ARTICOLO 1
(Finalità)
1. Con la presente legge la Regione
Puglia disciplina gli adempimenti e gli interventi regionali indicati dalla
legge 5 ottobre 1991, n. 317 “Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle
piccole imprese” e successive modificazioni.
ARTICOLO 2
(Progetto-programma di sviluppo di
iniziative consortili nel territorio regionale)
1. Il Consiglio regionale, in coerenza con le
priorità territoriali, settoriali e tipologiche indicate nel programma
regionale di sviluppo, in attuazione degli adempimenti richiesti dall’art. 21,
comma 3, della legge n. 317 del 1991 e sulla base delle norme di attuazione
determinate con decreto del Ministero dell’industria ai sensi dell’art. 22,
comma 5, approva annualmente, su proposta della Giunta, un progetto-programma
di sviluppo delle iniziative da attuarsi dai consorzi, società consortili,
anche miste, e dai centri per l’innovazione di cui agli artt. 17, 18, 23, 27 e
34 della medesima legge per la realizzazione delle iniziative di cui agli artt.
19 e 27.
2. Il progetto-programma di cui al
comma 1 è predisposto e attuato secondo le procedure indicate dagli artt. 21,
22 e 27 della legge n. 317 del 1991 e dalle norme di attuazione degli stessi
determinate dal Ministero dell’industria. Qualora si renda necessario per una
efficace predisposizione e attuazione del programma, la Giunta regionale può
determinare ulteriori disposizioni procedurali di carattere integrativo.
ARTICOLO 3
(Distretti industriali)
1. Il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta, individua i distretti industriali di cui all’art. 36,
comma 1, della legge n. 317 del 1991 sulla base degli indirizzi e dei parametri
di riferimento indicati nel decreto del Ministero dell’industria di cui
all’art. 36, comma 2, della stessa legge e in coerenza con le priorità
territoriali, settoriali e tipologiche indicate nel programma regionale di
sviluppo.
2. La Giunta regionale, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 36, commi 3, 4 e 5, della legge n. 317 del 1991, entro sessanta
giorni:
a)
determina i criteri di priorità degli interventi
innovativi concernenti più imprese, da attuarsi nei distretti industriali;
b)
approva i contratti di programma con i consorzi di
sviluppo industriale;
c)
concede i relativi finanziamenti nei limiti e con le
modalità stabiliti dalla stessa Giunta.
Data a Bari, addì 15
gennaio 1999