Art. 1
(Agenzia
regionale sanitaria)
1. Nella Regione Puglia
è istituita, quale Azienda della Regione dotata di personalità giuridica
pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa e contabile,
l’Agenzia regionale sanitaria, di seguito denominata ARES.
2. L'ARES è Azienda
strumentale della Regione, sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale,
con compiti di supporto tecnico-operativo per la programmazione sanitaria
regionale, per il controllo di gestione e conseguente monitoraggio dell'equilibrio
economico del Servizio sanitario regionale (SSR), per la valutazione
comparativa dei costi e della qualità dei servizi sanitari.
3. L'ARES è costituita
con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme
deliberazione della Giunta regionale, proposta dall’Assessore alla sanità, con
la quale, oltre alla scelta del primo Direttore generale, sono anche fissate le
determinazioni occorrenti per il primo impianto.
4. L'ARES ha sede in
Bari.
Art.2
(Compiti)
1. L’ARES:
a. collabora
alla elaborazione delle proposte per la predisposizione del Piano sanitario
regionale (PSR);
b. elabora la
relazione annuale, da trasmettere all’Agenzia sanitaria per i servizi sanitari
regionali presso il Ministero della sanità, alla Giunta regionale per il
tramite dell’Assessore alla sanità e alla Commissione consiliare competente per
materia, in ordine allo stato di attuazione del PSR vigente, sui risultati di
gestione del SSR e sugli orientamenti delle risorse per l'anno successivo;
c. fornisce il
supporto tecnico alla Regione per l’elaborazione dei principi e dei criteri per
l’adozione dell’atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
d. collabora
con l’Osservatorio epidemiologico regionale per la valutazione dei bisogni di
salute e della offerta relativi ai servizi sanitari necessari;
e. elabora le
direttive di organizzazione, di programmazione strategica, di pianificazione
delle attività, di vigilanza e controllo delle Aziende USL ed Enti del SSR per
la valutazione dei risultati conseguiti che saranno proposte alla Giunta
regionale dall’Assessore alla sanità;
f. elabora le
proposte per la Giunta regionale, per il tramite dell’Assessore alla sanità, ai
fini dell'adozione o della revisione della disciplina regionale nelle materie e
per le fattispecie previste dal D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni,
nonché dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 ai fini dei rapporti e
dell’integrazione con le Università degli studi;
g. fornisce la
necessaria assistenza alle Aziende sanitarie e agli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico (IRCCS) nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie
per il controllo di gestione;
h. determina i
criteri e i parametri di finanziamento delle Aziende sanitarie, degli IRCCS,
degli enti ecclesiastici e delle strutture sanitarie accreditate e relaziona
circa il livello dei costi e dei ricavi, nonché sul raggiungimento
dell'equilibrio economico in ciascuna Azienda;
i. fornisce
alla Giunta regionale, per il tramite dell’Assessore alla sanità, gli elementi
necessari per le autorizzazioni, gli accreditamenti e gli accordi di cui,
rispettivamente, agli articoli 8 ter, 8 quater e 8 quinques del D. Lgs.
502/1992 e successive modificazioni, nonché per la definizione delle funzioni
assistenziali da remunerare a costo standard;
j. esprime
parere sui programmi di sperimentazione ex articolo 9 bis del D. Lgs. 502/1992
e fornisce supporto tecnico per la elaborazione dei programmi di cui
all'articolo 19 ter, comma 2;
k. definisce
indirizzi per l’organizzazione delle attività e del lavoro nelle strutture territoriali
e ospedaliere delle Aziende sanitarie regionali, anche ai fini della
programmazione del fabbisogno di personale e della formazione dei piani
periodici di assunzione di personale;
l. coordina le
iniziative per la omogenea applicazione degli istituti normo-economici dei
Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale delle Aziende sanitarie
della Regione, anche con riferimento a obiettivi di allineamento dei tempi di
applicazione degli stessi;
m. svolge
funzioni di proposta, supporto e consulenza, di informazione e promozione
culturale nell'ambito dei programmi di prevenzione previsti dai piani sanitari
nazionale e regionale;
n. svolge
attività di raccolta e di tenuta di documentazione, di osservazione e
monitoraggio, di rilevazione, di studio e ricerca, nonché di pubblicazione di
documenti e opuscoli, garantendo l’accessibilità ai dati;
o. gestisce
centralmente, per conto delle Aziende sanitarie, segmenti di attività con
ricaduta omogenea sull'intero territorio regionale (educazione sanitaria,
prevenzione, formazione, organizzazione e politiche del personale) su delega
dell’Assessore alla sanità nonché centri di acquisto a livello regionale su
mandato dell’Assessore alla sanità;
p. in relazione
all'attuazione degli articoli 16 e seguenti. del D. Lgs 502/1992 e successive
modificazioni, collabora alla predisposizione dei programmi regionali per la
formazione continua nonché alla organizzazione e attivazione, anche a livello
interregionale, dei corsi;
q. elabora
direttive per la realizzazione del modello dipartimentale di organizzazione e
gestione delle Aziende sanitarie regionali che saranno proposte alla Giunta
regionale dall’Assessore alla sanità;
r. fornisce
alla Regione supporto tecnico per la definizione dei criteri preventivi ai fini
della valutazione dei Direttori generali delle Aziende sanitarie;
s. per le
funzioni di pianificazione, programmazione e realizzazione delle attività
descritte nel presente comma, l’ARES può avvalersi del parere consultivo e
gratuito degli Ordini e Collegi rappresentativi delle professioni sanitarie.
2. L'ARES può, nelle
materie di propria competenza, fornire servizi e consulenze remunerate a enti
pubblici, aziende e organizzazioni private.
3.Le
attività previste dal comma 2 si esplicano attraverso interventi e iniziative
formative e informative, gestione di banche dati, gestione di centri di
documentazione multimediali, realizzazione di indagini e inchieste, produzione
di materiale educativo e informativo.
Art.3
(Accordi
di programma)
1. L'ARES realizza la
propria attività anche mediante la partecipazione ad accordi di programma,
promossi con enti pubblici o privati, riguardanti materie di propria
competenza.
Art.4
(Organi
dell'Agenzia)
1. Sono organi
dell'ARES:
a. il Direttore
generale;
b. il Collegio
sindacale.
Art.5
(Il
Direttore generale)
1.Il Direttore generale è nominato dal Presidente della
Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, adottata su
proposta dell'Assessore alla sanità. Il Direttore generale è scelto tra esperti
di riconosciuta competenza in materia di direzione,
programmazione/organizzazione e gestione dei servizi sanitari e in possesso dei
seguenti requisiti:
- diploma di
laurea;
- attività di
direzione in Aziende sanitarie di medie o grandi dimensioni svolta per almeno sette
anni nel corso degli ultimi dieci anni.
2. Valgono per il
Direttore generale dell’Agenzia le incompatibilità previste per i Direttori
generali delle Aziende sanitarie.
3. L'incarico del
Direttore generale dura quattro anni, è rinnovabile ed è disciplinato da
contratto di diritto privato che prevederà modalità per l’espletamento di tale
servizio ivi compresi gli aspetti della risoluzione anticipata dello stesso
contratto.
4. Il Direttore
generale ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell'ARES, assume la
rappresentanza legale della stessa e risponde alla Giunta regionale della sua
attività.
5. Al Direttore
generale compete un trattamento economico, fissato dalla Giunta regionale, in
analogia a quanto previsto per i Direttori generali delle Aziende USL.
6. La nomina a
Direttore generale dei dipendenti di pubbliche amministrazioni determina il
loro collocamento in aspettativa presso le amministrazioni di provenienza, con
le modalità e nei termini previsti, per i Direttori generali delle Aziende sanitarie,
dall'articolo 3, comma 11, del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni e
integrazioni.
7. In caso di
cessazione dell'incarico del Direttore generale, ne assume le funzioni il
Direttore di Area più anziano di età, sino alla nomina di un altro Direttore
generale, da disporsi, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore alla sanità, entro trenta giorni dalla cessazione.
8. In sede di prima
attuazione della presente legge la Giunta regionale può nominare il Direttore
generale tra gli esperti inclusi negli elenchi predisposti per la nomina dei
Direttori generali delle Aziende sanitarie locali.
Art. 6
(Il
Collegio sindacale)
1.Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno
con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore alla sanità, tra coloro che sono iscritti nel registro dei
Revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e
abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza quale revisore in Aziende sanitarie
pubbliche.
2.Il
Collegio sindacale è insediato con provvedimento del Direttore generale
dell'Agenzia.
3.In
caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano
di età.
4.I Sindaci durano in carica quattro anni e sono riconfermabili.
Ai Sindaci spetta un compenso fissato dalla Giunta regionale, in analogia a
quanto previsto dalla normativa per le Aziende sanitarie.
5.Il Collegio sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità
e controlla la gestione economica e finanziaria dell'ARES provvedendo, inoltre,
a trasmettere alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare
relazioni sull'attività svolta.
6.Il Collegio si riunisce, ordinariamente, a cadenze periodiche.
I componenti del Collegio possono effettuare, anche singolarmente, attività di
verifica in preparazione e relazione a quelle delle sedute ordinarie.
Art. 7
(Atto
aziendale di organizzazione e funzionamento)
1. L'organizzazione, il
funzionamento e la contabilità dell'ARES sono disciplinati dall'atto aziendale
adottato dal Direttore generale e sottoposto all'approvazione della Giunta
regionale su proposta dell’Assessore alla sanità.
2. L'atto aziendale
definisce le norme di contabilità dell'ARES in analogia a quelle di contabilità
economico-patrimoniale previste per le Aziende sanitarie. I risultati di
gestione sono rilevati nel bilancio annuale di esercizio. Al bilancio annuale
di esercizio è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti e i
risultati conseguiti per ciascun programma, servizio e intervento.
Art. 8
(Organizzazione
dell'Agenzia)
1.Il
Direttore generale organizza l'Agenzia in Aree di direzione, nonché in Servizi
di supporto.
2.Le Aree di direzione sono individuate con riferimento a:
a. livelli di
assistenza, programmazione sanitaria strategica, autorizzazioni e
accreditamenti, monitoraggio delle attività e controllo sulla qualità;
b. processo di
aziendalizzazione e di sviluppo dell'organizzazione sanitaria e gestionale,
verifica e controllo dei bilanci, politica degli investimenti, supporto tecnico
nel controllo direzionale e di gestione.
c. metodiche di
organizzazione, formazione e gestione delle risorse umane nelle Aziende ed Enti
del SSR.
3. A ciascuna delle
suddette Aree è preposto un Dirigente responsabile, nominato dal Direttore
generale, scelto fra persone in possesso di diploma di laurea in medicina e
chirurgia e/o in discipline giuridiche ed economiche, di provata esperienza e
competenza nelle materie individuate per ciascuna Area da dirigere e assunto
con contratto di diritto privato ovvero comandato dalla Regione o da Aziende
sanitarie o da altri Enti pubblici.
4. Sono previsti
Servizi di supporto, nel numero massimo di sei, i quali, oltre all’assolvimento
dei compiti connessi all’attività del Direttore generale e delle Aree, svolgono
le attività interne inerenti al sistema informativo, alle risorse umane e alla
formazione, nonché al controllo di gestione e all’amministrazione dell’Agenzia.
5. Il Direttore generale,
con propri provvedimenti, conferisce gli incarichi di responsabilità dei
Servizi di supporto.
6. La risoluzione dei
rapporti di lavoro dei Direttori responsabili delle Aree è disposta dal
Direttore generale, per giustificati motivi.
7. L’acquisto di beni
mobili e di attrezzature, nonché l’ordinaria manutenzione sono a carico del
bilancio dell’ARES.
Art.9
(Personale)
1. L'ARES, oltre che di
quello direttamente assunto, si avvale di personale distaccato o comandato
dalla Regione e da Aziende sanitarie e da altri Enti pubblici, nel rispetto di
quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
integrazioni e modificazioni, ovvero contrattualizzato ai sensi e per gli
effetti degli articoli 15 septies e 15 opties del d. lgs. 502/1992 e successive
modificazioni, con riferimento a specifiche professionalità e competenze
fissate dall'atto aziendale di organizzazione e funzionamento.
2. L’organico di
personale dell’Agenzia sanitaria può raggiungere la misura massima di trenta
unità.
3. L'ARES può
avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di società e di singoli
professionisti mediante contratti di consulenza, con costi a carico della
stessa Agenzia.
Art. 10
(Controlli
e vigilanza)
1. La Giunta regionale
esercita il controllo, con le stesse modalità previste per gli atti delle
Aziende sanitarie regionali, sui seguenti atti dell'Agenzia:
a.
atto aziendale di organizzazione e
funzionamento;
b.disciplina di contabilità e dei contratti;
c.
bilancio preventivo economico, budget generale
e bilancio d'esercizio;
d.affidamento del servizio di tesoreria;
e.
alienazione e acquisto di immobili;
f.
assunzione di prestiti e di mutui;
g.
spese che impegnano il bilancio per oltre tre
anni.
2. La Giunta regionale
compie verifiche annuali finalizzate alla valutazione dell'efficienza
dell'organizzazione e dell'efficacia dei risultati dell'ARES in relazione alle
materie e competenze di cui all'articolo 2.
3. La Giunta regionale,
accertato dall’esame del bilancio d’esercizio di cui all’articolo 7, comma 2,
il mancato conseguimento, per due esercizi finanziari consecutivi,
dell’equilibrio economico, rimuove il Direttore generale ai sensi dell’articolo
5, comma 7 e procede alla contestuale nomina di un altro Direttore generale con
prioritario compito di approvazione di un piano, anche pluriennale, di
riequilibrio economico, compatibile con le risorse finanzianti i bilanci degli
anni considerati dal piano di recupero.
Art. 11
(Finanziamento)
1. La dotazione
finanziaria dell'ARES è determinata da:
a.
apposito stanziamento per il suo funzionamento
previsto in specifico capitolo dello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale, stabilito in relazione al programma di attività assegnato;
b.proventi derivanti dall'attività svolta in favore di soggetti
pubblici e privati;
c.
donazione e lasciti, accettati con
deliberazione della Giunta regionale e destinati all'Agenzia;
d.finanziamenti ottenuti per la esecuzione di programmi di
ricerca proposti da enti nazionali e internazionali, nell'ambito delle materie
di competenza dell'ARES.
Art. 12
(Norma
finanziaria)
1. Agli oneri derivanti
dall’applicazione dell’articolo 11, lettera a), della presente legge si
provvede mediante l’istituzione, nel bilancio di previsione per l’esercizio
2001, del capitolo 742005 epigrafato "Spese di funzionamento
dell’ARES".
2. Per l’esercizio 2001
il suddetto capitolo è dotato di uno stanziamento in termini di competenza e di
cassa di lire 2 miliardi mediante contestuale riduzione dell’autorizzazione di
spesa del capitolo 742000 epigrafato "Trasferimenti e/o spese per
interventi da finanziare con quota del FSN accantonate ai sensi dell’articolo
10 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (legge 833/78)" da lire
638 miliardi a lire 636 miliardi.
3. Per gli esercizi
successivi si provvederà a definire lo stanziamento, in relazione al programma
di attività assegnato, in sede di redazione della legge annuale di bilancio.
Art. 13
(Rinvio)
1. Per quanto non
previsto dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni delle leggi statali
e regionali vigenti, in quanto compatibili, relative alle Aziende del SSN e
alle Aziende strumentali della Regione.
La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli
artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Data
a Bari, addì 13 agosto 2001