TITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1
(Principi
generali)
1. Al fine di dare
applicazione ai principi in materia di riforma delle amministrazioni pubbliche
e di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione,
la Regione Puglia si conforma, nei processi di decisione e di gestione delle
entrate e delle spese, al metodo della programmazione di bilancio.
2. La presente legge ne disciplina gli elementi
fondamentali con riferimento particolare:
a. agli obiettivi, ai soggetti,
alle procedure, agli strumenti e alle verifiche della programmazione regionale;
b. agli strumenti di
programmazione finanziaria e di bilancio;
c. alla
gestione del bilancio intesa come procedimento di acquisizione delle entrate e
procedimento di erogazione delle spese;
d. ai sistemi di scritture e agli
strumenti che compongono il rendiconto generale della Regione;
e. al sistema di controllo
interno;
f. alle responsabilità e ai
controlli di gestione.
Art. 2
(Disciplina
dei procedimenti)
1. La disciplina dei
procedimenti di formazione degli strumenti di programmazione e di bilancio
previsti dalla presente legge è volta:
a. ad
assicurare la coerenza delle azioni di governo, a promuovere il coordinamento e
l'integrazione delle politiche regionali e a favorire il coordinamento
territoriale degli interventi;
b. a favorire
il concorso degli operatori pubblici e privati alla decisione e realizzazione
degli interventi programmati;
c. a promuovere
la cooperazione tra Enti locali e Regione al fine di stabilire un sistema
ordinato di interrelazioni reciproche;
d. ad
assicurare la trasparenza delle decisioni e la certezza nei rapporti tra
soggetti pubblici e privati, garantendo i diritti dei cittadini;
e. a promuovere
la diffusione del marketing territoriale, compatibile e coerente con la
pianificazione regionale per la valorizzazione dell’identità e delle
specificità del territorio.
TITOLO
II
PROGRAMMAZIONE
REGIONALE
SEZIONE
I
OBIETTIVI
E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE
Art. 3
(Obiettivi
della programmazione regionale)
1. La programmazione
regionale, intesa come metodo dell'azione di governo ai sensi dell'articolo 3
dello Statuto della Regione Puglia, si articola in programmazione economica,
sociale, territoriale, finanziaria e di bilancio.
2. La programmazione regionale si conforma ai
seguenti principi generali:
a.
sussidiarietà, come allocazione delle risorse e attribuzione delle
responsabilità nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed
economicità degli interventi;
b.
concertazione, tra operatori istituzionali e operatori economici e sociali, per
favorire il coordinamento operativo sugli obiettivi di sviluppo, l’integrazione
delle risorse e le innovazioni di sistema;
c.
corresponsabilità, come impegno reciproco dei diversi soggetti pubblici e
privati a operare nei rispettivi ambiti per la realizzazione degli obiettivi
concordati;
d.
concentrazione e integrazione, tematica e finanziaria degli interventi, alle
scale territoriali adeguate, sulla base delle suscettività presenti nelle diverse
aree.
3. La programmazione
regionale mira a valorizzare il policentrismo regionale quale elemento
caratteristico della identità della Puglia in un quadro di partecipazione delle
forze economiche e sociali alla formazione degli indirizzi di governo.
4. La programmazione
regionale persegue l'obiettivo di un equilibrato sviluppo economico, sociale e
territoriale della Puglia anche attraverso strumenti di programmazione
negoziata locale, concorrendo in tal modo al più generale processo di
riequilibrio strutturale volto al perseguimento della coesione economica e
sociale delle regioni d'Europa.
5. La Regione concorre
come soggetto autonomo al processo di programmazione nazionale e dell'Unione
europea e ne persegue gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze. A tal
fine essa coordina i propri interventi con quelli degli Enti locali, nel quadro
della disciplina della cooperazione tra Autonomie locali e Regione, di cui
all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 4
(Soggetti
della programmazione regionale)
1. Sono soggetti
istituzionali della programmazione: la Regione e gli enti locali territoriali.
Tali soggetti esercitano le loro funzioni anche secondo le modalità previste
dalla legge regionale 30 novembre 2000, n.22 "Riordino delle funzioni e
dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali".
2. Gli enti locali, le
associazioni rappresentative delle varie forme e settori di impresa, le
organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi, gli organismi
rappresentativi degli interessi sociali, professionali, ambientali, culturali,
del terzo settore e delle pari opportunità concorrono alla formazione degli
strumenti di programmazione nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni
regionali, nazionali e dell'Unione europea.
3. Sono interlocutori
della Regione nella definizione degli strumenti della programmazione le
istituzioni, gli organi e le strutture dell'Unione europea, il Governo
nazionale, le amministrazioni centrali dello Stato e i loro organi decentrati,
le autonomie funzionali, le università, le agenzie ed enti di ricerca, le altre
Regioni, il complesso degli enti pubblici.
Art. 5
(Concertazione
e partenariato istituzionale e sociale)
1. La Giunta regionale
promuove le più ampie forme di consultazione, concertazione e partenariato
istituzionale e sociale, ai fini della predisposizione delle proposte di atti
di programmazione regionale.
2. Il partenariato
sociale si attua, anche con riferimento a esperienze nazionali e comunitarie,
attraverso l'istituzione, entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura, di un
tavolo di concertazione, a cui partecipano i soggetti indicati all'articolo 4,
comma 2. La Giunta regionale definisce la composizione del tavolo di
concertazione e gli ambiti di attività. Le specifiche sessioni di concertazione
vengono precisate d'intesa con le rappresentanze economico-sociali all'inizio
di ogni anno. La Giunta regionale, nella definizione delle regole di selezione
dei partecipanti, si ispira ai criteri del pluralismo delle istanze, della
rappresentatività generale dei soggetti, della specifica competenza tecnica
rispetto agli strumenti oggetto di esame parten"Times New Roman"e.
3. Gli altri
interlocutori regionali, nazionali e comunitari, di cui all’articolo 4, comma
3, possono essere chiamati a partecipare alle sessioni di partenariato sociale
e istituzionale, di cui al presente articolo, in ragione delle loro competenze
di istituto o con riferimento a specifiche normative.
4. La Regione promuove
e assicura la partecipazione delle parti economiche e sociali alla definizione
degli atti fondamentali di programmazione anche attraverso il Comitato
regionale di concertazione di cui all’articolo 5 della legge regionale 25
settembre 2000, n.13, nonché della Conferenza permanente Regione-Autonomie
locali di cui all’articolo 6 della l.r. 22/2000.
5. La Giunta regionale
attua e promuove la più ampia partecipazione alle istanze di concertazione e
partenariato promosse dal Governo e dalle istituzioni dell'Unione europea.
Nell'ambito di tale attività, la Giunta regionale cura i collegamenti con le
altre Regioni ai fini della proposizione di istanze e programmi comuni.
SEZIONE
II
STRUMENTI
DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Art. 6
(Programmi
e progetti)
1. Le politiche
regionali di promozione dello sviluppo economico, sociale e territoriale si
articolano congiuntamente in politiche settoriali e politiche dei fattori,
sviluppando elementi di integrazione al fine di organizzare le stesse in una
configurazione compiuta di sistema.
2. La Regione individua
e attua le politiche di promozione di cui al comma 1 prevalentemente attraverso
l'attivazione di programmi e di progetti.
3. Per programma
s'intende un complesso coordinato e coerente di iniziative, di attività, di
interventi diretti a realizzare servizi pubblici, opere pubbliche o comunque
finalità di interesse generale della comunità regionale nei settori organici
dello sviluppo economico, sociale e territoriale. Per ciascun programma è data
specificazione delle finalità che si intendono conseguire, delle risorse umane,
finanziarie e strumentali a esso destinate, distintamente per ciascuno degli
anni in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione
delle scelte adottate.
4. I programmi si articolano,
di norma, in progetti. Per progetto s'intende un insieme organico di
iniziative, di attività o di interventi diretti alla realizzazione di obiettivi
predeterminati nell'ambito di ciascun programma. Ciascun progetto deve
contenere la specificazione degli obiettivi, sulla base di adeguati indicatori
di efficienza, efficacia e impatto sociale, l'indicazione delle strutture
organizzative competenti, le fasi procedurali previste e i responsabili dei
procedimenti, i dirigenti responsabili del conseguimento degli obiettivi, i
tempi tecnici occorrenti, eventuali vincoli e ostacoli ipotizzabili, l'entità
delle risorse finanziarie necessarie con riferimento alla spesa corrente, anche
indotta, e a quella di investimento per ciascun anno, nel caso di progetti
pluriennali, nonché l'indicazione dei meccanismi di controllo della relativa
attuazione.
Art. 7
(Atti
della programmazione)
1. Sono atti della programmazione economica,
sociale, territoriale e finanziaria regionale:
a. il piano di sviluppo regionale
(PSR);
b. i piani di settore e
intersettoriali;
c. i programmi strutturali
regionali dell'Unione europea;
d. i programmi integrati
territoriali;
e. gli strumenti di programmazione
negoziata;
f. il documento regionale annuale
di programmazione economica e finanziaria (DAP);
g. la legge finanziaria, il
bilancio pluriennale e il bilancio annuale.
Art. 8
(Piano
di sviluppo regionale)
1. Il PSR definisce,
per un periodo non inferiore a tre anni, le linee strategiche e gli obiettivi
di programma della Regione e costituisce, congiuntamente al Piano urbanistico
territoriale (PUT), lo strumento che ne informa l'attività di governo.
2. Il PSR si articola
in due parti fondamentali: i quadri di riferimento e le determinazioni
programmatiche. Le determinazioni programmatiche del PSR costituiscono,
congiuntamente al PUT, il quadro generale per il riscontro e la verifica delle
coerenze programmatiche dei piani e dei programmi settoriali e intersettoriali
e degli altri strumenti attuativi della programmazione regionale.
3. I quadri di riferimento comprendono:
a. l'analisi dello scenario nel
quale si collocano le politiche di sviluppo regionale;
b. il contesto
strutturale contenente l'analisi degli elementi fondamentali dello sviluppo
regionale e l'individuazione degli ostacoli allo sviluppo, nonché le
potenzialità esistenti;
c. la stima previsionale delle
risorse pubbliche disponibili nella Regione per il periodo di riferimento dei
PSR;
d. le opzioni
politiche generali che rappresentano le scelte fondamentali della Regione in
termini di individuazione delle priorità programmatiche e di specificazione
delle scelte in campo istituzionale, economico, sociale, territoriale e
ambientale.
4. Le determinazioni programmatiche:
a. stabiliscono
gli indirizzi rilevanti per l'attività della Regione nel suo complesso e per le
politiche di settore e intersettoriali;
b. formulano le
direttive per la determinazione di criteri e modalità cui gli organi e gli enti
preposti all'attuazione del PSR devono attenersi, nel perseguimento degli
obiettivi e delle finalità assegnate;
c. individuano
gli strumenti normativi, amministrativi, procedurali e organizzativi rivolti
alle fasi di attuazione, controllo e revisione dei PSR.
5. I programmi e i progetti,
cosi come definiti all'articolo 6, costituiscono l'articolazione delle
determinazioni programmatiche del PSR e possono essere integralmente definiti
nel PSR stesso, o richiedere ulteriori specificazioni all'interno dei piani di
settore, dei programmi strutturali dell'Unione europea, di area e/o negli
strumenti di programmazione negoziata.
Art. 9
(Piani
di settore e intersettoriali)
1. I piani di settore e
intersettoriali definiscono obiettivi, strategie, tempi e modalità di
realizzazione, nonché strumenti e procedure di controllo dell'attuazione, con
riferimento a particolari comparti d'interesse sociale, economico o
territoriale e in attuazione del PSR o di leggi nazionali e regionali e di
regolamenti comunitari.
Art. 10
(Programmi
di intervento strutturale regionale dell'Unione europea)
1. I Programmi di
intervento regionali, in attuazione di atti dell'Unione europea, costituiscono
il momento di integrazione tra le politiche strutturali europee e del governo
nazionale con gli indirizzi programmatici della Regione. Essi sono volti in
particolare a promuovere il riequilibrio strutturale di determinate aree e
comparti dell'economia regionale, concorrendo altresì al perseguimento
dell'armonizzazione economica e sociale delle Regioni d'Europa.
2. Nella elaborazione
dei programmi di cui al comma 1 ci si attiene ai criteri della programmazione
integrata, sviluppando ogni possibile sinergia tra sottoprogrammi settoriali e
fondi strutturali.
Art. 11
(Programmi
integrati territoriali)
1. I Programmi
integrati territoriali hanno come obiettivo il superamento di carenze e
ostacoli allo sviluppo in determinate aree della regione, nonché la
valorizzazione di risorse regionali e locali.
2. Nel perseguire gli
obiettivi di sviluppo locale di cui al comma 1, i Programmi integrati
territoriali definiscono le azioni e individuano i progetti strategici, cui è
assegnata la priorità nel processo di elaborazione e attuazione e i progetti
collaterali, aventi lo scopo di agevolare la realizzazione e/o di aumentare
l'efficacia dei primi.
Art. 12
(Strumenti
di programmazione negoziata)
1. La programmazione
negoziata regola gli interventi che hanno un'unica finalità di sviluppo e che
coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici o di soggetti pubblici e
privati, che richiedono attività decisionali complesse, nonché la gestione
unitaria delle procedure attuative e delle risorse finanziarie dei soggetti
coinvolti.
2. Ai sensi
dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la Regione
assume come strumenti della programmazione negoziata:
a. l'intesa istituzionale di
programma;
b. l’accordo di programma quadro;
c. il patto territoriale;
d. il contratto d’area;
e. il contratto di programma;
f. gli accordi di programma
regionali.
3. L'intesa
istituzionale di programma costituisce lo strumento ordinario con il quale tra
il Governo e la Giunta regionale vengono stabiliti obiettivi e ambiti
settoriali e territoriali per i quali è necessaria un'azione congiunta in un
orizzonte temporale definito. Le intese si attuano attraverso specifici accordi
di programma quadro.
4. L'accordo di
programma quadro è un accordo promosso da Governo e Giunta regionale con altri
soggetti pubblici ed enti locali che si pone quale strumento di attuazione
dell'intesa istituzionale di programma con riferimento a programmi esecutivi di
interesse comune funzionalmente collegati.
5. Il patto
territoriale costituisce uno strumento con cui si definisce un programma
d'interventi con specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale in
raccordo con le linee generali della programmazione regionale. Esso è promosso
da enti locali, parti sociali o da altri soggetti, pubblici o privati e può
riguardare interventi nei settori economici e nelle infrastrutture collegate
allo sviluppo locale. La Giunta regionale può partecipare al patto con la sua
sottoscrizione sulla base di una specifica valutazione di coerenza con gli atti
e gli strumenti della programmazione regionale.
6. Il contratto d'area è
uno strumento di programmazione negoziata stipulato tra amministrazioni
pubbliche anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro
nonché da altri soggetti interessati con lo scopo di definire obiettivi e
strumenti per la realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo
e creare occupazione in territori circoscritti della regione definiti dalle
normative sulle aree di crisi e di ritardo di sviluppo. Il contratto di area è
sottoscritto dal Governo e dalla Giunta regionale che ne assicura la coerenza
con gli strumenti della programmazione.
7. La Regione può
partecipare alla definizione e realizzazione dei contratti di programma
promossi dalle Amministrazioni dello Stato e da altri soggetti pubblici e
privati ai sensi della l. 662/1996.
8. Sono, altresì,
strumenti di programmazione negoziata gli accordi di programma regionali. Detti
accordi hanno la finalità di assicurare il coordinamento di tutte le attività
necessarie alla realizzazione di opere e di programmi di intervento di prevalente
competenza regionale e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti
locali e altri soggetti pubblici, agenzie e società a partecipazione pubblica,
imprese e altri soggetti privati. La Regione promuove o partecipa agli accordi
di programma ai sensi dell'articolo 34 del d. lgs. 267/2000.
Art. 13
(Documento
regionale annuale di programmazione economico-finanziaria)
1. La Regione
stabilisce i contenuti della politica socio-economica nel territorio e delinea
gli interventi di finanza regionale mediante il DAP.
2. Il DAP tiene conto,
per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, degli effetti dei programmi
comunitari in vigore, delle intese di programma con il Governo e delle
valutazioni e degli effetti del DAP per il triennio di riferimento, di cui alla
legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il DAP costituisce
lo strumento fondamentale di raccordo fra la programmazione generale e la
programmazione finanziaria e di bilancio della Regione. Ai fini di tale raccordo,
il DAP:
a. verifica e
aggiorna annualmente le determinazioni programmatiche dei PRS e degli strumenti
attuativi settoriali e intersettoriali;
b. delinea il
quadro delle risorse finanziarie regionali necessarie al collegamento fra le
determinazioni programmatiche e le scelte e gli effetti di bilancio.
4. Il DAP contiene una
sintetica descrizione della situazione economica e sociale della regione e una
valutazione degli andamenti dell'economia regionale. Nel DAP sono altresì
indicati:
a. le tendenze e
gli obiettivi macro-economici, in particolare quelli relativi allo sviluppo del
reddito e dell'occupazione nella regione nel triennio di riferimento;
b. gli
aggiornamenti e le modificazioni dei PRS e degli altri documenti di
programmazione nonché le conseguenti variazioni da apportare alla legislazione
attuativa e alla strumentazione operativa;
c. il limite massimo del ricorso
al mercato finanziario per ciascuno degli anni compresi nel bilancio
pluriennale;
d. le regole di
variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza della Regione
per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale nonché il livello
programmatico di imposizione fiscale;
e. gli
indirizzi per gli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di
finanza regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, coerenti
con i contenuti e le previsioni di cui alla lettera b), nell'ambito delle
compatibilità di cui alle lettere c) e d);
f. la
valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito agli
indirizzi e agli interventi di cui alla lettera e) in rapporto all'andamento
tendenziale;
g. i criteri e
i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
e l'individuazione delle priorità da realizzare.
Art. 14
(Legge
finanziaria, bilancio pluriennale e bilancio annuale)
1. La legge
finanziaria, il bilancio pluriennale e il bilancio annuale hanno lo scopo di
collegare le scelte programmatiche della Regione con le decisioni di entrata e
di spesa in modo da assicurare, nell'orizzonte pluriennale e annuale, i mezzi
necessari all'attuazione delle azioni previste negli atti della programmazione
regionale.
2. La legge
finanziaria, il bilancio pluriennale e il bilancio annuale sono disciplinati
nel Titolo III della presente legge.
SEZIONE
III
PROCEDURE
DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE
Art. 15
(Organizzazione
delle strutture della programmazione)
1. La Giunta regionale
individua e disciplina l'organizzazione, il ruolo, le modalità di funzionamento
delle strutture deputate alla predisposizione degli atti di programmazione
socio-economica e finanziaria di carattere strategico e intersettoriale,
tenendo conto della collaborazione di enti, centri di ricerca, università,
nonché di professionalità tecniche e culturali esterne di alto profilo
specialistico, avvalendosi anche dei componenti del nucleo regionale di
valutazione di cui all’articolo 21, comma 3.
Art. 16
(Procedimento
di formazione del PSR)
1. Entro cinque mesi
dall'inizio della legislatura, la Giunta regionale adotta uno schema di PSR
secondo il seguente iter procedurale interno:
a. le strutture
della programmazione, sulla base delle dichiarazioni programmatiche del
Presidente della Giunta, elaborano uno schema tecnico di PSR che viene
sottoposto ai dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa regionali,
i quali formulano indicazioni e proposte;
b. lo schema
tecnico di PSR, rielaborato tenendo conto delle indicazioni di cui alla lettera
a), viene presentato alla Giunta dall’Assessore alla programmazione;
c. la Giunta
regionale adotta lo schema di PSR ai fini degli adempimenti di concertazione
sociale e istituzionale di cui al comma 2.
2. Lo schema di PSR è
sottoposto dalla Giunta all'esame del tavolo di concertazione economico-sociale
istituito ai sensi dell'articolo 5. Gli organismi suddetti esercitano le loro
funzioni entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione dello schema
di PSR.
3. La Giunta regionale,
entro i successivi trenta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui al
comma 2, delibera il progetto di PSR e lo presenta all'esame del Consiglio
regionale nei successivi dieci giorni, allegando i documenti e i pareri che
scaturiscono dalla concertazione.
4. Il PSR è approvato con atto amministrativo di
indirizzo politico del Consiglio regionale.
5. Qualora il PSR si riferisca a
un periodo inferiore alla legislatura o, comunque, ove ricorrano rilevanti
mutamenti nel contesto economico, sociale o istituzionale, la Giunta regionale
può proporre al Consiglio un aggiornamento del piano medesimo. L'aggiornamento
corrente delle determinazioni programmatiche del PSR avviene, di norma, in sede
di approvazione del DAP.
Art. 17
(Procedimento
di formazione dei programmi di intervento strutturale regionale dell'Unione
europea)
1. I programmi
strutturali regionali dell'Unione europea sono elaborati sotto forma di piani
di sviluppo rurale e di piani di sviluppo settoriali, facendo riferimento alle
strumentazioni e alle procedure dell'Unione europea, del Governo nazionale e
alla legislazione regionale in ordine agli aspetti di concertazione sociale e
istituzionali, di valutazione ex ante dei programmi, di programmazione
finanziaria, di monitoraggio e controllo.
2. La Giunta regionale
designa le strutture regionali che, insieme alle strutture di coordinamento
della programmazione, sono responsabili della elaborazione degli schemi di cui
al comma 3 e dei relativi programmi strutturali. L’elaborazione si effettua con
specifico riferimento:
a.
all'individuazione delle misure e azioni in rapporto alle indicazioni
strategiche e alle coerenze con la programmazione regionale e con gli altri
programmi dell'Unione europea;
b. alla valutazione ex ante
economica, sociale, occupazionale e ambientale;
c. alla fattibilità
finanziario-contabile;
d. alle procedure di controllo
della fase di realizzazione.
3. La Giunta regionale,
preliminarmente alla elaborazione degli atti da presentare per il negoziato con
il Governo e la Commissione europea, adotta uno schema generale di orientamenti
di programma da sottoporre all’esame del tavolo di concertazione
economico-sociale. Lo schema generale è trasmesso, per conoscenza, alla
Commissione consiliare permanente competente in materia di programmazione. Gli
orientamenti generali della Commissione europea e del Governo costituiscono, in
ordine ai contenuti dello schema generale di orientamenti e dei relativi
programmi strutturali, il quadro di riferimento per il confronto delle coerenze
strategiche fra priorità regionali e indirizzi generali dell’Ue.
4. La Giunta regionale
assicura, attraverso l’Area di coordinamento delle politiche comunitarie, il
coordinamento generale delle fasi di programmazione, riprogrammazione,
monitoraggio e valutazione in itinere e finale dei programmi.
5. Gli adempimenti
concernenti il controllo finanziario di cui ai regolamenti CE 2185/96, 2064/97
e 1260/99 sono assicurati da una struttura operativa creata nell’ambito
dell’Area di coordinamento delle politiche economiche e finanziarie istituita
con la presente legge.
Art. 18
(Procedimento
di formazione delle intese istituzionali di programma)
1. Le intese
istituzionali di programma di cui alla l. 662/1996 contengono un impegno con il
quale il Governo e la Giunta regionale, al fine di definire un piano
pluriennale di interventi di interesse comune, procedono:
a. a una ricognizione dei
programmi e delle relative risorse finanziarie disponibili;
b. all'individuazione dei soggetti
interessati alla realizzazione degli impegni programmati;
c. alla definizione delle
procedure di attuazione, monitoraggio, controllo e revisione periodica dei
programmi.
2. Alla gestione delle
intese sono preposti un Comitato istituzionale di gestione composto in misura
paritetica da rappresentanti del Governo e della Giunta regionale e un Comitato
paritetico di attuazione che presiede all'esercizio delle funzioni tecniche
connesse alle intese. Con proprio provvedimento la Giunta regionale definirà la
composizione dei due Comitati suddetti.
3. Per la formazione e
presentazione alla Giunta regionale dello schema generale di orientamenti di
cui al comma 4 e delle proposte tecniche per le intese di cui al comma 1
vengono seguite le procedure interne previste dall'articolo 16, comma 1.
4. La Giunta regionale
per il negoziato con il Governo adotta uno schema generale di orientamento di
programma, che sottopone all’esame dei tavoli di concertazione di cui
all’articolo 5. Lo schema generale è trasmesso, per conoscenza, alla
Commissione consiliare permanente competente in materia di programmazione.
Art. 19
(Procedure
interne di formazione disciplinate dalla Giunta)
1. Le procedure interne
di formazione delle proposte tecniche relative ai programmi integrati
territoriali, agli accordi di programma quadro, ai patti territoriali, ai
contratti d'area, nonché quelle relative agli accordi di programma regionali e
ai contratti di programma di cui alla l. 662/1996, sono definite con atto di
Giunta.
2. La Giunta regionale
determina le procedure di cui al comma 1 designando le strutture con
responsabilità prevalente, individuando le strutture coinvolte nella
preparazione degli atti e definendo le modalità di presentazione.
3. La Giunta regionale
definisce altresì le procedure di collegamento politico e organizzativo con i
soggetti esterni coinvolti nei programmi, accordi e contratti di cui al comma
1.
Art. 20
(Verifica
di coerenza con il PSR)
1. Le verifiche di
coerenza di progetti e programmi di cui all'articolo 6 con il PSR, qualora non
diversamente disposto da specifiche normative, sono affidate ai Settori
competenti per materia, che ne danno motivazione negli atti trasmessi all'esame
della Giunta. Tali motivazioni fanno riferimento anche ai pareri di conformità
con il PSR espressi dagli altri Settori regionali e dal responsabile della
struttura deputata alla predisposizione degli atti di programmazione.
SEZIONE
IV
VERIFICA
DELL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE
Art. 21
(Monitoraggio
e valutazione dei programmi e dei progetti)
1. La Giunta regionale
cura il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia dei programmi e dei
progetti.
2. Presso le strutture
dell’Area di coordinamento delle politiche economiche e finanziarie è
organizzato un sistema di monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia dei
principali strumenti di programmazione.
3. La struttura
deputata al monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti è
individuata nel nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici, istituito presso il Settore programmazione con l’articolo 12 della
l.r. 13/2000, così come modificato dall’articolo 48 della legge regionale 31
maggio 2001, n. 14, in attuazione dell’articolo 1 della legge 17 maggio 1999,
n. 144.
4. La struttura di cui
al comma 3 provvede al monitoraggio del rapporto tra costi e risultati a
livello di interdipendenze settoriali, in termini sia di funzioni regionali sia
di impatto socio-economico.
Art. 22
(Rapporti
sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti)
1. I rapporti sullo
stato di attuazione dei programmi e dei progetti regionali, elaborati dai soggetti
responsabili secondo le indicazioni contenute negli stessi atti di
programmazione, sono volti alla valutazione, anche in itinere, delle politiche
realizzate in termini di risultati conseguiti, difficoltà incontrate ed
eventuali ritardi accumulati. I rapporti sullo stato di attuazione concorrono
all'elaborazione degli ulteriori programmi regionali, in relazione alla
eventuale continuazione o revisione degli stessi nella logica della
programmazione scorrevole. I rapporti sono messi a disposizione del Consiglio
regionale e del tavolo di concertazione fra le parti economiche e sociali e
degli organismi di concertazione istituzionale di cui all'articolo 5.
TITOLO
III
STRUMENTI
DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO
SEZIONE
I
LEGGE
FINANZIARIA E BILANCI
Art. 23
(Nozione)
1. Al fine di
assicurare coerenza nelle azioni di governo destinate a promuovere lo sviluppo
sociale ed economico e la politica finanziaria, la Regione formula le
previsioni di entrata e di spesa del bilancio in base al metodo della programmazione
finanziaria.
2. La Regione realizza
la programmazione finanziaria attraverso atti coordinati che consentono la
trasparenza delle decisioni, favoriscono la flessibilità del bilancio e la
certezza dell'impiego delle risorse pubbliche. Costituiscono strumenti di
programmazione finanziaria e di bilancio:
a. il DAP;
b. la legge finanziaria regionale;
c. il bilancio pluriennale;
d. il bilancio annuale di
previsione.
Art. 24
(Procedimento
di formazione del DAP)
1. La Giunta regionale
adotta il DAP secondo il seguente iter procedurale:
a. lo schema
tecnico di DAP è elaborato, sulla base del PSR e di ulteriori indicazioni
programmatiche della Giunta, dalle strutture dell’Area di coordinamento delle
politiche economiche e finanziarie, d'intesa con gli altri Settori che ne
curano, in particolare, gli aspetti di competenza;
b. la Giunta
adotta lo schema di DAP ai fini degli adempimenti di concertazione sociale e
istituzionale di cui all’articolo 5, comma 4.
2. La Giunta regionale
presenta al Consiglio regionale la proposta di DAP. Il Consiglio regionale
approva il DAP entro il 31 luglio, con atto amministrativo di indirizzo
politico.
Art. 25
(Legge
finanziaria regionale)
1. La finanza regionale
concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di
convergenza e di stabilità derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea e opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.
2. Le impostazioni
delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della Regione si ispirano
al metodo della programmazione finanziaria. A tale fine la Regione adotta ogni
anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni
assumono come termini di riferimento quelli della programmazione regionale e
comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale è
allegato al bilancio annuale.
3. Entro il 30
settembre la Giunta presenta al Consiglio regionale il disegno di legge
finanziaria per l'anno successivo. Con la legge finanziaria regionale la Regione
espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione
annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine
di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della
programmazione economico-finanziaria regionale.
4. Con la legge
finanziaria regionale la Regione non può introdurre nuove imposte, tasse e
contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal
presente articolo.
5. La legge finanziaria regionale stabilisce:
a. il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione dei mutui e
prestiti della Regione per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale,
nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale;
b. gli importi
dei fondi speciali previsti dall'articolo 52;
c. la
determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di
ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali
di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge
finanziaria regionale;
d. la
determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono
spese a carattere pluriennale, delle quote di spesa destinate a gravare su
ciascuno degli anni considerati.
6. La legge finanziaria regionale può disporre:
a. variazioni
delle misure di aliquote, detrazioni e scaglioni di imposte proprie della
Regione o di addizionali a imposte er"Times New Roman"i, la cui
determinazione è nella facoltà della Regione medesima, nonché altre misure che
incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, aderenti a imposte
indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi regionali in vigore, con effetto,
di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui la legge finanziaria regionale si
riferisce;
b. l'importo
complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio
pluriennale, al rinnovo dei contratti del personale dipendente dalla Regione e
alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale medesimo,
non compreso nel regime contrattuale;
c. la
determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni di spesa vigenti;
d. altre
regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria regionale
dalle leggi regionali.
Art. 26
(Bilancio
pluriennale)
1. Il bilancio
pluriennale è strumento programmatico della Regione finalizzato ad assicurare
la compatibilità del bilancio rispetto alle regole e agli obiettivi indicati
nel PRS e nel DAP. A tale fine, il bilancio pluriennale, elaborato in termini
di competenza e per unità previsionale di base, espone separatamente:
a. l’andamento
delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale
vigente (bilancio pluriennale a legislazione vigente);
b. le
previsioni sull’andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli
effetti degli interventi programmati nel PSR e nel DAP e dei previsti nuovi
interventi legislativi della Regione e dello Stato (bilancio pluriennale
programmatico).
2. Le previsioni del
bilancio pluriennale assumono come termini di riferimento quelli dei PSR e
considerano, comunque, un periodo non inferiore a tre anni seguendo il metodo
della programmazione scorrevole.
3. Il bilancio
pluriennale è approvato con apposito articolo della legge di bilancio e non
comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e a eseguire le spese ivi
contemplate.
4. Il bilancio
pluriennale costituisce sede di riscontro per la copertura finanziaria di nuove
o maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi futuri.
Art.27
(Bilancio
annuale)
1. Il bilancio di previsione annuale è regolamentato
dalle disposizioni di cui al Titolo IV, Sezione II.
TITOLO
IV
RAPPORTI
CON LA PROGRAMMAZIONE
SEZIONE
I
LEGGI
REGIONALI DI SPESA
Art.28
(Rapporto
con la programmazione regionale)
1. Le leggi di spesa
devono conformarsi agli obiettivi definiti dal PSR e ai progetti da esso
previsti; esse determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le
procedure da seguire.
2. La quota annuale
della spesa è determinata dalla legge di approvazione del bilancio con i criteri
di cui all’articolo 31, in coerenza alle scelte di priorità complessive, alle
disponibilità finanziarie dell’esercizio, agli obiettivi di natura
congiunturale e allo stato di avanzamento delle procedure relative a ciascun
intervento.
Art. 29
(Leggi
che disciplinano spese continuative o ricorrenti)
1. Le leggi regionali
che prevedono spese operative di carattere continuativo o ricorrente indicano
soltanto gli interventi da effettuare e le procedure da seguire, rinviando
espressamente alle leggi di bilancio la determinazione della entità della
relativa spesa e della copertura finanziaria.
2. La Regione può dare
corso, sulla base delle leggi di cui al comma 1 e tenendo conto delle
previsioni del bilancio pluriennale, alle procedure e agli adempimenti previsti
dalle leggi stesse anche prima che sia determinata l’entità delle spese da
eseguire, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l’obbligo di
assumere impegni a norma dell’articolo 76.
3. In particolare può
provvedersi, a norma del comma 2, alla predisposizione di programmi operativi,
all’istruttoria di domande, all’acquisizione di pareri, alla determinazione di
criteri per la ripartizione territoriale e settoriale della spesa.
Art. 30
(Leggi
di spesa per programmi pluriennali di intervento)
1. Le leggi regionali
che autorizzano spese per l’attuazione di programmi pluriennali di intervento
indicano l’ammontare complessivo della spesa autorizzata, la copertura riferita
alle previsioni del bilancio pluriennale, la quota di spesa eventualmente a carico
del bilancio in corso o già presentato al Consiglio regionale per l’assunzione
di impegni aventi scadenza nel corrispondente esercizio e la relativa
copertura, rinviando alle leggi di bilancio la determinazione delle successive
quote annuali della spesa medesima.
2. Sulla base delle
leggi di cui al comma 1 si può dar corso, anche prima che siano determinate le
quote annuali della spesa, all’espletamento di tutte le procedure degli
adempimenti previsti per l’attuazione dei relativi interventi, con riferimento
all’intero programma pluriennale di spesa, con esclusione dei soli atti dai
quali comunque sorga l’obbligo di assumere impegni a norma dell’articolo 76.
3. In particolare si
può provvedere alla predisposizione dei programmi operativi, all’istruttoria di
domande, all’acquisizione di pareri, alla determinazione di criteri per la
ripartizione territoriale e settoriale della spesa, alla redazione dei progetti
esecutivi di opere.
Art. 31
(Leggi
di spesa per interventi comportanti obbligazioni pluriennali)
1. Le leggi regionali
che autorizzano opere e interventi la cui esecuzione si protrae per più
esercizi, oltre a indicare gli elementi di cui all’articolo 30, comma 1,
autorizzano la stipulazione dei contratti o comunque l’assunzione di
obbligazioni nei limiti dell’intera somma indicata nella legge, fermo restando
che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale le sole
somme corrispondenti alle obbligazioni che vengano a scadenza nel corso del
relativo esercizio. La legge può altresì porre dei limiti all’entità degli
impegni destinati a scadere in ciascun esercizio e dei relativi pagamenti.
2. Le leggi che
autorizzano l’assunzione di obbligazioni ai sensi del comma 1 devono prevedere
che le opere o gli interventi siano iniziati entro l’esercizio in cui è assunta
l’obbligazione.
3. Sulla base delle
leggi di cui al comma 1 si provvede all’espletamento di tutte le procedure e
adempimenti previsti con riferimento all’intero programma pluriennale di spesa,
nonché all’assunzione delle relative obbligazioni precisandone la scadenza in
relazione all’entità degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi.
4. Le successive quote
annuali di spesa sono determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi
bilanci, con riguardo all’entità delle obbligazioni la cui scadenza è prevista
in ciascun esercizio.
Art. 32
(Prestazioni
di garanzie finanziarie)
1. La legge regionale
che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da
parte della Regione a favore di enti, istituti, cooperative e altri soggetti
per la contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese rientranti
nelle competenze amministrative regionali deve indicare la copertura
finanziaria del relativo rischio.
2. Nel bilancio
regionale viene iscritta un’apposita unità previsionale di spesa dotata
annualmente della somma presumibilmente occorrente, secondo previsioni
rapportate alla possibile entità del rischio, per l’assolvimento degli obblighi
assunti dalla Regione con le garanzie prestate.
3. In allegato al bilancio
preventivo della Regione devono essere elencate le garanzie principali o
sussidiarie prestate dalla Regione stessa a favore di enti e/o di altri
soggetti.
4. La concessione della
garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione nella quale viene
anche previsto l'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme
eventualmente pagate dalla Regione.
5. Nell'entrata del
bilancio annuale è iscritta un'apposita unità previsionale di base cui vengono
imputate le somme recuperate.
Art. 33
(Disciplina
delle procedure di spesa)
1. Le leggi regionali
di spesa indicano i termini entro i quali si deve provvedere a ciascun
adempimento necessario per l’erogazione della spesa, in modo da rendere possibile
la previsione dei tempi massimi di completamento della procedura di spesa e di
ogni fase della stessa, con riguardo all’assunzione degli impegni e alla
scadenza delle relative obbligazioni.
2. Le leggi regionali
di spesa individuano espressamente i termini entro i quali devono intervenire
gli adempimenti da parte di terzi che condizionano l’esecuzione dell’intervento
o dell’opera e i termini entro i quali devono essere ultimati gli interventi o
le opere previste, che non possono in alcun caso superare, rispettivamente, la
fine del secondo e del settimo esercizio successivo a quello nel quale viene
assunto l’impegno, rispettivamente per le spese correnti operative e le spese
per investimenti.
3. Le leggi che
disciplinano le opere o gli interventi possono stabilire termini inferiori. In
mancanza, si applicano in ogni caso i termini di cui al comma 2.
4. Il mancato rispetto
dei termini comporta la decadenza del diritto al beneficio concesso, fatta
salva la possibilità, nel caso di mancata ultimazione dell’intervento per
ragioni eccezionali non dipendenti dai terzi beneficiari, di stabilire nuovi
termini con delibera della Giunta regionale.
Art. 34
(Relazione
alle leggi di spesa)
1. I disegni e le
proposte di legge regionale che comportano nuove o maggiori spese ovvero
diminuzioni di entrate devono essere corredati di un referto-tecnico sulla
quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi previsti.
2. Il referto-tecnico
dei disegni di legge di cui al comma 1, predisposto dal centro di
responsabilità amministrativa competente per materia, deve essere vistato
preventivamente dalla Ragioneria.
3. Il referto-tecnico
delle proposte di legge di cui al comma 1, predisposto dagli uffici delle
Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, deve essere vistato
preventivamente dalla Ragioneria.
4. La relazione
accompagnatoria ai progetti di legge di spesa, che non siano in attuazione di
un progetto di intervento incluso nel PSR, mette in evidenza i seguenti
elementi:
a. lo stato di attuazione della
spesa autorizzata da precedenti leggi aventi analoghe finalità;
b. la coerenza degli obiettivi
della legge con quanto stabilito dal PRS;
c. i risultati,
anche in termini di standards, che la legge intende realizzare, i costi di
investimento e di gestione e le relative fonti di finanziamento con la
dimostrazione degli elementi e dei criteri di calcolo adottati;
d. gli organi e le unità
organizzative responsabili dei singoli adempimenti previsti dalla legge;
e. i tempi dei procedimenti
previsti dalla legge;
f. i criteri per l’articolazione
territoriale degli interventi.
Art. 35
(Copertura
finanziaria delle leggi di spesa)
1. La copertura
finanziaria delle leggi regionali che comportano nuove o maggiori spese, ovvero
minori entrate, è determinata con le seguenti modalità:
a. mediante
utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti
dall'articolo 52, sia con riferimento al bilancio pluriennale che al bilancio
annuale, restando in ogni caso precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente;
b. mediante
riduzione di precedenti autorizzazioni legislative regionali di spesa;
c. mediante
modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Resta in
ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate
in conto capitale.
SEZIONE
II
BILANCIO
ANNUALE DI PREVISIONE
Art. 36
(Anno
finanziario)
1. La gestione delle
entrate e delle spese della Regione si svolge in base al bilancio annuale di previsione
inteso come strumento fondamentale delle decisioni di politica finanziaria.
2. Il bilancio è
redatto in termini di competenza e in termini di cassa. L'unità temporale della
gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
dello stesso anno.
Art. 37
(Principi
del bilancio)
1. Il bilancio della
Regione è costruito sulla base dei principi dell’annualità, dell’integrità,
dell’universalità, dell’unità e della pubblicità.
2. Sulla base del
principio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio
al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse.
Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente senza essere
ridotte delle entrate correlate.
3. Sulla base dei principi
dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del
bilancio della Regione.
Art. 38
(Struttura
di bilancio annuale di previsione)
1. Il bilancio annuale
di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali
di base. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree
omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le
competenze della Regione e stabilite in modo tale che le singole unità
corrispondano a un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è
affidata la relativa gestione, con riferimento alle finalità di spesa previste
dalla programmazione regionale. Le contabilità speciali, sia nella entrata sia
nella spesa, sono aggregate in un unica unità previsionale di base.
2. Per ogni unità
previsionale di base sono indicati:
a. l'ammontare
presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente
quello cui il bilancio si riferisce;
b. l'ammontare
delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di
impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c. l'ammontare
delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di
pagare nel medesimo esercizio senza distinzione tra operazioni in conto
competenza e in conto residui.
3. Gli stanziamenti di
spesa di cui al comma 2, lettera b), sono iscritti in bilancio nella misura
indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base
della legislazione vigente, daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si
riferisce, a impegni di spesa a norma dell'articolo 76.
4. Tra le entrate e le
spese di cui al comma 2, lettera b), è iscritto l'eventuale saldo finanziario,
positivo o negativo, che si presume di accertare al termine dell'esercizio
precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
5. L’utilizzo
dell’eventuale saldo finanziario positivo o il ripiano dell’eventuale saldo
finanziario negativo sono effettuati nel rispetto dei criteri di cui
all’articolo 44.
6. Tra le entrate di
cui al comma 2, lettera c), è iscritto l'ammontare del fondo di cassa che si
presume esista all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
7. In apposito allegato
al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini
della gestione e della rendicontazione; nello stesso allegato sono altresì
indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale
di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa,
con l’evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono
determinati in relazione al rispettivo oggetto per l’entrata e secondo
l’oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.
8. Formano oggetto di
specifica approvazione del Consiglio regionale le previsioni di cui ai commi 1,
2, lettere a), b) e c), 3, 4, 5 e 6. Le contabilità speciali sono approvate nel
loro complesso. Le previsioni di spesa di cui al comma 2, lettere b) e c),
costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e
pagamento.
9. Gli stanziamenti di
spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze
funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si
riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul
criterio della spesa storica incrementale.
10. Contestualmente
all’approvazione della legge di bilancio o dell’autorizzazione all’esercizio
provvisorio, la Giunta regionale provvede a ripartire le unità previsionali di
base per capitolo ai fini della gestione e rendicontazione e ad assegnare ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse
necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i
programmi e i progetti finanziati nell’ambito dello stato di previsione delle
spese.
11. In relazione a
quanto disposto dal comma 10, la Regione adotta misure organizzative idonee a
consentire l’analisi e il controllo dei costi e dei rendimenti dell’attività
amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la
corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti
legislativi di entrata e di spesa.
Art. 39
(Revisione
dei capitoli di spesa)
1. Al fine di
razionalizzare la gestione finanziaria e l’azione amministrativa, la Ragioneria,
in sede di predisposizione del bilancio di previsione, procede alla revisione
degli oggetti dei capitoli di spesa secondo il loro contenuto economico e
funzionale in modo che in ciascun capitolo siano incluse esclusivamente spese
della medesima categoria, assicurando inoltre che ogni capitolo corrisponda a
un unico centro di responsabilità e riorganizzando, ove necessario, la
normativa di supporto alle autorizzazioni di bilancio.
Art. 40
(Equilibrio
del bilancio)
1. In ciascun bilancio
annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale
delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommate alla presunta giacenza
iniziale di cassa.
2. Il totale delle
spese di cui si autorizza l’impegno può essere superiore al totale delle
entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo
disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con
la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all’articolo 71
"Mutui e prestiti".
3. Il disavanzo di cui
al comma 2 non può in ogni caso essere di importo superiore al totale delle
spese di investimento, nonché di quelle per l’assunzione di partecipazioni in
società finanziarie a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 16 maggio
1970, n. 281, aumentato della quota del saldo negativo presunto dell’esercizio
precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui e altre forme di
indebitamento già autorizzati.
4. Ai fini di cui al
comma 3 non si tiene conto delle spese di investimento finanziate da
assegnazioni dello Stato e della Ue.
Art. 41
(Assestamento
di bilancio)
1. Ad avvenuta
approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente e, comunque, entro e non
oltre il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio regionale approva con legge l’assestamento
del bilancio mediante il quale si provvede:
a.
all’aggiornamento dell’ammontare dei residui attivi e passivi risultanti alla
chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b.
all’aggiornamento dell’eventuale saldo finanziario positivo o negativo
risultante all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce e alla
rideterminazione dell’ammontare dell’indebitamento eventualmente autorizzato a
copertura del saldo finanziario negativo;
c.
all’aggiornamento dell’ammontare della giacenza di cassa risultante all’inizio
dell’esercizio cui il bilancio si riferisce;
d. alle
variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di spesa che risultino
necessarie, in relazione a quanto previsto alle lettere a), b) e c), per ristabilire
l’equilibrio di bilancio secondo quanto disposto dall’articolo 40;
e. a tutte le
altre variazioni che si ritengono opportune anche in relazione allo stato di
attuazione dei progetti prioritari del PSR e all’andamento della spesa delle
politiche regionali.
Art. 42
(Variazioni
di bilancio)
1. La legge di
approvazione del bilancio regionale può autorizzare variazioni al bilancio
medesimo, da portare nel corso dell’esercizio mediante provvedimenti
amministrativi, per l’istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per
l’inscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici
da parte dello Stato e della Ue, nonché per l’iscrizione delle relative spese,
quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
2. La Giunta regionale
con provvedimento amministrativo può effettuare variazioni compensative fra
capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le spese di
natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle
direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve essere
disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli
articoli 49, 50, 51, 52 e 53. Possono essere autorizzate variazioni
compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate
nell’ambito di una stessa funzione–obiettivo o di uno stesso programma o
progetto, da effettuarsi con delibera della Giunta regionale da comunicarsi al
Consiglio regionale entro dieci giorni.
3. La legge di bilancio
o eventuali provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare la
Giunta regionale a effettuare variazioni compensative, all’interno della
medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente
collegate nell’ambito di un stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma
o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria
flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta
regionale può essere autorizzata a effettuare variazioni compensative anche tra
unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano
necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di
programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
4. Le variazioni di cui
ai commi 2 e 3 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere
apportate nell’ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dalla Ue,
dallo Stato e da altri soggetti.
5. Nessuna variazione
al bilancio, salvo quella di cui al comma 1, può essere deliberata dopo il 30
novembre dell’anno a cui il bilancio stesso si riferisce.
6. La Giunta regionale
può disporre variazioni compensative, nell’ambito della stessa o di diverse
unità di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi
diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano
interventi relativi alla stessa funzione-obiettivo ai sensi degli articoli 45 e
46. Il relativo provvedimento è comunicato al Consiglio regionale entro 10
giorni.
7. Ogni deliberazione
con la quale sono disposte variazioni di bilancio è pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Regione.
Art. 43
(Divieto
di storni)
1. Salvo quanto
disposto dai precedenti articoli, è vietato il trasporto, con atto amministrativo,
di somme da una unità previsionale all’altra del bilancio, sia per quanto
riguarda gli stanziamenti di competenza che di cassa.
Art. 44
(Iscrizione
del saldo finanziario)
1. L’eventuale avanzo
di amministrazione, per la parte derivante dall’applicazione dell’istituto
della perenzione amministrativa, deve essere integralmente destinato, in sede
di assestamento del bilancio di previsione, a impinguare gli appositi fondi per
la reiscrizione dei residui passivi perenti di cui all’articolo 95.
2. Le ulteriori
disponibilità dell’avanzo vanno prioritariamente utilizzate per il
finanziamento di eventuali passività relative a esercizi pregressi e
all’eventuale impinguamento del Fondo intersettoriale di cui all’articolo 54.
Il relativo utilizzo è subordinato all'approvazione della legge di assestamento
del bilancio di cui all'articolo 41.
3. Il saldo finanziario
negativo accertato dalla legge di approvazione del rendiconto generale
dell’esercizio è iscritto nel bilancio dell’anno successivo mediante apposita
legge regionale per la parte alla quale non si sia provveduto in via presuntiva
con la legge di bilancio ovvero con la legge di assestamento del bilancio per
l’anno in corso.
4. Le leggi regionali
di cui al comma 3 devono assicurare in ogni caso equilibrio del bilancio di
competenza nel quale il disavanzo viene iscritto.
Art. 45
(Classificazione
delle entrate)
1. Nel bilancio della
Regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:
Titolo
I: entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi
er"Times New Roman"i o di quote di esso devolute alla Regione;
Titolo
II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Ue,
dello Stato e di altri soggetti;
Titolo III: entrate extratributarie;
Titolo
IV: entrate derivanti da alienazioni, da riscossioni di crediti e da
trasferimenti in conto capitale;
Titolo V: entrate derivanti da mutui,
prestiti o altre operazioni creditizie;
Titolo VI: entrate per contabilità speciali.
2. Nell'ambito di ciascun Titolo e con esclusione
delle entrate per contabilità speciali, le entrate si ripartiscono in:
a. categorie,
secondo la natura dei cespiti;
b. unità
previsionali di base, ai fini dell'approvazione consiliare e dell'accertamento
dei cespiti;
c. capitoli,
secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e della rendicontazione.
In ogni caso deve essere fatta menzione degli eventuali vincoli di destinazione
delle entrate disposti da leggi dello Stato o della Regione.
3. Le unità
previsionali di base costituiscono le unità fondamentali di classificazione
delle entrate.
4. Per ciascuna unità
previsionale di base di entrata sono indicate, oltre agli elementi di cui
all’articolo 38, comma 2, la numerazione progressiva anche discontinua e la
denominazione.
Art. 46
(Classificazione
della spesa)
1. Nel bilancio della
Regione le spese sono ripartite per aree di intervento. Nell'ambito di ciascuna
area di intervento le spese si ripartiscono in:
a.
funzioni-obiettivo, corrispondenti alle politiche regionali;
b. unità previsionali
di base.
2. Le unità
previsionali di base costituiscono unità fondamentali di classificazione delle
spese e sono articolate in uno o più capitoli quali unità elementari di
classificazione di apposito documento tecnico predisposto ai fini della
gestione e della rendicontazione, non soggetto ad approvazione consiliare.
3. Le unità
previsionali di base sono suddivise in:
a. unità
relative alla spesa corrente;
b. unità
relative alla spesa in conto capitale;
c. unità per il
rimborso di mutui e prestiti.
Le unità relative alla spesa corrente possono
essere ulteriormente ripartite in:
a. unità per spese di
funzionamento;
b. unità per interventi operativi;
c. unità per oneri comuni.
Le unità relative alle spese in conto capitale
possono essere ulteriormente ripartite in:
a. unità per spese di
investimento;
b. unità per oneri comuni;
Le unità per il rimborso di mutui e prestiti
possono essere ulteriormente ripartite in :
a. unità per oneri del debito;
b. unità per il rimborso di
prestiti.
4. In base al principio
del coordinamento e del consolidamento dei conti pubblici, le classificazioni
economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità
nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione. In allegato
al bilancio annuale di previsione viene presentato un quadro da cui risultino:
a. le categorie
in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica;
b. le sezioni
in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale;
c. gli incroci
tra i diversi criteri di ripartizione;
d. la
ripartizione in Titoli:
Titolo I: spese
correnti;
Titolo II: spese in
conto capitale;
Titolo III: spese per
rimborso di mutui e prestiti;
Titolo IV: spese per
contabilità speciali.
Art. 47
(Approvazione
del bilancio)
1. Il bilancio di previsione
è presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 30 ottobre dell’anno precedente
a quello cui esso si riferisce ed è approvato con legge entro il successivo 15
dicembre.
2. Formano oggetto di
approvazione, con legge, da parte del Consiglio regionale solo le previsioni di
cui all’articolo 45, comma 2, lettere a) e b) e all’articolo 46, comma 4,
lettere a) e b). Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere
costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di
pagamento.
3. In apposito allegato
al bilancio di previsione, le unità previsionali di base sono ripartite in
capitoli a fini conoscitivi.
Art. 48
(Individuazione
delle unità previsionali di base e dei capitoli)
1. La determinazione
delle unità previsionali di base è effettuata con la legge di approvazione del
bilancio della Regione, con la quale si provvede alle eventuali modifiche o
integrazioni rispetto all’anno precedente.
2. La disaggregazione
di ciascuna unità previsionale di base in capitoli ai fini della gestione e
della rendicontazione è effettuata dalla Giunta regionale. Non possono essere
incluse nel medesimo capitolo:
a. spese
attinenti a più centri di responsabilità amministrativa;
b. spese
correnti, spese in conto capitale e spese relative al rimborso di mutui e
prestiti;
c. spese
relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate
dallo Stato;
d. spese
finanziate con assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata iscritte nello
stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio e spese di altra natura.
Art. 49
(Fondo
di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine)
1. Nello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva
per spese obbligatorie e d'ordine.
2. Dal fondo di cui al
comma 1 sono prelevate, con deliberazione della Giunta regionale, le somme
necessarie per integrare gli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità
previsionali di base che si rivelino insufficienti, a condizione che riguardino
spese aventi carattere obbligatorio o connesse con l'accertamento e la
riscossione delle entrate.
3. Fra le spese
obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri del personale,
agli oneri per l'ammortamento di mutui e prestiti, nonché i fondi di garanzia a
fronte della fidejussione concessa dalla Regione.
4. L'elenco delle unità
previsionali di base che possono essere integrate a norma del comma 2 è
allegato al bilancio.
Art. 50
(Fondo
di riserva per le spese impreviste)
1. Nello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva
per le spese impreviste.
2. Dal fondo di cui al
comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, sono prelevate e iscritte,
in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali
di base della spesa, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti
dalla legislazione in vigore, aventi congiuntamente i requisiti di
imprescindibilità, improrogabilità, non continuità della spesa, imprevedibilità
all’atto dell’approvazione del bilancio e che non trovino capienza negli
stanziamenti del bilancio medesimo.
3. Alla legge di approvazione
del rendiconto generale della Regione è allegato un elenco delle deliberazioni
di cui al comma 2, con indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai
prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.
Art. 51
(Fondo
di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa)
1. Nel bilancio annuale
di cassa è iscritto un "Fondo di riserva per l'integrazione delle
autorizzazioni di cassa", il cui stanziamento è annualmente determinato,
con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio, entro il limite
massimo di un dodicesimo dell'ammontare dei pagamenti previsti nell'esercizio.
2. Con deliberazione
della Giunta regionale, sono trasferite dal fondo e iscritte in aumento degli
stanziamenti di cassa delle unità previsionali di base del bilancio le somme
necessarie a provvedere a eventuali deficienze delle relative dotazioni.
Art. 52
(Fondi
speciali)
1. Nel bilancio
regionale sono iscritti fondi speciali, in termini di competenza e di cassa,
distinti per il finanziamento di spese correnti e spese in conto capitale,
destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della
Regione che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio.
2. I fondi speciali non
sono utilizzabili per l’imputazione di impegni di spesa, ma solo ai fini del
prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa delle
unità previsionali di base esistenti oppure in nuove unità, dopo l’entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. Al bilancio è
allegato, per ciascun fondo speciale, l’elenco dei provvedimenti legislativi da
finanziare a carico del fondo stesso.
4. L’iscrizione in
bilancio dei fondi speciali avviene nella misura ritenuta necessaria per far
fronte agli impegni che si prevede di assumere nell’esercizio di competenza in
applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi.
5. Le quote dei fondi
speciali non utilizzate al termine dell’esercizio di competenza costituiscono
economia di spesa.
6. Con deliberazione
della Giunta regionale, da comunicarsi al Consiglio entro dieci giorni, sono
disposte le variazioni all’entrata e alla spesa occorrenti per dare esecuzione
a leggi approvate dal Consiglio regionale prima dell’approvazione del bilancio,
ma entrate in vigore successivamente a tale approvazione e che abbiano
proceduto a quantificare la spesa autorizzata a carico dell’esercizio cui il
bilancio si riferisce. Tali deliberazioni possono essere adottate anche durante
l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio ai sensi degli
articoli 67 e 68.
7. Qualora le nuove
spese disposte dalle leggi regionali di cui al comma 6 non risultino finanziate
con corrispondenti maggiori entrate, le relative variazioni di bilancio sono
consentite solo se la copertura finanziaria è stata espressamente evidenziata
negli elenchi dei provvedimenti legislativi da finanziare a carico dei fondi
speciali iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio e a esso
allegati.
Art. 53
(Utilizzazione
dei fondi speciali iscritti nel bilancio dell’esercizio precedente)
1. Ai fini della
copertura finanziaria delle spese derivanti da provvedimenti legislativi non
approvati entro il termine dell’esercizio di bilancio in cui i fondi speciali
sono stati iscritti, può essere fatto riferimento alle quote non utilizzate dei
fondi speciali di detto esercizio purché le relative leggi di autorizzazione
vengano adottate prima dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio medesimo
e comunque non oltre il 30 giugno.
2. Nei casi di cui al
comma 1 resta ferma l’assegnazione degli stanziamenti dei fondi speciali al
bilancio nel quale essi sono stati iscritti, mentre le nuove o maggiori spese
sono iscritte nel bilancio dell’esercizio successivo nel corso del quale si
perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.
3. Allo stanziamento di
ciascuna nuova o maggiore spesa così iscritta in bilancio deve accompagnarsi
una annotazione da cui risulti che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai
fondi speciali dell’esercizio precedente. Fino a quando non è approvato il
rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene
conto ai fini del calcolo dell’eventuale disavanzo di cui all’articolo 45.
Art. 54
(Fondi
intersettoriali)
1. Nello stato di
previsione della spesa sono iscritti, in apposite unità previsionali di base, i
fondi relativi al finanziamento:
a. di programmi
e di progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario. La disponibilità
del fondo costituisce riscontro, relativamente alla quota di cofinanziamento
regionale, della copertura finanziaria delle proposte di programma o di
progetto, presentate o da presentare, agli organi comunitari e statali;
b. di intese
istituzionali di programma, per la parte che non trova copertura nelle
autorizzazioni di spesa disposte con le specifiche leggi regionali di settore;
c. di programmi
intersettoriali di rilevanza regionale.
2. La dotazione finanziaria
dei fondi di cui al comma 1 è disposta annualmente con legge di bilancio.
3. La Giunta regionale,
in relazione all’approvazione di programmi o progetti da parte dell’Ue o di
accordi di programma-quadro o di progetti intersettoriali, provvede con proprie
deliberazioni, mediante prelievo dai fondi di cui al comma 1, all’iscrizione
delle quote di finanziamento nelle unità previsionali di base esistenti o
all’istituzione di nuove unità previsionali di base. Le variazioni sono
comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.
4. La Giunta regionale
è altresì autorizzata ad apportare tutte le variazioni che si rendessero
necessarie, anche mediante prelievo dai fondi di cui al comma 1, per adeguare
gli stanziamenti di bilancio a seguito di modifiche intervenute nei piani
finanziari dei programmi o progetti comunitari, regionali e degli accordi di
programma. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci
giorni.
5. Al fine di
consentire la riallocazione delle risorse destinate agli interventi di cui al
comma 1 in ritardo di attuazione, sono autorizzate variazioni compensative con
atto amministrativo di Giunta fra unità previsionali di base in conto capitale
della medesima funzione-obiettivo. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale
entro dieci giorni.
6. Il prelievo dai
fondi e le variazioni compensative di cui ai commi 3, 4, e 5, possono essere
effettuati anche durante l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del
bilancio.
Art. 55
(Gestione
dei fondi statali e della UE assegnati alla Regione)
1. La Regione può, in
relazione all’epoca in cui avviene l’assegnazione dei fondi statali e della Ue,
attribuire le relative spese alla competenza dell’esercizio immediatamente
successivo allorché non sia possibile far luogo all’impegno di tali spese entro
il termine dell’esercizio nel corso del quale ha luogo l’assegnazione.
SEZIONE
III
BILANCIO
DI DIREZIONE
Art. 56
(Bilancio
di direzione. Nozione)
1. Il bilancio di
direzione costituisce l'atto fondamentale di raccordo tra le funzioni di
governo espresse dagli organi regionali e le funzioni di gestione rivolte ad
attuare gli obiettivi assegnati.
2. La struttura del
bilancio di direzione realizza i seguenti collegamenti:
a. con il
bilancio annuale di previsione, adottando il medesimo sistema di
classificazione delle entrate e delle spese stabilito dall'articolo 47 con
l'ulteriore specificazione in "capitoli" delle unità previsionali di
base;
b. con la
struttura organizzativa della Regione attraverso la classificazione delle entrate
e delle spese per centri di responsabilità amministrativa;
c. con gli
strumenti della programmazione di cui al Titolo II e al Titolo III, Sezione I
e, in particolare, con il DAP e con il bilancio pluriennale, attraverso la
classificazione della spesa per obiettivi, programmi e progetti.
Art. 57
(Formazione)
1. La proposta del
bilancio di direzione, formulata dai dirigenti dei relativi centri di
responsabilità amministrativa, è assunta a base tecnica del processo della
formazione del bilancio di previsione annuale.
Art. 58
(Contenuti)
1. La proposta di
bilancio di direzione, formulata dai dirigenti dei centri di responsabilità
amministrativa, determina gli obiettivi di gestione, le priorità, i piani e i
programmi e affida la realizzazione degli stessi ai dirigenti titolari dei
centri medesimi unitamente alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie
necessarie e nel rispetto delle direttive generali impartite per l'attività
amministrativa e per la gestione.
2. Il bilancio di
direzione costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo e direttiva per
la gestione nei confronti dei dirigenti dei centri di responsabilità
amministrativa; specifica il bilancio di previsione, ripartisce le unità
previsionali di base in capitoli indicandone il carattere giuridicamente
obbligatorio o discrezionale della spesa con le relative disposizioni
legislative.
3. Il bilancio di
direzione è adottato dalla Giunta regionale entro il termine di dieci giorni
dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del
bilancio o della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio e, comunque,
prima dell'inizio dell'esercizio cui si riferisce.
4. Il bilancio di
direzione costituisce riferimento per l'esercizio del sistema dei controlli
interni e di gestione.
5. Al termine di
ciascun semestre, il dirigente titolare del centro di responsabilità
amministrativa presenta alla Giunta regionale una relazione sull'attività
svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di gestione
assegnati. Analoga relazione, riferita alla gestione dell'anno, va presentata
alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla chiusura dell'esercizio.
6. Con la medesima
periodicità di cui al comma 5, l’Assessore al bilancio riferisce alla
Commissione consiliare competente.
Art. 59
(Variazioni)
1. I dirigenti titolari
dei centri di responsabilità amministrativa possono effettuare con propri atti,
da adottare entro e non oltre il 30 novembre, variazioni compensative tra
capitoli relativi alle spese di funzionamento stanziate nel bilancio loro
assegnato.
2. Le variazioni ai
capitoli del bilancio di direzione, diverse da quelle indicate dal comma 1 e
nell'ambito della medesima unità previsionale di base, sono deliberate dalla
Giunta regionale entro e non oltre il 30 novembre.
SEZIONE
IV
BILANCI
DI ALTRI ENTI
Art. 60
(Bilanci
di previsione degli enti dipendenti dalla Regione)
1. I bilanci degli enti
e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione sono
approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo Statuto e dalle
leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Nei bilanci degli
enti e degli organismi di cui al comma 1, le entrate e le spese sono
classificate e ripartite in conformità a quanto disposto dall’articolo 47.
Art. 61
(Rendiconto
degli enti dipendenti dalla Regione)
1. I rendiconti degli
enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione
sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabilite dallo Statuto e
dalle leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
Tali rendiconti sono redatti in conformità a quanto disposto dagli articoli 97
e 98.
SEZIONE
V
PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO
Art. 62
(Procedimento
integrato di formazione)
1. Il processo di
formazione della proposta del DAP, del progetto di bilancio pluriennale, del
progetto di bilancio annuale e del disegno di legge finanziaria regionale
costituisce procedimento integrato e si svolge con le modalità stabilite dalla
Giunta regionale nel rispetto dei principi e delle norme di cui alla presente
legge e nei termini previsti dallo Statuto.
Art. 63
(Sessione
di bilancio e adeguamento del regolamento interno del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio
regionale informa il proprio Regolamento interno ai principi e alle norme della
presente legge provvedendo tra l'altro a disciplinare la sessione di bilancio,
le modalità di esame, discussione e votazione degli strumenti di programmazione
finanziaria e di bilancio, nonché le modalità di presentazione, esame,
discussione e votazione degli emendamenti da parte dei consiglieri regionali.
2. Dalla data di
presentazione dei disegni di legge della finanziaria regionale e fino
all'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione,
non possono essere iscritte all'ordine del giorno delle Commissioni consiliari
e del Consiglio regionale disegni di legge che comportino variazioni alle spese
o alle entrate della Regione relative al periodo cui si riferisce il bilancio
pluriennale.
Art. 64
(Criteri
di previsione)
1. Gli stanziamenti di
competenza del bilancio annuale di previsione della Regione sono determinati
esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi
concretamente perseguibili nel periodo cui il bilancio si riferisce, rimanendo
preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica
incrementale.
2. Le autorizzazioni di
cassa previste in bilancio, che stabiliscono il limite dei pagamenti in conto
residui e in conto competenza nel corso dell'esercizio cui il bilancio si
riferisce, sono determinate tenendo conto della misura media dello smaltimento
dei residui degli anni precedenti e dell'effettiva capacità di spesa dei centri
di responsabilità amministrativa cui si riferiscono le singole unità di base.
Alle eventuali integrazioni si provvede a carico dei fondi di riserva delle
autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 52.
Art. 65
(Divulgazione
della conoscenza del bilancio)
1. Un estratto del bilancio
pluriennale e del bilancio di previsione annuale, relativo ai dati più
significativi, è pubblicato su due quotidiani aventi particolare diffusione
regionale, su un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, ai sensi
dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
TITOLO V
GESTIONE
DEL BILANCIO
SEZIONE
I
ESERCIZIO
PROVVISORIO
Art. 66
(Esercizio
provvisorio)
1. L’autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio è concessa per un periodo non superiore
a quattro mesi, con legge adottata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre
dell’anno precedente quello cui si riferisce il bilancio.
2. La legge di
esercizio provvisorio autorizza l’accertamento e la riscossione delle entrate,
l’impegno e il pagamento delle spese, nonché il prelievo dal fondo di riserva
per le spese obbligatorie e d’ordine di cui all’articolo 50 e dal fondo di
riserva di cassa di cui all’articolo 52 sulla base del bilancio presentato al
Consiglio, senza limite di somma.
3. Con la legge che
autorizza l’esercizio provvisorio possono essere stabilite limitazioni
all’esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all’entità degli
stanziamenti utilizzabili, sia in ordine alle singole unità previsionali di
base il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino
all’approvazione della legge di bilancio.
4. Nel caso in cui il
bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio, ovvero sia stato
respinto da questo e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio,
l’esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell’ultimo bilancio
approvato, limitatamente a un dodicesimo dello stanziamento di ogni unità
previsionale di base per ogni mese di esercizio provvisorio.
Art. 67
(Gestione
provvisoria del bilancio)
1. Nel caso in cui la
legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all’esercizio
provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre
dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, la Regione è
autorizzata, in pendenza degli adempimenti previsti dall’articolo 127 della
Costituzione, a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente a
un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base,
ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie
tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di
pagamento frazionati in dodicesimi.
2. Nel caso in cui la
legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all’esercizio
provvisorio siano rinviate al Consiglio regionale dal Governo, a norma
dell’articolo 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il
Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma
dell’ultimo comma del medesimo articolo 127, la Regione è autorizzata a gestire
in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente ai capitoli delle unità
previsionali di base non coinvolte nel rinvio o nell’impugnativa ovvero, nel
caso che il rinvio o l’impugnativa investano l’intero bilancio, limitatamente a
un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo delle unità previsionali
di base previste nel progetto di bilancio per ogni mese di pendenza del
procedimento o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di
spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di
impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.
SEZIONE
II
ENTRATE
DELLA REGIONE
Art. 68
(Fasi
dell'entrata)
1. L'acquisizione delle
entrate previste nel bilancio annuale di previsione della Regione avviene
attraverso un procedimento amministrativo che si estrinseca nelle fasi
dell'accertamento, della riscossione e del versamento.
Art. 69
(Accertamento)
1. L’accertamento
costituisce la prima fase di gestione dell’entrata mediante la quale, sulla
base di idonea documentazione, è:
a. verificata la ragione del
credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico;
b. individuato il soggetto o i
soggetti debitori;
c. quantificata la somma da
incassare;
d. individuata la relativa
scadenza.
2. Per le entrate provenienti
da assegnazioni dello Stato, l'accertamento è disposto sulla base dei
provvedimenti di assegnazione dei fondi. Per le entrate concernenti tributi
propri non riscossi mediante ruolo, l'accertamento è disposto sulla base
dell'accredito dei fondi da parte dei competenti uffici, ovvero della relativa
comunicazione di accredito.
3. Per le entrate
tributarie da riscuotere mediante ruoli, l'accertamento è disposto tenendo
conto delle rate che scadono entro i termini dell'esercizio.
4. Per le entrate di
natura patrimoniale, l'accertamento è disposto, di norma, sulla base delle
deliberazioni o dei contratti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano
la riscossione in conto dell'esercizio di competenza.
5. Per le entrate
concernenti partite di giro o poste compensative della spesa, l'accertamento
consegue l'assunzione dell'impegno o l'effettuazione del pagamento nel capitolo
e nell'unità previsionale di base corrispondente della spesa.
6. In ogni altro caso,
in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento
viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.
Art. 70
(Riscossione
e versamento)
1. La riscossione
costituisce la successiva fase di gestione dell’entrata, che consiste nel
materiale introitato da parte del Tesoriere o di altri eventuali incaricati
della riscossione delle somme dovute alla Regione.
2. La riscossione è
disposta a mezzo di apposito ordine, fatto pervenire al Tesoriere nelle forme e
nei tempi previsti dalla convenzione relativa all’affidamento del servizio di
tesoreria.
3. Il Tesoriere
rilascia quietanza liberatoria delle somme incassate, con osservanza delle
modalità stabilite nella convenzione.
4. Il Tesoriere è
tenuto ad accettare, anche senza autorizzazione della Regione, le somme che i terzi
intendono versare, a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente
l’indicazione della causa del versamento nonché la riserva "salvo conferma
di accettazione da parte della Regione Puglia". Di tali incassi il
Tesoriere dà immediata comunicazione alla Regione, per il rilascio dei relativi
ordini di riscossione.
5. Il Tesoriere è
tenuto all’incasso delle somme anche non iscritte nel bilancio o iscritte in
difetto.
6. Nessun titolo di
credito verso la Regione può essere ricevuto in conto di debiti verso la
stessa. E’ fatto divieto di compensazione tra partite creditorie e debitorie
della Regione Puglia nei confronti di enti locali e altri soggetti pubblici e
privati.
7. Il versamento
costituisce l’ultima fase di gestione dell’entrata e consiste nel trasferimento
delle somme riscosse nelle casse della Regione.
8. Il versamento delle
entrate regionali deve essere eseguito esclusivamente nei termini stabiliti
dalle convenzioni, dai contratti, dalle leggi statali e regionali e dalle altre
disposizioni che regolano la materia.
Art. 71
(Mutui e
prestiti)
1. Entro i limiti e per
le finalità fissati dalla legge, la contrazione di mutui e prestiti da parte
della Regione, ivi compresi i relativi contratti preliminari, è autorizzata
dalla legge di approvazione di bilancio o da successiva legge di variazione al
bilancio di previsione, che fissa gli oneri connessi, la durata massima del
periodo di ammortamento e la copertura della spesa anche in riferimento al
bilancio pluriennale. L'autorizzazione stessa cessa con il termine
dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
2. In ciascun esercizio
può essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l’importo
delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui
già contratti e da quelli autorizzati con la legge di bilancio relativa
all’esercizio precedente e con le relative variazioni, non superi il 25 per
cento dell’ammontare complessivo delle entrate iscritte in bilancio nel Titolo
I, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell’ambito del
bilancio pluriennale.
3. Non può essere
autorizzata la contrazione di nuovi mutui e prestiti se non è stato approvato
dal Consiglio regionale il rendiconto relativo all’esercizio di due anni
precedenti a quello al cui bilancio si riferiscono i nuovi mutui.
4. Le rate di
ammortamento dei mutui e gli oneri derivanti dalla contrazione di prestiti
obbligazionari, mediante emissione di buoni ordinari regionali, sono iscritti
nel bilancio regionale in apposite unità previsionali di base distintamente per
la quota destinata al pagamento degli interessi e per la quota destinata al
rimborso del capitale.
5. La contrazione dei
mutui o l'assunzione dei prestiti è deliberata, in relazione alle effettive
esigenze di cassa, dalla Giunta regionale, la quale determina il tasso
effettivo e la durata, nonché l'ammontare degli oneri e le altre eventuali
condizioni accessorie.
6. Entro quindici
giorni dalla definizione del mutuo, la Giunta è tenuta a darne notizia tramite
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con tutti i termini e
condizioni pattuiti.
7. Le entrate derivanti
da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse,
vengono iscritte fra i residui attivi.
8. Le somme iscritte
nello stato di previsione dell'entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma
non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate
rispetto alle previsioni e concorrono a determinare le risultanze finali della
gestione.
Art. 72
(Recupero
crediti, rimborsi somme, rateizzazione, riutilizzazione)
1. Eventuali recuperi,
revoche o rimborsi di somme precedentemente erogate a favore di soggetti
pubblici e privati connesse a spese legislativamente vincolate sono introitati
in apposito capitolo di entrata all’uopo istituito e riassegnati per la
riutilizzazione con delibera di Giunta al competente capitolo di spesa di
originaria provenienza del bilancio corrente.
2. Il centro di
responsabilità amministrativa può disporre con proprio atto il recupero dilazionato,
sino a un massimo di ventiquattro mensilità, di crediti vantati dalla Regione
nei confronti di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati
allorquando, risultando impossibile la riscossione immediata e integrale degli
stessi, sussiste la convenienza per l’Amministrazione regionale al recupero
dilazionato. I recuperi nei confronti dei soggetti privati sono maggiorati
degli interessi legali.
Art. 73
(Compiti
dei soggetti preposti alla realizzazione delle entrate)
1. La Ragioneria
regionale, nonché i funzionari della Regione o di altri enti addetti alla
gestione di entrate regionali, curano, nei limiti delle loro rispettive
attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che l'accertamento, la
riscossione e il versamento delle entrate siano effettuati prontamente e
integralmente.
2. E' tenuta, a cura
della Ragioneria, separata registrazione, con riferimento ai capitoli e alle
unità previsionali di base di bilancio interessati, degli accertamenti e degli
ordinativi di incasso e, per gli ordinativi, di quelli relativi a riscossioni
in conto competenza e di quelli relativi a riscossioni in conto residui.
Art. 74
(Rinuncia
alla riscossione di entrate regionali di modesta entità)
1. La legge regionale
di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale a disporre la
rinuncia ai diritti di credito, che non siano di natura tributaria e non si
riferiscano a sanzioni amministrative o pene pecuniarie, quando il costo delle
operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata
risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro il limite
massimo di modesta entità fissato annualmente dalla stessa legge.
2. L'annullamento dei
crediti medesimi viene disposto mediante provvedimenti del dirigente competente
per materia, senza onere alcuno per i debitori.
SEZIONE
III
SPESE
DELLA REGIONE
Art. 75
(Fasi
della spesa)
1. Sono spese della
Regione quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio regionale a norma di
leggi, regolamenti o altri atti amministrativi costituenti titolo valido di
obbligazione verso terzi e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento
dei servizi pubblici di competenza dell'amministrazione regionale.
2. Tutte le spese della Regione passano attraverso
le seguenti fasi:
a. impegno;
b. liquidazione;
c. ordinazione;
d. pagamento.
Tali fasi possono essere simultanee.
Art. 76
(Impegni
di spesa)
1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti
dei rispettivi stanziamenti di competenza sul bilancio in corso.
2. Formano impegno
sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione,
in base alla legge o a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o
determinabili, a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il
termine dell’esercizio.
3. Nel caso di
obbligazioni a carattere pluriennale assunte dalla Regione sulla base di
specifica autorizzazione legislativa, ovvero assunte, per le spese correnti,
quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano
impegno sugli stanziamenti dell’esercizio le sole quote che vengono a scadenza
nel corso dell’esercizio medesimo.
4. Per le spese da
erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite di impegno,
da iscrivere in bilancio in dipendenza dell'autorizzazione di legge,
costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni
ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti
si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli
stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.
5. Al fine di
conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla
Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a
carico degli esercizi successivi in conformità con l'importo e secondo la
distribuzione temporale delle risorse disposte:
a. dai piani
finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Ue e dalle
relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale;
b. dai quadri
finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni
del CIPE di riparto di risorse.
6. Nel caso di cui al
comma 5, l’impegno è assunto nei limiti dell’intera somma di cui alle lettere
a) e b) e i relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti
delle autorizzazioni annuali di bilancio.
7. Durante la gestione
possono essere assunti impegni relativi a procedure in via di espletamento. I
provvedimenti conseguenti per i quali, entro il termine dell’esercizio, non si
sia perfezionata giuridicamente l’obbligazione di spesa verso terzi con
l’individuazione degli elementi di cui all’articolo 78 decadono a norma della
presente legge e le somme impegnate costituiscono economie di spesa concorrendo
alla determinazione del risultato di amministrazione.
8. Per gli impegni di
spesa riferiti a procedure di gara bandite prima della fine dell’esercizio e
non concluse entro tale termine non si applicano le disposizioni di cui al
comma 7 e i relativi atti conservano validità.
Art. 77
(Assunzione
di impegni sugli esercizi futuri)
1. Nel caso delle spese
in conto capitale di carattere pluriennale di cui all'articolo 76, comma 3, la
facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri è limitata al primo
esercizio successivo a quello di normale scadenza della legislatura.
2. Nel caso delle spese
in annualità, la facoltà di assumere impegni su nuovi limiti d'impegno è
circoscritta all'esercizio immediatamente successivo a quello di normale scadenza
della legislatura.
Art. 78
(Soggetti
preposti all'assunzione degli impegni di spesa)
1. Gli impegni di spesa sono assunti con atto del
dirigente competente per materia.
2. L’atto di impegno deve indicare:
a. il creditore o i creditori con
gli elementi idonei a identificarli;
b. l’ammontare della somma dovuta;
c. il capitolo di spesa sul quale
la stessa è da imputare;
d. il termine entro cui
l’obbligazione si perfeziona giuridicamente.
L’obbligazione si
intende perfezionata ai fini del presente comma con la conclusione, ai sensi
dell’articolo 1326 del codice civile, del contratto che ne determina
l’ammontare, ovvero con l’entrata in vigore della norma che impone il pagamento
e, per le obbligazioni unilaterali, con l’esecutività del provvedimento adottato.
I dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa sono tenuti a
comunicare per iscritto alla Ragioneria, che ne dà ricevuta, l’intervenuto
perfezionamento dell’obbligazione entro il termine dell’esercizio di
competenza.
3. Il dirigente
competente per materia, con successivo atto da assumersi entro il termine
dell’esercizio di competenza, può procedere all’individuazione del creditore o
dei creditori con gli elementi idonei a identificarli.
4. La Ragioneria
provvede alla cancellazione degli impegni per i quali non sia pervenuta
comunicazione dell’avvenuto perfezionarsi dell’obbligazione entro e non oltre
il 15 gennaio dell’esercizio successivo. I correlati provvedimenti di impegno
decadono, a norma della presente legge e le somme impegnate costituiscono
economie di spesa, concorrendo alla determinazione del risultato di
amministrazione.
Art. 79
(Procedimento
per l’assunzione di impegni)
1. I dirigenti che provvedono all’adozione degli
atti di impegno di spesa sono responsabili in ordine:
a. alla legittimità e congruità
della spesa;
b. al rispetto degli obiettivi dei
programmi regionali;
c. alla completezza e regolarità
della documentazione richiamata nell’atto amministrativo o a esso allegata;
d. alla corretta imputazione della
spesa sui pertinenti capitoli di bilancio;
e. alla
corretta applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette,
indirette, tasse e contributi aventi natura obbligatoria;
f. alla
contestuale verifica dell’accertamento dell’entrata sui corrispondenti capitoli
di entrata nel caso di utilizzo di risorse aventi destinazione vincolata.
2. L’atto del dirigente
che comporta impegni di spesa è trasmesso, contestualmente alla sua adozione,
alla Ragioneria per la registrazione contabile e diventa esecutivo con l’apposizione
del visto di regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria.
3. La Ragioneria è
tenuta alla restituzione senza la registrazione dell’impegno, indicando le
iniziative da assumere per la regolarizzazione, nei seguenti casi:
a. quando si rileva
l’insufficienza di disponibilità finanziaria a copertura della spesa;
b. quando si rileva erronea
imputazione della spesa;
c. quando si rileva l’assenza dei
requisiti di cui all’articolo 78, comma 2.
4. Il visto di cui al
comma 2 viene reso in forma scritta, datato e sottoscritto ed è espresso sulle
sole determinazioni dei dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa.
5. Le proposte di
deliberazioni della Giunta regionale che comportano implicazioni di natura
finanziaria devono essere corredate del parere di regolarità contabile
rilasciato dalla Ragioneria. Il parere è obbligatorio, viene reso in forma
scritta ed è inserito nella deliberazione, non è vincolante e, se negativo,
deve essere adeguatamente motivato. La Ragioneria nel corso delle verifiche di
sua competenza può effettuare rilievi in ordine al rispetto e mantenimento
degli equilibri di bilancio.
Art. 80
(Liquidazione
delle spese)
1. La liquidazione
consiste nell'individuare il creditore, nel determinare il preciso ammontare della
somma da pagarsi, della causale, sulla scorta dei documenti e dei titoli
comprovanti il diritto acquisito dal creditore.
2. Alla liquidazione
delle spese già impegnate con atto divenuto esecutivo provvede il dirigente del
centro di responsabilità amministrativa competente per materia.
3. La liquidazione
della spesa è disposta nei limiti degli stanziamenti di cassa e con separata
imputazione secondo che si tratti di pagamento in conto competenza o residui.
4. Con l’atto di
liquidazione si attesta che la spesa è certa, liquida ed esigibile da parte del
creditore e, a tal fine, il dirigente che adotta l’atto di liquidazione è
responsabile in ordine:
a.
all’accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed esigibile la
spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei presupposti necessari alla
liquidazione in base alla legge, all’atto di impegno, al contratto e agli
eventuali atti successivi all’impegno medesimo;
b. alla corretta applicazione
della normativa fiscale e previdenziale;
c. all’accertamento della
disponibilità della somma impegnata;
d. all’accertamento della
disponibilità di cassa;
e. al rispetto delle disposizioni
di cui all’articolo 34;
f. alla completezza e regolarità
della documentazione richiamata nell’atto amministrativo o a esso allegata;
g. alla
corretta individuazione del destinatario della spesa, delle variazioni di
residenza, della ragione e denominazione sociale, nonché alle modalità di
estinzione dei titoli di spesa richieste ai sensi dell’articolo 83.
5. L’atto di liquidazione deve in ogni caso
indicare:
a. il creditore
o i creditori, con gli elementi idonei alla loro identificazione e in
particolare il codice fiscale o la partita IVA;
b. la somma dovuta;
c. le modalità di pagamento;
d. l’anno, il numero dell’impegno
di spesa e gli estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo;
e. le eventuali economie di spesa
realizzate sugli impegni, a seguito di provvedimenti di liquidazione a saldo.
6. Il provvedimento di
liquidazione viene trasmesso al Settore ragioneria, che esegue il controllo
contabile dell’atto di liquidazione, esclusa ogni altra valutazione sul merito
e sulla legittimità della spesa, verificando:
a. la correttezza del numero di
impegno e la disponibilità a liquidare e pagare l’impegno stesso;
b. la disponibilità dello
stanziamento di cassa;
c. l’esattezza dei dati
riguardanti il destinatario della spesa e le modalità di pagamento;
d. la conformità rispetto
all’impegno di spesa.
7. Nel caso in cui si
rilevino eventuali difformità dell’atto rispetto a quanto indicato nei commi 5
e 6, lo stesso viene restituito, con l’indicazione delle iniziative da assumere
per la regolarizzazione, al dirigente che ha emanato il provvedimento.
8. In presenza di atti
di pignoramento emanati dall’Autorità giudiziaria e notificati alla Regione in
qualità di "terzo pignorato", il dirigente del centro di
responsabilità amministrativa procede, comunque, alla liquidazione della spesa
dichiarando, per l’importo pignorato, che la spesa è certa e liquida, ma non
esigibile, sino a nuova disposizione della stessa Autorità che ha disposto il
pignoramento.
Art. 81
(Ordinazione
e pagamento delle spese)
1. L’ordinazione
consiste nella disposizione impartita al Tesoriere di provvedere al pagamento
della spesa e avviene con l’emissione del mandato di pagamento a cura della
Ragioneria.
2. Il pagamento delle
spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, nonché di ruoli
di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti, con separata scritturazione
secondo che si tratti di pagamento in conto competenza o in conto residui. E'
ammesso l'utilizzo del mandato informatico nei limiti e con le modalità
previste dalla normativa vigente per le amministrazioni dello Stato, in quanto
applicabile.
3. I titoli di spesa
sono firmati dal dirigente responsabile della Ragioneria.
4. Il dirigente
responsabile della Ragioneria, con proprio atto, designa un dirigente che in
caso di sua assenza è autorizzato a firmare i titoli di spesa.
5. Gli ordinativi di pagamento,
individuali o collettivi, devono contenere i seguenti elementi:
a. il numero d’ordine progressivo
per esercizio finanziario;
b. la data di emissione;
c. il creditore o i creditori con
il relativo codice fiscale o partita IVA;
d. la somma da pagare;
e. l’esercizio cui la spesa si
riferisce;
f. il capitolo di bilancio cui la
spesa è imputata;
g. la causale del pagamento;
h. le modalità di estinzione.
6. Ogni ordinativo dovrà riferirsi a un solo
capitolo di spesa.
7. Il mandato di
pagamento è controllato dalla Ragioneria per quanto attiene la sussistenza
dell’impegno e della liquidazione e che la spesa sia correttamente imputata al
conto della competenza o al conto dei residui, distintamente per ciascun
esercizio di provenienza. La Ragioneria provvede, altresì, alla trasmissione
dei mandati al Tesoriere.
8. Il Tesoriere
effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo
e da delegazioni di pagamento anche in assenza della preventiva emissione del
relativo mandato di pagamento. La Ragioneria entro trenta giorni emette il
relativo mandato ai fini della regolarizzazione.
Art. 82
(Estinzione
dei titoli di spesa)
1. I titoli di spesa
sono estinti dal Tesoriere regionale nei limiti dei fondi stanziati per
ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo del bilancio di
cassa mediante:
a. rilascio di
quietanza del creditore o dei creditori o loro procuratori, rappresentanti,
tutori, curatori ed eredi, presso la sede della Tesoreria regionale;
b.
accreditamento in conto corrente postale o bancario intestato ai beneficiari;
c. commutazione
in assegno circolare non trasferibile, da spedire al richiedente a mezzo
lettera raccomandata, oppure a mezzo vaglia postale ordinario o telegrafico,
con tassa e spese a carico del richiedente;
d. commutazione
in reversale d'incasso a favore della Regione per le ritenute a qualunque
titolo effettuate sui pagamenti;
e. assegno
postale localizzato.
2. Per l'esecuzione dei
pagamenti nelle forme di cui alle lettere b), c), d), ed e) del comma 1 occorre
l'espressa richiesta dei creditori.
3. Al fine di
consentire che tutti i titoli di spesa di cui al comma 1, lettera a), siano
estinti entro la chiusura dell'esercizio, il Tesoriere regionale è autorizzato
a commutare d'ufficio, con inizio dal 22 dicembre, i titoli di spesa non pagati
in assegni circolari non trasferibili a favore delle persone autorizzate a
riscuotere e a quietanzare i titoli medesimi.
4. I titoli di spesa
estinti ai sensi del comma 3 si considerano, agli effetti del rendiconto generale
della Regione, come titoli pagati. I rapporti con il Tesoriere regionale in
relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni citati sono
regolati nella convenzione di tesoreria.
5. La Giunta regionale
è autorizzata a regolare i rapporti con la Tesoreria regionale concernenti
modalità e condizioni di applicazione del presente articolo, ivi compresi il
regolamento degli effetti conseguenti alla scadenza di validità dei titoli di
credito, della loro inesigibilità e di quanto altro necessario alla tutela
degli interessi della Regione, nonché gli importi minimi e massimi dei titoli
di spesa commutabili in assegni circolari o altri titoli equivalenti e i casi
in cui non è ammessa la commutazione d’ufficio.
6. Le disposizioni di pagamento
di cui al presente articolo si intendono eseguite:
a. alla data
del versamento in conto corrente postale ovvero delle commutazioni
rispettivamente previste dal comma 1, lettere c), d) ed e);
b. alla data
della disposizione di bonifico emessa dal Tesoriere per l’esecuzione
dell’accreditamento al creditore della Regione nel caso di versamento su conto
corrente bancario come previsto dal comma 1, lettera c). Qualora
l’accreditamento debba effettuarsi in data certa prestabilita, lo stesso si
intende eseguito a quest’ultima data.
Art. 83
(Titoli
di spesa ineseguibili)
1. Qualora la
Ragioneria della Regione riscontri irregolarità e/o errori negli atti
sottoposti a verifica ai sensi degli articoli 77, 80, 81 e 82 provvede, ove
possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarità e alla correzione degli
errori, dandone comunicazione al centro di responsabilità amministrativa
competente. In ogni caso, esso indica al centro medesimo le misure necessarie
per la regolarizzazione dell'atto.
2. Qualora il responsabile
della Ragioneria non ritenga, per gravi irregolarità, di registrare un atto di
impegno di spesa o di dare corso a un ordinativo di pagamento, ne riferisce,
con adeguata motivazione, al centro di responsabilità amministrativa competente
invitandolo a procedere alla necessaria regolarizzazione. Qualora trattasi di
atti della Giunta regionale o di pagamenti ordinati in esecuzione dei medesimi,
il responsabile della Ragioneria riferisce all'Assessore al bilancio, che
informa la Giunta regionale. Se la Giunta ritiene di dar corso al
provvedimento, l'Assessore al bilancio dà ordine scritto al responsabile della
Ragioneria che è tenuto a eseguirlo, a eccezione dei casi di:
a. eccedenza della spesa rispetto
allo stanziamento;
b. imputazione ai residui anziché
alla competenza e viceversa;
c. incompatibilità della spesa
rispetto all'oggetto dello stanziamento.
3. Copia dell'ordine scritto di cui al comma 2 è
allegato all'atto d'impegno o al titolo di spesa.
Art. 84
(Gestione
unificata delle spese di funzionamento)
1. Al fine del
contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione
delle spese di funzionamento e spese comuni attribuibili a più centri di
responsabilità amministrativa può essere affidata a un unico ufficio o
struttura di servizio.
2. L'individuazione
delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli
uffici o strutture di gestione unificata è effettuata dalla Giunta regionale.
3. I dirigenti dei
centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese di funzionamento e le
spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di
gestione unificata possa procedere, in via continuativa, all'esecuzione delle
spese e all'imputazione delle stesse alle unità previsionali di rispettiva competenza.
SEZIONE
IV
ECONOMO
CASSIERE CENTRALE
Art. 85
(Fondo
di anticipazione al Cassiere centrale)
1. Al fine di
provvedere al pagamento di spese economali per la fornitura di beni e servizi
di cui all’articolo 13 della legge regionale 25 gennaio 1977, n.2, all’inizio
di ogni trimestre, con atto del dirigente competente in materia, viene
assegnato, mediante impegno sui pertinenti capitoli di spesa, un fondo di
anticipazione al Cassiere centrale.
2. La Ragioneria, sulla
base della richiesta di anticipazione formulata nel suddetto atto dirigenziale,
necessaria a fronteggiare gli effettivi pagamenti da disporre nel trimestre,
emette mandato di pagamento, di importo pari alla richiesta formulata, a favore
del Cassiere centrale, sul pertinente capitolo di spesa delle partite di giro.
Art. 86
(Rendicontazione
del Cassiere centrale)
1. Il Cassiere centrale
deve rendere, semestralmente, il rendiconto delle somme erogate, a fronte delle
anticipazioni disposte.
2. Il rendiconto di cui
al comma 1 deve essere reso rispettivamente entro e non oltre il 30 giugno per
il primo semestre ed entro e non oltre il 20 dicembre per il secondo semestre.
Il rendiconto di cui sopra deve essere reso distintamente per singolo capitolo
di spesa del bilancio corrente su cui è stato assunto l’originario impegno di
spesa.
3. All’atto
dell’accensione di ogni apertura di credito e in caso di eventuale sostituzione
delle persone all’uopo autorizzate, la Ragioneria centrale deve comunicare alla
Tesoreria regionale le generalità delle persone preposte alla firma degli
ordinativi di pagamento.
Art. 87
(Regolarizzazione
contabile delle anticipazioni)
1. La Ragioneria sulla
base dei rendiconti resi provvede, entro la chiusura dell’esercizio, a imputare
le spese ai pertinenti capitoli di bilancio, dando credito a discarico delle
anticipazioni disposte al corrispondente capitolo di entrata delle partite di
giro.
SEZIONE
V
SERVIZIO
DI TESORERIA
Art. 88
(Disciplina)
1. Il servizio di
tesoreria è affidato, con procedura a evidenza pubblica, a un Istituto di
credito autorizzato a svolgere detta attività in base alla vigente
legislazione.
2. Il servizio di
tesoreria è regolato da una convezione che detta, tra l'altro, norme atte a
consentire agli uffici regionali l'esercizio dei poteri di controllo sul
servizio medesimo.
3. La convenzione di
tesoreria detta norme atte a consentire agli uffici regionali l’accertamento
dello stato dei pagamenti relativi all'attuazione dei servizi, progetti e
programmi della Regione. La convenzione detta altresì norme atte a stimolare la
collaborazione fra gli uffici regionali e il Tesoriere, al fine di assicurare
la tempestività e la speditezza dei pagamenti, nonché l'utilizzazione comune
dei rispettivi sistemi informativi.
Art. 89
(Anticipazione
di cassa)
1. Con deliberazione
della Giunta regionale possono essere contratte, con il Tesoriere della
Regione, anticipazioni per fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un
importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate del Titolo I. Le
anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario nel quale sono
contratte.
2. Le condizioni e le
modalità delle anticipazioni sono deliberate dalla Giunta regionale sulla base
della convenzione che disciplina il servizio di tesoreria.
3. Alle anticipazioni
contratte dalla Regione è applicato lo stesso trattamento fiscale previsto per
i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.
4. Delle anticipazioni
di cassa e delle specifiche condizioni la Giunta dà notizia tramite
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni da
quello in cui vi si è fatto ricorso
SEZIONE
VI
RESIDUI
Art. 90
(Residui
attivi. Nozione)
1. Costituiscono
residui attivi le somme accertate e non riscosse ovvero riscosse e non versate
entro il termine dell'esercizio.
Art. 91
(Ricognizione
dei residui attivi)
1. L'accertamento
definitivo delle somme conservate a residui attivi è effettuato con la legge di
approvazione del rendiconto generale della Regione.
2. Prima della
formazione di tale rendiconto, la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni
anno, sulla base di relazione predisposta dalla Ragioneria entro il 28
febbraio, provvede alla determinazione e alla classificazione dei residui nelle
seguenti categorie:
a. crediti la cui
riscossione è considerata certa per esserne stato acquisito il titolo o la
documentazione probatoria;
b. crediti per
cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o
giudiziarie per la riscossione;
c. crediti
riconosciuti inesigibili o insussistenti.
3. I crediti di cui
alle lettere a) e b) continuano a essere riportati nelle scritture e sono
affidati alla riscossione degli uffici competenti. I crediti di cui alla
lettera c) sono eliminati dalle scritture.
Art. 92
(Riduzione
di residui attivi connessi a finanziamenti vincolati)
1. Eventuali riduzioni
di residui attivi connessi a finanziamenti a destinazione vincolata vanno
prioritariamente compensate attraverso la riduzione di pari importo dei residui
di stanziamento dei capitoli di spesa correlati, ovvero in via subordinata,
mediante recupero delle relative disponibilità sulla competenza dell’esercizio
attraverso una riduzione compensativa delle poste previsionali di uscita.
2. L’eventuale assoluta
impossibilità di procedere al recupero delle minori entrate accertate e
introitate rispetto ai correlati impegni di spesa e la conseguente formazione
di disavanzo sul bilancio autonomo regionale determina l’attivazione dei
procedimenti di responsabilità per danni nei confronti dei funzionari che hanno
disposto i relativi atti.
Art. 93
(Residui
passivi. Nozione)
1. Costituiscono
residui passivi le somme impegnate a norma dell'articolo 77 e non pagate entro
il termine dell'esercizio.
2. Non è ammessa la
conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate, a norma
dell’articolo 77, entro il termine dell’esercizio nel cui bilancio esse furono
iscritte, salvo quanto previsto dal presente articolo.
3. Le somme di cui al
comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due
anni, successivi a quello in cui l’impegno si è perfezionato, per le spese
correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale.
4. Tutte le somme
iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma
dell’articolo 77, entro il termine dell’esercizio costituiscono economia di
spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della
gestione.
5. Le somme iscritte
negli stanziamenti di spesa in conto capitale non impegnate entro il termine
dell’esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui di
stanziamento, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima
iscrizione.
6. Tutte le somme
derivanti da assegnazioni con vincolo di destinazione da parte dello Stato e
della Ue possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento,
non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.
Decorso tale periodo le somme non impegnate costituiscono economie di spesa e,
a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. Le
stesse somme, in sede di approvazione della legge di assestamento del bilancio,
sono riscritte nella competenza dell’esercizio, con assegnazione agli originari
capitoli di spesa ai fini della loro utilizzazione per le medesime finalità,
ovvero a capitoli di nuova istituzione per la restituzione agli enti
assegnatari.
Art. 94
(Ricognizione
dei residui passivi)
1. L'accertamento delle
somme da iscrivere come residuo per la parte riferibile alla competenza
dell'esercizio scaduto, nonché il riaccertamento delle somme già conservate tra
i residui degli esercizi precedenti sono disposti dalla Giunta regionale con
motivata deliberazione da adottare entro il 31 marzo.
2. Nella ricognizione dei residui passivi si
osservano i seguenti principi:
a. le quote
degli stanziamenti delle spese correnti non impegnate alla chiusura
dell'esercizio finanziario costituiscono economie di bilancio;
b. le quote dei
fondi di riserva e dei fondi speciali, sia di parte corrente sia capitale, non
utilizzate a chiusura dell’esercizio, fatte salve le disposizioni di cui
all’articolo 53, costituiscono economie di bilancio;
c. le quote non
impegnate degli stanziamenti di spesa iscritti in corrispondenza di
assegnazioni statali e comunitarie, a destinazione legislativamente vincolata,
ivi compresi gli stanziamenti di spesa per il cofinanziamento regionale di
programmi e progetti statali e comunitari, in corrispondenza dei relativi
accertamenti d'entrata, possono essere conservate, quali residui di stanziamento,
nella corrispondente unità previsionale di base e nei corrispondenti capitoli
del bilancio non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima
iscrizione.
3. L’accertamento
definitivo delle somme conservate a residui passivi è effettuato con la legge
di approvazione del rendiconto generale della Regione.
Art. 95
(Residui
passivi perenti)
1. Costituiscono
residui perenti le somme iscritte tra i residui passivi e non pagate entro i termini
di conservazione di cui all’articolo 93, comma 3.
2. Nello stato di
previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti appositi fondi
destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai
sensi del comma 1 e per i quali sia prevedibile l’esercizio del diritto a
riscuotere da parte dei creditori.
3. Le somme eliminate
per perenzione amministrativa possono riprodursi nei bilanci successivi con
riassegnazione ai pertinenti capitoli della competenza, ovvero a capitoli di nuova
istituzione aventi la stessa destinazione e finalità, qualora gli stessi
fossero stati, nel frattempo, soppressi.
4. Alla copertura del
relativo fabbisogno si provvede mediante prelevamento delle somme occorrenti
dai fondi di cui al comma 3, con la stessa deliberazione della Giunta regionale
che dispone il pagamento e la relativa imputazione delle somme reclamate dai
creditori.
5. Alla ricognizione
annuale dei residui perenti si provvede con il medesimo provvedimento di cui
all’articolo 94, comma 1.
TITOLO
VI
RENDICONTO
GENERALE DELLA REGIONE
Art. 96
(Definizione
e contenuti)
1. Il rendiconto
generale della Regione dimostra i risultati finali della gestione finanziaria,
patrimoniale ed economica svolta nell'anno finanziario.
2. Il rendiconto
generale comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
3. Al rendiconto
generale è premessa una relazione generale illustrativa dei dati consuntivi
relativi sia al conto del bilancio sia al conto del patrimonio.
4. Il rendiconto
generale si completa con il rapporto di gestione che contiene, con riferimento
all’anno di rendiconto e ai due esercizi precedenti, i risultati relativi:
a. alle entrate
e alle spese delle gestioni finanziarie e patrimoniali;
b. allo stato
di attuazione delle politiche di intervento con l’indicazione delle risorse
stanziate e utilizzate e dai dati di efficacia conseguiti;
c. al quadro
d’insieme dei pagamenti regionali distinti per spese correnti e di investimento
e per categorie di soggetti percettori pubblici e privati;
d. alle spese e
ai costi dei fattori di produzione quali l’amministrazione generale, le
politiche del personale, dell’informatica, delle consulenze professionali,
degli studi e delle ricerche, specificando per ciascun fattore gli atti
amministrativi adottati.
Art. 97
(Conto
del bilancio)
1. Il conto del
bilancio dimostra i risultati finali della gestione finanziaria sulla base
delle autorizzazioni e delle limitazioni contenute nel bilancio annuale di
previsione di cui assume la medesima struttura. Esso deve consentire, sulla
base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 47, comma 3, la valutazione
delle politiche pubbliche regionali di settore sulla base della classificazione
per funzioni-obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire
la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa
in relazione agli obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficacia e di
efficienza.
2. Per ciascuna unità
previsionale di base e per ciascun capitolo di entrata e di spesa, il conto del
bilancio espone e dimostra:
a. le entrate
di competenza dell'anno, risultanti dalle previsioni definitive, accertate,
riscosse e rimaste da riscuotere;
b. le spese di
competenza dell'anno, risultanti dalle previsioni definitive, impegnate, pagate
e rimaste da pagare;
c. la gestione
dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
d. il conto
totale dei residui attivi e dei residui passivi che si tramandano all'esercizio
successivo.
3. Le riscossioni e i
pagamenti sono indicati distintamente in conto competenza, in conto residui e
nel totale.
Art. 98
(Conto
del patrimonio)
1. Il conto generale
del patrimonio indica in termini di valori aggiornati alla data di chiusura
dell'esercizio cui il conto si riferisce:
a. le attività
e le passività finanziarie;
b. i beni
mobili e immobili;
c. ogni altra
attività e passività, nonché le poste rettificative.
2. Il conto del
patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra
la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.
3. Al fine di
consentire l'individuazione dei beni della Regione suscettibili di
utilizzazione economica, è introdotta nel conto del patrimonio l'ulteriore
classificazione secondo la tipologia esposta nella tabella "C"
allegata al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
4. Al conto del
patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni immobili e delle
partecipazioni esistenti alla data di chiusura dell’esercizio cui il conto si
riferisce, con l’indicazione delle rispettive destinazioni e dell’eventuale
reddito da essi prodotto.
Art. 99
(Rendiconti
degli enti dipendenti dalla Regione)
1. I rendiconti degli
enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione
sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabilite dallo Statuto e dalle
leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. Tali
rendiconti sono redatti in conformità a quanto disposto dagli articoli 97 e 98.
2. I bilanci di
esercizio approvati da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione
finanziaria sono allegati al rendiconto generale della Regione dell’anno cui si
riferiscono.
Art. 100
(Relazione
della Giunta regionale)
1. Al rendiconto è
allegata una relazione della Giunta regionale illustrativa dei dati consuntivi
dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico della gestione e
in cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati
conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli
obiettivi e agli indirizzi degli strumenti della programmazione di cui al
Titolo II della presente legge.
Art. 101
(Formazione
e approvazione)
1. Il rendiconto
generale della Regione è presentato dalla Giunta al Consiglio regionale entro
il 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio cui questo si riferisce.
2. Il Consiglio
regionale approva con legge il rendiconto generale della Regione entro il
successivo 30 giugno.
3. Ai fini del
coordinamento e del consolidamento dei conti pubblici, il rendiconto generale
della Regione è riformulato sulla base degli schemi uniformi di classificazione
stabiliti da leggi dello Stato.
Art. 102
(Autonomia
contabile del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio
regionale dispone, per l'esercizio delle proprie funzioni, di un bilancio
autonomo gestito in conformità delle norme stabilite dal Regolamento interno di
amministrazione e contabilità.
2. L’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale adegua il proprio sistema dei controlli
interni ai principi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286.
3. Le somme stanziate
nel bilancio regionale per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio
regionale sono messe a disposizione del Consiglio medesimo, su richiesta del
suo Presidente.
TITOLO
VII
SISTEMI
CONTABILI
Art. 103
(Sistema
di contabilità generale)
1. In ordine ai criteri
di impianto e di tenuta dei sistemi contabili si osservano, per quanto
applicabili, i principi della legge 3 aprile 1997, n.94 e del d. lgs. 279/1997.
2. La Ragioneria cura
la tenuta di un sistema di scritture contabili rivolto alla completa ed esatta
rilevazione degli aspetti finanziari, patrimoniali ed economici della gestione
della Regione.
3. Il sistema di
contabilità generale è costituito da:
a. un sistema
di contabilità finanziaria;
b. un sistema
di contabilità patrimoniale;
c. un sistema
di contabilità economica analitica per centri di costo.
4. Il sistema contabile
si avvale di procedure informatiche.
Art. 104
(Sistema
di contabilità finanziaria)
1. La contabilità
finanziaria rileva i fenomeni di gestione che comportano, per ciascuna unità
previsionale di base e per ciascun capitolo, operazioni finanziarie in termini
di competenza e in termini di cassa con riferimento agli stanziamenti del
bilancio di previsione. Sono, pertanto, soggetti a registrazione nella
contabilità finanziaria gli accertamenti delle entrate e gli impegni delle
spese di competenza, nonché le riscossioni e i pagamenti sia in conto
competenza sia in conto residui.
2. La chiusura delle
scritture di contabilità finanziaria al termine dell'esercizio consente di
determinare il risultato finale della gestione attraverso la formazione del
conto del bilancio.
Art. 105
(Sistema
di contabilità patrimoniale)
1. La contabilità
patrimoniale rileva la consistenza dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e
passivi, della Regione all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel
patrimonio nel corso dell'anno, sia per effetto della gestione del bilancio sia
per altre cause, l'incremento o decremento netto del patrimonio iniziale.
2. Le scritture della
contabilità patrimoniale consistono nella tenuta degli inventari, di registri
di consistenza dei beni, di partitari e di ogni altra scrittura utile ai fini
della rilevazione degli aspetti patrimoniali della gestione e della valutazione
degli elementi attivi e passivi del patrimonio.
Art. 106
(Sistema
di contabilità economica analitica per centri di costo)
1. Al fine di
consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti la
Regione adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con apposito regolamento, un sistema di contabilità economica
fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo.
2. In ordine alle
componenti e ai criteri di impianto e di tenuta del sistema di contabilità
economica di cui al comma 1 si osserva l'articolo 10 del d. lgs. 279/1997 in
quanto applicabile.
3. Le rilevazioni e le
risultanze della contabilità economica sono utilizzate anche ai fini della
formazione degli strumenti di programmazione regionale, del progetto di
bilancio, del migliore impiego delle risorse, del monitoraggio degli effetti
finanziari delle manovre di bilancio, della valutazione tecnica dei costi dei
provvedimenti e delle iniziative legislative della Regione e del sistema dei
controlli interni.
TITOLO
VIII
SISTEMA
DEI CONTROLLI INTERNI E DI GESTIONE
Art. 107
(Principi
generali del controllo interno e di gestione)
1. La Giunta regionale
adegua il proprio sistema di controllo interno e di gestione ai seguenti
principi generali:
a. garantire la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
(controllo di regolarità amministrativa e controllo di regolarità contabile);
b. verificare
l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto
tra costi e risultati (controllo di gestione);
c. valutare le
prestazioni del personale, in particolare della dirigenza, anche ai fini
dell'attribuzione della quota variabile della retribuzione definita in sede
contrattuale (valutazione del personale);
d. valutare
l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi
e altri strumenti della programmazione e di determinazione dell'indirizzo
politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi
predefiniti (valutazione e controllo strategico).
2. L’organizzazione del
sistema dei controlli interni dell’Amministrazione è demandata ad appositi
regolamenti da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
TITOLO
IX
COOPERAZIONE
STATO REGIONE
RESPONSABILITA'
E CONTROLLI PARTICOLARI
Art. 108
(Cooperazione
Stato-Regione)
1. La Regione è tenuta
a fornire agli organi statali, nell'ambito di un rapporto di reciprocità, ogni
notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla
presente legge, nonché a concordare le modalità di utilizzazione comune dei
rispettivi sistemi informativi e altre forme di collaborazione, ai sensi
dell'articolo 34 della legge 19 maggio 1976, n.335 e del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
Art. 109
(Responsabilità
degli amministratori e dei dipendenti verso la Regione)
1. Gli amministratori e
i dipendenti della Regione, per danni arrecati nell’esercizio delle loro
funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti di cui alle leggi 14
gennaio 1994, n. 20 e 20 dicembre 1995, n. 639. Si applicano alle indicate
ipotesi di responsabilità gli istituti processuali valevoli per i dipendenti
delle amministrazioni statali.
Art. 110
(Controllo
della spesa delegata agli enti locali)
1. Le leggi regionali
che prevedono la delega di funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme
di collaborazione e di controllo a carattere economico, finanziario e
contabile.
2. Gli enti delegati,
oltre alla rendicontazione delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni
delegate, devono presentare alla Giunta regionale una relazione che documenti i
risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia nell’esercizio di tali
funzioni.
3. Le spese inerenti
alle funzioni delegate sono gestite dagli enti secondo le direttive fissate
dalla Giunta regionale.
4. In ogni tempo il
Presidente della Giunta può disporre verifiche presso gli enti delegati sulla
destinazione e sullo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali.
5. Al fine di garantire
l'omogeneità delle procedure, l'accelerazione delle spese e l'attuazione dei
programmi e progetti da parte degli enti locali nelle materie ove questi
intervengono con finanziamento anche parziale a carico della Regione e nel caso
di funzioni delegate, la Regione segnala gli inconvenienti riscontrati, offre
la sua collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni rimedi.
Art. 111
(Obbligo
di rendiconto per contributi straordinari)
1. Per tutti i
contributi straordinari assegnati dalla Regione Puglia a Province, Comuni,
Comunità Montane, Città Metropolitane e unioni di Comuni è dovuta la
presentazione del rendiconto all’amministrazione erogante entro sessanta giorni
dal termine dell’esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del
responsabile del servizio finanziario.
2. Il rendiconto, oltre
alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in
termini di efficienza ed efficacia dell’intervento.
3. Il termine di cui al
comma 1 è perentorio. La sua inosservanza comporta l’obbligo di restituzione
del contributo straordinario assegnato.
4. I responsabili dei
centri amministrativi che hanno erogato detti contributi sono responsabili
dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. Ove il contributo
attenga a un intervento realizzato in più esercizi finanziari, gli enti di cui
al comma 1 sono tenuti al rendiconto per ciascun esercizio.
TITOLO X
DISPOSIZIONI
ORGANIZZATIVE
Art. 112
(Disposizioni
di carattere organizzativo)
1. Per l’applicazione
delle norme previste dalla presente legge e ai sensi dell’articolo 8, comma 1,
della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7, è individuata l’Area di
coordinamento per le politiche economiche e finanziarie.
2. All’Area di coordinamento di cui al comma 1
fanno capo i seguenti settori.
a. programmazione;
b. finanze;
c. ragioneria, bilancio e
controlli interni per la regolarità amministrativa e contabile;
d. controllo interno di gestione.
3. L’Area di
coordinamento delle politiche economiche e finanziarie comprende i seguenti
ambiti di operatività:
a. analisi dei
problemi economici e finanziari regionali;
b. elaborazione
delle linee di programmazione economica e finanziaria regionale, in funzione
anche dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Ue;
c. copertura
del fabbisogno finanziario, indebitamento, gestione del debito e operazioni
finanziarie, nonché analisi dei relativi andamenti e flussi;
d. gestioni
finanziarie delle partecipazioni azionarie della Regione Puglia;
e. controlli
interni di regolarità contabile e amministrativa, controlli interni di gestione
ai sensi del d. lgs. 286/1999;
f. gestione
della formazione specialistica nelle materie di competenza.
4. Il Settore programmazione, in particolare:
a. contribuisce
a definire, sul piano operativo, gli obiettivi e le politiche settoriali degli
investimenti regionali, curando la programmazione economica e finanziaria degli
interventi sulla base delle linee programmatiche generali deliberate dal CIPE e
dalla Giunta regionale;
b. svolge
funzioni di collaborazione e supporto nei confronti di enti locali e altri
soggetti attuatori pubblici e privati, su richiesta e d’intesa con i predetti organismi
e soggetti, in materia di promozione e attuazione delle politiche di sviluppo e
di coesione, compresa l’eventuale assistenza per la programmazione e la
progettazione degli interventi;
c. interviene
nella promozione e nella stipula delle intese istituzionali di programma e
promuove l’attivazione degli strumenti di programmazione negoziata;
d. concorre a
definire il piano degli interventi per lo sviluppo economico, settoriale, e
territoriale della Regione anche con riferimento ai programmi strutturali
derivanti dalla Ue e di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
5. Il Settore finanze svolge, in particolare, i
seguenti compiti:
a. gestione delle imposte
regionali sulle attività produttive;
b. gestione delle addizionali e
compartecipazione ai tributi er"Times New Roman"i;
c. gestione delle tasse
automobilistiche;
d. gestione degli altri tributi
regionali.
6. Il Settore
ragioneria, bilancio e controlli interni per la regolarità amministrativa e
contabile svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a. esercizio
sugli atti amministrativi e legislativi della Regione Puglia delle attività,
dei controlli e delle verifiche previste dall’ordinamento contabile regionale e
statale;
b. formazione e
gestione dei bilanci e dei rendiconti della Regione;
c. monitoraggio
degli andamenti di tesoreria e dei flussi di cassa;
d. monitoraggio
e coordinamento della spesa regionale, dei flussi finanziari regionali e
comunitari;
e. verifica
della legittimità, regolarità contabile e correttezza dell’azione
amministrativa, nel rispetto della normativa regionale, statale e comunitaria.
Le verifiche di
regolarità amministrativa e contabile, di cui al punto e) devono rispettare, in
quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della
revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti
nel settore. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non
comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi
espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio
secondo cui le definitive determinazioni in ordine all’efficacia dell’atto sono
adottate dall’organo amministrativo responsabile.
7. Il Settore controlli interni di gestione
svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a. analisi, verifica e valutazione
dell’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa regionale;
b. monitoraggio del rapporto tra
costi e risultati.
Il sistema dei
controlli di gestione supporta le funzioni dirigenziali dei centri di
responsabilità amministrativa, assumendo come riferimento il bilancio di
direzione di cui all’articolo 59 e provvede:
a. a misurare le prestazioni dei
centri medesimi e di altre unità organizzative;
b. alla rilevazione dei dati
relativi ai costi dei singoli fattori produttivi impiegati;
c. alla rilevazione dei dati
relativi ai risultati quantitativi e qualitativi della gestione;
d. all’elaborazione e
all’applicazione di indicatori di efficacia, efficienza e di economicità
dell’azione amministrativa.
La struttura di cui al
presente comma è l’organismo di riferimento per le rilevazioni e le analisi dei
costi e dei risultati della gestione derivanti dalla tenuta del sistema di
contabilità economica di cui all’articolo 107. Il controllo di gestione si
avvale di un idoneo sistema informativo.
Art. 113
(Controllo
strategico)
1. Il controllo
strategico mira a coadiuvare la Giunta regionale nell’elaborazione delle
direttive e degli altri atti di indirizzo politico di cui all’articolo 3, comma
1, lettere b) e c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e a
verificare l’effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti medesimi.
2. Il controllo
strategico sarà esercitato da apposita struttura individuata con successivo
provvedimento della Giunta regionale.
TITOLO
XI
DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
Art. 114
(Rinvio)
1. Per quanto non
previsto dalla presente legge, si fa espresso rinvio alle norme di contabilità
generale dello Stato, in quanto applicabili, e in particolare alle disposizioni
contenute nella l. 468/1978, nella legge 23 agosto 1988, n. 362, nella l.
94/1997, nel d. lgs. 279/1997 e successive modificazioni, nel decreto
legislativo 28 marzo 2000, n. 76.
Art. 115
(Abrogazione
di norme)
l. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002 sono abrogati:
1.
la legge regionale 1°
luglio 1972, n. 5;
2.
la legge regionale 30
maggio 1977, n. 17;
3.
la legge regionale 30
maggio 1977, n. 18;
4.
la legge regionale 11
luglio 1978, n. 30;
5.
la legge regionale 18
aprile 1979, n. 25;
6.
l’articolo 17 della
legge regionale 6 giugno 1979, n. 31;
7.
l’articolo 4 della
legge regionale 13 novembre 1979, n. 67;
8.
la legge regionale 13
novembre 1983, n. 23;
9.
la legge regionale 4
giugno 1984, n. 28;
10.
la legge regionale 11
settembre 1986, n. 25;
11.
la legge regionale 22
aprile 1987, n. 9;
12.
la legge regionale 12
agosto 1988, n. 21;
13.
l’articolo 5 della
legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1;
14.
la legge regionale 4
dicembre 1991, n. 11;
15.
la legge regionale 23 giugno
1992, n. 10;
16.
l’articolo 24 della
legge regionale 19 giugno 1993, n. 9;
17.
gli articoli 38 e 39
della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21;
18.
l’articolo 13 della
legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37;
19.
l’articolo 46 della
legge regionale 3 giugno 1996, n. 6;
20.
l’articolo 6 della
legge regionale 18 dicembre 1996, n. 27;
21.
l’articolo 4 della
legge regionale 20 gennaio 1997, n. 1;
22.
l’articolo 9 della
legge regionale 22 dicembre 1997, n. 22;
23.
l’articolo 22 della
legge regionale 6 maggio 1998, n. 14;
24.
l’articolo 6 della
legge regionale 13 agosto 1998, n. 22;
25.
l’articolo 1 della
legge regionale 4 maggio 1999, n. 17;
26.
l’articolo 52 della
legge regionale 25 settembre 2000, n. 13;
27.
il comma 2
dell’articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14;
e tutte le altre disposizioni con essa
incompatibili.
Art. 116
(Prima
articolazione delle unità previsionali di base)
1. La Giunta regionale,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
fini della predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2002,
provvede, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 38 e 48, alla
prima individuazione delle unità previsionali di base e alla loro contestuale
assegnazione ai rispettivi centri di responsabilità amministrativa.
La presente Legge è
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello Statuto ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Data
a Bari, addì 16 novembre 2001
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