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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1999
Numero
3
Data
17/01/1999
Abrogato
 
Materia
Industria
Titolo
Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317
Note
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I

ARTICOLO 1

(Finalità)

 

1.               Con la presente legge la Regione Puglia disciplina gli adempimenti e gli interventi regionali indicati dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317 “Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese” e successive modificazioni.

 

ARTICOLO 2

(Progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio regionale)

 

1.       Il Consiglio regionale, in coerenza con le priorità territoriali, settoriali e tipologiche indicate nel programma regionale di sviluppo, in attuazione degli adempimenti richiesti dall’art. 21, comma 3, della legge n. 317 del 1991 e sulla base delle norme di attuazione determinate con decreto del Ministero dell’industria ai sensi dell’art. 22, comma 5, approva annualmente, su proposta della Giunta, un progetto-programma di sviluppo delle iniziative da attuarsi dai consorzi, società consortili, anche miste, e dai centri per l’innovazione di cui agli artt. 17, 18, 23, 27 e 34 della medesima legge per la realizzazione delle iniziative di cui agli artt. 19 e 27.

2.               Il progetto-programma di cui al comma 1 è predisposto e attuato secondo le procedure indicate dagli artt. 21, 22 e 27 della legge n. 317 del 1991 e dalle norme di attuazione degli stessi determinate dal Ministero dell’industria. Qualora si renda necessario per una efficace predisposizione e attuazione del programma, la Giunta regionale può determinare ulteriori disposizioni procedurali di carattere integrativo.

 

ARTICOLO 3

(Distretti industriali)

 

      1.                 Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, individua i distretti industriali di cui all’art. 36, comma 1, della legge n. 317 del 1991 sulla base degli indirizzi e dei parametri di riferimento indicati nel decreto del Ministero dell’industria di cui all’art. 36, comma 2, della stessa legge e in coerenza con le priorità territoriali, settoriali e tipologiche indicate nel programma regionale di sviluppo.

       2.    La Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, commi 3, 4 e 5, della legge n. 317 del 1991, entro sessanta giorni:

a)      determina i criteri di priorità degli interventi innovativi concernenti più imprese, da attuarsi nei distretti industriali;

b)      approva i contratti di programma con i consorzi di sviluppo industriale;

c)      concede i relativi finanziamenti nei limiti e con le modalità stabiliti dalla stessa Giunta.

 

   Data a Bari, addì 15 gennaio 1999