Art.1
(Modifica articolo 3 l.r. 3/1994)
1. L’articolo 3 della
l.r. 3/1994, così come modificato dalla l.r. 12/1994, è così modificato:
"1. Ciascun Gruppo
si avvale di un Ufficio, cui viene assegnato personale inquadrato nel ruolo
regionale secondo i seguenti criteri:
a) due dipendenti per i Gruppi di
un solo consigliere;
b) tre dipendenti per ciascun
Gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del Regolamento interno del
Consiglio regionale, sino a cinque consiglieri, più una unità aggiuntiva per
ogni consigliere;
c) quattro dipendenti per ciascun
Gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del Regolamento interno del
Consiglio regionale, da sei a dieci consiglieri, più una unità aggiuntiva per
ogni consigliere;
d) cinque dipendenti per ciascun
Gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del Regolamento interno del
Consiglio regionale, da oltre dieci consiglieri, più una unità aggiuntiva per
ogni consigliere.
2. Per la determinazione del
numero delle unità aggiuntive da assegnare a ciascun Gruppo non si considerano
i consiglieri che ricoprono incarichi di governo.
3. A ogni Gruppo è
altresì assegnata una ulteriore unità, appartenente all’organico della Regione
Puglia, che assolve alle funzioni di segretario particolare del Presidente del
Gruppo.
4. Il Presidente del Gruppo conferisce l’incarico
di responsabile dell’Ufficio a una unità di cui al comma 1 già in possesso
della qualifica di dirigente o, in mancanza, a un dipendente inquadrato nella
categoria ‘D’ o in possesso dei requisiti
per l’inquadramento nella medesima posizione.
5. Il personale
distaccato dalla struttura di appartenenza è assegnato temporaneamente al
Gruppo richiedente.
6. Il personale
assegnato a ciascun Gruppo presta servizio alle dipendenze funzionali dei rispettivi
Presidenti, che disciplinano la presenza e l’orario di servizio nel rispetto
della normativa vigente in materia di personale regionale.
7. La Giunta regionale
assicura l’espletamento delle procedure previste dalla presente
normativa".
Art.2
(Modifica articolo 5 l.r. 3/1994 - Contributi)
1. L’articolo 5 della
l.r. 3/1994 è così modificato:
"1. Per
l’assolvimento delle funzioni dei Gruppi consiliari la Regione assegna,
all’inizio di ogni anno, con deliberazione della Presidenza del Consiglio, i
sottoelencati contributi mensili a carico del bilancio del Consiglio regionale:
a) una quota di:
1) lire 1 milione 800 mila ai
Gruppi comprendenti un consigliere;
2) lire 3 milioni 500 mila ai
Gruppi comprendenti fino a cinque consiglieri;
3) lire 5 milioni ai Gruppi
comprendenti fino a dieci consiglieri;
4) lire 5 milioni 500 mila ai
Gruppi comprendenti oltre dieci consiglieri;
b) una quota fissa di lire 500 mila per ogni
consigliere componente il Gruppo;
c) per le spese relative
all’aggiornamento culturale e scientifico:
1) lire 500 mila ai Gruppi
comprendenti un consigliere;
2) lire 2 milioni ai Gruppi
comprendenti fino a cinque consiglieri;
3) lire 3 milioni 500 mila ai
Gruppi comprendenti fino a dieci consiglieri;
4) lire 4 milioni ai Gruppi
comprendenti oltre dieci consiglieri;
d) per le spese telefoniche:
1) una quota annua fissa di lire
3 milioni 500 mila per ciascun Gruppo;
2) una quota annua di lire 3
milioni 500 mila per ogni consigliere comprendente il Gruppo.
2. Per la
determinazione delle assegnazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 non
si considerano i consiglieri che ricoprono incarichi di governo.
3. All’inizio di ogni legislatura, accertata la
costituzione e la composizione dei Gruppi, l’Ufficio di Presidenza assegna i contributi a decorrere dal giorno
successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio
regionale".
Art. 3
(Norma finanziaria)
1. All’onere derivante
dall’applicazione della presente legge si fa fronte, a partire dall’esercizio
finanziario 2001, con la legge annuale di approvazione del bilancio di
previsione.
La presente legge e’
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 4
Gennaio 2001