Art. 1
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge
regionale 4 gennaio 2001, n.3, è sostituito dal seguente:
"1. La presente legge
disciplina l’applicazione dei regimi regionali di aiuto nell’ambito
dell’ordinamento della Regione Puglia e ne fissa le linee guida in materia, in
coerenza e nel rispetto delle regole comunitarie e statali, ai sensi del
regolamento (CE) n.70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese; del regolamento (CE) n.68/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione; e del regolamento (CE)
n.69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore
("de minimis"), pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee (GUCE) del 13 gennaio 2001".
2. Al
comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 3/2001 è soppressa la lettera b).
Art. 2
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 3/2001 è
sostituito dal seguente:
"2. La concessione degli
aiuti è effettuata con le procedure disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n.123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese), nelle tipologie automatica, valutativa e negoziale,
nonché nel rispetto delle condizioni tutte previste nel regolamento (CE)
n.70/2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella GUCE
del 13 gennaio 2001".
Art. 3
1. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r.3/2001 è
sostituito dal seguente:
"3. Per poter accedere
alle agevolazioni di cui alla presente legge le imprese devono essere in regola
con i rispettivi contratti di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive
di livello territoriale. Le agevolazioni di cui alla presente legge saranno
revocate e si provvederà al recupero delle somme anticipate, nel caso in cui le
imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in
regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro".
Art. 4
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 3/2001 è
sostituito dal seguente.
"1. La Giunta regionale
procede a rendere operativi i regimi di aiuto attraverso la emanazione e
pubblicazione di regolamenti attuativi e/o bandi pubblici nei quali vengono
dettagliatamente stabilite le condizioni e le modalità di accesso all’aiuto, la
dotazione finanziaria e tutte le altre specificazioni necessarie alla effettiva
applicabilità del regime, nonché nel rispetto delle condizioni tutte previste
nel regolamento (CE) n.70/2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese,
pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001".
Art. 5
1. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 3/2001 è
sostituito dal seguente.
"4. Per gli interventi di
cui al presente articolo si applica la tipologia di aiuto del contributo in
c/esercizio nella misura del 50 per cento del costo di acquisto dei servizi, a
condizione che tali servizi non presentino carattere di continuità e/o
periodicità o siano connessi alle normali spese di funzionamento delle imprese.
In ogni caso, tale livello di contribuzione potrà essere applicato a programmi
triennali, anche integrati, di spesa per servizi di cui al comma 3, di importo
non superiore a 100 mila Euro".
Art. 6
1.L’articolo 7 della l.r. 3/2001 è
abrogato.
Art. 7
1.Il
comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente:
"7. Le
premialità di cui al comma 6 sono concesse a condizione che l’intensità totale
netta non superi il 75 per cento. Tali maggiorazioni si applicano a condizione
che l’investimento sia conservato nella regione beneficiaria per un periodo di
almeno cinque anni e che il beneficiario contribuisca con almeno il 25 per
cento del finanziamento stesso. Inoltre le premialità potranno essere
modificate ogni anno dalla legge regionale di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario del bilancio pluriennale".
Art. 8
1. La
lettera f) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 3/2001 è sostituita dalla
seguente:
"f) costi di personale per
i partecipanti al progetto di formazione fino al 50 per cento del totale degli
altri costi ammissibili".
1.Il comma 4 dell’articolo 10 della
l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente:
"4. L’intensità massima di
aiuto per quanto attiene gli interventi di formazione specifica è pari al 40
per cento delle spese ammissibili con una ulteriore percentuale del 10 per
cento nel caso di beneficiari rappresentati da categorie più deboli di
lavoratori".
2.Il
comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente:
"5. Gli aiuti previsti al
comma 1, lettera b), sono conformi a quanto stabilito dal regolamento (CE)
n.68/2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti destinati alla formazione, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001".
Art. 9
1.Il
comma 1 dell’articolo 12 della l.r.3/2001 è sostituito dal seguente:
"1. Alle imprese
beneficiarie è consentito il cumulo tra più regimi di aiuto, rispetto allo
stesso programma di investimento, fino alla concorrenza della soglia massima
del 35 per cento ESN maggiorato del 15 per cento ESL, tenuto conto di quanto
previsto dal comma 3 dell’articolo 2 e dalle disposizioni di legge nazionali in
materia di cumulabilità delle diverse tipologie di aiuto".
Art. 10
1.Il
comma 1 dell’articolo 13 della l.r.3/2001 è sostituito dal seguente:
"1. Gli aiuti previsti
dalla presente legge conformi alla regola comunitaria ‘de minimis’ saranno
concessi nel rispetto delle condizioni tutte previste nel regolamento CE
n.69/2001, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001".
Art. 11
1.L’articolo
15 della l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente:
"1. Ai sensi dell’articolo
3 dei regolamenti (CE) nn.68/2001, 69/2001 e 70/2001, agli aiuti previsti dalla
presente legge è data attuazione dopo la pubblicazione sulla GUCE, a partire
dalla data di entrata in vigore della legge stessa".
Data a Bari, addì 10 agosto
2001