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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2001
Numero
28
Data
16/11/2001
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 20 novembre 2001, n. 169 e ripubblicata nel B.U.R. Puglia del 20 novembre 2001, n. 169 suppl.
Allegati
Nessun allegato

 

S O M M A R I O

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali)

1. Al fine di dare applicazione ai principi in materia di riforma delle amministrazioni pubbliche e di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione, la Regione Puglia si conforma, nei processi di decisione e di gestione delle entrate e delle spese, al metodo della programmazione di bilancio.

2. La presente legge ne disciplina gli elementi fondamentali con riferimento particolare:

a. agli obiettivi, ai soggetti, alle procedure, agli strumenti e alle verifiche della programmazione regionale;

b. agli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio;

c. alla gestione del bilancio intesa come procedimento di acquisizione delle entrate e procedimento di erogazione delle spese;

d. ai sistemi di scritture e agli strumenti che compongono il rendiconto generale della Regione;

e. al sistema di controllo interno;

f. alle responsabilità e ai controlli di gestione.

Art. 2

(Disciplina dei procedimenti)

1. La disciplina dei procedimenti di formazione degli strumenti di programmazione e di bilancio previsti dalla presente legge è volta:

a. ad assicurare la coerenza delle azioni di governo, a promuovere il coordinamento e l'integrazione delle politiche regionali e a favorire il coordinamento territoriale degli interventi;

b. a favorire il concorso degli operatori pubblici e privati alla decisione e realizzazione degli interventi programmati;

c. a promuovere la cooperazione tra Enti locali e Regione al fine di stabilire un sistema ordinato di interrelazioni reciproche;

d. ad assicurare la trasparenza delle decisioni e la certezza nei rapporti tra soggetti pubblici e privati, garantendo i diritti dei cittadini;

e. a promuovere la diffusione del marketing territoriale, compatibile e coerente con la pianificazione regionale per la valorizzazione dell’identità e delle specificità del territorio.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

SEZIONE I

OBIETTIVI E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Art. 3

(Obiettivi della programmazione regionale)

1. La programmazione regionale, intesa come metodo dell'azione di governo ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto della Regione Puglia, si articola in programmazione economica, sociale, territoriale, finanziaria e di bilancio.

2. La programmazione regionale si conforma ai seguenti principi generali:

a. sussidiarietà, come allocazione delle risorse e attribuzione delle responsabilità nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità degli interventi;

b. concertazione, tra operatori istituzionali e operatori economici e sociali, per favorire il coordinamento operativo sugli obiettivi di sviluppo, l’integrazione delle risorse e le innovazioni di sistema;

c. corresponsabilità, come impegno reciproco dei diversi soggetti pubblici e privati a operare nei rispettivi ambiti per la realizzazione degli obiettivi concordati;

d. concentrazione e integrazione, tematica e finanziaria degli interventi, alle scale territoriali adeguate, sulla base delle suscettività presenti nelle diverse aree.

3. La programmazione regionale mira a valorizzare il policentrismo regionale quale elemento caratteristico della identità della Puglia in un quadro di partecipazione delle forze economiche e sociali alla formazione degli indirizzi di governo.

4. La programmazione regionale persegue l'obiettivo di un equilibrato sviluppo economico, sociale e territoriale della Puglia anche attraverso strumenti di programmazione negoziata locale, concorrendo in tal modo al più generale processo di riequilibrio strutturale volto al perseguimento della coesione economica e sociale delle regioni d'Europa.

5. La Regione concorre come soggetto autonomo al processo di programmazione nazionale e dell'Unione europea e ne persegue gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze. A tal fine essa coordina i propri interventi con quelli degli Enti locali, nel quadro della disciplina della cooperazione tra Autonomie locali e Regione, di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4

(Soggetti della programmazione regionale)

1. Sono soggetti istituzionali della programmazione: la Regione e gli enti locali territoriali. Tali soggetti esercitano le loro funzioni anche secondo le modalità previste dalla legge regionale 30 novembre 2000, n.22 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali".

2. Gli enti locali, le associazioni rappresentative delle varie forme e settori di impresa, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi, gli organismi rappresentativi degli interessi sociali, professionali, ambientali, culturali, del terzo settore e delle pari opportunità concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione europea.

3. Sono interlocutori della Regione nella definizione degli strumenti della programmazione le istituzioni, gli organi e le strutture dell'Unione europea, il Governo nazionale, le amministrazioni centrali dello Stato e i loro organi decentrati, le autonomie funzionali, le università, le agenzie ed enti di ricerca, le altre Regioni, il complesso degli enti pubblici.

Art. 5

(Concertazione e partenariato istituzionale e sociale)

1. La Giunta regionale promuove le più ampie forme di consultazione, concertazione e partenariato istituzionale e sociale, ai fini della predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale.

2. Il partenariato sociale si attua, anche con riferimento a esperienze nazionali e comunitarie, attraverso l'istituzione, entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura, di un tavolo di concertazione, a cui partecipano i soggetti indicati all'articolo 4, comma 2. La Giunta regionale definisce la composizione del tavolo di concertazione e gli ambiti di attività. Le specifiche sessioni di concertazione vengono precisate d'intesa con le rappresentanze economico-sociali all'inizio di ogni anno. La Giunta regionale, nella definizione delle regole di selezione dei partecipanti, si ispira ai criteri del pluralismo delle istanze, della rappresentatività generale dei soggetti, della specifica competenza tecnica rispetto agli strumenti oggetto di esame parten"Times New Roman"e.

3. Gli altri interlocutori regionali, nazionali e comunitari, di cui all’articolo 4, comma 3, possono essere chiamati a partecipare alle sessioni di partenariato sociale e istituzionale, di cui al presente articolo, in ragione delle loro competenze di istituto o con riferimento a specifiche normative.

4. La Regione promuove e assicura la partecipazione delle parti economiche e sociali alla definizione degli atti fondamentali di programmazione anche attraverso il Comitato regionale di concertazione di cui all’articolo 5 della legge regionale 25 settembre 2000, n.13, nonché della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all’articolo 6 della l.r. 22/2000.

5. La Giunta regionale attua e promuove la più ampia partecipazione alle istanze di concertazione e partenariato promosse dal Governo e dalle istituzioni dell'Unione europea. Nell'ambito di tale attività, la Giunta regionale cura i collegamenti con le altre Regioni ai fini della proposizione di istanze e programmi comuni.

SEZIONE II

STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 6

(Programmi e progetti)

1. Le politiche regionali di promozione dello sviluppo economico, sociale e territoriale si articolano congiuntamente in politiche settoriali e politiche dei fattori, sviluppando elementi di integrazione al fine di organizzare le stesse in una configurazione compiuta di sistema.

2. La Regione individua e attua le politiche di promozione di cui al comma 1 prevalentemente attraverso l'attivazione di programmi e di progetti.

3. Per programma s'intende un complesso coordinato e coerente di iniziative, di attività, di interventi diretti a realizzare servizi pubblici, opere pubbliche o comunque finalità di interesse generale della comunità regionale nei settori organici dello sviluppo economico, sociale e territoriale. Per ciascun programma è data specificazione delle finalità che si intendono conseguire, delle risorse umane, finanziarie e strumentali a esso destinate, distintamente per ciascuno degli anni in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.

4. I programmi si articolano, di norma, in progetti. Per progetto s'intende un insieme organico di iniziative, di attività o di interventi diretti alla realizzazione di obiettivi predeterminati nell'ambito di ciascun programma. Ciascun progetto deve contenere la specificazione degli obiettivi, sulla base di adeguati indicatori di efficienza, efficacia e impatto sociale, l'indicazione delle strutture organizzative competenti, le fasi procedurali previste e i responsabili dei procedimenti, i dirigenti responsabili del conseguimento degli obiettivi, i tempi tecnici occorrenti, eventuali vincoli e ostacoli ipotizzabili, l'entità delle risorse finanziarie necessarie con riferimento alla spesa corrente, anche indotta, e a quella di investimento per ciascun anno, nel caso di progetti pluriennali, nonché l'indicazione dei meccanismi di controllo della relativa attuazione.

Art. 7

(Atti della programmazione)

1. Sono atti della programmazione economica, sociale, territoriale e finanziaria regionale:

a. il piano di sviluppo regionale (PSR);

b. i piani di settore e intersettoriali;

c. i programmi strutturali regionali dell'Unione europea;

d. i programmi integrati territoriali;

e. gli strumenti di programmazione negoziata;

f. il documento regionale annuale di programmazione economica e finanziaria (DAP);

g. la legge finanziaria, il bilancio pluriennale e il bilancio annuale.

Art. 8

(Piano di sviluppo regionale)

1. Il PSR definisce, per un periodo non inferiore a tre anni, le linee strategiche e gli obiettivi di programma della Regione e costituisce, congiuntamente al Piano urbanistico territoriale (PUT), lo strumento che ne informa l'attività di governo.

2. Il PSR si articola in due parti fondamentali: i quadri di riferimento e le determinazioni programmatiche. Le determinazioni programmatiche del PSR costituiscono, congiuntamente al PUT, il quadro generale per il riscontro e la verifica delle coerenze programmatiche dei piani e dei programmi settoriali e intersettoriali e degli altri strumenti attuativi della programmazione regionale.

3. I quadri di riferimento comprendono:

a. l'analisi dello scenario nel quale si collocano le politiche di sviluppo regionale;

b. il contesto strutturale contenente l'analisi degli elementi fondamentali dello sviluppo regionale e l'individuazione degli ostacoli allo sviluppo, nonché le potenzialità esistenti;

c. la stima previsionale delle risorse pubbliche disponibili nella Regione per il periodo di riferimento dei PSR;

d. le opzioni politiche generali che rappresentano le scelte fondamentali della Regione in termini di individuazione delle priorità programmatiche e di specificazione delle scelte in campo istituzionale, economico, sociale, territoriale e ambientale.

4. Le determinazioni programmatiche:

a. stabiliscono gli indirizzi rilevanti per l'attività della Regione nel suo complesso e per le politiche di settore e intersettoriali;

b. formulano le direttive per la determinazione di criteri e modalità cui gli organi e gli enti preposti all'attuazione del PSR devono attenersi, nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità assegnate;

c. individuano gli strumenti normativi, amministrativi, procedurali e organizzativi rivolti alle fasi di attuazione, controllo e revisione dei PSR.

5. I programmi e i progetti, cosi come definiti all'articolo 6, costituiscono l'articolazione delle determinazioni programmatiche del PSR e possono essere integralmente definiti nel PSR stesso, o richiedere ulteriori specificazioni all'interno dei piani di settore, dei programmi strutturali dell'Unione europea, di area e/o negli strumenti di programmazione negoziata.

Art. 9

(Piani di settore e intersettoriali)

1. I piani di settore e intersettoriali definiscono obiettivi, strategie, tempi e modalità di realizzazione, nonché strumenti e procedure di controllo dell'attuazione, con riferimento a particolari comparti d'interesse sociale, economico o territoriale e in attuazione del PSR o di leggi nazionali e regionali e di regolamenti comunitari.

Art. 10

(Programmi di intervento strutturale regionale dell'Unione europea)

1. I Programmi di intervento regionali, in attuazione di atti dell'Unione europea, costituiscono il momento di integrazione tra le politiche strutturali europee e del governo nazionale con gli indirizzi programmatici della Regione. Essi sono volti in particolare a promuovere il riequilibrio strutturale di determinate aree e comparti dell'economia regionale, concorrendo altresì al perseguimento dell'armonizzazione economica e sociale delle Regioni d'Europa.

2. Nella elaborazione dei programmi di cui al comma 1 ci si attiene ai criteri della programmazione integrata, sviluppando ogni possibile sinergia tra sottoprogrammi settoriali e fondi strutturali.

Art. 11

(Programmi integrati territoriali)

1. I Programmi integrati territoriali hanno come obiettivo il superamento di carenze e ostacoli allo sviluppo in determinate aree della regione, nonché la valorizzazione di risorse regionali e locali.

2. Nel perseguire gli obiettivi di sviluppo locale di cui al comma 1, i Programmi integrati territoriali definiscono le azioni e individuano i progetti strategici, cui è assegnata la priorità nel processo di elaborazione e attuazione e i progetti collaterali, aventi lo scopo di agevolare la realizzazione e/o di aumentare l'efficacia dei primi.

Art. 12

(Strumenti di programmazione negoziata)

1. La programmazione negoziata regola gli interventi che hanno un'unica finalità di sviluppo e che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici o di soggetti pubblici e privati, che richiedono attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle procedure attuative e delle risorse finanziarie dei soggetti coinvolti.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la Regione assume come strumenti della programmazione negoziata:

a. l'intesa istituzionale di programma;

b. l’accordo di programma quadro;

c. il patto territoriale;

d. il contratto d’area;

e. il contratto di programma;

f. gli accordi di programma regionali.

3. L'intesa istituzionale di programma costituisce lo strumento ordinario con il quale tra il Governo e la Giunta regionale vengono stabiliti obiettivi e ambiti settoriali e territoriali per i quali è necessaria un'azione congiunta in un orizzonte temporale definito. Le intese si attuano attraverso specifici accordi di programma quadro.

4. L'accordo di programma quadro è un accordo promosso da Governo e Giunta regionale con altri soggetti pubblici ed enti locali che si pone quale strumento di attuazione dell'intesa istituzionale di programma con riferimento a programmi esecutivi di interesse comune funzionalmente collegati.

5. Il patto territoriale costituisce uno strumento con cui si definisce un programma d'interventi con specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale in raccordo con le linee generali della programmazione regionale. Esso è promosso da enti locali, parti sociali o da altri soggetti, pubblici o privati e può riguardare interventi nei settori economici e nelle infrastrutture collegate allo sviluppo locale. La Giunta regionale può partecipare al patto con la sua sottoscrizione sulla base di una specifica valutazione di coerenza con gli atti e gli strumenti della programmazione regionale.

6. Il contratto d'area è uno strumento di programmazione negoziata stipulato tra amministrazioni pubbliche anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché da altri soggetti interessati con lo scopo di definire obiettivi e strumenti per la realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e creare occupazione in territori circoscritti della regione definiti dalle normative sulle aree di crisi e di ritardo di sviluppo. Il contratto di area è sottoscritto dal Governo e dalla Giunta regionale che ne assicura la coerenza con gli strumenti della programmazione.

7. La Regione può partecipare alla definizione e realizzazione dei contratti di programma promossi dalle Amministrazioni dello Stato e da altri soggetti pubblici e privati ai sensi della l. 662/1996.

8. Sono, altresì, strumenti di programmazione negoziata gli accordi di programma regionali. Detti accordi hanno la finalità di assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione di opere e di programmi di intervento di prevalente competenza regionale e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali e altri soggetti pubblici, agenzie e società a partecipazione pubblica, imprese e altri soggetti privati. La Regione promuove o partecipa agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del d. lgs. 267/2000.

Art. 13

(Documento regionale annuale di programmazione economico-finanziaria)

1. La Regione stabilisce i contenuti della politica socio-economica nel territorio e delinea gli interventi di finanza regionale mediante il DAP.

2. Il DAP tiene conto, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, degli effetti dei programmi comunitari in vigore, delle intese di programma con il Governo e delle valutazioni e degli effetti del DAP per il triennio di riferimento, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il DAP costituisce lo strumento fondamentale di raccordo fra la programmazione generale e la programmazione finanziaria e di bilancio della Regione. Ai fini di tale raccordo, il DAP:

a. verifica e aggiorna annualmente le determinazioni programmatiche dei PRS e degli strumenti attuativi settoriali e intersettoriali;

b. delinea il quadro delle risorse finanziarie regionali necessarie al collegamento fra le determinazioni programmatiche e le scelte e gli effetti di bilancio.

4. Il DAP contiene una sintetica descrizione della situazione economica e sociale della regione e una valutazione degli andamenti dell'economia regionale. Nel DAP sono altresì indicati:

a. le tendenze e gli obiettivi macro-economici, in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione nella regione nel triennio di riferimento;

b. gli aggiornamenti e le modificazioni dei PRS e degli altri documenti di programmazione nonché le conseguenti variazioni da apportare alla legislazione attuativa e alla strumentazione operativa;

c. il limite massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;

d. le regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza della Regione per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale nonché il livello programmatico di imposizione fiscale;

e. gli indirizzi per gli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, coerenti con i contenuti e le previsioni di cui alla lettera b), nell'ambito delle compatibilità di cui alle lettere c) e d);

f. la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito agli indirizzi e agli interventi di cui alla lettera e) in rapporto all'andamento tendenziale;

g. i criteri e i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione e l'individuazione delle priorità da realizzare.

Art. 14

(Legge finanziaria, bilancio pluriennale e bilancio annuale)

1. La legge finanziaria, il bilancio pluriennale e il bilancio annuale hanno lo scopo di collegare le scelte programmatiche della Regione con le decisioni di entrata e di spesa in modo da assicurare, nell'orizzonte pluriennale e annuale, i mezzi necessari all'attuazione delle azioni previste negli atti della programmazione regionale.

2. La legge finanziaria, il bilancio pluriennale e il bilancio annuale sono disciplinati nel Titolo III della presente legge.

SEZIONE III

PROCEDURE DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 15

(Organizzazione delle strutture della programmazione)

1. La Giunta regionale individua e disciplina l'organizzazione, il ruolo, le modalità di funzionamento delle strutture deputate alla predisposizione degli atti di programmazione socio-economica e finanziaria di carattere strategico e intersettoriale, tenendo conto della collaborazione di enti, centri di ricerca, università, nonché di professionalità tecniche e culturali esterne di alto profilo specialistico, avvalendosi anche dei componenti del nucleo regionale di valutazione di cui all’articolo 21, comma 3.

Art. 16

(Procedimento di formazione del PSR)

1. Entro cinque mesi dall'inizio della legislatura, la Giunta regionale adotta uno schema di PSR secondo il seguente iter procedurale interno:

a. le strutture della programmazione, sulla base delle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Giunta, elaborano uno schema tecnico di PSR che viene sottoposto ai dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa regionali, i quali formulano indicazioni e proposte;

b. lo schema tecnico di PSR, rielaborato tenendo conto delle indicazioni di cui alla lettera a), viene presentato alla Giunta dall’Assessore alla programmazione;

c. la Giunta regionale adotta lo schema di PSR ai fini degli adempimenti di concertazione sociale e istituzionale di cui al comma 2.

2. Lo schema di PSR è sottoposto dalla Giunta all'esame del tavolo di concertazione economico-sociale istituito ai sensi dell'articolo 5. Gli organismi suddetti esercitano le loro funzioni entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione dello schema di PSR.

3. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui al comma 2, delibera il progetto di PSR e lo presenta all'esame del Consiglio regionale nei successivi dieci giorni, allegando i documenti e i pareri che scaturiscono dalla concertazione.

4. Il PSR è approvato con atto amministrativo di indirizzo politico del Consiglio regionale.

5. Qualora il PSR si riferisca a un periodo inferiore alla legislatura o, comunque, ove ricorrano rilevanti mutamenti nel contesto economico, sociale o istituzionale, la Giunta regionale può proporre al Consiglio un aggiornamento del piano medesimo. L'aggiornamento corrente delle determinazioni programmatiche del PSR avviene, di norma, in sede di approvazione del DAP.

Art. 17

(Procedimento di formazione dei programmi di intervento strutturale regionale dell'Unione europea)

1. I programmi strutturali regionali dell'Unione europea sono elaborati sotto forma di piani di sviluppo rurale e di piani di sviluppo settoriali, facendo riferimento alle strumentazioni e alle procedure dell'Unione europea, del Governo nazionale e alla legislazione regionale in ordine agli aspetti di concertazione sociale e istituzionali, di valutazione ex ante dei programmi, di programmazione finanziaria, di monitoraggio e controllo.

2. La Giunta regionale designa le strutture regionali che, insieme alle strutture di coordinamento della programmazione, sono responsabili della elaborazione degli schemi di cui al comma 3 e dei relativi programmi strutturali. L’elaborazione si effettua con specifico riferimento:

a. all'individuazione delle misure e azioni in rapporto alle indicazioni strategiche e alle coerenze con la programmazione regionale e con gli altri programmi dell'Unione europea;

b. alla valutazione ex ante economica, sociale, occupazionale e ambientale;

c. alla fattibilità finanziario-contabile;

d. alle procedure di controllo della fase di realizzazione.

3. La Giunta regionale, preliminarmente alla elaborazione degli atti da presentare per il negoziato con il Governo e la Commissione europea, adotta uno schema generale di orientamenti di programma da sottoporre all’esame del tavolo di concertazione economico-sociale. Lo schema generale è trasmesso, per conoscenza, alla Commissione consiliare permanente competente in materia di programmazione. Gli orientamenti generali della Commissione europea e del Governo costituiscono, in ordine ai contenuti dello schema generale di orientamenti e dei relativi programmi strutturali, il quadro di riferimento per il confronto delle coerenze strategiche fra priorità regionali e indirizzi generali dell’Ue.

4. La Giunta regionale assicura, attraverso l’Area di coordinamento delle politiche comunitarie, il coordinamento generale delle fasi di programmazione, riprogrammazione, monitoraggio e valutazione in itinere e finale dei programmi.

5. Gli adempimenti concernenti il controllo finanziario di cui ai regolamenti CE 2185/96, 2064/97 e 1260/99 sono assicurati da una struttura operativa creata nell’ambito dell’Area di coordinamento delle politiche economiche e finanziarie istituita con la presente legge.

Art. 18

(Procedimento di formazione delle intese istituzionali di programma)

1. Le intese istituzionali di programma di cui alla l. 662/1996 contengono un impegno con il quale il Governo e la Giunta regionale, al fine di definire un piano pluriennale di interventi di interesse comune, procedono:

a. a una ricognizione dei programmi e delle relative risorse finanziarie disponibili;

b. all'individuazione dei soggetti interessati alla realizzazione degli impegni programmati;

c. alla definizione delle procedure di attuazione, monitoraggio, controllo e revisione periodica dei programmi.

2. Alla gestione delle intese sono preposti un Comitato istituzionale di gestione composto in misura paritetica da rappresentanti del Governo e della Giunta regionale e un Comitato paritetico di attuazione che presiede all'esercizio delle funzioni tecniche connesse alle intese. Con proprio provvedimento la Giunta regionale definirà la composizione dei due Comitati suddetti.

3. Per la formazione e presentazione alla Giunta regionale dello schema generale di orientamenti di cui al comma 4 e delle proposte tecniche per le intese di cui al comma 1 vengono seguite le procedure interne previste dall'articolo 16, comma 1.

4. La Giunta regionale per il negoziato con il Governo adotta uno schema generale di orientamento di programma, che sottopone all’esame dei tavoli di concertazione di cui all’articolo 5. Lo schema generale è trasmesso, per conoscenza, alla Commissione consiliare permanente competente in materia di programmazione.

Art. 19

(Procedure interne di formazione disciplinate dalla Giunta)

1. Le procedure interne di formazione delle proposte tecniche relative ai programmi integrati territoriali, agli accordi di programma quadro, ai patti territoriali, ai contratti d'area, nonché quelle relative agli accordi di programma regionali e ai contratti di programma di cui alla l. 662/1996, sono definite con atto di Giunta.

2. La Giunta regionale determina le procedure di cui al comma 1 designando le strutture con responsabilità prevalente, individuando le strutture coinvolte nella preparazione degli atti e definendo le modalità di presentazione.

3. La Giunta regionale definisce altresì le procedure di collegamento politico e organizzativo con i soggetti esterni coinvolti nei programmi, accordi e contratti di cui al comma 1.

Art. 20

(Verifica di coerenza con il PSR)

1. Le verifiche di coerenza di progetti e programmi di cui all'articolo 6 con il PSR, qualora non diversamente disposto da specifiche normative, sono affidate ai Settori competenti per materia, che ne danno motivazione negli atti trasmessi all'esame della Giunta. Tali motivazioni fanno riferimento anche ai pareri di conformità con il PSR espressi dagli altri Settori regionali e dal responsabile della struttura deputata alla predisposizione degli atti di programmazione.

SEZIONE IV

VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 21

(Monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti)

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia dei programmi e dei progetti.

2. Presso le strutture dell’Area di coordinamento delle politiche economiche e finanziarie è organizzato un sistema di monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia dei principali strumenti di programmazione.

3. La struttura deputata al monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti è individuata nel nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito presso il Settore programmazione con l’articolo 12 della l.r. 13/2000, così come modificato dall’articolo 48 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14, in attuazione dell’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

4. La struttura di cui al comma 3 provvede al monitoraggio del rapporto tra costi e risultati a livello di interdipendenze settoriali, in termini sia di funzioni regionali sia di impatto socio-economico.

Art. 22

(Rapporti sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti)

1. I rapporti sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti regionali, elaborati dai soggetti responsabili secondo le indicazioni contenute negli stessi atti di programmazione, sono volti alla valutazione, anche in itinere, delle politiche realizzate in termini di risultati conseguiti, difficoltà incontrate ed eventuali ritardi accumulati. I rapporti sullo stato di attuazione concorrono all'elaborazione degli ulteriori programmi regionali, in relazione alla eventuale continuazione o revisione degli stessi nella logica della programmazione scorrevole. I rapporti sono messi a disposizione del Consiglio regionale e del tavolo di concertazione fra le parti economiche e sociali e degli organismi di concertazione istituzionale di cui all'articolo 5.

TITOLO III

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

SEZIONE I

LEGGE FINANZIARIA E BILANCI

Art. 23

(Nozione)

1. Al fine di assicurare coerenza nelle azioni di governo destinate a promuovere lo sviluppo sociale ed economico e la politica finanziaria, la Regione formula le previsioni di entrata e di spesa del bilancio in base al metodo della programmazione finanziaria.

2. La Regione realizza la programmazione finanziaria attraverso atti coordinati che consentono la trasparenza delle decisioni, favoriscono la flessibilità del bilancio e la certezza dell'impiego delle risorse pubbliche. Costituiscono strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio:

a. il DAP;

b. la legge finanziaria regionale;

c. il bilancio pluriennale;

d. il bilancio annuale di previsione.

Art. 24

(Procedimento di formazione del DAP)

1. La Giunta regionale adotta il DAP secondo il seguente iter procedurale:

a. lo schema tecnico di DAP è elaborato, sulla base del PSR e di ulteriori indicazioni programmatiche della Giunta, dalle strutture dell’Area di coordinamento delle politiche economiche e finanziarie, d'intesa con gli altri Settori che ne curano, in particolare, gli aspetti di competenza;

b. la Giunta adotta lo schema di DAP ai fini degli adempimenti di concertazione sociale e istituzionale di cui all’articolo 5, comma 4.

2. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di DAP. Il Consiglio regionale approva il DAP entro il 31 luglio, con atto amministrativo di indirizzo politico.

Art. 25

(Legge finanziaria regionale)

1. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.

2. Le impostazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della Regione si ispirano al metodo della programmazione finanziaria. A tale fine la Regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli della programmazione regionale e comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale.

3. Entro il 30 settembre la Giunta presenta al Consiglio regionale il disegno di legge finanziaria per l'anno successivo. Con la legge finanziaria regionale la Regione espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

4. Con la legge finanziaria regionale la Regione non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo.

5. La legge finanziaria regionale stabilisce:

a. il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione dei mutui e prestiti della Regione per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale;

b. gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 52;

c. la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

d. la determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati.

6. La legge finanziaria regionale può disporre:

a. variazioni delle misure di aliquote, detrazioni e scaglioni di imposte proprie della Regione o di addizionali a imposte er"Times New Roman"i, la cui determinazione è nella facoltà della Regione medesima, nonché altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, aderenti a imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi regionali in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui la legge finanziaria regionale si riferisce;

b. l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del personale dipendente dalla Regione e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale medesimo, non compreso nel regime contrattuale;

c. la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni di spesa vigenti;

d. altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria regionale dalle leggi regionali.

Art. 26

(Bilancio pluriennale)

1. Il bilancio pluriennale è strumento programmatico della Regione finalizzato ad assicurare la compatibilità del bilancio rispetto alle regole e agli obiettivi indicati nel PRS e nel DAP. A tale fine, il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e per unità previsionale di base, espone separatamente:

a. l’andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale vigente (bilancio pluriennale a legislazione vigente);

b. le previsioni sull’andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel PSR e nel DAP e dei previsti nuovi interventi legislativi della Regione e dello Stato (bilancio pluriennale programmatico).

2. Le previsioni del bilancio pluriennale assumono come termini di riferimento quelli dei PSR e considerano, comunque, un periodo non inferiore a tre anni seguendo il metodo della programmazione scorrevole.

3. Il bilancio pluriennale è approvato con apposito articolo della legge di bilancio e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e a eseguire le spese ivi contemplate.

4. Il bilancio pluriennale costituisce sede di riscontro per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi futuri.

Art.27

(Bilancio annuale)

1. Il bilancio di previsione annuale è regolamentato dalle disposizioni di cui al Titolo IV, Sezione II.

TITOLO IV

RAPPORTI CON LA PROGRAMMAZIONE

SEZIONE I

LEGGI REGIONALI DI SPESA

Art.28

(Rapporto con la programmazione regionale)

1. Le leggi di spesa devono conformarsi agli obiettivi definiti dal PSR e ai progetti da esso previsti; esse determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire.

2. La quota annuale della spesa è determinata dalla legge di approvazione del bilancio con i criteri di cui all’articolo 31, in coerenza alle scelte di priorità complessive, alle disponibilità finanziarie dell’esercizio, agli obiettivi di natura congiunturale e allo stato di avanzamento delle procedure relative a ciascun intervento.

Art. 29

(Leggi che disciplinano spese continuative o ricorrenti)

1. Le leggi regionali che prevedono spese operative di carattere continuativo o ricorrente indicano soltanto gli interventi da effettuare e le procedure da seguire, rinviando espressamente alle leggi di bilancio la determinazione della entità della relativa spesa e della copertura finanziaria.

2. La Regione può dare corso, sulla base delle leggi di cui al comma 1 e tenendo conto delle previsioni del bilancio pluriennale, alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi stesse anche prima che sia determinata l’entità delle spese da eseguire, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l’obbligo di assumere impegni a norma dell’articolo 76.

3. In particolare può provvedersi, a norma del comma 2, alla predisposizione di programmi operativi, all’istruttoria di domande, all’acquisizione di pareri, alla determinazione di criteri per la ripartizione territoriale e settoriale della spesa.

Art. 30

(Leggi di spesa per programmi pluriennali di intervento)

1. Le leggi regionali che autorizzano spese per l’attuazione di programmi pluriennali di intervento indicano l’ammontare complessivo della spesa autorizzata, la copertura riferita alle previsioni del bilancio pluriennale, la quota di spesa eventualmente a carico del bilancio in corso o già presentato al Consiglio regionale per l’assunzione di impegni aventi scadenza nel corrispondente esercizio e la relativa copertura, rinviando alle leggi di bilancio la determinazione delle successive quote annuali della spesa medesima.

2. Sulla base delle leggi di cui al comma 1 si può dar corso, anche prima che siano determinate le quote annuali della spesa, all’espletamento di tutte le procedure degli adempimenti previsti per l’attuazione dei relativi interventi, con riferimento all’intero programma pluriennale di spesa, con esclusione dei soli atti dai quali comunque sorga l’obbligo di assumere impegni a norma dell’articolo 76.

3. In particolare si può provvedere alla predisposizione dei programmi operativi, all’istruttoria di domande, all’acquisizione di pareri, alla determinazione di criteri per la ripartizione territoriale e settoriale della spesa, alla redazione dei progetti esecutivi di opere.

Art. 31

(Leggi di spesa per interventi comportanti obbligazioni pluriennali)

1. Le leggi regionali che autorizzano opere e interventi la cui esecuzione si protrae per più esercizi, oltre a indicare gli elementi di cui all’articolo 30, comma 1, autorizzano la stipulazione dei contratti o comunque l’assunzione di obbligazioni nei limiti dell’intera somma indicata nella legge, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale le sole somme corrispondenti alle obbligazioni che vengano a scadenza nel corso del relativo esercizio. La legge può altresì porre dei limiti all’entità degli impegni destinati a scadere in ciascun esercizio e dei relativi pagamenti.

2. Le leggi che autorizzano l’assunzione di obbligazioni ai sensi del comma 1 devono prevedere che le opere o gli interventi siano iniziati entro l’esercizio in cui è assunta l’obbligazione.

3. Sulla base delle leggi di cui al comma 1 si provvede all’espletamento di tutte le procedure e adempimenti previsti con riferimento all’intero programma pluriennale di spesa, nonché all’assunzione delle relative obbligazioni precisandone la scadenza in relazione all’entità degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi.

4. Le successive quote annuali di spesa sono determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci, con riguardo all’entità delle obbligazioni la cui scadenza è prevista in ciascun esercizio.

Art. 32

(Prestazioni di garanzie finanziarie)

1. La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti, istituti, cooperative e altri soggetti per la contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese rientranti nelle competenze amministrative regionali deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio.

2. Nel bilancio regionale viene iscritta un’apposita unità previsionale di spesa dotata annualmente della somma presumibilmente occorrente, secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per l’assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con le garanzie prestate.

3. In allegato al bilancio preventivo della Regione devono essere elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione stessa a favore di enti e/o di altri soggetti.

4. La concessione della garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione nella quale viene anche previsto l'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente pagate dalla Regione.

5. Nell'entrata del bilancio annuale è iscritta un'apposita unità previsionale di base cui vengono imputate le somme recuperate.

Art. 33

(Disciplina delle procedure di spesa)

1. Le leggi regionali di spesa indicano i termini entro i quali si deve provvedere a ciascun adempimento necessario per l’erogazione della spesa, in modo da rendere possibile la previsione dei tempi massimi di completamento della procedura di spesa e di ogni fase della stessa, con riguardo all’assunzione degli impegni e alla scadenza delle relative obbligazioni.

2. Le leggi regionali di spesa individuano espressamente i termini entro i quali devono intervenire gli adempimenti da parte di terzi che condizionano l’esecuzione dell’intervento o dell’opera e i termini entro i quali devono essere ultimati gli interventi o le opere previste, che non possono in alcun caso superare, rispettivamente, la fine del secondo e del settimo esercizio successivo a quello nel quale viene assunto l’impegno, rispettivamente per le spese correnti operative e le spese per investimenti.

3. Le leggi che disciplinano le opere o gli interventi possono stabilire termini inferiori. In mancanza, si applicano in ogni caso i termini di cui al comma 2.

4. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza del diritto al beneficio concesso, fatta salva la possibilità, nel caso di mancata ultimazione dell’intervento per ragioni eccezionali non dipendenti dai terzi beneficiari, di stabilire nuovi termini con delibera della Giunta regionale.

Art. 34

(Relazione alle leggi di spesa)

1. I disegni e le proposte di legge regionale che comportano nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati di un referto-tecnico sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi previsti.

2. Il referto-tecnico dei disegni di legge di cui al comma 1, predisposto dal centro di responsabilità amministrativa competente per materia, deve essere vistato preventivamente dalla Ragioneria.

3. Il referto-tecnico delle proposte di legge di cui al comma 1, predisposto dagli uffici delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, deve essere vistato preventivamente dalla Ragioneria.

4. La relazione accompagnatoria ai progetti di legge di spesa, che non siano in attuazione di un progetto di intervento incluso nel PSR, mette in evidenza i seguenti elementi:

a. lo stato di attuazione della spesa autorizzata da precedenti leggi aventi analoghe finalità;

b. la coerenza degli obiettivi della legge con quanto stabilito dal PRS;

c. i risultati, anche in termini di standards, che la legge intende realizzare, i costi di investimento e di gestione e le relative fonti di finanziamento con la dimostrazione degli elementi e dei criteri di calcolo adottati;

d. gli organi e le unità organizzative responsabili dei singoli adempimenti previsti dalla legge;

e. i tempi dei procedimenti previsti dalla legge;

f. i criteri per l’articolazione territoriale degli interventi.

Art. 35

(Copertura finanziaria delle leggi di spesa)

1. La copertura finanziaria delle leggi regionali che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata con le seguenti modalità:

a. mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 52, sia con riferimento al bilancio pluriennale che al bilancio annuale, restando in ogni caso precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;

b. mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative regionali di spesa;

c. mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

SEZIONE II

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Art. 36

(Anno finanziario)

1. La gestione delle entrate e delle spese della Regione si svolge in base al bilancio annuale di previsione inteso come strumento fondamentale delle decisioni di politica finanziaria.

2. Il bilancio è redatto in termini di competenza e in termini di cassa. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 37

(Principi del bilancio)

1. Il bilancio della Regione è costruito sulla base dei principi dell’annualità, dell’integrità, dell’universalità, dell’unità e della pubblicità.

2. Sulla base del principio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente senza essere ridotte delle entrate correlate.

3. Sulla base dei principi dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio della Regione.

Art. 38

(Struttura di bilancio annuale di previsione)

1. Il bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione e stabilite in modo tale che le singole unità corrispondano a un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione, con riferimento alle finalità di spesa previste dalla programmazione regionale. Le contabilità speciali, sia nella entrata sia nella spesa, sono aggregate in un unica unità previsionale di base.

2. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a. l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce;

b. l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c. l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nel medesimo esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.

3. Gli stanziamenti di spesa di cui al comma 2, lettera b), sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente, daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, a impegni di spesa a norma dell'articolo 76.

4. Tra le entrate e le spese di cui al comma 2, lettera b), è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, che si presume di accertare al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

5. L’utilizzo dell’eventuale saldo finanziario positivo o il ripiano dell’eventuale saldo finanziario negativo sono effettuati nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 44.

6. Tra le entrate di cui al comma 2, lettera c), è iscritto l'ammontare del fondo di cassa che si presume esista all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

7. In apposito allegato al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l’evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l’entrata e secondo l’oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.

8. Formano oggetto di specifica approvazione del Consiglio regionale le previsioni di cui ai commi 1, 2, lettere a), b) e c), 3, 4, 5 e 6. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso. Le previsioni di spesa di cui al comma 2, lettere b) e c), costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e pagamento.

9. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

10. Contestualmente all’approvazione della legge di bilancio o dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio, la Giunta regionale provvede a ripartire le unità previsionali di base per capitolo ai fini della gestione e rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nell’ambito dello stato di previsione delle spese.

11. In relazione a quanto disposto dal comma 10, la Regione adotta misure organizzative idonee a consentire l’analisi e il controllo dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

Art. 39

(Revisione dei capitoli di spesa)

1. Al fine di razionalizzare la gestione finanziaria e l’azione amministrativa, la Ragioneria, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, procede alla revisione degli oggetti dei capitoli di spesa secondo il loro contenuto economico e funzionale in modo che in ciascun capitolo siano incluse esclusivamente spese della medesima categoria, assicurando inoltre che ogni capitolo corrisponda a un unico centro di responsabilità e riorganizzando, ove necessario, la normativa di supporto alle autorizzazioni di bilancio.

Art. 40

(Equilibrio del bilancio)

1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommate alla presunta giacenza iniziale di cassa.

2. Il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all’articolo 71 "Mutui e prestiti".

3. Il disavanzo di cui al comma 2 non può in ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese di investimento, nonché di quelle per l’assunzione di partecipazioni in società finanziarie a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, aumentato della quota del saldo negativo presunto dell’esercizio precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui e altre forme di indebitamento già autorizzati.

4. Ai fini di cui al comma 3 non si tiene conto delle spese di investimento finanziate da assegnazioni dello Stato e della Ue.

Art. 41

(Assestamento di bilancio)

1. Ad avvenuta approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio regionale approva con legge l’assestamento del bilancio mediante il quale si provvede:

a. all’aggiornamento dell’ammontare dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b. all’aggiornamento dell’eventuale saldo finanziario positivo o negativo risultante all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce e alla rideterminazione dell’ammontare dell’indebitamento eventualmente autorizzato a copertura del saldo finanziario negativo;

c. all’aggiornamento dell’ammontare della giacenza di cassa risultante all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce;

d. alle variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di spesa che risultino necessarie, in relazione a quanto previsto alle lettere a), b) e c), per ristabilire l’equilibrio di bilancio secondo quanto disposto dall’articolo 40;

e. a tutte le altre variazioni che si ritengono opportune anche in relazione allo stato di attuazione dei progetti prioritari del PSR e all’andamento della spesa delle politiche regionali.

Art. 42

(Variazioni di bilancio)

1. La legge di approvazione del bilancio regionale può autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da portare nel corso dell’esercizio mediante provvedimenti amministrativi, per l’istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l’inscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e della Ue, nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

2. La Giunta regionale con provvedimento amministrativo può effettuare variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 49, 50, 51, 52 e 53. Possono essere autorizzate variazioni compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione–obiettivo o di uno stesso programma o progetto, da effettuarsi con delibera della Giunta regionale da comunicarsi al Consiglio regionale entro dieci giorni.

3. La legge di bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare la Giunta regionale a effettuare variazioni compensative, all’interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di un stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale può essere autorizzata a effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

4. Le variazioni di cui ai commi 2 e 3 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nell’ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dalla Ue, dallo Stato e da altri soggetti.

5. Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al comma 1, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell’anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

6. La Giunta regionale può disporre variazioni compensative, nell’ambito della stessa o di diverse unità di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione-obiettivo ai sensi degli articoli 45 e 46. Il relativo provvedimento è comunicato al Consiglio regionale entro 10 giorni.

7. Ogni deliberazione con la quale sono disposte variazioni di bilancio è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 43

(Divieto di storni)

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli, è vietato il trasporto, con atto amministrativo, di somme da una unità previsionale all’altra del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza che di cassa.

Art. 44

(Iscrizione del saldo finanziario)

1. L’eventuale avanzo di amministrazione, per la parte derivante dall’applicazione dell’istituto della perenzione amministrativa, deve essere integralmente destinato, in sede di assestamento del bilancio di previsione, a impinguare gli appositi fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti di cui all’articolo 95.

2. Le ulteriori disponibilità dell’avanzo vanno prioritariamente utilizzate per il finanziamento di eventuali passività relative a esercizi pregressi e all’eventuale impinguamento del Fondo intersettoriale di cui all’articolo 54. Il relativo utilizzo è subordinato all'approvazione della legge di assestamento del bilancio di cui all'articolo 41.

3. Il saldo finanziario negativo accertato dalla legge di approvazione del rendiconto generale dell’esercizio è iscritto nel bilancio dell’anno successivo mediante apposita legge regionale per la parte alla quale non si sia provveduto in via presuntiva con la legge di bilancio ovvero con la legge di assestamento del bilancio per l’anno in corso.

4. Le leggi regionali di cui al comma 3 devono assicurare in ogni caso equilibrio del bilancio di competenza nel quale il disavanzo viene iscritto.

Art. 45

(Classificazione delle entrate)

1. Nel bilancio della Regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi er"Times New Roman"i o di quote di esso devolute alla Regione;

Titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Ue, dello Stato e di altri soggetti;

   Titolo III: entrate extratributarie;

Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale;

   Titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

   Titolo VI: entrate per contabilità speciali.

2. Nell'ambito di ciascun Titolo e con esclusione delle entrate per contabilità speciali, le entrate si ripartiscono in:

a. categorie, secondo la natura dei cespiti;

b. unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione consiliare e dell'accertamento dei cespiti;

c. capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e della rendicontazione. In ogni caso deve essere fatta menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposti da leggi dello Stato o della Regione.

3. Le unità previsionali di base costituiscono le unità fondamentali di classificazione delle entrate.

4. Per ciascuna unità previsionale di base di entrata sono indicate, oltre agli elementi di cui all’articolo 38, comma 2, la numerazione progressiva anche discontinua e la denominazione.

Art. 46

(Classificazione della spesa)

1. Nel bilancio della Regione le spese sono ripartite per aree di intervento. Nell'ambito di ciascuna area di intervento le spese si ripartiscono in:

a. funzioni-obiettivo, corrispondenti alle politiche regionali;

b. unità previsionali di base.

2. Le unità previsionali di base costituiscono unità fondamentali di classificazione delle spese e sono articolate in uno o più capitoli quali unità elementari di classificazione di apposito documento tecnico predisposto ai fini della gestione e della rendicontazione, non soggetto ad approvazione consiliare.

3. Le unità previsionali di base sono suddivise in:

a. unità relative alla spesa corrente;

b. unità relative alla spesa in conto capitale;

c. unità per il rimborso di mutui e prestiti.

Le unità relative alla spesa corrente possono essere ulteriormente ripartite in:

a. unità per spese di funzionamento;

b. unità per interventi operativi;

c. unità per oneri comuni.

Le unità relative alle spese in conto capitale possono essere ulteriormente ripartite in:

a. unità per spese di investimento;

b. unità per oneri comuni;

Le unità per il rimborso di mutui e prestiti possono essere ulteriormente ripartite in :

a. unità per oneri del debito;

b. unità per il rimborso di prestiti.

4. In base al principio del coordinamento e del consolidamento dei conti pubblici, le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione. In allegato al bilancio annuale di previsione viene presentato un quadro da cui risultino:

a. le categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica;

b. le sezioni in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale;

c. gli incroci tra i diversi criteri di ripartizione;

d. la ripartizione in Titoli:

Titolo I: spese correnti;

Titolo II: spese in conto capitale;

Titolo III: spese per rimborso di mutui e prestiti;

Titolo IV: spese per contabilità speciali.

Art. 47

(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio di previsione è presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 30 ottobre dell’anno precedente a quello cui esso si riferisce ed è approvato con legge entro il successivo 15 dicembre.

2. Formano oggetto di approvazione, con legge, da parte del Consiglio regionale solo le previsioni di cui all’articolo 45, comma 2, lettere a) e b) e all’articolo 46, comma 4, lettere a) e b). Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento.

3. In apposito allegato al bilancio di previsione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli a fini conoscitivi.

Art. 48

(Individuazione delle unità previsionali di base e dei capitoli)

1. La determinazione delle unità previsionali di base è effettuata con la legge di approvazione del bilancio della Regione, con la quale si provvede alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto all’anno precedente.

2. La disaggregazione di ciascuna unità previsionale di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione è effettuata dalla Giunta regionale. Non possono essere incluse nel medesimo capitolo:

a. spese attinenti a più centri di responsabilità amministrativa;

b. spese correnti, spese in conto capitale e spese relative al rimborso di mutui e prestiti;

c. spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;

d. spese finanziate con assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata iscritte nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio e spese di altra natura.

Art. 49

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine.

2. Dal fondo di cui al comma 1 sono prelevate, con deliberazione della Giunta regionale, le somme necessarie per integrare gli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base che si rivelino insufficienti, a condizione che riguardino spese aventi carattere obbligatorio o connesse con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

3. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri del personale, agli oneri per l'ammortamento di mutui e prestiti, nonché i fondi di garanzia a fronte della fidejussione concessa dalla Regione.

4. L'elenco delle unità previsionali di base che possono essere integrate a norma del comma 2 è allegato al bilancio.

Art. 50

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste.

2. Dal fondo di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, sono prelevate e iscritte, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base della spesa, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi congiuntamente i requisiti di imprescindibilità, improrogabilità, non continuità della spesa, imprevedibilità all’atto dell’approvazione del bilancio e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo.

   3. Alla legge di approvazione del rendiconto generale della Regione è allegato un elenco delle deliberazioni di cui al comma 2, con indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

Art. 51

(Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa)

1. Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa", il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio, entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare dei pagamenti previsti nell'esercizio.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sono trasferite dal fondo e iscritte in aumento degli stanziamenti di cassa delle unità previsionali di base del bilancio le somme necessarie a provvedere a eventuali deficienze delle relative dotazioni.

Art. 52

(Fondi speciali)

1. Nel bilancio regionale sono iscritti fondi speciali, in termini di competenza e di cassa, distinti per il finanziamento di spese correnti e spese in conto capitale, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio.

2. I fondi speciali non sono utilizzabili per l’imputazione di impegni di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa delle unità previsionali di base esistenti oppure in nuove unità, dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

3. Al bilancio è allegato, per ciascun fondo speciale, l’elenco dei provvedimenti legislativi da finanziare a carico del fondo stesso.

4. L’iscrizione in bilancio dei fondi speciali avviene nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell’esercizio di competenza in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi.

5. Le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine dell’esercizio di competenza costituiscono economia di spesa.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, da comunicarsi al Consiglio entro dieci giorni, sono disposte le variazioni all’entrata e alla spesa occorrenti per dare esecuzione a leggi approvate dal Consiglio regionale prima dell’approvazione del bilancio, ma entrate in vigore successivamente a tale approvazione e che abbiano proceduto a quantificare la spesa autorizzata a carico dell’esercizio cui il bilancio si riferisce. Tali deliberazioni possono essere adottate anche durante l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio ai sensi degli articoli 67 e 68.

7. Qualora le nuove spese disposte dalle leggi regionali di cui al comma 6 non risultino finanziate con corrispondenti maggiori entrate, le relative variazioni di bilancio sono consentite solo se la copertura finanziaria è stata espressamente evidenziata negli elenchi dei provvedimenti legislativi da finanziare a carico dei fondi speciali iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio e a esso allegati.

Art. 53

(Utilizzazione dei fondi speciali iscritti nel bilancio dell’esercizio precedente)

1. Ai fini della copertura finanziaria delle spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell’esercizio di bilancio in cui i fondi speciali sono stati iscritti, può essere fatto riferimento alle quote non utilizzate dei fondi speciali di detto esercizio purché le relative leggi di autorizzazione vengano adottate prima dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio medesimo e comunque non oltre il 30 giugno.

2. Nei casi di cui al comma 1 resta ferma l’assegnazione degli stanziamenti dei fondi speciali al bilancio nel quale essi sono stati iscritti, mentre le nuove o maggiori spese sono iscritte nel bilancio dell’esercizio successivo nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

3. Allo stanziamento di ciascuna nuova o maggiore spesa così iscritta in bilancio deve accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi speciali dell’esercizio precedente. Fino a quando non è approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell’eventuale disavanzo di cui all’articolo 45.

Art. 54

(Fondi intersettoriali)

1. Nello stato di previsione della spesa sono iscritti, in apposite unità previsionali di base, i fondi relativi al finanziamento:

a. di programmi e di progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario. La disponibilità del fondo costituisce riscontro, relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, della copertura finanziaria delle proposte di programma o di progetto, presentate o da presentare, agli organi comunitari e statali;

b. di intese istituzionali di programma, per la parte che non trova copertura nelle autorizzazioni di spesa disposte con le specifiche leggi regionali di settore;

c. di programmi intersettoriali di rilevanza regionale.

2. La dotazione finanziaria dei fondi di cui al comma 1 è disposta annualmente con legge di bilancio.

3. La Giunta regionale, in relazione all’approvazione di programmi o progetti da parte dell’Ue o di accordi di programma-quadro o di progetti intersettoriali, provvede con proprie deliberazioni, mediante prelievo dai fondi di cui al comma 1, all’iscrizione delle quote di finanziamento nelle unità previsionali di base esistenti o all’istituzione di nuove unità previsionali di base. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.

4. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare tutte le variazioni che si rendessero necessarie, anche mediante prelievo dai fondi di cui al comma 1, per adeguare gli stanziamenti di bilancio a seguito di modifiche intervenute nei piani finanziari dei programmi o progetti comunitari, regionali e degli accordi di programma. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.

5. Al fine di consentire la riallocazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1 in ritardo di attuazione, sono autorizzate variazioni compensative con atto amministrativo di Giunta fra unità previsionali di base in conto capitale della medesima funzione-obiettivo. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.

6. Il prelievo dai fondi e le variazioni compensative di cui ai commi 3, 4, e 5, possono essere effettuati anche durante l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio.

Art. 55

(Gestione dei fondi statali e della UE assegnati alla Regione)

1. La Regione può, in relazione all’epoca in cui avviene l’assegnazione dei fondi statali e della Ue, attribuire le relative spese alla competenza dell’esercizio immediatamente successivo allorché non sia possibile far luogo all’impegno di tali spese entro il termine dell’esercizio nel corso del quale ha luogo l’assegnazione.

SEZIONE III

BILANCIO DI DIREZIONE

Art. 56

(Bilancio di direzione. Nozione)

1. Il bilancio di direzione costituisce l'atto fondamentale di raccordo tra le funzioni di governo espresse dagli organi regionali e le funzioni di gestione rivolte ad attuare gli obiettivi assegnati.

2. La struttura del bilancio di direzione realizza i seguenti collegamenti:

a. con il bilancio annuale di previsione, adottando il medesimo sistema di classificazione delle entrate e delle spese stabilito dall'articolo 47 con l'ulteriore specificazione in "capitoli" delle unità previsionali di base;

b. con la struttura organizzativa della Regione attraverso la classificazione delle entrate e delle spese per centri di responsabilità amministrativa;

c. con gli strumenti della programmazione di cui al Titolo II e al Titolo III, Sezione I e, in particolare, con il DAP e con il bilancio pluriennale, attraverso la classificazione della spesa per obiettivi, programmi e progetti.

Art. 57

(Formazione)

1. La proposta del bilancio di direzione, formulata dai dirigenti dei relativi centri di responsabilità amministrativa, è assunta a base tecnica del processo della formazione del bilancio di previsione annuale.

Art. 58

(Contenuti)

1. La proposta di bilancio di direzione, formulata dai dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa, determina gli obiettivi di gestione, le priorità, i piani e i programmi e affida la realizzazione degli stessi ai dirigenti titolari dei centri medesimi unitamente alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie necessarie e nel rispetto delle direttive generali impartite per l'attività amministrativa e per la gestione.

2. Il bilancio di direzione costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo e direttiva per la gestione nei confronti dei dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa; specifica il bilancio di previsione, ripartisce le unità previsionali di base in capitoli indicandone il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa con le relative disposizioni legislative.

3. Il bilancio di direzione è adottato dalla Giunta regionale entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio o della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio e, comunque, prima dell'inizio dell'esercizio cui si riferisce.

4. Il bilancio di direzione costituisce riferimento per l'esercizio del sistema dei controlli interni e di gestione.

5. Al termine di ciascun semestre, il dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa presenta alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di gestione assegnati. Analoga relazione, riferita alla gestione dell'anno, va presentata alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla chiusura dell'esercizio.

6. Con la medesima periodicità di cui al comma 5, l’Assessore al bilancio riferisce alla Commissione consiliare competente.

Art. 59

(Variazioni)

1. I dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa possono effettuare con propri atti, da adottare entro e non oltre il 30 novembre, variazioni compensative tra capitoli relativi alle spese di funzionamento stanziate nel bilancio loro assegnato.

2. Le variazioni ai capitoli del bilancio di direzione, diverse da quelle indicate dal comma 1 e nell'ambito della medesima unità previsionale di base, sono deliberate dalla Giunta regionale entro e non oltre il 30 novembre.

SEZIONE IV

BILANCI DI ALTRI ENTI

Art. 60

(Bilanci di previsione degli enti dipendenti dalla Regione)

1. I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo Statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Nei bilanci degli enti e degli organismi di cui al comma 1, le entrate e le spese sono classificate e ripartite in conformità a quanto disposto dall’articolo 47.

Art. 61

(Rendiconto degli enti dipendenti dalla Regione)

1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. Tali rendiconti sono redatti in conformità a quanto disposto dagli articoli 97 e 98.

SEZIONE V

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Art. 62

(Procedimento integrato di formazione)

1. Il processo di formazione della proposta del DAP, del progetto di bilancio pluriennale, del progetto di bilancio annuale e del disegno di legge finanziaria regionale costituisce procedimento integrato e si svolge con le modalità stabilite dalla Giunta regionale nel rispetto dei principi e delle norme di cui alla presente legge e nei termini previsti dallo Statuto.

Art. 63

(Sessione di bilancio e adeguamento del regolamento interno del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale informa il proprio Regolamento interno ai principi e alle norme della presente legge provvedendo tra l'altro a disciplinare la sessione di bilancio, le modalità di esame, discussione e votazione degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio, nonché le modalità di presentazione, esame, discussione e votazione degli emendamenti da parte dei consiglieri regionali.

2. Dalla data di presentazione dei disegni di legge della finanziaria regionale e fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione, non possono essere iscritte all'ordine del giorno delle Commissioni consiliari e del Consiglio regionale disegni di legge che comportino variazioni alle spese o alle entrate della Regione relative al periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale.

Art. 64

(Criteri di previsione)

1. Gli stanziamenti di competenza del bilancio annuale di previsione della Regione sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui il bilancio si riferisce, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

2. Le autorizzazioni di cassa previste in bilancio, che stabiliscono il limite dei pagamenti in conto residui e in conto competenza nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, sono determinate tenendo conto della misura media dello smaltimento dei residui degli anni precedenti e dell'effettiva capacità di spesa dei centri di responsabilità amministrativa cui si riferiscono le singole unità di base. Alle eventuali integrazioni si provvede a carico dei fondi di riserva delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 52.

Art. 65

(Divulgazione della conoscenza del bilancio)

1. Un estratto del bilancio pluriennale e del bilancio di previsione annuale, relativo ai dati più significativi, è pubblicato su due quotidiani aventi particolare diffusione regionale, su un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

TITOLO V

GESTIONE DEL BILANCIO

SEZIONE I

ESERCIZIO PROVVISORIO

Art. 66

(Esercizio provvisorio)

1. L’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio è concessa per un periodo non superiore a quattro mesi, con legge adottata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce il bilancio.

2. La legge di esercizio provvisorio autorizza l’accertamento e la riscossione delle entrate, l’impegno e il pagamento delle spese, nonché il prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine di cui all’articolo 50 e dal fondo di riserva di cassa di cui all’articolo 52 sulla base del bilancio presentato al Consiglio, senza limite di somma.

3. Con la legge che autorizza l’esercizio provvisorio possono essere stabilite limitazioni all’esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all’entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine alle singole unità previsionali di base il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino all’approvazione della legge di bilancio.

4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio, ovvero sia stato respinto da questo e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l’esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell’ultimo bilancio approvato, limitatamente a un dodicesimo dello stanziamento di ogni unità previsionale di base per ogni mese di esercizio provvisorio.

Art. 67

(Gestione provvisoria del bilancio)

1. Nel caso in cui la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, la Regione è autorizzata, in pendenza degli adempimenti previsti dall’articolo 127 della Costituzione, a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

2. Nel caso in cui la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio siano rinviate al Consiglio regionale dal Governo, a norma dell’articolo 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dell’ultimo comma del medesimo articolo 127, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente ai capitoli delle unità previsionali di base non coinvolte nel rinvio o nell’impugnativa ovvero, nel caso che il rinvio o l’impugnativa investano l’intero bilancio, limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo delle unità previsionali di base previste nel progetto di bilancio per ogni mese di pendenza del procedimento o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

SEZIONE II

ENTRATE DELLA REGIONE

Art. 68

(Fasi dell'entrata)

1. L'acquisizione delle entrate previste nel bilancio annuale di previsione della Regione avviene attraverso un procedimento amministrativo che si estrinseca nelle fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

Art. 69

(Accertamento)

1. L’accertamento costituisce la prima fase di gestione dell’entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, è:

a. verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico;

b. individuato il soggetto o i soggetti debitori;

c. quantificata la somma da incassare;

d. individuata la relativa scadenza.

2. Per le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, l'accertamento è disposto sulla base dei provvedimenti di assegnazione dei fondi. Per le entrate concernenti tributi propri non riscossi mediante ruolo, l'accertamento è disposto sulla base dell'accredito dei fondi da parte dei competenti uffici, ovvero della relativa comunicazione di accredito.

3. Per le entrate tributarie da riscuotere mediante ruoli, l'accertamento è disposto tenendo conto delle rate che scadono entro i termini dell'esercizio.

4. Per le entrate di natura patrimoniale, l'accertamento è disposto, di norma, sulla base delle deliberazioni o dei contratti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione in conto dell'esercizio di competenza.

5. Per le entrate concernenti partite di giro o poste compensative della spesa, l'accertamento consegue l'assunzione dell'impegno o l'effettuazione del pagamento nel capitolo e nell'unità previsionale di base corrispondente della spesa.

6. In ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.

Art. 70

(Riscossione e versamento)

1. La riscossione costituisce la successiva fase di gestione dell’entrata, che consiste nel materiale introitato da parte del Tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute alla Regione.

2. La riscossione è disposta a mezzo di apposito ordine, fatto pervenire al Tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione relativa all’affidamento del servizio di tesoreria.

3. Il Tesoriere rilascia quietanza liberatoria delle somme incassate, con osservanza delle modalità stabilite nella convenzione.

4. Il Tesoriere è tenuto ad accettare, anche senza autorizzazione della Regione, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente l’indicazione della causa del versamento nonché la riserva "salvo conferma di accettazione da parte della Regione Puglia". Di tali incassi il Tesoriere dà immediata comunicazione alla Regione, per il rilascio dei relativi ordini di riscossione.

5. Il Tesoriere è tenuto all’incasso delle somme anche non iscritte nel bilancio o iscritte in difetto.

6. Nessun titolo di credito verso la Regione può essere ricevuto in conto di debiti verso la stessa. E’ fatto divieto di compensazione tra partite creditorie e debitorie della Regione Puglia nei confronti di enti locali e altri soggetti pubblici e privati.

7. Il versamento costituisce l’ultima fase di gestione dell’entrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse della Regione.

8. Il versamento delle entrate regionali deve essere eseguito esclusivamente nei termini stabiliti dalle convenzioni, dai contratti, dalle leggi statali e regionali e dalle altre disposizioni che regolano la materia.

Art. 71

(Mutui e prestiti)

1. Entro i limiti e per le finalità fissati dalla legge, la contrazione di mutui e prestiti da parte della Regione, ivi compresi i relativi contratti preliminari, è autorizzata dalla legge di approvazione di bilancio o da successiva legge di variazione al bilancio di previsione, che fissa gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la copertura della spesa anche in riferimento al bilancio pluriennale. L'autorizzazione stessa cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

2. In ciascun esercizio può essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l’importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con la legge di bilancio relativa all’esercizio precedente e con le relative variazioni, non superi il 25 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate iscritte in bilancio nel Titolo I, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell’ambito del bilancio pluriennale.

3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui e prestiti se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto relativo all’esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio si riferiscono i nuovi mutui.

4. Le rate di ammortamento dei mutui e gli oneri derivanti dalla contrazione di prestiti obbligazionari, mediante emissione di buoni ordinari regionali, sono iscritti nel bilancio regionale in apposite unità previsionali di base distintamente per la quota destinata al pagamento degli interessi e per la quota destinata al rimborso del capitale.

5. La contrazione dei mutui o l'assunzione dei prestiti è deliberata, in relazione alle effettive esigenze di cassa, dalla Giunta regionale, la quale determina il tasso effettivo e la durata, nonché l'ammontare degli oneri e le altre eventuali condizioni accessorie.

6. Entro quindici giorni dalla definizione del mutuo, la Giunta è tenuta a darne notizia tramite pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con tutti i termini e condizioni pattuiti.

7. Le entrate derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte fra i residui attivi.

8. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e concorrono a determinare le risultanze finali della gestione.

Art. 72

(Recupero crediti, rimborsi somme, rateizzazione, riutilizzazione)

1. Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di somme precedentemente erogate a favore di soggetti pubblici e privati connesse a spese legislativamente vincolate sono introitati in apposito capitolo di entrata all’uopo istituito e riassegnati per la riutilizzazione con delibera di Giunta al competente capitolo di spesa di originaria provenienza del bilancio corrente.

2. Il centro di responsabilità amministrativa può disporre con proprio atto il recupero dilazionato, sino a un massimo di ventiquattro mensilità, di crediti vantati dalla Regione nei confronti di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati allorquando, risultando impossibile la riscossione immediata e integrale degli stessi, sussiste la convenienza per l’Amministrazione regionale al recupero dilazionato. I recuperi nei confronti dei soggetti privati sono maggiorati degli interessi legali.

Art. 73

(Compiti dei soggetti preposti alla realizzazione delle entrate)

1. La Ragioneria regionale, nonché i funzionari della Regione o di altri enti addetti alla gestione di entrate regionali, curano, nei limiti delle loro rispettive attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate siano effettuati prontamente e integralmente.

2. E' tenuta, a cura della Ragioneria, separata registrazione, con riferimento ai capitoli e alle unità previsionali di base di bilancio interessati, degli accertamenti e degli ordinativi di incasso e, per gli ordinativi, di quelli relativi a riscossioni in conto competenza e di quelli relativi a riscossioni in conto residui.

Art. 74

(Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità)

1. La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito, che non siano di natura tributaria e non si riferiscano a sanzioni amministrative o pene pecuniarie, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro il limite massimo di modesta entità fissato annualmente dalla stessa legge.

2. L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante provvedimenti del dirigente competente per materia, senza onere alcuno per i debitori.

SEZIONE III

SPESE DELLA REGIONE

Art. 75

(Fasi della spesa)

1. Sono spese della Regione quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio regionale a norma di leggi, regolamenti o altri atti amministrativi costituenti titolo valido di obbligazione verso terzi e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici di competenza dell'amministrazione regionale.

2. Tutte le spese della Regione passano attraverso le seguenti fasi:

a. impegno;

b. liquidazione;

c. ordinazione;

d. pagamento.

Tali fasi possono essere simultanee.

Art. 76

(Impegni di spesa)

1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza sul bilancio in corso.

2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge o a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell’esercizio.

3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell’esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell’esercizio medesimo.

4. Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite di impegno, da iscrivere in bilancio in dipendenza dell'autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.

5. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

a. dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Ue e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale;

b. dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse.

6. Nel caso di cui al comma 5, l’impegno è assunto nei limiti dell’intera somma di cui alle lettere a) e b) e i relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

7. Durante la gestione possono essere assunti impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti conseguenti per i quali, entro il termine dell’esercizio, non si sia perfezionata giuridicamente l’obbligazione di spesa verso terzi con l’individuazione degli elementi di cui all’articolo 78 decadono a norma della presente legge e le somme impegnate costituiscono economie di spesa concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione.

8. Per gli impegni di spesa riferiti a procedure di gara bandite prima della fine dell’esercizio e non concluse entro tale termine non si applicano le disposizioni di cui al comma 7 e i relativi atti conservano validità.

Art. 77

(Assunzione di impegni sugli esercizi futuri)

1. Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di cui all'articolo 76, comma 3, la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri è limitata al primo esercizio successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

2. Nel caso delle spese in annualità, la facoltà di assumere impegni su nuovi limiti d'impegno è circoscritta all'esercizio immediatamente successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

Art. 78

(Soggetti preposti all'assunzione degli impegni di spesa)

1. Gli impegni di spesa sono assunti con atto del dirigente competente per materia.

2. L’atto di impegno deve indicare:

a. il creditore o i creditori con gli elementi idonei a identificarli;

b. l’ammontare della somma dovuta;

c. il capitolo di spesa sul quale la stessa è da imputare;

d. il termine entro cui l’obbligazione si perfeziona giuridicamente.

L’obbligazione si intende perfezionata ai fini del presente comma con la conclusione, ai sensi dell’articolo 1326 del codice civile, del contratto che ne determina l’ammontare, ovvero con l’entrata in vigore della norma che impone il pagamento e, per le obbligazioni unilaterali, con l’esecutività del provvedimento adottato. I dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa sono tenuti a comunicare per iscritto alla Ragioneria, che ne dà ricevuta, l’intervenuto perfezionamento dell’obbligazione entro il termine dell’esercizio di competenza.

3. Il dirigente competente per materia, con successivo atto da assumersi entro il termine dell’esercizio di competenza, può procedere all’individuazione del creditore o dei creditori con gli elementi idonei a identificarli.

4. La Ragioneria provvede alla cancellazione degli impegni per i quali non sia pervenuta comunicazione dell’avvenuto perfezionarsi dell’obbligazione entro e non oltre il 15 gennaio dell’esercizio successivo. I correlati provvedimenti di impegno decadono, a norma della presente legge e le somme impegnate costituiscono economie di spesa, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione.

Art. 79

(Procedimento per l’assunzione di impegni)

1. I dirigenti che provvedono all’adozione degli atti di impegno di spesa sono responsabili in ordine:

a. alla legittimità e congruità della spesa;

b. al rispetto degli obiettivi dei programmi regionali;

c. alla completezza e regolarità della documentazione richiamata nell’atto amministrativo o a esso allegata;

d. alla corretta imputazione della spesa sui pertinenti capitoli di bilancio;

e. alla corretta applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura obbligatoria;

f. alla contestuale verifica dell’accertamento dell’entrata sui corrispondenti capitoli di entrata nel caso di utilizzo di risorse aventi destinazione vincolata.

2. L’atto del dirigente che comporta impegni di spesa è trasmesso, contestualmente alla sua adozione, alla Ragioneria per la registrazione contabile e diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria.

3. La Ragioneria è tenuta alla restituzione senza la registrazione dell’impegno, indicando le iniziative da assumere per la regolarizzazione, nei seguenti casi:

a. quando si rileva l’insufficienza di disponibilità finanziaria a copertura della spesa;

b. quando si rileva erronea imputazione della spesa;

c. quando si rileva l’assenza dei requisiti di cui all’articolo 78, comma 2.

4. Il visto di cui al comma 2 viene reso in forma scritta, datato e sottoscritto ed è espresso sulle sole determinazioni dei dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa.

5. Le proposte di deliberazioni della Giunta regionale che comportano implicazioni di natura finanziaria devono essere corredate del parere di regolarità contabile rilasciato dalla Ragioneria. Il parere è obbligatorio, viene reso in forma scritta ed è inserito nella deliberazione, non è vincolante e, se negativo, deve essere adeguatamente motivato. La Ragioneria nel corso delle verifiche di sua competenza può effettuare rilievi in ordine al rispetto e mantenimento degli equilibri di bilancio.

Art. 80

(Liquidazione delle spese)

1. La liquidazione consiste nell'individuare il creditore, nel determinare il preciso ammontare della somma da pagarsi, della causale, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito dal creditore.

2. Alla liquidazione delle spese già impegnate con atto divenuto esecutivo provvede il dirigente del centro di responsabilità amministrativa competente per materia.

3. La liquidazione della spesa è disposta nei limiti degli stanziamenti di cassa e con separata imputazione secondo che si tratti di pagamento in conto competenza o residui.

4. Con l’atto di liquidazione si attesta che la spesa è certa, liquida ed esigibile da parte del creditore e, a tal fine, il dirigente che adotta l’atto di liquidazione è responsabile in ordine:

a. all’accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all’atto di impegno, al contratto e agli eventuali atti successivi all’impegno medesimo;

b. alla corretta applicazione della normativa fiscale e previdenziale;

c. all’accertamento della disponibilità della somma impegnata;

d. all’accertamento della disponibilità di cassa;

e. al rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 34;

f. alla completezza e regolarità della documentazione richiamata nell’atto amministrativo o a esso allegata;

g. alla corretta individuazione del destinatario della spesa, delle variazioni di residenza, della ragione e denominazione sociale, nonché alle modalità di estinzione dei titoli di spesa richieste ai sensi dell’articolo 83.

5. L’atto di liquidazione deve in ogni caso indicare:

a. il creditore o i creditori, con gli elementi idonei alla loro identificazione e in particolare il codice fiscale o la partita IVA;

b. la somma dovuta;

c. le modalità di pagamento;

d. l’anno, il numero dell’impegno di spesa e gli estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo;

e. le eventuali economie di spesa realizzate sugli impegni, a seguito di provvedimenti di liquidazione a saldo.

6. Il provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Settore ragioneria, che esegue il controllo contabile dell’atto di liquidazione, esclusa ogni altra valutazione sul merito e sulla legittimità della spesa, verificando:

a. la correttezza del numero di impegno e la disponibilità a liquidare e pagare l’impegno stesso;

b. la disponibilità dello stanziamento di cassa;

c. l’esattezza dei dati riguardanti il destinatario della spesa e le modalità di pagamento;

d. la conformità rispetto all’impegno di spesa.

7. Nel caso in cui si rilevino eventuali difformità dell’atto rispetto a quanto indicato nei commi 5 e 6, lo stesso viene restituito, con l’indicazione delle iniziative da assumere per la regolarizzazione, al dirigente che ha emanato il provvedimento.

8. In presenza di atti di pignoramento emanati dall’Autorità giudiziaria e notificati alla Regione in qualità di "terzo pignorato", il dirigente del centro di responsabilità amministrativa procede, comunque, alla liquidazione della spesa dichiarando, per l’importo pignorato, che la spesa è certa e liquida, ma non esigibile, sino a nuova disposizione della stessa Autorità che ha disposto il pignoramento.

Art. 81

(Ordinazione e pagamento delle spese)

1. L’ordinazione consiste nella disposizione impartita al Tesoriere di provvedere al pagamento della spesa e avviene con l’emissione del mandato di pagamento a cura della Ragioneria.

2. Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, nonché di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamento in conto competenza o in conto residui. E' ammesso l'utilizzo del mandato informatico nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente per le amministrazioni dello Stato, in quanto applicabile.

3. I titoli di spesa sono firmati dal dirigente responsabile della Ragioneria.

4. Il dirigente responsabile della Ragioneria, con proprio atto, designa un dirigente che in caso di sua assenza è autorizzato a firmare i titoli di spesa.

5. Gli ordinativi di pagamento, individuali o collettivi, devono contenere i seguenti elementi:

a. il numero d’ordine progressivo per esercizio finanziario;

b. la data di emissione;

c. il creditore o i creditori con il relativo codice fiscale o partita IVA;

d. la somma da pagare;

e. l’esercizio cui la spesa si riferisce;

f. il capitolo di bilancio cui la spesa è imputata;

g. la causale del pagamento;

h. le modalità di estinzione.

6. Ogni ordinativo dovrà riferirsi a un solo capitolo di spesa.

7. Il mandato di pagamento è controllato dalla Ragioneria per quanto attiene la sussistenza dell’impegno e della liquidazione e che la spesa sia correttamente imputata al conto della competenza o al conto dei residui, distintamente per ciascun esercizio di provenienza. La Ragioneria provvede, altresì, alla trasmissione dei mandati al Tesoriere.

8. Il Tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. La Ragioneria entro trenta giorni emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

Art. 82

(Estinzione dei titoli di spesa)

1. I titoli di spesa sono estinti dal Tesoriere regionale nei limiti dei fondi stanziati per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo del bilancio di cassa mediante:

a. rilascio di quietanza del creditore o dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi, presso la sede della Tesoreria regionale;

b. accreditamento in conto corrente postale o bancario intestato ai beneficiari;

c. commutazione in assegno circolare non trasferibile, da spedire al richiedente a mezzo lettera raccomandata, oppure a mezzo vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del richiedente;

d. commutazione in reversale d'incasso a favore della Regione per le ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti;

e. assegno postale localizzato.

2. Per l'esecuzione dei pagamenti nelle forme di cui alle lettere b), c), d), ed e) del comma 1 occorre l'espressa richiesta dei creditori.

3. Al fine di consentire che tutti i titoli di spesa di cui al comma 1, lettera a), siano estinti entro la chiusura dell'esercizio, il Tesoriere regionale è autorizzato a commutare d'ufficio, con inizio dal 22 dicembre, i titoli di spesa non pagati in assegni circolari non trasferibili a favore delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare i titoli medesimi.

4. I titoli di spesa estinti ai sensi del comma 3 si considerano, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati. I rapporti con il Tesoriere regionale in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni citati sono regolati nella convenzione di tesoreria.

5. La Giunta regionale è autorizzata a regolare i rapporti con la Tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di applicazione del presente articolo, ivi compresi il regolamento degli effetti conseguenti alla scadenza di validità dei titoli di credito, della loro inesigibilità e di quanto altro necessario alla tutela degli interessi della Regione, nonché gli importi minimi e massimi dei titoli di spesa commutabili in assegni circolari o altri titoli equivalenti e i casi in cui non è ammessa la commutazione d’ufficio.

6. Le disposizioni di pagamento di cui al presente articolo si intendono eseguite:

a. alla data del versamento in conto corrente postale ovvero delle commutazioni rispettivamente previste dal comma 1, lettere c), d) ed e);

b. alla data della disposizione di bonifico emessa dal Tesoriere per l’esecuzione dell’accreditamento al creditore della Regione nel caso di versamento su conto corrente bancario come previsto dal comma 1, lettera c). Qualora l’accreditamento debba effettuarsi in data certa prestabilita, lo stesso si intende eseguito a quest’ultima data.

Art. 83

(Titoli di spesa ineseguibili)

1. Qualora la Ragioneria della Regione riscontri irregolarità e/o errori negli atti sottoposti a verifica ai sensi degli articoli 77, 80, 81 e 82 provvede, ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarità e alla correzione degli errori, dandone comunicazione al centro di responsabilità amministrativa competente. In ogni caso, esso indica al centro medesimo le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.

2. Qualora il responsabile della Ragioneria non ritenga, per gravi irregolarità, di registrare un atto di impegno di spesa o di dare corso a un ordinativo di pagamento, ne riferisce, con adeguata motivazione, al centro di responsabilità amministrativa competente invitandolo a procedere alla necessaria regolarizzazione. Qualora trattasi di atti della Giunta regionale o di pagamenti ordinati in esecuzione dei medesimi, il responsabile della Ragioneria riferisce all'Assessore al bilancio, che informa la Giunta regionale. Se la Giunta ritiene di dar corso al provvedimento, l'Assessore al bilancio dà ordine scritto al responsabile della Ragioneria che è tenuto a eseguirlo, a eccezione dei casi di:

a. eccedenza della spesa rispetto allo stanziamento;

b. imputazione ai residui anziché alla competenza e viceversa;

c. incompatibilità della spesa rispetto all'oggetto dello stanziamento.

3. Copia dell'ordine scritto di cui al comma 2 è allegato all'atto d'impegno o al titolo di spesa.

Art. 84

(Gestione unificata delle spese di funzionamento)

1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione delle spese di funzionamento e spese comuni attribuibili a più centri di responsabilità amministrativa può essere affidata a un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata è effettuata dalla Giunta regionale.

3. I dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese di funzionamento e le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata possa procedere, in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse alle unità previsionali di rispettiva competenza.

SEZIONE IV

ECONOMO CASSIERE CENTRALE

Art. 85

(Fondo di anticipazione al Cassiere centrale)

1. Al fine di provvedere al pagamento di spese economali per la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 13 della legge regionale 25 gennaio 1977, n.2, all’inizio di ogni trimestre, con atto del dirigente competente in materia, viene assegnato, mediante impegno sui pertinenti capitoli di spesa, un fondo di anticipazione al Cassiere centrale.

2. La Ragioneria, sulla base della richiesta di anticipazione formulata nel suddetto atto dirigenziale, necessaria a fronteggiare gli effettivi pagamenti da disporre nel trimestre, emette mandato di pagamento, di importo pari alla richiesta formulata, a favore del Cassiere centrale, sul pertinente capitolo di spesa delle partite di giro.

Art. 86

(Rendicontazione del Cassiere centrale)

1. Il Cassiere centrale deve rendere, semestralmente, il rendiconto delle somme erogate, a fronte delle anticipazioni disposte.

2. Il rendiconto di cui al comma 1 deve essere reso rispettivamente entro e non oltre il 30 giugno per il primo semestre ed entro e non oltre il 20 dicembre per il secondo semestre. Il rendiconto di cui sopra deve essere reso distintamente per singolo capitolo di spesa del bilancio corrente su cui è stato assunto l’originario impegno di spesa.

3. All’atto dell’accensione di ogni apertura di credito e in caso di eventuale sostituzione delle persone all’uopo autorizzate, la Ragioneria centrale deve comunicare alla Tesoreria regionale le generalità delle persone preposte alla firma degli ordinativi di pagamento.

Art. 87

(Regolarizzazione contabile delle anticipazioni)

1. La Ragioneria sulla base dei rendiconti resi provvede, entro la chiusura dell’esercizio, a imputare le spese ai pertinenti capitoli di bilancio, dando credito a discarico delle anticipazioni disposte al corrispondente capitolo di entrata delle partite di giro.

SEZIONE V

SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 88

(Disciplina)

1. Il servizio di tesoreria è affidato, con procedura a evidenza pubblica, a un Istituto di credito autorizzato a svolgere detta attività in base alla vigente legislazione.

2. Il servizio di tesoreria è regolato da una convezione che detta, tra l'altro, norme atte a consentire agli uffici regionali l'esercizio dei poteri di controllo sul servizio medesimo.

3. La convenzione di tesoreria detta norme atte a consentire agli uffici regionali l’accertamento dello stato dei pagamenti relativi all'attuazione dei servizi, progetti e programmi della Regione. La convenzione detta altresì norme atte a stimolare la collaborazione fra gli uffici regionali e il Tesoriere, al fine di assicurare la tempestività e la speditezza dei pagamenti, nonché l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.

Art. 89

(Anticipazione di cassa)

1. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere contratte, con il Tesoriere della Regione, anticipazioni per fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate del Titolo I. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario nel quale sono contratte.

2. Le condizioni e le modalità delle anticipazioni sono deliberate dalla Giunta regionale sulla base della convenzione che disciplina il servizio di tesoreria.

3. Alle anticipazioni contratte dalla Regione è applicato lo stesso trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.

4. Delle anticipazioni di cassa e delle specifiche condizioni la Giunta dà notizia tramite pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni da quello in cui vi si è fatto ricorso

SEZIONE VI

RESIDUI

Art. 90

(Residui attivi. Nozione)

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse ovvero riscosse e non versate entro il termine dell'esercizio.

Art. 91

(Ricognizione dei residui attivi)

1. L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi è effettuato con la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione.

2. Prima della formazione di tale rendiconto, la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base di relazione predisposta dalla Ragioneria entro il 28 febbraio, provvede alla determinazione e alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:

a. crediti la cui riscossione è considerata certa per esserne stato acquisito il titolo o la documentazione probatoria;

b. crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;

c. crediti riconosciuti inesigibili o insussistenti.

3. I crediti di cui alle lettere a) e b) continuano a essere riportati nelle scritture e sono affidati alla riscossione degli uffici competenti. I crediti di cui alla lettera c) sono eliminati dalle scritture.

Art. 92

(Riduzione di residui attivi connessi a finanziamenti vincolati)

1. Eventuali riduzioni di residui attivi connessi a finanziamenti a destinazione vincolata vanno prioritariamente compensate attraverso la riduzione di pari importo dei residui di stanziamento dei capitoli di spesa correlati, ovvero in via subordinata, mediante recupero delle relative disponibilità sulla competenza dell’esercizio attraverso una riduzione compensativa delle poste previsionali di uscita.

2. L’eventuale assoluta impossibilità di procedere al recupero delle minori entrate accertate e introitate rispetto ai correlati impegni di spesa e la conseguente formazione di disavanzo sul bilancio autonomo regionale determina l’attivazione dei procedimenti di responsabilità per danni nei confronti dei funzionari che hanno disposto i relativi atti.

Art. 93

(Residui passivi. Nozione)

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'articolo 77 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate, a norma dell’articolo 77, entro il termine dell’esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, salvo quanto previsto dal presente articolo.

3. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni, successivi a quello in cui l’impegno si è perfezionato, per le spese correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale.

4. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma dell’articolo 77, entro il termine dell’esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

5. Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale non impegnate entro il termine dell’esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione. 

6. Tutte le somme derivanti da assegnazioni con vincolo di destinazione da parte dello Stato e della Ue possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione. Decorso tale periodo le somme non impegnate costituiscono economie di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. Le stesse somme, in sede di approvazione della legge di assestamento del bilancio, sono riscritte nella competenza dell’esercizio, con assegnazione agli originari capitoli di spesa ai fini della loro utilizzazione per le medesime finalità, ovvero a capitoli di nuova istituzione per la restituzione agli enti assegnatari.

Art. 94

(Ricognizione dei residui passivi)

1. L'accertamento delle somme da iscrivere come residuo per la parte riferibile alla competenza dell'esercizio scaduto, nonché il riaccertamento delle somme già conservate tra i residui degli esercizi precedenti sono disposti dalla Giunta regionale con motivata deliberazione da adottare entro il 31 marzo.

2. Nella ricognizione dei residui passivi si osservano i seguenti principi:

a. le quote degli stanziamenti delle spese correnti non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario costituiscono economie di bilancio;

b. le quote dei fondi di riserva e dei fondi speciali, sia di parte corrente sia capitale, non utilizzate a chiusura dell’esercizio, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 53, costituiscono economie di bilancio;

c. le quote non impegnate degli stanziamenti di spesa iscritti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie, a destinazione legislativamente vincolata, ivi compresi gli stanziamenti di spesa per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, in corrispondenza dei relativi accertamenti d'entrata, possono essere conservate, quali residui di stanziamento, nella corrispondente unità previsionale di base e nei corrispondenti capitoli del bilancio non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

3. L’accertamento definitivo delle somme conservate a residui passivi è effettuato con la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione.

Art. 95

(Residui passivi perenti)

1. Costituiscono residui perenti le somme iscritte tra i residui passivi e non pagate entro i termini di conservazione di cui all’articolo 93, comma 3.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti appositi fondi destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi del comma 1 e per i quali sia prevedibile l’esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori.

3. Le somme eliminate per perenzione amministrativa possono riprodursi nei bilanci successivi con riassegnazione ai pertinenti capitoli della competenza, ovvero a capitoli di nuova istituzione aventi la stessa destinazione e finalità, qualora gli stessi fossero stati, nel frattempo, soppressi.

4. Alla copertura del relativo fabbisogno si provvede mediante prelevamento delle somme occorrenti dai fondi di cui al comma 3, con la stessa deliberazione della Giunta regionale che dispone il pagamento e la relativa imputazione delle somme reclamate dai creditori.

5. Alla ricognizione annuale dei residui perenti si provvede con il medesimo provvedimento di cui all’articolo 94, comma 1.

TITOLO VI

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE

Art. 96

(Definizione e contenuti)

1. Il rendiconto generale della Regione dimostra i risultati finali della gestione finanziaria, patrimoniale ed economica svolta nell'anno finanziario.

2. Il rendiconto generale comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

3. Al rendiconto generale è premessa una relazione generale illustrativa dei dati consuntivi relativi sia al conto del bilancio sia al conto del patrimonio.

4. Il rendiconto generale si completa con il rapporto di gestione che contiene, con riferimento all’anno di rendiconto e ai due esercizi precedenti, i risultati relativi:

a. alle entrate e alle spese delle gestioni finanziarie e patrimoniali;

b. allo stato di attuazione delle politiche di intervento con l’indicazione delle risorse stanziate e utilizzate e dai dati di efficacia conseguiti;

c. al quadro d’insieme dei pagamenti regionali distinti per spese correnti e di investimento e per categorie di soggetti percettori pubblici e privati;

d. alle spese e ai costi dei fattori di produzione quali l’amministrazione generale, le politiche del personale, dell’informatica, delle consulenze professionali, degli studi e delle ricerche, specificando per ciascun fattore gli atti amministrativi adottati.

Art. 97

(Conto del bilancio)

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione finanziaria sulla base delle autorizzazioni e delle limitazioni contenute nel bilancio annuale di previsione di cui assume la medesima struttura. Esso deve consentire, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 47, comma 3, la valutazione delle politiche pubbliche regionali di settore sulla base della classificazione per funzioni-obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficacia e di efficienza.

2. Per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo di entrata e di spesa, il conto del bilancio espone e dimostra:

a. le entrate di competenza dell'anno, risultanti dalle previsioni definitive, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;

b. le spese di competenza dell'anno, risultanti dalle previsioni definitive, impegnate, pagate e rimaste da pagare;

c. la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

d. il conto totale dei residui attivi e dei residui passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

3. Le riscossioni e i pagamenti sono indicati distintamente in conto competenza, in conto residui e nel totale. 

Art. 98

(Conto del patrimonio)

1. Il conto generale del patrimonio indica in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

a. le attività e le passività finanziarie;

b. i beni mobili e immobili;

c. ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

2. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

3. Al fine di consentire l'individuazione dei beni della Regione suscettibili di utilizzazione economica, è introdotta nel conto del patrimonio l'ulteriore classificazione secondo la tipologia esposta nella tabella "C" allegata al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

4. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni immobili e delle partecipazioni esistenti alla data di chiusura dell’esercizio cui il conto si riferisce, con l’indicazione delle rispettive destinazioni e dell’eventuale reddito da essi prodotto.

Art. 99

(Rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione)

1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. Tali rendiconti sono redatti in conformità a quanto disposto dagli articoli 97 e 98.

2. I bilanci di esercizio approvati da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria sono allegati al rendiconto generale della Regione dell’anno cui si riferiscono.

Art. 100

(Relazione della Giunta regionale)

1. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta regionale illustrativa dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico della gestione e in cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi degli strumenti della programmazione di cui al Titolo II della presente legge.

Art. 101

(Formazione e approvazione)

1. Il rendiconto generale della Regione è presentato dalla Giunta al Consiglio regionale entro il 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio cui questo si riferisce.

2. Il Consiglio regionale approva con legge il rendiconto generale della Regione entro il successivo 30 giugno.

3. Ai fini del coordinamento e del consolidamento dei conti pubblici, il rendiconto generale della Regione è riformulato sulla base degli schemi uniformi di classificazione stabiliti da leggi dello Stato.

Art. 102

(Autonomia contabile del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale dispone, per l'esercizio delle proprie funzioni, di un bilancio autonomo gestito in conformità delle norme stabilite dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adegua il proprio sistema dei controlli interni ai principi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286.

3. Le somme stanziate nel bilancio regionale per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale sono messe a disposizione del Consiglio medesimo, su richiesta del suo Presidente.

TITOLO VII

SISTEMI CONTABILI

Art. 103

(Sistema di contabilità generale)

1. In ordine ai criteri di impianto e di tenuta dei sistemi contabili si osservano, per quanto applicabili, i principi della legge 3 aprile 1997, n.94 e del d. lgs. 279/1997.

2. La Ragioneria cura la tenuta di un sistema di scritture contabili rivolto alla completa ed esatta rilevazione degli aspetti finanziari, patrimoniali ed economici della gestione della Regione.

3. Il sistema di contabilità generale è costituito da:

a. un sistema di contabilità finanziaria;

b. un sistema di contabilità patrimoniale;

c. un sistema di contabilità economica analitica per centri di costo.

4. Il sistema contabile si avvale di procedure informatiche. 

Art. 104

(Sistema di contabilità finanziaria)

1. La contabilità finanziaria rileva i fenomeni di gestione che comportano, per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo, operazioni finanziarie in termini di competenza e in termini di cassa con riferimento agli stanziamenti del bilancio di previsione. Sono, pertanto, soggetti a registrazione nella contabilità finanziaria gli accertamenti delle entrate e gli impegni delle spese di competenza, nonché le riscossioni e i pagamenti sia in conto competenza sia in conto residui.

2. La chiusura delle scritture di contabilità finanziaria al termine dell'esercizio consente di determinare il risultato finale della gestione attraverso la formazione del conto del bilancio.

Art. 105

(Sistema di contabilità patrimoniale)

1. La contabilità patrimoniale rileva la consistenza dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, della Regione all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel patrimonio nel corso dell'anno, sia per effetto della gestione del bilancio sia per altre cause, l'incremento o decremento netto del patrimonio iniziale.

2. Le scritture della contabilità patrimoniale consistono nella tenuta degli inventari, di registri di consistenza dei beni, di partitari e di ogni altra scrittura utile ai fini della rilevazione degli aspetti patrimoniali della gestione e della valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio.

Art. 106

(Sistema di contabilità economica analitica per centri di costo)

1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti la Regione adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento, un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo.

2. In ordine alle componenti e ai criteri di impianto e di tenuta del sistema di contabilità economica di cui al comma 1 si osserva l'articolo 10 del d. lgs. 279/1997 in quanto applicabile.

3. Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate anche ai fini della formazione degli strumenti di programmazione regionale, del progetto di bilancio, del migliore impiego delle risorse, del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre di bilancio, della valutazione tecnica dei costi dei provvedimenti e delle iniziative legislative della Regione e del sistema dei controlli interni. 

TITOLO VIII

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E DI GESTIONE

Art. 107

(Principi generali del controllo interno e di gestione)

1. La Giunta regionale adegua il proprio sistema di controllo interno e di gestione ai seguenti principi generali:

a. garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e controllo di regolarità contabile);

b. verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c. valutare le prestazioni del personale, in particolare della dirigenza, anche ai fini dell'attribuzione della quota variabile della retribuzione definita in sede contrattuale (valutazione del personale);

d. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti della programmazione e di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

2. L’organizzazione del sistema dei controlli interni dell’Amministrazione è demandata ad appositi regolamenti da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO IX

COOPERAZIONE STATO REGIONE

RESPONSABILITA' E CONTROLLI PARTICOLARI

Art. 108

(Cooperazione Stato-Regione)

1. La Regione è tenuta a fornire agli organi statali, nell'ambito di un rapporto di reciprocità, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge, nonché a concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e altre forme di collaborazione, ai sensi dell'articolo 34 della legge 19 maggio 1976, n.335 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 109

(Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti verso la Regione)

1. Gli amministratori e i dipendenti della Regione, per danni arrecati nell’esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti di cui alle leggi 14 gennaio 1994, n. 20 e 20 dicembre 1995, n. 639. Si applicano alle indicate ipotesi di responsabilità gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle amministrazioni statali.

Art. 110

(Controllo della spesa delegata agli enti locali)

1. Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione e di controllo a carattere economico, finanziario e contabile.

2. Gli enti delegati, oltre alla rendicontazione delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni delegate, devono presentare alla Giunta regionale una relazione che documenti i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia nell’esercizio di tali funzioni.

3. Le spese inerenti alle funzioni delegate sono gestite dagli enti secondo le direttive fissate dalla Giunta regionale.

4. In ogni tempo il Presidente della Giunta può disporre verifiche presso gli enti delegati sulla destinazione e sullo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali.

5. Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure, l'accelerazione delle spese e l'attuazione dei programmi e progetti da parte degli enti locali nelle materie ove questi intervengono con finanziamento anche parziale a carico della Regione e nel caso di funzioni delegate, la Regione segnala gli inconvenienti riscontrati, offre la sua collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni rimedi.

Art. 111

(Obbligo di rendiconto per contributi straordinari)

1. Per tutti i contributi straordinari assegnati dalla Regione Puglia a Province, Comuni, Comunità Montane, Città Metropolitane e unioni di Comuni è dovuta la presentazione del rendiconto all’amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell’esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.

2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell’intervento.

3. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La sua inosservanza comporta l’obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.

4. I responsabili dei centri amministrativi che hanno erogato detti contributi sono responsabili dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. Ove il contributo attenga a un intervento realizzato in più esercizi finanziari, gli enti di cui al comma 1 sono tenuti al rendiconto per ciascun esercizio.

TITOLO X

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 112

(Disposizioni di carattere organizzativo)

1. Per l’applicazione delle norme previste dalla presente legge e ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7, è individuata l’Area di coordinamento per le politiche economiche e finanziarie.

2. All’Area di coordinamento di cui al comma 1 fanno capo i seguenti settori.

a. programmazione;

b. finanze;

c. ragioneria, bilancio e controlli interni per la regolarità amministrativa e contabile;

d. controllo interno di gestione.

3. L’Area di coordinamento delle politiche economiche e finanziarie comprende i seguenti ambiti di operatività:

a. analisi dei problemi economici e finanziari regionali;

b. elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria regionale, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Ue;

c. copertura del fabbisogno finanziario, indebitamento, gestione del debito e operazioni finanziarie, nonché analisi dei relativi andamenti e flussi;

d. gestioni finanziarie delle partecipazioni azionarie della Regione Puglia;

e. controlli interni di regolarità contabile e amministrativa, controlli interni di gestione ai sensi del d. lgs. 286/1999;

f. gestione della formazione specialistica nelle materie di competenza.

4. Il Settore programmazione, in particolare:

a. contribuisce a definire, sul piano operativo, gli obiettivi e le politiche settoriali degli investimenti regionali, curando la programmazione economica e finanziaria degli interventi sulla base delle linee programmatiche generali deliberate dal CIPE e dalla Giunta regionale;

b. svolge funzioni di collaborazione e supporto nei confronti di enti locali e altri soggetti attuatori pubblici e privati, su richiesta e d’intesa con i predetti organismi e soggetti, in materia di promozione e attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, compresa l’eventuale assistenza per la programmazione e la progettazione degli interventi;

c. interviene nella promozione e nella stipula delle intese istituzionali di programma e promuove l’attivazione degli strumenti di programmazione negoziata;

d. concorre a definire il piano degli interventi per lo sviluppo economico, settoriale, e territoriale della Regione anche con riferimento ai programmi strutturali derivanti dalla Ue e di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

5. Il Settore finanze svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a. gestione delle imposte regionali sulle attività produttive;

b. gestione delle addizionali e compartecipazione ai tributi er"Times New Roman"i;

c. gestione delle tasse automobilistiche;

d. gestione degli altri tributi regionali.

6. Il Settore ragioneria, bilancio e controlli interni per la regolarità amministrativa e contabile svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a. esercizio sugli atti amministrativi e legislativi della Regione Puglia delle attività, dei controlli e delle verifiche previste dall’ordinamento contabile regionale e statale;

b. formazione e gestione dei bilanci e dei rendiconti della Regione;

c. monitoraggio degli andamenti di tesoreria e dei flussi di cassa;

d. monitoraggio e coordinamento della spesa regionale, dei flussi finanziari regionali e comunitari;

e. verifica della legittimità, regolarità contabile e correttezza dell’azione amministrativa, nel rispetto della normativa regionale, statale e comunitaria.

Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile, di cui al punto e) devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all’efficacia dell’atto sono adottate dall’organo amministrativo responsabile.

7. Il Settore controlli interni di gestione svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a. analisi, verifica e valutazione dell’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa regionale;

b. monitoraggio del rapporto tra costi e risultati.

Il sistema dei controlli di gestione supporta le funzioni dirigenziali dei centri di responsabilità amministrativa, assumendo come riferimento il bilancio di direzione di cui all’articolo 59 e provvede:

a. a misurare le prestazioni dei centri medesimi e di altre unità organizzative;

b. alla rilevazione dei dati relativi ai costi dei singoli fattori produttivi impiegati;

c. alla rilevazione dei dati relativi ai risultati quantitativi e qualitativi della gestione;

d. all’elaborazione e all’applicazione di indicatori di efficacia, efficienza e di economicità dell’azione amministrativa.

La struttura di cui al presente comma è l’organismo di riferimento per le rilevazioni e le analisi dei costi e dei risultati della gestione derivanti dalla tenuta del sistema di contabilità economica di cui all’articolo 107. Il controllo di gestione si avvale di un idoneo sistema informativo.

Art. 113

(Controllo strategico)

1. Il controllo strategico mira a coadiuvare la Giunta regionale nell’elaborazione delle direttive e degli altri atti di indirizzo politico di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e a verificare l’effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti medesimi.

2. Il controllo strategico sarà esercitato da apposita struttura individuata con successivo provvedimento della Giunta regionale.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 114

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa espresso rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili, e in particolare alle disposizioni contenute nella l. 468/1978, nella legge 23 agosto 1988, n. 362, nella l. 94/1997, nel d. lgs. 279/1997 e successive modificazioni, nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

Art. 115

(Abrogazione di norme)

l. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002 sono abrogati:

1.            la legge regionale 1° luglio 1972, n. 5;

2.            la legge regionale 30 maggio 1977, n. 17;

3.            la legge regionale 30 maggio 1977, n. 18;

4.            la legge regionale 11 luglio 1978, n. 30;

5.            la legge regionale 18 aprile 1979, n. 25;

6.            l’articolo 17 della legge regionale 6 giugno 1979, n. 31;

7.            l’articolo 4 della legge regionale 13 novembre 1979, n. 67;

8.            la legge regionale 13 novembre 1983, n. 23;

9.            la legge regionale 4 giugno 1984, n. 28;

10.        la legge regionale 11 settembre 1986, n. 25;

11.        la legge regionale 22 aprile 1987, n. 9;

12.        la legge regionale 12 agosto 1988, n. 21;

13.        l’articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1;

14.        la legge regionale 4 dicembre 1991, n. 11;

15.        la legge regionale 23 giugno 1992, n. 10;

16.        l’articolo 24 della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9;

17.        gli articoli 38 e 39 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21;

18.        l’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37;

19.        l’articolo 46 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6;

20.        l’articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 1996, n. 27;

21.        l’articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 1;

22.        l’articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1997, n. 22;

23.        l’articolo 22 della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14;

24.        l’articolo 6 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 22;          

25.        l’articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17;

26.        l’articolo 52 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13;

27.        il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14;

e tutte le altre disposizioni con essa incompatibili.

Art. 116

(Prima articolazione delle unità previsionali di base)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2002, provvede, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 38 e 48, alla prima individuazione delle unità previsionali di base e alla loro contestuale assegnazione ai rispettivi centri di responsabilità amministrativa.

           

La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

           

            Data a Bari, addì 16 novembre 2001

                                                                                               

 

 

 

 

 

                       

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

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