ARTICOLO 1
1. La Giunta
Regionale individua le Aziende ospedaliere e le Aziende unità sanitarie locali
presso cui sono istituiti i corsi di formazione professionale di "operatore
tecnico addetto all’assistenza’’, di cui all’articolo 40 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 e relativo regolamento
approvato con decreto del Ministro della sanità 26 luglio 1991, n. 295.
2. Ciascuna
azienda sanitaria, sede di corso, istituisce sezioni per un numero di allievi
non inferiore a venti, in funzione del fabbisogno territoriale.
3. Nel
programma formativo annuale la Giunta Regionale stabilisce il numero dei corsi
da assegnare alle sedi di formazione.
4. L’ammissione
ai corsi di formazione di cui al comma 1 è riservata, in misura del 60 per cento
della disponibilità, al personale ausiliario specializzato addetto ai servizi
sociosanitari, in possesso del diploma della scuola dell’obbligo, in servizio di
ruolo presso le Aziende unità sanitarie locali. Per gli allievi esterni il
requisito minimo di ammissione ai corsi di cui al comma 1 è costituito dal
possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.
ARTICOLO 2
1. La spesa per
lo svolgimento dei corsi è a carico del fondo sanitario regionale.