DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1
(Finalità)
1. In attuazione dei principi
costituzionali vigenti per l’ordinamento regionale, in particolare della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 in materia di autonomia delle Regioni e
di elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, nonché in attuazione
dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, relativa al conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali per la realizzazione del
decentramento amministrativo e per la semplificazione amministrativa, la
presente legge individua le funzioni di competenza della Regione e degli enti
locali relative alle materie di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 nei settori delle opere pubbliche, della viabilità e dei trasporti.
2. Le ulteriori materie disciplinate dal
d. lgs. 112/1998 risultano oggetto di ulteriori provvedimenti legislativi
coordinati con la presente normativa e da interpretare nel rispetto dei
principi generali fissati dalla l. 59/1997 e dal d. lgs. 112/1998 e successive
modificazioni.
TITOLO I
OPERE
PUBBLICHE
Art. 2
(Oggetto)
1. Le funzioni amministrative relative
alla materia delle opere pubbliche concernono la programmazione, la
progettazione, l’autorizzazione, l’esecuzione e la manutenzione dei lavori
pubblici comunque eseguiti nel territorio regionale, fatti salvi i lavori
dichiarati d’interesse nazionale da norme dello Stato.
2. Sono qualificati lavori pubblici
"sussidiati" i lavori eseguiti dagli enti pubblici, nonché i lavori
eseguiti, con l’eccezione dei lavori di edilizia residenziale pubblica, da
soggetti privati ammessi anche parzialmente a finanziamento regionale, sotto
qualsiasi forma o denominazione.
3. I lavori sussidiati eseguiti da
soggetti privati possono essere realizzati solo previa approvazione di un progetto
redatto e attuato secondo la normativa in vigore nella materia delle opere
pubbliche. Per tali progetti, la Regione procede all’approvazione degli
elaborati, acquisito il parere degli organi consultivi regionali.
Art. 3
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di
regolamentazione, di programmazione e di vigilanza in materia di opere e lavori
pubblici, nel rispetto dei compiti conferiti agli enti locali dalle
disposizioni statali e dalla presente legge.
2. Sono riservate alla Regione le
competenze relative a :
- la
predisposizione della normativa di riferimento e dei provvedimenti
amministrativi generali;
- l’organizzazione
e la gestione dell’osservatorio regionale dei lavori e opere pubbliche;
- la
formazione e l’aggiornamento degli elenchi prezzi dei lavori e delle opere
pubbliche;
- l’individuazione
delle zone sismiche, la formazione e l’aggiornamento dei relativi elenchi;
- la
formazione e l’aggiornamento del catasto delle opere pubbliche;
- la
valutazione tecnico amministrativa e l’attività consultiva di cui
all’articolo 6, relativa a:
- progetti
di opere pubbliche eseguite direttamente dalla Regione, in applicazione
della successiva lettera g);
- progetti
di lavori sussidiati, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3;
- progetti
di opere pubbliche eseguite da province, comuni ed enti pubblici
ausiliari;
- progettazione,
esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche di competenza diretta
della Regione e in particolare:
- gli
interventi attuativi dei programmi operativi dei quadri comunitari di
sostegno, con cofinanziamento statale o dell’Unione europea;
- le
opere infrastrutturali concernenti i trasporti pubblici riservati alla
Regione;
- le
opere relative ai porti di interesse regionale;
- le
opere già appaltate con i fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo
del Mezzogiorno accreditati in applicazione dell’articolo 2, comma 108,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni;
- gli
interventi di ripristino di opere pubbliche di interesse regionale, a
seguito di eventi bellici o di calamità naturali;
- ogni
attività di vigilanza e di verifica dell’attuazione degli interventi
programmati, sia se eseguiti direttamente dalla Regione sia se realizzati
dalle province, comuni e ogni altro soggetto pubblico, per competenza
diretta ovvero per delega ai sensi del comma 4, anche al fine di
monitorarne il rispetto della spesa programmata. Ove non sussistano
imprevedibili giustificati motivi per l’eventuale superamento della spesa
programmata, anche per i lavori direttamente realizzati da province,
comuni e altri enti pubblici, per attribuzione diretta o per delega,
sussiste nei confronti della Regione la responsabilità diretta del
responsabile del procedimento designato dall’ente locale.
3. Per i lavori di propria competenza, la
Regione esercita anche le funzioni concernenti la dichiarazione d’urgenza e
indifferibilità dei lavori nonché l’espropriazione per pubblica utilità e
l’occupazione temporanea delle aree, con le connesse attività previste dagli
articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sentiti, ove interessati, le
Province e i Comuni competenti. La Regione è altresì competente all’eventuale
retrocessione
4. Per la realizzazione ovvero la
manutenzione delle opere indicate al comma 2, lettera g, per singole opere e
previo parere del Consiglio regionale dei lavori pubblici di cui all’articolo
6, la Giunta regionale ha la potestà di delegare i relativi compiti a province
ovvero a comuni ovvero a soggetti pubblici comunque interessati.
5. La Regione esercita direttamente le
funzioni delegate dallo Stato in relazione alla progettazione, esecuzione e
manutenzione straordinaria delle opere concernenti le materie di cui
all’articolo 1, comma 3, della l. 59/1997, con esclusione delle grandi reti
infrastrutturali già con legge statale dichiarate di interesse nazionale,
nonché delle opere in materia di difesa, delle dogane, dei lavori relativi
all’ordine e alla sicurezza pubblica e alla edilizia penitenziaria, nonché la
manutenzione straordinaria degli immobili destinati ad ospitare uffici
dell’amministrazione statale ed espressamente mantenuti dallo Stato ai sensi
del d. lgs. 112/1998.
6. Per la realizzazione di opere di
competenza regionale, il dirigente regionale competente nella materia ha
facoltà di convocare una ‘Conferenza di servizi’ alla quale partecipano i
rappresentanti delle strutture regionali competenti nonché i rappresentanti
degli enti pubblici interessati. In relazione all’esito della Conferenza,
l’eventuale approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni degli organi regionali, provinciali e comunali.
Resta ferma la necessità della valutazione di impatto ambientale (VIA), secondo
la procedura vigente.
7. L’approvazione di cui al comma 6
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei
lavori. Ove la determinazione non sia adottata all’unanimità dei presenti,
regolarmente rappresentanti degli enti pubblici e degli organi statali
interessati, la variante diviene efficace al sedicesimo giorno dalla sua
adozione.
Art. 4
(Funzioni delle province)
1. Le province esercitano l’attività
amministrativa attribuita direttamente dallo Stato e dalla presente legge
relativa a:
- nel
rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali, la
realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria
delle opere di edilizia scolastica previste dall’articolo 3, comma 1,
lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23;
- la
progettazione, l’esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di
competenza provinciale, in particolare:
- le
opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati alle
province;
- gli
impianti e le attrezzature sportive di interesse provinciale;
- le
opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del
Mezzogiorno, accreditati alle province ai sensi dell’articolo 2, comma
108, della l. 662/1996, con le successive modifiche;
- l’istruttoria
e il rilascio di autorizzazione per gli elettrodotti con tensione
inferiore a 150 kv.
2. Alle Province è delegato l’esercizio
dell’attività amministrativa concernente:
- le
opere portuali di terza e quarta classe;
- i
procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e di urgenza
concernenti le opere pubbliche di competenza provinciale, nonché le opere
di competenza della comunità montana la cui sede risulti ubicata nel
territorio provinciale nonché di qualsiasi soggetto o ente non
territoriale per opere da eseguirsi comunque nel territorio della
provincia. Per tali opere, la provincia è competente anche all’eventuale
retrocessione;
- l’adozione
dei provvedimenti necessari agli interventi da realizzarsi nel territorio
provinciale dai consorzi delle aree e dei nuclei di sviluppo.
Art. 5
(Funzioni dei comuni)
1. I comuni sono competenti per l’attività
amministrativa non espressamente riservata alla Regione e non conferita
direttamente o in delega agli altri enti locali. In particolare, i comuni
esercitano l’attività attribuita dallo Stato e dalla presente legge relativa a:
- nel
rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali, la
realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria
delle opere di edilizia scolastica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
a), della l. 23/1996;
- la
progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di:
- opere
relative all’edilizia di culto;
- opere
infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati ai comuni;
- opere
di interesse locale destinate a finalità di assistenza e beneficenza
pubblica;
- attrezzature
fisse dei mercati locali;
- impianti
elettrici di illuminazione pubblica di interesse comunale e opere di
elettrificazione rurale;
- interventi
di ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici e da
calamità naturali;
- opere
appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del
Mezzogiorno, accreditati ai comuni ai sensi dell’articolo 2, comma 108,
della l. 662/1996, con le successive modifiche.
2. I comuni
sono delegati all’attività relativa a:
- denunce
di opere in cemento armato normale e precompresso e di strutture
metalliche, previste dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- denunce
di opere da realizzarsi in zone sismiche in osservanza della legge 2
febbraio 1974, n. 64;
- controlli
previsti dall’articolo 21 della l. 64/1974 e successive modificazioni e
integrazioni, nonché quelli previsti dall’articolo 64 della legge
regionale 16 maggio 1985, n.27 e relative norme procedurali.
3. E’ altresì delegato ai comuni
l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i
procedimenti espropriativi relativi alle opere pubbliche di competenza
comunale, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 106 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dall’articolo 3 della
legge 3 gennaio 1978, n. 1. Per tali opere, il comune è delegato anche
all’eventuale retrocessione.
Art. 6
(Consiglio regionale dei lavori pubblici)
1. Il Consiglio regionale dei lavori
pubblici è organo della Regione istituito presso l’Assessorato ai lavori
pubblici della Regione Puglia.
2. Il Consiglio regionale dei lavori
pubblici è composto da:
- l’Assessore
regionale competente in materia di lavori pubblici, che lo presiede;
- il
dirigente coordinatore del Settore regionale competente in materia di
lavori pubblici;
- un
numero di esperti non superiore a nove, competenti nelle materie di
idraulica, impianti tecnologici, viabilità, ingegneria sanitaria,
ingegneria edile, chimica e biologia, geologia, strutture, architettura e
beni culturali e architettonici;
- due
esperti nella legislazione dei lavori pubblici;
- un
esperto da scegliersi tra sei nominativi, dei quali cinque indicati dagli
ordini provinciali degli ingegneri e uno indicato dall’associazione
regionale di categoria;
- un
esperto da scegliersi tra sei nominativi, dei quali cinque indicati dagli
ordini provinciali degli architetti e uno indicato dall’associazione
regionale di categoria;
- i
dirigenti responsabili del Settore competente in materia di lavori
pubblici;
- un
dirigente di Settore competente nelle sotto specificate materie, designato
dagli assessori competenti: territorio e urbanistica, trasporti, ambiente,
sanità, istruzione, lavoro, assistenza, bilancio, agricoltura.
3. Quali componenti aggiunti, in funzione
consultiva per le sole materie di competenza ed escluso quindi il diritto di
voto, sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio regionale dei
lavori pubblici:
- il
Soprintendente regionale scolastico o suo delegato;
- i
Soprintendenti per i beni ambientali e architettonici in Puglia o loro
delegati;
- il
Soprintendente archeologico per la Puglia o suo delegato.
4. Le attività ausiliarie sono svolte
dall’ufficio di segreteria.
5. Il Consiglio regionale dei lavori
pubblici è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente
in materia di lavori pubblici.
6. Il Consiglio regionale dei lavori
pubblici dura in carica per il periodo di legislatura regionale nel corso della
quale risulta costituito.
7. E’ applicabile ai componenti esterni
del Consiglio regionale dei lavori pubblici la disciplina delle cause di
esclusione e di incompatibilità vigenti per i consiglieri regionali.
8. La Giunta regionale, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana delibera di determinazione
delle modalità organizzatorie e di funzionamento del Consiglio regionale dei
lavori pubblici.
9. Il Consiglio regionale dei lavori
pubblici è competente ad esprimere pareri relativi a:
- strumenti
programmatori predisposti dai Settori regionali riferiti ai lavori
pubblici, di competenza regionale;
- progetti
di competenza regionale d’importo pari o superiore a 5 milioni di euro e
relative varianti;
- progetti
per i lavori pubblici sussidiati dei quali all’articolo 11, comma 2,
relativi ad opere di eccezionale rilevanza nonché alle relative varianti
che, qualora ricorrano giustificati motivi e su richiesta del responsabile
del procedimento, comportino una spesa superiore al 5 per cento
dell’importo contrattuale;
- vertenze
relative ai lavori pubblici sussidiati, sorte con le imprese in corso
d’opera ovvero in sede di collaudo per maggiori compensi o per l’esonero
da penalità contrattuali; nonché proposte di risoluzione o di rescissione
dei contratti;
- ogni
altro oggetto previsto dalle disposizioni vigenti di legge o di
regolamento ovvero che l’Assessore ai lavori pubblici ritenga opportuno
sottoporre alla valutazione del Consiglio regionale dei lavori pubblici.
10. Il Consiglio regionale dei lavori
pubblici esprime inoltre pareri nei casi previsti da disposizioni di legge o
regolamentari ovvero su richiesta degli uffici regionali interessati. Svolge
altresì funzioni di assistenza e consulenza nei confronti dei Settori regionali
preposti alla realizzazione di lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità
di procedure e interventi, anche mediante fissazione di appositi standard
operativi.
11. Sono oggetto di parere delle strutture
tecniche regionali periferiche (ex Genio civile) competenti nei rispettivi
territori provinciali in materia di lavori pubblici:
- i
progetti di competenza regionale d’importo inferiore a 5 milioni di euro;
- i
progetti dei lavori sussidiati nell’ipotesi in cui l’opera non rientri
nelle competenze professionali del dirigente dell’ufficio tecnico
dell’ente attuatore, e per le relative varianti.
12. I pareri di cui sopra sono resi,
rispettivamente, entro novanta giorni quello di cui al comma 10 e in sessanta
giorni quello di cui al comma 11. Decorso il termine dalla data di
presentazione della richiesta, il parere s’intende reso per assenso, salve le
eventuali responsabilità per l’esecuzione delle opere.
13. Al fine di consentire la continuità
dell’attività consultiva regionale, gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della l.r.
27/1985 sono abrogati a decorrere dalla data di effettivo insediamento del
Consiglio regionale dei lavori pubblici previsto dalla presente legge.
TITOLO
II
VIABILITA’
Art. 7
(Oggetto)
1. Le funzioni amministrative relative
alla materia ‘viabilità’ concernono la programmazione, la progettazione,
l’esecuzione, la gestione delle strade non comprese nella rete autostradale e
stradale nazionale, ivi incluse la manutenzione e il miglioramento delle strade
esistenti; nonché i compiti di classificazione e di declassificazione delle
strade, e la potestà generale di vigilanza.
Art. 8
(Funzioni della Regione)
1. La Regione, al fine di assicurarne
l’unitario indirizzo, esercita le funzioni e i compiti amministrativi
concernenti:
- individuazione,
pianificazione, programmazione e coordinamento della rete viaria
regionale, nonché classificazione e declassificazione delle strade di
interesse regionale e di quelle provinciali;
- pareri
relativi alla classificazione e alla declassificazione delle strade
statali;
- progettazione,
esecuzione, manutenzione e gestione delle eventuali autostrade regionali,
da attuarsi attraverso concessioni;
- salvo
il rispetto delle direttive e degli atti generali dello Stato, definizione
dei criteri, delle direttive e delle prescrizioni tecniche per progettazione,
manutenzione, gestione e sicurezza della rete viaria regionale;
- determinazione
dei criteri per la fissazione dei canoni per licenze e concessioni, nonché
per l’esposizione della pubblicità lungo ovvero in vista delle strade e
autostrade della rete viaria regionale;
- determinazione
delle tariffe del pedaggio autostradale di cui alla lettera c) e
adeguamento delle stesse, nonché controllo delle concessionarie regionali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1,
lettere c) e f), possono essere applicate anche per tratte specifiche della
rete viaria regionale non autostradale.
Art. 9
(Funzioni delle province)
1. Le province esercitano le funzioni
amministrative attribuite dallo Stato e dalla presente legge relative a:
- approvazione,
integrazione e aggiornamento del piano catastale delle strade provinciali;
- nei
confronti dei comuni singoli ovvero associati e delle comunità montane,
promozione, coordinamento e verifica volti alla realizzazione di
infrastrutture pubbliche di servizio alle zone rurali;
- determinazione
dei criteri, nonché fissazione e riscossione quali entrate proprie delle
tariffe relative a licenze, concessioni ed esposizione della pubblicità
lungo ovvero in vista delle strade di cui al comma 3;
- progettazione,
costruzione, manutenzione e vigilanza delle strade provinciali.
2. E’ delegato alle province l’esercizio
delle funzioni amministrative relative alla gestione, alla manutenzione
ordinaria e straordinaria e alla vigilanza della rete viaria regionale, esclusi
i tratti autostradali gestiti dalla Regione in regime di concessione.
3. Sono trasferite al demanio della
provincia rispettivamente competente per territorio le strade non comprese
nella rete stradale e autostradale nazionale, dapprima classificate statali
ovvero regionali. Ove la Regione, ai sensi del comma 1, lettera a), qualifichi
talune strade di interesse regionale, da ogni provincia, per la parte compresa
nel proprio territorio, le funzioni amministrative sono esercitate nel rispetto
degli indirizzi e delle direttive regionali.
Art. 10
(Funzioni dei comuni)
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni
amministrative non espressamente riservate alla Regione e non conferite agli
altri enti locali e in particolare:
- classificazione
delle strade comunali;
- approvazione,
integrazione e aggiornamento del piano catastale delle strade comunali;
- progettazione,
costruzione, manutenzione e vigilanza delle strade comunali.
Art. 11
(Accordi di programma)
1. Per la finalità di assicurare
omogeneità alle caratteristiche funzionali delle strade, sentite le Province
territorialmente interessate la Regione promuove, in applicazione dell’articolo
98, comma 4 e dell’articolo 99, comma 4, del d. lgs. 112/1998, accordi di
programma con le altre regioni interessate per la programmazione delle reti
stradali e autostradali interregionali, nonché per la progettazione,
costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.
2. La Regione può promuovere, per le
strade di interesse regionale, anche specifici accordi di programma fra e con le
province territorialmente interessate, per la definizione delle opere da
eseguire, le modalità progettuali e gli impegni e oneri rispettivi.
TITOLO
III
TRASPORTI
Art. 12
(Oggetto)
1. Le funzioni e i compiti conferiti alla
Regione e agli enti locali in materia di trasporti concernono i servizi
pubblici di trasporto di persone e di merci definiti dai decreti legislativi 19
novembre 1997, n. 422 e 20 settembre 1999, n. 400, nonché dall’articolo 2 della
legge regionale 25 marzo 1999, n.13, nonché i servizi pubblici non di linea.
2. L’attribuzione delle competenze e
l’organizzazione amministrativa del trasporto pubblico di linea sono
disciplinate dalla l.r. 13/1999 e successive modificazioni per il trasporto
pubblico di linea e dalla legge regionale 3 aprile 1995, n.14 per il trasporto
pubblico non di linea.
Art. 13
(Funzioni della Regione)
1. Sono riservati alla Regione, ferme
restando le funzioni e i compiti amministrativi di cui alla l.r. 13/1999, anche
quelli concernenti:
- la
programmazione del sistema portuale per gli scali di rilievo regionale e
interregionale;
- la
programmazione degli interporti e delle intermodalità, con esclusione di
quelli di rilievo nazionale e internazionale indicati all’articolo 104,
comma 1, lettera h), del d. lgs. 112/1998;
- l’istituzione
dell’albo dei medici abilitati all’accertamento medico dell’idoneità alla
guida degli autoveicoli;
- l’assegnazione
delle risorse e del personale trasferito dal Ministero dei trasporti ai
comuni delegati per l’attività di escavazione dei fondali dei porti non
sede di autorità portuale;
- la
programmazione delle opere infrastrutturali concernenti i trasporti
pubblici riservati alla Regione.
Art. 14
(Funzioni delle province)
1. Le province esercitano, ferme le
funzioni attribuite dalla l.r. 13/1999, anche quelle attribuite dallo Stato
concernenti:
- l’autorizzazione
e la vigilanza tecnica sulle attività svolte dalle autoscuole e dalle
scuole nautiche;
- il
riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
- gli
esami per il riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti e istruttori di
autoscuola;
- il
rilascio di autorizzazione a imprese di autoriparazione per l’esecuzione
delle revisioni e il controllo amministrativo delle imprese autorizzate;
- il
controllo sull’osservanza delle tariffe obbligatorie nel settore
dell’autotrasporto di cose per conto terzi;
- il
rilascio di licenze per l’autotrasporto di merci per conto proprio;
- gli
esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore
di merci per conto terzi e di autotrasportatore di persone su strada e
dell’idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto su strada;
- la
tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell’albo nazionale
degli autotrasportatori.
2. E’ attribuito alle province, oltre alle
funzioni delegate dalla l. r. 13/1999, anche l’esercizio dei compiti
concernenti:
- l’individuazione
delle zone caratterizzate da intensa conurbazione ai sensi dell’articolo 4
della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché la promozione di forme di
collaborazione tra gli enti locali ricompresi in tali zone;
- l’adozione
dei provvedimenti previsti dall’articolo 14, comma 8, del d. lgs.
422/1997, in caso di mancata intesa tra i comuni interessati;
- l’approvazione
dei regolamenti comunali relativi ai noleggi di autobus con conducente,
sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 4, comma 1 e 2, della legge 21/1992;
- la
nomina delle Commissioni provinciali istituite presso le Camere di
commercio, artigianato, industria e agricoltura per l’accertamento dei
requisiti di idoneità per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli
o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo
7 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 14.
- le
autorizzazioni relative alla circolazione nel territorio provinciale dei
veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità;
- le
autorizzazioni relative al transito delle macchine agricole eccezionali e
alle macchine operatrici eccezionali;
- i
porti lacuali e di navigazione interna.
3. E’ altresì delegato ad ogni provincia,
rispettivamente competente in applicazione del criterio di collegamento, il
rilascio dell’autorizzazione alla circolazione dei trasporti eccezionali di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad oggetto la
circolazione nell’intero territorio della Regione Puglia, ma previa
acquisizione - da parte della provincia che risulta competente - di apposito
nulla osta dell’ente proprietario per le strade rispettivamente regionali,
comunali ovvero di altre province. L’individuazione della provincia competente
è gradatamente determinata dai criteri di collegamento che nel rispettivo
territorio provinciale risulti ubicata:
- la
sede legale della ditta richiedente, per le ditte pugliesi;
- il
cantiere pugliese dal quale prenderà avvio il trasporto eccezionale, per
le ditte con sede legale in altre regioni;
- il
primo tratto di attraversamento del territorio pugliese da parte del
trasporto eccezionale, ove non risultino già esistenti le correlazioni
indicate alle lettere a) e b).
Art. 15
(Funzioni dei comuni)
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni
amministrative in materia di trasporto pubblico di linea conferite dalla
legislazione statale nonché dalla l.r. 13/1999 e successive modificazioni e
integrazioni. I comuni svolgono le funzioni relative agli autoservizi pubblici
non di linea di cui alla l. 21/1992 e alla l.r. 14/1995, ad eccezione delle
funzioni riservate alla Regione o conferite ad altri enti ai sensi del presente
capo.
2.
Sono delegate,
altresì, ai comuni provvisti di porto e non sede di autorità portuale le
attività di escavazione dei fondali dei porti da effettuare mediante
l’affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedure di gara pubblica.
La presente legge e’
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Data
a Bari, addì 30 Novembre 2000