IL CONSIGLIO REGIONALE HA
APPROVATO
IL COMMISSAIO DEL GOVERNO HA
APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
PROMULGA
Il seguente
regolamento:
Art.
1
1. Il comma 2
dell'art.
15 del regolamento regionale 23 giugno 1993, n. 1 è così
sostituito:
“2. I servizi di cui il
precedente comma, per i quali alla data del 30 giugno 1998 è stata prodotta
all’Assessorato regionale ai servizi sociali, anche in parte, la documentazione
richiesta per la verifica della corrispondenza alle norme regolamentari, sono
autorizzati a proseguire le attività assistenziali sino all’approvazione del
provvedimento regionale di corrispondenza o di non corrispondenza da emanarsi al
massimo entro il 30 giugno 1999.
Gli enti sono obbligati a
perfezionare gli atti entro il 30 aprile
1999’’.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
regolamento della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 1 marzo
1999