ARTICOLO 1
1. L’ammontare del contributo di cui all’articolo 3, comma 24,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l’anno solare 2000, è così
determinato:
a) lire 20/kg. per i rifiuti indicati dai numeri di codice
100202 e 170500 di cui all’allegato 2 del decreto del Ministro dell’ambiente 18
luglio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1996, serie
generale, n. 250, nonché per i rifiuti speciali non pericolosi indicati nel
decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 16 aprile 1998, supplemento ordinario, n. 72;
b) lire 5/kg. per tutti gli altri rifiuti speciali
indicati nel decreto del Ministro dell’ambiente 15 luglio 1996;
c) lire 15/kg. per tutti gli altri rifiuti speciali non
pericolosi;
d) lire 40/kg. per i restanti tipi di rifiuti.
2. Il termine di cui all’articolo 11,
comma 1, della legge
regionale 22 gennaio 1997, n. 5, è elevato a cinque anni.