TITOLO I
NORME DI
VARIAZIONE AL BILANCIO 2000
Art. 1
(Finalità)
1. Nello stato di
previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2000,
approvato con legge regionale 12 aprile 2000, n. 9, così come modificata con la
legge regionale di assestamento 5 settembre 2000, n.11, sono introdotte le
variazioni di cui all’allegato "A" della presente legge.
Art. 2
(Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della
spesa)
1. Per effetto delle
variazioni di cui all’articolo 1, l’ammontare complessivo dell’entrata e della
spesa dello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2000
risulta modificato in lire 41.507.284.430.023 in termini di competenza e in
lire 51.626.439.983.730 in termini di cassa per l’entrata e in lire
41.507.284.430.023 in termini di competenza e in lire 51.626.439.983.730 in
termini di cassa per la spesa.
Art. 3
(Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione
di capitoli di entrata e di spesa)
1. Nella descrizione ed
elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile
allegato alla l.r. 9/2000 sono introdotte le variazioni e integrazioni di cui
all’allegato "C" della presente legge.
Art. 4
(Istituzione dell’Ufficio rapporti con le istituzioni
dell’Unione europea a Bruxelles)
1. E’ costituito
l’Ufficio rapporti con le istituzioni dell’Unione europea con sede a Bruxelles.
2. La dotazione
organica del personale dell’Ufficio è determinata con deliberazione di Giunta
regionale su proposta del Presidente e non potrà superare le cinque unità, di
cui un dirigente e quattro non inferiori alla categoria D.
3. Ai dipendenti
regionali assegnati a prestare servizio presso detto Ufficio è corrisposta
un’indennità speciale mensile a titolo di rimborso forfetario delle spese
relative alla permanenza nella sede di servizio all’estero.
Art. 5
(Abrogazione articolo 95 legge regionale 25 marzo 1974, n.
18)
1. Le procedure di cui
all’articolo 95 della l.r. 18/1974 sono definitivamente concluse e la medesima norma
è abrogata. Sono fatti salvi i pronunciamenti giurisdizionali irrevocabili su
contenziosi instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
(Integrazione articolo 13 l.r. 9/2000)
1. Dopo il comma 2
dell’articolo 13 della l.r. 9/2000 è inserito il seguente comma 2 bis:
"2
bis. Le disponibilità finanziarie non utilizzate al termine del corrente
esercizio 2000 sul predetto capitolo 1121029 sono mantenute in bilancio quali
residui di stanziamento e impiegate, per le finalità di cui al presente
articolo, nel corso dell’esercizio successivo".
Art. 7
(Mutui e prestiti regionali)
1. Il Tesoriere
regionale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 66 della legge regionale
di contabilità 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni e integrazioni,
provvede a effettuare, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di
natura obbligatoria, pagamenti anche senza l’emissione di mandati qualora i
pagamenti stessi siano riferiti a mutui e prestiti non rientranti in quelli
assunti ai sensi della legge 19 marzo 1993, n.68 e non vi abbiano provveduto,
alle previste scadenze, i competenti uffici regionali.
2. Il Tesoriere è
autorizzato a tal fine ad accantonare sulle entrate acquisite dalla Regione le
somme necessarie al servizio del prestito con specifico vincolo irrevocabile a
favore degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.
3. Entro quindici
giorni e, comunque, entro il termine del mese successivo al pagamento, la
Regione Puglia emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione
contabile.
Art. 8
(Disposizioni in materia di trasporti)
1. Fino alla
elaborazione del piano regionale dei trasporti (PRT) di cui all’articolo 7
della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 e per l’elaborazione del piano
triennale dei servizi (PTS) di cui all’articolo 8 della medesima legge
regionale, si assumono come servizi minimi di TPRL gli autoservizi che
risultano ammessi alla contribuzione regionale o finanziati dai bilanci
comunali alla data di entrata in vigore della presente legge, con eventuale
esclusione di quelli riconosciuti dalla Giunta regionale non corrispondenti
alla domanda di mobilità di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
2. Per l’elaborazione
del PTS la Giunta regionale può incaricare, previo esperimento di licitazione
privata, consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore. La relativa
spesa trova copertura, per l’anno 2000, nello stanziamento iscritto al capitolo
0552026.
3. Il comma 2
dell’articolo 22 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:
"2.
Il soggetto gestore di servizi di
trasporto pubblico in affidamento diretto o concessione o autorizzazione
incorre:
a. nella
decadenza di tutti gli affidamenti diretti o concessioni o autorizzazioni
quando venga a perdere il requisito di idoneità morale o finanziaria o
professionale; quando, dopo la comminazione della sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all’articolo 33 e nonostante diffida ad adempiere, reiteri la
non osservanza agli obblighi derivanti da leggi, regolamenti o contratti di
lavoro; quando denunci disavanzi gestionali non coperti dagli eventuali
corrispettivi contrattuali per più di due esercizi consecutivi;
b. nella
decadenza dell’affidamento o della concessione o dell’autorizzazione quando, in
assenza di causa di forza maggiore, non inizi il servizio alla data fissata nel
contratto né a quella successiva fissata con diffida; quando ne dismetta, anche
in parte, l’esercizio senza preventiva autorizzazione dell’ente affidante o
concedente; quando, dopo la comminazione della sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all’articolo 33 e nonostante diffida ad adempiere, reiteri la
non osservanza anche a una sola delle restanti clausole contrattuali;
c. nella
decadenza dell’affidamento o della concessione o dell’autorizzazione quando
ceda a terzi, in qualsiasi forma, il servizio o quote parti di esso senza la
preventiva autorizzazione dell’ente competente. Nel caso di perdita del
requisito di idoneità morale o finanziaria o professionale la decadenza decorre
dalla data in cui il fatto è accertato; nei restanti casi la pronuncia di
decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al soggetto
gestore dall’ente affidante o concedente ed è operativa dalla scadenza del
termine stabilito nell’ultima diffida. La decadenza non attribuisce alcun
diritto di indennizzo al soggetto dichiarato decaduto".
4. Al comma 5
dell’articolo 22 della l.r. 13/1999, dopo le parole "servizi
limitrofi", sono aggiunte le parole "La medesima disposizione si
applica anche nel caso di decadenza dalla concessione o dall’affidamento
diretto per qualsiasi altra causa, ivi compresa l’inadempienza agli obblighi di
cui all’articolo 35, comma 2, della l.r. 13/1999 nel testo sostituito
dall’articolo 56, comma 11, della l.r. 9/2000".
5. Alla lettera c) del
comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 13/1999 sono aggiunte le seguenti parole:
"per i percorsi e le fermate nei centri urbani il predetto riconoscimento
è attribuito alla competenza dei Comuni interessati, che ne danno comunicazione
all’ente affidante".
6. Dopo il comma 2
dell’articolo 35 della l.r. 13/1999, nel testo sostituito dal comma 11
dell’articolo 56 della l.r. 9/2000, è aggiunto il seguente comma 2 bis:
"2
bis. Al fine di assicurare la continuità dei servizi di cui al precedente
comma, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali la Regione,
sentiti in apposita Conferenza dei servizi il Comune interessato, le
organizzazioni sindacali confederali e federali dei lavoratori del settore
trasporti e le associazioni delle imprese di trasporto di persone presenti sul
territorio regionale, ne affida l’esercizio a concessionario di altri
autoservizi ritenuto idoneo, mediante contratto temporaneo di servizio di
durata non superiore a dodici mesi e alle condizioni di cui all’articolo 36".
7. A parziale modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37, la gestione
stralcio per la definizione delle pendenze residuali delle cessate gestioni di
autoservizi interurbani è affidata ad apposita struttura di progetto presso l’Assessorato
ai trasporti e vie di comunicazione, che vi provvede in autonomia funzionale e
organizzativa e avvalendosi della commissione già istituita in applicazione
della citata l.r. 37/1995 e da integrare con due dipendenti regionali di
categoria D3 del Settore legale e contenzioso e due dipendenti regionali del
Settore trasporti, dei quali uno di categoria D3 e uno di categoria B3.
8. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di espletamento
delle procedure concorsuali di cui all’articolo 18 della l.r. 13/1999 è fatto
divieto di autorizzare concessioni di intensificazioni di programmi di
esercizio, ivi comprese quelle in via sperimentale, che comportino maggiori
oneri a carico del bilancio regionale.
9. L’articolo 58 della
l.r. 9/2000 è abrogato.
10. Dopo il comma 1
dell’articolo 35 della l.r. 13/1999 è inserito il seguente comma 1 bis:
"1
bis. La mancata sottoscrizione dei contratti "ponte" di servizio
comporta l’automatica decadenza dalle concessioni senza l’attivazione di alcun
procedimento amministrativo né alcun obbligo di comunicazione da parte
dell’ente concedente".
11. Il termine del 30
dicembre 2000 previsto dall’articolo 56, commi 10 e 13, della l.r. 9/2000, già
riferito al 30 giugno 2000 con l’articolo 35, commi 1 e 8, della l.r. 13/1999,
è ulteriormente differito non oltre novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
12. Al fine di
concorrere alle spese di trazione, carburante e risorse umane sostenute nel
periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 2000 dalle aziende pugliesi esercenti
servizi di TPRL su gomma e assunti come servizi minimi ai sensi dell’articolo
36 della l.r. 13/1999, è iscritto con la presente legge di variazione apposito
stanziamento di lire 1 miliardo 300 milioni sul capitolo di nuova istituzione
552036 del bilancio regionale avente a oggetto "Concorso straordinario per
spese correnti nel settore del TPRL". L’importo stanziato sarà erogato con
apposita deliberazione dirigenziale del Settore trasporti con il criterio
importo stanziato-fratto aut:chilometri complessivi ammessi-per aut.chilometri
per singola azienda esercente i servizi minimi di cui all’articolo 36 della
l.r. 13/1999.
13. Alla spesa
derivante dall’attuazione del comma 12 si provvede mediante storno di lire 1
miliardo 300 milioni dal capitolo 552012 al capitolo 552036".
Art. 9
(Autorizzazione
di spesa per la ricostituzione del capitale sociale della partecipata Società
esercizio aeroporti Puglia (SEAP) – SpA)
1. E’ autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi 824 milioni per la copertura della quota di
ricostituzione del capitale sociale della partecipata SEAP – SpA.
2. Per le finalità di
cui al comma 1 è autorizzato il trasferimento della somma di lire 10 miliardi
824 milioni.
3. Alla relativa spesa si
fa fronte mediante istituzione con la presente legge di variazione di apposito
stanziamento di pari importo sul capitolo 562014 del bilancio regionale avente
ad oggetto: "Trasferimenti per ricostituzione del capitale sociale della
partecipata SEAP SpA (legge di variazione al bilancio di previsione
2000)".
Art. 10
(Trasferimenti dallo Stato delle risorse in edilizia
residenziale giacenti al 31 dicembre 1998)
1. Le risorse
finanziarie provenienti, ai sensi dell’articolo 61, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112 e in attuazione dell’articolo 2 dell’accordo
di programma sottoscritto in data 26 ottobre 2000 tra la Regione Puglia e il
Ministero dei lavori pubblici, dai fondi di edilizia agevolata giacenti al 31
dicembre 1998 sul conto corrente n. 20103 della Sezione autonoma della Cassa
depositi e prestiti, pari a lire 250.916.055.691, da accreditare in favore
della Regione Puglia sul conto corrente n. 22705 aperto presso la Tesoreria
centrale dello Stato, sono acquisite al bilancio regionale con imputazione al
capitolo di entrata di nuova istituzione 2057305 avente ad oggetto:
"Assegnazione fondi dallo Stato per l’edilizia agevolata giacenti al 31
dicembre 1998 presso la Cassa depositi e prestiti – (articolo 61, comma 1, d.
lgs. 112/1998 – articolo 2 accordo di programma del 26 ottobre 2000)".
2. I fondi di cui al
comma 1 sono, all’atto del trasferimento, portati a incremento degli
stanziamenti di bilancio dei seguenti capitoli di spesa e secondo
l’articolazione di seguito riportata:
a. quanto a lire
74 miliardi sul capitolo 491036 avente ad oggetto "Annualità in conto
interessi concessi con leggi regionali sulla casa";
b. quanto a
lire 100 miliardi sul capitolo 1110050 avente ad oggetto "Fondo di riserva
per il cofinanziamento regionale di programmi
comunitari";
c. quanto a
lire 76.916.055.691 sul capitolo 491037 avente ad oggetto "Annualità in
conto interessi concessi con leggi statali sulla casa – anno corrente legge 5
agosto 1978, n. 457".
3. Al fine di
consentire l’attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica e
infrastrutturale previsti dai "Protocolli di intesa" già stipulati
con la partecipazione della Regione Puglia ai sensi delle deliberazioni CIPE 10
gennaio 1995 e 28 giugno 1995, la Giunta regionale è autorizzata a concedere
finanziamenti aggiuntivi ai Comuni interessati per la realizzazione degli
interventi di recupero delle periferie urbane. Le somme necessarie di edilizia
sovvenzionata, che non transitano dal bilancio regionale, a eccezione dei PRU,
sono prelevate dai fondi del programma di edilizia residenziale pubblica del
quadriennio 1992-95 e precedenti non ancora assegnati alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonché da eventuali nuove disponibilità
finanziarie nel settore della edilizia residenziale pubblica.
Art. 11
(Trasferimenti dallo Stato in edilizia residenziale
relativi all’annualità 1999)
1. I fondi erogati
dallo Stato per l’edilizia convenzionata agevolata ai sensi delle leggi
457/1978, 15 febbraio 1980, n. 25, 25 marzo 1982, n. 94, 11 marzo 1988, n. 67,
relativi all’annualità 1999, sono utilizzati, per la parte eccedente
l’ammontare dei contributi statali necessari al pagamento dell’annualità
maturata nel medesimo anno, a copertura in entrata a pareggio delle annualità
maturate a favore degli istituti di credito convenzionati e agli stessi erogate
nel periodo dal 1991 al 1998 e, per l’eventuale differenza, con imputazione al
capitolo di entrata 2057000 quale maggiore accertamento e al correlato capitolo
di spesa 491037 quale maggiore stanziamento.
Art. 12
(Commissione per la formazione delle graduatorie e per la
mobilità)
1. Ai componenti le
commissioni per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui all’articolo
5 della legge regionale 20 dicembre 1984, n.54 è corrisposto dai Comuni un
gettone di presenza dell’importo di lire 150 mila lorde per ciascuna seduta,
intendendosi per seduta il complesso dei lavori svolti nell’intera giornata
anche se in tempi frazionati.
Art. 13
(Anticipazione IVA ai consorzi SISRI di cui alla legge
regionale 3 ottobre 1986, n. 31)
1. I competenti uffici
regionali provvedono ad anticipare ai Consorzi per lo sviluppo industriale e di
servizi reali alle imprese (SISRI) di cui alla l.r. 31/1986 le spese relative
all’IVA sostenuta con riferimento alla realizzazione degli interventi
finanziati con fondi dell’Unione europea, dello Stato o regionali e comunque
gestiti dalla Regione Puglia.
2. I Consorzi SISRI
provvedono alla restituzione delle somme anticipate entro sessanta giorni
dall’avvenuto previsto rimborso da parte dell’erario.
3. La presente legge ha
effetto su tutti i finanziamenti per opere gestite dalla Regione Puglia,
compresi quelli in corso di realizzazione alla data della sua entrata in
vigore.
4. A garanzia della
restituzione alla Regione Puglia delle somme anticipate per IVA, i Consorzi
SISRI prestano apposita fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari
alle somme di volta in volta erogate, da svincolare all’atto delle restituzioni
delle somme stesse.
5. La Ragioneria
provvede a tal fine ad attivare in stretta correlazione appositi capitoli di
bilancio di entrata e di spesa in partite di giro.
Art. 14
(Disposizioni in materia di lavori pubblici)
1. Le disponibilità
finanziarie già impegnate, in attuazione degli articoli 3 e 6 della legge 24
marzo 1989, n.122, sui capitoli di spesa 522050, 522060 e 594020 vengono
destinate al pagamento delle annualità di contributo relative agli interventi
per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è sorta
obbligazione giuridicamente vincolante per contratti con imprese esecutrici dei
lavori. Il dirigente del Settore lavori pubblici provvede con proprio
provvedimento alle conseguenti sistemazioni contabili.
Art. 15
(Passività pregresse delle Aziende di promozione turistica
di Puglia)
1. Al fine di
sostenere, sulla base delle previste verifiche contabili effettuate dai
commissari liquidatori ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 23
ottobre 1996, n. 23, il pagamento delle passività pregresse delle Aziende di
promozione turistica (APT) di Puglia, viene iscritto apposito stanziamento di
lire 1 miliardo 750 milioni sul c.n.i. 4320 del bilancio regionale avente a
oggetto "Pagamento passività pregresse delle APT di Puglia (l.r. 23/1996 –
legge di variazione bilancio 2000)".
Art. 16
(Disposizioni in materia di impianti irrigui collettivi di
proprietà regionale)
1. La validità delle
norme di cui all’articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 32 è prorogata
sino alla data di entrata in vigore della nuova legge di riordino dei Consorzi
di bonifica e, comunque, sino e non oltre il 31 dicembre 2001".
Art. 17
(Integrazione alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6 in
materia del demanio e del patrimonio regionale)
1. Dopo il comma 2
sexies dell’articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6, è aggiunto
il seguente comma 2 septies:
"2
septies. Gli oneri finanziari relativi
alla realizzazione delle strutture immobiliari della nuova sede dell’ex Istituto
regionale d’incremento ippico pugliese (IRIIP) in Castelluccio dei Sauri sono
fronteggiati con l’intero importo dei proventi rivenienti dall’alienazione del
complesso ‘ex SICEM’ in Foggia".
Art. 18
(Modifica alla l.r. 9/2000)
1. Il comma 1 dell’articolo
28 della l.r. 9/2000 è così riformulato:
"1.
Al fine di favorire l’incremento occupazionale in tutto il territorio
regionale, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire, gratuitamente, in
favore degli enti locali i beni immobili regionali che si trovano nella
disponibilità o nell’uso degli stessi. L’incremento occupazionale deve essere
documentato nella istanza".
Art. 19
(Disposizioni all’Amministrazione provinciale di Lecce per
il centro di formazione professionale CNOS – Polivalente di Lecce)
1. Le disposizioni di
cui alla legge regionale 21 dicembre 1998, n.32 "Trasferimento
all’Amministrazione provinciale di Lecce del Centro di formazione professionale
CNOS – Polivalente di Lecce", già prorogate per l’anno 1999/2000
dall’articolo 24 della legge regionale 4 maggio 1999, n.17, hanno validità
anche per le annualità 2000/2001 del Programma operativo regionale (POR) –
Puglia.
2. L’Amministrazione
provinciale di Lecce può utilizzare gli operatori del centro Polivalente ex
CNOS iscritti nell’albo o nell’elenco di cui all’articolo 26 della legge
regionale 17 ottobre 1978, n. 54, alle proprie dipendenze, presso i Centri
territoriali per l’impiego di cui all’articolo 7 della legge regionale 5 maggio
1999, n. 19, secondo la previsione contenuta nell’apposita misura del
"complemento di programmazione" per il Fondo sociale europeo (FSE)
del POR Puglia 2000-2006. La Giunta regionale emana al riguardo apposite
specifiche direttive.
TITOLO
II
NORME IN
MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, CONTENIMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA
SANITARIA
Art. 20
(Disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa
sanitaria)
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2001 il comma 6 dell’articolo 20 della legge regionale 5 giugno 1997,
n. 16 è sostituito dal seguente:
"6.
La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 8 sexies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
individua le funzioni assistenziali oggetto di specifico progetto obiettivo da
finanziarsi in base al costo standard di produzione del relativo programma di
assistenza. In fase di prima attuazione i progetti obiettivo individuati ai
fini del finanziamento per costo standard di produzione sono i seguenti:
a. assistenza a
malattie rare;
b. allarme
sanitario e trasporto in emergenza, nonché funzionamento della centrale
operativa;
c. trapianti
d’organo, di midollo osseo e di tessuto".
2. A decorrere dal 1°
gennaio 2001 le tariffe in vigore per le prestazioni rese dalle Aziende
ospedaliere, dagli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico
(IRCCS), di diritto pubblico e diritto privato, dagli ospedali dipendenti da
enti ecclesiastici, dai presidi ospedalieri delle Aziende sanitarie locali
(ASL) e dalle strutture private provvisoriamente accreditate vengono ridotte di
cinque punti rispetto a quelle individuate per ciascuna tipologia di struttura
dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 995 dell’8 marzo 1995 e
successive modificazioni e integrazioni.
3. Fino
all’approvazione da parte della Giunta regionale del documento di indirizzo
economico-funzionale del servizio sanitario regionale e del riparto del fondo
sanitario regionale per l’anno 2001, nei confronti delle strutture ospedaliere
pubbliche, equiparate e private di cui al comma 2, per l’anno 2001, sono
confermati i tetti di remunerazione fissati per le prestazioni a tariffa dalla
deliberazione di Giunta regionale 27 dicembre 1999, n.1832, ridotti del cinque
per cento.
4. Ai sensi
dell’articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, è competenza dei Direttori generali delle ASL,
nell’ambito di quanto definito dalla programmazione regionale, definire le
attività da potenziare e da depotenziare, nonché il volume massimo di
prestazioni, distinto per tipologia e per modalità di assistenza, che le
strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria
locale si impegnano ad assicurare.
5. Le Aziende sanitarie
sono tenute all’osservanza di quanto previsto dalla programmazione nazionale e
regionale in materia di riduzione delle risorse finanziarie destinate al
livello assistenziale ospedaliero e degli attuali indici di ospedalizzazione
della assistenza sanitaria; le prestazioni eccedenti il programma preventivo
concordato vengono remunerate, sempre nei limiti invalicabili del tetto di
remunerazione contrattualmente definito.
6. L’articolo 17 della
legge regionale 22 dicembre 1997, n. 22 e il comma 7 dell’articolo 20 della
legge regionale 5 maggio 1997, n.16 sono abrogati.
7. I criteri e le
modalità per la remunerazione delle prestazioni sanitarie interessanti
residenti di altre Regioni e di altri Paesi resi dalle Aziende ospedaliere,
dalle ASL, dagli IRCCS pubblici e privati, dagli enti ecclesiastici e dalle
strutture private transitoriamente accreditate saranno determinati dalla Giunta
regionale nel documento di indirizzo economico-funzionale del servizio
sanitario regionale per l’anno 2001.
8. A decorrere dal 1°
gennaio 2001 le prestazioni in day-hospital erogate dalle strutture pubbliche
ed equiparate devono essere rese nel rispetto di protocolli preventivamente
autorizzati dalla Regione secondo la regolamentazione dettata con deliberazione
di Giunta regionale n. 2016 del 3 giugno 1998.
9. Dalla data di
entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2001, alle Aziende
sanitarie, ai sensi dell’articolo 2 e seguenti della legge regionale 30
dicembre 1994, n.38 e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere
all’acquisizione di beni durevoli, servizi e prestazioni in assenza
dell’autorizzazione regionale alla spesa, che può essere concessa unicamente
nei limiti delle assegnazioni finanziarie regionali.
10. Entro e non oltre
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
Aziende sanitarie devono riesaminare i contratti di consulenza tecnica,
sanitaria e amministrativa in vigore e richiedere alla Regione la conferma di
quelli ritenuti indispensabili per il funzionamento dei servizi; la conferma
deve essere effettuata osservando il criterio di utilizzare prioritariamente
dipendenti o servizi del servizio sanitario regionale e conseguentemente di
contrattare con le Aziende sanitarie pubbliche di appartenenza le relative e
necessarie consulenze.
Art. 21
(Disposizioni per l’appropriatezza nell’erogazione
dell’assistenza sanitaria)
1. Ai fini della
verifica e del miglioramento dell’appropriatezza nell’erogazione
dell’assistenza sanitaria e della remunerazione delle prestazioni dei soggetti
erogatori presso i quali si registrano frequenze di ricoveri inappropriati,
vengono definiti i seguenti standard:
a. per l’anno
2001 riduzione delle percentuali di inappropriatezza rilevate con
l’applicazione del progetto Protocollo di revisione dell’uso dell’ospedale
(PRUO) del venti per cento fino ai valori soglia di inappropriatezza, del
trenta per cento per l’intero ricovero e del quaranta per cento per la giornata
di ammissione di ricovero;
b. per l’anno
2001 la remunerazione complessiva dei soggetti erogatori che non realizzano
l’obiettivo assegnato di cui alla lettera a),
o che alla terza fase del progetto PRUO risultano comunque inadempienti
rispetto all’obiettivo medesimo, è abbattuta nella misura non inferiore al 10 per cento.
2. La Giunta regionale
nel documento di indirizzo economico-finanziario del servizio sanitario regionale
per l’anno 2001 provvederà a definire ulteriori criteri e programmi per
migliorare l’appropriatezza delle prestazioni.
3. Le Aziende USL hanno
facoltà di verificare, ai fini della compensazione finanziaria, presso le
Aziende ospedaliere l’appropriatezza della durata dei ricoveri che eccedono
quella prevista dai relativi Diagnostic Related Group (DRG).
Art. 22
(Prestazioni erogate in regime di assistenza indiretta)
1. I rimborsi relativi
alle prestazioni erogate in regime di assistenza indiretta, in attesa
dell’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di
accreditamento istituzionale da parte del Ministero della sanità, ai sensi del
d. lgs. 229/1999, sono assicurati, per l’anno 2001, con le stesse modalità e
misure attualmente in vigore.
2. Gli accreditamenti
transitori delle strutture sanitarie e dei professionisti, in attesa
dell’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 o di
provvedimenti regionali in materia, sono prorogati per l’anno 2001.
Art. 23
(Disposizioni per le dotazioni organiche e il personale
delle Aziende sanitarie)
1. Le dotazioni
organiche delle Aziende sanitarie sono provvisoriamente rideterminate in misura
pari ai posti coperti al 31 agosto 2000, nonché ai posti per i quali alla
stessa data risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando
di concorso negli inquadramenti giuridici ed economici in atto.
2. Il numero dei
dipendenti in servizio delle Aziende sanitarie, sia a tempo determinato che a
tempo indeterminato, entro e non oltre il 31 dicembre 2001 deve risultare
ridotto almeno del 2 per cento rispetto al numero dei dipendenti in servizio al
31 dicembre 1999.
3. Fino all’attuazione
di quanto previsto ai commi 1 e 2 è fatto divieto alle Aziende sanitarie di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nonché di procedere
all’avvio di bandi concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno
vacanti.
4. Dalla data di
entrata in vigore della presente legge le Aziende sanitarie non possono
effettuare assunzioni di personale a tempo determinato con esclusione di quelle
appartenenti al ruolo sanitario.
5. Sono portate a
termine per i posti messi a concorso le procedure di assunzione di personale
dei SERT di tutti i ruoli purchè ricompreso nella dotazione organica approvata
dalla Regione.
6. Gli oneri finanziari
derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche, di cui ai commi 1 e 2,
non devono comunque superare i limiti fissati dall’articolo 1, comma 9, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Art. 24
(Vincoli finanziari per i Direttori generali)
1. Le Aziende sanitarie
sono tenute ad approvare e trasmettere alla Regione i rendiconti finanziari
entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno successivo all’esercizio
finanziario a cui si riferiscono, nonché a rispettare i termini di
rendicontazione trimestrale previsti dalla l.r. 38/1994 e successive
modificazioni.
2. Fermo restando la
verifica dei risultati amministrativi e di gestione da effettuarsi ai sensi
dell’articolo 1, comma 6, della legge 17 ottobre 1994, n. 590 e del d. lgs.
229/1999, alle scadenze previste, l’accertamento di disavanzi di
amministrazione nelle Aziende sanitarie, rilevato il mancato adempimento da
parte del Direttore generale di quanto prescritto dalle leggi regionali nonché
dai documenti di indirizzo economico-funzionale del servizio sanitario
regionale, a decorrere dall’esercizio finanziario 2001, determina comunque la
decadenza automatica dello stesso, secondo quanto previsto dalle specifiche
norme dell’articolo 3 bis del d. lgs. 229/1999.
3. I Collegi dei
revisori dei conti delle Aziende sanitarie sono tenuti a riferire alla Regione,
con apposite relazioni scritte, obbligatoriamente e almeno trimestralmente, sui
risultati dei riscontri eseguiti, denunciando immediatamente i fatti se vi è
fondato sospetto di gravi irregolarità; sono tenuti inoltre a trasmettere alla
Regione, periodicamente e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria
relazione sull’andamento finanziario e sull’andamento dell’attività della ASL o
dell’Azienda ospedaliera.
4. Il mancato
adempimento di quanto disposto dal comma 3 comporta la decadenza del Collegio
dei revisori.
Art. 25
(Prestazioni specialistiche e ospedaliere erogate da
soggetti privati provvisoriamente accreditati)
1. A norma del d. lgs.
502/1992 e successive modificazioni di cui agli articoli 8 quater, quinquies e
sexies del d. lgs. 229/1999, i limiti di remunerazione per le prestazioni
interessanti l’assistenza specialistica e ospedaliera erogate da soggetti
privati provvisoriamente accreditati sono determinati, di norma annualmente,
nell’ambito del documento di indirizzo economico-funzionale che costituisce
atto di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia sanitaria della
Regione Puglia.
2. Nell’ambito delle
linee e dei limiti fissati dalla programmazione regionale, a norma
dell’articolo 8 quinquies del d. lgs. 229/1999, alle Aziende sanitarie
territoriali compete l’individuazione dei soggetti interessati tra quelli di
cui al comma 1 del presente articolo, l’individuazione delle funzioni e delle
attività da potenziare e depotenziare, la definizione dei volumi, della
tipologia e delle modalità di erogazione delle prestazioni richieste, gli
accordi contrattuali con detti soggetti e la verifica del loro rispetto anche
in materia di appropriatezza delle prestazioni erogate.
3. Fino a diversa
deliberazione da parte della Giunta regionale, da adottarsi nell’ambito del
documento di indirizzo economico-funzionale in materia sanitaria per l’anno
2001 e triennale 2001-2003, nei confronti dei soggetti privati provvisoriamente
accreditati si applicano le disposizioni e i tetti di remunerazione previsti
dalla deliberazione di Giunta regionale 27 dicembre 1999, n. 1832.
4. Le regressioni
tariffarie, nella misura e secondo le progressioni fissate dalla deliberazione
di Giunta regionale 15 luglio 1999, n.1003, trovano applicazione, sempre nei
limiti invalicabili del tetto massimo di remunerazione, a partire dal volume di
prestazioni complessivamente erogate nel 1998, fatti salvi i depotenziamenti
già determinati dal Direttore generale della ASL territorialmente competente.
5. I Direttori generali
delle Aziende sanitarie controllano e remunerano le suddette prestazioni
nell’ambito del predetto ammontare di remunerazione e degli accordi
contrattuali da sottoscrivere.
6. A norma del comma 2
dell’articolo 8 quater del d. lgs. 229/1999, la mancata sottoscrizione da parte
dei soggetti interessati degli accordi contrattuali determina la sospensione
dell’esercizio di attività sanitarie in accreditamento nel servizio sanitario
regionale.
Art. 26
(Disposizioni e vincoli applicativi alla legge regionale 9
giugno 1987, n. 16)
1. Le risorse
finanziarie assegnate dalla Regione alle Aziende sanitarie per l’attuazione di
quanto disposto dall’articolo 46 della l.r. 9/2000 possono essere utilizzate
esclusivamente per gli operatori che alla data del 31 dicembre 1999 erano
adibiti per l’attuazione delle finalità di cui alla l.r. 16/1987.
2. Alle Aziende
sanitarie è fatto divieto di aumentare il numero degli operatori esistenti alla
data del 31 dicembre 1996 e adibiti per le finalità della l.r. 16/1987 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 27
(Prime disposizioni applicative dell’articolo 8 ter del d.
lgs. 229/1999)
1. La verifica di
compatibilità del progetto per la realizzazione di strutture sanitarie e
socio-sanitarie di cui all’articolo 8 ter, comma 2, del d. lgs. 229/1999 è
effettuata da parte della Regione, oltre che nei casi di rilascio della
concessione edilizia di cui all’articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni,
anche nei casi di denuncia di inizio di attività ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n.537, qualora le opere
comportino la modifica di destinazione di immobili o la manutenzione
straordinaria o revisione o installazione di impianti tecnologici finalizzati
alla realizzazione di strutture sanitarie o socio-sanitarie.
2. Il Comune acquisisce
la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione in tutti i
casi in cui le opere per le quali è stata rilasciata concessione edilizia o
presentata denuncia di inizio d’attività non sono iniziate alla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Per le opere
pubbliche delle ASL e delle Aziende ospedaliere la deliberazione del Consiglio
regionale con la quale viene finanziato intervento ai sensi dell’articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67 equivale alla verifica di compatibilità del
progetto da parte della Regione ai fini dell’applicazione dell’articolo 8 ter
del d. lgs. 229/1999.
4. La Giunta regionale,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
regolamenta il procedimento e individua gli standard di strutture o capacità
produttive per l’applicazione dell’articolo 8 ter, commi 2, 3 e 4, del d. lgs.
229/1999.
Art. 28
(Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
"Oncologico" di Bari: proroga disposizioni transitorie di cui
all’articolo 7 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 7 della
l.r. 17/1999 sono prorogate fino a tutto il 31 dicembre 2001.
Art. 29
(Disposizioni in materia di trapianto - legge regionale 21
novembre 1996, n. 25)
1. I benefici di cui
alla l.r. 25/1996, modificata e integrata dalla legge regionale 6 maggio 1998,
n.14, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge si
applicano ai dipendenti della Regione Puglia e loro familiari conviventi che
per motivi istituzionali risultano residenti fuori regione.
2. Il termine trapianto
di cui all’articolo 1 della l.r. 25/1996 deve essere inteso nel senso che,
oltre al trapianto di interi organi, comprende ogni tipo di trapianto, ivi
compreso quello autologo, ovvero il trasferimento di materiale cellulare o
tessutale da una parte a un’altra del corpo di uno stesso individuo.
3. Le somme spettanti,
non cumulabili con analoghi benefici eventualmente concessi dalla Regione di
residenza, sono erogate dalla ASL di provenienza residenziale dei dipendenti
regionali ed è rimborsata dalla Regione a carico del capitolo di spesa 781075
del bilancio autonomo.
TITOLO
III
DISPOSIZIONI
DIVERSE
Art. 30
(Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22)
1. I commi 1 e 2
dell’articolo 6 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22 "Trattamento
di previdenza del personale regionale" e successive modifiche e
integrazioni sono abrogati.
Art. 31
(Disposizioni straordinarie per gli Istituti autonomi case
popolari - IACP)
1. Fino alla data di
entrata in vigore della legge regionale di disciplina del nuovo ordinamento
degli enti regionali operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica e
del contestuale riordino dell’intera materia, con decreto del Presidente della
Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, viene
nominato un Commissario straordinario per ciascun IACP.
2. Dalla data di nomina
del Commissario straordinario gli organi in carica cessano la loro funzione, a
eccezione del Collegio sindacale.
3. Il Commissario straordinario
assume i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione dell’IACP e
ha il compito di provvedere, entro diciotto mesi dalla data della sua nomina,
alla ricognizione dei beni patrimoniali e dei rapporti attivi e passivi dei
rispettivi IACP, curando la predisposizione del relativo rendiconto finale da
inviare alla Giunta regionale.
4. Al Commissario
straordinario è corrisposto un compenso pari a quello previsto per il
Presidente.
Art. 32
(Determinazioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica)
1. A far data dalla
pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia, cessano dalle funzioni gli organi statutari di gestione e di
amministrazione dei Consorzi di bonifica integrale di Puglia, a eccezione dei
Collegi sindacali.
2. Sino alla data di
entrata in vigore della legge regionale di riforma, e per non oltre sei mesi, i
Consorzi di bonifica sono amministrati da sei Commissari, da nominarsi con
decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. In sede di prima
applicazione della presente legge, sono sospese le procedure previste dalla
legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 in caso di commissariamento dei Consorzi.
Art. 33
(Comitato tecnico consultivo – legge regionale 4 luglio
1997, n. 18)
1. I compensi previsti
dall’articolo 3, comma 2, della l.r. 18/1997 sono raddoppiati. Al segretario
del Comitato compete un gettone di presenza per ogni seduta pari al 50 per
cento degli importi così come sopra determinati.
Art. 34
(Modifica all’articolo 36, comma 1, della l.r. 9/2000)
1. Al comma 1
dell’articolo 36 (Contributo alla Comunità montana Murgia tarantina) della l.r.
9/2000, dopo la parola "costituzione", la lettera "e" è
sostituita con una virgola e dopo la parola "avvio" sono aggiunte le
parole "e di gestione".
La presente legge e’
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 22
Dicembre 2000
ALL. OMISSIS