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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2001
Numero
6
Data
04/01/2001
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 10 gennaio 2001, n. 5.
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

1.         Nelle more della predisposizione del piano regionale di cui all’articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n.257, la Giunta regionale individua i siti nell’ambito del territorio regionale da destinare allo smaltimento di rifiuti d’amianto.

2.         I siti sono individuati prioritariamente in coincidenza di aree argillose stabili cavate o di cave esaurite nelle quali è cessata l’attività estrattiva, idonee ad accogliere discariche controllate, progettate, realizzate e da esercitarsi con l’osservanza delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti previste per le discariche di seconda categoria di tipo "C".

Art. 2

1.         Possono presentare proposte di individuazione dei siti i Comuni, le Province, le Comunità montane e i loro consorzi, le Aziende speciali e municipalizzate di igiene urbana. Possono, altresì, presentare proposte di individuazione dei siti le imprese, pubbliche o private, specializzate nelle attività di smaltimento dei rifiuti e nella gestione di discariche controllate che dimostrino di avere la disponibilità dei siti.

2.         Le proposte devono pervenire all’Assessorato all’ambiente della Regione Puglia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; contestualmente alla proposta, i soggetti interessati sono tenuti ad attivare le procedure per la pronuncia della compatibilità ambientale di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.349 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n.377. In allegato alla proposta i soggetti proponenti presentano dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti il possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione all’Albo nazionale di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3.         Unitamente alla proposta i soggetti interessati presentano una dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dall’amministratore dell’impresa, da cui risulti la tariffa di smaltimento che essi si impegnano ad applicare. La dichiarazione deve essere contenuta, a pena di non ammissibilità della proposta, in una busta chiusa e sigillata. La busta è custodita integra, a cura dell’Ufficiale rogante della Regione, fino al momento in cui le proposte dovranno essere comparate ai fini dell’individuazione dei siti ai sensi del presente articolo.

Art. 3

1.         La Giunta regionale provvede all’individuazione dei siti scegliendoli fra quelli proposti che abbiano ottenuto la prescritta pronuncia di compatibilità ambientale. La Giunta regionale provvede all’individuazione entro novanta giorni dalla data in cui la Regione ha avuto conoscenza di tutti i provvedimenti ministeriali, relativi alle pronunce di compatibilità ambientale, degli studi proposti ai sensi dell’articolo 2.

2.         L’individuazione è effettuata entro il limite massimo di 1 milione 200 mila mc, dei quali 250 mila mc al servizio del territorio della provincia di Foggia, 350 mila mc al servizio della provincia di Bari, 600 mila mc al servizio dei territori comprendenti le province di Brindisi, Lecce e Taranto.

3.         L’individuazione è effettuata con preferenza delle soluzioni che prevedono l’applicazione della tariffa di smaltimento più bassa e con esclusione delle proposte relative ad impianti con volumetria inferiore a 100 mila mc.

4.         A parità di condizioni tariffarie sarà data preferenza alle proposte presentate dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dalle Aziende municipalizzate di igiene urbana e dalle Aziende speciali di igiene urbana.

5.         Entro trenta giorni dalla data di individuazione dei siti, i soggetti proponenti presentano alle Province competenti i progetti esecutivi dell’impianto di discarica controllata; degli elaborati di progetto deve far parte un quadro economico dettagliato della gestione dell'impianto. L'approvazione dei progetti indica il termine entro il quale gli impianti devono essere attivati.

Art. 4

1.         Gli impianti di cui alla presente legge sono esercitati dai soggetti proponenti di cui all’articolo 2.

2.         I Comuni, le Province, i loro Consorzi, le Comunità montane, le Aziende speciali di igiene urbana eserciscono gli impianti direttamente ovvero nei modi previsti dall’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art. 5

1.         Gli impianti realizzati in attuazione della presente legge sono destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo dei rifiuti di amianto prodotti nel territorio regionale.

2.         Dalla data di attivazione anche di uno solo degli impianti realizzati ai sensi della presente legge è fatto divieto ai produttori di rifiuti di amianto di destinare gli stessi rifiuti allo smaltimento in impianti diversi comunque ubicati.

Art. 6

1.         I produttori di rifiuti di amianto che li destinano allo smaltimento in impianti di stoccaggio definitivo, diversi da quelli realizzati in attuazione della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 10 milioni.

Art. 7

1.         I termini previsti dalla presente legge sono perentori. Il mancato rispetto degli stessi comporta la revoca degli atti d’individuazione adottati dalla Giunta regionale e l’adozione di nuovi atti di localizzazione, sulla base delle proposte già pervenute.