TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina le
procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della
direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, integrato e modificato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, nonché le procedure
di valutazione di incidenza ambientale di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n.357.
2. La VIA ha lo scopo di assicurare che
nei processi decisionali relativi a piani, programmi di intervento e progetti
di opere o di interventi, di iniziativa pubblica o privata, siano perseguiti la
protezione e il miglioramento della qualità della vita umana, il mantenimento
della capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia
della molteplicità delle specie, l’impiego di risorse rinnovabili, l'uso
razionale delle risorse.
3. La procedura di VIA garantisce l'informazione,
la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, la semplificazione
delle procedure e la trasparenza delle decisioni.
4. Le procedure di VIA individuano,
descrivono e valutano l'impatto ambientale sui seguenti fattori:
- l’uomo;
- la
fauna e la flora;
- il
suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- il
patrimonio ambientale, storico e culturale;
- le
interazioni tra i fattori precedenti.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge valgono le
seguenti definizioni:
a.
impatto ambientale:
l'insieme degli effetti, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine,
permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi che piani,
programmi di intervento e progetti di opere o interventi, pubblici e privati,
hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi umani e naturali;
b.
procedura di VIA:
l'insieme delle fasi e delle attività attraverso le quali si perviene alla
valutazione dell'impatto ambientale;
c.
studio d'impatto
ambientale (SIA): studio tecnico-scientifico degli impatti ambientali di un
progetto, di un programma d'intervento o di un piano;
d.
definizione dei
contenuti del SIA: fase preliminare facoltativa per definire, in
contraddittorio tra autorità competente e proponente, le informazioni che
devono essere contenute nel SIA;
e.
procedura di verifica:
fase procedimentale per definire se il progetto deve essere assoggettato alla
procedura di VIA;
f.
VIA: determinazione
dell'autorità competente in ordine all'impatto ambientale del progetto,
programma o piano proposto;
g.
valutazione di
incidenza ambientale: determinazione dell’autorità competente in ordine
all’incidenza ambientale del progetto ricadente in zona di protezione speciale
o in sito di importanza comunitaria ai sensi delle direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE;
h.
proponente: il
committente o l'autorità titolare del progetto, programma o piano che deve
essere sottoposto alla procedura di VIA;
i.
autorità competente:
l'amministrazione che effettua la procedura di VIA;
l.
amministrazioni
interessate: la Regione, le Province e i Comuni interessati, nonché gli enti e
gli organi competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese,
licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla
realizzazione del progetto proposto;
m.
associazioni interessate:
gli enti, le associazioni, e in particolare le associazioni di protezione
ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986,
n.349, i comitati esponenziali di categorie o interessi collettivi interessati
dalla realizzazione del progetto e operanti nella regione;
n.
soggetto interessato:
ogni soggetto portatore di un interesse inerente alla realizzazione del
progetto;
o.
ufficio competente: la
struttura organizzativa istituita o designata dalla autorità competente per
curare l'espletamento delle attività connesse e strumentali all'effettuazione
della procedura di VIA;
p.
soglia dimensionale:
il limite quantitativo o qualitativo oltre il quale i progetti identificati
negli allegati della presente legge sono assoggettati alla procedura di VIA.
Art.3
(Informazione e partecipazione)
1. La partecipazione dei cittadini alla
procedura di VIA è assicurata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Essa
è finalizzata a:
- informare
e rendere partecipi i cittadini nei confronti delle iniziative e degli
interventi proposti che interessano il loro territorio e le loro
condizioni di vita;
- acquisire
elementi di conoscenza e di valutazione in funzione della decisione
finale;
- mettere
a punto ulteriori garanzie, misure di controllo e di mitigazione.
2. L'autorità competente, tramite
l'ufficio addetto, assicura l'adeguata e tempestiva informazione e
consultazione preventiva di enti competenti, associazioni ambientaliste
riconosciute ex articolo 13 della l. n. 349 del 1986 e cittadini comunque
coinvolti, in merito all'intervento proposto, allo studio di impatto ambientale
e ai pareri del Comitato per la VIA di cui all’articolo 28.
3. Gli enti locali possono promuovere
ulteriori iniziative rispetto a quelle avviate dall'autorità competente, se
diversa, al fine di conseguire le finalità di cui al comma 1.
4. Nelle procedure di VIA l'autorità
competente garantisce lo scambio di informazioni e la consultazione con il
proponente.
5. Copia degli studi di impatto ambientale
viene depositata presso l’archivio regionale della VIA e presso le sedi dei
Comuni e dei soggetti interessati così come individuati dall'autorità
competente. Dell'avvenuto deposito viene data pubblicità mediante l'inserzione
sui quotidiani, la pubblicazione sui bollettini regionali e l'affissione sugli
albi pretori dei Comuni interessati.
6. Chiunque può richiedere e ottenere, ai
sensi della l. 241/1990 e dietro pagamento dei relativi diritti, il rilascio
delle copie degli atti.
Art. 4
(Ambiti di applicazione)
1. Sono assoggettati alla procedura di VIA
di cui all'articolo 5 i progetti per la realizzazione di interventi e di opere
identificati nell'allegato A, ripartito negli elenchi A.1, A.2 e A.3.
2. Sono assoggettati alla procedura di
verifica di cui all'articolo 16 i progetti per la realizzazione di interventi e
di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B.1, B.2 e B.3.
3. Sono assoggettati altresì alla
procedura di VIA i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati
nell’allegato B, ripartito negli elenchi B.1, B.2, B.3, qualora ciò si renda
necessario in esito alla procedura di verifica di cui all’articolo 16 o qualora
gli interventi e le opere ricadano anche parzialmente all’interno di aree
naturali protette.
4. I progetti per la realizzazione di
interventi e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi
B.1, B.2 e B.3, non sottoposti a procedura di VIA, se ricadenti in zone di
protezione speciale o in siti di importanza comunitaria di cui alle direttive
79/409/CEE e 92/43/CEE, sono soggetti alla valutazione di incidenza ambientale
ai sensi dell’articolo 5 del dpr 357/1997.
5. Sono assoggettati alle procedure di VIA
o di verifica anche i progetti di trasformazione o ampliamento dai quali derivano
interventi od opere con caratteristiche e dimensioni rientranti fra quelli
previsti negli allegati.
6. Su richiesta del proponente possono
essere sottoposti:
- alla
procedura di verifica i progetti di opere e di interventi non compresi
negli allegati;
- alla
procedura di VIA i progetti di opere e di interventi compresi
nell’allegato B non soggetti per legge alla procedura di VIA.
7. A partire dall’esercizio finanziario
2001, l'autorità competente può disporre, con deliberazione motivata, di
sottoporre alle procedure di verifica o di VIA progetti di interventi od opere
localizzati esclusivamente sul proprio territorio che, pur non compresi negli
allegati, presentano, in riferimento alla tipologia, alla dimensione, alla
localizzazione, alla vulnerabilità dei siti interessati e alle relative
interrelazioni, rilevanti problemi di impatto ambientale. In tali casi le spese
per l'effettuazione della procedura, compresa la redazione del SIA, sono a
carico dell'autorità competente. Alla copertura degli oneri di propria
competenza rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvederà in sede
di bilancio di previsione annuale.
8. Le soglie dimensionali definite ai
sensi della presente legge sono ridotte del 50 per cento qualora i progetti di
interventi o di opere ricadano all'interno di aree naturali protette.
9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, nelle aree dichiarate a
elevato rischio di crisi ambientale di cui all’articolo 74 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112, per le tipologie progettuali di cui agli
allegati A e B, la relativa soglia dimensionale subisce una riduzione del 30
per cento (anche in aggiunta alla riduzione di cui al comma 8).
10. La dichiarazione di cui all'articolo 7
della l. 349/1986 rimane valida agli effetti della presente legge anche
nell'ipotesi di intervenuta cessazione della validità della dichiarazione
medesima per trascorso quinquennio, qualora non siano divenuti operativi tutti
gli interventi di risanamento, di cui al piano previsto dal già citato articolo
7.
11. Alle procedure di VIA va assoggettato il
progetto dell'intera opera o intervento.
12. La disciplina della presente legge non si
applica a:
- i
progetti di interventi di opere destinati a scopi di difesa nazionale;
- gli
interventi disposti in via d'urgenza dalle competenti autorità sia al fine
di salvaguardare l'incolumità delle persone e del territorio da pericoli
imminenti sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo
stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 e della legge regionale 26 aprile 1998, n.14;
- i
progetti di manutenzione ordinaria.
13. La Giunta regionale, su proposta
dell'autorità competente, può, in casi eccezionali, esentare in tutto o in
parte un progetto dalle disposizioni della presente legge ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2, comma 3, della direttiva CEE del 21 giugno 1985,
n.337. L'efficacia dell'esenzione é subordinata alla decisione favorevole della
Commissione europea.
14. Ai sensi dell'articolo 1, commi 10 e 11,
del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, non sono oggetto
della disciplina della presente legge i progetti di opere e di interventi,
nonché i progetti che costituiscono loro modifica, che siano sottoposti alle
procedure di VIA nell'ambito della competenza del Ministero dell'ambiente ai
sensi dell'articolo 6 della l. 349/1986.
TITOLO
Il
PROCEDURE
DI VIA PER PROGETTI DI INTERVENTI E DI OPERE
Art. 5
(Procedure di VIA)
1. Le procedure di VIA hanno lo scopo di
prevedere e stimare l'impatto ambientale dell'opera o intervento, di
identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione
dell'opera o intervento, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli
impatti negativi.
2. Per gli interventi identificati
nell'allegato A, le procedure di VIA comprendono:
- lo
svolgimento facoltativo della fase preliminare di definizione dei
contenuti del SIA di cui all'articolo 9;
- l'elaborazione,
a cura del proponente, dello studio di impatto ambientale (SIA) di cui
all’articolo 8;
- l'attivazione
delle procedure per l’informazione e la consultazione delle
amministrazioni, delle associazioni e dei soggetti interessati, di cui
agli articoli 1l e 12;
- l'effettuazione
della istruttoria tecnica sull'impatto ambientale del progetto di
intervento od opera, di cui all'articolo 10;
- la
formulazione della determinazione dell'autorità competente in merito alla
VIA di cui all'articolo 13;
- l'attivazione
del monitoraggio sulla realizzazione dell'opera o intervento di cui
all'articolo 18.
3. Per gli interventi identificati
nell'allegato B, le procedure di VIA comprendono l'effettuazione preliminare
della procedura di verifica di cui all'articolo 16, salvo quanto disposto
dall'articolo 4, comma 3.
Art. 6
(Autorità competenti)
1. La Regione è competente per le
procedure di VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative ai:
- progetti
identificati negli elenchi A.1 e B.1;
- progetti
identificati negli elenchi A.2 e B.2 la cui localizzazione interessa il
territorio di due o più province.
2. La Provincia è competente per le
procedure di VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative ai:
- progetti
identificati negli elenchi A.2 e B.2;
- progetti
elencati negli elenchi A.3 e B.3 la cui localizzazione interessa il
territorio di due o più Comuni.
3. Il Comune è competente per le procedure
di VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative ai progetti elencati
negli allegati A.3 e B.3. che ricadono interamente nell’ambito del territorio
del Comune.
4. Sono di competenza degli Enti-Parco
regionali, di cui alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, le procedure di
VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative a tutte le tipologie
progettuali elencate nei commi precedenti, qualora ricadano, anche
parzialmente, all’interno dei parchi medesimi.
5. Le Amministrazioni espletano le
procedure tramite un ufficio competente, appositamente designato o istituito. I
Comuni, tramite appositi accordi o convenzioni, possono istituire un ufficio
competente intercomunale ovvero avvalersi dell'ufficio competente della
Provincia.
6. L'autorità competente per l'esame e
l’istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di VIA può
avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle strutture dell'Agenzia regionale
protezione ambiente (ARPA) della Puglia. L'ammontare dei compensi dovuti
all'ARPA è definito dalla Giunta regionale in misura forfetaria con riferimento
alle diverse tipologie di interventi e opere.
Art.7
(Direttive)
1. Le modalità e i criteri di attuazione
delle procedure sono stabiliti dalla Giunta regionale con direttive vincolanti,
pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione. Le direttive specificano, in
particolare, per tipologia di interventi od opere, i contenuti e le metodologie
per la predisposizione:
- degli
elaborati relativi alla procedura di verifica;
- del
SIA di cui all’articolo 8.
2. La Giunta regionale, inoltre, definisce
modelli procedimentali diretti alla regolamentazione della adozione tempestiva e
coordinata da parte delle Amministrazioni competenti di tutti gli atti e
provvedimenti di intesa, di autorizzazione, di approvazione e di consenso
necessari.
Art. 8
(SIA relativo ai progetti)
1. I progetti assoggettati alla VIA sono
corredati di un SIA, presentato su supporto cartaceo e su supporto informatico,
che contiene gli elementi e le informazioni indicate in conformità alle
direttive di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b).
2. Fino all'emanazione delle direttive, il
SIA relativo ai progetti di opere e interventi deve avere i seguenti contenuti:
- la
descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico, biologico e
antropico;
- la
descrizione del progetto delle opere o degli interventi proposti con
l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati, delle
modalità e tempi di attuazione, ivi comprese la descrizione delle
caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, delle sue interazioni
con il sottosuolo e delle esigenze di utilizzazione del suolo, durante le
fasi di costruzione e di funzionamento a opere o interventi ultimati,
nonché la descrizione delle principali caratteristiche dei processi
produttivi;
- una
valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni
previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore,
vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dall'attività del
progetto proposto;
- la
descrizione delle tecniche prescelte per prevenire le emissioni degli
impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontandole con
le migliori tecniche disponibili;
- l'esposizione
dei motivi della scelta compiuta illustrando soluzioni alternative
possibili di localizzazione e di intervento, compresa quella di non
realizzare l'opera o l’intervento;
- i
risultati dell'analisi economica di costi e benefici;
- l'illustrazione
della conformità delle opere e degli interventi proposti alle norme in
materia ambientale e agli strumenti di programmazione e di pianificazione
paesistica e urbanistica vigenti;
- l'analisi
della qualità ambientale, con particolare riferimento ai seguenti fattori:
l'uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il
paesaggio, le condizioni socio-economiche, il sistema insediativo, il
patrimonio storico, culturale e ambientale e i beni materiali, le interazioni
tra i fattori precedenti;
- la
descrizione e la valutazione degli impatti ambientali significativi
positivi e negativi nelle fasi di attuazione, di gestione, di eventuale
dismissione delle opere e degli interventi, valutati anche nel caso di
possibili incidenti, in relazione alla utilizzazione delle risorse
naturali, alla emissione di inquinanti, alla produzione di sostanze
nocive, di rumore, di vibrazioni, di radiazioni, e con particolare
riferimento allo smaltimento dei rifiuti e alla discarica di materiale
residuante dalla realizzazione e dalla manutenzione delle opere
infrastrutturali;
- la
descrizione e la valutazione delle misure previste per ridurre, compensare
o eliminare gli impatti ambientali negativi nonché delle misure di
monitoraggio;
- una
sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti;
- un
sommario contenente la descrizione dei metodi di previsione utilizzati per
valutare gli impatti ambientali, nonché l'indicazione delle eventuali
difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal
proponente nella raccolta dei dati richiesti.
3. Il SIA è predisposto a cura e spese del
proponente, il quale ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati
disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.
4. Il proponente può richiedere la
presenza di tecnici dell'autorità competente a sopralluoghi o ad attività di
campionamento e analisi di difficile ripetizione, finalizzati alla redazione
del SIA.
Art.9
(Definizione concordata dei contenuti del SIA)
1. E' facoltà del proponente richiedere
all'autorità competente l'effettuazione di una fase preliminare volta alla
definizione concordata dei contenuti del SIA e della documentazione e degli
elaborati nonché alla individuazione delle amministrazioni pubbliche
interessate.
2. Il proponente, a tal fine, presenta
all'autorità competente una relazione nella quale, sulla base della preventiva
individuazione degli impatti ambientali possibili, definisce in linea di
massima il contenuto e il piano di lavoro per la redazione del SIA.
3. Le attività volte alla puntuale
definizione dei contenuti del SIA avvengono in contraddittorio con il
proponente e con le amministrazioni locali interessate.
4. L'autorità competente fornisce il proprio
parere entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relazione,
sentite le amministrazioni locali interessate.
5. Il parere concordato è vincolante per
il proponente.
6. Nel caso in cui il proponente non dia
seguito alla procedura, con la presentazione all'autorità competente della
documentazione di cui all'articolo 11 entro i successivi sei mesi il
procedimento si estingue. E' facoltà del proponente iniziare ex novo la
procedura.
7. Per ragioni di segreto industriale o
commerciale il proponente può richiedere, fornendo adeguata motivazione, che
non sia reso pubblico in tutto o in parte il progetto e il relativo SIA,
limitatamente alla descrizione dei processi produttivi. In tal caso il
proponente allega una specifica illustrazione delle caratteristiche dell'opera
o dell'intervento, destinata a essere resa pubblica. Il personale dell'ufficio
competente ha accesso alle informazioni in merito ai progetti di interventi o
di opere soggetti alle procedure di VIA, anche se sottoposte a segreto industriale
o commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la
segretezza delle predette informazioni.
Art. 10
(Presentazione del SIA)
1. Il proponente di progetto assoggettato
a procedura di VIA ai sensi dell’articolo 4 ovvero per effetto della procedura
di verifica di cui all’articolo 16 presenta all'autorità competente una domanda
contenente il progetto definitivo e il SIA predisposto in conformità alle
disposizioni di cui all'articolo 8 e agli eventuali esiti della fase di definizione
dei contenuti del SIA di cui all'articolo 9.
2. La domanda elenca le amministrazioni
interessate ed è corredata della documentazione e degli elaborati progettuali
richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni,
autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per
la realizzazione dell'opera o dell'intervento.
3. L’ufficio competente, entro quindici
giorni dal ricevimento della domanda, si esprime in merito alla individuazione
delle amministrazioni interessate, accerta la completezza del SIA, della
documentazione e degli elaborati di cui al comma 2 e può richiedere per una
sola volta le integrazioni necessarie, assegnando un termine non superiore a
venti giorni.
4. Nei quindici giorni di cui al comma 3 é
facoltà del proponente presentare integrazioni di propria iniziativa.
Art. 11
(Deposito e pubblicizzazione del SIA)
1. Trascorso il termine dei quindici
giorni di cui all'articolo 10, comma 3, ovvero quello assegnato per la
documentazione integrativa, il proponente provvede al deposito del progetto
definitivo e del SIA presso gli uffici competenti della Regione, della
Provincia e dei Comuni interessati.
2. Il proponente provvede a far pubblicare
sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché su un quotidiano nazionale e su
un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, l'annuncio
dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati il proponente, l'oggetto, la
localizzazione e una sommaria descrizione dell’opera o dell'intervento, nonché
l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.
3. Il proponente, inoltre, invia il
progetto e il SIA, corredato della eventuale documentazione integrativa di cui
all'articolo 10, comma 3, agli enti di gestione qualora il progetto interessi
il territorio di aree naturali protette, nonché alle altre amministrazioni
interessate.
4. Le Province, i Comuni e gli enti di
gestione delle aree protette devono esprimere il parere previsto dall'articolo
5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione.
Art. 12
(Partecipazione)
1. Entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione chiunque può
prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta,
osservazioni all'autorità competente tendenti a fornire elementi conoscitivi e
valutativi sui possibili effetti dell'intervento.
2. L'autorità competente può rigettare le
osservazioni per manifesta infondatezza tenuto conto delle caratteristiche del
progetto e della sua localizzazione, dandone risposta scritta a coloro i quali
le hanno avanzate. In caso di osservazioni sottoscritte da più persone, la
risposta viene fornita solo al primo firmatario.
3. Entro i successivi dieci giorni le
osservazioni presentate, escluse quelle di cui al comma 2, sono comunicate al
proponente, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro
venti giorni.
4. A partire dall’esercizio finanziario
2001, avvenuti il deposito e la trasmissione di cui all'articolo 11, commi 1 e
3, l'autorità competente può promuovere una istruttoria pubblica con le
amministrazioni, le associazioni e i soggetti interessati per fornire una
completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di
conoscenza e di giudizio in funzione della VIA. Alla istruttoria è data
adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente. Qualora l'istruttoria
pubblica non abbia luogo, l'autorità competente promuove il contraddittorio tra
il proponente e coloro che hanno presentato pareri e osservazioni. La procedura
del presente comma deve svolgersi e concludersi entro trenta giorni dal termine
di cui al comma 3. Alla copertura degli oneri di propria
competenza rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvederà in sede
di bilancio di previsione annuale.
5. L'ufficio competente entro quindici
giorni comunica gli esiti dell'istruttoria pubblica ovvero del contraddittorio
alle amministrazioni interessate nonché al proponente, il quale entro i
successivi quindici giorni può fornire le proprie controdeduzioni.
6. Qualora il proponente intenda, prima
della conclusione delle procedure di VIA, uniformare, in tutto o in parte, il
progetto di intervento o di opera ai pareri, osservazioni o contributi espressi
ai sensi dei precedenti commi, ne fa richiesta all'autorità competente. La
richiesta interrompe il termine della procedura che ricomincia a decorrere con
il deposito, di cui all'articolo 11, comma 1, del progetto modificato.
7. Su iniziativa dell'Assessore regionale
all'ambiente o di altra autorità competente, sul SIA si esprime il Comitato per
la VIA di cui all'articolo 28.
8. Scaduti tutti i termini, l'ufficio
competente predispone entro i successivi quindici giorni un rapporto
sull'impatto ambientale dell'intervento.
Art. 13
(Valutazione di impatto ambientale)
1. Conclusi gli adempimenti prescritti nei
precedenti articoli e comunque non oltre novanta giorni dalla scadenza del
termine per l’espressione dei pareri della Provincia, dei Comuni e degli enti di
gestione di cui all’articolo 11, comma 4, l'autorità competente delibera la VIA
esprimendosi contestualmente sulle osservazioni presentate. L’autorità
competente delibera la VIA anche in assenza dei predetti pareri.
2. In materia di lavori pubblici la VIA è
resa nei termini previsti dall'articolo 7, comma 5, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La deliberazione dell’autorità
competente è notificata al proponente e comunicata alle amministrazioni
interessate ed è pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della
Regione. Un estratto di tale deliberazione è pubblicato, a cura del proponente,
su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio
interessato.
4. Le autorità competenti informano
annualmente il Ministro dell'ambiente circa i provvedimenti adottati e le
procedure di VIA in corso.
Art. 14
(Legge 24 novembre 2000, n. 340)
1. Qualora per la realizzazione
dell’intervento si attivi la Conferenza di servizi, alla procedura di VIA si
applicano le norme contenute al Capo II della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Art. 15
(Effetti della VIA)
1. La VIA positiva obbliga il proponente a
conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in essa contenute per la
realizzazione e a monitorare nel tempo l'intervento o l'opera.
2. La VIA negativa preclude la
realizzazione dell'intervento o dell'opera.
3. La VIA positiva ha efficacia per il
tempo, in ogni caso non superiore a tre anni, stabilito nell'atto recante la
valutazione di impatto ambientale in relazione alle caratteristiche del
progetto, anche in deroga ai termini inferiori previsti per le intese,
concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi in qualunque
modo denominati, comunque acquisiti. Trascorso detto periodo senza che sia
stato dato inizio ai lavori, le procedure di VIA devono essere rinnovate.
4. L'autorità competente, a richiesta del
proponente inoltrata prima della scadenza del termine previsto, può prorogare
il predetto termine per motivate ragioni, per una volta sola e per un periodo
non superiore a quello inizialmente stabilito.
Art. 16
(Procedura di verifica)
1. Per i progetti assoggettati alla
procedura di verifica il proponente presenta all'autorità competente una
domanda allegando i seguenti elaborati in conformità alle direttive di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera a):
- il
progetto preliminare dell'intervento od opera;
- una
relazione sull'identificazione degli impatti ambientali attesi, anche con
riferimento ai parametri e agli standard previsti dalla normativa vigente,
nonché il piano di lavoro per la eventuale redazione del SIA;
- una
relazione sulla conformità del progetto alla normativa in materia
ambientale e paesaggistica, nonché agli strumenti di programmazione e
pianificazione territoriale e urbanistica;
- ogni
altro documento utile ai fini dell’applicazione degli elementi di verifica
di cui all’articolo 17.
2. L'ufficio competente accerta, entro
dieci giorni dal ricevimento della richiesta, la completezza degli elaborati
presentati. Qualora ne rilevi l'incompletezza richiede entro lo stesso termine,
per una sola volta, le integrazioni e i chiarimenti necessari. La richiesta di
integrazione interrompe i termini della procedura di verifica di cui al
presente articolo. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle
integrazioni entro due mesi dalla data della richiesta, non si procede al
compimento della procedura di verifica.
3. Trascorso il termine per la richiesta
delle integrazioni ovvero contemporaneamente alla presentazione di tutta la
documentazione integrativa, il proponente provvede al deposito degli elaborati
presso l'autorità competente e presso i Comuni interessati. I Comuni danno
avviso pubblico dell’avvenuto deposito mediante affissione all’albo pretorio.
4. Chiunque può prendere visione degli
elaborati depositati e può presentare osservazioni all’autorità competente
entro il termine di trenta giorni dall’affissione dell’avviso.
5. Per pervenire alla propria decisione
l'autorità competente acquisisce il parere delle amministrazioni interessate in
merito al progetto.
6. L'autorità competente assicura che le
attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il
proponente.
7. L'autorità competente si pronuncia non
oltre i sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta del
proponente ovvero della presentazione della documentazione integrativa,
esprimendosi contestualmente sulle osservazioni presentate. Decorso tale
termine, in caso di silenzio dell’autorità competente il progetto si intende
escluso dalla procedura di VIA.
8. L’autorità competente può subordinare
l’esclusione del progetto dalla procedura di VIA a specifiche prescrizioni
finalizzate all’eliminazione e/o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli sull’ambiente,
alle quali il proponente è tenuto ad adeguarsi nelle fasi della progettazione
successive a quella preliminare; può inoltre sottoporre la realizzazione del
progetto a specifica azione di monitoraggio, da effettuarsi nel tempo e con le
modalità stabilite.
9. Nei casi di cui al comma 8, l’autorità
competente provvede altresì alla individuazione dell’ente o organo tecnico
competente al controllo dell’adempimento delle prescrizioni date,
nonché al monitoraggio previsto. L’ente od organo tecnico individuato è tenuto
a trasmettere all’autorità competente idonea certificazione di conformità
dell’opera realizzata.
10. Qualora l’autorità competente si pronunci
per l’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA, si applicano gli
articoli della presente legge relativi alla procedura stessa con esclusione
degli adempimenti già eseguiti e compatibili.
11. L'autorità competente provvede a far
pubblicare per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione la propria
decisione.
12. L’autorità competente cura la
tenuta di un registro nel quale é riportato l'elenco dei progetti di interventi
od opere per i quali é stata richiesta la procedura di verifica, nonché
l'indicazione dei relativi esiti.
Art. 17
(Criteri per la procedura di verifica)
1. Fino alla emanazione delle direttive di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), le relazioni di cui all'articolo 16
devono avere, in particolare, i seguenti contenuti:
1. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Le caratteristiche del
progetto di interventi e opere devono essere prese in considerazione in
particolare in rapporto ai seguenti elementi:
- dimensioni
del progetto (superfici, volumi, potenzialità). Tali elementi sono
considerati in particolare in rapporto alla durata e alla dimensione
spaziale e temporale degli impatti;
- utilizzazione
delle risorse naturali;
- produzione
di rifiuti;
- inquinamento
e disturbi ambientali;
- rischio
di incidenti;
- impatto
sul patrimonio naturale e storico tenuto conto della destinazione delle
zone che possono essere danneggiate, in particolare zone turistiche,
urbane o agricole.
2. UBICAZIONE DEL PROGETTO
La sensibilità
ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto
deve essere presa in considerazione tenendo conto, in particolare, dei seguenti
elementi:
- la
qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- la
capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle
seguenti zone:
- zone
costiere;
- zone
montuose o forestali;
- zone
nelle quali gli standard di qualità ambientali della legislazione
comunitaria sono già superati;
- zone
a forte densità demografica;
- paesaggi
importanti dal punto di vista storico culturale e archeologico;
- aree
demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
- effetti
dell'opera o intervento sulle limitrofe aree naturali protette.
3. CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE
Gli effetti
potenzialmente significativi dei progetti devono essere considerati in
relazione ai criteri stabiliti ai punti 1. e 2. e tenendo conto in particolare:
- della
portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione
interessata);
- dell'ordine
di grandezza e della complessità dell'impatto;
- della
probabilità dell'impatto;
- della
durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.
Art. 18
(Monitoraggio)
1. Il proponente deve trasmettere alle
amministrazioni interessate i risultati del monitoraggio di cui all'articolo
15, nonché informare l’autorità competente delle eventuali modificazioni
intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell'intervento od
opera.
2. L'autorità competente per l'esercizio
delle funzioni di controllo ambientale si avvale delle strutture dell'ARPA
della Puglia. Si avvale, inoltre, delle strutture dell'ARPA della Puglia per
l'eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al comma 1 all'interno del
sistema informativo sull'ambiente e il territorio.
3. Fino all'insediamento degli organi
dell’ARPA, di cui alla legge regionale istitutiva 22 gennaio 1999, n. 6, le
autorità competenti si avvalgono dei Presidi multizonali di prevenzione (PMP)
competenti per territorio.
Art. 19
(Procedure per progetti localizzati o con impatti
ambientali interregionali e transfrontalieri)
1. Nel caso di progetti che risultino
localizzati sul territorio di più Regioni, la Giunta regionale effettua la
procedura di VIA e delibera la valutazione di impatto ambientale d'intesa con
le Regioni cointeressate.
2. Nel caso di progetti che possono avere
impatti rilevanti sull'ambiente di altre Regioni confinanti, l’autorità
competente è tenuta a informare e ad acquisire anche i pareri delle Regioni
interessate.
3. Nel caso di progetti che possono avere
impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, le autorità competenti
informano il Ministero dell'ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui
alla convenzione sulla VIA in un contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo
il 25 febbraio 1991, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640.
Art. 20
(Partecipazione della Regione alla procedura della l.
349/1986)
1. Il parere relativo alla pronuncia di
compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della l. 349/1986 è espresso
dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale acquisisce il
parere delle Province e dei Comuni interessati. A tal fine le comunicazioni di
cui all'articolo 6, comma 3, della l. 349/1986 sono trasmesse, a cura del
proponente, anche alle Province e ai Comuni interessati. I pareri sono espressi
entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni,
trascorsi i quali la Giunta regionale può provvedere anche in assenza dei
predetti pareri.
3. La Giunta regionale può promuovere
consultazioni e istruttorie pubbliche con le amministrazioni, le associazioni e
i soggetti interessati.
Art. 21
(Vigilanza e sanzioni)
1. Le Province, i Comuni e gli enti di gestione
delle aree naturali protette hanno compiti di vigilanza e controllo
sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonché delle
prescrizioni contenute nell’atto conclusivo della procedura di valutazione.
2. Nei casi di interventi od opere
realizzati senza l’effettuazione della procedura di verifica ovvero delle
procedure di VIA in violazione della presente legge, l'autorità competente
dispone la sospensione dei lavori in attesa delle risultanze delle procedure di
VIA e, se necessario, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e della
situazione ambientale a spese e cura del responsabile, definendone i termini e
le modalità. In caso di inerzia l'autorità competente esercita l'azione
risarcitoria per danno ambientale ai sensi dell'articolo 18 della l. 349/1986.
3. Nei casi in cui il progetto sia
realizzato in parziale o totale difformità dalle prescrizioni contenute nella
VIA di cui all'articolo 13, ovvero nell'atto conclusivo della procedura di
verifica di cui all'articolo 16, l'autorità competente, previa eventuale
sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l'intervento o
l'opera. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di
adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nella diffida,
l'autorità competente revoca la VIA ovvero l'atto conclusivo della procedura di
verifica e applica quanto disposto dal comma 2.
TITOLO
III
IMPATTO
AMBIENTALE IN ATTI NORMATIVI, PIANI E PROGRAMMI
Art. 22
(Atti normativi)
1. I disegni di legge e le proposte di
legge nonché i progetti di regolamento aventi a oggetto materie di rilievo
ambientale e comunque riguardanti il territorio, la flora, la fauna e altri
beni ambientali o l'utilizzo di risorse naturali devono essere accompagnati da
uno specifico studio in ordine ai possibili effetti dell'applicazione di tali
atti normativi sull'ambiente.
2. I criteri di individuazione degli atti
normativi di rilevanza ambientale sono stabiliti dal Consiglio regionale su
parere del Comitato per la VIA.
Art. 23
(Piani e programmi)
1. I piani e i programmi di intervento
perseguono l'obiettivo di realizzare uno sviluppo ambientalmente sostenibile e
la tutela e il miglioramento della salute e degli equilibri ecologici.
2. A tal fine i piani e i programmi di
intervento, regionali e provinciali, nonché i relativi stralci e varianti,
contengono, come loro parte integrante, una relazione sugli impatti ambientali
conseguenti alla propria attuazione.
3. I piani regolatori generali, i loro
stralci e varianti contengono, come parte integrante, un SIA redatto secondo le
indicazioni dell'articolo 24.
4. Il Consiglio regionale, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i piani e i
programmi di intervento regionali, provinciali e comunali diversi dai piani
regolatori generali che devono contenere, come parte integrante, il SIA.
5. Gli enti competenti ad adottare i piani
e i programmi di intervento effettuano l'informazione e la consultazione sui
SIA nell’ambito delle procedure di formazione e approvazione previste per i
singoli piani e programmi di intervento ai sensi della legislazione vigente.
Art. 24
(SIA relativo a piani e programmi)
1. La Giunta regionale, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana direttive in cui
sono specificati contenuti e modalità di predisposizione del SIA per i piani e
i programmi di intervento individuati ai sensi dell’articolo 23. Tali direttive
possono, inoltre, individuare aree ad alta sensibilità ambientale dettando
conseguenti criteri e indirizzi per la predisposizione dei SIA. Le direttive
sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Il SIA in particolare deve approfondire
le analisi in merito alle previsioni di opere o di interventi di cui agli
allegati A e B attraverso l'indicazione delle motivazioni delle scelte
previste, anche in rapporto alle possibili alternative, la descrizione delle
modificazioni che verranno indotte sull'ambiente e delle misure di mitigazione
degli effetti negativi previsti.
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI
COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 25
(Informazione e sistema informativo)
1. L’Amministrazione regionale e le
Amministrazioni provinciali e comunali sono tenute a scambiarsi dati,
informazioni e ogni elemento utile allo svolgimento delle procedure di VIA.
2. La Giunta regionale:
- organizza
il sistema informativo di cui alla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 28
anche per le finalità della presente legge;
- predispone
una raccolta di metodologie e modelli in materia di impatto ambientale;
- organizza
un archivio sull'impatto ambientale, in cui sono catalogati i SIA, le VIA,
nonché la relativa documentazione.
3. Le pubblicazioni sul Bollettino
ufficiale della Regione disposte dalla presente legge sono gratuite. Il
Presidente della Giunta regionale con apposito atto definisce forme e modalità
di tali pubblicazioni.
Art. 26
(Relazione sull'attuazione delle procedure di VIA)
1. La Giunta regionale presenta
annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente
legge. In particolare la relazione:
- informa
sulle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 e
dell'articolo 24;
- dà
conto degli esiti delle procedure di VIA effettuate in attuazione della
presente legge;
- indica
lo stato di definizione degli strumenti informativi di cui all'articolo
25;
- formula
valutazioni e proposte sull'adeguatezza e sull'efficacia delle procedure
di VIA effettuate.
2. Per predisporre la relazione la Giunta
regionale acquisisce informazioni, valutazioni e proposte dalle Province e dai
Comuni.
3. La relazione è comunicata al Ministero
dell'ambiente in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.
4. A partire dall’esercizio finanziario
2001, la Giunta regionale promuove la pubblicazione di un volume divulgativo
sulle attività delle autorità competenti inerenti la VIA sul territorio
pugliese. Alla copertura degli oneri rivenienti dalla presente disposizione la
Regione provvederà in sede di bilancio di previsione annuale.
Art. 27
(Formazione culturale e aggiornamento professionale)
1. A partire dall’esercizio finanziario
2001, la Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di procedure e
ne diffonde i risultati. Per tal fine può avvalersi della collaborazione di
università, enti e istituti, italiani ed esteri, stipulando apposite
convenzioni. Alla copertura degli oneri rivenienti dalla presente disposizione
la Regione provvederà in sede di bilancio di previsione annuale.
2. A partire dall’esercizio finanziario
2001, la Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di
corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di procedure di
VIA. Alla copertura degli oneri rivenienti dalla presente disposizione la
Regione provvederà in sede di bilancio di previsione annuale.
Art. 28
(Comitato per la VIA)
1. Il Comitato per la VIA è l'organo
tecnico consultivo della Regione e delle altre autorità competenti nella
materia della valutazione dell'impatto ambientale.
2. Esso è nominato, previa deliberazione
della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale all'ambiente, che
lo presiede, ed è composto da:
- un
docente universitario o esperto laureato da almeno dieci anni, con
esperienza specifica per ciascuna delle seguenti materie: infrastrutture,
impianti tecnologici, urbanistica, scienze ambientali, scienze naturali,
scienze biologiche, scienze geologiche, scienze agronomiche, chimica
farmaceutica e tossicologica, igiene e medicina preventiva;
- un
rappresentante dell'Amministrazione provinciale competente per territorio,
designato dal Presidente della medesima Provincia tra gli esperti
componenti del Comitato tecnico di cui all'articolo 5, comma 9, della
legge regionale 3 ottobre 1986, n.30;
- un
rappresentante del Ministero per i beni culturali - Sovrintendenza per la
Puglia ai beni ambientali, artistici, architettonici e storici.
3. Fanno parte del Comitato senza diritto
di voto il dirigente del Settore ecologia e il funzionario responsabile
dell'Ufficio VIA del Settore, oltrechè il dirigente responsabile dell’autorità
competente alla specifica procedura di VIA in trattazione presso il Comitato.
4. Possono essere invitati ai lavori del
Comitato, senza diritto di voto, i coordinatori dei Settori competenti per
materia.
5. Le funzioni di segretario sono svolte
da un funzionario in servizio presso il Settore ecologia.
6. Ai componenti spetta il compenso e il
trattamento economico di missione nella misura stabilita dalla legge regionale
22 giugno 1994, n. 22, con imputazione sullo stanziamento di bilancio a
finanziamento della citata legge.
Art. 29
(Potere sostitutivo)
1. Qualora la Provincia o il Comune
ritardino ingiustificatamente l'espletamento delle procedure di VIA attribuite
alla loro competenza, la Giunta regionale, anche su richiesta del proponente,
li invita a provvedere entro un termine non superiore a quarantacinque giorni.
2. Decorso inutilmente tale termine, la
Giunta regionale nomina un Commissario ad acta per la conclusione delle
procedure di VIA. Gli oneri finanziari relativi all'attività del Commissario ad
acta sono a carico dell'autorità competente.
Art. 30
(Spese istruttorie)
1. Le spese per accertamenti tecnici
richieste dall'autorità competente, le visite sopralluogo del personale degli
uffici istruttori, nonché l’accesso alle informazioni relative alle procedure
di VIA o di verifica sono a carico del proponente e sono determinate secondo
parametri stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 31
(Prima applicazione della legge)
1. La data di decorrenza dell’esercizio
delle funzioni conferite dalla presente legge alle Province, ai Comuni e agli
Enti-Parco regionali nonché l’individuazione delle risorse finanziarie e
strumentali necessarie sono disciplinate dall’articolo 16, commi 3 e 4, della
legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 "Riordino delle funzioni e dei compiti
amministrativi della Regione e degli enti locali".
Art. 32
(Norme transitorie)
1. I procedimenti di VIA, di verifica di
assoggettabilità a VIA e di valutazione di incidenza ambientale, attivati
presso la Regione prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono
portati a compimento secondo le procedure vigenti al momento della
presentazione dell’istanza.
2. Fino alla costituzione del Comitato per la VIA di cui
all’articolo 28, la Regione, nell’espletamento dei procedimenti di cui alla
presente legge, continua ad avvalersi, sino e non oltre il 30 giugno 2001, del
Comitato così come costituito ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale n. 16 del 27 gennaio 1998.
Data a Bari, addì 12 aprile 2001
ALLEGATO A –
INTERVENTI SOGGETTI A VIA OBBLIGATORIA
ELENCO A.1
PROGETTI DI
COMPETENZA DELLA REGIONE
A.1.a) Recupero di suoli dal mare per
una superficie che supera i 200 ha;
A.1.b)
trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità
superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate (in particolare sono
compresi in tale classe gli impianti di cracking per la
produzione di etilene, gli impianti per la produzione di cloruro di vinile);
A.1.c)
produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e
perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno
di materie prime lavorate;
A.1.d)
porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o
le aree esterne interessate superano i 5 ha oppure i moli sono di lunghezza
superiore ai 300 m; opere di difesa del mare quando lo specchio d'acqua
compreso tra l'opera di difesa a mare e la costa supera i 10 ha o la lunghezza
della difesa è superiore a 300 m;
A.1.e)
dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque
in modo durevole a fini non energetici di altezza superiore a 10 m e/o di
capacità superiore a 100.000 mc;
A.1.f)
elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione
nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km;
A.1.g) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
pericolosi, come definiti nell’Allegato D del d. lgs. 22/1997, mediante
operazioni di cui all’Allegato B (a esclusione dei punti D13, D14 e D15) e
all'Allegato C (lettera da R1 a R9) del d. lgs. 22/1997, ad esclusione degli
impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli
articoli 31 e 33 del medesimo d. lgs. 22/1997;
A.1.h) attività di coltivazione di minerali
solidi;
A.1.i)
attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche della
terraferma;
A.1.l)
impianti di smaltimento di rifiuti
mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti
solidi nell’ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino,
deposito permanente (operazioni di cui all’Allegato B lettere D3, D4, D6, D7 e
D12 del d. lgs. 22/1997);
A.1.m)
sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il
volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10
milioni di metri cubi.
ELENCO A.2
PROGETTI DI
COMPETENZA DELLA PROVINCIA
A.2.a)
Utilizzo di acque superficiali nei casi in cui la derivazione supera i 200
1/minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali,
nei casi in cui la derivazione supera i 100 l/minuto secondo in una superficie
di 1 kmq o comunque supera i 50 1/minuto secondo;
A.2.b)
fabbricazione di pasta carta a partire dal legno o da altre materie fibrose e
fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 100
t/g;
A.2.c)
stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici
pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive
modificazioni con capacità complessiva superiore a 40.000 t;
A.2.d)
impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità supera le 12
t di prodotto finito al giorno;
A.2.e) impianti destinati a ricavare metalli grezzi
non ferrosi nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
A.2.f)
impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità
superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento
di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all'Allegato C, lettere da
R1 a R9 del d. lgs. 22/1997, ad esclusione degli impianti di recupero
sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del
medesimo d. lgs. 22/1997;
A.2.g) impianti
per la decoibentazione e il trattamento di materiali contenenti amianto;
A.2.h) stazioni di trasferimento di rifiuti
con capacità superiore a 100 t/giorno;
A.2.i)
discariche di rifiuti urbani e assimilabili con una capacità superiore a
100.000 mc;
A.2.j)
discariche di rifiuti speciali, a esclusione delle discariche per inerti con
capacità sino 50.000 mc;
A.2.k)
impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di
raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare (operazioni
D13, D14 e D15 dell'Allegato B del d. lgs. 22/1997) con potenzialità superiore
a 30.000 mc, e analoghi impianti di rifiuti non pericolosi con potenzilità
superiore a 100.000 mc, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti
alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo d. lgs.
22/1997;
A.2.l)
impianti di depurazione delle acque con potenzialità a 100.000 abitanti
equivalenti o impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a
10.000 abitanti equivalenti la cui ubicazione o il cui recapito è difforme
dalle indicazioni del piano di risanamento delle acque della Regione Puglia;
A.2.m)
impianti per lo smaltimento o recupero di rifiuti non pericolosi mediante
operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito
preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazione di cui
all’Allegato B del d. lgs. 22/1997, punti D13, D14);
A.2.n) impianti di smaltimento di rifiuti non
pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a
150.000 mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazione di cui
all’Allegato B, lettera D15 del d. lgs. 22/1997);
A.2.o)
cave e torbiere con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di area
interessata superiore a 20 ha;
A.2.p) impianti per l'allevamento intensivo
di pollame o di suini con più di:
a)
85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;
b)
3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg)
c)
900 posti per scrofe.
ELENCO A.3
PROGETTI DI COMPETENZA
DEL COMUNE
A.3.a) Cave e torbiere con limiti inferiori a
quelli della categoria A.2.o).
ALLEGATO B -
interventi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilita’ a VIA
ELENCO B.1
PROGETTI DI
COMPETENZA DELLA REGIONE
PROGETTI DI
INFRASTRUTTURE
B.1.a) interporti;
B.1.b) porti
lacuali, fluviali, vie navigabili;
B.1.c) strade
extraurbane secondarie a carattere regionale;
B.1.d) linee
ferroviarie a carattere regionale;
B.1.e) opere costiere destinate a combattere
l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la
costruzione di dighe, moli e altre opere marittime;
B.1.f) opere di regolazione del corso dei fiumi e
dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica e altri simili destinati
a incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali
litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
B.1.g) aeroporti;
B.1.h) porti turistici e da diporto con parametri
inferiori a quelli indicati nella lettera A.1.d).
ALTRI PROGETTI
B.1.i) recuperi
di suoli dal mare per una superficie che supera i 5 ha;
B.1.j) trattamento di prodotti intermedi e
fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000
t/anno di materie prime lavorate;
B.1.k) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici,
pitture, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità
compresa tra 10.000 t/anno e inferiore o uguale a 35.000 t/anno di materie
prime lavorate;
B.1.l) impianti di superficie dell'industria di
carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di
scisti bituminosi;
B.1.m) agglomerazione
industriale di carbon fossile;
B.1.n) parchi
tematici;
B.1.o) modifica
delle opere e degli interventi elencati nell'Elenco A.1;
B.1.p) modifica
delle opere e degli interventi elencati nell'Elenco B.1.
ELENCO B.2
PROGETTI DI
COMPETENZA DELLA PROVINCIA
AGRICOLTURA
B.2.a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi
naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una
superficie superiore a 10 ha;
B.2.b) forestazione di superficie superiore a 20 ha;
deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una
superficie superiore a 5 ha;
B.2.c) progetti
di irrigazione per una superficie superiore a 300 ha;
B.2.d) progetti di ricomposizione fondiaria che
interessano superficie superiore a 200 ha;
B.2.e) impianti per l'allevamento intensivo di
animali con più di 40 q.li di peso vivo per ettaro;
B.2.f) piscicoltura
per superficie complessiva oltre i 5 ha.
INDUSTRIA ENERGETICA
B.2.g) impianti termici per la produzione di energia,
vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
B.2.g/1)
attività di ricerca di minerali solidi, di idrocarburi liquidi e gassosi in
terra ferma e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie,
nonché estrazioni di minerali mediante dragaggio fluviale;
B.2.g/2)
impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell’acqua calda che
alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
B.2.g/3) impianti industriali per la produzione di energia
mediante lo sfruttamento del vento;
B.2.g/4) impianti per la produzione di
energia idroelettrica superiore a 5 MW;
B.2.g/5) installazione di oleodotti e gasdotti con
lunghezza complessiva superiore ai 20 km.
LAVORAZIONE DEI
METALLI
B.2.h) impianti di arrostimento o sinterizzazione di
minerali metalliferi che superano 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc
di volume;
B.2.i) impianti di produzione di ghisa o acciaio
(fusione primaria o secondaria) colata continua di capacita superiore a 2,5
t/ora;
B.2.j) impianti
destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
- laminazione
a caldo con capacità superiore a 20 t di acciaio grezzo all'ora;
- forgiatura
con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la
potenza calorifica è superiore a 20 MW;
- applicazione
di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento
superiore a 2 t di acciaio grezzo all'ora;
B.2.k) fonderie di metalli ferrosi con una capacità
di produzione superiore a 20 t/giorno;
B.2.l) impianti di fusione e lega di metalli non
ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia)
con una capacità di fusione superiore a 10 t per il piombo e il cadmio o a 50 t
per tutti gli altri metalli;
B.2.m)
impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche
mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al
trattamento abbiano volume superiore a 30 mc;
B.2.n) impianti di costruzione e montaggio di auto e
motoveicoli e costruzione dei relativi motori, impianti per la costruzione e
riparazione di aeromobili, costruzione di materiale ferroviario e rotabile che
superano 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
B.2.o) cantieri
navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;
B.2.p) imbutitura di fondo con esplosivi che superano
5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.
INDUSTRIA DEI
PRODOTTI ALIMENTARI
B.2.q) impianti per il trattamento e la
trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di
produzione di prodotti finiti di oltre 75 t/giorno;
B.2.r) impianti per il trattamento e la
trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti
di oltre 300 t/giorno su base trimestrale;
B.2.s) impianti per la fabbricazione di prodotti
lattiero caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 t/giorno su base
annua;
B.2.t) impianti per la produzione di birra o malto
con una capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
B.2.u) impianti per la produzione di dolciumi e
sciroppi che superano 50.000 mc di volume;
B.2.v) macelli aventi una capacità di produzione di
carcasse superiore a 50 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di
carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10
t/giorno;
B.2.w)
impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità
di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;
B.2.x) molitura dei cereali, industria dei prodotti
amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 8.000 mq
di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
B.2.y) zuccherifici, impianti per la produzione di
lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno
di barbabietole.
INDUSTRIA DEI
TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO, DELLA CARTA
B.2.z) impianti di fabbricazione di pannelli di
fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000
t/anno di materie prime lavorate;
B.2.aa)
impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di
carta e cartoni di capacità superiore a 50 t/giorno;
B.2.ab)
impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento,
la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità
di trattamento supera le 10 t/giorno;
B.2.ac)
impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5
t di prodotto finito al giorno.
INDUSTRIA DELLA
GOMMA E DELLE MATERIE PLASTICHE
B.2.ad)
fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000
t/anno di materie prime lavorate.
PROGETTI DI
INFRASTRUTTURE
B.2.ae)
derivazione e opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori
a 50 l/minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni
superiori a 50 l/minuto secondo per una superficie non maggiore di 0,5 kmq o
comunque superi i 25 l/minuto secondo;
B.2.af) strade
extraurbane secondarie;
B.2.ag) linee ferroviarie a carattere locale;
B.2.ah) acquedotti con lunghezza superiore ai
20 km;
B.2.ai) impianti di
incenerimento e di trattamento di rifiuti urbani e assimilabili con capacità
superiore a 10 t/giorno, e stazioni di trasferimento, con capacità superiore a
20 t/giorno;
B.2.aj) impianti di
incenerimento e di trattamento di rifiuti speciali di capacità superiore a 10
t/giorno;
B.2.ak) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non
pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari
e deposito preliminare, con potenzialità superiore a 30.000 mc, nonché analoghi
impianti per rifiuti pericolosi con potenzialità pari o inferiore a 30.000 mc,
ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate
di cui agli articoli 31 e 33 del d. lgs. 22/1997;
B.2.al) discariche
di rifiuti urbani e assimilabili;
B.2.am) impianti di depurazione delle acque con
potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.
ALTRI PROGETTI
B.2.an) piste permanenti per corse e prove di automobili,
motociclette e altri veicoli a motore;
B.2.ao)
centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli
e simili con superficie superiore a 1 ha;
B.2.ap) banchi di prova per motori, turbine, reattori
quando l’area impegnata supera i 500 mq;
B.2.aq)
fabbricazione di fibre minerali artificiali che superano 5.000 mq di superficie
impegnata o 50.000 mc di volume;
B.2.ar) fabbricazione,
condizionamento, carica o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000
t/anno di materie prime lavorate;
B.2.as) stoccaggio di
prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e
successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 t;
B.2.at) impianti
destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui
capacità di produzione supera 500 t/giorno oppure di calce viva in forni
rotativi la cui capacità di produzione supera 50 t/giorno o in altri tipi di
forni aventi una capacita di produzione di oltre 50 t/giorno;
B.2.au) impianti di produzione di vetro compresi quelli
destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre
10.000 t/anno;
B.2.av) cokerie (distillazione a secco di
carbone);
B.2.aw) fabbricazione di prodotti ceramici mediante
cottura, in particolare tegole, mattoni refrattari, piastrelle, grès e
porcellane, con capacità produttiva di oltre 40.000 t/a;
B.2.ax) campeggi e
villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici
residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume
edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie superiore ai 20
ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;
B.2.ay) modifica delle opere e degli
interventi elencati nell'Elenco A.2;
B.2.az) modifica delle opere e degli
interventi elencati nel presente Elenco B.2.
ELENCO B.3
PROGETTI DI
COMPETENZA DEL COMUNE
PROGETTI DI
INFRASTRUTTURE
B.3.a) Lavori per l’attrezzamento di aree industriali
con una superficie interessata superiore a 40 ha;
B.3.b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o
in estensione, interessanti superfici superiori a 40 ha; progetti di sviluppo
urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori
a 10 ha;
B.3.c) progetti di riassetto urbano, compresa la
costruzione di centri commerciali ed ipermercati, nonché la costruzione di
parcheggi e aree attrezzate a parcheggio a carattere permanente con posti auto
superiori a 350;
B.3.d) impianti meccanici di risalita, escluse le
sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non
superiore a 500 m, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone;
B.3.e) costruzione di strade di scorrimento in area
urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in
area urbana, superiore ai 1.500 m;
B.3.f) sistemi di trasporto a guida vincolata
(tramvie e metropolitane), funicolari o linee di natura similare,
esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
B.3.g) terreni da campeggio e caravanning a carattere
permanente.
ALTRI PROGETTI
B.3.h) impianti di squartamento;
B.3.i) impianti per il recupero o la distruzione di
sostanze esplosive;
B.3.l) modifica delle opere e degli interventi
elencati nell'Elenco A.3;
B.3.m)
modifica delle opere e degli interventi elencati nell'Elenco B.3.