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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2001
Numero
13
Data
11/05/2001
Abrogato
 
Materia
Lavori pubblici
Titolo
Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 15 maggio 2001, n. 70.
Allegati
Nessun allegato

 

Art

Art. 1

(Ambito oggettivo di applicazione)

1. La presente legge disciplina la materia delle opere e dei lavori pubblici di interesse regionale. Ai fini della presente legge per lavori pubblici di interesse regionale si intendono tutti quelli che si realizzano nel territorio della Regione Puglia, con o senza l’intervento finanziario della Regione, o che siano proposti al finanziamento statale e/o comunitario da piani regionali, con esclusione dei lavori pubblici, comunque realizzati, attinenti allo svolgimento di compiti e funzioni mantenuti allo Stato, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 2

(Funzioni regionali)

1. La Regione esercita, in materia di opere e lavori pubblici, le funzioni relative a:

   a) programmazione, monitoraggio e controllo, ivi compresa la valutazione tecnico-amministrativa e l’attività consultiva, relativamente ai lavori pubblici di interesse regionale così definiti dall’articolo 1;

   b) progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici di competenza regionale nonché di lavori pubblici di competenza degli enti locali, su richiesta dei medesimi.

Art. 3

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Le norme della presente legge si applicano ai soggetti di seguito elencati:

   a. Comuni, Province e Comunità montane della Regione;

   b. Aziende unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale e Aziende ospedaliere;

   c. Consorzi tra soggetti di cui alle lettere a) e b) ovvero i Consorzi degli enti di cui alla lettera a) con gli enti locali delle Regioni confinanti o con altri soggetti, anche privati;

   d. concessionari di lavori pubblici;

   e. organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità di interesse generale non avente carattere industriale e commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici. Fra i predetti organismi, in modo non esaustivo, sono compresi:

   1. Autorità portuali;

   2. Aziende speciali, istituzioni e società di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché società per azioni a prevalente capitale privato di cui all’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.498;

   3. Consorzi per opere idrauliche;

   4. Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;

   5. Consorzi di bonifica;

   6. Enti di sviluppo o di irrigazione;

   7. Consorzi per le aree industriali;

   f. soggetti privati relativamente ai lavori destinati a soddisfare un interesse generale per la cui realizzazione sia prevista una sovvenzione o un contributo in conto capitale o in conto interessi delle Amministrazioni committenti, che complessivamente superi il 50 per cento dell’importo complessivo, e comunque gli appalti per i quali l’Amministrazione committente eroghi una sovvenzione o un contributo superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP.

Art. 4

(Programma triennale)

1. La Giunta regionale adotta annualmente un programma previsionale triennale per i diversi settori delle opere pubbliche, con l’indicazione dei soggetti attuatori, sulla base di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.

2. Nel programma è data priorità alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonché al completamento di lavori già iniziati.

Art. 5

(Programma annuale)

1. Per l’attuazione del piano previsionale triennale di cui all’articolo 4 la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione, adotta il programma annuale di finanziamento con riferimento alle risorse finanziarie disponibili, comprendente le opere da realizzare, i soggetti attuatori, i costi e i tempi di realizzazione.

2. Possono essere inseriti nel piano annuale solo gli interventi dotati di progettazione preliminare approvata, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi con la stima sommaria dei costi.

3. Ciascun intervento è sempre finanziato per intero. E’ tuttavia possibile il finanziamento di progetti per lotti purché, riferendosi a un progetto generale, siano dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti.

4. Il piano annuale comprende, altresì, sempre con riferimento al piano triennale e alle risorse appositamente previste in bilancio, il prefinanziamento della progettazione di opere regionali e la contribuzione della Regione per il prefinanziamento della progettazione di quelle di competenza degli enti di cui all’articolo 3, lettera a).

5. I fondi erogati a titolo di anticipazione per la progettazione sono comunque recuperati al momento del finanziamento dell’opera e vanno ad alimentare apposito capitolo di entrata previsto in bilancio.

Art. 6

(Responsabile del procedimento)

1. I soggetti di cui all’articolo 3 nominano, nell’ambito del proprio organico, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione.

2. Per la definizione e l’esercizio delle funzioni del responsabile unico del procedimento si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa statale vigente.

Art. 7

(Catasto opere pubbliche)

1. La Regione provvede, direttamente e avvalendosi delle Province e dei Comuni, alla raccolta e all’elaborazione dei dati relativi alle opere pubbliche e alle infrastrutture sociali e civili esistenti nel territorio regionale, al fine di:

   a. definire criteri e parametri unitari e omogenei di gestione e manutenzione delle stesse;

   b. determinare gli indici di fabbisogno cui raccordare le indicazioni del programma di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 8

(Osservatorio dei lavori pubblici)

1. E’ istituito, presso l’Assessorato regionale ai lavori pubblici, l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici. L’Osservatorio opera mediante procedure informatiche in maniera coordinata con l’Osservatorio nazionale.

2. La responsabilità dell’Ufficio "Osservatorio regionale dei lavori pubblici" è affidata a un funzionario regionale appartenente alla qualifica dirigenziale, nominato dalla Giunta regionale, che si avvale delle strutture e del personale dell’Assessorato ai lavori pubblici.

3. L’Osservatorio regionale dei lavori pubblici provvede:

   a. alla raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le forme e gli esiti degli appalti e delle concessioni, le ditte aggiudicatrici e subappaltatrici, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, le perizie di variante, i tempi di esecuzione, i ritardi e le relative cause, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, INAIL e Casse Edili delle Province di Puglia ed Edilcassa di Puglia;

   b. alla formazione di archivi appositi da mettere a disposizione delle Amministrazioni interessate.

4. Gli enti e i soggetti di cui all’articolo 3 sono tenuti a fornire all’Osservatorio i dati dallo stesso richiesti per la realizzazione dei suoi obiettivi entro i termini e nei modi previsti dalla normativa nazionale. La mancata osservanza di quanto innanzi comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale.

5. Fenomeni particolari di inosservanza della normativa o di applicazione distorta sono segnalati ai competenti organismi statali.

Art. 9

(Spese ammissibili a finanziamento)

1. Le spese ammissibili a finanziamento regionale sono quelle elencate nell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2. Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione delle opere sono a totale carico degli enti e soggetti appaltanti.

Art. 10

(Interventi in gestione diretta della Regione)

1. Per gli interventi di competenza diretta della Regione, come individuati dalla legge regionale 30 novembre 2000, n. 20, la Giunta regionale individua le strutture interne all’organizzazione regionale che devono provvedere alla loro realizzazione.

2. Con deliberazione di Giunta regionale è approvato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento regionale con cui sono definiti i criteri e le modalità per l’attuazione del presente articolo, con la determinazione della procedura di spesa e ogni fase di essa, con particolare riguardo all’assunzione degli impegni a carico del bilancio regionale.

Art. 11

(Organi consultivi)

1. Il Consiglio Regionale dei lavori pubblici (CRLLPP) è organo della Regione istituito presso l’Assessorato ai lavori pubblici della Regione Puglia.

2. Il CRLLPP è composto da:

   a. l’Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, che lo presiede;

   b. il dirigente coordinatore del Settore regionale competente in materia di lavori pubblici;

   c. un numero di esperti non superiore a sette, competenti nelle materie di idraulica e opere marittime, impianti tecnologici, trasporti, ingegneria strutturale, geologia, architettura e beni culturali e architettonici, scienze agrarie e forestali;

   d. due esperti nella legislazione dei lavori pubblici;

   e. un esperto, da scegliersi fra cinque nominativi indicati dagli Ordini professionali provinciali degli ingegneri;

   f. un esperto, da scegliersi fra cinque nominativi indicati dagli Ordini professionali provinciali degli architetti;

   g. i dirigenti responsabili delle strutture tecniche provinciali del Settore lavori pubblici;

   h. un dirigente del Settore regionale competente nelle sotto specificate materie, designato dagli Assessori competenti: territorio e urbanistica, trasporti, ambiente, sanità, istruzione, lavoro, assistenza, bilancio, agricoltura.

3. Quali componenti aggiunti, in funzione consultiva per le sole materie di competenza ed escluso, quindi, il diritto di voto, sono invitati a partecipare alle sedute del CRLLPP:

   a. il Soprintendente regionale scolastico, o suo delegato;

   b. i Soprintendenti per i beni ambientali e architettonici in Puglia, o loro delegati;

   c. il Soprintendente archeologico per la Puglia, o suo delegato.

4. Le attività ausiliarie sono svolte dall’Ufficio di segreteria affidato alla responsabilità di un funzionario regionale appartenente alla qualifica dirigenziale, nominato dalla Giunta regionale. Esso svolge anche le funzioni di Segretario del Consiglio. In caso di assenza del Presidente, il CRLLPP è presieduto dal dirigente del Settore lavori pubblici.

5. Il CRLLPP è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di lavori pubblici.

6. Il CRLLPP dura in carica per il periodo di legislatura regionale nel corso della quale risulta costituito.

7. E’ applicabile ai componenti esterni del CRLLPP la disciplina delle cause di esclusione e di incompatibilità vigente per i consiglieri regionali.

8. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana delibera di determinazione delle modalità organizzative e di funzionamento del CRLLPP.

9. Il CRLLPP è competente a esprimere pareri relativi a:

   a. strumenti programmatori predisposti dai settori regionali riferiti ai lavori pubblici di competenza regionale;

   b. progetti di competenza diretta della Regione d’importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP e relative varianti se comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell’importo originario del contratto;

   c. progetti di lavori pubblici relativi a opere di eccezionale rilevanza sotto il profilo tecnico nonchè alle relative varianti comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell’importo originario del contratto, qualora ricorrano giustificati motivi e su richiesta del responsabile del procedimento;

   d. controversie relative ai lavori pubblici, anche sussidiati, sorte con le imprese in corso d’opera ovvero in sede di collaudo per maggiori compensi o per l’esonero da penalità contrattuali, proposte di accordo bonario ex articolo 31 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni nonché proposte di risoluzione o di rescissione dei contratti;

   e. ogni altro oggetto previsto dalle disposizioni vigenti di legge o di regolamento ovvero che l’Assessore ai lavori pubblici. ritenga opportuno sottoporre alla valutazione del CRLLPP.

10. Il CRLLPP esprime, inoltre, pareri nei casi previsti da disposizioni di legge o regolamentari, ovvero su richiesta degli uffici regionali interessati. Svolge altresì funzioni di assistenza nei confronti dei settori regionali preposti alla realizzazione di lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità di procedure e interventi, anche mediante fissazione di appositi standard operativi.

11. Sono oggetto di parere delle strutture tecniche regionali periferiche competenti nei rispettivi territori provinciali in materia di lavori pubblici:

   a. i progetti di opere pubbliche e lavori pubblici di competenza diretta della Regione d’importo inferiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP e relative varianti se comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell’importo originario del contratto;

   b. i progetti di lavori e opere pubbliche che non rientrano nelle competenze professionali del dirigente dell’Ufficio tecnico dell’ente attuatore e relative varianti se comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell’importo originario del contratto.

12. I pareri di cui al comma 9, lettere b), c) e d) e al comma 11 sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta corredata della documentazione tecnica. Decorso il termine suddetto, il parere s’intende reso favorevolmente.

Art. 12

(Attività di progettazione, direzione lavori e accessorie)

1. Le prestazioni relative alla progettazione, direzione dei lavori, nonché a incarichi di natura tecnico-amministrativa di supporto al responsabile unico del procedimento e al dirigente competente per la redazione del programma triennale, per le opere pubbliche di cui alla presente legge, sono espletate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti. In caso di carenza in organico di personale tecnico o di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, ovvero di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, le prestazioni suddette possono essere affidate a liberi professionisti, società di professionisti o società di ingegneria, singoli o raggruppati temporaneamente secondo le modalità riportate al comma 2 e seguenti. Qualora la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

2. Gli incarichi il cui importo stimato sia pari o superiore al controvalore in euro di 100 mila DSP sono affidati secondo le disposizioni di cui alle direttive 92/50/Cee e 97/52/Cee e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni e integrazioni. Per la compilazione dei bandi e la definizione delle modalità di gara, le Amministrazioni si possono avvalere degli schemi riportati nel regolamento di cui al d.p.r. 554/1999.

3. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra il controvalore in euro di 40 mila e 100 mila DSP, le stazioni appaltanti devono procedere a dare adeguata pubblicità, che deve avvenire mediante la pubblicazione di apposito avviso riportante le prestazioni richieste, la categoria dei lavori con riferimento alle vigenti tariffe professionali, l’ammontare presunto dei compensi, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico. La pubblicazione dell’avviso deve avvenire quantomeno presso l’Albo pretorio della stazione appaltante; inoltre, l’avviso deve essere inviato agli ordini professionali e alle associazioni di categoria interessati. Il termine per la presentazione delle candidature deve essere di almeno quindici giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Le domande dei soggetti interessati all’affidamento dell’incarico devono essere corredate di appositi curricula professionali delle persone fisiche responsabili della prestazione, nei quali devono essere evidenziati i servizi analoghi a quelli dell’avviso svolti nell’ultimo decennio. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore al controvalore in euro di 40 mila DSP, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento diretto degli stessi ai soggetti di loro fiducia indicati al comma 1. In ogni caso, l’Amministrazione effettua la scelta del soggetto cui affidare l’incarico con provvedimento motivato, rendendolo noto a tutti i concorrenti.

4. Per tutte le altre disposizioni inerenti le attività di cui al presente articolo si rimanda alle norme e ai regolamenti statali vigenti in materia.

5. A valere sull’apposito capitolo nell’obiettivo "lavori pubblici" del bilancio regionale viene destinata annualmente una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla redazione dei progetti di tutti gli studi, piani e indagini necessari, nonché all’aggiornamento di progetti già esistenti degli interventi per i quali perdura l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera.

6. La Giunta regionale può concedere agli enti di cui all’articolo 3 contributi in conto capitale per la progettazione ai vari livelli di opere pubbliche, a titolo di anticipazione sulle somme per spese generali. La concessione dell’anticipazione non costituisce titolo per l’ente beneficiario per l’ottenimento del finanziamento dell’opera. Con il provvedimento di finanziamento vengono fissati i modi e i termini per l’affidamento delle attività di progettazione, nonché i termini entro cui i progetti devono essere redatti e dotati dei pareri necessari. Il mancato rispetto di tali condizioni produce la revoca del finanziamento.

Art. 13

(Elenco regionale prezzi)

1. Al fine di garantire un’uniforme, omogenea e congrua determinazione dei prezzi di tutti gli enti attuatori degli interventi, la Giunta regionale approva annualmente l’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche.

2. Tale elenco, che riguarda beni e lavori afferenti ai settori delle opere pubbliche nelle loro varie fasi e le relative attrezzature impiantistiche, deve essere utilizzato per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi prezzi negli appalti di opere pubbliche. L’adozione di prezzi superiori deve essere adeguatamente motivata.  

Art. 14

(Conferenza dei servizi)

1. Per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari al fine della esecuzione degli interventi di cui alla presente legge, l’Amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una Conferenza di servizi con le modalità stabilite dalla vigente normativa, legislativa e regolamentare, statale.

2. Ai fini della realizzazione di opere di competenza regionale, il dirigente regionale del Settore lavori pubblici, per le finalità di cui al comma 1, su proposta del responsabile unico del procedimento, può convocare una Conferenza di servizi. Sulla base delle risultanze di tale Conferenza la conclusione con parere favorevole sul progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, fatte salve le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA).

3. Qualora il progetto costituisca variante agli strumenti urbanistici comunali o provinciali, l’approvazione del progetto costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico; entro quindici giorni dalla data del deposito della delibera presso la Segreteria della Regione, l’ente interessato e chiunque possono presentare proprie osservazioni e/o opposizioni, anche ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La delibera con cui la Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni, si pronuncia definitivamente costituisce variante urbanistica.

Art. 15

(Dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza. Espropriazioni)

1. Il dirigente del Settore lavori pubblici esercita le funzioni comunque attribuite alla Regione in materia di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e di indifferibilità dei lavori, per tutte le opere di competenza regionale.

2. Il dirigente del Settore lavori pubblici esercita altresì le funzioni amministrative in ordine ai procedimenti espropriativi, ivi comprese le occupazioni temporanee di urgenza, le determinazioni delle indennità, le retrocessioni e provvede ai relativi atti preparatori e successivi, per tutte le opere di competenza regionale.

3. Sono trasferite, per i lavori di rispettiva competenza, ai Comuni, alle Comunità montane, alle Province, ai Consorzi tra Comuni o tra Comuni e Province le funzioni amministrative concernenti:

   a. la dichiarazione di pubblica utilità nonchè di urgenza e indifferibilità dei lavori;

   b. l’occupazione temporanea d’urgenza e le relative attività previste dagli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

4. Sono altresì delegate alle Comunità montane per i lavori localizzati nell’ambito territoriale delle Comunità stesse e, per i restanti lavori, alle Province le funzioni amministrative previste dal comma 3, lettere a) e b), preordinate alla realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o da soggetti privati, interessanti il territorio di più Comuni.

5. Nel caso di opere interessanti il territorio di più Province o di opere pubbliche la cui esecuzione è di competenza della Regione, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2.

6. I provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi previsti dal presente articolo sono adottati dai dirigenti dei rispettivi uffici competenti.

Art. 16

(Acquisizione delle aree)

1. Le aree occorrenti per l’esecuzione delle opere di cui alla presente legge devono essere scelte nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o di quelli adottati e trasmessi alla Regione per l’approvazione, nonché dei vincoli e delle limitazioni di qualsiasi natura costituiti o comunque operanti a tutela del pubblico interesse.

2. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l’approvazione di progetti di opere pubbliche ai sensi della presente legge, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

3. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.

4. Entro quindici giorni dal deposito della delibera di approvazione del progetto presso la segreteria comunale, chiunque può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell’articolo 9 della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. La delibera con cui il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, si pronuncia definitivamente determina variante urbanistica senza necessità di controllo regionale.

5. Per le opere di edilizia scolastica e ospedaliera e per gli asili nido, la deliberazione di approvazione di cui ai commi 2 e 3 deve essere adottata previa dichiarazione di idoneità dell’area rilasciata da una commissione costituita da:

   a. dirigente del Comune interessato, o suo delegato, che la presiede;

   b. dirigente dell’Assessorato regionale ai lavori pubblici, o suo delegato;

   c. dirigente dell’Assessorato provinciale interessato, limitatamente alle opere di edilizia scolastica di competenza provinciale;

   d. coordinatore medico della AUSL competente per territorio, o suo delegato.

 I deliberati della Commissione sono validi e sono subordinati ai risultati positivi derivanti dalla relazione geologica.

Art. 17

(Realizzazione delle opere)

1. All’affidamento ed esecuzione delle opere e dei lavori pubblici di cui alla presente legge si provvede con le modalità previste dalle norme statali, di legge e di regolamento, vigenti in materia.

2. L’affidamento dei lavori e di ogni opera di importi non superiori a euro 150 mila, la cui esecuzione offre possibilità di impiego da parte di imprese artigiane, deve avvenire mediante gara da esperirsi fra ditte artigiane iscritte all’Albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive integrazioni e modificazioni, per le attività riferite ai lavori e alle opere da appaltare.

Art. 18

(Trattativa privata)

1. L’affidamento dei lavori a trattativa privata è ammesso solo nei casi previsti dalla normativa statale.

2. Nel caso di opere a rete, le somme rivenienti dal ribasso d’asta dell’impresa aggiudicataria possono essere impiegate, per un importo complessivo dei lavori non superiore al controvalore in euro di 300 mila DSP e per una sola volta, per l’estendimento della rete; le nuove opere possono essere affidate a trattativa privata alla stessa impresa aggiudicataria, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, senza la formulazione di nuovi prezzi.

Art. 19

(Disciplina economica degli appalti e delle concessioni)

1. Per tutte le opere e i lavori pubblici di cui alla presente legge si applicano le norme statali che disciplinano gli aspetti economici dei contratti di appalto e delle concessioni.

Art. 20

(Piani di sicurezza)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede al recepimento del regolamento nazionale in materia dei piani di sicurezza nei cantieri edili conformi alle direttive CEE e alla normativa nazionale.

Art. 21

(Collaudo delle opere)

1. Per le opere e i lavori pubblici di cui alla presente legge deve essere effettuato il collaudo tecnico amministrativo, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, in aggiunta alle verifiche e agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto.

2. Il collaudo tecnico amministrativo deve essere espletato secondo le modalità previste dalla normativa di legge e regolamentare nazionale.

3. Il conferimento degli incarichi di collaudo delle opere finanziate anche parzialmente dalla Regione di importo superiore a lire 3 miliardi è di competenza del dirigente del Settore lavori pubblici dell’Assessorato regionale con il rispetto del criterio della rotazione. Nel caso di opere fronteggiate con fondi propri di bilancio il collaudatore è nominato dalla stazione appaltante all’interno delle proprie strutture. Qualora venga accertata dal responsabile del procedimento carenza di organico per l’espletamento dell’attività di collaudo, l’incarico deve essere affidato dalla stazione appaltante a soggetti iscritti all’ Albo regionale dei collaudatori.

4. Per le operazioni di collaudo tecnico amministrativo vengono nominati da uno a tre componenti. Nel caso di interventi di notevole rilevanza tecnica o di importo superiore al controvalore in euro di 5 milioni DSP, al collaudo provvede apposita commissione composta da non più di tre componenti; di detta commissione può far parte un dirigente amministrativo della Regione Puglia, esperto in materia di lavori pubblici.

5. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo sono determinati ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della l. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all’organico della stazione appaltante vengono determinati ai sensi delle disposizioni regolamentari statali.

6. Nel caso di lavori di importo sino al controvalore in euro di 200 mila DSP il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore sino al controvalore in euro di 1 milione DSP è in facoltà del soggetto appaltante la sostituzione del certificato di regolare esecuzione con quello di collaudo. In tale ultimo caso dovrà provvedersi alla nomina del collaudatore ai sensi del comma 3.

Art. 22

(Albo regionale dei collaudatori)

1. Ai fini del conferimento dell’incarico di collaudo è istituito l’Albo regionale dei collaudatori.

2. All’Albo possono essere iscritti, su domanda corredata di curriculum e di adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza professionale, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 3.

3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell’incarico di collaudo e quindi all’iscrizione all’Albo, le lauree in ingegneria, architettura e, limitatamente a un solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l’abilitazione all’esercizio della professione, nonchè, ad esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

4. L’iscrizione all’Albo regionale, nonchè la cancellazione dallo stesso, viene disposta con decreto motivato dell’Assessore regionale ai lavori pubblici.

5. Apposito regolamento, da emanarsi dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le categorie di iscrizione e le modalità per la costituzione e la tenuta dell’Albo da parte dell’Assessorato regionale ai lavori pubblici.

Art. 23

(Riserve dell’impresa e definizione delle controversie)

1. Per la disciplina delle riserve e la definizione delle controversie relative alle opere e lavori di cui alla presente legge si applicano i principi delle disposizioni statali in materia. Per le norme di dettaglio applicative di tali principi la Giunta regionale adotta specifico regolamento.

2. Qualora, a seguito dell’iscrizione delle riserve da parte dell’impresa sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera variasse in aumento rispetto all’importo contrattuale, l’impresa è tenuta alla costituzione di un deposito cauzionale a favore dell’Amministrazione pari allo 0,5 per cento dell’importo del maggior costo presunto, a garanzia dei maggiori oneri per l’Amministrazione per il collaudo dell’opera. Tale deposito deve essere effettuato in valuta presso la Tesoreria dell’ente o polizza fidejussoria assicurativa o bancaria con riportata la causale entro quindici giorni dall’apposizione delle riserve. Decorso tale termine senza il deposito delle somme suddette, l’impresa decade dal diritto di far valere, in qualunque termine e modo, le riserve iscritte sui documenti contabili. Da tale deposito verrà detratta la somma corrisposta al collaudatore e il saldo verrà restituito all’impresa in uno con il saldo dei lavori.

Art. 24

(Rendiconto finale)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, entro sei mesi dalla data dell’atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, rendono all’Assessorato regionale ai lavori pubblici tutti gli atti riguardanti le spese sostenute per la realizzazione di ciascuna opera finanziata anche parzialmente dalla Regione.

2. Il dirigente del Settore lavori pubblici provvede con proprio provvedimento alla omologazione delle spese sostenute alle quali commisura il finanziamento regionale concesso.

3. Non sono ammesse a contributo spese a qualsiasi titolo derivanti da ritardi ingiustificati nella esecuzione dei lavori e da comportamenti comunque in contrasto con norme di legge.

4. Il responsabile del procedimento è tenuto all’osservanza di quanto previsto dal comma 1.

Art. 25

(Rinvio alle norme statali)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alle norme statali vigenti in materia.

2. Nei capitolati speciali di appalto e nei disciplinari di appalto concorso devono essere esplicitamente richiamate le norme della presente legge.

Art. 26

(Finanza di progetto)

1. La Regione Puglia favorisce il più ampio coinvolgimento nella realizzazione e nella gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità di soggetti pubblici o privati in relazione agli aspetti finanziari, progettuali, realizzativi e gestionali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano le opere pubbliche o di pubblica utilità atte a garantire redditività attraverso la remunerazione dei servizi dalle stesse derivanti da realizzarsi nel territorio della Puglia.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Puglia, gli enti pubblici, compresi quelli economici, gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi, nonché gli altri organismi di diritto pubblico, situati sul territorio regionale, individuano le opere di cui al comma 2 in relazione alla funzionalità delle stesse al perseguimento degli obiettivi inseriti negli strumenti di programmazione, al fine del loro inserimento nel programma triennale previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

4. Qualora i soggetti promotori presentino ai soggetti di cui al comma 3 delle proposte relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità non previste nei programmi triennali, le Amministrazioni possono inserirle negli stessi, successivamente a un’analisi relativa alla fattibilità tecnico-finanziaria, nonché sull’utilità pubblica che deriverebbe dalla loro realizzazione.

5. Le procedure per la presentazione e la valutazione delle proposte da parte dei soggetti promotori, nonchè per l’affidamento della concessione, sono regolate dalla normativa nazionale. 

Art. 27

(Abrogazioni. Norme transitorie. Deleghe)

1. Con l’entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 nonchè tutte le disposizioni regionali relative alla realizzazione di opere pubbliche risultanti in contrasto con quelle previste nella presente legge.

2. Restano ferme le disposizioni particolari per le zone sismiche e gli abitati da consolidare di cui al Titolo XI della l.r. 27/1985, ad eccezione dell’esercizio delle funzioni delegate ai Comuni con l’articolo 5, comma 2, lettere b) e c), della l.r. 20/2000.

3. Le procedure in atto per le opere pubbliche in corso di esecuzione sono adeguate a quelle previste nella presente legge in tutti i casi in cui queste ultime non alterino i rapporti contrattuali in atto tra ente appaltante e impresa.

4. Il punto 4 dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 20/2000 è così sostituito:

     "4. L’istruttoria e il rilascio di autorizzazioni per gli elettrodotti con tensione pari o inferiore a 150 KV".

Art. 28

(Disposizioni finali)

1. Alla presente legge non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20, commi 4 e 5, della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modifiche e integrazioni in quanto la stessa ha la finalità di adeguare la legislazione regionale ai principi desumibili dalla l. 109/1994 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e successive modificazioni e integrazioni.

            Data a Bari, addì 11 maggio 2001