TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art.
1
(Oggetto
e finalità)
1. La
presente legge disciplina l’applicazione dei regimi regionali di aiuto
nell’ambito dell’ordinamento della Regione Puglia e ne fissa le linee guida in
materia, in coerenza e nel rispetto delle regole comunitarie e statali.
2. Gli
interventi della Regione Puglia destinati a concorrere, consolidare e
accrescere il sistema produttivo regionale devono favorire le seguenti azioni:
- sviluppo
della competitività e dell’innovazione;
- impulso
agli investimenti in ricerca e sviluppo;
- ampliamento
della base produttiva;
- sostegno
all’ingegneria finanziaria;
- promozione
del fattore umano;
- sviluppo
delle filiere produttive.
3. La
presente legge disciplina, altresì, gli interventi a sostegno delle attività
produttive conferiti dallo Stato alla Regione e l’amministrazione del relativo
Fondo unico regionale, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 21
aprile 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59".
4. Le
disposizioni della presente legge sono:
- inapplicabili
ai settori di attività relativi alla produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato II del
Trattato CE, alla pesca, all’industria carbonifera, in quanto oggetti di
apposita regolamentazione comunitaria;
- applicabili
compatibilmente con le specifiche limitazioni fissate a livello
comunitario per i "settori sensibili", quali i trasporti, la
siderurgia, le costruzioni navali, le fibre sintetiche, l’industria
automobilistica;
- direttamente
applicabili a tutti i rimanenti settori di attività quali artigianato,
industria, turismo, commercio e servizi.
Art.
2
(Tipologie
di aiuto)
1. Le
finalità di cui all’articolo 1 e gli interventi relativi sono attuati
attraverso le seguenti tipologie di aiuto:
- contributo
in c/impianti;
- contributo
in c/esercizio;
- contributi
in c/interesse;
- crediti
di imposta;
- bonus
fiscale;
- partecipazione
al capitale di rischio;
- compartecipazione
a fondi di garanzia;
- sostegni
al fattore umano.
2. La
concessione degli aiuti è effettuata con le procedure disciplinate dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la realizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese", nelle tipologie automatica,
valutativa e negoziale.
3. L’intensità
di aiuto calcolata in Equivalente sovvenzione netta (ESN) e Equivalente
sovvenzione lorda (ESL) prevista per ogni tipologia di intervento o in caso di
integrazione tra più tipologie non potrà eccedere complessivamente quelle
previste o approvate dalla Commissione dell’Ue, nel rispetto del massimale di
aiuto stabilito per la Puglia dalla carta degli aiuti a finalità regionale. L’
intensità di aiuto potrà essere adeguata automaticamente in base a successive
disposizioni della Commissione Ue.
Art.
3
(Soggetti
beneficiari)
1. I
destinatari dei regimi di aiuto individuati dalla presente legge sono le
imprese in possesso dei requisiti indicati nella definizione comunitaria di
piccola e media impresa (PMI), comprese quelle a conduzione giovanile e/o
femminile, e operanti nei settori dell’artigianato, dell’industria, del
turismo, del commercio e dei servizi.
2. I
destinatari degli aiuti possono essere imprese singole o associate in forma
consortile.
3. Per
poter accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge, le imprese devono
essere in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di
sicurezza degli ambienti di lavoro e applicare i rispettivi contratti
collettivi di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello
territoriale
Art.
4
(Operatività
dei regimi di aiuto)
1. La
Giunta regionale procede a rendere operativi i regimi di aiuto attraverso
l’emanazione e pubblicazione di regolamenti attuativi e/o bandi pubblici nei
quali vengono dettagliatamente stabilite le condizioni e le modalità di accesso
all’aiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre specificazioni necessarie
all’effettiva applicabilità del regime.
2. I
bandi e/o regolamenti di attuazione devono almeno contenere:
- la
quantificazione delle ragioni che giustificano l’istituzione del regime di
aiuto;
- la
dimostrazione delle coerenze e delle compatibilità con il Trattato CE e con
tutte le altre disposizioni in materia di aiuti e finalità regionali;
- gli
obiettivi generali e specifici che il regime intende perseguire;
- l’indicazione
della linea di sviluppo relativa al regime di aiuto individuato.
3. Inoltre,
i bandi applicativi e/o i regolamenti di attuazione dei regimi di aiuto devono:
- indicare
dettagliatamente le singole tipologie di intervento ammissibili;
- escludere
l’ammissibilità di progetti e spese che abbiano avuto inizio prima della
presentazione della richiesta di agevolazione;
- prevedere
l’obbligo di mantenimento dell’investimento incentivato:
1.
per cinque anni, relativamente a macchinari,
attrezzature, altri tipi di beni mobili comunque denominati;
2.
per dieci anni, relativamente a strutture,
stabilimenti, altri tipi di beni immobili comunque denominati;
- esplicitare
le modalità e le procedure per la valutazione e selezione dei progetti;
- esplicitare
le modalità e le procedure per l’erogazione degli aiuti, nonché le
ispezioni, i controlli e il monitoraggio dei progetti, la revoca degli
aiuti e le sanzioni.
Art.
5
(Procedimenti)
1. I
procedimenti attuativi dei singoli regimi di aiuto devono assicurare la
semplificazione e lo snellimento delle procedure valutative.
2. Per
l’attuazione degli articoli 8 e 11, le istruttorie tecniche, economiche e
finanziarie, nonché l’erogazione degli aiuti e la gestione dei fondi regionali
destinati alle attività produttive saranno effettuate da banche o società di
servizi controllate dalle stesse che verranno selezionate tramite le procedure
di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, sulla base
delle condizioni offerte e della disponibilità di una idonea struttura
tecnico-organizzativa e professionale con consolidata esperienza in attività di
istruttoria e monitoraggio di programmi di investimento svolte sul territorio
regionale.
3. Per
quanto riguarda le procedure automatiche per la concessione del credito
d’imposta e del bonus fiscale, la Regione Puglia stipulerà apposito convenzionamento
con il Ministero delle finanze e, attraverso una procedura di evidenza
pubblica, ai sensi del d. lgs. 157/1995, selezionerà tra gli istituti di
credito il soggetto gestore.
4. Per
l’attuazione degli articoli 6, 7, 9 e 10 della presente legge, la Giunta
regionale è autorizzata ad affidare, mediante convenzione anche pluriennale, ad
uno o più soggetti esterni l’istruttoria delle domande di finanziamento e
l’erogazione degli aiuti di cui alla presente legge, anche a sostegno
dell’attività di garanzia di consorzi fidi. I soggetti esterni, da selezionare
secondo le procedure di cui al d. lgs.157/1995, devono essere in possesso dei
necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà.
TITOLO II
MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLE
FINALITA’ DI SVILUPPO
Art.
6
(Sviluppo
delle competitività e dell’innovazione)
1. Le
iniziative ammissibili a finanziamento possono essere:
- acquisizione
di servizi reali alle imprese finalizzati a favorire
l’internazionalizzazione e la competitività;
- acquisizione
di servizi reali alle imprese nel settore qualità e ambiente per il
conseguimento di brevetti e licenze, per la diffusione di tecnologie con
elevato impatto nel settore dell’informazione e delle telecomunicazioni.
2. I
soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti
dall’articolo 3, commi 1 e 2.
3. Le
spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:
- analisi
di mercato;
- sistemi
di certificazione aziendale;
- sistemi
di verifica e controllo (ECOAUDIT e AUDIT ENERGETICO);
- creazione
di marchi collettivi;
- azioni
di marketing;
- azioni
di promozione per l’internazionalizzazione dei prodotti.
4. Per
gli interventi di cui al presente articolo si applica la tipologia di aiuto del
contributo in c/esercizio nella misura del 50 per cento del costo di acquisto
dei servizi. In ogni caso, tale livello di contribuzione può essere applicato a
programmi triennali, anche integrati, di spesa per servizi di cui al comma 3,
di importo non superiore a 300 mila euro.
5. Le
iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura automatica.
Art.
7
(Impulso
agli investimenti in ricerca & sviluppo)
1. Le
iniziative ammissibili a finanziamento possono essere:
- ricerca
industriale finalizzata ad acquisire nuove conoscenze che possono
permettere di mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o
servizi, o comportare un notevole miglioramento degli stessi;
- attività
di sviluppo precompetitivo per dare concretizzazione ai risultati della
ricerca industriale al fine di elaborare un piano, un progetto o un
disegno per prodotti nuovi, modificati o migliorati, ivi compresa la
creazione di prototipi non idonei a fini commerciali.
2. I
soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti
dall’articolo 3, commi 1 e 2.
3. Le
spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:
- spese
di personale adibito esclusivamente all’attività di ricerca;
- costo
di strumenti, attrezzature, terreni ed edifici utilizzati esclusivamente e
in forma permanente per l’attività di ricerca, esclusi i normali investimenti;
- costo
dei servizi di consulenza esterni e di servizi simili;
- spese
generali supplementari direttamente imputabili all’attività di ricerca;
- altri
costi d’esercizio direttamente imputabili all’attività di ricerca.
4. Per
gli interventi di cui al presente articolo si applica la tipologia di aiuto del
contributo in c/esercizio.
5. L’intensità
di aiuto è così definita:
- per gli
interventi di ricerca & sviluppo industriale è pari al 70 per cento
del costo totale di investimento, che può essere maggiorato di un
ulteriore 5 per cento nel caso di progetti legati a un programma quadro
comunitario in materia di ricerca & sviluppo e/o un progetto
implicante la cooperazione transfrontaliera;
- per gli
interventi di ricerca & sviluppo precompetitiva è pari al 45 per cento
del costo totale di investimento, che può essere maggiorato di un
ulteriore 5 per cento nel caso di progetti legati a un programma quadro
comunitario in materia di ricerca & sviluppo e/o un progetto
implicante la cooperazione transfrontaliera.
6. Limitatamente
agli investimenti materiali di cui al punto b) del comma 5, è applicabile la
tipologia di aiuto del contributo in c/impianti pari al 35 per cento espresso
in ESN.
7. Le
iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura valutativa.
Art.
8
(Ampliamento
della base produttiva)
1. Le
iniziative ammissibili a finanziamento possono essere:
- nuove
imprese o nuovi programmi di investimento;
- ammodernamento
e ampliamento di impianti tecnico-produttivi già esistenti, con
l’esclusione di interventi finalizzati alla mera sostituzione di impianti
e macchinari che hanno beneficiato di contributi pubblici e non
interamente ammortizzati fiscalmente.
2. I
soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti
dall’articolo 3, commi 1 e 2.
3. Le
spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:
- suolo
aziendale;
- progettazioni
e studi;
- opere
murarie e assimilate;
- macchinari
impianti e attrezzature, ivi compresi sistemi informatici, brevetti e
licenze connessi agli investimenti materiali.
4. Per
gli interventi di cui al presente articolo si applicano le seguenti tipologie
di aiuto:
- contributi
in c/impianti;
- contributi
in c/interesse;
- crediti
di imposta;
- bonus
fiscale.
5. L’intensità
massima di aiuto applicabile non può superare il 35 per cento in ESN.
6. L’intensità
di aiuto può essere maggiorata con una premialità fino a un massimo del 15 per
cento in ESL allorché il programma di investimento soddisfa una o più delle
seguenti condizioni:
- ricada
in un’area identificata quale distretto industriale o sistema produttivo
locale, realizzando una integrazione orizzontale e verticale nell’ambito
di una filiera produttiva, maggiorazione del tasso standard del 5 per
cento in ESL;
- il
soggetto beneficiario sia caratterizzato dalla partecipazione di imprese
interne ed esterne alla Puglia, maggiorazione del tasso standard del 5 per
cento in ESL;
- realizzi
nuova occupazione, che utilizzi personale appartenente alle categorie
svantaggiate o promuova le pari opportunità, maggiorazione del tasso
standard del 3 per cento in ESL;
- dimostri
l’utilizzo dell’applicazione delle migliori tecnologie disponibili in
materia di tutela ambientale e sviluppo sostenibile, maggiorazione del
tasso standard del 2 per cento in ESL.
7. Le
premialità del comma 6 possono essere modificate ogni anno dalla legge
regionale di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario e del bilancio pluriennale.
8. Le
iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura valutativa
per gli investimenti a cui si applicano le tipologie di aiuto di cui al comma
4, lettere a) e b), con procedura automatica per gli interventi a cui si
applicano le tipologie di aiuto di cui al comma 4, lettere c) e d).
Art.
9
(Sostegno
all’ingegneria finanziaria)
1. Le
iniziative ammissibili a finanziamento sono:
- acquisizione
di servizi reali nel campo della finanza innovativa;
- operazioni
assistite di partecipazione al capitale di rischio;
- operazioni
a sostegno dell’associazionismo creditizio di mutua garanzia tra PMI;
- operazioni
a sostegno dell’assestamento finanziario delle imprese finalizzate a
programmi di sviluppo aziendale.
2. I
soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti
dall’articolo 3, comma 1 e 2.
3. Limitatamente
al punto a) del comma 1, le spese ammissibili sono quelle relative
all’assistenza e consulenza per la quotazione in borsa delle PMI.
4. L’aiuto
applicabile per le iniziative di cui al comma 1 è così previsto:
- per le
iniziative a sostegno dello sviluppo dei prestiti partecipativi e delle
cambiali finanziarie, la Regione Puglia può incrementare, in misura non
superiore al 50 per cento, un fondo specifico, promosso dal sistema
bancario e/o da investitori istituzionali. Le operazioni di cui alla
presente lettera possono avere una durata massima di cinque anni;
- per le
iniziative di partecipazione al capitale di rischio delle imprese la
Regione Puglia può incrementare, in misura non superiore al 50 per cento,
fondi chiusi promossi dal sistema bancario e/o da investitori
istituzionali, i quali possono partecipare al capitale di impresa fino ad
un tetto massimo del 30 per cento per un arco temporale massimo di cinque
anni;
- per le
operazioni a sostegno dell’associazionismo creditizio di mutua garanzia,
la Regione Puglia interviene a sostegno di Consorzi di garanzia collettiva
fidi costituiti tra PMI con sede legale, fiscale e produttiva nel
territorio regionale. La partecipazione della Regione interviene
attraverso una garanzia prestata non superiore al 50 per cento;
- per le
operazioni di assestamento finanziario delle PMI, la Regione interviene
attraverso istituti bancari selezionati con procedure di evidenza
pubblica, in operazioni di consolidamento delle passività a breve
attraverso la concessione di un contributo in c/interessi, nella misura
massima del 30 per cento del tasso di riferimento. Le operazioni di
consolidamento possono essere assistite da garanzie di Consorzi-fidi di
associazionismo di mutua garanzia tra PMI;
- per
l’assistenza e consulenza a operazioni di quotazione in borsa delle PMI
viene riconosciuto il 50 per cento del costo del servizio, svolto da
Advisor finanziari qualificati.
5. Gli
aiuti di cui al presente articolo non possono essere erogati a imprese in crisi
ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio
e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
6. Le
iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura valutativa.
Art.
10
(Promozione
del fattore umano)
1. Le
iniziative ammissibili a finanziamento sono:
- assunzioni
a tempo indeterminato e/o per trasformare i contratti di formazione e
lavoro a tempo pieno indeterminato, esclusivamente per occupare posti di
lavoro supplementari e definitivi;
- interventi
di formazione specifica teorico-pratica da impartire direttamente e
principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente
all’interno dell’impresa.
2. I
soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti
dall’articolo 3, commi 1 e 2.
3. Le
spese ammissibili con riferimento alla lettera a) del comma 1 sono
rappresentate dal costo settimanale di 100 euro per nuovo assunto per un
periodo massimo di cinquantadue settimane; con riferimento alla lettera b) del
comma 1 le spese ammissibili sono:
- costi
del personale docente;
- spese
di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
- altre
spese correnti (materiali, forniture, ecc.);
- ammortamento
degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso
esclusivo per il progetto di formazione;
- costi
dei servizi di consulenza sull’iniziativa di formazione;
- costi
di personale per i partecipanti al progetto di formazione fino al 50 per
cento del totale dei costi ammissibili.
4. L’intensità
massima di aiuto per quanto attiene gli interventi di formazione specifica è
pari al 45 per cento delle spese ammissibili, con una ulteriore percentuale del
10 per cento nel caso di beneficiari rappresentati da categorie più deboli di
lavoratori.
5. Le
iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura automatica.
Art.
11
(Sviluppo
di filiere produttive)
1. Le
iniziative ammissibili a finanziamento sono programmi di investimento
denominati Pacchetti integrati di agevolazione (PIA), che attengono a forme
diverse di incentivazione, finalizzate a confluire in un unico impegno di spesa
attraverso procedure negoziate.
2. Le
spese ammissibili nell’ambito delle iniziative di cui al comma 1 sono quelle
previste dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge.
3. Sono,
inoltre, ammissibili le spese per la realizzazione di infrastrutture pubbliche
a sostegno delle imprese e del territorio che potranno essere incentivate agli
enti o organismi pubblici – soggetti beneficiari dell’intervento – fino ad un
massimo del 75 per cento dell’intera spesa ammissibile, previa dimostrazione,
da parte del medesimo ente, della capacità di cofinanziare le opere per almeno
il 25 per cento.
4. Per
le iniziative di cui al presente articolo si applicano le tipologie di aiuto di
cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h), nella misura
massima stabilita dagli articoli 6, 7, 8, 9 e10.
5. I
soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti
dall’articolo 3, comma 2.
6. Le
iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura
negoziale.
TITOLO III
NORME FINALI
Art.
12
(Cumulo)
1. Alle
imprese beneficiarie è consentito il cumulo tra più regimi di aiuto, rispetto
allo stesso programma di investimento, fino alla concorrenza della soglia
massima del 35 per cento ESN maggiorato del 15 per cento ESL, tenuto conto di
quanto previsto all’articolo 2, comma 3.
2. E’
fatto obbligo alle imprese di comunicare preventivamente alla Regione Puglia
ogni ulteriore richiesta di attivazione di regimi di aiuto, sia a livello
regionale che nazionale che comunitario.
Art.
13
(Aiuti
de minimis)
1. Gli
aiuti previsti dalla presente legge conformi alla regola comunitaria "de
minimis" possono essere concessi a prescindere dalla dimensione delle
imprese beneficiarie. Sono tuttavia escluse da detti aiuti le imprese operanti
nei settori siderurgico e carbonifero, delle costruzioni navali, della
produzione di prodotti agricoli, della pesca, nonché dei trasporti nel caso di
acquisto di mezzi di trasporto. Il cumulo di più aiuti "de minimis" è
consentito purchè l’ammontare dei medesimi aiuti non superi il massimale
previsto dalla regola comunitaria "de minimis".
Art.
14
(Norma
transitoria)
1. Per gli interventi rivenienti dalla
attuazione dell’articolo 1, comma 3, la Regione Puglia provvede a effettuare la
selezione dei soggetti convenzionati tramite procedura di bando di gara ai
sensi del d. lgs. 157/1995, nel rispetto delle proroghe delle convenzioni
ministeriali in atto.
Art.
15
1. Agli
aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a partire dalla data di
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia della decisione
favorevole della Commissione Ue.
Data a Bari, addì 4 Gennaio 2001