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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2001
Numero
3
Data
04/01/2001
Abrogato
 
Materia
Industria
Titolo
Disciplina dei regimi regionali di aiuto.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 10 gennaio 2001, n. 5.
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

(1)   La presente legge è stata abrogata dall'art. 6, L.R. 29 giugno 2004, n. 10.

 

 

TITOLO I

Princìpi generali

Art. 1
Oggetto e finalità.

[1. La presente legge disciplina l'applicazione dei regimi regionali di aiuto nell'ambito dell'ordinamento della Regione Puglia e ne fissa le linee guida in materia, in coerenza e nel rispetto delle regole comunitarie e statali, ai sensi del regolamento (CE) n.70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese; del regolamento (CE) n.68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione; e del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.) del 13 gennaio 2001 (2).

2. Gli interventi della Regione Puglia destinati a concorrere, consolidare e accrescere il sistema produttivo regionale devono favorire le seguenti azioni:

a) sviluppo della competitività e dell'innovazione;

b) [impulso agli investimenti in ricerca e sviluppo] (3);

c) ampliamento della base produttiva;

d) sostegno all'ingegneria finanziaria;

e) promozione del fattore umano;

f) sviluppo delle filiere produttive.

3. La presente legge disciplina, altresì, gli interventi a sostegno delle attività produttive conferiti dallo Stato alla Regione e l'amministrazione del relativo Fondo unico regionale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 21 aprile 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

4. Le disposizioni della presente legge sono:

a) inapplicabili ai settori di attività relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato Il del Trattato CE, alla pesca, all'industria carbonifera, in quanto oggetti di apposita regolamentazione comunitaria;

b) applicabili compatibilmente con le specifiche limitazioni fissate a livello comunitario per i "settori sensibili", quali i trasporti, la siderurgia, le costruzioni navali, le fibre sintetiche, l'industria automobilistica;

c) direttamente applicabili a tutti i rimanenti settori di attività quali artigianato, industria, turismo, commercio e servizi] (4).

(2)  Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 10 agosto 2001, n. 23. Il testo originario era così formulato: «1. La presente legge disciplina l'applicazione dei regimi regionali di aiuto nell'ambito dell'ordinamento della Regione Puglia e ne fissa le linee guida in materia, in coerenza e nel rispetto delle regole comunitarie e statali guida in materia, in coerenza e nel rispetto delle regole comunitarie e statali.».

(3)  Lettera soppressa dall'art. 1, comma 2, L.R. 10 agosto 2001, n. 23.

(4)  L'intero testo della  presente legge è stata abrogata dall'art. 6, L.R. 29 giugno 2004, n. 10.

Art. 2
Tipologie di aiuto.

[1. Le finalità di cui all'articolo 1 e gli interventi relativi sono attuati attraverso le seguenti tipologie di aiuto:

a) contributo in c/impianti;

b) contributo in c/esercizio;

c) contributi in c/interesse;

d) crediti di imposta;

e) bonus fiscale;

f) partecipazione al capitale di rischio;

g) compartecipazione a fondi di garanzia;

h) sostegni al fattore umano.

2. La concessione degli aiuti è effettuata con le procedure disciplinate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese), nelle tipologie automatica, valutativa e negoziale, nonché nel rispetto delle condizioni tutte previste nel regolamento (CE) n.70/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella G.U.C.E. del 13 gennaio 2001 (5).

3. L'intensità di aiuto calcolata in Equivalente sovvenzione netta (E.S.N.) e Equivalente sovvenzione lorda (E.S.L.) prevista per ogni tipologia di intervento o in caso di integrazione tra più tipologie non potrà eccedere complessivamente quelle previste o approvate dalla Commissione dell'Ue, nel rispetto del massimale di aiuto stabilito per la Puglia dalla carta degli aiuti a finalità regionale. L'intensità di aiuto potrà essere adeguata automaticamente in base a successive disposizioni della Commissione Ue] (6).

(5)  Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 10 agosto 2001, n. 23. . Il testo originario era così formulato: «2. La concessione degli aiuti è effettuata con le procedure disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese", nelle tipologie automatica, valutativa e negoziale.».

(6)  L'intero testo della  presente legge è stata abrogata dall'art. 6, L.R. 29 giugno 2004, n. 10.

Art. 3
Soggetti beneficiari.

[1. I destinatari dei regimi di aiuto individuati dalla presente legge sono le imprese in possesso dei requisiti indicati nella definizione comunitaria di Piccola e media impresa (P.M.I.), comprese quelle a conduzione giovanile e/o femminile, e operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del turismo, del commercio e dei servizi.

2. I destinatari degli aiuti possono essere imprese singole o associate in forma consortile.

3. Per poter accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge le imprese devono essere in regola con i rispettivi contratti di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale. Le agevolazioni di cui alla presente legge saranno revocate e si provvederà al recupero delle somme anticipate, nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro (7)] (8).

(7)  Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 10 agosto 2001, n. 23. . Il testo originario era così formulato: «3. Per poter accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge, le imprese devono essere in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e applicare i rispettivi contratti collettivi di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale.».

(8)  L'intero testo della  presente legge è stata abrogata dall'art. 6, L.R. 29 giugno 2004, n. 10.

Art. 4
Operatività dei regimi di aiuto.

[1. La Giunta regionale procede a rendere operativi i regimi di aiuto attraverso la emanazione e pubblicazione di regolamenti attuativi e/o bandi pubblici nei quali vengono dettagliatamente stabilite le condizioni e le modalità di accesso all'aiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre specificazioni necessarie alla effettiva applicabilità del regime, nonché nel rispetto delle condizioni tutte previste nel regolamento (CE) n.70/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella G.U.C.E. del 13 gennaio 2001 (9).

2. I bandi e/o regolamenti di attuazione devono almeno contenere:

a) la quantificazione delle ragioni che giustificano l'istituzione del regime di aiuto;

b) la dimostrazione delle coerenze e delle compatibilità con il Trattato CE e con tutte le altre disposizioni in materia di aiuti e finalità regionali;

c) gli obiettivi generali e specifici che il regime intende perseguire;

d) l'indicazione della linea di sviluppo relativa al regime di aiuto individuato.

3. Inoltre, i bandi applicativi e/o i regolamenti di attuazione dei regimi di aiuto devono:

a) indicare dettagliatamente le singole tipologie di intervento ammissibili;

b) escludere l'ammissibilità di progetti e spese che abbiano avuto inizio prima della presentazione della richiesta di agevolazione;

c) prevedere l'obbligo di mantenimento dell'investimento incentivato:

1) per cinque anni, relativamente a macchinari, attrezzature, altri tipi di beni mobili comunque denominati;

2) per dieci anni, relativamente a strutture, stabilimenti, altri tipi di beni immobili comunque denominati;

d) esplicitare le modalità e le procedure per la valutazione e selezione dei progetti;

e) esplicitare le modalità e le procedure per l'erogazione degli aiuti, nonché le ispezioni, i controlli e il monitoraggio dei progetti, la revoca degli aiuti e le sanzioni] (10).

(9)  Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 10 agosto 2001, n. 23. . Il testo originario era così formulato: «1. La Giunta regionale procede a rendere operativi i regimi di aiuto attraverso l'emanazione e pubblicazione di regolamenti attuativi e/o bandi pubblici nei quali vengono dettagliatamente stabilite le condizioni e le modalità di accesso all'aiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre specificazioni necessarie all'effettiva applicabilità del regime.».

(10)  L'intero testo della  presente legge è stata abrogata dall'art. 6, L.R. 29 giugno 2004, n. 10.

Art. 5
Procedimenti.

[1. I procedimenti attuativi dei singoli regimi di aiuto devono assicurare la semplificazione e lo snellimento delle procedure valutative.

2. Per l'attuazione degli articoli 8 e 11, le istruttorie tecniche, economiche e finanziarie, nonché l'erogazione degli aiuti e la gestione dei fondi regionali destinati alle attività produttive saranno effettuate da banche o società di servizi controllate dalle stesse che verranno selezionate tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una idonea struttura tecnico-organizzativa e professionale con consolidata esperienza in attività di istruttoria e monitoraggio di programmi di investimento svolte sul territorio regionale.

3. Per quanto riguarda le procedure automatiche per la concessione del credito d'imposta e del bonus fiscale, la Regione Puglia stipulerà apposito convenzionamento con il Ministero delle finanze e, attraverso una procedura di evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs. n. 157/1995, selezionerà tra gli istituti di credito il soggetto gestore.

4. Per l'attuazione degli articoli 6, 7, 9 e 10 della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare, mediante convenzione anche pluriennale, ad uno o più soggetti esterni l'istruttoria delle domande di finanziamento e l'erogazione degli aiuti di cui alla presente legge, anche a sostegno dell'attività di garanzia di consorzi fidi. I soggetti esterni, da selezionare secondo le procedure di cui al D.Lgs. n. 157/1995, devono essere in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà] .

TITOLO II

Modalità di attuazione delle finalità di sviluppo

Art. 6
Sviluppo delle competitività e dell'innovazione.

[1. Le iniziative ammissibili a finanziamento possono essere:

a) acquisizione di servizi reali alle imprese finalizzati a favorire l'internazionalizzazione e la competitività;

b) acquisizione di servizi reali alle imprese nel settore qualità e ambiente per il conseguimento di brevetti e licenze, per la diffusione di tecnologie con elevato impatto nel settore dell'informazione e delle telecomunicazioni.

2. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2.

3. Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:

a) analisi di mercato;

b) sistemi di certificazione aziendale;

c) sistemi di verifica e controllo (ECOAUDIT e AVUDIT ENERGETICO);

d) creazione di marchi collettivi;

e) azioni di marketing;

f) azioni di promozione per l'internazionalizzazione dei prodotti.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo si applica la tipologia di aiuto del contributo in c/esercizio nella misura del 50 per cento del costo di acquisto dei servizi, a condizione che tali servizi non presentino carattere di continuità e/o periodicità o siano connessi alle normali spese di funzionamento delle imprese. In ogni caso, tale livello di contribuzione potrà essere applicato a programmi triennali, anche integrati, di spesa per servizi di cui al comma 3, di importo non superiore a 100 mila Euro (11).

5. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura automatica] (12).

(11)  Comma così sostituito dall'art. 5, L.R. 10 agosto 2001, n. 23. . Il testo originario era così formulato: «4. Per gli interventi di cui al presente articolo si applica la tipologia di aiuto del contributo in c/esercizio nella misura del 50 per cento del costo di acquisto dei servizi. In ogni caso, tale livello di contribuzione può essere applicato a programmi triennali, anche integrati, di spesa per servizi di cui al comma 3, di importo non superiore a 300 mila euro.».

(12)  L'intero testo della  presente legge è stata abrogata dall'art. 6, L.R. 29 giugno 2004, n. 10.

Art. 7
Impulso agli investimenti in ricerca & sviluppo.

[1. Le iniziative ammissibili a finanziamento possono essere:

a) ricerca industriale finalizzata ad acquisire nuove conoscenze che possono permettere di mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, o comportare un notevole miglioramento degli stessi;

b) attività di sviluppo precompetitivo per dare concretizzazione ai risultati della ricerca industriale al fine di elaborare un piano, un progetto o un disegno per prodotti nuovi, modificati o migliorati, ivi compresa la creazione di prototipi non idonei a fini commerciali.

2. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2.

3. Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:

a) spese di personale adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

b) costo di strumenti, attrezzature, terreni ed edifici utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca, esclusi i normali investimenti;

c) costo dei servizi di consulenza esterni e di servizi simili;

d) spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca;

e) altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo si applica la tipologia di aiuto del contributo in c/esercizio.

5. L'intensità di aiuto è così definita:

a) per gli interventi di ricerca & sviluppo industriale è pari al 70 per cento del costo totale di investimento, che può essere maggiorato di un ulteriore 5 per cento nel caso di progetti legati a un programma quadro comunitario in materia di ricerca & sviluppo e/o un progetto implicante la cooperazione transfrontaliera;

b) per gli interventi di ricerca & sviluppo precompetitiva è pari al 45 per cento del costo totale di investimento, che può essere maggiorato di un ulteriore 5 per cento nel caso di progetti legati a un programma quadro comunitario in materia di ricerca & sviluppo e/o un progetto implicante la cooperazione transfrontaliera.

6. Limitatamente agli investimenti materiali di cui al punto b) del comma 5, è applicabile la tipologia di aiuto del contributo in c/impianti pari al 35 per cento espresso in ESN.

7. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura valutativa] .

 

Art. 8
Ampliamento della base produttiva.

[1. Le iniziative ammissibili a finanziamento possono essere:

a) nuove imprese o nuovi programmi di investimento;

b) ammodernamento e ampliamento di impianti tecnico-produttivi già esistenti, con l'esclusione di interventi finalizzati alla mera sostituzione di impianti e macchinari che hanno beneficiato di contributi pubblici e non interamente ammortizzati fiscalmente.

2. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2.

3. Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:

a) suolo aziendale;

b) progettazioni e studi;

c) opere murarie e assimilate;

d) macchinari impianti e attrezzature, ivi compresi sistemi informatici, brevetti e licenze connessi agli investimenti materiali.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo si applicano le seguenti tipologie di aiuto:

a) contributi in c/impianti;

b) contributi in c/interesse;

c) crediti di imposta;

d) bonus fiscale.

5. L'intensità massima di aiuto applicabile non può superare il 35 per cento in ESN.

6. L'intensità di aiuto può essere maggiorata con una premialità fino a un massimo del 15 per cento in ESL allorché il programma di investimento soddisfa una o più delle seguenti condizioni:

a) ricada in un'area identificata quale distretto industriale o sistema produttivo locale, realizzando una integrazione orizzontale e verticale nell'ambito di una filiera produttiva, maggiorazione del tasso standard del 5 per cento in ESL;

b) il soggetto beneficiario sia caratterizzato dalla partecipazione di imprese interne ed esterne alla Puglia, maggiorazione del tasso standard del 5 per cento in ESL;

c) realizzi nuova occupazione, che utilizzi personale appartenente alle categorie svantaggiate o promuova le pari opportunità, maggiorazione del tasso standard del 3 per cento in ESL;

d) dimostri l'utilizzo dell'applicazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di tutela ambientale e sviluppo sostenibile, maggiorazione del tasso standard del 2 per cento in ESL.

7. Le premialità di cui al comma 6 sono concesse a condizione che l'intensità totale netta non superi il 75 per cento. Tali maggiorazioni si applicano a condizione che l'investimento sia conservato nella Regione beneficiaria per un periodo di almeno cinque anni e che il beneficiario contribuisca con almeno il 25 per cento del finanziamento stesso. Inoltre le premialità potranno essere modificate ogni anno dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del bilancio pluriennale (13).

8. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura valutativa per gli investimenti a cui si applicano le tipologie di aiuto di cui al comma 4, lettere a) e b), con procedura automatica per gli interventi a cui si applicano le tipologie di aiuto di cui al comma 4, lettere c) e d)] (14).

(13)  Comma così sostituito dall'art. 7, L.R. 10 agosto 2001, n. 23. . Il testo originario era così formulato: «7. Le premialità del comma 6 possono essere modificate ogni anno dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e del bilancio pluriennale.».

(14)  L'intero testo della  presente legge è stata abrogata dall'art. 6, L.R. 29 giugno 2004, n. 10.

Art. 9
Sostegno all'ingegneria finanziaria.

[1. Le iniziative ammissibili a finanziamento sono:

a) acquisizione di servizi reali nel campo della finanza innovativa;

b) operazioni assistite di partecipazione al capitale di rischio;

c) operazioni a sostegno dell'associazionismo creditizio di mutua garanzia tra PMI;

d) operazioni a sostegno dell'assestamento finanziario delle imprese finalizzate a programmi di sviluppo aziendale.

2. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'articolo 3, comma 1 e 2.

3. Limitatamente al punto a) del comma 1, le spese ammissibili sono quelle relative all'assistenza e consulenza per la quotazione in borsa delle PMI.

4. L'aiuto applicabile per le iniziative di cui al comma 1 è così previsto:

a) per le iniziative a sostegno dello sviluppo dei prestiti partecipativi e delle cambiali finanziarie, la Regione Puglia può incrementare, in misura non superiore al 50 per cento, un fondo specifico, promosso dal sistema bancario e/o da investitori istituzionali. Le operazioni di cui alla presente lettera possono avere una durata massima di cinque anni;

b) per le iniziative di partecipazione al capitale di rischio delle imprese la Regione Puglia può incrementare, in misura non superiore al 50 per cento, fondi chiusi promossi dal sistema bancario e/o da investitori istituzionali, i quali possono partecipare al capitale di impresa fino ad un tetto massimo del 30 per cento per un arco temporale massimo di cinque anni;

c) per le operazioni a sostegno dell'associazionismo creditizio di mutua garanzia, la Regione Puglia interviene a sostegno di Consorzi di garanzia collettiva fidi costituiti tra PMI con sede legale, fiscale e produttiva nel territorio regionale. La partecipazione della Regione interviene attraverso una garanzia prestata non superiore al 50 per cento;

d) per le operazioni di assestamento finanziario delle PMI, la Regione interviene attraverso istituti bancari selezionati con procedure di evidenza pubblica, in operazioni di consolidamento delle passività a breve attraverso la concessione di un contributo in c/interessi, nella misura massima del 30 per cento del tasso di riferimento. Le operazioni di consolidamento possono essere assistite da garanzie di Consorzi - fidi di associazionismo di mutua garanzia tra PMI;

e) per l'assistenza e consulenza a operazioni di quotazione in borsa delle PMI viene riconosciuto il 50 per cento del costo del servizio, svolto da Advisor finanziari qualificati.

5. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere erogati a imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

6. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura valutativa] .

Art. 10
Promozione del fattore umano.

[1. Le iniziative ammissibili a finanziamento sono:

a) assunzioni a tempo indeterminato e/o per trasformare i contratti di formazione e lavoro a tempo pieno indeterminato, esclusivamente per occupare posti di lavoro supplementari e definitivi;

b) interventi di formazione specifica teorico-pratica da impartire direttamente e principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all'interno dell'impresa.

2. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2.

3. Le spese ammissibili con riferimento alla lettera a) del comma 1 sono rappresentate dal costo settimanale di 100 euro per nuovo assunto per un periodo massimo di cinquantadue settimane; con riferimento alla lettera b) del comma 1 le spese ammissibili sono:

a) costi del personale docente;

b) spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;

c) altre spese correnti (materiali, forniture, ecc.);

d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;

f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione fino al 50 per cento del totale degli altri costi ammissibili (15).

4. L'intensità massima di aiuto per quanto attiene gli interventi di formazione specifica è pari al 40 per cento delle spese ammissibili con una ulteriore percentuale del 10 per cento nel caso di beneficiari rappresentati da categorie più deboli di lavoratori (16).

5. Gli aiuti previsti al comma 1, lettera b), sono conformi a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 68/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato nella G.U.C.E. del 13 gennaio 2001 (17)] (18).

(15)  Lettera così sostituita dall'art.8, comma 1, L.R. 10 agosto 2001, n. 23. . Il testo originario era così formulato: «f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione fino al 50 per cento del totale dei costi ammissibili.».

(16)  Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, L.R. 10 agosto 2001, n. 23. . Il testo originario era così formulato: «4. L'intensità massima di aiuto per quanto attiene gli interventi di formazione specifica è pari al 45 per cento delle spese ammissibili, con una ulteriore percentuale del 10 per cento nel caso di beneficiari rappresentati da categorie più deboli di lavoratori.».

(17)  Comma così sostituito dall'art.8, comma 3, L.R. 10 agosto 2001, n. 23. . Il testo originario era così formulato: «5. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura automatica.».

(18)  L'intero testo della  presente legge è stata abrogata dall'art. 6, L.R. 29 giugno 2004, n. 10.

Art. 11
Sviluppo di filiere produttive.

[1. Le iniziative ammissibili a finanziamento sono programmi di investimento denominati Pacchetti integrati di agevolazione (P.I.A.), che attengono a forme diverse di incentivazione, finalizzate a confluire in un unico impegno di spesa attraverso procedure negoziate.

2. Le spese ammissibili nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1 sono quelle previste dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge.

3. Sono, inoltre, ammissibili le spese per la realizzazione di infrastrutture pubbliche a sostegno delle imprese e del territorio che potranno essere incentivate agli enti o organismi pubblici - soggetti beneficiari dell'intervento - fino ad un massimo del 75 per cento dell'intera spesa ammissibile, previa dimostrazione, da parte del medesimo ente, della capacità di cofinanziare le opere per almeno il 25 per cento.

4. Per le iniziative di cui al presente articolo si applicano le tipologie di aiuto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h), nella misura massima stabilita dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10.

5. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'articolo 3, comma 2.

6. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura negoziale] .

TITOLO III

Norme finali

Art. 12
Cumulo.

[1. Alle imprese beneficiarie è consentito il cumulo tra più regimi di aiuto, rispetto allo stesso programma di investimento, fino alla concorrenza della soglia massima del 35 per cento ESN maggiorato del 15 per cento ESL, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2 e dalle disposizioni di legge nazionali in materia di cumulabilità delle diverse tipologie di aiuto (19).

2. È fatto obbligo alle imprese di comunicare preventivamente alla Regione Puglia ogni ulteriore richiesta di attivazione di regimi di aiuto, sia a livello regionale che nazionale che comunitario] (20).

(19)  Comma così sostituito dall'art. 9, L.R. 10 agosto 2001, n. 23. . Il testo originario era così formulato: «1. Alle imprese beneficiarie è consentito il cumulo tra più regimi di aiuto, rispetto allo stesso programma di investimento, fino alla concorrenza della soglia massima del 35 per cento ESN maggiorato del 15 per cento ESL, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 2, comma 3.».

(20)  L'intero testo della  presente legge è stata abrogata dall'art. 6, L.R. 29 giugno 2004, n. 10.

Art. 13
Aiuti de minimis.

[1. Gli aiuti previsti dalla presente legge conformi alla regola comunitaria 'de minimis' saranno concessi nel rispetto delle condizioni tutte previste nel regolamento CE n. 69/2001, pubblicato nella G.U.C.E. del 13 gennaio 2001 (21)] (22).

(21)  Comma così sostituito dall'art. 10, L.R. 10 agosto 2001, n. 23.  Il testo originario era così formulato: «1. Gli aiuti previsti dalla presente legge conformi alla regola comunitaria "de minimis" possono essere concessi a prescindere dalla dimensione delle imprese beneficiarie. Sono tuttavia escluse da detti aiuti le imprese operanti nei settori siderurgico e carbonifero, delle costruzioni navali, della produzione di prodotti agricoli, della pesca, nonché dei trasporti nel caso di acquisto di mezzi di trasporto. Il cumulo di più aiuti "de minimis".».

(22)  L'intero testo della  presente legge è stata abrogata dall'art. 6, L.R. 29 giugno 2004, n. 10.

Art. 14
Norma transitoria.

[1. Per gli interventi rivenienti dalla attuazione dell'articolo 1, comma 3, la Regione Puglia provvede a effettuare la selezione dei soggetti convenzionati tramite procedura di bando di gara ai sensi del D.Lgs. n. 157/1995, nel rispetto delle proroghe delle convenzioni ministeriali in atto] .

Art. 15

[1. Ai sensi dell'articolo 3 dei regolamenti (CE) nn. 68/2001, 69/2001 e 70/2001, agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione dopo la pubblicazione sulla G.U.C.E., a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa (23)] (24).

(30)  Articolo così sostituito dall'art. 11, L.R. 10 agosto 2001, n. 23. . Il testo originario era così formulato: «Art. 15. 1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della decisione favorevole della Commissione Ue.».

(31)  L'intero testo della  presente legge è stata abrogata dall'art. 6, L.R. 29 giugno 2004, n. 10.