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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2000
Numero
28
Data
22/12/2000
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 22 dicembre 2000, n. 152 suppl.
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I

TITOLO I

NORME DI VARIAZIONE AL BILANCIO 2000

Art. 1

(Finalità)

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2000, approvato con legge regionale 12 aprile 2000, n. 9, così come modificata con la legge regionale di assestamento 5 settembre 2000, n.11, sono introdotte le variazioni di cui all’allegato "A" della presente legge.

Art. 2

(Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa)

1. Per effetto delle variazioni di cui all’articolo 1, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2000 risulta modificato in lire 41.507.284.430.023 in termini di competenza e in lire 51.626.439.983.730 in termini di cassa per l’entrata e in lire 41.507.284.430.023 in termini di competenza e in lire 51.626.439.983.730 in termini di cassa per la spesa.

Art. 3

(Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa)

1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla l.r. 9/2000 sono introdotte le variazioni e integrazioni di cui all’allegato "C" della presente legge.

Art. 4

(Istituzione dell’Ufficio rapporti con le istituzioni dell’Unione europea a Bruxelles)

1. E’ costituito l’Ufficio rapporti con le istituzioni dell’Unione europea con sede a Bruxelles.

2. La dotazione organica del personale dell’Ufficio è determinata con deliberazione di Giunta regionale su proposta del Presidente e non potrà superare le cinque unità, di cui un dirigente e quattro non inferiori alla categoria D.

3. Ai dipendenti regionali assegnati a prestare servizio presso detto Ufficio è corrisposta un’indennità speciale mensile a titolo di rimborso forfetario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all’estero.

Art. 5

(Abrogazione articolo 95 legge regionale 25 marzo 1974, n. 18)

1. Le procedure di cui all’articolo 95 della l.r. 18/1974 sono definitivamente concluse e la medesima norma è abrogata. Sono fatti salvi i pronunciamenti giurisdizionali irrevocabili su contenziosi instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Integrazione articolo 13 l.r. 9/2000)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 9/2000 è inserito il seguente comma 2 bis:

"2 bis. Le disponibilità finanziarie non utilizzate al termine del corrente esercizio 2000 sul predetto capitolo 1121029 sono mantenute in bilancio quali residui di stanziamento e impiegate, per le finalità di cui al presente articolo, nel corso dell’esercizio successivo".

Art. 7

(Mutui e prestiti regionali)

1. Il Tesoriere regionale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 66 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni e integrazioni, provvede a effettuare, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, pagamenti anche senza l’emissione di mandati qualora i pagamenti stessi siano riferiti a mutui e prestiti non rientranti in quelli assunti ai sensi della legge 19 marzo 1993, n.68 e non vi abbiano provveduto, alle previste scadenze, i competenti uffici regionali.

2. Il Tesoriere è autorizzato a tal fine ad accantonare sulle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito con specifico vincolo irrevocabile a favore degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.

3. Entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese successivo al pagamento, la Regione Puglia emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione contabile.

Art. 8

(Disposizioni in materia di trasporti)

1. Fino alla elaborazione del piano regionale dei trasporti (PRT) di cui all’articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 e per l’elaborazione del piano triennale dei servizi (PTS) di cui all’articolo 8 della medesima legge regionale, si assumono come servizi minimi di TPRL gli autoservizi che risultano ammessi alla contribuzione regionale o finanziati dai bilanci comunali alla data di entrata in vigore della presente legge, con eventuale esclusione di quelli riconosciuti dalla Giunta regionale non corrispondenti alla domanda di mobilità di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. Per l’elaborazione del PTS la Giunta regionale può incaricare, previo esperimento di licitazione privata, consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore. La relativa spesa trova copertura, per l’anno 2000, nello stanziamento iscritto al capitolo 0552026.

3. Il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:

"2.     Il soggetto gestore di servizi di trasporto pubblico in affidamento diretto o concessione o autorizzazione incorre:

a. nella decadenza di tutti gli affidamenti diretti o concessioni o autorizzazioni quando venga a perdere il requisito di idoneità morale o finanziaria o professionale; quando, dopo la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 33 e nonostante diffida ad adempiere, reiteri la non osservanza agli obblighi derivanti da leggi, regolamenti o contratti di lavoro; quando denunci disavanzi gestionali non coperti dagli eventuali corrispettivi contrattuali per più di due esercizi consecutivi;

b. nella decadenza dell’affidamento o della concessione o dell’autorizzazione quando, in assenza di causa di forza maggiore, non inizi il servizio alla data fissata nel contratto né a quella successiva fissata con diffida; quando ne dismetta, anche in parte, l’esercizio senza preventiva autorizzazione dell’ente affidante o concedente; quando, dopo la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 33 e nonostante diffida ad adempiere, reiteri la non osservanza anche a una sola delle restanti clausole contrattuali;

c. nella decadenza dell’affidamento o della concessione o dell’autorizzazione quando ceda a terzi, in qualsiasi forma, il servizio o quote parti di esso senza la preventiva autorizzazione dell’ente competente. Nel caso di perdita del requisito di idoneità morale o finanziaria o professionale la decadenza decorre dalla data in cui il fatto è accertato; nei restanti casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al soggetto gestore dall’ente affidante o concedente ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell’ultima diffida. La decadenza non attribuisce alcun diritto di indennizzo al soggetto dichiarato decaduto".

4. Al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 13/1999, dopo le parole "servizi limitrofi", sono aggiunte le parole "La medesima disposizione si applica anche nel caso di decadenza dalla concessione o dall’affidamento diretto per qualsiasi altra causa, ivi compresa l’inadempienza agli obblighi di cui all’articolo 35, comma 2, della l.r. 13/1999 nel testo sostituito dall’articolo 56, comma 11, della l.r. 9/2000".

5. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 13/1999 sono aggiunte le seguenti parole: "per i percorsi e le fermate nei centri urbani il predetto riconoscimento è attribuito alla competenza dei Comuni interessati, che ne danno comunicazione all’ente affidante".

6. Dopo il comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 13/1999, nel testo sostituito dal comma 11 dell’articolo 56 della l.r. 9/2000, è aggiunto il seguente comma 2 bis:

"2 bis. Al fine di assicurare la continuità dei servizi di cui al precedente comma, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali la Regione, sentiti in apposita Conferenza dei servizi il Comune interessato, le organizzazioni sindacali confederali e federali dei lavoratori del settore trasporti e le associazioni delle imprese di trasporto di persone presenti sul territorio regionale, ne affida l’esercizio a concessionario di altri autoservizi ritenuto idoneo, mediante contratto temporaneo di servizio di durata non superiore a dodici mesi e alle condizioni di cui all’articolo 36".

7. A parziale modifica dell’articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37, la gestione stralcio per la definizione delle pendenze residuali delle cessate gestioni di autoservizi interurbani è affidata ad apposita struttura di progetto presso l’Assessorato ai trasporti e vie di comunicazione, che vi provvede in autonomia funzionale e organizzativa e avvalendosi della commissione già istituita in applicazione della citata l.r. 37/1995 e da integrare con due dipendenti regionali di categoria D3 del Settore legale e contenzioso e due dipendenti regionali del Settore trasporti, dei quali uno di categoria D3 e uno di categoria B3.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di espletamento delle procedure concorsuali di cui all’articolo 18 della l.r. 13/1999 è fatto divieto di autorizzare concessioni di intensificazioni di programmi di esercizio, ivi comprese quelle in via sperimentale, che comportino maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

9. L’articolo 58 della l.r. 9/2000 è abrogato.

10. Dopo il comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 13/1999 è inserito il seguente comma 1 bis:

"1 bis. La mancata sottoscrizione dei contratti "ponte" di servizio comporta l’automatica decadenza dalle concessioni senza l’attivazione di alcun procedimento amministrativo né alcun obbligo di comunicazione da parte dell’ente concedente".

11. Il termine del 30 dicembre 2000 previsto dall’articolo 56, commi 10 e 13, della l.r. 9/2000, già riferito al 30 giugno 2000 con l’articolo 35, commi 1 e 8, della l.r. 13/1999, è ulteriormente differito non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Al fine di concorrere alle spese di trazione, carburante e risorse umane sostenute nel periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 2000 dalle aziende pugliesi esercenti servizi di TPRL su gomma e assunti come servizi minimi ai sensi dell’articolo 36 della l.r. 13/1999, è iscritto con la presente legge di variazione apposito stanziamento di lire 1 miliardo 300 milioni sul capitolo di nuova istituzione 552036 del bilancio regionale avente a oggetto "Concorso straordinario per spese correnti nel settore del TPRL". L’importo stanziato sarà erogato con apposita deliberazione dirigenziale del Settore trasporti con il criterio importo stanziato-fratto aut:chilometri complessivi ammessi-per aut.chilometri per singola azienda esercente i servizi minimi di cui all’articolo 36 della l.r. 13/1999.

13. Alla spesa derivante dall’attuazione del comma 12 si provvede mediante storno di lire 1 miliardo 300 milioni dal capitolo 552012 al capitolo 552036". 

Art. 9

(Autorizzazione di spesa per la ricostituzione del capitale sociale della partecipata Società esercizio aeroporti Puglia (SEAP) – SpA)

1. E’ autorizzata la spesa di lire 10 miliardi 824 milioni per la copertura della quota di ricostituzione del capitale sociale della partecipata SEAP – SpA.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato il trasferimento della somma di lire 10 miliardi 824 milioni.

3. Alla relativa spesa si fa fronte mediante istituzione con la presente legge di variazione di apposito stanziamento di pari importo sul capitolo 562014 del bilancio regionale avente ad oggetto: "Trasferimenti per ricostituzione del capitale sociale della partecipata SEAP SpA (legge di variazione al bilancio di previsione 2000)".

Art. 10

(Trasferimenti dallo Stato delle risorse in edilizia residenziale giacenti al 31 dicembre 1998)

1. Le risorse finanziarie provenienti, ai sensi dell’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e in attuazione dell’articolo 2 dell’accordo di programma sottoscritto in data 26 ottobre 2000 tra la Regione Puglia e il Ministero dei lavori pubblici, dai fondi di edilizia agevolata giacenti al 31 dicembre 1998 sul conto corrente n. 20103 della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, pari a lire 250.916.055.691, da accreditare in favore della Regione Puglia sul conto corrente n. 22705 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, sono acquisite al bilancio regionale con imputazione al capitolo di entrata di nuova istituzione 2057305 avente ad oggetto: "Assegnazione fondi dallo Stato per l’edilizia agevolata giacenti al 31 dicembre 1998 presso la Cassa depositi e prestiti – (articolo 61, comma 1, d. lgs. 112/1998 – articolo 2 accordo di programma del 26 ottobre 2000)".

2. I fondi di cui al comma 1 sono, all’atto del trasferimento, portati a incremento degli stanziamenti di bilancio dei seguenti capitoli di spesa e secondo l’articolazione di seguito riportata:

a. quanto a lire 74 miliardi sul capitolo 491036 avente ad oggetto "Annualità in conto interessi concessi con leggi regionali sulla casa";

b. quanto a lire 100 miliardi sul capitolo 1110050 avente ad oggetto "Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di          programmi comunitari";

c. quanto a lire 76.916.055.691 sul capitolo 491037 avente ad oggetto "Annualità in conto interessi concessi con leggi statali sulla casa – anno corrente legge 5 agosto 1978, n. 457".

3. Al fine di consentire l’attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica e infrastrutturale previsti dai "Protocolli di intesa" già stipulati con la partecipazione della Regione Puglia ai sensi delle deliberazioni CIPE 10 gennaio 1995 e 28 giugno 1995, la Giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti aggiuntivi ai Comuni interessati per la realizzazione degli interventi di recupero delle periferie urbane. Le somme necessarie di edilizia sovvenzionata, che non transitano dal bilancio regionale, a eccezione dei PRU, sono prelevate dai fondi del programma di edilizia residenziale pubblica del quadriennio 1992-95 e precedenti non ancora assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché da eventuali nuove disponibilità finanziarie nel settore della edilizia residenziale pubblica.

Art. 11

(Trasferimenti dallo Stato in edilizia residenziale relativi all’annualità 1999)

1. I fondi erogati dallo Stato per l’edilizia convenzionata agevolata ai sensi delle leggi 457/1978, 15 febbraio 1980, n. 25, 25 marzo 1982, n. 94, 11 marzo 1988, n. 67, relativi all’annualità 1999, sono utilizzati, per la parte eccedente l’ammontare dei contributi statali necessari al pagamento dell’annualità maturata nel medesimo anno, a copertura in entrata a pareggio delle annualità maturate a favore degli istituti di credito convenzionati e agli stessi erogate nel periodo dal 1991 al 1998 e, per l’eventuale differenza, con imputazione al capitolo di entrata 2057000 quale maggiore accertamento e al correlato capitolo di spesa 491037 quale maggiore stanziamento.

Art. 12

(Commissione per la formazione delle graduatorie e per la mobilità)

1. Ai componenti le commissioni per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui all’articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 1984, n.54 è corrisposto dai Comuni un gettone di presenza dell’importo di lire 150 mila lorde per ciascuna seduta, intendendosi per seduta il complesso dei lavori svolti nell’intera giornata anche se in tempi frazionati.

Art. 13

(Anticipazione IVA ai consorzi SISRI di cui alla legge regionale 3 ottobre 1986, n. 31)

1. I competenti uffici regionali provvedono ad anticipare ai Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese (SISRI) di cui alla l.r. 31/1986 le spese relative all’IVA sostenuta con riferimento alla realizzazione degli interventi finanziati con fondi dell’Unione europea, dello Stato o regionali e comunque gestiti dalla Regione Puglia.

2. I Consorzi SISRI provvedono alla restituzione delle somme anticipate entro sessanta giorni dall’avvenuto previsto rimborso da parte dell’erario.

3. La presente legge ha effetto su tutti i finanziamenti per opere gestite dalla Regione Puglia, compresi quelli in corso di realizzazione alla data della sua entrata in vigore.

4. A garanzia della restituzione alla Regione Puglia delle somme anticipate per IVA, i Consorzi SISRI prestano apposita fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari alle somme di volta in volta erogate, da svincolare all’atto delle restituzioni delle somme stesse.

5. La Ragioneria provvede a tal fine ad attivare in stretta correlazione appositi capitoli di bilancio di entrata e di spesa in partite di giro.

Art. 14

(Disposizioni in materia di lavori pubblici)

1. Le disponibilità finanziarie già impegnate, in attuazione degli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n.122, sui capitoli di spesa 522050, 522060 e 594020 vengono destinate al pagamento delle annualità di contributo relative agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è sorta obbligazione giuridicamente vincolante per contratti con imprese esecutrici dei lavori. Il dirigente del Settore lavori pubblici provvede con proprio provvedimento alle conseguenti sistemazioni contabili.

Art. 15

(Passività pregresse delle Aziende di promozione turistica di Puglia)

1. Al fine di sostenere, sulla base delle previste verifiche contabili effettuate dai commissari liquidatori ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23, il pagamento delle passività pregresse delle Aziende di promozione turistica (APT) di Puglia, viene iscritto apposito stanziamento di lire 1 miliardo 750 milioni sul c.n.i. 4320 del bilancio regionale avente a oggetto "Pagamento passività pregresse delle APT di Puglia (l.r. 23/1996 – legge di variazione bilancio 2000)".

Art. 16

(Disposizioni in materia di impianti irrigui collettivi di proprietà regionale)

1. La validità delle norme di cui all’articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 32 è prorogata sino alla data di entrata in vigore della nuova legge di riordino dei Consorzi di bonifica e, comunque, sino e non oltre il 31 dicembre 2001".

Art. 17

(Integrazione alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6 in materia del demanio e del patrimonio regionale)

1. Dopo il comma 2 sexies dell’articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6, è aggiunto il seguente comma 2 septies:

"2 septies.  Gli oneri finanziari relativi alla realizzazione delle strutture immobiliari della nuova sede dell’ex Istituto regionale d’incremento ippico pugliese (IRIIP) in Castelluccio dei Sauri sono fronteggiati con l’intero importo dei proventi rivenienti dall’alienazione del complesso ‘ex SICEM’ in Foggia".

Art. 18

(Modifica alla l.r. 9/2000)

1. Il comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 9/2000 è così riformulato:

"1. Al fine di favorire l’incremento occupazionale in tutto il territorio regionale, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire, gratuitamente, in favore degli enti locali i beni immobili regionali che si trovano nella disponibilità o nell’uso degli stessi. L’incremento occupazionale deve essere documentato nella istanza".

Art. 19

(Disposizioni all’Amministrazione provinciale di Lecce per il centro di formazione professionale CNOS – Polivalente di Lecce)

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 1998, n.32 "Trasferimento all’Amministrazione provinciale di Lecce del Centro di formazione professionale CNOS – Polivalente di Lecce", già prorogate per l’anno 1999/2000 dall’articolo 24 della legge regionale 4 maggio 1999, n.17, hanno validità anche per le annualità 2000/2001 del Programma operativo regionale (POR) – Puglia.

2. L’Amministrazione provinciale di Lecce può utilizzare gli operatori del centro Polivalente ex CNOS iscritti nell’albo o nell’elenco di cui all’articolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, alle proprie dipendenze, presso i Centri territoriali per l’impiego di cui all’articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19, secondo la previsione contenuta nell’apposita misura del "complemento di programmazione" per il Fondo sociale europeo (FSE) del POR Puglia 2000-2006. La Giunta regionale emana al riguardo apposite specifiche direttive.

TITOLO II

NORME IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, CONTENIMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA SANITARIA

Art. 20

(Disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il comma 6 dell’articolo 20 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 è sostituito dal seguente:

"6. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8 sexies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, individua le funzioni assistenziali oggetto di specifico progetto obiettivo da finanziarsi in base al costo standard di produzione del relativo programma di assistenza. In fase di prima attuazione i progetti obiettivo individuati ai fini del finanziamento per costo standard di produzione sono i seguenti:

a. assistenza a malattie rare;

b. allarme sanitario e trasporto in emergenza, nonché funzionamento della centrale operativa;

c. trapianti d’organo, di midollo osseo e di tessuto".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le tariffe in vigore per le prestazioni rese dalle Aziende ospedaliere, dagli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS), di diritto pubblico e diritto privato, dagli ospedali dipendenti da enti ecclesiastici, dai presidi ospedalieri delle Aziende sanitarie locali (ASL) e dalle strutture private provvisoriamente accreditate vengono ridotte di cinque punti rispetto a quelle individuate per ciascuna tipologia di struttura dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 995 dell’8 marzo 1995 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Fino all’approvazione da parte della Giunta regionale del documento di indirizzo economico-funzionale del servizio sanitario regionale e del riparto del fondo sanitario regionale per l’anno 2001, nei confronti delle strutture ospedaliere pubbliche, equiparate e private di cui al comma 2, per l’anno 2001, sono confermati i tetti di remunerazione fissati per le prestazioni a tariffa dalla deliberazione di Giunta regionale 27 dicembre 1999, n.1832, ridotti del cinque per cento.

4. Ai sensi dell’articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è competenza dei Direttori generali delle ASL, nell’ambito di quanto definito dalla programmazione regionale, definire le attività da potenziare e da depotenziare, nonché il volume massimo di prestazioni, distinto per tipologia e per modalità di assistenza, che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare.

5. Le Aziende sanitarie sono tenute all’osservanza di quanto previsto dalla programmazione nazionale e regionale in materia di riduzione delle risorse finanziarie destinate al livello assistenziale ospedaliero e degli attuali indici di ospedalizzazione della assistenza sanitaria; le prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato vengono remunerate, sempre nei limiti invalicabili del tetto di remunerazione contrattualmente definito.

6. L’articolo 17 della legge regionale 22 dicembre 1997, n. 22 e il comma 7 dell’articolo 20 della legge regionale 5 maggio 1997, n.16 sono abrogati.

7. I criteri e le modalità per la remunerazione delle prestazioni sanitarie interessanti residenti di altre Regioni e di altri Paesi resi dalle Aziende ospedaliere, dalle ASL, dagli IRCCS pubblici e privati, dagli enti ecclesiastici e dalle strutture private transitoriamente accreditate saranno determinati dalla Giunta regionale nel documento di indirizzo economico-funzionale del servizio sanitario regionale per l’anno 2001.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le prestazioni in day-hospital erogate dalle strutture pubbliche ed equiparate devono essere rese nel rispetto di protocolli preventivamente autorizzati dalla Regione secondo la regolamentazione dettata con deliberazione di Giunta regionale n. 2016 del 3 giugno 1998.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2001, alle Aziende sanitarie, ai sensi dell’articolo 2 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 1994, n.38 e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere all’acquisizione di beni durevoli, servizi e prestazioni in assenza dell’autorizzazione regionale alla spesa, che può essere concessa unicamente nei limiti delle assegnazioni finanziarie regionali.

10. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie devono riesaminare i contratti di consulenza tecnica, sanitaria e amministrativa in vigore e richiedere alla Regione la conferma di quelli ritenuti indispensabili per il funzionamento dei servizi; la conferma deve essere effettuata osservando il criterio di utilizzare prioritariamente dipendenti o servizi del servizio sanitario regionale e conseguentemente di contrattare con le Aziende sanitarie pubbliche di appartenenza le relative e necessarie consulenze.

Art. 21

(Disposizioni per l’appropriatezza nell’erogazione dell’assistenza sanitaria)

1. Ai fini della verifica e del miglioramento dell’appropriatezza nell’erogazione dell’assistenza sanitaria e della remunerazione delle prestazioni dei soggetti erogatori presso i quali si registrano frequenze di ricoveri inappropriati, vengono definiti i seguenti standard:

a. per l’anno 2001 riduzione delle percentuali di inappropriatezza rilevate con l’applicazione del progetto Protocollo di revisione dell’uso dell’ospedale (PRUO) del venti per cento fino ai valori soglia di inappropriatezza, del trenta per cento per l’intero ricovero e del quaranta per cento per la giornata di ammissione di ricovero;

b. per l’anno 2001 la remunerazione complessiva dei soggetti erogatori che non realizzano l’obiettivo assegnato di cui alla lettera           a), o che alla terza fase del progetto PRUO risultano comunque inadempienti rispetto all’obiettivo medesimo, è abbattuta nella        misura non inferiore al 10 per cento.

2. La Giunta regionale nel documento di indirizzo economico-finanziario del servizio sanitario regionale per l’anno 2001 provvederà a definire ulteriori criteri e programmi per migliorare l’appropriatezza delle prestazioni.

3. Le Aziende USL hanno facoltà di verificare, ai fini della compensazione finanziaria, presso le Aziende ospedaliere l’appropriatezza della durata dei ricoveri che eccedono quella prevista dai relativi Diagnostic Related Group (DRG). 

Art. 22

(Prestazioni erogate in regime di assistenza indiretta)

1. I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in regime di assistenza indiretta, in attesa dell’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di accreditamento istituzionale da parte del Ministero della sanità, ai sensi del d. lgs. 229/1999, sono assicurati, per l’anno 2001, con le stesse modalità e misure attualmente in vigore.

2. Gli accreditamenti transitori delle strutture sanitarie e dei professionisti, in attesa dell’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 o di provvedimenti regionali in materia, sono prorogati per l’anno 2001.

Art. 23

(Disposizioni per le dotazioni organiche e il personale delle Aziende sanitarie)

1. Le dotazioni organiche delle Aziende sanitarie sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 2000, nonché ai posti per i quali alla stessa data risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso negli inquadramenti giuridici ed economici in atto.

2. Il numero dei dipendenti in servizio delle Aziende sanitarie, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, entro e non oltre il 31 dicembre 2001 deve risultare ridotto almeno del 2 per cento rispetto al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999.

3. Fino all’attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 è fatto divieto alle Aziende sanitarie di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nonché di procedere all’avvio di bandi concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno vacanti.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le Aziende sanitarie non possono effettuare assunzioni di personale a tempo determinato con esclusione di quelle appartenenti al ruolo sanitario.

5. Sono portate a termine per i posti messi a concorso le procedure di assunzione di personale dei SERT di tutti i ruoli purchè ricompreso nella dotazione organica approvata dalla Regione.

6. Gli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche, di cui ai commi 1 e 2, non devono comunque superare i limiti fissati dall’articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 24

(Vincoli finanziari per i Direttori generali)

1. Le Aziende sanitarie sono tenute ad approvare e trasmettere alla Regione i rendiconti finanziari entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno successivo all’esercizio finanziario a cui si riferiscono, nonché a rispettare i termini di rendicontazione trimestrale previsti dalla l.r. 38/1994 e successive modificazioni.

2. Fermo restando la verifica dei risultati amministrativi e di gestione da effettuarsi ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge 17 ottobre 1994, n. 590 e del d. lgs. 229/1999, alle scadenze previste, l’accertamento di disavanzi di amministrazione nelle Aziende sanitarie, rilevato il mancato adempimento da parte del Direttore generale di quanto prescritto dalle leggi regionali nonché dai documenti di indirizzo economico-funzionale del servizio sanitario regionale, a decorrere dall’esercizio finanziario 2001, determina comunque la decadenza automatica dello stesso, secondo quanto previsto dalle specifiche norme dell’articolo 3 bis del d. lgs. 229/1999.

3. I Collegi dei revisori dei conti delle Aziende sanitarie sono tenuti a riferire alla Regione, con apposite relazioni scritte, obbligatoriamente e almeno trimestralmente, sui risultati dei riscontri eseguiti, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; sono tenuti inoltre a trasmettere alla Regione, periodicamente e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull’andamento finanziario e sull’andamento dell’attività della ASL o dell’Azienda ospedaliera.

4. Il mancato adempimento di quanto disposto dal comma 3 comporta la decadenza del Collegio dei revisori.

Art. 25

(Prestazioni specialistiche e ospedaliere erogate da soggetti privati provvisoriamente accreditati)

1. A norma del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni di cui agli articoli 8 quater, quinquies e sexies del d. lgs. 229/1999, i limiti di remunerazione per le prestazioni interessanti l’assistenza specialistica e ospedaliera erogate da soggetti privati provvisoriamente accreditati sono determinati, di norma annualmente, nell’ambito del documento di indirizzo economico-funzionale che costituisce atto di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia sanitaria della Regione Puglia.

2. Nell’ambito delle linee e dei limiti fissati dalla programmazione regionale, a norma dell’articolo 8 quinquies del d. lgs. 229/1999, alle Aziende sanitarie territoriali compete l’individuazione dei soggetti interessati tra quelli di cui al comma 1 del presente articolo, l’individuazione delle funzioni e delle attività da potenziare e depotenziare, la definizione dei volumi, della tipologia e delle modalità di erogazione delle prestazioni richieste, gli accordi contrattuali con detti soggetti e la verifica del loro rispetto anche in materia di appropriatezza delle prestazioni erogate.

3. Fino a diversa deliberazione da parte della Giunta regionale, da adottarsi nell’ambito del documento di indirizzo economico-funzionale in materia sanitaria per l’anno 2001 e triennale 2001-2003, nei confronti dei soggetti privati provvisoriamente accreditati si applicano le disposizioni e i tetti di remunerazione previsti dalla deliberazione di Giunta regionale 27 dicembre 1999, n. 1832.

4. Le regressioni tariffarie, nella misura e secondo le progressioni fissate dalla deliberazione di Giunta regionale 15 luglio 1999, n.1003, trovano applicazione, sempre nei limiti invalicabili del tetto massimo di remunerazione, a partire dal volume di prestazioni complessivamente erogate nel 1998, fatti salvi i depotenziamenti già determinati dal Direttore generale della ASL territorialmente competente.

5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie controllano e remunerano le suddette prestazioni nell’ambito del predetto ammontare di remunerazione e degli accordi contrattuali da sottoscrivere.

6. A norma del comma 2 dell’articolo 8 quater del d. lgs. 229/1999, la mancata sottoscrizione da parte dei soggetti interessati degli accordi contrattuali determina la sospensione dell’esercizio di attività sanitarie in accreditamento nel servizio sanitario regionale.

Art. 26

(Disposizioni e vincoli applicativi alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16)

1. Le risorse finanziarie assegnate dalla Regione alle Aziende sanitarie per l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 46 della l.r. 9/2000 possono essere utilizzate esclusivamente per gli operatori che alla data del 31 dicembre 1999 erano adibiti per l’attuazione delle finalità di cui alla l.r. 16/1987.

2. Alle Aziende sanitarie è fatto divieto di aumentare il numero degli operatori esistenti alla data del 31 dicembre 1996 e adibiti per le finalità della l.r. 16/1987 e successive modificazioni e integrazioni. 

Art. 27

(Prime disposizioni applicative dell’articolo 8 ter del d. lgs. 229/1999)

1. La verifica di compatibilità del progetto per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 8 ter, comma 2, del d. lgs. 229/1999 è effettuata da parte della Regione, oltre che nei casi di rilascio della concessione edilizia di cui all’articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, anche nei casi di denuncia di inizio di attività ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n.537, qualora le opere comportino la modifica di destinazione di immobili o la manutenzione straordinaria o revisione o installazione di impianti tecnologici finalizzati alla realizzazione di strutture sanitarie o socio-sanitarie.

2. Il Comune acquisisce la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione in tutti i casi in cui le opere per le quali è stata rilasciata concessione edilizia o presentata denuncia di inizio d’attività non sono iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le opere pubbliche delle ASL e delle Aziende ospedaliere la deliberazione del Consiglio regionale con la quale viene finanziato intervento ai sensi dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 equivale alla verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione ai fini dell’applicazione dell’articolo 8 ter del d. lgs. 229/1999.

4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regolamenta il procedimento e individua gli standard di strutture o capacità produttive per l’applicazione dell’articolo 8 ter, commi 2, 3 e 4, del d. lgs. 229/1999.

Art. 28

(Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Oncologico" di Bari: proroga disposizioni transitorie di cui all’articolo 7 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 7 della l.r. 17/1999 sono prorogate fino a tutto il 31 dicembre 2001.

Art. 29

(Disposizioni in materia di trapianto - legge regionale 21 novembre 1996, n. 25)

1. I benefici di cui alla l.r. 25/1996, modificata e integrata dalla legge regionale 6 maggio 1998, n.14, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge si applicano ai dipendenti della Regione Puglia e loro familiari conviventi che per motivi istituzionali risultano residenti fuori regione.

2. Il termine trapianto di cui all’articolo 1 della l.r. 25/1996 deve essere inteso nel senso che, oltre al trapianto di interi organi, comprende ogni tipo di trapianto, ivi compreso quello autologo, ovvero il trasferimento di materiale cellulare o tessutale da una parte a un’altra del corpo di uno stesso individuo.

3. Le somme spettanti, non cumulabili con analoghi benefici eventualmente concessi dalla Regione di residenza, sono erogate dalla ASL di provenienza residenziale dei dipendenti regionali ed è rimborsata dalla Regione a carico del capitolo di spesa 781075 del bilancio autonomo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 30

(Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22)

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 6 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22 "Trattamento di previdenza del personale regionale" e successive modifiche e integrazioni sono abrogati.

Art. 31

(Disposizioni straordinarie per gli Istituti autonomi case popolari - IACP)

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di disciplina del nuovo ordinamento degli enti regionali operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica e del contestuale riordino dell’intera materia, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, viene nominato un Commissario straordinario per ciascun IACP.

2. Dalla data di nomina del Commissario straordinario gli organi in carica cessano la loro funzione, a eccezione del Collegio sindacale.

3. Il Commissario straordinario assume i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione dell’IACP e ha il compito di provvedere, entro diciotto mesi dalla data della sua nomina, alla ricognizione dei beni patrimoniali e dei rapporti attivi e passivi dei rispettivi IACP, curando la predisposizione del relativo rendiconto finale da inviare alla Giunta regionale.

4. Al Commissario straordinario è corrisposto un compenso pari a quello previsto per il Presidente.

Art. 32

(Determinazioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica)

1. A far data dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, cessano dalle funzioni gli organi statutari di gestione e di amministrazione dei Consorzi di bonifica integrale di Puglia, a eccezione dei Collegi sindacali.

2. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riforma, e per non oltre sei mesi, i Consorzi di bonifica sono amministrati da sei Commissari, da nominarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono sospese le procedure previste dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 in caso di commissariamento dei Consorzi.

Art. 33

(Comitato tecnico consultivo – legge regionale 4 luglio 1997, n. 18)

1. I compensi previsti dall’articolo 3, comma 2, della l.r. 18/1997 sono raddoppiati. Al segretario del Comitato compete un gettone di presenza per ogni seduta pari al 50 per cento degli importi così come sopra determinati.

Art. 34

(Modifica all’articolo 36, comma 1, della l.r. 9/2000)

1. Al comma 1 dell’articolo 36 (Contributo alla Comunità montana Murgia tarantina) della l.r. 9/2000, dopo la parola "costituzione", la lettera "e" è sostituita con una virgola e dopo la parola "avvio" sono aggiunte le parole "e di gestione".

La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Data a Bari, addì 22 Dicembre 2000

ALL. OMISSIS