TITOLO I
NORME DI
BILANCIO
ARTICOLO 1
(Stato di
previsione delle entrate)
1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione
Puglia per l'anno finanziario 2000, annesso alla presente legge, è approvato in
lire 39.926.200.750.879 in termini di competenza ed in lire 50.878.390.218.537
in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore,
l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle
imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio
finanziario 2000.
3. Il mutuo per l'importo di lire 403 miliardi - contratto, ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 marzo 1993, n. 68, ai fini del completamento del ripiano del residuo
disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992 di lire 1203 miliardi e
secondo le specifiche modalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 6 maggio 1998, n.14 - viene
iscritto, in termini di competenza e cassa, al capitolo 5129210 dello stato di
previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2000.
ARTICOLO 2
(Stato di
previsione della spesa)
1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia
per l'anno finanziario 2000, annesso alla presente legge, è approvato in lire
39.926.200.750.879 in termini di competenza e in lire 50.878.390.218.537 in
termini di cassa.
2. Le disponibilità finanziarie provenienti
dall'attivazione del mutuo di cui all'articolo 1, comma 3, sono utilizzate secondo i criteri di
cui all'articolo 14 della legge regionale 4 maggio 1999, n.16.
ARTICOLO 3
(Impegni e
pagamenti delle spese)
1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per
l'esercizio finanziario 2000, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti
nello stato di previsione di cui all'articolo 2, fatto salvo l'impegno
autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60 e 61 della legge
regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione
per l'esercizio finanziario 2000, entro il limite degli stanziamenti di cassa
definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2.
ARTICOLO 4
(Codifica
regionale)
1. La Ragioneria è autorizzata ad apportare d'ufficio ogni
necessaria modifica alla codifica dei capitoli di bilancio introdotta in
connessione con i criteri di classificazione degli stessi per settori e
attività di intervento, ai fini del relativo adeguamento al nuovo programma
informatico di contabilità e avuto riguardo a eventuali mutamenti negli assetti
organizzativi regionali.
ARTICOLO 5
(Quadro generale
riassuntivo)
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio
della Regione per l'anno finanziario 2000, di cui all'Allegato 1 della presente
legge.
ARTICOLO 6
(Elenco spese
obbligatorie)
1. Sono considerate spese obbligatorie, ai sensi della
legge regionale di contabilità, quelle descritte nell'elenco di cui
all'allegato 2 della presente legge.
ARTICOLO 7
(Fondo di riserva
per spese obbligatorie)
1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato
per l'esercizio finanziario 2000 in lire
8.200.000.000, è iscritto al capitolo 1110010 ed è gestito a termini
dell'articolo 36 della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
ARTICOLO 8
(Fondo di riserva
per spese impreviste)
1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato
per l'esercizio finanziario 2000 in lire 586.346.493, è iscritto al capitolo 1110030
ed è gestito a termini dell'articolo 37 della legge regionale di
contabilità 17/1977 e successive
modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 9
(Fondo di riserva
di cassa)
1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per
l'esercizio finanziario 2000 in lire 729.668.249.866, è iscritto al capitolo
1110020 ed è gestito a termini dell'articolo 41 della legge regionale di
contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare con
proprie deliberazioni le procedure di cui all'articolo 41, comma 3, della legge regionale di contabilità
17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 10
(Fondo per
residui passivi perenti)
1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti
ai fini amministrativi, determinato per l'esercizio finanziario 2000 in lire
150 miliardi, è iscritto al capitolo 1110045 ed è gestito a termini
dell'articolo 71 della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive
modificazioni e integrazioni.
2. E' iscritta, inoltre, al capitolo 1121029, la somma di
lire 271.169.983.094 quale stanziamento derivante dall'attivazione della terza
tranche di mutuo a ripiano del disavanzo e destinato, ai sensi dell'articolo 15
della l.r. 14/1998 e dell'articolo 14 della l.r. 16/1999, alla regolarizzazione
delle carte contabili, limitatamente alla sorte capitale, derivanti da
provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria, nonché alla reiscrizione dei
residui passivi perenti originati da obbligazioni sorte entro la data del 31
dicembre 1992.
ARTICOLO 11
(Variazioni di
bilancio – Autorizzazione alla Giunta regionale)
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con
proprio atto, le iscrizioni di cui all'articolo 43, comma 1, della l.r. 17/1977
e successive modificazioni e integrazioni negli stati di previsione della
entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 2000.
ARTICOLO 12
(Bilancio
pluriennale)
1. A norma dell'articolo 6 e seguenti della l.r. 17/1977 e successive
modificazioni e integrazioni, è approvato il bilancio pluriennale della Regione
Puglia per il triennio 2000 - 2002 nel testo allegato alla presente legge.
ARTICOLO 13
(Criteri di
utilizzazione delle disponibilità finanziarie della terza tranche di mutuo con
la Cassa depositi e prestiti)
1. Le disponibilità finanziarie provenienti
dall'attivazione del mutuo di lire 403 miliardi già stipulato con la Cassa
depositi e prestiti a termini dell'articolo 20 della l. 68/1993 sono utilizzate
nel rispetto dei criteri e secondo le modalità di cui all'articolo 14 della
l.r. 16/1999.
2. La prevista verifica in ordine alla corretta
utilizzazione delle predette risorse per le finalità per le quali il mutuo
viene contratto sarà effettuata al termine degli esercizi finanziari 2000-2001
mediante apposito atto deliberativo da adottare da parte della Giunta regionale
sulla base di specifiche rilevazioni predisposte dalla Ragioneria. E' iscritto,
a tal fine, per la parte eccedente la somma necessaria al pagamento dei debiti
di bilancio sorti entro la data del 31 dicembre 1992, apposito stanziamento al
capitolo di spesa 1121029, dal quale prelevare, secondo i criteri di cui
all'articolo 71, comma 10, della l.r. 17/1977 e successive modificazioni e
integrazioni, le risorse finanziarie occorrenti per la regolarizzazione delle
carte contabili, limitatamente alla sorte capitale, derivanti da provvedimenti
esecutivi dell'autorità giudiziaria, nonchè alla reiscrizione, sui pertinenti
capitoli di bilancio, dei residui passivi perenti originati da obbligazioni
sorte entro la predetta data del 31 dicembre1992.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli
interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel
bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti
per l'effettuazione dei pagamenti.
4. A tal fine è autorizzata l'iscrizione, nel bilancio
pluriennale, al capitolo 1122020, quale rata di ammortamento, la somma di lire
119 miliardi per l'anno 2001 e di lire 119 miliardi per l'anno 2002.
5. Gli oneri di cui al comma 4 troveranno copertura, così
come previsto dall'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui
all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per
mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministro del tesoro
dal Presidente della Regione.
6. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere
obbligatorio a norma dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale di
contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 14
(Mutuo relativo
al consolidamento dei debiti verso gli istituti di credito)
1. L'annualità di ammortamento da iscrivere al capitolo
1121040 dello stato di previsione della spesa, derivante dalle operazioni di
consolidamento della esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e
indiretti, per credito agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su
leggi regionali, così come ristrutturata a far data dal 1° luglio 1999, viene
quantificata in lire 205 miliardi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è iscritta, nel
bilancio pluriennale, al capitolo 1121040, quale rata di ammortamento, la somma
di lire 210 miliardi per l'anno 2001 e di lire 210 miliardi per l'anno 2002.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli
interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio
di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l'effettuazione
dei pagamenti.
4. Gli oneri di cui al comma 3 troveranno copertura, così
come previsto dall'articolo 42, comma 6, del d.lgs. 446/1997, mediante vincolo
sulle erogazioni di spettanza regionale di cui all'articolo 3, comma 12, della
l. 549/1995, da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento
rilasciata al Ministro del tesoro dal Presidente della Regione in applicazione
e secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 6, della medesima l. 549/1995.
5. Il predetto vincolo viene esteso, in caso di
insufficiente gettito delle erogazioni relative alla accisa sulla benzina, di
cui all'articolo 3, comma 12, della l. 549/1995, alle risorse finanziarie di
propria spettanza provenienti dal fondo di compensazione interregionale di cui
all'articolo 42, comma 2, del d.lgs. 446/1997.
6. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere
obbligatorio a norma dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale di
contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 15
(Finanziamento
oneri per ritardati pagamenti)
1. Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per
ritardati pagamenti vengono iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa
0001315, 0001316 e 0001317 del bilancio di previsione per l'anno 2000 le somme
rispettivamente di lire 2 miliardi quale quota
interessi, di lire 1 miliardo quale quota rivalutazione e di lire 2
miliardi quali spese procedimentali e legali.
2. La misura degli interessi di cui al comma 1 è quella
stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione
giudiziale.
TITOLO II
NORME SETTORIALI
DI RILIEVO FINANZIARIO
Capo I
Disposizioni in
materia di personale
ARTICOLO 16
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 1, del
decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n.
135, si applicano per i giudizi di responsabilità civile, penale e
amministrativa promossi nei confronti dei dipendenti e degli amministratori
regionali.
2. In ogni caso, anche per ipotesi di patrocinio prestato
da più difensori, non sono consentiti rimborsi per importi complessivamente
superiori ad un unico onorario massimo con esclusione di qualsiasi
maggiorazione.
ARTICOLO 17
(Norma di
sanatoria in applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20
gennaio 1998, n. 4)
1. In ottemperanza al principio di omogeneizzazione delle
posizioni giuridiche, la decorrenza degli inquadramenti disposti in
applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1998, n.
4 è fissata, ai fini economici, dalla data di esecutività dei provvedimenti di
inquadramento e, ai fini giuridici, dalla data di esecutività della
deliberazione della Giunta regionale 12
aprile 1988, n. 2981.
ARTICOLO 18
(Personale
impianti irrigui)
1. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della
spesa, al personale addetto agli impianti irrigui che, a seguito di decisioni
giurisdizionali definitive ha maturato
in costanza di rapporto con la Regione Puglia il diritto alla trasformazione del
rapporto di lavoro di natura privatistica a tempo indeterminato, con decorrenza
1 gennaio 2000, previa deliberazione di
Giunta regionale, si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale delle Regioni e delle autonomie locali.
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 23 della legge regionale 4 febbraio 1997,
n. 7.
3. Per effetto di quanto previsto dal presente
articolo, la Giunta regionale è autorizzata, in sede di adozione dei provvedimenti
di cui al comma 1, ad imputare la relativa spesa sul capitolo
131072.
ARTICOLO 19
1. Fino all'espletamento del concorso previsto
dall'articolo 23 della l.r. 7/1997, il personale di cui al comma 1, lettera b),
del medesimo articolo 23 della l.r. 7/1997 deve effettuare almeno
centottantuno giornate lavorative annue.
ARTICOLO 20
(Rinviato
da Governo)
Capo II
Disposizioni in
materia sanitaria
ARTICOLO 21
(Norme di
ripianamento disavanzi sanitari)
1. Al fine di dare corso al ripiano della quota residua del
disavanzo delle ex USL derivante dalla gestione liquidatoria 1994 e retro, così
come aggiornata al 31 dicembre 1999, viene attivato l'apposito capitolo di
spesa 771082 da finanziare attraverso le specifiche erogazioni a tale scopo
disposte dallo Stato e da introitare sul capitolo di entrata 2056610.
2. Agli stessi fini i commissari liquidatori delle aziende
sanitarie sono autorizzati a utilizzare le risorse finanziarie provenienti
dall'alienazione del patrimonio delle aziende sanitarie per la parte non
destinata ad attività assistenziale ai sensi dell'articolo 28, comma 12, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'attivazione delle relative procedure
provvedono gli stessi direttori generali nella veste di commissari secondo la
normativa vigente.
3. Il competente Assessorato alla sanità provvede
all'adozione di tutti gli atti necessari alla regolarizzazione di eventuali
carte contabili derivanti da provvedimenti esecutivi di pignoramento a carico del
tesoriere regionale adottati dall'autorità giudiziaria in relazione a debiti
delle ex USL rientranti nella gestione liquidatoria e con imputazione delle
relative somme al capitolo di spesa 771082 di cui al comma 1. L'Assessorato
alla sanità, inoltre, provvede a comunicare alle ASL interessate i pagamenti
già intervenuti sulle relative partite debitorie, ai fini delle necessarie
modifiche e registrazioni da introdurre nelle contabilità delle gestioni
liquidatorie.
4. In relazione alle risorse da acquisire dalla Regione, a
proprio carico e a carico dello Stato, per il ripianamento dei disavanzi di
parte corrente del Servizio sanitario regionale (SSR), le ASL sono autorizzate
ad acquisire anticipazioni dagli istituti di credito tesorieri entro i limiti
fissati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla
sanità. La delibera della Giunta regionale indica anche il tasso massimo di
interesse da applicare alle anticipazioni degli istituti tesorieri.
5. Le risorse assegnate alle ASL per il ripianamento dei
disavanzi, incluse le anticipazioni di cui sopra, sono utilizzate dai
commissari delle gestioni liquidatorie e dai direttori generali, anche a mezzo
di transazioni, predisponendo un programma di estinzione delle passività.
6. Al fine di assicurare la gestione unitaria del processo
di estinzione delle passività e fornire alle ASL il necessario supporto
tecnico-finanziario e legale, l'Assessorato alla sanità definisce i criteri per
l'estinzione delle passività e ne
coordina l'applicazione con particolare riferimento agli atti
transattivi.
7. Agli oneri conseguenti all'attivazione del supporto
tecnico-finanziario e legale, quantificati per l'esercizio finanziario 2000 in
lire 150 milioni, si provvede mediante l'istituzione nel bilancio 2000 del
capitolo 711030 denominato "Oneri connessi al supporto tecnico-finanziario
e legale alle ASL per il processo di estinzione dei disavanzi (spesa
obbligatoria)", con lo stanziamento di lire 150 milioni.
8. Qualora il direttore generale e il commissario
liquidatore consegua, attraverso adeguata attività transattiva, risparmi di
spesa superiori al venticinque per cento complessivo di tutti i disavanzi
provenienti dagli esercizi 1999 e precedenti, ivi compresi quelli di cui alle
gestioni liquidatorie, viene allo stesso attribuita la maggiorazione del venti
per cento del compenso spettante di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, fermo restando la verifica dei risultati
amministrativi e di gestione da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
della legge 17 ottobre 1994, n. 590 e
del decreto legislativo 19 gennaio 1999, n. 229. Il collegio sindacale provvede
alla certificazione degli eventuali risparmi conseguiti.
9. Al fine di accelerare le operazioni di ripianamento dei
disavanzi sanitari di cui al presente articolo, la Giunta regionale è
autorizzata a ricorrere a cessione di crediti derivanti da specifici
trasferimenti statali all'uopo previsti, anche attraverso gli strumenti
finanziari di cui alla legge 30 aprile 1999, n.130.
ARTICOLO 22
(Finanziamento
delle Aziende ospedaliere)
1. In attesa dell'adeguamento della disciplina riguardante
il finanziamento delle Aziende sanitarie al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come modificato dal d.lgs. 229/1999, alle Aziende ospedaliere è
corrisposto mensilmente un acconto pari al novanta per cento di un dodicesimo
dei tetti massimi di remunerazione dell'assistenza ospedaliera e ambulatoriale
erogata a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).
2. La Giunta regionale procederà al conguaglio, fra
l'ammontare massimo riconosciuto e gli
acconti erogati, dopo l'apposizione del visto di congruità sul bilancio di
esercizio per l'anno di riferimento.
ARTICOLO 23
1. I benefici di cui alla legge regionale 21 novembre 1996,
n. 25, modificata e integrata dalla l.r. 14/1998, con decorrenza dalla data di
entrata in vigore della stessa legge, si applicano ai dipendenti regionali
della Regione Puglia che per motivi istituzionali risultano residenti fuori
Regione.
2. Le somme spettanti, non cumulabili con analoghi benefici
eventualmente concessi dalla Regione di residenza, saranno erogate dalla ASL di
provenienza residenziale dei dipendenti regionali e sarà rimborsata dalla
Regione a carico del capitolo di spesa 781075 del bilancio autonomo.
ARTICOLO 24
(Quota di spesa
sanitaria nelle strutture residenziali protette)
1. La disponibilità di cui al capitolo 741012 per lire 5
miliardi è destinata alla spesa sanitaria relativa ai ricoveri nelle residenze
protette ai sensi del regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 e agli enti
socio-educativi di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 284.
2. Le somme che risulteranno non utilizzate alla fine di
ciascun esercizio finanziario saranno restituite entro il 28 febbraio
successivo e potranno essere attribuite alle ASL che avranno documentato un
maggiore carico assistenziale.
ARTICOLO 25
1. Le prestazioni sanitarie specifiche integrative di cui
all'articolo 57, commi 3 e 4, della legge
23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del SSN, sono assicurate in termini di
continuità e di uniformità nell'ambito regionale in favore dei soggetti di cui
al comma 2.
2. Le prestazioni sanitarie specifiche integrative di cui
agli articoli successivi sono erogate agli invalidi per causa di guerra e di
servizio, agli invalidi civili per fatti di guerra (decreto legge 2 marzo 1948,
n. 135, convertito dalla legge 3 novembre 1952, n. 1790), ai cittadini già
deportati dal nemico (legge 14 marzo 1961, n. 130), ai perseguitati politici
(legge 3 aprile 1961, n. 284), agli invalidi della disciolta Repubblica sociale
italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).
3. Le prestazioni sanitarie di cui alla presente
disposizione sono erogate agli aventi diritto da parte delle ASL di residenza
dell'assistito, le quali provvedono al rilascio della certificazione sanitaria
di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
4. Sono erogate a carico del Fondo sanitario nazionale
(FSN) tutte quelle prestazioni di assistenza sanitarie, specifiche, preventive,
ortopediche e protesiche ai sensi dell'articolo 3 della l. 833/1978 e delle leggi e ordinamenti in
vigore e successive modificazioni.
5. Viene erogato a carico del bilancio regionale, nei
limiti degli stanziamenti annuali, un contributo di soggiorno per cure termali
che, pur potendosi configurare come prestazione sanitaria, precedentemente era
riconosciuto in favore dei beneficiari indicati al comma 2.
6. Ai singoli beneficiari, in occasione della effettuazione
di cure termali prescritte dal medico curante, è concesso un contributo
giornaliero, nei limiti della spesa documentata, fissato per l'anno 2000 in
lire 55 mila per un massimo di dodici giorni.
7. I mutilati, invalidi di guerra e gli appartenenti a
tutte le categorie assimilate devono presentare all'ASL di appartenenza, al
fine di ottenere il rimborso del contributo di soggiorno di cui al comma 5, la
fattura o la ricevuta fiscale nominativa dell'albergo presso cui hanno soggiornato
per l'effettuazione delle cure termali.
8. Le ASL che hanno erogato agli invalidi del loro
territorio i contributi di cui al comma 5 devono inoltrare, entro e non oltre
il 31 gennaio di ogni anno, al competente ufficio dell'Assessorato alla sanità,
documentata istanza per il rimborso delle somme versate, per l'anzidetto
titolo, nell'intero anno precedente a quello di presentazione della domanda.
9. La misura di tutte le contribuzioni in danaro previste
della presente disposizione sarà annualmente modificata in proporzione alla
percentuale del tasso di inflazione programmata.
10. L'onere derivante dalla presente norma, stimato in lire
264 milioni l'anno, sarà sostenuto con i fondi del capitolo di nuova
istituzione (CNI) "Prestazioni sanitarie integrative di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 57 della l. 833/1978".
ARTICOLO 26
1. Nella more del completamento e perfezionamento del
programma ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il quale la
deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 1999, n. 1063 rappresenta punto
di riferimento, in anticipazione e a stralcio del programma stesso, nell'ambito
del quadro programmatico di cui alla deliberazione CIPE del 6 maggio 1998
relativo alla seconda fase del programma nazionale straordinario di investimenti
previsto dalla citata legge, è autorizzata la stipula di accordo di programma,
ex articolo 5-bis del d.lgs. 229/1999, per l'accelerazione delle procedure e la
realizzazione del Presidio ospedaliero di Vico del Gargano (Fg) prevista al
capo 6.3 della del. giunta reg. 1063/1999 e con impegno finanziario nei limiti
dell'importo indicato alla Tabella 3A allegata alla del. giunta reg. 1063/1999.
Capo III
Disposizioni in
materia di demanio e patrimonio
ARTICOLO 27
(Dismissioni
immobiliari)
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, la Giunta regionale può applicare alla alienazione dei
diritti e dei beni immobiliari in proprietà, ivi compresi quelli provenienti
dall'ex ERSAP, in deroga alle norme di contabilità dello Stato e della legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27, le disposizioni contenute nel suddetto
articolo di legge.
2. Limitatamente ai beni ex ONC, consistenti in terreni,
fondi agrari, fabbricati rurali e di borgata, comunque non soggetti alla
speciale disciplina della riforma fondiaria, il prezzo di vendita determinato
dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 10 della legge regionale
15 febbraio 1985, n. 5 e successive modificazioni è decurtato del trenta per
cento in caso di acquisto da parte degli attuali conduttori e/o loro eredi. Ove
il prezzo, come sopra determinato e accettato, superi l'importo di lire 100
milioni, può essere accordato, a richiesta e per la parte eccedente il
cinquanta per cento del suo ammontare, la rateizzazione del relativo pagamento
per un massimo di dodici rate dalla sottoscrizione del contratto preliminare di
vendita. La decurtazione è subordinata all'assunzione del vincolo di
destinazione d'uso per anni trenta.
ARTICOLO 28
(Trasferimento di
beni immobili regionali agli enti locali)
1. Al fine di agevolare lo svolgimento di attività
pubbliche o di pubblico interesse, di favorire l'incremento occupazionale in
tutto il territorio regionale e di attivare investimenti comunitari, la Giunta
regionale è autorizzata a trasferire, gratuitamente, in favore degli enti
locali i beni immobili regionali che si trovano nella disponibilità o nell'uso
degli stessi.
2. Gli enti locali devono richiedere alla Regione il
trasferimento dei beni immobili di cui al comma 1 entro e non oltre il 30
dicembre 2000.
3. Sono privilegiate le richieste corredate da promessa
ovvero da ottenimento di contributo comunitario.
4. Il trasferimento dei beni immobili di cui al comma 1 ha
luogo sotto l'espressa condizione che l'ente locale:
a) acquisisca il bene nello stato di fatto, di diritto e di
consistenza in cui il bene medesimo si trova, subentrando alla Regione nelle
situazioni attive e passive;
b) non proceda ad alienare il bene trasferito per almeno
venti anni;
c) non proceda a variare la destinazione d'uso pubblica o
di pubblico interesse del bene trasferito per almeno dieci anni.
5. Nel caso di accertata inosservanza del rispetto di una
sola delle condizioni del comma 4 ovvero nel caso di accertato inutilizzo per
due anni consecutivi dal trasferimento, il bene ritorna nella proprietà della
Regione.
6. La retrocessione del bene ha luogo senza alcun aggravio
per la Regione.
ARTICOLO 29
(Modificazione
articolo 11 legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37 e integrazione articolo 28
legge regionale 6 maggio 1998, n. 14)
1. Il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 37/1994 è
abrogato.
2. All'articolo 28 della l.r. 14/1998 sono aggiunte le
parole:
"Il conferimento del patrimonio immobiliare e
mobiliare ha luogo nello stato di fatto, di diritto e di consistenza in cui si
trovano".
ARTICOLO 30
(Rendicontazione
spese gestioni irrigue pregresse)
1. In sede di approvazione della rendicontazione delle
spese relative alle stagioni irrigue pregresse, sono ammissibili a discarico i costi
sostenuti dai Consorzi di bonifica, in eccedenza alla quota di riparto di cui
all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, per:
a) consumi energetici di funzionamento degli impianti e
delle relative pertinenze, compresi gli oneri per ritardato pagamento;
b) trattamento economico del personale utilizzato, compresi
gli oneri legali derivanti da contenziosi definiti con provvedimento
giudiziario passato in giudicato o in via transattiva.
2. Alla copertura finanziaria dei maggiori costi
riconosciuti si provvede mediante utilizzazione, sino al sessanta per cento del
loro ammontare, delle disponibilità finanziarie derivanti dai residui di
stanziamento o da eventuale insussistenza di residui passivi propri formatisi
sui capitoli 131050, 131055, 131070, 131072, 131073 e 131074, previo loro
accertamento ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale di contabilità.
3. La residua percentuale delle disponibilità come sopra
accertate viene impiegata nella realizzazione di lavori di adeguamento alla
normativa prevenzionale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, di manutenzione e
ripristino, di completamento, ampliamento e ammodernamento di impianti irrigui
di proprietà regionale.
ARTICOLO 31
(Pagamento dei
maggiori costi riconosciuti)
1. Ove richiesto dai Consorzi di bonifica, al pagamento dei
maggiori costi riconosciuti di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a) e b),
provvede direttamente la Regione, in nome e per conto degli stessi, previa
liquidazione della relativa spesa da parte dei competenti organi istituzionali
dei Consorzi.
ARTICOLO 32
(Riscossione
canoni di gestione)
1. A decorrere dall'esercizio 2000 i proventi di gestione
degli impianti irrigui regionali sono riscossi su apposito conto corrente
intestato alla Regione Puglia da ripartire annualmente, tra i Consorzi di
bonifica, laddove convenzionati, per la gestione degli impianti irrigui
regionali, in relazione ai costi di esercizio del servizio.
ARTICOLO 33
(Modificazioni
articolo 10 legge regionale 31 maggio 1980, n. 54)
(Rinviato dal Governo)
Capo IV
Disposizioni in
materia di commercio
ARTICOLO 34
(Contributo
straordinario enti fieristici)
1. Per gli enti fieristici a carattere regionale (articolo
39 della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22) di Foggia e di Francavilla
Fontana, è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente all'esercizio 2000,
al capitolo di nuova istituzione 352026, epigrafato "Contributo
straordinario per le spese di funzionamento della Fiera di Foggia e Fiera
dell'Ascensione di Francavilla Fontana",
lo stanziamento di lire 900 milioni come di seguito articolato:
a) per l'Ente Fiera di Foggia la somma di lire 800 milioni;
b) per l'Ente Fiera di Francavilla Fontana la somma di lire
100 milioni.
Capo V
Disposizioni in
materia di agricoltura
ARTICOLO 35
(Oneri pregressi
relativi all'indennità compensativa)
1. La Regione Puglia riconosce agli imprenditori agricoli a
titolo principale attivi, le cui domande sono state istruite favorevolmente,
l'indennità compensativa prevista dalla legge regionale 3 marzo 1978, n. 15 e
successive modificazioni e integrazioni, per gli anni dal 1989 al 1993.
2. La somma complessiva viene corrisposta in un quinquennio
a partire dall'esercizio finanziario 2000 e fino all'esercizio finanziario
2004.
3. La somma per l'anno 2000, pari a lire 12.694.009.135, è
iscritta al capitolo di nuova istituzione 121062, epigrafato "Spese per il
pagamento dell'indennità compensativa pregressa per gli anni dal 1989 al 1993.
L.r. 15/1978 e successive modificazioni e integrazioni".
ARTICOLO 36
(Contributo
straordinario alla Comunità montana Murgia tarantina)
1. Al fine di fronteggiare le spese di costituzione e di
avvio delle attività istituzionali della Comunità montana della Murgia
tarantina, istituita con legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12, viene
concesso un contributo straordinario di lire 1 miliardo e 100 milioni
prevedendo nel bilancio per l'esercizio finanziario 2000 apposito capitolo di
nuova istituzione 113045 epigrafato "Contributo straordinario alla Comunità
montana Murgia tarantina (legge di bilancio 2000)".
ARTICOLO 37
(Modificazioni
articolo 41 legge regionale 13 agosto
1998, n. 27)
1. All'articolo 41 della l.r. 27/1998 è soppresso il
periodo "dal 1° marzo al 30 settembre" ed è aggiunto il seguente
comma 2:
"2.Le
modalità e i termini per l'applicazione del
comma 1 sono quelle di cui alla legge regionale 12 maggio 1997,
n.15".
ARTICOLO 38
(Assistenza
tecnica alle azioni zootecniche)
1. Alle associazioni allevatori pugliesi che svolgono azioni
di assistenza tecnica e di promozione a favore delle aziende zootecniche può
essere concesso un contributo per le spese nella misura massima del settanta
per cento.
2. Il contributo è concesso, su domanda delle associazioni
allevatori, sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta
regionale, su specifica e articolata proposta dell'Assessorato all'agricoltura.
3. Per l'esercizio finanziario 2000 si provvederà con lo
stanziamento previsto al capitolo di nuova istituzione epigrafato "Contributi
per l'assistenza tecnica per azioni zootecniche".
ARTICOLO 39
(Integrazioni
articolo 12 legge regionale 13 dicembre 1999, n. 32, concernente
"Abrogazione di norme in materia di aiuti alle imprese")
1. All'articolo 12 della l.r.32/1999 è inserito il seguente
comma 1bis:
"1 bis. Sono altresì abrogate le seguenti leggi
regionali in materia di agricoltura:
4) l.r. 29 giugno
1979, n. 38 'Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della
meccanizzazione in 1) l.r. 24 luglio
1978, n.34 'Interventi per favorire nel settore agricolo – forestale –
zootecnico – vivaistico la cooperazione giovanile e il recupero delle terre
incolte. Delega di funzioni ai comuni e agli altri enti locali elettivi';
2) l.r. 4
settembre 1978, n.48 'Ulteriori programmi di intervento in campo agricolo con
particolare riferimento ai settori incentivati dalla legge 27 dicembre 1977, n.
984';
3) l.r. 12 aprile
1979, n.20 'Rinnovo e modifiche alla l.r. 7 giugno 1975, n.51, recante
agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture
agricole';
agricoltura';
5) l.r. 4
settembre 1979, n.63 'Applicazione nella Regione Puglia del Regolamento
n.78/1054/CEE e modifiche alla l.r. 3 marzo 1978, n.15 concernente l'attuazione
delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura';
6) l.r. 28 gennaio
1980, n.14 'Ulteriori modifiche alle leggi regionali 3 marzo 1978, n.15 e 4 settembre 1979, n.63,
attuative delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura';
7) l.r. 9 giugno
1980, n. 64 'Modifiche ed integrazioni alla l.r. 24 luglio 1978, n. 34,
concernente 'Interventi per favorire la cooperazione giovanile e il recupero
delle terre';
8) l.r. 9 giugno
1980, n.69 'Incentivi per la realizzazione di un programma di opere di
ammodernamento delle strutture aziendali';
9) l.r. 17 luglio
1981, n. 41 'Utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente
coltivate in attuazione della legge nazionale n. 440 del 4 agosto 1978';
10) l.r. 31 agosto
1981, n. 47 'Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 24 luglio 1978, n.34 al
fine di sviluppare la cooperazione giovanile in agricoltura';
11) l.r. 31 agosto
1981, n.54 'Programmi regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi della
legge 27 dicembre 1977, n. 984. Organizzazione e snellimento delle procedure';
12) l.r. 4 dicembre
1981, n.57 'Interventi per la valorizzazione delle attività ittiche e
dell'acquacoltura'".
ARTICOLO 40
(Modifica art. 2
legge regionale 4 luglio 1997, n. 18)
1. A integrazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma
2, lettera h), della l.r. 18/1997, così come modificata dalla legge regionale
20 gennaio 1999, n. 5, al Comitato tecnico consultivo sono affidate, oltre ai
compiti previsti dall'articolo 2, le attività di regolazione e/o eventuale
consolidamento, da svolgere anche mediante specifiche transazioni della
debitoria regionale, nei confronti delle banche creditrici interessate
derivanti da partite fidejussorie in corso di definizione.
Capo VI
Disposizioni in
materia di edilizia residenziale
ARTICOLO 41
(Definizione
partite debitorie residuali)
1. Per il completamento e la definizione di tutte le
partite debitorie residuali in edilizia residenziale pubblica a finanziamento
statale rivenienti dagli esercizi 1991/1996, sono utilizzate le disponibilità
finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o da eventuali riduzioni per
insussistenza di residui passivi propri accertati sui capitoli 491024/93-94-95,
491025/94, 491026/94, 491033/94, 491037/93-94-95, 491038/94, 491039/94,
492025/93-94-95, 492026/94, 492027/94, 411060/96, compatibilmente con la
sussistenza degli eventuali residui attivi correlati e con le modalità di cui
all'articolo 71, comma 12, della l.r.
17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 42
(Modifica legge
regionale 24 maggio 1985, n. 48)
1. Al comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 48/1995, le parole
"di durata non superiore ai quindici anni e con onere a carico del
mutuatario pari al sette per cento oltre il rimborso del capitale" sono
sostituite dalle seguenti:
"di durata non superiore ai quindici anni e con onere
a carico del mutuatario pari al cinquanta per cento del tasso rinegoziato ai
sensi dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, oltre il rimborso
del capitale".
ARTICOLO 43
1. Fino all'approvazione del piano paesistico e comunque
non oltre il 31 dicembre 2000 è prorogata la
legge regionale 11 maggio 1990, n. 30.
ARTICOLO 44
1. Il mancato frazionamento dei mutui a tasso agevolato
finanziati da leggi statali e regionali nei termini di cui all'articolo 18, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modifiche non
comporta la decadenza del finanziamento agevolato per gli alloggi che sono
stati assegnati o acquistati nei termini stessi (entro due anni dalla data di
ultimazione dei lavori), sempre che il frazionamento avvenga nel tal termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
ARTICOLO 45
1. Il tasso individuale decorre secondo la normativa
vigente dalla data dell'atto notarile di assegnazione o acquisto a prescindere
dalla data di trasmissione alla Regione dell'atto notarile.
Capo VII
Disposizioni in
materia di servizi sociali
ARTICOLO 46
(Programma
di interventi e di riparto per l'integrazione scolastica dei disabili)
1. Il programma di intervento e di riparto di cui
all'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 e dell'articolo 18
della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10 è prorogato di un ulteriore anno.
2. In attesa degli accordi di programma, gli interventi in
favore delle ASL che attuano le convenzioni di cui all'articolo 5, comma 4,
della l.r. 16/1987 saranno confermati,
nei limiti delle somme stanziate in bilancio, ove sia intervenuta la proroga
delle convenzioni già in atto, con durata delle stesse per l'intero anno
solare.
ARTICOLO 47
(Interpretazione
autentica degli articoli 5 e 6 della l.r. 10/1997 per il trasporto di portatori
di handicap)
1. Ai fini del contenimento della spesa e per una gestione
coordinata e sinergica del trasporto per soggetti portatori di handicap sia a
fini scolastici che riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, il
servizio viene assicurato direttamente dalle ASL competenti per territorio.
2. Al finanziamento del servizio trasporto concorrono gli
enti locali, in rapporto al numero dei soggetti interessati, utilizzando
risorse proprie e/o contributi assegnati dalla Regione per interventi relativi
al diritto allo studio e in materia socio-assistenziale.
Capo VIII
Disposizioni in
materia di lavoro, cooperazione ed emigrazione
ARTICOLO 48
Istituzione del
fondo regionale per l'occupazione dei disabili)
1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n.
68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", è istituito il
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, che viene alimentato con le
risorse e le modalità previste dal medesimo articolo 14 della l. 68/1999 .
2. Il fondo è finalizzato al finanziamento dei programmi
regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi ivi comprese le
convenzioni per le iniziative intraprese dagli enti privati e pubblici di cui
agli articoli 11 e 12 della l. 68/1999.
3. La Giunta regionale, in raccordo con il Piano
pluriennale e annuale per l'occupazione di cui alla legge regionale 5 maggio
1999, n. 19, su proposta dell'Assessore al lavoro, definisce i criteri di
gestione del fondo, valuta le proposte della Commissione di cui al comma 4 e provvede al monitoraggio, alla valutazione
e alla verifica delle attività.
4. E' istituita la Commissione regionale per il fondo che è
nominata, per la durata di cinque anni, dalla Giunta regionale su proposta
dell'Assessore al lavoro. Essa è costituita su base paritetica e su
designazione di componenti effettivi e supplenti da parte degli organismi
maggiormente rappresentativi dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei
disabili, oltre ad un ispettore medico del lavoro.
5. La Giunta regionale, decorsi quarantacinque giorni dalla
richiesta delle designazioni dei componenti di cui al comma 4 e se in possesso
di almeno la metà più una delle medesime designazioni, su proposta
dell'Assessore competente, provvede all'insediamento della Commissione.
ARTICOLO 49
(Modifiche e
integrazioni l.r. 19/99)
1. L'organismo di cui all'articolo 10 della l.r. 19/1999,
nell'esercizio delle funzioni già esercitate dalla preesistente Commissione
provinciale per il collocamento obbligatorio, nel rispetto del combinato
disposto della l. 68/1999 e
dell'articolo 48, comma 1, istitutivo del fondo regionale per
l'occupazione dei disabili, è integrato da componenti designati dalle associazioni
dei disabili maggiormente rappresentative, comunque assicurando la pariteticità
con le parti sociali. Lo stesso organismo provvede a costituire il Comitato tecnico, come indicato
all'articolo 6, comma 2, lettera b), della l. 68/1999
2. La lettera b) del
comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 19/1999 è abrogata.
3. Gli assessorati competenti della Regione e delle
Amministrazioni provinciali, mediante i propri uffici, provvedono
all'insediamento degli organismi di cui ai commi precedenti, se in possesso di
almeno la metà più una delle relative designazioni dei componenti, trascorsi
trenta giorni dalla richiesta agli aventi diritto.
4. Le parti sociali presenti negli organismi di cui ai
commi precedenti sono tenute a designare, oltre al componente effettivo, anche
un componente supplente.
ARTICOLO 50
(Conferenza
regionale dell'emigrazione)
1. Il Consiglio regionale, con deliberazione 22 dicembre 1997, n. 251, ha approvato lo
svolgimento della IV Conferenza regionale dell'emigrazione.
2. Per consentirne l'organizzazione e lo svolgimento è
stanziata, limitatamente all'esercizio finanziario 2000, la somma di lire 500
milioni, in termini di competenza e cassa, sul capitolo di nuova istituzione
952060 epigrafato "Spese per l'organizzazione e lo svolgimento della IV
Conferenza regionale dell'Emigrazione (legge di bilancio 2000)".
Capo IX
Disposizioni in
materia di finanze
ARTICOLO 51
(Tassa
automobilistica regionale)
1. Le modalità di riversamento della tassa automobilistica regionale
previste dall’articolo 6 del decreto Ministro delle finanze del 13 settembre
1999, pubblicato sulla G.U. n. 223 del 22 settembre 1999 , si applicano a tutte
le delegazioni dell'ACI.
2. Ai riversamenti antecedenti la data di entrata in vigore
del d.m. finanze 13 settembre 1999 si
applicano le disposizioni previste dal "Protocollo Tecnico" del 12
febbraio 1999, sottoscritto dal Ministro delle finanze, concernente le modalità
di riscossione e riversamento della tassa automobilistica regionale.
ARTICOLO 52
(Imposta
regionale sulle concessioni statali)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'imposta regionale
sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile,
prevista dall'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e disciplinata dal
capo II della legge regionale. 13 gennaio 1972, n. 1, così come modificato
dall'articolo 2 della legge regionale 4
agosto 1999, n. 25, si applica alle concessioni statali del demanio marittimo i
cui canoni sono fissati in via generale e astratta ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera c), della legge
4 dicembre 1993, n. 494.
2. I titolari delle concessioni di cui al comma 1 sono
tenuti al versamento dell'imposta liquidata dalla Regione a seguito di atti o
provvedimenti che determinano una variazione del canone corrispondente, ai
sensi della l.r. 25/1999.
Capo X
Disposizioni in
materia di programmazione
ARTICOLO 53
(Diffusione della
informazione statistica regionale)
1. La Regione Puglia, attraverso l'Ufficio statistico del
Settore programmazione, in attuazione del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, provvede, attraverso
studi, indagini, ricerche ed elaborazioni dati, alla diffusione della
informazione statistica regionale.
2. A tal fine è stanziata per l'esercizio finanziario 2000,
sul capitolo di nuova istituzione 1084040 epigrafato "Spese per studi,
indagini, ricerche, elaborazione dati e diffusione dell'informazione statistica
regionale (legge di bilancio 2000)", la somma di lire 500 milioni in
termini di competenza e di cassa.
3. Per i futuri esercizi si provvederà in sede di
approvazione della legge di bilancio annuale.
ARTICOLO 54
(Servizio
"Rete punto impresa" – Spese di gestione)
1. La Regione Puglia, attraverso il Servizio "Rete
punto impresa", istituito con l'articolo 35 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16, stanzia per l'anno
finanziario 2000 la somma di lire 200 milioni che viene iscritta in specifico
capitolo di nuova istituzione 1481 con la denominazione "Spese operative
di gestione relative al Servizio rete punto impresa". Per i futuri
esercizi si provvederà in sede di approvazione della legge di bilancio
annuale.
Capo XI
Disposizioni in
materia di artigianato
ARTICOLO 55
(Monitoraggio
attività produttive comparto artigianato)
1. E' istituito presso il Settore artigianato e piccole
medie imprese (PMI) dell'Assessorato industria, commercio e artigianato, il Sistema regionale informatico per il
monitoraggio attività produttiva per il comparto artigianato e PMI, di seguito
denominato SIMAP. Il SIMAP è finalizzato al monitoraggio del comparto
artigianato e PMI della Regione Puglia ed alla alimentazione della base dati
del Sistema informatico osservatorio economico nazionale (SIOE), ai sensi della
legge 3 ottobre 1987, n. 399.
2. Per le attività del SIMAP è istituito il capitolo di
spesa 0213015, al quale è assegnato per l'esercizio 2000 lo stanziamento di
lire 200 milioni. Per i futuri esercizi
si provvederà in sede di approvazione della legge di bilancio annuale.
Capo XII
Disposizioni in
materia di trasporti
ARTICOLO 56
(Modifiche e
integrazioni legge regionale 25 marzo 1999, n. 13)
1. Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 13/1999 è
sostituito dal seguente:
"5. La Giunta regionale, fatte salve le
funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, delega agli
enti locali, secondo le competenze di cui ai commi 1 e 2, le funzioni di
programmazione e di amministrazione dei servizi che costituiscono reti non
comprese interamente nei propri ambiti territoriali, osservando i principi di
cui all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare
quelli di sussidiarietà e di adeguatezza. La delega è disposta in favore
dell'ente locale individuato con i criteri di cui all'articolo 18, comma
6".
2. All'articolo 3 della l.r. 13/1999 è inserito il seguente
comma 5 bis:
"5 bis. Nel caso di reti di servizi plurimodali
comprendenti i servizi ferroviari, metropolitani, marittimi ed aerei, la Giunta
regionale può delegare funzioni amministrative attinenti le reti agli enti
locali individuati con i principi e i criteri di cui al comma 5".
3. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 13/1999 le parole
"30 giugno 2000" sono sostituite con le parole "30 giugno
2001".
4. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r.
13/1999 è abrogata.
5. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:
"2. I Comuni
dotati di gestione in economia di servizi di trasporto pubblico con numero di
addetti superiore a venticinque unità dispongono la cessazione delle medesime
gestioni entro il 31 dicembre 2000 trasformandole, ai sensi del comma 3
dell'articolo 18 del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, modificato dal d.lgs. 20
settembre 1999, n. 400, in società di capitali ovvero in cooperative a
responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, alle quali affidare in
concessione i servizi già in economia, previa stipula dei contratti 'ponte' di
servizio con le compensazioni già attribuite alle gestioni in economia. Le
concessioni come sopra accordate hanno validità fino alla data del
riaffidamento dei relativi servizi con le procedure concorsuali di cui
all'articolo 18 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003. Il comune può
prevedere l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali
o di gestione e può restare socio unico di tali società per un periodo non
superiore a due anni. Ove la trasformazione non avvenga entro il 31 dicembre
2000, provvede il Sindaco nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia
la Regione, previa sospensione di ogni intervento contributivo per investimenti
nei confronti delle gestioni in economia, provvede all'affidamento immediato
dei servizi in economia con le procedure concorsuali di cui all'articolo
18".
6. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 13/1999 è
sostituito dal seguente:
"3. Il
servizio delle cessate gestioni in economia potrà essere considerato nei
servizi minimi di cui all'articolo 5 subordinatamente all'acquisizione nel
bilancio regionale delle relative risorse già a carico dei bilanci
comunali".
7. L'articolo 16 della l.r. 13/1999 è abrogato.
8. All'articolo18 della l.r. 13/1999 è inserito il seguente
comma 2 bis:
"2 bis. Ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del d.lgs. 422/1997, modificato
dal d.lgs. 400/1999, sono escluse dalla partecipazione alle gare di cui al
comma 1 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in
affidamento diretto e le società dalle stesse controllate. Tale esclusione non
opera nelle gare che hanno ad oggetto, in tutto o in parte prevalente, i
servizi già espletati dalle predette società affidatarie in via diretta".
9. Il comma 8 dell'articolo 21 della l.r. 13/1999 è
sostituito dal seguente:
"8. Per la Regione i contratti di servizio sono sottoscritti
dal dirigente del Settore trasporti".
10. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 13/1999 le
parole "31 dicembre 2002" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2003"; le
parole "30 giugno 2000" sono sostituite con le parole "31
dicembre 2000".
11. Il comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 13/1999 è
sostituito dal seguente:
"2. Per i servizi in affidamento diretto gli enti
locali competenti, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 bis, del d.lgs. 422/1997, come modificato
con il d.lgs.400/1999, hanno l'obbligo, entro e non oltre il 31 dicembre 2000,
di trasformare le aziende speciali o consorzi affidatari in società di capitali
ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, alle
quali affidare in concessione i servizi già in affidamento diretto previa
stipula dei contratti 'ponte' di servizio con le compensazioni di cui
all'articolo 36. Le concessioni come sopra accordate hanno validità fino alla
data di riaffidamento dei relativi servizi con le procedure concorsuali di cui
all'articolo 18 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003. L'ente locale
competente può prevedere l'eventuale frazionamento societario derivante da
esigenze funzionali e di gestione e può restare socio unico delle società
derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali o consorzi per un periodo
non superiore a due anni. Ove tale trasformazione non avvenga entro il 31
dicembre 2000, provvede il Sindaco o il Presidente della Provincia nei
successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia la Regione procede
immediatamente alla concessione dei servizi già in affidamento diretto con le
procedure concorsuali di cui all'articolo 18".
12. I commi 6 e 7 dell'articolo 35 della l.r. 13/1999 sono
abrogati.
13. Al comma 8 dell'articolo 35 della l.r. 13/1999 le parole
"31 dicembre 2002" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2003"; le
parole "30 giugno 2000" sono sostituite con le parole "31
dicembre 2000".
14. All'articolo 35 della l.r. 13/1999 è inserito il
seguente comma 8 bis:
"8 bis. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3 bis, del
d.lgs. 422/1997, come modificato dal d.lgs. 400/1999, nel periodo transitorio
successivo alla stipula dei contratti 'ponte' e fino al riaffidamento in
concessione con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18, la Regione e gli
enti locali, secondo le rispettive competenze, hanno l'obbligo di affidare in
concessione con le medesime procedure concorsuali quote di servizi che
corrispondano ad accertate esigenze funzionali e di gestione. Per le medesime
esigenze ed in vista della organizzazione dei servizi in rete e bacini di cui
all'articolo 8, previa verifica in apposita conferenza dei servizi con la partecipazione dei soggetti di cui
all'articolo 5, comma 2, la Regione e gli enti locali possono altresì disporre,
anche di concerto tra loro, trasferimenti di servizi tra i vari soggetti
gestori, definendo le conseguenti compensazioni con l'eventuale revisione dei
contratti in essere.
15. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 13/1999 dopo la
parola "autorizzazione " sono aggiunte le parole "o per qualsiasi altra causa".
16. Il comma 5 dell'articolo 36 della l.r. 13/1999 è
sostituito dal seguente:
"5. E'
confermata la disposizione di cui all'articolo 23 della legge regionale 3
giugno 1996, n.6, intendendosi la misura massima del dieci per cento del
contributo integrativo riferita all'ammontare degli interventi finanziari
relativi ai servizi già in affidamento precario. La predetta disposizione è
prorogata di validità a tutto l'anno 2003, assumendo, per gli anni 2001, 2002 e
2003, la misura massima, rispettivamente, del nove per cento, del sette per
cento e del cinque per cento".
ARTICOLO 57
(Investimenti nel
settore del TPRL)
1. Gli stanziamenti di spese iscritti nel capitolo 0552028 del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e pluriennale 2000-2002
e i relativi residui di stanziamento formatisi
alla chiusura dell'esercizio finanziario 1999 possono essere utilizzati per gli
investimenti di cui all'articolo 10 della l.r. 13/1999.
ARTICOLO 58
(Disposizioni
finanziarie)
1. Al fine di assicurare
continuità del pubblico servizio e di soddisfare la domanda di mobilità,
gli interventi finanziari di cui all'articolo 36 della l.r. 13/1999 sono disposti dagli enti
competenti anche in favore delle imprese assoggettate nell'anno 1999 e 2000 a
provvedimenti di annullamento, revoca e/o decadenza della concessione e/o
dell'affidamento, sino all'effettivo subentro nell'esercizio dei servizi
automobilistici di altro concessionario/affidatario.
2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 552012 del bilancio per
l'esercizio finanziario 2000.
Capo XIII
Disposizioni in
materia di formazione professionale
ARTICOLO 59
(Espletamento
diciassettesimo corso di perfezionamento e formazione professionale per agenti
di polizia municipale)
1. E' portato a compimento, entro il 31 dicembre 2001, il
diciassettesimo corso di addestramento, perfezionamento e formazione
professionale per agenti di polizia municipale bandito con decreto del
Presidente della Giunta regionale 18
settembre 1997, n. 420 e non espletato entro il 31 dicembre 1999. Il decreto
del bando è stato emesso in esecuzione della deliberazione della Giunta
regionale 5 agosto 1997, n. 6261,
adottata in attuazione della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 1 e relativo
regolamento di esecuzione e della legge regionale 24 dicembre 1989, n. 2.
2. Alla spesa occorrente si fa fronte mediante l'utilizzo
dello stanziamento previsto al capitolo 1010020 del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2000.
ARTICOLO 60
(Programma di
formazione professionale 2000-2001)
1. Al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, la
piena fruizione delle risorse comunitarie e statali e in deroga agli articoli 7 e 8 della legge regionale 17 ottobre 1978,
n. 54, le attività formative da realizzare nell'anno 2000/2001 sono approvate
dalla Giunta regionale secondo le
disposizioni contenute nei relativi bandi, sulla base delle disponibilità
finanziarie risultanti dal Programma operativo regionale e dalla delibera CIPE
6 agosto 1999, n. 139, nonché in base alle disposizioni previste dall'articolo
52, comma 4, del regolamento (CE) 1260/1999.
Capo XIV
Disposizioni in materia
di partecipazione azionaria
ARTICOLO 61
(Partecipazione
azionaria a Tecnopolis Novus Hortus s.c.a.r.l.)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare
provvedimenti in ordine alla partecipazione azionaria all'aumento di capitale
di Tecnopolis Novus Hortus s.c.a.r.l. nei limiti di lire 100 milioni per
l'esercizio finanziario 2000.
2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito nuovo capitolo di
bilancio, recante il numero 512016, epigrafato "Partecipazione azionaria
della Regione Puglia al capitale sociale di Tecnopolis Novus Hortus
s.c.a.r.l".
ARTICOLO 62
(Modifica legge
regionale 4 maggio 1999, n. 17)
1. All'articolo 21
della l.r. 17/1999 le parole "entro il 30 settembre di ogni anno"
sono sostituite con le parole "entro il 30 settembre di ogni triennio".
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a
Bari, addì 12 aprile 2000
ALL. OMISSIS