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Codice delle Leggi
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Regolamento Storico

Anno
2001
Numero
4
Data
20/03/2001
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Art.1. e 2 lett. a della l.r. 24/99 Regolamento per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia del 4 aprile 2001, n. 52
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1

(Natura del provvedimento)

1. Il presente regolamento contiene gli indirizzi e i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, integrati con ulteriori direttive e indicazioni operative ai Comuni per l’attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina del commercio.

2. La validità temporale delle presenti disposizioni è di anni tre a decorrere dalla loro entrata in vigore. La Giunta regionale, si riserva la facoltà di aggiornare il presente studio entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, in considerazione del tempo trascorso dalla sua formazione, nonché dei nulla osta concessi successivamente da Commissari ad acta nominati dagli organi di giustizia amministrativa.

Art.2

(Definizioni)

1. Ai fini degli articoli che seguono, si intendono:

a. per decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. I 14;

b. per legge regionale, la legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio";

c. per area sovracomunale, il territorio di ciascuna delle cinque Province, configurabile come unico bacino di utenza, in conformità con quanto disposto all'articolo 3 della legge regionale;

d. per Comuni delle classi I, II, III e IV, i Comuni appartenenti alle classi demografiche indicate all'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24;

e. per generi di largo e generale consumo, ai fini dell'applicazione di quanto previsto agli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, i prodotti già ricompresi nelle tabelle merceologiche I, IA, II, VI, Vlll e IX di cui all'allegato n. 5 al decreto 4 agosto 1988, n. 375;

f. per popolazione residente si intende quella risultante dal più recente dato anagrafico disponibile.

Art. 3

(Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 8, punto 1 e dell’articolo 5, comma 1 della legge regionale, le medie e le grandi strutture di vendita, costituite sia da un unico esercizio sia da un insieme di più esercizi, tenuto conto della classe demografica dei Comuni della Regione, in relazione al disposto dell’art. 4 della legge regionale, si suddividono nelle seguenti tipologie:

MI - Medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 251 e 900 mq. nei Comuni di classe I e II e tra 151 e 600 mq. nei Comuni di classe III e IV;

M2 - Medie strutture superiori: esercizi aventi superficie compresa tra 901 e 2500 mq. nei Comuni di classe I e II e tra 601 mq. e 1500 mq. nei Comuni di classe III e IV;

GI - Grandi strutture inferiori: esercizi aventi superficie compresa tra 2501 e 7500 mq. nei Comuni di classe I e II e tra 1501 e 4500 mq. nei Comuni di classe III e IV;

G2 - Grandi strutture superiori: esercizi aventi superficie di vendita maggiore di 7500 mq. 91 fino a 10 mila mq. nei Comuni di classe I e II oppure maggiore di 4500 mq. fino a 7500 mq. nei Comuni di classe III e IV.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 della legge regionale, si applicano ogni caso i limiti dimensionali previsti per i Comuni delle classi I e II:

a) nei centri storici, da intendersi, conformemente a quanto indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale, come le aree riconosciute tali dai Comuni ai fini degli interventi di promozione e programmazione delle attività commerciali o, in mancanza, come delimitate negli strumenti urbanistici comunali;

b) nei Comuni fino a diecimila abitanti confinanti con Comuni superiori a cinquantamila abitanti. a condizione che appartengano alla medesima Provincia.

3. In conformità con quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale, tali tipologie vengono ulteriormente suddivise, in relazione ai settori merceologici per i quali è autorizzata la vendita, nella seguente classificazione:

A - Strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;

B -  Strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare.

4. Nell'ambito della definizione dei centri commerciali richiamata dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale, vengono classificati come centri commerciali di vicinato quelli nel quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l'eventuale presenza di una media struttura; la superficie di vendita degli esercizi di vicinato deve essere almeno pari al 30% della superficie complessiva del centro commerciale di vicinato.

  5. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al  dettaglio in esso presenti.

  6.  Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, punto 1) della legge regionale, per l’insediamento di centri commerciali classificati come G2 il limite massimo di superficie di cui al precedente comma 1, risulta fissato in 20000 mq., fermo restando il rispetto dei limiti di dimensione di cui al precedente comma 1 per singoli esercizi presenti nei centri stessi.

7.   I Comuni promuovono programmi di intervento integrato e accordi di programma per la diffusione dei centri commerciali di vicinato, tenendo conto delle procedure di cui all'articolo 5, comma 3 della legge regionale. I Comuni possono altresì promuovere centri commerciali al dettaglio diretto di cui al precedente punto 6, di tipo G2/B, non alimentare, concepiti come parte integrante di parchi permanenti attrezzati con strutture stabili per il tempo libero ed adeguate aree di parcheggio, assentiti dalla Regione con finalità anche culturali o ricreative. In tali programmi integrati, a forte contenuto occupazionale, limitatamente alle sub-aree classificate come soggetti ad intervento prioritario del successivo art. 6 i Centri commerciali saranno autorizzati, in sede di conferenza dei servizi, a partire dal secondo semestre dall'entrata i. vigore del presente regolamento e assorbendo solo un punto di disponibilità per il settore interessato.

TITOLO II

INDIRIZZI PER LE GRANDI

STRUTTURE DI VENDITA

Art. 4

(Compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita)

1. Al fine di perseguire il riequilibrio territoriale della presenza delle medie e grandi strutture di vendita, evitando l’eccessiva concentrazione delle stesse in ambiti territoriali ristretti e a ridosso delle zone a maggiore densità abitativa, all'interno delle aree sovracomunali è disposta un'ulteriore ripartizione in ventiquattro sub-aree aventi caratteristiche socio economiche omogenee.

2. L'elenco dei Comuni appartenenti alle singole sub-aree è contenuto nell'allegato A.

3. Al fine di favorire l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive e di permettere un uso razionale e programmato del territorio, l’apertura ed il trasferimento delle grandi strutture di vendita sono consentiti nei Comuni la cui ampiezza demografica, espressa dalla classe di appartenenza ai sensi dell’art. 4 della legge regionale, risulti compatibile con la tipologia dimensionale e la categoria merceologica dell’esercizio o del centro commerciale, secondo quanto indicato nella tabella che segue:

Classe demografica del Comune

Strutture incompatibili

I - Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti

Nessuna

II - Comuni con popolazione superiore a 10 mila e fino a50 mila abitanti

Grandi strutture di vendita G2/A

III - Comuni con popolazione superiore a 3 mila e fino a 10 mila  abitanti

Grandi strutture di vendita G2/A, G2/B e G1/A

IV - Comuni con meno di 3000 abitanti

Grandi strutture di vendita di qualsiasi tipo

4. I vincoli di cui al comma precedente non trovano applicazione:

a) per i Comuni della classe III e IV, confinanti con Comuni della Classe I della medesima Provincia ed a questi equiparati;

b) per i Comuni collegati da autostrada o altra via a scorrimento veloce, idonee ad ampliare notevolmente il bacino di utenza per le strutture di vendita di maggior dimensione.

Art. 5

(Obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita)

1. Al fine di individuare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita idonei a garantire un apporto equilibrato con la popolazione residente, per il periodo di validità del presente provvedimento sono approvati, con la procedura di cui all’articolo 8 della legge regionale, interventi di apertura di nuove grandi strutture di vendita, configurate come unico esercizio o centri commerciali nelle seguenti misure massime per ciascuna area provinciale:

       

Area Provinciale

Grandi Strutture alimentari

Grandi strutture non alimentari

 

Primo semestre

Secondo semestre

Anni succes.

Primo semestre

Secondo semestre

Anni succes.

Bari

0

0

1

0

0

2

Brindisi

0

0

1

0

0

0

Foggia

0

1

1

0

0

1

Lecce

0

0

1

0

2

1

Taranto

0

0

1

0

0

0

 

2. In attuazione del criterio previsto dall’articolo 1, comma 8, della legge regionale, del graduale inserimento di nuove grandi strutture di vendita nella prima fase di applicazione del nuovo regime amministrativo, gli obiettivi di cui al precedente comma vengono indicati separatamente per il primo semestre, per il secondo semestre e gli anni successivi.

3. I valori della tabella di cui al comma precedente, in relazione alla classificazione delle strutture di cui al precedente  articolo 3, sono utilizzabili in sede di Conferenza di servizi nel seguente modo:

a. L'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita di tipo G1, o per l'ampliamento di una grande struttura di tipo G1, in una struttura di tipo G2, assorbe un punto di disponibilità per il settore interessato;

b. L’autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di tipo G2/A assorbe un punto di disponibilità nel settore interessato tenendo presente che, in conformità alle indicazioni dell'articolo 1, comma 8, punto 4 della legge regionale, le autorizzazioni per strutture di tipo G2/A nel primo triennio di programmazione possono essere rilasciate soltanto per l'apertura di centri commerciali;

c. l’autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di tipo G2/B assorbe due punti di disponibilità nel settore interessato.

  4. Gli ampliamenti e trasferimenti di cui al successivo articolo 7, nonché le eventuali nuove aperture conseguenti a provvedimenti amministrativi pregressi, ex legge regionale e maggio 1995, n. 32, sono esclusi dalla verifica sulla compatibilità con gli obiettivi di presenza e sviluppo di cui al comma 1 a partire dal secondo semestre. Ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni le strutture classificate ex legge 32 come tipologia A (Primo livello) vanno classificate come tipologia G2, ai sensi del precedente articolo 3. La validità dei nulla - osta rilasciati dalla Regione in conformità con le disposizioni della medesima legge n. 32 è revocata qualora, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto, il titolare non inizi l’attività entro un anno dalla data del rilascio della conseguente autorizzazione comunale, se trattasi di una media struttura di vendita, o entro due anni, se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Art. 6

(Criteri di priorità)

1. Sulla base dei risultati dello studio preliminare realizzato attraverso la collaborazione delle Camere di Commercio e dei Comuni, sullo stato della rete distributiva e sui fattori socio economici e demografici che maggiormente ne influenzano le caratteristiche, le sub aree di cui al precedente art. 4 vengono classificate come soggette ad intervento prioritario, secondario o residuale per il settore alimentare (A) e non alimentare (B) in relazione ai relativi obiettivi di sviluppo delle grandi strutture di vendita nel triennio secondo quanto indicato nell'allegato B.

2. Nei primi 24 mesi, le disponibilità per ciascuna Provincia sono utilizzabili esclusivamente per l’apertura di grandi strutture nelle sub-aree in cui l’incremento della rete di vendita è classificato come prioritario.

3. Decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore della presente delibera, le residue disponibilità sono destinate ad autorizzare iniziative anche nelle sub-aree della Provincia classificate come secondarie.

  4. In caso di domande concorrenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale, vanno rispettati, nell'ordine, i criteri di priorità indicati dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale; il criterio di massima priorità è assegnato alla realizzazione di nuove iniziative per concentrazione di esercizi di vicinato e di medie e grandi strutture di vendita, in attività da almeno un anno, purché sussistano le condizioni elencate nella lettera a).

  5. A parità di condizioni rispetto ai criteri fissati dalla legge regionale e dalla presente delibera, si fa riferimento all'ordine cronologico di inoltro della domanda, nell'ambito del mese solare di riferimento.

Art.7

(Ampliamento e trasferimento di sede di grandi strutture di vendita)

1. L’ampliamento di superficie di grandi strutture di vendita ‘può essere autorizzato dal Comune, previo parere positivo della Conferenza di servizi, qualora sia contenuto nei limiti della tipologia G1 o, trattandosi di una grande struttura di tipo G2, nei limiti di superficie indicati al precedente articolo 3, in conformità con quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera d) della legge regionale. Tale ampliamento è sempre concesso direttamente dal Comune, senza richiedere il parere della Conferenza di servizi, qualora concorra l’ipotesi di accorpamento di esercizi già autorizzati di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge regionale.

2. Il trasferimento di sede di grandi strutture di vendita nell’ambito del medesimo territorio comunale è sempre concesso direttamente dal Comune, nel rispetto della normativa urbanistica.

  3.  Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita in un altro Comune della stessa sub-area o in un Comune di una diversa sub-area non è ammesso. 

TITOLO III

DIRETTIVE Al COMUNI

Art. 8

(Sviluppo delle medie strutture di vendita)

  1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 14, comma 1. lettera a) della legge regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dei presenti indirizzi i Comuni approvano:

a) le norme sul procedimento concernenti le domande per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita, tenendo conto delle indicazioni della legge regionale e dell'articolo 8 del decreto, contenute nella delibera-tipo di cui all'allegato C;

b) i criteri, da aggiornare almeno una volta ogni tre anni, per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento delle superfici delle medie strutture di vendita.

2. Al fine di promuovere lo sviluppo delle medie strutture di vendita nel triennio, i Comuni approvano una delibera contenente i criteri di programmazione di questa tipologia di vendita.

3. I Comuni nel promuovere lo sviluppo delle medie strutture di vendita perseguono:

a) la modernizzazione del sistema distributivo e l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di vendita;

b) il principio della libera concorrenza attraverso un. pluralità di alternative di scelta per gli operatori;

c) la nascita di nuove iniziative attraverso processi di riconversione e razionalizzazione delle strutture distributive esistenti;

d) la qualificazione dei servizi per le zone periferiche e di nuovo insediamento;

e) l'adeguata previsione di aree e destinazioni d'uso compatibili con l’insediamento delle strutture commerciali.

4. Ferma restando la ripartizione del territorio predisposta per la programmazione urbanistica, i Comuni, al fine di conseguire una migliore articolazione delle opportunità di sviluppo, possono ripartire i1 territorio comunale in più delimitate aree di intervento.

   5.   Il trasferimento di sede di medie strutture nell'ambito del medesimo Comune è di norma sempre concesso, nell'osservanza della normativa urbanistica, fatto salvo il rispetto delle disposizioni contenute nella delibera comunale di cui al precedente comma 1.

   6. L'apertura o l'ampliamento di una media struttura di vendita, attraverso concentrazione o accorpamento di esercizi già autorizzati, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale vanno sempre concessi nel rispetto del criteri di cui al comma 2.

  7. In caso di domande concorrenti per l’autorizzazione di una media struttura di vendita, vanno rispettatati i criteri di priorità indicati dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale.

  8. I  Comuni che non abbiano approvato i criteri di programmazione per le medie strutture di vendita di cui al precedente comma 2 entro il termine di centoventi giorni, ai fini del rilascio delle autorizzazioni che non costituiscono atto dovuto esaminano le domande facendo riferimento alle disposizioni urbanistiche vigenti.

Art. 9

(Centri storici)

1. Per la valorizzazione e tutela dei centri storici i Comuni, attraverso gli strumenti di promozione e sviluppo previsti dall'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale, possono:

a. sottoporre le comunicazioni di apertura degli esercizi di vicinato alle procedure di valutazione di impatto commerciale di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale, al fine di selezionare le attività più consone all’immagine ed alla funzione del centro storico così da incentivarle con apposite agevolazioni;

b. prevedere attività commerciali a contenuto merceologico limitato, al solo fine di attribuire ai relativi esercizi maggiori facoltà e, in particolare, prevedere esercizi specializzati per la vendita dei prodotti indicati all'art. 13, comma primo, del decreto, ovvero al fine d'i promuovere la nascita di vie, piazze o aree tematiche specializzate nella vendita di alcuni soli prodotti.

c. promuovere programmi di riqualificazione delle attività di vendita, di concerto con le associazioni di categoria degli operatori e dei consumatori, specie volte alla realizzazione di infrastrutture e servizi comuni ed anche prevedenti l’attribuzione di riconoscimenti e marchi di qualità alle imprese;

d. disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questa costituisca un grave ed evidente contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali o all’immagine del centro storico;

e. prevedere particolari agevolazioni per attività commerciali a carattere fortemente innovativo ed alternativo all’offerta esistente, nonché a favore di iniziative, debitamente documentate, di commercio equo o solidale, gestito da organismi senza fini di lucro formalmente riconosciuti.

  2. I Comuni possono legare, in tutto o in parte, l'operatività delle disposizioni agevolative di cui al presente articolo, alla frequenza del titolare dell'impresa o di altro personale in esse operante al corsi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 22 della legge regionale.

  3. Dall'entrata i. vigore dei presenti indirizzi debbono considerarsi istituite in tutto l'ambito regionale, senza necessità di specifici provvedimenti comunali di ricezione, le seguenti voci merceologiche specifiche, attivabili esclusivamente nel centro storico del capoluogo comunale:

a) prodotti alimentari tipici pugliesi, intesi come prodotti di esclusiva provenienza da aziende agricole ed agro-alimentari operanti nella Regione, in esercizi trattanti esclusivamente detti prodotti in una superficie non superiore a 50 mq.

b) prodotti dell'artigianato tipico pugliese, intesi come prodotti realizzati con materie prime di esclusiva provenienza regionale ed interamente realizzati ad opera di artigiani operanti nella Regione, in esercizi di superficie non, superiore a 50 mq.

Art.10

(Norme urbanistiche per la localizzazione degli insediamenti commerciali)

1. I Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore dei presenti indirizzi e criteri, valutano la conformità dei propri strumenti urbanistici generali e attuativi ai medesimi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3, della legge regionale.

2. Relativamente alle medie e grandi strutture di vendita, ai sensi della delibera della Conferenza unificata n. 161 del 21/10/1999, lo strumento urbanistico può prevedere la sola destinazione commerciale anche in promiscuità con altre destinazioni; ove negli strumenti urbanistici ci si riferisce alle esigenze dei settori produttivi in senso generico, senza precisarne il tipo, si devono intendere per tali non solamente quelli industriali e artigianali, ma anche quelli commerciali, pur se la destinazione commerciale non risulta esplicitamente codificata.

3. Nel definire le scelte di pianificazione urbanistica riferite al settore commerciale, i Comuni perseguono obiettivi di miglioramento della qualità urbana e del servizio commerciale e si attengono agli indirizzi volti a conseguire un razionale ed equilibrato assetto della rete distributiva. Le scelte urbanistiche dei Comuni devono tendere:

a) al rilancio della capacità attrattiva, della funzione aggregativa e sociale e della vivibilità delle aree urbane centrali di consolidata presenza commerciale, favorendo l’integrazione e la concentrazione degli esercizi commerciali di vicinato e la continuità della presenza di vetrine commerciali e di attività di servizio lungo i fronti delle strade commerciali, anche attraverso apposite normative urbanistiche di indirizzo tipologico;

b) all'inserimento di medie strutture e centri commerciali di vicinato nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana o dei progetti di valorizzazione e sviluppo del tessuto commerciale nei centri storici, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale;

c) a privilegiare l'insediamento degli esercizi e dei centri commerciali di vicinato nel centri storici e nelle aree urbane centrali;

d) a qualificare e potenziare gli assi commerciali e i nuclei di servizio esistenti nelle aree della periferia urbana caratterizzate da consolidata presenza commerciale, anche al fine di contribuire al miglioramento della vita sociale dei quartieri e alla prevenzione dei fenomeni di degrado, a tal fine vanno privilegiate le azioni di ammodernamento e razionalizzazione di medie strutture di vendita esistenti, dì promozione dei centri commerciali di vicinato e di integrazione e completamento della gamma dei servizi lungo gli assi commerciali esistenti;

e) a prevedere nuovi insediamenti privilegiando le operazioni di riqualificazione urbana o di riconversione di insediamenti dismessi anche per 1’incremento e diversificazione dell'offerta commerciale, laddove ciò possa determinare effetti sinergici di rafforzamento di assi o nuclei commerciali preesistenti. 

Art.11

(Criteri per l'individuazione dei Comuni turistici e delle città d'arte)

1. In attuazione dell'articolo 17 della legge regionale, presso l'Assessorato al commercio della Regione è tenuto l'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e alle città d'arte nel quale sono iscritti, su istanza dei Comuni stessi, quelli che rientrano nei criteri e nei parametri indicati nell'allegato D al presente regolamento.

2. Condizione per l'inserimento nell'elenco regionale di cui al precedente comma è la sussistenza di almeno due parametri tra quelli riportati' nell'allegato D, ovvero la presenza di almeno un sito d'i interesse artistico individuato dalla Regione ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 13 dicembre 1995.

3. I Comuni, sentite le locali organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e turismo, nonché dei lavoratori dipendenti, richiedono all'Assessorato regionale competente l'inserimento nell'elenco, indicando le zone interessate da flussi turistici, nonché i periodi di maggiore afflusso turistico, sulla base di quanto previsto nel precedente comma e dei parametri contenuti nell'allegato D.

TITOLO IV

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art.12

(Locali di vendita)

   1. I locali nei. quali si svolgono attività di vendita al pubblico debbono avere accesso diretto da area pubblica o privata qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci e insegne visibili da area pubblica.

2.   2. E' consentita l'attività di vendita su spazi privati all'aperto ed al di fuori di specifici locali di vendita, qualora essa concerna legnami, combustibili, materiali per l'edilizia, autoveicoli ed altri prodotti che, sulla base di usi locali, vengono detenuti e venduti all'aperto.

3.   3. E' vietato esercitare congiuntamente il commercio all'ingrosso ed al dettaglio nel medesimo punto di vendita, costituito da uno o più locali contigui. Il divieto non si applica qualora l'operatore, quale che sia il contenuto merceologico oggetto della comunicazione di cui all'art. 7 del decreto o dell'autorizzazione di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso, si limiti a trattare esclusivamente uno o più dei seguenti prodotti:

a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato:

b) elettrodomestici, materiale elettrico ed elettronico, per telecomunicazioni;

c) colori, vernici, carta da parati, ferramenta ed utensileria;

d) articoli per impianti idraulici, a gas ed impianti igienici; articoli per riscaldamento;

e) strumenti di ottica, cinefotoottica, scientifici e di misura;

f) macchine, attrezzature, mobili ed articoli vari per ufficio;

g) auto-moto-cicli e relativi ricambi ed accessori.

Art.13

(Vendita in strutture ricettive)

1. L'attività d'I vendita effettuata in alberghi o in altre strutture ricettive, effettuata dal titolare delle stesse o da terzi con il suo consenso, non è sottoposta alle norme del decreto quando è effettuata nelle forme e nei limiti previsti da leggi dello Stato o disposizioni regionali relative all’attività ricettiva.

2. All’interno delle strutture ricettive è vietata la vendita al pubblico, ma è consentita, a favore del soli soggetti alloggiati, la fornitura di guide turistiche, giornali, riviste, pellicole per uso cinematografico, audio e videocassette, cartoline e francobolli.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle strutture ricettive agrituristiche.

Art.14

(Disposizioni in materia merceologica)

  1.  In un esercizio commerciale possono vendersi tutti e solamente prodotti compresi nel settore merceologico indicato nella comunicazione dì apertura o, nei casi di cui agli artt. 7 ed 8 del decreto, oggetto dell'autorizzazione. E' vietato porre limitazione al contenuto merceologico dei settori, fatti salvi i poteri di intervento per i centri storici.

   2. In conformità a quanto disposto all'art. 26 comma 3 del decreto, la comunicazione o l’autorizzazione per un intero settore merceologico non esime dal rispetto delle normative specifiche in materia di vendita di particolari prodotti quali i prodotti di ottica oftalmica, erboristeria, gli oggetti preziosi, gli articoli sanitari ed ogni altro prodotto la cui vendita necessiti di ulteriori titoli o presupposti oltre a quelli generali previsti dal decreto.

   3. Negli esercizi di vendita di prodotti del settore alimentare possono essere venduti anche i detergenti, gli articoli per la pulizia, nonché gli articoli in carta per la casa.

   4. Chiunque abbia titolo a vendere al minuto prodotti agricoli e alimentari ha diritto a porre in vendita al minuto qualunque prodotto surgelato, secondo il disposto dell'art. 1, primo comma, della legge 27 gennaio 1968, n. 32.

   5. Il pane può essere venduto, nel rispetto della normativa igienico sanitaria e specifica di tale prodotto, da qualsiasi operatore che abbia titolo a vendere i prodotti del settore alimentare dì cui all'art. 5 del decreto.

   6. L'operatore che, in base alla comunicazione o all'autorizzazione di cui agli artt. 7, 8 e 9 del decreto, è abilitato a porre in vendita i prodotti di uno solo dei due settori di cui all'art. 5 dello stesso, ha facoltà di vendere, in un’unica confezione e ad un unico prezzo, anche prodotti appartenenti all'altro settore purché il valore di mercato di questi ultimi non superi un quarto del valore di mercato dell’intera confezione.

   7. Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.

8.  Costituisce ad ogni effetto apertura di nuovo esercizio commerciale disciplinata dagli artt. 7, 8 e 9 del decreto, l’inizio della vendita di prodotti compresi in un nuovo settore merceologico, tra i due indicati all'art. 5 del decreto, non compreso nella precedente comunicazione di apertura.

Art. 15

(Misure per lo sviluppo del commercio elettronico)

1. La Regione promuove, in collaborazione con le Camere di commercio e con le organizzazioni delle imprese del commercio, iniziative a sostegno dell'introduzione e dello sviluppo del commercio elettronico, al fine di garantire una crescita equilibrata del mercato elettronico, favorendo la competitività delle aziende commerciali e l'uso da parte di esse di tecniche di gestione di qualità, nonché tutelando gli interessi dei consumatori.

2. La Regione coordina i propri interventi con le iniziative per lo sviluppo del commercio elettronico promosse in sede nazionale dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in attuazione dell’articolo 21 del decreto.

Art. 16

(Accordi e convenzioni)

1. Per favorire ed incentivare le risorse commerciali e produttive del territorio, la Regione e gli enti locali possono promuovere e stipulare appositi accordi e convenzioni con i titolari di imprese commerciali, con le associazioni di categoria del commercianti, dei produttori e dei lavoratori finalizzati:

1) al coinvolgimento degli operatori nel centri commerciali;

2) ad assicurare l'occupazione dei residenti;

3) al reimpiego del personale in caso di concentrazione, accorpamento di esercizi e di ristrutturazione o crisi aziendali;

4) ad impegnare i promotori ed i gestori delle attività commerciali nell'acquisto e nella messa in commercio di prodotti regionali;

5) ad attuare ogni iniziativa utile alla valorizzazione delle risorse commerciali produttive dell'area.

            Dato a Bari, addì 20 aprile 2001                                                                                                         

ALLEGATO A

RIPARTIZIONE DEI COMUNI PER SUB-AREA OMOGENEA PROVINCIA DI BARI

1 - ALTAMURA

ALTAMURA

CASSANO DELLE MURGE

GRAVINA IN PUGLIA

POGGIORSINI

SANTERAMO IN COLLE

SPINAZZOLA

       2 - ANDRIA

ANDRIA

CANOSA DI PUGLIA

MINERVINO MURGE

       3 - BITONTO

BITONTO

GIOVINAZZO

TERLIZZI

PALO DEL COLLE

       4 - BARI

BARI

ACQUAVIVA DELLE FONTI

ADELFIA

BINETTO

BITETTO

BITRITTO

CAPURSO

CASAMASSIMA

CELLAMARE

GIOIA DEL COLLE

GRUMO APPULA

MODUGNO

MOLA DI BARI

NOICATTARO

RUTIGLIANO

SAMMICHELE DI BARI

  SANNICANDRO DI BARI

TORITTO

TRIGGIANO

TURI

VALENZANO

       5 - BARLETTA-TRANI

BARLETTA

TRANI

       6 - BISCEGLIE-MOLFETTA

BISCEGLIE

CORATO

MOLFETTA

RUVO DI PUGLIA

       7 - MONOPOLI

MONOPOLI

ALBEROBELLO

CASTELLANA GROTTE

CONVERSANO

LOCOROTONDO

NOCI

POLIGNANO A MARE

PUTIGNANO

PROVINCIA DI BRINDISI

       8 - BRINDISI

BRINDISI

CELLINO SAN MARCO

MESAGNE

SAN DONACI

SAN PANCRAZIO SALENTINO

SAN PIETRO VERNOTICO

TORCHIAROLO

TORRE SANTA SUSANNA

       9 - FASANO-OSTUNI

FASANO

OSTUNI

CISTERNINO

CAROVIGNO

CEGLIE MESSAPICA

SAN VITO DEI NORMANNI

       10 - FRANCAVILLA FONTANA

FRANCAVILLA FONTANA

ERCHIE

LATIANO

ORIA

SAN MICHELE SALENTINO

VILLA CASTELLI

PROVINCIA DI FOGGIA

       11 - CERIGNOLA

CERIGNOLA

MARGHERITA DI SAVOIA

SAN FERDINANDO DI PUGLIA

STORNARA

STORNARELLA

TRINITAPOLI

       12 -FOGGIA

FOGGIA

ASCOLI SATRIANO

CANDELA

CARAPELLE

CASTELLUCCIO DEI SAURI

DELICETO

ORTA NOVA

ROCCHETTA SANT'ANTONIO

SANT'AGATA DI PUGLIA

ORDONA

       13 - LUCERA

LUCERA

ACCADIA

ALBERONA

ANZANO DI PUGLIA

  BICCARI

BOVINO

CARLANTINO

CASALNUOVO MONTEROTARO

CASALVECCHIO DI PUGLIA

CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

CASTELNUOVO DELLA DAUNIA

CELENZA VALFORTORE

CELLE DI SAN VITO

FAETO

MONTELEONE DI PUGLIA

MOTTA MONTECORVINO

ORSARA DI PUGLIA

PANNI

PIETRAMONTECORVINO

ROSETO VALFORTORE

SAN MARCO LA CATOLA

TROIA

VOLTURARA APPULA

VOLTURINO

       14 - MANFREDONIA

MANFREDONIA

ISCHITELLA

MATTINATA

MONTE SANT'ANGELO

PESCHICI

RODI GARGANICO

SAN GIOVANNI ROTONDO

VICO DEL GARGANO

VIESTE

ZAPPONETA 

       15 - SAN SEVERO

SAN SEVERO

APRICENA

CAGNANO VARANO

CARPINO

CHIEUTI

ISOLE TREMITI

LESINA

POGGIO IMPERIALE

RIGNANO GARGANICO

SAN MARCO IN LAMIS

SANNICANDRO GARGANICO

SAN PAOLO DI CIVITATE

SERRACAPRIOLA

TORREMAGGIORE

PROVINCIA DI LECCE

       16 - CASARANO-UGENTO

  CASARANO

UGENTO

ACQUARICA DEL CAPO

COLLEPASSO

MATINO

PARABITA

RUFFANO

SUPERSANO

TAURISANO

TUGLIE 

       17 - GALATINA

GALATINA

ARADEO

CALIMERA

CAPRARICA DI LECCE

CUTROFIANO

MARTIGNANO

NEVIANO

SAN DONATO DI LECCE

SECLI'

SOGLIANO CAVOUR

SOLETO

STERNATIA

ZOLLINO 

       18 - GALLIPOLI

GALLIPOLI

TAVIANO

ALEZIO

ALLISTE

MELISSANO

RACALE

SANNICOLA

       19 - LECCE

LECCE

ARNESANO

CAMPI SALENTINA

CARMIANO

CASTRI’ DILECCE

CAVALLINO

GUAGNANO

LEQUILE

LIZZANELLO

MONTERONI DI LECCE

NOVOLI

SALICE SALENTINO

SAN CESARIO DI LECCE

SAN PIETRO IN LAMA

SQUINZANO

SURBO

TREPUZZI

VERNOLE

       20 - MAGLIE

MAGLIE

BAGNOLO DEL SALENTO

BOTRUGNO

CARPIGNANO SALENTINO

CASTRIGNANO DE' GRECI

CORIGLIANO D'OTRANTO

CURSI

GIUGGIANELLO

GIURDIGNANO

MARTANO

MELENDUGNO

MELPIGNANO

MINERVINO DI LECCE

MURO LECCESE

NOCIGLIA

OTRANTO

PALMARIGGI

POGGIARDO

SANARICA

SCORRANO

UGGIANO LA CHIESA

SAN CASSIANO

     21 - NARDO'

NARDO'

COPERTINO

GALATONE

LEVERANO

PORTO CESAREO

VEGLIE

       22 - TRICASE

TRICASE

ALESSANO

ANDRANO

CASTRIGNANO DEL CAPO

CASTRO

CORSANO

DISO

GAGLIANO DEL CAPO

MIGGIANO

MONTESANO SALENTINO

MORCIANO DI LEUCA

ORTELLE

PATU'

PRESICCE

SALVE

SANTA CESAREA TERME

SPECCHIA

SPONGANO

SURANO

TIGGIANO

PROVINCIA DI TARANTO

      23 - MARTINA FRANCA

MARTINA FRANCA

       24 - MASSAFRA

MASSAFRA

CASTELLANETA

CRISPIANO

GINOSA

LATERZA

MONTEMESOLA

MOTTOLA

PALAGIANELLO

PALAGIANO

       25 - TARANTO

TARANTO

AVETRANA

CAROSINO

FAGGIANO

FRAGAGNANO

GROTTAGLIE

LEPORANO

LIZZANO

MANDURIA

MARUGGIO

MONTEIASI

MONTEPARANO

PULSANO

ROCCAFORZATA

SAN GIORGIO IONICO

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

SAVA

TORRICELLA

STATTE

ALLEGATO B

CLASSIFICAZIONE DELLE SUB-AREE IN RELAZIONE AL TIPO DI INTERVENTO DI SVILUPPO DELLE GRANDI STRUTTURE

AREA DI BARI

Settore alimentare

Settore non alimentare

 

1 – Altamura

2 - Andria       

3 - Bitonto      

3 - Bari           

4 - Barletta-Trani

5 - Bisceglie-Molfetta

6 - Monopoli  

Secondario

Residuale

Prioritario

Prioritario        

Secondario

Residuale

Prioritario

 

Prioritario

Residuale

Prioritario

Residuale

Secondario

Prioritario

Secondario

 

AREA DI BRINDISI

 

Settore alimentare

Settore non alimentare

7 – Brindisi

8 - Fasano-Ostuni

9 - Francavilla Fontana

Secondario

Residuale

Prioritario        

Prioritario

Prioritario

Secondario

 

 

AREA DI FOGGIA

Settore alimentare

Settore non alimentare

 

10 - Cerignola 

11 - Foggia     

12 - Lucera     

13 – Manfredonia

14 - San Severo         

Secondario     

Residuale

Secondario     

Prioritario

Prioritario        

Residuale

Residuale

Prioritario

Prioritario

Secondario

 

 

AREA DI LECCE

 

Settore alimentare

Settore non alimentare

15 - Casarano-Ugento

16 – Galatina

17 - Gallipoli-Taviano 

18 – Lecce

19 - Maglie     

20 - Nardò

21 - Tricase    

Prioritario

Residuale

Residuale        

Residuale

Residuale

Prioritario

Residuale        

Secondario

Residuale

Secondario

Residuale

Residuale

Prioritario

Secondario

 

 

AREA DI TARANTO

 

Settore alimentare

Settore non alimentare

22 - Martina Franca

23 - Massafra

24 - Taranto   

Secondario

Prioritario

Residuale

Prioritario

Prioritario

Residuale

 

ALLEGATO C

DELIBERA COMUNALE TIPO RELATIVA AL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

- visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n 114 e, in particolare, l'art. 8, comma 4, che attribuisce al Comune il compito di adottare le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita;

- considerato che il Comune deve stabilire il termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale le domande delle medie strutture di vendita devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego;

- preso atto che il Comune deve indicare tutte le altre norme che siano atte ad assicurare la trasparenza e la snellezza dell'azione amministrativa, nonché la partecipazione al procedimento, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;

- vista la legge regionale 4 agosto 1999, n. 24. Con la quale la Regione ha dato attuazione al citato D.Lgs. n. 114/98, disponendo principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio,

- visto il regolamento regionale concernente gli indirizzi e i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita;

- visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio comunale competente,

- con i voti

DELIBERA

1. Per ottenere l'autorizzazione all’apertura, al trasferimento di sede, all’estensione del settore merceologico, di cui all’art. 5, comma 2 della legge regionale n. 24/99, all’ampliamento della superficie di vendita il richiedente deve presentare al Comune, apposita domanda utilizzando la modulistica approvata dalla Conferenza unificata con delibera del 13 aprile 1999. Ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.Lgs n. 114/98.

2. Le domande possono essere inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentate direttamente al Comune, il quale provvederà, in entrambi i casi, a rilasciare all'instante apposita ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda, contenente l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

3. In caso di domande concorrenti relative all'autorizzazione per le medie strutture di vendita, nel loro esame di fa riferimento all'ordine di priorità indicato dall'art. 6, della legge regionale n. 24/99.

4. Il criterio di massima priorità è accordato all'apertura di medie strutture derivanti dalla concentrazione di preesistenti esercizi di vicinato e medie strutture di vendita in attività da almeno un anno, qualora sussistano le seguenti condizioni:

1) Impegno di assumere il personale dipendente delle imprese concentrate assunto a seguito di specifico accordo sindacale. L’impegno si intende assolto qualora l'istanza di apertura o di ampliamento sia accompagnata da proposta formale, indirizzata all’impresa da accorpare o concentrare, di assunzione in prova del personale in essa operante;

2) presenza, tra le strutture di vendita concentrate, di almeno una della medesima tipologia dimensionale o della tipologia dimensionale immediatamente inferiore a quella della nuova struttura che si intende realizzare, secondo la classificazione di cui all'art. 5 della legge regionale n. 24/99;

3) trattandosi della realizzazione di una nuova struttura alimentare o mista, la somma delle superfici di vendita alimentari delle strutture concentrate sia pari al 50 per cento della superficie alimentare richiesta per la nuova struttura e la domanda sia corredata dall’impegno al reimpiego del personale;

4) trattandosi di una nuova struttura non alimentare, il richiedente abbia partecipato ad uno dei corsi di formazione professionale per il commercio ovvero in possesso di adeguata qualificazione.

5. I corsi di qualificazione che costituiscono titolo per usufruire delle predette priorità sono quelli disciplinati dalla Regione ai. sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 24/99. Il requisito del possesso di adeguata qualificazione nel settore del commercio è riconosciuto a coloro che, secondo la pregressa disciplina normativa, avevano titolo ad iscriversi nel Registro esercenti il commercio. Il soggetto al quale il possesso di adeguata formazione attribuisce titolo di priorità è individuato applicando i medesimi principi valevoli in tenia di requisito professionale per il commercio alimentare, di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 114/98.

6. Ai fini dell'applicazione. dei criteri di priorità, dì cui ai precedenti articoli 3 e 4, sono considerate concorrenti le domande regolarmente inoltrate al Comune, corredate della necessaria documentazione, nel corso dello stesso mese di calendario.

7. Le domande presentate ai sensi di quanto previsto all'art. 7 della legge regionale n. 24/99, sono sempre concesse, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) per l'autorizzazione all'apertura si tratti di una concentrazione di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune e autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/71, per la vendita di generi di largo e generale consumo e la superficie massima di vendita del nuovo esercizio sia pari alla somma dei limiti massimi di superficie consentiti agli esercizi di vicinato, quali indicati all'art. 4, comma 1, lett. d), del D.Lgs n. 114/98, tenuto conto del numero di esercizi concentrati;

b) per l'autorizzazione all'ampliamento, si tratti di alta concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune e autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/71, per la vendita di generi di largo e generale consumo e la superficie massima di vendita dell'ampliamento sia pari alla somma del limiti massimi di superficie consentiti agli esercizi di vicinato, quali indicati all'art. 4, comma 1, lett. d), del D.Lgs n. 114/98, tenuto conto del numero di esercizi concentrati o accorpati e delle superfici delle medie strutture concentrate o accorpate. L'ampliamento non può comportare variazione del settore merceologico dell’esercizio.

8. L’autorizzazione è sempre concessa, ricorrendo le condizioni indicate all’art. 8, anche nel caso che la richiesta concerna l'apertura o ampliamento di un centro commerciale.

9. Il rilascio delle autorizzazioni, nelle ipotesi previste ai precedenti articoli 8 e 9, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda e comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi agli esercizi concentrati o accorpati.

10. Il Comune, fatta eccezione per le ipotesi di cui al precedente art. 9, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, procede al rilascio dell'autorizzazione. Qualora non sia stato comunicato all'interessato provvedimento di diniego, la domanda, decorso il termine indicato per il rilascio è ritenuta accolta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 241/90.

Ai fini dell'accesso ai documenti relativi all'istruttoria delle domande, si applicano le norme d'i cui alla legge n. 241/90 e successi ve modifiche.

ALLEGATO D

PARAMETRI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI AD ECONOMIA PREVALENTEMENTE TURISTICA E DELLE CITTA’ D'ARTE

1. I parametri per l’inserimento dei Comuni nell’elenco regionale di cui all'art. 17 della legge regionale sono così definiti:

a) Parametri riferiti alla domanda turistica:

a.1.arrivi su popolazione residente: 0,3;

a.2. presenze su popolazione residente: 2,0;

a.3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;

a.4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300;

a.5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale (kmq): 450.

b) Parametri riferiti all'offerta turistica:

b. 1.capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;

b.2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3;

b.3. unità locali attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1 %;

b.4. addetti unità locali attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali: 10%.

2. I parametri di cui al comma precedente sono colati:

- per la lett. a): rapportando gli arrivi e le presenze annuali con la popolazione residente e con la superficie territoriale; sono calcolati per Comune e per mese e sono riferiti all'ultimo anno disponibile della rilevazione sul movimento mensile della popolazione validata dall'Ufficio regionale di statistica;

- per la lett. b): dai dati del Censimento intermedio dell’industria e dei servizi al 31 dicembre 1996, nonché dalle Statistiche sul turismo rese dall'ISTAT, calcolando gli indicatori sulle unità locali e sugli addetti delle unità locali per Comune rispetto alle categorie di seguito indicate, tratte dall’elenco E - Attività connesse al turismo della Classificazione delle attività economiche dell'ISTAT:

55. 1 Alberghi

55.2 Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni

63.30.1 Attività delle agenzie di viaggi e turismo compresi tour operators

63.30.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

71.1 Noleggio autovetture

71.2 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri

74.83.1 Organizzazioni di convegni e mostre

92.72.1 Stabilimenti balneari

92.5 Attività di biblioteche, archivi, musei ed alte attività culturali

 93.04.02 Stabilimenti idropinici e idrotermali.

3. Al fini della verifica della sussistenza dei parametri è necessario che il dato relativo al Comune sia superiore o uguale al parametro sopra riportato. Rispetto ai parametri riferiti alla domanda turistica di cui al precedente comma 1, lett. a), è ammessa una tolleranza inferiore pari al 10%.

4. Sono considerate città d'arte le località che possiedono almeno tre del seguenti requisiti:

- insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse stoico e artistico ai sensi della legge n. 1089/39;

- ampia presenza di opere d'arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai sensi della predetta legge n. 1089/39, a conducono che siano visibili al pubblico;

- presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno otto mesi l'anno, con articolata offerta di mostre e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ed almeno uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici;

- presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti, di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;

- presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione, della Provincia o del Comune;

- presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al precedente comma 1, rapportata alla popolazione della città.