TITOLO I
La
presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 24/2015, art. 63, lett.b.)
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Ambito di
applicazione)
[1.
Con la presente legge la Regione Puglia disciplina, ai sensi dei titoli I e X
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, l’esercizio del commercio su aree
pubbliche.
2.
Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti gli operatori di
commercio su aree pubbliche nonché, limitatamente all’uso delle aree e delle
soste, ai produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n.
59.
3.
Le funzioni di vigilanza sull’attuazione della presente legge, con particolare
riguardo all’adempimento da parte dei Comuni degli obblighi di programmazione e
riordino del commercio su aree pubbliche, spettano all’Assessorato regionale
competente.
4.
La Giunta regionale può emanare appositi provvedimenti per la disciplina degli
aspetti attuativi della presente legge. ]
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presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 24/2015, art. 63, lett.b.)
Art. 2
(Definizioni)
[1.
Ai fini della presente legge si intendono:
a) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l’uso di posteggio, di cui
all’articolo 28, comma 1, lettera a), del d. lgs. 114/ 1998;
b) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche senza l’uso di posteggio e in forma
itinerante, di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), del d. lgs.
114/1998;
c) per concessione di posteggio, l’atto comunale che
consente l’utilizzo di un posteggio nell’ambito di un mercato o di una
fiera;
d) per società di persone, le società in nome
collettivo e le società in accomandita semplice;
e) per settori merceologici, il settore alimentare e il
settore non alimentare di cui all’articolo 5 del d.
lgs.114/1998;
f) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso
alle attività commerciali previsti dall’articolo 5 del d. lgs.
114/1998;
g) per produttori agricoli, i soggetti in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi della l.
59/1963;
h) per mercato, l’area pubblica o privata della quale
il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e
destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della
settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la
somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici
servizi;
i) per mercato straordinario, l’edizione aggiuntiva del
mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti,
senza riassegnazione dei posteggi;
j) per fiera, la manifestazione caratterizzata
dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali
il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il
commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o
festività. ]
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Art. 3
(Caratteristiche e articolazione merceologica delle
manifestazioni)
[1.
I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono
in:
a) annuali, qualora si svolgano in tutto il corso
dell’anno;
b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non
superiore a sei mesi l’anno.
2.
I Comuni possono prevedere l’articolazione merceologica dei posteggi delle fiere
e dei mercati, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate
categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell’autorizzazione,
nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il 60 per cento
dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti
affini.
3.
Al fine di consentire, nell’ambito dell’Osservatorio regionale del commercio, un
monitoraggio sull’andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione
merceologica dei posteggi di cui al comma 2 è effettuata con riferimento alle
categorie di prodotti indicate nell’allegato A della presente
legge.
4.
Al fine di promuovere o valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali
tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o
artistico, i Comuni possono istituire fiere promozionali con la partecipazione
degli operatori su aree pubbliche e alle quali possono partecipare anche
soggetti iscritti nel Registro delle imprese.
5.
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle grandi manifestazioni
fieristiche aventi preminenti finalità di promozione su vasta scala e sviluppo
di interi comparti e settori economici, alle quali detta qualifica sia
espressamente riconosciuta e che risultino inserite nel calendario annuale delle
manifestazioni. ]
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Art. 4
(Requisiti
per l’esercizio dell’attività)
[1.
Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da società
di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l’esercizio
dell’attività commerciale di cui all’articolo 5 del d. lgs. 114/1998
e al rilascio delle prescritte autorizzazioni.
2.
Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la
vendita di determinati prodotti previste da leggi di settore che regolamentano
la loro vendita.
3.
L’aggiunta di un settore merceologico al contenuto dell’autorizzazione sottostà
alla sola verifica dei requisiti soggettivi.
4.
E’ ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto. Le
autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a
queste.
5.
E’ consentita la rappresentanza del titolare dell’autorizzazione, persona fisica
o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che,
durante le attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo
originale dell’autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi
di vigilanza. ]
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TITOLO II
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 5
(Autorizzazione all’esercizio del commercio sulle aree
pubbliche con posteggio o di tipo A)
[1.
L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l’uso
di posteggio è rilasciata dal Comune dove questo si trova. Ciascun singolo
posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2.
Il rilascio dell’autorizzazione comporta il contestuale rilascio della
concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta
se non con l’azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa
disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se
disponibile, un nuovo posteggio all’operatore.
3.
L’autorizzazione di tipo A, oltre all’esercizio dell’attività con uso di
posteggio, consente:
a) la partecipazione alle fiere, anche fuori
regione;
b) la vendita in forma itinerante nel territorio
regionale.
4.
Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può
essere titolare di più di una autorizzazione, e connessa concessione di
posteggio, salvo che sia già titolare di più concessioni di posteggio alla data
di entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112 o che si tratti di
società cui vengono conferite più aziende per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo
mercato.
5.
In relazione a quanto disposto all’articolo 4, comma 5, è ammesso in capo a uno
stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati,
anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.
6.
Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti
di carattere merceologico disposti dai Comuni, l’operatore ha facoltà di
utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua
autorizzazione. ]
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Art. 6
(Procedura
di rilascio delle autorizzazioni di tipo A)
[1.
Le domande di rilascio dell’autorizzazione di tipo A e della relativa
concessione di posteggio, all’interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune dove si trovano i posteggi,
sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente
l’indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali
determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento
delle istanze.
2.
Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, i Comuni fanno pervenire
all’Assessorato regionale competente i propri bandi ai fini della pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta
giorni.
3.
Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate ai Comuni a
partire dalla data di pubblicazione dei bandi sul Bollettino ufficiale e devono
essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le
domande eventualmente pervenute ai Comuni fuori detto termine sono respinte e
non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L’esito dell’istanza è comunicato
agli interessati nel termine, non superiore a novanta giorni, a tal fine fissato
dai Comuni e decorso il quale la stessa deve considerarsi
accolta.
4.
Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l’autorizzazione
e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una
graduatoria formulata tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti
criteri:
a) maggiore anzianità di presenza nel mercato,
determinata in base al numero di volte che l’operatore si è presentato entro
l’orario d’inizio previsto;
b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese
per l’attività di commercio al dettaglio su aree
pubbliche;
c) altri eventuali criteri integrativi disposti dal
Comune e indicati nel bando.
5.
Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei
mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell’istanza
specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il
relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il Comune redige
distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a
coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto, nel rispetto di
quanto disposto all’articolo 5, comma 4.
6.
Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi
soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque
disponibili, quale che sia la merceologia trattata.
7.
Sono escluse dall’applicazione della procedura di cui al presente articolo e
rilasciate dai Comuni, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e
concessioni di posteggio relative:
a) ai produttori agricoli di cui alla l.
59/1963;
b) ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni
di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del
mercato.]
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Art. 7
(Subingresso
nelle autorizzazioni di tipo A)
[1.
Nell’ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell’attività
commerciale corrispondente all’autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede
a inoltrare al Comune sede del posteggio, entro sessanta giorni, la
comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi
l’autorizzazione originale, copia dell’atto di cessione e l’autocertificazione
del possesso dei requisiti soggettivi.
2.
Se il cessionario dell’attività non è in possesso, al momento dell’atto di
trasferimento dell’azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l’esercizio
dell’attività commerciale e la reintestazione dell’autorizzazione sono sospesi
fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un
anno.
3.
Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è
effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell’impresa, i quali, in
mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l’attività del dante causa
per non oltre sei mesi.
4.
In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli
di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, a esclusione
dell’anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si
applica anche al conferimento in società.
5.
Non è ammessa la cessione dell’attività relativamente a uno o alcuni soltanto
dei giorni per i quali è autorizzato l’uso del
posteggio.
6.
Nell’ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo
A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio,
che provvede alle necessarie annotazioni.]
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presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 24/2015, art. 63, lett.b.)
Art. 8
(Autorizzazione all’esercizio del commercio su aree
pubbliche in forma itinerante o di tipo B)
[1.
L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è
rilasciata dal Comune di residenza dei richiedenti o, in caso di società di
persone, dal Comune in cui ha sede legale la società. Non si può rilasciare più
di una autorizzazione di tipo B allo stesso
richiedente.
2.
L’autorizzazione di tipo B abilita:
a) all’esercizio del commercio in forma itinerante;
b) all'esercizio del commercio nell’ambito delle
fiere;
c) all’esercizio del commercio nell’ambito dei mercati,
limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non
occupati;
d) alla vendita al domicilio, come definita
all’articolo 28, comma 4, del d.lgs.
114/1998.
3.
L’esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per
il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, non superiori a un’ora
di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri
decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell’arco della
giornata.
4.
La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento e s’intende accolta qualora il Comune non comunichi
all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine, non superiore a
novanta giorni, fissato dal Comune stesso.
5.
Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della
società, titolari di autorizzazione di tipo B, l’interessato ne dà comunicazione
entro trenta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale
provvede al rilascio della nuova autorizzazione previo ritiro
dell’autorizzazione originaria e alla sua trasmissione al Comune di provenienza
per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli
estremi della precedente ai fini della conservazione delle
priorità.
6.
Nell’ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell’attività
commerciale corrispondente all’autorizzazione di tipo B, il cessionario
provvede, entro sessanta giorni, a inoltrare al proprio Comune di residenza la
comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi
l’autorizzazione originaria, copia dell’atto di cessione e l’autocertificazione
del possesso dei requisiti soggettivi. Qualora il Comune di residenza del
cessionario sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso
dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al
subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3 e 4
dell’articolo 7. ]
La
presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 24/2015, art. 63, lett.b.)
Art. 9
(Revoca e
sospensione delle autorizzazioni)
[1. L'autorizzazione è
revocata:
a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in
possesso dei requisiti previsti per l’esercizio
dell’attività;
b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività
entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale
dell’autorizzazione;
c) nel caso di subingresso qualora l’attività non venga
ripresa entro un anno dalla data dell’atto di trasferimento dell’azienda o dalla
morte del dante causa;
d) qualora l’operatore in possesso di autorizzazione di
tipo A non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori
complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare o per oltre un quarto del
periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di
assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non
utilizzazione, ricadenti nell’anno, del posteggio concesso al subentrante non in
possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della
revoca.
2.
Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica
all’interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali
controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di
revoca.
3.
L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall’articolo 29, comma
3, del d. lgs. 114/1998. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso
provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso
di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con
separato provvedimento.]
La
presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 24/2015, art. 63, lett.b.)
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Art. 10
(Parametri
di sviluppo del commercio su aree pubbliche)
[1.
La determinazione dell’ampiezza delle aree e del numero di autorizzazioni di
tipo A è operata dai Comuni, tenuto conto delle caratteristiche del proprio
tessuto economico, promuovendo un equilibrato rapporto tra l’offerta costituita
dai mercati e dalle fiere e quella della rete distributiva al
dettaglio.
2.
E’ facoltà della Giunta regionale, acquisendo il parere dell’ANCI e sentite le
associazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, in relazione
all’evolversi del settore del commercio su aree
pubbliche:
a) emanare criteri, anche consistenti in parametri
numerici, per la definizione del rapporto di cui al comma
1;
b) intervenire con i provvedimenti autoritativi di
ampliamento dimensionale dei mercati per rimuovere eventuali gravi e persistenti
ostacoli alla concorrenza.
3.
Per il rilascio delle autorizzazioni di tipo B, la Giunta regionale può
determinare una percentuale massima delle autorizzazioni che i Comuni possono
rilasciare annualmente, con riferimento al numero delle autorizzazioni già
rilasciate. ]
La
presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 24/2015, art. 63, lett.b.)
Art. 11
(Istituzione
di nuove mercati e fiere)
[1.
Prioritariamente, rispetto all’istituzione di nuove fiere o mercati, i
Comuni:
a) promuovono il riordino, la riqualificazione, il
potenziamento e l’ammodernamento di quelli già esistenti compreso, in presenza
di idonee aree, il loro ampliamento dimensionale;
b) prevedono, ove possibile, l’aumento della frequenza
di svolgimento delle fiere e mercati e, in particolare, promuovono anche la
creazione di mercati giornalieri.
2.
In deroga al disposto del comma 1, l’istituzione di nuovi mercati è senz’altro
ammessa:
a) nei Comuni del tutto privi di mercato;
b) nelle maggiori frazioni e nuclei abitati dei Comuni,
con almeno mille abitanti, privi di mercato e distanti dal capoluogo
comunale.
3.
La scelta del giorno o della data di svolgimento di nuove fiere e mercati è
effettuata evitando sovrapposizioni con le iniziative dei Comuni
contermini.
4.
Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove
fiere, i Comuni tengono conto:
a) delle previsioni degli strumenti urbanistici,
favorendo le zone in espansione o a vocazione
turistica;
b) dell’esigenza di riequilibrio dell’offerta del
commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio promuovendo, in
particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino
la necessità di mobilità degli utenti nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie;
c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del
patrimonio archeologico, storico, artistico e
ambientale;
d) delle esigenze di polizia stradale, con particolare
riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei
consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree
problematiche;
e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria
e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di
autolinee;
f) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della
possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della
necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici in proporzione al numero
dei posteggi e all’afflusso dell’utenza;
g) della dimensione complessiva degli spazi a
disposizione, in relazione all’obiettivo di conseguire almeno la dimensione
minima di mq. 32 per posteggio.
5.
Per l’istituzione di fiere promozionali, in relazione al presumibile maggiore
afflusso dei consumatori, deve tenersi particolare conto delle condizioni di
accesso e della presenza di parcheggi.
6.
I Comuni possono istituire fiere o mercati specializzati, solo previa verifica
che il presumibile bacino di utenza, nelle sue componenti stanziale e turistica,
sia in grado di sostenere adeguatamente la creazione di iniziative a merceologie
limitate, tenuto conto dell’esistenza di eventuali analoghe iniziative in altri
Comuni e del servizio offerto dalle altre forme di
distribuzione.]
La
presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 24/2015, art. 63, lett.b.)
Art. 12
(Soppressione, riconversione e qualificazione dei
mercati)
[1.
La soppressione definitiva di mercati o fiere può essere disposta dai Comuni in
presenza delle seguenti condizioni:
a) caduta sistematica della
domanda;
b) numero troppo esiguo di operatori o comunque
persistente scarsa funzionalità e attrattività verificatasi con la decadenza del
70 per cento delle concessioni esistenti;
c) motivi di pubblico interesse o cause di forza
maggiore non altrimenti eliminabili.
2.
Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e
sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto, esclusivamente
nell’ambito del piano comunale per il commercio su aree pubbliche di cui
all’articolo 13 e su parere obbligatorio delle associazioni provinciali di
rappresentanza delle imprese del commercio, lo spostamento definitivo dei
mercati o la loro soppressione per sostituzione con altri mercati di maggiore o
minore numero di posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza
l’assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già
presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui
all’articolo 6, comma 4, con conservazione integrale dell’anzianità maturata e
senza necessità di esperimento della procedura di cui all’articolo
6.
3.
Lo spostamento di mercati che si svolgono in area urbana può essere disposto
esclusivamente in aree mercatali attrezzate, sempre ricadenti in area
urbana.
4.
Il disposto del comma precedente non si applica:
a) alle sospensioni temporanee dei mercati, salvo, ove
possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo
provvisorio;
b) al trasferimento temporaneo di
mercati;
c) alla variazione di data di
svolgimento.
5.
La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla
base dei criteri di cui all’articolo 11, comma 4, tenuto conto dell’opportunità
di favorire la graduale riorganizzazione in aree attrezzate delle manifestazioni
che si svolgono su vie e piazze.
6.
Qualora nell’ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio,
per rinuncia o decadenza, il Comune, avendo garantito nelle forme più idonee
adeguata informazione agli operatori in esso presenti, accoglie eventuali
istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità
di cui all’articolo 6, comma 4.
7.
Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi
particolare rilievo promozionale o turistico, i Comuni possono stipulare
convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni
pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali,
consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, anche prevedenti
l’affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso
l’esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di
partecipazione e la definizione delle graduatorie.
8.
Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati
con almeno trenta posteggi devono prevedersi, ove non esistenti, almeno due
ulteriori posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari tipici di
esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico
pugliese. ]
La
presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 24/2015, art. 63, lett.b.)
Art. 13
(Piani
comunali per il commercio sulle aree pubbliche)
[1.
I Comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le associazioni provinciali di rappresentanza dei
consumatori e delle imprese del commercio, approvano un piano per il commercio
sulle aree pubbliche avente validità quadriennale. Il piano può essere
aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per
la prima adozione.
2.
Il piano, comprendente le determinazioni comunali di cui all’articolo 28 del d.
lgs. 114/1998, prevede obiettivi specifici di sviluppo del commercio su aree
pubbliche e di integrazione con gli interventi in materia di commercio su area
privata o sede fissa, con particolare riguardo alla politica di promozione e
sviluppo dei centri storici e contiene, in
particolare:
a) la ricognizione di fiere e mercati esistenti o da
istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date e
aree di svolgimento;
b) le determinazioni in materia di ampiezza delle aree
e numero e ampiezza dei posteggi;
c) le eventuali determinazioni di carattere
merceologico;
d) la definizione di eventuali priorità
integrative;
e) la definizione di disposizioni a favore di consorzi
di operatori;
f) le determinazioni in materia di posteggi per
operatori appartenenti a categorie particolari di cui all’articolo 6, comma 7,
lettera b), della presente legge e produttori agricoli di cui alla l.
59/1963;
g) le determinazioni in materia di commercio in forma
itinerante;
h) l’individuazione di aree aventi valore archeologico,
artistico e ambientale nelle quali l’esercizio del commercio è vietato o
sottoposto a condizioni particolari;
i) la determinazione degli orari di
vendita;
j) le norme procedurali, ai sensi dell’articolo 28,
comma 16, del d. lgs. 114/1998;
k) la ricognizione e il riordino delle concessioni di
posteggio;
l) il riordino e l’eventuale ricostruzione delle
graduatorie di presenza;
m) le eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di
tributi ed entrate, ai sensi dell’articolo 28, comma 17, del d. lgs.
114/1998.
3.
I Comuni emanano regolamenti per le fiere e i mercati
contenenti:
a) la cartografia dei posteggi con l’indicazione del
loro numero progressivo e dell’eventuale destinazione
merceologica;
b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o
fiera e la regolazione della circolazione pedonale e
veicolare;
c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi
occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
d) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi
nelle fiere agli aventi diritto;
e) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio
dell'attività di vendita;
f) le norme atte a promuovere una maggiore informazione
e tutela dei consumatori.
4.
I regolamenti di cui al comma 3 sono obbligatori per le fiere con oltre cento
posteggi e per i mercati con oltre cinquanta
posteggi.
5.
L’esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree
previamente determinate nel piano e per motivi di tutela del patrimonio storico,
artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela
igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all’arredo
urbano o per altri motivi di pubblico
interesse.
6.
I singoli Comuni, anche mediante accordi con altri Comuni, possono individuare
appositi percorsi e aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è
sottoposta a vincoli temporali, in generale o a determinate condizioni o in
particolari orari.
7.
La ripartizione per merceologia dei posteggi nelle fiere e nei mercati può
essere disposta esclusivamente dal piano di cui al presente articolo e, per le
fiere e mercati per i quali è obbligatorio anche un apposito regolamento,
solamente attraverso la specifica individuazione dei posteggi da esso
operata. ]
La
presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 24/2015, art. 63, lett.b.)
Art. 14
(Adempimenti
nei confronti dell’Osservatorio regionale del
commercio)
[1.
Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio
su aree pubbliche a cura dell’Osservatorio regionale del commercio, nonché di
consentire un’adeguata divulgazione delle informazioni, i Comuni trasmettono
all’Assessorato regionale competente:
a) copia dei piani per il commercio su aree pubbliche,
comprensiva degli allegati tecnici;
b) una relazione, entro il mese di aprile di ciascun
anno, sullo stato del commercio su aree pubbliche sul proprio territorio,
comprensiva di valutazioni tecnico-economiche dei principali problemi
riscontrati o previsti;
c) un prospetto riassuntivo delle autorizzazioni di
tipo sia A che B rilasciate nel corso dell’anno precedente e complessivamente in
esame. ]
La
presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 24/2015, art. 63, lett.b.)
TITOLO IV
NORME PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
Art. 15
(Rilascio
delle concessioni di posteggio nelle fiere)
[1.
Coloro che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al Comune ove
le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza
di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione,
indicando gli estremi dell’autorizzazione con la quale s’intende partecipare e
la merceologia principale trattata. L’istanza è inoltrata con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
2.
Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti
dall’intero territorio nazionale.
3.
Qualora in un Comune, nell’arco dell’anno solare, si svolgano più fiere o sagre,
l’operatore deve inoltrare una sola domanda nella quale specifica la sua
partecipazione alle stesse.
4.
I Comuni, decorso il termine per l’inoltro delle istanze, redigono la
graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell’ordine, dei seguenti
criteri:
a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il
numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato nella
fiera;
b) anzianità di iscrizione al Registro delle
imprese;
c) altri criteri sussidiari disposti dal
Comune;
d) ordine cronologico di spedizione
dell’istanza.
5.
Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi
delle fiere per merceologia, è redatta una distinta graduatoria per ciascun
gruppo di posteggi individuato.
6.
La graduatoria è affissa all’Albo comunale almeno quattordici giorni prima della
data fissata per lo svolgimento della fiera.
7.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle fiere promozionali
e ai soggetti alle stesse ammessi.]
La presente
legge è stata abrogata dalla l.r. n. 24/2015, art. 63, lett.b.)