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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1999
Numero
17
Data
04/05/1999
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Misure di rilievo finanziario per la programmazione e la razionalizzazione della spesa (collegato alla legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999 - 2001.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I

 

TITOLO I

 

NORME   IN MATERIA DI CONTABILITA’ REGIONALE

 

Art. 1

 (Modificazioni e integrazioni legge regionale 30 maggio 1977, n. 17)

 

1. All’articolo 44 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

 

   a) al comma 1, dopo le parole “salvo quanto disposto dai precedenti articoli”, è aggiunta la seguente espressione: “nonchè dal successivo articolo 71, comma 6, “;

 

   b) al comma 2, dopo le parole “... e viceversa”, è aggiunta l’espressione “salvo quanto disposto dal successivo articolo 71, comma 12”.

 

2. Al comma 2 dell’articolo 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole “... negli stanziamenti di spesa”, è soppressa l’espressione “in conto capitale e”.

 

3. Al comma 3 dell’articolo 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni l’espressione “in conto capitale” è sostituita con le parole “in annualità”.

 

4. Il comma 6 dell’articolo 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni è così modificato:

 

“6. A seguito di rimodulazioni di programmi comunitari che hanno ottenuto l’assenso del Comitato di sorveglianza di cui all’articolo 25 del regolamento comunitario n. 2082/93 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale può disporre con proprio atto, su parere della Commissione consiliare al bilancio, l’assegnazione dei connessi residui di stanziamento a capitoli diversi rispetto a quelli di originaria imputazione”.

 

5. Al comma 8 dell’articolo 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, dopo l’espressione “I residui delle spese in conto capitale” sono aggiunte le parole “e in annualità”.

 

6. Al comma 9 dell’articolo 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole “... progetti comunitari o statali”, è soppressa l’espressione “e a spese in conto capitale o di investimento e in annualità oggetto di provvedimenti che ne individuano il vincolo di destinazione”.

 

7. Al comma 12 dell’articolo 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole “... Giunta regionale” è aggiunta l’espressione “da adottarsi successivamente alla ricognizione di cui agli articoli 58 e 70 della presente legge. Il suddetto atto deliberativo deve riportare l’analitica individuazione dei singoli provvedimenti di impegno di spesa che hanno dato origine ai residui passivi propri di cui si propone la riduzione o l’eliminazione”.

 

8. Il comma 4 dell’articolo 82 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

 

9. Al comma 5 dell’articolo 82 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola “… irregolarità”, è  inserita la parola “contabile”.

 

Art. 2

(Modificazioni legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2)

 

1. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni sono soppresse le disposizioni di cui alle lettere a) e c).

 

Art. 3

(Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari)

 

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 31, dopo le parole “... eccedenti rispetto alle spese rendicontate”, sono aggiunte le parole “nonchè dalle disponibilità finanziarie rivenienti dall’approvazione, con atto della Giunta regionale, della contabilità finale a chiusura di un programma comunitario.  La Giunta regionale provvede, con proprio atto, ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale”.

 

2. In attuazione della delibera CIPE n. 224 del 3 dicembre 1997, tutte le somme assegnate alla Regione Puglia per l’attuazione del regolamento comunitario FEOGA n. 2085/1993 che risultano impegnate alla data del 31 dicembre 1998, per le quali è accertata dal competente Settore l’insussistenza delle obbligazioni correlate, alimentano ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 31/1998, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari istituito con l’articolo 32 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 e sono destinate al cofinanziamento nazionale del fondo FEOGA.

 

3. I fondi assegnati alla Regione Puglia a valere sul piano regionale di sviluppo e specificatamente destinati dal Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica al cofinanziamento dei programmi operativi comunitari, impegnati alla data del 31 dicembre 1998, per i quali è accertata dal competente Settore la insussistenza delle obbligazioni correlate, alimentano il fondo di cui al comma 2.

 

TITOLO II

 

NORME SETTORIALI FINALIZZATE AL RISANAMENTO FINANZIARIO E

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

 

Capo I

Disposizioni in materia sanitaria

 

Art. 4

(Norme procedurali di impegno della spesa in materia sanitaria)

 

1. Gli atti e i provvedimenti dirigenziali e di Giunta regionale, anche di carattere programmatorio comunque incidenti sul sistema sanitario pugliese, oltre che indicare gli adempimenti contabili di cui alla legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, devono altresì contenere l’espressa dichiarazione dei responsabili del procedimento amministrativo che le spese derivanti dagli stessi atti sono contenute nei limiti del fondo sanitario regionale e che non producono oneri aggiuntivi rispetto alla quota del fondo in parola assegnata o da assegnare a ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera.

 

Art. 5

(Norme procedurali di attuazione della ristrutturazione della rete ospedaliera)

 

1. L’attivazione relativa alle nuove istituzioni previste nel piano di ristrutturazione della rete ospedaliera può avvenire dietro specifica autorizzazione della Giunta regionale con atto da sottoporre al parere vincolante della 1^ Commissione consiliare permanente, su richiesta dell’Azienda sanitaria con apposita deliberazione del Direttore generale, corredata di relazione sugli effetti economici, finanziari e patrimoniali di detta attivazione. In particolare, la relazione deve contenere la certificazione della copertura economico-finanziaria, nell’ambito del proprio bilancio, evidenziando il quadro di compatibilità dei provvedimenti di riordino da attivare con le quote del FSR attribuite in ciascun anno, al netto della mobilità interregionale.     

 

2. Il quadro di compatibilità finanziaria deve essere certificato da parte del Collegio dei revisori dei conti e va accompagnato dall’illustrazione dell’andamento della spesa riferito, in particolare, a quelle per il personale, beni e servizi, assistenza farmaceutica e assistenza convenzionale e deve, altresì, tenere conto dei risultati di amministrazione e gestionali così come rilevati dai conti consuntivi degli esercizi relativi al biennio precedente all’esercizio finanziario decorso rispetto all’anno di presentazione della proposta.

 

3. La suddetta copertura finanziaria può essere dimostrata secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 anche attraverso la realizzazione di disattivazioni e/o riconversioni di posti letto e servizi nell’ambito della stessa Azienda sanitaria. 

 

4. In caso di mancata copertura finanziaria, le richieste, che saranno inoltrate alla Regione con evidenziazione nella relazione degli effetti economici, finanziari e patrimoniali, possono essere prese in esame dalla Giunta regionale, con le modalità previste dai commi 1, 2 e 3, in correlazione a disattivazioni previste in altre Aziende sanitarie e, comunque, in coincidenza con il piano annuale di riparto del FSR nell’ambito del quale potranno essere considerate le nuove attivazioni, in relazione alla disponibilità finanziaria regionale, ai piani delle prestazioni, ai tetti di spesa e ai limiti di trasferimenti alle Aziende a carico del FSR.  In tale ipotesi il provvedimento di riparto del FSR deve essere sottoposto al parere vincolante della 1^ Commissione consiliare permanente per la parte riguardante le su indicate autorizzazioni.

 

5. La Giunta regionale, nell’esame delle richieste e nel rilascio delle autorizzazioni, adotta il criterio di priorità assoluta per le nuove istituzioni direttamente correlate all’avvio del sistema dell’emergenza sanitaria 118 e ai servizi di prevenzione.

 

6. Nel procedimento di autorizzazione delle nuove attivazioni deve, comunque, essere rispettata la disposizione di cui all’articolo 32, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, circa l’estensione dell’obbligo del pareggio di bilancio ai presidi ospedalieri delle Aziende USL. 

 

7. Tutti gli atti della Regione, delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere riguardanti l’esecuzione del piano di riordino della rete ospedaliera, ivi compresi quelli inerenti le strutture sanitarie transitoriamente accreditate e/o da accreditare a gestione privata, devono conformarsi agli obiettivi del patto di stabilità interno approvato con l’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con particolare riferimento alla riduzione del disavanzo, alla garanzia del corretto impiego delle risorse e appropriati livelli di utilizzazione dei servizi, al rispetto degli indicatori e parametri concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi nonchè al perseguimento del complessivo equilibrio economico nel rispetto dei livelli di assistenza.

 

8. I procedimenti di richiesta di autorizzazione per l’attivazione delle nuove istituzioni contenute nel piano di riordino della rete ospedaliera possono essere avviati dai Direttori generali a condizione che sia garantito il pareggio di bilancio per l’esercizio in corso e che il conto consuntivo dell’esercizio precedente non presenti disavanzo gestionale e successivamente all’approvazione, da parte della Regione, degli assetti organizzativi di cui all’articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36 e all’articolo 62 della legge regionale 6 maggio 1998 n. 14, nonchè secondo le procedure e le direttive previste dalla delibera di Giunta regionale n. 4268 del 23 dicembre 1998.

 

9. Tutte le procedure di attivazione del piano di riordino ospedaliero devono essere rispettate anche per le proposte gestionali riferibili all’applicazione dell’articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e le eventuali proposte gestionali attraverso costituzioni di società miste possono essere inoltrate alla Giunta regionale successivamente all’approvazione di specifiche direttive da adottarsi con delibera della Giunta regionale previo parere vincolante delle Commissioni consiliari 1^ e 3^, che devono esprimersi entro trenta giorni.

 

10. Al fine del raggiungimento dell’equilibrio tra i costi sostenuti per l’assistenza ospedaliera regionale e la quota percentuale assegnata dal riparto annuale del FSN, la Giunta regionale predispone un apposito piano per obiettivi rapportato alle tipologie dei presidi, posti letto e servizi assistenziali previsti dal piano di riordino.

 

11. La Giunta regionale può esaminare eventuali richieste attuative per le nuove istituzioni del piano di riordino solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della delibera CIPE del riparto annuale del FSN e successivamente all’approvazione del piano dei costi di previsione su indicato, procedendo all’attuazione della riduzione dell’attuale spesa ospedaliera regionale annuale nella misura del 2 per cento per l’anno 1999, del 2,5 per cento per l’anno 2000 e del 3 per cento per l’anno 2001.

 

12. I procedimenti di richiesta di autorizzazione per l’attivazione delle nuove istituzioni contenute nel piano di riordino, inoltre, possono essere avviati, fermo restando il rispetto di tutte le procedure e i vincoli finanziari e non, di cui ai precedenti commi, allorchè i presidi delle Aziende sanitarie locali abbiano l’obiettivo tendenziale del raggiungimento del tasso di ospedalizzazione fissato (160/1000 abitanti) dal provvedimento di riordino.

 

13. Rinviato

 

Art. 6

(Ripartizione fondo sanitario regionale)

 

1. Al fine di consentire alle Aziende sanitarie e alle istituzioni sanitarie di programmare e organizzare le attività proprie, la ripartizione del fondo sanitario regionale e l’individuazione delle quote riservate annualmente alle Aziende ospedaliere, di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1994, n.38, sono effettuate dalla Giunta regionale entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno ed entro i limiti del fondo sanitario regionale assegnato per l’anno in corso.

 

Art. 7

(Disposizioni transitorie per l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS - Bari)

 

1. All’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblico Ospedale oncologico di Bari, anche in considerazione dei costi sostenuti per la mancata disponibilità di una sede propria, è estesa la possibilità di finanziamento dei costi non coperti con gli introiti rivenienti dalla tariffazione delle prestazioni di degenza e ambulatoriali nonché da entrate proprie, prevista per le Aziende ospedaliere dall’articolo 20, comma 6, della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16.

 

2. Il finanziamento dei costi dell’IRCCS pubblico Ospedale oncologico di Bari non coperti è corrisposto per gli anni 1998 e 1999 mediante acconti mensili pari all’80 per cento e conguagli annuali calcolati sulla base delle risultanze dei dati contabili finali.

 

Art. 8

(Azioni di rivalsa sanitarie)

 

1.      L’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1981, n.24, è sostituito dal seguente:

 

“Art. 2

 

1.  Le azioni di rivalsa per il recupero di spese sostenute dal S.S.R., per prestazioni mediche rese in regime ambulatoriale e di ricovero, eseguite in favore di pazienti che necessitano di assistenza a causa di eventi o azioni attribuibili a responsabilità di terzi, sono esercitate dalle Aziende presso le quali gli utenti che fruiscono della prestazione sono iscritti.

 

2. Le aziende ed enti che erogano prestazioni sanitarie, al fine di consentire la tempestiva attivazione dell'attività istruttoria da parte delle Aziende sanitarie locali di competenza, inviano a queste ultime il modello di ricovero o di avvenuta erogazione della prestazione in regime ambulatoriale di pronto soccorso.

 

3. Il modello di cui al comma 2 deve riportare i dati anagrafici dell’assistito e le dichiarazioni di quest’ultimo dalle quali si evinca una presunta  responsabilità di terzi per l’evento lesivo.

 

4.  Resta ferma, per quanto compatibile, la possibilità di stipula di convenzioni ex articolo 4 del decreto legge del 23 dicembre 1976, n. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1997, n.39”.

 

Art. 9

(Modalità per l’accesso alle prestazioni riabilitative)

 

1. In attuazione del provvedimento 7 maggio 1998 “Linee guida del Ministero della sanità per le attività di riabilitazione”, è abrogata ogni norma regionale che stabilisce il limite di età di cui al punto 1, lett d), della circolare dell’8 settembre 1987 – assistenza sanitaria riabilitativa specifica – allegata alla delibera di Giunta regionale n. 3395 del 16 aprile 1987 – (BURP n. 1 del 2 gennaio 1989).

 

2. In tal senso si intendono modificate le modalità per l’accesso alle prestazioni riabilitative erogate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nelle strutture pubbliche e private, le cui convenzioni con le ASL sono conseguentemente adeguate.

 

Art. 10

(Modifiche all’art. 12 della legge regionale n. 36 del 1994)

 

Rinviato

 

Capo II

Disposizioni in materia di valorizzazione e miglioramento ambientale dei demani civici

Art. 11

(Norme di accelerazione delle procedure di liquidazione degli usi civici)

 

1. L’articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 è integrato con l’aggiunta del seguente comma 5:

 

“5.   Le terre civiche sono da individuarsi, altresì, così come all’articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766”.

 

2. L’articolo 9 della legge regionale n. 7 del 1998 è integrato con l’aggiunta del seguente comma 4:

 

“4.    Le aree appartenenti al demanio civico che hanno già mutato l’originaria destinazione per effetto di strumenti urbanistici, regolarmente approvati dalla Regione o già adottati dai Consigli comunali alla data di entrata in vigore della presente legge, a richiesta dei Comuni possono essere sdemanializzate in sanatoria, a condizione che le Amministrazioni comunali provvedano ad applicare l’istituto della alienazione previsto dall’articolo 24 della legge n. 1766 del 1927 e dal comma 3 del presente articolo”.

 

3. In ossequio all’articolo 10 della legge n. 1766 del 1927, così come previsto dall’articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 7 del 1998, possono prevedersi riduzioni del prezzo di stima per i residenti, nella misura che verrà stabilita autonomamente da ciascun Comune, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, purchè tale riduzione non sia inferiore ad un terzo del valore venale attuale dell’area.

 

4. Le Amministrazioni comunali devono destinare i fondi rivenienti dalle alienazioni alla realizzazione di opere di valorizzazione dei restanti demani civici previa autorizzazione allo svincolo delle somme con atto dirigenziale del Settore agricoltura della Regione Puglia.

 

5. Al fine di accelerare le procedure per le operazioni peritali di stima i Comuni possono avvalersi dei propri uffici tecnici per essere poi sottoposti al giudizio di congruità della Commissione regionale, previsto dall’articolo 8 della legge regionale n. 7 del 1998.

 

Art. 12

(Proroga termini legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni)

 

1. Le norme transitorie di tutela di particolare interesse ambientale-paesaggistico di cui alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del piano urbanistico territoriale tematico “Paesaggio e beni ambientali”, già adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6946 dell’11 ottobre 1994, e comunque fino alla data del 31 dicembre 1999.

 

Capo III

Disposizioni in materia di servizi sociali

 

Art. 13

(Sostegno portatori di handicap)

 

1. I finanziamenti statali a destinazione vincolata di cui al cap. 784030 sono finalizzati al sostegno delle persone con handicap grave, in attuazione delle misure previste dall’articolo 39, comma 2, lettere l - bis) ed l - ter) della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità di erogazione dei fondi assegnati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 21 maggio 1998, n. 162.

 

Art. 14

(Programma di interventi e di riparto per l’integrazione scolastica degli handicappati)

 

1. Il programma di intervento e di riparto di cui all’articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1987, n.16 e dell’articolo 18 della legge regionale 18 marzo 1997, n.10 è prorogato di un ulteriore anno.

2. In attesa degli accordi di programma, gli interventi in favore delle AUSL che attuano le convenzioni di cui all’articolo 5, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1987, saranno confermati, nei limiti delle somme stanziate in bilancio, ove sia intervenuta la proroga delle convenzioni già in atto, con durata delle stesse per l’intero anno solare.

 

Art. 15

(Fondo socio-assistenziale)

 

1. Il fondo globale per i servizi socio-assistenziali di cui al cap. 784010, detratte le quote di cui ai successivi commi, è ripartito ai Comuni sulla base dei seguenti parametri:

 

a) 3/10 in parti uguali tra tutti i Comuni;

 

b) 4/10 in base alla popolazione residente e al numero degli immigrati nel Comune ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 29;

 

c) 1/10 in base alla disoccupazione;

 

d) 1/10 in base alla popolazione ultrasessantenne;

 

e) 1/10 in base alla popolazione infradiciottenne.

 

2. Una quota del fondo di cui al comma 1 è riservata alle provvidenze integrative a favore degli hanseniani e delle loro famiglie ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11.

3. Gli stanziamenti di cui al comma 1, assegnati quali contributi regionali, sono utilizzati dai Comuni, nell’ambito della loro programmazione territoriale, per tutte le funzioni amministrative socio-assistenziali di competenza.

 

4. Una quota non inferiore al 20 per cento dell’assegnazione attribuita al singolo Comune è vincolata per assicurare i servizi socio-assistenziali a favore dei portatori di handicap con patologie stabilizzate, presso le strutture di riabilitazione.

 

Art. 16

(Utilizzo delle risorse assegnate ai Comuni negli esercizi precedenti)

 

1. I contributi di spesa corrente concessi a qualsiasi titolo ai Comuni per le attività socio-assistenziali sino all’esercizio finanziario 1996 e non utilizzati restano attribuiti ai medesimi Comuni ad incremento della quota del Fondo regionale per le spese socio-assistenziali dell’esercizio corrente.

 

2. I Comuni,  entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono comunicare all’Assessorato regionale alla ragioneria l’entità dei contributi di cui al comma 1, con specificazione del titolo d’attribuzione.

 

3. In caso di omessa comunicazione nei termini di cui al comma 2 i Comuni sono tenuti alla restituzione delle quote di contributi non utilizzati.

 

Art. 17

(Disposizioni per l’eliminazione del contenzioso tra Regione ed enti locali e pubblici)

 

1. Le azioni di recupero dei contributi di spesa corrente concessi a qualsiasi titolo ai Comuni per le attività socio-assistenziali sono sospese a condizione che gli stessi dichiarino di rinunciare al contenzioso giudiziario eventualmente promosso ed accettino la compensazione degli oneri legali.   

 

2. Ai Comuni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’articolo 16 e la materia del contendere deve ritenersi cessata.

 

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle azioni di recupero dei contributi concessi alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20. I contributi non utilizzati restano attribuiti alle medesime istituzioni per le attività assistenziali istituzionali.

 

Art. 18

(Assistenza ex ONMI ai minori)

 

1. Lo stanziamento previsto al cap. 781070 è destinato al rimborso della quota a carico della Regione per l’assistenza ex ONMI ai minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre di cui all’articolo 3 del regio decreto 8 maggio 1927, n. 798 richiesto dalle Amministrazioni provinciali per le anticipazioni relative agli esercizi finanziari decorsi. 

2. Il rimborso è disposto previa attestazione con atto formale da parte dell’Amministrazione richiedente della spesa effettivamente sostenuta.

 

Art. 19

(Osservatorio regionale del volontariato)

 

1. Lo stanziamento previsto al capitolo di nuova istituzione 786010 è destinato al finanziamento delle attività dell’Osservatorio regionale del volontariato, istituito ai sensi della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11, e al rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione dei suoi componenti alle riunioni del medesimo Osservatorio.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di ambiente

 

Art.20

(Procedure di utilizzo dei finanziamenti)

 

1. I finanziamenti concessi a valere sullo stanziamento del bilancio di previsione della Regione Puglia per il fondo di cui all’articolo 15, commi 1 e 2, della legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5, che non sono stati utilizzati in tutto o in parte dai soggetti destinatari entro l’esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale è stata effettivamente erogata la prima anticipazione e per i quali i medesimi soggetti attuatori non hanno provveduto alla relativa rendicontazione entro i due mesi successivi, sono revocati.

 

2. Le disponibilità finanziarie che si determinano in conseguenza delle revoche di cui al comma 1, definitivamente accertate in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario in cui è stato adottato l’atto di revoca, sono reiscritte nel bilancio regionale secondo le modalità di cui all’articolo 57/bis della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

3. Per i finanziamenti già concessi e per i quali la prima anticipazione è già stata effettivamente erogata, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo V

Disposizioni in materia di turismo, cultura e beni culturali

 

Art. 21

(Beni e attività culturali)

 

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 28 è così sostituito:

 

“1.    Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, propone all’approvazione del Consiglio regionale il piano triennale  delle attività culturali, della musica, del teatro e del cinema”.

 

Capo VI

Disposizioni in materia di formazione professionale, lavoro, cooperazione, diritto allo studio e istruzione

 

Art. 22

(Legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30 - Modifica procedure per la concessione di contributi)

 

1. In deroga alle norme di cui al Titolo I della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30, possono essere concessi contributi di cui all’articolo 3 della predetta legge regionale ai soggetti destinatari degli stessi, che hanno già presentato istanza nel corso dell’anno 1998, previo rinnovo della sola domanda, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

Art. 23

(Modifica articolo 57, comma 2, della legge regionale n. 14 del 1998)

 

1. Il comma 2 dell’articolo 57 della legge regionale n. 14 del 1998 è così sostituito:

 

“2.    I soggetti attuatori di misura FERS relativa al secondo triennio 1994 – 1999 possono chiedere di utilizzare le economie conseguenti ai ribassi ottenuti in sede di gara per interventi di miglioramento del progetto approvato, per estendimenti funzionali o per interventi della stessa tipologia della misura nell’ambito della quale è stato finanziato; a tal fine, devono presentare il progetto definitivo regolarmente approvato dagli organi competenti entro e non oltre il 31 luglio 1999. I soggetti attuatori devono procedere al conseguente appalto nei modi di legge e alla stipula dei relativi contratti comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1999 e alla erogazione della spesa, all’approvazione degli atti di collaudo e alla rendicontazione entro e non oltre il 31 dicembre 2001”.

 

 

Art. 24

(Norme transitorie in materia di formazione professionale per l’anno formativo 1999-2000)

 

1. In  previsione della modifica della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, per l’anno formativo 1999-2000 le procedure e le modalità per l’attuazione degli interventi in materia di formazione professionale sono disciplinate dal presente articolo.

 

2. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale n. 54 del 1978, così come introdotto dall’articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 18, le attività del piano di formazione professionale 1998-1999 possono proseguire nel semestre successivo alla data del 30 aprile 1999, utilizzando il finanziamento assegnato in piano.

 

3. Al fine di garantire il diritto alla formazione degli allievi ammessi alle attività formative previste dal programma regionale di attività e dai piani integrativi, nonché per assicurare la destinazione vincolata delle risorse comunitarie, nazionali e regionali impegnate, le somme da erogarsi agli organismi attuatori, secondo quanto previsto dall’apposita convenzione di affidamento delle attività, non possono essere utilizzate per passività pregresse.

 

4. Le disposizioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 1998, n. 32 “Trasferimento all’Amministrazione provinciale di Lecce del Centro di formazione professionale CNOS – Polivalente di Lecce”  hanno validità anche per l’anno formativo 1999-2000.

 

5. Eventuali recuperi di somme già erogate o da erogare a carico del bilancio autonomo regionale a favore di aziende private per attività di formazione destinate all’occupazione dalle stesse realizzate o in corso e successivamente ammesse a cofinanziamento comunitario e statale, vengono introitati sul capitolo 4110600 di entrata ed utilizzati, nella misura del 20 per cento,  per il pagamento di eventuali passività pregresse a carico sempre del bilancio autonomo regionale formatesi, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 e successive proroghe, modificazioni e integrazioni, in assenza di attività corsuale sul cap. 961021 e, per il restante 80 per cento, al finanziamento in anticipazione di nuove attività di formazione destinate all’occupazione da ammettere successivamente a cofinanziamento statale e comunitario. Per il medesimo scopo possono essere altresì utilizzate le disponibilità finanziarie derivanti dalle economie di bilancio accertate al termine dell’esercizio 1997 sul cap. 961021.

 

Capo VII

Disposizioni in materia di trasporti

 

Art. 25

(Norme di elaborazione e aggiornamento del piano regionale dei trasporti)

 

1. E’ autorizzata per l’esercizio 1999 la spesa di lire 300 milioni per l’aggiornamento del piano regionale dei trasporti e per l’elaborazione del piano triennale dei servizi, con imputazione al capitolo di spesa n. 0552026.

 

2. Per l’elaborazione dei documenti programmatici di cui al comma 1, la Giunta regionale, previo monitoraggio, a mezzo di apposita “struttura di progetto” presso l’Assessorato ai trasporti, dei dati relativi alla mobilità per “bacini”, per “reti” e per “linee” e dei relativi parametri di efficienza, di efficacia e qualità dei servizi di TPRL, si avvale del supporto di propri organismi esterni operanti nel settore, previa apposita convenzione e con onere di spesa sul capitolo n. 0552029, di nuova istituzione.

 

3. Dal 1° luglio 1999 cessano improrogabilmente le gestioni stralcio istituite ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 9 e dell’articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37.

 

4. Dal 1° luglio 1999 al completamento delle definizioni di tutte le pendenze residuali del disciolto Ente regionale pugliese trasporti (ERPT) e delle cessate gestioni precarie di autoservizi interurbani provvedono:

 

a) il Settore legale e contenzioso per tutti i contenziosi del disciolto ERPT e delle cessate gestioni precarie di autoservizi interurbani interrotti e riassunti nei confronti della Regione Puglia, nonchè per i nuovi contenziosi attivati contro la Regione medesima e per le definizioni transattive di cui all’articolo 47, comma 3, della legge regionale n. 14 del 1998;

 

b) il Settore trasporti per la sistemazione delle partite debitorie residuali del disciolto ERPT e delle cessate gestioni precarie di autoservizi interurbani (con conclusione di quelle connesse ai contenziosi di cui alla lettera a), nonchè per le liquidazioni dei contributi straordinari di cui all’articolo 23 della legge regionale n. 6 1996;

 

c) il Settore demanio e patrimonio per la gestione del patrimonio del disciolto ERPT.

 

5. Alla spesa derivante dai commi 3 e 4 si fa fronte con lo stanziamento del capitolo n. 0553023 di nuova istituzione e con i residui di stanziamento del capitolo n.0552010.

 

6. Le annualità dei contributi statali per investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, assegnate per gli anni 1997, 1998 e 1999 ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, sono utilizzate nel corrente esercizio in linea capitale secondo modalità da stabilire dalla Giunta regionale.

 

7. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 è così modificata:

 

“c)  gli invalidi civili e i portatori di handicap certificati dall’autorità competente, ai quali è stata accertata una invalidità in misura non inferiore all’80 per cento e loro eventuale accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto, nonché gli invalidi del lavoro certificati dall’autorità competente, ai quali è stata accertata una invalidità in misura non inferiore al 70 per cento”.

 

8. I contributi di esercizio liquidati nell’anno 1999 in vigenza della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 per i servizi automobilistici del TPRL sono imputati in conto degli interventi finanziari di cui all’articolo 4, comma 4, lett. a), della legge regionale n.13 del 1999.

 

Capo VIII

Disposizioni in materia di edilizia residenziale

 

Art. 26

(Definizione partite debitorie residuali)

 

1. Per il completamento e la definizione di tutte le partite debitorie residuali in edilizia residenziale pubblica a finanziamento statale pervenute dagli esercizi 1990/1996, sono utilizzate le disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi propri accertati sul cap. 1120034 ora cap.491034

 

Art. 27

(Schema d’atto d’obbligo articolo 8 legge 17 febbraio 1992, n. 179)

 

1. Al fine di consentire l’attivazione degli interventi di recupero e di nuova costruzione di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo primario di lavoratori dipendenti, previsti in attuazione dell’articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e di utilizzare le relative risorse assegnate dallo Stato e messe a disposizione della Regione Puglia dal Segretario generale CER, la Giunta regionale è autorizzata, nella vigenza del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad adottare con deliberazione lo schema d’atto d’obbligo previsto dall’articolo 8, comma 10, della legge n. 179 del 1992 e a definire i rapporti contrattuali da indicare nelle convenzioni comunali previsti dal punto 2.5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto 1994.

 

2. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia di tale delibera di Giunta decorre, a pena decadenza, il termine per l’inizio dei lavori per i soggetti individuati con delibera di Giunta regionale n. 1072 del 25 marzo 1997.

 

Capo IX

Disposizioni in materia di agricoltura

 

Art. 28

(Norme in materia di controlli sui Consorzi di bonifica)

 

1. Il comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54,  è così sostituito:

 

 “2.  Sono sottoposti al visto di legittimità delle Sezioni del Comitato regionale di controllo, nel cui ambito provinciale hanno sede legale i Consorzi stessi:

 

a) i conti consuntivi;

 

b) le assunzioni di mutui.

 

    Le Sezioni del Comitato regionale di controllo esercitano le funzioni di istruttoria e di controllo sui bilanci preventivi e le eventuali variazioni”.

 

Art. 29

(Deliberazioni)

 

1. L’articolo 36 della legge regionale n. 54 del 1980 è così sostituito:

 

“Art. 36

 

1. Di tutte  le  deliberazioni dei  Consorzi, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già  deliberati, è  trasmessa  quindicinalmente  copia alle Sezioni  del Comitato  regionale   di  controllo  nel  cui  ambito  provinciale  hanno sede  legale i Consorzi stessi.

 

2. Se   dall’esame  delle  deliberazioni  le  Sezioni  del   Comitato  regionale  di  controllo rilevano  delle  irregolarità,  ne danno comunicazione, entro trenta giorni, al Consorzio di bonifica”.

 

Capo X

Disposizioni in materia di immigrazione

 

Art. 30

(Osservatorio europeo interregionale delle migrazioni mediterranee)

 

1. Al fine di partecipare alle spese derivanti dalla costituzione, d’intesa con il Consiglio di Europa, dell’Osservatorio europeo interregionale delle migrazioni mediterranee, viene iscritta al cap. 0001265 del bilancio di previsione per il 1999 la somma di lire 100 milioni.

 

 

Capo XI

Disposizioni in materia di risorse naturali e difesa del suolo

 

Art. 31

(Modifica art. 65 legge regionale n. 14 del 1998)

 

1. Il trasferimento di fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali di cui alla legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, già prorogato al biennio 1997-98 ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale n. 16 del 1997, viene esteso all’anno 1999, nei limiti dello stanziamento previsto al capitolo 131072 del bilancio regionale.

 

2. Il comma 2 dell’articolo 65 della legge regionale n. 14 del 1998 è così integrato:

 

“E’ data facoltà ai Consorzi di bonifica di richiedere alla Regione Puglia, limitatamente all’esercizio finanziario 1999,  la corresponsione, in nome e per conto dei medesimi, dei salari al personale operaio addetto alla gestione degli impianti irrigui regionali sulla base di appositi tabulati nominativi predisposti dai suddetti Consorzi. Le somme eventualmente erogate secondo le modalità di cui sopra costituiscono quota parte delle anticipazioni delle spese di gestione di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 15 del 1994”.

 

Capo XII

Disposizioni previste dalla Unione europea – Articolo 93 del Trattato

 

Art. 32

(Disposizioni in materia di aiuti a finalità regionale)

 

1. Al terzo comma dell’articolo 5 della legge regionale 14 gennaio 1999, n.1 sono aggiunte le seguenti parole:

 

   ”limitatamente agli articoli che prevedono la concessione e l’erogazione di aiuti”.

 

Capo XIII

(Disposizioni in materia di protezione civile)

 

Art. 33

(Programmazione annuale della spesa)

 

1. La Giunta regionale, con deliberazione annuale, su proposta del Presidente del Comitato regionale di protezione civile, nei limiti dello stanziamento previsto nel capitolo 531040 dello stato di previsione delle spese, determina gli obiettivi, i progetti e le attività da perseguire e attuare da parte del Settore di protezione civile, stabilendone le priorità e gli indirizzi generali tenuto conto delle funzioni di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

2. La deliberazione di cui al comma 1 può essere modificata nel corso dell’esercizio finanziario e può disporre limitazioni e revoche di azioni e progetti comportanti spese, salvo nei casi di intervenuto diritto di terzi, ove occorra disporre di risorse finanziarie da destinare ad interventi urgenti di protezione civile resisi necessari per accadimenti occorsi successivamente.

 

3. La deliberazione di cui al comma 1 determina di massima l’eventuale spesa per gli obiettivi, i progetti e le attività individuate.

 

4. In sede di definizione ovvero in corso di attuazione, ove si appalesi necessità ovvero opportunità, può essere, con successiva deliberazione della Giunta regionale, modificata la previsione di attribuzione, fermo il limite dello stanziamento del capitolo di bilancio.

 

            Data a Bari, addì 4 maggio 1999