Art. 1
1. Nelle more
della predisposizione del piano regionale di cui all’articolo 10 della legge 27
marzo 1992, n.257, la Giunta regionale individua i siti nell’ambito del
territorio regionale da destinare allo smaltimento di rifiuti d’amianto.
2. I siti sono
individuati prioritariamente in coincidenza di aree argillose stabili cavate o
di cave esaurite nelle quali è cessata l’attività estrattiva, idonee ad
accogliere discariche controllate, progettate, realizzate e da esercitarsi con
l’osservanza delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti previste per
le discariche di seconda categoria di tipo "C".
Art. 2
1. Possono
presentare proposte di individuazione dei siti i Comuni, le Province, le
Comunità montane e i loro consorzi, le Aziende speciali e municipalizzate di
igiene urbana. Possono, altresì, presentare proposte di individuazione dei siti
le imprese, pubbliche o private, specializzate nelle attività di smaltimento dei
rifiuti e nella gestione di discariche controllate che dimostrino di avere la
disponibilità dei siti.
2. Le proposte
devono pervenire all’Assessorato all’ambiente della Regione Puglia entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
contestualmente alla proposta, i soggetti interessati sono tenuti ad attivare le
procedure per la pronuncia della compatibilità ambientale di cui all’articolo 6
della legge 8 luglio 1986, n.349 e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 agosto 1988, n.377. In allegato alla proposta i soggetti proponenti
presentano dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti il possesso
dei requisiti prescritti per l’iscrizione all’Albo nazionale di cui all’articolo
30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
3. Unitamente
alla proposta i soggetti interessati presentano una dichiarazione, sottoscritta
dal titolare o dall’amministratore dell’impresa, da cui risulti la tariffa di
smaltimento che essi si impegnano ad applicare. La dichiarazione deve essere
contenuta, a pena di non ammissibilità della proposta, in una busta chiusa e
sigillata. La busta è custodita integra, a cura dell’Ufficiale rogante della
Regione, fino al momento in cui le proposte dovranno essere comparate ai fini
dell’individuazione dei siti ai sensi del presente articolo.
Art. 3
1. La Giunta
regionale provvede all’individuazione dei siti scegliendoli fra quelli proposti
che abbiano ottenuto la prescritta pronuncia di compatibilità ambientale. La
Giunta regionale provvede all’individuazione entro novanta giorni dalla data in
cui la Regione ha avuto conoscenza di tutti i provvedimenti ministeriali,
relativi alle pronunce di compatibilità ambientale, degli studi proposti ai
sensi dell’articolo 2.
2.
L’individuazione è effettuata entro il limite massimo di 1 milione 200 mila mc,
dei quali 250 mila mc al servizio del territorio della provincia di Foggia, 350
mila mc al servizio della provincia di Bari, 600 mila mc al servizio dei
territori comprendenti le province di Brindisi, Lecce e Taranto.
3.
L’individuazione è effettuata con preferenza delle soluzioni che prevedono
l’applicazione della tariffa di smaltimento più bassa e con esclusione delle
proposte relative ad impianti con volumetria inferiore a 100 mila mc.
4. A parità di
condizioni tariffarie sarà data preferenza alle proposte presentate dalle
Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dalle Aziende municipalizzate di
igiene urbana e dalle Aziende speciali di igiene urbana.
5. Entro trenta
giorni dalla data di individuazione dei siti, i soggetti proponenti presentano
alle Province competenti i progetti esecutivi dell’impianto di discarica
controllata; degli elaborati di progetto deve far parte un quadro economico
dettagliato della gestione dell'impianto. L'approvazione dei progetti indica il
termine entro il quale gli impianti devono essere attivati.
Art. 4
1. Gli impianti
di cui alla presente legge sono esercitati dai soggetti proponenti di cui
all’articolo 2.
2. I Comuni, le
Province, i loro Consorzi, le Comunità montane, le Aziende speciali di igiene
urbana eserciscono gli impianti direttamente ovvero nei modi previsti
dall’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n.142.
Art. 5
1. Gli impianti
realizzati in attuazione della presente legge sono destinati esclusivamente allo
stoccaggio definitivo dei rifiuti di amianto prodotti nel territorio
regionale.
2. Dalla data
di attivazione anche di uno solo degli impianti realizzati ai sensi della
presente legge è fatto divieto ai produttori di rifiuti di amianto di destinare
gli stessi rifiuti allo smaltimento in impianti diversi comunque ubicati.
Art. 6
1. I produttori
di rifiuti di amianto che li destinano allo smaltimento in impianti di
stoccaggio definitivo, diversi da quelli realizzati in attuazione della presente
legge, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 10
milioni.
Art. 7
1. I termini
previsti dalla presente legge sono perentori. Il mancato rispetto degli stessi
comporta la revoca degli atti d’individuazione adottati dalla Giunta regionale e
l’adozione di nuovi atti di localizzazione, sulla base delle proposte già
pervenute.