Art. 1
(Proroga termini)
1. Il termine disposto dalla legge
regionale 6 settembre 1999, n. 26, come modificato dall’articolo 1 della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 8, per la richiesta di concessione dei pozzi non
autorizzati, nonché per la denuncia dei pozzi ai sensi dell’articolo 10 del
decreto 12 luglio 1993, n. 275, viene prorogato al 31 dicembre 2001. La stessa
scadenza è fissata per i pozzi a suo tempo autorizzati all’estrazione ai
termini dell’articolo 7, comma 6 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 258.
Art. 2
1. Nella legge regionale 5 maggio 1999, n.
18 "Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque
sotterranee" è introdotto il seguente articolo 6 bis:
"Art.
6 bis
(Semplificazione
adempimenti)
1. Per le richieste di concessione
relative a emungimenti da pozzi aventi profondità massima 40 metri, con portate
di prelievo fino a 5 litri al secondo e per volumi annui complessivi di 10 mila
metri cubi, non vi è l’obbligo di allegare la documentazione di cui ai punti
2.2 (Atti di proprietà o titoli equipollenti), 2.3 (Relazione tecnica), 2.6
(Relazione idrogeologica) e 2.7 (Certificato di analisi chimica e
batteriologica).
2. La documentazione di cui al comma 1 è
sostituita da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e
successive modificazioni, nella quale saranno indicati: la profondità del
pozzo, il fabbisogno irriguo in funzione della superficie da irrigare e delle
colture da praticare, l’eventuale esistenza dei pozzi vicini compresi in un
raggio di 500 metri, il tipo e la potenza della pompa installata.
3. Per le richieste di concessione
relative ad emungimenti da uno o più pozzi esistenti in azienda e con
profondità superiore a 40 metri, con portate di prelievo superiori a 5 l/s e
per volumi annui superiori a 10 mila mc, va presentata un’unica domanda. La
domanda è presentata con modello di autocertificazione, resa ai sensi
dell’articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n.15, così come modificato
dall’articolo 3, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il modello deve
contenere: nome e cognome della ditta, residenza, codice fiscale o partita IVA,
conduzione dell’azienda, superfici e dati catastali e numero di pozzi esistenti
in azienda, l’agro, i relativi dati catastali e la superficie irrigabile. Al
modello di domanda vanno allegati:
- corografia
foglio intero (due copie);
- planimetria
catastale foglio intero esteso a tutto il corpo aziendale comprendente
l’ubicazione dei pozzi in raggio di 500 metri da essi, con le indicazioni
dei pozzi noti esistenti (due copie);
- analisi
chimiche e batteriologiche con l’espressa indicazione della salinità
espressa in g/l e la dichiarazione che le acque sono state prelevate da un
tecnico di laboratorio analizzante (due copie);
- versamento
alla Tesoreria della Regione Puglia, Banco di Napoli, su c/c n.. 287706,
dell’importo previsto per le spese di istruttoria;
- per
pozzi sprovvisti di autorizzazioni, versamento alla medesima Tesoreria e
sul medesimo numero di conto corrente dell’importo di lire 50 mila per
portate fino a 10 l/s e lire 200 mila per portate superiori a 10 l/s, in
applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 e della legge
27 marzo 2001, n. 122.
4. Gli atti
tecnici allegati alla domanda devono essere a firma di un tecnico abilitato
all’esercizio professionale".
Art. 3
(Presentazione delle denunce)
1. L’articolo 2 della legge regionale 20
marzo 2000, n. 8 è abrogato.
2. La presentazione delle denunce da
effettuarsi presso le Amministrazioni provinciali competenti, nel termine di
cui all’articolo 1 della presente legge, estingue ogni illecito amministrativo
ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 17 agosto 1999, n. 290".
La presente legge e’
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Data
a Bari, addì 4 settembre 2001