TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art.1
(Natura del provvedimento)
1. Il presente regolamento
contiene gli indirizzi e i criteri per la programmazione delle medie e grandi
strutture di vendita di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
regionale 4 agosto 1999, n. 24, integrati con ulteriori direttive e indicazioni
operative ai Comuni per l’attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114, di
riforma della disciplina del commercio.
2. La validità temporale delle
presenti disposizioni è di anni tre a decorrere dalla loro entrata in vigore.
La Giunta regionale, si riserva la facoltà di aggiornare il presente studio
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, in
considerazione del tempo trascorso dalla sua formazione, nonché dei nulla osta concessi
successivamente da Commissari ad acta nominati dagli organi di giustizia
amministrativa.
Art.2
(Definizioni)
1. Ai fini degli articoli che
seguono, si intendono:
a. per decreto,
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. I 14;
b. per legge
regionale, la legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, "Principi e direttive
per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio";
c. per area
sovracomunale, il territorio di ciascuna delle cinque Province, configurabile
come unico bacino di utenza, in conformità con quanto disposto all'articolo 3
della legge regionale;
d. per Comuni
delle classi I, II, III e IV, i Comuni appartenenti alle classi demografiche
indicate all'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24;
e. per generi
di largo e generale consumo, ai fini dell'applicazione di quanto previsto agli
articoli 6 e 7 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, i prodotti già
ricompresi nelle tabelle merceologiche I, IA, II, VI, Vlll e IX di cui
all'allegato n. 5 al decreto 4 agosto 1988, n. 375;
f. per
popolazione residente si intende quella risultante dal più recente dato
anagrafico disponibile.
Art. 3
(Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma
8, punto 1 e dell’articolo 5, comma 1 della legge regionale, le medie e le
grandi strutture di vendita, costituite sia da un unico esercizio sia da un
insieme di più esercizi, tenuto conto della classe demografica dei Comuni della
Regione, in relazione al disposto dell’art. 4 della legge regionale, si
suddividono nelle seguenti tipologie:
MI - Medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie
di vendita compresa tra 251 e 900 mq. nei Comuni di classe I e II e tra 151 e
600 mq. nei Comuni di classe III e IV;
M2 - Medie strutture superiori: esercizi aventi superficie
compresa tra 901 e 2500 mq. nei Comuni di classe I e II e tra 601 mq. e 1500
mq. nei Comuni di classe III e IV;
GI - Grandi strutture inferiori: esercizi aventi superficie
compresa tra 2501 e 7500 mq. nei Comuni di classe I e II e tra 1501 e 4500 mq.
nei Comuni di classe III e IV;
G2 - Grandi strutture superiori: esercizi aventi superficie
di vendita maggiore di 7500 mq. 91 fino a 10 mila mq. nei Comuni di classe I e
II oppure maggiore di 4500 mq. fino a 7500 mq. nei Comuni di classe III e IV.
2. Ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 4, comma 3 della legge regionale, si applicano ogni caso i limiti
dimensionali previsti per i Comuni delle classi I e II:
a)
nei centri storici, da intendersi, conformemente a quanto indicato
dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale, come le aree riconosciute
tali dai Comuni ai fini degli interventi di promozione e programmazione delle
attività commerciali o, in mancanza, come delimitate negli strumenti
urbanistici comunali;
b)
nei Comuni fino a diecimila abitanti confinanti con Comuni superiori a
cinquantamila abitanti. a condizione che appartengano alla medesima Provincia.
3. In conformità con quanto
disposto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale, tali tipologie
vengono ulteriormente suddivise, in relazione ai settori merceologici per i
quali è autorizzata la vendita, nella seguente classificazione:
A -
Strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi
i settori, alimentare e non alimentare;
B
- Strutture di vendita autorizzate per
il solo settore non alimentare.
4. Nell'ambito della definizione
dei centri commerciali richiamata dall'articolo 5, comma 3, della legge
regionale, vengono classificati come centri commerciali di vicinato quelli nel
quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli
esercizi di vicinato, salvo l'eventuale presenza di una media struttura; la
superficie di vendita degli esercizi di vicinato deve essere almeno pari al 30%
della superficie complessiva del centro commerciale di vicinato.
5. Per superficie
di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma
delle superfici di vendita degli esercizi al
dettaglio in esso presenti.
6. Ai
sensi dell'articolo 1, comma 8, punto 1) della legge regionale, per
l’insediamento di centri commerciali classificati come G2 il limite massimo di
superficie di cui al precedente comma 1, risulta fissato in 20000 mq., fermo
restando il rispetto dei limiti di dimensione di cui al precedente comma 1 per
singoli esercizi presenti nei centri stessi.
7. I Comuni promuovono programmi di intervento
integrato e accordi di programma per la diffusione dei centri commerciali di vicinato,
tenendo conto delle procedure di cui all'articolo 5, comma 3 della legge
regionale. I Comuni possono altresì promuovere centri commerciali al dettaglio
diretto di cui al precedente punto 6, di tipo G2/B, non alimentare, concepiti
come parte integrante di parchi permanenti attrezzati con strutture stabili per
il tempo libero ed adeguate aree di parcheggio, assentiti dalla Regione con
finalità anche culturali o ricreative. In tali programmi integrati, a forte
contenuto occupazionale, limitatamente alle sub-aree classificate come soggetti
ad intervento prioritario del successivo art. 6 i Centri commerciali saranno
autorizzati, in sede di conferenza dei servizi, a partire dal secondo
semestre dall'entrata i. vigore del presente regolamento e assorbendo solo un
punto di disponibilità per il settore interessato.
TITOLO II
INDIRIZZI PER
LE GRANDI
STRUTTURE DI VENDITA
Art. 4
(Compatibilità territoriale delle grandi strutture di
vendita)
1. Al fine di perseguire il
riequilibrio territoriale della presenza delle medie e grandi strutture di
vendita, evitando l’eccessiva concentrazione delle stesse in ambiti
territoriali ristretti e a ridosso delle zone a maggiore densità abitativa,
all'interno delle aree sovracomunali è disposta un'ulteriore ripartizione in ventiquattro
sub-aree aventi caratteristiche socio economiche omogenee.
2. L'elenco dei Comuni
appartenenti alle singole sub-aree è contenuto nell'allegato A.
3. Al fine di favorire
l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive e di permettere un
uso razionale e programmato del territorio, l’apertura ed il trasferimento
delle grandi strutture di vendita sono consentiti nei Comuni la cui ampiezza
demografica, espressa dalla classe di appartenenza ai sensi dell’art. 4 della
legge regionale, risulti compatibile con la tipologia dimensionale e la
categoria merceologica dell’esercizio o del centro commerciale, secondo quanto
indicato nella tabella che segue:
Classe demografica del Comune
|
Strutture incompatibili
|
I - Comuni con popolazione
superiore a 50 mila abitanti
|
Nessuna
|
II - Comuni con
popolazione superiore a 10 mila e fino a50 mila abitanti
|
Grandi strutture di
vendita G2/A
|
III - Comuni con
popolazione superiore a 3 mila e fino a 10 mila abitanti
|
Grandi strutture di
vendita G2/A, G2/B e G1/A
|
IV - Comuni con meno
di 3000 abitanti
|
Grandi strutture di
vendita di qualsiasi tipo
|
4. I vincoli di cui al
comma precedente non trovano applicazione:
a) per i Comuni
della classe III e IV, confinanti con Comuni della Classe I della medesima
Provincia ed a questi equiparati;
b) per i Comuni
collegati da autostrada o altra via a scorrimento veloce, idonee ad ampliare
notevolmente il bacino di utenza per le strutture di vendita di maggior
dimensione.
Art. 5
(Obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture
di vendita)
1. Al fine di individuare
obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita idonei a
garantire un apporto equilibrato con la popolazione residente, per il periodo
di validità del presente provvedimento sono approvati, con la procedura di cui
all’articolo 8 della legge regionale, interventi di apertura di nuove grandi
strutture di vendita, configurate come unico esercizio o centri commerciali
nelle seguenti misure massime per ciascuna area provinciale:
Area Provinciale
|
Grandi
Strutture alimentari
|
Grandi
strutture non alimentari
|
|
Primo
semestre
|
Secondo
semestre
|
Anni
succes.
|
Primo
semestre
|
Secondo semestre
|
Anni
succes.
|
Bari
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2
|
Brindisi
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
Foggia
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Lecce
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
1
|
Taranto
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2. In attuazione del criterio previsto
dall’articolo 1, comma 8, della legge regionale, del graduale inserimento di
nuove grandi strutture di vendita nella prima fase di applicazione del nuovo
regime amministrativo, gli obiettivi di cui al precedente comma vengono
indicati separatamente per il primo semestre, per il secondo semestre e gli
anni successivi.
3. I valori della tabella di cui
al comma precedente, in relazione alla classificazione delle strutture di cui
al precedente articolo 3, sono
utilizzabili in sede di Conferenza di servizi nel seguente modo:
a.
L'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita di tipo G1,
o per l'ampliamento di una grande struttura di tipo G1, in una struttura di
tipo G2, assorbe un punto di disponibilità per il settore interessato;
b.
L’autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di tipo G2/A assorbe un
punto di disponibilità nel settore interessato tenendo presente che, in
conformità alle indicazioni dell'articolo 1, comma 8, punto 4 della legge
regionale, le autorizzazioni per strutture di tipo G2/A nel primo triennio di
programmazione possono essere rilasciate soltanto per l'apertura di centri
commerciali;
c.
l’autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di tipo G2/B assorbe due
punti di disponibilità nel settore interessato.
4. Gli ampliamenti e trasferimenti di cui al
successivo articolo 7, nonché le eventuali nuove aperture conseguenti a
provvedimenti amministrativi pregressi, ex legge regionale e maggio 1995, n.
32, sono esclusi dalla verifica sulla compatibilità con gli obiettivi di
presenza e sviluppo di cui al comma 1 a partire dal secondo semestre. Ai fini
dell’applicazione delle presenti disposizioni le strutture classificate ex
legge 32 come tipologia A (Primo livello) vanno classificate come tipologia G2,
ai sensi del precedente articolo 3. La validità dei nulla - osta rilasciati
dalla Regione in conformità con le disposizioni della medesima legge n. 32 è
revocata qualora, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto, il titolare
non inizi l’attività entro un anno dalla data del rilascio della conseguente
autorizzazione comunale, se trattasi di una media struttura di vendita, o entro
due anni, se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso
di comprovata necessità.
Art. 6
(Criteri di priorità)
1. Sulla base dei risultati dello
studio preliminare realizzato attraverso la collaborazione delle Camere di
Commercio e dei Comuni, sullo stato della rete distributiva e sui fattori socio
economici e demografici che maggiormente ne influenzano le caratteristiche, le
sub aree di cui al precedente art. 4 vengono classificate come soggette ad
intervento prioritario, secondario o residuale per il settore alimentare (A) e
non alimentare (B) in relazione ai relativi obiettivi di sviluppo delle grandi
strutture di vendita nel triennio secondo quanto indicato nell'allegato B.
2. Nei primi 24 mesi, le
disponibilità per ciascuna Provincia sono utilizzabili esclusivamente per
l’apertura di grandi strutture nelle sub-aree in cui l’incremento della rete di
vendita è classificato come prioritario.
3. Decorsi 24 mesi dall'entrata
in vigore della presente delibera, le residue disponibilità sono destinate ad
autorizzare iniziative anche nelle sub-aree della Provincia classificate come
secondarie.
4. In caso di
domande concorrenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale,
vanno rispettati, nell'ordine, i criteri di priorità indicati dall'articolo 6,
comma 1 della legge regionale; il criterio di massima priorità è assegnato alla
realizzazione di nuove iniziative per concentrazione di esercizi di vicinato e
di medie e grandi strutture di vendita, in attività da almeno un anno, purché
sussistano le condizioni elencate nella lettera a).
5. A parità di condizioni rispetto ai criteri
fissati dalla legge regionale e dalla presente delibera, si fa riferimento
all'ordine cronologico di inoltro della domanda, nell'ambito del mese solare di
riferimento.
Art.7
(Ampliamento e trasferimento di sede di grandi strutture di vendita)
1. L’ampliamento di superficie di
grandi strutture di vendita ‘può essere autorizzato dal Comune, previo parere
positivo della Conferenza di servizi, qualora sia contenuto nei limiti della
tipologia G1 o, trattandosi di una grande struttura di tipo G2, nei limiti di
superficie indicati al precedente articolo 3, in conformità con quanto previsto
dall’articolo 5, comma 1, lettera d) della legge regionale. Tale ampliamento è
sempre concesso direttamente dal Comune, senza richiedere il parere della Conferenza
di servizi, qualora concorra l’ipotesi di accorpamento di esercizi già
autorizzati di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge regionale.
2. Il trasferimento di sede di
grandi strutture di vendita nell’ambito del medesimo territorio comunale è
sempre concesso direttamente dal Comune, nel rispetto della normativa
urbanistica.
3. Il
trasferimento di sede di una grande struttura di vendita in un altro Comune
della stessa sub-area o in un Comune di una diversa sub-area non è
ammesso.
TITOLO III
DIRETTIVE Al COMUNI
Art. 8
(Sviluppo delle medie strutture di vendita)
1. In attuazione di quanto disposto
dall'articolo 14, comma 1. lettera a) della legge regionale, entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore dei presenti indirizzi i Comuni approvano:
a) le
norme sul procedimento concernenti le domande per l'apertura, il trasferimento
di sede e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita, tenendo
conto delle indicazioni della legge regionale e dell'articolo 8 del decreto, contenute
nella delibera-tipo di cui all'allegato C;
b) i criteri,
da aggiornare almeno una volta ogni tre anni, per il rilascio delle
autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento delle
superfici delle medie strutture di vendita.
2. Al fine di promuovere lo
sviluppo delle medie strutture di vendita nel triennio, i Comuni approvano una
delibera contenente i criteri di programmazione di questa tipologia di vendita.
3. I Comuni nel promuovere lo
sviluppo delle medie strutture di vendita perseguono:
a)
la modernizzazione del sistema distributivo e l'equilibrato sviluppo delle
diverse tipologie di vendita;
b)
il principio della libera concorrenza attraverso un. pluralità di alternative
di scelta per gli operatori;
c)
la nascita di nuove iniziative attraverso processi di riconversione e
razionalizzazione delle strutture distributive esistenti;
d)
la qualificazione dei servizi per le zone periferiche e di nuovo insediamento;
e)
l'adeguata previsione di aree e destinazioni d'uso compatibili con
l’insediamento delle strutture commerciali.
4. Ferma restando la ripartizione
del territorio predisposta per la programmazione urbanistica, i Comuni, al fine
di conseguire una migliore articolazione delle opportunità di sviluppo, possono
ripartire i1 territorio comunale in più delimitate aree di intervento.
5.
Il trasferimento di sede di medie strutture nell'ambito del medesimo
Comune è di norma sempre concesso, nell'osservanza della normativa urbanistica,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni contenute nella delibera comunale di
cui al precedente comma 1.
6. L'apertura o l'ampliamento di una media
struttura di vendita, attraverso concentrazione o accorpamento di esercizi già
autorizzati, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) della legge
regionale vanno sempre concessi nel rispetto del criteri di cui al comma 2.
7. In caso di domande concorrenti per
l’autorizzazione di una media struttura di vendita, vanno rispettatati i
criteri di priorità indicati dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale.
8. I Comuni che non abbiano approvato i criteri di
programmazione per le medie strutture di vendita di cui al precedente comma 2
entro il termine di centoventi giorni, ai fini del rilascio delle
autorizzazioni che non costituiscono atto dovuto esaminano le domande facendo
riferimento alle disposizioni urbanistiche vigenti.
Art. 9
(Centri storici)
1. Per la valorizzazione e tutela
dei centri storici i Comuni, attraverso gli strumenti di promozione e sviluppo previsti
dall'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale, possono:
a.
sottoporre le comunicazioni di apertura degli esercizi di vicinato alle
procedure di valutazione di impatto commerciale di cui all'articolo 14, comma
3, della legge regionale, al fine di selezionare le attività più consone
all’immagine ed alla funzione del centro storico così da incentivarle con
apposite agevolazioni;
b.
prevedere attività commerciali a contenuto merceologico limitato, al solo fine
di attribuire ai relativi esercizi maggiori facoltà e, in particolare,
prevedere esercizi specializzati per la vendita dei prodotti indicati all'art.
13, comma primo, del decreto, ovvero al fine d'i promuovere la nascita di vie,
piazze o aree tematiche specializzate nella vendita di alcuni soli prodotti.
c.
promuovere programmi di riqualificazione delle attività di vendita, di concerto
con le associazioni di categoria degli operatori e dei consumatori, specie
volte alla realizzazione di infrastrutture e servizi comuni ed anche prevedenti
l’attribuzione di riconoscimenti e marchi di qualità alle imprese;
d.
disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questa
costituisca un grave ed evidente contrasto con la tutela di valori artistici,
storici o ambientali o all’immagine del centro storico;
e.
prevedere particolari agevolazioni per attività commerciali a carattere
fortemente innovativo ed alternativo all’offerta esistente, nonché a favore di
iniziative, debitamente documentate, di commercio equo o solidale, gestito da
organismi senza fini di lucro formalmente riconosciuti.
2. I Comuni possono legare, in tutto o in
parte, l'operatività delle disposizioni agevolative di cui al presente
articolo, alla frequenza del titolare dell'impresa o di altro personale in esse
operante al corsi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 22 della
legge regionale.
3. Dall'entrata i. vigore dei presenti
indirizzi debbono considerarsi istituite in tutto l'ambito regionale, senza
necessità di specifici provvedimenti comunali di ricezione, le seguenti voci
merceologiche specifiche, attivabili esclusivamente nel centro storico del
capoluogo comunale:
a) prodotti alimentari tipici pugliesi, intesi come
prodotti di esclusiva provenienza da aziende agricole ed agro-alimentari operanti
nella Regione, in esercizi trattanti esclusivamente detti prodotti in una
superficie non superiore a 50 mq.
b) prodotti dell'artigianato tipico pugliese, intesi come
prodotti realizzati con materie prime di esclusiva provenienza regionale ed
interamente realizzati ad opera di artigiani operanti nella Regione, in esercizi
di superficie non, superiore a 50 mq.
Art.10
(Norme
urbanistiche per la localizzazione degli insediamenti commerciali)
1. I Comuni, entro un
anno dall'entrata in vigore dei presenti indirizzi e criteri, valutano la
conformità dei propri strumenti urbanistici generali e attuativi ai medesimi,
ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3, della legge regionale.
2. Relativamente alle
medie e grandi strutture di vendita, ai sensi della delibera della Conferenza
unificata n. 161 del 21/10/1999, lo strumento urbanistico può prevedere la sola
destinazione commerciale anche in promiscuità con altre destinazioni; ove negli
strumenti urbanistici ci si riferisce alle esigenze dei settori produttivi in
senso generico, senza precisarne il tipo, si devono intendere per tali non
solamente quelli industriali e artigianali, ma anche quelli commerciali, pur se
la destinazione commerciale non risulta esplicitamente codificata.
3. Nel definire le scelte
di pianificazione urbanistica riferite al settore commerciale, i Comuni
perseguono obiettivi di miglioramento della qualità urbana e del servizio
commerciale e si attengono agli indirizzi volti a conseguire un razionale ed
equilibrato assetto della rete distributiva. Le scelte urbanistiche dei Comuni
devono tendere:
a)
al rilancio della capacità attrattiva, della funzione aggregativa e sociale e
della vivibilità delle aree urbane centrali di consolidata presenza
commerciale, favorendo l’integrazione e la concentrazione degli esercizi
commerciali di vicinato e la continuità della presenza di vetrine commerciali e
di attività di servizio lungo i fronti delle strade commerciali, anche
attraverso apposite normative urbanistiche di indirizzo tipologico;
b)
all'inserimento di medie strutture e centri commerciali di vicinato nell'ambito
di programmi di riqualificazione urbana o dei progetti di valorizzazione e
sviluppo del tessuto commerciale nei centri storici, di cui all'articolo 14,
comma 1, lettera b) della legge regionale;
c)
a privilegiare l'insediamento degli esercizi e dei centri commerciali di
vicinato nel centri storici e nelle aree urbane centrali;
d)
a qualificare e potenziare gli assi commerciali e i nuclei di servizio
esistenti nelle aree della periferia urbana caratterizzate da consolidata
presenza commerciale, anche al fine di contribuire al miglioramento della vita
sociale dei quartieri e alla prevenzione dei fenomeni di degrado, a tal fine
vanno privilegiate le azioni di ammodernamento e razionalizzazione di medie
strutture di vendita esistenti, dì promozione dei centri commerciali di
vicinato e di integrazione e completamento della gamma dei servizi lungo gli
assi commerciali esistenti;
e)
a prevedere nuovi insediamenti privilegiando le operazioni di riqualificazione
urbana o di riconversione di insediamenti dismessi anche per 1’incremento e
diversificazione dell'offerta commerciale, laddove ciò possa determinare
effetti sinergici di rafforzamento di assi o nuclei commerciali preesistenti.
Art.11
(Criteri per l'individuazione dei Comuni turistici e delle
città d'arte)
1. In attuazione dell'articolo 17
della legge regionale, presso l'Assessorato al commercio della Regione è tenuto
l'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e alle città d'arte
nel quale sono iscritti, su istanza dei Comuni stessi, quelli che rientrano
nei criteri e nei parametri indicati nell'allegato D al presente regolamento.
2. Condizione per l'inserimento
nell'elenco regionale di cui al precedente comma è la sussistenza di almeno due
parametri tra quelli riportati' nell'allegato D, ovvero la presenza di almeno
un sito d'i interesse artistico individuato dalla Regione ai sensi
dell'articolo 2 del D.P.R. 13 dicembre 1995.
3. I Comuni, sentite le locali
organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e turismo, nonché
dei lavoratori dipendenti, richiedono all'Assessorato regionale competente
l'inserimento nell'elenco, indicando le zone interessate da flussi turistici,
nonché i periodi di maggiore afflusso turistico, sulla base di quanto previsto
nel precedente comma e dei parametri contenuti nell'allegato D.
TITOLO IV
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
Art.12
(Locali di vendita)
1. I locali nei.
quali si svolgono attività di vendita al pubblico debbono avere accesso diretto
da area pubblica o privata qualora trattasi di cortili interni, androni, parti
condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci
e insegne visibili da area pubblica.
2. 2. E' consentita
l'attività di vendita su spazi privati all'aperto ed al di fuori di specifici
locali di vendita, qualora essa concerna legnami, combustibili, materiali per
l'edilizia, autoveicoli ed altri prodotti che, sulla base di usi locali,
vengono detenuti e venduti all'aperto.
3. 3. E' vietato
esercitare congiuntamente il commercio all'ingrosso ed al dettaglio nel
medesimo punto di vendita, costituito da uno o più locali contigui. Il divieto
non si applica qualora l'operatore, quale che sia il contenuto merceologico
oggetto della comunicazione di cui all'art. 7 del decreto o dell'autorizzazione
di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso, si limiti a trattare esclusivamente uno o
più dei seguenti prodotti:
a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per
l'agricoltura, l'industria, l'artigianato:
b) elettrodomestici, materiale elettrico ed elettronico,
per telecomunicazioni;
c) colori, vernici, carta da parati, ferramenta ed
utensileria;
d) articoli per impianti idraulici, a gas ed impianti
igienici; articoli per riscaldamento;
e) strumenti di ottica, cinefotoottica, scientifici e di
misura;
f) macchine, attrezzature, mobili ed articoli vari per
ufficio;
g) auto-moto-cicli e relativi ricambi ed accessori.
Art.13
(Vendita in strutture ricettive)
1. L'attività d'I vendita
effettuata in alberghi o in altre strutture ricettive, effettuata dal titolare
delle stesse o da terzi con il suo consenso, non è sottoposta alle norme del
decreto quando è effettuata nelle forme e nei limiti previsti da leggi dello
Stato o disposizioni regionali relative all’attività ricettiva.
2. All’interno delle strutture
ricettive è vietata la vendita al pubblico, ma è consentita, a favore del soli
soggetti alloggiati, la fornitura di guide turistiche, giornali, riviste,
pellicole per uso cinematografico, audio e videocassette, cartoline e
francobolli.
3. Le disposizioni di cui al
comma precedente non si applicano alle strutture ricettive agrituristiche.
Art.14
(Disposizioni in materia merceologica)
1. In un
esercizio commerciale possono vendersi tutti e solamente prodotti compresi nel
settore merceologico indicato nella comunicazione dì apertura o, nei casi di
cui agli artt. 7 ed 8 del decreto, oggetto dell'autorizzazione. E' vietato
porre limitazione al contenuto merceologico dei settori, fatti salvi i poteri
di intervento per i centri storici.
2. In conformità a quanto disposto all'art.
26 comma 3 del decreto, la comunicazione o l’autorizzazione per un intero
settore merceologico non esime dal rispetto delle normative specifiche in
materia di vendita di particolari prodotti quali i prodotti di ottica
oftalmica, erboristeria, gli oggetti preziosi, gli articoli sanitari ed ogni
altro prodotto la cui vendita necessiti di ulteriori titoli o presupposti oltre
a quelli generali previsti dal decreto.
3. Negli esercizi di vendita di prodotti del
settore alimentare possono essere venduti anche i detergenti, gli articoli per
la pulizia, nonché gli articoli in carta per la casa.
4. Chiunque abbia titolo a vendere al minuto
prodotti agricoli e alimentari ha diritto a porre in vendita al minuto
qualunque prodotto surgelato, secondo il disposto dell'art. 1, primo comma,
della legge 27 gennaio 1968, n. 32.
5. Il pane può essere venduto, nel rispetto della normativa
igienico sanitaria e specifica di tale prodotto, da qualsiasi operatore che
abbia titolo a vendere i prodotti del settore alimentare dì cui all'art. 5 del
decreto.
6. L'operatore che, in base alla
comunicazione o all'autorizzazione di cui agli artt. 7, 8 e 9 del decreto, è
abilitato a porre in vendita i prodotti di uno solo dei due settori di cui
all'art. 5 dello stesso, ha facoltà di vendere, in un’unica confezione e ad un
unico prezzo, anche prodotti appartenenti all'altro settore purché il valore di
mercato di questi ultimi non superi un quarto del valore di mercato dell’intera
confezione.
7. Le merci possono essere rivendute sia
nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia dopo essere state
sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che
sono abitualmente praticati.
8. Costituisce ad ogni effetto apertura di nuovo
esercizio commerciale disciplinata dagli artt. 7, 8 e 9 del decreto, l’inizio
della vendita di prodotti compresi in un nuovo settore merceologico, tra i due
indicati all'art. 5 del decreto, non compreso nella precedente comunicazione di
apertura.
Art. 15
(Misure per lo sviluppo del commercio elettronico)
1. La Regione promuove, in
collaborazione con le Camere di commercio e con le organizzazioni delle imprese
del commercio, iniziative a sostegno dell'introduzione e dello sviluppo del
commercio elettronico, al fine di garantire una crescita equilibrata del
mercato elettronico, favorendo la competitività delle aziende commerciali e
l'uso da parte di esse di tecniche di gestione di qualità, nonché
tutelando gli interessi dei consumatori.
2. La Regione coordina i propri
interventi con le iniziative per lo sviluppo del commercio elettronico promosse
in sede nazionale dal Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, in attuazione dell’articolo 21 del decreto.
Art. 16
(Accordi e convenzioni)
1. Per favorire ed incentivare le
risorse commerciali e produttive del territorio, la Regione e gli enti locali
possono promuovere e stipulare appositi accordi e convenzioni con i titolari di
imprese commerciali, con le associazioni di categoria del commercianti, dei
produttori e dei lavoratori finalizzati:
1) al
coinvolgimento degli operatori nel centri commerciali;
2) ad
assicurare l'occupazione dei residenti;
3) al reimpiego
del personale in caso di concentrazione, accorpamento di esercizi e di
ristrutturazione o crisi aziendali;
4) ad impegnare
i promotori ed i gestori delle attività commerciali nell'acquisto e nella messa
in commercio di prodotti regionali;
5) ad attuare
ogni iniziativa utile alla valorizzazione delle risorse commerciali produttive
dell'area.
Dato a Bari, addì 20 aprile 2001
ALLEGATO A
RIPARTIZIONE DEI COMUNI
PER SUB-AREA OMOGENEA PROVINCIA DI BARI
1 - ALTAMURA
ALTAMURA
CASSANO DELLE MURGE
GRAVINA IN PUGLIA
POGGIORSINI
SANTERAMO IN COLLE
SPINAZZOLA
2 - ANDRIA
ANDRIA
CANOSA DI PUGLIA
MINERVINO MURGE
3 - BITONTO
BITONTO
GIOVINAZZO
TERLIZZI
PALO DEL COLLE
4 - BARI
BARI
ACQUAVIVA DELLE FONTI
ADELFIA
BINETTO
BITETTO
BITRITTO
CAPURSO
CASAMASSIMA
CELLAMARE
GIOIA DEL COLLE
GRUMO APPULA
MODUGNO
MOLA DI BARI
NOICATTARO
RUTIGLIANO
SAMMICHELE DI BARI
SANNICANDRO DI BARI
TORITTO
TRIGGIANO
TURI
VALENZANO
5 - BARLETTA-TRANI
BARLETTA
TRANI
6 - BISCEGLIE-MOLFETTA
BISCEGLIE
CORATO
MOLFETTA
RUVO DI PUGLIA
7 - MONOPOLI
MONOPOLI
ALBEROBELLO
CASTELLANA GROTTE
CONVERSANO
LOCOROTONDO
NOCI
POLIGNANO A MARE
PUTIGNANO
PROVINCIA DI BRINDISI
8 - BRINDISI
BRINDISI
CELLINO SAN MARCO
MESAGNE
SAN DONACI
SAN PANCRAZIO SALENTINO
SAN PIETRO VERNOTICO
TORCHIAROLO
TORRE SANTA SUSANNA
9 - FASANO-OSTUNI
FASANO
OSTUNI
CISTERNINO
CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
SAN VITO DEI NORMANNI
10 - FRANCAVILLA FONTANA
FRANCAVILLA FONTANA
ERCHIE
LATIANO
ORIA
SAN MICHELE SALENTINO
VILLA CASTELLI
PROVINCIA DI FOGGIA
11 - CERIGNOLA
CERIGNOLA
MARGHERITA DI SAVOIA
SAN FERDINANDO DI PUGLIA
STORNARA
STORNARELLA
TRINITAPOLI
12
-FOGGIA
FOGGIA
ASCOLI SATRIANO
CANDELA
CARAPELLE
CASTELLUCCIO DEI SAURI
DELICETO
ORTA NOVA
ROCCHETTA SANT'ANTONIO
SANT'AGATA DI PUGLIA
ORDONA
13 - LUCERA
LUCERA
ACCADIA
ALBERONA
ANZANO DI PUGLIA
BICCARI
BOVINO
CARLANTINO
CASALNUOVO MONTEROTARO
CASALVECCHIO DI PUGLIA
CASTELLUCCIO
VALMAGGIORE
CASTELNUOVO DELLA
DAUNIA
CELENZA VALFORTORE
CELLE DI SAN VITO
FAETO
MONTELEONE DI PUGLIA
MOTTA MONTECORVINO
ORSARA DI PUGLIA
PANNI
PIETRAMONTECORVINO
ROSETO VALFORTORE
SAN MARCO LA CATOLA
TROIA
VOLTURARA APPULA
VOLTURINO
14 - MANFREDONIA
MANFREDONIA
ISCHITELLA
MATTINATA
MONTE SANT'ANGELO
PESCHICI
RODI GARGANICO
SAN GIOVANNI ROTONDO
VICO DEL GARGANO
VIESTE
ZAPPONETA
15 - SAN SEVERO
SAN SEVERO
APRICENA
CAGNANO VARANO
CARPINO
CHIEUTI
ISOLE TREMITI
LESINA
POGGIO IMPERIALE
RIGNANO GARGANICO
SAN MARCO IN LAMIS
SANNICANDRO GARGANICO
SAN PAOLO DI CIVITATE
SERRACAPRIOLA
TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI LECCE
16 - CASARANO-UGENTO
CASARANO
UGENTO
ACQUARICA DEL CAPO
COLLEPASSO
MATINO
PARABITA
RUFFANO
SUPERSANO
TAURISANO
TUGLIE
17 - GALATINA
GALATINA
ARADEO
CALIMERA
CAPRARICA DI LECCE
CUTROFIANO
MARTIGNANO
NEVIANO
SAN DONATO DI LECCE
SECLI'
SOGLIANO CAVOUR
SOLETO
STERNATIA
ZOLLINO
18 - GALLIPOLI
GALLIPOLI
TAVIANO
ALEZIO
ALLISTE
MELISSANO
RACALE
SANNICOLA
19 - LECCE
LECCE
ARNESANO
CAMPI SALENTINA
CARMIANO
CASTRI’ DILECCE
CAVALLINO
GUAGNANO
LEQUILE
LIZZANELLO
MONTERONI DI LECCE
NOVOLI
SALICE SALENTINO
SAN CESARIO DI LECCE
SAN PIETRO IN LAMA
SQUINZANO
SURBO
TREPUZZI
VERNOLE
20 - MAGLIE
MAGLIE
BAGNOLO DEL SALENTO
BOTRUGNO
CARPIGNANO SALENTINO
CASTRIGNANO DE' GRECI
CORIGLIANO D'OTRANTO
CURSI
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
MARTANO
MELENDUGNO
MELPIGNANO
MINERVINO DI LECCE
MURO LECCESE
NOCIGLIA
OTRANTO
PALMARIGGI
POGGIARDO
SANARICA
SCORRANO
UGGIANO LA CHIESA
SAN CASSIANO
21 - NARDO'
NARDO'
COPERTINO
GALATONE
LEVERANO
PORTO CESAREO
VEGLIE
22 - TRICASE
TRICASE
ALESSANO
ANDRANO
CASTRIGNANO DEL CAPO
CASTRO
CORSANO
DISO
GAGLIANO DEL CAPO
MIGGIANO
MONTESANO SALENTINO
MORCIANO DI LEUCA
ORTELLE
PATU'
PRESICCE
SALVE
SANTA CESAREA TERME
SPECCHIA
SPONGANO
SURANO
TIGGIANO
PROVINCIA DI TARANTO
23 - MARTINA FRANCA
MARTINA FRANCA
24 - MASSAFRA
MASSAFRA
CASTELLANETA
CRISPIANO
GINOSA
LATERZA
MONTEMESOLA
MOTTOLA
PALAGIANELLO
PALAGIANO
25 - TARANTO
TARANTO
AVETRANA
CAROSINO
FAGGIANO
FRAGAGNANO
GROTTAGLIE
LEPORANO
LIZZANO
MANDURIA
MARUGGIO
MONTEIASI
MONTEPARANO
PULSANO
ROCCAFORZATA
SAN GIORGIO IONICO
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
SAVA
TORRICELLA
STATTE
ALLEGATO B
CLASSIFICAZIONE DELLE
SUB-AREE IN RELAZIONE AL TIPO DI INTERVENTO DI SVILUPPO DELLE GRANDI STRUTTURE
AREA DI BARI
|
Settore alimentare
|
Settore non
alimentare
|
1 – Altamura
2 - Andria
3 - Bitonto
3 - Bari
4 - Barletta-Trani
5 -
Bisceglie-Molfetta
6 - Monopoli
|
Secondario
Residuale
Prioritario
Prioritario
Secondario
Residuale
Prioritario
|
Prioritario
Residuale
Prioritario
Residuale
Secondario
Prioritario
Secondario
|
AREA DI BRINDISI
|
Settore alimentare
|
Settore non
alimentare
|
7 – Brindisi
8 - Fasano-Ostuni
9 - Francavilla
Fontana
|
Secondario
Residuale
Prioritario
|
Prioritario
Prioritario
Secondario
|
AREA DI FOGGIA
|
Settore alimentare
|
Settore non alimentare
|
10 - Cerignola
11 - Foggia
12 - Lucera
13 – Manfredonia
14 - San Severo
|
Secondario
Residuale
Secondario
Prioritario
Prioritario
|
Residuale
Residuale
Prioritario
Prioritario
Secondario
|
AREA DI LECCE
|
Settore alimentare
|
Settore non
alimentare
|
15 - Casarano-Ugento
16 – Galatina
17 -
Gallipoli-Taviano
18 – Lecce
19 - Maglie
20 - Nardò
21 - Tricase
|
Prioritario
Residuale
Residuale
Residuale
Residuale
Prioritario
Residuale
|
Secondario
Residuale
Secondario
Residuale
Residuale
Prioritario
Secondario
|
AREA DI TARANTO
|
Settore alimentare
|
Settore non
alimentare
|
22 - Martina Franca
23 - Massafra
24 - Taranto
|
Secondario
Prioritario
Residuale
|
Prioritario
Prioritario
Residuale
|
ALLEGATO C
DELIBERA COMUNALE TIPO
RELATIVA AL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE
STRUTTURE DI VENDITA
- visto il D.Lgs. 31
marzo 1998, n 114 e, in particolare, l'art. 8, comma 4, che attribuisce
al Comune il compito di adottare le norme sul procedimento concernente le
domande relative alle medie strutture di vendita;
- considerato che il
Comune deve stabilire il termine, non superiore a novanta giorni, entro il
quale le domande delle medie strutture di vendita devono ritenersi accolte
qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego;
- preso atto che il
Comune deve indicare tutte le altre norme che siano atte ad assicurare la
trasparenza e la snellezza dell'azione amministrativa, nonché la partecipazione
al procedimento, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche;
- vista la legge
regionale 4 agosto 1999, n. 24. Con la quale la Regione ha dato attuazione al
citato D.Lgs. n. 114/98, disponendo principi e direttive per l'esercizio delle
competenze regionali in materia di commercio,
- visto il regolamento
regionale concernente gli indirizzi e i criteri per la programmazione delle
medie e grandi strutture di vendita;
- visto il parere
favorevole del Responsabile del Servizio comunale competente,
- con i voti
DELIBERA
1. Per ottenere l'autorizzazione
all’apertura, al trasferimento di sede, all’estensione del settore
merceologico, di cui all’art. 5, comma 2 della legge regionale n. 24/99,
all’ampliamento della superficie di vendita il richiedente deve presentare al
Comune, apposita domanda utilizzando la modulistica approvata dalla Conferenza
unificata con delibera del 13 aprile 1999. Ai sensi dell’art. 10, comma 5, del
D.Lgs n. 114/98.
2. Le domande possono essere
inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentate
direttamente al Comune, il quale provvederà, in entrambi i casi, a rilasciare
all'instante apposita ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda,
contenente l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.
3. In caso di domande concorrenti
relative all'autorizzazione per le medie strutture di vendita, nel loro esame
di fa riferimento all'ordine di priorità indicato dall'art. 6, della legge
regionale n. 24/99.
4. Il criterio di massima
priorità è accordato all'apertura di medie strutture derivanti dalla
concentrazione di preesistenti esercizi di vicinato e medie strutture di
vendita in attività da almeno un anno, qualora sussistano le seguenti
condizioni:
1) Impegno di
assumere il personale dipendente delle imprese concentrate assunto a seguito di
specifico accordo sindacale. L’impegno si intende assolto qualora l'istanza di
apertura o di ampliamento sia accompagnata da proposta formale, indirizzata
all’impresa da accorpare o concentrare, di assunzione in prova del personale in
essa operante;
2) presenza,
tra le strutture di vendita concentrate, di almeno una della medesima tipologia
dimensionale o della tipologia dimensionale immediatamente inferiore a quella
della nuova struttura che si intende realizzare, secondo la classificazione di
cui all'art. 5 della legge regionale n. 24/99;
3) trattandosi
della realizzazione di una nuova struttura alimentare o mista, la somma delle
superfici di vendita alimentari delle strutture concentrate sia pari al 50 per cento
della superficie alimentare richiesta per la nuova struttura e la domanda sia
corredata dall’impegno al reimpiego del personale;
4) trattandosi
di una nuova struttura non alimentare, il richiedente abbia partecipato ad uno
dei corsi di formazione professionale per il commercio ovvero in possesso di
adeguata qualificazione.
5. I corsi di qualificazione che
costituiscono titolo per usufruire delle predette priorità sono quelli
disciplinati dalla Regione ai. sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 24/99.
Il requisito del possesso di adeguata qualificazione nel settore del commercio
è riconosciuto a coloro che, secondo la pregressa disciplina normativa, avevano
titolo ad iscriversi nel Registro esercenti il commercio. Il soggetto al quale
il possesso di adeguata formazione attribuisce titolo di priorità è individuato
applicando i medesimi principi valevoli in tenia di requisito professionale per
il commercio alimentare, di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 114/98.
6. Ai fini dell'applicazione. dei
criteri di priorità, dì cui ai precedenti articoli 3 e 4, sono considerate
concorrenti le domande regolarmente inoltrate al Comune, corredate della
necessaria documentazione, nel corso dello stesso mese di calendario.
7. Le domande presentate ai sensi
di quanto previsto all'art. 7 della legge regionale n. 24/99, sono sempre
concesse, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a)
per l'autorizzazione all'apertura si tratti di una concentrazione di esercizi
di vendita operanti nello stesso Comune e autorizzati ai sensi dell'art.
24 della legge n. 426/71, per la vendita di generi di largo e generale consumo
e la superficie massima di vendita del nuovo esercizio sia pari alla somma dei
limiti massimi di superficie consentiti agli esercizi di vicinato, quali
indicati all'art. 4, comma 1, lett. d), del D.Lgs n. 114/98, tenuto conto del
numero di esercizi concentrati;
b)
per l'autorizzazione all'ampliamento, si tratti di alta concentrazione o
accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune e autorizzati
ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/71, per la vendita di generi di largo
e generale consumo e la superficie massima di vendita dell'ampliamento sia pari
alla somma del limiti massimi di superficie consentiti agli esercizi di
vicinato, quali indicati all'art. 4, comma 1, lett. d), del D.Lgs n. 114/98,
tenuto conto del numero di esercizi concentrati o accorpati e delle superfici
delle medie strutture concentrate o accorpate. L'ampliamento non può comportare
variazione del settore merceologico dell’esercizio.
8. L’autorizzazione è
sempre concessa, ricorrendo le condizioni indicate all’art. 8, anche nel caso
che la richiesta concerna l'apertura o ampliamento di un centro commerciale.
9. Il rilascio delle
autorizzazioni, nelle ipotesi previste ai precedenti articoli 8 e 9, deve
avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda e comporta
la revoca dei titoli autorizzatori relativi agli esercizi concentrati o
accorpati.
10. Il Comune,
fatta eccezione per le ipotesi di cui al precedente art. 9, entro novanta
giorni dalla data di ricevimento della domanda, procede al rilascio
dell'autorizzazione. Qualora non sia stato comunicato all'interessato
provvedimento di diniego, la domanda, decorso il termine indicato per il
rilascio è ritenuta accolta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 della
legge n. 241/90.
Ai fini dell'accesso ai
documenti relativi all'istruttoria delle domande, si applicano le norme d'i cui
alla legge n. 241/90 e successi ve modifiche.
ALLEGATO D
PARAMETRI PER
L'INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI AD ECONOMIA PREVALENTEMENTE TURISTICA E DELLE
CITTA’ D'ARTE
1. I parametri per l’inserimento
dei Comuni nell’elenco regionale di cui all'art. 17 della legge regionale sono
così definiti:
a)
Parametri riferiti alla domanda turistica:
a.1.arrivi
su popolazione residente: 0,3;
a.2.
presenze su popolazione residente: 2,0;
a.3.
arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
a.4.
presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
a.5.
presenze più popolazione residente su superficie territoriale (kmq): 450.
b) Parametri
riferiti all'offerta turistica:
b. 1.capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione
residente (per 100 abitanti): 5,59;
b.2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000
abitanti): 0,3;
b.3. unità locali attività connesse con il turismo sul
totale unità locali: 1 %;
b.4. addetti unità locali attività connesse con il turismo
sul totale addetti unità locali: 10%.
2. I parametri di cui
al comma precedente sono colati:
- per
la lett. a): rapportando gli arrivi e le presenze annuali con la popolazione
residente e con la superficie territoriale; sono calcolati per Comune e per
mese e sono riferiti all'ultimo anno disponibile della rilevazione sul
movimento mensile della popolazione validata dall'Ufficio regionale di
statistica;
- per
la lett. b): dai dati del Censimento intermedio dell’industria e dei servizi al
31 dicembre 1996, nonché dalle Statistiche sul turismo rese dall'ISTAT,
calcolando gli indicatori sulle unità locali e sugli addetti delle unità locali
per Comune rispetto alle categorie di seguito indicate, tratte dall’elenco E -
Attività connesse al turismo della Classificazione delle attività economiche
dell'ISTAT:
55. 1 Alberghi
55.2 Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni
63.30.1 Attività delle agenzie di viaggi e turismo compresi
tour operators
63.30.2 Attività delle guide e degli accompagnatori
turistici
71.1 Noleggio autovetture
71.2 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
74.83.1 Organizzazioni di convegni e mostre
92.72.1 Stabilimenti balneari
92.5 Attività di biblioteche, archivi, musei ed alte
attività culturali
93.04.02
Stabilimenti idropinici e idrotermali.
3. Al fini della
verifica della sussistenza dei parametri è necessario che il dato relativo al
Comune sia superiore o uguale al parametro sopra riportato. Rispetto ai
parametri riferiti alla domanda turistica di cui al precedente comma 1, lett.
a), è ammessa una tolleranza inferiore pari al 10%.
4. Sono considerate città d'arte le località che possiedono
almeno tre del seguenti requisiti:
-
insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole
interesse stoico e artistico ai sensi della legge n. 1089/39;
-
ampia presenza di opere d'arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole
interesse storico o artistico ai sensi della predetta legge n. 1089/39, a
conducono che siano visibili al pubblico;
-
presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno otto mesi l'anno,
con articolata offerta di mostre e manifestazioni. I musei devono essere almeno
di rilievo regionale ed almeno uno di essi dedicato ad argomenti storici,
artistici o archeologici;
-
presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche,
archivi di Stato, raccolte di documenti, di rilievo provinciale relativi a
materie storiche, artistiche o archeologiche;
-
presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali
o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione, della Provincia o del
Comune;
- presenza
di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei
parametri di cui al precedente comma 1, rapportata alla popolazione della
città.