Art. 1
(Ambito oggettivo di applicazione)
1. La presente legge
disciplina la materia delle opere e dei lavori pubblici di interesse regionale.
Ai fini della presente legge per lavori pubblici di interesse regionale si
intendono tutti quelli che si realizzano nel territorio della Regione Puglia,
con o senza l’intervento finanziario della Regione, o che siano proposti al
finanziamento statale e/o comunitario da piani regionali, con esclusione dei
lavori pubblici, comunque realizzati, attinenti allo svolgimento di compiti e
funzioni mantenuti allo Stato, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 2
(Funzioni regionali)
1. La Regione esercita,
in materia di opere e lavori pubblici, le funzioni relative a:
a) programmazione, monitoraggio e controllo, ivi compresa la valutazione
tecnico-amministrativa e l’attività consultiva, relativamente ai lavori
pubblici di interesse regionale così definiti dall’articolo 1;
b) progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici di
competenza regionale nonché di lavori pubblici di competenza degli enti locali,
su richiesta dei medesimi.
Art. 3
(Ambito soggettivo di applicazione)
1. Le norme della
presente legge si applicano ai soggetti di seguito elencati:
a. Comuni, Province e Comunità montane della Regione;
b. Aziende unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale e
Aziende ospedaliere;
c. Consorzi tra soggetti di cui alle lettere a) e b) ovvero i Consorzi
degli enti di cui alla lettera a) con gli enti locali delle Regioni confinanti
o con altri soggetti, anche privati;
d. concessionari di lavori pubblici;
e. organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare
specifiche finalità di interesse generale non avente carattere industriale e
commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto
pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi di
amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti da componenti
designati dai medesimi soggetti pubblici. Fra i predetti organismi, in modo non
esaustivo, sono compresi:
1. Autorità portuali;
2. Aziende speciali, istituzioni e società di
cui all’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché
società per azioni a prevalente capitale privato di cui all’articolo 12 della
legge 23 dicembre 1992, n.498;
3. Consorzi per opere idrauliche;
4. Istituzioni pubbliche di assistenza e di
beneficenza;
5. Consorzi di bonifica;
6. Enti di sviluppo o di irrigazione;
7. Consorzi per le aree industriali;
f. soggetti
privati relativamente ai lavori destinati a soddisfare un interesse generale
per la cui realizzazione sia prevista una sovvenzione o un contributo in conto
capitale o in conto interessi delle Amministrazioni committenti, che
complessivamente superi il 50 per cento dell’importo complessivo, e comunque
gli appalti per i quali l’Amministrazione committente eroghi una sovvenzione o
un contributo superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP.
Art. 4
(Programma triennale)
1. La Giunta regionale
adotta annualmente un programma previsionale triennale per i diversi settori
delle opere pubbliche, con l’indicazione dei soggetti attuatori, sulla base di
studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni, in
conformità agli obiettivi assunti come prioritari.
2. Nel programma è data
priorità alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonché al
completamento di lavori già iniziati.
Art. 5
(Programma annuale)
1. Per l’attuazione del
piano previsionale triennale di cui all’articolo 4 la Giunta regionale, entro
novanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione, adotta il
programma annuale di finanziamento con riferimento alle risorse finanziarie
disponibili, comprendente le opere da realizzare, i soggetti attuatori, i costi
e i tempi di realizzazione.
2. Possono essere
inseriti nel piano annuale solo gli interventi dotati di progettazione
preliminare approvata, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è
sufficiente l’indicazione degli interventi con la stima sommaria dei costi.
3. Ciascun intervento è
sempre finanziato per intero. E’ tuttavia possibile il finanziamento di
progetti per lotti purché, riferendosi a un progetto generale, siano dotati di
una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente
fruibili da parte degli utenti.
4. Il piano annuale
comprende, altresì, sempre con riferimento al piano triennale e alle risorse
appositamente previste in bilancio, il prefinanziamento della progettazione di
opere regionali e la contribuzione della Regione per il prefinanziamento della
progettazione di quelle di competenza degli enti di cui all’articolo 3, lettera
a).
5. I fondi erogati a
titolo di anticipazione per la progettazione sono comunque recuperati al
momento del finanziamento dell’opera e vanno ad alimentare apposito capitolo di
entrata previsto in bilancio.
Art. 6
(Responsabile del procedimento)
1. I soggetti di cui
all’articolo 3 nominano, nell’ambito del proprio organico, un responsabile
unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal
programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione,
dell’affidamento e dell’esecuzione.
2. Per la definizione e
l’esercizio delle funzioni del responsabile unico del procedimento si rinvia
alle disposizioni previste dalla normativa statale vigente.
Art. 7
(Catasto opere pubbliche)
1. La Regione provvede,
direttamente e avvalendosi delle Province e dei Comuni, alla raccolta e
all’elaborazione dei dati relativi alle opere pubbliche e alle infrastrutture
sociali e civili esistenti nel territorio regionale, al fine di:
a. definire criteri e parametri unitari e omogenei di gestione e
manutenzione delle stesse;
b. determinare gli indici di fabbisogno cui raccordare le indicazioni
del programma di cui agli articoli 4 e 5.
Art. 8
(Osservatorio dei lavori pubblici)
1. E’ istituito, presso
l’Assessorato regionale ai lavori pubblici, l’Osservatorio regionale dei lavori
pubblici. L’Osservatorio opera mediante procedure informatiche in maniera
coordinata con l’Osservatorio nazionale.
2. La responsabilità
dell’Ufficio "Osservatorio regionale dei lavori pubblici" è affidata
a un funzionario regionale appartenente alla qualifica dirigenziale, nominato
dalla Giunta regionale, che si avvale delle strutture e del personale
dell’Assessorato ai lavori pubblici.
3. L’Osservatorio
regionale dei lavori pubblici provvede:
a. alla raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le forme e gli
esiti degli appalti e delle concessioni, le ditte aggiudicatrici e
subappaltatrici, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, le
perizie di variante, i tempi di esecuzione, i ritardi e le relative cause, la
regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, INAIL e Casse Edili delle
Province di Puglia ed Edilcassa di Puglia;
b. alla formazione di archivi appositi da mettere a disposizione delle
Amministrazioni interessate.
4. Gli enti e i
soggetti di cui all’articolo 3 sono tenuti a fornire all’Osservatorio i dati
dallo stesso richiesti per la realizzazione dei suoi obiettivi entro i termini
e nei modi previsti dalla normativa nazionale. La mancata osservanza di quanto
innanzi comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla
normativa nazionale.
5. Fenomeni particolari
di inosservanza della normativa o di applicazione distorta sono segnalati ai
competenti organismi statali.
Art. 9
(Spese ammissibili a finanziamento)
1. Le spese ammissibili
a finanziamento regionale sono quelle elencate nell’articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
2. Eventuali maggiori
oneri correlati alla realizzazione delle opere sono a totale carico degli enti
e soggetti appaltanti.
Art. 10
(Interventi in gestione diretta della Regione)
1. Per gli interventi
di competenza diretta della Regione, come individuati dalla legge regionale 30
novembre 2000, n. 20, la Giunta regionale individua le strutture interne
all’organizzazione regionale che devono provvedere alla loro realizzazione.
2. Con deliberazione di
Giunta regionale è approvato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, apposito regolamento regionale con cui sono
definiti i criteri e le modalità per l’attuazione del presente articolo, con la
determinazione della procedura di spesa e ogni fase di essa, con particolare
riguardo all’assunzione degli impegni a carico del bilancio regionale.
Art. 11
(Organi consultivi)
1. Il Consiglio
Regionale dei lavori pubblici (CRLLPP) è organo della Regione istituito presso
l’Assessorato ai lavori pubblici della Regione Puglia.
2. Il CRLLPP è composto
da:
a. l’Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, che
lo presiede;
b. il dirigente coordinatore del Settore regionale competente in materia
di lavori pubblici;
c. un numero di esperti non superiore a sette, competenti nelle materie
di idraulica e opere marittime, impianti tecnologici, trasporti, ingegneria
strutturale, geologia, architettura e beni culturali e architettonici, scienze
agrarie e forestali;
d. due esperti nella legislazione dei lavori pubblici;
e. un esperto, da scegliersi fra cinque nominativi indicati dagli Ordini
professionali provinciali degli ingegneri;
f. un esperto, da scegliersi fra cinque nominativi indicati dagli Ordini
professionali provinciali degli architetti;
g. i dirigenti responsabili delle strutture tecniche provinciali del
Settore lavori pubblici;
h. un dirigente del Settore regionale competente nelle sotto specificate
materie, designato dagli Assessori competenti: territorio e urbanistica,
trasporti, ambiente, sanità, istruzione, lavoro, assistenza, bilancio,
agricoltura.
3. Quali componenti
aggiunti, in funzione consultiva per le sole materie di competenza ed escluso,
quindi, il diritto di voto, sono invitati a partecipare alle sedute del CRLLPP:
a. il Soprintendente regionale scolastico, o suo delegato;
b. i Soprintendenti per i beni ambientali e architettonici in Puglia, o
loro delegati;
c. il Soprintendente archeologico per la Puglia, o suo delegato.
4. Le attività
ausiliarie sono svolte dall’Ufficio di segreteria affidato alla responsabilità
di un funzionario regionale appartenente alla qualifica dirigenziale, nominato
dalla Giunta regionale. Esso svolge anche le funzioni di Segretario del
Consiglio. In caso di assenza del Presidente, il CRLLPP è presieduto dal
dirigente del Settore lavori pubblici.
5. Il CRLLPP è nominato
dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di
lavori pubblici.
6. Il CRLLPP dura in
carica per il periodo di legislatura regionale nel corso della quale risulta
costituito.
7. E’ applicabile ai
componenti esterni del CRLLPP la disciplina delle cause di esclusione e di
incompatibilità vigente per i consiglieri regionali.
8. La Giunta regionale,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
emana delibera di determinazione delle modalità organizzative e di
funzionamento del CRLLPP.
9. Il CRLLPP è
competente a esprimere pareri relativi a:
a. strumenti programmatori predisposti dai settori regionali riferiti ai
lavori pubblici di competenza regionale;
b. progetti di competenza diretta della Regione d’importo pari o
superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP e relative varianti se
comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell’importo originario del
contratto;
c. progetti di lavori pubblici relativi a opere di eccezionale rilevanza
sotto il profilo tecnico nonchè alle relative varianti comportanti un aumento
superiore al 5 per cento dell’importo originario del contratto, qualora
ricorrano giustificati motivi e su richiesta del responsabile del procedimento;
d. controversie relative ai lavori pubblici, anche sussidiati, sorte con
le imprese in corso d’opera ovvero in sede di collaudo per maggiori compensi o
per l’esonero da penalità contrattuali, proposte di accordo bonario ex articolo
31 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni nonché
proposte di risoluzione o di rescissione dei contratti;
e. ogni altro oggetto previsto dalle disposizioni vigenti di legge o di
regolamento ovvero che l’Assessore ai lavori pubblici. ritenga opportuno
sottoporre alla valutazione del CRLLPP.
10. Il CRLLPP esprime,
inoltre, pareri nei casi previsti da disposizioni di legge o regolamentari,
ovvero su richiesta degli uffici regionali interessati. Svolge altresì funzioni
di assistenza nei confronti dei settori regionali preposti alla realizzazione
di lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità di procedure e interventi,
anche mediante fissazione di appositi standard operativi.
11. Sono oggetto di
parere delle strutture tecniche regionali periferiche competenti nei rispettivi
territori provinciali in materia di lavori pubblici:
a. i progetti di opere pubbliche e lavori pubblici di competenza diretta
della Regione d’importo inferiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP e
relative varianti se comportanti un aumento superiore al 5 per cento
dell’importo originario del contratto;
b. i progetti di lavori e opere pubbliche che non rientrano nelle
competenze professionali del dirigente dell’Ufficio tecnico dell’ente attuatore
e relative varianti se comportanti un aumento superiore al 5 per cento
dell’importo originario del contratto.
12. I pareri di cui al
comma 9, lettere b), c) e d) e al comma 11 sono resi entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta corredata della
documentazione tecnica. Decorso il termine suddetto, il parere s’intende reso
favorevolmente.
Art. 12
(Attività di progettazione, direzione lavori e accessorie)
1. Le prestazioni relative
alla progettazione, direzione dei lavori, nonché a incarichi di natura
tecnico-amministrativa di supporto al responsabile unico del procedimento e al
dirigente competente per la redazione del programma triennale, per le opere
pubbliche di cui alla presente legge, sono espletate dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti. In caso di carenza in organico di personale tecnico o di
difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, ovvero di
lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, casi
che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, le
prestazioni suddette possono essere affidate a liberi professionisti, società
di professionisti o società di ingegneria, singoli o raggruppati
temporaneamente secondo le modalità riportate al comma 2 e seguenti. Qualora la
prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto
il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché
tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunità
di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
2. Gli incarichi il cui
importo stimato sia pari o superiore al controvalore in euro di 100 mila DSP
sono affidati secondo le disposizioni di cui alle direttive 92/50/Cee e
97/52/Cee e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive
modificazioni e integrazioni. Per la compilazione dei bandi e la definizione
delle modalità di gara, le Amministrazioni si possono avvalere degli schemi
riportati nel regolamento di cui al d.p.r. 554/1999.
3. Per l’affidamento di
incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra il
controvalore in euro di 40 mila e 100 mila DSP, le stazioni appaltanti devono
procedere a dare adeguata pubblicità, che deve avvenire mediante la
pubblicazione di apposito avviso riportante le prestazioni richieste, la
categoria dei lavori con riferimento alle vigenti tariffe professionali,
l’ammontare presunto dei compensi, il tempo massimo per l’espletamento
dell’incarico. La pubblicazione dell’avviso deve avvenire quantomeno presso
l’Albo pretorio della stazione appaltante; inoltre, l’avviso deve essere
inviato agli ordini professionali e alle associazioni di categoria interessati.
Il termine per la presentazione delle candidature deve essere di almeno
quindici giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Le domande dei soggetti
interessati all’affidamento dell’incarico devono essere corredate di appositi
curricula professionali delle persone fisiche responsabili della prestazione,
nei quali devono essere evidenziati i servizi analoghi a quelli dell’avviso
svolti nell’ultimo decennio. Per gli incarichi di progettazione il cui importo
stimato sia inferiore al controvalore in euro di 40 mila DSP, le stazioni
appaltanti possono procedere all’affidamento diretto degli stessi ai soggetti
di loro fiducia indicati al comma 1. In ogni caso, l’Amministrazione effettua
la scelta del soggetto cui affidare l’incarico con provvedimento motivato,
rendendolo noto a tutti i concorrenti.
4. Per tutte le altre
disposizioni inerenti le attività di cui al presente articolo si rimanda alle
norme e ai regolamenti statali vigenti in materia.
5. A valere
sull’apposito capitolo nell’obiettivo "lavori pubblici" del bilancio
regionale viene destinata annualmente una quota complessiva non superiore al 10
per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla
redazione dei progetti di tutti gli studi, piani e indagini necessari, nonché
all’aggiornamento di progetti già esistenti degli interventi per i quali
perdura l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera.
6. La Giunta regionale
può concedere agli enti di cui all’articolo 3 contributi in conto capitale per
la progettazione ai vari livelli di opere pubbliche, a titolo di anticipazione
sulle somme per spese generali. La concessione dell’anticipazione non
costituisce titolo per l’ente beneficiario per l’ottenimento del finanziamento
dell’opera. Con il provvedimento di finanziamento vengono fissati i modi e i
termini per l’affidamento delle attività di progettazione, nonché i termini
entro cui i progetti devono essere redatti e dotati dei pareri necessari. Il
mancato rispetto di tali condizioni produce la revoca del finanziamento.
Art. 13
(Elenco regionale prezzi)
1. Al fine di garantire
un’uniforme, omogenea e congrua determinazione dei prezzi di tutti gli enti
attuatori degli interventi, la Giunta regionale approva annualmente l’elenco
regionale dei prezzi delle opere pubbliche.
2. Tale elenco, che riguarda
beni e lavori afferenti ai settori delle opere pubbliche nelle loro varie fasi
e le relative attrezzature impiantistiche, deve essere utilizzato per la
formazione e l’aggiornamento degli elenchi prezzi negli appalti di opere
pubbliche. L’adozione di prezzi superiori deve essere adeguatamente motivata.
Art. 14
(Conferenza dei servizi)
1. Per l’acquisizione
di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi
comunque denominati, necessari al fine della esecuzione degli interventi di cui
alla presente legge, l’Amministrazione aggiudicatrice, su proposta del
responsabile unico del procedimento, convoca una Conferenza di servizi con le
modalità stabilite dalla vigente normativa, legislativa e regolamentare,
statale.
2. Ai fini della
realizzazione di opere di competenza regionale, il dirigente regionale del
Settore lavori pubblici, per le finalità di cui al comma 1, su proposta del
responsabile unico del procedimento, può convocare una Conferenza di servizi.
Sulla base delle risultanze di tale Conferenza la conclusione con parere
favorevole sul progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, fatte
salve le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA).
3. Qualora il progetto
costituisca variante agli strumenti urbanistici comunali o provinciali,
l’approvazione del progetto costituisce adozione di variante allo strumento
urbanistico; entro quindici giorni dalla data del deposito della delibera
presso la Segreteria della Regione, l’ente interessato e chiunque possono
presentare proprie osservazioni e/o opposizioni, anche ai sensi dell’articolo 9
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La
delibera con cui la Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni, si
pronuncia definitivamente costituisce variante urbanistica.
Art. 15
(Dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza.
Espropriazioni)
1. Il dirigente del
Settore lavori pubblici esercita le funzioni comunque attribuite alla Regione
in materia di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e di
indifferibilità dei lavori, per tutte le opere di competenza regionale.
2. Il dirigente del
Settore lavori pubblici esercita altresì le funzioni amministrative in ordine
ai procedimenti espropriativi, ivi comprese le occupazioni temporanee di
urgenza, le determinazioni delle indennità, le retrocessioni e provvede ai
relativi atti preparatori e successivi, per tutte le opere di competenza
regionale.
3. Sono trasferite, per
i lavori di rispettiva competenza, ai Comuni, alle Comunità montane, alle
Province, ai Consorzi tra Comuni o tra Comuni e Province le funzioni
amministrative concernenti:
a. la dichiarazione di pubblica utilità nonchè di urgenza e indifferibilità
dei lavori;
b. l’occupazione temporanea d’urgenza e le relative attività previste
dagli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
4. Sono altresì
delegate alle Comunità montane per i lavori localizzati nell’ambito
territoriale delle Comunità stesse e, per i restanti lavori, alle Province le
funzioni amministrative previste dal comma 3, lettere a) e b), preordinate alla
realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri
enti pubblici o da soggetti privati, interessanti il territorio di più Comuni.
5. Nel caso di opere
interessanti il territorio di più Province o di opere pubbliche la cui
esecuzione è di competenza della Regione, si applicano le norme di cui ai commi
1 e 2.
6. I provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi previsti dal presente articolo sono
adottati dai dirigenti dei rispettivi uffici competenti.
Art. 16
(Acquisizione delle aree)
1. Le aree occorrenti
per l’esecuzione delle opere di cui alla presente legge devono essere scelte nel
rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o di quelli adottati e trasmessi
alla Regione per l’approvazione, nonché dei vincoli e delle limitazioni di
qualsiasi natura costituiti o comunque operanti a tutela del pubblico
interesse.
2. Nei casi in cui lo
strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la
realizzazione di servizi pubblici, l’approvazione di progetti di opere
pubbliche ai sensi della presente legge, anche se non conformi alle specifiche
destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento
urbanistico medesimo.
3. Nel caso in cui le
opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono
destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di
approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti
stessi.
4. Entro quindici
giorni dal deposito della delibera di approvazione del progetto presso la
segreteria comunale, chiunque può presentare proprie osservazioni, anche ai
sensi dell’articolo 9 della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
La delibera con cui il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, si
pronuncia definitivamente determina variante urbanistica senza necessità di
controllo regionale.
5. Per le opere di edilizia
scolastica e ospedaliera e per gli asili nido, la deliberazione di approvazione
di cui ai commi 2 e 3 deve essere adottata previa dichiarazione di idoneità
dell’area rilasciata da una commissione costituita da:
a. dirigente del Comune interessato, o suo delegato, che la presiede;
b. dirigente dell’Assessorato regionale ai lavori pubblici, o suo
delegato;
c. dirigente dell’Assessorato provinciale interessato, limitatamente
alle opere di edilizia scolastica di competenza provinciale;
d. coordinatore medico della AUSL competente per territorio, o suo
delegato.
I deliberati della Commissione sono validi e
sono subordinati ai risultati positivi derivanti dalla relazione geologica.
Art. 17
(Realizzazione delle opere)
1. All’affidamento ed
esecuzione delle opere e dei lavori pubblici di cui alla presente legge si
provvede con le modalità previste dalle norme statali, di legge e di
regolamento, vigenti in materia.
2. L’affidamento dei
lavori e di ogni opera di importi non superiori a euro 150 mila, la cui
esecuzione offre possibilità di impiego da parte di imprese artigiane, deve
avvenire mediante gara da esperirsi fra ditte artigiane iscritte all’Albo delle
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive
integrazioni e modificazioni, per le attività riferite ai lavori e alle opere
da appaltare.
Art. 18
(Trattativa privata)
1. L’affidamento dei
lavori a trattativa privata è ammesso solo nei casi previsti dalla normativa
statale.
2. Nel caso di opere a
rete, le somme rivenienti dal ribasso d’asta dell’impresa aggiudicataria
possono essere impiegate, per un importo complessivo dei lavori non superiore
al controvalore in euro di 300 mila DSP e per una sola volta, per
l’estendimento della rete; le nuove opere possono essere affidate a trattativa
privata alla stessa impresa aggiudicataria, agli stessi prezzi, patti e
condizioni del contratto principale, senza la formulazione di nuovi prezzi.
Art. 19
(Disciplina economica degli appalti e delle concessioni)
1. Per tutte le opere e
i lavori pubblici di cui alla presente legge si applicano le norme statali che
disciplinano gli aspetti economici dei contratti di appalto e delle
concessioni.
Art. 20
(Piani di sicurezza)
1. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale procede al recepimento del regolamento nazionale in materia dei piani
di sicurezza nei cantieri edili conformi alle direttive CEE e alla normativa
nazionale.
Art. 21
(Collaudo delle opere)
1. Per le opere e i lavori
pubblici di cui alla presente legge deve essere effettuato il collaudo tecnico
amministrativo, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, in
aggiunta alle verifiche e agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti
per legge o per contratto.
2. Il collaudo tecnico
amministrativo deve essere espletato secondo le modalità previste dalla
normativa di legge e regolamentare nazionale.
3. Il conferimento
degli incarichi di collaudo delle opere finanziate anche parzialmente dalla Regione
di importo superiore a lire 3 miliardi è di competenza del dirigente del
Settore lavori pubblici dell’Assessorato regionale con il rispetto del criterio
della rotazione. Nel caso di opere fronteggiate con fondi propri di bilancio il
collaudatore è nominato dalla stazione appaltante all’interno delle proprie
strutture. Qualora venga accertata dal responsabile del procedimento carenza di
organico per l’espletamento dell’attività di collaudo, l’incarico deve essere
affidato dalla stazione appaltante a soggetti iscritti all’ Albo regionale dei
collaudatori.
4. Per le operazioni di
collaudo tecnico amministrativo vengono nominati da uno a tre componenti. Nel
caso di interventi di notevole rilevanza tecnica o di importo superiore al
controvalore in euro di 5 milioni DSP, al collaudo provvede apposita
commissione composta da non più di tre componenti; di detta commissione può far
parte un dirigente amministrativo della Regione Puglia, esperto in materia di
lavori pubblici.
5. I compensi spettanti
ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo sono determinati ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, della l. 109/1994 e successive modificazioni e
integrazioni. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti
all’organico della stazione appaltante vengono determinati ai sensi delle
disposizioni regolamentari statali.
6. Nel caso di lavori
di importo sino al controvalore in euro di 200 mila DSP il certificato di
collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo
superiore sino al controvalore in euro di 1 milione DSP è in facoltà del
soggetto appaltante la sostituzione del certificato di regolare esecuzione con
quello di collaudo. In tale ultimo caso dovrà provvedersi alla nomina del
collaudatore ai sensi del comma 3.
Art. 22
(Albo regionale dei collaudatori)
1. Ai fini del
conferimento dell’incarico di collaudo è istituito l’Albo regionale dei
collaudatori.
2. All’Albo possono
essere iscritti, su domanda corredata di curriculum e di adeguata
documentazione, distinti per specializzazione e competenza professionale, i
soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 3.
3. Costituiscono
requisito abilitante allo svolgimento dell’incarico di collaudo e quindi
all’iscrizione all’Albo, le lauree in ingegneria, architettura e, limitatamente
a un solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie
e forestali, l’abilitazione all’esercizio della professione, nonchè, ad
esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l’iscrizione da
almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.
4. L’iscrizione
all’Albo regionale, nonchè la cancellazione dallo stesso, viene disposta con
decreto motivato dell’Assessore regionale ai lavori pubblici.
5. Apposito
regolamento, da emanarsi dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, definisce le categorie di iscrizione
e le modalità per la costituzione e la tenuta dell’Albo da parte
dell’Assessorato regionale ai lavori pubblici.
Art. 23
(Riserve dell’impresa e definizione delle controversie)
1. Per la disciplina
delle riserve e la definizione delle controversie relative alle opere e lavori
di cui alla presente legge si applicano i principi delle disposizioni statali
in materia. Per le norme di dettaglio applicative di tali principi la Giunta
regionale adotta specifico regolamento.
2. Qualora, a seguito
dell’iscrizione delle riserve da parte dell’impresa sui documenti contabili,
l’importo economico dell’opera variasse in aumento rispetto all’importo
contrattuale, l’impresa è tenuta alla costituzione di un deposito cauzionale a
favore dell’Amministrazione pari allo 0,5 per cento dell’importo del maggior
costo presunto, a garanzia dei maggiori oneri per l’Amministrazione per il
collaudo dell’opera. Tale deposito deve essere effettuato in valuta presso la
Tesoreria dell’ente o polizza fidejussoria assicurativa o bancaria con
riportata la causale entro quindici giorni dall’apposizione delle riserve.
Decorso tale termine senza il deposito delle somme suddette, l’impresa decade dal
diritto di far valere, in qualunque termine e modo, le riserve iscritte sui
documenti contabili. Da tale deposito verrà detratta la somma corrisposta al
collaudatore e il saldo verrà restituito all’impresa in uno con il saldo dei
lavori.
Art. 24
(Rendiconto finale)
1. Le amministrazioni
aggiudicatrici, entro sei mesi dalla data dell’atto di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione, rendono all’Assessorato regionale ai lavori
pubblici tutti gli atti riguardanti le spese sostenute per la realizzazione di
ciascuna opera finanziata anche parzialmente dalla Regione.
2. Il dirigente del
Settore lavori pubblici provvede con proprio provvedimento alla omologazione
delle spese sostenute alle quali commisura il finanziamento regionale concesso.
3. Non sono ammesse a
contributo spese a qualsiasi titolo derivanti da ritardi ingiustificati nella
esecuzione dei lavori e da comportamenti comunque in contrasto con norme di
legge.
4. Il responsabile del
procedimento è tenuto all’osservanza di quanto previsto dal comma 1.
Art. 25
(Rinvio alle norme statali)
1. Per quanto non
previsto dalla presente legge si rinvia alle norme statali vigenti in materia.
2. Nei capitolati
speciali di appalto e nei disciplinari di appalto concorso devono essere
esplicitamente richiamate le norme della presente legge.
Art. 26
(Finanza di progetto)
1. La Regione Puglia
favorisce il più ampio coinvolgimento nella realizzazione e nella gestione di
opere pubbliche o di pubblica utilità di soggetti pubblici o privati in relazione
agli aspetti finanziari, progettuali, realizzativi e gestionali.
2. Gli interventi di
cui al comma 1 riguardano le opere pubbliche o di pubblica utilità atte a
garantire redditività attraverso la remunerazione dei servizi dalle stesse
derivanti da realizzarsi nel territorio della Puglia.
3. Per le finalità di
cui al comma 1, la Regione Puglia, gli enti pubblici, compresi quelli
economici, gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni e
consorzi, nonché gli altri organismi di diritto pubblico, situati sul
territorio regionale, individuano le opere di cui al comma 2 in relazione alla
funzionalità delle stesse al perseguimento degli obiettivi inseriti negli
strumenti di programmazione, al fine del loro inserimento nel programma
triennale previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
4. Qualora i soggetti
promotori presentino ai soggetti di cui al comma 3 delle proposte relative alla
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità non previste nei
programmi triennali, le Amministrazioni possono inserirle negli stessi,
successivamente a un’analisi relativa alla fattibilità tecnico-finanziaria,
nonché sull’utilità pubblica che deriverebbe dalla loro realizzazione.
5. Le procedure per la
presentazione e la valutazione delle proposte da parte dei soggetti promotori,
nonchè per l’affidamento della concessione, sono regolate dalla normativa
nazionale.
Art. 27
(Abrogazioni. Norme transitorie. Deleghe)
1. Con l’entrata in
vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 16 maggio 1985, n. 27
nonchè tutte le disposizioni regionali relative alla realizzazione di opere
pubbliche risultanti in contrasto con quelle previste nella presente legge.
2. Restano ferme le
disposizioni particolari per le zone sismiche e gli abitati da consolidare di
cui al Titolo XI della l.r. 27/1985, ad eccezione dell’esercizio delle funzioni
delegate ai Comuni con l’articolo 5, comma 2, lettere b) e c), della l.r.
20/2000.
3. Le procedure in atto
per le opere pubbliche in corso di esecuzione sono adeguate a quelle previste
nella presente legge in tutti i casi in cui queste ultime non alterino i
rapporti contrattuali in atto tra ente appaltante e impresa.
4. Il punto 4
dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 20/2000 è così sostituito:
"4. L’istruttoria e il rilascio di autorizzazioni per gli
elettrodotti con tensione pari o inferiore a 150 KV".
Art. 28
(Disposizioni finali)
1. Alla presente legge
non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20, commi 4 e 5, della
legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modifiche e integrazioni in
quanto la stessa ha la finalità di adeguare la legislazione regionale ai
principi desumibili dalla l. 109/1994 "Legge quadro in materia di lavori
pubblici" e successive modificazioni e integrazioni.
Data a Bari, addì 11 maggio 2001