TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Obiettivi e articolazione dell'intervento regionale)
1. Con
la presente legge e con i provvedimenti ad essa collegati e successivi, la
Regione disciplina, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, gli indirizzi generali di programmazione commerciale e urbanistica della
rete distributiva e gli interventi volti alla qualificazione e allo sviluppo
del commercio.
2. Al
fine di rendere operativo il contenuto della presente legge e di disciplinare
gli altri aspetti della materia che forma oggetto del d.lgs. 114/1998, il
Consiglio regionale approva due provvedimenti
contenenti:
a) indirizzi e criteri per la programmazione
delle medie e grandi strutture di vendita,
nonché ulteriori direttive ai Comuni in materia di urbanistica
commerciale e per l'esercizio delle loro funzioni;
b) norme e
direttive in materia di commercio su aree pubbliche, ai sensi
dell'articolo 28, commi 12 e 13, del d. lgs. 114/1998.
3. All'esame
delle domande di autorizzazione ex legge regionale 2 maggio 1995, n.32,
corredate a norma alla data del 16
gennaio 1998, non si dà seguito.
4. Il
Consiglio regionale provvede con appositi atti, da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti
di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
5. Gli indirizzi, i
criteri e le direttive hanno durata di tre anni. A tal fine la
Giunta regionale, almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine
temporale di programmazione, trasmette al Consiglio regionale una proposta di
aggiornamento, tenuto conto delle relazioni di monitoraggio predisposte
dall'Osservatorio regionale, anche con riferimento alla fase di programmazione
precedente.
6. Le
norme di programmazione relative a ciascuna fase hanno efficacia fino alla data
di entrata in vigore della nuova norma
programmatoria.
7. I
provvedimenti attuativi di cui al comma 2 sono adottati a seguito di
parere obbligatorio delle rappresentanze
degli enti locali e previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e
delle imprese del commercio
maggiormente rappresentative a livello regionale. Si dà altresì adeguata
informazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
8. Al
fine di consentire l'attuazione delle misure previste nell'articolo 10 del d.lgs. 114/1998 e di permettere un uso
razionale e programmato del territorio, di evitare successive concentrazioni di
esercizi di vendita in talune aree di maggiore densità abitativa e di garantire
un'adeguata copertura del servizio distributivo sull'intero territorio
regionale, favorendone l'equilibrato sviluppo anche nei centri storici, nelle
aree urbane periferiche e in quelle agricole, si prevede di:
a) favorire lo sviluppo della rete commerciale
nelle aree montane e rurali;
b) riqualificare la rete distributiva e
rivitalizzare il tessuto economico, sociale e
culturale dei centri storici;
c) consentire una equilibrata e graduale
evoluzione delle piccole e medie imprese esistenti nelle aree urbane, nella
prima fase di applicazione del nuovo regime amministrativo.
Il provvedimento di cui alla lettera a) del
comma 2 indica gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture
di vendita relativi alla stessa prima fase di applicazione del nuovo regime
amministrativo, tenendo conto della necessità di un graduale inserimento di
nuove grandi strutture di vendita. Per tale fine, in relazione alla presenza e
allo sviluppo delle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 5, si
stabilisce quanto segue:
1) di consentire insediamenti di centri
commerciali con superficie massima di vendita non superiore a 20 mila mq.,
nell'interno dei quali nessun esercizio deve superare i limiti di cui all'art.
5, lettera d);
2) di consentire in
ciascuna area, corrispondente alla provincia, la presenza di strutture di
vendita superiori sulla base di un
rapporto equilibrato con la popolazione residente, comprendendo in tale
rapporto anche gli eventuali trasferimenti e concentrazioni di esercizi
esistenti;
3) di dare priorità
agli ampliamenti delle grandi strutture di vendita esistenti rispetto alle
richieste di nuovi insediamenti;
4) di autorizzare le grandi strutture di vendita
superiori nel settore alimentare o misto, solo se attivano un centro
commerciale;
5) di garantire il
servizio distributivo su tutto il territorio regionale, evitando l'eccessiva
concentrazione di grandi strutture di vendita superiori in ambiti territoriali
ristretti e a ridosso delle aree a maggiore densità abitativa;
6) di evitare
l'eccessivo carico in termini di traffico, di impatto ambientale e di impatto
economico sulla rete di vendita di minore dimensione derivante dalla possibile
concentrazione nelle stesse zone delle aree urbane di più grandi strutture di
vendita superiori, ponendo distanze minime tra le stesse, in relazione alla
popolazione residente nel Comune;
7) di autorizzare le grandi strutture di vendita
superiori a condizione che abbiano
disponibilità di parcheggio privato nella misura di due mq per ogni mq di
superficie di vendita e di una dimensione minima della sezione stradale della
viabilità di riferimento di quindici metri, sempre che non disti più di cento
metri dall'accesso.
Art. 2
(Finalità)
1. Tenuto
conto delle caratteristiche del sistema distributivo della Puglia, la presente
legge e i provvedimenti attuativi previsti all'articolo 1 perseguono, ciascuno
per il proprio ambito di intervento, le seguenti finalità:
a) la gradualità del passaggio
al nuovo assetto normativo previsto dal d.lgs. 114/1998 attraverso la
promozione dei processi di ristrutturazione e riconversione delle attività
commerciali in essere;
b) la trasparenza del
mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle
merci;
c) lo sviluppo della rete distributiva secondo
criteri di efficienza e modernizzazione, promuovendo l'evoluzione tecnologica
dell'offerta e il pluralismo delle diverse tipologie e forme di vendita, anche
al fine del contenimento dei prezzi;
d) l'equilibrio funzionale e insediativo delle
strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse
territoriali, in raccordo con le disposizioni della legge regionale 31 maggio
1980, n. 56 in materia di tutela del territorio e della deliberazione della
Giunta regionale del 13 novembre 1989, n.6320, relativa ai criteri per la
formazione degli strumenti urbanistici e per il calcolo del fabbisogno
residenziale e produttivo;
e) il riequilibrio territoriale della presenza
delle medie e grandi strutture di vendita attraverso l'articolazione della
programmazione per aree sovracomunali;
f) il concorso alla valorizzazione delle
produzioni tipiche pugliesi, delle attività turistiche e del patrimonio storico
e culturale regionale e, in special modo, alla conservazione e rivitalizzazione
dei centri storici;
g) la valorizzazione e la salvaguardia del
servizio commerciale nelle aree rurali, montane e nei Comuni minori, con
particolare riferimento a quelli con minore dotazione di servizio;
h) il graduale riordino del commercio su aree
pubbliche, indirizzandolo verso un sistema di gestione che ne faciliti
l'integrazione con il commercio in sede fissa e che favorisca lo sviluppo delle
forme consorziali tra operatori;
i) la tutela dei
consumatori, con particolare riguardo alla correttezza dell'informazione, alla
possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento
e alla sicurezza dei prodotti;
l) la qualificazione e l'aggiornamento
professionale degli operatori commerciali, con particolare riguardo ai titolari
di piccole e medie imprese;
m) la predisposizione di un sistema di
monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva
regionale, attraverso il coordinamento operativo tra Regione, Comuni e Camere
di commercio per la gestione dei flussi informativi;
n) la trasparenza e la
semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso un sistema
decisionale coordinato tra le Regioni, le Province, i Comuni e le Camere di
commercio.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE
DELLA RETE DISTRIBUTIVA
Art. 3
(Ripartizione del territorio comunale)
1. Al
fine di formulare indirizzi e obiettivi di espansione della rete distributiva
che ne garantiscano un equilibrato sviluppo nel territorio, le aree
sovracomunali configurabili come unico bacino di utenza sono identificate nel
territorio delle cinque province.
Art. 4
(Classificazione dei Comuni)
1. Ai
fini della presente legge e dei provvedimenti attuativi, i Comuni sono
suddivisi nelle seguenti quattro classi:
Classe I -
Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti;
Classe II - Comuni con popolazione superiore a 10 mila e
fino a 50 mila abitanti;
Classe III - Comuni con popolazione superiore a 3 mila e
fino a 10 mila abitanti;
Classe IV - Comuni con popolazione fino a 3 mila
abitanti.
2. Ai
Comuni delle classi I e II si applicano i limiti dimensionali superiori, tra
quelli previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), ed f) , del d.lgs 114/1998;
ai Comuni delle classi III e IV si
applicano i limiti inferiori.
3. Al
fine di favorire il decongestionamento dei Comuni di maggiore dimensione e la
rivitalizzazione dei centri storici, in deroga al disposto del comma 2, si
applicano in ogni caso i limiti dimensionali previsti per i Comuni delle classi
I e II:
a) nei centri storici;
b) nei Comuni
fino a 10 mila abitanti confinanti con Comuni superiori a 50 mila
abitanti, a condizione che appartengano alla medesima provincia.
4. La
Giunta regionale individua ulteriori Comuni o loro parti in cui applicare i
limiti dimensionali degli esercizi commerciali in deroga al criterio di
consistenza demografica, su proposta avanzata dalle Province.
Art. 5
(Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita)
1. Nel
rispetto dei limiti dimensionali degli esercizi previsti all'articolo 4 del
d.lgs. 114/1998, ai fini di una più puntuale programmazione, le medie e le
grandi strutture, in relazione alla superficie di vendita utilizzata, si
suddividono nelle seguenti tipologie:
a) medie strutture inferiori (M1) - con
superficie di vendita compresa tra 151 e 600 mq. nei Comuni delle classi III e
IV; con superficie compresa tra 251 e 900 mq. nei Comuni delle classi I e II;
b) medie strutture superiori (M2) - con
superficie compresa tra 601 e 1500 mq. nei Comuni delle classi III e IV; con
superficie compresa tra 901 e 2500 mq. nei Comuni delle classi I e II;
c) grandi strutture inferiori (G1) — con superficie
compresa tra 1501 e 4500 mq. nei Comuni delle classi III e IV; con superficie
compresa tra 2501 e 7500 mq. nei Comuni delle classi I e II;
d) grandi strutture superiori (G2) - con
superficie di vendita maggiore di 4500 mq. sino a 7500 mq nei Comuni delle
classi III e IV; con superficie maggiore di 7500 mq. sino a 10.000 mq. nei
Comuni delle classi I e II.
2. Le
medie e le grandi strutture di vendita, in relazione ai settori merceologici di
cui è autorizzata la vendita, si suddividono nelle seguenti categorie:
a) strutture di vendita autorizzate per il solo
settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;
b) strutture di vendita autorizzate per il solo
settore non alimentare.
3. I
centri commerciali, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del
d.lgs. 114/1998, necessitano:
a) di autorizzazione per il centro come tale, in
quanto media o grande struttura di vendita, che è richiesta dal suo promotore
o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali
che vi danno vita, purchè associati per la creazione del centro commerciale;
b) di autorizzazione o comunicazione, a seconda
delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro.
Art. 6
(Criteri e modalità di priorità ai fini
del rilascio delle autorizzazioni)
1. In caso di domande concorrenti per l'apertura di
una media o grande struttura di vendita sono stabiliti i seguenti criteri di
priorità e modalità per l'esame delle domande:
a) concentrazione di preesistenti esercizi di
vicinato e medie strutture di vendita in
attività da almeno un anno purchè sussistano le seguenti condizioni:
1)l'assunzione dell'impegno di reimpiegare
il relativo personale dipendente
formalizzata mediante specifico accordo sindacale;
2 ) tra le strutture di vendita
concentrate ve ne sia almeno una della medesima tipologia dimensionale o della
tipologia dimensionale immediatamente inferiore a quella della nuova struttura
che si intende realizzare, secondo la classificazione di cui all'articolo 5;
3) trattandosi di
realizzazione di una nuova struttura alimentare o mista, la somma delle
superfici di vendita alimentari delle strutture concentrate sia almeno pari al
50 per cento della superficie alimentare richiesta per la nuova struttura e la
domanda sia corredata di impegno di reimpiego del personale;
4) trattandosi di realizzazione di una
nuova struttura non alimentare, il richiedente abbia partecipato ad uno dei
corsi di cui al comma 6 o sia comunque in possesso del requisito di adeguata
qualificazione ai sensi del comma 5;
b) ampliamento;
c) trasferimento;
d) nuova apertura di esercizio del settore non
alimentare richiesta da soggetto che ha frequentato un corso di formazione
professionale per il commercio regolarmente riconosciuto previsto dall'articolo
5, comma 9, del d.lgs. 114/1998 o è in possesso di adeguata qualificazione;
e) nuova apertura.
2. Nei
casi in cui il reimpiego del personale già operante presso esercizi commerciali
per i quali si prevede l'accorpamento o la concentrazione costituisca
presupposto, in conformità con quanto disposto dall'articolo 10 del d.lgs.
114/1998, per usufruire di agevolazioni o di automatismi all'apertura o
all'ampliamento di medie o grandi strutture di vendita, si applicano le
disposizioni del presente articolo.
3. L'impegno
del reimpiego del personale si intende assolto qualora l'istanza di apertura o
di ampliamento di esercizi sia accompagnata da proposta formale, indirizzata
all'impresa da accorpare o concentrare, di assunzione in prova del personale in
essa operante.
4. I
corsi di qualificazione che costituiscono titolo per usufruire delle priorità
del rilascio di autorizzazioni sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 9,
del d.lgs. 114/1998.
5. Il requisito del possesso di adeguata
qualificazione nel settore del commercio è riconosciuto a coloro che, secondo
la pregressa disciplina facente capo alla legge 11 giugno 1971, n. 426, avevano
titolo ad iscriversi al Registro esercenti il commercio.
6. Per
l'individuazione del soggetto al quale il possesso di adeguata formazione
attribuisce titolo di priorità ai sensi del presente articolo, si applicano i
medesimi principi valevoli in tema di requisito professionale per il commercio
alimentare.
Art. 7
(Concentrazioni ed accorpamenti di esercizi autorizzati ai sensi della
l. 426/1971 per la vendita di beni di largo e generale consumo)
1. Sono sempre concesse:
a) l'autorizzazione
all'apertura di una media struttura di vendita mediante concentrazione di esercizi
di vendita operanti nello stesso Comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24
della l. 426/1971, per la vendita di generi di largo e generale consumo.
La superficie massima di vendita del
nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti,
secondo il dettato del d.lgs. 114/1998, per gli esercizi di vicinato, tenuto
conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati;
b) l'autorizzazione
all'ampliamento di una media struttura di vendita mediante concentrazione o
accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune e autorizzati
ai sensi dell'articolo 24 della l. 426/1971, per la vendita di generi di largo
e generale consumo. La superficie massima dell'ampliamento deve essere pari
alla somma dei limiti massimi consentiti, secondo il dettato del d.lgs.
114/1998, per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi
concentrati o accorpati e delle superfici delle medie strutture concentrate o
accorpate;
c) l'autorizzazione
all'ampliamento di una grande struttura di vendita esistente mediante
concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso
Comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della l. 426/1971, per la
vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie massima
dell'ampliamento deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti,
secondo il dettato del d.lgs. 114/1998, per gli esercizi di vicinato, tenuto
conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati e delle superfici delle
medie e grandi strutture concentrate o accorpate.
L'ampliamento di cui alle lettere b) e c) non
comporta variazioni al settore merceologico dell'esercizio. Quanto previsto nel presente comma è consentito
anche nell'ipotesi del centro commerciale.
2. Il rilascio
dell'autorizzazione prevista nel comma 1 comporta la revoca dei titoli
autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi.
Art. 8
(Procedura di rilascio delle autorizzazioni
per le grandi strutture di vendita)
1. Le domande di apertura, ampliamento e trasferimento di
una grande struttura di vendita sono inoltrate al Comune competente,
utilizzando la modulistica di cui all'articolo 10, comma 5, del d.lgs.
114/1998, unitamente alla seguente documentazione:
a) una relazione
illustrativa contenente gli elementi per la valutazione della conformità
dell'insediamento alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e alla
programmazione territoriale regionale;
b) il progetto definitivo dell'intervento,
comprendente piani e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e
delle destinazioni d'uso dei locali, planimetrie con indicazioni delle
superfici delle aree a parcheggio e delle aree libere, e degli accessi e dei
percorsi veicolari;
c) relazione tecnico-economica
sull'iniziativa proposta, contenente le previsioni occupazionali per la nuova
struttura e una valutazione d'impatto sulla rete di vendita esistente nell'area
di presunta attrazione, tenendo conto
della popolazione residente e fluttuante.
2. Nel caso di domande
prive delle indicazioni di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 114/1998 o
degli elementi di cui al comma 1, il Comune, entro dieci giorni dal loro
ricevimento, invita l'interessato a procedere alla loro integrazione o
regolarizzazione nel termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale le
stesse si intendono rinunciate.
Le domande prendono data dal giorno del ricevimento della loro
integrazione o regolarizzazione.
3. L'esame
delle domande in sede di Conferenza di servizi avviene solo se l'ubicazione
della struttura commerciale è prevista in aree o immobili conformi per
insediamenti commerciali al dettaglio. In difetto, la domanda si intende
respinta.
4. Al
fine della comparazione delle domande in relazione ai criteri di priorità, sono
considerate concorrenti quelle regolarmente inoltrate ai Comuni di una medesima
Provincia nel corso dello stesso mese.
5. I
Comuni, entro il giorno 15 di ciascun mese, trasmettono alla Regione le istanze
regolarmente inoltrate nel mese precedente, indicendo la relativa Conferenza di
servizi da svolgersi, nel corso del mese successivo, in data fissata dalla
Regione sulla base di apposito calendario.
6. La
Regione, nel corso della seconda metà di ogni mese, valuta i titoli di priorità
delle istanze trasmesse dai Comuni, attribuendo alle stesse eventuali punteggi
previsti nel provvedimento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).
7. La
Conferenza di servizi si svolge presso la sede della Regione, con la partecipazione
di un rappresentante della Regione, di uno della Provincia e di uno del Comune.
Le deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti;
il rilascio dell'autorizzazione é subordinato al parere favorevole del
rappresentante della Regione. Alla Conferenza partecipano, a titolo consultivo,
i rappresentanti dell'ANCI, delle organizzazioni dei consumatori e dei
commercianti.
8. Al
fine di una puntuale valutazione dello sviluppo omogeneo del territorio,
l'Osservatorio regionale del commercio, nell'ambito della Conferenza di
servizi, relaziona sullo stato di avanzamento della rete delle medie e grandi
strutture di vendita nel proprio territorio, sulla base delle risultanze
dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 21.
9. L'Assessorato
regionale specifica gli elementi informativi che il Comune dovrà fornire ai
componenti la Conferenza di servizi e ai partecipanti a titolo consultivo e le
modalità di comunicazione.
10. La
domanda documentata a norma, per la quale non sia stato comunicato il diniego
entro centoventi giorni dall'indizione della Conferenza, è ritenuta accolta.
Art. 9
(Gestione di reparto)
1. Il
titolare di un esercizio commerciale organizzato in più reparti in relazione
alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche
di vendita può affidare uno o più reparti, perchè lo gestisca in proprio per il
periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998, dandone comunicazione alla Camera di
Commercio e al Comune. Qualora non abbia provveduto a tali comunicazioni,
risponde dell'attività del soggetto stesso. Questi, a sua volta, deve dare
comunicazione al Comune e alla Camera di Commercio. La fattispecie non
costituisce caso di sub-ingresso.
Art. 10
(Sub-ingresso)
1. Il
trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di vendita per
atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento della titolarità
dell'autorizzazione, sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui
all'articolo 5 del d.lgs 114/1998.
2. La
domanda di sub-ingresso é presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla
morte del titolare o entro sessanta giorni dall'atto di trasferimento della
gestione o della titolarità dell'esercizio.
3. In
caso di morte del titolare, l'autorizzazione é reintestata all'erede o agli
eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la
maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo
rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano
costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui
all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998.
4. Qualora
si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi
reintestatari dell'autorizzazione che ne siano sprovvisti devono acquisire i
requisiti professionali di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998 entro sei
mesi dalla reintestazione.
Art. 11
(Commercio
su aree pubbliche)
1. Il
provvedimento attuativo in materia di commercio su aree pubbliche, di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), raccoglie in modo organico la disciplina
normativa del settore, in modo da costituire un riferimento normativo univoco.
2. La
disciplina in materia si ispira ai seguenti principi:
a) indirizzo dell'evoluzione del commercio su
aree pubbliche nella Regione, con la facoltà di fissare parametri di sviluppo,
con particolare riguardo ai mercati, e in relazione alla consistenza
dell'offerta al dettaglio in sede fissa;
b) promozione di una ampia rispondenza tra le
esigenze del consumatore e l'offerta, anche attraverso la previsione di una
pluralità di manifestazioni fieristiche e mercatali, compresi fiere e mercati
specializzati o con articolazione merceologica;
c) riequilibrio del
territorio mediante l'indicazione di criteri e parametri per l'istituzione, la
modifica e la soppressione di fiere e mercati;
d) rilevanza
prioritaria della riqualificazione e del potenziamento dell'offerta esistente;
e) previsione di ampi poteri organizzatori da parte
dei Comuni, con redazione, a seconda dei casi obbligatoria o facoltativa, di un
piano per il commercio su aree pubbliche, accompagnato da eventuali regolamenti
di fiera o mercato.
TITOLO III
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE URBANISTICO
Art. 12
(Dotazione
di aree a parcheggio)
1. I
Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o nella
revisione di quelli vigenti, provvedono a definire, previa analisi dello stato
di fatto e delle previsioni di nuovi insediamenti commerciali, le zone destinate
a parcheggio nei limiti minimi di seguito indicati oltre quelli di legge
statale.
2. La
dotazione di aree private destinate a parcheggio è stabilita:
a) per le medie e grandi strutture di vendita
ubicate nelle aree di centro storico, nella misura stabilita nei piani di
parcheggi dei Comuni che, in ogni caso, non può superare 0,5 mq. per ogni mq.
di superficie di vendita e può essere disponibile in un raggio di almeno 300
mt. dal perimetro dell'area dell'intervento;
b) nelle altre zone territoriali, nella misura
seguente per ogni mq di superficie di vendita:
Superficie di
vendita Settore alimentare o
misto Settore non alimentare
fino a
1500 mq
1 mq 0,8 mq
da 1500 a 2500 mq 1,5 mq 1 mq
oltre 2500
mq
2 mq 1,5 mq
c) la disciplina di cui al precedente capoverso
resta sostituita dal piano comunale parcheggi per i Comuni che lo abbiano
adottato.
3. I
requisiti relativi alle aree destinate a parcheggio devono sussistere anche a
seguito di modifiche della superficie di vendita, a qualunque titolo
intervenute. Il venire meno di tali requisiti determina la revoca dell'autorizzazione
commerciale.
4. Per
gli esercizi di vicinato non sono previste dotazioni di aree private a
parcheggio.
5. Per i locali destinati
a esercizi di vicinato che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono già corredati di destinazione d'uso commerciale non si applica la
dotazione di aree a parcheggio prevista dal comma 2.
Art. 13
(Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale)
1. Al
fine di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettera d), del d.lgs.
114/1998, il rilascio delle concessioni edilizie per le medie e grandi
strutture di vendita avviene, in raccordo con quanto previsto nei regolamenti
edilizi relativamente alla disciplina per il rilascio delle stesse, non oltre
trenta giorni dal rilascio delle autorizzazioni amministrative al commercio, al
termine del procedimento previsto rispettivamente agli articoli 8 e 9 del
d.lgs. 114/1998.
2. Per le medesime
finalità, le istanze volte all'ottenimento di autorizzazioni per le medie o
grandi strutture di vendita devono essere corredate di un attestato di
conformità urbanistica delle aree e dei locali indicati, rilasciato dai
competenti uffici comunali.
3. L'autorizzazione
amministrativa per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie e
grandi strutture di vendita può essere rilasciata soltanto in conformità degli
strumenti di pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica e previa
verifica delle condizioni di compatibilità e delle dotazioni di standards
urbanistici in relazione alla tipologia dell'esercizio insediato o risultante
dall'ampliamento.
TITOLO IV
INDICAZIONI AI COMUNI
Art. 14
(Strumenti comunali di programmazione e
incentivazione)
1. I Comuni,
per l'esercizio delle funzioni di loro competenza e secondo le specifiche
indicazioni contenute negli indirizzi e criteri per la programmazione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a),
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di quest'ultime, si dotano di appositi piani o provvedimenti
contenenti:
a) i criteri per il rilascio delle
autorizzazioni per le medie strutture di vendita, da indicare previa analisi
ricognitiva e valutazione della rete distributiva comunale e alla cui approvazione
è in ogni caso subordinato il rilascio di autorizzazione per le medie strutture
superiori di tipo M2;
b) gli strumenti di promozione e sviluppo del
tessuto commerciale nei centri storici.
2. In
caso di inerzia da parte dei Comuni nell'esercizio delle funzioni di
programmazione, la Regione provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo
6, comma 6, del d.lgs. 114/1998, adottando le norme necessarie, che restano in
vigore fino all'emanazione dei piani o provvedimenti comunali.
3. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
Comuni possono inibire o sospendere, per un periodo definito e comunque non
oltre il termine previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.lgs.
114/1998, gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di
vicinato, con un provvedimento che individui per l'intero territorio comunale,
o parte di esso, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
a) esistenza di aree urbane non idonee
all'insediamento commerciale per vincoli o limiti previsti in provvedimenti
normativi;
b) esecuzione di programmi comunali di
qualificazione della rete commerciale diretti
alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze
dei consumatori;
c) esigenze di tutela di specifiche aree
localizzate nei centri storici o di edifici di
interesse storico, archeologico e ambientale.
Art. 15
(Sviluppo e promozione dei centri storici)
1. Per centri storici, oggetto del presente
articolo, si intendono le aree riconosciute tali dai Comuni ai fini degli
interventi di promozione e programmazione delle attività commerciali o, in
mancanza, come delimitate negli strumenti urbanistici comunali.
2. Al
fine di conseguire un'efficace politica di sviluppo e promozione dei centri
storici nelle indicazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), sono
specificati i contenuti e le modalità di esercizio dei maggiori poteri da
attribuire ai Comuni in tali ambiti territoriali. Detti poteri comprendono le
facoltà di intervento in materia merceologica e di compatibilità già previste
dall'articolo 4 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con
modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, nonché la possibilità di
operare interventi in materia merceologica e qualitativa, anche prevedendo
incentivi, marchi di qualità o di produzione regionale, facilitazioni in
materia di orari, apertura, vendite straordinarie e di occupazione di suolo pubblico nelle aree attigue ai pubblici esercizi.
3. I
Comuni, ravvisandone l'opportunità ai fini
di una migliore articolazione dei propri interventi di promozione e
rivitalizzazione, possono, con provvedimento motivato, estendere, in tutto o in
parte, l'uso degli incentivi e della strumentazione previsti per i centri storici a fasce ad essi
limitrofe che presentino analoghe caratteristiche socio-economiche e
commerciali o di richiamo turistico.
4. I
Comuni possono emanare disposizioni particolari a tutela del patrimonio
storico, artistico o ambientale e disporre misure di agevolazione tributaria e
sostegno finanziario.
Art. 16
(Sviluppo
e rivitalizzazione dei centri di minor consistenza demografica)
1. Per
la rivitalizzazione e lo sviluppo della rete di vendita nel territorio
comunale, nelle frazioni e nelle altre aree con popolazione inferiore a 3 mila
abitanti, nonché nelle zone montane e insulari, individuati con atto della
Provincia ove gli stessi ricadono, i Comuni possono dotarsi di appositi
strumenti di promozione e sviluppo, comprendenti la possibilità di
realizzazione di centri polifunzionali di servizio.
2. I
centri polifunzionali prevedono la
presenza in unica struttura, o complesso unitario, di:
a) attività di vendita
di prodotti vari con valorizzazione delle produzioni agroalimentari e
artigianali pugliesi;
b) servizi per la promozione del territorio;
c) attività di pubblico esercizio, di vendita di
giornali, di servizi di informazione e telecomunicazione, compresi servizi
pubblici e di interesse pubblico da affidare in convenzione.
3. Per i centri
polifunzionali possono essere previste:
a) l'esenzione da vincoli di orario o di
chiusura domenicale e festiva;
b) l'esenzione da tributi locali e regionali.
4. I
centri polifunzionali sono promossi curando la massima accessibilità all'utenza
e la loro collocazione anche al servizio di più centri abitati circonvicini.
Della loro presenza è data idonea informazione agli utenti, anche mediante
segnalazione a distanza con apposita segnaletica stradale.
5, Ai
centri polifunzionali è dato riconoscimento con provvedimento comunale
comunicato alla Regione.
6. La
Regione può intervenire con
finanziamenti volti ad agevolarne la costituzione e il funzionamento.
7. I
Comuni possono procedere all'autointestazione e contestuale cessione di azienda
a terzi di attività commerciali, assunte per finalità di servizio alla
collettività.
8. Con
appositi provvedimenti, la Giunta regionale definisce gli ulteriori adempimenti
necessari all'applicazione del presente articolo.
Art. 17
(Orari di apertura degli esercizi nei Comuni turistici e nelle città d'arte)
1. In
materia di orari, giorni e turni di apertura delle attività commerciali, il
provvedimento di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), stabilisce i criteri per
l'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città
d'arte, prevedendo che essa avvenga su
istanza dei Comuni stessi .
2. I
Comuni, sentite le locali organizzazioni dei consumatori, delle imprese del
commercio e del turismo e dei lavoratori
dipendenti, possono individuare le zone del territorio e i periodi di maggiore
afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui
all'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 114/1998.
TITOLO V
VENDITE DI LIQUIDAZIONE E DI FINE STAGIONE
Art. 18
(Vendite di liquidazione)
1. L'operatore
che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al
Comune almeno quindici giorni prima della data in cui deve avere inizio. La
comunicazione deve contenere:
a) in caso di liquidazione per cessazione
dell'attività commerciale, atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie o
grandi strutture di vendita ovvero, per gli esercizi di vicinato, dichiarazione
di cessazione dell'attività;
b) in caso di
liquidazione per cessione d'azienda, copia del contratto, non preliminare,
redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata;
c) caso di liquidazione per trasferimento in
altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di
esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente a
prova della disponibilità dei nuovi locali;
d) in caso di liquidazione per trasformazione o
rinnovo dei locali, dichiarazione di esecuzione dei lavori con elenco
dettagliato degli stessi comunicato all'Ufficio urbanistico del Comune.
L'esecuzione dei lavori va poi comprovata dalla dichiarazione di fine lavoro
dell'impresa esecutrice e dalla sua
fattura. I tempi di lavoro di ristrutturazione devono essere minimo dieci
giorni;
e) per tutti i tipi di vendita di liquidazione,
l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di
trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della
vendita, le merci oggetto della stessa;
f) le merci poste in vendita distinte per voce
merceologica, qualità e prezzo praticato prima della liquidazione e sconto in
percentuale con il quale si intendono offrire le stesse.
2. Al
termine della vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei
locali l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario
all'effettuazione dei lavori e comunque per almeno dieci giorni.
3. Le
vendite di liquidazione possono essere effettuate, per una durata massima di
sei settimane, in ogni periodo dell'anno esclusi il mese di dicembre e i trenta
giorni precedenti l'inizio di ciascun periodo di vendite di fine stagione.
4. Per
cessazione dell'attività è da intendersi anche la cessazione di uno dei due
settori merceologici per i quali
l'esercizio è abilitato alla vendita.
5. Dalla
data di inizio delle vendite di liquidazione è fatto assoluto divieto di
introdurre nei locali di vendita e nelle
pertinenze dello stesso altre merci del genere per le quali viene effettuata la
liquidazione. Il divieto interessa sia le merci in acquisto che in conto
deposito.
6. E'
fatto assoluto divieto dell'utilizzo della dizione "vendite
fallimentari" o di fare qualsiasi riferimento, anche come termine di
paragone, a procedure fallimentari e simili nel pubblicizzare le vendite di
liquidazione.
7. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite disposte dalla
autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.
Art. 19
(Vendite di fine stagione o saldi)
1. Per
prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non
venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita
di fine stagione, si intendono:
a) i generi di vestiario e abbigliamento in
genere;
b) gli accessori dell'abbigliamento e la
biancheria intima;
c) le calzature, le pelletterie, gli articoli
di valigeria e da viaggio;
d) gli articoli sportivi;
e) gli articoli di elettronica;
f) le confezioni e i prodotti tipici natalizi,
al termine del periodo natalizio;
2. I Comuni possono estendere
l'elenco dei prodotti di cui al comma 1, sulla base di valutazione degli usi locali, sentite le
associazioni provinciali di categoria degli operatori commerciali e dei
consumatori maggiormente rappresentative.
3. L'esercente
che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve darne
comunicazione al Comune, almeno cinque giorni prima, indicando:
a) la data di inizio e la durata della vendita;
b) i prodotti oggetto della vendita;
c) la sede dell'esercizio;
d) le modalità di separazione dei prodotti
offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.
4. Le
vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come
tali e possono essere effettuate
solamente dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10 luglio al 10 settembre.
5. Le
merci offerte a prezzi di saldo devono essere separate in modo chiaro e
inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in
vendita alle condizioni normali. Nel caso tale separazione non fosse possibile,
queste ultime non possono essere poste in vendita. Nel caso che per una stessa
voce merceologica si pratichino più prezzi di
vendita secondo la varietà degli articoli, nella pubblicità deve essere
indicato il prezzo più basso e quello più alto con lo stesso
rilievo tipografico. Nel caso in
cui venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce
merceologica devono essere venduti a tale prezzo.
Art. 20
(Disposizioni comuni per vendite di
liquidazione e saldi)
1. Nelle
vendite di liquidazione e di fine stagione è vietato il riferimento a vendite
fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio nonché la vendita con
il sistema del pubblico incanto.
2. Il
venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle asserzioni
pubblicitarie che devono essere presentate graficamente in modo non ingannevole
e contenere gli estremi delle comunicazioni, la durata e l'oggetto della
vendita.
3. Le
merci offerte in vendita straordinaria devono essere nettamente separate da
quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. In mancanza di
separazione tutte le merci esposte devono essere vendute alle condizioni più
favorevoli previste per la vendita straordinaria, salvo il caso in cui le
stesse non possano essere oggetto di essa.
4. Nel
caso in cui per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita
diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce,
nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con
lo stesso rilievo tipografico.
5. Nel
caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella
voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.
6. Durante
il periodo di vendita di fine stagione o di liquidazione è ammesso vendere solo
merci già presenti nell'esercizio, con divieto di introdurne di nuove, sia
acquistate sia in conto deposito.
7. L'esaurimento
delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben
visibile dall'esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo
grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel
locale.
8. La
pubblicità relativa alle vendite di cui ai precedenti articoli deve essere
impostata in maniera non ingannevole per il consumatore, deve contenere gli
estremi della comunicazione e la durata della iniziativa. Il venditore deve
essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi affermazione in essa contenuta in merito alla qualità e ai
prezzi.
9. I
prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi
compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendita, fino
all'esaurimento delle scorte. In caso di esaurimento di scorte relativo ad
alcuni prodotti, il pubblico deve essere portato a conoscenza con avviso ben
visibile all'esterno del locale. Gli organi della vigilanza possono effettuare
controlli per verificare se le scorte siano effettivamente esaurite.
10 Gli
organi di vigilanza possono effettuare controlli presso i punti di
vendita, avvalendosi di periti ed
esperti iscritti negli albi presso i competenti tribunali, appositamente
incaricati.
11. Per
le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e ai
precedenti articoli sulle vendite di liquidazione e sui saldi, i
Comuni prevedono la stessa sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 22 del
d.lgs. 114/1998. Nei casi di recidiva il Sindaco dispone la chiusura del punto
vendita per un periodo non superiore a
venti giorni.
TITOLO VI
STRUMENTI DI QUALIFICAZIONE E SVILUPPO IMPRENDITORIALE,
PROFESSIONALE ED ECONOMICO
Art. 21
(Osservatorio regionale del commercio)
1. In
attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera g), del d.lgs 114/1998, è
istituito l'Osservatorio regionale del commercio.
2. L'Osservatorio
regionale opera in raccordo con l'Osservatorio nazionale costituito presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di
garantire la realizzazione del sistema coordinato di monitoraggio riferito
all'entità e all'efficienza della rete distributiva.
3. L'Osservatorio
regionale persegue le seguenti finalità:
a) realizzare un sistema
informativo della rete distributiva con la collaborazione dei Comuni, per
l'utilizzazione dei dati contenuti nella modulistica relativa alle
comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all'Ufficio del registro
delle imprese;
b) valutare l'andamento delle problematiche
della distribuzione commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai
processi derivanti dall'entrata in vigore
della riforma di settore;
c) fornire le basi conoscitive per la
programmazione regionale nel settore del commercio;
d) valutare il grado di attuazione e
l'efficacia degli interventi regionali in materia di commercio;
e) promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e
la diffusione delle statistiche per una migliore conoscenza del settore della
distribuzione commerciale, con particolare riferimento alla struttura
dell'offerta, alla diffusione delle forme associative e alla consistenza e
articolazione delle associazioni di categoria;
f) diffondere l'informazione sui programmi
comunitari e nazionali che contemplano il coinvolgimento di imprese commerciali
o loro forme consortili.
4. Il
sistema informativo regionale del commercio è finalizzato alla valutazione
della consistenza e della evoluzione delle caratteristiche strutturali della
rete distributiva al dettaglio, alla comparazione del fenomeno distributivo tra
le varie parti del territorio e con la rete distributiva nazionale.
5. Le
modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale,
nonché le procedure, i criteri e le modalità di partecipazione dei
rappresentanti degli enti locali, delle autonomie funzionali, delle
organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori
dipendenti, sono stabilite con apposito provvedimento attuativo, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 22
(Attività di formazione per gli operatori commerciali)
1. La
Regione promuove la formazione professionale degli operatori richiedenti
l'accesso all'attività commerciale e di quelli che già esercitano tale
attività, allo scopo di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore
distributivo, in conformità con le disposizioni regionali in materia di
attività di formazione professionale e di politiche attive del lavoro e di
formazione e servizi all'impiego.
2. L'attività
formativa regionale si ispira ai seguenti principi generali:
a) garanzia di un'ampia ed efficiente offerta
formativa, attraverso l'individuazione
di una pluralità di soggetti qualificati che possono essere ammessi alla
gestione dei corsi;
b) contenimento dei costi di accesso alla
formazione, con particolare riferimento alla riqualificazione della piccola
impresa;
c) elevata qualità della formazione, anche in
considerazione degli effetti giuridici che dalla stessa discendono;
d) integrabilità dei
programmi formativi di base e loro
personalizzazione in relazione a specifiche esigenze e caratteristiche dei
diversi contesti territoriali, con particolare riguardo alle aree intensamente
interessate da fenomeni turistici;
e) gradualità del progetto di elevazione del
livello formativo generale;
f) garanzia di omogeneità dei livelli minimi di
formazione a livello regionale, mediante procedure uniformi di espletamento di
prove finali.
3. I corsi di
formazione possono essere gestiti, in via prioritaria, mediante apposita
convenzione di affidamento, dai seguenti soggetti:
a) le Camere di commercio e le strutture di
formazione da esse promosse;
b) le associazioni di categoria del commercio
legalmente costituite a livello regionale e gli enti di formazione dalle stesse
istituiti;
c) le strutture incaricate dell’attività di
assistenza tecnica di cui all'art. 23.
4. Con apposito
provvedimento attuativo della Giunta regionale sono stabiliti:
a) il numero di corsi qualificanti previsti
annualmente in ciascuna provincia e le modalità per la loro determinazione;
b) le materie previste e le ore minime di
insegnamento, eventualmente integrabili dai soggetti gestori dei corsi, curando
il livello qualitativo degli stessi e la loro omogeneità nell’ambito regionale,
tenendo conto che, al fine di garantire idonei requisiti professionali, i corsi
stessi devono avere per oggetto materie che garantiscano l’approfondimento
delle disposizioni relative alla salute e alla sicurezza del lavoro, alla
tutela e alla informazione del consumatore, alla normativa sull’igiene dei
prodotti alimentari nonché idonee a fornire elementi di gestione e marketing
aziendale;
c) le modalità di svolgimento delle prove
finali che, per i corsi qualificanti, devono aver luogo innanzi ad un’unica
commissione per ciascuna provincia e consistere in una prova scritta e in un
colloquio;
d) la composizione della commissione d’esame di
cui alla lettera c);
e) ogni altro aspetto organizzativo o
regolamentare indicato all’articolo 5, commi 7 e 9, del d.lgs 114/1998 che
fosse opportuno disciplinare o integrare, compresi criteri e direttive per
l’organizzazione di corsi facoltativi di aggiornamento.
Art. 23
(Assistenza tecnica alle piccole e
medie imprese commerciali)
1. La
Regione favorisce le iniziative volte a promuovere nelle imprese della
distribuzione, e in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di
strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di
ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche
al fine di ottenere le certificazioni di qualità e di elevarne il livello
tecnologico.
2. Con
apposito regolamento sono definiti:
a) i requisiti affinchè centri istituiti, anche
in forma consortile, dalle associazioni di categoria del commercio e dalle
Camere di commercio possano essere autorizzati a svolgere attività di
assistenza tecnica riconosciuta ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 114/1998;
b) le
modalità di autorizzazione regionale ai centri, le cui attività di assistenza
tecnica devono essere svolte a favore di tutti gli operatori commerciali che ne facciano richiesta ;
c)
l’individuazione delle attività di assistenza tecnica considerate prioritarie
in relazione alle esigenze delle piccole e medie imprese commerciali, tenendo
anche conto delle direttive per il cofinanziamento di interventi regionali
contenute nella deliberazione CIPE del 5 agosto 1998, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale n. 269 del 17 novembre 1998, a valere sul fondo di cui all’articolo
16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n.266;
d) i criteri per la certificazione di qualità
degli esercizi commerciali;
e) ogni altra disposizione necessaria alla
sollecita istituzione e funzionamento dei centri di assistenza tecnica.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 24
(Disposizioni transitorie)
1. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono:
a) alla ricognizione dei principali dati e
caratteristiche dell'apparato distributivo al dettaglio in sede fissa e su aree
pubbliche esistente nel proprio territorio e alle relative problematiche, con
particolare riguardo alle medie strutture di vendite e alla rete distributiva
del centro storico;
b) alla redazione di studi preliminari, sulla
base delle risultanze della ricognizione di cui alla lettera a), finalizzati
all'emanazione dei provvedimenti comunali di cui all'articolo 14, comma 1,
della presente legge;
c) alla ricognizione
dello stato di informatizzazione della gestione dei dati e delle procedure relative al commercio e alla
comunicazione delle risultanze all'Assessorato regionale competente;
d)
ad inoltrare alla Giunta regionale motivata istanza di inserimento del proprio
territorio o di alcune sue parti nel novero di quelli a prevalente economia
turistica o costituenti città d'arte.
2. Non
appena approvati dal Consiglio regionale gli indirizzi e criteri per la
programmazione di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera a), i Comuni integrano le analisi e gli studi preliminari
trasformandoli in progetti di regolamentazione, sviluppo e promozione delle
reti distributive locali.
3. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni adeguano
gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia
locale, al fine di individuare le aree da destinare agli insediamenti
commerciali. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione provvede ai sensi
dell'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 114/1998, tenendo anche conto di eventuali
scadenze previste dal provvedimento di approvazione del piano urbanistico
territoriale qualora adottato nel suddetto termine.
4. Fino
a quando non si sarà provveduto all'individuazione dei Comuni ai fini
dell'articolo 12 del d.lgs. 114/1998, restano in vigore le disposizioni emanate
in materia dai Comuni ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1971, n.
558, senza facoltà di emanarne altre.
5. L'esame
delle istanze relative alle medie
strutture di vendita ha luogo sulla base dei provvedimenti comunali di indirizzo e
programmazione di cui all'articolo 14.
6. Fino a quando non sarà
stato emanato il provvedimento in materia di formazione di cui all'articolo 22,
comma 4, i corsi di qualificazione per il settore alimentare di cui
all'articolo 5 del d.lgs 114/1998
possono essere effettuati dai
medesimi soggetti e con le medesime modalità con cui erano effettuati i corsi
per la qualificazione al Registro esercenti il commercio per il settore
alimentare.
Art. 25
(Sanzioni)
1. La
violazione delle disposizioni regionali previste negli strumenti attuativi è
sanzionata sulla base degli articoli del d.lgs. 114/1998 ai quali le stesse
sono riconducibili. Negli altri casi gli strumenti attuativi possono disporre
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 3 milioni.
Data
a Bari, addì 4 agosto 1999