TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Puglia
riconosce nei pugliesi nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle
loro comunità una componente essenziale della società regionale e una risorsa
da attivare al fine di rafforzare i legami con i Paesi che li ospitano e
attribuisce ai rapporti con tale componente un valore fondamentale da sostenere
e sviluppare.
2. La Regione definisce
la sua azione nei confronti dei pugliesi nel mondo attraverso programmi di
interventi idonei a favorire il consolidamento e lo sviluppo delle reciproche
relazioni e, in particolare, a:
a. mantenerne e
rafforzarne l’identità culturale, anche attraverso la conservazione del
patrimonio linguistico e culturale di origine;
b. favorirne
l’integrazione e la promozione sociale, economica e culturale nelle società di
accoglienza;
c. promuovere
la diffusione e lo sviluppo dell’associazionismo dei pugliesi nel mondo e
sostenerne le relative attività;
d. promuovere
la valorizzazione dei legami con la terra d’origine, coinvolgendo le
istituzioni e la società civile;
e. favorire il
raccordo con tutti i soggetti pubblici e privati che in Puglia conservano e
sviluppano i rapporti con le comunità all’estero;
f. attivare e
mantenere vivi e interattivi i canali della informazione e della comunicazione
anche attraverso l’utilizzo dei moderni strumenti telematici e multimediali;
g. promuovere
lo studio e la ricerca sul fenomeno dell’emigrazione dalla Puglia;
h. favorire il
reinserimento sociale e produttivo nelle attività agricole, artigianali,
turistiche e commerciali in forma singola o associata e l’accesso alla
abitazione dei pugliesi emigrati e loro famiglie che rientrano nella Regione.
3. Per il raggiungimento
delle finalità di cui al presente articolo la Regione valorizza in particolare
il contributo degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e universitarie
e delle associazioni attive sul territorio nazionale e all’estero che operano
con continuità a favore dei cittadini pugliesi, loro famiglie e discendenti nei
Paesi ospitanti.
4. In armonia con gli
indirizzi politici nazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei
cittadini pugliesi all’estero presso i competenti organi statali, l’Unione
europea e le organizzazioni internazionali.
Art. 2
(Destinatari degli interventi)
1. Sono destinatari
degli interventi previsti nella presente legge:
a. i cittadini
di origine pugliese per nascita o residenza, le loro famiglie e i loro
discendenti che da almeno cinque anni risiedono stabilmente fuori dal
territorio regionale per motivi di lavoro dipendente o autonomo;
b. i cittadini
di origine pugliese, le loro famiglie e i loro discendenti che eleggono la
propria residenza in un Comune della Puglia dopo aver maturato, per motivi di
lavoro dipendente o autonomo, una permanenza all’estero non inferiore a cinque
anni consecutivi e rientrati nella Regione da non più di due anni;
c. le
associazioni dei pugliesi nel mondo di cui all’articolo 4.
2. La permanenza
all’estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari, da
documenti ufficiali rilasciati dal Comune o da autorità o da enti previdenziali
stranieri o italiani ovvero, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva
di certificazione.
3. Non sono ritenuti
destinatari degli interventi previsti nella presente legge i dipendenti di
ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte o imprese italiane distaccati o
inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all’estero.
Art. 3
(Oggetto degli interventi)
1. Per le finalità di
cui all’articolo 1 la Regione attua, promuove e sostiene anche finanziariamente
, nel rispetto della legislazione nazionale in materia:
a. iniziative
in regione e fuori regione dirette a favorire lo sviluppo e il consolidamento
dei rapporti e degli scambi sociali, economici, commerciali e culturali fra i
pugliesi nel mondo e le loro comunità e la terra d’origine;
b. iniziative
all’estero per promuovere e sviluppare il patrimonio linguistico e culturale
italiano e di ogni comunità pugliese, valorizzando le tradizioni popolari, e,
in particolare, per la conservazione del patrimonio storico, artistico,
sociale, ambientale ed economico della Puglia;
c. iniziative
all’estero volte a favorire l’integrazione e la promozione socio-culturale dei
pugliesi nelle società di accoglienza;
d. interventi
di sostegno e tutela dei pugliesi residenti all’estero in particolari
condizioni di disagio socio-economico;
e. programmi
per favorire il gemellaggio fra enti locali e istituzioni scolastiche della
Puglia e dei Paesi esteri che tradizionalmente ospitano comunità pugliesi,
nonché per incrementare gli scambi giovanili e il soggiorno in Puglia di
giovani e anziani componenti delle comunità pugliesi nel mondo;
f. interventi
per il riconoscimento, la tutela e la diffusione dell’associazionismo dei
pugliesi nel mondo e per il sostegno delle relative attività sociali;
g. interventi
per il reinserimento sociale abitativo e produttivo dei lavoratori emigrati e
delle loro famiglie che rientrano nella Regione;
h. attività
d’informazione e comunicazione sulla realtà economica, sociale, ambientale,
storica e culturale della Puglia, sulla legislazione regionale e nazionale
concernente i cittadini pugliesi nel mondo, anche attraverso l’organizzazione
e/o la partecipazione a eventi culturali e commerciali (mostre, fiere,
workshop, ecc.);
i. interventi
per la valorizzazione delle attività di informazione e comunicazione poste in
essere dalle associazioni dei pugliesi nel mondo ovvero prodotte all’estero per
le comunità pugliesi;
l. iniziative
rivolte particolarmente ai giovani e tendenti a favorire la qualificazione,
l’aggiornamento e la specializzazione professionale, con interventi finanziari
(borse di studio) e/o formativi (stage, partecipazione a master, ecc.);
m. studi di
ricerche sulla storia della emigrazione pugliese, in particolare per far
conoscere il fenomeno migratorio alle giovani generazioni.
2. In attuazione dei
principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli interventi di carattere
assistenziale in favore degli emigrati pugliesi che rientrano definitivamente
sono trasferiti alla competenza dei Comuni ove gli stessi abbiano fissato la
propria residenza.
Art. 4
(Associazioni e Federazioni di pugliesi nel mondo)
1. Agli effetti della
presente legge, la Regione Puglia riconosce le Associazioni dei pugliesi nel
mondo che ne facciano formale richiesta e che:
a. abbiano un
numero di associati non inferiore a cinquanta, di cui la maggioranza di origine
pugliese;
b. abbiano
svolto, nei due anni precedenti la data della richiesta, attività documentata
in favore delle collettività pugliesi all’estero.
2. Le Associazioni dei
giovani pugliesi all’estero, cui aderiscono soggetti di età non superiore a
ventotto anni, non sono sottoposte alla limitazione indicata al comma 1,
lettera a), purché il numero degli associati di origine pugliese non sia
inferiore a dieci.
3. La Regione
favorisce, altresì, l’aggregazione su base federativa e regionale delle
Associazioni e dei circoli dei pugliesi nel mondo operanti in ambito
metropolitano o in aree geopolitiche omogenee.
4. La Regione
riconosce, altresì, su loro formale richiesta, le Associazioni, con sede
operativa in Puglia, che operino con continuità e specificità da almeno due
anni in favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie.
5. Il riconoscimento
delle Associazioni e delle Federazioni di Associazioni, di cui ai commi 1, 2,
3, e 4, viene effettuato, con proprio decreto e previa verifica dei requisiti
richiesti, dal Presidente della Giunta regionale.
6. Lo stesso Presidente
della Giunta regionale dispone la revoca del riconoscimento, in caso di
eventuale successiva perdita dei requisiti o di atteggiamento incompatibile con
le finalità della presente legge.
7. Presso la Presidenza
della Giunta regionale viene istituito l’Albo delle Associazioni e Federazioni
di pugliesi nel mondo regolarmente riconosciute, la cui tenuta è affidata alla
struttura organizzativa di cui all’articolo 12.
Art. 5
(Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione
alle consultazioni elettorali regionali)
1. La Regione, al di
fuori delle procedure di programmazione di cui al Titolo III, per le finalità
di agevolare l’esercizio del diritto al voto regionale dispone la
corresponsione di un’indennità forfetaria a titolo di rimborso di spese in
favore dei cittadini pugliesi residenti all’estero.
2. L’indennità di cui
al comma 1 è dovuta a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale
regionale e viene determinata dalla Giunta regionale, nei limiti della
disponibilità finanziaria, nell’anno di riferimento della consultazione stessa.
3. I Comuni danno
comunicazione agli aventi diritto dell’indennità prevista dal presente articolo
contestualmente all’invio dei certificati e delle cartoline elettorali.
4. I Comuni erogano
l’indennità previa verifica dell’avvenuto esercizio del diritto di voto.
5. La Giunta regionale
provvede al rimborso delle somme corrisposte dai Comuni su presentazione di
rendiconto debitamente approvato, corredato dalle quietanze per avvenuta
riscossione. Il rendiconto deve essere presentato alla Giunta regionale entro
il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si sono svolte le
elezioni.
Art. 6
(Premio Puglia)
1. La Regione Puglia
conferisce annualmente il "Premio Puglia" a cinque cittadini di
origine pugliese per nascita o discendenza, stabilmente residenti all’estero,
che si siano particolarmente distinti in ogni campo di attività, tenendo alto
il nome della Puglia.
2. Il "Premio
Puglia", avente valore simbolico, viene assegnato con decreto motivato del
Presidente della Giunta regionale, sentito l’Ufficio di Presidenza del
Consiglio generale dei pugliesi del mondo di cui all’articolo 8, su
segnalazione di associazioni di pugliesi nel mondo, autorità diplomatiche e
consolari, istituzioni pubbliche e private o singole personalità del mondo
sociale, economico, scientifico e culturale, italiane o straniere.
3. Il "Premio
Puglia" viene consegnato con una cerimonia svolta sul territorio
regionale. Le spese per il viaggio e il soggiorno in Puglia degli insigniti, in
occasione della consegna, sono a carico della Regione.
TITOLO II
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
Art. 7
(Consiglio generale dei pugliesi nel mondo)
1. E’ istituito il
Consiglio generale dei pugliesi nel mondo, con funzioni di:
a. proposizione
e consulenza in ordine ai programmi e agli interventi regionali attuativi della
presente legge;
b. formulazione
di indirizzi del piano annuale degli interventi di cui all’articolo 10 e per
l’aggiornamento annuale del relativo programma finanziario;
c. proposizione
e consulenza in ordine alle problematiche relative alla condizione degli
italiani e, in particolare, dei Pugliesi nel mondo e alle relative politiche di
settore a livello regionale, nazionale e comunitario.
2. Il Consiglio è
presieduto dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a. ventitré
rappresentanti dei pugliesi nel mondo designati, su base continentale, dai
Presidenti delle Associazioni e Federazioni riconosciute e iscritte all’Albo,
di cui all’articolo 4, comma 5, e distinti come segue:
b.
otto in rappresentanza dei pugliesi in Europa;
c.
sei in rappresentanza dei pugliesi in America del Nord;
d.
sei in rappresentanza dei pugliesi in America del Sud;
e.
due in rappresentanza dei pugliesi in Australia;
f.
uno in rappresentanza dei pugliesi in Africa;
g. cinque rappresentanti dei
pugliesi nel mondo di età inferiore ai ventotto anni designati, su base
continentale, dai Presidenti delle Associazioni dei giovani pugliesi di cui
all’articolo 4, comma 2, in rappresentanza di:
Europa, America del Nord, America
del Sud, Australia e Africa;
h. cinque
cittadini di origine pugliese stabilmente residenti all’estero designati dal
Presidente della Giunta regionale;
i. otto
rappresentanti designati unitariamente dalle associazioni e/o organizzazioni,
con sede in Puglia, che da almeno due anni operano con continuità e specificità
sul territorio regionale in favore dei pugliesi nel mondo e loro famiglie;
l. il
Presidente dell’Unione regionale delle Province pugliesi o suo delegato;
m. il
Presidente della Sezione regionale ANCI o suo delegato;
n. il
Presidente della Sezione regionale UNCEM o suo delegato;
o. quattro rappresentanti
designati, d’intesa fra loro, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
p. quattro
rappresentanti designati, d’intesa tra loro, dagli istituti di patronato e di
assistenza sociale per i lavoratori residenti all’estero e delle loro famiglie,
operanti a livello nazionale e regionale;
q. tre esperti
nel campo delle politiche migratorie, dello studio dei processi socio-economici
connessi alla mobilità umana, della cultura italiana all’estero e/o della
informazione e comunicazione, designati dal Presidente della Giunta regionale;
r. i componenti
di origine pugliese il Consiglio generale italiani all’estero;
s. il direttore
regionale dell’INPS o suo delegato;
t. un
rappresentante del Ministero degli esteri.
3. I componenti il
Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale di
norma entro centoventi giorni dal suo insediamento e durano in carica per
l’intera legislatura.
4. A tal fine il
Presidente della Giunta regionale invia ai soggetti interessati espressa
richiesta fissando il termine, non inferiore a trenta giorni per l’Italia e
sessanta giorni per l’estero, entro il quale le designazioni devono pervenire.
5. In caso di mancata
designazione entro il termine, ovvero di designazioni sulle quali non è stata
raggiunta la prevista intesa, il Presidente della Giunta regionale provvede
comunque alla costituzione del Consiglio se sono stati raggiunti i due terzi
delle designazioni.
6. Il Consiglio
generale si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e le
deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli
intervenuti.
7. Il Consiglio
generale dei pugliesi nel mondo viene convocato dal Presidente della Giunta
regionale e si riunisce di norma almeno una volta l’anno.
8. Le sedute del
Consiglio generale dei pugliesi nel mondo si svolgono di regola nel capoluogo
della Regione. Per particolari e motivate esigenze, il Presidente della Giunta
regionale può di volta in volta stabilire una diversa sede di svolgimento,
anche all’estero.
9. Il Presidente della
Giunta regionale nomina con proprio atto il Segretario del Consiglio generale
dei pugliesi nel mondo fra i dirigenti regionali o i dipendenti di categoria D.
Art. 8
(Ufficio di Presidenza)
1. Il Consiglio
generale dei pugliesi nel mondo elegge al suo interno l’Ufficio di Presidenza,
cui sono affidati i seguenti compiti:
a. formulare
proposte, per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale, per
il piano annuale degli interventi sulla base delle risorse finanziarie previste
dal bilancio regionale;
b. proporre
iniziative di informazione delle collettività degli emigrati sulla situazione
sociale, economica e culturale della Regione;
c. formulare
proposte per interventi e azioni per lo sviluppo delle associazioni degli
emigrati pugliesi all’estero;
d. formulare
proposte e progetti alla Giunta e al Consiglio regionale attinenti
l’emigrazione e le materie a essa connesse.
2. L’Ufficio di
Presidenza è convocato e presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da
un suo delegato ed è composto da:
a. due Vice
Presidenti, di cui uno residente all’estero;
b. sette
membri, di cui almeno due tra rappresentanti dei pugliesi residenti all’estero
e almeno uno tra i rappresentanti dei giovani pugliesi di cui all’articolo 7,
comma 2, lettera b).
Art. 9
(Indennità)
1. Ai componenti gli
organismi di cui agli articoli. 7 e 8 è riconosciuto il trattamento economico
di cui alle leggi regionali 17 luglio 1979, n.42 "Trattamento economico di
missione e di trasferimento del personale regionale" e 12 agosto 1981,
n.45 "Norme per il conferimento di consulenze" e eventuali successive
integrazioni e modificazioni, per la partecipazione alle sedute e alle attività
degli organismi, nonché per la partecipazione a iniziative e a manifestazioni
in Italia o all’estero in rappresentanza e per delega del Presidente del
Consiglio generale dei pugliesi nel mondo.
2. Alla suddetta spesa
si fa fronte con i fondi stanziati in bilancio al capitolo 0941030.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 10
(Piano annuale degli interventi in favore dei pugliesi
all’estero)
1. Il piano annuale
degli interventi in favore dei pugliesi all’estero disciplina unitariamente
l’insieme delle attività di rilievo e comprende il programma finanziario e il
disciplinare di attuazione.
2. Il dispositivo di
piano contiene:
a. riferimenti
introduttivi di analisi sulla situazione delle comunità pugliesi all’estero;
b. la verifica
di attività avviate in precedenza da parte di soggetti pugliesi nell’ambito dei
programmi di intervento in favore dei pugliesi all’estero;
c. la
specificazione delle determinazioni programmatiche recate in materia dal
Programma regionale di sviluppo;
d. le
indicazioni di priorità geografiche e tematiche per la realizzazione degli
interventi;
e. le tipologie
di intervento;
f. le
iniziative e i progetti di interesse regionale, con l’indicazione degli
obiettivi specifici, dei contenuti degli interventi e degli eventuali altri
soggetti istituzionali o associativi coinvolti.
3. Il programma
finanziario contiene:
a.
l’individuazione delle risorse da impegnare complessivamente;
b. le quote da
riservare alle iniziative e ai progetti di interesse regionale;
c. i criteri di
ripartizione delle risorse per tipologie di intervento;
d. le quote
minime di compartecipazione finanziaria dei soggetti destinatari dei
contributi.
4. Il disciplinare di
attuazione contiene:
a. le modalità
e i termini di presentazione delle proposte;
b. i criteri di
valutazione preventiva degli interventi, di selezione delle proposte e di
verifica dei risultati;
c. le ipotesi
di decadenza;
d. le modalità
di rendicontazione e di erogazione dei contributi.
Art. 11
(Procedure di formazione del piano regionale)
1. La Giunta regionale,
tenuto conto degli indirizzi generali espressi dagli organismi di
partecipazione di cui ai articoli 7 e 8, approva il piano annuale degli
interventi in favore dei pugliesi all’estero entro il 31 ottobre dell’anno
precedente a quello di riferimento.
2. Per la realizzazione
di progetti di interesse regionale il piano annuale può prevedere forme di
collaborazione e coinvolgimento operativo di enti locali e di altri soggetti
pubblici o privati senza finalità di lucro con esperienza documentabile nel
settore di intervento a favore delle comunità pugliesi all’estero.
Art. 12
(Settore politiche migratorie)
1. E’ istituito presso
la Presidenza della Giunta regionale il Settore politiche migratorie,
articolato in Ufficio Emigrazione e Ufficio Immigrazione, cui è affidata la
gestione degli interventi previsti dalla presente legge e di quelli di cui alla
legge regionale 11 maggio 1990, n.29 "Interventi a favore dei lavoratori
extracomunitari in Puglia".
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 13
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri di spesa
derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte per l’anno 2000 con
i fondi stanziati in bilancio sui capitoli 0941010 e 0941030.
2. Il capitolo 0941015
viene soppresso. Il relativo stanziamento viene assegnato per il 2000 al
capitolo 0941010 che assume la seguente declaratoria "Interventi in favore
dei pugliesi nel mondo".
3. Per gli anni
successivi al 2000 si fa fronte con le rispettive leggi di bilancio.
Art. 14
(Abrogazioni)
1. La legge regionale
23 ottobre 1979, n.65 "Interventi a favore degli emigrati e delle loro
famiglie", la legge regionale 5 luglio 1984, n.33 "Modifica agli
artt. 6 e 7 della l.r. 23 ottobre 1979, n.65", la legge regionale 11
maggio 1990, n.25 "Modifica del primo comma dell’art.10 della l.r. 23
ottobre 1979, n.65" e gli articoli 15 e 16 della legge regionale 11 maggio
1990, n.29 "Interventi a favore dei lavoratori extracomunitari in
Puglia", sono abrogati, fatte salve le obbligazioni assunte alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art.15
(Norma transitoria)
1. In sede di prima
applicazione della presente legge il piano annuale d’interventi per l’anno
2000, viene approvato dalla Giunta regionale in deroga a quanto previsto dagli
articoli 7, 8 e 11, comma 1.
Fino alla istituzione del
Consiglio generale dei pugliesi nel mondo previsto dall’articolo 7, le funzioni
di cui al comma 1 dello stesso articolo sono svolte dalla Consulta regionale
dell’emigrazione, istituita, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 23
ottobre 1979, n.65, con decreti del Presidente della Giunta regionale n.109 del
19 marzo 1996, n.231 del 24 maggio 1996, n.58 del 12 febbraio 1997, n.598 del
27 ottobre 1997 e n.692 del 16 dicembre 1997.
La presente legge e’
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 11 Dicembre 2000