TITOLO
I
NORME DI
ASSESTAMENTO E VARIAZIONE AL BILANCIO 2001
Art. 1
(Finalità)
1.
Nello stato di
previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2001,
approvato con legge regionale 31 maggio 2001, n. 14, sono introdotte le
variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e
passivi, alla giacenza di cassa e all’avanzo di amministrazione secondo i valori
risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio 2000, nonché le variazioni
ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di
spesa.
2.
Il saldo finanziario
attivo, già iscritto per lire 664.450.955.012 al competente capitolo di entrata
1011001 del bilancio di previsione per l’esercizio 2001, viene conseguentemente
rideterminato in lire 795.317.197.854 e destinato, quanto a lire 100 miliardi
per le finalità di cui al successivo articolo 2 da iscriversi in apposito
capitolo di bilancio, quanto a lire 28.666.105.711 all’impinguamento del
capitolo 1121028 “Fondo per la regolarizzazione delle carte contabili derivanti
da obbligazioni sorte successivamente alla data del 31.12.1992. Legge regionale
di variazione al bilancio di previsione 2001” e, per la restante parte, al
finanziamento di passività pregresse e a spese indilazionabili e
obbligatorie.
3.
Gli allegati A e B
contengono l’analitica esposizione, per capitolo di riferimento, rispettivamente
dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste
previsionali, in termini di competenza e cassa, per effetto della utilizzazione
dell’avanzo e delle operazioni di assestamento e variazione di cui ai commi 1 e
2.
Art. 2
(Copertura disavanzi sanitari esercizio
2001)
1.
Al fine di assicurare, secondo quanto
previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la
copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria per
l’esercizio 2001, ivi compresi eventuali fabbisogni delle aziende ospedaliere
derivanti da perdite non altrimenti ripianabili, l’addizionale regionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall’articolo 1,
comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, già
fissata nella misura dello 0,50 per cento ed elevata, per l’anno 2000, allo 0,9
per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
56, a decorrere dal 1° gennaio 2002 è rideterminata nella misura dell’1,4 per cento.
2.
All’addizionale di cui
al comma 1, così come rideterminata, si applicano le disposizioni previste per
l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
3.
Ai fini di cui al
comma 1, quale eventuale misura integrativa di compartecipazione alla spesa
sanitaria, è altresì istituito apposito capitolo di bilancio avente a oggetto
“Fondo per la compartecipazione regionale alla spesa sanitaria per l’esercizio
2001. Legge di variazione al bilancio di previsione 2001”, gestito ai sensi
dell’articolo 71 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17, con
uno stanziamento di lire 100 miliardi.
4.
Le risorse
finanziarie, di cui all’articolo 21, comma 2, della legge regionale 12 aprile
2000, n.9, provenienti dall’alienazione del patrimonio delle aziende sanitarie e
ospedaliere, per la parte non destinata ad attività assistenziale, sono
integralmente utilizzate per i ripiani dei disavanzi sanitari derivanti
dall’esercizio 2001. All’attivazione delle relative procedure provvedono gli
stessi direttori generali delle aziende secondo la normativa vigente, previa
autorizzazione della Giunta regionale.
5.
Le disposizioni di cui
all’articolo 16 della l.r. 14/2001, contenenti le misure di ripiano, mediante
contrazione di mutuo, dei disavanzi sanitari relativi agli esercizi 1995-1999,
nonché delle gestioni liquidatorie 1994 e precedenti, sono estese, ai sensi
dell’articolo 4, comma 4, del d.l. 347/2001, convertito dalla l. 405/2001, all’esercizio
2000.
Art. 3
1. Al fine di provvedere alla ricapitalizzazione delle
aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, mediante apporti di
capitale ripartito per ogni singolo ente sulla base delle rispettive situazioni
patrimoniali in essere al 31 dicembre 2000, la Giunta regionale ha facoltà di
contrarre mutui con aziende e istituti di credito nonché con la Cassa depositi e
prestiti.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 del presente
articolo la Giunta regionale è autorizzata a definire, con proprio atto, i
criteri e le modalità di erogazione.
Art.
4
(Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della
spesa)
1.
Per effetto delle
variazioni di cui all’articolo 1 della presente legge, l’ammontare complessivo
dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per
l’esercizio finanziario 2001 è
modificato in lire 31.402.663.626.140 in termini di competenza e in lire
41.863.540.323.971 in termini di cassa per l’entrata e in lire
31.402.663.626.140 in termini di competenza e in lire 41.863.540.323.971 in
termini di cassa per la spesa.
TITOLO II
NORME
SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
Capo I
Disposizioni
in materia di razionalizzazione, contenimento e qualificazione della
spesa sanitaria
Art. 5
(Disposizioni per l’appropriatezza nell’erogazione
dell’assistenza sanitaria)
1.
Gli obiettivi di
miglioramento dell’appropriatezza nell’erogazione dell’assistenza sanitaria, di
cui all’articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28, sono
confermati per l’anno 2002. Le penalizzazioni connesse alle inadempienze sono
individuate nella deliberazione della Giunta regionale 5 ottobre 2001,
n.1392.
2.
Nel documento di
indirizzo economico-funzionale per l’anno 2002, la Giunta regionale, al fine di
ridurre la frequenza al regime di degenza ordinaria, individua i Diagnostic
Related Groupes (DRGs) a più alto rischio di inappropriatezza per il ricorso al
predetto regime e che le strutture sanitarie possono trattare in regime diverso
(day hospital o ambulatoriale), con identico beneficio per il paziente e un
minore impiego di risorse. Il documento indica i valori percentuali della soglia
di ammissibilità oltre la quale le prestazioni sono remunerate con una riduzione
non inferiore al 50 per cento.
Art. 6
(Disposizioni in materia di beni e
servizi)
1.
Il termine del 31
dicembre 2001 di cui all’articolo 20, comma 9, della l.r. 28/2000 è prorogato al
31 dicembre 2002.
2.
Le aziende sanitarie
non possono stipulare contratti per forniture di beni e servizi per una durata
superiore a tre anni.
3.
I bilanci di
previsione delle aziende e degli istituti del servizio sanitario regionale sono
corredati di una distinta contabile delle prestazioni e delle forniture, che si
prevede di acquisire in base a contratti vigenti o da stipulare, atta a
dimostrare la compatibilità finanziaria delle stesse, ai sensi dell’articolo 2 e
seguenti della legge regionale 30 dicembre 1994, n.38.
4.
Con specifico
regolamento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale disciplina i criteri di
predisposizione della distinta di cui al precedente comma
3.
5.
In assenza di
specifica autorizzazione regionale è fatto divieto di procedere all’acquisizione
di beni e servizi ove gli stessi non siano stati inclusi nelle distinte di cui
al comma 3 del presente articolo o il bilancio non abbia ancora acquisito il
visto di congruità previsto dall’articolo 40 della l.r. 38/1994.
L’autorizzazione deve essere acquisita ai sensi dell’articolo 20, commi 9 e 10,
della l.r. 28/2000, prima dell’avvio della procedura di scelta del
contraente.
Art. 7
(Indicazioni in materia di bilancio preventivo per
l’esercizio 2002 e tetti di spesa)
1.
Ai fini della
predisposizione del bilancio preventivo per l’esercizio 2002, le aziende unità
sanitarie locali iscrivono in bilancio, tra i ricavi, le assegnazioni disposte
per l’anno 2001 con la deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 2001,
maggiorate del 10 per cento.
2.
Le aziende ospedaliere
e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici
iscrivono tra i ricavi:
a) il
minor importo tra il tetto di remunerazione fissato per il 2001 e il valore
delle prestazioni effettivamente erogate, anche determinate in via
provvisoria;
b) i
costi standard delle funzioni assistenziali di cui all’articolo 20 della l.r.
28/2000;
c) i
costi per l’erogazione diretta di farmaci nei limiti di quelli sostenuti nel
2001;
d) una
quota per le aziende ospedaliere universitarie, pari al 3 per cento per
l’Azienda Ospedali riuniti di Foggia e al 6 per cento per l’Azienda Policlinico
consorziale di Bari, del valore delle prestazioni assistenziali decurtate del
risparmio corrispondente alla maggiore spesa per il personale che l’azienda
avrebbe dovuto sostenere per produrre la stessa attività.
3. Per gli enti ecclesiastici e
gli IRCCS privati sono confermati i limiti di remunerazione determinati con la
deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 2001.
Art. 8
(Disposizioni in materia di
personale)
1.
Il numero dei
dipendenti in servizio nelle aziende sanitarie, sia a tempo determinato che a
tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2002 deve essere ridotto di almeno il
3 per cento rispetto al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre
1999.
2.
La deroga per il
personale sanitario, prevista all’articolo 23, comma 4, della l.r. 28/2000, è
estesa agli operatori tecnici - autisti di ambulanza e agli ausiliari
socio-sanitari addetti ai servizi sanitari, nel rispetto dei limiti della
dotazione organica stabiliti dal comma 1 del presente articolo e dei vincoli per
gli oneri finanziari di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, con conseguente riduzione della spesa del 3 per
cento.
3. Sono portate a termine per i posti messi
a concorso, ai sensi dell’articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
procedure di immissione in ruolo del personale risultato idoneo, secondo gli
adempimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31
luglio 1997, n. 365.
4. I posti necessari per l’inquadramento
del personale di cui al precedente comma 3 dovranno essere compresi nelle
rideterminazioni delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, nel rispetto, comunque, dei limiti numerici e
finanziari ivi determinati.
5. Per l’anno 2002, fino all’attuazione
delle disposizioni del presente articolo e del comma 4 dell’articolo 3 del d.l.
347/2001, è fatto divieto alle aziende sanitarie di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, di conferire incarichi di cui agli articoli 15,
15 bis e 15 ter del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, di procedere
all’avvio di bandi concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno
vacanti, nonché di attuare le procedure previste dai commi da 1 a 6 del decreto
legge 12 novembre 2001, n. 402. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma
3 del presente articolo e al comma 5 dell’articolo 23 della l.r. 28/2000.
6. Per
l'assunzione a tempo determinato dei dirigenti medici si autorizzano i direttori
generali delle Aziende sanitarie e degli IRCCS a indire “Avvisi pubblici” anche
in deroga all'articolo 16 del Contratto Nazionale di Lavoro (CNL) del 5 dicembre
1996, stante il divieto di procedere all'avvio di bandi concorsuali per
assunzione a tempo indeterminato previsto dal comma 5.
7. In presenza di risultato negativo di
gestione alle aziende sanitarie è fatto divieto di avviare nuove procedure
concorsuali, nonché di dare corso a quelle per le quali non è stata ancora
sostenuta alcuna prova di esame.
8. La validità delle graduatorie dei
concorsi pubblici delle Aziende sanitarie, sospesa alla data di entrata in
vigore della l.r. 28/2000, riprende efficacia con riferimento ai termini fissati
dal comma 5 del presente articolo.
9. Tutti gli atti riguardanti modifiche
delle piante e/o dotazioni organiche delle aziende sanitarie, adottati dai
direttori generali delle aziende, acquistano efficacia dopo l’approvazione della
Giunta regionale.
10. Gli atti adottati in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono nulli.
Art. 9
(Collegi dei revisori e collegi sindacali)
1. I componenti degli attuali collegi dei
revisori delle Aziende sanitarie non possono essere rinominati o nominati quali
componenti dei collegi sindacali della stessa azienda.
Art. 10
(Disposizioni in materia di ricavi e
spesa)
1. A decorrere
dall’anno 2002, le assegnazioni e i tetti di remunerazioni fissati con il
documento di indirizzo economico funzionale, che la Giunta regionale adotta
entro il 31 marzo di ciascun anno, costituiscono limite inderogabile per le
aziende sanitarie.
2. Il
superamento del limite di cui al comma 1 del presente articolo, determinante un
risultato economico negativo di gestione, comporta la decadenza automatica del
direttore generale e l’accertamento delle responsabilità
contabili.
3. I direttori
generali e i collegi dei revisori sono tenuti al monitoraggio trimestrale
dell’andamento della gestione, ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 38/1994, al
fine dell’adozione degli eventuali e necessari provvedimenti di
riequilibrio.
4. I collegi
dei revisori sono tenuti a esaminare tutti gli atti delle aziende da cui
scaturiscono costi per il servizio sanitario.
5. Gli atti
riguardanti l’acquisizione di beni o servizi nuovi rispetto a quelli già in
essere o autorizzati ai sensi dell’articolo 20 della l.r. 28/2000 o, comunque,
non indispensabili e non indifferibili, se non rientranti nei limiti delle
assegnazioni o del tetto di remunerazione sono nulli e la loro esecuzione
determina la responsabilità contabile di chi li pone in essere e dei revisori
dei conti.
6. In ogni
caso, i costi per l’acquisizione di beni e servizi non possono superare
nell’anno 2002 quelli sostenuti nel 2001. Sono fatte salve specifiche
autorizzazioni della Giunta regionale.
7. I collegi
dei revisori sono tenuti a verificare la correttezza delle poste iscritte, fra i
proventi e i ricavi, nella contabilità delle aziende sanitarie, con particolare
riferimento al titolo giuridico e alla loro realizzazione.
8. Al comma 4
dell’articolo 16 della l.r. 14/2001, dopo le parole: “capitoli di spesa 771082 e
771084" sono aggiunte le seguenti: “i pagamenti saranno effettuati
prioritariamente nei confronti dei creditori che hanno in corso procedure
esecutive o giudizi di ottemperanza, sulla base di provvedimenti giudiziari già
esecutivi all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto
dell’ordine cronologico attribuito dai competenti uffici giudiziari. Eventuali
avanzi sono ripartiti dall’azienda tra i creditori, in ordine cronologico della
insorgenza del debito, salvo i pagamenti da effettuarsi in forza di intervenuta
transazione"
Art. 11
(Disposizioni riguardanti le prestazioni
sanitarie)
1. Al di fuori dei programmi di
sperimentazione di cui all’articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, è fatto divieto alle aziende del
servizio sanitario nazionale di stipulare contratti con strutture sanitarie non
accreditate per lo svolgimento di compiti diretti di tutela della
salute.
2. Sono fatti salvi gli accordi e i
contratti autorizzati dalla Giunta regionale e in corso alla data del 15
novembre 2001, a condizione che gli stessi siano stati stipulati dalle aziende
sanitarie con strutture autorizzate, in possesso dei requisiti strutturali e
organizzativi previsti dalle leggi vigenti, e sulla base del fabbisogno
accertato in relazione agli standard stabiliti dalla normativa, nonché in
relazione al volume di attività quantificato dall’azienda
stessa.
3. I direttori generali delle aziende
sanitarie verificano, entro il 31 marzo 2002, il volume di attività svolto da
ciascun soggetto privato provvisoriamente accreditato nell’anno 2001 e la
qualità dei risultati conseguiti.
4. I direttori generali, nel rispetto delle
capacità erogative, anche potenziali, delle strutture pubbliche e in presenza di
capacità produttiva complessiva superiore al fabbisogno, determinata con
riferimento alle prestazioni erogate nell’ambito degli accordi contrattuali
nell’anno 2001, entro la data di cui al comma 3 del presente articolo,
attraverso gli accordi e i contratti di cui all’articolo 8 quinquies del d. lgs.
502/1992 e successive modificazioni, pongono, a decorrere dall’anno 2002, a
carico del servizio sanitario regionale un volume di attività comunque non
superiore al fabbisogno.
5. La mancata stipulazione o rispetto dei
contratti da parte delle strutture provvisoriamente accreditate nei termini di
cui al comma 4 del presente articolo determina la revoca dell’accreditamento e
la decadenza automatica del direttore generale dell’azienda sanitaria in
relazione alle rispettive responsabilità.
6. Le tariffe per prestazioni a cittadini
residenti in altre Regioni sono riconosciute alle strutture erogatrici, nel
rispetto della fascia di appartenenza, ai sensi della deliberazione del
Consiglio regionale dell’8 marzo 1995, n. 995. Qualora in sede di compensazione
interregionale, in ragione del sistema tariffario applicato, si dovessero
registrare benefici rispetto a
quanto fatturato dalle strutture erogatrici, la Regione provvederà al
riconoscimento dei relativi saldi attivi.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2001 i medici
di medicina generale sono tenuti a riportare sulla scheda sanitaria individuale,
di cui all’accordo collettivo nazionale in vigore, le prescrizioni farmaceutiche
e di specialistica ambulatoriale ai fini dei controlli di competenza delle
aziende sanitarie. Il mancato adempimento determina l’applicazione delle
sanzioni previste nell’accordo collettivo nazionale.
8. I termini di cui all’articolo 22 della
l.r. 28/2000 sono prorogati al 31 dicembre 2002. La percentuale di rimborso pari
al 50 per cento, di cui all’articolo 8 septies del d.lgs 502/1992 e successive
modificazioni, è da intendersi riferita a tutte le prestazioni, ivi comprese
quelle di alta specialità.
Art. 12
(Equilibrio economico dei presidi e delle aziende
ospedaliere)
1. E’ fatto obbligo alle aziende unità
sanitarie locali di garantire l’equilibrio economico dei singoli presidi
ospedalieri dalle stesse gestiti, determinando il valore delle prestazioni
erogate sulla base delle tariffe agli stessi riconosciute.
2. Nel caso in cui dai risultati contabili
dell’esercizio 2001, determinati secondo le disposizioni di cui al comma 1 del
presente articolo, emerga un risultato economico negativo, i direttori generali
sono obbligati ad adottare i consequenziali provvedimenti di riequilibrio, fermi
restando gli interventi programmatori di competenza regionale. Agli stessi
adempimenti sono tenuti i direttori generali delle aziende ospedaliere in caso
di risultato negativo per almeno due esercizi a decorrere dall’anno
2000.
3. All’attuazione delle disposizioni del
presente articolo i direttori generali devono fare fronte con i servizi
attualmente previsti nelle aziende sanitarie, con assoluto divieto di ulteriori
acquisizioni e/o implementazioni degli stessi.
4. Il mancato raggiungimento entro il 31
dicembre 2002 dell’equilibrio economico-finanziario dei singoli presidi
ospedalieri è causa della decadenza automatica del direttore
generale.
Art. 13
(Disposizioni procedurali per le gare d'appalto nelle
aziende sanitarie)
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, per far fronte ad ogni e qualsiasi esigenza, è
fatto obbligo alle Aziende sanitarie di provvedere all’acquisizione di beni e
servizi, il cui valore di stima al netto dell’IVA è uguale o superiore al contro
valore in euro di 200 mila diritti speciali di prelievo (DPS), espressamente e
unicamente mediante pubblico incanto, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche e
integrazioni, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 402 per gli appalti di
forniture e dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17
marzo 1995, n.157 per gli appalti di servizi. L’aggiudicazione deve avvenire
unicamente in favore del concorrente che ha prodotto l'offerta economicamente
più vantaggiosa, con particolare riferimento ai minori
costi.
2. Per gli appalti il cui valore di stima è
inferiore ai limiti indicati al comma 1 del presente articolo, è fatto obbligo
alle aziende sanitarie di ricorrere alla licitazione privata, ai sensi
dell’articolo 89, lettera d), del regio decreto 23 maggio1924, n. 827, con
aggiudicazione in favore del concorrente che ha prodotto l'offerta
economicamente più vantaggiosa, con particolare riferimento ai minori
costi.
3. Gli appalti per l’aggiudicazione dei
servizi di pulizia sono espletati secondo le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 1999,
n.117.
4. E’ fatto assoluto divieto ricorrere al
frazionamento della spesa per eludere le disposizioni di cui al presente
articolo.
5. Per le procedure d'appalto-concorso, nei
casi espressamente consentiti dalla vigente legislazione, le Aziende sanitarie
hanno l'obbligo di prefissare criteri di valutazione delle offerte preordinati
alla scelta economicamente più vantaggiosa.
6. I procedimenti di gara in corso, non
pervenuti nella fase dell’aggiudicazione, se avviati in difformità delle
disposizioni richiamate sono annullati.
7. I rinnovi dei rapporti convenzionali, se
non originati da espletamento di pubbliche gare, secondo le disposizioni delle
leggi finanziarie, sono annullati.
Art. 14
(Nuclei di valutazione)
1. Fino alla piena attuazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, i componenti
dei nuclei di valutazione e/o degli uffici di controllo interno costituiti dalle
aziende sanitarie possono svolgere la relativa funzione in una sola
azienda.
2. I direttori generali accertano la
sussistenza di situazioni d'incompatibilità di cui al comma 1 del presente
articolo e invitano gli interessati a optare per un solo
incarico.
3. Per l’espletamento delle funzioni di cui
al comma 1 del presente articolo, ai componenti dipendenti dell’azienda è
riconoscibile una quota di retribuzione di risultato e ai componenti esterni un
compenso non superiore a lire 18 milioni annui, ridotti in lire 12 milioni se
dipendenti da altra pubblica amministrazione.
4. I provvedimenti previsti dal comma 2 del
presente articolo devono essere adottati entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Capo II
Disposizioni in materia di agricoltura e
foreste
Art. 15
(Somme da erogare ai Consorzi di
bonifica)
1. La Regione, al fine di consentire ai
Consorzi di bonifica di provvedere alla chiusura delle concessioni assentite,
riconosce agli stessi le somme necessarie per effettuare la registrazione,
trascrizione e volturazione degli immobili oggetto di esproprio, scaturenti
dalla entrata in vigore delle vigenti disposizioni legislative in materia.
2. Le anticipazioni sono erogate previa
richiesta del Consorzio concessionario corredata della delibera del competente
organo consortile nella quale dovrà essere riportato il nuovo quadro economico
definitivo della concessione con l'indicazione delle somme rivenienti da
collaudi già effettuati, delle somme eventualmente necessarie per completare le
opere ed effettuare i relativi pagamenti (comprese le somme necessarie per il
pagamento delle indennità espropriative nonché delle spese di registrazione,
trascrizione e volturazione, in favore del Demanio regionale - ramo Bonifiche -
degli immobili oggetto di esproprio).
3. All’onere per l'erogazione delle
anticipazioni si farà fronte con lo stanziamento da iscrivere annualmente nel
capitolo di nuova istituzione: 131011, avente la seguente descrizione: “Somme da
erogare, sotto forma di anticipazione, ai Consorzi di bonifica per i pagamenti
finalizzati alla chiusura delle concessioni in essere - (Legge di variazione
bilancio 2001)”.
4. Qualora le concessioni non possono
chiudersi a causa di tali maggiori oneri, rispetto al quadro economico approvato
e scaturenti dalle intervenute disposizioni legislative in materia di
registrazione, trascrizione e volturazione, la Regione può concedere, sulla base
di motivata e documentata richiesta da parte del Consorzio concessionario, un
contributo sulle citate spese fino alla concorrenza del 70 per cento del costo
di tali operazioni. L'onere di dette spese graverà sul capitolo di cui al comma
3 del presente articolo.
Art. 16
(Aiuti al settore zootecnico
regionale)
1. Agli allevamenti zootecnici autorizzati,
a seguito di un piano di controllo per lo spostamento di animali ricettivi alla
febbre catarrale degli ovini, alla transumanza verso i territori della regione
Abruzzo e Molise, che non abbiano effettuato tale trasferimento, è concesso un
contributo straordinario per l’acquisto di mangimi e
foraggi.
2. Il contributo, straordinario e una
tantum, è concesso nella misura di lire 550 giornaliere per capo ovino adulto e
per un periodo massimo di quattro mesi.
3. Per l’esercizio finanziario 2001 si fa
fronte con lo stanziamento previsto al cap. 111140 avente a oggetto “Contributi per l’assistenza tecnica per
azioni zootecniche”.
4. Per assicurare l'agibilità degli
impianti di allevamenti pugliesi, a seguito della istituzione delle zone di
protezione e di sorveglianza nella Comunità europea per la febbre catarrale,
l'associazione regionale allevatori può presentare un piano organico e
programmato di abbattimento del bestiame risultante in esubero negli allevamenti
della Regione.
5. Viene riconosciuto un contributo
straordinario non superiore a lire 250 mila (euro 129,12).
6. Per l'esercizio 2001 si provvederà con
lo stanziamento di lire un miliardo sul cap. 111130 (c.n.i.) “Aiuti al settore
zootecnico regionale, a parziale copertura dei maggiori costi per macellazione e
trasporto capi in esubero, per la prevenzione dal rischio della malattia BLUE
TONGUE (legge di variazione al bilancio 2001)”.
Art. 17
(Accelerazione delle procedure di liquidazione degli usi
civici)
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge
regionale 22 gennaio 1998, n. 7, è soppresso e sostituito dai seguenti
commi:
“2. La Giunta regionale è
autorizzata alla definizione dei procedimenti di assegnazione a categoria e
quotizzazione, oltre che a quelli di legittimazione ai sensi degli articoli 9 e
10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
2 bis. Per i procedimenti di
legittimazione hanno priorità i Comuni nei quali il progetto di legittimazione,
predisposto dal perito demaniale già nominato dal commissario per la
liquidazione degli usi civici, è stato pubblicato all’albo pretorio del
rispettivo Comune.
2 ter. Il procedimento di
legittimazione delle terre civiche si conclude con l’approvazione del progetto,
predisposto dal perito istruttore demaniale, da parte della Giunta regionale su
proposta dell’Assessore all’agricoltura e con la pubblicazione, per estratto,
sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia a seguito di decreto dello stesso
Assessore.
2 quater. Le conseguenti operazioni di
aggiornamento dei dati e dei canoni, enfiteutici o di natura enfiteutica, dei
censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale
e quelle di affrancazione dei canoni stessi, nonché dei censi, dei livelli e di
tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale, sono delegate ai Comuni
di competenza.”.
Capo III
Disposizioni in materia di
trasporti
Art. 18
(Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1999, n.
13)
1. Il termine
del 31 dicembre 2001, per l’approvazione del Piano triennale dei servizi (PTS),
è ulteriormente differito al 30 aprile 2002.
2. Con effetto
dal 1° gennaio 2002 la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di
cui all'articolo 34, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, è
fissata in euro 100; se l’utente estingue l’illecito entro i trenta giorni
successivi a quello della contestazione o della sua notifica, la sanzione è
ridotta a euro 50.
3.
All’articolo 30 della l.r. 13/1999 è aggiunto il seguente
comma:
“8. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i prezzi dei titoli di
viaggio sono espressi in euro e sono arrotondati, per eccesso o per difetto,
alla seconda cifra decimale. A decorrere dalla medesima data la base tariffaria
chilometrica minima di cui all'articolo 28, comma 1, è espressa in euro con
almeno due cifre decimali “.
4. Il comma 3
dell'articolo 32 della l.r. 13/1999 è sostituito dal
seguente:
"3. Nei limiti
della disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera f), le imprese del TPRL rilasciano documenti di viaggio con lo sconto
del 50 per cento sulla base tariffaria chilometrica di cui all'articolo 28 per
la circolazione sugli autoservizi di TPRL delle seguenti categorie di
cittadini:
a)
privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in
entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori se
ne è riconosciuto il diritto;
b) gli
invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima,
seconda e terza categoria della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n.
113 e successive modificazioni, e loro eventuali accompagnatori se ne è
riconosciuto il diritto;
c) gli
invalidi civili e portatori di handicap certificati dall'autorità competente, ai
quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore all'80 per
cento e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto, nonché
gli invalidi del lavoro certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata
accertata una invalidità in misura non inferiore al 70 per
cento.
I
documenti di viaggio sono rilasciati dalle imprese, nel limite massimo di valore
di cui al successivo comma 4, ai cittadini che ne facciano richiesta per le
tratte di servizio interessate, previo accertamento della loro appartenenza a
una delle predette categorie sulla base di idoneo documento e sulla base degli
elenchi prodotti dalle associazioni regionali delle categorie aventi
diritto.”.
5. Il comma 4 dell’articolo 32 della l.r.
13/1999 è sostituito dal seguente:
“4.
Le compensazioni dei minori ricavi del traffico conseguenti alle agevolazioni di
cui al precedente comma sono stabilite nel limite massimo del 2 per mille dei
corrispettivi contrattuali di servizio e, comunque, nel limite della
disponibilità del capitolo di spesa di cui all’articolo 4, comma 2, lettera
f).”.
6. All’articolo 32 della l.r. 13/1999 è
aggiunto il seguente comma:
“5.
Le clausole dei contratti di servizio relative alle gratuità di viaggi alle
categorie di cui al precedente comma 3 si intendono sostituite con riferimento
alle presenti disposizioni.”.
7. Il comma 5 dell'articolo 36 della l.r.
13/1999, come sostituito dal comma 16 dell’articolo 56 della l.r. 9/2000, è
sostituito dal seguente:
“5. E’
confermata la disposizione dell’articolo 23, comma 6, della legge regionale 3
giugno1996, n. 6 fino alla scadenza dei contratti ponte di
servizio.”.
Art. 19
(Accordo di programma per il servizio speciale di pubblico
trasporto)
1. In deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 20 della l.r. 13/1999 e per le finalità di cui all’articolo 1,
comma 10, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e all’articolo 2, comma 2,
della legge 18 giugno 1998, n.194, la Regione promuove, con l’ente capoluogo di
Regione e col soggetto gestore del servizio di pubblico trasporto nel medesimo
capoluogo, un accordo di programma per la istituzione di un servizio speciale
per il trasporto di viaggiatori per esigenze di lavoro.
2. L’accordo di programma può essere valido
fino al 31 dicembre 2003 e comunque cessa di produrre effetti dalla data di
eventuale subentro di un nuovo soggetto a quello gestore prima della predetta
scadenza.
3. Con decorrenza dall’esercizio
finanziario 2002, la Regione concorre agli oneri derivanti dalla sottoscrizione
dell’accordo di programma di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro il
limite massimo di spesa finanziabile con le entrate derivanti dall’articolo 1,
comma 10, del decreto-legge 98/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge
204/1995, e dall’articolo 2, comma 2,
della legge 194/1998.
Art. 20
(Interpretazione autentica dell’articolo 8, comma 1, della l.r.
28/2000, in materia di contributo regionale servizi di trasporto pubblico
urbano)
1. Al comma 1 dell’articolo 8
della l.r. 28/2000, in materia di trasporti, è data la seguente
interpretazione:
“L’individuazione delle categorie di servizi minimi ivi
contenuta, a valere fino all’elaborazione del piano regionale dei trasporti di
cui all’articolo 7 della l.r. 13/1999, ha valore di indicazione programmatica ai
fini dell’elaborazione del piano triennale dei servizi, di cui alla stessa legge
regionale, talché è rimessa a detto piano l’individuazione, in concreto, dei
servizi minimi a seguito dell’esclusione, per opera della Giunta regionale, di
quelli non corrispondenti alla domanda di mobilità di cui all’articolo 16, comma
1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e subordinatamente all’acquisizione nel bilancio regionale delle risorse
necessarie“.
Capo IV
Disposizioni in materia di urbanistica
Art. 21
(Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1994, n.
34)
1. L’articolo 1 ter della legge
regionale 19 dicembre 1994, n. 34,
è così modificato:
“1 ter
Si applicano a tutti i piani regolatori generali le modalità di approvazione
stabilite dalla legge regionale 4 luglio 1994, n. 24.”.
Capo V
Disposizioni in materia di servizi
sociali
Art. 22
(Disposizioni in materia di interventi di assistenza
scolastica per portatori di handicap e per le associazioni storiche di
rappresentanza)
1. Gli interventi di assistenza scolastica,
già esercitati dalle Province ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993,
n.67, sono di competenza delle Province.
2. La Regione Puglia, in applicazione dei
decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1978 relativo all’Unione
nazionale mutilati per il servizio (UNMS), 31 marzo 1979 relativo
all’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), 23 dicembre
1978 relativo all’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), 31
marzo 1979 relativo all’Ente nazionale sordomuti (ENS), 23 dicembre 1978
relativo all’Unione italiana ciechi (UIC), con i quali è stabilito che le
predette associazioni sussistono come persone giuridiche di diritto privato e
precisamente come enti morali e a esse è attribuito l’esercizio della
rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive
categorie di mutilati e invalidi, con la presente legge valorizza il ruolo delle
stesse associazioni presso le Amministrazioni regionali e locali, in special
modo nei rapporti con i settori e in quelle materie che coinvolgono i portatori
di handicap.
3. La Regione, al fine di
favorire un rapporto stabile con le associazioni di cui al comma 2 del presente
articolo, per le consultazioni relative a elaborazione di atti normativi e
programmatori riguardanti le categorie di mutilati e invalidi, riconosce le
seguenti associazioni:
-
l’UNMS per le tematiche e le problematiche inerenti l’invalidità per
servizio;
-
l’ANMIL per le tematiche e le problematiche inerenti l’invalidità sul
lavoro;
-
l’ANMIC per le tematiche e le problematiche inerenti l’invalidità
civile;
- l’ENS
per le tematiche e le problematiche inerenti il
sordomutismo;
- l’UIC
per le tematiche e le problematiche inerenti la cecità.
Art. 23
(Disposizioni in materia di invalidità
civile)
1. L’articolo 52 della l.r. 14/2001 è
sostituito dal seguente:
“Art.52
(Disposizioni in materia di invalidi civili)
1. Le funzioni amministrative
riservate alla Regione dall’articolo 130 del decreto legislativo 31 maggio 1998, n.
112 in materia di invalidi civili, provvisoriamente assegnate ai Comuni ai sensi
dell’articolo 47 del decreto legislativo 30 maggio 1999, n. 96, restano
definitivamente attribuite ai medesimi Comuni.”.
Capo VI
Disposizioni in materia di
ambiente
Art. 24
(Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 4 maggio
1999, n.17)
1. L’articolo 20 della legge regionale 4
maggio 1999, n.17, è sostituito dal seguente:
“Art.
20 (Procedure di utilizzo dei finanziamenti)
1. I finanziamenti
concessi, a valere sullo stanziamento del bilancio di previsione della Regione
Puglia per il fondo di cui all’articolo 15, commi 1 e 2, della legge regionale
22 gennaio 1997, n.5, sono utilizzati dai soggetti destinatari entro l’esercizio
finanziario successivo a quello di avvenuta erogazione della prima
anticipazione, pena la revoca dei finanziamenti medesimi e la restituzione delle
anticipazioni erogate.
2. I soggetti beneficiari dei finanziamenti
contributivi regionali devono presentare la rendicontazione entro il 30 giugno
dell’esercizio finanziario successivo a quello di effettiva utilizzazione delle
risorse, pena la revoca dei finanziamenti medesimi e la restituzione delle
anticipazioni erogate.
3.
L’erogazione del saldo è concessa ai soggetti beneficiari dopo il
riscontro e la validazione del rendiconto di cui al comma 2 del presente
articolo.
4. Per i
finanziamenti già concessi, a valere sulle risorse degli esercizi finanziari
1997 e 1998 ed effettivamente erogati nel corso degli anni 1998 e 1999, i
soggetti destinatari sono tenuti a presentare la relativa rendicontazione delle
spese, entro il 31 marzo 2002, pena la revoca dei finanziamenti medesimi e la
restituzione delle anticipazioni concesse.“
Capo VII
Disposizioni
varie
Art.
25
(Proroga termini articolo 44 l.r. 9/2000)
1. All’articolo 44 della l.r. 9/2000, così
come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2001, n. 7, le
parole “termine di dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti “termine di ventiquattro mesi
“.
Art.26
(Proroga termini legge regionale 21 dicembre 1998,
n.32)
1. Le disposizioni di cui alla legge
regionale 21 dicembre 1998, n.32 “Trasferimento all’Amministrazione provinciale
di Lecce del Centro di formazione professionale CNOS-Polivalente di Lecce”, già
prorogate per l’anno 1999/2000 dall’articolo 24 della l.r. 17/1999 e per le
annualità 2000-2001 del POR Puglia dall’articolo 19 della l.r. 28/2000, hanno
validità anche per l’annualità 2002 del medesimo programma
operativo.
Art. 27
(Modifica dell’articolo 41, comma 1, della l.r.
14/2001)
1. Il comma 1 dell’articolo 41 della l.r.
14/2001 è sostituito dal seguente:
“1. Le
Amministrazioni provinciali possono sottoscrivere apposite convenzioni con gli
enti gestori di attività formative per l’utilizzo, presso i Centri territoriali
per l’impiego di cui all’articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19,
secondo la previsione contenuta nell’apposita misura del “complemento di
programma” per il FSE del POR Puglia 2000-2006, degli operatori che alla data
dell'entrata in vigore della legge regionale 16 novembre 2001, n. 27 risultavano
iscritti nell’albo o nell’elenco di cui all’articolo 26 della legge regionale 17
ottobre 1978, n. 54, soppresso con la predetta legge.”.
Art. 28
(Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 24
febbraio 1999, n.12)
1. I commi 1 e 2 e la lettera d) del comma
3 dell’articolo 27 della legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12 “Riordino delle
Comunità montane”, a partire dal 1° gennaio 2002, sono
abrogati.
Art. 29
(Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001,
n.28)
1. Alla legge regionale 16 novembre 2001,
n.28 “Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio,
contabilità regionale e controlli” sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
all’articolo 42, comma 2, quinto rigo, prima del numero “53” la congiunzione “e” è sostituita con la
“virgola” e dopo il “53” è aggiunto “e 54”;
b)
all’articolo 42, comma 6, quarto rigo, le parole “degli articoli 45 e 46” sono
sostituite con “dell’articolo 46”;
c)
all’articolo 43, primo rigo, dopo le parole “dai precedenti articoli” sono
aggiunte le seguenti “e dai
successivi articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54”;
d)
all’articolo 44, comma 3, ultimo rigo, le parole “ovvero con la legge di
assestamento del bilancio per l’anno in corso” sono
soppresse;
e)
all’articolo 47, comma 2, secondo rigo, le parole “comma 4” sono sostituite
con “comma
1”;
g)
all’articolo 47, comma 3, le parole “ai fini conoscitivi” sono sostituite con
“ai fini di gestione e rendicontazione”;
g)
all’articolo 60, comma 2, le parole “dall’articolo 47” sono sostituite con “degli articoli 45 e 46”;
h)
all’articolo 66, comma 4, dopo le parole “esercizio provvisorio” sono aggiunte
le seguenti “o nei limiti della
maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spesa obbligatoria tassativamente
regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento
frazionabili in
dodicesimi”;
i)
l’articolo 67 è abrogato;
j)
all’articolo 86, comma 3, le parole “all’atto dell’accensione di ogni copertura
di credito e” sono sostituite con “all’atto dell’accreditamento delle
anticipazioni,”;
k)
all’articolo 108, settimo rigo, dopo le parole “e altre forme di collaborazione”
tutti i riferimenti normativi riportati sono sostituiti da “ai sensi
dell’articolo 32 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n.
76.
Art. 30
(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 10 e
all'art.5 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 8)
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge
regionale 14 giugno 1996, n. 8, già sostituito dall’articolo 9 della legge
regionale 3 marzo 1998, n. 10, è sostituito dal seguente:
"1.
L'esame di idoneità previsto dall'articolo 8 della presente legge, da
effettuarsi con cadenza almeno annuale, consiste in un esame colloquio nel corso
del quale il candidato deve dimostrare di possedere adeguata conoscenza
dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio, della tecnica,
della legislazione e della geografia turistica, nonché la conoscenza di due
lingue straniere tra cui l'inglese.".
2. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r.
8/1996, come sostituito dall’articolo 9 della l.r. 10/1998 è
soppresso
3. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r.
8/1996 è sostituito dal seguente:
"3. La
commissione dell'esame di idoneità, nominata dalla Giunta regionale per un
triennio, è composta:
a) dal
dirigente del Settore turismo o dirigente suo delegato, con funzioni di
presidente;
b) da
due docenti di lingue e letterature straniere;
c) da
un esperto nel settore di legislazione turistica, geografia economica e
turistica;
d) da
un esperto nel settore di amministrazione e organizzazione delle agenzie di
viaggio.".
4. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge
regionale 14 giugno 1996, n. 8 è sostituito dal seguente:
"6.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 è subordinata
al pagamento della tassa di concessione regionale in base alle leggi tributarie
regionali vigenti e alla specificazione del tipo di contratto con il direttore
tecnico, se diverso dalla persona fisica titolare di
autorizzazione."
Art. 31
(Anticipazione IVA ai Consorzi SISRI di cui alla legge
regionale 3 ottobre 1986, n. 31)
1. Le anticipazioni previste
dall'articolo 13, comma 1, della l.r. 28/2000 sono riferite anche a spese
relative a debiti IVA, maturati precedentemente all'entrata in vigore della
stessa legge, purché attinenti a opere in corso di realizzazione alla data di
entrata in vigore della l.r. 28/2000.
La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello Statuto ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Data
a Bari, addì 5 dicembre 2001