T I T O L O I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti
conferiti alla Regione e agli enti locali, ai sensi del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, in materia di servizi all’impiego e di politiche attive
del lavoro, a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le azioni, le strategie e l’organizzazione amministrativa
previste dalla presente legge sono attivate in coerenza con le linee di
sviluppo individuate dai piani operativi per l’occupazione della Unione
europea, dello Stato e della Regione per conseguire l’obiettivo finale della
parità dei cittadini per l’attuazione del diritto al lavoro e alla crescita
professionale.
Art. 2
(Sistema regionale per l’impiego)
1. Il sistema regionale per l’impiego è costituito dalla rete
delle strutture organizzate per l’esercizio integrato delle funzioni e dei
compiti di cui all’art. 1 e per la gestione dei relativi servizi.
2. Sono definiti servizi per l’impiego tutte quelle attività di
informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche di ordine finanziario,
resi dal sistema regionale per favorire l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro, l’accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le
iniziative volte allo sviluppo dell’occupazione.
3. Il sistema regionale per l’impiego si articola in ambiti
territoriali e funzionali. La relativa organizzazione si ispira al principio
della sussidiarietà istituzionale tra Regione, Province, Comuni e altri enti
locali, favorendo in particolare:
a)
la concertazione e il dialogo con le parti sociali;
b)
l’integrazione tra i servizi per l’impiego, le
politiche attive del lavoro, le politiche formative;
c)
la collaborazione fra pubblico e privato, avvalendosi
degli strumenti di osservazione;
d)
il coordinamento e l’integrazione degli osservatori
regionali di settore, pubblici e privati, per quanto di loro competenza, con
particolare attenzione alla interconnessione del Sistema informativo lavoro –
Puglia (SILP) con il sistema degli enti bilaterali e l’Osservatorio regionale
banche – imprese;
e)
l’attribuzione di funzioni e compiti con il pieno
coinvolgimento e titolarità degli enti locali.
4. Costituiscono articolazioni organizzative del sistema
regionale per l’impiego l’ “Agenzia regionale per il lavoro” di cui all’art. 5
e i “Centri territoriali per l’impiego” costituiti dalle Province ai sensi
dell’art. 7.
TITOLO II
FUNZIONI DELLA REGIONE – ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO
Art. 3
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Alla Regione competono la
programmazione, il coordinamento, l’indirizzo, la valutazione e il controllo
delle iniziative:
a)
per incrementare l’occupazione e incentivare l’incontro
tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento alle pari opportunità,
compreso il servizio - sistema rete – EURES;
b)
per l’occupazione dei soggetti di cui all’art. 25 della
legge 23 luglio 1991, n. 223;
c)
per il reimpiego dei lavoratori in mobilità e per
l’inserimento – reinserimento lavorativo di fasce svantaggiate – deboli
(Servizi di accompagnamento al lavoro – SAL);
d)
la ricollocazione in ambito regionale del personale
pubblico in disponibilità. A tal fine i piani di formazione e riqualificazione
terranno conto delle richieste avanzate delle amministrazioni pubbliche ai
sensi dell’art. 35 bis, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
a)
per l’attivazione di stages e tirocini formativi, borse
lavoro, piani di inserimento professionale di cui alla legge 24 giugno 1997, n.
196 e successive integrazioni;
b)
per progetti di lavori socialmente utili, lavori di
pubblica utilità di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e alla
legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30 e successive modifiche e/o
integrazioni;
c)
per gli adempimenti relativi alla compilazione e tenuta
della lista di mobilità dei lavoratori privati come previsto dalla legge 23
luglio 1991, n. 223;
d)
per gli adempimenti relativi alla compilazione e tenuta
della lista di disponibilità dei lavoratori pubblici come previsto dagli artt.
20 e 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
e)
per le attività di predisposizione di motivati pareri
per le procedure di competenza del Ministero del lavoro, ai sensi dell’art. 3,
comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
2. Alla Regione compete, altresì, nel rispetto della normativa
statale, l’esercizio delle funzioni in materia di eccedenza di personale
relative a:
a)
esame congiunto previsto nelle procedure relative agli
interventi di integrazione salTimeNewRomane straordinaria;
b)
esame congiunto previsto nelle procedure per la
dichiarazione di mobilità del personale delle aziende private e degli enti
pubblici; per questi ultimi per le sole procedure eventuali previste dall’art.
35, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
c)
promozione di accordi e di contratti collettivi
finalizzati ai contratti di solidarietà.
3. L’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, qualora
interessi esclusivamente l’ambito provinciale, è delegato alle Province
nell’ambito della gestione delle controversie collettive.
4. Spetta, infine, alla Regione il raccordo con gli organismi
nazionali e il coordinamento dei rapporti con l’Unione europea nonché ogni
altra funzione non espressamente richiamata dalla presente legge e che,
comunque, disciplinata da norme statali, sia riconducibile alle competenze in
materia di lavoro, escluse quelle che permangono in capo allo Stato.
Art. 4
(Piano pluriennale e annuale per l’occupazione)
1. Per l’esercizio delle proprie funzioni
la Regione adotta piani pluriennali e piani attuativi annuali per le politiche
del lavoro e per le politiche formative integrate con i sistemi educativi.
2. Il piano pluriennale per l’occupazione prevede al proprio
interno:
a)
l’indicazione delle risorse finanziarie, del loro riparto tra le azioni
proposte e della loro destinazione su base provinciale;
b)
i tempi di realizzazione delle attività e degli
interventi;
c)
le modalità di verifica e di monitoraggio.
3. Il piano pluriennale è approvato dal Consiglio regionale su
proposta della Giunta regionale nella sessione dedicata al bilancio. Il piano
annuale è adottato con delibera di Giunta regionale.
4. I piani di cui al comma 3 devono acquisire il preventivo
parere della Commissione regionale permanente per le politiche del lavoro di
cui all’art. 8. La seduta della Commissione a ciò dedicata è preceduta da
apposita seduta congiunta degli organi collegiali di cui agli artt. 8 e 9 e
delle Commissioni provinciali per le politiche del lavoro istituite dalle
Amministrazioni provinciali ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
5. La seduta congiunta degli organi collegiali di cui al comma
4 costituisce momento di incontro, di raccordo e di verifica nell’ambito delle
competenze e funzioni di ciascun organismo. La seduta congiunta è convocata
annualmente dal Presidente della Commissione regionale permanente per le
politiche del lavoro.
Art. 5
(Agenzia regionale per il lavoro)
1. E’ istituita l’Agenzia regionale per il lavoro dotata di
personalità giuridica, autonomia patrimoniale e contabile, con compiti di
assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di politiche attive del lavoro
ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469.
2. L’Agenzia, in coerenza con i piani e i programmi della
Regione, svolge funzioni di:
a)
consulenza e supporto tecnico-progettuale alle
strutture regionali, provinciali e ai Centri territoriali per l’impiego in
materia di politiche per l’impiego, processi formativi e semplificazione delle
procedure amministrative del mercato del lavoro;
b)
elaborazione degli standards qualitativi e dei criteri
per l’accreditamento e la certificazione dei servizi;
c)
monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il
lavoro;
d)
gestione del SILP
e delle banche dati, integrando e riarticolando nel sistema l’attuale
Osservatorio del mercato del lavoro (OML), in rete con il Sistema informativo
lavoro (SIL) nazionale. Con atti della Giunta regionale si provvede alla
definizione dell’architettura del SILP, sulla base degli orientamenti e degli
standards indicati dalla struttura nazionale del SIL, anche al fine della
elaborazione e diffusione periodica di strumenti informativi coordinati;
e)
progettazione dei percorsi formativi di aggiornamento,
riqualificazione, formazione continua degli operatori dei servizi per
l’impiego;
f)
stipula delle opportune convenzioni con i diversi
soggetti titolari di funzioni formative (scuole, università, enti bilaterali);
g)
svolgimento di attività, a titolo oneroso, per i
privati che ne facciano richiesta.
3. L’Agenzia opera nell’ambito delle competenze assegnate
all’Assessorato regionale al lavoro e in stretto raccordo con gli organismi
collegiali di cui agli artt. 8 e 9.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, all’Agenzia
possono essere attribuite ulteriori funzioni e attività rispetto a quelle
conferite dalla presente legge, di natura tecnica e strumentali alle politiche
del lavoro.
5. Sono organi dell’Agenzia regionale per il lavoro il
Direttore generale e il Collegio dei revisori.
6. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale, esercita
tutti i poteri di gestione e di organizzazione e risponde dei risultati
dell’Agenzia regionale per il lavoro alla Giunta regionale.
7. Il Direttore generale formula un piano annuale delle
attività, che viene approvato dalla Giunta regionale previo parere degli
organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9.
8. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla
gestione economico-finanziaria dell’Agenzia.
9. Con apposito regolamento generale dell’Agenzia vengono
disciplinate tra l’altro:
a)
le modalità di nomina e funzionamento degli organi;
b)
i rapporti con gli organi e le strutture regionali
nonché con gli organismi consultivi previsti dalla presente legge;
c)
la dotazione organica e i principali meccanismi di
funzionamento della struttura organizzativa;
d)
i tempi e le procedure per la definizione dei documenti
di bilancio e contabilità.
10. Il regolamento di cui al comma 9 viene approvato dal Consiglio
regionale su proposta della Giunta sentito il parere degli organismi collegiali
di cui agli artt. 8 e 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
TITOLO III
FUNZIONI DELLE PROVINCE E CENTRI TERRITORIALI PER L’IMPIEGO
Art. 6
(Funzioni delle Province)
1. Alle Amministrazioni provinciali compete l’esercizio delle
attività e compiti di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469 nelle seguenti materie:
a)
servizi di collocamento e funzioni amministrative
connesse;
b)
collocamento agricolo;
c)
collocamento dello spettacolo sulla base di un’unica
lista nazionale;
d)
collocamento obbligatorio, con particolare attenzione
all’attivazione e diffusione dei Servizi di accompagnamento al lavoro per le
fasce deboli - svantaggiate (SAL);
e)
collocamento dei lavoratori non appartenenti all’Unione
europea;
f)
collocamento dei lavoratori a domicilio;
g)
collocamento dei lavoratori domestici;
h)
avviamento a selezione negli enti pubblici e nella
pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni
centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
i)
preselezione e incontro tra domanda e offerta di lavoro
con servizi integrati di accoglienza, informazione, orientamento ai percorsi
formativi e di inserimento lavorativo, anche con riferimento all’occupazione
femminile.
2. Alle Amministrazioni provinciali competono altresì le
seguenti funzioni operative e gestionali:
a)
gestione ed erogazione dei servizi di politiche attive
del lavoro di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469;
b)
gestione delle liste di mobilità dei lavoratori privati
di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
c)
gestione delle liste di disponibilità dei lavoratori
pubblici di cui agli artt. 20 e 21, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80, nonché la loro riqualificazione e ricollocazione presso
altre pubbliche amministrazioni nell’ambito provinciale;
d)
servizi connessi alla promozione e attivazione
dell’autoimpiego (creazione d’impresa – individuale e cooperativa);
e)
servizi di consulenza alle imprese, con particolare
riferimento alle informazioni su incentivi alle assunzioni, opportunità
formative, norme in materia di lavoro, analisi delle domande di lavoro;
f)
risoluzione delle controversie collettive nell’ambito
del territorio provinciale.
3. Le Amministrazioni provinciali, nel rispetto degli indirizzi
regionali e degli standards qualitativi, provvedono alla programmazione
annuale, al monitoraggio e alla verifica (ex ante – in itinere – ex post) del
funzionamento e dell’integrazione fra i servizi per l’impiego, le politiche
attive del lavoro e le politiche formative, con facoltà di proposta per il
riordino e innovazione degli stessi. Per l’esercizio di tale funzione possono
avvalersi dell’Agenzia regionale per il lavoro quale supporto tecnico
progettuale.
4. Le Province possono stipulare apposite convenzioni con gli
organismi bilaterali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 7
(Centri territoriali
per l’impiego)
1. Le Province istituiscono proprie strutture denominate
“Centri territoriali per l’impiego”.
2. I Centri sono articolati per ambiti distrettuali sulla base
di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale
per le politiche del lavoro di cui all’art. 8.
3. Le Amministrazioni provinciali, sulla base dei criteri di
cui al comma 2, sentiti gli enti locali e la Commissione provinciale di cui
all’art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, individuano le
sedi di insediamento e coordinamento dei Centri territoriali per l’impiego.
4. Le Amministrazioni provinciali possono prevedere, sulla base
di motivate esigenze territoriali, d’intesa con i Comuni interessati e con
parere della Commissione provinciale, articolazioni decentrate dei centri per
l’impiego con sportelli polifunzionali di prima informazione e servizi
amministrativi di certificazione.
5. I Centri territoriali per l’impiego sono i soggetti
attuatori e le sedi amministrative di realizzazione di tutte le funzioni
descritte all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, nonché di ogni altra funzione che l’Amministrazione provinciale intende
attribuire tra quelle di propria competenza. Come attività connesse ai servizi
di politiche attive del lavoro i Centri devono comunque garantire:
a)
servizi integrati di accoglienza, informazione,
orientamento, incontro domanda/offerta, percorsi formativi;
b)
servizi connessi alla promozione e attivazione
dell’autoimpiego;
c)
servizi di consulenza alle imprese, con particolare
riferimento alle informazioni su incentivi alle assunzioni, opportunità
formative, norme in materia di lavoro,
analisi della domanda.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 3 e in attesa della
definizione dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, le Amministrazioni
provinciali, entro il 30 giugno 1999, istituiscono i Centri territoriali per
l’impiego articolandoli, in via transitoria, per ambiti distrettuali sulla base
dei criteri stabiliti dall’art. 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469.
7. In sede di prima costituzione sono allocate all’interno dei
Centri territoriali per l’impiego, su basi funzionali policentriche, le
funzioni e le risorse umane per le politiche attive del lavoro, delle ex
Sezioni circoscrizionali per l’impiego e
per il collocamento in agricoltura (SCICA), nel rispetto delle funzioni,
delle professionalità e delle competenze acquisite.
8. Con successivi atti, anche regolamentari o legislativi, i
Centri territoriali saranno dotati di ulteriori risorse umane al fine di
attuare l’integrazione dei servizi di osservatorio, dei servizi di
orientamento, dei servizi di informazione, collegati ai sistemi formativi
integrati.
TITOLO IV
RIORDINO E ISTITUZIONE
ORGANI COLLEGIALI
Art. 8
(Commissione regionale per le politiche del lavoro)
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), del decreto
legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, è istituita la
Commissione regionale per le politiche del lavoro quale sede concertativa con
funzioni di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee
programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale.
2. La Commissione, oltre alle funzioni e alle competenze già
svolte dalla Commissione regionale per l’impiego ai sensi della legge 28
febbraio 1987, n. 56, individua strumenti, procedure e modalità per
l’omogeneizzazione e integrazione tra le attività di osservatorio, di
orientamento, di formazione e di politiche attive del lavoro.
3. La Commissione è costituita su base tripartita, attesa la
sua natura di sede di concertazione e dialogo sociale, ed è così composta:
a)
Assessore regionale delegato in materia di lavoro, con
funzioni di Presidente;
b)
due Consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza
delle minoranze;
c)
un consigliere di parità, nominato ai sensi della legge
10 aprile 1991, n. 125;
d)
sette componenti designati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
e)
sette componenti designati dai datori di lavoro, di cui
uno quale espressione delle associazioni rappresentative delle imprese
cooperative.
4. Ai fini della determinazione della
maggiore rappresentatività delle organizzazioni di cui alle lettere d) ed e),
valgono i criteri stabiliti per la costituzione del Comitato nazionale economia
e lavoro (CNEL).
5. Ai lavori della Commissione partecipano, senza diritto di
voto, il Coordinatore di area e i dirigenti dei settori regionali competenti in
materia di lavoro e di formazione, nonché il Direttore dell’Agenzia regionale
di cui all’art. 5.
6. La Commissione approva, su proposta del Presidente, il
regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento
della medesima e si istituiscono apposite sottocommissioni. Lo stesso
regolamento prevede la costituzione di un unico Ufficio di presidenza, come
struttura di coordinamento per i lavori della Commissione, nonché uno staff di
segreteria generale e tecnica permanente di supporto tecnico alle decisioni
della Commissione avvalendosi prioritariamente delle professionalità rivenienti
dalla Direzione regionale del lavoro.
7. La Commissione approva, altresì, le modalità di
collaborazione con le Commissioni provinciali per le politiche del lavoro di
cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
istituite dalle Amministrazioni provinciali.
Art. 9
(Comitato istituzionale di coordinamento)
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), del decreto
legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, è istituito il Comitato
istituzionale di coordinamento con il compito di rendere effettiva, sul
territorio, l’integrazione tra i servizi all’impiego, le politiche del lavoro e
le politiche formative.
2. Il Comitato è presieduto dall’Assessore regionale al lavoro
ed è composto da:
a)
i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro
delegati;
b)
un rappresentante dell’ANCI;
c)
un rappresentante dell’UNCEM.
3. Ai lavori del Comitato partecipano, senza diritto di voto,
il Coordinatore di area ed i dirigenti dei settori regionali competenti in materia di lavoro e
di formazione, nonché il Direttore dell’Agenzia regionale di cui all’art. 5.
4. Il Comitato approva, su proposta del Presidente, il
regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento
del medesimo.
5. Il supporto tecnico alle decisioni del Comitato nonché le
funzioni di segreteria sono garantite dalle articolazioni organizzative di cui
al regolamento previsto dall’art. 8, comma 6.
Art. 10
1. Ai sensi dell’art.6 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, entro il 30 aprile 1999 le Amministrazioni provinciali
istituiscono la Commissione provinciale
per il lavoro quale organo tripartito paritario, sede di concertazione e
consultazione in ordine alle funzioni attribuite alle Province, composta in
analogia alla Commissione regionale tripartita.
2. La Commissione approva, su proposta del Presidente, il
regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento e
le sottocommissioni. Per la costituzione di strutture di supporto saranno
utilizzate prioritariamente le professionalità rivenienti dalla Direzione
provinciale del lavoro.
3. Al fine di garantire il rispetto della specificità del
mercato del lavoro agricolo, alle Commissioni provinciali per il lavoro sono
affidate le funzioni già di competenza delle Commissioni provinciali e
circoscrizionali per la manodopera agricola nonché quelle assegnate alle stesse
da delibere della Commissione regionale per l’impiego (CRI) Puglia, per
l’espletamento delle quali il regolamento dovrà prevedere opportune modalità
organizzative. Alle Commissioni provinciali per il lavoro sono inoltre affidati
i compiti di progettazione e analisi,
miglioramento domanda/offerta lavoro, rivenienti dalle Commissioni provinciali
sciolte ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
TITOLO V
RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE
Art. 11
(Gestione e valorizzazione delle risorse umane)
1. La Regione organizza il pieno utilizzo delle risorse umane
trasferite attraverso la loro riallocazione nelle diverse strutture dei servizi
integrati per l’impiego nel rispetto delle professionalità e delle competenze
acquisite, a norma della presente legge, con particolare riferimento alle pari
opportunità di cui all’art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Le risorse umane impegnate sono supportate con percorsi
mirati di formazione continua a valere nei piani ordinari e straordinari di
formazione, aggiornamento e riqualificazione.
3. Il trasferimento delle risorse umane sarà praticato con le
procedure e nei tempi previsti dalle disposizioni statali in materia.
Art. 12
(Risorse strumentali e
SILP)
1. Nell’ambito delle risorse strumentali trasferite al
patrimonio regionale particolare rilievo, dotazione e articolazione operativa
vengono assicurati al SILP.
Art. 13
(Risorse finanziarie)
1. Le risorse finanziarie impegnate per
l’attuazione della presente legge derivano da:
a)
risorse trasferite dal Ministero del lavoro e
previdenza sociale ai sensi dell’art. 7, comma 1 e 8, del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469 e dell’art. 7, comma 1, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
b)
altre risorse trasferite dallo Stato per le materie
disciplinate dalla presente legge;
c)
risorse del bilancio regionale anche nel quadro dei
cofinanziamenti Ue.
2. Possono concorrere al finanziamento dei servizi e delle
attività previste dalla presente legge le risorse messe a disposizione dagli
enti locali nei rispettivi bilanci, nonché le risorse messe a disposizione da
soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni con particolare riguardo alle
disponibilità dei soggetti imprenditoriali (enti bilaterali) e ai soggetti del
privato sociale (terzo settore).
3. A decorrere dall’esercizio finanziario 1999, con la legge di
bilancio sono istituiti appositi capitoli di “entrata” ai sensi dell’art. 7,
comma 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, cui far
corrispondere capitoli di “spesa” per gli oneri rivenienti dalla presente
legge:
a)
parte ENTRATA: c.n.i. “Risorse trasferite dal Ministero
del lavoro e previdenza sociale ai sensi dell’art. 7, comma 1 e 8, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e dell’art. 7, comma 1, della legge 15
marzo 1997, n. 59 e altre risorse
finanziarie dello Stato e della Ue”;
b)
parte SPESA: c.n.i. “Spese vincolate all’attuazione
della legge regionale n.19 del 5 maggio
1999 “Norme in materia di politica regionale del lavoro e di servizi
all’impiego”.
4. La spesa complessiva per l’attuazione della presente legge
viene autorizzata nei limiti delle entrate accertate nel capitolo di entrata
correlato.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 14
(Norme transitorie)
1. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine
di assicurare la continuità e qualità dei servizi erogati e la non dispersione
professionale delle risorse umane impegnate, anche in attuazione dell’art. 9,
comma 19, della legge 28 novembre 1996, n. 608, il Direttore generale e il
personale in servizio presso l’Agenzia impiego Puglia transitano all’Agenzia
regionale per il lavoro. Tale contingente di personale costituisce la prima
dotazione organica dell’Agenzia regionale per il lavoro, approvata dalla Giunta
regionale su proposta dell’Assessore al lavoro.
2. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico
ed economico di provenienza, con contratto di diritto privato rinnovabile, per
il periodo massimo consentito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
anche al fine dell’attivazione degli strumenti e delle procedure di accesso
alle pubbliche amministrazioni, previste dalle norme di legge e dai contratti
collettivi vigenti. E’ consentita al personale trasferito l’opzione tra le
diverse tipologie di rapporto.
3. La Regione Puglia succede nella titolarità dei contratti in
corso, relativi a tutto il personale.
4. E’ istituito presso la Regione un gruppo paritetico di
lavoro, quale sede di concertazione finalizzata al pieno e ottimale utilizzo
delle risorse umane impegnate nei percorsi di trasferimento, per la piena
valorizzazione delle professionalità e
competenze, per l’efficacia e la qualità dei servizi.
5. Al tavolo concertativo, presieduto dal Presidente della
Giunta regionale, o suo delegato, partecipano l’Assessore al lavoro,
l’Assessore al personale o loro delegati e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. Partecipano anche i Presidenti delle
Amministrazioni provinciali o loro delegati in ordine alle questioni connesse
al trasferimento delle deleghe alle Province.
6. Il tavolo di concertazione opera in permanenza per il
consolidamento della fase di trasferimento di compiti, servizi, strutture ai
sensi dei decreti legislativi 23 dicembre 1997, n. 469 e 31 marzo 1998, n. 80,
dei decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei ministri e della
presente legge.
Art. 15
(Poteri sostitutivi)
1. In riferimento al Titolo I, Capo I, art. 5, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni e i compiti spettanti ai diversi
organi, strutture funzionali ed enti locali, in caso di accertata inattività
che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dalla presente legge, che
comporti grave pregiudizio agli interessi regionali, il Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell’Assessore al lavoro, assegna agli inadempienti un
congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta
regionale, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede
in via sostitutiva.
La presente
legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 5
maggio1999