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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2001
Numero
18
Data
24/07/2001
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Disciplina del commercio su aree pubbliche"
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 25 luglio 2001, n. 111
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Con la presente legge la Regione Puglia disciplina, ai sensi dei titoli I e X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche nonché, limitatamente all’uso delle aree e delle soste, ai produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59.

3. Le funzioni di vigilanza sull’attuazione della presente legge, con particolare riguardo all’adempimento da parte dei Comuni degli obblighi di programmazione e riordino del commercio su aree pubbliche, spettano all’Assessorato regionale competente.

4. La Giunta regionale può emanare appositi provvedimenti per la disciplina degli aspetti attuativi della presente legge. 

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l’uso di posteggio, di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), del d. lgs. 114/ 1998;

b) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche senza l’uso di posteggio e in forma itinerante, di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), del d. lgs. 114/1998;

c) per concessione di posteggio, l’atto comunale che consente l’utilizzo di un posteggio nell’ambito di un mercato o di una fiera;

d) per società di persone, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;

e) per settori merceologici, il settore alimentare e il settore non alimentare di cui all’articolo 5 del d. lgs.114/1998;

f) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall’articolo 5 del d. lgs. 114/1998;

g) per produttori agricoli, i soggetti in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi della l. 59/1963;

h) per mercato, l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;

i) per mercato straordinario, l’edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;

j) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

Art. 3

(Caratteristiche e articolazione merceologica delle manifestazioni)

1. I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:

a) annuali, qualora si svolgano in tutto il corso dell’anno;

b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non superiore a sei mesi l’anno. 

2. I Comuni possono prevedere l’articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell’autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il 60 per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini. 

3. Al fine di consentire, nell’ambito dell’Osservatorio regionale del commercio, un monitoraggio sull’andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione merceologica dei posteggi di cui al comma 2 è effettuata con riferimento alle categorie di prodotti indicate nell’allegato A della presente legge. 

4. Al fine di promuovere o valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico, i Comuni possono istituire fiere promozionali con la partecipazione degli operatori su aree pubbliche e alle quali possono partecipare anche soggetti iscritti nel Registro delle imprese.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle grandi manifestazioni fieristiche aventi preminenti finalità di promozione su vasta scala e sviluppo di interi comparti e settori economici, alle quali detta qualifica sia espressamente riconosciuta e che risultino inserite nel calendario annuale delle manifestazioni. 

Art. 4

(Requisiti per l’esercizio dell’attività)

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale di cui all’articolo 5 del d. lgs. 114/1998 e al rilascio delle prescritte autorizzazioni.

2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi di settore che regolamentano la loro vendita.

3. L’aggiunta di un settore merceologico al contenuto dell’autorizzazione sottostà alla sola verifica dei requisiti soggettivi.

4. E’ ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.

5. E’ consentita la rappresentanza del titolare dell’autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell’autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. 

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5

(Autorizzazione all’esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio o di tipo A)

1. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l’uso di posteggio è rilasciata dal Comune dove questo si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. Il rilascio dell’autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l’azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all’operatore.

3. L’autorizzazione di tipo A, oltre all’esercizio dell’attività con uso di posteggio, consente:

a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;

b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.

4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che sia già titolare di più concessioni di posteggio alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112 o che si tratti di società cui vengono conferite più aziende per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.

5. In relazione a quanto disposto all’articolo 4, comma 5, è ammesso in capo a uno stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.

6. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, l’operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione. 

Art. 6

(Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A)

1. Le domande di rilascio dell’autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all’interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l’indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, i Comuni fanno pervenire all’Assessorato regionale competente i propri bandi ai fini della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate ai Comuni a partire dalla data di pubblicazione dei bandi sul Bollettino ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute ai Comuni fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L’esito dell’istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a novanta giorni, a tal fine fissato dai Comuni e decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l’autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:

a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l’operatore si è presentato entro l’orario d’inizio previsto;

b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

c) altri eventuali criteri integrativi disposti dal Comune e indicati nel bando.

5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell’istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto all’articolo 5, comma 4.

6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

7. Sono escluse dall’applicazione della procedura di cui al presente articolo e rilasciate dai Comuni, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:

a) ai produttori agricoli di cui alla l. 59/1963;

b) ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.

Art. 7

(Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A)

1. Nell’ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell’attività commerciale corrispondente all’autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a inoltrare al Comune sede del posteggio, entro sessanta giorni, la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l’autorizzazione originale, copia dell’atto di cessione e l’autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.

2. Se il cessionario dell’attività non è in possesso, al momento dell’atto di trasferimento dell’azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l’esercizio dell’attività commerciale e la reintestazione dell’autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.

3. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell’impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l’attività del dante causa per non oltre sei mesi.

4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, a esclusione dell’anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.

5. Non è ammessa la cessione dell’attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l’uso del posteggio.

6. Nell’ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.

Art. 8

(Autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo B)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è rilasciata dal Comune di residenza dei richiedenti o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società. Non si può rilasciare più di una autorizzazione di tipo B allo stesso richiedente.

2. L’autorizzazione di tipo B abilita:

a) all’esercizio del commercio in forma itinerante;

b) all'esercizio del commercio nell’ambito delle fiere;

c) all’esercizio del commercio nell’ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;

d) alla vendita al domicilio, come definita all’articolo 28, comma 4, del d.lgs. 114/1998. 

3. L’esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, non superiori a un’ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell’arco della giornata.

4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e s’intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine, non superiore a novanta giorni, fissato dal Comune stesso.

5. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B, l’interessato ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede al rilascio della nuova autorizzazione previo ritiro dell’autorizzazione originaria e alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione delle priorità.

6. Nell’ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell’attività commerciale corrispondente all’autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede, entro sessanta giorni, a inoltrare al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l’autorizzazione originaria, copia dell’atto di cessione e l’autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 7. 

Art. 9

(Revoca e sospensione delle autorizzazioni)

1. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività;

b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell’autorizzazione;

c) nel caso di subingresso qualora l’attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell’atto di trasferimento dell’azienda o dalla morte del dante causa;

d) qualora l’operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell’anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca.

2. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all’interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

3. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall’articolo 29, comma 3, del d. lgs. 114/1998. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 10

(Parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche)

1. La determinazione dell’ampiezza delle aree e del numero di autorizzazioni di tipo A è operata dai Comuni, tenuto conto delle caratteristiche del proprio tessuto economico, promuovendo un equilibrato rapporto tra l’offerta costituita dai mercati e dalle fiere e quella della rete distributiva al dettaglio.

2. E’ facoltà della Giunta regionale, acquisendo il parere dell’ANCI e sentite le associazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, in relazione all’evolversi del settore del commercio su aree pubbliche:

a) emanare criteri, anche consistenti in parametri numerici, per la definizione del rapporto di cui al comma 1;

b) intervenire con i provvedimenti autoritativi di ampliamento dimensionale dei mercati per rimuovere eventuali gravi e persistenti ostacoli alla concorrenza.

3. Per il rilascio delle autorizzazioni di tipo B, la Giunta regionale può determinare una percentuale massima delle autorizzazioni che i Comuni possono rilasciare annualmente, con riferimento al numero delle autorizzazioni già rilasciate. 

Art. 11

(Istituzione di nuove mercati e fiere)

1. Prioritariamente, rispetto all’istituzione di nuove fiere o mercati, i Comuni:

a) promuovono il riordino, la riqualificazione, il potenziamento e l’ammodernamento di quelli già esistenti compreso, in presenza di idonee aree, il loro ampliamento dimensionale;

b) prevedono, ove possibile, l’aumento della frequenza di svolgimento delle fiere e mercati e, in particolare, promuovono anche la creazione di mercati giornalieri.

2. In deroga al disposto del comma 1, l’istituzione di nuovi mercati è senz’altro ammessa:

a) nei Comuni del tutto privi di mercato;

b) nelle maggiori frazioni e nuclei abitati dei Comuni, con almeno mille abitanti, privi di mercato e distanti dal capoluogo comunale.

3. La scelta del giorno o della data di svolgimento di nuove fiere e mercati è effettuata evitando sovrapposizioni con le iniziative dei Comuni contermini.

4. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i Comuni tengono conto:

a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;

b) dell’esigenza di riequilibrio dell’offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio promuovendo, in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;

c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;

d) delle esigenze di polizia stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;

e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di autolinee;

f) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici in proporzione al numero dei posteggi e all’afflusso dell’utenza;

g) della dimensione complessiva degli spazi a disposizione, in relazione all’obiettivo di conseguire almeno la dimensione minima di mq. 32 per posteggio.

5. Per l’istituzione di fiere promozionali, in relazione al presumibile maggiore afflusso dei consumatori, deve tenersi particolare conto delle condizioni di accesso e della presenza di parcheggi.

6. I Comuni possono istituire fiere o mercati specializzati, solo previa verifica che il presumibile bacino di utenza, nelle sue componenti stanziale e turistica, sia in grado di sostenere adeguatamente la creazione di iniziative a merceologie limitate, tenuto conto dell’esistenza di eventuali analoghe iniziative in altri Comuni e del servizio offerto dalle altre forme di distribuzione.

Art. 12

(Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati)

1. La soppressione definitiva di mercati o fiere può essere disposta dai Comuni in presenza delle seguenti condizioni:

a) caduta sistematica della domanda;

b) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità e attrattività verificatasi con la decadenza del 70 per cento delle concessioni esistenti;

c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.

2. Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto, esclusivamente nell’ambito del piano comunale per il commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 13 e su parere obbligatorio delle associazioni provinciali di rappresentanza delle imprese del commercio, lo spostamento definitivo dei mercati o la loro soppressione per sostituzione con altri mercati di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza l’assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all’articolo 6, comma 4, con conservazione integrale dell’anzianità maturata e senza necessità di esperimento della procedura di cui all’articolo 6.

3. Lo spostamento di mercati che si svolgono in area urbana può essere disposto esclusivamente in aree mercatali attrezzate, sempre ricadenti in area urbana.

4. Il disposto del comma precedente non si applica:

a) alle sospensioni temporanee dei mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;

b) al trasferimento temporaneo di mercati;

c) alla variazione di data di svolgimento.

5. La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla base dei criteri di cui all’articolo 11, comma 4, tenuto conto dell’opportunità di favorire la graduale riorganizzazione in aree attrezzate delle manifestazioni che si svolgono su vie e piazze.

6. Qualora nell’ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, avendo garantito nelle forme più idonee adeguata informazione agli operatori in esso presenti, accoglie eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all’articolo 6, comma 4.

7. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, i Comuni possono stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, anche prevedenti l’affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso l’esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

8. Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno trenta posteggi devono prevedersi, ove non esistenti, almeno due ulteriori posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico pugliese. 

Art. 13

(Piani comunali per il commercio sulle aree pubbliche)

1. I Comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio, approvano un piano per il commercio sulle aree pubbliche avente validità quadriennale. Il piano può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima adozione.

2. Il piano, comprendente le determinazioni comunali di cui all’articolo 28 del d. lgs. 114/1998, prevede obiettivi specifici di sviluppo del commercio su aree pubbliche e di integrazione con gli interventi in materia di commercio su area privata o sede fissa, con particolare riguardo alla politica di promozione e sviluppo dei centri storici e contiene, in particolare:

a) la ricognizione di fiere e mercati esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date e aree di svolgimento;

b) le determinazioni in materia di ampiezza delle aree e numero e ampiezza dei posteggi;

c) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;

d) la definizione di eventuali priorità integrative;

e) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori;

f) le determinazioni in materia di posteggi per operatori appartenenti a categorie particolari di cui all’articolo 6, comma 7, lettera b), della presente legge e produttori agricoli di cui alla l. 59/1963;

g) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;

h) l’individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l’esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;

i) la determinazione degli orari di vendita;

j) le norme procedurali, ai sensi dell’articolo 28, comma 16, del d. lgs. 114/1998;

k) la ricognizione e il riordino delle concessioni di posteggio;

l) il riordino e l’eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;

m) le eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate, ai sensi dell’articolo 28, comma 17, del d. lgs. 114/1998.

3. I Comuni emanano regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:

a) la cartografia dei posteggi con l’indicazione del loro numero progressivo e dell’eventuale destinazione merceologica;

b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;

d) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;

e) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;

f) le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori.

4. I regolamenti di cui al comma 3 sono obbligatori per le fiere con oltre cento posteggi e per i mercati con oltre cinquanta posteggi.

5. L’esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente determinate nel piano e per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all’arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse. 

6. I singoli Comuni, anche mediante accordi con altri Comuni, possono individuare appositi percorsi e aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, in generale o a determinate condizioni o in particolari orari. 

7. La ripartizione per merceologia dei posteggi nelle fiere e nei mercati può essere disposta esclusivamente dal piano di cui al presente articolo e, per le fiere e mercati per i quali è obbligatorio anche un apposito regolamento, solamente attraverso la specifica individuazione dei posteggi da esso operata. 

Art. 14

(Adempimenti nei confronti dell’Osservatorio regionale del commercio)

1. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell’Osservatorio regionale del commercio, nonché di consentire un’adeguata divulgazione delle informazioni, i Comuni trasmettono all’Assessorato regionale competente:

a) copia dei piani per il commercio su aree pubbliche, comprensiva degli allegati tecnici;

b) una relazione, entro il mese di aprile di ciascun anno, sullo stato del commercio su aree pubbliche sul proprio territorio, comprensiva di valutazioni tecnico-economiche dei principali problemi riscontrati o previsti;

c) un prospetto riassuntivo delle autorizzazioni di tipo sia A che B rilasciate nel corso dell’anno precedente e complessivamente in esame. 

TITOLO IV

NORME PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’

Art. 15

(Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere)

1. Coloro che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell’autorizzazione con la quale s’intende partecipare e la merceologia principale trattata. L’istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall’intero territorio nazionale.

3. Qualora in un Comune, nell’arco dell’anno solare, si svolgano più fiere o sagre, l’operatore deve inoltrare una sola domanda nella quale specifica la sua partecipazione alle stesse.

4. I Comuni, decorso il termine per l’inoltro delle istanze, redigono la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:

a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;

b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;

c) altri criteri sussidiari disposti dal Comune;

d) ordine cronologico di spedizione dell’istanza.

5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi delle fiere per merceologia, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato.

6. La graduatoria è affissa all’Albo comunale almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle fiere promozionali e ai soggetti alle stesse ammessi. 

Art. 16

(Assegnazione temporanea di posteggi)

1. L’assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata dal Comune di volta in volta tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 6, comma 4, indipendentemente dai prodotti trattati.

2. L’assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all’articolo 6, comma 7, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.

3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.

4. L’assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un’ora dall’orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, sulla base, nell’ordine, dei seguenti criteri:

a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l’ordine di graduatoria;

b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui all’articolo 13, comma 2. 

Art. 17

(Computo delle presenze)

1. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all’operatore, bensì all’autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.

2. Qualora l’interessato sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all’atto dell’annotazione delle presenze, con quale di essa intende partecipare. 

Art. 18

(Orari del commercio su aree pubbliche)

1. I Comuni stabiliscono gli orari dell’esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) qualora non vi siano particolari esigenze da soddisfare, l’orario degli operatori su aree pubbliche in forma itinerante deve coincidere con quello stabilito per gli esercizi al dettaglio;

b) l’orario dei mercati deve tenere conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino;

c) orari particolari possono essere previsti per l’esercizio di commercio su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande.

2. E’ consentita, previo parere delle associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio, l’istituzione di mercati e fiere domenicali.

3. Fatto salvo il disposto del comma 2, qualora un mercato cada in giorno festivo esso è anticipato al giorno precedente, se feriale, altrimenti è spostato al successivo.

4. I Comuni, per motivo di pubblico interesse, possono stabilire deroghe e limitazioni a carattere transitorio in materia di orari.

5. Relativamente al commercio in forma itinerante, i Comuni possono disporre il divieto di esercizio nel periodo giornaliero di svolgimento di fiere o mercati, nonché relativamente a tutto il territorio comunale, per evitare la dispersione delle risorse e favorire la piena riuscita di dette manifestazioni.  

TITOLO V

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PARTICOLARI

Art. 19

(Aree demaniali e marittime)

1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei porti, è consentito ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche solo previo permesso dell’autorità marittima competente e alle condizioni da essa previste. 

Art. 20

(Autostrade, stazioni e aeroporti)

1. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

2. Il permesso di cui al comma 1 deve risultare da atto scritto datato e sottoscritto dal soggetto autorizzante.  

Art. 21

(Aree private messe a disposizione)

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un’area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere e mercati.

2. Nel caso di cui al comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell’area possono subordinare la sua utilizzazione all’ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.

3. Il Comune può accogliere la richiesta previa verifica dell’idoneità dell’area e delle altre condizioni generali di cui alla presente legge. 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

(Adempimenti dei Comuni)

1. Fino alla data di approvazione da parte del Comune del piano per il commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 13:

a) non possono essere rilasciate nel Comune nuove autorizzazioni di tipo A;

b) non possono essere istituiti o ampliati di numero di posteggi o trasferiti di luogo fiere e mercati;

c) non possono essere operate ripartizioni dei posteggi per merceologia.

2. Decorso il termine di centottanta giorni previsto all’articolo 13, comma 1, senza che il Comune abbia approvato la deliberazione di riordino del settore, la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 28, comma 18, del d. lgs. 114/1998, provvede, in via sostitutiva, all’adozione delle misure necessarie, anche a mezzo della nomina di un commissario ad acta. 

Art. 23

(Conversione delle autorizzazioni)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i Comuni in cui sono localizzati i posteggi convertono d'ufficio le autorizzazioni e le relative concessioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, agli operatori su posteggio in tante autorizzazioni di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), del d. lgs. 114/1998 quante sono le concessioni di posteggio già rilasciate;

b) i Comuni di residenza o sede legale degli operatori della Regione convertono d’ufficio le autorizzazioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, per il commercio in forma itinerante nelle nuove autorizzazioni di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), del d. lgs. 114/1998.

2. La conversione d'ufficio comporta l'annotazione sull’autorizzazione delle caratteristiche merceologiche di cui all'articolo 5, comma 1, del d. lgs. 114/1998 e dei titoli di priorità.

3. I Comuni inviano agli operatori comunicazione dell'avvenuta conversione dell'autorizzazione, invitandoli a ritirare, nel termine di novanta giorni, il nuovo titolo con contestuale deposito dell’originale.

4. Fino a che le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa previgente non sono state convertite, esse conservano integralmente la loro validità.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la conversione di eventuali autorizzazioni di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398, senza necessità di operare la conversione intermedia nei titoli previsti dalla l. 112/1991.

Art. 24

(Sanzioni)

1. Il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare senza il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 5, è punito ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del d. lgs. 114/1998.

2. Chiunque pone in vendita nelle fiere e nei mercati prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato, secondo quanto previsto nella deliberazione comunale di cui all’articolo 13, é assoggettato alle sanzioni previste, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del d. lgs. 114/1998.

3. Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 22 e 29 del d. lgs. 114/1998 per le violazioni ivi previste, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento a favore dei Comuni di una somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 3 milioni:

a) il subentrante nell’autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, che inizi a esercitare l’attività prima di aver provveduto a inoltrare al Comune le comunicazioni previste agli articoli 7 e 8, comma 6;

b) il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al Comune nel termine di trenta giorni previsto all’articolo 7, comma 6 e all’articolo 8, comma 5;

c) l’operatore in forma itinerante che viola il disposto dell’articolo 8, comma 3, in tema di periodo massimo di permanenza nel medesimo punto, ovvero le condizioni disposte ai sensi dell’articolo 13, comma 6;

d) l’operatore in forma itinerante che esercita nei giorni o periodi in cui l’attività è stata interdetta ai sensi dell’articolo 18, comma 5;

e) l’operatore che, invitato a ritirare il titolo autorizzatorio convertito, non vi provvede nel termine di novanta giorni dall’invito, come previsto all’articolo 23, comma 3.

Art. 25

(Abrogazione)

1. La legge regionale 2 maggio 1995, n. 30 "Disciplina delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche" è abrogata.

            Data a Bari, addì 27 luglio 2001

 

ALLEGATO A

CATEGORIE MERCEOLOGICHEUTILIZZABILI PER LA RIPARTIZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE E NEI MERCATI

  1. Alimentari in genere , carni e prodotti a base di carni;
  2. Prodotti alimentari tipici di provenienza pugliese;
  3. Frutta e verdura;
  4. Pesci, crostacei e molluschi;
  5. Pane, pasticceria e dolciumi;
  6. Bevande;
  7. Cosmetici e articoli di profumeria;
  8. Prodotti tessili, biancheria;
  9. Articoli di abbigliamento e pellicceria;
  10. Accessori dell’abbigliamento;
  11. Calzature e articoli in cuoio;
  12. Mobili, articoli di illuminazione;
  13. Casalinghi;
  14. Elettrodomestici, radio tv;
  15. Dischi, musicassette e strumenti musicali;
  16. Ferramenta, vernici, giardinaggio, articoli igienico-sanitari e da costruzione;
  17. Libri, giornali, cartoleria;
  18. Fiori e piante;
  19. Animali e articoli per l’agricoltura;
  20. Accessori per auto-moto-cicli;
  21. Prodotti dell’artigianato tipico pugliese;
  22. Altri prodotti