Art. 1
(Istituzione del
Dipartimento)
1. Ad
integrazione dell'art.15, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 1994, n.36,
in ciascuna Azienda unità sanitaria locale (AUSL) è istituito il “Dipartimento
delle dipendenze patologiche”.
2. Il
Dipartimento delle dipendenze è una delle strutture operative della AUSL e
svolge attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, a
livello ambulatoriale, territoriale, domiciliare, semiresidenziale e
residenziale, di strada, inerenti le tossicodipendenze, l’alcolismo e altre
dipendenze patologiche.
3. La
sede del Dipartimento coincide con la sede della AUSL.
Art. 2
(Sezione
dipartimentale)
1. Il
Dipartimento si articola in Sezioni dipartimentali (SER.T.), con funzioni
operative e gestionali, riferite a un ambito territoriale costituito da tre
distretti o multiplo di tre.
2. Nel
caso di AUSL con numero di distretti superiore a tre o multiplo di tre è
istituita un’ulteriore Sezione dipartimentale in presenza di frazione di
multiplo non inferiore a due.
3.
Sono pertanto individuate n. 25 (venticinque) Sezioni dipartimentali come da
allegata tabella A).
4. La
sede della Sezione dipartimentale è individuata dal Direttore generale della
AUSL in relazione alle esigenze della utenza, sentito il Consiglio dei sanitari.
Art. 3
(Funzioni del
Dipartimento)
1. Il Dipartimento per le
tossicodipendenze svolge le seguenti funzioni :
a)
coordina le attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle
tossicodipendenze svolte dalle Sezioni dipartimentali;
b)
formula le linee-guida, con il concorso dei responsabili delle Unità operative
del Dipartimento e dei dirigenti delle Sezioni dipartimentali, per i trattamenti
terapeutici, riabilitativi e per la
prevenzione dei problemi droga
correlati e per la promozione della salute;
c)
promuove e organizza la formazione
sia degli operatori del Dipartimento, sia degli operatori socio-sanitari
della ASL, sia del volontariato e
del privato sociale del territorio;
d)
implementa e coordina la ricerca epidemiologica, di concerto con l'Osservatorio
epidemiologico regionale e centralizza
le rilevazioni delle Sezioni dipartimentali;
e)
formula progetti circa l'utilizzo del budget del Dipartimento.
Art. 4
(Responsabile
Dipartimento)
1. Il Direttore generale nomina
con provvedimento motivato il responsabile del Dipartimento scelto tra i
responsabili delle Sezioni dipartimentali.
2. Al responsabile del
Dipartimento spetta:
a) il coordinamento tecnico
dell'assetto organizzativo;
b) a gestione del
budget;
c) la formulazione di standards di
funzionamento dei SER.T. d'intesa con i relativi
responsabili;
d) la programmazione e il
coordinamento delle attività di formazione degli
operatori;
e) l'individuazione di un gruppo
operativo per le attività di controllo e vigilanza sugli enti ausiliari previsti
dall'art.116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.309;
f) la promozione e il
coordinamento dell'attività di verifica degli interventi e la valutazione dei
risultati.
Art. 5
(Dirigente
SER.T. e funzioni)
1. La
Sezione dipartimentale è diretta da un dirigente medico di 2° livello, nominato
dal Direttore generale, previo avviso pubblico – incarico quinquennale – di cui
all’articolo 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal d.lgs. 7
dicembre 1993, n. 517.
2. Il
dirigente della Sezione dipartimentale (SER.T.), nell'ambito della
programmazione del Dipartimento, organizza, coordina e controlla le attività di
propria competenza; promuove e dirige, individuandone la collocazione ottimale,
tutte le attività specialistiche.*
* La Corte costituzionale con la sentenza 321/2011 ha dichiarato
l’illegittimità degli articoli 5, 11 e 13 della presente legge nel testo
antecedente alle modifiche apportate con l’art. 14, comma 1, della l.r. 4/2010
nella parte in cui riservano la direzione dei SerT al solo personale sanitario
appartenente al profilo professionale medico.
Art. 6
(Unità
operative)
1. Il
responsabile del Dipartimento, sentiti i responsabili delle Sezioni
dipartimentali, in relazione alle esigenze del territorio, individua le seguenti
unità operative (UO):
a) per
gli interventi preventivi, di riduzione del danno e di promozione della
salute;
b)
epidemiologica;
c) per
gli interventi in strutture penitenziarie, per le problematiche e gli interventi
HIV correlati;
d) per
le problematiche alcol/droga correlate.
2. Il
coordinamento di ogni UO è affidato al personale del Dipartimento di profilo
professionale pertinente alla funzione dell'UO e con curriculum formativo e
professionale specifico attinente al tipo di attività da svolgere.
Art. 7
(Consiglio del
Dipartimento)
1. Il
responsabile del Dipartimento, nello svolgimento della sua attività, si avvale
della collaborazione, della consulenza e del contributo collegiale dei responsabili delle Sezioni
dipartimentali, dei responsabili delle UO, dei responsabili degli enti ausiliari
iscritti all'Albo e del
Volontariato tramite il Consiglio dipartimentale.
2. Il
Consiglio è organo collegiale e ne fanno parte il responsabile del Dipartimento,
i responsabili delle Sezioni dipartimentali, i referenti delle UO del
Dipartimento, i responsabili degli enti
ausiliari iscritti all'Albo e del Volontariato.
3. Il
parere del Consiglio ha valore consultivo ed è obbligatorio richiederlo per le
materie che riguardano l'organizzazione del lavoro e gli indirizzi di spesa del
budget.
4. Le
riunioni del Consiglio dipartimentale sono verbalizzate.
Art. 8
(Svolgimento
attività)
1.
Nell'ambito della programmazione del Dipartimento le attività di prevenzione,
cura, riabilitazione e reinserimento sociale sono garantite dal servizio
pubblico sia direttamente, sia attraverso gli enti ausiliari iscritti all'Albo
regionale, sia in collegamento con gli enti locali.
Art. 9
(Inserimento in
strutture residenziali e semiresidenziali)
1. Il
responsabile della Sezione dipartimentale autorizza l'inserimento in strutture
residenziali e semiresidenziali.
2. Per
detti interventi, nell'ambito del budget complessivo assegnato al Dipartimento e
secondo le attività programmate, il dirigente del Dipartimento individua una
quota per ciascuna Sezione dipartimentale.
Art. 10
(Attività
distrettuali)
1. Le
attività della Sezione dipartimentale a livello distrettuale si integrano,
secondo la strategia delle connessioni e con metodologia a rete, con quelle
svolte dagli altri servizi socio-sanitari e le altre agenzie sociali e
istituzionali presenti nel territorio.
2. In
particolare a livello distrettuale, nell'ambito della programmazione
dipartimentale, il raccordo e l'integrazione programmatica e operativa, anche
attraverso la costituzione di unità operative, in grado di assicurare gli
interventi in sede distrettuale, riguardano:
a) gli
interventi preventivi, di riduzione del danno e di educazione alla salute, con
riferimento altresì all'art.104 e segg. del dpr n. 309 del 1990, alla medicina
scolastica e agli altri servizi socio-sanitari pubblici coinvolti, il mondo del
lavoro e il privato sociale;
b) gli
interventi diagnostico-terapeutici, medico farmacologici sulle tossicodipendenze
e le patologie correlate, in collaborazione con presidi e servizi sanitari (di
emergenza, specialistici, di medicina generale, medico-infermieristici,
ambulatoriali, ospedalieri, domiciliari), secondo quanto previsto dal dpr n. 309
del 1990, dalla circolare n.20 del 30 settembre 1994 del Ministero della sanità
per i trattamenti con farmaci sostitutivi e altra
normativa;
c) la
rilevazione statistico-epidemiologica, la ricerca, la formazione sul fenomeno
tossicodipendenze e patologie correlate, attraverso sistemi informativi
integrati, validati e validabili scientificamente, in collaborazione con gli
altri referenti sociali e istituzionali territoriali, per aspetti di
pertinenza;
d) le
attività socio-terapeutico-riabilitative a carattere semiresidenziale e
residenziale, in rapporto con gli enti ausiliari di cui al dpr n. 309 del
1990;
e) gli
interventi socio-assistenziali, delegati dagli enti locali ai sensi dell’art.3,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché quelli attivati tramite progetti
specifici previsti dalla normativa vigente, in rapporto con i diversi soggetti
istituzionali e sociali coinvolti;
f)
prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti, ai sensi dell’art.96
del Dpr n. 309 del 1990, che prevedono interazioni e connessioni, tramite
protocollo d'intesa e convenzioni tra ente locale, AUSL, Direzione
penitenziaria, il mondo del lavoro e il privato sociale.
Art. 11
(Pianta
organica)
1.
La pianta organica del Dipartimento
e delle Sezioni dipartimentali è costituita dalle dotazioni organiche dei
Servizi per le tossicodipendenze come previste dai provvedimenti regionali
attuativi del decreto ministeriale 30.novembre 1990, n. 444 e come accorpate
dalle AUSL a seguito della nuova configurazione territoriale di cui alla legge
regionale 14 giugno 1994, n. 18.
2. Per
ogni Sezione dipartimentale è istituito un posto di 2° livello dirigenziale del
ruolo sanitario del profilo professionale medico, previa trasformazione del
corrispettivo posto vacante di 1° livello dirigenziale.
3. Per
ogni Sezione dipartimentale è istituito un posto di operatore professionale
coordinatore e un posto di assistente sociale coordinatore mediante
trasformazione dei posti vacanti
del profilo professionale corrispondente. *
* La Corte costituzionale con la sentenza 321/2011 ha dichiarato
l’illegittimità degli articoli 5, 11 e 13 della presente
legge nel testo antecedente alle modifiche apportate con l’art. 14, comma 1,
della l.r. 4/2010 nella parte in cui riservano la direzione dei SerT al solo
personale sanitario appartenente al profilo professionale
medico.
Art. 12
(Accordo di
programma)
1. Per
le attività di prevenzione, cura, riabilitazione dell'alcolismo, nonché per le
connesse attività di studio, ricerca, documentazione, formazione, informazione e
promozione della salute, possono venire stipulati appositi accordi di programma
tra AUSL, Aziende ospedaliere ed enti locali, ai sensi dell'art. 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142.
2.
All'espletamento delle suddette attività concorrono i diversi servizi delle ASL
e delle Aziende ospedaliere di cui al d.m. Sanità 3 agosto 1993 e i soggetti del privato sociale e del volontariato.
Art. 13
(Norma
transitoria)
1. In
sede di prima applicazione della presente legge e sino al 31 dicembre 1999 i
posti di Dirigente medico di 2° livello istituiti dal precedente articolo 5 ai
fini della direzione delle Sezioni dipartimentali sono conferiti con le
procedure previste dall’articolo 2, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n.
45. *
* La Corte costituzionale con la sentenza 321/2011 ha dichiarato
l’illegittimità degli articoli 5, 11 e 13 della presente
legge nel testo antecedente alle modifiche apportate con l’art. 14, comma 1,
della l.r. 4/2010 nella parte in cui riservano la direzione dei SerT al solo
personale sanitario appartenente al profilo professionale
medico.
Art.14
(Norma
finanziaria)
1. Le
Aziende USL fanno fronte agli oneri
derivanti dall’attuazione della presente legge con le quote del Fondo sanitario
regionale di parte corrente indistinta loro assegnate.
2. Gli
atti dei direttori generali dai quali consegue un incremento di spesa devono
essere corredati da relazione sugli effetti economici e finanziari ed
attestazione in ordine alla copertura economico-finanziaria nell’ambito dei
propri bilanci
TABELLA A)
Azienda USL n. Distretti n. Sez.
dip.
BA/1 3
1
BA/2
3
1
BA/3
3
1
BA/4
11
4
BA/5
3
1
BR/1
6
2
FG/1
6
2
FG/2
5
2
FG/3
6
2
LE/1
8
3
LE/2
6 2
TA/1
12
4
====
====
===
12
72
25