(*) Vedi nota
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Obiettivi)
1. La presente
legge ha la finalità di disciplinare l'esercizio di attività e compiti in
materia di prevenzione e tutela ambientale, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1993, n.
177, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in
funzione della tutela della salute dei cittadini e della
collettività.
2.
L'istituzione dell'Agenzia regionale, in attuazione della legge 21
gennaio 1994, n. 61 ed in armonia con il decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni, è finalizzata ad assicurare il coordinamento
fra le istituzioni che si occupano di tutela ambientale e le istituzioni
preposte alla tutela igienico-sanitaria.
Art. 2
(Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente)
1. E' istituita l'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente, di seguito denominata ARPA, quale organo tecnico
dell'Amministrazione regionale, dotata di personalità giuridica pubblica,
autonomia tecnico-giuridica,
amministrativa e contabile.
2. Il
controllo sugli atti dell'ARPA è
esercitato secondo le norme vigenti
in materia di controllo sugli atti
delle Aziende unità sanitarie locali (AUSL).
3. L’ARPA è
sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
4. In
particolare, sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale i
seguenti atti:
a)
il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
b)
gli impegni di spesa pluriennali;
c)
il conto consuntivo.
5. I
provvedimenti di cui al comma 4, corredati di relazione del Comitato d’indirizzo
di cui all’art. 6 e di nota istruttoria del Settore ragioneria della Regione,
sono trasmessi, entro quindici giorni dall’adozione, alla Giunta regionale ed
approvati entro i successivi trenta giorni. Trascorso tale termine, i
provvedimenti sono esecutivi.
Art. 3
(Decentramento amministrativo)
1. La Regione,
le Province e gli Enti gestori di aree protette, le Comunità montane ed i
Comuni, per lo svolgimento delle funzioni in materia di prevenzione e ambiente
di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPA.
2. I rapporti
per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 saranno disciplinati con
apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con
separato provvedimento legislativo, da adottarsi entro e non oltre novanta
giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Regione provvede
all'organica ricomposizione, in
capo alle Provincie, delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui
all'art. 14 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
4. In materia
di prevenzione igienico-sanitaria, i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL si
avvalgono dell'ARPA, la quale è tenuta a garantire il necessario supporto
tecnico-strumentale e laboratoristico richiesto.
Art. 4
(Compiti dell'Agenzia)
1. L'ARPA svolge, in particolare, le seguenti
attività:
a)
provvede a promuovere, sviluppare e realizzare, anche in
collaborazione con gli altri enti pubblici operanti nel settore, le iniziative
di ricerca di base ed applicata
sugli elementi dell'ambiente fisico,
sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni
generali di rischio ambientale nel corretto uso delle risorse naturali e sulle
forme di tutela dell'ecosistema;
b)
provvede alla raccolta sistematica informatizzata dei
dati sulla situazione ambientale, ivi compresi la formazione e l'aggiornamento
di carte ambientali, attraverso la realizzazione del sistema informativo e di
monitoraggio ambientale in accordo con i servizi tecnici nazionali;
c)
predispone ed elabora i dati ambientali, tenendo conto
anche di quelli epidemiologici correlati, nonché le valutazioni tecniche ai fini
dell'esercizio delle funzioni di programmazione regionale e della costituzione
del sistema informativo regionale;
d)
collabora con l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA);
e)
definisce, nel rispetto della programmazione regionale,
i piani mirati per la tutela dell'ambiente di interesse regionale;
f)
coordina le attività dei propri Dipartimenti provinciali
e dei Servizi territoriali, secondo il criterio del decentramento operativo
delle strutture sulla base delle priorità indicate dalla programmazione
regionale;
g)
definisce l'organizzazione dei propri Dipartimenti
provinciali e dei Servizi territoriali;
h)
promuove attività di informazione e formazione, nonché
attività tecnico-scientifiche anche in collaborazione con gli organismi pubblici
nazionali e locali;
i)
esercita ogni tipo di controllo tecnico ed
amministrativo sulle attività delle proprie strutture territoriali, anche ai
fini di una efficace valutazione e revisione della qualità delle
prestazioni;
j)
contribuisce alla informazione sulla prevenzione dei
rischi ambientali e predispone la relazione annuale sullo stato dell'ambiente
della regione Puglia;
k)
promuove la ricerca nonché lo sviluppo e la diffusione
di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a
ridotto impatto ambientale;
l)
formula, anche avvalendosi della consulenza di strutture
del Servizio sanitario nazionale (SSN), strutture scientifiche, universitarie e
non, proposte e pareri sulle normative e specifiche tecniche sui limiti di
accettabilità delle sostanze inquinanti, sugli standards di qualità dell'aria,
delle risorse idriche e del suolo, sullo smaltimento dei rifiuti, nonché sulle
metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei
fenomeni di inquinamento dei fattori di rischio e sugli interventi per la
tutela, il risanamento ed il recupero dell'ambiente, delle aree naturali
protette, dell'ambiente marino e costiero;
m)
contribuisce all'esame di studi di valutazione di
impatto ambientale;
n)
fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi
preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti
connessi alle attività produttive nonché il supporto tecnico-scientifico alle
attività istruttorie connesse all’approvazione di progetti ed al rilascio di
autorizzazione in materia ambientale;
o)
verifica la congruità e l'efficacia tecnica
nell'applicazione delle disposizioni normative ed amministrative in materia
ambientale;
p)
provvede al controllo dei fattori fisici, chimici e
biologici di inquinamento ambientale;
q)
provvede, nell'ambito delle proprie competenze, al
controllo ambientale delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia
nucleare; provvede altresì ai controlli ambientali in materia di radiazioni
ionizzanti e non;
r)
in collaborazione con i Dipartimenti di prevenzione
delle AUSL, persegue l'unitarietà dell'esame dei problemi della protezione
dell'ambiente attraverso la programmazione di iniziative finalizzate alla
promozione ed alla tutela del benessere collettivo e della salute pubblica;
s)
elabora i dati e le informazioni di interesse ambientale
e provvede alla loro diffusione, mediante la costituzione di una banca dati;
t)
promuove attività di aggiornamento
tecnico-scientifico sui temi ambientali, anche in collaborazione con
analoghi organismi nazionali ed internazionali;
u)
promuove forme di consultazione con le organizzazioni
ambientalistiche, con le organizzazioni sindacali del comparto della sanità e
con le associazioni imprenditoriali di categoria;
v)
svolge,
nell'ambito delle proprie competenze, attività di consulenza e di supporto
tecnico specialistico e laboratoristico nei confronti delle AUSL. e degli organi
periferici del Ministero della sanità e di altri soggetti
pubblici;
w)
svolge le indagini richieste dalla Regione, dalle
Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dagli Enti gestori di aree
protette, dalle AUSL e da altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei
rispettivi compiti di istituto, nonché ogni altra attività collegata alla
competenza in materia ambientale;
x)
svolge attività di vigilanza in materia ambientale
tramite i propri servizi territoriali in collaborazione con i Dipartimenti di
prevenzione per i problemi aventi rilevanza igienico-sanitaria.
2. Per quanto
attiene le indagini strumentali e di laboratorio relativamente all'igiene degli
alimenti e della nutrizione, le AUSL si avvalgono delle strutture tecniche
dell'ARPA o degli istituti zooprofilattici.
3. Per le
indagini strumentali e di laboratorio di secondo livello, a supporto delle
funzioni igienico-sanitarie, i Dipartimenti di prevenzione si avvalgono delle
strutture tecniche dell'ARPA senza alcun onere a carico della AUSL
richiedente.
4. Rimangono
attribuite alle competenze dell'ARPA tutte le funzioni espressamente assegnate
dalle vigenti leggi ai Presidi multizonali di prevenzione (PMP) in materia
ambientale, con esclusione degli ambienti di lavoro che restano di competenza
dei Servizi di prevenzione delle AUSL.
Art. 5
(Organi dell'Agenzia)
1. Sono organi
dell'Agenzia il Direttore generale, il Comitato di indirizzo e il Collegio dei revisori.
2. Il
Direttore generale è scelto, a seguito di apposito bando, tra i soggetti che
siano in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti,
coerenti alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività
professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche
o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno
cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti. Il Direttore generale è
nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme
deliberazione della Giunta.
3. Il rapporto
di lavoro del Direttore generale,
regolato da contratto di diritto privato, di durata quinquennale
rinnovabile, è a tempo pieno.
4. I contenuti
del contratto di cui al comma 3, ivi compresi i criteri per la determinazione
degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
Valgono per il Direttore generale le incompatibilità previste per il Direttore
generale della AUSL dal decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche.
5. Il
Direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della
corretta gestione delle
risorse.
6. Al
Direttore generale sono riservati tutti i poteri di gestione nonché la legale
rappresentanza dell'Agenzia.
7. Per
l'espletamento delle funzioni di competenza, il Direttore generale si avvale del
Direttore scientifico e del Direttore amministrativo, di cui
all’art. 8.
8. Il
Direttore generale provvede in particolare:
a)
all'adozione
dello statuto e dei regolamenti e alla definizione della pianta organica
dell’ARPA, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;
b)
all'adozione,
sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale, del bilancio
di previsione e del rendiconto secondo le norme di contabilità stabilite dalla
Regione per le AUSL;
c)
alla
definizione dei programmi annuali o
pluriennali di intervento;
d)
alla
nomina del Direttore scientifico, del Direttore amministrativo, dei dirigenti
responsabili dei Settori tecnici e amministrativo regionali, nonché dei
Direttori dei Dipartimenti provinciali, dei Direttori dei Sevizi provinciali e
dei responsabili dei Servizi territoriali. Fatta eccezione per il Direttore
scientifico e per il Direttore amministrativo, nominati ai sensi dell'art. 8,
tutti gli altri dirigenti dei Settori, Dipartimenti e Servizi sono nominati dal
Direttore generale, con provvedimento motivato, tra il personale di livello
apicale organicamente assegnato all'ARPA, secondo criteri che tengano conto
della professionalità e dell'esperienza dei candidati, valutata in base ad un
giudizio complessivo sull'attività svolta e sui titoli
posseduti;
e)
alla
determinazione delle risorse finanziarie da assegnare ai Dipartimenti
provinciali ed ai Servizi territoriali nonché alla verifica ed al controllo
sull’utilizzo delle
stesse;
f)
alla
redazione di una relazione annuale
sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, da sottoporre alla valutazione
della Giunta regionale.
9. Nei casi in
cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave
disavanzo o in caso di violazioni di legge o di principi di buon andamento e di
imparzialità dell'amministrazione nonché in caso di mancato raggiungimento degli
obiettivi per due anni consecutivi, il Presidente della Giunta regionale, su
conforme deliberazione della Giunta e su parere del Comitato di indirizzo,
provvede alla sostituzione del Direttore generale. In caso di vacanza
dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore generale, le
relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore
scientifico su delega del Direttore generale o, in mancanza di delega, dal
Direttore più anzi
10. In fase di prima
attuazione, il bando di cui al
comma 2 è pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa adozione del provvedimento di cui al comma 4.
Art.
6
(Comitato di indirizzo)
1. Il Comitato
di indirizzo è organo di programmazione e di verifica dei risultati
dell’attività dell’ARPA. In particolare:
a)
esprime
parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sugli atti comportanti impegni di
spesa pluriennali;
b)
approva il programma annuale di attività.
2. In sede di
approvazione del programma di cui al comma 1, lett. b), il Comitato, che può
richiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, dovrà approvarlo
entro trenta giorni dal ricevimento. La richiesta di chiarimenti sospende il
decorso del termine.
3. Il Comitato
di indirizzo è composto da:
a)
Assessore regionale all’ambiente, che lo presiede;
b)
Assessore regionale alla sanità;
c)
Presidente del Comitato regionale di protezione
civile;
d)
Presidenti delle cinque Amministrazioni provinciali
della regione o Assessori provinciali all’ambiente, se delegati;
e)
Sindaci dei cinque capoluoghi di provincia della regione
o Assessori all’ambiente, se delegati.
4. Ai
componenti del Comitato non compete alcun compenso o rimborso spese per la
partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.
Art.
7
(Collegio dei revisori)
1. Il Collegio
dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti
nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme
deliberazione della Giunta, che ne definisce anche le indennità spettanti.
2. I Revisori
devono essere iscritti all'Albo nazionale dei revisori ufficiali dei conti e
durano in carica cinque anni.
Art. 8
(Direttore scientifico e Direttore amministrativo)
1. Il
Direttore scientifico è scelto tra personale laureato in discipline
tecnico-scientifiche che non abbia superato i sessantacinque anni di età e che
abbia svolto, per almeno cinque anni, qualificata attività di direzione tecnica
in materia di prevenzione e di tutela ambientale presso enti o strutture di
medie e grandi dimensioni, tramite apposito bando.
2. Il
Direttore scientifico coordina i Settori tecnici dell'Agenzia, i Dipartimenti
provinciali e i Servizi territoriali e fornisce parere obbligatorio al Direttore
generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
3. Il Direttore amministrativo è scelto tra il
personale laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia superato
il sessantacinquesimo anno di età e
che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione
amministrativa in enti o strutture di medie e grandi dimensioni.
4. Il
Direttore amministrativo è preposto alla gestione amministrativa e finanziaria e
fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle
materie di competenza.
5. Gli atti
assunti dal Direttore generale in difformità ai pareri espressi
rispettivamente dal Direttore
scientifico e/o dal Direttore amministrativo devono essere adottati con
provvedimento motivato e comunicati al Comitato
d’indirizzo.
6. Il Direttore
scientifico ed il Direttore amministrativo possono essere revocati dal loro
incarico, con provvedimento motivato, dal Direttore generale.
7. Il rapporto
di lavoro del Direttore scientifico e del Direttore amministrativo è regolato da
contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il contenuto di tale
contratto, ivi compresi i criteri
per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della
Giunta regionale.
Art. 9
(Aspetti
organizzativi)
1. L'ARPA si
articola in tre livelli:
a)
regionale;
b)
provinciale;
c)
territoriale.
2. Il livello regionale è articolato nei
seguenti Settori:
a)
protezione dell'ambiente;
b)
prevenzione individuale e collettiva sui fattori di
rischio collegati all'ambiente;
c)
formazione ed informazione,
d)
amministrativo.
3. I Settori
tecnici di cui al comma 2 hanno il compito di controllare l'attuazione dei
programmi, per le funzioni di specifica competenza, anche in termini di
efficacia ed efficienza, e di assicurare indirizzi omogenei alle attività di
prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale assicurate dai
corrispondenti Servizi dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA.
4. Il livello
provinciale è organizzato in Dipartimenti dotati di autonomia tecnico-funzionale
e gestionale, con sede in ogni capoluogo di provincia, articolati nei seguenti
Servizi:
a)
prevenzione ambientale;
b)
prevenzione individuale e collettiva sui fattori di
rischio correlati all'ambiente di vita.
5. Allo scopo
dell'utilizzo ottimale delle risorse, il Direttore generale, su proposta del
Direttore scientifico, individua nell'ambito dei Dipartimenti provinciali poli
di specializzazione a valenza interprovinciale o regionale. I Dipartimenti
provinciali sono preposti allo svolgimento di tutte le attività in materia di
prevenzione ambientale, individuale e collettiva, nonché delle attività di
consulenza e supporto tecnico-specialistico e laboratoristico nei confronti
della Regione, delle Province, degli Enti gestori di aree protette, delle
Comunità montane, dei Comuni, dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL e
degli organi periferici del
Ministero della sanità. Laddove sia necessario per carenza di strumentazione e
organico specialistico, i Dipartimenti provinciali si convenzionano con enti
pubblici di ricerca ed enti universitari per i supporti laboratoristici e per
supporti di consulenza tecnico-specialistica.
6. Ad ogni
Dipartimento provinciale è preposto un Direttore scelto tra i responsabili dei Servizi in cui si articola il Dipartimento.
7. Il livello territoriale è rappresentato da
Servizi con bacino di intervento coincidente di norma con gli ambiti
territoriali delle AUSL. Essi costituiscono articolazioni periferiche dei
Dipartimenti provinciali, deputate allo svolgimento delle attività tecniche di
primo livello nonché delle attività istruttorie e di vigilanza in materia di
prevenzione ambientale.
8. Ciascun
Dipartimento provinciale dell'ARPA deve assicurare la propria attività in
maniera continuativa, almeno in
reperibilità, nell’arco dell’intera giornata, anche festiva.
Art. 10
(Regolamenti)
1.
L'organizzazione interna dell'ARPA,
i poteri, le competenze e le funzioni dei suoi diversi organi ed
organismi, dei Settori tecnici, dei Dipartimenti provinciali e dei Servizi territoriali,
nonché le indennità spettanti al Collegio dei revisori, vengono definiti dal
Consiglio regionale con il
regolamento di cui all’art. 3, comma 2, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. I rapporti
tra l’ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione della AUSL vengono disciplinati da
accordi di programma al fine di regolamentare l’esercizio delle attività di
supporto tecnico-specialistico, strumentali e
laboratoristiche.
3. Con lo
stesso regolamento sono stabiliti i compiti degli organismi e comitati di cui
agli artt. 11 e 12 e ne vengono disciplinate le modalità di
funzionamento.
Art. 11
(Organismi)
1. Nell'ambito
dell'ARPA sono istituiti i seguenti organismi:
1)
Comitato di consultazione nominato dal direttore
generale che lo presiede, composto da:
a)
un rappresentante dell’ANCI;
b)
un rappresentante dell’UPI;
c)
tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali di
categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
d)
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale;
e)
tre rappresentanti delle associazioni ambientalistiche
riconosciute ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
f)
un rappresentante delle associazioni consumatori
maggiormente rappresentative a livello regionale.
Il
Comitato di consultazione viene convocato, tra l’altro, in sede di ripartizione
annuale delle risorse finanziarie da assegnarsi ai Dipartimenti provinciali ed
ai Servizi territoriali in linea con quanto previsto alla lett. e) dell'art. 5;
2) Comitato di programmazione e
coordinamento, costituito dal Direttore generale, che lo presiede, dai Direttori
scientifico ed amministrativo, dai Direttori dei Settori tecnici regionali e dai
Direttori dei Dipartimenti provinciali.
Art. 12
(Comitato tecnico provinciale di coordinamento)
1. Al fine di
garantire il coordinamento delle attività dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA
con i competenti servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e
comunali, nonché con i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL., presso ciascun
Dipartimento provinciale è costituito il Comitato tecnico provinciale di
coordinamento.
2. Sono membri
del Comitato tecnico provinciale di coordinamento:
a)
il direttore del dipartimento dell'ARPA, che lo
presiede;
b)
i responsabili dei Servizi in cui si articola il dipartimento dell'ARPA;
c)
il Presidente dell'Amministrazione provinciale o, in sua
vece, l’Assessore all’ambiente;
d)
un rappresentante designato dall'ANCI;
e)
i
responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL insistenti nell’ambito
del bacino di intervento provinciale dell’ARPA, con voto limitato ad
uno.
3. Alle
riunioni del Comitato tecnico provinciale di coordinamento partecipano di
diritto il Direttore scientifico ed il Direttore amministrativo dell'ARPA.
Art. 13
(Consulenze ed esami
strumentali)
1. Oltre al
supporto tecnico, strumentale e laboratoristico che l'ARPA è tenuta a garantire
per lo svolgimento delle funzioni di competenza della Regione, delle Province,
degli Enti gestori di aree protette, delle Comunità montane, dei Comuni e dei
Dipartimenti di prevenzione delle AUSL e oltre ai compiti indicati nell’art.
4, l'ARPA può svolgere attività di
consulenza per conto terzi ed effettuare indagini strumentali ed esami di
laboratorio per enti pubblici e privati secondo un tariffario emanato dalla
Giunta regionale.
2.
In sede di prima applicazione della presente legge, per le prestazioni di
cui al presente articolo troverà applicazione il tariffario vigente approvato
dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 17 gennaio
1988, n. 4.
Art. 14
(Finanza e contabilità ARPA)
1. L'
ARPA ha un patrimonio ed un
bilancio proprio. Si applicano all'ARPA
le norme di bilancio e
contabilità delle AUSL.
2. Al
finanziamento dell'ARPA concorrono:
a)
una
quota del Fondo sanitario regionale (FSR) corrispondente alla media della spesa
sostenuta nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente
legge per la gestione dei Settori dei PMP e dei Servizi delle AUSL adibiti alle
attività ambientali di cui all’art. 1 della legge n. 61 del 1994, le cui
funzioni sono trasferite all’ARPA, salvo che la spesa sostenuta ad analogo
titolo nell’ultimo anno non sia complessivamente maggiore rispetto alla media
degli ultimi tre anni assunti come riferimento;
b)
le entrate derivanti dalla esecuzione di progetti
scientifici;
c)
le entrate relative ai proventi per prestazioni rese a
terzi;
d)
le risorse finanziarie della Regione e di altri enti
locali corrispondenti agli oneri per il personale trasferito all 'ARPA ai sensi
della presente legge;
e)
una
quota delle entrate proprie della Regione da determinarsi annualmente dal
Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio annuale in rapporto
agli obiettivi del controllo ambientale, non inferiore al cinquanta per cento
degli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative per
violazioni di norme in materia ambientale;
f)
un’ulteriore
quota del FSN destinato alla prevenzione da determinarsi annualmente da parte
della Giunta regionale in rapporto alle specifiche attività di supporto tecnico,
strumentale e laboratoristico attribuite all’ARPA, secondo le previsioni di cui
all’art. 4;
g)
un’eventuale
quota dei finanziamenti destinati dai Comuni e dalle Province per attività di
prevenzione e protezione dell’ambiente, da stabilire in sede di Comitato tecnico
provinciale di coordinamento;
h)
gli
introiti derivanti dalle tariffe indicate stabilite con le modalità di cui
all’art. 2, comma 4, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla
legge n. 61 del 1994.
Art. 15
(Dotazione organica, strumentale e finanziaria)
1. Sono
trasferiti all'ARPA e alle sue articolazioni territoriali le funzioni, il personale ed i beni immobili e mobili,
le attrezzature dei Settori fisico-ambientale, chimico-ambientale-tossicologico
e micro-bio-tossicologico dei PMP e degli altri Servizi delle AUSL. adibiti alle
attività di cui all'art. 1 della
legge n. 61 del 1994, secondo le modalità di cui all’art. 16.
2.
Contestualmente sono trasferiti i contratti e le convenzioni attinenti le
attività di cui all'art. 4 della presente legge.
3. In sede di
prima applicazione della presente legge e comunque entro centoventi giorni dalla
data della sua entrata in vigore, la Giunta regionale, sentite le Commissioni
consiliari competenti, stabilisce
gli obiettivi del controllo ambientale, sulla base dei parametri di cui all'art.
3, comma 2, della legge n. 61 del
1994 e provvede a strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale e
finanziaria dell'ARPA.
4. La
copertura dei posti previsti in organico può essere attuata mediante
trasferimento, per mobilità, di personale regionale e dipendente da enti
finanziati con risorse regionali, di personale dipendente delle AUSL nonché dei
Comuni e delle Province e di altri enti pubblici anche economici, con preferenza
per le unità già inserite in comparti della organizzazione preposti alla
trattazione di materie a specifico interesse ambientale, ovvero in possesso di
specifici titoli di studio e di adeguata esperienza professionale attinente il
posto da ricoprire.
5. Esperite le
procedure di mobilità, alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell'ARPA
si procede mediante concorsi pubblici.
6. Nelle more
della definizione della pianta organica dell'ARPA e dell'attuazione dei
procedimenti di trasferimento o mobilità, le prime necessità dell'Agenzia sono
fronteggiate mediante comando del personale di cui al presente articolo, a
richiesta degli interessati e con formali provvedimenti delle Amministrazioni
interessate, ricomprendendo nel personale interessato al comando tutte quelle
figure professionali non già considerate nelle piante organiche dei Settori
chimico-ambientale tossicologico, fisico-ambientale e micro-bio-tossicologico
dei PMP e dei Servizi delle AUSL adibiti ad attività ambientale ma funzionali
allo svolgimento del complesso delle attività assegnate all’ARPA.
7. E' fatto
divieto all’AUSL di mantenere o istituire Settori, Servizi od ogni altro Ufficio
i cui compiti coincidano con quelli assegnati all'ARPA dalla presente legge.
Art. 16
(Temporizzazione del processo di attivazione dell'ARPA)
1. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale provvede a nominare il Direttore generale secondo le procedure
previste dall’art. 5. Entro lo stesso termine, i Direttori generali delle AUSL sono tenuti ad adottare un
provvedimento di ricognizione del personale, dei beni immobili e mobili, delle
attrezzature, dei contratti e delle convenzioni di cui all’art. 13 dei PMP
nonché dei Servizi adibiti alle attività tecnico-scientifiche per la protezione
dell’ambiente, indicando le relative dotazioni finanziarie destinate per il loro
funzionamento con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 1996. In
caso di inadempienza nel termine prescritto, provvede in via sostitutiva la
Giunta regionale per il tramite del Direttore generale dell’ARPA.
2. Entro i
successivi trenta giorni, il Presidente della Giunta regionale adotta il
provvedimento di costituzione dell'ARPA.
3. Entro i
successivi trenta giorni la Giunta regionale, sulla base di una articolata
relazione organizzativa predisposta dal Direttore generale dell’ARPA, definisce
gli obiettivi che la stessa intende perseguire in materia di controllo
ambientale e determina la dotazione organica, strumentale e finanziaria
dell’Agenzia.
Contestualmente,
la Giunta regionale provvede:
a)
alla individuazione della sede regionale della direzione
generale dell’ARPA;
b)
all’assegnazione del personale, dei beni mobili e
immobili e delle attrezzature;
c)
all’assegnazione delle risorse finanziarie che, in sede
di prima applicazione, sono individuate sulla base della spesa storica sostenuta
nell’ultimo anno, rispetto a quello di entrata in vigore della presente legge,
per il funzionamento e la gestione dei Servizi trasferiti all’ARPA.
4. Dopo la
ricognizione operata dai Direttori generali delle AUSL ed entro il termine
previsto per l’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3, il personale dei
soppressi PMP può essere assegnato ai servizi delle AUSL che già li avevano in
carico, nei limiti delle dotazioni organiche delle stesse e previo avviso di
mobilità ad esso riservato.
Al personale trasferito all’Agenzia ai sensi
del comma precedente, nonché al personale assegnato con le procedure di cui
all’art.15 è mantenuto ad personam il trattamento giuridico ed economico
spettante presso le Amministrazioni di provenienza fino all’attuazione delle
disposizioni di cui all’art.45 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
5. Il
personale dell'ARPA, che riveste lo stato di dipendente pubblico, è collocato,
ai fini giuridici ed economici, nel comparto della sanità secondo quanto
stabilito dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) dell'Area
di comparto e dell'Area della dirigenza medica e non medica del
SSN.
6. Il
Direttore generale, sulla base della normativa vigente e di quanto previsto dal
CCNL del personale dipendente del SSN, individuerà i soggetti preposti alle
attività di vigilanza ambientale per i quali proporre al Presidente della Giunta
regionale il riconoscimento di qualifica di Ufficiale di Polizia
giudiziaria.
7. Con l'atto
di cui al comma 3 vengono definite apposite tabelle di equiparazione tra le
qualifiche previste dall'organico dell'ARPA e quelle degli enti di provenienza
del personale medesimo; nel frattempo, al personale medesimo è attribuito il
trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme contrattuali vigenti
presso i rispettivi enti di provenienza.
8. Il
personale dell’ARPA non può assumere, esternamente all’ARPA stessa, incarichi
professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività in
campo ambientale.
Art. 17
(Gestione amministrativa)
1. Nelle more
della costituzione del Settore amministrativo dell'ARPA, i Servizi gestione del
personale, provveditorato-economato, economico-finanziario e affari generali
saranno assicurati, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dalle
AUSL titolari della gestione dei PMP ed i rapporti relativi saranno disciplinati
con apposito atto convenzionale.
Art. 18
(Norme transitorie e finali - Soppressione dei PMP)
1.
L’entrata in funzione dei
singoli Dipartimenti provinciali è comunicata dal Direttore generale dell’ARPA
all’Assessore alla sanità, all’Assessore all’ambiente e alle AUSL interessate e
dalla data della comunicazione si
provvederà alla soppressione dei
PMP di cui alla legge regionale n.4 del 1988, del Comitato tecnico
risorse idriche (COTRI) e dei Comitati tecnici regionali e provinciali
in materia ambientale.
2. I
controlli impiantistici preventivi
e periodici, già svolti dai Settori impiantistici–antinfortunistici dei PMP ai
sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 4 del 1988 e non ricompresi tra le attività
devolute alla competenza dell'ARPA a norma della presente legge, sono assicurati
in ambito regionale dai Dipartimenti di prevenzione delle AUSL.
3. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, è istituito presso ciascuna delle
AUSL interessate, in aggiunta ai Servizi di cui all'art. 24, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36, il Servizio
impiantistico-antinfortunistico.
4. La
dotazione strumentale dei soppressi Settori impiantistico-antinfortunistici dei
PMP è assegnata ai Servizi impiantistico-antinfortunistici istituiti presso le
AUSL che già l’aveva in carico in quanto sede di PMP.
5.
Il personale per il controllo impiantistico-antinfortunistico da
assegnare ai Dipartimenti di prevenzione presso ciascuna AUSL sarà reperito con
trasferimento, anche previo comando, a domanda del personale in servizio presso
le strutture dei preesistenti PMP.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 22 gennaio 1999
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n.
1441
(Pubblicata nel B.U.R.P. n. 119 del
17.10.2003)
L.r. n. 6/1999
– art. 10 e art. 5 comma 8 lettera a). Approvazione Regolamento Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale.
ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale
REGOLAMENTO
TITOLO I – PRINCIPI
GENERALI
ART. 1 – NATURA GIURIDICA E FINALITA’
DELL’ ARPA PUGLIA
L’Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale della Puglia, di seguito denominata ARPA PUGLIA, è Organo
Tecnico della Regione Puglia, istituito e disciplinato con Legge Regionale 22
gennaio 1999, n. 6, di seguito denominata legge
istitutiva.
L’ARPA PUGLIA è preposta
all’esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela
ambientale, come individuate dall’art. 4 della legge istitutiva, ai fini della
salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in relazione alla tutela
della salute dei cittadini e della collettività, nel rispetto dei principi di
complementarietà ed integrazione del proprio concorso tecnico ai compiti
istituzionali di direzione politica, di amministrazione e di gestione di
competenza della Regione Puglia, nonché degli obiettivi annuali e triennali
della programmazione regionale ed, a norma del comma 3 dell’art. 15 della L.R.
6/99, del controllo ambientale fissati dalla Giunta
Regionale.
L’ARPA PUGLIA è dotata di
personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia tecnico-giuridica,
amministrativa e contabile (art. 2 comma 1 L.R. 6/99), nei limiti del quadro di
riferimento costituito dalla legge istitutiva della stessa, dalla L.R.
30/12/1994 n. 38, dalla L.R. 4/2/97 n. 7, dalla L.R. 16/11/2001 n. 28, nonché
dalle altre disposizioni normative ed amministrative della Regione
Puglia.
ART. 2 – OGGETTO E FINALITA’ DEL
REGOLAMENTO
Il presente Regolamento, in
conformità a quanto disposto dalla legge istitutiva, sancisce i principi e le
disposizioni relative al funzionamento di
ARPA PUGLIA, con particolare riferimento all’assetto organizzativo
dell’Agenzia, alla gestione delle risorse umane ed alla dotazione organica, alla
disciplina del sistema contabile, alle modalità di prestazione dei servizi ai
soggetti pubblici e privati, alle forme di consultazione delle rappresentanze
sociali e le modalità di acquisizione di specifiche consulenze
professionali.
ARPA PUGLIA, mediante il presente
Regolamento persegue obiettivi di qualità, trasparenza ed economicità, sia nello
svolgimento delle funzioni, e dei compiti obbligatori previsti dalla legge
istitutiva dell’Agenzia, sia nelle attività a questa demandate dalla Giunta
regionale su proposta dell’Assessorato all’Ambiente.
L’organizzazione deve essere
funzionale ai fini istitutivi dell’ARPA PUGLIA ed è correlata, secondo quanto
previsto dall’art. 4 della legge istitutiva:
1.
all’esercizio delle attività affidate dalla normativa nazionale e
regionale;
2. al
perseguimento degli obiettivi programmatici, determinati dalla Regione, dalle
Province e dalle istituzioni pubbliche locali;
3. agli
interventi per la soluzione delle emergenze ambientali, in concorso con le
istituzioni preposte;
4. alla
risposta alle sollecitazioni dei soggetti, pubblici e privati, in materia di
protezione ambientale, controllo, monitoraggio e vigilanza sulle fonti e sui
fattori di inquinamento dell’aria, acustico, elettromagnetico, delle acque e del
suolo, avvero supporto tecnico-scientifico, con particolare riferimento agli
ambienti esterni e di vita, relativamente a:
- acque
superficiali (qualità);
- acque
sotterranee e di falda (qualità);
- acque marine
e costiere (qualità);
- acque di
scarico (acque reflue, sversamenti, ecc.);
- acque di
balneazione;
- acque
meteoriche, tecnologiche, ecc.;
- aria
(emissioni ed immissioni da attività produttive);
- aria
(qualità);
-
amianto;
- rumore e
vibrazioni;
- protezione
della popolazione dalle radiazioni ionizzanti;
- radiazioni
non ionizzanti (campi elettromagnetici generati da linee elettriche, da impianti
per teleradiocomunicazioni, ecc.);
-
radioattività ambientale (di origine naturale e/o
artificiale);
- suolo
(rifiuti, fanghi, terreni, composti, bonifiche e siti
contaminati);
- rischio
industriale;
- Misura,
controllo e supporto tecnico-scientifico ai Dipartimenti di Prevenzione delle
Aziende USL in materie già assegnate alle competenze del PP.MM.PP., ed in
particolare:
- alimenti,
bevande, materiali a contatto con alimenti;
- acque
destinate al consumo umano;
- acque
minerali e termali;
- acque di
pisci;
-
fitofarmaci;
-
cosmetici;
- protezione
dei lavoratori e della popolazione dalle radiazioni
ionizzanti;
- valutazione
di impatto e determinazione del danno ambientale;
- attività
istruttorie per esame progetti e rilascio dei relativi pareri di
competenza;
- elaborazione
di piani, programmi e progetti di protezione ambientale;
-
realizzazione di progetti relativi alla qualità degli
ecosistemi;
-
realizzazione di progetti e di indagini ambientali sui fenomeni
d’inquinamento;
- realizzazione di progetti e di
iniziative per lo sviluppo e l’applicazione di strumenti per la gestione
ambientale d’impresa;
- Indagini,
studi e ricerche applicate su fenomeni, cause e rischi
dell’inquinamento;
- Prestazioni
rientranti nei compiti di istituto a favore di terzi
richiedenti;
- Supporto
alle attività di monitoraggio ambientale dei Fondi
Strutturali.
ART. 3 – SEDE E STRUTTURA CENTRALE E
TERRITORIALE
L’ARPA PUGLIA ha una struttura
organizzativa centrale con valenza regionale che ha sede in BARI. La sede
centrale è anche sede legale dell’Agenzia.
L’ARPA PUGLIA si articola in
Dipartimenti Provinciali che costituiscono la strutturazione organizzativa
dell’Agenzia nel territorio regionale.
I Dipartimenti hanno sede nella
città capoluogo di provincia e sono:
- Dipartimento
di Bari
- Dipartimento
di Brindisi
- Dipartimento
di Foggia
- Dipartimento
di Lecce
- Dipartimento
di Taranto
Il Direttore Generale, stante
l’ampiezza e la conformazione del territorio regionale, al fine della
trattazione sistematica delle problematiche amministrative inerenti i territori
ricompresi nell’Area Ionico Salentina e nell’Area Garganica, individua, con
motivato provvedimento, Uffici della Direzione Generale in una o più sedi dei
competenti Dipartimenti Provinciali.
Al fine di assicurare tutte le
attività di supporto alla Direzione Generale, di coordinamento delle proprie
articolazioni territoriali di informazione e di raccordo con le Amministrazioni
Provinciali, in particolare, e con le istituzioni pubbliche e gli organismi
privati ai livelli regionale, nazionale ed internazionale, la struttura
organizzativa centrale dell’Agenzia si articola in Settori e loro eventuali
subarticolazioni, individuati dal Direttore Generale.
La struttura organizzativa
centrale è individuata nella Direzione Generale, costituita dal Direttore
Generale (di seguito D.G.) coadiuvato dal un Direttore Scientifico (di seguito
D.S.) e da un Direttore Amministrativo (di seguito D.A.).
La struttura
organizzativa centrale assicura le quattro funzioni di cui all’art. 9, comma 2,
della legge istitutiva.
I Settori che costituiscono la
struttura organizzativa centrale, per le cui funzioni si rimanda all’art. 10 del
presente Regolamento, sono:
- Settore
“Protezione dell’ambiente”
-
Settore”Prevenzione individuale e collettiva sui fattori di rischio collegati
all’ambiente”
- Settore
“Formazione ed informazione”
- Settore
Amministrativo.
La sede centrale, i Dipartimenti e
i Servizi provinciali e territoriali sono dotati dei contrassegni di
riconoscimento dell’ARPA PUGLIA. Tali contrassegni devono essere esposti
all’esterno delle sedi operative, nonché sui mezzi mobili e sui mezzi privati
autorizzati durante il servizio.
Ciascuna sede operativa è dotata
della bandiera nazionale e della Comunità Europea, che devono essere esposte in
occasione delle circostanze prescritte.
ART. 4 – POTESTA’
ORGANIZZATIVA
In applicazione del principio di
autonomia amministrativa, l’ARPA PUGLIA, nei limiti di cui all’art. 3 della
legge 21/1/1994 n. 61 e della legge istitutiva è dotata di un Regolamento di
organizzazione da sottoporre all’approvazione della G.R. che
disciplina:
a. l’assetto
organizzativo
b. la
dotazione organica, secondo le disposizioni dell’art. 15 della Legge
istitutiva
c. le
disposizioni concernenti il personale
d. la
contabilità e gli altri strumenti di gestione
economico-finanziaria.
ART. 5 – IL COMITATO DI
INDIRIZZO
Il Comitato di Indirizzo ha sede
in Bari presso gli Uffici della Direzione Generale
dell’Agenzia.
La sua composizione e le sue
funzioni sono stabilite all’art. 6 della L.R. 22.01.1999, n.
6.
Il Comitato di Indirizzo è
composto da:
- Assessore
regionale all’Ambiente, che lo presiede;
- Assessore
regionale alla Sanità;
- Presidente
del Comitato regionale di Protezione Civile;
- Presidenti
delle cinque Amministrazioni Provinciali della Regione o Assessori Provinciali
all’Ambiente, se delegati;
- Sindaci dei
cinque capoluoghi di provincia della Regione o Assessori all’Ambiente, se
delegati.
Ai Componenti del Comitato non
compete alcun compenso o rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del
Comitato medesimo.
Le funzioni di Segreteria sono
assicurate dall’Area Affari Generali dell’Agenzia.
Il Comitato di Indirizzo è Organo
di programmazione e di verifica dei risultati dell’attività dell’ARPA, in
particolare:
a) esprime il
parere sui Bilanci preventivi e consuntivi nonché sugli atti comportanti impegni
di spesa pluriennali;
b) approva il
programma annuale di attività.
Il parere di cui sub a) deve
essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento dei relativi
atti.
Il programma annuale di attività
di cui sub b), deve essere approvato entro il termine di trenta giorni dal suo
ricevimento: questo termine può essere sospeso, per un ulteriore periodo massimo
di quindici giorni, qualora il Comitato ritenga indispensabile richiedere
chiarimenti istruttori ed elementi integrativi di
giudizio.
Le sedute del Comitato, in prima
convocazione sono valide in presenza della maggioranza dei componenti; in
seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno tre
componenti.
ART. 6 –
ORGANISMI
Ai sensi dell’art. 11 della Legge
istitutiva sono costituiti con sede in Bari, presso gli uffici della Direzione
Generale dell’ARPA, il Comitato di Consultazione e il Comitato di programmazione
e coordinamento i cui componenti sono nominati dal Direttore Generale che li
presiede:
1) COMITATO
DI CONSULTAZIONE
Il Comitato di consultazione, oltre il
Presidente, è costituito da 12 componenti, designati dalle rispettive
organizzazioni e associazioni, come segue:
a) un
rappresentante dell’A.N.C.I.,
b) un
rappresentante dell’U.P.I.;
c) tre
rappresentanti delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale;
d) tre
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello regionale;
e) tre
rappresentanti delle associazioni ambientalistiche riconosciute ai sensi della
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
f) un
rappresentanti delle associazioni consumatori, maggiormente rappresentative a
livello regionale.
Ove la designazione non avvenga
nei termini fissati dalla lettera di invito del Direttore generale, questi vi
provvede autonomamente.
Il Comitato di consultazione viene
convocato, tra l’altro, in sede di ripartizione annuale delle risorse
finanziarie da assegnarsi ai Dipartimenti provinciali ed ai Servizi territoriali
in linea con quanto previsto dall’art. 5, comma 8, lett. e), della legge
istitutiva.
Il Direttore Generale dell’ARPA
adotta il regolamento con il quale sono stabiliti i compiti e le modalità di
funzionamento del comitato da sottoporre alla approvazione della Giunta
regionale ai sensi dall’art. 5 comma 8 lett. a), della L.R.
6/99.
Ai componenti del Comitato non
compete alcun compenso o rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del
Comitato medesimo.
2) COMITATO
DI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
Il Comitato di programmazione e
coordinamento è costituito dal Direttore generale, che lo presiede, dai
Direttori scientifico ed amministrativo, dai Direttori dei Settori tecnici
regionali e dai Direttori dei Dipartimenti provinciali.
Il Direttore Generale dell’ARPA
adotta il regolamento con il quale sono stabiliti i compiti e le modalità di
funzionamento del comitato da sottoporre alla approvazione della Giunta
regionale ai sensi dall’art. 5 comma 8 lett. a) della L.R.
6/99.
Ai componenti
del Comitato non compete alcun compenso o rimborso spese per la partecipazione
alle riunioni del Comitato medesimo.
3) COMITATI
TECNICO PROVINCIALI DI COORDINAMENTO
La composizione e le funzioni dei
Comitati Tecnico Provinciali di Coordinamento di cui all’art. 12 della L.R. 6/99
sono disciplinati dal successivo art. 15 del presente
Regolamento.
Ai componenti
del Comitato non compete alcun compenso o rimborso spese per la partecipazione
alle riunioni dei Comitati medesimi.
TITOLO II – ASSETTO
ORGANIZZATIVO
ART. 7 – DEFINIZIONE DELL’ASSETTO
ORGANIZZATIVO
Il Direttore Generale, anche in
sede di Relazione al Bilancio di previsione, nel rispetto di quanto disposto
dalle vigenti norme in materia di limiti di spesa, di personale, di
organizzazione ed esercizio della potestà amministrativa, sottopone all’esame
della Giunta Regionale l’assetto organizzativo dell’Agenzia, definendo i livelli
e le funzioni dirigenziali secondo quanto previsto dall’art. 11, del presente
Regolamento.
A tal riguardo
si applicano le disposizioni previste agli artt. 5 e 39 del presente Regolamento
in materia di impegni e di spesa pluriennali.
L’assetto
organizzativo, tenuto conto in particolare di quanto disciplinato dall’art. 9
della legge istitutiva e dall’art. 1 del presente Regolamento, deve ispirarsi ai
seguenti principi:
1.
responsabilizzazione dei dirigenti, del personale e loro orientamento ai
risultati di gestione ed alla soddisfazione dei bisogni pubblici e
privati;
2. autonomia
gestionale dei Dipartimenti Provinciali e delle altre Strutture in cui si
articola l’Agenzia, secondo le direttive impartite dal
D.G.;
3.
ottimizzazione e sviluppo delle risorse umane assegnate e integrazione delle
competenze nel quadro di modalità di lavoro organizzate per piani, programmi,
progetti ed obiettivi anche intersettoriali;
4. qualità dei
processi e fluidità degli scambi interorganizzativi.
Il Direttore
Generale, su proposta del Direttore Scientifico, nel rispetto, dei principi di
efficacia, efficienza ed economicità, può individuare nell’ambito dei
Dipartimenti Provinciali, poli di specializzazione a valenza interprovinciale o
regionale, nonché Strutture Tematiche che, per la loro tipologia e valenza
territoriale, non sono riconducibili alle Sezioni
provinciali.
In materia di assetto organizzativo, il
Direttore Generale assicura l’adeguata partecipazione degli operatori e si
conforma alle disposizioni di cui all’art. 9 del D. L.gs. n. 165/2001 per ciò
che concerne la partecipazione sindacale.
ART. 8 – DIRETTORE
GENERALE
Il Direttore Generale è il legale
rappresentante dell’ARPA, in questa qualità egli è titolare di tutti i poteri
gestionali ed è responsabile, solidalmente con il Direttore Scientifico ed il
Direttore Amministrativo, del raggiungimento degli obiettivi e della corretta
gestione delle risorse nel rispetto dei principi di cui all’art. 7 del presente
Regolamento. In particolare il Direttore Generale:
1. coordina
tutte le funzioni necessarie alla direzione, attuazione ed organizzazione dei
compiti istituzionali dell’ARPA;
2. adotta il
bilancio di previsione e di esercizio secondo le norme stabilite dalla Regione
per le Aziende UU.SS.LL., in particolare dalla L.R. 38/94;
3. adotta i
Regolamenti, nonché la Dotazione Organica dell’ARPA da sottoporre
all’approvazione della Giunta Regionale su proposta dell’Assessorato
all’Ambiente;
4. determina
le risorse finanziarie da assegnare ai Dipartimenti Provinciali ed ai servizi
territoriali, di cui verifica e controlla l’utilizzo;
5. sottopone
alla valutazione della Giunta Regionale, una relazione annuale sull’attività
svolta e sui risultati conseguiti, su proposta dell’Assessorato all’Ambiente
corredata del parere espresso dal Comitato di Indirizzo di cui all’art. 6 della
Legge istitutiva;
6. assicura la
verifica della qualità dei servizi prestati dall’ARPA;
7. è titolare
della funzione deliberativa, tramite la quale conferisce efficacia e validità
giuridica agli atti amministrativi e di gestione
dell’ARPA;
8. determina,
attraverso l’individuazione di piani a medio termine e tramite la
predisposizione del programma annuale di attività, anche con riferimento alle
varie strutture provinciali, gli indirizzi strategici finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi generali di prevenzione, protezione e controllo
ambientale fissati dalla Regione Puglia;
9. promuove
presso l’opinione pubblica la massima conoscenza dell’ARPA PUGLIA, in relazione
alle finalità istituzionali e ai risultati conseguiti nella
gestione;
10. mantiene
costanti rapporti con le istituzioni pubbliche, con le associazioni di categoria
e con gli enti portatori di interessi collettivi, alfine di sviluppare un ampio
coordinamento nel rispetto delle diverse attribuzioni;
11. promuove,
coordinando i servizi a ciò preposti, un costante miglioramento qualitativo e la
razionalizzazione dei processi organizzativi di tutte le strutture presenti in
ARPA PUGLIA, perseguendo, tra l’altro, la massima integrazione tra le varie
strutture sia centrali che periferiche; mantiene costanti i rapporti con l’APAT
e con le altre Agenzie nell’ambito del Sistema Agenziale
Nazionale;
12. predispone
gli strumenti operativi per consentire una costante diffusione, all’interno
dell’ARPA PUGLIA, delle innovazioni tecnico-scientifiche;
13. organizza,
ai sensi del D. Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni,
il servizio di prevenzione e protezione;
14. definisce
l’articolazione funzionale della struttura organizzativa dell’ARPA e nomina i
relativi responsabili, conformemente a quanto disposto dalla legge istitutiva,
dal presente regolamento e dalla Giunta Regionale;
15. provvede,
al fine di garantire l’attuazione dei compiti e delle funzioni riservate alla
struttura centrale di ARPA PUGLIA, alla costituzione di uffici dirigenziali ed
alla nomina dei rispettivi responsabili secondo la vigente normativa
contrattuale, nel rispetto dei limiti di spesa, delle norme e degli indirizzi
fissati dalla programmazione regionale;
16. mantiene i
rapporti con il Comitato di indirizzo ed il Collegio dei Revisori dei Conti,
avvalendosi della collaborazione del Direttore Scientifico e del Direttore
Amministrativo;
17. nomina e
convoca il Comitato di Consultazione di cui all’art. 11, comma 1, della legge
istitutiva;
18. nomina e
convoca il Comitato di Programmazione e Coordinamento di cui all’art. 11, comma
2, della legge istitutiva;
19.
costituisce presso ciascun dipartimento Provinciale il Comitato Tecnico
Provinciale di Coordinamento, di cui all’art. 12 della legge
istitutiva;
20. sottopone
all’Assessorato all’Ambiente ai fini dell’approvazione da parte della giunta
regionale gli schemi di Accordo di cu all’art. 30 del presente Regolamento di
propria competenza e collabora, sotto il profilo tecnico, alla predisposizione
degli elaborati e delle proposte concernenti gli accordi di programma di cui al
comma 2 dell’art. 10 della legge istitutiva;
21. vigila
sulla corretta applicazione ed esecuzione degli accordi, dei contratti e delle
convenzioni, in particolare in materia di modalità e termini di erogazione da
parte dell’Agenzia di prestazioni a titolo oneroso a terzi richiedenti, in
applicazione dell’art. 13, comma 1, della legge istitutiva, avendo cura
nell’osservare e nel fare osservare i principi posti a tutela della concorrenza
nei confronti degli altri operatori del mercato, quali imprese, laboratori
d’analisi e professionisti operanti in campo ambientale.
In caso di assenza o impedimento
del Direttore Generale per qualsiasi motivo determinato, le sue funzioni sono
temporaneamente svolte dal più anziano di età tra il Direttore Amministrativo ed
il Direttore Scientifico, salvo espressa delega del D.G.
medesimo.
ART. 9 – IL DIRETTORE SCIENTIFICO E IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Il D.G. nel perseguimento delle
sue funzioni è coadiuvato dal un Direttore Scientifico e da un Direttore
Amministrativo, nominati con provvedimento motivato ex art. 8, legge istitutiva,
del D.G. stesso.
Il D.S. e il D.A. nell’esercizio
delle proprie funzioni, partecipano, unitamente al Direttore Generale, alla
direzione dell’Agenzia assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite
alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri,
alla formazione delle decisioni della Direzione Generale, essendo solidalmente
responsabili con questa, dal raggiungimento degli obiettivi e della corretta
gestione delle risorse nel rispetto di cui all’art. 7 del presente
regolamento.
Ove sussistano gravi motivi, il
Direttore Generale può, con provvedimento motivato, dichiarare la sospensione o
la decadenza dall’incarico del D.S. e del D.A.
Qualora il Direttore Generale, per
qualsiasi motivo, cessi dall’incarico, il D.S. e il D.A. decadono anch’essi
dalle loro funzioni entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore
Generale, il quale ha tuttavia facoltà di riconfermarli.
Il Direttore Scientifico e quello
Amministrativo sono in posizione di staff al Direttore Generale ed esprimono
parere, obbligatorio ma non vincolante, sui provvedimenti da adottare. Tali
pareri devono essere espressi con la tempestività necessaria all’adozione dei
provvedimenti per i quali sono stati richiesti.
La responsabilità ed il
coordinamento di uffici e strutture dell’ARPA si intendono assegnate, secondo le
rispettive competenze, al Direttore Scientifico e a quello Amministrativo in
quanto espressamente delegati dal Direttore Generale, ne rimane l’unico
titolare.
Il Direttore
Scientifico
1. collabora con il Direttore Generale
alla predisposizione del programma annuale di attività; a tal fine, individua e
coordina, ricercandone le necessarie sinergie, le proposte dei Comitati
provinciali di coordinamento e le attività a carattere regionale che ARPA deve
svolgere per la realizzazione dei suoi fini istituzionali;
2. sovrintende, indirizza, coordina,
organizza, verifica e controlla, dal punto di vista tecnico, le strutture
centrali e periferiche;
3. coordina la gestione di tutti i
progetti tecnico-scientifici con valenza europea, statale, regionale o
interprovinciale, nonché le strutture e le risorse assegnate ai Settori Tecnici,
ai Dipartimenti provinciali e ai Servizi territoriali;
4. assume obiettivi e sviluppa piani,
programmi, iniziative volti alla promozione, formazione e informazione di ARPA
quale detentore di competenze pregiate in ambito tecnico-scientifico, in
rapporto ai fenomeni di inquinamento, alla valutazione dei rischi, alla tutela
degli ecosistemi e alle tecnologie di tutela ambientale;
5. individua gli standard qualitativi da
rispettale nell’erogazione dei servizi gestiti da ARPA;
6. assume la direzione scientifica delle
iniziative di ricerca e studio sull’ambiente che ARPA voglia intraprendere, ed è
anche responsabile di mantenere stretti rapporti con il mondo scientifico ed
accademico, internazionale, nazionale e regionale e di garantire la presenza
dell’ARPA in simposi ed altre manifestazioni, anche attraverso iniziative di
acquisizione e/o scambio delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche;
7. persegue obiettivi di sviluppo delle
competenze tecnico-scientifiche dell’ARPA, partecipando alle politiche generali
di gestione delle risorse umane con specifici piani di aggiornamento e
formazione professionale;
8. adotta, nell’ambito degli obiettivi
fissati dal Direttore Generale relativamente agli standard di qualità dei
servizi erogati da ARPA Puglia, i protocolli per la generazione dei dati tecnico
scientifici e le procedure di validazione degli stessi,individuandoli a livelli
certificabili secondo le più accreditate norme
internazionali;
9. collabora con il Direttore Generale
alla predisposizione del Piano Operativo Annuale di ARPA
Puglia;
10. esprime, per competenza, il prescritto
parere obbligatorio sugli atti deliberativi del Direttore
Generale;
11. assicura il raccordo, per le attività
di rispettiva competenza, tra la Direzione Scientifica e i Dipartimenti di
Prevenzione delle A.S.L., anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di
lavoro.
Il Direttore
Amministrativo:
1. presidia, nell’ambito della
pianificazione strategica predisposta dal Direttore Generale alla quale
partecipa con proposte e valutazioni, la gestione economico-finanziaria
dell’ARPA PUGLIA;
2. sovrintende alle attività preparatorie
relative ai bilanci annuali e pluriennali dell’ARPA, fatte salve le specifiche
competenze del D.G.;
3. predispone tutte le attività
amministrative di carattere contabile necessarie alla gestione
dell’ARPA;
4. garantisce e presidia la regolarità
degli atti amministrativi e dei contratti attivi e passivi, curando la loro
uniformità con le disposizioni normative vigenti in
materia;
5. è responsabile dello sviluppo delle
risorse umane e della gestione complessiva del personale; in particolare
gestisce i contratti di lavoro subordinato sia negli aspetti normativi che in
quelli economici, e controlla, al fine di verificarne la congruità economica,
l’affidamento di consulenze, collaborazioni ed incarichi
professionali;
6. segue le relazioni con le
rappresentanze sindacali, nei cui confronti elabora strategie di supporto alle
decisioni prese in materia dal Direttore Generale;
7. individua e gestisce il sistema di
controllo direzionale e di controllo di gestione;
8. sovrintende alla gestione del
patrimonio dell’ARPA attraverso strutture operanti presso la sede centrale e
presso i Dipartimenti Provinciali;
9. sovrintende all’approvvigionamento di
prodotti, servizi, materiali e beni strumentali necessari allo svolgimento delle
attività dell’ARPA;
10. sovrintende ai rapporti con i fruitori
ed i clienti dei servizi erogati dall’ARPA, per quanto riguarda l’aspetto
economico-contabile.
ART. 10 – STRUTTURE
DELLA DIREZIONE GENERALE
Fermo quanto regolato dal comma 2
dell’Art. 11 del presente regolamento,
l’attivazione ed il dimensionamento nel corso del tempo delle strutture e
delle U.O. dell’ARPA sono attuati in esecuzione di deliberazioni della Giunta
Regionale che disciplinano le modalità ed i termini di collaborazione nonché le
attività per le quali è richiesto il concorso tecnico
dell’ARPA.
Al fine della individuazione delle
strutture organizzative da attivare e del correlato dimensionamento della
dotazione organica dell’ARPA, la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessorato
all’Ambiente, definisce le attività di competenza delle strutture regionali e
quelle per le quali è richiesto il concorso dell’Organo Tecnico, fermi i compiti
obbligatori attribuiti all’ARPA dalla legge istitutiva.
Il Direttore Generale, il
Direttore Scientifico e il Direttore Amministrativo si avvalgono di un proprio
Ufficio di Segreteria il cui personale, nei limiti dei propri doveri d’ufficio e
dei vincoli contrattuali, risponde funzionalmente al relativo
Direttore.
Le strutture operative della
Direzione Generale, come individuate all’art. 3 del presente Regolamento, fanno
capo:
Al Direttore
Scientifico: I Settori Tecnici “Formazione ed informazione”, “Protezione
dell’ambiente” e “Prevenzione individuale e collettiva sui fattori di rischio
collegati all’ambiente!;
Al Direttore
Amministrativo: le Aree Affari Generali, Gestione Patrimonio, Gestione
Risorse Economico-Finanziarie, Gestione Risorse Umane e delle Politiche del
Personale, e l’Ufficio Gestione Tecnica e manutentiva.
L’Ufficio Controllo di Gestione,
U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ufficio Legale e contenzioso e
l’Ufficio per le politiche sindacali costituiscono strutture di staff della
Direzione Generale.
L’organizzazione delle strutture
in cui si articolano gli uffici di staff della Direzione Generale e H relativo
regolamento di funzionamento degli uffici sono disciplinati con provvedimento
del Direttore Generale su proposta del Direttore Amministrativo, e sottoposto
alla approvazione della Giunta Regionale.
A) DIREZIONE SCIENTIFICA E SETTORI
TECNICI
La Direzione scientifica è
supportata da uno Staff di Coordinamento, da Osservatori Tematici e da una
segreteria di direzione.
L’Unità di Staff coadiuva il
Direttore Scientifico nel coordinamento di tutte le attività e le competenze
afferenti le sue funzioni assicurando il necessario raccordo con le Strutture
dell’Agenzia, ed in particolare per le attività di:
1. coordinamento di tutte le attività
tecniche e dei progetti (speciali e non) dell’ARPA, sia dei singoli Dipartimenti
Ambientali Provinciali (D.A.P.) che della Direzione
Scientifica;
2. organizzazione, monitoraggio e
vigilanza;
3. prevenzione e controllo
integrato;
4. definizione dei piani di investimento
per l’ammodernamento della dotazione tecnologica e strumentale
dell’ARPA;
5. formulazione di proposte e pareri sulla
normativa ambientale e verifica della congruità e dell’efficacia tecnica
nell’applicazione delle disposizioni normative ed amministrative in materia
ambientale;
6. coordinamento delle reti di
monitoraggio ambientale;
7. coordinamento, programmazione e
controllo delle attività tecniche (pianificazione, sviluppo ed investimenti),
nonché redazione e promozione di progetti;
8. coordinamento attività tecniche
inter-agenziali a livello europeo, nazionale e regionale (E.E.A., A.P.A.T., CTN,
GdL, ecc.);
9. coordinamento attività tecniche con
enti pubblici e privati (convenzioni, accordi di programma, protocolli d’intesa,
collaborazioni, consulenze esterne, ecc.);
10. partecipazioni a commissioni, comitati
tecnici, ecc.
I Settori Tecnici, coordinati dal
Direttore Scientifico, sono i seguenti:
- Settore Protezione
Ambientale;
- Settore Prevenzione Individuale e
Collettiva sui fattori di rischio collegati all’ambiente;
- Settore Formazione ed
Informazione.
I settori Tecnici hanno il compito
di controllare l’attuazione dei programmi, per le funzioni di specifica
competenza, anche in termini di efficacia ed efficienza e di assicurare
indirizzi omogenei, nonché coordinare le attività di protezione, prevenzione,
vigilanza e controllo ambientale assicurate dai corrispondenti Dipartimenti
Provinciali dell’ARPA.
Ciascun Settore tecnico si avvale,
per l’attività di supporto amministrativo, di apposito personale che dipende
funzionalmente e gerarchicamente dai rispettivi Direttori di
Settore.
L’organizzazione e la
qualificazione delle strutture dei settori tecnici, dei Servizi dei Dipartimenti
provinciali e territoriali e delle loro articolazioni è disciplinata con
provvedimento del Direttore Generale su proposta del Direttore Scientifico, e
sottoposto alla approvazione della Giunta Regionale, assicurando le necessarie
autonomie gestionali all’attività dei Servizi Tecnici per la prevenzione ed
Ingegneria Ambientale.
Settore Protezione
Ambientale
Il Direttore del Settore
Protezione ambientale è nominato dal Direttore Generale ed ha la responsabilità
complessiva di tutta l’attività affidata.
Il Settore “Protezione Ambientale”
struttura complessa, cura tutte le competenze del livello regionale dell’Agenzia
per le seguenti tematiche:
1. Inquinamento Atmosferico (qualità
dell’aria: emissioni in atmosfera);
2. Acque (acque marino costiere, acque
interne superficiali, acque interne sotterranee, acque potabili e centro di
riferimento regionale analisi acque minerali, depurazione delle acque reflue,
scarichi idrici);
3. Rifiuti e suolo (bonifica e amianto,
riflut4 difesa del suolo);
4. Risorse Naturali, (conservazione della
natura, biomonitoraggio).
Settore Prevenzione Individuale e
Collettiva sui fattori di rischio collegati
all’ambiente
Il Direttore del Settore
Prevenzione Individuale e Collettiva è nominato dal Direttore Generale ed
ha la responsabilità complessiva di tutta l’attività
affidata.
Il Settore, “Prevenzione
Individuale e Collettiva”, struttura complessa, cura tutte le competenze
di livello regionale dell’Agenzia per le seguenti
tematiche:
1. Agenti Fisici (Rumore e Microclima,
Radiazioni Ionizzanti, con annesso Centro di Alta Specializzazione di
Radioattività Ambientale e Centro di Alta Specializzazione di Dosimetria,
Radiazioni non Ionizzanti, Impianti TLC, Catasto Regionale Sorgenti Radiazioni
Non Ionizzanti
2. Sicurezza, Qualità e Sistemi di
Gestione Ambientale
3. Rischi sanitari ed Epidemiologia
Ambientale
4. Alimenti (Fitofarmaci e
Microinquinanti, Tossicità e Biotecnologie)
5. Servizi Tecnici per la Prevenzione ed
Ingegneria Ambientale (Ingegneria ambientale e Grandi rischi, Ascensori ed
apparecchi di sollevamento, Impianti elettrici, Apparecchi e sistemi a
pressione)
Il Servizio Tecnico di Prevenzione
e di Ingegneria Ambientale rappresenta la nuova denominazione dei Servizi
impiantistici ed antinfortunistici le cui funzioni sono transitate alla ARPA in
forza della disposizione dell’art. 42, comma 2, L.R. 7 marzo 2003 n.
4.
Settore Formazione ed
Informazione
Il Direttore del Settore
Formazione ed Informazione è nominato dal Direttore Generale ed ha la
responsabilità complessiva di tutta l’attività affidata.
Il Settore “Formazione ed
Informazione”, struttura complessa, cura tutte le competenze di livello
regionale dell’Agenzia per le seguenti tematiche:
1. Comunicazione, Educazione, Informazione
e Formazione Ambientale (Comunicazione, Informazione ed Educazione Ambientale,
Formazione, Sportello Tecnico per le imprese);
2. Sistema Informativo (Sistema
Informativo Territoriale e Ambientale, Sistema Informatico,
Documentazione);
3. Statistica, Elaborazione dati, Ricerca
e Innovazione (Statistica, Elaborazione dati e Modellistica Ambientale,
Sviluppo, Ricerca e Innovazione Tecnologica).
B) DIREZIONE
AMMINISTRATIVA
Il Settore coadiuva il Direttore
Amministrativo nel coordinamento di tutte le attività afferenti alle sue
funzioni.
Il Settore si articola nelle
seguenti Aree:
Area Affari Generali, Area
Gestione Patrimonio, Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie, Area Gestione
Risorse Umane e delle Politiche del Personale;
Ufficio di staff della Direzione
Amministrativa e l’Ufficio Gestione Tecnica e manutentiva.
Esse svolgono funzioni
specialistiche per l’attuazione degli indirizzi programmatici espressi dalla
Direzione Generale e/o dalla Direzione Amministrativa, ed assicurano la gestione
corrente delle attività di loro competenza che vengono più avanti
descritte.
Le funzioni amministrative, ai
fini della massima flessibilità organizzativa, possono essere, con atto di
organizzazione, diversamente accorpate o articolate a livello centrale, anche in
rapporto al numero di operatori in servizio. Esse devono:
- assicurare adeguato e specifico supporto
amministrativo alla gestione delle strutture dell’Agenzia mediante l’attivazione
di uffici alle dipendenze funzionali dei rispettivi
responsabili;
- consentire di instaurare e gestire i
rapporti giuridici assegnati alle proprie competenze;
- salvaguardare la unitarietà del bilancio
aziendale, ancorché sia attivata la contabilità separata, che non assume la
valenza di vero e proprio bilancio in senso tecnico ma di semplice articolazione
del bilancio dell’Agenzia.
L’organizzazione delle strutture
in cui si articola il settore amministrativo e il relativo regolamento di
funzionamento degli uffici sono disciplinati con provvedimento del Direttore
Generale su proposta del Direttore Amministrativo, e sottoposto alla
approvazione della Giunta Regionale.
Area Gestione delle Risorse Umane e delle
Politiche del Personale
Il Responsabile dell’Area Gestione delle
Risorse Umane e delle Politiche del Personale è nominato dal Direttore
Generale.
L’Area Gestione delle Risorse
Umane e delle Politiche del Personale, struttura complessa, contribuisce alla
predisposizione delle strategie necessarie alla valorizzazione,
responsabilizzazione e coinvolgimento di tutto il personale, quale risorsa umana
e professionale essenziali alla crescita ed allo sviluppo
aziendale.
In
particolare:
- svolge tutte le attività inerenti la
dotazione organica dell’Agenzia e relative alla gestione del personale (gestione
giuridica, economica e previdenziale);
- formula criteri generali in materia di
determinazione e modifica delle dotazioni organiche, di pianificazione dei tempi
e modi di copertura dei posti previsti (secondo verificate procedure di
rilevazioni dei carichi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili) e per
la gestione dei premi di produttività;
- gestisce le relazioni sindacali
nell’ambito delle politiche di indirizzo e coordinamento emanate dalla Direzione
Generale che si avvale del proprio ufficio di staff;
- propone la definizione di indirizzi
applicativi degli istituti di incentivazione della produttività del
personale;
- individua, organizza e gestisce i corsi
e le altre attività di aggiornamento obbligatorio e di formazione, in
collaborazione con il Settore Formazione ed Informazione;
- istruisce le richieste di partecipazione
ad iniziative di aggiornamento (convegni, congressi, seminari, ecc.) rientranti
nell’aggiornamento obbligatorio o facoltativo e loro definitiva autorizzazione,
in collaborazione con il Settore Formazione ed
Informazione;
- rilascia le certificazioni di frequenza
relative ad iniziative direttamente gestite.
Area Gestione Risorse
Finanziarie
Il Responsabile dell’Area gestione delle
Risorse Finanziarie è nominato dal Direttore Generale.
L’Area Gestione delle Risorse
Finanziarie, struttura complessa provvede ad assicurare le seguenti attività ed
in particolare:
- redazione del Bilancio Economico
preventivo, sulla base delle direttive definite dal Direttore Generale, del
Bilancio Pluriennale, e tutte le attività amministrative di carattere contabile
e fiscale necessarie alla gestione dell’ARPA, garantendo il rispetto dei tempi,
delle norme e delle procedure;
- la contabilità economica con le
registrazioni in partita doppia;
- la registrazione delle fatture in prima
nota e per il protocollo IVA;
- tutte le riscossioni dell’Azienda,
emissioni delle relative riversali e riscontro delle entrate con i conti di
Tesoreria;
- le segnalazioni di rivalsa e recupero
credito;
- la gestione del budget con i
responsabili delle altre aree e/o settori;
- la tenuta dell’anagrafica fornitori, in
relazione alle modalità di accredito e cessione dei
crediti;
- la gestione del budget con i
responsabili delle altre aree e/o settori;
- la gestione compensi a
terzi;
- la gestione apertura e chiusura
conti;
- la emissione di mandati di pagamento
previa acquisizione della firma del Direttore Generale;
- lo scarico mandati e
reversali;
- la compilazione delle dichiarazioni dei
sostituti di imposta (770) e delle dichiarazioni IVA, IRPEG, e mod.
760.
Area Gestione del
Patrimonio
Il Responsabile dell’Area Gestione
del Patrimonio è nominato dal Direttore Generale.
Egli, nello svolgimento della
propria attività in materia di contratti, riveste la funzione di Ufficiale
Rogante dell’Agenzia.
L’Area gestione del patrimonio,
struttura complessa, svolge in particolare seguenti
compiti:
- tiene ed aggiorna l’inventano dei beni
mobili, indicando i relativi consegnatari, in conformità con le disposizioni
dell’art. 50 e seguenti della L.R. n. 38/94 e del presente
Regolamento;
- cura tutti gli adempimenti relativi
all’acquisto ed alla fornitura di beni e servizi, predispone i capitolati di
appalto, procede agli appalti ed alla predisposizione dei relativi contratti dei
quali tiene ed aggiorna il prescritto repertorio;
- vigila e controlla la regolare
esecuzione dei contratti ed aggiorna il relativo
scadenzario;
- svolge attività di studio, ricerca,
documentazione ed elaborazione in materia di acquisizione di beni e
servizi;
- svolge le attività economati, curando
tutti gli adempimenti previsti dal regolamento economale;
- provvede a tutti gli atti amministrativi
di competenza, compresa la proposta delle delibere, l’adozione delle
determinazioni, la sottoscrizione dei contratti di appalto, di fornitori e
servizi nei modi come indicati nei precedenti articoli.
Area “Affari
Generali”
Il Responsabile dell’Area per gli
Affari Generali è nominato dal Direttore Generale.
L’Area per gli Affari Generali,
struttura complessa, assolve a compiti amministrativi in particolare in materia
di:
- Segreteria del Collegio dei Revisori e
dei Comitati ed Organismi previsti dalla legge istitutiva;
- adempimenti connessi alle proposte di
deliberazioni, determinazioni, ordinanze e provvedimenti provenienti dalle
diverse articolazioni aziendali per l’approvazione ed il controllo da parte del
Direttore Generale;
- tenuta del libro delle deliberazioni del
Direttore Generale;
- adempimenti connessi alla regolare
tenuta del protocollo ed archivio della Direzione Generale ed al rilascio di
atti depositati presso il predetto archivio, secondo le norme regolamentari sul
diritto di accesso;
- Formalizzazione e l’aggiornamento delle
convenzioni;
- Gestione della biblioteca e delle
Gazzette ed Atti ufficiali, comprese le pubblicazioni e le riviste di interesse
aziendale.
STAFF DELLA DIREZIONE
AMMINISTRATIVA
Ufficio Gestione Tecnica e
manutentiva
Il Responsabile dell’Ufficio
Gestione Tecnica è nominato dal Direttore Generale, di norma, tra i dirigenti
del ruolo professionale “Ingegneri” ed ha la responsabilità complessiva di tutta
l’attività affidata.
L’ufficio Gestione Tecnica, svolge
i seguenti compiti:
- Sovrintende e cura la manutenzione
ordinaria e straordinaria dei beni immobili e mobili, garantendo la sorveglianza
ed il corretto esercizio dell’impiantistica di esercizio;
- Provvede, in particolare, alle
operazioni di stima, alle perizie tecniche, alla progettazione e direzione ed
esecuzione di nuove costruzioni ed impianti;
- Cura i procedimenti di attuazione di
ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento e
dell’esecuzione dello stesso; in particolare il Dirigente dell’Ufficio svolge le
funzioni di coordinatore unico di cui all’art. 7 della Legge 11.02.1994, n. 109
e successive modificazioni;
- Provvede ad ogni altro adempimento anche
di natura amministrativa collegato alla gestione tecnica del patrimonio
mobiliare ed immobiliare;
- Predisposizione e svolgimento gare di
appalto di competenza, rapporti con enti per concessioni edilizie, VV.FF.,
ISPELS, ecc.;
- Assicura la manutenzione delle
apparecchiature scientifiche;
- Tiene ed aggiorna annualmente
l’inventano dei beni immobili;
- Provvede a tutti gli atti amministrativi
di competenza, compresa la proposta delle delibere, l’adozione delle
determinazioni, la sottoscrizione dei contratti di appalto nei modi come
indicati nei precedenti articoli.
ART. 11 –
ARTICOLAZIONE DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO
Il Direttore Generale provvede a
definire l’assetto organizzativo della struttura centrale e periferica
dell’ARPA, individuando i livelli e le funzioni dirigenziali ed i relativi
criteri per l’affidamento e la revoca degli incarichi, nonché i riferimenti
all’inquadramento secondo le norme contrattuali vigenti. Provvede, inoltre,
all’istituzione nell’ambito dei Dipartimenti Provinciali, di poli di
specializzazione a valenza interprovinciale o regionale di aree funzionali, di
settori tecnici e servizi territoriali, coerentemente alle disposizioni di cui
ai commi 2 e 3 dell’art. 1 e dei principi di cui al comma 2 dell’art. 7 del
presente regolamento. In assenza/carenza di figure professionali idonee o per
altre ragioni organizzative, il Direttore Generale può procedere
all’accorpamento di due o più strutture che vengono affidate temporaneamente
alla responsabilità di un solo Dirigente.
La definizione dell’assetto
organizzativo è sviluppata, con procedure e modalità diverse, in ragione del
grado di definizione ed attuazione di quanto disciplinato dalla vigente
normativa e delle attività che nel rispetto del principio di complementarietà ed
integrazione di cui all’Art. 1 del presente regolamento, la Giunta Regionale
intenderà affidare all’ARPA.
Pertanto, l’assetto
organizzativo:
a) in fase di prima attuazione, è regolato
da quanto disposto dal co. 1 dell’Art. 15 della L.R. 22/1/99, n.
6;
b) successivamente, una volta che già in
fase di prima applicazione siano stati definiti i parametri di cui all’art. 3,
comma 2 della L. 61/94, è regolato conformemente agli obiettivi annuali e
pluriennali del controllo ambientale e/o dei fabbisogni definiti da parte della
giunta Regionale, su proposta dell’Assessorato
all’Ambiente.
ART. 12 – FUNZIONI
DIRIGENZIALI
Il personale dirigente svolge
funzioni di responsabile di struttura o funzioni per le quali sia richiesta una
specifica qualificazione professionale. I dirigenti sono responsabili delle
attività gestionali e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
risultanti dal programma annuale definito con la Direzione Generale. I dirigenti
sono, altresì, sottoposti ad una verifica annuale del raggiungimento degli
obiettivi da parte del D.G. e, nel caso in cui la stessa dia esito negativo per
due anni consecutivi, l’incarico può essere revocato. Al personale dirigente,
responsabile di struttura complessa, spetta la gestione delle risorse umane ed
economiche assegnate. Ai dirigenti, competono in
particolare:
la direzione delle strutture
organizzative cui sono preposti;
la proposta di programmi attuativi
degli obiettivi generali stabiliti e la stima delle risorse
necessarie;
la responsabilità del procedimento
o il coordinamento dei responsabili di procedimento, nei limiti delle proprie
competenze professionali;
l’attuazione dei programmi
negoziati per i conseguimenti degli obiettivi indicati nel programma annuale;
l’esercizio di altre funzioni attribuite dal Direttore
Generale.
L’articolazione delle funzioni a
cu possono essere assegnati i singoli dirigenti sono di:
- direzione di struttura
complessa;
- direzione di struttura
semplice;
- incarichi di natura professionale, anche
di alta specializzazione.
Il Direttore Generale, nei limiti
della dotazione organica e di spesa autorizzati dalla Giunta Regionale, può
individuare, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali e
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, in relazione ad esigenze
organizzative istituzionali ed al fine di assicurare un più efficace ed
efficiente utilizzo delle risorse disponibili, altre strutture complesse e
semplici e le funzioni dirigenziali da espletare con incarichi di natura
professionale.
ART. 13 –
DIPARTIMENTI PROVINCIALI
I Dipartimenti, che incorporano ed
integrano a norma della legge istitutiva le funzioni prima assegnate ai PMP,
costituiscono l’articolazione strutturale ed organizzativa dell’Agenzia nel
territorio della regione a livello delle singole province.
Ai sensi dell’art. 9 comma 4 della
L.R. 22 gennaio 1999, n. 6 i Dipartimenti Provinciali sono dotati di autonomia
tecnico-funzionale e gestionale ed hanno sede in ogni capoluogo di provincia,
articolati nei seguenti servizi:
a) prevenzione
ambientale;
b) prevenzione individuale e collettiva
sui fattori di rischio correlati all’ambiente di vita.
Il Dipartimento, inoltre, svolge
attività di consulenza e supporto tecnico specialistico e laboratoristico nei
confronti della Regione, delle Province, degli Enti gestori di Aree protette,
delle Comunità Montane, dei Comuni, dei Dipartimenti di Prevenzione delle
AA.SS.LL. e degli Organi periferici del Ministero della
Sanità.
La strutturazione dei Dipartimenti
risponde alle seguenti funzioni:
- tecnica, analitica, vigilanza e
ispezione, controllo, promozione;
- amministrativa, ausiliaria e di
supporto, consulenza.
Possono essere costituiti à
l’ambito dei Dipartimenti Provinciali, con atto del D.G., Poli di
specializzazione a bacino di utenza interprovinciale o
regionale.
In ogni Dipartimento provinciale
sono individuati uno o più referenti dell’Ufficio per le relazioni con il
pubblico.
Ciascun Dipartimento Provinciale
deve assicurare la propria attività in maniera continuativa, almeno in pronta
disponibilità, nell’arco dell’intera giornata anche
festiva.
ART. 14 – DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE
I Direttori dei Dipartimenti
Provinciali dirigono le strutture provinciali dell’ARPA e sono responsabili
della realizzazione del programma annuale di attività predisposto dalla D.G.
nonché della gestione delle risorse ad essa attribuite.
Il Direttore del Dipartimento
Provinciale viene nominato dal Direttore Generale, che lo sceglie fra i
responsabili dei Servizi in cui si articola il Dipartimento. Esercita i poteri
gestionali previsti dalla legge, dal presente Regolamento e quelli che gli sono
delegati dal D.G. secondo la normativa vigente.
L’incarico Direttore viene
conferito per un periodo di cinque anni, ed è rinnovabile; esso può essere
revocato con provvedimento motivato del Direttore
Generale.
Il Direttore del Dipartimento
provinciale:
1. garantisce, nell’ambito della struttura
provinciale, in quanto dotato dei necessari mezzi tecnico-scientifici e delle
opportune risorse, il rispetto dei livelli qualitativi e quantitativi, dei tempi
e dei costi delle prestazioni erogate dall’ARPA;
2. presiede il Comitato provinciale di
coordinamento, di cui all’art. 12 della legge istitutiva; in tale sede si attiva
per costruire le sinergie necessarie alla realizzazione degli obiettivi
stabiliti nelle convenzioni e negli accordi di programma, stipulati con gli Enti
indicati nell’art. 3, comma 1 della predetta legge;
3. garantisce l’esercizio coordinato ed
integrato delle funzioni tra Dipartimenti Provinciali ed i dipartimenti di
prevenzione delle A.U.S.L.;
4. è responsabile della correttezza
tecnico-scientifica dei dati e delle informazioni elaborati dalla struttura
provinciale;
5. è responsabile delle funzioni tecniche
di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle
disposizioni delle autorità competenti;
6. propone, nell’ambito delle competenze
di ARPA, alle Amministrazioni preposte le misure cautelari, di emergenza e di
comunicazione del rischio per la salute e l’ambiente che si rendano necessarie a
livello provinciale;
7. fornisce agli Enti competenti il
supporto tecnico alle attività istruttorie connesse all’approvazione di
progetti, al rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale, ad
interventi di tutela e recupero ambientale in ambito provinciale, ove non
diversamente disciplinato;
8. garantisce, nel contesto delle
direttive emanate dalla Direzione Generale, lo svolgimento da parte del
Dipartimento di compiti o funzioni a livello interprovinciale o regionale, in
quei settori ove siano state sviluppate peculiari unità operative che non
trovino corrispondenza nelle strutture degli altri
Dipartimenti;
9. garantisce la fluidità e le relazioni
con le strutture centrali ed il positivo scambio di
informazioni;
10. propone al D.G. l’istituzione di Unità
Operative da attivare presso il proprio Dipartimento, in funzione delle risorse
umane disponibili e degli obiettivi specifici fissati.
Il Direttore del Dipartimento
Provinciale dà attuazione alle disposizioni del Direttore Generale in materia di
prevenzione e protezione.
I Direttori dei Dipartimenti
Provinciali di ARPA al fine di raggiungere un costante aggiornamento sulle
esigenze generali di prevenzione e controllo ambientale e recepire proposte
operative per la realizzazione dei fini d’istituto, mantengono i rapporti ed
intraprendono le opportune forme di consultazione con i rappresentanti delle
Istituzioni locali, nonché con tutti i soggetti rappresentativi di categorie
professionali o portatori di interessi collettivi operanti nell’ambito
provinciale.
I Direttori dei Dipartimenti
Provinciali propongono al Direttore Generale l’individuazione dei Servizi
Territoriali, che di norma vengono a coincidere con gli ambiti dei distretti
delle Aziende USL o con loro aggregazioni.
Ai Direttori dei Dipartimenti
Provinciali vengono, infine, attribuiti tutti i compiti, poteri e responsabilità
a loro assegnati dal Direttore Generale in base ad esigenze di organizzazione
delle strutture e delle attività dell’ARPA.
Il Direttore Generale disporrà
alla fine di ogni anno la verifica dei risultati raggiunti dai Direttori dei
Dipartimenti Provinciali secondo i programmi di competenza e nei limiti delle
risorse assegnate.
Nel caso di temporanea assenza del
Direttore del Dipartimento si provvederà alla sostituzione secondo le modalità
previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
ART. 15 – COMITATO
TECNICO PROVINCIALE DI COORDINAMENTO
Al fine di garantire il
coordinamento delle attività dei Dipartimenti provinciali dell’ARPA con i
competenti servizi delle rispettive Amministrazioni Provinciali e comunali,
nonché con i Dipartimenti di Prevenzione delle AUSL, presso ciascun Dipartimento
provinciale è costituito il Comitato Tecnico Provinciale di Coordinamento
C.T.P.C..
Sono componenti del Comitato
tecnico provinciale di coordinamento:
- il direttore del dipartimento dell’ARPA,
che lo presiede;
- i responsabili dei Servizi in cui si
articola il dipartimento dell’ARPA;
- il Presidente dell’Amministrazione
Provinciale o, in sua vece, l’Assessore all’Ambiente;
- un rappresentante designato
dall’ANCI;
- i responsabili dei Dipartimenti di
Prevenzione delle AUSL insistenti nell’ambito del bacino di intervento
provinciale dell’ARPA, con voto limitato ad uno.
Alle riunioni del Comitato tecnico
provinciale partecipano di diritto il Direttore Scientifico ed il Direttore
Amministrativo dell’ARPA.
Il C.T. è presieduto dal Direttore
del Dipartimento ed è convocato con cadenza almeno mensile; delle riunioni del
C.T.D. è tenuto apposito verbale, di cui viene inviata tempestivamente copia al
D.G. dell’Agenzia.
Il Direttore Generale dell’ARPA
adotta il regolamento con il quale sono stabiliti i compiti e le modalità di
funzionamento del comitato da sottoporre alla approvazione della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 5 comma 8 lettera a) della L.R.
6/99.
ART. 16 – SERVIZI
DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE
I servizi in cu si articola, il
Dipartimento provinciale hanno, per le materie di specifica competenza, il
compito di svolgere tutte le attività tecniche ed operative ed attuano le linee
di indirizzo definite dal Settori tecnici dell’Agenzia, in materia di
prevenzione ambientale, individuale e collettiva nonché in materia di controlli
impiantistici preventivi e periodici di cui all’art. 42, comma 2, L.R. 7 marzo
2003 n. 4.
Il Dipartimento Provinciale si
articola in:
- Servizio Prevenzione Ambientale,
struttura complessa, che cura le seguenti tematiche:
- Inquinamento Atmosferico (qualità
dell’aria, emissioni in atmosfera);
- Acqua (Acque Marino costiere, Acqua
Interne Superficiali, Acque Interne sotterranee, Acque Potabili e Centro di
Riferimento Regionale Analisi Acque Minerali, Depurazione delle Acque Reflue,
scarichi Idrici);
- Rifiuti e Suolo (Bonifica e Amianto, Rifiuti,
Difesa del suolo);
- Risorse Naturali.
- Servizio Prevenzione Individuale e
Collettiva sui fattori di rischio correlati all’ambiente, struttura complessa,
cura le seguenti tematiche:
- Alimenti e bevande (Fitofarmaci e Microinquinanti, Tossicità e
Biotecnologie);
- Inquinamento Acustico e Microclima;
- Radiazioni Ionizzanti;
- Radiazioni Non Ionizzanti;
- Analisi e Valutazione;
- Sicurezza, Qualità e Sistemi di Gestione
Ambientale;
- Rischi Sanitari ed Epidemiologia Ambientale;
- Servizi Tecnici per la Prevenzione ed Ingegneria Ambientale
(Ingegneria ambientale e Grandi rischi, Ascensori ed apparecchi di sollevamento,
Impianti elettrici, Apparecchi e sistemi a pressione).
Il Direttore del Dipartimento
segnala alla Direzione Generale con la proposta di cui ai precedenti capoversi,
le sostituzioni dei Dirigenti responsabili in caso di assenza o
impedimento.
Al fine di perseguire relazioni
interfunzionali efficaci tra le strutture del Dipartimento provinciale e quelle
della struttura centrale, il Direttore Generale, su proposta del Direttore
Scientifico, nomina, tra il personale dipendente, i soggetti cui attribuire
l’incarico di “Referente” per le aree tematiche mancanti nel
Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento può
istituire gruppi di lavoro a carattere temporaneo e nomina un responsabile
assegnando un termine per la conclusione dei lavori.
Il responsabile convoca il gruppo
di lavoro almeno una volta al mese, presiede le riunioni e riferisce al
Direttore del Dipartimento sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle
conclusioni.
ART. 17 – FUNZIONE
AMMINISTRATIVA, AUSILIARIA E DI SUPPORTO
TECNICO
DEI
DIPARTIMENTI
Le funzioni amministrative nei
Dipartimenti Provinciali consistono nell’assicurare attività di servizi
amministrativi e generali e quella di supporto alle attività
tecniche.
ART. 18 – SERVIZI
TERRITORIALI
Il Direttore Generale individua i
Servizi Territoriali, aventi bacino di utenza coincidente preferibilmente con
gli ambiti territoriali delle AUSL.
I Servizi Territoriali, ove
istituiti, sono coordinati da un dirigente nominato dal D.G. su proposta del
responsabile del Dipartimento, preferibilmente fra i dirigenti del Dipartimento
stesso, che resta in carica per un periodo di tempo pari a quello del
responsabile del Dipartimento.
I Servizi
Territoriali costituiscono articolazioni periferiche dei Dipartimenti
Provinciali, deputate allo svolgimento delle attività tecniche di primo livello,
nonché delle attività istruttorie e di vigilanza in materia di prevenzione
ambientale.
ART. 19 – DIRITTO
ALLA INFORMAZIONE
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO E L’ACCESSO AGLI ATTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.
241
Il D.G., in attuazione della Legge
7 agosto 1990 n. 241, adotta il regolamento per la disciplina dei procedimenti
amministrativi nonché l’esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi disponibili presso le strutture dell’ARPA.
ART. 20 – DIRITTO
ALLA TUTELA DELLA RISERVATAZZA E DELLA LIBERTA’
E SEGRETEZZA DELLE
COMUNICAZIONI
Finalità
Ai sensi della legge 31.12.1996 n. 675 è
riconosciuto il diritto alla riservatezza dei “dati personali” raccolti o
detenuti presso l’Agenzia.
L’Agenzia garantisce che il
“trattamento” dei dati avvenga nel rispetto delle libertà fondamentali, della
dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed
all’identità personale, e si obbliga di custodire con diligenza e sicurezza i
dati stessi, onde evitare che terzi ne vengano illecitamente a conoscenza, o che
i dati possano essere corrotti o alterati per inadeguata
custodia.
Principi generali di
Organizzazione
L’ARPA adempie alle disposizioni
della legge n. 675/96 con le modalità ed i criteri fissati con proprio
Regolamento adottato entro sei mesi dalla data di esecutività del presente
regolamento, in cui sono individuati gli organi che a tali fini le
rappresentano:
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, cui
competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento
dei dati personali, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
I RESPONSABILI DEI TRATTAMENTI,
individuati nei responsabili delle strutture amministrative, di servizio,
sanitarie;
GLI INCARICATI DEI TRATTAMENTI,
nominati dai responsabili dei trattamenti;
A ciascuno dei predetti soggetti,
secondo le rispettive competenze, fanno capo gli obblighi e le responsabilità
previsti dagli artt. 7 – 8 della legge n. 675/96 e successive modificazioni ed
integrazioni.
L’Agenzia favorisce in modo attivo
la comunicazione al pubblico di informazioni di carattere generale sullo stato
dell’ambiente utilizzando gli strumenti opportuni.
TITOLO
III
DISPOSIZIONI
CONCERNENTI LA DOTAZIONE ORGANICA
ART.
21
DEFINIZIONE DELLA
DOTAZIONE ORGANICA
Il Direttore Generale, ai fini
dell’art. 15, comma 3, della legge istitutiva, con le graduazioni di cui
all’Art. 11 del presente regolamento, provvede a inoltrare la proposta per
l’adozione da parte della Giunta Regionale dell’atto di strutturazione della
dotazione organica, sulla base degli specifici obiettivi di controllo che la
Giunta Regionale intenderà attribuire alla competenza dell’ARPA PUGLIA, previa
definizione di quanto previsto dall’Art. 10 comma 1 e 2 del presente regolamento
e delle parametrazioni da compiersi ai sensi dell’art. 3, comma 2 della legge n.
61/94.
Nelle more della determinazione
della Dotazione Organica definitiva, la analogica applicazione di quanto
disposto dall’Art. 34, comma 2 della L.R. 7/3/03, n. 4 e fino al completamento
della suddetta fase procedurale, la Dotazione Organica provvisoria dell’ARPA,
per i Dipartimenti Provinciali e territoriali, è costituita dal numero e dalla
qualifica posseduta dal personale trasferito dai Presidi Multizonali di
Prevenzione alla data del 1 Luglio 2003. Per gli uffici della Direzione
Generale, invece, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 15 comma 6 della
L.R. 6/99. Ciò al fine di permettere all’Agenzia regionale di fronteggiare la
fase transitoria e le attività essenziali ed obbligatorie previste dalla legge
istitutiva.
Nel quadro di quanto disciplinato
dal presente regolamento ed in particolare dall’Art. 10 e dall’Art. 11 dello
stesso, la complessiva dotazione di posti in organico è determinata con le
modalità di cui all’art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle
misure di razionalizzazione della spesa e di quelle disposte in materia di
personale dalla normativa nazionale e regionale.
In materia di dotazione organica,
come nel caso di revisione della medesima, il Direttore Generale si conforma
alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per ciò
che concerne la partecipazione sindacale.
REVISIONE DELLA DOTAZIONE
ORGANICA
Il Direttore Generale,
conformemente a quanto disciplinato dal presente regolamento e dall’Art. 6 del
D. Lgs. 165/01, qualora esigenze organizzative lo rendano necessario, può
procedere alla revisione della dotazione organica con apposito provvedimento da
sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale, tenuto conto delle
disposizioni vincolanti di cui all’Art. 6 della L.R. 16/11/2001, n. 28 e dalla
vigente normativa.
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI
DIVERSE
ART. 22 – INDICATORI
DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA
La Direzione Generale verifica che
le risorse siano disponibili ed utilizzate con efficacia ed efficienza per il
raggiungimento degli obiettivi dell’Agenzia. Provvede inoltre alla
individuazione delle responsabilità ed alla misura dei
risultati.
E’ compito di ciascun dirigente
preposto ad un Centro di Responsabilità o ad un progetto assicurare l’uso delle
risorse in funzione del raggiungimento degli obiettivi aziendali anche
attraverso sistematici monitoraggi e valutazioni delle attività svolte e dei
risultati raggiunti.
Spetta alla Direzione Generale,
per il tramite dell’Ufficio Controllo di Gestione stabilire le caratteristiche
del sistema informativo e programmare il confronto continuo con i Dirigenti
preposti ai Centri di Responsabilità. L’Ufficio Controllo di Gestione ha il
compito di verificare, mediante la valutazione comparativa dei costi e dei
rendimenti, la realizzazione degli obiettivi e la corretta ed economica gestione
delle risorse.
L’Agenzia adotta un insieme di
indicatori quale strumento ordinario e sistematico per l’autovalutazione e la
verifica dell’efficienza gestionale e dei risultati conseguiti nell’esercizio
delle proprie attività.
ART. 23 – SERVIZI DI
ECONOMATO E DEI SERVIZI E LAVORI
DA ESEGUIRSI IN
ECONOMIA
Il D.G. adotta apposito
Regolamento per la disciplina del servizio di Economato dell’Agenzia tesa
all’acquisto, conservazione e distribuzione di quanto occorre per il buon
funzionamento dei servizi e degli uffici, alle piccole manutenzioni degli
stabili e loro pertinenze, dei mobili ed attrezzature, nonché alle altre spese
che, per loro natura, debbono farsi in economia o quando ricorrano speciali
circostanze che ne richiedano l’esecuzione immediata.
ART. 24 – RICORSO
ALLA MOBILITA’
La copertura dei posti vacanti e
disponibili nelle piante organiche ARPA PUGLIA può essere attuata mediante
trasferimento, per mobilità di personale regionale e dipendente da enti
finanziati con risorse regionali, di personale dipendente delle AUSL nonché dei
Comuni e delle Province e di altri enti pubblici anche economici, con preferenza
per le unità già inserite in comparti della organizzazione proposti alla
trattazione di materie a specifico interesse ambientale, ovvero in possesso di
specifici titoli di studio e di adeguata esperienza professionale attinente il
posto da ricoprire.
ART. 25 – COMANDO E
DISTACCO DEL PERSONALE
Nel quadro dei rapporti con altri
Enti pubblici può essere previsto il comando ed il distacco temporaneo di
personale dell’ARPA presso servizi dipendenti da tali Enti, e di personale di
detti servizi presso l’ARPA. L’onere economico di questi provvedimenti è a
carico dell’Ente nel cui interesse sono stati disposti.
ART. 26 –
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
Alla copertura dei posti vacanti
nella dotazione organica di ARPA PUGLIA, a valle delle procedure di cui ai
precedenti articoli 27 e 28, si provvede tramite le procedure indicate nell’art.
35 e 36 del D. Lgs. n. 165/01, tenuto conto delle disposizioni e delle riserve
di legge per il personale compreso nelle categorie protette. In conformità
all’art. 35 del D. Lgs. n. 165 del 2001, tale concorso potrà essere per esami,
per titoli ed esami o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte
all’accertamento della professionalità richiesta.
Il Direttore Generale, su proposta
dei competenti Dirigenti, previa definizione dei carichi di lavoro, sentite le
OO.SS., determina, per ciascuna delle suddette strutture, la relativa Dotazione
organica.
Dotazione
Organica.
L’assetto della struttura
organizzativa e la dotazione organica, avendo efficacia pluriennale, vengono
sottoposte a periodiche verifiche da parte del Direttore generale effettuate in
coerenza con le disposizioni e gli strumenti di programmazione definiti dalla
Giunta Regionale nel rispetto delle vigenti normative di finanzia pubblica, di
cui quelli settoriali, su proposta dell’Assessorato
all’Ambiente.
Le variazioni riguardanti
l’assetto e le competenze delle strutture sono deliberati dal Direttore
Generale.
La dotazione organica dell’Agenzia
individua il numero complessivo e le qualifiche previste per i posti di ruolo, a
tempo pieno o a tempo parziale, distinti in base ai sistemi di inquadramento
contrattuali.
L’approvazione della dotazione
organica e le successive variazioni sono disposte dal Direttore Generale, previo
parere del Direttore Amministrativo e del Direttore scientifico, nonché delle
consultazioni con le Organizzazioni Sindacali (art. 5 D. L.vo n. 80/98 e art. 1
comma 15 della legge 16.6.1998 n. 191), nel rispetto della compatibilità
economiche dell’Agenzia e delle disposizioni del presente Regolamento, in
particolare degli art. 10 e 11.
Tutti i provvedimenti riguardanti
la dotazione organica diventano efficaci solo dopo l’approvazione da parte della
Giunta Regionale.
Formazione ed Aggiornamento del
Personale
Le formazioni, l’aggiornamento ed
il perfezionamento professionale del personale sono assicurati garantendo uno
stanziamento nel bilancio di previsione annuale previste da specifiche norma
contrattuali e di legge.
Al fine di garantire un idoneo e
permanente percorso formativo l’Agenzia promuove, eventualmente anche attraverso
l’attivazione di forme associative o di convenzionamento con altri Enti e
soggetti privati, la costituzione di un centro studi e la formazione del
personale.
ART. 27 –
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ED AFFIDAMENTO
DI ALTRE
CONSULENZE
Per la soluzione di problematiche
di particolare complessità che necessitano di specifiche competenze
professionali, è data facoltà al Direttore Generale di affidare incarichi ad
operatori esterni alla struttura dell’ARPA, scelti sulla base della propria
specifica e comprovata competenza tecnico scientifica nei limiti previsti dalla
normativa vigente in materia.
Il conferimento di tali incarichi
deve essere sempre conforme ai principi di trasparenza e di economicità nella
gestione dell’ARPA.
E’ data facoltà al Direttore
Generale di affidare, per limitati periodi di tempo e quando ciò non sia in
contrasto con le finalità ed i compiti dell’ARPA, consulenze a personale
dipendente da altre istituzioni pubbliche, previa stipulazione di un’apposita
convenzione con gli Enti di appartenenza.
ARPA PUGLIA può finanziare borse
di studio al fine di consentire studi specialistici su materie rientranti tra i
propri fini istituzionali.
Collaborazioni
L’Agenzia può conferire, per
esigenze cui non può fare fronte con il personale in servizio, incarichi per
collaborazioni coordinate e continuative, ai sensi di quanto previsto dall’art.
7, sesto comma del D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Collaborazioni ed Alto Contenuto di
Professionalità
Per il conseguimento di specifici
obiettivi predeterminati, previsti nei programmi dell’Agenzia, ove non siano
presenti all’interno della stesse figure dotate di particolare ed elevate
competenze tecniche-professionali, è possibile il ricorso a collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalità, stipulando apposite
convenzioni.
A dette convenzioni si applicano i
criteri e le procedure previste nei precedenti articoli e la durata non potrà
comunque superare il raggiungimento dell’obiettivo.
Conferimento di Incarichi a Dipendenti di
Amministrazioni Pubbliche
Nel caso di incarichi di
collaborazione affidati a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche è necessario,
oltre alle condizioni indicate dai precedenti articoli, acquisire la preventiva
autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.
Per detti incarichi devono essere
osservate le disposizioni di cui all’art. 58 del D. L.vo 29/93, come modificato
dall’art. 26 del D. L.vo 80/98 e dal d. lgs. 165/2001.
ART. 28 – LIMITI
ALL’ASSUNZIONE DI INCARICHI PROFESSIONALI
PER IL ERSONALE
DELL’ARPA PUGLIA
Il personale dell’ARPA, ai sensi
dell’art. 16 comma 8 della legge regionale n. 6/99 non può assumere,
esternamente all’ARPA stessa, incarichi professionali di consulenza,
progettazione e direzione lavori su attività in campo
ambientale.
L’attività professionale dei
Dirigenti dell’Agenzia, erogata al di fuori dell’impegno istituzionale, concorre
ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle
azioni dei servizi ambientali, integrando l’attività istituzionale. Tale
attività professionale richiesta a pagamento da terzi per l’offerta di servizi
differenziati è occasionale ed è acquisita ed organizzata dall’Azienda con
apposito Regolamento per la disciplina dell’attività libero professionale,
secondo le indicazioni contenute nel vigente CCNL dell’Area sanitaria,
Professionale, tecnica ed Amministrativa. Con il medesimo atto regolamentare è
disciplinata l’attività dei dirigenti dei ruoli professionali, tecnico ed
amministrativo secondo le previsioni contenute, nel vigente CCNL dell’Area
sanitaria, Professionale, tecnica ed Amministrativa.
Nel rispetto della normativa
vigente, il Direttore Generale può autorizzare i dipendenti dell’ARPA PUGLIA a
svolgere consulenze presso altri Enti della Pubblica Amministrazione o presso
strutture private. Tali consulenze non possono essere prestate nei casi in cui
si possa configurare incompatibilità con le funzioni affidate all’ARPA dalla
legge istitutiva, ed in particolare con quelle di carattere autorizzativo, di
vigilanza e con le funzioni di controllo diretto o indiretto esercitato in
concorso con il S.S.N.
L’attività di consulenza prestata
deve in ogni caso essere regolata da una apposita
convenzione.
ARTICOLO 29 –
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI UFFICIALI DI P.G.
Il Direttore Generale, su
segnalazione dei Direttori dei Dipartimenti Provinciali, designa gli operatori
addetti alle funzioni di vigilanza e controllo, i quali, limitatamente
all’esercizio della funzione di vigilanza e secondo le rispettive attribuzioni,
rivestono la qualifica di ufficiale od agente di polizia giudiziaria. Tale
personale nell’esercizio di detti compiti, ha accesso agli impianti e alle sedi
di attività e può richiedere tutti i dati, le informazioni e i documenti
necessari per l’espletamento di tali funzioni.
Gli operatori di cui al comma 1
sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla direzione
generale dell’ARPA PUGLIA.
ARTICOLO 30 –
TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ E MODALITA’ DI PRESTAZIONI DEI
SERVIZI
1a) – L’art. 3, comma 1 e 2 della L.R.
6/99 istitutiva dell’ARPA, prevede che la Regione, le Province e gli enti
gestori di aree protette, le Comunità Montane ed i Comuni, per lo svolgimento
delle funzioni in materia di prevenzione e ambiente di rispettiva competenza si
avvalgono dell’ARPA e che i rapporti per lo svolgimento dei compiti assegnati
alla medesima Agenzia saranno disciplinati con apposito regolamento approvato
dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 1 della L. Cost.
1/99.
1b) – L’art. 3 comma 4 e l’art. 4 della
L.R. 6/99 prevedono che in materia di prevenzione igienico-sanitaria, i
Dipartimenti di prevenzione delle AUSL si avvalgono dell’ARPA, la quale è tenuta
a garantire il necessario supporto tecnico-strumentale e laboratorio richiesto,
per quanto disciplinato dagli accordi di programma previsti dal comma 2
dell’Art. 10 della legge istitutiva.
Lo schema tipo di questi, predisposto a
cura degli Assessorati di cui all’Art. 6 della legge istitutiva, con il
contributo tecnico dell’ARPA, previa valutazione del Comitato di Indirizzo e del
Collegio dei Revisori, su proposta dell’Assessorato all’Ambiente è proposto alla
approvazione della Giunta Regionale.
1c) – L’art. 13 comma 1 della L.R. 6/99
prevede che l’ARPA può svolgere attività di consulenza per conto terzi ed
effettuare indagini strumentali ed esami di laboratorio per enti pubblici e
privati secondo un tariffario emanato dalla Giunta Regionale. Tali attività, di
natura commerciale, sono sottoposte ad IVA, essendo l’espletamento delle stesse
effettuato nel rispetto dei principi di cui all’Art. 7 e delle disposizioni di
cui al punto 21) dell’Art. 8 del presente regolamento.
ENTI LOCALI
Con specifico e separato accordo
quadro, le parti di cui al comma 1a), così come individuate nel citato art. 3
della L.R. 6/99, attraverso le rispettive Associazioni degli Enti Locali,
definiscono con l’ARPA, in via preliminare, gli elementi e le condizioni
necessarie per assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le
funzioni amministrative e tecniche, che i diversi soggetti dovranno svolgere per
garantire un effettivo perseguimento delle politiche per la prevenzione ed il
risanamento ambientale, nonché per la tutela e la promozione della salute,
nonché i relativi costi.
Per gli effetti di quanto previsto
dal comma 2, lettera e) dell’Art. 14 della legge istitutiva, su parere del
Comitato di Indirizzo e su proposta dell’Assessorato all’Ambiente, i suddetti
schemi di accordo quadro ed i correlati programmi, da predisporsi a cura
dell’ARPA nei termini di cui all’Art. 6 della L.R. 16/11/2001, n. 28 ai fini
della verifica degli impatti sul bilancio della Regione, sono sottoposti alla
preventiva approvazione da parte della Giunta.
Le attività che l’ARPA erogherà a
favore degli enti, di cui all’art. 3 comma 1 della L.R. 6/99, singolarmente o in
forma associata, saranno oggetto di specifiche convenzioni bilaterali di
attuazione tra questa e le suddette Istituzioni.
Detta convenzione, dovrà, tra
l’altro, individuare chiaramente, nel richiamo di quanto disposto dall’art. 6
della L.R. 16/11/2001, n. 28:
(a) la previsione dei
costi;
(b) la durata e le fasi
attuative;
© le modalità organizzative e di
collaborazione e le responsabilità delle parti;
(d) le risorse umane e strumentali, da
ciascuna delle parti, rese disponibili per l’esecuzione delle
attività;
(e) le attività da compiersi, tra quelle
elencate analiticamente nell’Allegato n. 1;
(f) la quota di finanziamento con oneri a
carico del bilancio regionale, nei limiti invalicabili di spesa autorizzati
dalla Giunta nonché, ove esista, quella di compartecipazione dei Comuni e delle
Province interessate al programma, ai sensi dell’art. 14 della L.R.
6/99.
I soggetti sottoscrittori delle
convenzioni bilaterali di attuazione dell’Accordo quadro, faranno riferimento
esclusivamente alle modalità, alle quote di finanziamento ed alle risorse
previste in detti atti escludendosi, in via tassativa, che eventuali maggiori
oneri che dovessero evidenziarsi rispetto all’attuale sistema di finanziamento
dell’Agenzia, non possono in alcun modo essere ricondotti a carico del bilancio
della Regione Puglia.
Gli accordi quadro e le correlate
convenzioni bilaterali di attuazione concorrono alla definizione dei Documenti
programmatici dell’Agenzia previsti dalla L.R. 6/99, nel quadro definito dagli
indirizzi e dai limiti fissati dalla programmazione
regionale.
Le modalità di erogazione delle attività
istituzionali ed aggiuntive
Le attività istituzionali
obbligatorie definite al comma 5 del presente articolo, non devono comportare
per la Regione e gli Enti Locali oneri economici aggiuntivi dovendo queste
essere svolte nei limiti degli stanziamenti a destinazione vincolata a tal fine
previsti dalla Regione nonché dalle quote di compartecipazione a tal fine
destinate dai Comuni e dalle province, secondo quanto previsto dall’art. 14
della L.R. 6/99.
L’entità delle prestazioni
istituzionali obbligatorie che rivestono le caratteristiche di essenzialità
definite dalla Giunta Regionale, secondo quanto specificato al punto 5) lettera
a), secondo comma del presente articolo, è definita nel Programma annuale e
triennale delle attività ed è soggetta al vincolo dell’equilibrio
competenze/risorse assegnate all’ARPA.
E’ ferma la priorità delle
prestazioni istituzionali obbligatorie rispetto alle attività istituzionali non
obbligatorie e alle attività aggiuntive.
I firmatari delle convenzioni
bilaterali di attuazione possono nel corso dell’anno procedere ad una
rimodulazione dei piani di lavoro al fine di far fronte a particolari situazioni
contingenti, compatibilmente con il quadro delle risorse
disponibili.
Le attività istituzionali non
obbligatori definite al comma 5, lettera c), hanno carattere oneroso. Esse
possono essere oggetto di pianificazione generale in sede di definizione del
Programma annuale delle attività oppure di specifiche convenzioni stipulate
dall’Agenzia con le Amministrazioni interessate. Le prestazioni istituzionali
non obbligatorie sono erogate da ARPA secondo il tariffario
regionale.
Le attività aggiuntive, definite
al comma 5, sono a carattere oneroso secondo il tariffario regionale ed il loro
regime è sottoposto a specifiche convenzioni tra le parti.
Nel rispetto della programmazione
regionale, la quantità e la tipologia di prestazioni da erogare, nonché la loro
destinazione, vengono fissate dall’ARPA nel proprio programma annuale e
triennale di attività, e sono determinate in funzione delle risorse assegnate,
delle convenzioni ed accordi di programma stipulati, delle priorità concordate
nell’ambito degli organismi di coordinamento previsti dalla legge istitutiva,
ovvero in esecuzione degli accordi bilaterali di
attuazione.
In materia di destinazione delle
risorse, di qualità e tipologia delle prestazioni erogate, gli organismi di
coordinamento, orientano le stesse, sia in termini temporali che per ambiti
territoriali, attribuendo priorità alle azioni che favoriscano il progressivo
configurarsi di uniformi condizioni di tutela e protezione sul territorio
regionale, tenuto conto delle destinazioni d’uso e dei fattori di rischio
ambientale presenti nelle diverse aree della regione.
AUSL
Sulla base dello schema tipo
dell’accordo di programma di cui al comma 2) dell’Art. 10 della legge
istitutiva, da definirsi secondo le modalità di cui al secondo comma del punto
1b) del presente articolo, con successivo accordo contrattuale vengono
disciplinati i rapporti tra l’ARPA e le singole AUSL, in materia di modalità e
termini per l’erogazione da parte di questa delle attività di supporto
tecnico-specialistico, strumentale e laboratoristiche.
Le attività che l’ARPA erogherà a
favore dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, di cui all’art. 3 comma 4
della L.R. 6/99, saranno oggetto del suddetto accordo in base alle specifiche
attività individuate, alla quota di finanziamento prevista ai sensi dell’art. 14
della L.R. 6/99 e alla dotazione organica e strumentale
disponibile.
I soggetti sottoscrittori
dell’Accordo faranno riferimento all’attuale sistema di finanziamento
dell’Agenzia, riconducibile, per quanto concerne i contributi di funzionamento,
al bilancio della Regione Puglia, nonché alle altre modalità specificate nella
legge istitutiva dell’ARPA.
L’Accordo costituirà altresì
strumento di scenario atto, da un lato, a costituire riferimento per i singoli
Documenti programmatici dell’Agenzia previsti dalla L.R. 6/99 e, d’altro lato, a
coordinare gli stessi Documenti con gli strumenti di pianificazione della
Regione Puglia.
ALTRI
L’art. 13 comma 1 della L.R. 6/99
prevede che l’ARPA può svolgere attività di consulenza per conto terzi ed
effettuare indagini strumentali ed esami di laboratorio per enti pubblici e
privati secondo un tariffario emanato dalla Giunta
Regionale.
Le attività che l’ARPA erogherà,
ai sensi dell’art. 13, comma c1, della L.R. 6/99, saranno disciplinate da
specifiche convenzioni ed erogate in riferimento al tariffario vigente approvato
dalla Giunta regionale ai sensi della L.R. 17 gennaio 1988, n. 4 e
s.m.i..
ARPA Puglia, inoltre, può erogare
prestazioni per attività facoltative tecnico-scientifiche e servizi di
informazione e documentazione, ad associazioni prive di scopo di lucro,
rappresentative di istanze sociali, a condizioni di particolare favore che
verranno definite con successivo provvedimento del Direttore Generale e
subordinatamente all’espletamento dei compiti d’Istituto.
La definizione delle prestazioni di
ARPA
Ai fini degli Accordi da stipulare
fra le parti di cui ai commi precedenti si intende come prestazione di ARPA
qualsiasi tipologia di servizio, prodotto o progetto che l’organizzazione
dell’Agenzia si impegna ad erogare ai soggetti pubblici firmatari dell’accordo,
secondo le seguenti definizioni:
- Attività istituzionali obbligato sono
quelle imposte dalla legge istitutiva o da leggi ambientali di settore,
nazionale o regionale, che in quanto tali non possono che essere richieste
all’Agenzia o/e compiute dalla stessa;
- Attività istituzionali non obbligatori
ossia attività che gli Enti possono, discrezionalmente, richiedere ad ARPA o ad
altri soggetti ambientali, sottoposte, salvo diverso parere dell’Agenzia delle
Entrate, all’ordinario regime di imposizione diretta previsto dal DPR
633/72.
- Attività facoltative ossia attività non
rientranti specificamente nell’elencazione della legge istitutiva di ARPA e che
possono essere svolte a favore di Enti pubblici e di privati, sottoposte
all’ordinario regime di imposizione diretta previsto dal DPR
633/72.
Con proprio provvedimento, la
Giunta Regionale, su proposta dell’Assessorato all’Ambiente, sentite l’ARPA e l’ARES, su istruttoria degli
Assessorati di cui all’Art. 6 della legge istitutiva, previo parere espresso dal
Comitato di Indirizzo, approva l’elenco delle attività istituzionali essenziali
ed obbligatorie ed, in caso di difetto nelle disposizioni normative primarie,
provvede alla classificazione delle ulteriori, in:
- Istituzioni
obbligatorie;
- Istituzioni non
obbligatorie;
- Facoltative o
commerciali,
potendo per quest’ultime prevedere il
livello di concorso ai costi da parte delle altre amministrazioni
interessate.
6 – Il Tariffario regionale delle
prestazioni è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore
Generale con cadenza triennale, fatti salvi gli aggiornamenti annuali delle
tariffe calcolati in relazione all’incremento dell’indice ISTAT – FOI (Famiglie
Operai ed Impiegati) con riferimento all’anno precedente.
Il Tariffario, per le attività sub
b) e c) non potrà prevedere livelli di remunerazione delle prestazioni che
violino il regime di concorrenza, ovvero corrispettivi che, sulla base dei costi
standard per le attività sub a) non remunerino l’onere della
prestazione.
TITOLO
V
PARTECIPAZIONE
SOCIALE
ART. 31 –
CONSULTAZIONI DELLE RAPPRESENTANZE SOCIALI
L’Agenzia riconosce la
partecipazione sociale quale strumento indispensabile per le attività di
valutazione e gestione del rischio e le attività di controllo e protezione
ambientale, nonché per la definizione degli obiettivi e dei programmi di
attività.
La partecipazione è realizzata
attraverso la consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria,
delle organizzazioni sindacali e di altre associazioni rappresentative delle
istanze sociali, individuate nel provvedimento che definisce le modalità di
consultazione.
La consultazione di cui al comma
precedente è promossa:
- attraverso apposita conferenza annuale
finalizzata ad acquisire contributi propositivi sul programma annuale di
attività, prima della sua approvazione a norma dell’art.
11;
- attraverso altre riunioni pubbliche, ove
si ritenga opportuno migliorare la comunicazione e reciproca informazione tra
popolazione ed amministratori: a tali riunioni possono partecipare anche
rappresentanti di altre amministrazioni interessate alla materia
trattata.
Il provvedimento che dispone la
consultazione disciplina tutti gli aspetti organizzativi
necessari.
ART. 32 –
CONSULTAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Nel rispetto della distinzione dei
ruoli e responsabilità dell’agenzia e dei sindacati, l’ARPA riconosce il sistema
di relazioni sindacali, con l’obiettivo di favorire l’equilibrio tra il
miglioramento delle condizioni di lavoro, sviluppo professionale e l’esigenza di
incrementare e mantenere elevati livelli di efficienza ed efficacia nella
erogazione dei servizi alla collettività.
Al fine di disciplinare le
modalità operative degli istituti di partecipazione previsti dai CC.NN.LL. verrà
stipulato con le OO.SS. aventi titolo alla contrattazione collettiva decentrata
apposito protocollo sulle relazioni sindacali, nei limiti e nelle materie
previste dai medesimi CC.NN.LL.
Il protocollo sulle relazioni
sindacali di cui al comma precedente disciplina le modalità di accesso delle
organizzazioni sindacali alle deliberazioni ARPA, al fine di favorire
l’esercizio delle loro funzioni istituzionali, nel rispetto della legislazione
sulla “Riservatezza”.
Le relazioni sindacali sono
ispirate a principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione
dei titolari degli uffici e dei servizi e dalle autonome attività e capacità di
azioni delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
I fini della stipula dei contratti
collettivi decentrati la delegazione di parte pubblica è composta dal Direttore
Generale o da un suo delegato che presiede la delegazione e dai rappresentanti
dei titolari degli uffici interessati, appositamente individuati
dall’Agenzia.
Per le Organizzazioni sindacali la
delegazione è composta da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali
costituite ai sensi dell’art. 19 della L. 300/70 (RSA) e dai componenti delle
OO.SS. di categoria territoriali firmatarie dei relativi
CCNL.
In ogni caso il contratto
decentrato deve rispettare i limiti posti dall’art. 45, 4° comma del D. L.vo
29/93 e successive modifiche ed integrazioni.
TITOLO
VI
CONTABILITA’
ART. 33 – GESTIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
1. L’esercizio economico e finanziario
dell’ARPA coincide con l’anno solare.
2. Per la gestione economico-finanziaria
si applicano, in quanto compatibili le norme in materia di patrimonio,
contabilità, attività contrattuale in vigore per le Aziende Unità Sanitarie
Locali della Regione Puglia.
3. L’ARPA è tenuta all’equilibrio
economico della gestione.
ART. 34 – PATRIMONIO
DELL’ARPA
Il patrimonio dell’ARPA è
costituito dalle dotazioni assegnate ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale
istitutiva secondo la ricognizione di cui all’art. 16 della stessa legge, e dai
beni acquisiti successivamente, a qualunque titolo.
ART. 35 –
REINVESTIMENTI PATRIMONIALI
Il Direttore Generale può
richiedere alla Giunta Regionale l’autorizzazione alla alienazione dei beni
patrimoniali ed al loro reinvestimento per il conseguimento del rinnovo della
dotazione dell’ARPA.
La Giunta Regionale con la
concessione dell’alienazione definirà le modalità operative e la destinazione
delle risorse secondo il piano di investimento presentato dalla Direzione
dell’Ente.
ART. 36 – ALTRE
FONTI DI FINANZIAMENTO
Al finanziamento dell’ARPA
concorrono le voci riportate all’art. 14, comma 2, della legge istitutiva delle
medesima Agenzia.
Il Direttore Generale può
richiedere alla Giunta Regionale l’autorizzazione alla accensione di mutui con
scadenza non superiore a dieci anni o altre forme di credito per la
realizzazione di programmi di investimento nella misura complessiva delle rate
non superiori al quindici per cento dei ricavi per emolumenti in conto esercizio
dell’ultimo bilancio di esercizio approvato.
ART. 37 – SERVIZIO
DI CASSA
Il servizio di cassa dell’Ente è
affidato, con apposita convenzione previo esperimento di apposita gara secondo
le vigenti disposizioni di legge, ad uno o più istituti di credito presenti nel
territorio regionale di competenza dell’ARPA.
Il Direttore Generale, con proprio
atto, definisce le modalità e le procedure di riscossione e di pagamento ed
individua all’interno dell’ARPA i soggetti autorizzati alla firma degli
ordinativi.
Il Direttore Generale o il
Direttore Amministrativo, su apposita delega da parte del Direttore Generale,
può concedere alle Strutture Gestionali Periferiche, - qualora fosse necessario,
l’apertura di un c/c postale gestito attraverso l’istituto
tesoriere.
Per far fronte a piccole spese
urgenti ed indilazionabili, i Responsabili delle Strutture Periferiche possono
dotarsi, - nell’ambito delle risorse disponibili di cui al punto precedente, di
una piccola cassa, soggetta a rendiconto per il reintegro del
fondo.
ART. 38 –
ANTICIPAZIONI DI CASSA
L’ARPA può attivare anticipazioni
mensili di cassa con l’istituto bancario affidatario del servizio nella misura
massima di un dodicesimo delle somme assegnate all’Agenzia per le spese correnti
in analogia a quanto previsto dalla L.R. n. 38/94. Le suddette anticipazioni
mensili dovranno essere comunque ripianate con le rimesse
regionali.
ART. 39 – BILANCIO
PLURIENNALE DI PREVISIONE
1. Il bilancio pluriennale di
previsione è elaborato con riferimento al piano pluriennale delle attività e
degli altri strumenti di programmazione e ne rappresenta la traduzione in
termini economici, finanziari e patrimoniali dell’arco temporale
considerato.
2. Il bilancio pluriennale di previsione è
strutturato in modo da rappresentare gli equilibri economici, finanziari e
patrimoniali delle strutture dell’ARPA ed i contenuti del bilancio economico
preventivo e del budget generale. Il primo anno del Bilancio Pluriennale di
Previsione coincide con il Bilancio Economico Preventivo di cui all’Art.
successivo.
ART. 40 – BILANCIO
ECONOMICO PREVENTIVO
Il bilancio economico preventivo
dà dimostrazione, in forma maggiormente dettagliata rispetto a quello
pluriennale, delle previsioni economiche e relativo risultato atteso dall’ARPA
in un esercizio finanziario.
Il bilancio economico preventivo
deve essere formulato secondo le principali strutture dell’ARPA (Direzione
Centrale, Strutture Periferiche) e deve essere raccordabile con il conto
economico e lo stato patrimoniale del budget generale.
Il bilancio economico preventivo e
il bilancio pluriennale di previsione sono approvati dal Direttore Generale
entro il 31 dicembre di ciascun anno e trasmessi, corredati di relazione del
Comitato di Indirizzo di cui all’art. 6 della legge istitutiva entro 15 giorni
dall’adozione, alla Giunta Regionale per essere sottoposti al controllo della
stessa entro i successivi sessanta giorni.
Trascorso tale termine i
provvedimenti sono esecutivi.
ART. 41 – METODICA
DI BUDGET
L’ARPA si dota di un programma
coordinato ed articolato delle attività gestionali annue correnti e di
investimento dell’Agenzia e relative valutazioni economiche, finanziarie e
patrimoniali, definito di seguito con il termine “budget
annuale”.
Allo scopo di pervenire, su base
annuale ed in sistematico riferimento alla programmazione, ai risultati da
perseguire, alle attività da realizzare, alle risorse da impiegare e agli
investimenti da realizzare, l’ARPA adotta la metodica di
budget.
La metodica di budget viene
sviluppata secondo la seguente struttura:
- il documento delle
direttive;
- il budget
generale;
- il budget delle
strutture;
- il budget dei centri di
responsabilità.
ART. 42 – DOCUMENTO
DELLE DIRETTIVE
Il documento delle direttive è
elaborato dal Direttore Generale con il supporto dei Direttori Scientifico e
Amministrativo, sulla base delle indicazioni del Comitato Regionale di indirizzo
che costituisce le linee guida per la formulazione del
budget.
Il documento delle direttive
costituisce il raccordo sistematico tra le indicazioni programmatiche e il
budget.
ART. 43 – BUDGET
GENERALE
Il budget generale riguarda
l’intera attività dell’ARPA e si articola come segue:
- budget delle attività e delle risorse
impiegate (economico);
- budget degli
investimenti.
Il budget generale costituisce
allegato del bilancio economico preventivo annuale.
ART. 44 – BUDGET
DELLE STRUTTURE PERIFERICHE E DEI CENTRI
DI
RESPONSABILITA’
Il budget delle Strutture
Periferiche e dei centri di responsabilità è formulato con le stesse modalità
del budget generale secondo le articolazioni prevista dall’ARPA. Il budget delle
Strutture Periferiche sono negoziati dalle Strutture centrali all’uopo delegate
con i relativi responsabili e approvati dal Direttore
Generale.
ART. 45 – CONTROLLO
E REVISIONE DEL BUDGET
Il budget
consente di effettuare una gestione consapevole dell’attività dell’ARPA e
pertanto è lo strumento che deve essere utilizzato per un controllo gestionale
preventivo.
La prima revisione del budget sarà
realizzata in seguito alla definizione dei livelli di finanziamento delle
attività istituzionali dell’ARPA da parte della Regione
Puglia.
Il budget generale, quello per
strutture e quello per centri di responsabilità sono sottoposti a verifica
trimestrale dello stato di avanzamento allo scopo di rilevare gli scostamenti e
per gli eventuali aggiornamenti nel rispetto dell’equilibrio complessivo della
gestione.
ART. 46 – SCRITTURE
CONTABILI OBBLIGATORIE
L’ARPA deve tenere le seguenti
scritture contabili obbligatorie:
a. libro giornale
b. libro degli
inventari
c. libro degli atti del Direttore
Generale
d. libro delle adunanze del collegio dei
Revisori
e. registri IVA ed altre scritture
previste dalle norme
Le scritture obbligatorie devono
essere tenute secondo le modalità previste dalle leggi e dalle norme regionali
vigenti.
ART. 47 –
CONTABILITA’ ANALITICA
L’ARPA applica il sistema della
contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità al fine di
realizzare, attraverso operazioni di riclassificazione, localizzazione e
imputazione, la rilevazione di valori economici connessi ai processi produttivi
ed erogativi dei servizi.
I dati di origine contabile o
extracontabile che alimentano la contabilità analitica sono tratti dal sistema
informativo aziendale per quanto riguarda i costi dei fattori impiegati nei
processi produttivi.
ART. 48 – BILANCIO
DI ESERCIZIO
Il bilancio di esercizio deve
rappresentare il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria
dell’ARPA.
Il Conto Economico del bilancio di
esercizio deve essere articolato secondo le strutture fondamentali
dell’ARPA.
Il bilancio di
esercizio è composto dai seguenti documenti contabili:
a. Stato
patrimoniale
b. Conto economico
c. Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio è
approvato dal Direttore Generale entro il 30 aprile dell’anno successivo a
quello cui si riferisce.
I criteri di valutazione delle
poste del patrimonio, i principi contabili e il contenuto del bilancio di
esercizio devono essere conformi agli schemi, in quanto applicabili, approvati
dalla Giunta Regionale per le Aziende USL della Puglia.
A corredo del bilancio di
esercizio deve essere predisposta una relazione sulla gestione che in
particolare evidenzi gli scostamenti con il preventivo economico e una sintesi
dei risultati della gestione. Nel caso di perdita di esercizio nella relazione
di gestione deve essere formulata una proposta per il riequilibrio della
gestione.
ART. 49 – RISULTATI
ECONOMICI
L’eventuale risultato economico
positivo di esercizio è destinato in via prioritaria agli investimenti. Può
essere destinato ad incentivi al personale una quota di tale risultato positivo
nella misura massima fissata dalla Giunta Regionale nel quadro della
Contrattazione decentrata per il personale del SSN, legata ai risultati di
budget o per progetti di recupero di efficienza. Le quote non ripartite del
risultato di esercizio vengono accantonate a fondo di
riserva.
ART. 50 –
PUBBLICITA’ DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
Il bilancio di esercizio
unitamente alla sintesi dei risultati della gestione in termini di analisi dei
costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di responsabilità contenuti
nella relazione sulla gestione, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione entro 30 giorni dalla approvazione della Giunta
Regionale.
ART. 51 –
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E DI SERVIZI
Le attività contrattuali e di
amministrazione del patrimonio sono disciplinate dalle direttive comunitarie e
dalle normative regionali e statali vigenti.
ART. 52 – ACQUISTI
IN ECONOMIA
Possono essere effettuati lavori,
provviste e forniture in economia non frazionate, nel rispetto delle scelte di
budget e secondo quanto indicato nello specifico Regolamento che sarà adottato
separatamente.
ART. 53 –
DECENTRAMENTO DEGLI ACQUISTI
Le Strutture Periferiche possono
provvedere all’approvvigionamento diretto di beni e servizi quando ricorrano
motivi di efficienza efficacia ed economicità, già stabiliti nel corso della
discussione del budget o espressi in fase applicativa dello stesso, nel rispetto
delle norme in vigore.
ART. 54 –
ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI
Allo scopo di acquisire per
l’Agenzia soluzioni tecniche che privilegino criteri di tempestività, di
flessibilità e di economicità, il Direttore Generale ha facoltà di affidare
all’esterno dell’ARPA la gestione di specifici servizi, ovvero di attivare
specifici accordi e convenzioni.
TITOLO
VII
NORME FINALI E
TRANSITORIE
ART. 55 – GESTIONE
ED IMPIANTO CONTABILE
Le procedure amministrative
riguardanti la gestione e l’impianto contabile, nonché i documenti contabili
fondamentali previsti dalla normativa regionale di riferimento, saranno
progressivamente adattati in relazione all’effettiva realizzazione degli
adempimenti necessari alla piena attivazione dell’ARPA e comunque non oltre
dodici mesi dalla data di approvazione del presente
regolamento.
ART. 56 – DOTAZIONE
ORGANICA INIZIALE
Tenuto conto di quanto in
particolare disciplinato dal comma 2 dell’art. 10 e dal comma 2 dell’art. 11, in
via transitoria si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 21 del
presente Regolamento.
Il Direttore Generale con proprio
provvedimento prende atto dell’avvenuto trasferimento del personale dei
PP.MM.PP. con l’approvazione dell’elenco nominativo.
Si applicano alla dotazione
organica iniziale le disposizioni di cui all’art. 21, comma 1, del presente
Regolamento.
ART. 57 – DISCIPLINA
DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO E DEL PERSONALE
DELLA FASE
TRANSITORIA
In via transitoria, e comunque
fino alla stipula del contratto unitario per ARPA, il personale assegnato e
trasferito conserva la posizione giuridica ed economica, compresa quella
relativa alle retribuzioni accessorie ed al sistema previdenziale, che godeva
negli Enti di provenienza alla data del trasferimento, così come risultante dai
relativi contratti collettivi nazionali.
Si ritengono altresì applicati in
via transitoria gli accordi sindacali e gli altri atti di contrattazione
collettiva di secondo livello, riguardanti materia ed istituti diversi e non
ripetitivi rispetto a quelli del contratto collettivo
nazionale.
Qualora si proceda ad assunzioni
prima della stipulazione del contratto unitario si applica al personale
neo-assunto il trattamento economico e normativo previsto dai contratti
collettivi del settore della sanità.
ART. 58 –
FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Per la fatturazione delle
prestazioni erogate dall’ARPA verranno applicate le tariffe previste dal vigente
tariffario regionale.
ART. 59 – IL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei revisori dei conti
è composto, ai sensi dell’art. 7 comma 1 della L.R. 6/99, da tre membri
effettivi e da due supplenti nominati con decreto del Presidente della Giunta
Regionale e su conforme deliberazione della Giunta, che ne definisce anche le
indennità spettanti.
I Revisori devono essere iscritti
nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili e durano in carica cinque
anni.
ART. 60 –
DISPOSIZIONI FINALI
a) Norma di
Rinvio
Per quanto non previsto nel
presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nei Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro, ai regolamenti professionali ordinistici, al D.
L.vo 592/92 e successive modificazioni ed integrazioni, al D. Lgs. 165/01 alla
Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, al DPR 821/84, alle
LL.RR. n. 36/94 e 38/94 e rispettivi Regolamenti di esecuzione, alla L.R. 6/99,
L. 61/94, alla L.R. 28/01 ed a tutte le disposizioni di legge e regolamenti
emanate dalla G.R. in materia di prevenzione dell’ambiente e della
salute.
b) Revisione
Il presente Regolamento, anche con
riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 11 dello stesso, è
sottoposto a modificazioni ed integrazioni adottate in conformità delle
disposizioni previste dal’art. 10 comma 1 della legge istitutiva e dall’art. 1
della legge costituzionale 1/99.
ALLEGATO
1
Attività
ARPA
La Legge istitutiva dell’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente ARPA della Puglia (L.R. 6/99) ha la
finalità di disciplinare l’esercizio di attività e compiti in materia di
prevenzione e tutela ambientale ai fini della salvaguardia delle condizioni
ambientali soprattutto in funzione della tutela della salute dei cittadini e
della collettività.
L’istituzione ARPA è finalizzata
ad assicurare il coordinamento fra le istituzioni che si occupano di tutela
ambientale e le istituzioni preposte alla tutela igienico-sanitarie ai sensi
della L.R. 6/99.
Il Sistema interagenziale
(APAT-ARPA-APPA), in sede di studio e confronto delle problematiche connesse
all’individuazione delle diverse tipologie di attività delle Agenzie, ha
elaborato le seguenti definizioni:
1. Attività istituzionali ossia attività
proprie e tipiche dell’Agenzia così come previsto da legge
istitutiva;
2. Attività facoltative ossia attività non
rientranti specificamente nell’elencazione della L.R. istitutiva e che possono
essere svolte per conto degli Enti pubblici e privati.
Le attività istituzionali, a loro
volta si distinguono in obbligatorie e non obbligatorie secondo le seguenti
definizioni:
a. Attività Istituzionali Obbligatorie
ossia imposte dalla legge istitutiva o da leggi ambientali di settore, nazionale
o regionale, e che non possono che essere richieste all’Agenzia; il concetto di
obbligatorietà è quindi per gli utenti, che devono utilizzare l’Agenzia per
determinate funzioni;
b. Attività Istituzionali Non Obbligatorie
attività che gli Enti possono, discrezionalmente, richiedere ad ARPA o ad altri
soggetti ambientali.
Al fine di consentire il corretto
esame delle problematiche connesse all’espletamento di tutte le attività di
competenza dell’ARPA, sia ai sensi della citata legge istitutiva, sia in forza
delle altre disposizioni regionali e nazionali, si fornisce qui di seguito un
primo elenco di carattere puramente esemplificativo e non esaustivo della natura
delle predette attività.
Le attività istituzionali
obbligatorie sono distinte in due categorie:
- Tutte le attività che l’ARPA deve
svolgere per conto della Regione ai sensi della legge istitutiva e delle
normative vigenti in materia;
- Le attività che l’ARPA deve svolgere per
conto degli altri enti interessati, secondo quanto previsto dalla legge
istitutiva (L.R. 6/99), che ricadono puntualmente nella definizione
precedentemente fornita (vedi punto a.) e disciplinate secondo quanto previsto
dall’art. 33 del presente regolamento.
ATTIVITA’
ISTITUZIONALI OBBLIGATORIE
Un mero elenco esemplificativo e
non esaustivo di attività istituzionali obbligatorie è il
seguente:
- Supporta la Regione, per le attività di
propria competenza, in materia di protezione e prevenzione
ambientale;
- Supporto alla Regione per la
predisposizione del Piano Regionale per la Tutela dell’Ambiente (PRTA) ai sensi
degli artt. 2, 3 e 4 della L.R. 17/00;
- Supporto ai Dipartimenti di prevenzione
delle AUSL per le attività di secondo livello ai sensi dell’art. 4, comma 3,
della L.R. 6/99. Le attività di secondo livello saranno determinate nell’ambito
dell’accordo di programma previsto all’art. 33 dello stesso
Regolamento.
ARIA – INQUINAMENTO
ATMOSFERICO
- Attività di supporto in materia di
inquinamento atmosferico per conto della Regione, per le proprie competenze, ai
sensi del D.P.R. 203/88 e s.m.i., del D.M. 2/4/02 n. 60 e delle leggi
regionali;
- Attività di supporto in materia di
inquinamento atmosferico per conto della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 15
della L.R. 17/00;
- Attività di controllo e analisi delle
emissioni e della qualità dell’aria per conto della Regione per le proprie
competenze ai sensi delle normative di riferimento
vigenti.
ACQUA – TUTELA DELLE
ACQUE
- Attività di supporto in materia di
tutela delle acque per conto della regione, per le proprie competenze, ai sensi
del D. Lgs. 152/99 e s,m.i., del D.P.R. 470/82 e s.m.i., del D. Lgs. 31/01 e del
D. Lgs. 502/92 nonché ai sensi dell’art. 27 della L.R.
17/00;
- Attività di supporto in materia di
controllo e analisi delle acque per conto di enti locali, in particolare delle
Province e dei Comuni, e dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL per le
rispettive competenze ai sensi delle normative di riferimento vigenti. Nello
specifico:
- controllo e analisi delle acque di
balneazione per i Comuni, ai sensi del D.P.R. 470/82 e
s.m.i.;
- controllo e analisi dei corpi idrici
superficiali per i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, ai sensi del D. Lgs.
152/99 e s.m.i.;
- controllo e analisi dei laghi e corpi
idrici artificiali per i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, ai sensi del D.
Lgs. 152/99 e s.m.i.;
- controllo e analisi delle acque marine e
di transizione per i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, ai sensi del D.
Lgs. 152/99 e s.m.i.;
- controllo e analisi dei corpi idrici
sotterranei per i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, ai sensi del D. Lgs.
152/99 e s.m.i.;
- controllo e analisi delle acque potabili
per i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs.
152/99 e s.m.i.;
-controllo e analisi delle acque destinate
ad uso umano per i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, ai sensi del D. Lgs.
31/01 e s.m.i..
SUOLO
- Attività di supporto in materia di
tutela e difesa del suolo per conto della Regione, per le proprie competenze, ai
sensi delle normative di riferimento vigenti (L. 183/89 e s.m.i., L. 267/98 e L.
365/00) nonché ai sensi dell’art. 24 della L.R. 17/00;
- Attività di supporto in materia di
controllo e analisi del suolo, in particolare fanghi, terreni e altri residui,
per conto della Regione, degli altri enti locali per le rispettive competenze ai
sensi delle normative di riferimento (D. Lgs. 99/92, D, Lgs. 152/99 e L.R.
29/95),
- Attività di bonifica dei siti inquinati
previste ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 22/97, degli artt. 7, 8, 10, 13, 15 e
17 del D.M. 471/99 e dell’art. 7 del D.M. 468/01.
RIFIUTI
- Attività di supporto in materia di
rifiuti per conto della Regione, per le proprie competenze, ai sensi delle
normative di riferimento vigenti (D. Lgs. 22/97 e s.m.i., D.M. 372/98 e D. Lgs.
209/99);
- Attività di supporto in materia di
controllo e analisi delle discariche e delle attività legate ai rifiuti per
conto della Regione e degli altri enti locali per le rispettive competenze ai
sensi delle normative di riferimento vigenti (D. Lgs. 22/97 e s.m.i., D.M.
372/98 e D. Lgs. 209/99);
- Realizzazione del Catasto Rifiuti
Regionale (CER) ai sensi dell’art. 1 del D.M. 372/78 e del D. Lgs.
22/97.
AGENTI
FISICI
- Attività di supporto in materia di
agenti fisici per conto della Regione, per le proprie competenze, ai sensi delle
normative di riferimento vigenti;
- Attività di supporto in materia di
controllo e analisi degli agenti fisici per conto della Regione per le proprie
competenze ai sensi delle normative di riferimento vigenti e nello
specifico;
- Controllo e analisi dell’inquinamento
acustico ai sensi della L.R. 3/02 e della normativa di riferimento
vigente;
- Controllo e analisi delle radiazioni non
ionizzanti ai sensi della normativa vigente (L. 36/01 e
s.m.i.);
- Controllo e analisi delle radiazioni
ionizzanti e della radioattività ai sensi della normativa di riferimento vigente
(D.Lgs. 230/95 e s.m.i.);
- Realizzazione del Catasto delle sorgenti
fisse degli impianti, sistemi e apparecchiature operanti con frequenze comprese
tra 0 HZ e 300 GHZ ai sensi L. 36/01.
ALIMENTI
- Attività di supporto in materia di
controllo e analisi degli alimenti per conto della Regione e dei Dipartimenti di
prevenzione delle AUSL per le rispettive competenze ai sensi delle normative di
riferimento vigenti. Nello specifico effettua il controllo e l’analisi degli
alimenti secondo i Piani Annuali dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL ai
sensi dell’art. 4, comma 2, della L.R. 6/99.
INGEGNERIA
AMBIENTALE
Attività di supporto in materia di
ingegneria ambientale per conto della Regione, per le proprie competenze, ai
sensi delle normative di riferimento vigenti. Nello specifico adempie quanto
previsto di competenza dell’ARPA dal D. L.gs 334/99 e supporta la Regione per le
attività di prevenzione dei grandi rischi industriali.
IMPIANTISTICA
- Attività di supporto in materia di
controllo nell’ambito delle verifiche periodiche di sicurezza per conto della
Regione, con oneri a carico dell’utenza ai sensi delle normative di riferimento
vigenti.
EMERGENZE
AMBIENTALI
- Attività di supporto in materia
emergenze ambientali per conto della Regione, per le proprie competenze, ai
sensi delle normative di riferimento vigenti.
- Nello specifico supporta la Regione per
quanto concerne le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, ai sensi degli
art. 3 e 8 della L.R. 17/00, e la gestione di situazioni di
emergenza.
ANALISI AMBIENTALE E
PREVENZIONE INDUSTRIALE
- Attività di supporto in materia di
istruttorie di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della L.R. 11/01 e
analisi di rischio, per conto della Regione, per le proprie competenze, ai sensi
delle normative di riferimento vigenti.
EDUCAZIONE
AMBIENTALE
- Attività di supporto in materia di
educazione ambientale per conto della Regione, per le proprie competenze, ai
sensi delle normative di riferimento vigenti. Nello specifico supporta la
Regione per le attività e i progetti di educazione ambientale nonché per il
coordinamento e l’indirizzo delle Agende 21 Locali.
AMBIENTE E
SALUTE
- Attività di supporto in materia di
educazione ambientale per conto della Regione, per le proprie competenze, ai
sensi delle normative di riferimento vigenti. Nello specifico supporta la
Regione per progetti e analisi epidemiologiche.
COMUNICAZIONE
- Attività di supporto in materia di
comunicazione ambientale per conto della Regione, per le proprie competenze, ai
sensi delle normative di riferimento vigenti. Nello specifico realizza, gestisce
e aggiorna il sito Internet ARPA e sviluppa House organ, collane editoriali,
bollettini, ecc.
ATTIVITA’
ISTITUZIONALI NON OBBLIGATORIE
Le attività istituzionali non
obbligatorie, da esplicare per conto di enti pubblici e privati, ad eccezione
della Regione, sono determinate secondo la puntuale definizione precedentemente
fornita (vedi punto b.) e saranno disciplinate da specifici accordi secondo
quanto previsto dall’art. 33 del presente regolamento.
Un mero elenco esemplificativo e
non esaustivo di attività istituzionali non obbligatorie è il
seguente:
ARIA – INQUINAMENTO
ATMOSFERICO
- Attività di supporto in materia di
inquinamento atmosferico per conto degli enti locali, per le rispettive
competenze, ai sensi del D.P.R. 203/88 e s.m.i., del D.M. 2/4/02 n.
60;
- Attività di supporto in materia di
inquinamento atmosferico per conto delle Province, ai sensi dell’art. 16 della
L.R. 17/00;
- Attività di controllo e analisi delle
emissioni atmosferiche e della qualità dell’aria per conto degli enti locali e
dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL (su richiesta) per le rispettive
competenze ai sensi delle normative di riferimento
vigenti.
ACQUA – TUTELA DELLE
ACQUE
- Attività di supporto in materia di
tutela delle acque per conto degli enti locali e dei Dipartimenti di prevenzione
delle AUSL (su richiesta) per le rispettive competenze, ai sensi del D. Lgs.
152/99 e s.m.i., del D. Lgs. 31/01 e del D. Lgs. 502/92 nonché ai sensi
dell’art. 27 della L.R. 17/00;
- Attività di supporto in materia di
controllo e analisi delle acque per conto di enti locali e dei Dipartimenti di
prevenzione delle AUSL, (su richiesta) per le rispettive competenze ai sensi
delle normative di riferimento vigenti. Nello specifico:
- controllo e analisi delle acque
destinate ad uso umano per gli enti locali ai sensi del Lgs. 31/01 e
s.m.i.;
- controllo e analisi delle acque di
scarico per le Province, su richiesta, ai sensi del D. Lgs. 152/99 e s.m.i., con
oneri a carico del richiedente;
- controllo e analisi delle acque
destinate ad uso potabile per i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, su
richiesta, ai sensi del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. e del D. Lgs.
502/92.
SUOLO
- Attività di supporto in materia di
tutela e difesa del suolo per conto di enti locali, per le rispettive
competenze, ai sensi delle normative di riferimento
vigenti;
- Attività di supporto in materia di
controllo, analisi e monitoraggio del suolo, in particolare fanghi, terreni e
altri residui, per conto degli enti locali e dei Dipartimenti di prevenzione
delle AUSL, (su richiesta), per le rispettive competenze ai sensi delle
normative di riferimento vigenti;
- Attività di supporto in materia di
bonifica dei siti inquinati per conto degli enti locali per le rispettive
competenze ai sensi delle normative di riferimento
vigenti.
RIFIUTI
- Attività di supporto in materia di
rifiuti per conto degli enti locali e dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL
(su richiesta), per le rispettive competenze, ai sensi delle normative di
riferimento vigenti;
- Attività di supporto in materia di
controllo, analisi e monitoraggio delle discariche e delle attività legate ai
rifiuti per conto degli enti locali e dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL
(su richiesta), per le rispettive competenze ai sensi delle normative di
riferimento vigenti.
AGENTI
FISICI
- Attività di supporto in materia di
agenti fisici per conto degli enti locali e dei Dipartimenti di prevenzione
delle AUSL (su richiesta), per le rispettive competenze, ai sensi delle
normative di riferimento vigenti;
- Attività di supporto in materia di
controllo e analisi degli agenti fisici per conto degli enti locali e dei
Dipartimenti di prevenzione delle AUSL (su richiesta), per le rispettive
competenze, ai sensi delle normative di riferimento vigenti. Nello
specifico:
- Controllo a analisi dell’inquinamento
acustico ai sensi della L.R. 3/02 e della normativa di riferimento
vigente;
- Controllo a analisi delle radiazioni non
ionizzanti ai sensi della normativa di riferimento vigente (L. 36/01 e
s.m.i.);
- Controllo a analisi delle radiazioni
ionizzanti e della radioattività ai sensi della normativa di riferimento vigente
(D.Lgs. 230/95 e s.m.i.).
IMPIANTISTICA
- Attività di supporto in materia di
controllo nell’ambito delle verifiche periodiche di sicurezza per conto della
Regione, con oneri a carico dell’utenza ai sensi delle normative di riferimento
vigenti.
EMERGENZE
AMBIENTALI
- Attività di supporto in materia
emergenze ambientali per conto degli enti locali e dei Dipartimenti di
prevenzione delle AUSL (su richiesta), per le rispettive competenze, ai sensi
delle normative di riferimento vigenti.
- Attività di supporto per conto degli
enti locali per quanto concerne le aree ad elevato rischio di crisi ambientale,
ai sensi degli art. 3 e 8 della L.R. 17/00, e la gestione di situazioni di
emergenza.
ANALISI AMBIENTALE E
PREVENZIONE INDUSTRIALE
- Attività di supporto in materia di
istruttorie di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della L.R. 11/01 e di
analisi di rischio, per conto degli enti locali, per le rispettive competenze,
ai sensi delle normative di riferimento vigenti.
EDUCAZIONE
AMBIENTALE
- Attività di supporto in materia di
educazione ambientale per conto degli enti locali, per le rispettive competenze,
ai sensi delle normative di riferimento vigenti.
AMBIENTE E
SALUTE
- Attività di supporto in materia di
ambiente e salute per conto degli enti locali e dei Dipartimenti di prevenzione
delle AUSL (su richiesta), per le rispettive competenze, ai sensi delle
normative di riferimento vigenti.
COMUNICAZIONE
- Attività di supporto in materia di
comunicazione ambientale per conto degli enti locali, per le rispettive
competenze, ai sensi delle normative di riferimento vigenti.
ATTIVITA’
FACOLTATIVE
Infine, tutte le altre attività
non istituzionali ossia quelle facoltative definite precedentemente (vedi punto
2) saranno disciplinate secondo quanto previsto dall’art. 33 del presente
regolamento.