale predispone un apposito piano per obiettivi rapportato alle
tipologie dei presidi, posti letto e servizi assistenziali previsti dal piano
di riordino.
11. La
Giunta regionale può esaminare eventuali richieste attuative per le nuove
istituzioni del piano di riordino solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale della delibera CIPE del riparto annuale del FSN e successivamente
all’approvazione del piano dei costi di previsione su indicato, procedendo
all’attuazione della riduzione dell’attuale spesa ospedaliera regionale annuale
nella misura del 2 per cento per l’anno 1999, del 2,5 per cento per l’anno 2000
e del 3 per cento per l’anno 2001.
12. I
procedimenti di richiesta di autorizzazione per l’attivazione delle nuove
istituzioni contenute nel piano di riordino, inoltre, possono essere avviati,
fermo restando il rispetto di tutte le procedure e i vincoli finanziari e non,
di cui ai precedenti commi, allorchè i presidi delle Aziende sanitarie locali
abbiano l’obiettivo tendenziale del raggiungimento del tasso di
ospedalizzazione fissato (160/1000 abitanti) dal provvedimento di riordino.
13. Rinviato
Art. 6
(Ripartizione fondo sanitario regionale)
1. Al
fine di consentire alle Aziende sanitarie e alle istituzioni sanitarie di programmare
e organizzare le attività proprie, la ripartizione del fondo sanitario
regionale e l’individuazione delle quote riservate annualmente alle Aziende
ospedaliere, di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 30 dicembre
1994, n.38, sono effettuate dalla Giunta regionale entro e non oltre il 31
maggio di ciascun anno ed entro i limiti del fondo sanitario regionale
assegnato per l’anno in corso.
Art. 7
(Disposizioni
transitorie per l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS -
Bari)
1. All’Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) pubblico Ospedale oncologico di Bari, anche in
considerazione dei costi sostenuti per la mancata disponibilità di una sede
propria, è estesa la possibilità di finanziamento dei costi non coperti con gli
introiti rivenienti dalla tariffazione delle prestazioni di degenza e
ambulatoriali nonché da entrate proprie, prevista per le Aziende ospedaliere
dall’articolo 20, comma 6, della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16.
2. Il finanziamento dei costi dell’IRCCS
pubblico Ospedale oncologico di Bari non coperti è corrisposto per gli anni
1998 e 1999 mediante acconti mensili pari all’80 per cento e conguagli annuali
calcolati sulla base delle risultanze dei dati contabili finali.
Art.
8
(Azioni
di rivalsa sanitarie)
1.
L’articolo 2
della legge regionale 2 aprile 1981, n.24, è sostituito dal seguente:
“Art. 2
1. Le
azioni di rivalsa per il recupero di spese sostenute dal S.S.R., per prestazioni
mediche rese in regime ambulatoriale e di ricovero, eseguite in favore di
pazienti che necessitano di assistenza a causa di eventi o azioni attribuibili
a responsabilità di terzi, sono esercitate dalle Aziende presso le quali gli
utenti che fruiscono della prestazione sono iscritti.
2. Le aziende ed enti che erogano prestazioni
sanitarie, al fine di consentire la tempestiva attivazione dell'attività
istruttoria da parte delle Aziende sanitarie locali di competenza, inviano a
queste ultime il modello di ricovero o di avvenuta erogazione della prestazione
in regime ambulatoriale di pronto soccorso.
3. Il modello di cui al comma 2 deve riportare
i dati anagrafici dell’assistito e le dichiarazioni di quest’ultimo dalle quali
si evinca una presunta responsabilità di
terzi per l’evento lesivo.
4. Resta
ferma, per quanto compatibile, la possibilità di stipula di convenzioni ex
articolo 4 del decreto legge del 23 dicembre 1976, n. 857, convertito dalla
legge 26 febbraio 1997, n.39”.
Art.
9
(Modalità
per l’accesso alle prestazioni riabilitative)
1. In attuazione del provvedimento 7 maggio
1998 “Linee guida del Ministero della sanità per le attività di
riabilitazione”, è abrogata ogni norma regionale che stabilisce il limite di
età di cui al punto 1, lett d), della circolare dell’8 settembre 1987 –
assistenza sanitaria riabilitativa specifica – allegata alla delibera di Giunta
regionale n. 3395 del 16 aprile 1987 – (BURP n. 1 del 2 gennaio 1989).
2. In tal senso si intendono
modificate le modalità per l’accesso alle prestazioni riabilitative erogate ai
sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nelle strutture
pubbliche e private, le cui convenzioni con le ASL sono conseguentemente
adeguate.
Art. 10
(Modifiche all’art. 12 della legge regionale
n. 36 del 1994)
Rinviato
Capo II
Disposizioni in materia
di valorizzazione e miglioramento ambientale dei demani civici
Art. 11
(Norme di accelerazione delle procedure di
liquidazione degli usi civici)
1. L’articolo
1 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 è integrato con l’aggiunta del
seguente comma 5:
“5. Le terre civiche sono da individuarsi,
altresì, così come all’articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766”.
2.
L’articolo 9 della legge regionale n. 7 del 1998 è integrato con l’aggiunta del
seguente comma 4:
“4. Le aree appartenenti al demanio civico che hanno già mutato
l’originaria destinazione per effetto di strumenti urbanistici, regolarmente
approvati dalla Regione o già adottati dai Consigli comunali alla data di
entrata in vigore della presente legge, a richiesta dei Comuni possono essere
sdemanializzate in sanatoria, a condizione che le Amministrazioni comunali
provvedano ad applicare l’istituto della alienazione previsto dall’articolo 24
della legge n. 1766 del 1927 e dal comma 3 del presente articolo”.
3. In
ossequio all’articolo 10 della legge n. 1766 del 1927, così come previsto
dall’articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 7 del 1998, possono
prevedersi riduzioni del prezzo di stima per i residenti, nella misura che
verrà stabilita autonomamente da ciascun Comune, con deliberazione motivata del
Consiglio comunale, purchè tale riduzione non sia inferiore ad un terzo del
valore venale attuale dell’area.
4. Le
Amministrazioni comunali devono destinare i fondi rivenienti dalle alienazioni
alla realizzazione di opere di valorizzazione dei restanti demani civici previa
autorizzazione allo svincolo delle somme con atto dirigenziale del Settore
agricoltura della Regione Puglia.
5. Al
fine di accelerare le procedure per le operazioni peritali di stima i Comuni
possono avvalersi dei propri uffici tecnici per essere poi sottoposti al
giudizio di congruità della Commissione regionale, previsto dall’articolo 8
della legge regionale n. 7 del 1998.
Art. 12
(Proroga
termini legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 e successive modificazioni e
integrazioni)
1. Le
norme transitorie di tutela di particolare interesse ambientale-paesaggistico
di cui alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 e successive modificazioni ed
integrazioni sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del piano
urbanistico territoriale tematico “Paesaggio e beni ambientali”, già adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6946 dell’11 ottobre 1994, e comunque
fino alla data del 31 dicembre 1999.
Capo III
Disposizioni in materia di servizi sociali
Art. 13
(Sostegno portatori di handicap)
1. I
finanziamenti statali a destinazione vincolata di cui al cap. 784030 sono finalizzati
al sostegno delle persone con handicap grave, in attuazione delle misure
previste dall’articolo 39, comma 2, lettere l - bis) ed l - ter) della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
2. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità di
erogazione dei fondi assegnati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge
21 maggio 1998, n. 162.
Art. 14
(Programma
di interventi e di riparto per l’integrazione scolastica degli handicappati)
1. Il programma di intervento e di riparto di
cui all’articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1987, n.16 e dell’articolo 18
della legge regionale 18 marzo 1997, n.10 è prorogato di un ulteriore anno.
2. In
attesa degli accordi di programma, gli interventi in favore delle AUSL che
attuano le convenzioni di cui all’articolo 5, comma 4, della legge regionale n.
16 del 1987, saranno confermati, nei limiti delle somme stanziate in bilancio,
ove sia intervenuta la proroga delle convenzioni già in atto, con durata delle
stesse per l’intero anno solare.
Art.
15
(Fondo
socio-assistenziale)
1. Il fondo globale per i servizi
socio-assistenziali di cui al cap. 784010, detratte le quote di cui ai
successivi commi, è ripartito ai Comuni sulla base dei seguenti parametri:
a) 3/10 in parti uguali tra tutti i
Comuni;
b) 4/10 in base alla popolazione residente e al numero
degli immigrati nel Comune ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 11
maggio 1990, n. 29;
c) 1/10 in base alla disoccupazione;
d) 1/10 in base alla popolazione ultrasessantenne;
e) 1/10 in base alla popolazione infradiciottenne.
2. Una
quota del fondo di cui al comma 1 è riservata alle provvidenze integrative a
favore degli hanseniani e delle loro famiglie ai sensi dell’articolo 11, comma
3, della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11.
3. Gli
stanziamenti di cui al comma 1, assegnati quali contributi regionali, sono
utilizzati dai Comuni, nell’ambito della loro programmazione territoriale, per
tutte le funzioni amministrative socio-assistenziali di competenza.
4. Una quota non inferiore al 20 per cento
dell’assegnazione attribuita al singolo Comune è vincolata per assicurare i
servizi socio-assistenziali a favore dei portatori di handicap con patologie
stabilizzate, presso le strutture di riabilitazione.
Art. 16
2. I
Comuni, entro e non oltre centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono comunicare
all’Assessorato regionale alla ragioneria l’entità dei contributi di cui al
comma 1, con specificazione del titolo d’attribuzione.
3. In caso di omessa comunicazione nei termini
di cui al comma 2 i Comuni sono tenuti alla restituzione delle quote di
contributi non utilizzati.
Art. 17
(Disposizioni per l’eliminazione del
contenzioso tra Regione ed enti locali e pubblici)
1. Le
azioni di recupero dei contributi di spesa corrente concessi a qualsiasi titolo
ai Comuni per le attività socio-assistenziali sono sospese a condizione che gli
stessi dichiarino di rinunciare al contenzioso giudiziario eventualmente
promosso ed accettino la compensazione degli oneri legali.
2. Ai
Comuni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’articolo 16 e la
materia del contendere deve ritenersi cessata.
3. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle azioni di recupero dei contributi concessi alle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi della legge
regionale 28 novembre 1983, n. 20. I contributi non utilizzati restano
attribuiti alle medesime istituzioni per le attività assistenziali
istituzionali.
Art. 18
(Assistenza ex ONMI ai minori)
1. Lo
stanziamento previsto al cap. 781070 è destinato al rimborso della quota a
carico della Regione per l’assistenza ex ONMI ai minori illegittimi
riconosciuti dalla sola madre di cui all’articolo 3 del regio decreto 8 maggio
1927, n. 798 richiesto dalle Amministrazioni provinciali per le anticipazioni
relative agli esercizi finanziari decorsi.
2. Il rimborso è disposto previa
attestazione con atto formale da parte dell’Amministrazione richiedente della
spesa effettivamente sostenuta.
Art. 19
(Osservatorio regionale del volontariato)
1. Lo
stanziamento previsto al capitolo di nuova istituzione 786010 è destinato al
finanziamento delle attività dell’Osservatorio regionale del volontariato,
istituito ai sensi della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11, e al rimborso
delle spese di viaggio per la partecipazione dei suoi componenti alle riunioni
del medesimo Osservatorio.
Capo IV
Disposizioni in materia di ambiente
Art.20
(Procedure di utilizzo dei finanziamenti)
1. I
finanziamenti concessi a valere sullo stanziamento del bilancio di previsione
della Regione Puglia per il fondo di cui all’articolo 15, commi 1 e 2, della
legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5, che non sono stati utilizzati in tutto o
in parte dai soggetti destinatari entro l’esercizio finanziario successivo a
quello nel corso del quale è stata effettivamente erogata la prima
anticipazione e per i quali i medesimi soggetti attuatori non hanno provveduto
alla relativa rendicontazione entro i due mesi successivi, sono revocati.
2. Le
disponibilità finanziarie che si determinano in conseguenza delle revoche di cui
al comma 1, definitivamente accertate in sede di approvazione del rendiconto
dell’esercizio finanziario in cui è stato adottato l’atto di revoca, sono
reiscritte nel bilancio regionale secondo le modalità di cui all’articolo
57/bis della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Per i
finanziamenti già concessi e per i quali la prima anticipazione è già stata
effettivamente erogata, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Capo V
Disposizioni in materia di turismo, cultura e
beni culturali
Art. 21
(Beni e attività culturali)
1. Il
comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 28 è così
sostituito:
“1. Per
la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale,
entro il 30 settembre di ogni anno, propone all’approvazione del Consiglio
regionale il piano triennale delle
attività culturali, della musica, del teatro e del cinema”.
Capo VI
Disposizioni in materia di formazione
professionale, lavoro, cooperazione, diritto allo studio e istruzione
Art. 22
(Legge
regionale 27 dicembre 1996, n. 30 - Modifica procedure per la concessione di
contributi)
1. In
deroga alle norme di cui al Titolo I della legge regionale 27 dicembre 1996, n.
30, possono essere concessi contributi di cui all’articolo 3 della predetta
legge regionale ai soggetti destinatari degli stessi, che hanno già presentato
istanza nel corso dell’anno 1998, previo rinnovo della sola domanda, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
Art. 23
(Modifica articolo 57, comma 2, della legge
regionale n. 14 del 1998)
1. Il
comma 2 dell’articolo 57 della legge regionale n. 14 del 1998 è così
sostituito:
“2. I soggetti attuatori
di misura FERS relativa al secondo triennio 1994 – 1999 possono chiedere di
utilizzare le economie conseguenti ai ribassi ottenuti in sede di gara per
interventi di miglioramento del progetto approvato, per estendimenti funzionali
o per interventi della stessa tipologia della misura nell’ambito della quale è
stato finanziato; a tal fine, devono presentare il progetto definitivo
regolarmente approvato dagli organi competenti entro e non oltre il 31 luglio
1999. I soggetti attuatori devono procedere al conseguente appalto nei modi di
legge e alla stipula dei relativi contratti comunque entro e non oltre il 31
dicembre 1999 e alla erogazione della spesa, all’approvazione degli atti di
collaudo e alla rendicontazione entro e non oltre il 31 dicembre 2001”.
Art. 24
(Norme transitorie in materia di formazione
professionale per l’anno formativo 1999-2000)
1.
In previsione della modifica della legge
regionale 17 ottobre 1978, n. 54, per l’anno formativo 1999-2000 le procedure e
le modalità per l’attuazione degli interventi in materia di formazione
professionale sono disciplinate dal presente articolo.
2. Ai
sensi del comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale n. 54 del 1978, così
come introdotto dall’articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 18, le
attività del piano di formazione professionale 1998-1999 possono proseguire nel
semestre successivo alla data del 30 aprile 1999, utilizzando il finanziamento
assegnato in piano.
3. Al
fine di garantire il diritto alla formazione degli allievi ammessi alle
attività formative previste dal programma regionale di attività e dai piani
integrativi, nonché per assicurare la destinazione vincolata delle risorse
comunitarie, nazionali e regionali impegnate, le somme da erogarsi agli
organismi attuatori, secondo quanto previsto dall’apposita convenzione di
affidamento delle attività, non possono essere utilizzate per passività
pregresse.
4. Le
disposizioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 1998, n. 32 “Trasferimento
all’Amministrazione provinciale di Lecce del Centro di formazione professionale
CNOS – Polivalente di Lecce” hanno
validità anche per l’anno formativo 1999-2000.
5.
Eventuali recuperi di somme già erogate o da erogare a carico del bilancio
autonomo regionale a favore di aziende private per attività di formazione
destinate all’occupazione dalle stesse realizzate o in corso e successivamente
ammesse a cofinanziamento comunitario e statale, vengono introitati sul
capitolo 4110600 di entrata ed utilizzati, nella misura del 20 per cento, per il pagamento di eventuali passività
pregresse a carico sempre del bilancio autonomo regionale formatesi, ai sensi
dell’articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 e successive proroghe,
modificazioni e integrazioni, in assenza di attività corsuale sul cap. 961021
e, per il restante 80 per cento, al finanziamento in anticipazione di nuove
attività di formazione destinate all’occupazione da ammettere successivamente a
cofinanziamento statale e comunitario. Per il medesimo scopo possono essere
altresì utilizzate le disponibilità finanziarie derivanti dalle economie di
bilancio accertate al termine dell’esercizio 1997 sul cap. 961021.
Capo VII
Disposizioni in materia di trasporti
Art. 25
(Norme di elaborazione e aggiornamento del
piano regionale dei trasporti)
1. E’
autorizzata per l’esercizio 1999 la spesa di lire 300 milioni per
l’aggiornamento del piano regionale dei trasporti e per l’elaborazione del
piano triennale dei servizi, con imputazione al capitolo di spesa n. 0552026.
2. Per
l’elaborazione dei documenti programmatici di cui al comma 1, la Giunta
regionale, previo monitoraggio, a mezzo di apposita “struttura di progetto”
presso l’Assessorato ai trasporti, dei dati relativi alla mobilità per
“bacini”, per “reti” e per “linee” e dei relativi parametri di efficienza, di
efficacia e qualità dei servizi di TPRL, si avvale del supporto di propri
organismi esterni operanti nel settore, previa apposita convenzione e con onere
di spesa sul capitolo n. 0552029, di nuova istituzione.
3. Dal
1° luglio 1999 cessano improrogabilmente le gestioni stralcio istituite ai
sensi dell’articolo 6 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 9 e dell’articolo
3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37.
4. Dal 1°
luglio 1999 al completamento delle definizioni di tutte le pendenze residuali
del disciolto Ente regionale pugliese trasporti (ERPT) e delle cessate gestioni
precarie di autoservizi interurbani provvedono:
a) il Settore legale e contenzioso per tutti i contenziosi
del disciolto ERPT e delle cessate gestioni precarie di autoservizi interurbani
interrotti e riassunti nei confronti della Regione Puglia, nonchè per i nuovi
contenziosi attivati contro la Regione medesima e per le definizioni
transattive di cui all’articolo 47, comma 3, della legge regionale n. 14 del
1998;
b) il Settore trasporti per la sistemazione delle partite
debitorie residuali del disciolto ERPT e delle cessate gestioni precarie di
autoservizi interurbani (con conclusione di quelle connesse ai contenziosi di
cui alla lettera a), nonchè per le liquidazioni dei contributi straordinari di
cui all’articolo 23 della legge regionale n. 6 1996;
c) il Settore demanio e patrimonio per la gestione del
patrimonio del disciolto ERPT.
5. Alla
spesa derivante dai commi 3 e 4 si fa fronte con lo stanziamento del capitolo
n. 0553023 di nuova istituzione e con i residui di stanziamento del capitolo
n.0552010.
6. Le
annualità dei contributi statali per investimenti nel settore dei trasporti
pubblici locali, assegnate per gli anni 1997, 1998 e 1999 ai sensi
dell’articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, sono utilizzate
nel corrente esercizio in linea capitale secondo modalità da stabilire dalla
Giunta regionale.
7. La
lettera c) del comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale 25 marzo 1999, n.
13 è così modificata:
“c) gli invalidi
civili e i portatori di handicap certificati dall’autorità competente, ai quali
è stata accertata una invalidità in misura non inferiore all’80 per cento e
loro eventuale accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto, nonché gli
invalidi del lavoro certificati dall’autorità competente, ai quali è stata
accertata una invalidità in misura non inferiore al 70 per cento”.
8. I
contributi di esercizio liquidati nell’anno 1999 in vigenza della legge
regionale 19 marzo 1982, n. 13 per i servizi automobilistici del TPRL sono
imputati in conto degli interventi finanziari di cui all’articolo 4, comma 4,
lett. a), della legge regionale n.13 del 1999.
Capo VIII
Disposizioni in
materia di edilizia residenziale
Art. 26
(Definizione partite debitorie residuali)
1. Per
il completamento e la definizione di tutte le partite debitorie residuali in edilizia
residenziale pubblica a finanziamento statale pervenute dagli esercizi
1990/1996, sono utilizzate le disponibilità finanziarie derivanti dai residui
di stanziamento o da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi
propri accertati sul cap. 1120034 ora cap.491034
Art. 27
(Schema d’atto
d’obbligo articolo 8 legge 17 febbraio 1992, n. 179)
1. Al fine di consentire l’attivazione degli
interventi di recupero e di nuova costruzione di alloggi destinati alla
locazione per uso abitativo primario di lavoratori dipendenti, previsti in
attuazione dell’articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e di utilizzare
le relative risorse assegnate dallo Stato e messe a disposizione della Regione
Puglia dal Segretario generale CER, la Giunta regionale è autorizzata, nella
vigenza del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad adottare con
deliberazione lo schema d’atto d’obbligo previsto dall’articolo 8, comma 10,
della legge n. 179 del 1992 e a definire i rapporti contrattuali da indicare
nelle convenzioni comunali previsti dal punto 2.5 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici del 5 agosto 1994.
2. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione Puglia di tale delibera di Giunta decorre, a pena
decadenza, il termine per l’inizio dei lavori per i soggetti individuati con
delibera di Giunta regionale n. 1072 del 25 marzo 1997.
Capo IX
Disposizioni in materia
di agricoltura
Art. 28
(Norme in materia di controlli sui Consorzi
di bonifica)
1. Il
comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54, è così sostituito:
“2.
Sono sottoposti al visto di legittimità delle Sezioni del Comitato
regionale di controllo, nel cui ambito provinciale hanno sede legale i Consorzi
stessi:
a) i conti consuntivi;
b) le assunzioni di mutui.
Le Sezioni del Comitato regionale di
controllo esercitano le funzioni di istruttoria e di controllo sui bilanci
preventivi e le eventuali variazioni”.
Art. 29
(Deliberazioni)
1. L’articolo
36 della legge regionale n. 54 del 1980 è così sostituito:
“Art. 36
1. Di tutte le deliberazioni dei Consorzi, escluse quelle relative alla mera
esecuzione di provvedimenti già
deliberati, è trasmessa quindicinalmente copia alle Sezioni del Comitato
regionale di controllo
nel cui ambito
provinciale hanno sede legale i Consorzi stessi.
2. Se
dall’esame delle deliberazioni
le Sezioni del
Comitato regionale di
controllo rilevano delle irregolarità,
ne danno comunicazione, entro trenta giorni, al Consorzio di bonifica”.
Capo X
Disposizioni in materia di immigrazione
Art. 30
(Osservatorio europeo interregionale delle
migrazioni mediterranee)
1. Al
fine di partecipare alle spese derivanti dalla costituzione, d’intesa con il
Consiglio di Europa, dell’Osservatorio europeo interregionale delle migrazioni
mediterranee, viene iscritta al cap. 0001265 del bilancio di previsione per il
1999 la somma di lire 100 milioni.
Capo XI
Disposizioni in materia
di risorse naturali e difesa del suolo
Art. 31
(Modifica art. 65 legge regionale n. 14 del
1998)
1. Il
trasferimento di fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti
irrigui regionali di cui alla legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, già
prorogato al biennio 1997-98 ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale n.
16 del 1997, viene esteso all’anno 1999, nei limiti dello stanziamento previsto
al capitolo 131072 del bilancio regionale.
2. Il
comma 2 dell’articolo 65 della legge regionale n. 14 del 1998 è così integrato:
“E’ data facoltà ai Consorzi di bonifica di richiedere alla
Regione Puglia, limitatamente all’esercizio finanziario 1999, la corresponsione, in nome e per conto dei
medesimi, dei salari al personale operaio addetto alla gestione degli impianti
irrigui regionali sulla base di appositi tabulati nominativi predisposti dai
suddetti Consorzi. Le somme eventualmente erogate secondo le modalità di cui
sopra costituiscono quota parte delle anticipazioni delle spese di gestione di
cui all’articolo 3 della legge regionale n. 15 del 1994”.
Capo XII
Disposizioni previste
dalla Unione europea – Articolo 93 del Trattato
Art. 32
(Disposizioni in materia di aiuti a finalità
regionale)
1. Al
terzo comma dell’articolo 5 della legge regionale 14 gennaio 1999, n.1 sono
aggiunte le seguenti parole:
”limitatamente agli articoli che prevedono
la concessione e l’erogazione di aiuti”.
Capo XIII
(Disposizioni in
materia di protezione civile)
Art. 33
(Programmazione annuale della spesa)
1. La
Giunta regionale, con deliberazione annuale, su proposta del Presidente del
Comitato regionale di protezione civile, nei limiti dello stanziamento previsto
nel capitolo 531040 dello stato di previsione delle spese, determina gli obiettivi,
i progetti e le attività da perseguire e attuare da parte del Settore di
protezione civile, stabilendone le priorità e gli indirizzi generali tenuto
conto delle funzioni di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998.
2. La
deliberazione di cui al comma 1 può essere modificata nel corso dell’esercizio
finanziario e può disporre limitazioni e revoche di azioni e progetti
comportanti spese, salvo nei casi di intervenuto diritto di terzi, ove occorra
disporre di risorse finanziarie da destinare ad interventi urgenti di
protezione civile resisi necessari per accadimenti occorsi successivamente.
3. La
deliberazione di cui al comma 1 determina di massima l’eventuale spesa per gli
obiettivi, i progetti e le attività individuate.
4. In
sede di definizione ovvero in corso di attuazione, ove si appalesi necessità
ovvero opportunità, può essere, con successiva deliberazione della Giunta
regionale, modificata la previsione di attribuzione, fermo il limite dello
stanziamento del capitolo di bilancio.
Data
a Bari, addì 4 maggio 1999