TITOLO I
FINALITA’ DELLA LEGGE
Art. 1
(Finalità)
1. Nello spirito dei principi sanciti dall’art.1 della legge 5
gennaio 1994, n.36, la presente legge disciplina la ricerca, l’estrazione e
l’utilizzazione delle risorse idriche sotterranee della regione Puglia, con
esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali.
2. Le funzioni amministrative relative alla ricerca, estrazione
ed utilizzazione delle acque sotterranee sono esercitate unitariamente dalla Regione
per il tramite dei propri uffici periferici del Genio civile.
TITOLO II
AUTORIZZAZIONE ALLA ESCAVAZIONE DI POZZI PER SCOPI DI
RICERCA FINALIZZATA ALLA UTILIZZAZIONE PER ACQUE SOTTERRANEE
Art. 2
(Modalità di rilascio della autorizzazione)
1. La ricerca delle acque sotterranee è sottoposta ad
autorizzazione regionale. Per quelle da destinare ad uso domestico si applicano
le disposizioni di cui all’art.8.
2. Le domande per l’autorizzazione alla
ricerca sono presentate all’Ufficio del Genio civile competente per territorio
e devono essere corredate della documentazione prevista dalla “Normativa
tecnica in materia di ricerca, prelievo e utilizzazione di acque sotterranee”
allegata alla presente legge (allegato 1).
3. All’istanza di autorizzazione deve essere allegata
attestazione di versamento di lire 150 mila su conto corrente postale intestato
alla Regione Puglia per spese di istruttoria.
Art. 3
(Rilascio dell’autorizzazione)
1. L’autorizzazione
alla ricerca è rilasciata dal dirigente responsabile del Genio civile entro
centoventi giorni dalla data di acquisizione della domanda, previa
l’istruttoria prevista dall’art.95, commi 2 e 3, del testo unico approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. I pareri richiesti per l’istruttoria si ritengono favorevoli
ove, trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione dell’idonea
documentazione, non sia intervenuto parere contrario.
3. Avverso il rilascio o il diniego dell’autorizzazione alla
ricerca o alla misura dell’indennità da corrispondersi al proprietario del
suolo è ammesso, da parte degli interessati, entro sessanta giorni dalla data
di notifica del provvedimento, ricorso all’Assessore ai lavori pubblici, il
quale provvede definitivamente, sentito il Comitato tecnico di cui all’art. 46
della legge regionale 19 dicembre 1983, n.24, entro novanta giorni dalla data
di deposito del ricorso.
4. I ricorsi sono presentati al Genio civile competente, che
trasmette gli atti, unitamente alle proprie deduzioni, all’Assessore ai lavori
pubblici per i provvedimenti di competenza.
5. Il provvedimento di autorizzazione prescrive le modalità
delle operazioni di ricerca e le cautele da osservarsi per la protezione della
falda.
6. L’autorizzazione non può avere durata superiore a un anno e
può essere prorogata una sola volta per periodo non superiore a sei mesi.
7. L’autorizzazione è nominativa e soggetta a voltura previo
nulla osta del Genio civile.
8. L’autorizzazione alla ricerca può essere revocata nel caso di
inosservanza delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione e
in caso si contravvenga alle disposizioni del comma 7.
TITOLO III
CONCESSIONE ALL’UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE
Art. 4
(Concessione per l’estrazione e l’utilizzazione di acque sotterranee)
1. L’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee sono
sottoposte a concessione regionale. Per l’utilizzazione delle acque ad uso
domestico si applicano le disposizioni di cui all’art.8.
2. I soggetti che abbiano individuato acque sotterranee possono
presentare domanda di concessione per l’utilizzazione delle acque estratte,
entro e non oltre un anno dal termine di scadenza dell’autorizzazione alla
ricerca.
3. In mancanza di presentazione di domanda di concessione nei
termini di cui al comma 2, o in caso di ricerca infruttuosa, il proprietario
del fondo o il titolare dell’autorizzazione alla ricerca è tenuto al ripristino
immediato dello stato dei luoghi entro sessanta giorni dalla data della
relativa comunicazione da parte dell’Ufficio del Genio civile.
4. Le domande vanno indirizzate al Genio civile competente per
territorio e vanno redatte su carta da bollo. Ciascuna istanza deve
espressamente indicare l’utilizzo previsto, a pena di inammissibilità.
5. Altra copia della domanda finalizzata alla estrazione e
utilizzazione di acque sotterranee va
trasmessa all’Autorità di bacino competente per territorio ai sensi
dell’art. 3 del d.p.r. 12 luglio
1993, n. 275 per le previsioni del piano di bacino idrografico interessato.
6. All’istanza di concessione deve essere allegata la
documentazione riportata nella normativa tecnica. Il richiedente può fare
riferimento a documenti già presentati con la domanda di autorizzazione alla
ricerca d‘acqua.
7. Alla domanda di concessione deve essere allegata
attestazione di versamento di lire duecentomila su conto corrente postale
intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.
Art. 5
(Concessione per l’estrazione e utilizzazione di acque sotterranee per
uso agricolo)
1. La concessione per l’estrazione e l’utilizzazione delle
acque sotterranee per uso agricolo, rilasciata dal dirigente responsabile
dell’Ufficio del Genio civile, previa presentazione della quietanza di
pagamento della tassa di concessione regionale di cui all’art. 11, deve
indicare le condizioni alle quali la concessione medesima viene rilasciata e
deve specificare i valori della portata massima e del volume annuale
complessivo emungibile ed i periodi di utilizzazione. Il provvedimento viene
notificato al Comune e alla Provincia.
2. Per il controllo delle condizioni poste nel provvedimento di
concessione, il concessionario deve installare e custodire, a propria cura e
spesa, un apparecchio contalimitatore di portata sigillato dagli uffici del
Genio civile.
3. Per il rilascio di concessioni per portate superiori a 10
litri/sec o per volumi superiori a 20 mila mc/anno è richiesto il preventivo
parere favorevole del Comitato tecnico risorse idriche (COTRI). Per portate o
volumi inferiori, l’Ufficio, ove lo ritenga utile, può richiedere il parere del
suddetto COTRI.
4. Nelle zone di possibile emungimento, secondo le previsioni
del vigente piano di risanamento delle acque (PRA), la portata emungibile non
può superare 20 litri/sec, semprechè la salinità totale risulti pari o
inferiore a 1,5 g/litro.
Art. 6
(Concessione di utilizzo acque sotterranee per usi collettivi o diversi
da quello agricolo)
1. Le concessioni per uso collettivo, uso industriale, per
itticoltura, a servizio di insediamenti abitativi ed insediamenti
turistico-residenziali, nonché quelle a servizio di pubblici acquedotti, sono
rilasciate, con le stesse modalità di cui all’art. 5, anche in deroga al comma
4 del medesimo articolo, sentito il parere del COTRI.
2. I pozzi da destinarsi, esclusivamente, a scopi di studio per
il monitoraggio qualitativo delle falde sotterranee non sono soggetti a
concessione.
Art. 7
(Durata della concessione)
1. La concessione ha durata quinquennale e può essere sospesa,
revocata o modificata nel caso che si verifichino incrementi della salinità
totale, ovvero fenomeni di contaminazione o situazioni tali da recare
pregiudizio all’equilibrio della falda e/o all’ambiente circostante.
2. La concessione è rinnovabile, su
istanza dell’interessato, con apposito provvedimento del dirigente responsabile
dell’Ufficio del Genio civile che verificherà la sussistenza delle condizioni
che diedero luogo alla concessione.
3. All’istanza di rinnovo va allegato:
a)
attestazione del versamento di lire 150 mila sul conto
corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria;
b)
certificazione delle analisi chimiche e batteriologiche
delle acque emunte.
Art. 8
(Ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico)
1. S’intende per uso domestico l’utilizzazione dell’acqua
estratta per i bisogni della famiglia dell’utilizzatore, per l’abbeveraggio del
bestiame, per l’innaffiamento di orti o giardini di proprietà o in uso da parte
dell’utilizzatore dell’acqua e dei suoi familiari conviventi. E’ riferibile all’uso
domestico l’innaffiamento di verde condominiale non eccedente i 5 mila mq. Non
sono riferibili all’uso domestico le utilizzazioni per coltivazioni o per
allevamenti i cui prodotti sono, anche parzialmente, destinati alla vendita.
2. La ricerca di acque sotterranee per uso domestico deve
essere preventivamente comunicata all’Ufficio del Genio civile per i fini di
cui all’art. 28, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
3. L’Ufficio entra sessanta giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione rilascerà la presa d’atto contenente le eventuali
prescrizioni e obblighi a cui deve ottemperare il richiedente per poter
procedere alla ricerca.
4. L’estrazione e l’utilizzazione di acque sotterranee per uso
domestico è libera.
5. Alla comunicazione di ricerca deve essere allegata la
attestazione di versamento di lire 100 mila sul conto corrente postale
intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.
Art. 9
(Verifica delle autorizzazioni per utilizzo domestico)
1. L’utilizzo di acque sotterranee per uso domestico è
assoggettato a verifica quinquennale da parte dell’Ufficio del Genio civile. A
tal fine l’utilizzatore ogni cinque anni deve trasmettere al predetto Ufficio i
risultati delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque emunte.
2. All’istanza di verifica quinquennale deve essere allegato
attestato di versamento di lire 50 mila sul conto corrente postale intestato
alla Regione Puglia per spese di istruttoria.
Art. 10
(Norme sulla pubblicità per l’utilizzo di acque sotterranee)
1. Le domande finalizzate alla ricerca ed alla utilizzazione di
acque sotterranee sono pubblicate, per estratto e per quindici giorni,
nell’albo pretorio del Comune competente territorialmente e degli altri Comuni
eventualmente interessati, su disposizione dell’Ufficio del Genio civile, che
dà anche comunicazione delle domande ai proprietari dei fondi in cui devono
eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne siano già a
conoscenza.
TITOLO IV
CANONI E SANZIONI
Art. 11
(Canoni per le utenze)
1. Ai sensi dell’art. 37 del testo unico n. 1775 del 1933, i
soggetti titolari della concessione per l’utilizzazione di acque sotterranee
sono tenuti al pagamento del canone annuo nella misura definita dall’art.18
della legge n.36 del 1994.
2. Ogni concessione, al momento del rilascio e/o rinnovo, è
soggetta a tassa regionale pari a lire 50 mila.
3. Ai sensi dell’art. 86, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, i canoni di concessione definiti dal comma 1 del presente
articolo vengono introitati dalla Regione per essere destinati al finanziamento
degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico e
idrogeologico del territorio.
Art. 12
(Sanzioni)
1. Fatti salvi i pozzi
denunciati ai sensi dell’art.10 del decreto legislativo 12 luglio 1993,
n. 275, qualsiasi opera realizzata al fine di ricerca, estrazione o
utilizzazione di acque sotterranee, in assenza di concessione e/o
autorizzazione regionale, è sottoposta a chiusura. Il Sindaco emette ordinanza di
ripristino dello stato dei luoghi, assegnando al proprietario del fondo il
termine perentorio di sessanta giorni, trascorsi i quali provvede d’ufficio a
spese dello stesso proprietario.
2. Per le fattispecie di cui al comma 1 il
proprietario del fondo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire un milione a lire 10 milioni, da versarsi sul conto corrente
della Tesoreria comunale competente per territorio.
3. Qualora l’utilizzatore del pozzo contravvenga alle
condizioni poste nel provvedimento di concessione o di autorizzazione
regionale, ovvero qualora i soggetti che esercitano le relative funzioni
accertino manomissioni ai sigilli posti alle apparecchiature di controllo,
viene redatto apposito verbale da trasmettere all’Ufficio del Genio civile.
4. Il dirigente del Genio civile commina a carico del
contravventore la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 5 milioni,
da versarsi su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Puglia;
valgono nella fattispecie le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689.
5. Nell’eventualità che l’impresa incaricata di effettuare lo
scavo per la ricerca o l’utilizzo di acque sotterranee contravvenga al disposto
dell’art.13, essa è soggetta a sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire
15 milioni, da versarsi sul conto corrente della Tesoreria comunale di
pertinenza.
Art. 13
(Adempimenti delle imprese escavatrici)
1. Possono effettuare lavori di escavazione di pozzi imprese
iscritte all’albo nazionale dei costruttori, cat. XI – f, ovvero presso la
Camera di commercio.
2. Le imprese che devono eseguire lavori di escavazione pozzi,
almeno quindici giorni prima dell’inizio delle operazioni di scavo, comunicano
all’Ufficio del Genio civile e al Comune la data di inizio dei lavori, i dati
catastali del sito interessato alla ricerca, nonché gli estremi
dell’autorizzazione concessa alla ricerca, ovvero della comunicazione nel caso
di ricerca per uso domestico.
TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 14
(Revisione delle utenze di acque sotterranee)
1. Sono soggette a revisione le utenze per uso domestico di cui
all’art.93 del testo unico n.1775 del 1933.
2. Gli utenti dovranno presentare istanza
di autorizzazione ai sensi dell’art.8, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia stata
presentata relativa domanda di autorizzazione, si applicano le sanzioni
previste dall’art. 12, comma 1.
Art. 15
(Norme di carattere generale)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a
tutti i pozzi comunque esistenti. I soggetti che utilizzano pozzi non
autorizzati devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, richiesta di concessione per l’utilizzo di acque
sotterranee. Per i pozzi autorizzati all’estrazione e all’utilizzo di acque
sotterranee, per i quali non è stata presentata denuncia ai sensi dell’art.10
del decreto legislativo n. 275 del 1993, si fa riferimento, ai fini di detta
denuncia, al provvedimento autorizzativo agli atti degli Uffici del Genio
civile.
2. Le richieste di concessione di cui al comma 1 devono seguire
le procedure previste dall’art. 4.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stata
presentata la relativa istanza di concessione, si applicano le sanzioni
previste dall’art.12, comma 1.
4. I pozzi denunciati ai sensi dell’art.10 del decreto
legislativo n. 275 del 1993 rientranti nelle zone di vietato emungimento, prima
del rilascio della concessione o autorizzazione, devono acquisire il parere
vincolante del COTRI.
5. Per quanto non regolamentato dalla presente legge si
applicano le disposizioni di cui al regio decreto n. 1775 del 1933.
6. Le norme della presente legge si applicano anche per la
captazione e utilizzazione di acque sorgive.
7. Gli Uffici del Genio civile ed i Comuni esercitano le
funzioni di controllo sulle utilizzazioni in atto.
8. Gli enti preposti all’autorizzazione agli scarichi sul suolo
o nel sottosuolo danno comunicazione dell’autorizzazione concessa e del sito
dello scarico all’Ufficio del Genio civile competente per territorio, ai fini
dei regolamenti regionali nn. 2, 4 e 5 del 3 novembre 1989, di cui alle leggi
10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650.
Art. 16
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 6 della legge regionale 11
aprile 1985, n.19.
2. Gli artt. 34, 35 e 47 della legge regionale n.24 del 1983
sono abrogati.
Art. 17
(Norme sulla tutela della pubblica incolumità)
1. Il ricercatore e l’utilizzatore del pozzo, ovvero il
proprietario, ancorchè il pozzo non venga utilizzato, sono tenuti ad adottare
tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire l’incolumità delle
persone e per evitare che si verifichino danni di qualsiasi genere.
2. In caso di inadempimento, il Sindaco adotta il provvedimento
di chiusura del pozzo e dispone l’esecuzione in danno del proprietario del
fondo.
Art. 18
(Modifiche al Comitato tecnico per le risorse idriche)
1. Il comma 4 dell’art.46 della legge regionale n.24 del 1983,
già modificato dall’art.4 della legge regionale 11 aprile 1985, n.19 viene così
sostituito:
“4. I membri di cui alla precedente lett. d)
devono essere scelti tra docenti universitari, ricercatori presso enti pubblici
e tecnici laureati con una anzianità di iscrizione all’albo professionale non
inferiore a dieci anni, ciascuno esperto in una delle seguenti discipline:
geologia, idrogeologia, ingegneria delle acque, chimica del trattamento delle
acque, smaltimento dei rifiuti, agronomia”.
Art. 19
(Gestione delle risorse finanziarie e destinazione dei proventi)
1. I versamenti delle tasse (spese di istruttoria) e canoni
previsti dalla presente legge, a favore della Regione Puglia, sono da effettuarsi
su conto corrente postale n. 287706 con la causale “Tasse e canoni per la
utilizzazione del demanio idrico”.
2. E’ istituito un fondo speciale dei proventi ricavati dalla
utilizzazione del demanio idrico da iscriversi su apposito capitolo di entrata
di nuova istituzione.
3. I proventi di cui al comma 2 sono destinati,
prioritariamente, al finanziamento degli interventi di tutela del demanio
idrico e all’assetto idraulico e idrogeologico del territorio, gestito dal
competente Assessorato ai lavori pubblici.
Data
a Bari, addì 5 maggio 1999
Allegato 1)
Normativa tecnica in materia di ricerca,
prelievo e utilizzazione di acque sotterranee
1 - Autorizzazioni alla ricerca
1.1 - Istanza in carta legale
L'istanza, di cui un originale in bollo, deve
essere redatta indicando:
- utilizzo cui è finalizzata la ricerca;
- dati anagrafici e fiscali della ditta istante;
- identificativi catastali della zona oggetto di
ricerca delle acque sotterranee;
- estensione dell'area interessata dal progetto
irriguo.
Tutti gli atti, in duplice copia, devono essere
firmati in originale dalla ditta richiedente (istanza) e da tecnici abilitati
per legge (atti tecnici) ognuno per le proprie competenze.
1.2 - Atti di proprietà o titoli equipollenti
All'istanza devono essere allegati, in unica
copia, gli atti di proprietà dei fondi interessati dal progetto irriguo.
In caso di associazioni, cooperative comunioni o
consorzi irrigui si dovrà allegare il relativo atto costitutivo con relativo
regolamento di distribuzione dell'acqua da emanare.
I suddetti atti costitutivi, di comunioni
irrigue, potranno essere prescritte anche durante il corso di istruttoria
dell'istanza e comunque prima del rilascio del provvedimento di concessione. In
tal caso la ditta istante dovrà farne esplicita riserva sull'istanza.
1.3 - Relazione tecnica
La relazione dovrà essere redatta fornendo:
- notizie generali all'azienda interessata del
progetto riportato al fabbisogno, idrico espresso in 1/sec e mc/anno, correlato
al futuro utilizzo delle acque;
- previsioni di progetto relative alla
costruzione del pozzo che dovranno indicare, in particolar modo, il sito della
ricerca (dati catastali), la quota sul livello medio marino (l.m.m.), la
profondità che si prevede di raggiungere;
- motivazioni che impediscono
l'approvvigionamento di acque da altre fonti idriche, quali acquedotti
cittadini, rurali o da eventuali altri pozzi esistenti nelle zone circostanti a
quella interessata dalla nuova ricerca.
Per ricerche di acqua da effettuare su siti
ricadenti in comprensori irrigui operanti, occorre allegare presa d'atto
rilasciata dal Consorzio, competente per territorio, relativa alla
compatibilità della ricerca con il funzionamento del sistema irriguo esistente.
- In particolare, per le diverse tipologie
d'utenza, agricola, zootecnica, industriale, itticoltura, ecc., dovranno essere
indicate le caratteristiche tecniche specifiche delle relative attività e
fabbisogni idrici connessi.
Per gli insediamenti turistico-residenziali
dovranno essere allegate le concessioni o autorizzazioni comunali e sanitarie,
nonché atto notorio di inesistenza di altre fonti di approvvigionamento idrico.
Per uso antincendio si dovrà indicare la capacità
delle riserve idriche e indicazione della portata d'esercizio necessaria a
garantire la ricarica delle cisterne o serbatoi di riserva idrica in caso del
verificarsi dell'evento.
1.4 - Planimetria aziendale
Lo stralcio di mappa è da intendersi esteso
all'intera superficie interessata dal progetto irriguo e comunque a un'area di
rappresentazione compresa in un raggio di m. 500 dal punto in cui si prevede di
eseguire la ricerca d'acqua. Nell'elaborato grafico devono essere evidenziati i
contorni dell'azienda, il sito previsto del pozzo nonché i riferimenti anagrafici
della ditta richiedente, i riferimenti catastali della particella oggetto di
ricerca e l'ubicazione dei pozzi, se noti, esistenti nel predetto intorno del
pozzo da trivellare, oltre la scala grafica adottata.
1.5 - Foglio corografico I.G.M.- (intero) scala
1:25000
Nell'elaborato grafico devono essere evidenziati
i contorni delle superfici aziendali interessate dal progetto irriguo e il sito
previsto del pozzo, i dati anagrafici della ditta richiedente e l'indicazione
dei riferimenti catastali del pozzo da trivellare,
1.6 - Atti integrativi
In fase d'istruttoria, gli Uffici del Genio
Civile competenti per territorio, in presenza di:
- particolari situazioni geomorfologiche della
zona interessata dalla ricerca;
- particolari situazioni a carico della falda
idrica interessata
- particolari situazioni di profondità da
raggiungere;
- esistenza di altri pozzi nelle immediate
vicinanze del sito oggetto della ricerca d'acqua;
potrà richiedersi idonea relazione idrogeologica
con particolare riferimento a fenomeni di subsidenza o interferenza delle falde
idriche.
2 - Concessione alla estrazione ed utilizzo
delle acque
2.1 - Istanza in carta legale
L'istanza, di cui un originale in bollo, deve
essere redatta indicando:
- dati anagrafici e fiscali della ditta istante;
- riferimenti al provvedimento di autorizzazione
alla ricerca di acqua;
- identificativi catastali del sito in cui è
ubicato il pozzo trivellato;
- estensione dell'area interessata dal progetto
irriguo;
- uso per cui si richiede la concessione;
- portata di esercizio da utilizzare espressa in
l/sec.;
- volumi d'acqua da utilizzare espressi in
mc./anno.
Tutti gli atti, in duplice copia, devono essere
firmati in originale dalla ditta richiedente (istanza) e da tecnici abilitati
per legge (atti tecnici) ognuno per le proprie competenze.
2.2 - Atti di proprietà o titoli equipollenti
All'istanza devono essere allegati, in unica
copia, gli atti di proprietà dei fondi interessati dal progetto irriguo.
In caso di associazioni, cooperative comunioni o
consorzi irrigui si dovrà allegare il relativo atto costitutivo con relativo
regolamento di distribuzione dell'acqua da emanare.
I suddetti atti costitutivi, di comunioni
irrigue, potranno essere prescritte anche durante il corso di istruttoria
dell'istanza e comunque prima del rilascio del provvedimento di concessione. In
tal caso la ditta istante dovrà farne esplicita riserva sull'istanza.
2.3 - Relazione tecnica
La relazione dovrà essere redatta fornendo:
- l'effettiva consistenza dell'azienda
interessata dal progetto irriguo, specificando:
- le modalità di impiego delle acque da
utilizzare;
- caratteristiche tecniche del pozzo realizzato;
- caratteristiche tecniche dell'impianto di
sollevamento;
- portata di esercizio da utilizzare espressa in
l/sec.
- volumi d'acqua da utilizzare espressi in
mc/anno.
2.4 - Planimetria aziendale
Lo stralcio di mappa è da intendersi esteso
all'intera superficie interessata dal progetto irriguo e comunque a un'area di
rappresentazione compresa in un raggio di m. 500 dal punto in cui si prevede di
eseguire la ricerca d'acqua. Nell'elaborato grafico devono essere evidenziati i
contorni dell'azienda, il sito previsto del pozzo nonché i riferimenti
anagrafici della ditta richiedente, i riferimenti catastali della particella
oggetto di ricerca e l'ubicazione dei pozzi, se noti, esistenti nel predetto
intorno del pozzo da trivellare, oltre la scala grafica adottata.
2.5 - Foglio corografico I.G.M.- (intero)
scala 1:25000
Nell'elaborato grafico devono essere evidenziati
i contorni delle superfici aziendali interessate dal progetto irriguo e il sito
previsto del pozzo, i dati anagrafici della ditta richiedente e l'indicazione
dei riferimenti catastali del pozzo da trivellare.
2.6 - Relazione idrogeologica
La relazione idrogeologica dovrà riportare, tra
l'altro:
- la stratigrafia del sottosuolo rilevata durante
il corso della perforazione;
- i risultati, a trivellazione ultimata, della
prova di portata eseguita almeno su tre gradini, nonché quanto previsto al
punto B5 Sez. L del D.M. 11 marzo 1988.
2.7 - Certificato di analisi chimica e
batteriologica
Il certificato deve essere rilasciato per
campioni d'acqua prelevati, nei modi di legge, direttamente da tecnici del
laboratorio analizzante.
Il richiedente può fare riferimento a documenti
già presentati con la domanda di autorizzazione alla ricerca d'acqua.
3 - Presa d'atto per la ricerca di acque per
uso domestico
3.1 - Comunicazione
La comunicazione, in carta semplice, deve essere
redatta indicando:
- dati anagrafici e fiscali della ditta istante;
- identificativi catastali della zona oggetto di
ricerca delle acque sotterranee; la tipologia dell'uso domestico con
l'indicazione dei fabbisogni idrici espressi in mc/anno.
Tutti gli atti devono essere firmati in originale
dalla ditta comunicatrice.
3.2 - Atti di proprietà o titoli equipollenti
All'istanza devono essere allegati, in unica
copia, gli atti di proprietà del fondo interessato dalla ricerca.
3.3 - Stralcio planimetrico
Sullo stralcio planimetrico dovrà indicarsi il
sito ove si intende eseguire la ricerca.
3.4 - Foglio corografico I.G.M. - (intero)
scala 1:25000
Sullo stralcio corografico dovrà indicarsi il
sito ove si intende eseguire la ricerca.