Art. 1
(Incentivazione
all’esodo dei formatori in albo)
1. L’albo e l’elenco
del personale di cui all'articolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n.
54 e successive modificazioni e integrazioni sono soppressi.
2. Le disposizioni di
cui agli articoli 23, 24, 26, 27, 28, 29 e 30 della l.r. 54/1978 sono abrogate.
3. La Regione Puglia
riconosce agli enti gestori aventi alle proprie dipendenze personale iscritto
nell'albo o nell'elenco di cui al comma 1 il costo relativo alla corresponsione
di una indennità "una tantum", aggiuntiva al trattamento di fine
rapporto, destinata agli operatori che, avendo maturato alla data di entrata in
vigore della presente legge il diritto al collocamento a riposo, presentino
domanda di cessazione dal servizio all'ente di appartenenza entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'indennità di cui
al comma 3 viene attribuita nella misura di lire 4 milioni per ciascuno degli
anni che separano l'operatore dal raggiungimento del diritto alla pensione di
vecchiaia, con arrotondamento ad anno intero del periodo superiore a sei mesi
e, comunque, fino a un massimo di lire 28 milioni.
5. La Regione Puglia
riconosce, altresì, agli enti gestori aventi alle proprie dipendenze personale
che, già iscritto nell'albo e nell'elenco di cui al comma 1, non abbia maturato
alla data di entrata in vigore della presente legge il diritto al collocamento
a riposo e che presenti domanda di cessazione dal servizio all'ente di
appartenenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei
criteri per l'utilizzo degli operatori nei Centri territoriali per l'impiego,
un contributo "una tantum" pari a lire 4 milioni per ciascuno degli
anni mancanti al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia, con
arrotondamento ad anno intero del periodo superiore a sei mesi e fino a un
massimo di lire 80 milioni.
6. La
Regione Puglia corrisponderà direttamente ai formatori, in nome e per conto degli
enti gestori, le indennità e i contributi di cui ai precedenti commi sulla base
di appositi tabulati nominativi predisposti dagli stessi enti - da trasmettere
entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui ai commi 3 e 5 - e
contenenti i relativi conteggi, l'importo delle eventuali ritenute di legge, la
firma per accettazione dei formatori destinatari con la espressa rinuncia da
parte degli stessi alla prosecuzione di eventuali giudizi in corso nei
confronti della Regione, l'impegno dell'ente a ricomprendere la manovra di
esodo che interessa le proprie strutture nel progetto di cui all'articolo 2. I
benefici di cui sopra saranno erogati con apposito atto del Settore formazione
professionale entro novanta giorni dalla data di ricezione dei predetti
tabulati.
7. La Giunta regionale,
a conclusione del percorso attuativo del presente articolo, attuerà, sentite le
Organizzazioni sindacali, le iniziative da assumere per l'utilizzazione degli operatori
che non abbiano usufruito dei benefici di cui ai commi 3 e 5.
Art. 2
(Misure
di sostegno per l'accreditamento delle strutture formative)
1. Allo scopo di
sostenere l'accreditamento delle sedi formative degli enti gestori che hanno
operato in regime di convenzione con la Regione Puglia, la Giunta regionale
riconosce ai predetti organismi un contributo straordinario "una
tantum" determinato sulla base di un progetto di ristrutturazione
presentato dagli enti, finalizzato al superamento delle carenze e delle
criticità che possono pregiudicare l'accreditamento delle sedi formative
stesse.
2.I
progetti devono indicare:
a. le linee di
sviluppo che si intendono perseguire;
b. le strategie
per la rimozione delle criticità relativamente alle risorse umane, strumentali,
infrastrutturali e finanziarie;
c. le risorse
finanziarie occorrenti;
d. i tempi di
realizzazione.
3. Il contributo sarà
determinato sulla base del progetto di cui al comma 2, da valutare entro il 31
marzo 2002 da parte di apposita commissione composta da tre componenti, anche
esterni, dotati di specifiche competenze. A tal fine le azioni finanziabili
dovranno in particolare assumere a riferimento i criteri adottati dalla Giunta
regionale con specifico provvedimento, sentite le parti sociali.
4. L'onere di cui al
presente articolo sarà contenuto entro il limite massimo delle somme
complessivamente derivanti:
a. dagli
introiti rivenienti da operazioni e iniziative già finanziate dalla Regione
Puglia a carico del bilancio autonomo, nel periodo di operatività del Quadro
comunitario di sostegno 1994/1999, e successivamente ammesse a cofinanziamento
comunitario e statale in sede di chiusura del predetto programma;
b. da eventuali
riduzioni per insussistenza di residui passivi derivanti da impegni già assunti
a carico del bilancio autonomo per le medesime attività;
c. da eventuali
risorse aggiuntive, rispetto a quelle già assegnate con il Decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale del 30 maggio 2001, pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001, provenienti dallo Stato per le
medesime finalità previste dall'articolo 118, comma 9, della legge 29 dicembre
2000, n. 388.
5.Il
contributo di cui innanzi potrà essere corrisposto a condizione che
l'organismo:
a. presenti
espressa rinuncia alla prosecuzione di eventuali giudizi in corso nei confronti
della Regione o nei quali la Regione è chiamata in causa;
b. abbia
regolarmente provveduto a corrispondere ai formatori in albo che abbiano
esercitato la facoltà di cui all'articolo 1 il trattamento di fine rapporto.
6. La Regione Puglia si
riserva la facoltà di disporre al riguardo specifici controlli ed erogherà
all'ente gestore interessato il contributo di cui al presente articolo in due
rate annuali, previa presentazione di apposita fidejussione, ad avvenuta
approvazione del progetto di ristrutturazione e a presentazione della
dichiarazione e degli elementi di cui al comma 5.
7. Gli enti gestori cui
viene destinato il contributo straordinario "una tantum" di cui alla
presente legge dovranno presentare alla Regione Puglia, entro dodici mesi dalla
data di approvazione del progetto, apposito rendiconto.
Art. 3
(Norma
finanziaria)
1. Gli oneri derivanti
dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, quantificati in complessive
£. 39 miliardi 800 milioni, trovano copertura:
a. quanto a
lire 9.117.098.000 con imputazione ai capitoli di nuova istituzione, della
parte entrata e della parte spesa, finanziati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale del 30 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001;
b. quanto a
lire 30.682.902.000 mediante istituzione nel bilancio di previsione 2001 di
apposito capitolo di nuova istituzione avente a oggetto "Indennità e
contributo una tantum di incentivazione all'esodo dei formatori in albo",
con uno stanziamento di pari importo e con contestuale riduzione per lire
30.682.902.000 dello stanziamento previsto nell’esercizio 2001 sul capitolo
1121028.
2.Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 2
della presente legge si farà fronte con l'utilizzazione di tutte o parte delle
risorse finanziarie provenienti dagli introiti previsti al comma 4 del medesimo
articolo 2.
La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello Statuto ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 16
novembre 2001