DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge individua, in materia
di boschi, foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi, le
funzioni amministrative riservate alla competenza della Regione e quelle attribuite
o delegate a Province, Comuni, Comunità montane o altri enti locali o
funzionali, in attuazione della legge 8 agosto 1990, n. 142, della legge 15
marzo 1997, n. 59, nonché del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, oltre alla legge 1 marzo 1975, n.47, alla legge 24 febbraio 1992,
n.225 e al decreto-legge 4 agosto 2000, n.220.
TITOLO I
BOSCHI E FORESTE
Art.2
(Ambito di applicazione)
1. Ai fini della presente legge i termini
"bosco" e "foresta" sono impiegati in modo promiscuo e
indicano qualunque area coperta da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva,
di origine spontanea o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché le
formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una
copertura del suolo (macchia mediterranea).
2. Sono equiparati ai boschi e alle
foreste i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione
forestale arborea e/o arbustiva per intervento dell’uomo o per cause naturali,
accidentali o per incendio.
3. In materia di boschi e foreste sono da
ritenersi conferite alla Regione tutte le funzioni amministrative previste da
leggi in vigore o da atti aventi pari forza e valore o da regolamenti delegati
e inerenti la cura e promozione degli interessi della propria comunità, ad
eccezione di quelle espressamente riservate allo Stato da apposite norme di
legge o di regolamento delegato.
4.
Il conferimento di cui al comma 3 concerne, in particolare:
- le funzioni già attribuite al Ministero
dell’agricoltura e foreste e alla soppressa Azienda di Stato per le
foreste demaniali, a norma del regio decreto-legge 10 dicembre 1923, n.
3267 e trasferite e/o delegate alla Regione con i decreti del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e 24 luglio 1977, n. 616, ivi
incluse quelle non più oggetto di riserva statale e non attribuite alla
competenza di altre Amministrazioni statali, locali o funzionali preposte
alla cura di interessi pubblici collegati;
- le funzioni e i compiti già svolti dal
soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui
alla legge 4 dicembre 1991, n. 493, in modo diretto o attraverso
l’avvalimento del Corpo forestale dello Stato, nonché di enti, istituti e
aziende sottoposti alla vigilanza di tale Ministero, a eccezione di quelli
tassativamente elencati nell’articolo 2 del d. lgs. 143/1997;
- le competenze attualmente esercitate dal
Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all’esercizio delle
funzioni tuttora riservate allo Stato (articolo 70, lettera c), d. lgs.
112/1998).
Art. 3
(Criteri di organizzazione e
modalità di esercizio delle funzioni regionali)
1. La Regione disciplina l’organizzazione
delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi
e alla promozione dello sviluppo della propria comunità ad essa conferiti o
spettanti in materia di boschi e foreste secondo i principi di sussidiarietà,
di cooperazione con i Comuni, le Province, le Comunità montane e gli altri enti
locali e di partecipazione, in modo da garantire la conservazione,
l’incremento, la tutela e la produttività compatibile del patrimonio forestale
e boschivo.
2. I Comuni, le Province e le Comunità
montane organizzano ed esercitano le funzioni ad essi attribuite o delegate
nell’ambito dell’indirizzo e coordinamento regionale e attraverso procedimenti
ispirati ai criteri della semplificazione, della trasparenza e della
partecipazione, in modo da attingere risultati di efficacia ed efficienza
dell’azione amministrativa.
Art. 4
(Funzioni amministrative riservate
alla Regione)
1. In conformità alle previsioni degli
articoli 3, comma 1, della l. 142/1990 e 4, comma 1, del d. lgs. 59/1997,
restano attribuite alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi ad
essa conferiti in materia di boschi e foreste che richiedono l’unitario
esercizio in sede regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
- concorso alla elaborazione e attuazione
delle politiche nazionali e comunitarie e relative funzioni di monitoraggio,
vigilanza e controllo;
- attuazione di specifici programmi
regionali, interregionali, nazionali e comunitari definiti ai sensi delle
normative sulle procedure di programmazione;
- pianificazione e programmazione in campo
forestale e montano e relative funzioni di monitoraggio, controllo e
vigilanza;
- redazione ed approvazione dei piani di
tutela idrogeologica di cui al r.d.l. 3267/1923;
- redazione e aggiornamento dell’inventario
forestale regionale, del piano forestale regionale, della Carta forestale
regionale;
- redazione e approvazione del regolamento
delle prescrizioni di massima e di polizia forestale (regio decreto 16
maggio 1926, n. 1126);
- tutela della biodiversità forestale di
interesse regionale;
- ricerca applicata di interesse regionale,
divulgazione e assistenza tecnica in campo forestale;
i.
tenuta del libro dei boschi da seme di cui all’articolo 14 della
legge 22 maggio 1973, n. 269;
l.
sviluppo e valorizzazione delle filiere produttive;
- gestione del Sistema Informativo della
Montagna (SIM).
2. Ai sensi dell’articolo 15, comma. 1,
lettera. c) e comma. 3 della l. 142/1990, la Regione procede altresì
all’accertamento della conformità ai propri indirizzi della programmazione
socio-economica e territoriale delle linee di intervento per la sistemazione idro-geologica
e idraulico-forestale tracciate dalla Provincia nel piano territoriale di
coordinamento.
Art. 5
(Gestione delle foreste regionali)
1. Le foreste, costituenti patrimonio
regionale indisponibile, sono amministrate dalla Regione, in conformità agli
indirizzi e alle prescrizioni contenute nei piani di assestamento e di
utilizzazione approvati e aggiornati dalla Giunta regionale per lo svolgimento
delle funzioni di cui all’articolo 4.
2. Allo stesso regime giuridico sono
assoggettati i boschi pervenuti alla Regione a seguito della soppressione
dell’Ente regionale sviluppo agricolo di Puglia (ERSAP) e attualmente gestiti
secondo le modalità indicate nella legge regionale 4 luglio 1997, n. 18.
3. Su istanza di una Comunità montana e
previo parere della Conferenza Regione – enti locali, la Giunta regionale può
delegare a una Comunità montana, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge
31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni amministrative inerenti la gestione di
foreste integralmente ricadenti nell’ambito del territorio dell’ente, che
saranno gestite secondo i piani predisposti dalla Regione.
Art.6
(Funzioni amministrative delle
province e delle Comunità montane)
1. Sono conferite alle Comunità montane e
alle Province, limitatamente al territorio non compreso in alcuna Comunità
montana, le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la tutela
idrogeologica del suolo di cui al r.d.l. 3267/1923 e al r.d. 1126/1926.
2. Tali funzioni, da esercitarsi nell’ambito
degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel piano regionale di tutela
idrogeologica di cui all’articolo 4, comma 1, lett. d) e del piano di bacino
previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, ricomprendono:
- i provvedimenti impositivi e di gestione
del vincolo idrogeologico;
- le autorizzazioni a interventi nelle aree
vincolate;
- le esenzioni e le rimozioni del vincolo,
sentito il parere della Regione e dell’Autorità di bacino;
- i "nulla osta" previsti dalla
legge 28 febbraio 1985, n. 47 al fine della sanatoria delle opere
abusivamente realizzate;
- i pareri sugli strumenti di
pianificazione urbanistica previsti da leggi di settore;
- i pareri per la realizzazione di
interventi in aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 8 agosto
1985, n. 431;
- i pareri previsti dalla legge regionale
31 maggio 1980, n. 56 per la realizzazione di interventi in boschi e
radure;
- l’alta sorveglianza sui lavori forestali;
i.
le autorizzazioni al taglio;
l.
le autorizzazioni al pascolo.
3. Le Comunità montane e le Province,
nella ipotesi di cui al comma 1, esercitano altresì le competenze già di
spettanza regionale inerenti la lotta fitosanitaria, nonché quelle ad esse
conferite in attuazione di leggi regionali, nazionali e comunitarie, secondo i
programmi e i piani adottati dalla Regione.
4. A norma dell’articolo 6 della legge
regionale 24 febbraio 1999, n. 12, spettano, inoltre, alle Comunità montane,
nei rispettivi ambiti territoriali, le seguenti funzioni:
- forestazione protettiva;
- promozione di consorzi o aziende per la gestione
di beni agro-silvo-pastorali;
- promozione, anche in associazione con
altre Comunità montane, di forme di gestione del patrimonio forestale di
cui all’articolo 9 della l. 97/1994.
5. Le Comunità montane affidatarie dell’amministrazione di
foreste regionali nei casi previsti dall’articolo 5, comma 2, esercitano le
funzioni amministrative occorrenti alla gestione, conservazione e tutela di
tali beni.
Art.7
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai Comuni è attribuito un autonomo
potere di proposta in ordine all’adozione di atti riconducibili a funzioni
riservate alla Regione o conferite a Comunità montane e Province ai sensi della
presente legge.
2. Sull’iniziativa comunale assunta a
norma del comma 1 gli enti competenti hanno l’obbligo di pronunciarsi.
TITOLO II
PROTEZIONE CIVILE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI
Capo I
Protezione civile
Art.8
(Tipologia dei rischi)
1. Le funzioni di protezione civile della Regione attengono, in
particolare, ai rischi di origine e derivazione seguenti:
- idrogeologica, suscettibili di tradursi
in frane, alluvioni, gravi smottamenti et similia;
- sismica;
- ambientale;
- da attività civili, industriali o
commerciali da chiunque svolte;
- da avversità atmosferiche;
- da incendi boschivi, salve le previsioni
di cui all’articolo 107, comma 1, lettera f), n. 3), del d.lgs. 112/1998;
- da altre calamità che si verifichino nel
territorio della Regione.
Art.9
(Tipologia degli eventi calamitosi
e misure organizzative)
1. Ai fini della razionale ed efficace distribuzione dei
compiti di protezione civile tra i soggetti interessati, gli eventi calamitosi
rilevanti in sede regionale si distinguono in:
- eventi naturali o connessi con l’attività
dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili
dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- eventi naturali o connessi con l’attività
dell’uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l’intervento
coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- calamità naturali, catastrofi o altri
eventi che, per intensità ed estensione, richiedono l’impiego di mezzi e
poteri straordinari.
Art. 10
(Criteri di organizzazione e
modalità di esercizio delle funzioni regionali)
1. La Regione disciplina l’organizzazione
delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi
e alla promozione dello sviluppo della propria comunità ad essa conferiti o
spettanti nel settore della protezione civile secondo i principi di
sussidiarietà, di partecipazione e di cooperazione con i Comuni, le Province,
le Comunità montane, gli altri enti locali e gli organismi di diritto pubblico
o privato, in modo da garantire la tutela dell’integrità della vita, dei beni,
degli insediamenti e dell’ambiente dai danni e/o dai pericoli di danni
derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi eccezionali.
2. L’esercizio delle funzioni operative
riservate alla competenza della Regione, sulla base di esigenze di
organizzazione unitaria a livello regionale, è demandato al Presidente della
Giunta regionale, all’Assessore competente e alla struttura regionale di
protezione civile.
3. Alla struttura regionale di protezione
civile possono essere delegati dal Presidente della Giunta regionale poteri di coordinamento
delle strutture regionali ordinariamente competenti all’esercizio di
determinate funzioni nelle ipotesi in cui lo svolgimento di attività di
protezione civile richieda l’esercizio di competenze specifiche.
4. Per l’espletamento dei compiti a essa
conferiti nel campo della protezione civile la Regione si avvale dei Comuni
singoli o associati, delle Province, delle Comunità montane, di altri enti
locali o funzionali previsti da norme di legge, delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile iscritte negli elenchi tenuti a cura della
Regione, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello
Stato, nei limiti e con modalità compatibili con la disciplina di
riorganizzazione di cui agli articoli 9 e 109 del d. lgs 112/1998.
5. Per l’esercizio delle altre funzioni di
competenza statale la Regione collabora altresì con le Prefetture per
l’utilizzazione delle Forze dell’ordine.
6. I soggetti dell’autonomia locale
organizzano ed esercitano le funzioni a essi attribuite o delegate nell’ambito
dell’indirizzo e coordinamento regionale e attraverso interventi di
programmazione e operativi svolti in modo coordinato, rapido ed efficace.
Art. 11
(Funzioni amministrative riservate
alla Regione)
1. In conformità alle previsioni degli articoli
3, comma 1, della l. 142/1990 e 4, comma 1, del d. lgs. 59/1997, restano
attribuite alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi a essa
conferiti in materia di protezione civile che richiedano l’unitario esercizio
in sede regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
- indirizzo e vigilanza sul sistema
regionale di protezione civile, coordinamento delle attività dei soggetti
pubblici e privati operanti nel settore;
- predisposizione, in conformità agli
indirizzi nazionali, dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi.
Tali programmi devono essere coordinati con gli strumenti della
programmazione territoriale e con il piano regionale forestale regionale,
con gli atti normativi e generali di regolamentazione delle attività a
rischio di incidente rilevante di cui all’articolo 72 del d. lgs.
112/1998, previa identificazione dei rischi e individuazione delle zone
del territorio a essi esposte, in modo particolare con specifico
riferimento alle aree caratterizzate da un elevato rischio di crisi
ambientale;
- formulazione degli indirizzi per la
predisposizione dei piani provinciali di emergenza nei casi di eventi
calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992;
- coordinamento degli interventi urgenti in
caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992 nonché
all’articolo 9, lettera b), della presente legge;
- coordinamento e organizzazione – d’intesa
con l’Agenzia nazionale di protezione civile – delle attività successive
agli interventi tecnici di prima necessità occorrenti al ripristino delle
normali condizioni di vita e ambientali nelle aree colpite dagli eventi
calamitosi;
- coordinamento delle attività di
spegnimento degli incendi boschivi affidate ai soggetti dell’autonomia
locale e ad enti e istituzioni pubbliche e private a norma della presente
legge, eccettuate le attività di spegnimento con mezzi aerei in dotazione
dello Stato, a esso riservate a norma dell'articolo 107, comma 1, lettera
f), n. 3), del d. lgs 112/1998;
- coordinamento delle iniziative, delle
forme di collaborazione e di solidarietà in materia di protezione civile;
- promozione e incentivazione, anche a
mezzo di forme di collaborazione tecnica e sostegno finanziario, di
strutture comunali di protezione civile;
- promozione di attività
informativo-formative della comunità regionale, anche attraverso accordi
programmatici con le istituzioni competenti.
- disciplina degli interventi per
l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato di protezione civile in
ambito regionale.
Art.12
(Funzioni amministrative delle
Province)
1. Le Province, sulla base delle
specifiche competenze previste dagli articoli 14 e 15 della l. 142/1990 e
dall’articolo 108, comma 1, lettera b), del d. lgs. 112/1998, concorrono alla
organizzazione e all’attuazione del servizio nazionale della protezione civile
in relazione agli eventi di cui all’articolo 2, lettere a), b) e c), della l.
225/1992 nonché all’articolo 9, lettere a), b) e c), della presente legge.
2. Sono, in particolare, attribuite alle Province le seguenti
funzioni di programmazione e di intervento:
- predisposizione, attuazione e
aggiornamento dei programmi provinciali di previsione e prevenzione di
eventi calamitosi in armonia con i programmi nazionali e regionali, anche
sulla base di dati acquisiti dalle Comunità montane, dai Comuni e da altri
soggetti pubblici;
- predisposizione dei piani provinciali di
emergenza sulla base degli indirizzi regionali e degli elementi istruttori
acquisiti attraverso le proprie strutture stabili di protezione civile e/o
quelle dei Comuni o fornite dalle Comunità montane;
- vigilanza sulla predisposizione, da parte
delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti,
anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b,) della l. 225/1992 nonché all’articolo
9, lettera b), della presente legge;
- attuazione degli interventi urgenti in
caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992 nonché
all’articolo 9, lettera b), della presente legge;
- attuazione delle attività successive agli
interventi tecnici di prima necessità occorrenti al ripristino delle normali
condizioni di vita e ambientali nelle aree colpite dagli eventi
calamitosi.
Art.13
(Funzioni amministrative delle
Comunità montane)
1. La partecipazione delle Comunità montane alle attività di
protezione civile di cui alla presente legge si verifica attraverso lo
svolgimento dei seguenti compiti:
- concorso nella raccolta di elementi
istruttori e dati statistici occorrenti alla Provincia per l’esercizio
dell’attività di pianificazione volta alla prevenzione delle calamità;
- attuazione, entro il proprio ambito
territoriale, degli interventi indicati nei programmi di previsione e
prevenzione, per i profili inerenti al rischio di natura idrogeologica;
- concorso nell’assistenza tecnica ai
Comuni montani nei quali si siano verificati eventi calamitosi disciplinati
dalla presente legge.
Art.14
(Funzioni dei Comuni)
1. Nell’ambito della organizzazione regionale del sistema di
protezione civile i Comuni, singoli o associati, rivestono il ruolo di nuclei
operativi di base per tutte le attività di protezione civile necessarie in
occasione degli eventi di cui all’articolo 9, lettere a), b) e c), della
presente legge.
2. In particolare spettano ai Comuni, in via esclusiva, ai
sensi dell'articolo 2, lettera a), della l. 225/1992 e dell’articolo 9, lettera
a), della presente legge, i compiti di protezione civile connessi ai rischi
fronteggiabili nell’ambito delle ordinarie competenze comunali.
3. A norma dell’articolo 108, lettera c), del d. lgs 112/1998,
sono attribuite ai Comuni le funzioni relative:
- all’attuazione, in ambito comunale, delle
attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi,
stabiliti dai programmi e piani regionali;
- all’adozione di tutti i provvedimenti,
compresi quelli relativi alla preparazione all’emergenza, necessari ad
assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito
comunale;
- alla predisposizione dei piani comunali
e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di
cooperazione previste dalla l. 142/1990 e, in ambito montano, tramite le
Comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli
indirizzi regionali;
- all’attivazione dei primi soccorsi alla
popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare
l’emergenza;
- alla vigilanza sull’attuazione, da parte
delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- all’utilizzo del volontariato di
protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli
indirizzi nazionali e regionali.
4. Per la realizzazione dei compiti e delle funzioni a essi
affidati, i Comuni, anche eventualmente associandosi tra loro, si dotano di una
struttura stabile di protezione civile e delle attrezzature minime idonee a
fronteggiare lo stato di emergenza e a garantire l’attivazione dei primi
soccorsi alle popolazioni.
5. Spetta al Sindaco, nell’ambito dei poteri di cui
all’articolo 38, comma 1, lettera d), della l. 142/1990, vigilare sulla
insorgenza di situazioni di rischio coinvolgenti il territorio comunale,
informando tempestivamente il Prefetto, le strutture regionali e provinciali di
emergenza e le popolazioni interessate in caso di attualizzazione del rischio e
adottando tutte le misure necessarie a salvaguardare la pubblica e privata
incolumità.
6. Allorché si verifichi un evento calamitoso che richieda
interventi di protezione civile, il Sindaco:
- assume la direzione unitaria e il
coordinamento in sede comunale dei servizi di soccorso e di assistenza
alle popolazioni;
- provvede agli interventi necessari, anche
a mezzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, dei
lavoratori socialmente utili e, previa convenzione con la competente
Amministrazione statale, dei militari di leva che prestano servizio civile
sostitutivo;
- informa immediatamente la Regione.
7. Il rapporto tra il Comune e le organizzazioni di volontariato
per le prestazioni svolte nell’ambito del servizio di protezione civile è
regolato sulla base di apposite convenzioni, nel rispetto dei principi e delle
prescrizioni contenute nella normativa statale in materia e in conformità al
principio secondo il quale tali prestazioni costituiscono adempimento di un
dovere generale di solidarietà sociale e non possono costituire fonte di lucro
per coloro che le rendono.
Capo II
Lotta agli incendi boschivi
Art. 15
(Funzioni regionali)
1. Fermo restando il riparto di competenze
tra la Regione e i soggetti dell’autonomia locale nel settore della protezione
civile previsto dalle norme precedenti, la Regione, nell’ambito dell’attività
preordinata al perseguimento della funzione pubblica di preservazione del proprio
territorio coperto da vegetazione, di spegnimento degli incendi e di
ricostituzione del patrimonio boschivo e forestale eventualmente distrutto dal
fuoco, redige e approva, avvalendosi dei tecnici di altre strutture della
Regione, dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province, i piani regionali
e, previa intesa con le altre Regioni, i piani interregionali di difesa e
conservazione del patrimonio boschivo, articolandoli per Province o per aree
territoriali omogenee.
2. Il piano contiene:
- gli elementi sugli indici di pericolosità
degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio;
- la consistenza e la localizzazione degli
strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi;
- l’indicazione dei tempi, dei modi, dei
luoghi e dei mezzi necessari per la costituzione di nuovi e completi
dispositivi di prevenzione e di intervento;
- l’individuazione, in conformità alla
normativa statale vigente, dell’equipaggiamento individuale e di squadra
idoneo agli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
- gli strumenti di coordinamento e di
comunicazione tra gli operatori volontari e i soggetti istituzionalmente
competenti;
- la disciplina del sistema operativo di
intervento nel rispetto delle norme vigenti.
Art. 16
(Funzioni delle Comunità montane, dei
Comuni e delle Province)
1. Le Comunità montane, i Comuni, singoli o associati, le
Province e la Regione, affidatari di boschi e foreste regionali nei casi
previsti dalla legge regionale in materia di boschi e foreste, esercitano
altresì le funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio, salve
le previsioni dell'articolo 107, lettera f), n. 3), del d. lgs 112/1998.
2. Si considerano strumenti per la prevenzione e la lotta agli
incendi boschivi:
- l’organizzazione e l’esercizio di un
sistema adeguato di vigilanza del territorio;
- l’autorizzazione, secondo le indicazioni
dei piani e compatibilmente con lo stato di salute dei boschi, della
immissione di bestiame bovino, ovino e suino nei boschi, al fine di
utilizzarne le risorse foraggere e di conseguire la spontanea ripulitura
dei boschi;
- le opere colturali di manutenzione dei
soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle
strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;
- i viali frangifuoco di qualsiasi tipo,
anche se ottenuti mediante l’impiego di prodotti chimici;
- i serbatoi d’acqua, gli invasi, le
canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonché pompe, motori e
impianti di sollevamento d’acqua di qualsiasi tipo;
- le torri e altri posti di avvistamento e
le relative attrezzature;
- gli apparecchi di segnalazione e di
comunicazione, fissi e mobili;
- i mezzi di trasporto necessari;
i.
i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;
l.
la formazione e l’addestramento nei singoli Comuni, indicati nei piani,
di squadre volontarie di pronto intervento, ivi compresi i vigili volontari del
fuoco, le cui prestazioni in occasione degli incendi boschivi saranno regolate,
nel rispetto dei principi fissati dalla normativa statale in vigore, secondo i
criteri di cui all’articolo14 della presente legge;
- ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo.
3. Nell’organizzazione delle funzioni di vigilanza sul
territorio a fini di prevenzione degli incendi boschivi e nello svolgimento dei
compiti operativi, gli enti istituzionalmente competenti possono avvalersi:
- delle proprie strutture;
- del Corpo forestale dello Stato;
- delle organizzazioni di volontariato
riconosciute, previa stipula di convenzioni secondo i criteri di cui
all’articolo 14;
- dei lavoratori socialmente utili;
- dei militari di leva in servizio civile
sostitutivo previa convenzione con le Amministrazioni statali competenti.
Art.17
(Funzioni di volontariato)
1. Allo scopo di evitare che l’incendio di un bosco possa
comportare per chiunque utilità economiche anche indirette, ogni collaborazione
prestata da parte di cittadini, singoli o associati, legati o no da rapporti di
lavoro di ruolo o non di ruolo, a tempo indeterminato, a contratto stagionale o
giornaliero, per l’opera di spegnimento si intende motivata da senso civico e
dal dovere di solidarietà sociale e corrisponde, nelle ipotesi di cui agli
articoli 33 del r.d. 3267/1923 e 652 del cod. pen., all’adempimento di un
obbligo giuridico.
2. I compensi previsti dall’articolo 7 della l. 47/1975 sono
erogati ai singoli aventi diritto sulla base di criteri e modalità prestabiliti
dal Comitato regionale di protezione civile, a cui compete, inoltre, ogni
attività di verifica e controllo.
Art.18
(Regime di utilizzazione delle
aree già boscate)
1. Nelle aree coperte da boschi e foreste e in quelle a esse
equiparate in materia di boschi e foreste, distrutte da incendi dolosi, colposi
o accidentali è vietato l’insediamento di costruzioni e ogni intervento di
trasformazione del territorio a scopi urbanistici, edilizi, civili, industriali,
commerciali e di ogni altro tipo. Tali aree non possono, comunque, avere una
destinazione diversa da quella in atto prima dell’incendio.
2. Nelle medesime aree è altresì vietato
l’esercizio del pascolo per la durata di dieci anni e comunque per un tempo non
inferiore a quello occorrente alla integrale ricostituzione del patrimonio
boschivo preesistente.
Art. 19
(Interventi di rimboschimento)
1. La Regione assegna alle funzioni di rimboschimento
o di ricostituzione boschiva, nel caso di boschi di latifoglie o di pinete
naturali di particolare importanza per costituzione e ubicazione, carattere
prioritario nell’ambito degli interventi di programmazione e di sostegno delle
attività da essa svolte direttamente o attraverso i soggetti dell’autonomia
locale secondo i criteri di riparto della competenza normativamente fissati.
Art. 20
(Abrogazione di norme)
1. E’ abrogata la legge regionale 2 aprile
1998, n. 11 "Conferimento delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura, foreste, caccia e pesca trasferite alla Regione ai sensi della l.
59/1997 e del d. lgs. 143/1997" nelle parti concernenti la disciplina
delle competenze in materia di boschi e foreste.
2. E’ abrogata la legge regionale 26
aprile 1988, n. 14 "Organizzazione della funzione regionale di protezione
civile", come modificata dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n.39
"Modifiche e integrazioni alla l.r. 14/1988, concernente l’organizzazione
della funzione regionale di protezione civile" nelle parti incompatibili
con la presente legge.
3.
E’ abrogata altresì la legge regionale 18 luglio 1974, n. 25
"Interventi per la tutela del patrimonio boschivo".
La presente legge e’ dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 30 Novembre 2000