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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2001
Numero
8
Data
15/01/2001
Abrogato
 
Materia
Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari
Titolo
Assicurazione infortuni in favore dei Consiglieri regionali.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 15 gennaio 2001, n. 8.
Allegati
Nessun allegato

 

 Art

Art. 1

(Polizza assicurativa)

1.         L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a stipulare, con società assicuratrici di riconosciuta solidità patrimoniale, una polizza cumulativa contro i rischi da infortuni in favore dei Consiglieri regionali per tutta la durata del loro mandato.

2.         L’assicurazione copre gli infortuni che i Consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il loro esercizio e per ogni altra causa.

Art. 2

(Massimali)

1.                  Il contratto di assicurazione deve prevedere le seguenti indennità:

  1. lire un miliardo in caso di morte;
  2. lire un miliardo in caso di invalidità permanente;
  3. lire 300 mila per ogni giorno di invalidità temporanea.

2.         All’inizio di ogni legislatura l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, ridetermina i massimali previsti dal comma 1.

Art. 3

(Premio)

1.         Al pagamento del premio annuo si provvede nella misura del 30 per cento a carico del Consigliere regionale e per il restante 70 per cento a carico del bilancio del Consiglio.

Art. 4

(Norme finanziarie)

1.         All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, quantificato in lire 70 milioni annue, si fa fronte, a partire dall’esercizio finanziario 2001, con lo stanziamento del cap. 1020 "Spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale e assicurazione contro gli infortuni degli stessi" dei corrispondenti bilanci di previsione della Regione Puglia.

Art. 5

(Decorrenza)

1.         I massimali previsti nell’articolo 2 sono applicati a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Abrogazioni)

1.         Sono abrogate le leggi regionali 14 aprile 1975, n. 33, 5 luglio 1984, n. 34 e 11 settembre 1986, n. 22.

Data a Bari, addì 15 gennaio 2001