TITOLO I
PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE 2000-2006 (POR)
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge
disciplina modalità e procedure dell’attuazione degli interventi previsti nel
Programma operativo della Regione Puglia 2000-2006, di seguito denominato POR.
Art. 2
(Approvazione e attuazione del POR)
1. Il POR è approvato
dalla Giunta regionale con propria deliberazione, che è trasmessa al Consiglio
regionale a titolo informativo.
2. La Giunta regionale è
responsabile dell’efficacia e della regolarità della gestione e dell’attuazione
del POR e in particolare delle attività indicate all’articolo 34 del
regolamento (CE) n.1260 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni
generali sui fondi strutturali.
3. L’attuazione degli
assi e delle misure in cui si articola il POR è disciplinata esclusivamente
dalla presente legge e dal complemento di programmazione di cui all’articolo 4,
in deroga anche ad eventuali norme previste dalle leggi regionali di settore
ove in contrasto.
Art. 3
(Informazione al Consiglio regionale sull’attuazione del
POR)
1. La Giunta regionale
approva e trasmette al Consiglio regionale, entro centoventi giorni dalla fine
dell’anno civile, il rapporto annuale di esecuzione di cui all’articolo 37 del
regolamento (CE) n. 1260/1999.
2. Il Consiglio
regionale discute il rapporto annuale in specifica seduta e formula eventuali
proposte.
Art. 4
(Complemento di programmazione)
1. Il complemento di
programmazione (Cdp) attua la strategia e gli assi prioritari del POR.
2. Il complemento di
programmazione, oltre agli elementi previsti dall’articolo 18 del regolamento
(CE) n. 1260/1999, comprende quanto segue:
a)
l’organizzazione amministrativa cui è demandata la responsabilità gestionale
delle singole misure con individuazione dell’ufficio e/o struttura operativa
responsabile;
b) le modalità
di acquisizione dei progetti e i criteri di selezione dei medesimi nell’ambito
delle singole misure;
c) il
cronogramma delle attività da sviluppare per l’implementazione;
d) il sistema
di gestione e di controllo finanziario per corrispondere alle esigenze di
assicurare un impiego efficiente e regolare dei fondi comunitari.
3. Il piano finanziario
del complemento di programmazione deve essere formulato sulla base di
previsioni attendibili e coerenti con le disposizioni in materia di gestione
finanziaria di cui al capo II del titolo III del regolamento (CE) n. 1260/1999.
4. Il complemento di
programmazione è predisposto dalla Giunta regionale, previa consultazione del
Comitato regionale di concertazione di cui all’articolo 5. Il documento è
quindi sottoposto alle valutazioni del Comitato di sorveglianza di cui
all’articolo 7, che può chiederne un adeguamento.
5. La Giunta regionale,
valutata la pertinenza e l’efficacia delle richieste di adeguamento di cui al
comma 4, approva il complemento di programmazione con propria deliberazione da
trasmettere a titolo informativo al Consiglio regionale.
6. Le modifiche e gli
adeguamenti da apportare al complemento di programmazione sono approvate con le
stesse modalità di cui ai commi 4 e 5.
TITOLO
II
COINVOLGIMENTO
DELLE PARTI SOCIO-ECONOMICHE E ISTITUZIONALI
Art. 5
(Comitato regionale di concertazione)
1. In attuazione
dell’articolo 8, comma 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Giunta
regionale istituisce con propria deliberazione il Comitato regionale di
concertazione cui sono chiamati a far parte i rappresentanti:
a) dell’ ANCI,
UPI, UNCEM regionali;
b) delle
organizzazioni sindacali;
c) delle organizzazioni
professionali;
d) del forum
del terzo settore e in particolare delle organizzazioni ambientali;
e) degli
organismi per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne;
f) delle
autonomie funzionali di cui alla deliberazione CIPE 14 maggio 1999.
2. Le parti economiche
e sociali sono individuate tenuto conto della rappresentatività degli interessi
e degli utenti nella gestione degli interventi programmati.
3. Il Comitato è
convocato dal Presidente della Regione, che lo presiede, di norma a cadenza
trimestrale.
4. Al Comitato spetta
il compito di:
a) esprimersi
sul complemento di programmazione e sulle eventuali proposte di adeguamento;
b) formulare
proposte per la regolare e corretta attuazione del programma;
c) proporre
eventuali modificazioni al complemento di programmazione;
d) indicare le
rappresentanze sociali ed economiche in seno al Comitato di sorveglianza di cui
all’articolo 9.
Art. 6
(Trasparenza e comunicazioni)
1. Il POR e il
complemento di programmazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, dandone adeguata informazione ai potenziali beneficiari, alle
organizzazioni professionali, alle parti economiche e sociali, agli organismi
per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne e alle organizzazioni
del forum del terzo settore.
2. Le azioni in materia di
comunicazione e pubblicità devono essere realizzate in ottemperanza degli
articoli 34 e 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e del regolamento (CE) n.
1159/2000 del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie
sugli interventi dei fondi strutturali, dando adeguato rilievo alla diffusione
delle informazioni attraverso i mezzi di comunicazione di massa.
TITOLO
III
ATTUAZIONE
DEL POR
Art. 7
(Direzione delle funzioni amministrative)
1. L’attuazione del POR
si esplica attraverso la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio, la
valutazione e il controllo ed è demandata ai seguenti soggetti:
a) Giunta
regionale;
b) Comitato di
sorveglianza;
c) Area di
coordinamento delle politiche comunitarie;
d) Settori e
strutture responsabili della gestione di misure;
e) Nucleo
regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
f) Autorità
ambientale regionale.
Art. 8
(Compiti della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale,
al fine di assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo dei fondi
strutturali e la regolarità delle operazioni finanziate, provvede a:
a) organizzare,
sulla base di quanto previsto dal POR e dal complemento di programmazione, le
strutture amministrative anche attraverso la partecipazione diretta, con
l’apporto di risorse umane e altri servizi, delle organizzazioni no-profit e
del terzo settore;
b) fissare i
termini entro i quali i soggetti attuatori devono completare gli adempimenti di
propria competenza;
c) stabilire le
modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti
attuatori inadempienti;
d) disciplinare
la regola del silenzio–assenso in caso di mancata pronuncia di pareri di
competenza regionale nei termini stabiliti;
e) fissare i
termini entro i quali devono essere notificate a tutti gli interessati le
pronunce positive o negative, con indicazione, per queste ultime, delle
possibilità di ricorso esistenti e delle relative modalità.
Art. 9
(Comitato di
sorveglianza)
1. I compiti di
sorveglianza indicati nell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e nel
Quadro comunitario di sostegno - Italia, obiettivo1, 2000-2006, sono svolti dal
Comitato di sorveglianza (Cds) del POR.
2. La composizione del
Comitato di sorveglianza, presieduto dal Presidente della Regione, è stabilita
nel POR.
3. Il Presidente della
Regione, entro e non oltre novanta giorni dalla data della decisione della
Commissione europea di partecipazione dei fondi strutturali, istituisce il
Comitato di sorveglianza.
4. Le modalità di
funzionamento, partecipazione ed assunzione delle deliberazioni del Comitato di
sorveglianza sono stabilite nel POR e nel regolamento interno, adottato dallo
stesso Comitato nel corso della prima riunione.
5. Il Comitato di
sorveglianza e il Comitato regionale di concertazione di cui all’articolo 5 si
avvalgono del supporto organizzativo e tecnico dell’Area di coordinamento delle
politiche dei fondi strutturali comunitari, nonché dei Settori preposti
all’attuazione delle misure del POR, per l’approfondimento delle tematiche
relative all’attuazione del POR, per l’elaborazione delle proposte di
adattamento e di revisione del programma e del complemento di programmazione.
6. La Giunta regionale
per le finalità di cui al comma 5 istituisce specifiche segreterie
tecniche.
Art. 10
(Area di
coordinamento delle politiche comunitarie)
1. L’Area di
coordinamento delle politiche comunitarie svolge compiti di gestione
programmatica e finanziaria. Il POR stabilisce l’organizzazione operativa dell’Area
stessa e definisce le funzioni amministrative e tecniche cui deve assolvere.
Art. 11
(Settori e
strutture responsabili della gestione di misure)
1. I settori, gli
uffici e le strutture individuate dal POR e dal complemento di programmazione
assumono responsabilità primaria in ordine alla gestione, dalla fase di
predisposizione dei bandi di selezione dei progetti e individuazione delle
iniziative da ammettere a finanziamento alla certificazione delle spese.
2. Il POR e il
complemento di programmazione specificano i compiti e le funzioni dei soggetti
di cui al comma 1.
Art. 12
(Nucleo regionale
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici)
1. In attuazione
dell’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è istituito presso il Settore
programmazione il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici.
2. Il Nucleo svolge i
compiti attribuiti dalla legge n. 144 del 1999, dal Quadro comunitario di
sostegno - Italia, ob.1, 2000–2006, e dal POR.
3. Il Nucleo, presieduto
dal Dirigente del Settore programmazione, è composto da dirigenti regionali e
da cinque esperti esterni di adeguata e comprovata competenza tecnica e
operativa nelle seguenti specializzazioni:
a) analisi e
programmazione economica applicata a livello territoriale e settoriale;
b) valutazione
di programmi e progetti e di analisi di fattibilità e di monitoraggio;
c) valutazione
multicriteria;
d) materie
giuridico-economiche e/o diritto amministrativo;
e) economia e
analisi ambientale.
4. Il Nucleo esprime il
proprio parere sui progetti di investimento di importo netto superiore a lire
10 miliardi ritenuti ammissibili nell’ambito delle misure del POR.
5. Il Nucleo stabilisce
in un proprio regolamento i principi e le modalità secondo cui esplicherà le attività
di propria competenza.
6. La Giunta regionale,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nomina i componenti del Nucleo e contestualmente ne determina i compensi.
Art. 13
(Autorità
ambientale regionale)
1. La Giunta regionale,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
designa la struttura regionale e il responsabile della medesima cui sarà
demandato il ruolo di Autorità ambientale regionale nel quadro dei fondi
strutturali 2000-2006.
2. I compiti
dell’Autorità ambientale sono definiti nel Quadro comunitario di sostegno -
Italia, ob.1, 2000-2006, e nel POR.
3. La Giunta regionale,
su proposta dell’Autorità ambientale, autorizza la stipula di specifiche
convenzioni con dipartimenti del Politecnico e delle Università pugliesi, con
l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e centri pubblici di
ricerca, operanti nel settore ambiente, al fine di assicurare qualificata
assistenza tecnica e amministrativa all’Autorità ambientale nello svolgimento
dei propri compiti.
Art. 14
(Attività di
monitoraggio)
1. L’attività di monitoraggio
deve concorrere:
a) a garantire
una efficace ed efficiente azione di coordinamento, di valutazione del
programma e di assunzione di iniziativa da parte del Comitato di sorveglianza e
del Comitato regionale di concertazione;
b) ad
assicurare una mirata e completa informazione sull’avanzamento del programma;
c) a rendere
efficace ed efficiente il sistema dei controlli ex articolo 38 del regolamento
(CE) n. 1260/99 e la gestione finanziaria del POR.
2. Le attività di
rilevazione, da effettuarsi sulla base degli indicatori procedurali,
finanziari, di realizzazione e, ove possibile, di risultato e di impatto, così come
individuati dal Complemento di programmazione, sono esercitate dai settori,
uffici e strutture di cui all’articolo 11.
3. La raccolta dei dati
è incentrata presso l’Area di coordinamento delle politiche comunitarie. La
stessa Area coordina il sistema informatizzato di monitoraggio, vigila sul
funzionamento delle strutture specificatamente dedicate alle attività di
monitoraggio e sulle modalità di rilevazione dei dati ed è responsabile della
trasmissione dei dati aggregati alle amministrazioni dello Stato interessate e
alla Commissione europea, secondo modalità convenute.
Art. 15
(Sistema di valutazione)
1. Le procedure, i
metodi, i contenuti e il percorso temporale della valutazione del POR devono
conformarsi a quelli indicati nel QCS - Italia, ob.1, 2000-2006.
2. Il Nucleo regionale
di valutazione di cui all’articolo 12 definisce le metodologie e le tecniche
per la valutazione e assicura che la stessa sia svolta con il supporto di
adeguati e congruenti indicatori, di dati statistici e informazioni.
Art. 16
(Sistema del controllo finanziario)
1. L’attività di
controllo comprende la gestione a livello di misura, il controllo ordinario
sulla gestione e la verifica dell’efficacia del sistema gestionale.
2. L’organizzazione
funzionale e operativa del sistema di controllo, da definirsi nel POR e nel
complemento di programmazione, deve garantire il rispetto delle norme
comunitarie in materia di sana e buona gestione finanziaria e, in particolare,
dell’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
3. La verifica
dell’efficacia del sistema di controllo della gestione del POR e della
regolarità delle operazioni finanziate è demandata ad una specifica struttura,
da identificarsi nel POR, funzionalmente indipendente dai settori e uffici di
gestione e certificazione delle spese.
4. I controlli di
competenza della struttura di cui al comma 3 sono eseguiti con le modalità
previste dall’articolo 7 del regolamento (CE) 2185/96 e secondo i criteri
esplicitati nel POR, fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale
in materia di verifica amministrativo-contabile.
TITOLO
IV
REGIMI
DI AIUTO
Art. 17
(Funzioni regionali in materia di incentivazione)
1. Ai fini di una
gestione unitaria degli interventi e fino alla data di entrata in vigore delle
leggi regionali di conferimento e riordino delle funzioni in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e dei relativi regolamenti di
attuazione, per il triennio 2000-2002 sono esercitate dalla Regione le funzioni
amministrative concernenti la concessione e l’erogazione di agevolazioni,
sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere previsti dal POR,
ritenuti conformi dalla Commissione europea.
2. Gli aiuti sono
concessi alle imprese, nel rispetto dei vincoli, delle limitazioni e delle
restrizioni settoriali previsti e disciplinati dalla normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato.
Art. 18
(Procedure di concessione degli aiuti)
1. La concessione degli
aiuti è effettuata con le procedure disciplinate dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n.123 nella tipologia automatica, valutativa e negoziale.
2. E’ consentita
altresì la concessione di contributi in conto capitale, ai sensi dell’articolo
15, comma 7, della legge n. 144 del 1999, anche ad integrazione dei contributi
in conto interessi di competenza statale.
Art. 19
(Convenzioni con soggetti esterni)
1. La Giunta regionale
è autorizzata ad affidare mediante convenzione, anche pluriennale, ad uno o più
soggetti esterni l’istruttoria delle domande di finanziamento e l’erogazione
degli aiuti di cui alla presente legge, anche a sostegno dell’attività di
garanzia di consorzi fidi.
2. I soggetti esterni,
da selezionare secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, devono essere in possesso dei necessari requisiti tecnici,
organizzativi e di terzietà.
3. Le graduatorie delle
domande ritenute ammissibili sono approvate dal Dirigente di Settore competente
per materia.
Art. 20
(Procedura automatica e procedura valutativa)
1. Il complemento di
programmazione definisce:
a) le iniziative
per le quali la concessione dei contributi avviene con procedura automatica, in
base a criteri di selezione predeterminati e con l’accertamento dei requisiti
soggettivi del richiedente secondo l’articolo 4 del decreto legislativo n.123
del 1998;
b) i casi nei
quali è necessaria l’applicazione della procedura valutativa secondo l’articolo
5 del decreto legislativo n.123 del 1998 al fine di promuovere iniziative in
specifici ambiti settoriali e/o territoriali ritenuti prioritari e di sopperire
alla eventuale carenza di iniziative private;
c) l’intensità
degli aiuti, l’ammontare della spesa ammissibile, i criteri di priorità, le
modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi.
2. I bandi emanati in
attuazione delle procedure di cui al comma 1 devono avere adeguata evidenza
pubblica.
Art. 21
(Procedura negoziale)
1. Per la realizzazione
di interventi di sviluppo territoriale o settoriale nell’ambito di forme di
programmazione concertata e in particolare nei casi in cui è previsto
l’intervento mediante programmi integrati o altre forme di collaborazione tra
più soggetti per realizzare obiettivi di crescita produttiva anche tramite la
realizzazione di infrastrutture, si applica agli interventi di imprese singole
o associate la procedura negoziale di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo n.123 del 1998.
2. La procedura
negoziale si applica nei seguenti casi:
a)
realizzazione di impianti e infrastrutture per il risanamento, la tutela, la
manutenzione e la valorizzazione dell’ambiente naturale;
b) interventi
integrati promossi da consorzi di PMI;
c) interventi
integrati in campo turistico, culturale, ambientale e di riassetto
idrogeologico del territorio.
3. Nel caso in cui gli
interventi di cui al comma precedente coinvolgano le competenze di enti locali,
devono essere definiti, nell’ambito delle forme di programmazione concertata di
cui al comma 1, gli impegni di tali enti in ordine alle infrastrutture di
supporto volte a favorire la localizzazione degli interventi.
4. Per l’attuazione dei
progetti integrati territoriali individuati dal POR si applicano le procedure
di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 4.
Art. 22
(Ispezione e controlli)
1. In ogni fase
procedimentale devono essere disposti controlli ed ispezioni sui soggetti che
hanno ottenuto aiuti al fine di verificare le condizioni per la fruizione dei
medesimi, sull’attività dei soggetti esterni convenzionati di cui all’articolo
19 e sulla regolarità dei procedimenti.
2. Con deliberazione di
Giunta regionale vengono stabilite le modalità per lo svolgimento dei controlli
e delle ispezioni.
Art. 23
(Divieto di cumulo)
1. Gli aiuti di cui
alla presente legge non sono cumulabili con altri aiuti concessi allo stesso
titolo e per le stesse opere:
a) dalle
Amministrazioni statali e dalla Unione europea su altri programmi che
utilizzano i fondi strutturali;
b) dalla
Regione, dallo Stato e da altri enti pubblici indipendentemente dalla
provenienza dell’aiuto da fonti locali, regionali e nazionali.
Art. 24
(Vincoli di destinazione)
1. La concessione degli
aiuti di cui alla presente legge comporta l’apposizione del vincolo di
utilizzazione nell’ambito dell’impresa beneficiaria a far data dalla
riscossione del contributo, nei seguenti termini:
a) per cinque
anni per macchinari, attrezzature, altri tipi di beni mobili comunque
denominati;
b) per dieci
anni per strutture, stabilimenti, altri tipi di beni immobili comunque
denominati.
2. L’inosservanza dei
vincoli di cui al comma 1 o il trasferimento dell’impresa fuori della regione
Puglia comporta la decadenza dei benefici e l’obbligo della restituzione del
contributo ottenuto, in misura proporzionale al periodo previsto non decorso.
3. Con deliberazione di
Giunta regionale vengono stabilite le modalità per l’accertamento della
decadenza e il recupero delle somme erogate.
Art. 25
(Promozione turistica)
1. Le iniziative e le
manifestazioni di promozione turistica, da finanziare sia nell’ambito del POR
sia con le risorse ordinarie del bilancio regionale, sono individuate dalla
Giunta regionale su proposta dell’Assessorato regionale al turismo e, per
quelle da svolgere all’estero, previa intesa, ove richiesta dalle normative
vigenti, con gli organi statali competenti.
2. La Giunta regionale
stabilisce altresì le modalità di attuazione delle iniziative e delle
manifestazioni di cui al comma 1.
Art. 26
(Attuazione del Piano di sviluppo rurale)
1. Le procedure di cui
alla presente legge sono applicate, in quanto compatibili, anche per la
concessione degli aiuti previsti dal Piano di sviluppo rurale (PSR) di cui ai
regolamenti (CE) n.1257/1999 e n. 1750/1999, relativamente alle misure di
accompagnamento degli interventi strutturali.
2. La sorveglianza sul
PSR viene effettuata secondo le procedure del POR.
TITOLO V
DISPOSIZIONI
PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
Art. 27
(Presentazione, selezione e ammissibilità)
1. La selezione delle
proposte di finanziamento avviene, ove non diversamente disposto dal
complemento di programmazione, a seguito di richiesta, da parte dei soggetti
attuatori indicati nelle schede di misura del complemento di programmazione, da
presentare entro il 31 maggio di ogni anno civile per la durata del periodo
programmato.
2. In fase di prima
applicazione della presente legge, i soggetti attuatori indicati nelle schede
di misura del complemento di programmazione devono presentare richiesta di
ammissione a finanziamento a partire dal quindicesimo giorno ed entro il
sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia del complemento di programmazione.
3. Potranno accedere
alle procedure di selezione delle proposte di finanziamento i soggetti
attuatori che avranno attestato di essere in possesso di progetti elaborati a
livello definitivo.
4. Sono esclusi dalla
procedura di cui ai comma precedenti gli interventi infrastrutturali inseriti
nei progetti integrati individuati dal POR e le azioni a titolarità regionale
individuate nel complemento di programmazione.
5. Il complemento di
programmazione definisce:
a) i soggetti
abilitati a presentare richiesta di finanziamento;
b) la
documentazione da presentare ai fini dell'ammissibilità in graduatoria;
c) le tipologie
d'intervento ammissibili a finanziamento;
d) i criteri di
selezione per la formulazione delle graduatorie delle domande di finanziamento;
e) le spese
ammissibili a finanziamento;
6. Le graduatorie sono
approvate, con cadenza annuale, dal Dirigente di settore entro sessanta giorni
dal termine indicato nei commi 1 e 2.
7. Le graduatorie
approvate costituiscono ammissibilità a finanziamento per gli interventi
infrastrutturali inferiori a dieci miliardi. Per gli interventi superiori a
tale soglia, l’ammissibilità resta subordinata al parere del Nucleo regionale
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 12.
8. Il termine di cui al
comma 6 può essere prorogato per una sola volta per ulteriori trenta giorni,
previo provvedimento motivato del Dirigente di settore.
9. Il finanziamento è assentito
per gli interventi infrastrutturali inclusi in graduatoria fino all'esaurimento
delle risorse annuali previste nei piani finanziari di misura. Il relativo
provvedimento formale di concessione del finanziamento deve essere comunicato
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.
10. In fase di prima
applicazione della presente legge il finanziamento è assentito per gli
interventi inclusi in graduatoria fino all'esaurimento delle risorse riferite
alle prime due annualità previste nei piani finanziari di misura.
11. I soggetti
attuatori degli interventi ritenuti ammissibili e non finanziati possono
partecipare alla selezione dell’anno successivo presentando domanda di conferma
nei termini fissati al comma 1.
Art. 28
(Progettazione, appalto ed esecuzione degli interventi)
1. Alla progettazione,
appalto ed esecuzione degli interventi infrastrutturali previsti dalla presente
legge si applicano le disposizioni, anche regolamentari, vigenti in materia di
opere e lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modifiche e integrazioni, salvo quanto diversamente disposto nella presente
legge.
Art. 29
(Responsabile unico del procedimento)
1. Per ogni intervento
infrastrutturale previsto dalla presente legge deve essere individuato il
responsabile unico del procedimento ai sensi delle disposizioni, anche
regolamentari, di cui alla legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e
integrazioni.
Art. 30
(Pareri sui progetti)
1. Ai fini dell’approvazione
dei progetti degli interventi infrastrutturali previsti dalla presente legge,
il responsabile del procedimento richiede il parere del Dirigente dell’ufficio
del Genio civile competente per territorio, nel caso in cui l’opera non rientri
nelle competenze professionali del Dirigente dell’ufficio tecnico dell’ente.
2. Per opere di
eccezionale rilevanza sotto il profilo tecnico, il responsabile del
procedimento può richiedere, ove ricorrano giustificati motivi, il parere del
Comitato regionale tecnico amministrativo sul progetto sviluppato a livello
definitivo.
3. I soggetti che
svolgono attività di pubblico interesse diversi da comuni, province, comunità
montane e consorzi fra di essi sono tenuti ad acquisire, sui progetti relativi
agli interventi di cui alla presente legge, il parere del Dirigente
dell’ufficio del Genio civile competente per territorio.
Art. 31
(Termini e modalità di ammissione a finanziamento)
1. I termini per
l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono fissati come
segue:
a) trenta
giorni per gli adempimenti di competenza dei Settori o strutture responsabili
delle singole misure, concernenti emissione di comunicazioni, provvedimenti di
erogazione del finanziamento e di omologazione delle spese;
b) sessanta
giorni dalla data di ammissione a finanziamento, per la redazione ed
approvazione del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 16 della legge
n. 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, da parte dei soggetti
attuatori;
c) novanta giorni
per l’appalto e consegna dei lavori da parte dei soggetti attuatori.
2. Il complemento di
programmazione definisce le modalità di attuazione con riferimento ai termini
fissati al comma 1.
3. I finanziamenti
concessi ai sensi del presente titolo sono ridotti delle somme rivenienti da
economie conseguite a seguito dell’espletamento della gara d’appalto.
Art. 32
(Erogazione dei contributi e rendicontazione delle spese)
1. I soggetti
attuatori, dopo l'espletamento della gara di appalto, approvano il nuovo quadro
economico di spesa depurato delle economie conseguite.
2. L’erogazione dei
contributi avviene con le seguenti modalità:
a)
anticipazione pari al sette per cento del costo dell’intervento rideterminato
ai sensi del comma 1, previa attestazione da parte del responsabile del
procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;
b) erogazioni
successive quadrimestrali fino al novantacinque per cento del costo
rideterminato ai sensi del comma 1, pari alle spese ammissibili effettivamente
sostenute e quietanzate nei modi di legge per l’intervento finanziato;
c) erogazione
finale del cinque per cento disposta contestualmente alla emissione del
provvedimento, predisposto dai Dirigenti dei settori o strutture responsabili
delle singole misure, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per
l’intervento.
Art. 33
(Varianti in corso d’opera)
1. Sono ammesse
varianti in corso d’opera solo nei casi previsti dall’articolo 25 della legge
n.109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Non sono ammissibili
a finanziamento le maggiori spese conseguenti alle varianti di cui al comma 1,
lettera d), dell’articolo 25 della legge n.109 del 1994 e successive
modificazioni e integrazioni.
3. Alle eventuali
maggiori spese derivanti da varianti suppletive ammissibili ai sensi
dell’articolo 25 della legge n.109 del 1994 e successive modificazione e
integrazioni si fa fronte con le economie conseguite nel corso dell’esercizio
ovvero a valere sulle risorse delle successive annualità.
Art. 34
(Collaudi)
1. Il collaudo
tecnico-amministrativo degli interventi infrastrutturali, oltre ai collaudi
tecnici specifici a norma della legislazione vigente, deve essere espletato
secondo le modalità previste dalla legge n.109 del 1994 e successive
modificazioni e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre1999, n.554.
2. Il collaudatore è
nominato dalla stazione appaltante all’interno delle proprie strutture. Per le
operazioni di collaudo di opere di particolare tipologia e categoria i soggetti
attuatori applicano il comma 5 dell’articolo 188 del regolamento di attuazione
della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni.
3. Ove sia accertata,
dal Responsabile del procedimento, carenza di organico per l’espletamento
dell’attività di collaudo, i soggetti attuatori individuano, nell’ambito
dell’Albo regionale dei collaudatori, il professionista ovvero i professionisti
cui conferire l’incarico di collaudo.
Art. 35
(Controlli e revoche dei finanziamenti)
1. I settori o
strutture responsabili delle singole misure, prima dell’emissione del
provvedimento di omologazione di spesa per l'intervento finanziato, dispongono
controlli in loco degli interventi finanziati, finalizzati alla verifica della
correttezza amministrativa delle procedure poste in essere dai soggetti
attuatori.
2. I contributi
concessi sono revocati con provvedimento motivato dei settori o strutture
responsabili delle singole misure ove, nel corso dei controlli disposti ai
sensi del comma 1, venga accertato, in qualsiasi modo, il mancato rispetto
delle normative comunitarie, nazionali e regionali.
Art. 36
(Finanza di progetto)
1. Il complemento di
programmazione individua singole opere o tipologie di opere di cui si prevede
l’attuazione attraverso la finanza di progetto.
2. La realizzazione
delle opere di cui al comma 1 è disciplinata dalle specifiche disposizioni,
anche regolamentari, della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e
integrazioni.
3. Per le opere
individuate nel complemento di programmazione, i soggetti promotori presentano
le loro proposte ai soggetti attuatori designati nel complemento di
programmazione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. Per le tipologie di
opere previste nelle schede di misura del complemento di programmazione, i
soggetti promotori possono presentare le loro proposte, nei termini indicati al
comma 3, ai soggetti attuatori, nel caso in cui questi ultimi abbiano inserito
l’opera in strumenti di programmazione formalmente approvati.
5. Ai fini della
selezione delle proposte di finanziamento da attuare attraverso la finanza di
progetto, i soggetti attuatori devono attestare di aver proceduto alla
valutazione della fattibilità delle proposte presentate dai soggetti promotori.
6. I soggetti
attuatori, prima dell’indizione della gara per l’aggiudicazione della
concessione, devono acquisire il parere del Nucleo regionale di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 12.
Art. 37
(Partecipazione finanziaria dei soggetti attuatori)
1. La copertura
finanziaria di almeno il 15 per cento del costo pubblico dell’investimento da
parte dei soggetti attuatori costituisce criterio di priorità per l’ammissione
a finanziamento.
2. Per le finalità di
cui al comma 1, i soggetti attuatori devono allegare alla domanda di
finanziamento atto amministrativo esecutivo che attesti l’impegno o la
prenotazione di impegno della relativa spesa.
3. La quota di
copertura di cui al comma 1 è ridotta al 7 per cento per le Amministrazioni
municipali che soddisfano una delle seguenti condizioni:
a) aver
costituito, anche in forma associata, lo sportello unico per le attività
produttive di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998,
realizzando la struttura e avendo nominato il responsabile del procedimento;
b) aver
attivato e reso operativo l’Ambito territoriale ottimale di gestione dei
rifiuti urbani, in attuazione delle leggi regionali 13 agosto 1993, n.17 e 18
luglio 1996, n.13, attraverso l’istituzione dell’organismo rappresentante la
forma di cooperazione prescelta, la determinazione della tariffa d’ambito e la
predisposizione e approvazione da parte dello stesso organismo sia del piano
finanziario sia del modello gestionale e organizzativo connesso;
c) aver
sottoscritto, nei casi in cui nei territori comunali ricadano aree protette
regionali, i documenti di indirizzo a seguito della conclusione delle
preconferenze previste dall'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997,
n.19.
4. La quota di copertura
di cui al comma 1 è ridotta al 2 per cento nel caso in cui le Amministrazioni
municipali soddisfino due delle condizioni di cui al comma 3.
Art. 38
(Coordinamento tecnico-scientifico)
1. Ai fini di un
coerente sviluppo delle infrastrutture infotelematiche regionali e dei servizi
della pubblica amministrazione su rete telematica, nell’ambito esclusivo della
realizzazione della RUPAR, è affidato a Tecnopolis, per i compiti e le attività
fissati dalla Giunta regionale, il coordinamento tecnico-scientifico degli
interventi previsti dai complementi di programmazione.
TITOLO
VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE, NULLA-OSTA E
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Art. 39
(Sportello unico)
1. Al fine di
promuovere il consolidamento e la crescita del sistema produttivo nonché
l’insediamento di nuove iniziative, la Giunta regionale, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione
provvede a:
a) fissare le
modalità di rilascio degli atti autorizzativi o di consenso, comunque
denominati, di competenza dell’amministrazione regionale a seguito di richiesta
della struttura responsabile del procedimento di cui all’articolo 24 del
decreto legislativo n.112 del 1998;
b) definire, in
attuazione dell’articolo1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 447, le forme di coordinamento e raccordo per la diffusione
delle informazioni da parte dello sportello unico;
c) stabilire, in
attuazione dell’articolo 6, comma 6, del d.p.r. n. 447 del 1998, i criteri per
l’individuazione degli impianti produttivi di beni e servizi a struttura
semplice.
2. La deliberazione
della Giunta regionale di cui al comma 1 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Art. 40
(Variante agli strumenti urbanistici)
1. Nel caso in cui le
opere pubbliche infrastrutturali finanziate nell’ambito dei fondi strutturali
2000–2006 non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici
approvati, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 – Regolamento recante la disciplina dei
procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale -, la
deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce
adozione di variante urbanistica. La delibera di adozione è pubblicata il
giorno successivo e depositata per dieci giorni presso la segreteria comunale.
Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avvisi affissi nei luoghi
pubblici e all’Albo pretorio del comune. Nei successivi dieci giorni possono
essere presentate osservazioni. Scaduti i termini predetti, il Consiglio
comunale approva in via definitiva il progetto decidendo contestualmente sulle
osservazioni prodotte.
2. La deliberazione di
approvazione definitiva del progetto costituisce variante allo strumento
urbanistico vigente e non è soggetta a controllo, autorizzazione e approvazione
regionale.
3. Nel caso in cui le
opere infrastrutturali pubbliche, fatto salvo quanto disposto dall’articolo
156, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490 (testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma
dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), ricadano in aree sottoposte
a tutela paesaggistica di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo, il
relativo nulla-osta è rilasciato dal Comune.
4. Per l’acquisizione
di eventuali ulteriori pareri previsti da disposizioni e norme di legge, il
Sindaco può indire, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241, specifica conferenza di servizi.
Art. 41
(Valutazione di impatto ambientale)
1. In attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 "Atto di indirizzo
e coordinamento per l’attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 22
febbraio 1994, n.146, concernente disposizioni in materia di valutazione
d’impatto ambientale", successivamente modificato e integrato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 1999, per gli
interventi e opere ammessi al finanziamento nell’ambito dei fondi strutturali
2000–2006:
a) la domanda
contenente il progetto dell’opera e la relazione e/o lo studio d’impatto
ambientale è depositata a cura del proponente presso l’autorità competente in
materia di VIA - Assessorato regionale all’ambiente, Settore ecologia, nonché
presso la Provincia e il Comune interessato e, nel caso di aree protette,
presso gli enti gestori, che dovranno esprimere il proprio parere;
b)
contemporaneamente, nel caso di interventi ricadenti nelle tipologie di cui
all’allegato A) del d.p.r. 12 aprile 1996, così come modificato e integrato con
il d.p.c.m. 3 settembre 1999, il proponente provvede a far pubblicare su un
quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio
interessato, l’oggetto, la localizzazione e una sommaria descrizione dell’opera
o dell’intervento, nonché l’indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.
2. Per gli interventi
ed opere ricadenti nella tipologia di cui all’allegato B) del d.p.r. 12 aprile
1996, così come modificato e integrato con d.p.c.m. 3 settembre 1999, che non
ricadono in aree naturali protette, la Regione, visti i pareri espressi dalle
amministrazioni provinciali e municipali, decide entro trenta giorni dalla data
di deposito della domanda se le caratteristiche del progetto richiedono o meno
lo svolgimento della procedura di valutazione d’impatto ambientale e, in caso
di esclusione, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli
impatti delle opere e/o impianti.
3. Per gli interventi e
le opere ricadenti nelle tipologie di cui al comma 1, lettera b), e per quelli
di cui al comma 2 che necessitano di procedura VIA, il predetto termine di
trenta giorni decorre dopo venti giorni dalla data di pubblicazione
dell’annuncio sui quotidiani e del deposito della domanda di cui al comma 1,
lettera a), utili per la presentazione di eventuali osservazioni.
4. I pareri delle
amministrazioni provinciali e municipali devono essere forniti all’Assessorato regionale
all’ambiente entro quindici giorni dalla data di avvenuto deposito degli atti.
Decorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente.
5. Tutti gli interventi
e le opere ricadenti negli ambiti territoriali individuati con decreto
ministeriale 3 aprile 2000 come SIC (siti d’importanza comunitaria) o come ZPS
(zone di protezione speciale), rispettivamente ai sensi delle direttive 92/43
CEE e 79/409 CEE, sono assoggettati a valutazione d’incidenza di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1997,
n.357.
6. Per gli interventi e
le opere assoggettati a verifica VIA e/o a procedure di VIA, ricadenti negli
ambiti territoriali di cui al comma 5, la relazione ambientale e/o lo studio di
impatto ambientale devono contenere anche la valutazione di incidenza di cui
all'art. 5 del d.p.r. n. 357 del 1997.
7. Il Settore ecologia,
per lo svolgimento dei compiti relativi alle attività di verifica e valutazione
di cui ai comma precedenti, si avvale del Nucleo di valutazione di impatto
ambientale istituito con provvedimento della Giunta regionale.
8. Il Nucleo di
valutazione di impatto ambientale è presieduto dal Dirigente del Settore
ecologia ed è composto da dirigenti e funzionari regionali nonché da tre
docenti universitari esperti in scienze naturali, medicina del lavoro e
impianti tecnologici.
9. Con il provvedimento
di istituzione del Nucleo di valutazione di impatto ambientale sono definiti i
compiti delle stesso, sono nominati i suoi componenti e sono determinati i
compensi da corrispondere agli esperti esterni.
TITOLO
VII
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
Art. 42
(Attuazione)
1. Fino alla data di
entrata in vigore della legge regionale di riforma della formazione
professionale, ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n.196, gli
interventi del POR cofinanziati con il FSE sono attuati dall’Assessorato
regionale al lavoro e formazione professionale.
2. Per gli interventi in
materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all’impiego si applica
la legge regionale 5 maggio 1999, n.19.
3. Le iniziative
cofinanziate dal FSE e trasversali agli altri Assi prioritari del POR sono
attuate dall’Assessorato al lavoro e formazione professionale, sentiti gli
Assessorati competenti per settore.
Art. 43
(Ambiti di intervento)
1. Gli interventi
cofinanziati dal FSE, così come indicati nel POR e nel complemento di
programmazione riguardano:
a) sviluppo e
promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e
prevenire la disoccupazione, evitare a donne e uomini la disoccupazione di
lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel
mercato del lavoro e sostenere l’inserimento nella vita professionale dei
giovani e di coloro che si reinseriscono nel mercato del lavoro;
b) promozione
nell’accesso al mercato del lavoro delle persone che rischiano l’esclusione
sociale;
c) promozione e
integrazione dei sistemi della formazione professionale e dell’istruzione
nell’ottica dello sviluppo di una politica di apprendimento per l’intero arco
della vita;
d) promozione
di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, dell’innovazione e
dell’adattabilità nell’organizzazione del lavoro, dello sviluppo
imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro,
della qualificazione delle risorse umane nella ricerca e nello sviluppo
tecnologico;
e) favorire e
rafforzare l’accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ridurre
la segregazione verticale e orizzontale fondata sul sesso nel mercato del
lavoro.
2. Il piano pluriennale
per le politiche del lavoro e formative integrate con i sistemi educativi è
costituito, per il periodo 2000-2006, dal POR e dal relativo complemento di
programmazione.
3. La Regione emana
direttive pluriennali di attuazione per le attività formative. Tali direttive e
le eventuali modifiche e/o integrazioni sono approvate dalla Giunta regionale e
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. Per le iniziative
non cofinanziate dal FSE per il periodo 2000-2006, si applica la disciplina
della legge regionale n. 19 del 1999.
Art. 44
(Adeguamento del sistema della formazione professionale
regionale)
1. La Regione
completerà il processo di accreditamento delle sedi operative delle strutture
formative entro il 30 giugno 2003. Dopo tale data solo le strutture operative
accreditate potranno realizzare attività di formazione professionale.
2. Le strutture
accreditate saranno inserite in apposito Albo approvato dalla Giunta regionale
e dalla stessa aggiornato con la periodicità definita nelle direttive di cui al
comma 3.
3. La Giunta regionale
emanerà specifiche direttive contenenti gli standard minimi, le procedure e i
tempi per l’accreditamento delle strutture operative di formazione
professionale.
4. Nel periodo
transitorio potranno concorrere alla realizzazione delle attività di formazione
professionale le strutture formative che avranno dichiarato formalmente,
secondo le indicazioni delle direttive di cui al comma 3, di aver avviato le
procedure per l’accreditamento.
Art. 45
(Aiuti alla formazione)
1. Nell’ambito del POR
sono finanziati interventi in favore dei lavoratori occupati delle imprese
localizzate sul territorio regionale con particolare attenzione alle PMI, dei
titolari delle PMI, delle PMI e delle grandi imprese, finalizzati al
perseguimento dei seguenti obiettivi:
a)
aggiornamento delle qualifiche e acquisizione di nuove competenze da parte dei
lavoratori occupati (compresi i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i
prestatori di lavoro temporaneo);
b) sostegno
all’occupabilità dei lavoratori interessati da forme contrattuali flessibili;
c) promozione
dell’utilizzo di nuovi modelli organizzativi delle prestazioni lavorative;
d) sostegno di
nuove iniziative di rimodulazione dei tempi di lavoro in impresa.
2. In attuazione della
disciplina degli aiuti di stato alla formazione 98/C 343/7 dell’11 novembre 1998,
la Regione stabilisce che gli interventi di formazione di cui al comma 1 devono
realizzarsi secondo le seguenti intensità lorde massime di aiuto, in
percentuale dei costi sovvenzionabili:
a) grandi
imprese: 35 per cento per la formazione specifica e 60 per cento per la
formazione generale;
b) piccole e
medie imprese: 45 per cento per la formazione specifica e 80 per cento per la
formazione generale.
3. Le intensità di cui
al comma 2 possono essere aumentate di dieci punti percentuali quando i
destinatari della formazione sono i disabili, soggetti privi di titolo di
studio o con bassa qualificazione, soggetti provenienti da uno stato di
disoccupazione di lunga durata, donne interessate da un processo di
reinserimento professionale.
4. Ai fini della distinzione
tra i tipi di formazione di cui al comma 2 si definisce:
a) formazione
specifica: quella che comporta l’acquisizione di competenze professionali
spendibili principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo del
dipendente all’interno dell’impresa beneficiaria, restando la possibilità di
trasferire le competenze acquisite attraverso questo tipo di formazione ad
altre imprese o ad altri settori di lavoro estremamente ridotta;
b) formazione
generale: quella che assicura l’acquisizione di competenze che non sono
unicamente applicabili sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente
all’interno dell’impresa beneficiaria ed è connessa al funzionamento generale
dell’impresa e procura qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o ad
altri settori di lavoro e che pertanto contribuisce a migliorare l’occupabilità
dei destinatari. Il percorso per la formazione generale si conclude con idonea
certificazione rilasciata dalla Regione o da autorità pubblica da essa
delegata.
5. L’aiuto concerne il
rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per
l’attuazione delle attività formative. La dimostrazione di spesa sostenuta
avverrà - secondo quelli che sono i costi di diretta imputazione all’attività
formativa documentati con titoli di spesa validi anche dal punto di vista
fiscale e regolarmente quietanzati e formalizzati – al termine dell’attività
formativa in un "rendiconto generale delle spese". La Regione
definisce gli eventuali limiti parametrali entro cui contenere i rimborsi
suddetti nell’ambito degli specifici bandi e/o direttive per la realizzazione
delle attività.
6. I costi
sovvenzionabili sono quelli indicati nel complemento di programmazione.
Art. 46
(Aiuti all’occupazione)
1. Nell’ambito del POR
sono finanziate iniziative che riguardano aiuti alla creazione di posti di
lavoro aggiuntivi non legati ad un investimento nelle attività e alle
condizioni previste nel complemento di programmazione.
2. Le provvidenze sono
erogate per assunzioni supplementari e definitive, secondo i tassi di aiuto e
le modalità previste nel complemento di programmazione.
3. Per quanto non
previsto dalla presente legge e dal complemento di programmazione si rimanda
agli orientamenti della Commissione Ue in materia di aiuti all’occupazione vigenti
nel periodo di attuazione del POR.
Art. 47
(Aiuti alla creazione e allo sviluppo delle piccole e medie
imprese)
1. La Regione promuove
e sostiene la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, così come
definite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, mediante strumenti
agevolativi specificamente definiti nel complemento di programmazione.
2. I tassi di aiuto, le
modalità di presentazione della domanda di finanziamento e la tipologia delle
spese ammissibili sono indicati nel complemento di programmazione.
Art. 48
(Concessione degli aiuti all'occupazione)
1. Gli aiuti previsti
dagli articoli 45, 46 e 47 sono concessi con le procedure valutative e
negoziali di cui agli articoli 20 e 21.
2. L'istruttoria e
l'erogazione degli aiuti sono affidate ad uno o più soggetti esterni
selezionati come previsto dall'articolo19, comma 2.
3. Le graduatorie sono
approvate dal Dirigente di settore.
Art. 49
(Procedure di selezione dei progetti di formazione e
inserimento lavorativo)
1. Gli interventi formativi
e di inserimento lavorativo, programmati con il POR e con il complemento di
programmazione, possono essere realizzati con programmi annuali o pluriennali,
predisposti a seguito di una procedura di selezione delle proposte progettuali
presentate dai soggetti beneficiari sulla base di una chiamata per avviso
pubblico contenente tutti gli elementi per la presentazione, ammissibilità,
valutazione e finanziamento delle proposte stesse.
2. La valutazione delle
proposte progettuali si realizza attraverso le seguenti fasi:
a) valutazione
dell’ammissibilità formale della proposta;
b) valutazione
della rispondenza e coerenza della proposta alle finalità del POR e dei
relativi complementi di programmazione;
c) valutazione
dei requisiti richiesti dal bando;
3. I progetti che
superano positivamente le fasi di valutazione di cui al comma 2 vengono ammessi
alla valutazione di merito.
4. Sulla base della
valutazione di merito delle proposte, il Dirigente di settore approva la
graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento che saranno inseriti
nel programma annuale o pluriennale da pubblicare sul BURP.
5. Le richieste di
intervento sono istruite dall’Assessorato al lavoro e formazione professionale
per la verifica dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, che
può avvalersi anche di esperti esterni, mentre la valutazione di merito è
effettuata da un Nucleo di valutazione, istituito presso l’Assessorato
medesimo, composto da esperti interni alla Regione ed esterni. Gli esperti
interni sono individuati tra i funzionari dell’Assessorato al lavoro e alla
formazione professionale con provvedimento del Dirigente di settore. Gli
esperti esterni sono selezionati in base a procedure ad evidenza pubblica.
6. L’attività di
valutazione delle proposte deve essere svolta entro un mese dal termine ultimo
di presentazione delle domande fissato dal bando.
7. La data di
pubblicazione del programma sul BURP costituisce termine iniziale per la
presentazione di ricorsi amministrativi entro il termine perentorio di venti
giorni. La definizione dei ricorsi, affidata al Settore formazione
professionale, deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento formale degli
stessi.
8. Per i progetti di
durata poliennale, qualora ammessi in graduatoria e finanziati, l’obbligazione
giuridicamente vincolante sarà assunta con lo stesso atto di approvazione e
finanziamento del progetto limitatamente alla quota da erogare per ciascuna
annualità di realizzazione dello stesso, sulla base delle risorse annuali
disponibili.
9. Dall’approvazione di
un progetto di durata poliennale consegue la prenotazione, a favore del
progetto stesso e del soggetto ammesso a finanziamento, delle risorse
necessarie alla relativa attuazione per gli anni a valere sulle annualità
finanziarie successive.
10. Nella fase
transitoria del processo di accreditamento, l’esecuzione dei progetti è
subordinata alla verifica dell’idoneità delle sedi operative per le attività
formative, all'accettazione del controllo ispettivo da parte degli organi
preposti e delle modalità di rilevazione e comunicazione alla Regione Puglia
dei dati fisici e finanziari inerenti l’attività, da disciplinare con apposita
convenzione.
Art. 50
(Piccoli sussidi)
1. Alcune azioni del
POR sono attuate sotto forma di piccoli sussidi, sulla base del regolamento
(CE) 12 luglio 1999, n. 1784, art.4, comma 2.
2. I beneficiari di
tali azioni sono le ONG, imprese sociali, cooperative di solidarietà, ONLUS,
loro raggruppamenti e/o consorzi, raggruppamenti locali.
3. L’attuazione e la
gestione dell’intervento sono affidate a uno o più intermediari, autorizzati
conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999.
Art. 51
(Progetti interregionali)
1. Alcune iniziative
previste nel POR possono essere realizzate anche tramite progetti
interregionali.
2. I progetti
interregionali sono quei progetti collocati in reti regionali o subregionali, a
valenza territoriale e/o settoriale, che perseguono obiettivi formativi,
educativi, occupazionali, di sviluppo economico e sociale.
3. La promozione dei
progetti interregionali è di competenza della Giunta regionale.
4. Per i progetti
interregionali verranno definite forme specifiche di coordinamento
interregionale, di accesso, attuazione, controllo, monitoraggio e
valutazione.
TITOLO
VIII
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI CONTABILITA’
Art. 52
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale di
contabilità)
1. All’articolo 45/bis,
comma 1, della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modifiche e integrazioni,
le parole "su parere della Commissione consiliare al bilancio" sono
soppresse.
2. L’articolo 71, comma
6, della l.r. 17/1977 e successive modifiche e integrazioni viene così
modificato:
a) le parole
"di cui all’articolo 25 del regolamento comunitario n.2082/93 e successive
modificazioni e integrazioni" sono sostituite con le parole "di cui
alle disposizioni comunitarie del regolamento n. 1260/99 di attuazione dei
fondi strutturali".
b) le parole
"su parere della Commissione consiliare al bilancio" sono soppresse.
3. All’articolo 71,
comma 12, della l.r. 17/1977 e successive modifiche e integrazioni, le parole
"con deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite con le
parole "con atto dirigenziale".
Art. 53
(Modalità di rendicontazione)
1. Le spese connesse ai
progetti e alle iniziative ammesse a finanziamento nell’ambito del POR sono
ammissibili se effettivamente sostenute dal beneficiario finale dopo la data di
ricezione della domanda di cofinanziamento del POR da parte della Commissione
dell’Unione europea.
2. I soggetti attuatori
sono tenuti a produrre una rendicontazione quadrimestrale. Tale rendicontazione
va presentata anche in assenza di avanzamento della spesa rispetto a quella
relativa al quadrimestre precedente. In presenza di un avanzamento della spesa,
tale rendicontazione deve riportare:
a) una
dichiarazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento, attestante che
le spese rendicontate sono ammissibili ed effettivamente sostenute
dall’amministrazione o ente titolare dell’attuazione dell’intervento;
b) una
contestuale domanda di pagamento a valere sulla spesa effettuata.
3. Al completamento del
progetto finanziato, a prescindere dal livello di spesa raggiunto, che non
potrà comunque essere superiore alla spesa ammessa, i soggetti di cui al comma
2 devono sottoscrivere una ulteriore dichiarazione attestante che si tratta
della rendicontazione finale dell’intervento.
4. Nel caso in cui non
pervenga alla Regione nei termini previsti alcuna domanda di pagamento,
l’avanzamento della spesa viene considerato nullo e non si procede ad alcuna
liquidazione prima del quadrimestre successivo. Nell’eventualità che per dodici
mesi consecutivi non vi sia nessuna domanda di pagamento a valere su un
avanzamento nell’attuazione del progetto finanziato, tutto o parte
dell’acconto, in funzione dei progressi realizzati nell’attuazione
dell’intervento, è rimborsato, al lordo degli interessi eventualmente maturati,
alla Regione da parte del soggetto attuatore.
Art. 54
(Modalità di liquidazione)
1. L’atto dirigenziale
di liquidazione, una volta adottato, va trasmesso al Settore ragioneria
contestualmente alla prevista affissione all’Albo. Il Settore ragioneria,
qualora non vi siano disposizioni differenti da parte del responsabile
dell’atto entro i cinque giorni di affissione previsti, provvede ad emettere il
mandato di pagamento entro i dieci giorni successivi all’avvenuta esecutività
dell’atto.
Art. 55
(Modalità di erogazione della spesa)
1. Le modalità di
erogazione della spesa sono disciplinate dalla presente legge e dal complemento
di programmazione.
Art. 56
(Cofinanziamento regionale per il triennio 2000 – 2002)
1. In attuazione
dell’articolo 19, comma 2, della l.r. 17/1977 e successive modificazioni e
integrazioni, la quota regionale per il cofinanziamento del POR per il triennio
2000-2002, da finanziare con risorse autonome, è di lire 360 miliardi, di cui
lire 100 miliardi per l’esercizio finanziario 2000 e lire 130 miliardi per
ciascuno dei successivi esercizi 2001 e 2002.
2. E’ autorizzata l’assunzione
di obbligazioni entro i limiti della spesa complessiva di cui al comma 1, fermo
restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio soltanto le
somme corrispondenti alle obbligazioni assunte che vengono a scadenza nel corso
dell’anno.
TITOLO
IX
NORME DI
SALVAGUARDIA
Art. 57
(Abrogazione)
1. La legge regionale
20 febbraio 1995, n.3 "Procedure per l'attuazione del Programma Operativo
1994-1999" è abrogata. Resta applicabile ai rapporti sorti nel periodo della
sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.
La presente legge e’
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Data
a Bari, addì 25 settembre 2000