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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1999
Numero
19
Data
05/05/1999
Abrogato
 
Materia
Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori
Titolo
Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

T I T O L O I

 

T I T O L O  I

 

DISPOSIZIONI  GENERALI

 

Art. 1

(Finalità)

 

1.         La presente legge disciplina le funzioni e i compiti conferiti alla Regione e agli enti locali, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di servizi all’impiego e di politiche attive del lavoro, a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

2.         Le azioni, le strategie e l’organizzazione amministrativa previste dalla presente legge sono attivate in coerenza con le linee di sviluppo individuate dai piani operativi per l’occupazione della Unione europea, dello Stato e della Regione per conseguire l’obiettivo finale della parità dei cittadini per l’attuazione del diritto al lavoro e alla crescita professionale.

 

Art. 2

(Sistema regionale per l’impiego)

 

1.         Il sistema regionale per l’impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate per l’esercizio integrato delle funzioni e dei compiti di cui all’art. 1 e per la gestione dei relativi servizi.

 

2.         Sono definiti servizi per l’impiego tutte quelle attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell’occupazione.

 

3.         Il sistema regionale per l’impiego si articola in ambiti territoriali e funzionali. La relativa organizzazione si ispira al principio della sussidiarietà istituzionale tra Regione, Province, Comuni e altri enti locali, favorendo in particolare:

 

a)             la concertazione e il dialogo con le parti sociali;

b)             l’integrazione tra i servizi per l’impiego, le politiche attive del lavoro, le politiche formative;

c)             la collaborazione fra pubblico e privato, avvalendosi degli strumenti di osservazione;

d)             il coordinamento e l’integrazione degli osservatori regionali di settore, pubblici e privati, per quanto di loro competenza, con particolare attenzione alla interconnessione del Sistema informativo lavoro – Puglia (SILP) con il sistema degli enti bilaterali e l’Osservatorio regionale banche – imprese;

e)             l’attribuzione di funzioni e compiti con il pieno coinvolgimento e titolarità degli enti locali.

 

4.         Costituiscono articolazioni organizzative del sistema regionale per l’impiego l’ “Agenzia regionale per il lavoro” di cui all’art. 5 e i “Centri territoriali per l’impiego” costituiti dalle Province ai sensi dell’art. 7.

 

TITOLO  II

FUNZIONI DELLA REGIONE – ISTITUZIONE DELL’AGENZIA  REGIONALE DEL LAVORO

 

Art. 3

(Funzioni e compiti della Regione)

 

1.         Alla Regione competono la programmazione, il coordinamento, l’indirizzo, la valutazione e il controllo delle iniziative:

 

a)             per incrementare l’occupazione e incentivare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento alle pari opportunità, compreso il servizio - sistema rete – EURES;

b)             per l’occupazione dei soggetti di cui all’art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

c)             per il reimpiego dei lavoratori in mobilità e per l’inserimento – reinserimento lavorativo di fasce svantaggiate – deboli (Servizi di accompagnamento al lavoro – SAL);

d)             la ricollocazione in ambito regionale del personale pubblico in disponibilità. A tal fine i piani di formazione e riqualificazione terranno conto delle richieste avanzate delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 35 bis, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

a)             per l’attivazione di stages e tirocini formativi, borse lavoro, piani di inserimento professionale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive integrazioni;

b)             per progetti di lavori socialmente utili, lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e alla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30 e successive modifiche e/o integrazioni;

c)             per gli adempimenti relativi alla compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori privati come previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223;

d)             per gli adempimenti relativi alla compilazione e tenuta della lista di disponibilità dei lavoratori pubblici come previsto dagli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

e)             per le attività di predisposizione di motivati pareri per le procedure di competenza del Ministero del lavoro, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

 

2.         Alla Regione compete, altresì, nel rispetto della normativa statale, l’esercizio delle funzioni in materia di eccedenza di personale relative a:

 

a)             esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salTimeNewRomane straordinaria;

b)             esame congiunto previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale delle aziende private e degli enti pubblici; per questi ultimi per le sole procedure eventuali previste dall’art. 35, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

c)             promozione di accordi e di contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà.

 

3.         L’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, qualora interessi esclusivamente l’ambito provinciale, è delegato alle Province nell’ambito della gestione delle controversie collettive.

 

4.         Spetta, infine, alla Regione il raccordo con gli organismi nazionali e il coordinamento dei rapporti con l’Unione europea nonché ogni altra funzione non espressamente richiamata dalla presente legge e che, comunque, disciplinata da norme statali, sia riconducibile alle competenze in materia di lavoro, escluse quelle che permangono in capo allo Stato.

 

Art. 4

(Piano pluriennale e annuale per l’occupazione)

 

1.         Per l’esercizio delle proprie funzioni la Regione adotta piani pluriennali e piani attuativi annuali per le politiche del lavoro e per le politiche formative integrate con i sistemi educativi.

 

2.         Il piano pluriennale per l’occupazione prevede al proprio interno:

 

a)             l’indicazione delle risorse  finanziarie, del loro riparto tra le azioni proposte e della loro destinazione su base provinciale;

b)             i tempi di realizzazione delle attività e degli interventi;

c)             le modalità di verifica e di monitoraggio.

 

3.         Il piano pluriennale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale nella sessione dedicata al bilancio. Il piano annuale è adottato con delibera di Giunta regionale.

 

4.         I piani di cui al comma 3 devono acquisire il preventivo parere della Commissione regionale permanente per le politiche del lavoro di cui all’art. 8. La seduta della Commissione a ciò dedicata è preceduta da apposita seduta congiunta degli organi collegiali di cui agli artt. 8 e 9 e delle Commissioni provinciali per le politiche del lavoro istituite dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

 

5.         La seduta congiunta degli organi collegiali di cui al comma 4 costituisce momento di incontro, di raccordo e di verifica nell’ambito delle competenze e funzioni di ciascun organismo. La seduta congiunta è convocata annualmente dal Presidente della Commissione regionale permanente per le politiche del lavoro.

 

Art. 5

(Agenzia regionale per il lavoro)

 

1.         E’ istituita l’Agenzia regionale per il lavoro dotata di personalità giuridica, autonomia patrimoniale e contabile, con compiti di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di politiche attive del lavoro ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

 

2.         L’Agenzia, in coerenza con i piani e i programmi della Regione, svolge funzioni di:

a)             consulenza e supporto tecnico-progettuale alle strutture regionali, provinciali e ai Centri territoriali per l’impiego in materia di politiche per l’impiego, processi formativi e semplificazione delle procedure amministrative del mercato del lavoro;

b)             elaborazione degli standards qualitativi e dei criteri per l’accreditamento e la certificazione dei servizi;

c)             monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro;

d)             gestione del SILP  e delle banche dati, integrando e riarticolando nel sistema l’attuale Osservatorio del mercato del lavoro (OML), in rete con il Sistema informativo lavoro (SIL) nazionale. Con atti della Giunta regionale si provvede alla definizione dell’architettura del SILP, sulla base degli orientamenti e degli standards indicati dalla struttura nazionale del SIL, anche al fine della elaborazione e diffusione periodica di strumenti informativi coordinati;

e)             progettazione dei percorsi formativi di aggiornamento, riqualificazione, formazione continua degli operatori dei servizi per l’impiego;

f)               stipula delle opportune convenzioni con i diversi soggetti titolari di funzioni formative (scuole, università, enti bilaterali);

g)             svolgimento di attività, a titolo oneroso, per i privati che ne facciano richiesta.

 

3.         L’Agenzia opera nell’ambito delle competenze assegnate all’Assessorato regionale al lavoro e in stretto raccordo con gli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9.

 

4.         Con deliberazione della Giunta regionale, all’Agenzia possono essere attribuite ulteriori funzioni e attività rispetto a quelle conferite dalla presente legge, di natura tecnica e strumentali alle politiche del lavoro.

 

5.         Sono organi dell’Agenzia regionale per il lavoro il Direttore generale e il Collegio dei revisori.

 

6.         Il Direttore generale ha la rappresentanza legale, esercita tutti i poteri di gestione e di organizzazione e risponde dei risultati dell’Agenzia regionale per il lavoro alla Giunta regionale.

 

7.         Il Direttore generale formula un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale previo parere degli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9.

 

8.         Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell’Agenzia.

 

9.         Con apposito regolamento generale dell’Agenzia vengono disciplinate tra l’altro:

 

a)             le modalità di nomina e funzionamento degli organi;

b)             i rapporti con gli organi e le strutture regionali nonché con gli organismi consultivi previsti dalla presente legge;

c)             la dotazione organica e i principali meccanismi di funzionamento della struttura organizzativa;

d)             i tempi e le procedure per la definizione dei documenti di bilancio e contabilità.

 

10.       Il regolamento di cui al comma 9 viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta sentito il parere degli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO  III

FUNZIONI DELLE PROVINCE E CENTRI TERRITORIALI PER L’IMPIEGO

 

Art. 6

(Funzioni delle Province)

 

1.         Alle Amministrazioni provinciali compete l’esercizio delle attività e compiti di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 nelle seguenti materie:

 

a)             servizi di collocamento e funzioni amministrative connesse;

b)             collocamento agricolo;

c)             collocamento dello spettacolo sulla base di un’unica lista nazionale;

d)             collocamento obbligatorio, con particolare attenzione all’attivazione e diffusione dei Servizi di accompagnamento al lavoro per le fasce deboli - svantaggiate (SAL);

e)             collocamento dei lavoratori non appartenenti all’Unione europea;

f)               collocamento dei lavoratori a domicilio;

g)             collocamento dei lavoratori domestici;

h)             avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;

i)               preselezione e incontro tra domanda e offerta di lavoro con servizi integrati di accoglienza, informazione, orientamento ai percorsi formativi e di inserimento lavorativo, anche con riferimento all’occupazione femminile.

 

2.         Alle Amministrazioni provinciali competono altresì le seguenti funzioni operative e gestionali:

 

a)             gestione ed erogazione dei servizi di politiche attive del lavoro di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

b)             gestione delle liste di mobilità dei lavoratori privati di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

c)             gestione delle liste di disponibilità dei lavoratori pubblici di cui agli artt. 20 e 21, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nonché la loro riqualificazione e ricollocazione presso altre pubbliche amministrazioni nell’ambito provinciale;

d)             servizi connessi alla promozione e attivazione dell’autoimpiego (creazione d’impresa – individuale e cooperativa);

e)             servizi di consulenza alle imprese, con particolare riferimento alle informazioni su incentivi alle assunzioni, opportunità formative, norme in materia di lavoro, analisi delle domande di lavoro;

f)               risoluzione delle controversie collettive nell’ambito del territorio provinciale.

 

3.         Le Amministrazioni provinciali, nel rispetto degli indirizzi regionali e degli standards qualitativi, provvedono alla programmazione annuale, al monitoraggio e alla verifica (ex ante – in itinere – ex post) del funzionamento e dell’integrazione fra i servizi per l’impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con facoltà di proposta per il riordino e innovazione degli stessi. Per l’esercizio di tale funzione possono avvalersi dell’Agenzia regionale per il lavoro quale supporto tecnico progettuale.

 

4.         Le Province possono stipulare apposite convenzioni con gli organismi bilaterali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

 

Art. 7

(Centri territoriali per l’impiego)

 

1.         Le Province istituiscono proprie strutture denominate “Centri territoriali per l’impiego”.

 

2.         I Centri sono articolati per ambiti distrettuali sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all’art. 8.

 

3.         Le Amministrazioni provinciali, sulla base dei criteri di cui al comma 2, sentiti gli enti locali e la Commissione provinciale di cui all’art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, individuano le sedi di insediamento e coordinamento dei Centri territoriali per l’impiego.

 

4.         Le Amministrazioni provinciali possono prevedere, sulla base di motivate esigenze territoriali, d’intesa con i Comuni interessati e con parere della Commissione provinciale, articolazioni decentrate dei centri per l’impiego con sportelli polifunzionali di prima informazione e servizi amministrativi di certificazione.

 

5.         I Centri territoriali per l’impiego sono i soggetti attuatori e le sedi amministrative di realizzazione di tutte le funzioni descritte all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nonché di ogni altra funzione che l’Amministrazione provinciale intende attribuire tra quelle di propria competenza. Come attività connesse ai servizi di politiche attive del lavoro i Centri devono comunque garantire:

 

a)             servizi integrati di accoglienza, informazione, orientamento, incontro domanda/offerta, percorsi formativi;

b)             servizi connessi alla promozione e attivazione dell’autoimpiego;

c)             servizi di consulenza alle imprese, con particolare riferimento alle informazioni su incentivi alle assunzioni, opportunità formative, norme in materia di  lavoro, analisi della domanda.

6.         In deroga a quanto previsto dal comma 3 e in attesa della definizione dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, le Amministrazioni provinciali, entro il 30 giugno 1999, istituiscono i Centri territoriali per l’impiego articolandoli, in via transitoria, per ambiti distrettuali sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

 

7.         In sede di prima costituzione sono allocate all’interno dei Centri territoriali per l’impiego, su basi funzionali policentriche, le funzioni e le risorse umane per le politiche attive del lavoro, delle ex Sezioni circoscrizionali per l’impiego e  per il collocamento in agricoltura (SCICA), nel rispetto delle funzioni, delle professionalità e delle competenze acquisite.

 

8.         Con successivi atti, anche regolamentari o legislativi, i Centri territoriali saranno dotati di ulteriori risorse umane al fine di attuare l’integrazione dei servizi di osservatorio, dei servizi di orientamento, dei servizi di informazione, collegati ai sistemi formativi integrati.

 
TITOLO  IV
RIORDINO E ISTITUZIONE ORGANI COLLEGIALI

 

Art. 8

(Commissione regionale per le politiche del lavoro)

 

1.         Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 23 dicembre 1997,

n. 469, è istituita la Commissione regionale per le politiche del lavoro quale sede concertativa con funzioni di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale.

 

2.         La Commissione, oltre alle funzioni e alle competenze già svolte dalla Commissione regionale per l’impiego ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, individua strumenti, procedure e modalità per l’omogeneizzazione e integrazione tra le attività di osservatorio, di orientamento, di formazione e di politiche attive del lavoro.

 

3.         La Commissione è costituita su base tripartita, attesa la sua natura di sede di concertazione e dialogo sociale, ed è così composta:

 

a)             Assessore regionale delegato in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;

b)             due Consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

c)             un consigliere di parità, nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;

d)             sette componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

 

e)             sette componenti designati dai datori di lavoro, di cui uno quale espressione delle associazioni rappresentative delle imprese cooperative.

 

4.         Ai fini della determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni di cui alle lettere d) ed e), valgono i criteri stabiliti per la costituzione del Comitato nazionale economia e lavoro (CNEL).

 

5.         Ai lavori della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Coordinatore di area e i dirigenti dei settori regionali competenti in materia di lavoro e di formazione, nonché il Direttore dell’Agenzia regionale di cui all’art. 5.

 

6.         La Commissione approva, su proposta del Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento della medesima e si istituiscono apposite sottocommissioni. Lo stesso regolamento prevede la costituzione di un unico Ufficio di presidenza, come struttura di coordinamento per i lavori della Commissione, nonché uno staff di segreteria generale e tecnica permanente di supporto tecnico alle decisioni della Commissione avvalendosi prioritariamente delle professionalità rivenienti dalla Direzione regionale del lavoro.

 

7.         La Commissione approva, altresì, le modalità di collaborazione con le Commissioni provinciali per le politiche del lavoro di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, istituite dalle Amministrazioni provinciali.

 

Art. 9

(Comitato istituzionale di coordinamento)

 

1.         Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 23 dicembre 1997,

n. 469, è istituito il Comitato istituzionale di coordinamento con il compito di rendere effettiva, sul territorio, l’integrazione tra i servizi all’impiego, le politiche del lavoro e le politiche formative.

 

2.         Il Comitato è presieduto dall’Assessore regionale al lavoro ed è composto da:

 

a)             i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;

b)             un rappresentante dell’ANCI;

c)             un rappresentante dell’UNCEM.

 

3.         Ai lavori del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Coordinatore di area ed i dirigenti dei settori  regionali competenti in materia di lavoro e di formazione, nonché il Direttore dell’Agenzia regionale di cui all’art. 5.

 

4.         Il Comitato approva, su proposta del Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento del medesimo.

 

5.         Il supporto tecnico alle decisioni del Comitato nonché le funzioni di segreteria sono garantite dalle articolazioni organizzative di cui al regolamento previsto dall’art. 8, comma 6.

 

Art. 10

 

1.         Ai sensi dell’art.6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, entro il 30 aprile 1999 le Amministrazioni provinciali istituiscono  la Commissione provinciale per il lavoro quale organo tripartito paritario, sede di concertazione e consultazione in ordine alle funzioni attribuite alle Province, composta in analogia alla Commissione regionale tripartita.

 

2.         La Commissione approva, su proposta del Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento e le sottocommissioni. Per la costituzione di strutture di supporto saranno utilizzate prioritariamente le professionalità rivenienti dalla Direzione provinciale del lavoro.

 

3.         Al fine di garantire il rispetto della specificità del mercato del lavoro agricolo, alle Commissioni provinciali per il lavoro sono affidate le funzioni già di competenza delle Commissioni provinciali e circoscrizionali per la manodopera agricola nonché quelle assegnate alle stesse da delibere della Commissione regionale per l’impiego (CRI) Puglia, per l’espletamento delle quali il regolamento dovrà prevedere opportune modalità organizzative. Alle Commissioni provinciali per il lavoro sono inoltre affidati i compiti  di progettazione e analisi, miglioramento domanda/offerta lavoro, rivenienti dalle Commissioni provinciali sciolte ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

 
 
TITOLO  V

RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE

 

Art. 11

(Gestione e valorizzazione delle risorse umane)

 

1.         La Regione organizza il pieno utilizzo delle risorse umane trasferite attraverso la loro riallocazione nelle diverse strutture dei servizi integrati per l’impiego nel rispetto delle professionalità e delle competenze acquisite, a norma della presente legge, con particolare riferimento alle pari opportunità di cui all’art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

2.         Le risorse umane impegnate sono supportate con percorsi mirati di formazione continua a valere nei piani ordinari e straordinari di formazione, aggiornamento e riqualificazione.

3.         Il trasferimento delle risorse umane sarà praticato con le procedure e nei tempi previsti dalle disposizioni statali in materia.

Art. 12

(Risorse strumentali e SILP)

 

1.         Nell’ambito delle risorse strumentali trasferite al patrimonio regionale particolare rilievo, dotazione e articolazione operativa vengono assicurati al SILP.

 

Art. 13

(Risorse finanziarie)

 

1.         Le risorse finanziarie impegnate per l’attuazione della presente legge derivano da:

 

a)             risorse trasferite dal Ministero del lavoro e previdenza sociale ai sensi dell’art. 7, comma 1 e 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e dell’art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997,  n. 59;

b)             altre risorse trasferite dallo Stato per le materie disciplinate dalla presente legge;

c)             risorse del bilancio regionale anche nel quadro dei cofinanziamenti Ue.

 

2.         Possono concorrere al finanziamento dei servizi e delle attività previste dalla presente legge le risorse messe a disposizione dagli enti locali nei rispettivi bilanci, nonché le risorse messe a disposizione da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni con particolare riguardo alle disponibilità dei soggetti imprenditoriali (enti bilaterali) e ai soggetti del privato sociale (terzo settore).

 

3.         A decorrere dall’esercizio finanziario 1999, con la legge di bilancio sono istituiti appositi capitoli di “entrata” ai sensi dell’art. 7, comma 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, cui far corrispondere capitoli di “spesa” per gli oneri rivenienti dalla presente legge:

 

a)             parte ENTRATA: c.n.i. “Risorse trasferite dal Ministero del lavoro e previdenza sociale ai sensi dell’art. 7, comma 1 e 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e dell’art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997,      n. 59 e altre risorse finanziarie dello Stato e della Ue”;

b)             parte SPESA: c.n.i. “Spese vincolate all’attuazione della legge regionale n.19  del 5 maggio 1999 “Norme in materia di politica regionale del lavoro e di servizi all’impiego”.

 

4.         La spesa complessiva per l’attuazione della presente legge viene autorizzata nei limiti delle entrate accertate nel capitolo di entrata correlato.

TITOLO  VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 14

(Norme transitorie)

 

1.         Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di assicurare la continuità e qualità dei servizi erogati e la non dispersione professionale delle risorse umane impegnate, anche in attuazione dell’art. 9, comma 19, della legge 28 novembre 1996, n. 608, il Direttore generale e il personale in servizio presso l’Agenzia impiego Puglia transitano all’Agenzia regionale per il lavoro. Tale contingente di personale costituisce la prima dotazione organica dell’Agenzia regionale per il lavoro, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore al lavoro.

 

2.         Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico ed economico di provenienza, con contratto di diritto privato rinnovabile, per il periodo massimo consentito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, anche al fine dell’attivazione degli strumenti e delle procedure di accesso alle pubbliche amministrazioni, previste dalle norme di legge e dai contratti collettivi vigenti. E’ consentita al personale trasferito l’opzione tra le diverse tipologie di rapporto.

 

3.         La Regione Puglia succede nella titolarità dei contratti in corso, relativi a tutto il personale.

 

4.         E’ istituito presso la Regione un gruppo paritetico di lavoro, quale sede di concertazione finalizzata al pieno e ottimale utilizzo delle risorse umane impegnate nei percorsi di trasferimento, per la piena valorizzazione  delle professionalità e competenze, per l’efficacia e la qualità dei servizi.

 

5.         Al tavolo concertativo, presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, partecipano l’Assessore al lavoro, l’Assessore al personale o loro delegati e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Partecipano anche i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati in ordine alle questioni connesse al trasferimento delle deleghe alle Province.

 

6.         Il tavolo di concertazione opera in permanenza per il consolidamento della fase di trasferimento di compiti, servizi, strutture ai sensi dei decreti legislativi 23 dicembre 1997, n. 469 e 31 marzo 1998, n. 80, dei decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei ministri e della presente legge.

 

Art. 15

(Poteri sostitutivi)

 

1.         In riferimento al Titolo I, Capo I, art. 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni e i compiti spettanti ai diversi organi, strutture funzionali ed enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dalla presente legge, che comporti grave pregiudizio agli interessi regionali, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al lavoro, assegna agli inadempienti un congruo termine per provvedere.

 

2.         Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

 

          La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

         

Data a Bari, addì 5  maggio1999